D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
STATUTO SIAE 2002

ENTE ITALIANO PER IL DIRITTO DI AUTORE (E.I.D.A.).  
  
REGIO DECRETO 24 agosto  1942-XX,n: 1799. – Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) 
(Gazz.  Uff.  20  febbraio  1943-XX1.  n.   42)


Articolo unico— E’ approvato lo statuto dell’Ente Italiano per il Diritto di Autore (E. I.D-A.), ente di diritto pubblico, nel testo annesso al presente decreto e firmato, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Lo statuto della Società Italiana degli Autori ed  Editori, approvato con R.decreto 30 marzo 1936-XIV n. 636 è abrogato.


STATUTO DELL'ENTE ITALIANO PER IL DIRITTO DI AUTORE (E.I.D.A.)
 

Titolo I. — Sede ed oggetto
 

Art.  1. —  L'Ente   italiano   per  il   diritto   di   autore   (E.I.D.A.),   previsto  dalla  legge 22 aprile 1941-XIX,  n. 633, - ha sede in Roma.
 

 

Art. 2. — L'Ente esercita le attribuzioni affidatigli dalla legge sulla prote­zione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e quelle ani-dategli da altre disposizioni legislative e da questo statuto.
 

 

Art.  3. — L'Ente esercita, in via esclusiva, a sensi e per gli effetti dell'art.  180 della legge,  l'attività di  intermediario per l'esercizio dei  diritti  di   rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di  radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cine­matografica di  opere letterarie,  teatrali e  musical!. Rientrano  quindi  nella   sua   competenza:
 

1)  Li   concessione,   per  conto  e  nell'interesse  degli   aventi  diritto  che   gliene
:iabbiano: affidato l'incarico,  di  licenze, e  autorizzazioni  per  l'utilizzazione  economica
di  opere  protette  dalla  legge;
 

2)  La   percezione   e   la   ripartizione   dei   proventi    che    derivano    dalle    dette
licenze  e  autorizzazioni.
 

 

Art.  4. — Spetta,  inoltre,  all'Ente:
 

1)        La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sull'esecuzione sia di pezzi staccati di opere musicali, sia di brevi composizioni, a sensi dell'ultimo comma  dell'art.   175  della  legge;

2)   La riscossione, a favore delle casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori e musicisti, del diritto indicato agli artt. 177 e 178 della legge, sulla  vendita  delle  opere  scientifiche,   didattiche  e  musicali;
 
3)        La tenuta del registro delle denunce sull'aumento di valore delle opere delle  arti  figurative,  che  gli sono presentate  a sensi  dell'art.   154  della  legge;

4)   L'apposizione del contrassegno sugli esemplari delle opere, oggetto del contratto di  edizione,  a norma  dell'art.   123  della legge e delle  relative disposizioni del regolamento di esecuzione;

5)  La tenuta del pubblico registro per le opere cinematografiche istituito dal R.   decreto-legge  .16   giugno   1938-XVI,   n.   1061,   convertito   nella   legge   18   gennaio 1939-XVII. n. 458.
 

 

Art.  5.  — Sono compresi nei  compiti  dell'Ente:
a)        lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi, anche   in   collaborazione   con   le   competenti   associazioni   sindacali;
b)   l'attività intesa a favorire l'incremento del patrimonio letterario, artistico e  scientifico  della  Nazione.
   L'Ente   può   assumere   l'esercizio   della   protezione   di   diritti   connessi   al   diritto dì autore per conto degli aventi diritto,  nonché  servizi  di  accertamento  e di perce­zione di tasse, contributi  e diritti per conto dello Stato o di enti-pubprivati.
         L'esercizio delle attività descritte in questo articolo e nei precedenti articoli 3 e 4 è disciplinato anche dalle disposizioni del  regolamento generale.
         

 

Art. 6. — L'Ente ha facoltà di assumere la rappresentanza di stranieri, siano enti, siano singoli cittadini, per quanto si riferisce alla protezione delle opere e dei diritti indicati nel precedente art. 3, anche fuori del territorio metropolita­no, dell'Africa Italiana e dei possedimenti italiani e anche senza che tale rap­porto importi la iscrizione
                                                                              -1-
 
 all'Ente a norma delle disposizioni contenute nel ti­tolo seguente.
    
Esso può delegare la propria rappresentanza generale o speciale in paesi stranieri, compresa la protezione dei diritti degli Iscritti anche ad enti o persone straniere,   con  le  modalità   fissate   dall'art.   58   del   regolamento   di   esecuzione della legge.
                       
 


Titolo II. — Iscritti all'ente - Sezioni - Tutela delle opere
 

Art. 7. — L'Ente svolge la sua attività per la protezione delle opere nell'interesse e per conto  degli  aventi  diritto suoi iscritti.
       

Art.  8.  — Possono essere  iscritti all'Ente come  iscritti  ordinari  alle  condizioni e secondo le norme stabilite dal  regolamento generale,  i cittadini  e  gli  enti  italiani che siano titolari,  in via originaria o derivata, di diritti d'autore o di diritti connessi con l'esercizio del diritto di autore, e che siano :
                 a)     autori;
                  b)    editori;
                  c)     fotografi ;
       d)    produttori  di   .Imi  o  di   dischi   grammofonici;
                        e)   l’ente  esercente  il  servizio  della  radiodiffusione;
       f)   artisti   esecutori;
i loro eredi  o  aventi causa  e  in  genere  coloro che  creano,  realizzano  ed  eseguono opere protette  dalla legge.
Gli autori possono essere iscritti anche se abbiano ceduto totalmente i diritti dì utilizzazione economica sulle loro opere purché tali diritti siano stati dagli aventi  causa  dell'autore  affidali  all'Ente per  la  loro  protezione.
Art. 9. — Possono anche essere iscritti, come iscritti straordinari per la durata determinata  voita per  volta  nella  dichiarazione  accettata  dall'Ente:
a)     coloro   che   intendono   affidargli   la   protezione   di   opere   in   manifesta­zioni   di   carattere
occasionale e saltuario;
b)     enti   o   persone   che   non   abbiano   cittadinanza   italiana   e   che   rientrino
in   una   delle   categorie   previste   nel   precedente   art.   8.
Art. 10. — L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dai regolamenti dell'Ente, nonché l'accettazione delle limita­zioni che questi impongono al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizza­zione economica, e di proteggere, nel quadro degli interessi generali dell’Ente e nei limiti della propriaa competenza,gli interessi dei singoli iscritti.
Art. II. — L'iscritto deve presentare all'Ente, per ogni opera della quale in­tenda affidargli la protezione, una dichiarazione redatta in conformità delle pre-*crizioni   dei   regolamenti   dell'Ente   stesso.
Ogni   opera   è   assegnata,   agli   effetti   previsti   dal   regolamento   generale,   a   una  . o   più   Sezioni   indicate   nell'art.   15  di   questo   Statuto.
L'assegnazione   dell'opera    spetta    al   Direttore    generale.
Entro il termine di un mese dalla data della comunicazione dell'assegnazione, il dichiarante può reclamare alla Commissione dei ricorsi, che si pronuncia dopo aver sentito il parere  delle  singole Commissioni delle Sezioni interessate.
Art 12. — Senza pregiudizio della competenza delle organizzazioni sindacali, l'iscrizione all'Ente ha per efletto di affidare ad esso la protezione esclusiva del­l'opera dichiarata a sensi del primo comma del precedente art. 11, in Italia-e -nell'Africa italiana, nei possedimenti italiani e in quei paesi in coi esista una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della Sezione alla qua­le detta opera è assegnata a sensi dell'art. 16 e con le modalità stabilite dal re­golamento  generale.
L'Ente   non   può   concedere   permessi   gratuiti   per   l’utilizzazione dell'opera.
Art. 13. — L'iscrizione all'Ente è impegnativa per la durata di dieci anni e si rinnova tacitamente per un ugual periodo di tempo se  l’iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza  del  decennio.
    L'iscritto, tuttavia, resta impegnato per l'intero periodo di durata degli impegni legittimamente assunti dall'Ente nell'interesse dell'iscritto, anteriormente alla di­chiarazione   suddetta.
L'iscrizione si intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a dieci anni.
Art. 14. — Le somme incassate dall'Ente per l'utilizzazione delle opere, al netto della provvigione e di altri contributi dovutj all'Ente, sono accreditate agli iscrìtti, previa, ove occorra, ripartizione agli interessati, secondo le norme del re­golamento generale, salvo compensazione delle somme che siano state loro addebi­tate   a   qualsiasi   titolo.
Art.   15.  — L'Ente  comprende  le  seguenti  Sezioni:
a)    lirica, opere drammatico-musicali, per l'esercizio delle facoltà di rap­presentazione pubblica, di televisione e di diffusione per mezzo della radio o di analoghi procedimenti;
b)    musica, per l'esercizio della facoltà di radiodiffusione o di pubblica esecuzione anche per mezzo di riproduzione cinematografica o di apparecchi ra­dioriceventi ;
e) drammatica, operette e riviste, per l'esercizio della facoltà di rap­presentazione pubblica, di televisione, di diffusione per mezzo della radio o di procedimenti   analoghi;
d)    opere letterarie e arti figurative, per l'esercizio della facoltà di ripro­duzione,   di   recitazione   in  
                                                                          -2-
pubblico,  di  televisione   e   di   radiodiffusione:
e)     cinema, per l'esazione dei diritti per la proiezione pubblica e la te­levisione ;
/) riproduzioni fotomeccaniche, per l'esercizio della facoltà di riproduzione fonomeccanica.
Art.   16. — Sono assegnate:
a)   olla Sezione lirica:   le opere  liriche,  gli oratori e le  opere analoghe;
b)   alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche, di operette o di riviste,  di oratorii  o di
opere analoghe,  le brevi  composizioni  musicali  di  ogni  generee   ivvi  compresi   i  testi   letterari   così   posti   in   musica;
e) alla Sezione drammatica, operette e riviste: le opere drammatiche, le opetette, 'e riviste e le composizioni di tale genere create appositamente per la radiodiffusione   e   la   televisione ;
d)    alla Sezione opere letterarie e arti figurative : le opere scritte e orali
nel  campo  letterario   e   scientifico,   le   opere  dell'arte   figurativa   e   le   fotografie;
e)    alla Sezione cinema : le opere cinematografiche ;
f)    alla Sezione riproduzioni fonomeccaniche : le opere registrate su dischi di'grammofono e ogni altra opera riprodotta con  mezzi fonomeccanici.
Titolo III.-— Sanzioni nei confronti degli iscritti
Art. 17. —.All'iscritto il quale contravvenga a disposizioni statutarie o rego­lamentari o comunque venga meno ai proprii doveri di iscritto sono inflitte le sanzioni contemplate-nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti, amministrativi  e  ogni   altra   azione  civile  o  penale.
Le sanzioni sono:
1)       il richiamo;                                             
2)   la pena pecuniaria da L. 20 a L. 6.000;
3)   la   radiazione.
La radiazione importa la cessazione dell'amministrazione delle opere e dei diritti   appartenenti   all’iscritto.
Con provvedimenti speciale la cessazione della amministrazione di tali opere e diritti può essere ìpplicata anche se essi, posteriormente alla data in cui ha inizio  il  procedimento  di   sanzione,   siano  stati  ceduti  ad   altri.
Art.   18. —  11   richiamo  è  rivolto   all'iscritto per  lievi  infrazioni   ai  propri  doveri di iscritto.
La pena  pecuniaria è  inflitta:
a)    per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per  maggiore   gravità   di   essi;
b)    per   dichiarazioni   non   rispondenti   a   verità;
e) per atti - comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica ogget­to dell'attività dell'Ente.
La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato all'Ente grave pregiudizio malcriale o morale, o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con  l'Ente.
Art. 19. — Le sanzioni del richiamo e  della  pena  pecuniaria sono inflitte dal Presidente dell'Ente, su proposta della Commissione della Sezione competente costituita  nei  modi indicati  dall'art.  29,  previa  contestazione  degli addebiti.
La sanzione  della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ri. corso   alla   Commissione   dei   ricorsi   nel   termine   di un   mese.
Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di un mese, al Consiglio di amministrazione.
E* data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Ente di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione delle  particolari circostanze di  fatto.
Tutti i provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ri­corsi,   sono   comunicati   all'interessato   dal   Presidente   dell'Ente.
I    provvedimenti definitivi di sanzione soni comuuicati alle Confederazioni dei
professionisti e artisti e degli industriali.
Art. 20. — Le norme da seguire nei procedimenti previsti da! precedente art. 19
sono dettate dal regolamento generale.
Titolo IV. — Organi  dell'ente
Art.  21. — Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio   di   amministrazione;
le  Commissioni  di  Sezione;                       
la Consulta Legale;
la  Commissione   dei  ricorsi;
il direttore  generale;
         il consigliere   giuridico.
                                                                           -3-
 Art.  22. — Il presidente è nominato con decreto Reale su  proposta del DUCE; previa   designazione   del   Ministro   della   cultura   popolare.   Dura   in   carica   cinque anni  e  può  essere  confermato.
II    presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende alla sua .ge­
stione amministrativa e finanziaria e risponde della esecuzione delle deliberazioni
del   Consiglio   di   amministrazione;
presiede, se non sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del­l'Ente;
nomina e revoca, sentito il direttore generale, gli impiegati dell'Ente, a norma del regolamento del personale;
ordina   le  spese  entro  i  limiti   del  bilancio;
designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le atte­stazioni e a ricevere gli atti previsti negli
articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile,  a sensi e  per gli effetti dell'art.   164 della legge;
adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti   dell'Ente;
adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riu­nione.
Art. 23. — In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro   del   Consiglio   di   amministrazione   da   lui   designato.
   Art.  24.   —   11  Consiglio di  amministrazione  è  composto:
 
del   Presidente   dell'Ente,   che   lo   presiede;
 
di   un   rappresentante   del   Partito   Nazionale   Fascista ;
di   tre   membri,   dei   quali   due,   almeno,   autori   designati   dalla   Confedera­zione   fascista   professionisti   e   artisti;
dì  tre  membri,   dei  quali  due,   almeno,   editori   o  produttori   designati   dalla Confederazione   fascista  degli  industriali ; :
di   un   rappresentante   del   Ministero   dell'Africa   Italiana;
di   un   rappresentante   del   Ministero   delle   finanze;
di  un   rappresentante  del  Ministero  della cultura   popolare.
           Art.  25.  —-  Il  Consiglio  di  amministrazione delibera :  
1.     sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività del­l'Ente;
2.     sul  bilancio  preventivo  e   sul   conto  consuntivo;
3.     sulle   proposte   di   modificazione   a   questo   statuto;
4.      sul   regolamento   generale   e   su   ogni   altra   disposizione   regolamentare
riguardante  gli  iscritti ;
5.    sul regolamento del personale, di cui al successivo art. 39, sui regolamenti
per la tenuta dei registri" indicati all'art. 4 del presente statuto e sugli altri regola­
menti interni  di  amministrazione;
6.   sulla   nomina   dei   membri   della   Consulta   legale;      -
7.         sulle  misure  dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  ordinarli  e  straordinarii ;
8.     sulla assunzione delle funzioni indicate al 2° comma dell'art. 18! della legge  e  sui compiti   indicati  all'art.   5,   comma 2,   di  questo statuto;
9.     sui   ricorsi   contro   la   sanzione   della   radiazione;
10.      su ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o dai regolamen­ti  dell'Ente.
             Art.   26.- Il  Consiglio di   amministrazione   è   convocato dal   presidente quan-
do  questi   lo ravvisi   opportuno.   Normalmente   è   convocato  quattro   volte  l'anno.
Per la  validità delle  riunioni  occorre la  presenza  di almeno  sei dei  suoi  com­ponenti,   incluso  il   presidente.
         Art. 27. — Presso  ogni Sezione è costituita una Commissione di sezione. La   Commissione   è   composta   del   Presidente   che   la  presiede   e   di  autori   e   di editori   o   produttori,   nominati   dal   Consiglio   di   amministrazione   su   designazione delle rispettive associazioni  sindacali,  come  segue:
a) per la Sezione lirica : due autori della musica ed un autore della par­te  letteraria  di  opere liriche  e  tre  editori  di  dette  opere;
b) per la Sezione musica: un autore della musica di opere liriche e un autore di altre composizioni musicali, un autore della parte letteraria di composi­zioni  musicali  e tre  editori di  musica;
e) per la Sezione drammatica, operette e riviste: due autori di opere drammatiche, due autori di operette e riviste (di cui uno autore del testo lette­rario e l'altro della musica) e due editori concessionari di diritti di rappresentazione delle  opere   suddette ;
          d)  per la Sezione cinema: tre autori scelti fra gli autori di opere cine­matografiche,   di   cui  un  musicista,
   e   tre  produttori  di   opere   cinematografiche
e)   per la Sezione opere letterarie e arti figurative: due autori di libri, un  autore di  opere delle arti  figurative, e due editori;
f)    per la Sezione riproduzioni fonomeccaniche : due autori di opere mu­sicali,  un  autore della parte letteraria di opere musicali e tre editori di musica.
La designazione deve cadere su iscrìtti ordinari all'Ente che siano altresì iscritti all'associazione  sindacale  che  rappresenta  le categorie  interessate.
Alle riunioni della Commissione della Sezione musica nelle quali si discuta­no argomenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere as­segnate alla Sezione stessa partecipano altresì, con voto consultivo,
                                                                 -4-
 
un rappre­sentante della Confederazione Commercianti ed uno della Confederazione degli Industriali.
Art. 28. — La Commissione di sezione, oltre le funzioni indicate all'art. 19
di  questo statuto,  ha funzioni  consultive e di conciliazione.
11 parere della Commissione deve essere richiesto dal Presidente per i prov­vedimenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere asse­gnate alla Sezione e sui criterii.di ripartizione dei diritti relativi a tali opere. Ta­li deliberazioni non sono valide se non vi abbiano preso parte, con speciale auto­rizzazione a deliberare sugli argomenti medesimi, i membri designati dalle asso­ciazioni sindacali. A tali riunioni saranno invitati, senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero della cultura popolare, uno della Confederazione dei professionisti  e artisti  e uno  della  Confederazione  degli industriali.
Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto ogniqualvolta il Pre­sidente lo ritenga opportuno sulle
  questioni che interessano la Sezione o che ad essa   sono  sottoposte   per   disposizione   regolamentare.
La Commissione interviene per conciliare le controversie insorte tra gli iscrit­ti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da tutti gli interessati, collaborando a tal fine con le associazioni sindacali   competenti.
L'iscritto può ricorrere al Consiglio di amministrazione contro i provvedimenti del presidente relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate  alla Sezione.
Il ricorso non sospende l'attuazione del provvedimento ed ha soltanto effetto dalla data del suo eventuale accoglimento.
Art. 29. — La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedi­menti di sanzioni previsti nell'art. 17, è composta dal direttore generale che la presiede e da due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministra­zione fra i componenti della Commissione stessa.
Il direttore della Sezione, nominato a norma del regolamento del personale, partecipa  alle riunioni   con  voto  consultivo.
Un ..funzionario della Direzione generale designato dal Presidente dell'Ente funge  da   segretario.
Art.  30. — La Consulta legale è composta : del   Presidente   dell'Ente   che   la   presiede;
di sei membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore, di cui uno designa­to dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti ed un altro dalla Con­federazione   degli   industriali;
di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
di un rappresentante del   Ministero  delle   finanze   indicato  all'art.   24;
 di   un   rappresentante   del   Ministero   dell'educazione   nazionale;
di   un   rapp.resentante  del  Ministero  della  cultura  popolare;
del  capo dell'Ufficio   della   proprietà   letteraria,   artistica   e   scientifica   del
Ministero della cultura popolare;
del  consigliere  giuridico  dell'Ente,  che  funziona  anche da  segretario.
Alle sedute della Consulta Legale sarà invitato a partecipare un rappresen­tante del Ministero dell'Africa Italiana qualora si debbano trattare questioni che interessano  l'Africa   Italiana.
H presidente  nomina  un  vice  presidente  in  seno alla Consulta.
Art. 3.1. — La Consulta legale dà parere a richiesta del presidente su questio­ni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere che possono  formare  oggetto  dell'esercizio  delle   facoltà  di  autore  indicate  nell'art.   180 della legge.
.Dà,   altresì,   parere   su   ogni   questione   giuridica   di   particolare   interesse   per l'Ente che le venga sottoposta dal Presidente.
Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole dai regolamenti.
      Art. 32. — Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge e avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è costi­tuito in seno alla Consulta legale ed è composta dai rappresentanti del Ministe­ro delle finanze e della cultura popolare, dei due giuristi designati dalle Confe­derazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e del consigliere giu­ridico che  ha   anche   funzioni di   segretario.
Art. 33. — La Commissione dei ricorsi è composta di un Consigliere di Stato che la presiedi, nominato per un triennio dal Presidente  del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, nominati dal Presidente dell'Ente, pariteticamente, su designazione delle Confederazioni dei professionisi e degli artisti e degli indu­striali.
Un   funzionario   dell'Ente,   designato  dal   Presidente,   funge  da   segretario.
 Con   l'ufficio   di   Presidente   e   di   componente   della  Commissione   dei   ricorsi sono  incompatibili   gli   uffici   di   membro   del  Consiglio   di   amministrazione e  delle Commissioni  di  Sezione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di al­meno due dei componenti.
Art. 34 — I  componenti degli organi collegiali non nominati in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti,  durano in carica tre anni e  possono essere riconfermati.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di pa­rità prevale  il  voto del
                                                            -5-
 
Presidente.
Art. 35. — I membri dei collegi, che non intervengono senza giustificato moti­vo   a   tré   riunioni   consecutive,   possono   essere   dichiarati   dal   Presidente   decaduti
dall'ufficio.
Art. 36. — Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di ammini-
strazione   su   proposta   del   Presidente,   secondo   le   norme   stabilite   dal   regolamento del personale di cui  al  successivo  articolo 39.
 Il  direttore  generale:
1.     dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici dell'Ente, rispondendone direttamente al  Presidente;
2.     provvede   all'esecuzione   delle   deliberazioni   degli" organi   dell'Ente;
3.     esercita la sorveglianza sull'entrata e sulle spese e controfirma a tal fine   gli   ordini   di  incasso  e  di  pagamento;
4.     adotta nei modi e nelle forme stabilite dai regolamenti dell'Ente ogni prjvvfdimento   nei   riguardi   del
personale;
                
5.     interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di ammi­nistrazione, delle Commissioni di Sezione e della Consulta legale come pure a quelle  del  Comitato  previsto allo  art.   32;
6.     esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse
dal   Presidente   e   dal   Consiglio   di   amministrazione.
Art. 37. — Il Consigliere giurìdico assiste la presidenza e la direzione genera­le nell'esplicazione delle funzioni giuridiche dell'Ente per quanto riguarda, in particolare, la. protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione dell'Ente, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lett. a) dell'art. 5 del presente statuto. Sovrin-tende   all'ufficio  legale.
Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministra­zione e  delle Commissioni di Sezione;
Il Consigliere giuridico è nominato secondo le norme stabilite dal regolamento del   personale  dj   cui  al   successivo  art.   39.
Titolo V. — Ordinamento interno
Art. 38. — L'Ente è organizzato in uffici centrali e periferici e si vale di rap­presentanze all'estero.
L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, è costituito in Sezioni e in Servizii.
La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in Sezioni e in Servizii e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classi­ficazione e la competenza degli uffici periferici sono stabilite dai regolamenti del­l'Ente.
La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento   sono   stabilite   con   ordinanza   del   Consiglio   di   amministrazione.
Art. 39. — La dotazione organica, le norme di assunzione e di stato giuridico. e il trattamento economico di attività e di .previdenza del personale centrale e periferico dell'Ente, sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 25, da assoggettare all'approvazione del Ministro per la cultura popolare, e de! Ministro per  le  finanze.
 
 
Titolo VI. — Amministrazione
Art,  40.  — Le Sezioni  non hanno autonomia amministrativa.
Art.   41.   —   L'esercizio   finanziario   si   inizia   il   I"   gennaio   e   si   chiude   il   31 dicembre  di   ogni   anno.
Art.  42.   — Le   entrate   dell'Ente   sono   costituite:
a)    dai   contributi   dovuti   dagli   iscritti ;
b)    dalle   provvigioni   sui   servizi; e) dalle rendite ;
d)     dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra
somma che a qualsivoglia titolo ad esso pervenga o spetti in relazione alla propria
attività.         .
Art. 43. — 11 patrimonio dell'Ente è costituito:
a)   dai  beni   immobili   e   mobili   di   proprietà   dell'Ente;
b)   dai  beni e dai valori che  per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in  possesso dell'Ente;
e)    da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio­
   di   amministrazione   ad   incremento   del   patrimonio;
d) dalle somme accantonate per riserva permanente o straordinaria, a norma del successivo art.  44  fino a che non siano erogate.
Art. 44. — L'Ente deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a otto milioni mediante la utilizzazione del_ 50 °/0 degli eventuali avanzi di gestione risultanti   alla   chiusura   del   conto   consuntivo.
Sul rimanente 50 %, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie e altra quota. quale con­tributo dell'Ente alle Casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori
                                                                             -6-
e musicisti.
L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo.
Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione  della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la cultura  popolare.
Art. 45. — Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo   delle   entrate   e   delle   spese.
Il bilancio preventivo è sottoposto al Consiglio di amministrazione non oltre i] 30  novembre  dell'anno precedente a  quello  a  cui  il  bilancio si   riferisce.
Il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio non oltre il mese di maggio dell'anno   seguente.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'appro­vazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero della cultura popolare con una relazione del presidente, alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.
Art. 46. — Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti. I revisori effettivi sono, rispettivamente, nominati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per la cultuia po­polare,   dalla   Confederazione    dei    professionisti   e   artisti    e   dalla   Confederazione degli industriali. I tre supplenti sono nominati, rispettivamente, dal Ministro per la cultura popolare e dalle due Confederazioni suddette. 11 Collegio è presieduto da!  revisore  nominato  dal Ministro per  la  cultura  popolare.
Il supplente è chiamato ad esercitare il suo ufficio nel caso che si renda va­cante il posto di revisore
effettivo.
I    revisori   durono   in   carica   un   triennio,   e   possono   essere   riconfermati.
II      Consiglio di amministrazione determina per ciascun triennio la misura della retribuzione dei  revisori.
Al Collegio dei revisori spetta la verifica - delle scritture deE'Ente e la revi­sione   contabile  del   conto  consuntivo.
Il conto consuntivo, ogni anno, un mese prima di essere sottoposto all'appro­
vazione deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio
di amministrazione.                  
Titolo VII. — Disposizioni finali e transitorie
Art. 47. — Il regolamento generale dell'Ente stabilisce- le norme per l'esecuzione di questo stati.to e quelle transitorie  eventualmente necessarie.
1   regolr:"ienti   interni   determinano   la   costituzione   degli   Uffici   e   dei   Servizi  ■ della Direzione generale e della periferia, e tutte le altre norme necessarie pel fun­zionamento dell'Ente.
Copia dei regolamenti è comunicata al Ministero della Cultura Popolare a cu­ra  del   Presidente.
Art. 48. — I regolamenti attualmente vigenti rimangono in vigore sino al­l'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con   quelle   contenute   in   questo  statuto.
Art. 49. — La legge richiamata senza altra indicazione in questo statuto, è la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti  connessi al suo esercizio.

 

 

 

 

 

 

 ENTE ITALIANO PER IL DIRITTO DI AUTORE (E.I.D.A.).    

 REGIO DECRETO 24 agosto  1942-XX,n: 1799. – Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).  (Gazz.  Uff.  20  feb­braio   1943-XX1.  n.   42)  (I).


 

Articolo unico— E’ approvato lo statuto dell’Ente Italiano per il Diritto di Autore (E. I.D-A.),

 ente di diritto pubblico. nel testo annesso al presente decreto e firmato,d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.

          Lo statuto della Società  Italiana degli Autori ed  Editori,  approvato con R.decreto 30 marzo 1936-XIV. n. 636 è abrogato.

STATUTO                      DELL'ENTE ITALIANO PER IL DIRITTO DI AUTORE

(E.I.D.A.)

Titolo I. — Sede ed oggetto

Art.   I. —  L'Ente   italiano   per  il   diritto   di   autore   (E.I.D.A.),   previsto  dalla

 Iegge 22 aprile 1941-XIX,  n. -633,- ha sede in Roma.

Art. 2. — L'Ente esercita le attribuzioni affidatigli dalla legge sulla prote­zione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e quelle ani-dategli da altre disposizioni legislative e da questo statuto.

Art.  3. — L'Ente esercita, in via esclusiva, a sensi e per gli effetti dell'art.  180 della legge,  l'attività di  intermediario per l'esercizio dei  diritti  di   rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di  radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cine­matografica di  opere letterarie,  teatrali e  musical!. Rientrano  quindi  nella   sua   competenza:

1)  Li   concessione,   per  conto  e  nell'interesse  degli   aventi  diritto  che   gliene
:iabbiano: affidato l'incarico,  di  licenze, e  autorizzazioni  per  l'utilizzazione  economica

di  opere  protette  dalla  legge;

2)  La   percezione   e   la   ripartizione   dei   proventi    che    derivano    dalle    dette

licenze  e  autorizzazioni.

Art.  4. — Spetta,  inoltre,  all'Ente:

1)        La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sull'esecuzione sia di pezzi staccati di opere musicali, sia di brevi composizioni, a sensi dell'ultimo comma  dell'art.   175  della  legge;

2)   La riscossione, a favore delle casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori e musicisti, del diritto indicato agli artt. 177 e 178 della legge, sulla  vendita  delle  opere  scientifiche,   didattiche  e  musicali;

 

3)        La tenuta del registro delle denunce sull'aumento di valore delle opere delle  arti  figurative,  che  gli sono presentate  a sensi  dell'art.   154  della  legge;

4)   L'apposizione del contrassegno sugli esemplari delle opere, oggetto del contratto di  edizione,  a norma  dell'art.   123  della legge e delle  relative disposizioni del regolamento di esecuzione;

5)  La tenuta del pubblico registro per le opere cinematografiche istituito dal
R.   decreto-legge  .16   giugno   1938-XVI,   n.   1061,   convertito   nella   legge   18   gennaio 1939-XVII. n. 458.

Art.  5.  — Sono compresi nei  compiti  dell'Ente:

a)        lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi, anche   in   collaborazione   con   le   competenti   associazioni   sindacali;

b)   l'attività intesa a favorire l'incremento del patrimonio letterario, artistico e  scientifico  della  Nazione.

   L'Ente   può   assumere   l'esercizio   della   protezione   di   diritti   connessi   al   diritto dì autore per conto degli aventi diritto,  nonché  servizi  di  accertamento  e di perce­zione di tasse, contributi  e diritti per conto dello Stato o di enti-pubprivati.

         L'esercizio delle attività descritte in questo articolo e nei precedenti articoli 3 e 4 è disciplinato anche dalle disposizioni del  regolamento generale.

          .Art. 6. — L'Ente ha facoltà di assumere la rappresentanza di stranieri, siano enti, siano singoli cittadini, per quanto si riferisce alla protezione delle opere e dei diritti indicati nel precedente art. 3, anche fuori del territorio metropolita­no, dell'Africa Italiana e dei possedimenti italiani e anche senza che tale rap­porto importi la iscrizione

                                                                              -1-

 

 all'Ente a norma delle disposizioni contenute nel ti­tolo seguente.

    

Esso può delegare la propria rappresentanza generale o speciale in paesi stranieri, compresa la protezione dei diritti degli Iscritti anche ad enti o persone straniere,   con  le  modalità   fissate   dall'art.   58   del   regolamento   di   esecuzione della legge.

                       

 

Titolo II. — Iscritti all'ente - Sezioni - Tutela delle opere

Art. 7. — L'Ente svolge la sua attività per la protezione delle opere nell'interesse e per conto  degli  aventi  diritto suoi iscritti.

        Art.  8.  — Possono essere  iscritti all'Ente come  iscritti  ordinari  alle  condizioni e secondo le norme stabilite dal  regolamento generale,  i cittadini  e  gli  enti  italiani che siano titolari,  in via originaria o derivata, di diritti d'autore o di diritti connessi con l'esercizio del diritto di autore, e che siano :

                 a)     autori;

                  b)    editori;

                  c)     fotografi ;

       d)    produttori  di   .Imi  o  di   dischi   grammofonici;

                        e)   l’ente  esercente  il  servizio  della  radiodiffusione;

       f)   artisti   esecutori;

i loro eredi  o  aventi causa  e  in  genere  coloro che  creano,  realizzano  ed  eseguono opere protette  dalla legge.

Gli autori possono essere iscritti anche se abbiano ceduto totalmente i diritti dì utilizzazione economica sulle loro opere purché tali diritti siano stati dagli aventi  causa  dell'autore  affidali  all'Ente per  la  loro  protezione.

Art. 9. — Possono anche essere iscritti, come iscritti straordinari per la durata determinata  voita per  volta  nella  dichiarazione  accettata  dall'Ente:

a)     coloro   che   intendono   affidargli   la   protezione   di   opere   in   manifesta­zioni   di   carattere

occasionale e saltuario;

b)     enti   o   persone   che   non   abbiano   cittadinanza   italiana   e   che   rientrino

in   una   delle   categorie   previste   nel   precedente   art.   8.

Art. 10. — L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dai regolamenti dell'Ente, nonché l'accettazione delle limita­zioni che questi impongono al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizza­zione economica, e di proteggere, nel quadro degli interessi generali dell’Ente e nei limiti della propriaa competenza,gli interessi dei singoli iscritti.

Art. II. — L'iscritto deve presentare all'Ente, per ogni opera della quale in­tenda affidargli la protezione, una dichiarazione redatta in conformità delle pre-*crizioni   dei   regolamenti   dell'Ente   stesso.

Ogni   opera   è   assegnata,   agli   effetti   previsti   dal   regolamento   generale,   a   una  . o   più   Sezioni   indicate   nell'art.   15  di   questo   Statuto.

L'assegnazione   dell'opera    spetta    al   Direttore    generale.

Entro il termine di un mese dalla data della comunicazione dell'assegnazione, il dichiarante può reclamare alla Commissione dei ricorsi, che si pronuncia dopo aver sentito il parere  delle  singole Commissioni delle Sezioni interessate.

Art 12. — Senza pregiudizio della competenza delle organizzazioni sindacali, l'iscrizione all'Ente ha per efletto di affidare ad esso la protezione esclusiva del­l'opera dichiarata a sensi del primo comma del precedente art. 11, in Italia-e -nell'Africa italiana, nei possedimenti italiani e in quei paesi in coi esista una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della Sezione alla qua­le detta opera è assegnata a sensi dell'art. 16 e con le modalità stabilite dal re­golamento  generale.

L'Ente   non   può   concedere   permessi   gratuiti   per   l’utilizzazione dell'opera.

Art. 13. — L'iscrizione all'Ente è impegnativa per la durata di dieci anni e si rinnova tacitamente per un ugual periodo di tempo se  l’iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza  del  decennio.

    L'iscritto, tuttavia, resta impegnato per l'intero periodo di durata degli impegni legittimamente assunti dall'Ente nell'interesse dell'iscritto, anteriormente alla di­chiarazione   suddetta.

L'iscrizione si intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a dieci anni.

Art. 14. — Le somme incassate dall'Ente per l'utilizzazione delle opere, al netto della provvigione e di altri contributi dovutj all'Ente, sono accreditate agli iscrìtti, previa, ove occorra, ripartizione agli interessati, secondo le norme del re­golamento generale, salvo compensazione delle somme che siano state loro addebi­tate   a   qualsiasi   titolo.

Art.   15.  — L'Ente  comprende  le  seguenti  Sezioni:

a)    lirica, opere drammatico-musicali, per l'esercizio delle facoltà di rap­presentazione pubblica, di televisione e di diffusione per mezzo della radio o di analoghi procedimenti;

b)    musica, per l'esercizio della facoltà di radiodiffusione o di pubblica esecuzione anche per mezzo di riproduzione cinematografica o di apparecchi ra­dioriceventi ;

e) drammatica, operette e riviste, per l'esercizio della facoltà di rap­presentazione pubblica, di televisione, di diffusione per mezzo della radio o di procedimenti   analoghi;

d)    opere letterarie e arti figurative, per l'esercizio della facoltà di ripro­duzione,   di   recitazione   in  

                                                                          -2-

pubblico,  di  televisione   e   di   radiodiffusione:

e)     cinema, per l'esazione dei diritti per la proiezione pubblica e la te­levisione ;

/) riproduzioni fotomeccaniche, per l'esercizio della facoltà di riproduzione fonomeccanica.

Art.   16. — Sono assegnate:

a)   olla Sezione lirica:   le opere  liriche,  gli oratori e le  opere analoghe;

b)   alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche, di operette o di riviste,  di oratorii  o di

opere analoghe,  le brevi  composizioni  musicali  di  ogni  generee   ivvi  compresi   i  testi   letterari   così   posti   in   musica;

e) alla Sezione drammatica, operette e riviste: le opere drammatiche, le opetette, 'e riviste e le composizioni di tale genere create appositamente per la radiodiffusione   e   la   televisione ;

d)    alla Sezione opere letterarie e arti figurative : le opere scritte e orali
nel  campo  letterario   e   scientifico,   le   opere  dell'arte   figurativa   e   le   fotografie;

e)    alla Sezione cinema : le opere cinematografiche ;

f)    alla Sezione riproduzioni fonomeccaniche : le opere registrate su dischi di'grammofono e ogni altra opera riprodotta con  mezzi fonomeccanici.

Titolo III.-— Sanzioni nei confronti degli iscritti

Art. 17. —.All'iscritto il quale contravvenga a disposizioni statutarie o rego­lamentari o comunque venga meno ai proprii doveri di iscritto sono inflitte le sanzioni contemplate-nel comma seguente, salvo eventuali provvedimenti, amministrativi  e  ogni   altra   azione  civile  o  penale.

Le sanzioni sono:

1)       il richiamo;                                             

2)   la pena pecuniaria da L. 20 a L. 6.000;

3)   la   radiazione.

La radiazione importa la cessazione dell'amministrazione delle opere e dei diritti   appartenenti   all’iscritto.

Con provvedimenti speciale la cessazione della amministrazione di tali opere e diritti può essere ìpplicata anche se essi, posteriormente alla data in cui ha inizio  il  procedimento  di   sanzione,   siano  stati  ceduti  ad   altri.

Art.   18. —  11   richiamo  è  rivolto   all'iscritto per  lievi  infrazioni   ai  propri  doveri di iscritto.

La pena  pecuniaria è  inflitta:

a)    per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per  maggiore   gravità   di   essi;

b)    per   dichiarazioni   non   rispondenti   a   verità;

e) per atti - comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica ogget­to dell'attività dell'Ente.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato all'Ente grave pregiudizio malcriale o morale, o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con  l'Ente.

Art. 19. — Le sanzioni del richiamo e  della  pena  pecuniaria sono inflitte dal Presidente dell'Ente, su proposta della Commissione della Sezione competente costituita  nei  modi indicati  dall'art.  29,  previa  contestazione  degli addebiti.

La sanzione  della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ri. corso   alla   Commissione   dei   ricorsi   nel   termine   di un   mese.

Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di un mese, al Consiglio di amministrazione.

E* data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Ente di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione delle  particolari circostanze di  fatto.

Tutti i provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ri­corsi,   sono   comunicati   all'interessato   dal   Presidente   dell'Ente.

I    provvedimenti definitivi di sanzione soni comuuicati alle Confederazioni dei
professionisti e artisti e degli industriali.

Art. 20. — Le norme da seguire nei procedimenti previsti da! precedente art. 19
sono dettate dal regolamento generale.

Titolo IV. — Organi  dell'ente

Art.  21. — Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio   di   amministrazione;

le  Commissioni  di  Sezione;                       

la Consulta Legale;

la  Commissione   dei  ricorsi;

il direttore  generale;

         il consigliere   giuridico.

                                                                           -3-

 Art.  22. — Il presidente è nominato con decreto Reale su  proposta del DUCE; previa   designazione   del   Ministro   della   cultura   popolare.   Dura   in   carica   cinque anni  e  può  essere  confermato.

II    presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende alla sua .ge­
stione amministrativa e finanziaria e risponde della esecuzione delle deliberazioni
del   Consiglio   di   amministrazione;

presiede, se non sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del­l'Ente;

nomina e revoca, sentito il direttore generale, gli impiegati dell'Ente, a norma del regolamento del personale;

ordina   le  spese  entro  i  limiti   del  bilancio;

designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le atte­stazioni e a ricevere gli atti previsti negli

articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile,  a sensi e  per gli effetti dell'art.   164 della legge;

adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti   dell'Ente;

adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riu­nione.

Art. 23. — In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro   del   Consiglio   di   amministrazione   da   lui   designato.

   Art.  24.   —   11  Consiglio di  amministrazione  è  composto:

 

del   Presidente   dell'Ente,   che   lo   presiede;

 

di   un   rappresentante   del   Partito   Nazionale   Fascista ;

di   tre   membri,   dei   quali   due,   almeno,   autori   designati   dalla   Confedera­zione   fascista   professionisti   e   artisti;

dì  tre  membri,   dei  quali  due,   almeno,   editori   o  produttori   designati   dalla Confederazione   fascista  degli  industriali ; :

di   un   rappresentante   del   Ministero   dell'Africa   Italiana;

di   un   rappresentante   del   Ministero   delle   finanze;

di  un   rappresentante  del  Ministero  della cultura   popolare.

           Art.  25.  —-  Il  Consiglio  di  amministrazione delibera :  

1.     sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività del­l'Ente;

2.     sul  bilancio  preventivo  e   sul   conto  consuntivo;

3.     sulle   proposte   di   modificazione   a   questo   statuto;

4.      sul   regolamento   generale   e   su   ogni   altra   disposizione   regolamentare

riguardante  gli  iscritti ;

5.    sul regolamento del personale, di cui al successivo art. 39, sui regolamenti
per la tenuta dei registri" indicati all'art. 4 del presente statuto e sugli altri regola­
menti interni  di  amministrazione;

6.   sulla   nomina   dei   membri   della   Consulta   legale;      -

7.         sulle  misure  dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  ordinarli  e  straordinarii ;

8.     sulla assunzione delle funzioni indicate al 2° comma dell'art. 18! della legge  e  sui compiti   indicati  all'art.   5,   comma 2,   di  questo statuto;

9.     sui   ricorsi   contro   la   sanzione   della   radiazione;

10.      su ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o dai regolamen­ti  dell'Ente.

             Art.   26.- Il  Consiglio di   amministrazione   è   convocato dal   presidente quan-

do  questi   lo ravvisi   opportuno.   Normalmente   è   convocato  quattro   volte  l'anno.

Per la  validità delle  riunioni  occorre la  presenza  di almeno  sei dei  suoi  com­ponenti,   incluso  il   presidente.

         Art. 27. — Presso  ogni Sezione è costituita una Commissione di sezione. La   Commissione   è   composta   del   Presidente   che   la  presiede   e   di  autori   e   di editori   o   produttori,   nominati   dal   Consiglio   di   amministrazione   su   designazione delle rispettive associazioni  sindacali,  come  segue:

a) per la Sezione lirica : due autori della musica ed un autore della par­te  letteraria  di  opere liriche  e  tre  editori  di  dette  opere;

b) per la Sezione musica: un autore della musica di opere liriche e un autore di altre composizioni musicali, un autore della parte letteraria di composi­zioni  musicali  e tre  editori di  musica;

e) per la Sezione drammatica, operette e riviste: due autori di opere drammatiche, due autori di operette e riviste (di cui uno autore del testo lette­rario e l'altro della musica) e due editori concessionari di diritti di rappresentazione delle  opere   suddette ;

          d)  per la Sezione cinema: tre autori scelti fra gli autori di opere cine­matografiche,   di   cui  un  musicista,

   e   tre  produttori  di   opere   cinematografiche

e)   per la Sezione opere letterarie e arti figurative: due autori di libri, un  autore di  opere delle arti  figurative, e due editori;

f)    per la Sezione riproduzioni fonomeccaniche : due autori di opere mu­sicali,  un  autore della parte letteraria di opere musicali e tre editori di musica.

La designazione deve cadere su iscrìtti ordinari all'Ente che siano altresì iscritti all'associazione  sindacale  che  rappresenta  le categorie  interessate.

Alle riunioni della Commissione della Sezione musica nelle quali si discuta­no argomenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere as­segnate alla Sezione stessa partecipano altresì, con voto consultivo,

                                                                 -4-

 

un rappre­sentante della Confederazione Commercianti ed uno della Confederazione degli Industriali.

Art. 28. — La Commissione di sezione, oltre le funzioni indicate all'art. 19
di  questo statuto,  ha funzioni  consultive e di conciliazione.

11 parere della Commissione deve essere richiesto dal Presidente per i prov­vedimenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere asse­gnate alla Sezione e sui criterii.di ripartizione dei diritti relativi a tali opere. Ta­li deliberazioni non sono valide se non vi abbiano preso parte, con speciale auto­rizzazione a deliberare sugli argomenti medesimi, i membri designati dalle asso­ciazioni sindacali. A tali riunioni saranno invitati, senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero della cultura popolare, uno della Confederazione dei professionisti  e artisti  e uno  della  Confederazione  degli industriali.

Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto ogniqualvolta il Pre­sidente lo ritenga opportuno sulle

  questioni che interessano la Sezione o che ad essa   sono  sottoposte   per   disposizione   regolamentare.

La Commissione interviene per conciliare le controversie insorte tra gli iscrit­ti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da tutti gli interessati, collaborando a tal fine con le associazioni sindacali   competenti.

L'iscritto può ricorrere al Consiglio di amministrazione contro i provvedimenti del presidente relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate  alla Sezione.

Il ricorso non sospende l'attuazione del provvedimento ed ha soltanto effetto dalla data del suo eventuale accoglimento.

Art. 29. — La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedi­menti di sanzioni previsti nell'art. 17, è composta dal direttore generale che la presiede e da due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministra­zione fra i componenti della Commissione stessa.

Il direttore della Sezione, nominato a norma del regolamento del personale, partecipa  alle riunioni   con  voto  consultivo.

Un ..funzionario della Direzione generale designato dal Presidente dell'Ente funge  da   segretario.

Art.  30. — La Consulta legale è composta : del   Presidente   dell'Ente   che   la   presiede;

di sei membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore, di cui uno designa­to dalla Confederazione dei professionisti e degli artisti ed un altro dalla Con­federazione   degli   industriali;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

di un rappresentante del   Ministero  delle   finanze   indicato  all'art.   24;

 di   un   rappresentante   del   Ministero   dell'educazione   nazionale;

di   un   rapp.resentante  del  Ministero  della  cultura  popolare;

del  capo dell'Ufficio   della   proprietà   letteraria,   artistica   e   scientifica   del

Ministero della cultura popolare;

del  consigliere  giuridico  dell'Ente,  che  funziona  anche da  segretario.

Alle sedute della Consulta Legale sarà invitato a partecipare un rappresen­tante del Ministero dell'Africa Italiana qualora si debbano trattare questioni che interessano  l'Africa   Italiana.

H presidente  nomina  un  vice  presidente  in  seno alla Consulta.

Art. 3.1. — La Consulta legale dà parere a richiesta del presidente su questio­ni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere che possono  formare  oggetto  dell'esercizio  delle   facoltà  di  autore  indicate  nell'art.   180 della legge.

.Dà,   altresì,   parere   su   ogni   questione   giuridica   di   particolare   interesse   per l'Ente che le venga sottoposta dal Presidente.

Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole dai regolamenti.

      Art. 32. — Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge e avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è costi­tuito in seno alla Consulta legale ed è composta dai rappresentanti del Ministe­ro delle finanze e della cultura popolare, dei due giuristi designati dalle Confe­derazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e del consigliere giu­ridico che  ha   anche   funzioni di   segretario.

Art. 33. — La Commissione dei ricorsi è composta di un Consigliere di Stato che la presiedi, nominato per un triennio dal Presidente  del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, nominati dal Presidente dell'Ente, pariteticamente, su designazione delle Confederazioni dei professionisi e degli artisti e degli indu­striali.

Un   funzionario   dell'Ente,   designato  dal   Presidente,   funge  da   segretario.

 Con   l'ufficio   di   Presidente   e   di   componente   della  Commissione   dei   ricorsi sono  incompatibili   gli   uffici   di   membro   del  Consiglio   di   amministrazione e  delle Commissioni  di  Sezione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di al­meno due dei componenti.

Art. 34 — I  componenti degli organi collegiali non nominati in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti,  durano in carica tre anni e  possono essere riconfermati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di pa­rità prevale  il  voto del

                                                            -5-

 

Presidente.

Art. 35. — I membri dei collegi, che non intervengono senza giustificato moti­vo   a   tré   riunioni   consecutive,   possono   essere   dichiarati   dal   Presidente   decaduti

dall'ufficio.

Art. 36. — Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di ammini-

strazione   su   proposta   del   Presidente,   secondo   le   norme   stabilite   dal   regolamento del personale di cui  al  successivo  articolo 39.

 Il  direttore  generale:

1.     dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici dell'Ente, rispondendone direttamente al  Presidente;

2.     provvede   all'esecuzione   delle   deliberazioni   degli" organi   dell'Ente;

3.     esercita la sorveglianza sull'entrata e sulle spese e controfirma a tal fine   gli   ordini   di  incasso  e  di  pagamento;

4.     adotta nei modi e nelle forme stabilite dai regolamenti dell'Ente ogni prjvvfdimento   nei   riguardi   del

personale;

                

5.     interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di ammi­nistrazione, delle Commissioni di Sezione e della Consulta legale come pure a quelle  del  Comitato  previsto allo  art.   32;

6.     esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse
dal   Presidente   e   dal   Consiglio   di   amministrazione.

Art. 37. — Il Consigliere giurìdico assiste la presidenza e la direzione genera­le nell'esplicazione delle funzioni giuridiche dell'Ente per quanto riguarda, in particolare, la. protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione dell'Ente, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lett. a) dell'art. 5 del presente statuto. Sovrin-tende   all'ufficio  legale.

Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministra­zione e  delle Commissioni di Sezione;

Il Consigliere giuridico è nominato secondo le norme stabilite dal regolamento del   personale  dj   cui  al   successivo  art.   39.

Titolo V. — Ordinamento interno

Art. 38. — L'Ente è organizzato in uffici centrali e periferici e si vale di rap­presentanze all'estero.

L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, è costituito in Sezioni e in Servizii.

La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in Sezioni e in Servizii e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classi­ficazione e la competenza degli uffici periferici sono stabilite dai regolamenti del­l'Ente.

La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento   sono   stabilite   con   ordinanza   del   Consiglio   di   amministrazione.

Art. 39. — La dotazione organica, le norme di assunzione e di stato giuridico. e il trattamento economico di attività e di .previdenza del personale centrale e periferico dell'Ente, sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 25, da assoggettare all'approvazione del Ministro per la cultura popolare, e de! Ministro per  le  finanze.

 

 

Titolo VI. — Amministrazione

Art,  40.  — Le Sezioni  non hanno autonomia amministrativa.

Art.   41.   —   L'esercizio   finanziario   si   inizia   il   I"   gennaio   e   si   chiude   il   31 dicembre  di   ogni   anno.

Art.  42.   — Le   entrate   dell'Ente   sono   costituite:

a)    dai   contributi   dovuti   dagli   iscritti ;

b)    dalle   provvigioni   sui   servizi; e) dalle rendite ;

d)     dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra
somma che a qualsivoglia titolo ad esso pervenga o spetti in relazione alla propria
attività.         .

Art. 43. — 11 patrimonio dell'Ente è costituito:

a)   dai  beni   immobili   e   mobili   di   proprietà   dell'Ente;

b)   dai  beni e dai valori che  per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in  possesso dell'Ente;

e)    da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio­
   di   amministrazione   ad   incremento   del   patrimonio;

d) dalle somme accantonate per riserva permanente o straordinaria, a norma del successivo art.  44  fino a che non siano erogate.

Art. 44. — L'Ente deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a otto milioni mediante la utilizzazione del_ 50 °/0 degli eventuali avanzi di gestione risultanti   alla   chiusura   del   conto   consuntivo.

Sul rimanente 50 %, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie e altra quota. quale con­tributo dell'Ente alle Casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori

                                                                             -6-

e musicisti.

L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione  della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la cultura  popolare.

Art. 45. — Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo   delle   entrate   e   delle   spese.

Il bilancio preventivo è sottoposto al Consiglio di amministrazione non oltre i] 30  novembre  dell'anno precedente a  quello  a  cui  il  bilancio si   riferisce.

Il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio non oltre il mese di maggio dell'anno   seguente.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'appro­vazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero della cultura popolare con una relazione del presidente, alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 46. — Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti. I revisori effettivi sono, rispettivamente, nominati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per la cultuia po­polare,   dalla   Confederazione    dei    professionisti   e   artisti    e   dalla   Confederazione degli industriali. I tre supplenti sono nominati, rispettivamente, dal Ministro per la cultura popolare e dalle due Confederazioni suddette. 11 Collegio è presieduto da!  revisore  nominato  dal Ministro per  la  cultura  popolare.

Il supplente è chiamato ad esercitare il suo ufficio nel caso che si renda va­cante il posto di revisore

effettivo.

I    revisori   durono   in   carica   un   triennio,   e   possono   essere   riconfermati.

II      Consiglio di amministrazione determina per ciascun triennio la misura della retribuzione dei  revisori.

Al Collegio dei revisori spetta la verifica - delle scritture deE'Ente e la revi­sione   contabile  del   conto  consuntivo.

Il conto consuntivo, ogni anno, un mese prima di essere sottoposto all'appro­
vazione deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio
di amministrazione.                  

Titolo VII. — Disposizioni finali e transitorie

Art. 47. — Il regolamento generale dell'Ente stabilisce- le norme per l'esecuzione di questo stati.to e quelle transitorie  eventualmente necessarie.

1   regolr:"ienti   interni   determinano   la   costituzione   degli   Uffici   e   dei   Servizi  ■ della Direzione generale e della periferia, e tutte le altre norme necessarie pel fun­zionamento dell'Ente.

Copia dei regolamenti è comunicata al Ministero della Cultura Popolare a cu­ra  del   Presidente.

Art. 48. — I regolamenti attualmente vigenti rimangono in vigore sino al­l'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con   quelle   contenute   in   questo  statuto.

Art. 49. — La legge richiamata senza altra indicazione in questo statuto, è la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti  connessi al suo esercizio.

 

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47