D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
STATUTO SIAE 2002

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986 n. 726. Modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori e degli editori, in Roma.

 

1.   Allo Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859, sono
apportate le modifiche indicate negli articoli seguenti.

2. L'articolo 1 è modificato e sostituito dal seguente:

"La Società italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), ha sede in Roma"

3. L'articolo 2 è modificato e sostituito dal seguente:

"La Società esercita le attribuzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni e dal presente statuto.

La Società ha per oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi, in Italia e all'estero.

Rientrano in particolare nelle sue funzioni:

la concessione, per conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivano dall'utilizzazione delle opere stesse.

Sono compresi negli scopi della Società

a)  lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi;

b)  gli studi e le iniziative relativi alla promozione, specialmente all'estero, allo sviluppo e alla diffusione del patrimonio letterario e artistico italiano".

4. L'articolo 4 è modificato e sostituito dal seguente:

"La Società svolge la propria attività di tutela delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci e iscritti (ordinari e straordinari), nonché di coloro che gliene abbiano affidato il mandato.

La Società può delegare l'esercizio generale o parziale della propria attività in Paesi stranieri anche a enti o privati italiani e stranieri ".

5. L'articolo 5 è modificato e sostituito dal seguente:

"Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo precedente, le opere dell'ingegno sono assegnate alle sezioni appresso elencate.

1)  Sezione Lirica

Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica q con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

2)  Sezione Musica

Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterari;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione,compresa la pubblica esecuzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

3)  Sezione drammatica, Operette e Riviste (D.O.R.)

Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

4)  Sezione Opere Letterarie e Arti Figurative (O.L.A.F.)

Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le opere fotografiche;

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

5)  Sezione Cinema

Opere assegnate: le opere cinematografiche e le opere a queste assimilate;

Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica e alla televisione.

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.

Rientrano fra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio e telericeventi, dell'opera radiodiffusa o telediffusa".

6.  L'articolo 9 è modificato e sostituito dal seguente:

"L'iscritto deve presentare alla Società per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione redatta in conformità alle prescrizioni regolamentari.

Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle sezioni indicate nell'art. 5.

L'accettazione della dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle competenti sezioni spettano al direttore generale.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento adottato, il dichiarante può ricorrere al consiglio di amministrazione, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle commissioni di sezione interessate. In caso di mancata pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La tutela dei diritti indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 può essere affidata dal direttore generale a quella fra le sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie opere così utilizzate".

7.  L'articolo 10 è modificato e sostituito dal seguente:

"L'iscrizione alla Società ha per effetto di affidare ad essa in esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai sensi del primo comma del precedente art. 9, in Italia e in quei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della sezione alla quale detta opera è assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalità stabilite dal regolamento generale.

Per talune sezioni il regolamento generale può prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del comma precedente e disporre altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti.

Le misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla Società ed i criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere sono stabiliti con provvedimenti del presidente su parere conforme della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione nel caso di difformità dei pareri delle commissioni di sezione quando il provvedimento investe la competenza di più sezioni.

La Società non può concedere permessi per la utilizzazione gratuita dell'opera.".

8.  L'articolo 12 è modificato e sostituito dal seguente:

"Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatile.

Gli iscritti che abbiano superato l'età di ottanta anni, quelli che fruiscono dei sussidi di cui all'art. 57. terzo comma, del presente Statuto e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente.

L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.

La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. La commissione, o le commissioni di sezione competenti possono tuttavia decidere che sia mantenuto il rapporto di iscrizione in motivati casi particolari. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente, che decide in via definitiva. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199".

9.  L'articolo 15 è modificato e sostituito dal seguente:

"Possono essere iscritti alla Società in qualità di iscritti straordinari, le persone fìsiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'art. 7.

Ad essi si applicano gli artt. 7, ultimo comma, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato".

10.     L'articolo 16 è abrogato.

11.     L'articolo 19 ora art. 18 è modificato e sostituito dal seguente:

"La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione alla Società di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie:

1)     autori,

2)     editori,

3)     concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche,

4)     produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate.

I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a)       non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualità di socio;

b)      non aver compiuto, nel decennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento dei doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo Statuto;

e) avere riscosso dalla Società— a seconda delle varie categorie e qualifiche — somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei modi fissati dall'art. 20, e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di determinate opere con riferimento anche ai modi di creazione e alle forme di collaborazione creativa dell'opera;

d)se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fìssati dall'art. 20.

Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

Le commissioni delle sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicano sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie;

e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, avere dichiarato alla Società prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art. 20.

La qualità di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un concessionario e sempreché, nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società per le opere predette, somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari.

La qualità di socio non può essere conferita che a uno solo dei coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi debbono provvedere alla necessaria designazione.

Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b), di chi ne abbia la legale rappresentanza".

12.     L'articolo 21 è modificato e collocato dopo l'art. 23 della numerazione risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto.

13.     L'articolo 22, ora art. 20, è modificato e sostituito dal seguente:

"Le tabelle indicate nella lettera e), nella lettera d) e nella lettera e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale.

Le tabelle possono essere modificate con la stessa procedura e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate".

14. L'articolo 23, ora art. 21, è modificato e sostituito dal seguente:

"Le domande dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, alla commissione o alle commissioni di sezione competenti.

Il provvedimento della commissione, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di reiezione della domanda, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione.

Il Presidente può incaricare, con le modalità previste dal regolamento generale, uno o più soci che riferiscano sul ricorso stesso all'assemblea, la quale decide in via definitiva".

15. L'articolo 24, ora art. 22, è modificato e sostituito dal seguente:

"La differente posizione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza agli effetti delle elezioni dei membri delle commissioni di sezione a norma dell'art. 37 e degli altri diritti ai soci espressamente riconosciuti da questo statuto e dal regolamento del Fondo di solidarietà fra i soci della S.I.A.E. alle condizioni e con i limiti ivi previsti.

Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice.

Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, o di opere a queste assimilate, può essere dichiarato decaduto da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nella tabella di cui all'art. 18 un decimo sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere e), d), e) del medesimo articolo.

Il socio della categoria autori che non dichiari tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia i diritti, può essere dichiarato decaduto da detta qualità

La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, al presidente che decide in via definitiva, sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma dell'ultimo comma dell'art. 31. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, l'interessato può avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199"

16.      L'articolo 21 di cui al precedente art. 14 del presente decreto è modificato e sostituito dal seguente che ora diviene art. 24:

"L'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta motivata della commissione di sezione o del consiglio di amministrazione, può attribuire la qualità di socio onorario ad autori o editori o produttori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti nella loro attività professionale e del contributo dato all'incremento del patrimonio letterario e artistico italiano.

La nomina è deliberata dall'assemblea delle commissioni di sezione con il voto favorevole dei due terzi sia del complesso dei membri autori sia del complesso dei membri editori, concessionari e produttori previo parere favorevole di un comitato intersezionale, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni per la nomina dei soci onorari possono essere adottate con frequenza triennale e con un massimo di quattro soci per ciascun triennio.

Al socio onorario può essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarietà fra i soci della S.I.A.E.

Il socio onorario ha diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina dei commissari di sezione, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento generale della Società

L'attribuzione della qualità di socio onorario non preclude il riconoscimento della qualità di socio a norma dell'art. 18 del presente statuto qualora l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti dal detto articolo".

17.  L'articolo 26, ora art. 25, è modificato è sostituito dal seguente:
"All'iscritto   ordinario   o   al   socio   e   all'iscritto   straordinario,   i   quali

contravvengano a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque vengano meno ai propri doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale. Le sanzioni sono:

1) il richiamo;

2)     la pena pecuniaria;

3)     la radiazione.

L'ammontare minimo e massimo della pena pecuniaria è fissato dall'assemblea delle commissioni di sezione, con le stesse modalità di cui all'art. 20 di questo statuto e tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

Nei confronti dei soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata dalla sospensione dell'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, delle opere e dei diritti, anche se questi,

posteriormente alla data in cui ha iniziato il procedimento di sanzione, siano stati ceduti ad altri".

18.  L'articolo 27, ora art. 26, è modificato e sostituito dal seguente:
"Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è inflitta:

a)      per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;

b)     per dichiarazioni non rispondenti a verità;

e) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società

Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza, di chi abbia la qualità di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci o iscritti, sìa nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società

Per chi abbia la qualità di socio, la radiazione è altresì inflitta allorché venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 18".

  19.L'articolo 28, ora art. 27, è modificato e sostituito dal seguente:

"Le sanzioni dei richiamo e delia pena pecuniária sono inflitte, previa contestazione degli addebiti, dalFapposito comitato, competente per sezione, di cui all'art. 40.

La sanzione delia radiazione è inflitta dalla commissione di sezione competente.

Contro il provvedimento dei richiamo e delia pena pecuniária è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delia comunicazione dei provvedimento, alia commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento delia radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delia comunicazione dei provvedimento, alPassemblea delle commissioni di sezione, che decide in via definitiva sentita Ia commissione dei ricorsi. In caso di mancata decisione entro novanta giorni dalla ricezione dei ricorso, 1 interessato può avvalersi delle disposizioni di cui alPart. 6 dei D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

È data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniária o di radiazione, se non sia altrimenti disposto dalPorgano emanante il provvedimento definitivo, in considerazione di particolari circostanze di farto.

I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla commissione dei ricorsi, sono
comunicati dal presidente delia Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni sono
state pronunciate".

20.  L'articolo 29, ora art. 28, è modificato e sostituito dal seguente:

"Salvo, in ogni caso, eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione civile e penale, ai mandante che venga meno ai propri obblighi, può essere inflitta dal comitato competente per sezione di cui ali'art. 40, e previa contestazione degli addebiti, una penale nei limiti stabiliti a norma delPart. 25. È ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delia comunicazione dei provvedimento, alia commissione dei ricorsi.

II   mandato può essere denunciato dal presidente delia Società, su parere
conforme delia commissione dei ricorsi, prima delia sua scadenza, per fatti che rendano
incompatibile Ia prosecuzione dei rapporti tra il mandante e Ia Società È ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla ricezione delia comunicazione dei
provvedimento, alia commissione o alie commissioni di sezione competenti che decidono
in via definitiva".

21.  L'articolo 32, ora art. 31, è modificato e sostituito dal seguente:

II presidente è nominato con decreto dei Capo dello Stato, su proposta dei Presidente dei Consiglio dei Ministri, previa designazione delPassemblea delle commissioni di sezione. Egli ha Ia rappresentanza legale delia Società

II presidente:

1) presiede, se non sia diversamente stabilito, gli organi collegiali delia Società

2)      autorizza le spese di gestione subordinatamente alie disponibilitàdi bilancio;

3)      designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti dagli articoli 635 e 642 dei códice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti delPart. 164 delia legge 22 aprile 1941, n. 633; può altresi delegare, nelle forme di legge e per determinati periodi, il direttore generale e i funzionari delia Società per Pespletamento di alcune funzioni connesse anche con Ia sua qualitàdi rappresentante legale delPente, quali dichiarazioni di terzo ai sensi delPart. 547 dei códice di procedura civile, richieste d'ingiunzione a norma delPart. 638 dei códice di procedura civile e sottoscrizioni di atti e ricorsi nelle procedure per controversie di lavoro a norma delia legge 11 agosto 1973, n. 533, nonché in matéria fiscale e di assicurazione obbligatoria;

4)      adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti delia Società

In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza dei consiglio di amministrazione, ai quale deve sottoporli per Ia ratifica nella sua prima riunione.

II presidente può nominare, con le modalità indicate nel regolamento generale e con compiti consultivi, comitati intersezionali per Pesame di questioni che interessino piü sezioni e commissioni tecniche

22.  L'articolo 33, ora art. 32, è modificato e sostituito dal seguente:

"In caso di assenza ò impedimento, il presidente è sostituito da un membro elettivo dei consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio stesso nella sua prima adunanza".

23.      L'articolo 34, ora art. 33, è modifícato e sostituito dal seguente:
"II consiglio di amministrazione è composto:

dei presidente delia Società, che Io presiede;

di quattro membri autori, eletti dalPassemblea delle commissioni di sezione, di cui due autori soei per Ia sezione Musica e un autore sócio per Ia sezione Drammatica Operette e Riviste (D.O.R.); di quattro membri editori o produttori, eletti dalPassemblea delle commissioni di sezione, di cui due editori soei di musica.

Ne fanno altresi parte:

un rappresentante delia Presidenza dei Consiglio dei Ministri;

un rappresentante dei Ministero delle Finanze.

II consiglio di amministrazione nomina il próprio segretario."

24.  L'articolo 36, ora art. 35, è modifícato e sostituito dal seguente:

"II consiglio di amministrazione è convocato per iniziativa dei presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

Normalmente è convocato quattro volte Panno.

Per Ia validità delle riunioni oceorre Ia presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente".

25. L'articolo 37, ora art. 36, è modifícato e sostituito dal seguente:

"Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente delia Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

per .Ia sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori delia parte musicale ed uno autore delia parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per Ia sezione musica, commissari n. 26, dei quali: otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie; cinque autori delia parte letteraria di composizioni varie; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;

per Ia sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affíne, uno autore delia parte musicale ed uno autore delia parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per Ia radiodiffusione e Ia televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per Ia sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o figurative;

per Ia sezione cinema, commissari n. 6 dei quali: tre autori di opere cinematografíche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti e sceneggiature di opere cinematografíche o a queste assimilate ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografíche o di opere a queste assimilate.

Ogni commissione di sezione provvede alia nomina dei vice presidente, scegliendo nel próprio seno.

Le commissioni di sezione sono convocate, su iniziativa dei presidente, normalmente tre volte Panno. Possono anche convocarsi su richiesta di almeno Ia meta dei propri componenti incluso il vice presidente.

II direttore delia sezione partecipa alie riunioni con voto consultivo ed ha funzioni di segretario.

Allorquando sono trattate le questioni di cui ai penúltimo comma delPart. 10, il presidente, con le modalità stabilite dal regolamento generale, può designare a partecipare alie riunioni delle commissioni di sezione soei e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alia competenza delia rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianità di iscrizione e per numero di opere dichiarate alia Società".

26.  L'articolo 38, ora art. 37, è modifícato e sostituito dal seguente:

"I commissari di sezione sono eletti dai soei delia Società appartenenti alie varie categorie con separata votazione e con voto direito e segreto.

Per essere elettore oceorre che Ia qualità di sócio sussista alia data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alia data di votazione.

I soei sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle separate votazioni per categoria, come segue:

I)   Categoria Autori: secondo le qualifíche e i raggruppamenti indicati nel
regolamento generale.

II)   Categoria Editori, Concessionari e Produttori. Rientrano nella suddetta
categoria: editori a) di opere liriche; b) di musica; c) di operette, riviste e opere analoghe;
d) di opere letterarie o fígurative;

concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;

produttori o concessionari di opere cinematografíche o di opere a queste assimilate.

Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari di diritti di esecuzione.

Ciascun sócio esprime il suo voto unicamente per i candidati delia categoria alia quale egli appartiene.

A commissari di sezione sono eleggibili i soei che appartengano alie categorie ed abbiano Ia qualifica indicata, per ciascun commissario, nelParticolo precedente.

II sócio che abbia piü qualifíche entro Ia categoria cui appartiene è eleggibile per una qualsiasi delle qualifíche possedute.

II sócio persona giuridica è eleggibile nella persona física dei suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal sócio stesso a tal fine designato, purché di età non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera a) dell'art. 18".

27.  L'articolo 39, ora art. 38, è modificato e sostituito dal seguente:

"Con delibera pubblicata sul bollettino sociale, il presidente delia Società indice le elezioni stabilendone giorni e sedi. La pubblicazione di detto provvedimento deve essere effettuata almeno novanta giorni prima delia data físsata per le elezioni.

La procedura delle elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni di cui ai precedente art. 37 sono físsate dal regolamento generale.

In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dei sócio eletto, questi è di diritto sostituito, per il período resíduo, dal sócio non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti per Ia qualifica richiesta, purché detto numero non sia inferiore a quello dei componenti Ia commissione di sezione da integrare.

In mancanza di soei aventi i requisiti di cui ai comma precedente, Ia competente commissione di sezione provvede alia nomina dei nuovo membro scegliendolo tra i soei delia relativa qualifica. La nomina è adottata con Ia maggioranza dei due terzi dei componenti Ia commissione stessa o, in seconda votazione, a maggioranza semplice.

In caso di sostituzione delia persona eletta in rappresentanza di un ente, Io stesso ente designa il suecessore, che deve ottenere il gradimento delia competente commissione di sezione, espresso con le maggioranze di cui sopra".

28.  L'articolo 40, ora art. 39, è modificato e sostituito dal seguente:

"La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti da questo statuto e dal regolamento generale, ha fiinzioni consultive e di conciliazione.

La commissione propone le iniziative da intraprendere per Ia realizzazione degli scopi di cui alPart. 2, ultimo comma, lettera b), ai consiglio di amministrazione, che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito a norma delFart. 31. II comitato deve esprimere il próprio parere con Ia maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

La commissione esprime il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alia sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresi parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, a richiesta dei presidente, su ogni altra questione che interessi Ia sezione.

II parere delia commissione può inoltre essere richiesto, ogni qualvolta il presidente io ritenga opportuno, sulle questioni che interessano Ia sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare.

Per Ia validità delle riunioni delia commissione di sezione oceorre Ia presenza di almeno Ia meta dei suoi componenti, oltre Ia persona designata a presiedere Porgano.

Le deliberazioni delle commissioni di sezione sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni per Ia formulazione delle proposte motivate di cui alPart. 24 sono adottate con Ia maggioranza dei due terzi dei componenti".

29.L'articolo 41, ora art. 40, è modificato e sostituito dal seguente:

"I provvedimenti di sanzione previsti dagli artt. 27, primo comma, e 28, primo comma, sono adottati da appositi comitati sezionali composti dei direttore generale, che li presiede, e di due membri nominati dalle commissioni di sezione competenti tra i propri componenti.

II direttore delia sezione partecipa alie riunioni con voto consultivo e ha funzioni di segretario".

30.  L'articolo 42, ora art. 41, è modificato e sostituito dal seguente:
"L'assemblea delle commissioni di  sezione è composta dei membri delle

commissioni di sezione. L'assemblea:

1)     delibera, su proposta dei consiglio di amministrazione, le eventuali modifiche dei presente statuto;

2)     approva il regolamento generale delia Società, sottopostole dal consiglio di amministrazione, e le eventuali modifiche;

3)     designa il presidente delia Società;

4)     nomina i membri elettivi dei consiglio di amministrazione, delia consulta legale, delia commissione dei ricorsi e designa i membri elettivi dei collegio dei revisori;

5)     determina il compenso dei membri dei consiglio di amministrazione e dei collegio dei revisori, e le indennitàper i membri delia consulta legale;

6)     determina, su proposta dei consiglio di amministrazione, Ia misura delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai precedenti articoli 12 e 15;

7)     approva, su proposta dei consiglio di amministrazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

8)  approva, su proposta dei consiglio di amministrazione, 1'assunzione dei
servizi di cui ali'art. 3;

9)  approva il regolamento dei Fondo di solidarietà fira i soei delia S.I.A.E.;

10) delibera su ogni altra matéria attribuita, per competenza, da questo statuto e
dai regolamenti.

II segretario dei consiglio di amministrazione funge da segretario delPassemblea".

31.  L'articolo 43, ora art. 42, è modificato e sostituito dal seguente:
"L'assemblea delle commissioni di sezione è convocata entro il mese di maggio

di ogni anno per 1'approvazione dei conto consuntivo dei precedente esercizio e dei bilancio preventivo dell'esercizio suecessivo, ed entro il mese di novembre di ogni anno per Pesame di questioni maturate suecessivamente alPassemblea di maggio.

L'assemblea è altresi convocata per iniziativa dei presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per Ia validità delle deliberazioni delPassemblea è necessária Ia presenza di almeno Ia meta dei complesso dei membri autori e di almeno Ia meta dei complesso dei membri editori, concessionari e produttori.

Le votazioni in seno alPassemblea per Ia nomina dei membri elettivi dei consiglio di amministrazione hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori, per eleggere gli amministratori autori, e i membri editori, concessionari e produttori, per eleggere gli amministratori editori e produttori.

Le deliberazioni delPassemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per Ia deliberazione concernente Ia designazione dei presidente delia Società occorre Ia maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) delPart. 41 sono adottate dalPassemblea con Ia maggioranza dei due terzi dei votanti".

32.  L'articolo 44, ora art. 43, è modificato e sostituito dal seguente:
"La consulta legale è composta:

dei presidente delia Società, che Ia presiede;

di sei membri, nominati dalPassemblea delle commissioni di sezione tra giuristi particularmente competenti nella matéria dei diritto d'autore:

di un rappresentante dei Ministero di Grazia e Giustizia;

dei rappresentante dei Ministero delle Finanze indicato nelPart. 33; di un rappresentante dei Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

del capo delPUfficio delia Proprietà Letteraria, Artística e Scientifíca, istituito presso Ia Presidenza dei Consiglio dei Ministri;

dei consigliere giuridico delia Società, che ha anche funzioni di segretario.

La consulta nelía sua prima adunanza provvede alia nomina dei vice presidente, scegliendolo nel próprio seno".

33.  L'articolo 45, ora art. 44, è modifícato e sostituito dal seguente:

"La consulta legale dà parere a richiesta dei presidente e delle commissioni di sezione su questioni in matéria di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alia tutelabilità o alia caduta in pubblico domínio di opere delPingegno.

Dà, altresi, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per Ia Società che le venga sottoposta dal presidente.

Assolve, infíne, ogni altro compito attribuitole da questo statuto e dai regolamenti".

34. L'articolo 47, ora art. 46, è modifícato e sostituito dal seguente:

"La commissione dei ricorsi è composta di un magistrato dei Consiglio di Stato, che Ia presiede, nominato per un quinquennio dal presidente dei Consiglio di Stato, e di sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati dalPassemblea delle commissioni di sezione, dei quali due autori, due editori e due giuristi quali componenti effettivi, e un autore, un editore e un giurista, quali supplenti.

I membri delia commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro dei consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.

I supplenti sono chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che si renda vacante il corrispondente posto dei componente effettivo.

Per Ia validità delle riunioni è necessária Ia presenza dei presidente e di almeno tre dei componenti. In caso di parità dei voti nelle deliberazioni prevale il voto dei presidente delia commissione.

Un funzionario delia Società, designato dal presidente delia Società, funge da segretario".

35.  L'articolo 48, ora art. 47, è modifícato e sostituito dal seguente:

"II presidente e i componenti degli organi collegiali delia Società durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I membri elettivi degli organi collegiali che non intervengano senza giustificato
motivo a quattro riunioni anche non consecutive, in un biennio, sono dichiarati decaduti
con deliberazione delPorgano collegiale dei quale fanno parte.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delia comunicazione dei provvedimento, 1'interessato può proporre opposizione avverso il provvedimento stesso alPorgano che Io ha adottato.

Le cariche di cui agli articoli 31, 33, 43, 46 e 58 che si rendessero vacanti entro il quinquennio sono assegnate per il período resíduo con le stesse modalità espressamente previste per ciascuna carica".

36.  L'articolo 49, ora art. 48, è modifícato e sostituito dal seguente:

"Alie riunioni degli organi collegiali delia Società possono partecipare, senza diritto di voto, quei funzionari e quegli esperti Ia cui presenza sia reputata opportuna dal presidente, o richiesta da almeno Ia meta piü uno dei componenti Porgano collegiale interessato".

37.  L'articolo 50, ora art. 49, è modifícato e sostituito dal seguente:

"II direttore generale è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione, seconda le norme stabilite dal regulamento dei personale di cui ai precedente art. 34:

II direttore generale:

1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici delia Società;

2)     provvede a porre in esecuzione le deliberazioni degli organi delia Società e sovraintende alia gestione delia Società;

3)     adotta nei modi e nelle forme stabiliti dai regolamenti delia Società Ia nomina, Ia revoca e ogni altro provvedimento nei riguardi dei personale;

4)     nomina e revoca gli agenti delia Società, a norma di regolamento;

 

5)         interviene con votó consultivo alie adunanze degli organi collegiali delia Società;

6)         esercita, infíne, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione".

38. L'articolo 56, ora art. 55, è modificato e sostituito dal seguente:
"Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.

La sezione musica può essere organizzata in piü uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma delPart. 51.

I servizi di diffüsione delle opere delPingegno e i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilità separate da quella concernente le altre gestioni delia Società".

39.  L'articolo 58, ora art. 57, è modificato e sostituito dal seguente:

"La Società deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2000.000.000 che sara incrementata mediante Ia destinazione dei 50 % degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.

Sul rimanente 50 % una quota deve essere destinata alia costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo ai Fondo di solidarietà fra i soei delia S.I.A.E. II consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, sempre subordinatamente alie disponibilità dei bilancio, 1'assegnazione di sussidi a favore delFEnte nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e seultori, musicisti, scrittori e autori drammatici, costituito con decreto dei Presidente delia Repubblica 10 aprile 1978, n. 202, con destinazione alie sezioni autori drammatici, scrittori e musicisti, nonché alia Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui ai decreto dei Presidente delia Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888.

L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alie disponibilità di bilancio, físsa anche i criteri per Ia corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.

Alia formazione delia riserva permanente si potrà provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alie disponibilità di bilancio.

A fronte delia riserva permanente e nei limiti dei sei decimi delia sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera dei consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.

l'ammontare delia pena pecuniária, questa è stabilita nei limiti indicati dalPart. 26, secondo comma n. 2, dello statuto approvato con decreto dei Presidente delia Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e modificato dal decreto dei Presidente delia Repubblica 14 novembre 1974, n. 859".

"Art. 63. (In relazione alPart. 28). — Fino alPemanazione delia deliberazione delfassemblea delle commissioni di sezione che determina 1'ammontare delia pena pecuniária questa è stabilita nei limiti indicati dalPart. 29 dei su richiamato statuto".

43.  Gli articoli seguenti, rimasti invariati, conservano Ia própria numerazione o
acquistano quella nuova indicata, in parentesi, a fianco di ciascuno: "3, 6, 7, 8, 11, 13.
14, 17 (16), 18 (17), 20 (19), 25 (23), 30 (29), 31(30), 35 (34), 46 (45), 51 (50), 52
(51), 53 (52), 54 (53), 55 (54), 57 (56), 60 (59)".

I singoli Titoli e Capi restano invariati nella rispettiva denominazione e collocazione. I richiami ad altre norme statutarie contenuti negli articoli rimasti invariati si intendono riferiti alie disposizioni pertinenti risultanti dalla nuova numerazione.

44.  Tutte le norme, di cui ai presente atto modificativo dello Statuto delia
S.I.A.E., entrano in vigore il giorno suecessivo a quello delia loro pubblicazione nella
Gazzetta Uffíciale delia Repubblica.

I provvedimenti integrativi di competenza degli organi sociali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla data anzidetta.

 

 

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47