
Intervento effettuato nel corso dell'Assemblea degli Associati
SIAE del 28 novembre 2005
OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE PREDISPOSTA
DAL COMITATO DI STUDIO SIAE SUL "FONDO DI SOLIDARIETÀ"
Gli
orientamenti progettuali sul definitivo assetto del “Fondo di
solidarietà” predisposti dal relativo comitato di studio, non
presentano alcuna novità.
I consulenti
tecnico-giuridici hanno dimostrato di non conoscere appieno le
problematiche relative alla società “non profit”. Si consiglia
di contattare giuristi esperti in tale materia.
La
fondazione deve essere indipendente e non collegata alla SIAE.
Per convincersene, basterebbe riguardare le vicende relative
al “Fondo pensioni per il personale dipendente della Siae”.
Finiamola
con il “Fondo di solidarietà”! Tale soggetto è previdenziale,
tant’è vero che il c.d. assegno di professionalità, ai fini
fiscali, è trattato come assegno pensionistico dal
casellario centrale dei pensionati gestito dall’I.N.P.S.
Quest’ultimo, per i titolari di più trattamenti pensionistici,
ivi compreso l’assegno di professionalità, opera il cumulo ed
effettua il conguaglio per ogni pensione decurtandone
eventualmente l’importo.
Il documento
trasmesso dal Comitato di studio è affetto da
confusione e ricalca quello in vigore precedentemente per i
soli soci.
Si è perduto
più di un anno senza portare alcuna innovazione. Non ci si
rinnova, si rimane statici, le innovazioni sono illusorie.
Bastava fare riferimento alle
Casse private di previdenza ed assistenza per conferire un
assetto democratico al "Fondo".
Si è
richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 97/92 senza
applicarla; infatti leggo quanto ivi affermato:
”……l’illegittimità degli atti impugnati nella
parte in cui discriminano tra soci ed iscritti ordinari,
consentendo soltanto ai primi il diritto di elettorato attivo
e passivo…. e di beneficiare del sistema previdenziale…..”
Si tratta
pertanto di sistema previdenziale (pensione) e non di
solidarietà.
Occorre
intanto rilevare che la pensione bisogna guadagnarsela!
Ogni autore
associato alla SIAE, per ottenere l’assegno pensionistico e la
tutela sanitaria, deve corrispondere un contributo anche se
non percepisce emolumenti per diritto d’autore. Pertanto,
come avviene per tutti i soggetti iscritti alle Casse private
di previdenza che sono organizzate in Fondazione “indipendente”,
l’autore associato SIAE deve corrispondere:
a)
un
contributo soggettivo fisso, proporzionato ad un
reddito effettivo o presunto di minima entità per ottenere un
assegno pensionistico di base;
b)
un
contributo soggettivo integrativo sulla base di quanto
ricevuto quale compenso per i proventi relativi al diritto
d’autore che superi il reddito considerato nella precedente
lettera a), ciò comporta, a suo tempo, un aumento della
pensione;
c)
un
contributo integrativo, pari al 2% del reddito determinato
nelle precedenti lett. a) e b)ai fini della
tutela sanitaria.
L’assicurazione sanitaria e per
gli infortuni che si vorrebbe rinnovare, non è legittima. Il
trattamento assistenziale è stato posto a regime negli anni
decorsi, con una delibera dell’ex assemblea dei commissari di
sezione.
Non vi è
alcuna previsione di carattere assistenziale per il “Fondo di
solidarietà”, né nello statuto, sia vigente che precedente, né
nel regolamento del “Fondo di solidarietà”.
La tutela
sanitaria per le Casse di previdenza private è esercitata in
base a convenzioni tra le Casse di previdenza e l’Istituto
assicurativo “Generali”.
Tali
convenzioni apportano notevoli vantaggi indistintamente a
tutti gli iscritti alle Casse che corrispondono il contributo
integrativo di cui alla precedente lett. c) – senza alcuna
differenziazione - , vantaggi da non paragonare con l’effimera
polizza assicurativa stipulata tra SIAE e UNIPOL.
In
conclusione, il “Fondo di Solidarietà”, che dovrà assumere
come sua denominazione “Cassa Nazionale di Previdenza e di
Assistenza per gli Autori Associati alla Siae”, deve
trasformarsi in “Fondazone” indipendente, senza alcun
legame con la SIAE.
Occorre,
transitoriamente, prevedere delle norme che salvaguardino i
diritti acquisiti . Nulla vieta, d’altronde, il conferimento
di un contributo da parte degli editori e della SIAE ai fini
di solidarietà nei confronti degli autori. |