D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
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 Interventi
 
 


Intervento effettuato nel corso dell'Assemblea degli Associati SIAE del 28 novembre 2005


OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE PREDISPOSTA
DAL COMITATO DI STUDIO SIAE SUL "FONDO DI SOLIDARIETÀ"

Gli orientamenti progettuali sul definitivo assetto del “Fondo di solidarietà” predisposti dal relativo comitato di studio, non presentano alcuna novità.

I consulenti tecnico-giuridici hanno dimostrato di non conoscere appieno le problematiche relative alla società “non profit”. Si consiglia di contattare giuristi esperti in tale materia.

La fondazione deve essere indipendente e non collegata alla SIAE. Per convincersene, basterebbe riguardare le vicende relative al “Fondo pensioni per il personale dipendente della Siae”.

Finiamola con il “Fondo di solidarietà”! Tale soggetto è previdenziale, tant’è vero che il c.d. assegno di professionalità, ai fini fiscali, è trattato come assegno pensionistico dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’I.N.P.S.

Quest’ultimo, per i titolari di più trattamenti pensionistici, ivi compreso l’assegno di professionalità, opera il cumulo ed effettua il conguaglio per ogni pensione decurtandone eventualmente l’importo.

Il documento trasmesso dal Comitato di studio è affetto da confusione e ricalca quello in vigore precedentemente per i soli soci.

Si è perduto più di un anno senza portare alcuna innovazione. Non ci si rinnova, si rimane statici, le innovazioni sono illusorie.

Bastava fare riferimento alle Casse private di previdenza ed assistenza per conferire un assetto democratico al "Fondo".

Si è richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 97/92 senza applicarla; infatti leggo quanto ivi affermato:  ”……l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui discriminano tra soci ed iscritti ordinari, consentendo soltanto ai primi il diritto di elettorato attivo e passivo…. e di beneficiare del sistema previdenziale…..”

Si tratta pertanto di sistema previdenziale (pensione) e non di solidarietà.

Occorre intanto rilevare che la pensione bisogna guadagnarsela!

Ogni autore associato alla SIAE, per ottenere l’assegno pensionistico e la tutela sanitaria, deve corrispondere un contributo anche se non percepisce emolumenti per diritto d’autore. Pertanto, come avviene per tutti i soggetti iscritti alle Casse private di previdenza che sono organizzate in Fondazione “indipendente”,  l’autore associato SIAE deve corrispondere:

a)      un contributo soggettivo fisso, proporzionato ad un reddito effettivo o presunto di minima entità per ottenere un assegno pensionistico di base;

b)     un contributo soggettivo integrativo sulla base di quanto ricevuto quale compenso per i proventi relativi al diritto d’autore che superi il reddito considerato nella precedente lettera a), ciò comporta, a suo tempo, un aumento della pensione;

c)      un contributo integrativo, pari al 2% del reddito determinato nelle precedenti lett. a) e b)ai fini della tutela sanitaria.

L’assicurazione sanitaria e per gli infortuni che si vorrebbe rinnovare, non è legittima. Il trattamento assistenziale è stato posto a regime negli anni decorsi, con una delibera dell’ex assemblea dei commissari di sezione.

Non vi è alcuna previsione di carattere assistenziale per il “Fondo di solidarietà”, né nello statuto, sia vigente che precedente, né nel regolamento del “Fondo di solidarietà”.

La tutela sanitaria per le Casse di previdenza private è esercitata in base a convenzioni tra le Casse di previdenza e l’Istituto assicurativo “Generali”.

Tali convenzioni apportano notevoli vantaggi indistintamente a tutti gli iscritti alle Casse che corrispondono il contributo integrativo di cui alla precedente lett. c) – senza alcuna differenziazione - , vantaggi da non paragonare con l’effimera polizza assicurativa stipulata tra SIAE e UNIPOL.

In conclusione, il “Fondo di Solidarietà”, che dovrà assumere come sua denominazione “Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Autori Associati alla Siae”, deve trasformarsi in “Fondazone” indipendente, senza alcun legame con la SIAE.

Occorre, transitoriamente, prevedere delle norme che salvaguardino i diritti acquisiti . Nulla vieta,  d’altronde, il conferimento di  un contributo da parte degli editori e della SIAE  ai fini di solidarietà nei confronti degli autori.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47