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STATUTO DELLA D.A.C.
Associazione di rappresentanza e gestione collettiva dei
diritti d’autore e connessi
fra
- titolari in via
originaria del diritto di autore: AUTORI delle opere
dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro ed alla cinematografia ed in
particolare: delle opere letterarie, drammatiche,
scientifiche, didattiche, religiose, composizioni musicali con
o senza parole, delle opere coreografiche e pantomimiche,
della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia, dei disegni e delle opere dell’architettura,
dell’arte cinematografica, delle opere audiovisive e di
sequenze di immagini in movimento, delle opere fotografiche,
delle opere multimediali, delle opere creative di suoni, dei
programmi per elaboratore, delle banche di dati, delle opere
collettive, riviste, giornali e delle relative elaborazioni e
di qualsiasi opera dell’ingegno, in qualunque modo o forma di
espressione, che vengono protetti dalle leggi nazionali ed
internazionali in materia di diritto di autore e di diritti
connessi al suo esercizio
- titolari in via derivata
del diritto di autore: EDITORI e simili ivi comprese le
imprese di radiodiffusione e di televisione
e fra
- titolari in via
originaria dei diritti CONNESSI all’esercizio del diritto di
autore – ARTISTI INTERPRETI ED ARTISTI
ESECUTORI: cantanti, musicisti, direttori di orchestra o di
coro, complessi orchestrali o corali, ballerini nonché coloro
che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono, in
qualunque modo o forma di espressione, opere dell’ingegno,
opere multimediali ed opere creative di suoni e coloro che
sostengono nell’opera una parte di notevole importanza
artistica che vengono protetti dalle leggi nazionali ed
internazionali in materia di diritto di autore e di diritti
connessi al suo esercizio
- titolari in via derivata
dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore:
PRODUTTORI DI FONOGRAMMI e simili ivi compresi i produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento e di coloro che esercitano l’attività di esecuzione
radiofonica o televisiva
- operatori dello
spettacolo ed altre categorie che, pur non assumendo la
titolarità di diritti connessi, partecipano, a qualsiasi
titolo, alla fruizione dell’opera dell’ingegno
TITOLO I
Gestione, Sede, Scopo
ART. 1
E' costituita l’Associazione:
D.A.C. (Diritto d’Autore e Connesso – Associazione di
rappresentanza e di gestione collettiva dei diritti d’autore e
connessi)
fra
- titolari in via
originaria del diritto di autore: AUTORI delle
opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro ed alla cinematografia ed in
particolare: delle opere letterarie, drammatiche,
scientifiche, didattiche, religiose, composizioni musicali con
o senza parole, delle opere coreografiche e pantomimiche,
della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia, dei disegni e delle opere dell’architettura,
dell’arte cinematografica, delle opere audiovisive e di
sequenze di immagini in movimento, delle opere fotografiche,
delle opere multimediali, delle opere creative di suoni, dei
programmi per elaboratore, delle banche di dati, delle opere
collettive, riviste, giornali e delle relative elaborazioni e
di qualsiasi opera dell’ingegno, in qualunque modo o forma di
espressione, che vengono protetti dalle leggi nazionali ed
internazionali in materia di diritto di autore e di diritti
connessi al suo esercizio
- titolari in via derivata
del diritto di autore: EDITORI e simili ivi comprese le
imprese di radiodiffusione e di televisione
e fra
- titolari in via
originaria dei diritti CONNESSI all’esercizio del diritto di
autore – ARTISTI INTERPRETI ED ARTISTI ESECUTORI:
cantanti, musicisti, direttori di orchestra o di coro,
complessi orchestrali o corali, ballerini nonché coloro che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono, in
qualunque modo o forma di espressione, opere dell’ingegno,
opere multimediali ed opere creative di suoni e coloro che
sostengono nell’opera una parte di notevole importanza
artistica che vengono protetti dalle leggi nazionali ed
internazionali in materia di diritto di autore e di diritti
connessi al suo esercizio
- titolari in via derivata
dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore:
PRODUTTORI DI FONOGRAMMI e simili ivi compresi i produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento e di coloro che esercitano l’attività di esecuzione
radiofonica o televisiva
- operatori dello
spettacolo ed altre categorie che, pur non assumendo la
titolarità di diritti connessi, partecipano, a qualsiasi
titolo, alla fruizione dell’opera dell’ingegno
ART. 2
L’Associazione ha la sua sede
in via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA).
Potranno istituirsi ulteriori
sedi secondarie in altri luoghi, in base a delibera del
Consiglio direttivo, su richiesta del Presidente
dell’Associazione.
ART.3
L’Associazione è regolata
oltre che dalle disposizioni legislative in materia, da quelle
del presente atto e da un regolamento generale.
ART.4
L’Associazione non ha scopo
di lucro ed intende offrire agli aderenti ogni genere di
supporto per assicurare la migliore tutela del diritto
d’autore e di quello connesso al suo esercizio nonché ogni
attività a difesa, sostegno e promozione.
L’Associazione si propone, in
particolare:
- di curare per conto dei
suoi associati, quali titolari del diritto di autore e di
quello ad esso connesso, i relativi diritti ed interessi di
natura economica, previdenziale, assicurativa, sanitaria e
solidaristica presso qualsiasi autorità e/o amministrazione
pubblica o privata, nazionale e/o internazionale;
- di curare, direttamente o
indirettamente, in armonia con le disposizioni vigenti in
ambito nazionale e comunitario, l’attività di intermediazione
del diritto d’autore e del diritto connesso, attenendosi ai
principi della massima trasparenza nella ripartizione dei
proventi;
- di assistere gli associati
nell’esercizio dei propri diritti, attivando iniziative
finalizzate a raggiungere un più elevato livello di tutela
rispetto alle determinazioni assunte dalla SIAE, o dalle altre
società, organismi od enti di gestione del diritto di autore e
di quello connesso al suo esercizio, in materia di
ripartizione;
- di favorire lo sviluppo di
iniziative culturali ivi comprese quelle inerenti a
manifestazioni di spettacolo e settori affini allo stesso,
nonché a manifestazioni sportive;
- di studiare i problemi
relativi al diritto di autore ed al diritto connesso al suo
esercizio, con riferimento alla situazione italiana ed
internazionale;
- di tutelare in campo
giudiziario, presso tutte le sedi, i diritti degli associati
nei confronti di terzi, persone fisiche, società, enti ed
istituzioni di qualsiasi genere che esercitino attività
connesse direttamente e/o indirettamente con la proprietà e lo
sfruttamento di opere dell’ingegno;
- di catalogare, tutelare,
gestire per conto degli associati, opere dell’ingegno ed ogni
attività creativa, sonora e non, in tutti i campi dello
spettacolo, moda, costume, sport ed in qualsiasi altro campo
artistico e/o intellettuale esse siano prodotte e/o destinate;
- di fornire agli associati
sostegno di natura giuridica ed economica, rappresentandone
gli interessi presso la SIAE ed altre società o enti di
gestione dei diritti;
- di curare i profili
assistenziali e previdenziali, stipulando, nell’interesse dei
suoi associati, convenzioni con Istituti assicurativi nel
settore previdenziale e sanitario;
- di avviare contatti con
enti ed associazioni, compreso il Fondo di solidarietà fra gli
associati della Siae, da quest’ultima gestito, al fine della
costituzione di un unico organismo che salvaguardi la
previdenza ed assistenza ai titolari del diritto di autore ed
a quelli del diritto ad esso connesso;
- di promuovere la
collaborazione con sindacati, associazioni sindacali e/o di
categoria che rappresentino coloro i quali esercitano attività
inerenti l’utilizzo e la tutela del diritto di autore e di
quello ad esso connesso;
- di attuare iniziative
relative alla promozione, specialmente all’estero, allo
sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e
artistico italiano;
- di promuovere azioni e
contatti anche con la Siae, enti, società, associazioni,
sindacati e/o organizzazioni che svolgono l’attività di
intermediazione per i diritti d’autore e connessi e/o che
operino nell’ambito della tutela e/o gestione del diritto
d’autore e quello ad esso connesso, della comunicazione,
dell’informazione e dello spettacolo, per migliorare la
disciplina a tutela di tali diritti ed a tal fine,
autonomamente o in unione con le su menzionate strutture
collettive, concedere borse di studio ad uno o più organismi
di istruzione, che realizzino corsi di specializzazione con
esami finali affinché ci si possa dedicare con migliore
professionalità all’attività di autore, compositore,
arrangiatore, interprete ed a qualsiasi altra attività che
venga effettuata nella società dello spettacolo;
- di attuare iniziative
perché l’associazione sia eretta in ente morale;
- di organizzare
manifestazioni scientifiche, artistiche, letterarie, musicali,
turistiche, cinematografiche, sportive e spettacolari in
genere, anche aperte al pubblico, al fine di gestire,
promuovere, esaltare e divulgare l’attività dell’associazione
e degli associati;
- di editare e diffondere
pubblicazioni, anche in forma monografica, sull’attività
dell’Associazione e su argomenti di interesse anche generale,
per il tramite di stampa, cassette, dischi, supporti magnetici
e digitali ed in qualsivoglia ulteriore forma comunicativa.
L’Associazione potrà,
inoltre, svolgere ogni attività economica, finanziaria,
mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o
comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi, ivi
comprese l’assunzione di partecipazioni in società di ogni
tipo e la loro alienazione e la concessione di fidejussioni
anche in favore di terzi.
ART. 5
L’Associazione è apolitica,
aconfessionale, aperta a tutti i titolari in via originaria e
derivata del diritto d’autore e di quello ad esso connesso,
nonché agli operatori dello spettacolo ed agli appartenenti ad
altre categorie che, pur non assumendo la titolarità di
diritti connessi, partecipano, a qualsiasi titolo, alla
fruizione dell’opera dell’ingegno di cui al precedente art. 1,
italiani e stranieri, associati e non alla S.I.A.E., o all’
IMAIE, alla SCF, alla FIMI, all’AFI o a qualsiasi altro ente,
società, associazione, sindacato e/o organizzazione che operi
nell’ambito della tutela e/o gestione del diritto d’autore e
di quello ad esso connesso, della comunicazione,
dell’informazione e dello spettacolo e, limitatamente ai
titolari del diritto di autore e di quello connesso al suo
esercizio, anche ai loro eredi e/o successori aventi causa che
ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo
dell’Associazione e la cui istanza sia da quest’ultimo
accolta.
Sono esclusi
dall’associazionismo i dipendenti degli enti, società,
associazioni ed organizzazioni sopra indicati e che siano in
servizio, nonché coloro che abbiano con i medesimi, rapporti
di collaborazione ordinata e continuativa, lavori a progetto,
rapporti di lavoro interinale temporaneo.
Potranno essere ammessi a
partecipare alla vita associativa, allorché il rapporto di
lavoratore dipendente e/o autonomo venga a cessare.
ART. 6
L’Associazione ha durata
illimitata. Essa si scioglierà per sopraggiunta impossibilità
del raggiungimento dei suoi scopi ovvero previa delibera presa
dall’assemblea degli associati Fondatori.
TITOLO II
Gli associati
ART. 7
L’Associazione comprende tre
categorie di associati: Fondatori, Ordinari e Benemeriti.
a) Sono associati Fondatori
tutti coloro che partecipano all’Atto Costitutivo nonché i
soggetti che, anche successivamente all’atto costitutivo,
verranno riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere.
Per essere riconosciuti
associati Fondatori occorrerà;
- essere presentati da un
associato fondatore;
- contribuire
all’Associazione con una somma non inferiore all’uno per mille
del suo patrimonio, come risultante dall’ultimo bilancio
approvato;
b) sono associati Ordinari
tutti coloro che aderiscono volontariamente versando la
relativa quota associativa e che vengano accettati come tali
dall’Ufficio di Presidenza, con delibera adottata a
maggioranza;
c) sono associati Benemeriti
tutti coloro che, anche una tantum, contribuiscono, con il
proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale
dell’Associazione. Gli stessi possono partecipare
all’Assemblea degli associati di cui all’art. 11, con diritto
solo ad un voto consultivo.
Le quote associative vengono
determinate, per ciascuna categoria di associati, dal
Consiglio Direttivo.
Èesclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associato non è
trasmissibile inter vivos né mortis causa.
ART. 8
L’associato gode dei diritti
ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme
del presente statuto e dal regolamento generale, ovvero
adottate dai competenti organi dell’associazione.
All’associato che
contravvenga le disposizioni statutarie e/o regolamentari e/o
quelle dei competenti organi dell’associazione, sono inflitte
le sanzioni previste dal regolamento generale.
La qualità di associato si
perde:
a) per dimissioni;
b) per morte;
c) quando, da oltre due anni,
non venga corrisposta la quota associativa, previa diffida al
versamento da parte del Consiglio Direttivo;
d) per espulsione, a causa di
comportamento contrario allo statuto dell’Associazione e per
gravi motivi, a cui provvederà il Consiglio Direttivo con sua
delibera.
TITOLO III
Organi dell’associazione
ART. 9
Gli organi dell’associazione
sono:
a) l’Assemblea degli
associati Fondatori;
b) l’Assemblea degli
associati;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente Onorario;
e) il Presidente e quattro
Vicepresidenti;
f) il Comitato
scientifico-culturale;
g) il Collegio dei Revisori
dei Conti.
ART. 10
Assemblea degli associati
Fondatori
L’Assemblea degli associati
Fondatori, costituita da tutti coloro che hanno partecipato
all’atto costitutivo, nonché dai soggetti che, anche
successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciuti
tali e cooptati dagli associati Fondatori in essere, ha
unicamente quattro scopi:
a) l’attribuzione della
qualità di associato fondatore a terzi, successivamente
all’atto costitutivo;
b) la elezione e la nomina
di 11 (undici) membri del Consiglio Direttivo, di cui 5
(cinque) appartenenti alle categorie dei titolari del diritto
d’autore (3 in via originaria e 2 in via derivata), 4
(quattro) a quelle dei titolari dei diritti connessi (2 in via
originaria e 2 in via derivata) e 2 (due) operatori dello
spettacolo, in relazione alla composizione dell’organo ai
sensi dell’art.13;
c) l’attribuzione della
qualità di associato benemerito previsto dalla lettera c del
precedente art.7;
d) lo scioglimento
dell’Associazione.
Essa è convocata, secondo le
modalità indicate al successivo art. 11 per l’Assemblea degli
associati, ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ai sensi
delle lett. a), b), c), d).
Si applicano le disposizioni
contenute nei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 11 dello stesso articolo
11.
ART. 11
Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati,
costituita da tutte le categorie di associati, si riunisce
almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 30 aprile,
rispettivamente per l’approvazione del bilancio preventivo e
di quello consuntivo.
Inoltre, l’Assemblea sarà
convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e quando
ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.
Ogni associato può farsi
rappresentare da un altro associato con delega scritta.
Nessun associato può
rappresentare, oltre se stesso, più di cinque associati.
Ogni associato ha diritto ad
un voto.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione, che cura i verbali delle sue
adunanze coadiuvato dal Segretario Tesoriere da lui scelto.
Le riunioni dell’Assemblea
sono valide, in prima convocazione, con l’intervento della
metà più uno degli associati; in seconda convocazione, con un
numero di associati non inferiore ad un terzo.
Nel computo dei presenti non
si tiene conto degli associati benemeriti, i quali hanno
diritto solo ad un voto consultivo.
Spetta al Presidente
convocare l’Assemblea e la convocazione dovrà avvenire, per
iscritto, almeno quindici giorni prima della data prevista per
la riunione.
In caso di urgenza, la
convocazione potrà essere effettuata a mezzo fax o per e-mail
due giorni prima di quello fissato per la seduta.
Tutte le deliberazioni, sia
in prima che in seconda convocazione, saranno prese con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.
ART. 12
Spetta all’Assemblea degli
associati:
a) la elezione e la nomina di
11 (undici) associati ordinari, quali membri del Consiglio
Direttivo, di cui 4 (quattro) appartenenti alle categorie dei
titolari del diritto d’autore (2 in via originaria e 2 in via
derivata), 5 (cinque) a quelle dei titolari dei diritti
connessi (3 in via originaria e 2 in via derivata) e 2 (due)
operatori dello spettacolo, in relazione alla composizione
dell’organo ai sensi dell’art. 13;
b) l’approvazione del
bilancio preventivo e di quello consuntivo;
c) l’approvazione delle
modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
d) l’approvazione del
regolamento generale emanato dal Consiglio Direttivo nonché le
relative modifiche proposte dallo stesso Consiglio Direttivo;
e) la nomina di tre
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - e la
sostituzione immediata di ognuno di essi in caso di morte,
dimissioni o impedimento definitivo - scelti tra persone
dotate di adeguata professionalità e che risultino iscritti
nell’apposito albo dei revisori.
ART. 13
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è
composto di 22 (ventidue) membri di cui 11 eletti
dall’Assemblea degli associati Fondatori, secondo quanto
indicato dall’art. 10, lett. b), e 11 dall’Assemblea degli
associati, secondo quanto indicato dall’art. 12, lett. a).
I consiglieri restano in
carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta.
Il Consiglio Direttivo così
formato elegge, scegliendoli tra gli associati fondatori, il
Presidente e quattro Vicepresidenti – due appartenenti alle
categorie dei titolari del diritto d’autore (uno in via
originaria ed uno in via derivata), due a quelle dei titolari
dei diritti connessi (uno in via originaria ed uno in via
derivata) - che, insieme al Segretario Tesoriere, nominato dal
Presidente tra i consiglieri, costituiscono l’Ufficio di
Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio Direttivo.
L’Ufficio di Presidenza, ad
esclusione del segretario tesoriere che funge da segretario,
decide con delibera adottata a maggioranza sull’accettazione
delle domande di coloro che vogliono aderire all’associazione
come associati ordinari.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all’anno, per
l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo,
da sottoporre poi all’Assemblea degli associati, e in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il
Presidente o un terzo dei suoi componenti.
La convocazione viene fatta
dal Presidente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata,
almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza, anche a
mezzo fax o per e-mail due giorni prima.
Le sedute consiliari sono
valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri
stessi.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei voti dei presenti; di tale maggioranza dovrà
comunque fare parte la metà degli associati fondatori.
In caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
Nel caso in cui, nel corso di
un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, il
Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione.
I Consiglieri così nominati -
e la cui nomina deve essere sottoposta alla ratifica
dell’assemblea degli associati Fondatori o dall’assemblea
degli associati, relativamente all’appartenenza alla
rispettiva categoria di associato - nella prima adunanza
successiva alla loro cooptazione - decadono dalla carica
insieme agli altri.
Qualora, durante un mandato,
venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade
l’intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spetta
la nomina del Presidente Onorario dell’Associazione nonché
tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione e l’esercizio di ogni facoltà ritenuta
necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini
statutari, fatta eccezione per i compiti demandati dalla legge
e dal presente statuto all’Assemblea degli associati.
Spetta al Consiglio la
deliberazione sull’espulsione dell’associato, a qualsiasi
categoria appartenga, ove ricorrano gravi motivi ed a
causa di comportamento contrario allo Statuto
dell’Associazione.
Con sua delibera provvede, su
richiesta del Presidente dell’Associazione, alla istituzione
di sedi periferiche del sodalizio.
Propone all’assemblea degli
associati le modifiche statutarie.
Emana il regolamento generale
che rimette all’Assemblea degli associati per l’approvazione.
Propone ogni sua modifica che sottopone per l’approvazione
all’Assemblea degli associati.
Il Consiglio potrà delegare
ogni compito inerente la gestione dell’associazione al suo
Presidente ovvero all’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente, coadiuvato dal
Segretario Tesoriere, cura la redazione dei verbali delle
riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.
ART. 14
Comitato
scientifico-culturale
Il Consiglio Direttivo può
deliberare di costituire un Comitato scientifico-culturale con
funzioni consultive su specifici problemi inerenti alla
realizzazione degli scopi dell’associazione, stabilendone il
numero dei componenti, e la loro durata in carica che è
prestata di norma, gratuitamente. Il Consiglio potrà comunque
ed eventualmente stabilire un compenso.
Possono far parte del
Comitato personalità che, per la specifica competenza
professionale o per il particolare impegno nelle materie in
cui il sodalizio svolge la propria attività, siano ritenute
idonee a collaborare alla realizzazione dello scopo
dell’associazione, nonché i soggetti (persone fisiche e/o
giuridiche) che provvedono alla promozione, diffusione e
comunicazione del patrimonio creativo italiano.
Il coordinatore del Comitato
scientifico-culturale, eletto all’interno dell’organo
medesimo, parteciperà senza diritto di voto alle riunioni
dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo
qualora si discuta di problematiche attinenti alla materia di
competenza dell’organo da lui presieduto.
ART. 15
Collegio dei Revisori dei
Conti
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è costituito da tre componenti, scelti
dall’Assemblea degli associati tra persone dotate di
adeguata professionalità ed iscritti all’Albo dei Revisori.
Tale organo esamina i
bilanci e formula in apposite relazioni le proprie
osservazioni e conclusioni.
I Revisori possono
intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo per chiedere
e dare i chiarimenti del caso.
Il Collegio dei
Revisori dei Conti, che elegge al suo interno il presidente,
dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato i suoi
componenti possono essere riconfermati.
ART. 16
Presidente
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione ed ha la firma di
fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente durerà
in carica tre anni e potrà essere rieletto una sola volta.
Al Presidente spetta,
inoltre:
a) proporre al
Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che, anche a
titolo di collaborazione, dovranno essere assunte
dall’Associazione, nonché la istituzione di sedi periferiche
del sodalizio;
b) convocare
l’Assemblea (sia degli Associati Fondatori che degli
Associati) ed il Consiglio Direttivo, nonché formularne
l’ordine del giorno;
c) assumere, solo in
casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie
di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di
sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione
della prima riunione successiva;
d) curare, unitamente
agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza,
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio
Direttivo.
ART. 17
Vice Presidente
I vice Presidenti sono
quattro. Due appartenenti alle categorie dei titolari del
diritto d’autore (uno in via originaria ed uno in via
derivata), due a quelle dei titolari dei diritti connessi
(uno in via originaria ed uno in via derivata).
Essi sostituiscono,
anche disgiuntamente il Presidente in caso di sua assenza o
legittimo impedimento, esercitandone le funzioni anche con
la firma.
La firma dei vice
Presidenti costituisce prova dell’assenza o legittimo
impedimento del Presidente.
ART. 18
Segretario
tesoriere
Il Segretario
tesoriere è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i
componenti del Consiglio Direttivo. Esso fa parte
dell’ufficio di Presidenza cui spetta l’esecuzione e
l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Conserva i verbali delle riunioni di tutti gli organi
dell’associazione e coadiuva il Presidente nella loro
redazione. Ordina il funzionamento dell’Associazione, cura
la tenuta dei libri e registri necessari per la sua
esistenza e provvede alla organizzazione dell’attività
dell’Associazione, nonché alla tesoreria.
Il Segretario
tesoriere dura in carica per un triennio e la sua nomina può
essere revocata dal Presidente, anche precedentemente alla
data della naturale scadenza della carica.
TITOLO IV
Patrimonio – Bilancio
ART. 19
Il patrimonio
dell’Associazione è attualmente costituito da soli beni
mobili fungibili (denaro) per un valore complessivo di €
750,00.
Tale patrimonio
iniziale potrà essere incrementato acquisendo ulteriori beni
sia mobili che immobili ed alimentato con oblazioni,
donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di
quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento
dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative
specifiche o settoriali.
Il Consiglio Direttivo
provvederà all’investimento, all’utilizzo ed
all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente nel
rispetto del suo scopo.
E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, fatta eccezione per le destinazioni e le
distribuzioni previste dalla legge.
ART. 20
L’esercizio
finanziario ha la durata di un anno solare.
Entro il 31 Dicembre
di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio preventivo
dell’anno successivo ed entro il 30 aprile quello consuntivo
dell’anno precedente.
TITOLO V
Scioglimento – Regolamento generale
ART.21
L’estinzione
dell’Associazione può avvenire, con delibera dell’Assemblea
degli associati Fondatori.
Limitatamente all’anno
2005 l’Associazione si scioglierà automaticamente se non è
raggiunta la quota minima di 600 associati.
In caso di
scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di
tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno
devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.
ART.22
Un regolamento
generale completa lo statuto. Ha forza di legge per tutti
gli associati. Sarà emanato dal Consiglio direttivo ed
approvato dall’Assemblea degli associati. Ogni sua modifica
sarà proposta dal Consiglio direttivo e sottoposta per
l’approvazione all’Assemblea degli associati.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
ART. 23
Le competenze e le
funzioni attribuite da questo statuto all’Assemblea degli
associati ai sensi e gli articoli 11 e 12 saranno esercitate
dall’Assemblea dei Fondatori fino a che non aderirà al
sodalizio un numero di associati ordinari almeno
corrispondente a quello degli associati fondatori.
ART. 24
Il Consiglio Direttivo
previsto dall’art. 13, - durante il periodo in cui
l’assemblea degli associati fondatori eserciterà le
competenze e le funzioni attribuite a quella degli associati
– sarà composta esclusivamente da associati Fondatori.
Gli undici membri
scelti dall’assemblea degli associati fondatori in
sostituzione di quelli di spettanza dell’Assemblea degli
associati, decadranno dalla nomina allorché quest’ultima vi
provvederà.
ART. 25
Il primo esercizio
finanziario dell’Associazione sarà chiuso il 31 dicembre
2005.
TITOLO VII
Disposizioni finali
ART. 26
Per tutto quanto non
previsto dall’attuale Statuto e dall’Atto Costitutivo,
valgono le norme del codice civile e delle altre leggi
vigenti in materia. |