D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 
 Il nostro statuto
 
 
 

STATUTO DELLA D.A.C.

Associazione di rappresentanza e gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi

fra

- titolari in via originaria del diritto di autore: AUTORI delle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia ed in particolare: delle opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, composizioni musicali con o senza parole, delle opere coreografiche e pantomimiche, della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, dei disegni e delle opere dell’architettura, dell’arte cinematografica, delle opere audiovisive e di sequenze di immagini in movimento, delle opere fotografiche, delle opere multimediali, delle opere creative di suoni, dei programmi per elaboratore, delle banche di dati, delle opere collettive, riviste, giornali e delle relative elaborazioni e di qualsiasi opera dell’ingegno, in qualunque modo o forma di espressione, che vengono protetti dalle leggi nazionali ed internazionali in materia di diritto di autore  e di diritti connessi al suo esercizio

- titolari in via derivata del diritto di autore: EDITORI e simili ivi comprese le imprese di radiodiffusione e di televisione

e fra

- titolari in via originaria dei diritti CONNESSI all’esercizio del diritto di autore – ARTISTI INTERPRETI ED ARTISTI ESECUTORI: cantanti, musicisti, direttori di orchestra o di coro, complessi orchestrali o corali, ballerini nonché coloro che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono, in qualunque modo o forma di espressione, opere dell’ingegno, opere multimediali ed opere creative di suoni e coloro che sostengono nell’opera una parte di notevole importanza artistica che vengono protetti dalle leggi nazionali ed internazionali in materia di diritto di autore e di diritti connessi al suo esercizio

- titolari in via derivata dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore: PRODUTTORI DI FONOGRAMMI e simili ivi compresi i produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento e di coloro che esercitano l’attività di esecuzione radiofonica o televisiva

- operatori dello spettacolo ed altre categorie che, pur non assumendo la titolarità di diritti connessi, partecipano, a qualsiasi titolo, alla fruizione dell’opera dell’ingegno 

TITOLO I

Gestione, Sede, Scopo 

ART. 1

E' costituita l’Associazione: D.A.C. (Diritto d’Autore e Connesso – Associazione di rappresentanza e di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi) 

fra

titolari in via originaria del diritto di autore: AUTORI delle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro  ed alla cinematografia ed in particolare: delle opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, composizioni musicali con o senza parole, delle opere coreografiche e pantomimiche, della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, dei disegni e delle opere dell’architettura, dell’arte cinematografica, delle opere audiovisive e di sequenze di immagini in movimento, delle opere fotografiche, delle opere multimediali, delle opere creative di suoni,  dei programmi per elaboratore, delle banche di dati, delle opere collettive, riviste, giornali e delle relative elaborazioni e di qualsiasi opera dell’ingegno, in qualunque modo o forma di espressione, che vengono protetti dalle leggi nazionali ed internazionali in materia di diritto di autore  e di diritti connessi al suo esercizio

titolari in via derivata del diritto di autore: EDITORI e simili ivi comprese le imprese di radiodiffusione e di televisione

e fra

titolari in via originaria dei diritti CONNESSI all’esercizio del diritto di autore – ARTISTI INTERPRETI ED ARTISTI ESECUTORI:  cantanti, musicisti, direttori di orchestra o di coro, complessi orchestrali o corali, ballerini nonché coloro che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono, in qualunque modo o forma di espressione, opere dell’ingegno, opere multimediali ed opere creative di suoni e coloro che sostengono nell’opera una parte di notevole importanza artistica che vengono protetti dalle leggi nazionali ed internazionali in materia di diritto di autore e di diritti connessi al suo esercizio

- titolari in via derivata dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore: PRODUTTORI DI FONOGRAMMI e simili ivi compresi i produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento e di coloro che esercitano l’attività di esecuzione radiofonica o televisiva

operatori dello spettacolo ed altre categorie che, pur non assumendo la titolarità di diritti connessi, partecipano, a qualsiasi titolo, alla fruizione dell’opera dell’ingegno

ART. 2

L’Associazione ha la sua sede in via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA).

Potranno istituirsi ulteriori sedi secondarie in altri luoghi, in base a delibera del Consiglio direttivo, su richiesta del Presidente dell’Associazione.

ART.3

L’Associazione è regolata oltre che dalle disposizioni legislative in materia, da quelle del presente atto e da un regolamento generale.

ART.4

L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende offrire agli aderenti ogni genere di supporto per assicurare la migliore tutela del diritto d’autore e di quello connesso al suo esercizio nonché ogni attività a difesa, sostegno e promozione.

L’Associazione si propone, in particolare:

- di curare per conto dei suoi associati, quali titolari del diritto di autore e di quello ad esso connesso, i relativi diritti ed interessi di natura economica, previdenziale, assicurativa, sanitaria e solidaristica presso qualsiasi autorità e/o amministrazione pubblica o privata, nazionale e/o internazionale;

- di curare, direttamente o indirettamente, in armonia con le disposizioni vigenti in ambito nazionale e comunitario, l’attività di intermediazione del diritto d’autore e del diritto connesso, attenendosi ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi;

- di assistere gli associati nell’esercizio dei propri diritti, attivando iniziative finalizzate a raggiungere un più elevato livello di tutela rispetto alle determinazioni assunte dalla SIAE, o dalle altre società, organismi od enti di gestione del diritto di autore e di quello connesso al suo esercizio, in materia di ripartizione;

- di favorire lo sviluppo di iniziative culturali ivi comprese quelle inerenti a manifestazioni di spettacolo e settori affini allo stesso, nonché a manifestazioni sportive;

- di studiare i problemi relativi al diritto di autore ed al diritto connesso al suo esercizio, con riferimento alla situazione italiana ed internazionale;

- di tutelare in campo giudiziario, presso tutte le sedi, i diritti degli associati nei confronti di terzi, persone fisiche, società, enti ed istituzioni di qualsiasi genere che esercitino attività connesse direttamente e/o indirettamente con la proprietà e lo sfruttamento di opere dell’ingegno;

- di catalogare, tutelare, gestire per conto degli associati, opere dell’ingegno ed ogni attività creativa, sonora e non, in tutti i campi dello spettacolo, moda, costume, sport ed in qualsiasi altro campo artistico e/o intellettuale esse siano prodotte e/o destinate;

- di fornire agli associati sostegno di natura giuridica ed economica, rappresentandone gli interessi presso la SIAE ed altre società o enti di gestione dei diritti;

- di curare i profili assistenziali e previdenziali, stipulando, nell’interesse dei suoi associati, convenzioni con Istituti assicurativi nel settore previdenziale e sanitario;

- di avviare contatti con enti ed associazioni, compreso il Fondo di solidarietà fra gli associati della Siae, da quest’ultima gestito, al fine della costituzione di un unico organismo che salvaguardi la previdenza ed assistenza ai titolari del diritto di autore ed a quelli del diritto ad esso connesso;

- di promuovere la collaborazione con sindacati, associazioni sindacali e/o di categoria che rappresentino coloro i quali esercitano attività inerenti l’utilizzo e la tutela del diritto di autore e di quello ad esso connesso;

- di attuare iniziative relative alla promozione, specialmente all’estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano;

- di promuovere azioni e contatti  anche con la Siae, enti, società, associazioni, sindacati e/o organizzazioni  che svolgono l’attività di intermediazione per i diritti d’autore e connessi e/o che operino nell’ambito della tutela e/o gestione del diritto d’autore e quello ad esso connesso, della comunicazione, dell’informazione e dello spettacolo, per migliorare la disciplina a tutela di tali diritti ed a tal fine, autonomamente o in unione con le su menzionate strutture collettive, concedere borse di studio ad uno o più organismi di istruzione, che realizzino corsi di specializzazione con esami finali affinché ci si possa dedicare con migliore professionalità all’attività di autore, compositore, arrangiatore, interprete ed a qualsiasi altra attività che venga effettuata nella società dello spettacolo;

- di attuare iniziative perché l’associazione sia eretta in ente morale;

- di organizzare manifestazioni scientifiche, artistiche, letterarie, musicali, turistiche, cinematografiche, sportive e spettacolari in genere, anche aperte al pubblico, al fine di gestire, promuovere, esaltare e divulgare l’attività dell’associazione e degli associati;

- di editare e diffondere pubblicazioni, anche in forma monografica, sull’attività dell’Associazione e su argomenti di interesse anche generale, per il tramite di stampa, cassette, dischi, supporti magnetici e digitali ed in qualsivoglia ulteriore forma comunicativa.

L’Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi, ivi comprese l’assunzione di partecipazioni in società di ogni tipo e la loro alienazione e la concessione di fidejussioni anche in favore di terzi.

ART. 5

L’Associazione è apolitica, aconfessionale, aperta a tutti i titolari in via originaria e derivata del diritto d’autore e di quello ad esso connesso, nonché agli operatori dello spettacolo ed agli appartenenti ad altre categorie che, pur non assumendo la titolarità di diritti connessi, partecipano, a qualsiasi titolo, alla fruizione dell’opera dell’ingegno di cui al precedente art. 1, italiani e stranieri, associati e non alla S.I.A.E., o all’ IMAIE, alla SCF, alla FIMI, all’AFI o a qualsiasi altro ente, società, associazione, sindacato e/o organizzazione  che operi nell’ambito della tutela e/o gestione del diritto d’autore e di quello ad esso connesso, della comunicazione, dell’informazione e dello spettacolo e, limitatamente ai titolari del diritto di autore e di quello connesso al suo esercizio, anche ai loro eredi e/o successori aventi causa che ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo dell’Associazione e la cui istanza sia da quest’ultimo accolta.

Sono esclusi dall’associazionismo i dipendenti degli enti, società, associazioni ed organizzazioni sopra indicati e che siano in servizio, nonché coloro che abbiano con i medesimi, rapporti di collaborazione ordinata e continuativa, lavori a progetto,  rapporti di lavoro interinale temporaneo.

Potranno essere ammessi  a partecipare alla vita associativa, allorché il rapporto di lavoratore dipendente e/o autonomo venga a cessare.

ART. 6

L’Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglierà per sopraggiunta impossibilità del raggiungimento dei suoi scopi ovvero previa delibera presa dall’assemblea degli associati Fondatori. 

TITOLO II

Gli associati 

ART. 7

L’Associazione comprende tre categorie di associati: Fondatori, Ordinari e Benemeriti.

a) Sono associati Fondatori tutti coloro che partecipano all’Atto Costitutivo nonché i soggetti che, anche successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere.

Per essere riconosciuti associati Fondatori occorrerà;

- essere presentati da un associato fondatore;

- contribuire all’Associazione con una somma non inferiore all’uno per mille del suo patrimonio, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

b) sono associati Ordinari tutti coloro che aderiscono volontariamente versando la relativa quota associativa e che vengano accettati come tali dall’Ufficio di Presidenza, con delibera adottata a maggioranza;

c) sono associati Benemeriti tutti coloro che, anche una tantum, contribuiscono, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione. Gli stessi possono partecipare all’Assemblea degli associati di cui all’art. 11, con diritto solo ad un voto consultivo.

Le quote associative vengono determinate, per ciascuna categoria di associati,  dal Consiglio Direttivo.

Èesclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile inter vivos né mortis causa. 

ART. 8

L’associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dal regolamento generale, ovvero adottate dai competenti organi dell’associazione.

All’associato che contravvenga le disposizioni statutarie e/o regolamentari e/o quelle dei competenti organi dell’associazione, sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

La qualità di associato si perde:

a) per dimissioni;

b) per morte;

c) quando, da oltre due anni, non venga corrisposta la quota associativa, previa diffida al versamento da parte del Consiglio Direttivo;

d) per espulsione, a causa di comportamento contrario allo statuto dell’Associazione e per gravi motivi, a cui provvederà il Consiglio Direttivo con sua delibera.

TITOLO III

Organi dell’associazione

ART. 9

Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea degli associati Fondatori;

b) l’Assemblea degli associati;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Presidente Onorario;

e) il Presidente e quattro Vicepresidenti;

f)  il Comitato scientifico-culturale;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10

Assemblea degli associati Fondatori

L’Assemblea degli associati Fondatori, costituita da tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, nonché dai soggetti che, anche successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati dagli associati Fondatori in essere, ha unicamente quattro scopi:

a) l’attribuzione della qualità di associato fondatore a terzi, successivamente all’atto costitutivo;

b)  la elezione e la nomina di 11 (undici) membri del Consiglio Direttivo, di cui 5 (cinque) appartenenti alle categorie dei titolari del diritto d’autore (3 in via originaria e 2 in via derivata),  4 (quattro) a quelle dei titolari dei diritti connessi (2 in via originaria e 2 in via derivata) e 2 (due) operatori dello spettacolo, in relazione alla composizione dell’organo ai sensi dell’art.13;

c) l’attribuzione della qualità di associato benemerito previsto dalla lettera c del precedente art.7;

d) lo scioglimento dell’Associazione.

Essa è convocata, secondo le modalità indicate al successivo art. 11 per l’Assemblea degli associati, ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ai sensi delle lett. a), b), c), d).

Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 11 dello stesso articolo 11.

ART. 11

Assemblea degli associati

L’Assemblea degli associati, costituita da tutte le categorie di associati, si riunisce almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 30 aprile, rispettivamente per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Inoltre, l’Assemblea sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta.

Nessun associato può rappresentare, oltre se stesso, più di cinque associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che cura i verbali delle sue adunanze coadiuvato dal Segretario Tesoriere da lui scelto.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l’intervento della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, con un  numero di associati non inferiore ad un terzo.

Nel computo dei presenti non si tiene conto degli associati benemeriti, i quali hanno diritto solo ad un voto consultivo.

Spetta al Presidente convocare l’Assemblea e la convocazione dovrà avvenire, per iscritto, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata a mezzo fax o per e-mail due giorni prima di quello fissato per la seduta.

Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti.

ART. 12

Spetta all’Assemblea degli associati:

a) la elezione e la nomina di 11 (undici) associati ordinari, quali membri del Consiglio Direttivo, di cui 4 (quattro) appartenenti alle categorie dei titolari del diritto d’autore (2 in via originaria e 2 in via derivata), 5 (cinque) a quelle dei titolari dei diritti connessi (3 in via originaria e 2 in via derivata) e 2 (due) operatori dello spettacolo, in relazione alla composizione dell’organo ai sensi dell’art. 13;

b) l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

c) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;

d) l’approvazione del regolamento generale emanato dal Consiglio Direttivo nonché le relative modifiche proposte dallo stesso Consiglio Direttivo;

e) la nomina di tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti - e la sostituzione immediata di ognuno di essi in caso di  morte, dimissioni o impedimento definitivo - scelti tra persone dotate di adeguata professionalità e che risultino iscritti nell’apposito albo dei revisori.

ART. 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di 22 (ventidue) membri di cui 11 eletti dall’Assemblea degli associati Fondatori, secondo quanto indicato dall’art. 10, lett. b), e 11  dall’Assemblea degli associati, secondo quanto indicato dall’art. 12, lett. a).

I consiglieri  restano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta.

Il Consiglio Direttivo così formato elegge, scegliendoli tra gli associati fondatori, il Presidente e quattro Vicepresidenti – due appartenenti alle categorie dei titolari del diritto d’autore (uno in via originaria ed uno in via derivata), due a quelle dei titolari dei diritti connessi (uno in via originaria ed uno in via derivata) - che, insieme al Segretario Tesoriere, nominato dal Presidente tra i consiglieri, costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

L’Ufficio di Presidenza, ad esclusione del segretario tesoriere che funge da segretario, decide con delibera adottata a maggioranza sull’accettazione delle domande di coloro che vogliono aderire all’associazione come associati ordinari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea degli associati, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta dal Presidente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax o per e-mail due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; di tale maggioranza dovrà comunque fare parte la metà degli associati fondatori.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione mediante cooptazione.

I Consiglieri così nominati - e la cui nomina deve essere sottoposta alla ratifica dell’assemblea degli associati Fondatori o dall’assemblea degli associati, relativamente all’appartenenza alla rispettiva categoria di associato - nella prima adunanza successiva alla loro cooptazione - decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta la nomina del Presidente Onorario dell’Associazione nonché tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e l’esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari, fatta eccezione per i compiti demandati dalla legge e dal presente statuto all’Assemblea degli associati.

Spetta al Consiglio la deliberazione sull’espulsione dell’associato, a qualsiasi categoria appartenga, ove  ricorrano  gravi  motivi  ed a causa di comportamento contrario allo Statuto dell’Associazione.

Con sua delibera provvede, su richiesta del Presidente dell’Associazione, alla istituzione di sedi periferiche del sodalizio.

Propone all’assemblea degli associati le modifiche statutarie.

Emana il regolamento generale che rimette all’Assemblea degli associati per l’approvazione. Propone ogni sua modifica  che sottopone per l’approvazione all’Assemblea degli associati.

Il Consiglio potrà delegare ogni compito inerente la gestione dell’associazione al suo Presidente ovvero all’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Tesoriere, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.

ART. 14

Comitato scientifico-culturale

Il Consiglio Direttivo può deliberare di costituire un Comitato scientifico-culturale con funzioni consultive su specifici problemi inerenti alla realizzazione degli scopi dell’associazione, stabilendone il numero dei componenti, e la loro durata in carica che è prestata di norma, gratuitamente. Il Consiglio potrà comunque ed eventualmente stabilire un compenso.

Possono far parte del Comitato personalità che, per la specifica competenza professionale o per il particolare impegno nelle materie in cui il sodalizio svolge la propria attività, siano ritenute idonee a collaborare alla realizzazione dello scopo dell’associazione, nonché i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) che provvedono alla promozione, diffusione e comunicazione del patrimonio creativo italiano.

Il coordinatore del Comitato scientifico-culturale, eletto all’interno dell’organo medesimo, parteciperà senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo qualora si discuta di problematiche attinenti alla materia di competenza dell’organo da lui presieduto.

ART. 15

Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, scelti dall’Assemblea degli associati tra persone dotate di adeguata professionalità ed iscritti all’Albo dei Revisori.

Tale organo esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I Revisori possono intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo per chiedere e dare i chiarimenti del caso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che elegge al suo interno il presidente, dura in carica tre anni ed alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

 

ART. 16

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha la firma  di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto una sola volta.

Al Presidente spetta, inoltre:

a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che, anche a titolo di collaborazione, dovranno essere assunte dall’Associazione, nonché la istituzione di sedi periferiche del sodalizio;

b) convocare l’Assemblea (sia degli Associati Fondatori che degli Associati) ed il Consiglio Direttivo, nonché formularne l’ordine del giorno;

c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva;

d) curare, unitamente agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 17

Vice Presidente

I vice Presidenti sono quattro.  Due appartenenti alle categorie dei titolari del diritto d’autore (uno in via originaria ed uno in via derivata), due a quelle dei titolari dei diritti connessi (uno in via originaria ed uno in via derivata).

Essi sostituiscono, anche disgiuntamente il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni anche con la firma.

La firma dei vice Presidenti costituisce prova dell’assenza o legittimo impedimento del Presidente.

 

ART. 18

Segretario tesoriere

Il Segretario tesoriere è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti del Consiglio Direttivo. Esso fa parte dell’ufficio di Presidenza cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Conserva i verbali delle riunioni di tutti gli organi dell’associazione e coadiuva il Presidente nella loro redazione. Ordina il funzionamento dell’Associazione, cura la tenuta dei libri e registri necessari per la sua esistenza e provvede alla organizzazione dell’attività dell’Associazione, nonché alla tesoreria.

Il Segretario tesoriere dura in carica per un triennio e la sua nomina può essere revocata dal Presidente, anche precedentemente alla data della naturale scadenza della carica.

 

TITOLO IV

Patrimonio – Bilancio

 

ART. 19

Il patrimonio dell’Associazione è attualmente costituito da soli beni mobili fungibili (denaro) per un valore complessivo di  € 750,00.

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato acquisendo ulteriori beni sia mobili che immobili ed alimentato con oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con  riferimento ad iniziative specifiche o settoriali.

Il Consiglio Direttivo provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente nel rispetto del suo scopo.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per le destinazioni e le distribuzioni previste dalla legge.

 

ART. 20

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio preventivo dell’anno successivo ed entro il 30 aprile quello consuntivo dell’anno precedente.

 

TITOLO V

Scioglimento – Regolamento generale

 

ART.21

L’estinzione dell’Associazione può avvenire, con delibera dell’Assemblea degli associati Fondatori.

Limitatamente all’anno 2005 l’Associazione si scioglierà automaticamente se non è raggiunta la quota minima di 600 associati.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.

 

ART.22

Un regolamento generale completa lo statuto. Ha forza di legge per tutti gli associati.  Sarà emanato dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea degli associati. Ogni sua modifica sarà proposta dal Consiglio direttivo e sottoposta per l’approvazione all’Assemblea degli associati.

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

 

ART. 23

Le competenze e le funzioni attribuite da questo statuto all’Assemblea degli associati ai sensi e gli articoli 11 e 12 saranno esercitate dall’Assemblea dei Fondatori fino a che non aderirà al sodalizio un numero di associati ordinari almeno corrispondente a quello degli associati fondatori.

 

ART. 24

Il Consiglio Direttivo previsto dall’art. 13, - durante il periodo in cui l’assemblea degli associati fondatori eserciterà le competenze e le funzioni attribuite a quella degli associati – sarà composta esclusivamente da associati Fondatori.

Gli undici membri scelti dall’assemblea degli associati fondatori in sostituzione di quelli di spettanza dell’Assemblea degli associati, decadranno dalla nomina allorché quest’ultima vi provvederà.

 

ART. 25

Il primo esercizio finanziario dell’Associazione sarà chiuso il 31 dicembre 2005.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

ART. 26

Per tutto quanto non previsto dall’attuale Statuto e dall’Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47