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Decreto del Presidente
della Repubblica 2 agosto 1986 n. 726. Modificazioni allo
statuto della Società italiana degli autori e degli editori,
in Roma.
1.
Allo Statuto della Società
Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1962, n. 1842, e
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 1974, n. 859, sono
apportate le modifiche indicate negli articoli seguenti.
2. L'articolo 1
è modificato e sostituito dal seguente:
"La Società italiana degli
Autori ed Editori (S.I.A.E.), ha sede in Roma"
3. L'articolo 2
è modificato e sostituito dal seguente:
"La Società esercita le
attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal
presente statuto.
La Società ha per oggetto la
tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei
diritti connessi, in Italia e all'estero.
Rientrano in particolare nelle
sue funzioni:
la concessione, per conto e
nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e
autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere
protette dalla legge;
la riscossione e la
ripartizione dei proventi che comunque derivano
dall'utilizzazione delle opere stesse.
Sono compresi negli scopi
della Società
a)
lo studio dei
problemi relativi al diritto di autore e ai diritti
connessi;
b)
gli studi e le
iniziative relativi alla promozione, specialmente
all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio
letterario e artistico italiano".
4. L'articolo 4
è modificato e sostituito dal seguente:
"La Società svolge la propria
attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti
connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e
straordinari), nonché di coloro che gliene abbiano affidato
il mandato.
La Società può delegare
l'esercizio generale o parziale della propria attività in
Paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri
".
5. L'articolo 5
è modificato e sostituito dal seguente:
"Per l'adempimento degli scopi
indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno
sono assegnate alle sezioni appresso elencate.
1)
Sezione
Lirica
Opere assegnate: le opere
liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe;
Diritti tutelati: quelli
relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione
pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione
cinematografica q con qualsiasi altro procedimento tecnico
di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di
televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti
analoghi.
2)
Sezione
Musica
Opere assegnate: i brani
staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di
operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni
sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i
relativi eventuali testi letterari;
Diritti tutelati: quelli
relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione,compresa
la pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi altro
procedimento
tecnico
di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di
televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi.
3)
Sezione drammatica, Operette e Riviste
(D.O.R.)
Opere assegnate: le opere
drammatiche, le operette, le riviste e le opere
analoghe comprese quelle
create appositamente per la radiodiffusione, la televisione
o per altri mezzi di diffusione a distanza;
Diritti tutelati: quelli relativi
all'esercizio delle facoltà di rappresentazione
pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione
cinematografica o con qualsiasi
altro
procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di
radiodiffusione, di televisione e
di diffusione a mezzo di procedimenti
analoghi.
4)
Sezione Opere Letterarie e Arti Figurative
(O.L.A.F.)
Opere assegnate: le opere scritte e orali nel
campo letterario e scientifico, le
opere dell'arte figurativa e le opere
fotografiche;
Diritti tutelati: quelli relativi
all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di
recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo
riproduzione cinematografica o
con
qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione
realizzata, di radiodiffusione, di
televisione e di diffusione a mezzo di
procedimenti analoghi.
5)
Sezione Cinema
Opere assegnate: le opere
cinematografiche e le opere a queste assimilate;
Diritti tutelati: quelli
relativi alla proiezione pubblica e alla televisione.
Le opere create appositamente per la
radiodiffusione o la televisione sono
assegnate alle varie sezioni secondo il
genere delle opere stesse.
Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie
sezioni, per le opere rispettivamente
loro
assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione
meccanica e quelli relativi alla
comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio e
telericeventi, dell'opera
radiodiffusa o telediffusa".
6.
L'articolo 9 è modificato e sostituito dal seguente:
"L'iscritto deve presentare alla Società per
ogni opera di cui le affida la
protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità
alle prescrizioni regolamentari.
Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti
dal regolamento generale, a una o
più delle sezioni indicate nell'art. 5.
L'accettazione della
dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle
competenti sezioni spettano al direttore generale.
Entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione del
provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al
consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver
sentito il parere delle commissioni di sezione interessate.
In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla
ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199.
La tutela dei diritti indicati nell'ultimo
comma dell'art. 5 può essere affidata dal direttore generale
a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le
varie opere così utilizzate".
7.
L'articolo 10 è modificato e sostituito dal seguente:
"L'iscrizione alla Società ha per effetto di
affidare ad essa in esclusiva la
protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma
del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui
esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente
alla competenza della sezione alla quale detta opera è
assegnata ai sensi dell'art. 5, con le
modalità stabilite dal regolamento generale.
Per talune sezioni il regolamento generale
può prevedere limitazioni riguardanti
l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del
comma precedente e disporre
altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le
opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali
abbia o acquisti diritti.
Le misure dei compensi per l'utilizzazione
delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di
ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono
stabiliti con provvedimenti del
presidente su parere conforme della commissione di sezione o
del consiglio di
amministrazione nel caso di difformità dei pareri delle
commissioni di sezione quando il
provvedimento investe la competenza di più
sezioni.
La Società non può concedere
permessi per la utilizzazione gratuita dell'opera.".
8.
L'articolo 12 è modificato e sostituito dal seguente:
"Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle
quote annue di associazione nella
misura e
con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.
Essi corrispondono inoltre, mediante
trattenuta, provvigioni sulle somme
riscosse dalla Società nell'espletamento dei
compiti affidatile.
Gli iscritti che abbiano superato l'età di
ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi di cui
all'art. 57. terzo comma, del presente Statuto e quelli
riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in
base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n.
648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio
1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e
successive
modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle
quote annuali di associazione, con deliberazione
motivata del presidente.
L'iscritto che non corrisponda la quota annua
di associazione per la durata di
due anni
consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di
iscritto.
La decadenza è pronunciata dalla commissione
o dalle commissioni di sezione competenti. La commissione, o
le commissioni di sezione competenti possono tuttavia
decidere che sia mantenuto il rapporto di iscrizione in
motivati casi particolari. Nel
termine
di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del
provvedimento
l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente, che
decide in via definitiva. In caso di mancata decisione entro
novanta giorni dalla presentazione del ricorso,
l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui
all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".
9.
L'articolo 15 è modificato e sostituito dal seguente:
"Possono essere iscritti alla Società in
qualità di iscritti straordinari, le persone
fìsiche o
giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie
di cui all'art. 7.
Ad essi si applicano gli artt.
7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.
Gli iscritti straordinari non sono tenuti al
pagamento delle quote annue di
associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella
normale, una provvigione
aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato".
10.
L'articolo 16 è abrogato.
11.
L'articolo 19 ora art. 18 è
modificato e sostituito dal seguente:
"La qualità di socio può essere attribuita,
su domanda, solamente agli iscritti
ordinari
che abbiano una anzianità di iscrizione alla Società di
almeno cinque anni e
appartengano alle seguenti categorie:
1)
autori,
2)
editori,
3)
concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche,
4)
produttori o concessionari di opere cinematografiche o di
opere a queste assimilate.
I
richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti particolari:
a)
non aver
riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che
appaiano incompatibili con la
qualità di socio;
b)
non aver
compiuto, nel decennio precedente la domanda, atti
rivelatori di
particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere
stati colpiti da sanzioni
disciplinari previste dallo Statuto;
e) avere riscosso dalla Società— a seconda
delle varie categorie e qualifiche —
somme
non inferiori a quelle indicate in apposita tabella,
deliberata nei modi fissati
dall'art. 20, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le
eccezioni previste nella tabella
medesima, sia per la determinazione dei proventi
computabili, sia per il genere delle
opere da
cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di
determinate opere con riferimento anche ai modi di creazione
e alle forme di collaborazione creativa dell'opera;
d)se editori di opere liriche, o di musica, o
di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere
depositato presso la Società, prima della presentazione
della domanda,
un numero
di edizioni musicali a stampa di opere di compositori
italiani nella forma
grafica
abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella,
pure deliberata nei modi
fìssati dall'art. 20.
Non concorrono a costituire il numero minimo
di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle
composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il
legale rappresentante
dell'impresa.
Le commissioni delle sezioni alle quali sono
assegnate le opere di cui sopra
giudicano
sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati
depositati, ove questi non
siano tutti della stessa specie;
e) se concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche, avere
dichiarato alla Società prima della presentazione della
domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della
sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra
apposita tabella, pure
deliberata nei modi fissati dall'art. 20.
La qualità di socio nella categoria dei
concessionari di diritti di rappresentazione
di opere
drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare
dei diritti di autore di
opere
assegnate alla tutela della sezione D.O.R. che non siano
dichiarate alla Società da
un
concessionario e sempreché, nel quinquennio precedente la
domanda, abbia riscosso
dalla
Società per le opere predette, somme non inferiori ad un
terzo di quelle fissate per i
detti concessionari.
La qualità di socio non può
essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora,
quindi, gli eredi siano più di uno, essi debbono provvedere
alla necessaria designazione.
Le disposizioni di questo articolo e di
quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche
nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne
le lettere a) e b), di chi ne
abbia la legale rappresentanza".
12.
L'articolo 21 è modificato e collocato dopo l'art. 23 della
numerazione risultante dalle
modifiche apportate con il presente decreto.
13.
L'articolo 22, ora art. 20, è
modificato e sostituito dal seguente:
"Le tabelle indicate nella lettera e), nella
lettera d) e nella lettera e) dell'art. 18
sono deliberate dall'assemblea delle
commissioni di sezione, su proposta delle
commissioni di sezione interessate e su conforme parere
della consulta legale.
Le tabelle possono essere
modificate con la stessa procedura e hanno
decorrenza a partire dal
1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni
stesse sono deliberate".
14.
L'articolo
23, ora art. 21, è modificato e sostituito dal seguente:
"Le domande dirette a conseguire la qualità
di socio sono istruite dalla direzione
generale che le trasmette, con le proprie
osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione
competenti.
Il provvedimento della commissione, che
accoglie o respinge la domanda, è
comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso
di reiezione della domanda,
nel
termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione
del provvedimento, può
proporre,
contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle
commissioni di sezione.
Il Presidente può incaricare, con le modalità
previste dal regolamento generale,
uno o
più soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea,
la quale decide in via
definitiva".
15.
L'articolo
24, ora art. 22, è modificato e sostituito dal seguente:
"La differente posizione tra soci e iscritti
ordinari ha rilevanza agli effetti delle
elezioni
dei membri delle commissioni di sezione a norma dell'art. 37
e degli altri diritti ai
soci
espressamente riconosciuti da questo statuto e dal
regolamento del Fondo di
solidarietà fra i soci della S.I.A.E. alle condizioni e con
i limiti ivi previsti.
Tutte le norme contenute in questo statuto e
nei regolamenti della Società, le
quali
riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai
soci. Non può tuttavia
essere
dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci
autori, rimanendo salvo in
ogni caso
il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa
sia creditrice.
Il socio persona giuridica che sia editore,
ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di
opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di
opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, può
essere dichiarato decaduto da detta
qualità
allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo
da non raggiungere, in
ciascun
successivo periodo di durata uguale a quella prevista nella
tabella di cui all'art.
18 un
decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere
depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle
lettere e), d), e) del medesimo articolo.
Il socio della categoria autori che non
dichiari tutte le opere destinate alla
pubblica
utilizzazione delle quali abbia i diritti, può essere
dichiarato decaduto da detta
qualità
La decadenza è pronunciata dalla commissione
o dalle commissioni di sezione
competenti. Contro il provvedimento l'interessato può
ricorrere, nel termine di trenta
giorni
dalla ricezione della comunicazione del provvedimento
stesso, al presidente che
decide in
via definitiva, sentito un comitato intersezionale
appositamente costituito a
norma
dell'ultimo comma dell'art. 31. In caso di mancata decisione
entro novanta giorni
dalla
ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 6
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199"
16.
L'articolo 21 di cui al
precedente art. 14 del presente decreto è modificato e
sostituito dal seguente che ora diviene art. 24:
"L'assemblea delle commissioni di sezione, su
proposta motivata della
commissione di sezione o del consiglio di amministrazione,
può attribuire la qualità di
socio
onorario ad autori o editori o produttori di opere
cinematografiche o di opere a
queste
assimilate in considerazione di riconosciuti meriti
acquisiti nella loro attività
professionale e del contributo dato all'incremento del
patrimonio letterario e artistico
italiano.
La nomina è deliberata dall'assemblea delle
commissioni di sezione con il voto
favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori
sia del complesso dei
membri
editori, concessionari e produttori previo parere favorevole
di un comitato
intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 31, da adottarsi con la
maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
Le deliberazioni per la nomina dei soci
onorari possono essere adottate con
frequenza
triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun
triennio.
Al socio onorario può essere attribuito
all'atto della nomina un premio in
denaro,
con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento
generale. Il socio onorario
non
usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra i
soci della S.I.A.E.
Il socio onorario ha diritto di elettorato
attivo e passivo per la nomina dei
commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente
statuto e del regolamento
generale della Società
L'attribuzione della qualità di socio
onorario non preclude il riconoscimento
della
qualità di socio a norma dell'art. 18 del presente statuto
qualora l'interessato sia in
possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo".
17.
L'articolo 26, ora art.
25, è modificato è sostituito dal seguente:
"All'iscritto ordinario o al socio
e all'iscritto straordinario, i quali
contravvengano a disposizioni statutarie o
regolamentari o comunque vengano meno ai
propri
doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma
seguente, salvo eventuali
provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o
penale. Le sanzioni sono:
1)
il richiamo;
2)
la pena pecuniaria;
3)
la radiazione.
L'ammontare minimo e massimo della pena
pecuniaria è fissato dall'assemblea
delle
commissioni di sezione, con le stesse modalità di cui
all'art. 20 di questo statuto e tenuto conto delle
variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria
può essere accompagnata dalla
sospensione dell'elettorato attivo e passivo per un periodo
da cinque a dieci anni.
La radiazione comporta la cessazione
dell'amministrazione e della tutela, da
parte della Società, delle opere e dei
diritti, anche se questi,
posteriormente alla data in cui ha iniziato
il procedimento di sanzione, siano
stati ceduti ad altri".
18.
L'articolo 27, ora art.
26, è modificato e sostituito dal seguente:
"Il richiamo è
inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è inflitta:
a)
per
recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al
richiamo o per maggiore gravità
di essi;
b)
per dichiarazioni non
rispondenti a verità;
e) per atti comunque rivolti a menomare la
veridicità dei programmi o di altri documenti relativi
all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto
dell'attività della Società
Nei casi di particolare gravità derivanti da
inosservanza, di chi abbia la qualità di
socio,
dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di
altri soci o iscritti, sìa nei
confronti
della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è
accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo
per un periodo da cinque a dieci anni.
La radiazione è inflitta per
fatti che abbiano causato alla Società grave
pregiudizio materiale e
morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti
dell'iscritto ordinario o del socio con la Società
Per chi abbia la qualità di socio, la
radiazione è altresì inflitta allorché venga
meno il requisito di cui alla lettera a)
dell'art. 18".
19.L'articolo
28, ora art. 27, è modificato e sostituito dal seguente:
"Le
sanzioni dei richiamo e delia pena pecuniária sono inflitte,
previa contestazione
degli addebiti, dalFapposito comitato, competente per
sezione, di cui all'art. 40.
La sanzione delia radiazione è
inflitta dalla commissione di sezione competente.
Contro il provvedimento dei richiamo e delia
pena pecuniária è ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
ricezione delia comunicazione dei provvedimento, alia
commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento delia radiazione è
ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla ricezione delia
comunicazione dei provvedimento, alPassemblea delle
commissioni di sezione, che decide in via
definitiva sentita Ia commissione dei ricorsi. In
caso di mancata decisione entro novanta
giorni dalla ricezione dei ricorso, 1 interessato
può avvalersi delle disposizioni di cui
alPart. 6 dei D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
È data notizia nel bollettino sociale di ogni
provvedimento definitivo di pena
pecuniária o di radiazione, se non sia
altrimenti disposto dalPorgano emanante il
provvedimento definitivo, in considerazione
di particolari circostanze di farto.
I
provvedimenti definitivi, anche se adottati
dalla commissione dei ricorsi, sono
comunicati dal presidente delia Società a
tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono
state
pronunciate".
20.
L'articolo 29, ora art. 28, è modificato e sostituito dal
seguente:
"Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti
amministrativi e ogni azione civile e penale, ai mandante
che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta dal
comitato
competente per sezione di cui ali'art. 40, e
previa contestazione degli addebiti, una
penale nei limiti stabiliti a norma delPart.
25. È ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla ricezione delia comunicazione
dei provvedimento, alia commissione dei
ricorsi.
II
mandato può essere
denunciato dal presidente delia Società, su parere
conforme delia
commissione dei ricorsi, prima delia sua scadenza, per fatti
che rendano
incompatibile Ia
prosecuzione dei rapporti tra il mandante e Ia Società È
ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione
delia comunicazione dei
provvedimento, alia
commissione o alie commissioni di sezione competenti che
decidono
in via definitiva".
21.
L'articolo 32, ora art. 31, è modificato e sostituito dal
seguente:
II
presidente è nominato con decreto dei Capo
dello Stato, su proposta dei
Presidente dei Consiglio dei Ministri, previa
designazione delPassemblea delle
commissioni di sezione. Egli ha Ia
rappresentanza legale delia Società
II
presidente:
1)
presiede, se non sia
diversamente stabilito, gli organi collegiali delia Società
2)
autorizza le spese di gestione
subordinatamente alie disponibilitàdi bilancio;
3)
designa i funzionari e i pubblici ufficiali
autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti
previsti dagli articoli 635 e 642 dei códice di procedura
civile, ai sensi e per gli effetti delPart. 164 delia legge
22 aprile 1941, n. 633; può altresi delegare, nelle forme di
legge e per determinati periodi, il direttore generale e i
funzionari delia Società
per Pespletamento di alcune funzioni connesse
anche con Ia sua qualitàdi rappresentante
legale delPente, quali dichiarazioni di terzo
ai sensi delPart. 547 dei códice di procedura civile,
richieste d'ingiunzione a norma delPart. 638 dei códice di
procedura civile e
sottoscrizioni di atti e ricorsi nelle
procedure per controversie di lavoro a norma delia
legge 11 agosto 1973, n. 533, nonché in
matéria fiscale e di assicurazione obbligatoria;
4)
adempie tutte le funzioni che gli sono
attribuite da questo statuto e dai
regolamenti delia Società
In caso di urgenza il presidente adotta i
provvedimenti di competenza dei
consiglio di amministrazione, ai quale deve
sottoporli per Ia ratifica nella sua prima
riunione.
II
presidente può nominare, con le modalità
indicate nel regolamento generale e
con compiti consultivi, comitati
intersezionali per Pesame di questioni che interessino piü
sezioni e
commissioni tecniche
22.
L'articolo 33, ora art. 32, è modificato e sostituito dal
seguente:
"In caso di assenza ò impedimento, il
presidente è sostituito da un membro
elettivo dei consiglio di amministrazione,
nominato dal consiglio stesso nella sua prima
adunanza".
23.
L'articolo 34, ora art. 33, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"II
consiglio di
amministrazione è composto:
dei presidente delia Società,
che Io presiede;
di quattro membri autori, eletti
dalPassemblea delle commissioni di sezione, di
cui due autori soei per Ia sezione Musica e
un autore sócio per Ia sezione Drammatica
Operette e Riviste (D.O.R.); di quattro
membri editori o produttori, eletti dalPassemblea
delle commissioni
di sezione, di cui due editori soei di musica.
Ne fanno altresi parte:
un rappresentante delia
Presidenza dei Consiglio dei Ministri;
un rappresentante dei
Ministero delle Finanze.
II
consiglio di amministrazione nomina il
próprio segretario."
24.
L'articolo 36, ora art. 35, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"II
consiglio di amministrazione è convocato per
iniziativa dei presidente o su
richiesta di almeno cinque
dei suoi componenti.
Normalmente è convocato
quattro volte Panno.
Per Ia validità delle riunioni oceorre Ia
presenza di almeno sei dei suoi
componenti, incluso il
presidente".
25.
L'articolo 37, ora art. 36, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"Le commissioni di sezione sono presiedute
dal presidente delia Società e
composte di commissari nel numero e con le
qualifiche di seguito indicate:
per .Ia sezione lirica,
commissari n. 6, dei quali: due autori delia parte musicale
ed uno autore delia parte letteraria di opere liriche,
balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette
opere e congiuntamente concessionari di diritti di
rappresentazione;
per Ia sezione musica, commissari n. 26, dei
quali: otto autori di musica, di cui
tre di brani staccati di opere liriche,
balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni
sinfoniche e cinque di composizioni varie;
cinque autori delia parte letteraria di
composizioni varie; tredici editori di musica
e congiuntamente concessionari di diritti di
esecuzione;
per Ia sezione drammatica, operette e
riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque
autori di opere drammatiche o di genere
affíne, uno autore delia parte musicale ed uno
autore delia parte letteraria di operette,
riviste e opere analoghe, due autori di opere
create appositamente per Ia radiodiffusione e
Ia televisione; tre concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche o
affini, due editori di operette, riviste e opere
analoghe e congiuntamente concessionari di
diritti di rappresentazione;
per Ia sezione opere letterarie e arti
figurative, commissari n. 6, dei quali: tre
autori e tre editori di
opere letterarie o figurative;
per
Ia sezione cinema, commissari n. 6 dei quali: tre autori di
opere cinematografíche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti e
sceneggiature di
opere
cinematografíche o a queste assimilate ovvero direttori
artistici) e tre produttori o concessionari di opere
cinematografíche o di opere a queste assimilate.
Ogni commissione di sezione provvede alia
nomina dei vice presidente,
scegliendo nel próprio
seno.
Le commissioni di sezione sono convocate, su
iniziativa dei presidente,
normalmente tre volte Panno. Possono anche
convocarsi su richiesta di almeno Ia meta
dei propri componenti
incluso il vice presidente.
II
direttore delia sezione partecipa alie
riunioni con voto consultivo ed ha
funzioni di segretario.
Allorquando sono trattate le questioni di cui
ai penúltimo comma delPart. 10, il
presidente, con le
modalità stabilite dal regolamento generale, può designare a
partecipare alie riunioni
delle commissioni di sezione soei e iscritti che presentino
motivata istanza,
e le cui opere siano assegnate alia competenza delia
rispettiva sezione.
Gli iscritti debbono
avere determinati requisiti per anzianità di iscrizione e
per numero di opere dichiarate alia Società".
26.
L'articolo 38, ora art. 37, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"I
commissari di sezione sono eletti dai soei
delia Società appartenenti alie varie
categorie con separata
votazione e con voto direito e segreto.
Per essere elettore oceorre che Ia qualità di
sócio sussista alia data in cui sono
indette le elezioni e sia
conservata alia data di votazione.
I
soei sono raggruppati, agli effetti delle
elezioni e delle separate votazioni per
categoria, come segue:
I)
Categoria Autori: secondo le qualifíche e i
raggruppamenti indicati nel
regolamento
generale.
II)
Categoria Editori, Concessionari e
Produttori. Rientrano nella suddetta
categoria: editori a) di opere liriche; b) di
musica; c) di operette, riviste e opere analoghe;
d) di opere
letterarie o fígurative;
concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche;
produttori o concessionari di opere
cinematografíche o di opere a queste
assimilate.
Gli editori di opere liriche e di operette,
riviste e opere analoghe debbono essere
congiuntamente
concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di
musica concessionari di diritti di esecuzione.
Ciascun sócio esprime il suo voto unicamente
per i candidati delia categoria alia
quale egli appartiene.
A commissari di sezione sono eleggibili i
soei che appartengano alie categorie
ed abbiano Ia qualifica indicata, per ciascun
commissario, nelParticolo precedente.
II
sócio che abbia piü qualifíche entro Ia
categoria cui appartiene è eleggibile per
una qualsiasi delle
qualifíche possedute.
II
sócio
persona giuridica è eleggibile nella persona física dei suo
rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal sócio stesso a tal fine
designato, purché
di età non inferiore a
venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti
indicati nella lettera a) dell'art. 18".
27.
L'articolo 39, ora art. 38, è modificato e sostituito dal
seguente:
"Con delibera pubblicata sul bollettino
sociale, il presidente delia Società indice
le elezioni stabilendone giorni e sedi. La
pubblicazione di detto provvedimento deve
essere effettuata almeno novanta giorni prima
delia data físsata per le elezioni.
La procedura delle elezioni e le norme di
esecuzione delle disposizioni di cui ai
precedente art. 37 sono
físsate dal regolamento generale.
In caso di opzione, di mancata accettazione,
ovvero in caso di dimissioni, morte
o decadenza dei sócio eletto, questi è di
diritto sostituito, per il período resíduo, dal
sócio non eletto che abbia ottenuto il
maggior numero di voti per Ia qualifica richiesta,
purché detto numero non sia inferiore a
quello dei componenti Ia commissione di sezione
da integrare.
In mancanza di soei aventi i requisiti di cui
ai comma precedente, Ia competente
commissione di sezione provvede alia nomina
dei nuovo membro scegliendolo tra i soei
delia relativa qualifica. La nomina è
adottata con Ia maggioranza dei due terzi dei
componenti Ia commissione stessa o, in
seconda votazione, a maggioranza semplice.
In caso di sostituzione delia persona eletta
in rappresentanza di un ente, Io
stesso ente designa il suecessore, che deve
ottenere il gradimento delia competente commissione di
sezione, espresso con le maggioranze di cui sopra".
28.
L'articolo 40, ora art. 39, è modificato e sostituito dal
seguente:
"La commissione di sezione, oltre ai compiti
specificamente attribuiti da questo
statuto e dal regolamento generale, ha
fiinzioni consultive e di conciliazione.
La commissione propone le iniziative da
intraprendere per Ia realizzazione degli
scopi di cui alPart. 2, ultimo comma, lettera
b), ai consiglio di amministrazione, che si
pronuncia sentito un comitato intersezionale
appositamente costituito a norma delFart.
31.
II
comitato deve esprimere il próprio parere con
Ia maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
La commissione esprime il parere previsto
dall'art. 10 sulla misura dei compensi
per l'utilizzazione delle opere assegnate
alia sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti
relativi a
tali opere; esprime altresi parere sulle questioni a essa
sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, a richiesta dei presidente,
su ogni altra questione che interessi Ia sezione.
II
parere delia commissione può inoltre essere
richiesto, ogni qualvolta il
presidente io ritenga opportuno, sulle
questioni che interessano Ia sezione o che ad essa
sono sottoposte per
disposizione statutaria o regolamentare.
Per Ia validità delle riunioni delia
commissione di sezione oceorre Ia presenza di
almeno Ia meta dei suoi componenti, oltre Ia
persona designata a presiedere Porgano.
Le deliberazioni delle commissioni di sezione
sono prese a maggioranza
assoluta. Le deliberazioni per Ia
formulazione delle proposte motivate di cui alPart. 24
sono
adottate con Ia maggioranza dei due terzi dei componenti".
29.L'articolo
41, ora art. 40, è modificato e sostituito dal seguente:
"I
provvedimenti di sanzione previsti dagli
artt. 27, primo comma, e 28, primo
comma, sono adottati da appositi comitati
sezionali composti dei direttore generale, che
li presiede, e di due membri nominati dalle
commissioni di sezione competenti tra i propri
componenti.
II
direttore delia sezione partecipa alie
riunioni con voto consultivo e ha funzioni
di segretario".
30.
L'articolo 42, ora art.
41, è modificato e sostituito dal seguente:
"L'assemblea delle commissioni di sezione è composta
dei membri delle
commissioni di sezione.
L'assemblea:
1)
delibera, su proposta dei consiglio di
amministrazione, le eventuali modifiche
dei presente statuto;
2)
approva il regolamento generale delia
Società, sottopostole dal consiglio di
amministrazione, e le
eventuali modifiche;
3)
designa il presidente delia
Società;
4)
nomina i membri elettivi dei consiglio di
amministrazione, delia consulta
legale, delia commissione dei ricorsi e
designa i membri elettivi dei collegio dei revisori;
5)
determina il compenso dei
membri dei consiglio di amministrazione e dei collegio dei
revisori, e le indennitàper i membri delia consulta legale;
6)
determina, su proposta dei consiglio di
amministrazione, Ia misura delle quote
sociali, delle provvigioni e di ogni altro
contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai
precedenti articoli 12 e
15;
7)
approva, su proposta dei consiglio di
amministrazione, il bilancio preventivo
e il conto consuntivo
annuale;
8)
approva, su proposta dei
consiglio di amministrazione, 1'assunzione dei
servizi di cui ali'art. 3;
9)
approva il regolamento dei Fondo di solidarietà fira i soei
delia S.I.A.E.;
10)
delibera su ogni altra
matéria attribuita, per competenza, da questo statuto e
dai regolamenti.
II
segretario
dei consiglio di amministrazione funge da segretario
delPassemblea".
31.
L'articolo 43, ora art.
42, è modificato e sostituito dal seguente:
"L'assemblea delle commissioni di sezione è
convocata entro il mese di maggio
di ogni anno per 1'approvazione dei conto
consuntivo dei precedente esercizio e dei
bilancio preventivo dell'esercizio
suecessivo, ed entro il mese di novembre di ogni anno
per Pesame di questioni maturate
suecessivamente alPassemblea di maggio.
L'assemblea è altresi convocata per
iniziativa dei presidente o su richiesta di
almeno un terzo dei suoi
componenti.
Per Ia validità delle deliberazioni
delPassemblea è necessária Ia presenza di
almeno Ia meta dei complesso dei membri
autori e di almeno Ia meta dei complesso dei
membri editori,
concessionari e produttori.
Le votazioni in seno alPassemblea per Ia
nomina dei membri elettivi dei
consiglio di amministrazione hanno luogo
separatamente, riunendosi i membri autori, per
eleggere gli amministratori autori, e i
membri editori, concessionari e produttori, per
eleggere gli
amministratori editori e produttori.
Le deliberazioni delPassemblea sono prese a
maggioranza assoluta. Per Ia
deliberazione concernente Ia designazione dei
presidente delia Società occorre Ia
maggioranza dei tre quarti dei votanti.
Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha
luogo con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai
numeri 1), 2) e 9) delPart. 41 sono adottate
dalPassemblea con Ia maggioranza dei due
terzi dei votanti".
32.
L'articolo 44, ora art.
43, è modificato e sostituito dal seguente:
"La consulta legale è composta:
dei presidente delia Società,
che Ia presiede;
di sei membri, nominati dalPassemblea delle
commissioni di sezione tra giuristi
particularmente competenti
nella matéria dei diritto d'autore:
di un rappresentante dei
Ministero di Grazia e Giustizia;
dei rappresentante dei Ministero delle
Finanze indicato nelPart. 33; di un
rappresentante dei
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
del capo delPUfficio delia Proprietà
Letteraria, Artística e Scientifíca, istituito
presso Ia
Presidenza dei Consiglio dei Ministri;
dei consigliere giuridico
delia Società, che ha anche funzioni di segretario.
La consulta nelía sua prima adunanza provvede
alia nomina dei vice presidente,
scegliendolo nel próprio
seno".
33.
L'articolo 45, ora art. 44, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"La consulta legale dà parere a richiesta dei
presidente e delle commissioni di
sezione su questioni in matéria di diritto di
autore e di diritti ad esso connessi e, in
particolare, su quelle relative alia
tutelabilità o alia caduta in pubblico domínio di opere
delPingegno.
Dà, altresi, parere su ogni questione
giuridica di particolare interesse per Ia
Società che le venga
sottoposta dal presidente.
Assolve,
infíne, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e
dai regolamenti".
34.
L'articolo 47, ora art. 46, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"La commissione dei ricorsi è composta di un
magistrato dei Consiglio di Stato,
che Ia presiede, nominato per un quinquennio
dal presidente dei Consiglio di Stato, e di
sei componenti effettivi e tre supplenti,
nominati dalPassemblea delle commissioni di
sezione, dei quali due autori, due editori e
due giuristi quali componenti effettivi, e un
autore, un editore e un
giurista, quali supplenti.
I
membri delia commissione dei ricorsi non
possono ricoprire le cariche di
membro dei consiglio di amministrazione e
delle commissioni di sezione.
I
supplenti sono chiamati ad esercitare il loro
ufficio nel caso che si renda
vacante il corrispondente
posto dei componente effettivo.
Per Ia validità delle riunioni è necessária
Ia presenza dei presidente e di almeno
tre dei componenti. In caso di parità dei
voti nelle deliberazioni prevale il voto dei
presidente delia
commissione.
Un funzionario delia Società, designato dal
presidente delia Società, funge da
segretario".
35.
L'articolo 48, ora art. 47, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"II
presidente e i componenti degli organi
collegiali delia Società durano in
carica cinque anni e
possono essere riconfermati.
I
membri elettivi degli organi collegiali che
non intervengano senza giustificato
motivo a quattro riunioni anche non
consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti
con
deliberazione delPorgano collegiale dei quale fanno parte.
Entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione delia comunicazione dei
provvedimento, 1'interessato può proporre
opposizione avverso il provvedimento stesso
alPorgano che Io ha
adottato.
Le cariche di cui agli articoli 31, 33, 43,
46 e 58 che si rendessero vacanti entro
il quinquennio sono assegnate per il período
resíduo con le stesse modalità espressamente
previste per ciascuna
carica".
36.
L'articolo 49, ora art. 48, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"Alie riunioni degli organi collegiali delia
Società possono partecipare, senza
diritto di voto, quei funzionari e quegli
esperti Ia cui presenza sia reputata opportuna dal
presidente, o richiesta da almeno Ia meta piü
uno dei componenti Porgano collegiale
interessato".
37.
L'articolo 50, ora art. 49, è modifícato e sostituito dal
seguente:
"II
direttore generale è nominato e revocato dal
consiglio di amministrazione,
seconda le norme stabilite dal regulamento
dei personale di cui ai precedente art. 34:
II
direttore generale:
1)
dirige gli uffici e i servizi
centrali e periferici delia Società;
2)
provvede a porre in esecuzione le
deliberazioni degli organi delia Società e
sovraintende alia gestione
delia Società;
3)
adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai
regolamenti delia Società Ia nomina,
Ia revoca e ogni altro
provvedimento nei riguardi dei personale;
4)
nomina e revoca gli agenti
delia Società, a norma di regolamento;
5)
interviene con votó consultivo alie adunanze
degli organi collegiali delia
Società;
6)
esercita, infíne, tutte le funzioni che gli
sono delegate o commesse dal
presidente e dal consiglio
di amministrazione".
38.
L'articolo 56, ora art.
55, è modificato e sostituito dal seguente:
"Le sezioni e i servizi non hanno autonomia
amministrativa e contabile.
La sezione musica può essere organizzata in
piü uffici direzionali, in relazione ai
diritti tutelati, conformemente a quanto
previsto dal terzo comma delPart. 51.
I
servizi di diffüsione delle opere delPingegno
e i servizi di riscossione di tasse,
imposte, contributi e diritti possono avere
contabilità separate da quella concernente le
altre gestioni delia
Società".
39.
L'articolo 58, ora art. 57, è modificato e sostituito dal
seguente:
"La Società deve costituirsi una riserva
permanente non inferiore a L.
2000.000.000 che sara incrementata mediante
Ia destinazione dei 50 % degli eventuali
avanzi di gestione
risultanti dai conti consuntivi annuali.
Sul rimanente 50 % una quota deve essere
destinata alia costituzione di una
riserva straordinaria per far fronte a spese
straordinarie, altra quota quale contributo ai
Fondo di solidarietà fra i soei delia
S.I.A.E.
II
consiglio di amministrazione può inoltre
deliberare, sempre subordinatamente alie
disponibilità dei bilancio, 1'assegnazione di sussidi a
favore delFEnte nazionale di assistenza e previdenza per i
pittori e seultori,
musicisti, scrittori e autori drammatici,
costituito con decreto dei Presidente delia Repubblica 10
aprile 1978, n. 202, con destinazione alie sezioni autori
drammatici,
scrittori e musicisti, nonché alia Cassa
nazionale di assistenza compositori, autori e
librettisti di musica popolare, di cui ai
decreto dei Presidente delia Repubblica 28 ottobre
1970, n. 888.
L'ammontare di tali quote è determinato dal
consiglio di amministrazione che,
subordinatamente alie disponibilità di
bilancio, físsa anche i criteri per Ia corresponsione
di sussidi a favore di iscritti anziani in
particolari condizioni di bisogno.
Alia formazione delia riserva permanente si
potrà provvedere anche attraverso
stanziamenti straordinari deliberati dal
consiglio di amministrazione, subordinatamente
alie disponibilità
di bilancio.
A fronte delia riserva permanente e nei
limiti dei sei decimi delia sua consistenza possono essere
effettuati investimenti, su delibera dei consiglio di
amministrazione, in
costruzioni o acquisto di beni immobili.
l'ammontare delia pena pecuniária, questa è
stabilita nei limiti indicati dalPart.
26, secondo comma n. 2, dello statuto
approvato con decreto dei Presidente delia
Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e
modificato dal decreto dei Presidente delia
Repubblica 14 novembre
1974, n. 859".
"Art. 63. (In relazione alPart. 28). — Fino
alPemanazione delia deliberazione
delfassemblea delle commissioni di sezione
che determina 1'ammontare delia pena
pecuniária questa è stabilita nei limiti
indicati dalPart. 29 dei su richiamato statuto".
43.
Gli articoli seguenti,
rimasti invariati, conservano Ia própria numerazione o
acquistano quella
nuova indicata, in parentesi, a fianco di ciascuno: "3, 6,
7, 8, 11, 13.
14, 17 (16), 18
(17), 20 (19), 25 (23), 30 (29), 31(30), 35 (34), 46 (45),
51 (50), 52
(51), 53 (52), 54 (53), 55 (54), 57 (56), 60 (59)".
I
singoli Titoli e Capi restano invariati nella
rispettiva denominazione e
collocazione.
I
richiami ad altre norme statutarie contenuti
negli articoli rimasti invariati
si intendono riferiti alie disposizioni
pertinenti risultanti dalla nuova numerazione.
44.
Tutte le norme, di cui
ai presente atto modificativo dello Statuto delia
S.I.A.E., entrano
in vigore il giorno suecessivo a quello delia loro
pubblicazione nella
Gazzetta Uffíciale delia Repubblica.
I
provvedimenti integrativi di competenza degli
organi sociali debbono essere
adottati entro novanta
giorni dalla data anzidetta.
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