Decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842 (in Gazz.
Uff., 26 gennaio, n. 23 ).
Approvazione dello
statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori.
Il Presidente della
Repubblica:
- Visto il
titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per
la protezione del diritto di autore e degli
altri diritti connessi al suo esercizio;
- Visto il regio
decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu
approvato lo statuto dell'Ente Italiano per il
Diritto di Autore (E.I.D.A.;
- Visto il
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 433, relativo alla modificazione della
denominazione dell'Ente italiano per il diritto
d'autore in quella di "Società Italiana degli
Autori ed Editori" (S.I.A.E.);
- Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1948, n. 643, con il quale sono state
apportate modificazioni al suddetto statuto;
- Visto il
decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e
l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;
- Viste le
deliberazioni del Consiglio di amministrazione e
dell'assemblea delle Commissioni di sezione
riunite della S.I.A.E.;
- Udito il
parere del Consiglio di Stato;
- Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri,
per la grazia e giustizia, per le finanze, per
il tesoro, per la pubblica istruzione;
Articolo unico
È approvato il nuovo
statuto
della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
nel testo annesso al presente decreto e vistato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Statuto della Societa Italiana degli Autori ed
Editori.
Titolo I - SEDE ED
OGGETTO
Articolo 1
La Società Italiana
degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), prevista dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del
diritto di autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, ha sede in Roma.
La Società esercita le
mansioni e le funzioni che sono previste dalla legge
di cui all'art. 1 nonchè da altre disposizioni
legislative.
La Società ha per
oggetto la tutela giuridica ed economica delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi in Italia e
all'estero.
Rientrano in
particolare nelle sue funzioni:
la concessione, per
conto e nell'interesse dei propri soci e iscritti,
di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione
economica di opere protette dalla legge:
la riscossione e la
ripartizione dei proventi che comunque derivano
dalla utilizzazione delle opere stesse.
É compreso negli scopi
della Società lo studio dei problemi relativi:
a)
al diritto di autore e ai diritti connessi;
b)
allo sviluppo ed alla diffusione del patrimonio
letterario e artistico italiano, con particolare
riguardo alle categorie di opere che formano oggetto
dell'attività di intermediazione da parte della
Società.
La Società può
assumere per conto dello Stato, di enti o privati,
servizi comunque collegati con la diffusione delle
opere dell'ingegno, nonchè servizi di accertamento e
di riscossione di tasse, imposte, contributi e
diritti.
Titolo II - DELLA
TUTELA DELLE OPERE
Articolo 4
La Società svolge la
propria attività di tutela delle opere dell'ingegno
e dei diritti connessi nell'interesse dei suoi soci
e iscritti (ordinari e straordinari), nonchè di
coloro che gliene abbiano affidato il mandato.
La Società può
delegare l'esercizio generale o parziale della
propria attività in Paesi stranieri anche ad enti o
privati italiani e stranieri.
Per l'adempimento
degli scopi indicati nell'articolo precedente, le
opere dell'ingegno vengono assegnate alle Sezioni
appresso elencate.
1)
Sezione lirica
opere
assegnate: le opere liriche, i balletti, gli
oratori e le opere analoghe;
diritti tutelati: quelli relativi
all'esercizio delle facoltà di rappresentazione
pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo
riproduzione cinematografica o grammofonica, di
radiodiffusione, di televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi.
2)
Sezione musica
opere
assegnate: i brani staccati di opere liriche,
di balletti, di oratori, di operette, di riviste e
di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le
composizioni musicali varie, compresi i relativi
eventuali testi letterari;
diritti tutelati: quelli relativi
all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione,
compresa la pubblica esecuzione cinematografica e
grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e
di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.
Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.)
opere
assegnate: le opere drammatiche, le operette,
le riviste e le opere analoghe;
diritti tutelati: quelli relativi
all'esercizio delle facoltà di rappresentazione
pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo
riproduzione cinematografica o grammofonica, di
radiodiffusione, di televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi.
4)
Sezione opere letterarie e arti figurative
(O.L.A.F.)
opere
assegnate: le opere scritte e orali nel campo
letterario e scientifico, le opere dell'arte
figurativa e le fotografie;
diritti tutelati: quelli relativi
all'esercizio delle facoltà di riproduzione, di
recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a
mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica,
di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a
mezzo di procedimenti analoghi.
5)
Sezione cinema
opere
assegnate: le opere cinematografiche;
diritti tutelati: quelli relativi alla
proiezione pubblica ed alla televisione.
Le opere create
appositamente per la radiodiffusione o la
televisione sono assegnate alle varie Sezioni
secondo il genere delle opere stesse.
Rientrano fra i
diritti tutelati dalle varie Sezioni, per le opere
rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla
facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi
alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi
radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa o
telediffusa.
Articolo 6
La tutela dei diritti
connessi al diritto di autore è esercitata dalla
Società con modalità determinate con apposite norme
regolamentari.
Titolo III - DEGLI
ISCRITTI E DEI SOCI
Capo I - Degli iscritti ordinari.
Articolo 7
Possono essere
iscritti alla Società, in qualità di iscritti
ordinari, le persone fisiche o giuridiche italiane
che siano titolari, in via originaria o derivata, di
diritti di autore o di diritti connessi e siano:
a)
autori;
b)
editori;
c)
concessionari di diritti di rappresentazione;
d)
produttori o concessionari di opere
cinematografiche;
e)
fotografi;
f)
interpreti o artisti esecutori;
g)
produttori di dischi grammofonici o strumenti
analoghi;
h)
imprese di radiodiffusione e di televisione e i loro
eredi o aventi causa.
Gli italiani non
appartenenti alla Repubblica sono parificati ai
cittadini italiani.
Gli autori possono
essere iscritti anche se i diritti di utilizzazione
economica delle loro opere siano stati ceduti purchè
gli aventi causa li abbiano affidati alla Società
per la loro protezione.
Sulle domande di
iscrizione delibera il presidente. In caso di
accettazione, la deliberazione determina la data di
decorrenza degli effetti della iscrizione. É ogni
caso ammesso ricorso, da parte del richiedente,
entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al Consiglio di amministrazione che
decide in via definitiva.
All'iscritto può
essere anche riconosciuta, agli effetti sociali, la
appartenenza a più categorie fra quelle indicate nel
primo comma di questo articolo.
Le particolari
qualifiche relative alle categorie di cui sopra,
dichiarate dall'interessato, possono essere
accertate dalla Società per gli effetti e con le
modalità determinate dal regolamento generale.
Articolo 8
L'iscrizione importa
l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo
statuto e dal regolamento generale, nonchè delle
limitazioni nell'esercizio dei diritti poste da
norme statutarie e regolamentari al fine di evitare
contrasti fra i vari diritti di utilizzazione
economica o, comunque, di proteggere, nel quadro
degli interessi generali della Società, gli
interessi dei singoli iscritti.
Le disposizioni
suddette diventano obbligatorie per gli iscritti nel
ventesimo giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nel bollettino sociale.
L'iscritto deve
presentare alla Società, per ogni opera di cui le
affida la protezione, la relativa dichiarazione
redatta in conformità alle prescrizioni
regolamentari.
Ogni opera è
assegnata, agli effetti previsti dal regolamento
generale, a una o più delle Sezioni indicate
nell'art. 5.
L'accettazione della
dichiarazione dell'opera e la sua assegnazione alle
competenti Sezioni spettano al direttore generale.
Entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
adottato, il dichiarante può ricorrere al Consiglio
di amministrazione, che si pronuncia dopo aver
sentito il parere delle Commissioni di sezione
interessate.
La tutela dei diritti
indicati nell'ultimo comma dell'art. 5 può essere
affidata dal direttore generale a quella fra le
Sezioni cui in prevalenza sono assegnate le varie
opere così utilizzate.
L'iscritto rimane
impegnato anche pei suoi eredi a conservare il
mandato alla Società per la protezione dei diritti
su opere già dichiarate alla Società stessa, per il
tempo che ancora occorresse, al momento della sua
morte, per compiere il periodo di tempo indicato dal
successivo art. 11, ivi compreso l'obbligo di
corrispondere i contributi di cui al successivo art.
12.
Articolo 10
L'iscrizione alla
Società ha per effetto di affidare ad essa in
esclusiva la protezione dell'opera dichiarata ai
sensi del primo comma del precedente art. 9, in
Italia e in quei paesi in cui esiste una sua
rappresentanza organizzata, limitatamente alla
competenza della Sezione alla quale detta opera è
assegnata ai sensi dell'art. 5, con le modalità
stabilite dal regolamento generale.
Per talune Sezioni il
regolamento generale potrà disporre l'obbligo per
l'iscritto di dichiarare alla Società tutte le opere
destinate alla pubblica utilizzazione, delle quali
abbia o acquisti diritti.
Le misure dei compensi
per l'utilizzazione delle opere tutelate dalla
Società ed i criteri di ripartizione dei diritti
relativi a tali opere sono stabiliti con
provvedimenti del presidente su parere conforme
della competente Commissione di sezione.
La Società non può
concedere permessi per la utilizzazione gratuita
dell'opera.
Articolo 11
L'iscrizione alla
Società impegna l'iscritto per la durata di dieci
anni a decorrere dalla data indicata nella delibera
di accoglimento della relativa domanda. Essa si
rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo
se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con
dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della
scadenza del decennio.
L'iscritto, tuttavia,
resta vincolato per l'intero periodo di durata degli
impegni assunti dalla Società, nell'interesse
dell'iscritto stesso, anteriormente alla
dichiarazione suddetta.
L'iscrizione s'intende
limitata alla durata del diritto, se questo abbia
una durata inferiore a dieci anni.
Articolo 12
Gli iscritti sono
tenuti al pagamento delle quote annue di
associazione nella misura e con le modalità
stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Essi corrispondono
inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle
somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei
compiti affidatile.
L'iscritto che non
corrisponda la quota annua di associazione per la
durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto
dalla sua qualità di iscritto.
La deadenza è
pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di
sezione competenti. Nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione all'interessato della pronuncia
di decadenza, questi ha facoltà di ricorrere al
Consiglio di amministrazione, che decide in via
definitiva.
Articolo 13
I proventi derivanti
dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono
ripartiti secondo le norme regolamentari.
L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti
dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le
modalità stabilite per ciascuna Sezione dalle
relative norme regolamentari.
Articolo 14
L'iscrizione si perde:
a)
allorchè viene meno il requisito dalla cittadinanza
italiana;
b)
per dimissioni, ai sensi e con gli effetti dell'art.
11;
c)
per decadenza, ai sensi dell'art. 12;
d)
per radiazione, ai sensi dell'art. 26, n. 3;
e)
per morte;
f)
nel caso previsto dall'art. 11, ultimo cumma.
Capo II - Degli iscritti straordinari - Dei mandati.
Articolo 15
Possono essere
iscritti alla Società, in qualità di iscritti
straordinari, le persone fisiche o giuridiche
straniere che appartengano a una delle categorie di
cui all'art. 7.
Ad essi si applicano
gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14.
Gli iscritti
straordinari non sono tenuti al pagamento delle
quote annue di associazione, ma debbono
corrispondere, oltre a quella normale, una
provvigione aggiuntiva ovvero un contributo
predeterminato.
Gli accertamenti di
cui all'ultimo comma dell'art. 7 possono essere
disposti, per quanto attiene agli iscritti
straordinari, limitatamente agli autori della parte
musicale o della parte letteraria di brevi
composizioni musicali.
La Società ha la
facoltà di accettare mandati:
a)
da coloro che intendono affidarle la protezione in
esclusiva di opere o diritti;
b)
da coloro che intendono affidarle la protezione in
esclusiva di opere in manifestazioni di carattere
occasionale e saltuario, purchè non si tratti di
persone già iscritte e radiate per fatti che abbiano
causato alla Società grave pregiudizio materiale o
morale, o che comunque abbiano reso incompatibili i
rapporti di queste con la Società.
Le categorie di
titolari di diritti di autore o di diritti connessi,
nonchè di opere o di diritti per le quali possono
essere accettati mandati, saranno determinate con
norme regolamentari.
Spetta al Consiglio di
amministrazione stabilire la misura delle
provvigioni dovute alla Società per l'esercizio del
mandato.
La durata e ogni altra
modalità del mandato saranno determinate di volta in
volta con l'osservanza delle norme regolamentari
relative a tale categoria di rapporti.
La Società ha la
facoltà di assumere la rappresentanza di enti
stranieri similari per la tutela delle opere e per
l'esercizio di diritti di autore o di diritti
connessi dei loro aderenti, in Italia e anche fuori
del territorio dello Stato.
Articolo 19
La qualità di socio
può essere attribuita, su domanda, solamente agli
iscritti ordinari che abbiano un'anzianità di
iscrizione alla Società di almeno cinque anni e
appartengano alle seguenti categorie:
1) autori;
2) editori;
3) concessionari di
diritti di rappresentazione di opere drammatiche;
4) produttori o
concessionari di opere cinematografiche.
I richiedenti debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti
particolari:
a)
non aver riportato condanne penali, passate in
giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la
qualità di socio;
b)
non avere compiuto, nel quinquennio precedente la
domanda, atti rivelatori di particolare
disconoscimento dei doveri sociali e non essere
stati colpiti da sanzioni disciplinari previste
dallo statuto;
c)
avere riscosso dalla Società - a seconda delle varie
categorie e qualifiche - somme non inferiori a
quelle indicate in apposita tabella, deliberata nei
modi fissati dall'art. 22, e nei periodi in essa
stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella
medesima, sia per la determinazione dei proventi
computabili, sia per il genere delle opere da cui
debbono derivare, sia per il numero e la qualità di
determinate opere;
d)
se editori di opere liriche, o di musica, o di
operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere
depositato presso la Società, prima della
presentazione della domanda, un numero di edizioni
musicali a stampa di opere di compositori italiani
nella forma grafica abituale e definitiva, stabilito
con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi
fissati dall'art. 22.
Non concorrono a
costituire il numero minimo di composizioni
stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni
l'autore della cui musica sia il titolare o il
legale rappresentante dell'impresa.
Le Commissioni delle
Sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui
sopra giudicheranno sulla eventuale equivalenza
degli esemplari stampati depositati, ove questi non
siano tutti della stessa specie;
e)
se concessionari di diritti di rappresentazione di
opere drammatiche, avere dichiarato alla Società,
prima della presentazione della domanda, un numero
di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R.
non inferiore a quello stabilito con altra apposita
tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'art.
22.
La qualità di socio
nella categoria dei concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche può essere
altresì attribuita all'erede titolare dei diritti di
autore di opere assegnate alla tutela della Sezione
D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un
concessionario e semprechè, nel quinquennio
precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società,
per le opere predette, somme non inferiori ad un
terzo di quelle fissate per i detti concessionari.
La qualità di socio
non può essere conferita che a uno solo dei coeredi;
qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi
dovranno provvedere alla necessaria designazione.
Le disposizioni di
questo articolo e di quelli successivi si osservano,
in quanto applicabili, anche nei riguardi delle
persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere
a) e b),
di chi ne abbia la legale rappresentanza.
L'iscritto ordinario
che sia, per più categorie, in possesso del
requisito di cui alla lettera c)
dell'art. 19 deve indicare nella domanda in quale
categoria (autore, editore, concessionario di
diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
produttore o concessionario di opere
cinematografiche) intenda essere ammesso come socio.
Deve essere altresì precisata la qualifica, allorchè
si tratti di autori o editori con più qualifiche tra
quelle elencate nell'art. 38.
Non è ammesso il
cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie.
É invece ammesso,
nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei
proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purchè
l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi
stabiliti relativamente alla qualifica precisata
nella domanda, nonchè complessivamente il 30% dei
minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.
Articolo 21
L'assemblea delle
Commissioni di sezione, su proposta motivata della
Commissione di sezione competente, può attribuire la
qualità di socio ad autori, o editori, o produttori
di opere cinematografiche, iscritti ordinari anche
se non siano in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 19, in considerazione dei meriti acquisiti
nella loro attività professionale, intesa ad
incrementare il patrimonio letterario, artistico e
scientifico della Nazione.
Tale nomina deve
essere deliberata dall'assemblea delle Commissioni
di sezione, col voto favorevole della metà più uno,
sia del complesso dei membri autori, sia del
complesso dei membri editori, concessionari e
produttori.
Articolo 22
Le tabelle indicate
nella lettera c), nella
lettera d) e nella lettera
e) dell'art. 19 sono
predisposte dal Consiglio di amministrazione, su
conforme parere della Consulta legale, sentite le
Commissioni di sezione interessate, e possono essere
variate con la stessa procedura, purchè siano
trascorsi almeno tre anni dalla precedente
determinazione.
Le variazioni avranno
decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui le variazioni stesse
vengono deliberate.
Articolo 23
Le domande degli
iscritti ordinari dirette a conseguire la qualità di
socio sono istruite dalla Direzione generale che le
trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio
di amministrazione, previo parere delle competenti
Commissioni di sezione.
Il provvedimento del
Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, è
comunicato dal presidente all'interessato. Questi,
nel caso di reiezione della domanda e nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, può proporre,
contro il provvedimento stesso, ricorso
all'assemblea delle Commissioni di sezione, la quale
decide in via definitiva.
La discriminazione tra
soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente
agli effetti delle elezioni dei membri delle
Commissioni di sezione a norma dell'art. 38.
Tutte le norme
contenute in questo statuto e nei regolamenti della
Società, le quali riguardano gli iscritti ordinari,
sono applicabili anche ai soci. Di questi ultimi non
può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma
dell'art. 12, rimanendo salvo in ogni caso il
diritto della Società di recuperare la somma di cui
essa sia creditrice.
Il socio persona
giuridica che sia editore, ovvero concessionario di
diritti di rappresentazione di opere drammatiche,
ovvero produttore o concessionario di opere
cinematografiche, decade da detta qualità
allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti
in modo da non raggiungere, in ciascun successivo
periodo di durata uguale a quella prevista nelle
tabelle di cui all'art. 19, un quarto sia dei minimi
di incasso sia del numero di opere depositate o
dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere
c), d),
e) del medesimo articolo.
I rapporti
intercorrenti tra la Società e il socio o iscritto
costituente un'impresa non avente personalità
giuridica, concernono unicamente chi ne sia
imprenditore nel momento in cui viene instaurato il
rapporto d'iscrizione o di attribuzione della
qualità di socio. In caso di associazioni o società
di fatto gli associati o i soci debbono designare
quello fra di loro nei cui confronti debbono
intercorrere i rapporti con la Società.
Titolo IV - SANZIONI
NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E DEI SOCI
Articolo 26
All'iscritto ordinario
o al socio e all'iscritto straordinario i quali
contravvengano a disposizioni statutarie o
regolamentari o comunque vengano meno ai propri
doveri, sono inflitte le sanzioni contemplate nel
comma seguente, salvo eventuali provvedimenti
amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
Le sanzioni sono:
1) il richiamo;
2) la pena pecuniaria
fino a lire trecentomila;
3) la radiazione.
Nei confronti dei
soci, la pena pecuniaria può essere accompagnata
dalla sospensione dall'elettorato attivo e passivo
per un periodo da cinque a dieci anni.
La radiazione comporta
la cessazione dell'amministrazione e della tutela,
da parte della Società, delle opere e dei diritti,
anche se questi, posteriormente alla data in cui ha
inizio il procedimento di sanzione, siano stati
ceduti ad altri.
Articolo 27
Il richiamo è inflitto
per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è
inflitta:
a)
per recidiva nei fatti che dettero in precedenza
motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
b)
per dichiarazioni non rispondenti a verità;
c)
per atti comunque rivolti a menomare la veridicità
dei programmi o di altri documenti relativi
all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica
oggetto dell'attività della Società.
Nei casi di
particolare gravità derivanti da inosservanza, da
parte di chi abbia la qualità di socio, dei principi
e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri
soci, sia nei confronti della Società stessa, alla
sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la
sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un
periodo da cinque a dieci anni.
La radiazione è
inflitta per fatti che abbiano causato alla Società
grave pregiudizio materiale e morale o che comunque
rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto
ordinario o del socio con la Società.
Per chi abbia la
qualità di socio, la radiazione è altresì inflitta
allorchè venga meno il requisito di cui alla lettera
a) dell'art. 19.
Articolo 28
Le sanzioni del
richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal
presidente della Società, su proprosta della
Commissione di sezione competente costituita nei
modi indicati dall'art. 41, previa contestazione
degli addebiti.
La sanzione della
radiazione è applicata dalla Commissione dei
ricorsi.
Contro il
provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.
Contro il
provvedimento della radiazione è ammesso ricorso,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al
Consiglio di amministrazione.
É data notizia nel
bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo
di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia
altrimenti disposto in considerazione di particolari
circostanze di fatto.
I provvedimenti
definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei
ricorsi, sono comunicati dal presidente della
Società a tutti coloro nei cui confronti le sanzioni
sono state pronunciate.
Articolo 29
Salvo, in ogni caso,
eventuali provvedimenti amministrativi e ogni azione
civile e penale, al mandante che venga meno ai
propri obblighi, può essere inflitta dal presidente
della Società, su proposta della Commissione di
sezione competente e previa contestazione degli
addebiti, una penale fino a lire trecentomila. É
ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.
Il mandato può essere
denunciato dal presidente della Società, su parere
conforme della Commissione dei ricorsi, prima della
sua scadenza, per fatti che rendano incompatibile la
prosecuzione dei rapporti tra il mandante e la
Società. É ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, al Consiglio di
amministrazione.
Articolo 30
I ricorsi previsti
dagli articoli 28 e 29 sospendono l'applicazione
della sanzione. Tuttavia, se il ricorso si riferisce
ad una sanzione di pena pecuniaria, la Direzione
generale potrà tenere accantonato, nelle operazioni
di liquidazione dei diritti, l'importo indicato dal
provvedimento impugnato, sino a quando non sarà
intervenuto il provvedimento definitivo.
Le norme da seguire
nei procedimenti previsti dal presente titolo sono
dettate dal regolamento generale.
Titolo V - ORGANI DELLA SOCIETÀ
Articolo 31
Sono organi della
Società:
il presidente;
il Consiglio di
amministrazione;
le Commissioni di
sezione;
l'assemblea delle
Commissioni di sezione;
la Consulta legale;
la Commissione dei
ricorsi;
il direttore generale;
il consigliere
giuridico.
Il presidente è
nominato con decreto del Capo dello Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa designazione dell'assemblea delle Commissioni
di sezione. Egli ha la rappresentanza legale della
Società.
Il presidente:
1) presiede, se non
sia diversamente stabilito, gli organi collegiali
della Società;
2) autorizza le spese
di gestione subordinatamente alle disponibilità di
bilancio;
3) designa i
funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a
compiere le attestazioni e a ricevere gli atti
previsti dagli articoli 635 e 642 del Codice di
procedura civile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
4) adempie tutte le
funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e
dai regolamenti della Società.
In caso di urgenza il
presidente adotta i provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione, al quale deve
sottoporli per la ratifica nella sua prima riunione.
Articolo 33
In caso di assenza o
impedimento, il presidente è sostituito da un membro
del Consiglio di amministrazione, da lui designato.
Articolo 34
Il Consiglio di
amministrazione è composto:
del presidente della
Società, che lo presiede;
di tre membri autori,
eletti dall'assemblea delle Commissioni di sezione,
di cui almeno uno autore di musica ed uno autore di
opere drammatiche; di tre membri editori e
produttori, eletti dall'assemblea delle Commissioni
di sezione di cui almeno uno editore di musica.
Ne fanno altresì
parte:
un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del
Ministero delle finanze.
Il Consiglio di
amministrazione nomina il proprio segretario.
Articolo 35
Al Consiglio di
amministrazione è affidata l'amministrazione della
Società.
Esso inoltre delibera:
1) sul regolamento del
personale e sui regolamenti interni di
amministrazione;
2) su ogni altra
materia attribuitagli, per competenza, da questo
statuto e dai regolamenti.
Esso, infine, propone
all'approvazione dell'assemblea delle Commissioni di
sezione:
a)
le eventuali modifiche del presente statuto;
b)
il regolamento generale e le sue eventuali
modifiche;
c)
la misura delle quote sociali, delle provvigioni e
di ogni altro contributo dovuto dagli iscritti, di
cui ai precedenti articoli 12 e 15;
d)
il bilancio preventivo e il conto consuntivo
annuale;
e)
l'assunzione dei servizi indicati nell'art. 3.
Il Consiglio adotta,
in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza
dell'assemblea delle Commissioni di sezione, alla
quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua
prima riunione.
Il Consiglio di
amministrazione è convocato dal presidente quando
questi lo ravvisi opportuno o quando gliene venga
fatta richiesta da almeno quattro dei suoi
componenti. Normalmente è convocato tre volte
l'anno.
Per la validità delle
riunioni occorre la presenza di almeno cinque dei
suoi componenti, incluso il presidente.
Articolo 37
Le Commissioni di
sezione sono presiedute dal presidente della Società
e composte di commissari nel numero e con le
qualifiche di seguito indicate:
per la Sezione lirica,
commissari n. 4, dei quali: un autore della parte
musicale ed un autore della parte letteraria di
opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe;
due editori di dette opere e congiuntamnte
concessionari di diritti di rappresentazione;
per la Sezione musica,
commissari n. 20, dei quali: sei autori di musica,
di cui due di brani staccati di opere liriche,
balletti, oratori, operette, riviste e opere
analoghe e di composizioni sinfoniche, e quattro di
composizioni varie; quattro autori della parte
letteraria di composizioni varie; dieci editori di
musica e congiuntamente concessionari di diritti di
esecuzione;
per la Sezione
drammatica, operette e riviste, commissari n. 12,
dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di
genere affine, un autore della parte musicale ed un
autore della parte letteraria di operette, riviste e
opere analoghe; tre concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche o affini; due
editori di operette, riviste e opere analoghe e
congiuntamente concessionari di diritti di
rappresentazione;
per la Sezione opere
letterarie e arti figurative, commissari n. 4, dei
quali: due autori e due editori di opere letterarie
o figurative;
per la Sezione cinema,
commissari n. 4, dei quali: un autore di opere
cinematografiche (autore di soggetti o di
sceneggiature ovvero direttore artistico) e tre
produttori o concessionari di opere
cinematografiche.
Ogni Commissione di
sezione, nella sua prima adunanza, provvede alla
nomina del vice presidente, scegliendolo nel proprio
seno.
Il direttore della
Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo
ed ha funzioni di segretario.
Articolo 38
I commissari di
Sezione sono eletti dai soci della Società
appartenenti alle varie categorie con separata
votazione e con voto diretto e segreto.
Per essere elettore
occorre che la qualità di socio sussista alla data
in cui sono indette le elezioni e sia conservata
alla data di votazione.
I soci sono
raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle
separate votazioni per categoria, come segue:
I) Categoria autori:
a) della parte musicale di
opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe;
b) di brani staccati di
opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e
di composizioni sinfoniche; c)
di brani staccati di operette, riviste e opere
analoghe; d) della parte
musicale di composizioni varie; e)
della parte musicale di operette, riviste e opere
analoghe; f) della parte
letteraria di opere liriche, balletti, oratori e
opere analoghe; g) della
parte letteraria di composizioni varie;
h) di opere drammatiche;
i) della parte letteraria di
operette, riviste e opere analoghe;
l) di opere letterarie; m)
di soggetti e di sceneggiature di opere
cinematografiche compresi i direttori artistici;
II) Categoria editori;
a) di opere liriche;
b) di musica;
c) di operette, riviste e
opere analoghe; d) di opere
letterarie.
Gli editori di opere
liriche e di operette, riviste e opere analoghe
debbono essere congiuntamente concessionari di
diritti di rappresentazione e quelli di musica
concessionari di diritti di esecuzione;
III) Categoria
concessionari di diritti di rappresentazione di
opere drammatiche;
IV) Categoria
produttori o concessionari di opere
cinematografiche.
Per le opere create
appositamente per la radiodiffusione e la
televisione, la categoria e le qualifiche sono
attribuite in base al genere delle opere stesse.
Ciascun socio esprime
il suo voto unicamente per i candidati di quella fra
le categorie sopra indicate alla quale egli
appartiene.
A commissari di
Sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle
categorie che abbiano la qualifica indicata, per
ciascun commissario, nell'articolo precedente.
Il socio che abbia più
qualifiche entro la categoria cui appartiene è
eleggibile per una qualsiasi delle qualifiche
possedute.
Il socio persona
giuridica è eleggibile nella persona fisica del suo
rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal
socio stesso a tal fine designato, purchè di età non
inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso
dei requisiti indicati nella lettera
a) dell'art. 19.
Articolo 39
Le elezioni sono
indette dal presidente della Società con delibera,
che fissa il giorno e il luogo, pubblicata nel
Bollettino sociale almeno sessanta giorni prima
della data fissata per le elezioni stesse.
La procedura delle
elezioni e le norme di esecuzione delle disposizioni
di cui al precedente art. 38 sono fissate dal
regolamento generale.
In caso di opzione, di
mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni,
morte o decadenza, durante il triennio, del socio
eletto, questi è di diritto sostituito, per il
periodo residuo, dal candidato che aveva ottenuto il
maggior numero di voti tra i non eletti della stessa
categoria e qualifica.
In mancanza di soci
aventi i requisiti necessari, la competente
Commissione di sezione provvederà alla relativa
designazione, tra i soci della categoria e della
qualifica corrispondenti, con la maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti.
In caso di
sostituzione della persona eletta in rappresentanza
di un ente, lo stesso ente potrà designare il
successore che dovrà ottenere il gradimento della
Commissione di sezione con la maggioranza di cui
sopra.
Articolo 40
La Commissione di
sezione ha funzioni consultive e di coneiliazione,
oltre alle attribuzioni specificamente previste da
questo statuto e dal regolamento generale.
La Commissione esprime
il parere previsto dall'art. 10 sulla misura dei
compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate
alla Sezione e sui criteri di ripartizione dei
diritti relativi a tali opere.
Il parere della
Commissione può inoltre essere richiesto,
ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno,
sulle questioni che interessano la Sezione o che ad
essa sono sottoposte per disposizione statutaria o
regolamentare.
La Commissione
interviene per conciliare le controversie tra gli
iscritti circa rapporti comunque soggetti alla
competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta
da tutti gli interessati.
Per la validità delle
riunioni della Commissione di sezione occorre la
presenza di almeno la metà dei suoi componenti,
escluso il presidente.
La Commissione di
sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di
sanzioni previsti dagli articoli 28 e 29, è composta
del direttore generale che la presiede e di due
membri nominati annualmente dal Consiglio di
amministrazione fra i componenti della Commissione
stessa.
Il direttore della
Sezione partecipa alle riunioni con voto consultivo
e ha funzioni di segretario.
Articolo 42
L'assemblea delle
Commissioni di sezione è composta dei membri delle
Commissioni di sezione.
L'assemblea:
1) delibera le
eventuali modifiche del presente statuto;
2) approva il
regolamento generale della Società, sottopostole dal
Consiglio di amministrazione, e le eventuali
modifiche;
3) designa il
presidente della Società;
4) nomina i membri
elettivi del Consiglio di amministrazione, del
Collegio dei revisori, della Consulta legale e della
Commissione dei ricorsi;
5) determina il
compenso dei membri del Consiglio di amministrazione
e del Collegio dei revisori, e le indennità per i
membri della Consulta legale;
6) determina, su
proposta del Consiglio di amministrazione la misura
delle quote sociali, delle provvigioni e di ogni
altro contributo dovuto dagli iscritti, di cui ai
precedenti articoli 12 e 15;
7) approva, su
proposta del Consiglio di amministrazione, il
bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
8) approva, su
proposta del Consiglio di amministrazione,
l'assunzione dei servizi di cui all'art. 3;
9) approva il
regolamento della Cassa di previdenza dei soci e le
sue eventuali modifiche.
Il segretario del
Consiglio di amministrazione funge da segretario
dell'assemblea.
Articolo 43
L'assemblea delle
Commissioni di sezione è convocata, in via
ordinaria, una volta all'anno entro il mese di
maggio, per l'approvazione del conto consuntivo del
precedente esercizio e del bilancio preventivo del
futuro esercizio.
L'assemblea viene
convocata, in via straordinaria, ogniqualvolta il
presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta almeno dalla metà dei suoi componenti.
Per la validità delle
deliberazioni dell'assemblea è necessaria la
presenza di almeno la metà del complesso dei membri
autori e di almeno la metà del complesso dei membri
editori, concessionari e produttori.
Le votazioni in seno
all'assemblea per la nomina del membri elettivi del
Consiglio di amministrazione hanno luogo
separatamente, riunendosi i membri autori per
eleggere gli amministratori autori, e i membri
editori, concessionari e produttori, per eleggere
gli amministratori editori e produttori.
Le deliberazioni
dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta, ad
eccezione di quella concernente la designazione del
presidente della Società, per cui occorre la
maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in
terza votazione, tale elezione ha luogo con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
Articolo 44
La Consulta legale è
composta:
del presidente della
Società, che la presiede;
di sei membri,
nominati dall'assemblea delle Commissioni di sezione
tra giuristi particolarmente competenti nella
materia del diritto di autore;
di un rappresentante
del Ministero di grazia e giustizia;
del rappresentante del
Ministero delle finanze indicato all'art. 34;
di un rappresentante
del Ministero della pubblica istruzione;
del capo dell'Ufficio
della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
del consigliere
giuridico della Società, che ha anche funzioni di
segretario.
La Consulta nella sua
prima adunanza provvede alla nomina del vice
presidente, scegliendolo nel proprio seno.
La Consulta legale dà
parere a richiesta del presidente su questioni in
materia di diritto di autore e di diritti ad esso
connessi e, in particolare, su quelle relative alla
tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di
opere dell'ingegno.
Dà, altresì, parere su
ogni questione giuridica di particolare interesse
per la Società che le venga sottoposta dal
presidente.
Assolve, infine, ogni
altro compito attribuitole da questo statuto e dai
regolamenti.
Il Comitato indicato
all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della
legge sul diritto di autore, approvato con regio
decreto 18 maggio 1942, n. 1369, avente il compito
di determinare l'ammontare del diritto demaniale
sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere
musicali o di brevi composizioni, è costituito in
seno alla Consulta legale ed è composto dei
rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia e
delle finanze, di due giuristi designati dal
Consiglio di amministrazione e del consigliere
giuridico che ha anche funzioni di segretario.
La Commissione dei
ricorsi è composta di un consigliere di Stato, che
la presiede, nominato per un triennio dal presidente
del Consiglio di Stato, e di quattro componenti
effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea
delle Commissioni di sezione, pariteticamente, e
cioè due autori e due editori, quali componenti
effettivi, e un autore ed un editore quali
supplenti.
Con l'ufficio di
presidente e di componente della Commissione dei
ricorsi sono incompatibili gli uffici di membro del
Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di
sezione.
I supplenti sono
chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che
si renda vacante il corrispondente posto del
componente effettivo.
Per la validità delle
riunioni è necessaria la presenza del presidente e
di almeno due dei componenti.
Un funzionario della
Società, designato dal presidente della Società,
funge da segretario.
Articolo 48
Il Presidente e i
componenti degli organi collegiali della Società
durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
I membri elettivi dei
Collegi, che non intervengano senza giustificato
motivo a tre riunioni consecutive, possono essere
dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.
Contro la decisione
adottata dal presidente è ammesso ricorso al
Consiglio di amministrazione, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio
di amministrazione decide in via definitiva.
Le cariche di cui agli
articoli 32, 34, 44 e 47 che si rendessero vacanti
entro il triennio, possono essere reintegrate per il
periodo residuo con le stesse modalità espressamente
previste per ciascuna carica.
Alle riunioni degli
organi collegiali della Società possono partecipare,
senza diritto di voto, quei funzionari e quegli
esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal
presidente.
Il direttore generale
è nominato e revocato dal Consiglio di
amministrazione, secondo le norme stabilite dal
regolamento del personale di cui al precedente art.
35.
Il direttore generale:
1) dirige gli uffici e
i servizi centrali e periferici della Società;
2) provvede a porre in
esecuzione le deliberazioni degli organi della
Società e sovraintende alla gestione della Società;
3) adotta nei modi e
nelle forme stabiliti dai regolamenti della Società
la nomina, la revoca ed ogni altro provvedimento nei
riguardi del personale;
4) nomina e revoca gli
agenti della Società, a norma di regolamento;
5) interviene con voto
consultivo alle adunanze degli organi collegiali
della Società;
6) esercita, infine,
tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse
dal presidente e dal Consiglio di amministrazione.
Il consigliere
giuridico assiste la Presidenza e la Direzione
generale per quanto riguarda, in particolare, la
protezione delle opere e la tutela dei diritti
disciplinati dalla legge, affidate alla gestione
della Società, i rapporti internazionali, la tenuta
dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla
lettera a) dell'art. 2.
Egli partecipa con
voto consultivo alle adunanze degli organi
collegiali della Società.
Il consigliere
giuridico è nominato e revocato dal Consiglio di
amministrazione.
Titolo VI -
ORDINAMENTO INTERNO
Articolo 52
La Società è
organizzata in uffici centrali e periferici e si
vale di rappresentanze all'estero.
L'ufficio centrale,
denominato Direzione generale, è costituito in
sezioni e in servizi.
La competenza della
Direzione generale, la sua ripartizione in sezioni e
servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come
pure l'ordinamento, la classificazione e la
competenza degli uffici periferici, sono stabiliti
dai regolamenti della Società.
La circoscrizione
delle dirette rappresentanze all'estero e le
modalità del loro funzionamento sono stabilite con
ordinanza del Consiglio di amministrazione.
Titolo VII -
AMMINISTRAZIONE
Articolo 53
Il patrimonio della
Società è costituito;
a)
dai beni immobili e mobili di proprietà della
Società;
b)
dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti,
donazioni o comunque vengano in possesso della
Società;
c)
da quella parte degli avanzi di gestione che sia
stata destinata dal Consiglio di amministrazione ad
incremento del patrimonio;
d)
dai beni immobili e mobili, dai titoli e dai valori
derivanti da investimenti effettuati a fronte delle
riserve permanente e straordinaria, costituite a
norma del successivo art. 58.
L'esercizio
finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
I proventi della
Società sono costituiti:
a)
dai contributi dovuti dagli iscritti;
b)
dalle provvigioni sui servizi;
c)
dalle rendite;
d)
dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da
qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad
essa pervenga o spetti in relazione alla propria
attività.
Le Sezioni non hanno
autonomia amministrativa e contabile.
Articolo 57
Per ogni esercizio
sono compilati il bilancio preventivo e il conto
consuntivo costituito dalla situazione patrimoniale
e dal conto economico.
Il bilancio preventivo
e il conto consuntivo, prima dell'approvazione da
parte dell'assemblea delle Commissioni di sezione
nei termini di cui al precedente art. 43, sono
sottoposti al Consiglio di amministrazione.
Il bilancio preventivo
e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo
l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con una relazione illustrativa alla quale
va allegata la relazione del Collegio dei revisori.
Articolo 58
La Società deve
costituirsi una riserva permanente non inferiore a
L. 1.000.000.000 che sarà incrementata mediante la
destinazione del 50% degli eventuali avanzi di
gestione risultati dai conti consuntivi annuali.
Sul rimanente 50%, una
quota deve essere destinata alla costituzione di una
riserva straordinaria per far fronte a spese
straordinarie, altra quota quale contributo alla
Cassa di previdenza dei soci e altre quote alle
Casse di assistenza e di previdenza degli autori,
scrittori e musicisti.
L'ammontare di tali
quote è determinato dal Consiglio di
amministrazione.
Alla formazione della
riserva permanente si potrà provvedere anche
attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal
Consiglio di amministrazione, subordinatamente alle
disponibilità di bilancio.
A fronte della riserva
permanente e nei limiti dei sei decimi della sua
consistenza possono essere effettuati investimenti,
su delibera del Consiglio di amministrazione, in
costruzioni o acquisto di beni immobili.
Le deliberazioni del
Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla
riserva permanente per far fronte a disavanzi di
gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva
straordinaria, sono sottoposte all'approvazione
dell'assemblea delle Commissioni di sezione.
Articolo 59
Il Collegio dei
revisori è composto di cinque membri effettivi e tre
supplenti, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
I revisori effettivi
sono designati, rispettivamente: uno dallo stesso
Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal
Ministro per il tesoro, uno dal presidente della
Corte dei conti e due dall'assemblea delle
Commissioni di sezione. A questa spetta altresì la
designazione di due dei revisori supplenti, mentre
l'altro revisore supplente è designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
I supplenti sono
chiamati ad esercitare il loro ufficio nel caso che
si renda vacante il posto di revisore effettivo.
I revisori durano in
carica un triennio e possono essere riconfermati.
I revisori effettivi,
nella loro prima riunione, nominano tra di loro il
presidente, che a sua volta designa il suo sostituto
in caso di assenza o impedimento.
Il presidente del
Collegio dovrà essere scelto tra i revisori
designati da una delle pubbliche Amministrazioni di
cui al secondo comma del presente articolo.
Al Collegio dei
revisori spetta la verifica delle scritture della
Società e la revisione contabile del conto
consuntivo.
Il conto consuntivo,
ogni anno, trenta giorni prima di essere sottoposto
all'approvazione, deve essere presentato ai revisori
che riferiranno per iscritto al Consiglio di
amministrazione.
Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 60
Il regolamento
generale della Società stabilisce le norme per
l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie
eventualmente necessarie.
I regolamenti vigenti
rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi,
in quanto le relative disposizioni non siano in
contrasto con quelle contenute in questo statuto.
Articolo 61
La Società che, in
conformità della norma contenuta nell'art. 48-bis
dello statuto modificato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643, ha
provveduto alla costituzione della "Cassa di
previdenza dei soci della Società Italiana degli
Autori ed Editori" con propria gestione e propria
regolamentazione, potrà promuoverne l'erezione in
ente morale.
Lo statuto della Cassa
stabilirà, tra l'altro, i particolari requisiti che
dovranno avere i soci della Società per la loro
iscrizione alla Cassa stessa.
Allegato 1
I
TABELLA
prevista dall'art. 19
- lettera c)
dello
statuto
della S.I.A.E.
A - Per gli
autori, gli incassi sono costituiti dalle somme
percepite al netto delle provvigioni sociali.
I minimi di incasso
devono essere raggiunti dall'iscritto
complessivamente durante i cinque anni solari
precedenti quello in cui è presentata la domanda,
nella misura appresso indicata per le varie
categorie di opere:
Sezione lirica
parte musicale di opere liriche, balletti,
oratori e opere analoghe . . . . . . . . . . . . L. 1.800.000
parte letteraria di opere liriche, balletti,
oratori e opere analoghe . . . . . . . . . . . . >> 600.000
Sezione musica
brani staccati di opere liriche, balletti,
oratori, e opere analoghe e composizioni sinfoniche L. 3.500.000
brani staccati di operette, riviste e opere
analoghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 3.500.000
parte musicale di composizioni varie . . . >> 4.000.000
parte letteraria di composizioni varie . . >> 2.400.000
Sezione D.O.R.
opere drammatiche . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000
parte musicale di operette, riviste e opere
analoghe e di ogni altra opera assegnata alla
Sezione D.O.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 6.000.000
parte letteraria di operette, riviste e
opere analoghe . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 6.000.000
Sezione O.L.A.F.
opere letterarie . . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000
(per le opere letterarie concorrono a formare il minimo di incasso
le somme percepite dalla Società per il servizio di timbratura dei
frontespizi delle opere degli stessi autori pubblicate in volume).
Sezione cinema
soggetti, sceneggiature e direzione arti-
stica di opere cinematografiche . . . . . . . . L. 6.000.000
B
- I proventi derivanti dalle utilizzazioni delle
opere assegnate alla Sezione musica:
1) quando esse siano,
in prevalenza, create appositamente per la colonna
sonora del film in cui sono incluse;
2) quando esse non
siano, in prevalenza, create appositamente per la
colonna sonora del film in cui sono incluse;
3) quando esse siano
eseguite in balli e manifestazioni con ballo o dalle
bande musicali, allorchè i proventi siano attribuiti
per intero al compositore;
4) quando esse siano
eseguite negli spettacoli dei "grandi circhi", per i
quali siano state espressamente composte, in
eccedenza al limite di programmazione fissato dalle
norme regolamentari per ciascun compositore ed i
proventi siano stati tuttavia attribuiti al
compositore stesso in base alle eccezioni previste
dalle norme suddette,
sono computati, ai
fini della determinazione dei minimi d'incasso per
ottenere la qualità di socio, in ragione del 50% per
quanto riguarda le opere di cui al punto 1) e in
ragione del 20% per quanto riguarda le opere di cui
ai punti 2), 3) e 4).
C
- Gli autori di opere assegnate alla Sezione D.O.R.,
scritte appositamente per la radio e la televisione,
e gli autori di opere, assegnate alla stessa
Sezione, di genere teatrale diverso da quello delle
opere drammatiche propriamente dette, sono, agli
effetti dei minimi di incasso, equiparati agli
autori dei testi letterari di operette e riviste.
D
- I proventi spettanti agli autori di opere comunque
assegnate alla Sezione D.O.R., quando derivano dalla
utilizzazione effettuata nei pubblici esercizi a
mezzo di apparecchi radioriceventi e telericeventi,
sono computati, nella determinazione dei minimi di
incasso, in ragione del 20% del loro ammontare.
E
- I proventi derivanti dalla radiodiffusione o
televisione delle opere create su commissione per
una tale destinazione, sono computati, ai fini della
determinazione dei minimi di incasso, in ragione del
20% del loro ammontare.
F
- Gli autori della parte letteraria di composizioni
varie, al fine di conseguire la qualità di socio,
debbono aver depositato presso la Società, prima
della presentazione della domanda, almeno 50 testi
letterari di opere di compositori italiani, edite
secondo i criteri previsti dalla II tabella.
G
- I proventi spettanti ai traduttori, riduttori,
elaboratori di altra opera originaria, a qualsiasi
Sezione assegnata, sono computati, nella
determinazione dei minimi di incasso, in ragione del
20% del loro ammontare, ma in ogni caso tali
proventi non possono concorrere in misura superiore
alla metà dei minimi stabiliti per il riconoscimento
della qualità di socio autore.
H
- Per i proventi derivanti dalle opere letterarie,
assegnate alla Sezione O.L.A.F., la percentuale
massima a favore degli autori, da prendere in
considerazione ai fini dei minimi di incasso, sarà
del 15% anche se i contratti di edizione, dai quali
i proventi stessi derivano, ne attribuiscano agli
autori una percentuale maggiore.
I
- I proventi spettanti agli autori di soggetti e di
sceneggiature ed ai direttori artistici di opere
cinematografiche, sono computati, ai fini della
determinazione dei minimi di incasso, solo in caso
di retribuzione mediante una percentuale sulle
proiezioni pubbliche delle opere stesse.
L.
- Per gli editori e per i concessionari di diritti
di rappresentazione di opere drammatiche, gli
incassi sono costituiti dalle somme percepite al
netto delle provvigioni sociali.
I minimi di incasso
devono essere raggiunti dall'iscritto
complessivamente durante i cinque anni solari
precedenti quello in cui è presentata la domanda,
nella misura appresso indicata per le varie
categorie, con i coefficienti di riduzione previsti
alla lettera B punti 1) e
2):
Sezione lirica
opere assegnate alla tutela della Sezione . . L. 12.000.000
Sezione musica
opere assegnate alla tutela della Sezione . . L. 20.000.000
Sezione D.O.R.
diritti di rappresentazione di opere dramma-
tiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000.000
operette, riviste e opere analoghe . . . . . L. 12.000.000
Sezione O.L.A.F.
opere letterarie . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000
(per le opere letterarie, in luogo degli incassi di cui sopra, pos-
sono essere computate le somme percepite dalla Società per il servi-
zio di timbratura frontespizi di opere edite dall'iscritto. In tal
caso, il minimo è fissato in L. 400.000 per il periodo di cinque
anni solari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda).
M
- Non sono computati, ai fini della determinazione
dei minimi di incasso per ottenere la qualità di
socio, i proventi spettanti agli autori ed editori,
derivanti da sub-edizioni italiane di edizioni
straniere di opere musicali con o senza parole
assegnate alla Sezione musica.
N
- Per gli autori o editori di operette, riviste e
opere analoghe e per i concessionari di diritti di
rappresentazione di opere drammatiche, che non
svolgano abitualmente tale attività, non si tiene
conto - per la determinazione dei minimi di incasso
- dei proventi loro liquidati dalla Società
allorquando detti autori, editori o concessionari
siano stati cointeressati in qualsiasi modo nella
rappresentazione di tali opere, come attori,
registi, interpreti, artisti esecutori, capocomici,
impresari o produttori di film e di dischi.
O
- Per gli autori della parte musicale e della parte
letteraria di composizioni varie non si tiene conto
- per la determinazione dei minimi di incasso - dei
proventi loro liquidati dalla Società relativi ai
periodi durante i quali detti autori siano stati
cointeressati in qualsiasi modo nella esecuzione di
tali composizioni come attori, interpreti, artisti
esecutori, capocomici, impresari o produttori di
film e di dischi.
P
- Per i produttori o concessionari di opere
cinematografiche che abbiano, comunque, l'esercizio
della facoltà di proiezione, in luogo di un minimo
di incasso è richiesto che essi abbiano, nei cinque
anni solari precedenti quello in cui è presentata la
domanda:
prodotto almeno 8 film
spettacolari o 20 cortometraggi ammessi alle
provvidenze governative oppure distribuito per la
proiezione 20 film italiani; ovvero:
affidato alla Società
il servizio di segnalazione passaggi nelle sale
cinematografiche per almeno 50 film, anche non
nazionali.
Allegato 2
II
TABELLA
prevista dall'art. 19
- lettera d)
dello
statuto
della S.I.A.E.
Numero minimo delle
edizioni musicali a stampa, nella forma grafica
abituale e definitiva, di opere di compositori
italiani che gli editori di opere liriche, o di
musica, o di operette, o di riviste, o di opere
analoghe debbono avere depositato, alternativamente
come segue, presso la Società, prima della
presentazione della domanda per ottenere la qualità
di socio:
250 edizioni per canto
e pianoforte, o per pianoforte solo, o equivalenti;
50 edizioni per
orchestrina, per un complesso di almeno sei
strumenti;
50 distinte edizioni
per banda (partiture e parti complete) oppure 100
partiture per banda;
5 opere o operette in
tre atti, oppure 10 opere o operette in uno o due
atti, oppure 15 balletti;
30 brani sinfonici
(partiture e parti complete).
Allegato 3
III
TABELLA
prevista dall'art. 19
- lettera e)
dello
statuto
della S.I.A.E.
Per i concessionari di
diritti di rappresentazione di opere drammatiche, il
numero minimo delle opere che debbono essere
depositate presso la Società prima della
presentazione della domanda per ottenere la qualità
di socio è il seguente:
5 opere di autori
italiani;
oppure:
25 opere di autori
stranieri.
In ogni caso deve
essere riservata all'autore o al traduttore iscritto
alla S.I.A.E.
una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze
ed autorizzazioni per la utilizzazione dell'opera.
Per l'erede titolare
del diritto di rappresentazione di opere drammatiche
si prescinde dal numero delle opere depositate alla
Società.
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