DECRETO DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
3 dicembre 2002 (in Gazz. Uff., 19 dicembre, n.
297).
Approvazione delle modifiche allo
statuto
della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
di concerto con IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Visto il
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di
istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali;
- Visto il
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, di
riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali;
- Visto lo
statuto della S.I.A.E. - Società italiana degli
autori ed editori, oggetto della deliberazione
del commissario straordinario dell'ente n. 46 in
data 29 maggio 2001 ed approvato con decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze, in data 4 giugno 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001 e, a seguito
di correzioni di errori, n. 188 in data 4 agosto
2001;
- Vista la
sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III-ter,
n. 4485 in data 20 maggio 2002, con la quale è
stato parzialmente annullato il predetto statuto
della S.I.A.E.;
- Vista la
deliberazione del commissario straordinario
dell'ente n. 25 in data 3 giugno 2002, con la
quale sono state adottate modificazioni dello
statuto, alla luce della sentenza n. 4485/2002;
- Considerato
che tali modificazioni non appaiono in contrasto
con i principi affermati dalla sentenza, anche
per quanto riguarda l'introduzione per i
titolari dei cosiddetti diritti connessi la
esclusione dei quali dalla gestione dell'ente è
stata ritenuta illegittima da un capo della
predetta sentenza - pure appellato dal Ministero
per i beni e le attività culturali e dalla
S.I.A.E. - di forme di partecipazione non
associativa, a fini di conoscenza e controllo
sullo svolgimento delle attività di percezione e
distribuzione dei relativi proventi;
- Considerato
che il Consiglio di Stato, al quale era stato
sottoposto il testo delle modificazioni
statutarie adottate nonché una bozza di
regolamento elettorale elaborata dal
commissario, con la pronuncia n. 2994/02 resa
nell'adunanza della seconda sezione in data 25
settembre 2002, ha ritenuto che, allo stato, non
si dia luogo a parere sulla richiesta del
Ministero per i beni e le attività culturali,
stante la non dimostrata sussistenza di motivi
di particolare rilevanza per un corretto
svolgimento di azioni di qualificante e
fondamentale interesse per l'amministrazione,
atti a giustificare il ricorso all'acquisizione
parere facoltativo, nonché la pendenza di un
giudizio su aspetti collegati alle modificazioni
statutarie;
- Considerato
che il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza
n. 4485/2002 proposto al T.A.R. del Lazio, è
stato riservato per la decisione alla camera di
consiglio del 24 ottobre 2002, ma non è ancora
stata depositata la relativa sentenza;
- Considerato
che gli stessi ricorrenti, con nota in data 25
ottobre 2002, hanno sollecitato il Ministero per
i beni e le attività culturali a dar corso
all'approvazione delle modifiche statutarie
adottate ed alla definizione del regolamento
elettorale, ritenendo preferibile soprassedere
sulla definizione della problematica oggetto del
ricorso di ottemperanza e lasciare ogni
decisione agli autori ed editori che faranno
parte degli organi dell'ente a seguito delle
prossime consultazioni elettorali;
- Vista la nota
prot. 1942/02/DA in data 7 novembre 2002, con
cui il Segretario generale del Ministero per i
beni e le attività culturali sottopone
all'approvazione del Ministro il testo delle
modificazioni statutarie adottate dal
commissario della S.I.A.E.;
- Considerato
che l'art. 10 della legge n. 137/2002 prevede,
tra l'altro, la delega legislativa per il
riordino della S.I.A.E., che consentirà di
affrontare con adeguati strumenti giuridici le
complesse problematiche connesse alla missione,
alla struttura ed alle modalità di funzionamento
dell'ente;
- Ritenuto che,
nelle more, appare non ulteriormente
procrastinabile l'adozione delle modificazioni
statutarie necessarie a ripristinare la
funzionalità della S.I.A.E., mediante la
ricostituzione degli organi societari, anche al
fine di avviare il confronto dialettico
necessario alla definizione dei contenuti del
suddetto riordino;
- Ritenuto,
pertanto, che, date le non univoche indicazioni
pervenute da parte degli organismi che
rappresentano la maggioranza degli associati
dell'ente e la perdurante mancanza di
riferimenti puntuali, di fonte giurisprudenziale
o consultiva, per l'attuazione dei principi
enunciati dalla sentenza n. 4485/2002, possono
essere approvate le modificazioni adottate dal
commissario con la citata deliberazione n.
25/2002 ed integrate nel testo dello statuto
previgente;
Sono approvate, ai
sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, le modificazioni allo
statuto della Società italiana degli autori ed
editori approvato con decreto in data 4 giugno 2001,
evidenziate in grassetto nel testo allegato al
presente decreto.
Il presente decreto
sarà sottoposto agli organi competenti per il
controllo.
Statuto della Società italiana autori ed editori
Articolo 1
Struttura e funzioni
1. La Società Italiana
Autori ed Editori è ente pubblico a base associativa
con sede in Roma.
2. Essa svolge le
seguenti funzioni:
a) esercita l'attività
di intermediazione, comunque attuata sotto ogni
forma diretta o indiretta di intervento, mediazione,
mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed
anche cessione per l'esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico
delle opere tutelate;
b) cura la tenuta dei
registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile
1941 n. 633;
c) assicura la
migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a)
nell'ambito della società dell'informazione, nonché
la protezione e lo sviluppo delle opere
dell'ingegno;
d) gestisce i servizi
di accertamento e riscossione di imposte, contributi
e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti
pubblici o privati;
e) svolge gli altri
compiti attribuiti dalle leggi;
f) svolge le attività
strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;
g) assicura la
distinzione tra la gestione relativa alla tutela del
diritto di autore e dei diritti connessi, questi
ultimi nei limiti dell'art. 180 bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli
ulteriori servizi, attuando la separazione contabile
tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle
quali deve essere perseguito l'equilibrio
finanziario;
h) assicura una
ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra
gli aventi diritto anche secondo l'effettivo
contributo di ciascuno alla loro formazione e
l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di
cui all'art. 18 lett. b) anche tenendo conto delle
condizioni mediamente praticate in ambito
comunitario.
Articolo 2
Base associativa
1. Sono associati le
persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di
diritti tutelabili in quanto autori, editori,
concessionari di diritti di rappresentazione,
produttori o concessionari di opere cinematografiche
e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei
paesi membri della UE che siano titolari di diritti
d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a
condizioni di reciprocità per quanto concerne le
iscrizioni presso le società consorelle.
2. I cittadini dei paesi non membri della UE
titolari di diritti d'autore, gli eredi o aventi
causa dei titolari di diritti d'autore, nonché i
titolari di diritti d'autore che non intendano
instaurare il rapporto associativo, possono
esclusivamente conferire mandato alla
SIAE e
sono esclusi dal rapporto associativo. La
SIAE
assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano
conferito mandato individuale alla società forme di
rappresentanza, con esclusione del diritto di
associazione. (1)
3. La qualità di
associato si acquisisce a domanda,
previa verifica da parte della Societàdella
documentazione richiesta dalla Società stessa per
attestare l'appartenenza alla categoria per la quale
si richiede l'associazione. (1)
4. Il rapporto
associativo ha durata di quattro anni a decorrere
dal riconoscimento della qualità di associato, è
tacitamente rinnovabile di quadriennio in
quadriennio e si interrompe per:
a) perdita del
requisito della cittadinanza o della nazionalità
previsti al comma 1;
b) dimissioni, da
presentare almeno sei mesi prima della scadenza del
quadriennio;
c) radiazione;
d) morte;
e) cessazione
dell'attività se trattasi di persona giuridica;
f) cessazione della
durata dei diritti affidati alla società quando
questa sia inferiore ai quattro anni;
g) decadenza, per
mancato pagamento del contributo annuo associativo
per la durata di due anni consecutivi.
5. L'associato gode
dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi
previsti dalle norme del presente
statuto
e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti
organi sociali.
All'associato che
contravvenga a disposizioni statutarie e/o
regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal
regolamento generale.
In caso di
comportamenti di particolare gravità che rendano
incompatibili i rapporti dell'associato con la
Società, l'Assemblea può deliberare la radiazione
dell'associato.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n.
2.]
Articolo 3
Organizzazione
1. Sono organi
deliberativi della Società:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di
amministrazione;
c) il presidente.
2. Sono organi
consultivi della Società le commissioni di sezione.
3. Sono organi di
controllo della Società:
a) il collegio dei
revisori;
b) l'ufficio di
controllo interno.
Statuto della Società
italiana autori ed editori [2/2]
Articolo 4
Composizione
dell'assemblea
1. L'assemblea è
composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni
dagli associati in modo da assicurare la
rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti
proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4
autori e 4 produttori di film e di opere assimilate;
6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari
del dramma e della prosa, della rivista e della
commedia musicale, dell'operetta e delle opere
radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere
liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4
autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali
e delle arti plastiche e figurative.
2. L'elezione si
svolge su base provinciale. In ogni provincia è
costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è
ammesso nel caso di invalidità con certificazione
dello stato e della firma.
3. Un regolamento,
deliberato dall'assemblea con la maggioranza
qualificata dei due terzi ed
approvato dall'Autorità vigilante, stabilisce le
procedure per la formazione delle liste
elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo
svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in
modo da assicurare una effettiva rappresentanza
della minoranza nell'assemblea nei termini che
verranno stabiliti dal regolamento elettorale. (1)
4. Il regolamento
dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle
varie sezioni in Assemblea. Ai fini elettorali, gli
associatisonoseparati in due
categorie, quella degli autori e quella degli
editori, produttori e/o assimilati. Per la
formazione delle liste elettorali dovranno essere
determinate fasce reddituali che potranno essere
diverse per ogni singola sezione e
nelle quali saranno ripartiti gli elettori ed i
candidati di ogni singola sezione. (1)
5. Sono ammessi a votare tutti gli associati in
regola con il pagamento dei contributi associativi.
Per potersi candidare è altresì richiesta una
anzianità minima di quattro anni nel rapporto
associativo. L'elettorato attivo è esercitabile in
relazione ad ognuna delle diverse categorie e
sezioni per le quali una stessa persona risulti
associato. L'elettorato passivo è riconosciuto, ove
spettante, in relazione ad una unica categoria e
sezione, anche se una stessa persona risulti
associato per più categorie o più sezioni.
(1)
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n.
2.]
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea:
a) designa, con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti
nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta
dalla terza votazione, il presidente e i membri ad
essa assegnati del consiglio di amministrazione;
b) elegge i membri
delle commissioni consultive di sezione;
c) elegge quattro
componenti effettivi ed uno supplente del collegio
dei revisori;
d) definisce gli
indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;
e) approva e modifica,
con la maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti, lo statuto, il regolamento generale, il
regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo
di solidarietà;
f) delibera i
provvedimenti di radiazione;
g) approva annualmente
il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. L'elezione di cui
alla lettera b) del comma precedente avviene con
votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che
sono l'espressione di ogni singola sezione designano
i membri delle rispettive Commissioni. Il numero dei
componenti delle stesse verrà stabilito dal
regolamento generale.
Composizione del
consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di
amministrazione è composto, oltre che dal
presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati
ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano
adeguatamente rappresentati autori ed editori o
assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi
dell'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto
legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.
La carica di
consigliere è incompatibile con quelle di membro
dell'assemblea e di componente delle commissioni di
sezione.
3. La nomina dei
consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, é
disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.
Compiti del consiglio
di amministrazione
1. Il consiglio di
amministrazione:
a) svolge tutti i
compiti ordinari e straordinari di amministrazione
della società;
b) redige e approva il
regolamento di organizzazione e di funzionamento
della Società;
c) redige e propone
all'approvazione dell'assemblea le modifiche
statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5,
comma 1;
d) redige annualmente
il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
2. Il consiglio di
amministrazione, sentite le competenti commissioni
di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri
di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto
e li sottopone all'approvazione del Ministro
vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che
provvedono alla redazione dell'ordinanza di
ripartizione. L'ordinanza di ripartizione è
approvata ed emanata dal consiglio di
amministrazione.
Nomina del presidente
1. Il presidente,
ferma la designazione della assemblea, è nominato ai
sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
Compiti del presidente
Il presidente convoca
e presiede l'assemblea e il consiglio di
amministrazione e rappresenta legalmente la Società.
In caso di assenza o impedimento il presidente è
sostituito da un membro elettivo del consiglio di
amministrazione nominato dal consiglio stesso nella
prima adunanza.
Commissioni di sezione
1. Sono costituite
commissioni di sezione per la musica; il cinema e le
opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia
musicale, l'operetta, la rivista e le opere
radiotelevisive; le opere letterarie e le arti
figurative; la lirica.
2. Le commissioni di
sezione svolgono funzioni consultive dando parere
obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di
amministrazione, in ordine ai criteri di
ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei
compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate
alla sezione e alle altre materie indicate dal
regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.
3. La qualità di
componente delle commissioni di sezione non è
compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.
4. Le commissioni di
sezione svolgono, su richiesta degli interessati,
nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra
gli associati.
Composizione del
collegio dei revisori
1. Il collegio dei
revisori è composto di cinque membri effettivi e due
supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente
sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con
funzioni di presidente, ed uno supplente, sono
nominati dal Ministro dell'Economia
e delle Finanze. (1)
2. I membri del
collegio dei revisori sono scelti tra persone in
possesso di specifica professionalità iscritte nel
registro dei revisori contabili.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n.
2.]
Compiti del collegio
dei revisori
Il collegio dei
revisori svolge i compiti indicati dagli articoli
2397 e seguenti del codice civile.
Il direttore generale
1. Il direttore
generale è nominato e revocato con deliberazione del
consiglio di amministrazione tra esperti dei
problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio
è regolato con contratto, eventualmente rinnovabile,
di durata non inferiore a due e non superiore a
quattro anni.
2. Il direttore
generale svolge i compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli Uffici di livello
dirigenziale generale, al fine di assicurare la
realizzazione degli indirizzi ed il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di
amministrazione ed è responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti.
In particolare il
direttore generale:
a) partecipa senza
diritto di voto alle riunioni del consiglio di
amministrazione, al quale può formulare pareri e
proposte in merito ad ogni questione inerente alla
gestione amministrativa ed organizzativa della
Società;
b) esercita le
funzioni che gli sono affidate dal consiglio di
amministrazione e quelle previste
dai regolamentidella Società e gestisce
l'attuazione delle decisioni del consiglio di
amministrazione allocando conseguentemente le
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili; (1)
c) sovraintende alle
attività di acquisizione delle entrate ed esercita
altresì i poteri di spesa nei limiti delle
previsioni di bilancio ed in conformità alle
modalità e forme stabilite dal regolamento di cui
all'art. 22;
d) cura la gestione
amministrativa ed organizzativa della Società
svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e
controllo degli Uffici, anche attribuendo a singoli
dirigenti la responsabilità di specifici progetti
riguardanti più strutture gestionali;
e) adotta gli atti
relativi alla gestione del personale con rapporto di
lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e
con le forme previsti dal regolamento interno di cui
all'art. 22 e dai contratti collettivi;
f) verifica
l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività
di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra
costi e risultati.
Struttura della società
e dirigenti generali
1. La Società è
organizzata in un ufficio di diretta collaborazione
degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non
più di cinque divisioni.
2. L'ufficio di
diretta collaborazione, svolge esclusive competenze
di supporto agli organi decisionali.
3. Le divisioni, cui
sono preposti dirigenti generali, possono essere
articolate in uffici centrali e periferici di
livello dirigenziale non generale. Il numero di tali
uffici non può essere superiore a 60, di cui non più
di 20 quali uffici periferici.
4. Il regolamento
interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui
all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua
gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle
divisioni, nonché le modalità di preposizione agli
uffici.
5. I dirigenti
generali gestiscono le strutture cui sono preposti
utilizzando le risorse umane, finanziarie e
strumentali affidate per l'attuazione delle attività
e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del
conseguimento dei risultati.
A tal fine:
a) esercitano, nei
limiti delle risorse loro affidate, i poteri di
spesa in conformità alle modalità e forme stabilite
dal regolamento di cui all'art. 22;
b) svolgono funzioni
di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo
nei confronti degli uffici dipendenti;
c) esercitano le altre
funzioni che siano loro affidate dal regolamento
interno di cui all'art. 22.
Ufficio di controllo
interno e Ufficio relazioni con il pubblico
1. L'Ufficio di
controllo interno svolge compiti di controllo anche
strategico finalizzati alla ottimizzazione
dell'attività degli uffici della Società, riferendo
al consiglio di amministrazione e, se richiesto,
all'assemblea. I componenti dell'Ufficio sono
nominati e revocati dal consiglio di
amministrazione, sentita l'assemblea e possono
essere sia dipendenti della Società sia esterni ad
essa.
2. L'Ufficio relazioni
con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art.
8 della legge 7 giugno 2000 n. 150. L'Ufficio è
composto da personale dipendente della Società.
Vigilanza
1. La vigilanza sulla
società è svolta dal Ministero per i beni e le
attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta
sentito il Ministro dell'Economia e
delle finanze per le materie di sua specifica
competenza. (1)
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n.
2.]
Patrimonio
Il patrimonio della
Società è costituito da:
a) beni immobili e
mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti
per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da
investimenti effettuati a fronte delle riserve;
b) avanzi di gestione
destinati ad incremento del patrimonio.
Proventi
I proventi della
Società sono costituiti da:
a) contributi degli
associati;
b) quote di spettanza
sui compensi per l'utilizzazione delle opere
tutelate;
c) corrispettivi sui
servizi;
d) rendite;
e) contributi,
erogazioni, donazioni.
Bilancio
1. L'esercizio
finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio
sono redatti il bilancio preventivo da approvare
entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da
approvare entro il mese di giugno.
3. Il bilancio
consuntivo, dopo l'approvazione dell'Assemblea, è
trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art.
13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419,
per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo
l'approvazione dell'Assemblea, è comunicato
all'Autorità di vigilanza.
Fondo di solidarietà
1. La Società esercita
forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al
quale gli associati contribuiscono nella misura del
4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli
editori, concessionari e produttori che non possano
beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo.
2. Un apposito
regolamento determina criteri e modalità per la
concessione delle prestazioni agli associati. Il
regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.
3. La Società gestisce
il Fondo di cui al comma 1 per conto degli
associati.
Promozione
1. Il consiglio di
amministrazione, valendosi del giudizio di un
comitato espresso dall'Assemblea e su proposta delle
commissioni di sezione, decide con apposita
dotazione di fondi, la concessione di borse di
studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai
non associati al fine di promuovere meritevoli nuove
iniziative nell'ambito dei settori indicati
dall'art. 10 comma 1.
2. Il consiglio di
amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di
bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a
favore della Cassa nazionale di assistenza
compositori autori e librettisti di musica popolare
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 1970 n. 888 e di altre Casse o istituzioni
aventi le stesse caratteristiche e finalità.
Regolamento di
organizzazione e funzionamento
1. Alla disciplina
della organizzazione e del funzionamento della
Società, per quanto non previsto dal presente
statuto, provvede il regolamento di organizzazione e
funzionamento, adottato con la maggioranza
qualificata dei due terzi dei componenti del
Consiglio di Amministrazione. Il regolamento è
comunicato all'Autorità di vigilanza.
Articolo 23
Norme transitorie
1.
Acquistano la qualità di associati, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, tutti coloro che, all'entrata
in vigore del presente statuto, abbiano già
acquisito la qualità di socio o iscritto ordinario,
con esclusione degli eredi. Il periodo di iscrizione
già maturato alla data di entrata in vigore del
presente statuto sarà utile ai fini
dell'acquisizione dell'anzianità prevista dall'art.
4, comma 5.
2. I
rapporti fra la Società e coloro che hanno acquisito
la qualità di iscritti ordinari eredi e di iscritti
straordinari, proseguono nelle forme del mandato di
cui all'art. 2, comma 2, con salvezza delle
condizioni economiche già applicate fino alla data
di scadenza dei rapporti di iscrizione già
instaurati.
3. Fino ad approvazione dell'apposito regolamento
previsto dall'art. 20, il Fondo di Solidarietà
continuerà ad operare in base alla previgente
disciplina. (1)
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 3 gennaio 2003, n.
2.]
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