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Documentazione |
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STATUTO SIAE 1927 |
Regio decreto 3
novembre 1927 n. 2138. Approvazione del nuovo Statuto organico della
Società Italiana degli Autori ed Editori.
in GU 30 novembre 1927 n.277
Vittorio Emanuele
III,
per grazia di Dio e per volontà della
Nazione Re d'Italia
Visto il nuovo
testo di Statuto che il Commissario straordinario della Società
italiana degli Autori ha presentato chiedendone l'approvazione, per
coordinare con la legge 3 aprile 1926 n. 563, l'ordinamento della
Società stessa, al fine di costituire un istituto di coliaborazione
fra Autori ed Editori di tutte le arti con rappresentanza paritaria
delle rispettive associazioni sindacali;
Veduto il Nostro
decreto lo
febbralo 1891 n. LIII (parte supplementare) col quale la predetta
Società fu eretta in Ente morale e ne fu approvato lo statuto
organico, successivamente modificato con la Nostra approvazione;
Visto l'articolo 2,
comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Udito il parere dei
Consiglio di Stato;
Sulia proposta dei
Capo dei Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per
le Corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per
l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e
decretiamo quanto segue:
1. È
approvato il nuovo statuto organico della Società Italiana degli
Autori ed Editori, nel testo annesso al presente decreto e visto
d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
2. I bilanci annuali
della Società dovranno essere inviati entro il termine di un mese
dalla loro approvazione al Ministero delle Corporazioni.
Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori
ART. 1
La Società italiana degli
autori ed editori ha sede in Roma.
ART.
2
La
Società ha per iscopo: l'esercizio e la tutela giuridica ed economica
del diritto d'autore in genere e dei diritti spettanti ai singoli
soci in ispecie.
Nel concerto di
tutela del diritto d'autore di cui sopra si comprendono come
funzioni sociali:
a)
lo
studio e la cura del diritto d'autore in ogni sua manifestazione
artistica, scientifica, economica e legislativa;
b)
le consultazioni
sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica;
c)
la
composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia
di diritti d'autore a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e
43;
d)
la
riserva dei diritti d'autore a norma delle vigenti legislazioni;
e)
l'accertamento, l'incasso e il reparto dei diritti di autore.
ART. 3
La Società comprende:
1. la
Sezione drammatica;
2.
la Sezione lirica;
3.
la
Sezione d'operette e riviste;
4.
la
Sezione piccoli diritti musicali, varietà e riproduzioni meccaniche;
5. la
Sezione cinematografica;
6. la
Sezione libro.
Altre Sezioni si
potranno formare ulteriormente purché abbiano scopi rispondenti
all'oggetto fondamentale della Società
La Società
comprende inoltre i seguenti servizi:
1. servizio riscossione diritti erariali e demaniali;
2.
servizio riscossione diritti d'autore:
3. servizio stampa e propaganda estera.
Comprende infine la Consulta
legale.
ART. 4
La Società può assumere la
rappresentanza di sodalizi affini stranieri ed
italiani per l'esercizio e la tutela dei loro diritti d'autore.
Può del pari
delegare la propria rappresentanza a sodalizi stranieri per
l’esercizio e la tutela all'estero dei diritti ad essa affídati.
L'assunzione e la
delegazione di rappresentanza e le relative condizioni e
modalità sono deliberate dal Consiglio direttivo.
ART. 5
Le funzioni della Società sono
esercitate:
a) dal Presidente;
b)
dal Consiglio direttivo;
c) dalle
Commissioni delle singole
Sezioni;
d)
dal Direttore generale;
e) dai vice Direttori delle Sezioni;
f) dalla Consulta legale;
g) dai Revisori dei
conti;
h) dagli
Agenti.
Soci
ART.
6
Possono essere soci della Società
italiana degli autori ed editori:
a)
i cittadini
italiani eredi e loro aventi causa, autori, editori e proprietari di
opere letterarie,
artistiche e scientifiche;
b) coloro che per
ragioni di studio o di particolare competenza siano interessati
alla materia dei diritto
d'autore e siano cittadini italiani;
c) i cittadini e gli enti italiani che
siano titolari di diritti d'autori stranieri.
ART.
7
Potranno essere
nominati soci onorari i cittadini italiani e stranieri che siano
designati dal consiglio
direttivo.
ART. 8
Chi intende
entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta
al consiglio
direttivo con espressa dichlarazione di aderire a tutte le singole
disposizioni dei presente statuto e dei regolamenti relativi. La
domanda deve essere controfirmata da
due soci ed indicare per quale
sezione si chiede la iscrizione.
Essa sara
presentata al consiglio direttivo e sottoposta alla commissione
della
sezione competente
affínché deliberi, a schede segrete, senza motivazione a verbale.
Nel
caso di non
ammissione, il richiedente ha facoltà di ricorrere ai consiglio
direttivo. Un
socio può appartenere a piü sezioni.
ART.
9
La partecipazione della nomina a
socio porta di pieno diritto la immediata
efficacia legale all'adesione al presente statuto, data nella
domanda di ammissione. Sarà
tenuto dalla Società il
libro dei soci, indicante le generalità di clascun socio, se esso
sia
effettivo od onorario, la
data della sua iscrizione e la designazione della sezione o delle
sezioni a cui appartiene.
ART.
10
La qualità di socio
è impegnativa per sei anni. Si rinnova tacitamente per
altrettanto período ove il socio non si dimetta sei mesi avanti la
scadenza dei sessennio; e cosi successivamente.
II
socio, che
presenta le dimissioni rimane impegnato ai soli effetti
patrimoniali per il tempo resíduo a raggiungere il sessennio e per
la esecuzione dei
contratti in
vigore, stipulati dalla Società per conto di esso socio prima delle
sue dimissioni.
ART.
11
I
soci sono tenuti ai contributi che verranno determinati dal
Consiglio
direttivo.
ART.
12
Per tutti gli
effetti dei presente statuto e per tutte le controversie dipendenti
da esso o
riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società il
domicillo dei
soci s'intende eletto a Roma presso la sede sociale.
ART.
13
II
socio, il quale contravvenga alie disposizioni dei presente statuto
e dei
regolamenti speciali da emanarsi a norma dell'art. 21, può essere
escluso dalla Società. L'esclusione da socio è pronunciata dal
consiglio direttivo con deliberazione motivata.
Rendite sociali
ART. 14
Le rendite sociali sono
costituite
a) dalle tasse
d'ammissione e dai contributi annui stabiliti per i soci a norma
dell'articolo 21;
b)
dalle percentuali
sulle esazioni, di qualunque genere, fatte dalla Società per
conto dei soci o di terzi
mandanti.
ART. 15
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione
dei bilancio è di
competenza dei Consiglio direttivo, sentiti i revisori dei conti.
Presidente
ART. 16
II
presidente è nominato dal Capo dei Governo, ha la
rappresentanza
legale
della Società e dura in carica sei anni.
Esso fa parte dei
consiglio direttivo e, nel caso di deliberazioni prese a parità di
voti, il suo voto prevale.
Consiglio direttivo
ART. 17
II
consiglio
direttivo è composto di 24 membri, compreso il presidente.
I
consiglieri sono:
a) tre nominati
rispettivamente dai Ministeri delle finanze, dell'economia
nazionale e delle
corporazioni;
b) dieci designati
dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti e cloè
otto scelti fra
gli autori drammatici e musicali, che siano soci della Società
italiana degli
autori; uno fra
coloro che sono legalmente rappresentati agli effetti sindacali dal
sindacato
nazionale fascista autori e scrittori e appartenga alla società
italiana degli autori
come socio; un
cultore del diritto d'autore, scelto fra i soci della Società e
appartenente
alla consulta legale;
c) dieci designati
dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e
cloè: otto scelti fra coloro che siano legalmente rappresentanti,
agli effetti sindacali, dalla
Federazione
nazionale fascista del teatro, cinematografo ed affíni, e siano soci
della
Società italiana
degli autori; uno scelto fra coloro che sono legalmente
rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale
fascista delle industrie editoriali, e sia socio
della Società; un cultore dei diritto d'autore, scelto, parimenti,
fra i soci della Società e
appartenente alla consulta legale.
I
consiglieri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.
ART.
18
I
consiglieri che, senza giustificato motivo, non
intervengano
consecutivamente a tre sedute
del consiglio si ritengono dimissionari.
ART.
19
II
consiglio elegge ogni tre anni tra i propri componenti due vice
presidenti,
l'uno fra i
consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati
fascisti,
l'altro fra i consiglieri designati dalla Confederazione generale
fascista della industria, e nominerà il proprio segretario, che
potrà anche essere scelto fuori del consiglio.
ART.
20
II
consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed
ogni volta
che il presidente lo ritenga necessario.
ART.
21
II
consiglio direttivo ha la sorveglianza generale dell'esercizio
sociale e
dell'amministrazione dei patrimonio della Società.
Approva il
bilancio, determina i contributi sociali, e le percentuali di
trattenuta
della Società per i servizi resi ai soci.
Delibera su tutti
gli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione e
sull'ammissione dei soci in sede di appello.
Redige, infine, ed
approva i regolamenti speciali per la attuazione del presente
statuto.
I
detti regolamenti sono pubblicati nel Bollettino della Società ed
entrano in
vigore trenta giorni dopo quello della
loro pubblicazione.
Direttore generale
ART.
22
La gestione
ordinaria della
Società e l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio direttivo sono
affidate ad un direttore generale secondo le norme che saranno
stabilite nel regolamento.
II
direttore generale assiste a tutte le sedute dei consiglio, con voto
consultivo;
ed interviene, con voto deliberativo, nelle riunioni di tutte le
commissioni. Esso deve
essere sentito per la compilazione dei regolamenti di cui al
precedente articolo.
ART.
23
II
direttore generale è proposto dal presidente, e nominato dal
consiglio
direttivo.
ART.
24
II
direttore generale nomina e revoca gli impiegati della sede
centrale,
esclusi i
vicedirettori, preposti alie sezioni, i quali, previo parere della
commissione della
sezione e del direttore generale, sono nominati e revocati dal
presidente.
Delle sezioni in generale
ART.
25
Ogni sezione è competente a
determinare le norme riferentisi alla tutela
economica dello speciale diritto di autore che essa rappresenta e
del repertorio che essa
amministra, a condizione
che non leda gli interessi delle altre sezioni e non incida il
bilancio generale.
Le deliberazioni prese dalle sezioni sono immediatamente notifícate
ai consiglio
direttivo, il quale
delibererà nella prima tornata successiva giusta l’art. 29.
ART.
26
Ogni sezione è retta da una commissione di sette membri,
di cui tre nominati
dai consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei
sindacati fascisti, e tre dai
consiglieri
designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria
italiana. La
nomina deve
avvenire fra le persone che abbiano i requisiti di cui al successivo
art. 30 e
siano soci della Società.
II
settimo membro è, di diritto, il direttore generale della Società.
ART.
27
La Commissione nomina fra i suoi
componenti, all'infuori del direttore
generale, il presidente
ed il segretario, i quali durano in carica il periodo di tempo della
commissione.
La commissione è
convocata quando il presidente di essa lo creda opportuno o
quando lo
richiedano tre dei componenti di essa, o il presidente della Società
o il direttore generale.
Le deliberazioni della commissione
sono prese a maggioranza di voti.
Alie deliberazioni
della commissione hanno diritto di prendere parte i vice
direttori delle sezioni, con voto consultivo.
ART.
28
Contro le
deliberazioni della commissione ogni socio ha diritto di reclamo al
consiglio direttivo.
II
reclamo deve essere proposto entro venticinque giorni da quello
della comunicazione all'interessato, fatta
a norma del regolamento. Esso sospende la
esecuzione della deliberazione, qualora sia presentato nei tre
giorni successivi alla detta comunicazione.
Solo il consiglio
direttivo può revocare o modificare la deliberazione, oggetto di
reclamo, e annullarne o sospenderne gli effetti.
ART.
29
II
Consiglio direttivo delibera sul reclamo, nella prima tornata.
I
membri
della Commissione
che hanno emesso la deliberazione, qualora facciano parte dei
consiglio direttivo, non hanno voto nelle deliberazioni che decidono
sul reclamo.
ART.
30
I
membri delle commissioni, da nominarsi a norma dell'art. 26 del
presente
statuto, sono scelti secondo le seguenti
disposizioni:
1.
per la sezione
drammatica, tre fra gli autori drammatici, e tre fra gli editori
drammatici;
2.
per la sezione
lirica, tre fra gli autori e compositori lirici, e tre fra gli
editori lirici;
3.
per la sezione di
operette e riviste, tre fra gli autori e compositori di operette,
riviste e spettacoli
similari, e tre fra gli editori delle stesse;
4.
per la sezione
piccoli diritti musicali, tre fra gli autori e compositori lirici, e
tre fra gli editori lirici;
5.
per la sezione cinematografo, tre fra
gli autori, e tre fra gli editori;
6.
per la sezione libro, tre fra gli
autori, e tre fra gli editori.
ART.
31
Le commissioni sono
nominate ogni tre anni, nella prima tornata del
consiglio. Possono aggregarsi membri consultivi
quando lo credano opportuno.
ART.
32
Le commissioni
dovranno funzionare come collegio arbitrale quando siano
richieste da entrambe le parti in contesa. Perché possano
deliberare, è necessario che
siano
rappresentati ambedue i contendenti e che sia presente alla riunione
della
commissione almeno
un membro per parte. In mancanza del presidente, presiederà il
direttore generale, o il
vice direttore della sezione per sua delega.
ART.
33
Ad ogni sezione è
preposto un vice direttore, nominato dal presidente,
sentita la commissione della sezione. Più sezioni possono
avere lo stesso vice direttore.
Delle sezioni in
particolare
ART.
34
La sezione
drammatica comprende gli autori drammatici, loro eredi od
aventi causa, i quali siano soci della Società ed abbiano diritti
derivabili dalla
rappresentazione di lavori drammatici.
ART.
35
La sezione lirica
comprende gli autori ed i compositori lirici, loro eredi od
aventi causa, che
siano soci ed abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione
delle
opere liriche.
ART.
36
La sezione operette comprende gli
autori e compositori di operette,
vaudevilles, feeries,
riviste e spettacoli similari, loro eredi od aventi causa, che siano
soci
e che abbiano diritti
derivabili dalla rappresentazione degli spettacoli di cui sopra.
ART.
37
La sezione piccoli diritti musicali
comprende gli autori, eredi o loro aventi causa, che
siano
soci e che abbiano piccoli diritti musicali derivabili dalla
esecuzione di
pezzi staccati di opere liriche, di operette e di composizioni
musicali di ogni genere per
grande e piccola orchestra, bande, canto, pianoforte e strumenti
diversi, anche meccanici
La commissione per i piccoli diritti musicali studia tutte le
questioni riferentisi
all'accertamento ed
all'incasso dei piccoli diritti musicali; stabilisce i criteri
generali in
base ai quali
debbano essere fatti dalla Società i riparti degli incassi; rivede
ed approva gli
stati di riparto;
sorveglia che siano osservate le convenzioni con le società
straniere;
studia e propone ai Consiglio le nuove convenzioni che ritenga utile
di concludere
nellìinteresse dei soci; riceve ed esamina i reclami presentati dai
soci in ordine ai riparti, e
delibera su di essi; rivede le
tariffe, ne studia l'applicazione e giudica sui reclami che ad
essa si riferiscono.
ART.
38
La sezione dei diritti
cinematografici comprende gli autori del soggetto del
film e i legittimi
proprietari dei negativi, loro eredi od aventi causa che siano soci
ed
abbiano diritti
derivabili dalla proiezione delle pellicole cinematografiche.
ART.
39
La sezione del libro ed arti figurative comprende gli autori di
opere
letterarie, scientifiche,
artistiche, loro eredi od aventi causa che siano soci della Società,
e
che abbiano diritti derivabili dalla pubblicazione delle opere loro
in volumi o a dispense.
Riscossione dei
diritti erariali e demaniali
ART.
40
II
servizio della
riscossione dei diritti erariali e demaniali fatto per
delegazione dello Stato comprende la esazione delle imposte e tasse
sui pubblici
spettacoli, con quelle forme e modalità
che saranno concordate con le autorità
competenti.
Stampa e propaganda all'estero
ART.
41
II
servizio di stampa
e propaganda all'estero si occupa della diffusione e
propaganda delle opere dei soci e raccoglie le notizie informative
sui singoli mercati.
L'ufficio dipende direttamente dalla
presidenza.
Ispettori ed agenti
ART.
42
Gli ispettori e gli agenti sono
nominati dal presidente della Società, su
proposta del direttore generale.
Le mansloni, i
poteri, i diritti e gli obblighi degli ispettori ed agenti sono
stabiliti
da apposito regolamento.
Consulta legale
ART.
43
La Consulta legale è composta di
nove membri, eletti ogni anno dal
Consiglio direttivo, fra i soci laureati in giurisprudenza.
Essa elegge ogni
anno fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il
segretario.
Quest'ultimo può anche non essere membro della consulta; ed in questo
caso esso non ha voto.
La consulta legale:
a)
attende ad ogni studio e lavoro che
interessi la proprietà letterarla ed artistica;
b)
dà pareri in tema
di diritti d'autore sulle questioni che le vengono sottoposte
dal
presidente della Società, per iniziativa di esso, o dietro domanda
di soci;
e) presta ufficio per conciliare le
controversie in tema di diritto di autore.
ART.
44
I
membri del consiglio direttivo e delle sezioni non hanno diritto ad
alcun compenso; però i soci, i quali chiedano pareri alla consulta
legale, debbono, prima che sia
dato corso alla
loro domanda, versare alla cassa della Società quelle somme, per
competenze e spese,
che il presidente della consulta indicherà a mezzo del direttore
generale. Tali somme costituiscono un fondo spettante ai membri
della consulta, da
ripartirsi fra loro
a titolo di indennità e rimborso spese, in ragione delle rispettive
presenze
alle adunanze di essa.
ART.
45
I
pareri della consulta legale sono, dal presidente di questa,
trasmessi al
consiglio
direttivo, il quale ne cura la comunicazione agli interessati, e può
disporne la
pubblicazione nel Bollettino della Società.
Revisori dei conti
ART.
46
II
Consiglio
direttivo elegge tre revisori dei conti, anche non soci.
II
loro ufficio è
annuale, e il consiglio ne determina gli emolumenti.
I
revisori sorvegliano le operazioni sociali e l'adempimento delle
disposizioni
dello statuto,
stabiliscono col consiglio direttivo le norme per la compilazione
dei bilanci,
hanno diritto di
intervenire alle riunioni dei consiglio stesso e compiono, in
genere, le
altre funzioni
demandate dal codice di commercio ai sindaci delle società anonime o
per azioni in quanto siano applicabili alla Società italiana degli
autori ed editori. |