Decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 1974, n. 859 (in Gazz.
Uff., 27 febbraio, n. 56).
Modificazioni allo statuto della Società italiana degli
autori ed editori.
Il Presidente della Repubblica:
- Visto il
titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per
la protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio;
- Visto il regio
decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu
approvato lo statuto dell'Ente italiano per il
diritto d'autore (E.I.D.A.);
- Visto il
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 433, relativo alla modificazione della
denominazione dell'Ente italiano per il diritto
d'autore in quello di "Società italiana degli
autori ed editori" (S.I.A.E.);
- Visto il
decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e
l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;
- Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1962, n. 1842, con il quale è stato
approvato lo statuto della S.I.A.E.;
- Viste le
proposte di modificazioni statutarie approvate
dall'assemblea delle commissioni di sezione
della S.I.A.E. nell'adunanza del 26 maggio 1973;
- Udito il
parere del Consiglio di Stato;
- Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri,
per la grazia e giustizia, per le finanze, per
il tesoro, per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo 1
Allo
statuto
della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, sono apportate
le modificazioni indicate negli articoli seguenti.
Articolo 2
Il n. 3) del primo
comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:
"3)
Sezione drammatica,
operette e riviste (D.O.R.).
Opere assegnate: le
opere drammatiche, le operette, le riviste e le
opere analoghe comprese quelle create appositamente
per la radiodiffusione, la televisione o per altri
mezzi di diffusione a distanza.
Diritti tutelati:
quelli relativi all'esercizio delle facoltà di
rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione
a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica,
di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi".
Articolo 3
Al secondo comma
dell'art. 7 è aggiunta la frase seguente:
"Le persone fisiche e
le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la
cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro
della Comunità economica europea, istituita con il
trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso
esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono
equiparate alle persone fisiche e giuridiche di
cittadinanza o nazionalità italiana".
Articolo 4
L'ultimo comma
dell'art. 9 è soppresso.
Articolo 5
Il secondo comma
dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
"Per talune sezioni il
regolamento generale potrà prevedere limitazioni
riguardanti l'estensione del mandato conferito alla
Società ai sensi del comma precedente e disporre
altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte
le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle
quali abbia o acquisti diritti".
Articolo 6
Nel primo comma
dell'art. 11 l'espressione "dieci anni" è sostituita
dall'espressione "cinque anni" e l'espressione
"decennio" è sostituita dall'espressione
"quinquennio".
Nel terzo comma
dell'art. 11 l'espressione "dieci anni" è sostituita
dall'espressione "cinque anni".
Articolo 7
Dopo il secondo comma
dell'art. 12 è inserito il seguente nuovo comma:
"Gli iscritti che
abbiano superato l'età di ottanta anni e quelli
riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi
permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10
agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27
maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, possono essere esonerati
dal pagamento delle quote annuali di associazione,
con deliberazione motivata del presidente".
Articolo 8
La lettera
a) del primo comma dell'art.
14 è sostituita dalla seguente:
"a)
allorchè viene meno il requisito della cittadinanza
o della nazionalità previsto dall'art. 7".
Articolo 9
Nel primo comma
dell'art. 21 l'espressione "patrimonio letterario,
artistico e scientifico della Nazione" è sostituita
dall'espressione "patrimonio letterario e artistico
italiano".
Articolo 10
Il secondo periodo del
secondo comma dell'art. 24 è sostituito dal
seguente:
"Non può tuttavia
essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12
dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il
diritto della Società di recuperare le somme di cui
essa sia creditrice".
All'art. 24 è aggiunto
il seguente quarto comma:
"La decadenza è
pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di
sezione competenti. Contro il provvedimento
l'interessato può ricorrere al Consiglio
d'amministrazione, che decide in via definitiva, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento stesso".
Articolo 11
L'intestazione del
titolo IV è sostituita dalla seguente: "Sanzioni".
Articolo 12
Il n. 2) del secondo
comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:
"2) la pena pecuniaria
fino a lire cinquecentomila".
Articolo 13
Il n. 3) del secondo
comma dell'art. 32 è completato come segue:
"...; può altresì
delegare il direttore generale a rilasciare la
dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 del
codice di procedura civile, a sottoscrivere il
ricorso previsto dall'art. 638 dello stesso codice,
nonchè a sottoscrivere atti e ricorsi in materia
fiscale e di assicurazione obbligatoria".
Articolo 14
Il primo comma
dell'art. 37 è sostituito dal seguente:
"Le commissioni di
sezione sono presiedute dal presidente della Società
e composte di commissari nel numero e con le
qualifiche di seguito indicate:
per la sezione lirica,
commissari n. 6, dei quali: due autori della parte
musicale ed un autore della parte letteraria di
opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe;
tre editori di dette opere e congiuntamente
concessionari di diritti di rappresentazione;
per la sezione musica,
commissari n. 26, dei quali: otto autori di musica,
di cui tre di brani staccati di opere liriche,
balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni
sinfoniche e cinque di composizioni varie; cinque
autori della parte letteraria di composizioni varie;
tredici editori di musica e congiuntamente
concessionari di diritti di esecuzione;
per la sezione
drammatica, operette e riviste, commissari n. 14,
dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di
genere affine, un autore della parte musicale ed un
autore della parte letteraria di operette, riviste e
opere analoghe, due autori di opere create
appositamente per la radiodiffusione e la
televisione; tre concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche o affini, due
editori di operette, riviste e opere analoghe e
congiuntamente concessionari di diritti di
rappresentazione;
per la sezione opere
letterarie e arti figurative, commissari n. 6, dei
quali: tre autori e tre editori di opere letterarie
o figurative;
per la sezione cinema,
commissari n. 6, dei quali: tre autori di opere
cinematografiche (autori di soggetti o di
sceneggiature di opere cinematografiche ovvero
direttori artistici) e tre produttori o
concessionari di opere cinematografiche".
Dopo il terzo comma
all'art. 37 è aggiunto il seguente comma:
"Allorquando sono
trattate le questioni di cui al penultimo comma
dell'art. 10, il presidente, con le modalità
stabilite dal regolamento generale, può designare a
partecipare alle riunioni delle commissioni di
sezione soci e iscritti che presentino motivata
istanza, e le cui opere siano assegnate alla
competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti
debbono avere determinati requisiti per anzianità di
iscrizione e per numero di opere dichiarate alla
Società".
Articolo 15
Il paragrafo I) del
terzo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:
"I)
Categoria Autori. -- a)
della parte musicale di opere liriche, balletti,
oratori e opere analoghe; b)
di brani staccati di opere liriche, balletti,
oratori e opere analoghe e di composizioni
sinfoniche; c) della parte
musicale di composizioni varie; d)
della parte musicale di operette, riviste e opere
analoghe e di opere create appositamente per la
radiodiffusione e la televisione; e)
della parte letteraria di opere liriche, balletti,
oratori e opere analoghe; f)
della parte letteraria di composizioni varie;
g) di opere drammatiche;
h) della parte letteraria di
operette, riviste e opere analoghe;
i) della parte letteraria di opere create
appositamente per la radiodiffusione e la
televisione; l) di opere
letterarie o figurative; m)
di soggetti o di sceneggiature di opere
cinematografiche (compresi i direttori artistici)".
Nel paragrafo II)
dello stesso terzo comma dell'art. 38 la lettera
d) è sostituita dalla
seguente:
"d)
di opere letterarie o figurative".
Il quarto comma
dell'art. 38 è soppresso.
Articolo 16
Nel terzo comma
dell'art. 39 viene soppressa l'espressione "durante
il triennio".
Articolo 17
Nel primo comma
dell'art. 43 l'espressione "in via ordinaria" è
soppressa.
Il secondo comma
dell'art. 43 è sostituito dal seguente:
"L'assemblea viene
altresì convocata ogni qualvolta il presidente lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno
dalla metà dei suoi componenti".
L'ultimo comma
dell'art. 43 è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta.
Per la deliberazione concernente la designazione del
presidente della Società occorre la maggioranza dei
tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza
votazione, tale elezione ha luogo, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di
cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 42 sono adottate
dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei
votanti".
Articolo 18
Il secondo comma
dell'art. 47 è sostituito dal seguente:
"I membri della
commissione dei ricorsi non possono ricoprire le
cariche di membro del consiglio d'amministrazione e
delle commissioni di sezione".
Articolo 19
L'art. 56 è sostituito
dal seguente:
"Le sezioni e i
servizi non hanno autonomia amministrativa e
contabile.
La sezione musica può
essere organizzata in più uffici direzionali, in
relazione ai diritti tutelati, conformemente a
quanto previsto dal terzo comma dell'art. 52.
I servizi di
diffusione delle opere dell'ingegno ed i servizi di
riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti
possono avere contabilità separate da quella
concernente le altre gestioni della Società".
Articolo 20
Nel primo comma
dell'art. 58 la cifra "1.000.000.000" è sostituita
dalla cifra "2.000.000.000".
Il secondo comma
dell'art. 58 è completato nel modo seguente:
"... alle quali sia
stato concesso il riconoscimento della personalità
giuridica".
Il terzo comma
dell'art. 58 è sostituito dal seguente:
"L'ammontare di tali
quote è determinato dal consiglio d'amministrazione
che, subordinatamente alle disponibilità di
bilancio, fissa anche i criteri per la
corresponsione di sussidi a favore di iscritti
anziani in particolari condizioni di bisogno".
Articolo 21
Nell'ultimo comma
dell'art. 59 l'espressione "trenta giorni" è
sostituita dall'espressione "venti giorni".
Articolo 22
L'art. 61 è sostituito
dal seguente:
"La Società provvede
alla gestione, con contabilità separata, della
"Cassa di previdenza dei soci della Società italiana
degli autori ed editori", costituita ai sensi
dell'art. 48-bisdello
statuto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 1948, n. 643.
La Società ed i soci
contribuiscono al finanziamento della cassa nei modi
previsti dall'art. 58 e mediante contributi da
determinarsi secondo le norme del regolamento della
cassa, approvato dall'assemblea delle commissioni di
sezione ai sensi dell'art. 42 del presente statuto".
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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