ENTE ITALIANO PER IL DIRITTO
DI AUTORE (E.I.D.A.).
REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX,n: 1799. – Approvazione del
nuovo statuto dell'Ente Italiano per il diritto di autore
(E.I.D.A.)
(Gazz. Uff. 20 febbraio 1943-XX1. n. 42)
Articolo unico— E’ approvato lo statuto dell’Ente Italiano
per il Diritto di Autore (E. I.D-A.), ente di diritto
pubblico, nel testo annesso al presente decreto e firmato,
d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Lo statuto della Società Italiana degli Autori ed
Editori, approvato con R.decreto 30 marzo 1936-XIV n. 636 è
abrogato.
STATUTO DELL'ENTE ITALIANO PER IL
DIRITTO DI AUTORE (E.I.D.A.)
Titolo I. — Sede ed oggetto
Art. 1. — L'Ente
italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.),
previsto dalla legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, - ha
sede in Roma.
Art. 2. — L'Ente esercita le
attribuzioni affidatigli dalla legge sulla protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio e quelle ani-dategli da altre disposizioni
legislative e da questo statuto.
Art. 3. — L'Ente esercita, in
via esclusiva, a sensi e per gli effetti dell'art. 180
della legge, l'attività di intermediario per l'esercizio
dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica
e cinematografica di opere letterarie, teatrali e
musical!. Rientrano quindi nella sua competenza:
1) Li concessione, per
conto e nell'interesse degli aventi diritto che
gliene
:iabbiano: affidato l'incarico, di licenze, e
autorizzazioni per l'utilizzazione economica
di opere protette dalla legge;
2) La percezione e la
ripartizione dei proventi che derivano dalle
dette
licenze e autorizzazioni.
Art. 4. — Spetta, inoltre,
all'Ente:
1) La determinazione
dell'ammontare del diritto demaniale sull'esecuzione sia di
pezzi staccati di opere musicali, sia di brevi composizioni,
a sensi dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge;
2) La riscossione, a favore delle casse di previdenza e di
assistenza degli autori, scrittori e musicisti, del diritto
indicato agli artt. 177 e 178 della legge, sulla vendita
delle opere scientifiche, didattiche e musicali;
3) La tenuta del registro delle denunce sull'aumento
di valore delle opere delle arti figurative, che gli
sono presentate a sensi dell'art. 154 della legge;
4) L'apposizione del contrassegno sugli esemplari delle
opere, oggetto del contratto di edizione, a norma
dell'art. 123 della legge e delle relative disposizioni
del regolamento di esecuzione;
5) La tenuta del pubblico registro per le opere
cinematografiche istituito dal R. decreto-legge .16
giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella
legge 18 gennaio 1939-XVII. n. 458.
Art. 5. — Sono compresi nei
compiti dell'Ente:
a) lo studio dei problemi relativi al diritto di
autore e ai diritti connessi, anche in collaborazione
con le competenti associazioni sindacali;
b) l'attività intesa a favorire l'incremento del
patrimonio letterario, artistico e scientifico della
Nazione.
L'Ente può assumere l'esercizio della
protezione di diritti connessi al diritto dì
autore per conto degli aventi diritto, nonché servizi di
accertamento e di percezione di tasse, contributi e
diritti per conto dello Stato o di enti-pubprivati.
L'esercizio delle attività descritte in questo
articolo e nei precedenti articoli 3 e 4 è disciplinato
anche dalle disposizioni del regolamento generale.
Art. 6. — L'Ente ha facoltà di
assumere la rappresentanza di stranieri, siano enti, siano
singoli cittadini, per quanto si riferisce alla protezione
delle opere e dei diritti indicati nel precedente art. 3,
anche fuori del territorio metropolitano, dell'Africa
Italiana e dei possedimenti italiani e anche senza che tale
rapporto importi la iscrizione
-1-
all'Ente a norma delle disposizioni contenute nel titolo
seguente.
Esso può delegare la propria rappresentanza generale o
speciale in paesi stranieri, compresa la protezione dei
diritti degli Iscritti anche ad enti o persone straniere,
con le modalità fissate dall'art. 58 del
regolamento di esecuzione della legge.
Titolo II. — Iscritti all'ente - Sezioni - Tutela delle
opere
Art. 7. — L'Ente svolge la sua
attività per la protezione delle opere nell'interesse e per
conto degli aventi diritto suoi iscritti.
Art. 8. — Possono essere
iscritti all'Ente come iscritti ordinari alle condizioni
e secondo le norme stabilite dal regolamento generale, i
cittadini e gli enti italiani che siano titolari, in
via originaria o derivata, di diritti d'autore o di diritti
connessi con l'esercizio del diritto di autore, e che siano
:
a) autori;
b) editori;
c) fotografi ;
d) produttori di .Imi o di dischi
grammofonici;
e) l’ente esercente il
servizio della radiodiffusione;
f) artisti esecutori;
i loro eredi o aventi causa e in genere coloro che
creano, realizzano ed eseguono opere protette dalla
legge.
Gli autori possono essere iscritti anche se abbiano ceduto
totalmente i diritti dì utilizzazione economica sulle loro
opere purché tali diritti siano stati dagli aventi causa
dell'autore affidali all'Ente per la loro protezione.
Art. 9. — Possono anche essere iscritti, come iscritti
straordinari per la durata determinata voita per volta
nella dichiarazione accettata dall'Ente:
a) coloro che intendono affidargli la
protezione di opere in manifestazioni di
carattere
occasionale e saltuario;
b) enti o persone che non abbiano
cittadinanza italiana e che rientrino
in una delle categorie previste nel precedente
art. 8.
Art. 10. — L'iscrizione importa l'accettazione degli
obblighi stabiliti da questo statuto e dai regolamenti
dell'Ente, nonché l'accettazione delle limitazioni che
questi impongono al fine di evitare contrasti fra i vari
diritti di utilizzazione economica, e di proteggere, nel
quadro degli interessi generali dell’Ente e nei limiti della
propriaa competenza,gli interessi dei singoli iscritti.
Art. II. — L'iscritto deve presentare all'Ente, per ogni
opera della quale intenda affidargli la protezione, una
dichiarazione redatta in conformità delle pre-*crizioni
dei regolamenti dell'Ente stesso.
Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti
dal regolamento generale, a una . o più
Sezioni indicate nell'art. 15 di questo Statuto.
L'assegnazione dell'opera spetta al Direttore
generale.
Entro il termine di un mese dalla data della comunicazione
dell'assegnazione, il dichiarante può reclamare alla
Commissione dei ricorsi, che si pronuncia dopo aver sentito
il parere delle singole Commissioni delle Sezioni
interessate.
Art 12. — Senza pregiudizio della competenza delle
organizzazioni sindacali, l'iscrizione all'Ente ha per
efletto di affidare ad esso la protezione esclusiva
dell'opera dichiarata a sensi del primo comma del
precedente art. 11, in Italia-e -nell'Africa italiana, nei
possedimenti italiani e in quei paesi in coi esista una sua
rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza
della Sezione alla quale detta opera è assegnata a sensi
dell'art. 16 e con le modalità stabilite dal regolamento
generale.
L'Ente non può concedere permessi gratuiti per
l’utilizzazione dell'opera.
Art. 13. — L'iscrizione all'Ente è impegnativa per la durata
di dieci anni e si rinnova tacitamente per un ugual periodo
di tempo se l’iscritto non manifesti una diversa volontà
con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della
scadenza del decennio.
L'iscritto, tuttavia, resta impegnato per l'intero
periodo di durata degli impegni legittimamente assunti
dall'Ente nell'interesse dell'iscritto, anteriormente alla
dichiarazione suddetta.
L'iscrizione si intende limitata alla durata del diritto, se
questo abbia una durata inferiore a dieci anni.
Art. 14. — Le somme incassate dall'Ente per l'utilizzazione
delle opere, al netto della provvigione e di altri
contributi dovutj all'Ente, sono accreditate agli iscrìtti,
previa, ove occorra, ripartizione agli interessati, secondo
le norme del regolamento generale, salvo compensazione
delle somme che siano state loro addebitate a
qualsiasi titolo.
Art. 15. — L'Ente comprende le seguenti Sezioni:
a) lirica, opere drammatico-musicali, per l'esercizio
delle facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione
e di diffusione per mezzo della radio o di analoghi
procedimenti;
b) musica, per l'esercizio della facoltà di
radiodiffusione o di pubblica esecuzione anche per mezzo di
riproduzione cinematografica o di apparecchi radioriceventi
;
e) drammatica, operette e riviste, per l'esercizio della
facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione, di
diffusione per mezzo della radio o di procedimenti
analoghi;
d) opere letterarie e arti figurative, per l'esercizio
della facoltà di riproduzione, di recitazione in
-2-
pubblico, di televisione e di radiodiffusione:
e) cinema, per l'esazione dei diritti per la proiezione
pubblica e la televisione ;
/) riproduzioni fotomeccaniche, per l'esercizio della
facoltà di riproduzione fonomeccanica.
Art. 16. — Sono assegnate:
a) olla Sezione lirica: le opere liriche, gli oratori
e le opere analoghe;
b) alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche,
di operette o di riviste, di oratorii o di
opere analoghe, le brevi composizioni musicali di ogni
generee ivvi compresi i testi letterari così
posti in musica;
e) alla Sezione drammatica, operette e riviste: le opere
drammatiche, le opetette, 'e riviste e le composizioni di
tale genere create appositamente per la radiodiffusione
e la televisione ;
d) alla Sezione opere letterarie e arti figurative : le
opere scritte e orali
nel campo letterario e scientifico, le opere
dell'arte figurativa e le fotografie;
e) alla Sezione cinema : le opere cinematografiche ;
f) alla Sezione riproduzioni fonomeccaniche : le opere
registrate su dischi di'grammofono e ogni altra opera
riprodotta con mezzi fonomeccanici.
Titolo III.-— Sanzioni nei confronti degli iscritti
Art. 17. —.All'iscritto il quale contravvenga a disposizioni
statutarie o regolamentari o comunque venga meno ai proprii
doveri di iscritto sono inflitte le sanzioni contemplate-nel
comma seguente, salvo eventuali provvedimenti,
amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
Le sanzioni sono:
1) il
richiamo;
2) la pena pecuniaria da L. 20 a L. 6.000;
3) la radiazione.
La radiazione importa la cessazione dell'amministrazione
delle opere e dei diritti appartenenti all’iscritto.
Con provvedimenti speciale la cessazione della
amministrazione di tali opere e diritti può essere ìpplicata
anche se essi, posteriormente alla data in cui ha inizio
il procedimento di sanzione, siano stati ceduti
ad altri.
Art. 18. — 11 richiamo è rivolto all'iscritto per
lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza
motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
e) per atti - comunque rivolti a menomare la veridicità dei
programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività
dell'Ente.
La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato
all'Ente grave pregiudizio malcriale o morale, o che
comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con
l'Ente.
Art. 19. — Le sanzioni del richiamo e della pena
pecuniaria sono inflitte dal Presidente dell'Ente, su
proposta della Commissione della Sezione competente
costituita nei modi indicati dall'art. 29, previa
contestazione degli addebiti.
La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione
dei ricorsi.
Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria
è ammesso ri. corso alla Commissione dei ricorsi
nel termine di un mese.
Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso,
nel termine di un mese, al Consiglio di amministrazione.
E* data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Ente di ogni
provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione,
se non sia altrimenti disposto in considerazione delle
particolari circostanze di fatto.
Tutti i provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla
Commissione dei ricorsi, sono comunicati
all'interessato dal Presidente dell'Ente.
I provvedimenti definitivi di sanzione soni comuuicati
alle Confederazioni dei
professionisti e artisti e degli industriali.
Art. 20. — Le norme da seguire nei procedimenti previsti da!
precedente art. 19
sono dettate dal regolamento generale.
Titolo IV. — Organi dell'ente
Art. 21. — Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
le Commissioni di Sezione;
la Consulta Legale;
la Commissione dei ricorsi;
il direttore generale;
il consigliere giuridico.
-3-
Art. 22. — Il presidente è nominato con decreto Reale su
proposta del DUCE; previa designazione del Ministro
della cultura popolare. Dura in carica cinque
anni e può essere confermato.
II presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente,
sovrintende alla sua .ge
stione amministrativa e finanziaria e risponde della
esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di amministrazione;
presiede, se non sia diversamente stabilito, tutti gli
organi collegiali dell'Ente;
nomina e revoca, sentito il direttore generale, gli
impiegati dell'Ente, a norma del regolamento del personale;
ordina le spese entro i limiti del bilancio;
designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a
compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti
negli
articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, a sensi
e per gli effetti dell'art. 164 della legge;
adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo
statuto e dai regolamenti dell'Ente;
adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per
la ratifica, nella sua prima riunione.
Art. 23. — In caso di assenza o impedimento, il presidente è
sostituito da un membro del Consiglio di
amministrazione da lui designato.
Art. 24. — 11 Consiglio di amministrazione è
composto:
del Presidente dell'Ente, che lo presiede;
di un rappresentante del Partito Nazionale
Fascista ;
di tre membri, dei quali due, almeno, autori
designati dalla Confederazione fascista
professionisti e artisti;
dì tre membri, dei quali due, almeno, editori o
produttori designati dalla Confederazione fascista
degli industriali ; :
di un rappresentante del Ministero dell'Africa
Italiana;
di un rappresentante del Ministero delle
finanze;
di un rappresentante del Ministero della cultura
popolare.
Art. 25. —- Il Consiglio di amministrazione
delibera :
1. sulle direttive e sulle questioni di massima
riguardanti l'attività dell'Ente;
2. sul bilancio preventivo e sul conto
consuntivo;
3. sulle proposte di modificazione a questo
statuto;
4. sul regolamento generale e su ogni
altra disposizione regolamentare
riguardante gli iscritti ;
5. sul regolamento del personale, di cui al successivo
art. 39, sui regolamenti
per la tenuta dei registri" indicati all'art. 4 del presente
statuto e sugli altri regola
menti interni di amministrazione;
6. sulla nomina dei membri della Consulta
legale; -
7. sulle misure dei contributi dovuti dagli
iscritti ordinarli e straordinarii ;
8. sulla assunzione delle funzioni indicate al 2° comma
dell'art. 18! della legge e sui compiti indicati
all'art. 5, comma 2, di questo statuto;
9. sui ricorsi contro la sanzione della
radiazione;
10. su ogni altra attribuzione demandatagli dallo
statuto o dai regolamenti dell'Ente.
Art. 26.- Il Consiglio di
amministrazione è convocato dal presidente quan-
do questi lo ravvisi opportuno. Normalmente è
convocato quattro volte l'anno.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di
almeno sei dei suoi componenti, incluso il
presidente.
Art. 27. — Presso ogni Sezione è costituita una
Commissione di sezione. La Commissione è composta
del Presidente che la presiede e di autori e
di editori o produttori, nominati dal Consiglio
di amministrazione su designazione delle rispettive
associazioni sindacali, come segue:
a) per la Sezione lirica : due autori della musica ed un
autore della parte letteraria di opere liriche e tre
editori di dette opere;
b) per la Sezione musica: un autore della musica di opere
liriche e un autore di altre composizioni musicali, un
autore della parte letteraria di composizioni musicali e
tre editori di musica;
e) per la Sezione drammatica, operette e riviste: due autori
di opere drammatiche, due autori di operette e riviste (di
cui uno autore del testo letterario e l'altro della musica)
e due editori concessionari di diritti di rappresentazione
delle opere suddette ;
d) per la Sezione cinema: tre autori scelti fra
gli autori di opere cinematografiche, di cui un
musicista,
e tre produttori di opere cinematografiche
e) per la Sezione opere letterarie e arti figurative: due
autori di libri, un autore di opere delle arti
figurative, e due editori;
f) per la Sezione riproduzioni fonomeccaniche : due
autori di opere musicali, un autore della parte
letteraria di opere musicali e tre editori di musica.
La designazione deve cadere su iscrìtti ordinari all'Ente
che siano altresì iscritti all'associazione sindacale che
rappresenta le categorie interessate.
Alle riunioni della Commissione della Sezione musica nelle
quali si discutano argomenti relativi alla misura dei
compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla
Sezione stessa partecipano altresì, con voto consultivo,
-4-
un rappresentante della Confederazione Commercianti ed uno
della Confederazione degli Industriali.
Art. 28. — La Commissione di sezione, oltre le funzioni
indicate all'art. 19
di questo statuto, ha funzioni consultive e di
conciliazione.
11 parere della Commissione deve essere richiesto dal
Presidente per i provvedimenti relativi alla misura dei
compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla
Sezione e sui criterii.di ripartizione dei diritti relativi
a tali opere. Tali deliberazioni non sono valide se non vi
abbiano preso parte, con speciale autorizzazione a
deliberare sugli argomenti medesimi, i membri designati
dalle associazioni sindacali. A tali riunioni saranno
invitati, senza diritto di voto, un rappresentante del
Ministero della cultura popolare, uno della Confederazione
dei professionisti e artisti e uno della Confederazione
degli industriali.
Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno sulle
questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono
sottoposte per disposizione regolamentare.
La Commissione interviene per conciliare le controversie
insorte tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti
alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da
tutti gli interessati, collaborando a tal fine con le
associazioni sindacali competenti.
L'iscritto può ricorrere al Consiglio di amministrazione
contro i provvedimenti del presidente relativi alla misura
dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla
Sezione.
Il ricorso non sospende l'attuazione del provvedimento ed ha
soltanto effetto dalla data del suo eventuale accoglimento.
Art. 29. — La Commissione di sezione, quando deve decidere
sui provvedimenti di sanzioni previsti nell'art. 17, è
composta dal direttore generale che la presiede e da due
membri nominati annualmente dal Consiglio di
amministrazione fra i componenti della Commissione stessa.
Il direttore della Sezione, nominato a norma del regolamento
del personale, partecipa alle riunioni con voto
consultivo.
Un ..funzionario della Direzione generale designato dal
Presidente dell'Ente funge da segretario.
Art. 30. — La Consulta legale è composta : del
Presidente dell'Ente che la presiede;
di sei membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra
giuristi particolarmente competenti nella materia del
diritto di autore, di cui uno designato dalla
Confederazione dei professionisti e degli artisti ed un
altro dalla Confederazione degli industriali;
di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
di un rappresentante del Ministero delle finanze
indicato all'art. 24;
di un rappresentante del Ministero
dell'educazione nazionale;
di un rapp.resentante del Ministero della cultura
popolare;
del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria,
artistica e scientifica del
Ministero della cultura popolare;
del consigliere giuridico dell'Ente, che funziona
anche da segretario.
Alle sedute della Consulta Legale sarà invitato a
partecipare un rappresentante del Ministero dell'Africa
Italiana qualora si debbano trattare questioni che
interessano l'Africa Italiana.
H presidente nomina un vice presidente in seno alla
Consulta.
Art. 3.1. — La Consulta legale dà parere a richiesta del
presidente su questioni in materia di diritto di autore e
di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle
relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio
di opere che possono formare oggetto dell'esercizio
delle facoltà di autore indicate nell'art. 180 della
legge.
.Dà, altresì, parere su ogni questione
giuridica di particolare interesse per l'Ente che le
venga sottoposta dal Presidente.
Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole dai
regolamenti.
Art. 32. — Il Comitato indicato all'art. 50 del
regolamento per l'esecuzione della legge e avente il compito
di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla
esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi
composizioni è costituito in seno alla Consulta legale ed è
composta dai rappresentanti del Ministero delle finanze e
della cultura popolare, dei due giuristi designati dalle
Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli
industriali, e del consigliere giuridico che ha anche
funzioni di segretario.
Art. 33. — La Commissione dei ricorsi è composta di un
Consigliere di Stato che la presiedi, nominato per un
triennio dal Presidente del Consiglio di Stato, e di
quattro componenti, nominati dal Presidente dell'Ente,
pariteticamente, su designazione delle Confederazioni dei
professionisi e degli artisti e degli industriali.
Un funzionario dell'Ente, designato dal
Presidente, funge da segretario.
Con l'ufficio di Presidente e di componente
della Commissione dei ricorsi sono incompatibili
gli uffici di membro del Consiglio di
amministrazione e delle Commissioni di Sezione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del
Presidente e di almeno due dei componenti.
Art. 34 — I componenti degli organi collegiali non nominati
in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti,
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di
voti. In caso di parità prevale il voto del
-5-
Presidente.
Art. 35. — I membri dei collegi, che non intervengono senza
giustificato motivo a tré riunioni consecutive,
possono essere dichiarati dal Presidente decaduti
dall'ufficio.
Art. 36. — Il direttore generale è nominato e revocato dal
Consiglio di ammini-
strazione su proposta del Presidente, secondo
le norme stabilite dal regolamento del personale di
cui al successivo articolo 39.
Il direttore generale:
1. dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici
dell'Ente, rispondendone direttamente al Presidente;
2. provvede all'esecuzione delle deliberazioni
degli" organi dell'Ente;
3. esercita la sorveglianza sull'entrata e sulle spese e
controfirma a tal fine gli ordini di incasso e di
pagamento;
4. adotta nei modi e nelle forme stabilite dai
regolamenti dell'Ente ogni prjvvfdimento nei riguardi
del
personale;
5. interviene con voto consultivo alle adunanze del
Consiglio di amministrazione, delle Commissioni di Sezione
e della Consulta legale come pure a quelle del Comitato
previsto allo art. 32;
6. esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono
delegate o commesse
dal Presidente e dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 37. — Il Consigliere giurìdico assiste la presidenza e
la direzione generale nell'esplicazione delle funzioni
giuridiche dell'Ente per quanto riguarda, in particolare,
la. protezione delle opere e la tutela dei diritti
disciplinati dalla legge, affidate alla gestione dell'Ente,
i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di
pubblicità e i compiti indicati alla lett. a) dell'art. 5
del presente statuto. Sovrin-tende all'ufficio legale.
Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del
Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di
Sezione;
Il Consigliere giuridico è nominato secondo le norme
stabilite dal regolamento del personale dj cui al
successivo art. 39.
Titolo V. — Ordinamento interno
Art. 38. — L'Ente è organizzato in uffici centrali e
periferici e si vale di rappresentanze all'estero.
L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, è
costituito in Sezioni e in Servizii.
La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione
in Sezioni e in Servizii e le attribuzioni di ciascuno di
essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la
competenza degli uffici periferici sono stabilite dai
regolamenti dell'Ente.
La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e
le modalità del loro funzionamento sono stabilite
con ordinanza del Consiglio di amministrazione.
Art. 39. — La dotazione organica, le norme di assunzione e
di stato giuridico. e il trattamento economico di attività e
di .previdenza del personale centrale e periferico
dell'Ente, sono stabiliti dal regolamento di cui al
precedente art. 25, da assoggettare all'approvazione del
Ministro per la cultura popolare, e de! Ministro per le
finanze.
Titolo VI. — Amministrazione
Art, 40. — Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa.
Art. 41. — L'esercizio finanziario si inizia
il I" gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 42. — Le entrate dell'Ente sono costituite:
a) dai contributi dovuti dagli iscritti ;
b) dalle provvigioni sui servizi; e) dalle rendite
;
d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da
qualunque altra
somma che a qualsivoglia titolo ad esso pervenga o spetti in
relazione alla propria
attività. .
Art. 43. — 11 patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà
dell'Ente;
b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti,
donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;
e) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata
destinata dal Consiglio
di amministrazione ad incremento del
patrimonio;
d) dalle somme accantonate per riserva permanente o
straordinaria, a norma del successivo art. 44 fino a che
non siano erogate.
Art. 44. — L'Ente deve costituirsi una riserva permanente
non inferiore a otto milioni mediante la utilizzazione del_
50 °/0 degli eventuali avanzi di gestione risultanti
alla chiusura del conto consuntivo.
Sul rimanente 50 %, una quota deve essere destinata alla
costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a
spese straordinarie e altra quota. quale contributo
dell'Ente alle Casse di previdenza e di assistenza degli
autori, scrittori
-6-
e musicisti.
L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di
amministrazione in sede di approvazione del conto
consuntivo.
Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali
prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a
disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della
riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione del
Ministro per la cultura popolare.
Art. 45. — Per ogni esercizio sono compilati il bilancio
preventivo e il conto consuntivo delle entrate e
delle spese.
Il bilancio preventivo è sottoposto al Consiglio di
amministrazione non oltre i] 30 novembre dell'anno
precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.
Il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio non oltre il
mese di maggio dell'anno seguente.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi,
dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, al
Ministero della cultura popolare con una relazione del
presidente, alla quale va allegata la relazione del Collegio
dei revisori.
Art. 46. — Il Collegio dei revisori è composto di cinque
membri effettivi e tre supplenti. I revisori effettivi sono,
rispettivamente, nominati dal presidente della Corte dei
conti, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per la
cultuia popolare, dalla Confederazione dei
professionisti e artisti e dalla Confederazione
degli industriali. I tre supplenti sono nominati,
rispettivamente, dal Ministro per la cultura popolare e
dalle due Confederazioni suddette. 11 Collegio è presieduto
da! revisore nominato dal Ministro per la cultura
popolare.
Il supplente è chiamato ad esercitare il suo ufficio nel
caso che si renda vacante il posto di revisore
effettivo.
I revisori durono in carica un triennio, e
possono essere riconfermati.
II Consiglio di amministrazione determina per ciascun
triennio la misura della retribuzione dei revisori.
Al Collegio dei revisori spetta la verifica - delle
scritture deE'Ente e la revisione contabile del conto
consuntivo.
Il conto consuntivo, ogni anno, un mese prima di essere
sottoposto all'appro
vazione deve essere presentato ai revisori che riferiranno
per iscritto al Consiglio
di amministrazione.
Titolo VII. — Disposizioni finali e transitorie
Art. 47. — Il regolamento generale dell'Ente stabilisce- le
norme per l'esecuzione di questo stati.to e quelle
transitorie eventualmente necessarie.
1 regolr:"ienti interni determinano la
costituzione degli Uffici e dei Servizi ■ della
Direzione generale e della periferia, e tutte le altre norme
necessarie pel funzionamento dell'Ente.
Copia dei regolamenti è comunicata al Ministero della
Cultura Popolare a cura del Presidente.
Art. 48. — I regolamenti attualmente vigenti rimangono in
vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le
relative disposizioni non siano in contrasto con quelle
contenute in questo statuto.
Art. 49. — La legge richiamata senza altra indicazione in
questo statuto, è la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per
la protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio.
ENTE
ITALIANO PER IL DIRITTO DI AUTORE (E.I.D.A.).
REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX,n: 1799. – Approvazione
del nuovo statuto dell'Ente Italiano per il diritto di
autore (E.I.D.A.). (Gazz. Uff. 20 febbraio 1943-XX1.
n. 42) (I).
Articolo unico— E’ approvato lo statuto dell’Ente Italiano
per il Diritto di Autore (E. I.D-A.),
ente di diritto pubblico. nel testo annesso al presente
decreto e firmato,d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Lo statuto della Società Italiana degli Autori
ed Editori, approvato con R.decreto 30 marzo 1936-XIV. n.
636 è abrogato.
STATUTO DELL'ENTE ITALIANO PER IL
DIRITTO DI AUTORE
(E.I.D.A.)
Titolo I. — Sede ed oggetto
Art. I. — L'Ente italiano
per il diritto di autore (E.I.D.A.), previsto
dalla
Iegge 22 aprile 1941-XIX, n.
-633,- ha sede in Roma.
Art. 2. — L'Ente esercita le attribuzioni affidatigli dalla
legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio e quelle ani-dategli da
altre disposizioni legislative e da questo statuto.
Art. 3. — L'Ente esercita, in via esclusiva, a sensi e per
gli effetti dell'art. 180 della legge, l'attività di
intermediario per l'esercizio dei diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione e di riproduzione meccanica e
cinematografica di opere letterarie, teatrali e
musical!. Rientrano quindi nella sua competenza:
1) Li concessione, per conto e nell'interesse
degli aventi diritto che gliene
:iabbiano: affidato l'incarico, di licenze, e
autorizzazioni per l'utilizzazione economica
di opere protette dalla legge;
2) La percezione e la ripartizione dei
proventi che derivano dalle dette
licenze e autorizzazioni.
Art. 4. — Spetta, inoltre, all'Ente:
1) La determinazione dell'ammontare del diritto
demaniale sull'esecuzione sia di pezzi staccati di opere
musicali, sia di brevi composizioni, a sensi dell'ultimo
comma dell'art. 175 della legge;
2) La riscossione, a favore delle casse di previdenza e di
assistenza degli autori, scrittori e musicisti, del diritto
indicato agli artt. 177 e 178 della legge, sulla vendita
delle opere scientifiche, didattiche e musicali;
3) La tenuta del registro delle denunce sull'aumento
di valore delle opere delle arti figurative, che gli
sono presentate a sensi dell'art. 154 della legge;
4) L'apposizione del contrassegno sugli esemplari delle
opere, oggetto del contratto di edizione, a norma
dell'art. 123 della legge e delle relative disposizioni
del regolamento di esecuzione;
5) La tenuta del pubblico registro per le opere
cinematografiche istituito dal
R. decreto-legge .16 giugno 1938-XVI, n. 1061,
convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII. n. 458.
Art. 5. — Sono compresi nei compiti dell'Ente:
a) lo studio dei problemi relativi al diritto di
autore e ai diritti connessi, anche in collaborazione
con le competenti associazioni sindacali;
b) l'attività intesa a favorire l'incremento del
patrimonio letterario, artistico e scientifico della
Nazione.
L'Ente può assumere l'esercizio della
protezione di diritti connessi al diritto dì
autore per conto degli aventi diritto, nonché servizi di
accertamento e di percezione di tasse, contributi e
diritti per conto dello Stato o di enti-pubprivati.
L'esercizio delle attività descritte in questo
articolo e nei precedenti articoli 3 e 4 è disciplinato
anche dalle disposizioni del regolamento generale.
.Art. 6. — L'Ente ha facoltà di assumere la
rappresentanza di stranieri, siano enti, siano singoli
cittadini, per quanto si riferisce alla protezione delle
opere e dei diritti indicati nel precedente art. 3, anche
fuori del territorio metropolitano, dell'Africa Italiana e
dei possedimenti italiani e anche senza che tale rapporto
importi la iscrizione
-1-
all'Ente a norma delle disposizioni contenute nel titolo
seguente.
Esso può delegare la propria rappresentanza generale o
speciale in paesi stranieri, compresa la protezione dei
diritti degli Iscritti anche ad enti o persone straniere,
con le modalità fissate dall'art. 58 del
regolamento di esecuzione della legge.
Titolo II. — Iscritti all'ente - Sezioni - Tutela delle
opere
Art. 7. — L'Ente svolge la sua attività per la protezione
delle opere nell'interesse e per conto degli aventi
diritto suoi iscritti.
Art. 8. — Possono essere iscritti all'Ente come
iscritti ordinari alle condizioni e secondo le norme
stabilite dal regolamento generale, i cittadini e gli
enti italiani che siano titolari, in via originaria o
derivata, di diritti d'autore o di diritti connessi con
l'esercizio del diritto di autore, e che siano :
a) autori;
b) editori;
c) fotografi ;
d) produttori di .Imi o di dischi
grammofonici;
e) l’ente esercente il
servizio della radiodiffusione;
f) artisti esecutori;
i loro eredi o aventi causa e in genere coloro che
creano, realizzano ed eseguono opere protette dalla
legge.
Gli autori possono essere iscritti anche se abbiano ceduto
totalmente i diritti dì utilizzazione economica sulle loro
opere purché tali diritti siano stati dagli aventi causa
dell'autore affidali all'Ente per la loro protezione.
Art. 9. — Possono anche essere iscritti, come iscritti
straordinari per la durata determinata voita per volta
nella dichiarazione accettata dall'Ente:
a) coloro che intendono affidargli la
protezione di opere in manifestazioni di
carattere
occasionale e saltuario;
b) enti o persone che non abbiano
cittadinanza italiana e che rientrino
in una delle categorie previste nel precedente
art. 8.
Art. 10. — L'iscrizione importa l'accettazione degli
obblighi stabiliti da questo statuto e dai regolamenti
dell'Ente, nonché l'accettazione delle limitazioni che
questi impongono al fine di evitare contrasti fra i vari
diritti di utilizzazione economica, e di proteggere, nel
quadro degli interessi generali dell’Ente e nei limiti della
propriaa competenza,gli interessi dei singoli iscritti.
Art. II. — L'iscritto deve presentare all'Ente, per ogni
opera della quale intenda affidargli la protezione, una
dichiarazione redatta in conformità delle pre-*crizioni
dei regolamenti dell'Ente stesso.
Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti
dal regolamento generale, a una . o più
Sezioni indicate nell'art. 15 di questo Statuto.
L'assegnazione dell'opera spetta al Direttore
generale.
Entro il termine di un mese dalla data della comunicazione
dell'assegnazione, il dichiarante può reclamare alla
Commissione dei ricorsi, che si pronuncia dopo aver sentito
il parere delle singole Commissioni delle Sezioni
interessate.
Art 12. — Senza pregiudizio della competenza delle
organizzazioni sindacali, l'iscrizione all'Ente ha per
efletto di affidare ad esso la protezione esclusiva
dell'opera dichiarata a sensi del primo comma del
precedente art. 11, in Italia-e
-nell'Africa italiana, nei possedimenti italiani e in quei
paesi in coi esista una sua rappresentanza organizzata,
limitatamente alla competenza della Sezione alla quale
detta opera è assegnata a sensi dell'art. 16 e con le
modalità stabilite dal regolamento generale.
L'Ente non può concedere permessi gratuiti per
l’utilizzazione dell'opera.
Art. 13. — L'iscrizione all'Ente è impegnativa per la durata
di dieci anni e si rinnova tacitamente per un ugual periodo
di tempo se l’iscritto non manifesti una diversa volontà
con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della
scadenza del decennio.
L'iscritto, tuttavia, resta impegnato per l'intero
periodo di durata degli impegni legittimamente assunti
dall'Ente nell'interesse dell'iscritto, anteriormente alla
dichiarazione suddetta.
L'iscrizione si intende limitata alla durata del diritto, se
questo abbia una durata inferiore a dieci anni.
Art. 14. — Le somme incassate dall'Ente per l'utilizzazione
delle opere, al netto della provvigione e di altri
contributi dovutj all'Ente, sono accreditate agli iscrìtti,
previa, ove occorra, ripartizione agli interessati, secondo
le norme del regolamento generale, salvo compensazione
delle somme che siano state loro addebitate a
qualsiasi titolo.
Art. 15. — L'Ente comprende le seguenti Sezioni:
a) lirica, opere drammatico-musicali, per l'esercizio
delle facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione
e di diffusione per mezzo della radio o di analoghi
procedimenti;
b) musica, per l'esercizio della facoltà di
radiodiffusione o di pubblica esecuzione anche per mezzo di
riproduzione cinematografica o di apparecchi radioriceventi
;
e) drammatica, operette e riviste, per l'esercizio della
facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione, di
diffusione per mezzo della radio o di procedimenti
analoghi;
d) opere letterarie e arti figurative, per l'esercizio
della facoltà di riproduzione, di recitazione in
-2-
pubblico, di televisione e di radiodiffusione:
e) cinema, per l'esazione dei diritti per la proiezione
pubblica e la televisione ;
/) riproduzioni fotomeccaniche, per l'esercizio della
facoltà di riproduzione fonomeccanica.
Art. 16. — Sono assegnate:
a) olla Sezione lirica: le opere liriche, gli oratori
e le opere analoghe;
b) alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche,
di operette o di riviste, di oratorii o di
opere analoghe, le brevi composizioni musicali di ogni
generee ivvi compresi i testi letterari così
posti in musica;
e) alla Sezione drammatica, operette e riviste: le opere
drammatiche, le opetette, 'e riviste e le composizioni di
tale genere create appositamente per la radiodiffusione
e la televisione ;
d) alla Sezione opere letterarie e arti figurative : le
opere scritte e orali
nel campo letterario e scientifico, le opere
dell'arte figurativa e le fotografie;
e) alla Sezione cinema : le opere cinematografiche ;
f) alla Sezione riproduzioni fonomeccaniche : le opere
registrate su dischi di'grammofono e ogni altra opera
riprodotta con mezzi fonomeccanici.
Titolo III.-— Sanzioni nei confronti degli iscritti
Art. 17. —.All'iscritto il quale contravvenga a disposizioni
statutarie o regolamentari o comunque venga meno ai proprii
doveri di iscritto sono inflitte le sanzioni contemplate-nel
comma seguente, salvo eventuali provvedimenti,
amministrativi e ogni altra azione civile o penale.
Le sanzioni sono:
1)
il richiamo;
2) la pena pecuniaria da L. 20 a L. 6.000;
3) la radiazione.
La radiazione importa la cessazione dell'amministrazione
delle opere e dei diritti appartenenti all’iscritto.
Con provvedimenti speciale la cessazione della
amministrazione di tali opere e diritti può essere ìpplicata
anche se essi, posteriormente alla data in cui ha inizio
il procedimento di sanzione, siano stati ceduti
ad altri.
Art. 18. — 11 richiamo è rivolto all'iscritto per
lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza
motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
e) per atti - comunque rivolti a menomare la veridicità dei
programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei
diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività
dell'Ente.
La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato
all'Ente grave pregiudizio malcriale o morale, o che
comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con
l'Ente.
Art. 19. — Le sanzioni del richiamo e della pena
pecuniaria sono inflitte dal Presidente dell'Ente, su
proposta della Commissione della Sezione competente
costituita nei modi indicati dall'art. 29, previa
contestazione degli addebiti.
La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione
dei ricorsi.
Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria
è ammesso ri. corso alla Commissione dei ricorsi
nel termine di un mese.
Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso,
nel termine di un mese, al Consiglio di amministrazione.
E* data notizia nel Bollettino ufficiale dell'Ente di ogni
provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione,
se non sia altrimenti disposto in considerazione delle
particolari circostanze di fatto.
Tutti i provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla
Commissione dei ricorsi, sono comunicati
all'interessato dal Presidente dell'Ente.
I provvedimenti definitivi di sanzione soni comuuicati
alle Confederazioni dei
professionisti e artisti e degli industriali.
Art. 20. — Le norme da seguire nei procedimenti previsti da!
precedente art. 19
sono dettate dal regolamento generale.
Titolo IV. — Organi dell'ente
Art. 21. — Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
le Commissioni di Sezione;
la Consulta Legale;
la Commissione dei ricorsi;
il direttore generale;
il consigliere giuridico.
-3-
Art. 22. — Il presidente è nominato con decreto Reale su
proposta del DUCE; previa designazione del Ministro
della cultura popolare. Dura in carica cinque
anni e può essere confermato.
II presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente,
sovrintende alla sua .ge
stione amministrativa e finanziaria e risponde della
esecuzione delle deliberazioni
del Consiglio di amministrazione;
presiede, se non sia diversamente stabilito, tutti gli
organi collegiali dell'Ente;
nomina e revoca, sentito il direttore generale, gli
impiegati dell'Ente, a norma del regolamento del personale;
ordina le spese entro i limiti del bilancio;
designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a
compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti
negli
articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, a sensi
e per gli effetti dell'art. 164 della legge;
adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo
statuto e dai regolamenti dell'Ente;
adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per
la ratifica, nella sua prima riunione.
Art. 23. — In caso di assenza o impedimento, il presidente è
sostituito da un membro del Consiglio di
amministrazione da lui designato.
Art. 24. — 11 Consiglio di amministrazione è
composto:
del Presidente dell'Ente, che lo presiede;
di un rappresentante del Partito Nazionale
Fascista ;
di tre membri, dei quali due, almeno, autori
designati dalla Confederazione fascista
professionisti e artisti;
dì tre membri, dei quali due, almeno, editori o
produttori designati dalla Confederazione fascista
degli industriali ; :
di un rappresentante del Ministero dell'Africa
Italiana;
di un rappresentante del Ministero delle
finanze;
di un rappresentante del Ministero della cultura
popolare.
Art. 25. —- Il Consiglio di amministrazione
delibera :
1.
sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti
l'attività dell'Ente;
2. sul bilancio preventivo e sul conto
consuntivo;
3. sulle proposte di modificazione a questo
statuto;
4. sul regolamento generale e su ogni
altra disposizione regolamentare
riguardante gli iscritti ;
5. sul regolamento del personale, di cui al successivo
art. 39, sui regolamenti
per la tenuta dei registri" indicati all'art. 4 del presente
statuto e sugli altri regola
menti interni di amministrazione;
6. sulla nomina dei membri della Consulta
legale; -
7. sulle misure dei contributi dovuti dagli
iscritti ordinarli e straordinarii ;
8. sulla assunzione delle funzioni indicate al 2° comma
dell'art. 18! della legge e sui compiti indicati
all'art. 5, comma 2, di questo statuto;
9. sui ricorsi contro la sanzione della
radiazione;
10. su ogni altra attribuzione demandatagli dallo
statuto o dai regolamenti dell'Ente.
Art. 26.- Il Consiglio di
amministrazione è convocato dal presidente quan-
do questi lo ravvisi opportuno. Normalmente è
convocato quattro volte l'anno.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di
almeno sei dei suoi componenti, incluso il
presidente.
Art. 27. — Presso ogni Sezione è costituita una
Commissione di sezione. La Commissione è composta
del Presidente che la presiede e di autori e
di editori o produttori, nominati dal Consiglio
di amministrazione su designazione delle rispettive
associazioni sindacali, come segue:
a) per la Sezione lirica : due autori della musica ed un
autore della parte letteraria di opere liriche e tre
editori di dette opere;
b) per la Sezione musica: un autore della musica di opere
liriche e un autore di altre composizioni musicali, un
autore della parte letteraria di composizioni musicali e
tre editori di musica;
e) per la Sezione drammatica, operette e riviste: due autori
di opere drammatiche, due autori di operette e riviste (di
cui uno autore del testo letterario e l'altro della musica)
e due editori concessionari di diritti di rappresentazione
delle opere suddette ;
d) per la Sezione cinema: tre autori scelti fra
gli autori di opere cinematografiche, di cui un
musicista,
e tre produttori di opere cinematografiche
e) per la Sezione opere letterarie e arti figurative: due
autori di libri, un autore di opere delle arti
figurative, e due editori;
f) per la Sezione riproduzioni fonomeccaniche : due
autori di opere musicali, un autore della parte
letteraria di opere musicali e tre editori di musica.
La designazione deve cadere su iscrìtti ordinari all'Ente
che siano altresì iscritti all'associazione sindacale che
rappresenta le categorie interessate.
Alle riunioni della Commissione della Sezione musica nelle
quali si discutano argomenti relativi alla misura dei
compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla
Sezione stessa partecipano altresì, con voto consultivo,
-4-
un rappresentante della Confederazione Commercianti ed uno
della Confederazione degli Industriali.
Art. 28. — La Commissione di sezione, oltre le funzioni
indicate all'art. 19
di questo statuto, ha funzioni consultive e di
conciliazione.
11 parere della Commissione deve essere richiesto dal
Presidente per i provvedimenti relativi alla misura dei
compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla
Sezione e sui criterii.di ripartizione dei diritti relativi
a tali opere. Tali deliberazioni non sono valide se non vi
abbiano preso parte, con speciale autorizzazione a
deliberare sugli argomenti medesimi, i membri designati
dalle associazioni sindacali. A tali riunioni saranno
invitati, senza diritto di voto, un rappresentante del
Ministero della cultura popolare, uno della Confederazione
dei professionisti e artisti e uno della Confederazione
degli industriali.
Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto
ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno sulle
questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono
sottoposte per disposizione regolamentare.
La Commissione interviene per conciliare le controversie
insorte tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti
alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da
tutti gli interessati, collaborando a tal fine con le
associazioni sindacali competenti.
L'iscritto può ricorrere al Consiglio di amministrazione
contro i provvedimenti del presidente relativi alla misura
dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla
Sezione.
Il ricorso non sospende l'attuazione del provvedimento ed ha
soltanto effetto dalla data del suo eventuale accoglimento.
Art. 29. — La Commissione di sezione, quando deve decidere
sui provvedimenti di sanzioni previsti nell'art. 17, è
composta dal direttore generale che la presiede e da due
membri nominati annualmente dal Consiglio di
amministrazione fra i componenti della Commissione stessa.
Il direttore della Sezione, nominato a norma del regolamento
del personale, partecipa alle riunioni con voto
consultivo.
Un ..funzionario della Direzione generale designato dal
Presidente dell'Ente funge da segretario.
Art. 30. — La Consulta legale è composta : del
Presidente dell'Ente che la presiede;
di sei membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra
giuristi particolarmente competenti nella materia del
diritto di autore, di cui uno designato dalla
Confederazione dei professionisti e degli artisti ed un
altro dalla Confederazione degli industriali;
di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
di un rappresentante del Ministero delle finanze
indicato all'art. 24;
di un rappresentante del Ministero
dell'educazione nazionale;
di un rapp.resentante del Ministero della cultura
popolare;
del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria,
artistica e scientifica del
Ministero della cultura popolare;
del consigliere giuridico dell'Ente, che funziona
anche da segretario.
Alle sedute della Consulta Legale sarà invitato a
partecipare un rappresentante del Ministero dell'Africa
Italiana qualora si debbano trattare questioni che
interessano l'Africa Italiana.
H presidente nomina un vice presidente in seno alla
Consulta.
Art. 3.1. — La Consulta legale dà parere a richiesta del
presidente su questioni in materia di diritto di autore e
di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle
relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio
di opere che possono formare oggetto dell'esercizio
delle facoltà di autore indicate nell'art. 180 della
legge.
.Dà, altresì, parere su ogni questione
giuridica di particolare interesse per l'Ente che le
venga sottoposta dal Presidente.
Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole dai
regolamenti.
Art. 32. — Il Comitato indicato all'art. 50 del
regolamento per l'esecuzione della legge e avente il compito
di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla
esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi
composizioni è costituito in seno alla Consulta legale ed è
composta dai rappresentanti del Ministero delle finanze e
della cultura popolare, dei due giuristi designati dalle
Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli
industriali, e del consigliere giuridico che ha anche
funzioni di segretario.
Art. 33. — La Commissione dei ricorsi è composta di un
Consigliere di Stato che la presiedi, nominato per un
triennio dal Presidente del Consiglio di Stato, e di
quattro componenti, nominati dal Presidente dell'Ente,
pariteticamente, su designazione delle Confederazioni dei
professionisi e degli artisti e degli industriali.
Un funzionario dell'Ente, designato dal
Presidente, funge da segretario.
Con l'ufficio di Presidente e di componente
della Commissione dei ricorsi sono incompatibili
gli uffici di membro del Consiglio di
amministrazione e delle Commissioni di Sezione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del
Presidente e di almeno due dei componenti.
Art. 34 — I componenti degli organi collegiali non nominati
in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti,
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di
voti. In caso di parità prevale il voto del
-5-
Presidente.
Art. 35. — I membri dei collegi,
che non intervengono senza giustificato motivo a tré
riunioni consecutive, possono essere dichiarati
dal Presidente decaduti
dall'ufficio.
Art. 36. — Il direttore generale è nominato e revocato dal
Consiglio di ammini-
strazione su proposta del Presidente, secondo
le norme stabilite dal regolamento del personale di
cui al successivo articolo 39.
Il direttore generale:
1.
dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici
dell'Ente, rispondendone direttamente al Presidente;
2. provvede all'esecuzione delle deliberazioni
degli" organi dell'Ente;
3. esercita la sorveglianza sull'entrata e sulle spese e
controfirma a tal fine gli ordini di incasso e di
pagamento;
4. adotta nei modi e nelle forme stabilite dai
regolamenti dell'Ente ogni prjvvfdimento nei riguardi
del
personale;
5. interviene con voto consultivo alle adunanze del
Consiglio di amministrazione, delle Commissioni di Sezione
e della Consulta legale come pure a quelle del Comitato
previsto allo art. 32;
6. esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono
delegate o commesse
dal Presidente e dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 37. — Il Consigliere giurìdico assiste la presidenza e
la direzione generale nell'esplicazione delle funzioni
giuridiche dell'Ente per quanto riguarda, in particolare,
la. protezione delle opere e la tutela dei diritti
disciplinati dalla legge, affidate alla gestione dell'Ente,
i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di
pubblicità e i compiti indicati alla lett. a) dell'art. 5
del presente statuto. Sovrin-tende all'ufficio legale.
Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del
Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di
Sezione;
Il Consigliere giuridico è nominato secondo le norme
stabilite dal regolamento del personale dj cui al
successivo art. 39.
Titolo V. — Ordinamento interno
Art. 38. — L'Ente è organizzato in uffici centrali e
periferici e si vale di rappresentanze all'estero.
L'ufficio centrale, denominato Direzione generale, è
costituito in Sezioni e in Servizii.
La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione
in Sezioni e in Servizii e le attribuzioni di ciascuno di
essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la
competenza degli uffici periferici sono stabilite dai
regolamenti dell'Ente.
La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e
le modalità del loro funzionamento sono stabilite
con ordinanza del Consiglio di amministrazione.
Art. 39. — La dotazione organica, le norme di assunzione e
di stato giuridico. e il trattamento economico di attività e
di .previdenza del personale centrale e periferico
dell'Ente, sono stabiliti dal regolamento di cui al
precedente art. 25, da assoggettare all'approvazione del
Ministro per la cultura popolare, e de! Ministro per le
finanze.
Titolo VI. — Amministrazione
Art, 40. — Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa.
Art. 41. — L'esercizio finanziario si inizia
il I" gennaio e si
chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 42. — Le entrate dell'Ente sono costituite:
a) dai contributi dovuti dagli iscritti ;
b) dalle provvigioni sui servizi; e) dalle rendite
;
d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da
qualunque altra
somma che a qualsivoglia titolo ad esso pervenga o spetti in
relazione alla propria
attività. .
Art. 43. — 11 patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni immobili e mobili di proprietà
dell'Ente;
b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti,
donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;
e) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata
destinata dal Consiglio
di amministrazione ad incremento del
patrimonio;
d) dalle somme accantonate per riserva permanente o
straordinaria, a norma del successivo art. 44 fino a che
non siano erogate.
Art. 44. — L'Ente deve costituirsi una riserva permanente
non inferiore a otto milioni mediante la utilizzazione del_
50 °/0 degli eventuali avanzi di gestione risultanti
alla chiusura del conto consuntivo.
Sul rimanente 50 %, una quota deve essere destinata alla
costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a
spese straordinarie e altra quota. quale contributo
dell'Ente alle Casse di previdenza e di assistenza degli
autori, scrittori
-6-
e musicisti.
L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di
amministrazione in sede di approvazione del conto
consuntivo.
Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali
prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a
disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della
riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione del
Ministro per la cultura popolare.
Art. 45. — Per ogni esercizio sono compilati il bilancio
preventivo e il conto consuntivo delle entrate e
delle spese.
Il bilancio preventivo è sottoposto al Consiglio di
amministrazione non oltre i] 30 novembre dell'anno
precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.
Il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio non oltre il
mese di maggio dell'anno seguente.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi,
dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, al
Ministero della cultura popolare con una relazione del
presidente, alla quale va allegata la relazione del Collegio
dei revisori.
Art. 46. — Il Collegio dei revisori è composto di cinque
membri effettivi e tre supplenti. I
revisori effettivi sono, rispettivamente, nominati
dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro delle
finanze, dal Ministro per la cultuia popolare, dalla
Confederazione dei professionisti e artisti e
dalla Confederazione degli industriali.
I tre supplenti sono nominati, rispettivamente, dal
Ministro per la cultura popolare e dalle due Confederazioni
suddette. 11 Collegio è presieduto da! revisore nominato
dal Ministro per la cultura popolare.
Il supplente è chiamato ad esercitare il suo ufficio nel
caso che si renda vacante il posto di revisore
effettivo.
I
revisori durono in carica un triennio, e
possono essere riconfermati.
II Consiglio di amministrazione determina per ciascun
triennio la misura della retribuzione dei revisori.
Al Collegio dei revisori spetta la verifica - delle
scritture deE'Ente e la revisione contabile del conto
consuntivo.
Il conto consuntivo, ogni anno, un mese prima di essere
sottoposto all'appro
vazione deve essere presentato ai revisori che riferiranno
per iscritto al Consiglio
di amministrazione.
Titolo VII. — Disposizioni finali e transitorie
Art. 47. — Il regolamento generale dell'Ente stabilisce- le
norme per l'esecuzione di questo stati.to e quelle
transitorie eventualmente necessarie.
1 regolr:"ienti interni determinano la
costituzione degli Uffici e dei Servizi ■ della
Direzione generale e della periferia, e tutte le altre norme
necessarie pel funzionamento dell'Ente.
Copia dei regolamenti è comunicata al Ministero della
Cultura Popolare a cura del Presidente.
Art. 48. — I regolamenti
attualmente vigenti rimangono in vigore sino
all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative
disposizioni non siano in contrasto con quelle
contenute in questo statuto.
Art. 49. — La legge richiamata senza altra indicazione in
questo statuto, è la legge 22 aprile 1941-XIX,
n. 633, per la protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.
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