Decreto del Presidente
della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 giugno, n. 133).
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana
degli autori ed editori.
Articolo unico
1. Lo
statuto
della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
è stabilito nel seguente testo.
TITOLO I - SEDE ED OGGETTO
Articolo 1
La Società Italiana
degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ha sede in Roma.
1. La Società esercita
le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio, e
successive modificazioni e dal presente statuto.
2. La Società ha per
oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e
all'estero.
3. Rientrano in
particolare nelle sue funzioni:
a) la
concessione, per conto e nell'interesse dei propri
soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per
l'utilizzazione economica di opere protette dalla
legge;
b) la
riscossione e la ripartizione dei proventi che
comunque derivano dall'utilizzazione delle opere
stesse.
4. Sono compresi negli
scopi della Società:
a) lo
studio dei problemi relativi al diritto di autore e
ai diritti connessi;
b) gli
studi e le iniziative relativi alla promozione,
specialmente all'estero, allo sviluppo e alla
diffusione del patrimonio letterario e artistico
italiano.
Articolo 3
1. La Società può
assumere per conto dello Stato, di enti o privati,
servizi comunque collegati con la diffusione delle
opere dell'ingegno, nonché servizi di accertamento e
di riscossione di tasse, imposte, contributi e
diritti.
TITOLO II - DELLA
TUTELA DELLE OPERE
Articolo 4
1. La Società svolge
la propria attività di tutela delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse
dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari),
nonché di coloro che gliene abbiano affidato il
mandato.
2. La Società può
delegare l'esercizio generale o parziale della
propria attività in paesi stranieri anche a enti o
privati italiani e stranieri.
Articolo 5
1. Per l'adempimento
degli scopi indicati nell'articolo precedente, le
opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni
appresso elencate.
a)
Sezione Lirica
1) Opere
assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori
e le opere analoghe.
2)
Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio
delle facoltà di rappresentazione pubblica, di
pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione
cinematografica o con qualsiasi altro procedimento
tecnico di riproduzione realizzata, di
radiodiffusione, di televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi.
b)
Sezione Musica
1) Opere
assegnate: i brani staccati di opere liriche, di
balletti, di oratori, di operette, di riviste e di
opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le
composizioni musicali varie, compresi i relativi
eventuali testi letterari.
2)
Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio
delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la
pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi
altro procedimento tecnico di riproduzione
realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di
diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
c)
Sezione Drammatica, operette e riviste (D.O.R.)
1) Opere
assegnate: le opere drammatiche, le operette, le
riviste e le opere analoghe comprese quelle create
appositamente per la radiodiffusione, la televisione
o per altri mezzi di diffusione a distanza.
2)
Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio
delle facoltà di rappresentazione pubblica, di
pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione
cinematografica o con qualsiasi altro procedimento
tecnico di riproduzione realizzata, di
radiodiffusione, di televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi.
d)
Sezione Opere letterarie e arti figurative
(O.L.A.F.)
1) Opere
assegnate: le opere scritte e orali nel campo
letterario e scientifico, le opere dell'arte
figurativa e le opere fotografiche.
2)
Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio
delle facoltà di riproduzione, di recitazione in
pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo
riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro
procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di
radiodiffusione, di televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi.
e)
Sezione Cinema
1) Opere
assegnate: le opere cinematografiche e le opere a
queste assimilate.
2)
Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione
pubblica e alla televisione.
2. Le opere create
appositamente per la radiodiffusione o la
televisione sono assegnate alle varie sezioni
secondo il genere delle opere stesse.
3. Rientrano fra i
diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere
rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla
facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi
alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi
radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o
telediffusa.
1. La tutela dei
diritti connessi al diritto di autore è esercitata
dalla Società con modalità determinate con apposite
norme regolamentari.
TITOLO III - DEGLI ISCRITTI E SOCI
Capo I - DEGLI ISCRITTI ORDINARI
Articolo 7
1. Possono essere
iscritti alla Società, in qualità di iscritti
ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane
che siano titolari, in via originaria o derivata, di
diritti di autore o di diritti connessi e siano:
a) autori,
b) editori,
c) concessionari di
diritti di rappresentazione,
d) produttori o
concessionari di opere cinematografiche,
e) fotografi,
f) interpreti o
artisti esecutori,
g) produttori di
dischi grammofonici o strumenti analoghi,
h) imprese di
radiodiffusione e di televisione e i loro eredi o
aventi causa.
2. Gli italiani non
appartenenti alla Repubblica sono parificati ai
cittadini italiani. Le persone fisiche e le persone
giuridiche che hanno, rispettivamente, la
cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro
della Comunità economica europea, istituita con il
trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso
esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono
equiparate alle persone fisiche e giuridiche di
cittadinanza o nazionalità italiana.
3. Gli autori possono
essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione
economica delle loro opere siano stati ceduti purché
gli aventi causa li abbiano affidati alla Società
per la loro protezione.
4. Sulle domande di
iscrizione delibera il presidente. In caso di
accettazione, la deliberazione determina la data di
decorrenza degli effetti della iscrizione. È in ogni
caso ammesso ricorso, da parte del richiedente,
entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al consiglio di amministrazione che
decide in via definitiva.
5. All'iscritto può
essere anche riconosciuta, agli effetti sociali,
l'appartenenza a più categorie fra quelle indicate
nel primo comma di questo articolo.
6. Le particolari
qualifiche relative alle categorie di cui sopra,
dichiarate dall'interessato, possono essere
accertate dalla Società per gli effetti e con le
modalità determinate dal regolamento generale.
1. L'iscrizione
importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da
questo statuto e dal regolamento generale, nonché
delle limitazioni nell'esercizio dei diritti poste
da norme statutarie e regolamentari al fine di
evitare contrasti fra i vari diritti di
utilizzazione economica o, comunque, di proteggere,
nel quadro degli interessi generali della Società,
gli interessi dei singoli iscritti.
2. Le disposizioni
suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel
ventesimo giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nel bollettino sociale.
1. L'iscritto deve
presentare alla Società, per ogni opera di cui le
affida la protezione, la relativa dichiarazione
redatta in conformità alle prescrizioni
regolamentari.
2. Ogni opera è
assegnata, agli effetti previsti dal regolamento
generale, a una o più delle sezioni indicate
nell'articolo 5.
3. L'accettazione
della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione
alle competenti sezioni spettano al direttore
generale.
4. Entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
del provvedimento adottato, il dichiarante può
ricorrere al consiglio di amministrazione, che si
pronuncia dopo aver sentito il parere delle
commissioni di sezione interessate. In caso di
mancata pronuncia entro novanta giorni dalla
ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi
delle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
5. La tutela dei
diritti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 5
può essere affidata dal direttore generale a quella
fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le
varie opere così utilizzate.
1. L'iscrizione alla
Società ha per effetto di affidare ad essa in
esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai
sensi del primo comma del precedente articolo 9, in
Italia e in quei paesi in cui esiste una sua
rappresentanza organizzata, limitatamente alla
competenza della sezione alla quale detta opera è
assegnata ai sensi dell'articolo 5, con le modalità
stabilite dal regolamento generale.
2. Per talune sezioni
il regolamento generale può prevedere limitazioni
riguardanti l'estensione del mandato conferito alla
Società ai sensi del comma precedente e disporre
altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte
le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle
quali abbia o acquisti diritti.
3. Le misure dei
compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate
dalla Società ed i criteri di ripartizione dei
diritti relativi a tali opere sono stabiliti con
provvedimenti del presidente su parere conforme
della competente commissione di sezione o del
consiglio di amministrazione nel caso di difformità
dei pareri delle commissioni di sezione quando il
provvedimento investe la competenza di più sezioni.
4. La Società non può
concedere permessi per l'utilizzazione gratuita
dell'opera.
1. L'iscrizione alla
Società impegna l'iscritto per la durata di cinque
anni a decorrere dalla data indicata nella delibera
di accoglimento della relativa domanda. Essa si
rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo
se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con
dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della
scadenza del quinquennio.
2. L'iscritto,
tuttavia, resta vincolato per l'intero periodo di
durata degli impegni assunti dalla Società,
nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente
alla dichiarazione suddetta.
3. L'iscrizione
s'intende limitata alla durata del diritto, se
questo abbia una durata inferiore a cinque anni.
1. Gli iscritti sono
tenuti al pagamento delle quote annue di
associazione nella misura e con le modalità
stabilite dal consiglio di amministrazione.
2. Essi corrispondono
inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle
somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei
compiti affidatile.
3. Gli iscritti che
abbiano superato l'età di ottanta anni, quelli che
fruiscono dei sussidi di cui all'articolo 57, terzo
comma, del presente statuto e quelli riconosciuti
ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base
alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648,
21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
possono essere esonerati dal pagamento delle quote
annuali di associazione, con deliberazione motivata
del presidente.
4. L'iscritto che non
corrisponda la quota annua di associazione per la
durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto
dalla sua qualità di iscritto.
5. La decadenza è
pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di
sezione competenti. La commissione o le commissioni
di sezione competenti possono tuttavia decidere che
sia mantenuto il rapporto di iscrizione in motivati
casi particolari. Nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento
l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente,
che decide in via definitiva. In caso di mancata
decisione entro novanta giorni dalla presentazione
del ricorso, l'interessato può avvalersi delle
disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
1. A fini di
solidarietà fra soci e fra iscritti la Società
deduce dalle somme, riscosse per diritti d'autore
nei territori di gestione diretta, un importo da un
minimo del 4% sino ad un massimo del 10% del totale
al netto delle provvigioni.
2. La misura della
deduzione è determinata dall'assemblea delle
commissioni di sezione, su proposta del consiglio di
amministrazione, tenuto conto dell'andamento
dell'esercizio finanziario, e può essere
differenziata, sentite le singole commissioni di
sezione, in relazione ai generi delle opere ed ai
tipi di utilizzazione.
3. Gli incassi
derivanti dalla concessione di licenze e
autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme
regolamentari e al netto delle provvigioni e della
deduzione di cui al primo comma del presente
articolo.
4. L'attribuzione agli
iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha
luogo periodicamente con le modalità stabilite per
ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari.
1. L'iscrizione si
perde:
a) allorché viene meno
il requisito della cittadinanza o della nazionalità
previsto dall'articolo 7;
b) per dimissioni, ai
sensi e con effetti dell'articolo 11;
c) per decadenza, ai
sensi dell'articolo 12;
d) per radiazione, ai
sensi dell'articolo 25, secondo comma, lett. c);
e) per morte;
f) nel caso previsto
dall'articolo 11, ultimo comma.
Capo II - DEGLI ISCRITTI STRAORDINARI - DEI MANDANTI
Articolo 15
1. Possono essere
iscritti alla Società, in qualità di iscritti
straordinari, le persone fisiche o giuridiche
straniere che appartengono a una delle categorie di
cui all'articolo 7.
2. Ad essi si
applicano gli artt. 7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11,
13 e 14.
3. Gli iscritti
straordinari non sono tenuti al pagamento delle
quote annue di associazione, ma debbono
corrispondere, oltre a quella normale, una
provvigione aggiuntiva ovvero un contributo
predeterminato.
1. La Società ha la
facoltà di accettare mandati:
a) da coloro che
intendono affidarle la protezione in esclusiva di
opere o diritti;
b) da coloro che
intendono affidarle la protezione in esclusiva di
opere in manifestazioni di carattere occasionale e
saltuario, purché non si tratti di persone già
iscritte e radiate per fatti che abbiano causato
alla Società grave pregiudizio materiale o morale, o
che comunque abbiano reso incompatibili i rapporti
di queste con la Società.
2. Le categorie di
titolari di diritti di autore o di diritti connessi,
nonché di opere o di diritti per le quali possono
essere accettati mandati, saranno determinate con
norme regolamentari.
3. Spetta al consiglio
di amministrazione stabilire la misura delle
provvigioni dovute alla Società per l'esercizio del
mandato.
4. La durata e ogni
altra modalità del mandato saranno determinate di
volta in volta con l'osservanza delle norme
regolamentari relative a tale categoria di rapporti.
1. La Società ha la
facoltà di assumere la rappresentanza di enti
stranieri similari per la tutela delle opere e per
l'esercizio di diritti di autore o di diritti
connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori
del territorio dello Stato.
Articolo 18
1. La qualità di socio
può essere attribuita, su domanda, solamente agli
iscritti ordinari che abbiano una anzianità di
iscrizione alla Società di almeno cinque anni e
appartengono alle seguenti categorie:
a) autori,
b) editori,
c) concessionari di
diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
d) produttori o
concessionari di opere cinematografiche o di opere a
queste assimilate.
2. I richiedenti
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti
particolari:
a) non aver riportato
condanne penali, passate in giudicato, e tali che
appaiano incompatibili con la qualità di socio;
b) non aver compiuto,
nel decennio precedente la domanda, atti rivelatori
di particolare disconoscimento dei doveri sociali e
non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari
previste dallo statuto;
c) avere riscosso
dalla Società - a seconda delle varie categorie e
qualifiche - somme non inferiori a quelle indicate
in apposita tabella, deliberata nei modi fissati
dall'articolo 20, e nei periodi in essa stabiliti,
salvo le eccezioni previste nella tabella medesima,
sia per la determinazione dei proventi computabili,
sia per il genere delle opere da cui debbono
derivare, sia per il numero e la qualità di
determinate opere con riferimento anche ai modi di
creazione e alle forme di collaborazione creativa
dell'opera;
d) se editori di opere
liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o
di opere analoghe, avere depositato presso la
Società, prima della presentazione della domanda, un
numero di edizioni musicali a stampa di opere di
compositori italiani nella forma grafica abituale e
definitiva, stabilito con altra apposita tabella,
pure deliberata nei modi fissati dall'articolo 20.
Non concorrono a costituire il numero minimo di
composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle
composizioni l'autore della cui musica sia il
titolare o il legale rappresentante dell'impresa. Le
commissioni delle sezioni alle quali sono assegnate
le opere di cui sopra giudicano sulla eventuale
equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove
questi non siano tutti della stessa specie;
e) se concessionari di
diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
aver dichiarato alla Società, prima della
presentazione della domanda, un numero di opere
assegnate alla tutela della sezione D.O.R. non
inferiore a quello stabilito con altra apposita
tabella, pure deliberata nei modi fissati
dall'articolo 20. La qualità di socio nella
categoria dei concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche può essere
altresì attribuita all'erede titolare di diritti di
autore di opere assegnate alla tutela della sezione
D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un
concessionario e sempreché, nel quinquennio
precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società,
per le opere predette, somme non inferiori ad un
terzo di quelle fissate per i detti concessionari.
La qualità di socio non può essere conferita che a
uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi
siano più di uno, essi debbono provvedere alla
necessaria designazione.
3. Le disposizioni di
questo articolo e di quelli successivi si osservano,
in quanto applicabili, anche nei riguardi delle
persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere
a) e b) del secondo comma, di chi ne abbia la legale
rappresentanza.
1. L'iscritto
ordinario che sia, per più categorie, in possesso
del requisito di cui alla lettera c) del secondo
comma dell'articolo 18 deve indicare nella domanda
in quale categoria (autore, editore, concessionario
di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
produttore o concessionario di opere
cinematografiche) intenda essere ammesso come socio.
Deve essere altresì precisata la qualifica, allorché
si tratti di autori o editori con più qualifiche tra
quelle elencate nell'articolo 37.
2. Non è ammesso il
cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.
3. È invece ammesso,
nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei
proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purché
l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi
stabiliti relativamente alla qualifica precisata
nella domanda, nonché complessivamente il 30% dei
minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.
1. Le tabelle indicate
nelle lettere c), d) ed e) del secondo comma
dell'articolo 18 sono deliberate dall'assemblea
delle commissioni di sezione, su proposta delle
commissioni di sezione interessate e su conforme
parere della consulta legale.
2. Le tabelle hanno
durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal
1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui le
variazioni stesse sono deliberate.
3. Gli importi della
tabella indicata nella lettera c) del secondo comma
dell'articolo 18 sono annualmente perequati su base
non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del
costo della vita. In caso di andamento economico
degli incassi della sezione inferiore rispetto
all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo
le risultanze di settore.
1. Le domande dirette
a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla
direzione generale che le trasmette, con le proprie
osservazioni, alla commissione o alle commissioni di
sezione competenti.
2. Il provvedimento
della commissione che accoglie o respinge la
domanda, è comunicato dal presidente
all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della
domanda, nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento, può
proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso
all'assemblea delle commissioni di sezione.
3. Il presidente può
incaricare, con le modalità previste dal regolamento
generale, uno o più soci che riferiscano sul ricorso
stesso all'assemblea, la quale decide in via
definitiva.
1. Tutte le norme
contenute in questo statuto e nei regolamenti della
Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari,
sono applicabili anche ai soci. Non può tuttavia
essere dichiarata la decadenza a norma dell'articolo
12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il
diritto della Società di recuperare le somme di cui
essa sia creditrice.
2. Il socio persona
giuridica che sia editore, ovvero concessionario di
diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
ovvero produttore o concessionario di opere
cinematografiche, o di opere a queste assimilate,
può essere dichiarato decaduto da detta qualità
allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti
in modo da non raggiungere, in ciascun successivo
periodo di durata uguale a quella prevista nelle
tabelle di cui all'articolo 18, un decimo sia dei
minimi di incasso sia del numero di opere depositate
o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere
c), d), e) del secondo comma del medesimo articolo.
3. Il socio della
categoria autori che non dichiari tutte le opere
destinate alla pubblica utilizzazione delle quali
abbia i diritti, può essere dichiarato decaduto da
detta qualità.
4. La decadenza è
pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di
sezione competenti. Contro il provvedimento
l'interessato può ricorrere, nel termine di trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione del
provvedimento stesso, al presidente che decide in
via definitiva, sentito un comitato intersezionale
appositamente costituito a norma dell'ultimo comma
dell'articolo 31. In caso di mancata decisione entro
novanta giorni dalla ricezione del ricorso,
l'interessato può avvalersi delle disposizioni di
cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
1. I rapporti
intercorrenti tra la Società e il socio o iscritto
costituente un'impresa non avente personalità
giuridica, concernono unicamente chi ne sia
imprenditore nel momento in cui viene instaurato il
rapporto d'iscrizione o di attribuzione della
qualità di socio. In caso di associazione o società
di fatto gli associati o i soci debbono designare
quello fra di loro nei cui confronti debbono
intercorrere i rapporti con la Società.
1. L'assemblea delle
commissioni di sezione, su proposta motivata della
commissione di sezione o del consiglio di
amministrazione, può attribuire la qualità di socio
onorario ad autori o editori o produttori di opere
cinematografiche o di opere a queste assimilate in
considerazione di riconosciuti meriti acquisiti
nella loro attività professionale e del contributo
dato all'incremento del patrimonio letterario e
artistico italiano.
2. La nomina è
deliberata dall'assemblea delle commissioni di
sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del
complesso dei membri autori sia del complesso dei
membri editori, concessionari e produttori previo
parere favorevole di un comitato intersezionale,
costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
31, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni
per la nomina dei soci onorari possono essere
adottate con frequenza triennale e con un massimo di
quattro soci per ciascun triennio.
4. Al socio onorario
può essere attribuito all'atto della nomina un
premio in denaro, con le modalità e nei limiti
stabiliti dal regolamento generale. Il socio
onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo
di solidarietà fra soci e fra iscritti della
S.I.A.E.
5. Il socio onorario
ha diritto di elettorato attivo e passivo per la
nomina dei commissari di sezione, secondo le
disposizioni del presente
statuto
e del regolamento generale della Società.
6. L'attribuzione
della qualità di socio onorario non preclude il
riconoscimento della qualità di socio a norma
dell'art. 18 del presente
statuto
qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti
prescritti dal detto articolo.
Articolo 25
1. All'iscritto
ordinario o al socio e all'iscritto straordinario, i
quali contravvengono a disposizioni statutarie o
regolamentari o comunque vengano meno ai propri
doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel
comma seguente, salvo eventuali provvedimenti
amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
2. Le sanzioni sono:
a) il richiamo;
b) la pena pecuniaria;
c) la radiazione.
3. L'ammontare minimo
e massimo della pena pecuniaria è fissato
dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le
stesse modalità di cui all'articolo 20 di questo
statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice
ISTAT del costo della vita.
4. Nei confronti dei
soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata
dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo
per un periodo da cinque a dieci anni.
5. La radiazione
comporta la cessazione dell'amministrazione e della
tutela, da parte della Società, delle opere e dei
diritti, anche se questi, posteriormente alla data
in cui ha inizio il procedimento di sanzione, siano
stati ceduti ad altri.
1. Il richiamo è
inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di
socio o di iscritto.
2. La pena pecuniaria
è inflitta:
a) per recidiva nei
fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o
per maggiore gravità di essi;
b) per dichiarazioni
non rispondenti a verità;
c) per atti comunque
rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di
altri documenti relativi all'esercizio dei diritti
di utilizzazione economica oggetto dell'attività
della Società.
3. Nei casi di
particolare gravità derivanti da inosservanza dei
princìpi e dei doveri sociali, sia nei confronti di
altri soci o iscritti, sia nei confronti della
Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria
è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo
e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
4. La radiazione è
inflitta per fatti che abbiano causato alla Società
grave pregiudizio materiale e morale o che comunque
rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto
ordinario o del socio con la Società.
5. La radiazione è
altresì inflitta al socio e all'iscritto che abbiano
riportato condanne penali passate in giudicato che
siano motivatamente ritenute incompatibili con la
rispettiva qualità.
1. Le sanzioni del
richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte,
previa contestazione degli addebiti, dall'apposito
comitato, competente per sezione, di cui
all'articolo 40.
2. La sanzione della
radiazione è inflitta dalla commissione di sezione
competente.
3. Contro il
provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento,
alla commissione dei ricorsi.
4. Contro il
provvedimento della radiazione è ammesso ricorso,
nel termine di trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione del provvedimento, all'assemblea delle
commissioni di sezione, che decide in via definitiva
sentita la commissione dei ricorsi. In caso di
mancata decisione entro novanta giorni dalla
ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi
delle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
5. È data notizia nel
bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo
di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia
altrimenti disposto dall'organo emanante il
provvedimento definitivo, in considerazione di
particolari circostanze di fatto.
6. I provvedimenti
definitivi, anche se adottati dalla commissione dei
ricorsi, sono comunicati dal presidente della
Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni
sono state pronunciate.
1. Salvo, in ogni
caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni
azione civile e penale, al mandante che venga meno
ai propri obblighi può essere inflitta dal comitato
competente per sezione di cui all'articolo 40, e
previa contestazione degli addebiti, una penale nei
limiti stabiliti a norma dell'articolo 25. È ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del provvedimento,
alla commissione dei ricorsi.
2. Il mandato può
essere denunciato dal presidente della Società, su
parere conforme della commissione dei ricorsi, prima
della sua scadenza, per fatti che rendano
incompatibile la prosecuzione dei rapporti tra il
mandante e la Società. È ammesso ricorso, nel
termine di trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione del provvedimento, alla commissione o
alle commissioni di sezione competenti che decidono
in via definitiva.
1. I ricorsi previsti
dagli artt. 27 e 28 sospendono l'applicazione della
sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce ad
una sanzione di pena pecuniaria, la direzione
generale potrà tenere accantonato, nelle operazioni
di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal
provvedimento impugnato, sino a quando non sarà
intervenuto il provvedimento definitivo.
2. Le norme da seguire
nei procedimenti previsti dal presente titolo sono
dettate dal regolamento generale.
TITOLO V - ORGANI DELLA SOCIETÀ
Articolo 30
1. Sono organi della
Società:
a) il presidente;
b) il consiglio di
amministrazione;
c) le commissioni di
sezione;
d) l'assemblea delle
commissioni di sezione;
e) la consulta legale;
f) la commissione dei
ricorsi;
g) il direttore
generale;
h) il consigliere
giuridico.
1. Il presidente è
nominato con decreto del Capo dello Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa designazione dell'assemblea delle commissioni
di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della
Società.
2. Il presidente:
a) presiede, se non
sia diversamente stabilito, gli organi collegiali
della Società;
b) autorizza le spese
di gestione subordinatamente alle disponibilità di
bilancio;
c) designa i
funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a
compiere le attestazioni e a ricevere gli atti
previsti dagli artt. 635 e 642 del codice di
procedura civile, ai sensi e per gli effetti
dell'art 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633; può
altresì delegare, nelle forme di legge e per
determinati periodi, il direttore generale e i
funzionari della Società per l'espletamento di
alcune funzioni connesse anche con la sua qualità di
rappresentante legale dell'ente, quali dichiarazioni
di terzo ai sensi dell'articolo 547 del codice di
procedura civile, richieste di ingiunzione a norma
dell'articolo 638 del codice di procedura civile e
sottoscrizione di atti e ricorsi nelle procedure per
controversie di lavoro a norma della legge 11 agosto
1973, n. 533, nonché in materia fiscale e di
assicurazione obbligatoria;
d) adempie tutte le
funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e
dai regolamenti della Società.
3. In caso di urgenza
il presidente adotta i provvedimenti di competenza
del consiglio di amministrazione, al quale deve
sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
4. Il presidente può
nominare, con le modalità indicate nel regolamento
generale e con compiti consultivi, comitati
intersezionali per l'esame di questioni che
interessino più sezioni e commissioni tecniche.
1. In caso di assenza
o impedimento, il presidente è sostituito da un
membro elettivo del consiglio di amministrazione,
nominato dal consiglio stesso nella sua prima
adunanza.
1. Il consiglio di
amministrazione è composto dal presidente della
Società, che lo presiede, e da nove membri, in
possesso del diritto di elettorato attivo e passivo,
così distinti: quattro membri autori, eletti
dall'assemblea delle commissioni di sezione, di cui
uno socio ed uno iscritto per la sezione Musica, uno
socio ed uno iscritto per la sezione Drammatica
Operette e Riviste (D.O.R.); cinque membri editori o
produttori, eletti dall'assemblea delle commissioni
di sezione, di cui due soci e uno iscritto editori
di musica, uno socio ed uno iscritto editori di
opere letterarie o produttori di opere
cinematografiche.
2. Ne fanno altresì
parte:
a) un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) un rappresentante
del Ministero delle Finanze.
3. Il consiglio di
amministrazione nomina il proprio segretario.
1. Al consiglio di
amministrazione è affidata l'amministrazione della
Società.
2. Esso inoltre
delibera:
a) sul regolamento del
personale e sui regolamenti interni di
amministrazione;
b) su ogni altra
materia attribuitagli, per competenza, da questo
statuto
e dai regolamenti.
3. Esso, infine,
propone all'approvazione dell'assemblea delle
commissioni di sezione:
a) le eventuali
modifiche del presente
statuto;
b) il regolamento
generale e le sue eventuali modifiche;
c) la misura delle
quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro
contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai
precedenti artt. 12 e 15;
c-bis) la misura della
deduzione prevista dall'articolo 13;
d) il bilancio
preventivo e il conto consuntivo annuale;
e) l'assunzione dei
servizi indicati nell'articolo 3;
e-bis) il regolamento
del Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti
della S.I.A.E.
e le sue eventuali modifiche.
4. Il consiglio
adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di
competenza dell'assemblea delle commissioni di
sezione, alla quale deve sottoporli per la ratifica
nella sua prima riunione.
1. Il consiglio di
amministrazione è convocato per iniziativa del
presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi
componenti.
2. Normalmente è
convocato quattro volte l'anno.
3. Per la validità
delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei
suoi componenti, incluso il presidente.
1. Le commissioni sono
presiedute dal presidente della Società e composte
di commissari nel numero e con le qualifiche di
seguito riportate:
a) per la sezione
Lirica cinque commissari soci ed uno iscritto, dei
quali: due soci ed uno iscritto autori della parte
musicale ovvero della parte letteraria di opere
liriche, balletti, oratori ed opere analoghe; tre
soci editori di dette opere e congiuntamente
concessionari di diritti di rappresentazione;
b) per la sezione
Musica, undici commissari soci e otto iscritti, dei
quali: sei autori di musica ripartiti in due soci ed
uno iscritto autori di brani staccati di opere
liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di
composizioni sinfoniche; due soci e uno iscritto
autori di composizioni varie; due soci ed uno
iscritto autori della parte letteraria di
composizioni varie; cinque soci e cinque iscritti
editori di musica e congiuntamente concessionari di
diritti di esecuzione;
c) per la sezione
Drammatica, Operette e Riviste, sei commissari soci
e quattro iscritti dei quali: due soci e uno
iscritto autori di opere drammatiche o di genere
affine ovvero della parte letteraria di operette,
riviste ed opere analoghe; uno socio ed uno iscritto
autori della parte musicale; due soci ed uno
iscritto autori di opere create appositamente per la
radiodiffusione e la televisione; uno socio ed uno
iscritto concessionari o cessionari di diritti di
rappresentazione ovvero editori e congiuntamente
concessionari di diritti di rappresentazione;
d) per la sezione
Opere Letterarie e Arti Figurative, due commissari
soci e quattro iscritti dei quali: uno socio e due
iscritti autori, uno socio e due iscritti editori di
opere letterarie o figurative;
e) per la sezione
Cinema, due commissari soci e due iscritti dei
quali: uno socio ed uno iscritto autori di opere
cinematografiche o di opere a queste assimilate
(autori di soggetti o sceneggiature di opere
cinematografiche o a queste assimilate ovvero
direttori artistici), uno socio e uno iscritto
produttori o concessionari di opere cinematografiche
o di opere a queste assimilate.
2. Ogni commissione di
sezione provvede alla nomina del vice presidente,
scegliendolo nel proprio seno.
3. Le commissioni di
sezione sono convocate, su iniziativa del
presidente, normalmente tre volte l'anno. Possono
anche convocarsi su richiesta di almeno la metà dei
propri componenti incluso il vice presidente.
4. Il direttore della
sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo
ed ha funzioni di segretario.
5. Quando sono
trattate le questioni di cui al penultimo comma
dell'articolo 10, soci e iscritti possono chiedere
di essere sentiti dalle commissioni di sezione con
le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento
generale.
1. I commissari di
sezione sono eletti con votazione separata tra soci
e iscritti, nell'ambito delle rispettive categorie,
con voto diretto e segreto.
2. Hanno diritto di
essere votati:
a) gli iscritti
ordinari, con esclusione degli eredi, che:
1) abbiano, alla
scadenza dell'anno solare precedente quello delle
elezioni, una anzianità di iscrizione di almeno
cinque anni;
2) abbiano incassato
nel quinquennio precedente l'anno delle elezioni,
separatamente per la categoria autori e per la
categoria editori, concessionari e produttori,
importi pari o superiori alla somma degli incassi
medi effettuati dalla sezione di appartenenza per
ognuno degli anni considerati. L'incasso medio
annuale della sezione è determinato, con separato
riferimento alla categoria autori ed alla categoria
editori, concessionari e produttori, dividendo
l'ammontare complessivo annuo dei proventi liquidati
dalla sezione ai propri soci e iscritti ordinari per
il numero dei propri soci e iscritti ordinari che
abbiano incassato proventi nell'anno;
b) i soci che
rivestano tale qualità alla data in cui sono indette
le elezioni e la conservino alla data della
votazione.
3. Hanno diritto di
voto, con esclusione degli eredi:
a) gli iscritti
ordinari, che hanno diritto di essere votati a norma
del n. 1 del comma precedente, nonché tutti gli
altri iscritti ordinari;
b) i soci che
rivestano tale qualità alla data in cui sono indette
le elezioni e la conservino alla data della
votazione.
4. Qualora nell'ambito
di una sezione, in applicazione dei criteri di
accesso all'elettorato di cui ai due commi
precedenti, non si pervenga ad un numero di iscritti
ordinari aventi diritto di essere votati pari ad
almeno dieci volte il numero dei seggi disponibili o
di iscritti ordinari aventi diritto di voto pari ad
almeno venti volte il numero dei seggi disponibili,
le corrispondenti medie di incasso relative alla
categoria interessata, ferme restando le anzianità
di iscrizione indicate, vengono ridotte sino al
raggiungimento dei suddetti numeri minimi. Ove i
numeri minimi richiesti non potessero essere
raggiunti, accederanno all'elettorato gli iscritti
ordinari della categoria considerata, con esclusione
degli eredi, che presentino i sopra indicati periodi
di anzianità ed in essi abbiano conseguito incassi.
5. Il socio che sia
anche iscritto ordinario per altre qualifiche o
sezioni non è ammesso all'elettorato attivo o
passivo per l'elezione dei commissari iscritti.
6. I soci e gli
iscritti ordinari sono raggruppati, agli effetti
delle elezioni, e delle separate votazioni per
categoria, come segue:
a) categoria autori;
b) categoria editori,
concessionari e produttori. Rientrano in tale
categoria:
1) editori di opere
liriche, di musica, di opere drammatiche o di
operette, riviste e opere analoghe, di opere
letterarie o figurative;
2) concessionari o
cessionari di diritti di rappresentazione;
3) produttori o
concessionari di opere cinematografiche o di opere a
queste assimilate.
7. A commissari di
sezione sono eleggibili i soci e gli iscritti
ordinari che non abbiano riportato nel decennio
precedente condanne penali passate in giudicato, che
appaiano incompatibili con la qualità e non siano
stati sospesi dall'elettorato ai sensi del terzo
comma dell'articolo 26.
8. Il candidato che
abbia più qualifiche entro la categoria cui
appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle
qualifiche possedute.
9. I soci e gli
iscritti ordinari, che siano persone giuridiche,
sono eleggibili in persona del loro rappresentante
legale, ovvero in altra persona da essi designata,
purché abbia compiuto venticinque anni, non abbia
riportato nel decennio precedente condanne penali
passate in giudicato che appaiono incompatibili con
la qualità e non sia stata sospesa dall'elettorato,
ai sensi del terzo comma dell'articolo 26.
10. Il commissario
iscritto rimane in carica per l'intera durata del
mandato di rappresentanza anche se nel frattempo
consegua la qualità di socio.
1. Con delibera
pubblicata sul bollettino sociale, il presidente
della Società indice le elezioni stabilendone giorni
e sedi. La pubblicazione di detto provvedimento deve
essere effettuata almeno novanta giorni prima della
data fissata per le elezioni.
2. La procedura delle
elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni
di cui al precedente articolo 37 sono fissate dal
regolamento generale.
3. Qualora in base
all'esito delle elezioni risultino seggi non
assegnati per carenza di candidature, l'assemblea
delle commissioni di sezione, nella prima seduta,
provvede a nominare i commissari mancanti
scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli
iscritti della medesima categoria e qualifica aventi
i requisiti prescritti dall'articolo 37. Le
votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i
membri autori per eleggere i commissari autori e i
membri editori, concessionari e produttori per
eleggere i commissari editori, concessionari e
produttori. La delibera è adottata con la
maggioranza dei due terzi dei componenti
rispettivamente del complesso dei membri autori e
del complesso dei membri editori, concessionari e
produttori.
4. In caso di opzione,
di mancata accettazione, ovvero in caso di
dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o
iscritto, la competente commissione di sezione
provvede, per il periodo residuo, alla sua
sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in
mancanza, alla scelta del nuovo membro
rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi
i requisiti previsti dall'articolo 37 e la medesima
qualifica del membro da sostituire. La delibera è
adottata con la maggioranza dei due terzi dei
componenti la commissione o, in seconda votazione, a
maggioranza semplice.
5. In caso di
sostituzione della persona eletta in rappresentanza
di un ente, lo stesso ente designa il successore,
che deve ottenere il gradimento della competente
commissione di sezione, espresso con le maggioranze
di cui sopra.
1. La commissione di
sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti
da questo statuto e dal regolamento generale, ha
funzioni consultive e di conciliazione.
2. La commissione
propone le iniziative da intraprendere per la
realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2,
ultimo comma, lett. b), al consiglio di
amministrazione, che si pronuncia sentito un
comitato intersezionale appositamente costituito a
norma dell'articolo 31. Il comitato deve esprimere
il proprio parere con la maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti.
3. La commissione
esprime il parere previsto dall'articolo 10 sulla
misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere
assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione
dei diritti relativi a tali opere; esprime altresì
parere sulle questioni a essa sottoposte per
disposizione statutaria o regolamentare e, a
richiesta del presidente, su ogni altra questione
che interessi la sezione.
4. La commissione
interviene per conciliare le controversie tra gli
iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla
competenza della sezione, sempreché ne sia richiesta
da tutti gli interessati.
5. Per la validità
delle riunioni della commissione di sezione occorre
la presenza di almeno la metà dei suoi componenti,
oltre la persona designata a presiedere l'organo.
6. Le deliberazioni
delle commissioni di sezione sono prese a
maggioranza assoluta. Le deliberazioni per la
formulazione delle proposte motivate di cui
all'articolo 24 sono adottate con la maggioranza dei
due terzi dei componenti.
1. I provvedimenti di
sanzione previsti dagli artt. 27, primo comma, e 28,
primo comma, sono adottati da appositi comitati
sezionali composti del direttore generale, che li
presiede, e di due membri nominati dalle commissioni
di sezione competenti tra i propri componenti.
2. Il direttore della
sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo
e ha funzioni di segretario.
1. L'assemblea delle
commissioni di sezione è composta dei membri delle
commissioni di sezione.
2. L'assemblea:
a) delibera, su
proposta del consiglio di amministrazione, le
eventuali modifiche del presente
statuto;
b) approva il
regolamento generale della società, sottopostole dal
consiglio di amministrazione, e le eventuali
modifiche;
c) designa il
presidente della società;
d) nomina i membri
elettivi del consiglio di amministrazione, della
consulta legale, della commissione dei ricorsi e
designa i membri elettivi del collegio dei revisori;
e) determina il
compenso dei membri del consiglio di amministrazione
e del collegio dei revisori e le indennità per i
membri della consulta legale;
f) determina, su
proposta del consiglio di amministrazione, la misura
delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni
altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai
precedenti articoli 12 e 15;
g) determina, su
proposta del consiglio di amministrazione, ai sensi
e per gli effetti del primo e del secondo comma
dell'art. 13, la misura della deduzione dagli
incassi ivi prevista;
h) approva, su
proposta del consiglio di amministrazione, il
bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
i) approva, su
proposta del consiglio di amministrazione,
l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3;
l) approva, su
proposta del consiglio di amministrazione, il
regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci e
fra iscritti della
S.I.A.E.
e le sue eventuali modifiche;
m) delibera su ogni
altra materia attribuita, per competenza, da questo
statuto
e dai regolamenti.
3. Il segretario del
consiglio di amministrazione funge da segretario
dell'assemblea.
1. L'assemblea delle
commissioni di sezione è convocata entro il mese di
maggio di ogni anno per l'approvazione del conto
consuntivo del precedente esercizio e del bilancio
preventivo dell'esercizio successivo, ed entro il
mese di novembre di ogni anno per l'esame di
questioni maturate successivamente all'assemblea di
maggio.
2. L'assemblea è
altresì convocata per iniziativa del presidente o su
richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Per la validità
delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la
presenza di almeno la metà del complesso dei membri
autori e di almeno la metà del complesso dei membri
editori, concessionari e produttori.
4. Le votazioni in
seno all'assemblea per la nomina dei membri elettivi
del consiglio di amministrazione hanno luogo
separatamente, riunendosi i membri autori soci o
iscritti per eleggere rispettivamente gli
amministratori autori soci o iscritti, e i membri
editori, concessionari o cessionari e produttori
soci o iscritti per eleggere rispettivamente gli
amministratori editori e produttori soci o iscritti.
5. Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta.
Per la deliberazione concernente la designazione del
presidente della Società occorre la maggioranza dei
tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza
votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di
cui alle lettere a), b) e l) del secondo comma
dell'articolo 41 sono adottate dall'assemblea con la
maggioranza di due terzi dei votanti.
1. La consulta legale
è composta:
a) del presidente
della Società, che la presiede;
b) di sei membri,
nominati dall'assemblea delle commissioni di sezione
tra giuristi particolarmente competenti nella
materia del diritto d'autore;
c) di un
rappresentante del Ministero della Giustizia;
d) del rappresentante
del Ministero delle Finanze indicato nell'art. 33;
e) di un
rappresentante del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali;
f) del capo
dell'Ufficio della Proprietà Letteraria, Artistica e
Scientifica, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
g) del consigliere
giuridico della Società, che ha anche funzioni di
segretario.
2. La consulta nella
sua prima adunanza provvede alla nomina del vice
presidente, scegliendolo nel proprio seno.
1. La consulta legale
dà parere a richiesta del presidente e delle
commissioni di sezione su questioni in materia di
diritto di autore e di diritti ad esso connessi e,
in particolare, su quelle relative alla tutelabilità
o alla caduta in pubblico dominio di opere
dell'ingegno.
2. Dà, altresì, parere
su ogni questione giuridica di particolare interesse
per la Società che le venga sottoposta dal
presidente.
3. Assolve, infine,
ogni altro compito attribuitole da questo statuto e
dai regolamenti.
1. Il comitato
indicato all'articolo 50 del regolamento per
l'esecuzione della legge sul diritto di autore,
approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369,
avente il compito di determinare l'ammontare del
diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi
staccati di opere musicali o di brevi composizioni,
è costituito in seno alla consulta legale ed è
composto dei rappresentanti dei Ministeri della
Giustizia e delle Finanze, di due giuristi designati
dal consiglio di amministrazione e del consigliere
giuridico che ha anche funzioni di segretario.
1. La commissione dei
ricorsi è composta di un magistrato del Consiglio di
Stato, che la presiede, nominato per un quinquennio
dal presidente del Consiglio di Stato, e di sei
componenti effettivi e tre supplenti, nominati
dall'assemblea delle commissioni di sezione, dei
quali due autori, due editori e due giuristi quali
componenti effettivi, e un autore, un editore e un
giurista, quali supplenti.
2. I membri della
commissione dei ricorsi non possono ricoprire le
cariche di membro del consiglio di amministrazione e
delle commissioni di sezione.
3. I supplenti sono
chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che
si renda vacante il corrispondente posto del
componente effettivo.
4. Per la validità
delle riunioni è necessaria la presenza del
presidente e di almeno tre dei componenti. In caso
di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il
voto del presidente della commissione.
5. Un funzionario
della Società, designato dal presidente della
Società, funge da segretario.
1. Il presidente e i
componenti degli organi collegiali della Società
durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
2. I membri elettivi
degli organi collegiali che non intervengano senza
giustificato motivo a quattro riunioni anche non
consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti
con deliberazione dell'organo collegiale del quale
fanno parte.
3. Entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
del provvedimento, l'interessato può proporre
opposizione avverso il provvedimento stesso
all'organo che lo ha adottato.
4. Le cariche di cui
agli artt. 31, 33, 43, 46 e 58 che si rendessero
vacanti entro il quinquennio sono assegnate per il
periodo residuo con le stesse modalità espressamente
previste per ciascuna carica.
1. Alle riunioni degli
organi collegiali della Società possono partecipare,
senza diritto di voto, quei funzionari e quegli
esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal
presidente, o richiesta da almeno la metà più uno
dei componenti l'organo collegiale interessato.
1. Il direttore
generale è nominato e revocato dal consiglio di
amministrazione, secondo le norme stabilite dal
regolamento del personale di cui al precedente
articolo 34.
2. Il direttore
generale:
a) dirige gli uffici e
i servizi centrali e periferici della Società;
b) provvede a porre in
esecuzione le deliberazioni degli organi della
Società e sovrintende alla gestione della Società;
c) adotta nei modi e
nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società
la nomina, la revoca e ogni altro provvedimento nei
riguardi del personale;
d) nomina e revoca gli
agenti della Società, a norma di regolamento;
e) interviene con voto
consultivo alle adunanze degli organi collegiali
della Società;
f) esercita, infine,
tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse
dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
1. Il consigliere
giuridico assiste la presidenza e la direzione
generale per quanto riguarda, in particolare, la
protezione delle opere e la tutela dei diritti
disciplinati dalla legge, affidate alla gestione
della Società, i rapporti internazionali, la tenuta
dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla
lettera a) dell'ultimo comma dell'articolo 2.
2. Egli partecipa con
voto consultivo alle adunanze degli organi
collegiali della Società.
3. Il consigliere
giuridico è nominato e revocato dal consiglio di
amministrazione.
TITOLO VI -
ORDINAMENTO INTERNO
Articolo 51
1. La Società è
organizzata in uffici centrali e periferici e si
vale di rappresentanze all'estero.
2. L'ufficio centrale,
denominato direzione generale, è costituito in
sezioni e in servizi.
3. La competenza della
direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e
servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come
pure l'ordinamento, la classificazione e la
competenza degli uffici periferici, sono stabiliti
dai regolamenti della Società.
4. La circoscrizione
delle dirette rappresentanze all'estero e le
modalità del loro funzionamento sono stabilite con
ordinanza del consiglio di amministrazione.
TITOLO VII -
AMMINISTRAZIONE
Articolo 52
1. Il patrimonio della
Società è costituito:
a) dai beni immobili e
mobili di proprietà della Società;
b) dai beni e dai
valori che per acquisti, lasciti, donazioni o
comunque vengano in possesso della Società;
c) da quella parte
degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal
consiglio di amministrazione ad incremento del
patrimonio;
d) dai beni immobili e
mobili, dai titoli e dai valori derivanti da
investimenti effettuati a fronte delle riserve
permanente e straordinaria, costituite a norma del
successivo articolo 57.
1. L'esercizio
finanziario si inizia il 1º gennaio e si chiude il
31 dicembre di ogni anno.
1. I proventi della
Società sono costituiti:
a) dai contributi
dovuti dagli iscritti;
b) dalle provvigioni
sui servizi;
c) dalle rendite;
d) dagli eventuali
contributi di enti o di singoli e da qualunque altra
somma che a qualsivoglia titolo ad essa pervenga o
spetti in relazione alla propria attività.
1. Le sezioni e i
servizi non hanno autonomia amministrativa e
contabile.
2. La sezione Musica
può essere organizzata in più uffici direzionali, in
relazione ai diritti tutelati, conformemente a
quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 51.
3. I servizi di
diffusione delle opere dell'ingegno e i servizi di
riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti
possono avere contabilità separate da quella
concernente le altre gestioni della Società.
1. Per ogni esercizio
sono compilati il bilancio preventivo e il conto
consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale
e dal conto economico.
2. Il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, prima
dell'approvazione da parte dell'assemblea delle
commissioni di sezione nei termini di cui al
precedente articolo 42, sono sottoposti al consiglio
di amministrazione.
3. Il bilancio
preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi,
dopo l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con una relazione illustrativa alla
quale va allegata la relazione del collegio dei
revisori.
1. La Società deve
costituirsi una riserva permanente non inferiore a
L. 2.000.000.000 che sarà incrementata mediante la
destinazione del 50% degli eventuali avanzi di
gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.
2. Del rimanente 50
per cento una quota deve essere destinata alla
costituzione di una riserva straordinaria per far
fronte a spese straordinarie, altra quota quale
contributo al Fondo di solidarietà fra soci e fra
iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di
amministrazione può inoltre deliberare, sempre
subordinatamente alle disponibilità di bilancio,
l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa
nazionale di assistenza compositori, autori e
librettisti di musica popolare, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n.
888.
3. L'ammontare di tali
quote è determinato dal consiglio di amministrazione
che, subordinatamente alle disponibilità di
bilancio, fissa anche i criteri per la
corresponsione di sussidi a favore di iscritti
anziani in particolari condizioni di bisogno.
4. Alla formazione
della riserva permanente si potrà provvedere anche
attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal
consiglio di amministrazione, subordinatamente alle
disponibilità di bilancio.
5. A fronte della
riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della
sua consistenza possono essere effettuati
investimenti, su delibera del consiglio di
amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni
immobili.
6. Le deliberazioni
del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla
riserva permanente, per far fronte a disavanzi di
gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva
straordinaria, sono sottoposte all'approvazione
dell'assemblea delle commissioni di sezione.
1. Il collegio dei
revisori è composto di cinque membri effettivi e tre
supplenti, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. I revisori
effettivi sono designati, rispettivamente, uno dallo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, uno
dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, uno dal Presidente della
Corte dei Conti e due dalla assemblea delle
commissioni di sezione. A questa spetta altresì la
designazione di due dei revisori supplenti, mentre
l'altro revisore supplente è designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I supplenti sono
chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che
si renda vacante il posto di revisore effettivo.
4. I revisori durano
in carica un quinquennio e possono essere
riconfermati.
5. I revisori
effettivi, nella loro prima riunione, nominano tra
di loro il presidente, che a sua volta designa il
suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
6. Il presidente del
collegio deve essere scelto tra i revisori designati
da una delle pubbliche amministrazioni di cui al
secondo comma del presente articolo.
7. Al collegio dei
revisori spetta la verifica delle scritture della
Società e la revisione contabile del conto
consuntivo.
8. Il conto
consuntivo, ogni anno, venti giorni prima di essere
sottoposto all'approvazione, deve essere presentato
ai revisori che riferiranno per iscritto al
consiglio di amministrazione.
TITOLO VIII -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 59
1. Il regolamento
generale della Società stabilisce le norme per
l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie
eventualmente necessarie.
2. I regolamenti
vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione
dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non
siano in contrasto con quelle contenute in questo
statuto.
1. La Società provvede
alla gestione, con contabilità separata, di un fondo
destinato alla solidarietà fra soci e alla
solidarietà fra iscritti, avente denominazione
"Fondo di solidarietà fra soci e fra iscritti della
S.I.A.E.".
2. Il regolamento del
Fondo stabilisce i limiti e le condizioni per la
concessione delle prestazioni da esso erogate.
3. La Società, gli
iscritti ed i soci contribuiscono al finanziamento
del Fondo, con le modalità e nelle misure indicate
nel presente
statuto e nel regolamento del Fondo.
1. Per la sezione
Cinema, fermi restando i criteri previsti dal
secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo
37 in ordine all'elettorato attivo e passivo dei
soci tutti e degli iscritti ordinari appartenenti
alla categoria autori e sino a quando non verranno
effettuati incassi per corrispondenti diritti
amministrati:
a) hanno diritto i
essere votati gli iscritti ordinari produttori e
concessionari, con esclusione degli eredi, che
abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno cinque
anni e abbiano, nel quinquennio precedente l'anno di
indizione delle elezioni, se produttori, realizzato
almeno quattro opere cinematografiche o assimilate,
ovvero, se concessionari, utilizzato servizi forniti
dalla Società per almeno venticinque opere
cinematografiche o assimilate;
b) hanno diritto di
voto, con esclusione degli eredi, gli iscritti
ordinari produttori e concessionari, che abbiano
diritto di essere votati a norma della precedente
lettera a), nonché tutti gli altri iscritti.
1. La disposizione del
terzo comma dell'articolo 22 non si applica nei
confronti delle opere che siano state già pubblicate
alla data di entrata in vigore della disposizione
stessa.
1. Fino all'emanazione
della deliberazione dell'assemblea delle commissioni
di sezione che determina l'ammontare della pena
pecuniaria, questa è stabilita nei limiti indicati
dall'articolo 26, secondo comma n. 2, dello statuto
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 1974, n. 859.
1. Fino all'emanazione
della deliberazione dell'assemblea delle commissioni
di sezione che determina l'ammontare della pena
pecuniaria, questa è stabilita nei limiti indicati
dall'articolo 29 del su richiamato statuto.
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