D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

STATUTO SIAE 1927

Regio decreto 3 novembre 1927 n. 2138. Approvazione del nuovo Statuto organico della Società Italiana degli Autori ed Editori.

                                     in GU 30 novembre 1927 n.277

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto il nuovo testo di Statuto che il Commissario straordinario della Società italiana degli Autori ha presentato chiedendone l'approvazione, per coordinare con la legge 3 aprile 1926 n. 563, l'ordinamento della Società stessa, al fine di costituire un istituto di coliaborazione fra Autori ed Editori di tutte le arti con rappresentanza paritaria delle rispettive associazioni sindacali;

Veduto il Nostro decreto lo febbralo 1891 n. LIII (parte supplementare) col quale la predetta Società fu eretta in Ente morale e ne fu approvato lo statuto organico, successivamente modificato con la Nostra approvazione;

Visto l'articolo 2, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Udito il parere dei Consiglio di Stato;

Sulia proposta dei Capo dei Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1.  È approvato il nuovo statuto organico della Società Italiana degli Autori ed Editori, nel testo annesso al presente decreto e visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

 

2. I bilanci annuali della Società dovranno essere inviati entro il termine di un mese dalla loro approvazione al Ministero delle Corporazioni.

 

 

 

Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori

 

ART. 1  

La Società italiana degli autori ed editori ha sede in Roma.



 

ART. 2 

La Società ha per iscopo: l'esercizio e la tutela giuridica ed economica del diritto d'autore in genere e dei diritti spettanti ai singoli soci in ispecie.

Nel concerto di tutela del diritto d'autore di cui sopra si comprendono come funzioni sociali:

 

a)  lo studio e la cura del diritto d'autore in ogni sua manifestazione artistica, scientifica, economica e legislativa;

b)  le consultazioni sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica;

c)  la composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia di diritti d'autore a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 43;

d)  la riserva dei diritti d'autore a norma delle vigenti legislazioni;

e)  l'accertamento, l'incasso e il reparto dei diritti di autore.


 

 

ART. 3

La Società comprende:

1.   la Sezione drammatica;

2.  la Sezione lirica;

3.  la Sezione d'operette e riviste;

4.  la Sezione piccoli diritti musicali, varietà e riproduzioni meccaniche;

5.   la Sezione cinematografica;

6.   la Sezione libro.

Altre Sezioni si potranno formare ulteriormente purché abbiano scopi rispondenti all'oggetto fondamentale della Società

La Società comprende inoltre i seguenti servizi:

1.     servizio riscossione diritti erariali e demaniali;

2.   servizio riscossione diritti d'autore:

3.    servizio stampa e propaganda estera.

 

Comprende infine la Consulta legale.


 

 

ART. 4  

La Società può assumere la rappresentanza di sodalizi affini stranieri ed
italiani per l'esercizio e la tutela dei loro diritti d'autore.

Può del pari delegare la propria rappresentanza a sodalizi stranieri per l’esercizio e la tutela all'estero dei diritti ad essa affídati.

L'assunzione e la delegazione di rappresentanza e le relative condizioni e modalità sono deliberate dal Consiglio direttivo.

 

 

ART. 5

Le funzioni della Società sono esercitate:

a)   dal Presidente;

b)   dal Consiglio direttivo;

c)   dalle Commissioni delle singole Sezioni;

d)   dal Direttore generale;

e)   dai vice Direttori delle Sezioni;

f)    dalla Consulta legale;

g)   dai Revisori dei conti;

 

h)  dagli Agenti.

 

 

 

 

 

Soci

ART. 6

Possono essere soci della Società italiana degli autori ed editori:

a)  i cittadini italiani eredi e loro aventi causa, autori, editori e proprietari di opere letterarie, artistiche e scientifiche;

 

b)  coloro che per ragioni di studio o di particolare competenza siano interessati alla materia dei diritto d'autore e siano cittadini italiani;

c)  i cittadini e gli enti italiani che siano titolari di diritti d'autori stranieri.

 

 

ART. 7

Potranno essere nominati soci onorari i cittadini italiani e stranieri che siano designati dal consiglio direttivo.

 

 


 

 

 

ART. 8

 

Chi intende entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo con espressa dichlarazione di aderire a tutte le singole disposizioni dei presente statuto e dei regolamenti relativi. La domanda deve essere controfirmata da due soci ed indicare per quale sezione si chiede la iscrizione.

 

Essa sara presentata al consiglio direttivo e sottoposta alla commissione della sezione competente affínché deliberi, a schede segrete, senza motivazione a verbale. Nel caso di non ammissione, il richiedente ha facoltà di ricorrere ai consiglio direttivo. Un socio può appartenere a piü sezioni.

 

 


 

 

 

ART. 9

La partecipazione della nomina a socio porta di pieno diritto la immediata
efficacia legale all'adesione al presente statuto, data nella domanda di ammissione. Sarà
tenuto dalla Società il libro dei soci, indicante le generalità di clascun socio, se esso sia effettivo od onorario, la data della sua iscrizione e la designazione della sezione o delle sezioni a cui appartiene.


 

 

ART. 10

La qualità di socio è impegnativa per sei anni. Si rinnova tacitamente per altrettanto período ove il socio non si dimetta sei mesi avanti la scadenza dei sessennio; e cosi successivamente. II socio, che presenta le dimissioni rimane impegnato ai soli effetti patrimoniali per il tempo resíduo a raggiungere il sessennio e per la esecuzione dei contratti in vigore, stipulati dalla Società per conto di esso socio prima delle sue dimissioni.

 

 


 

 

 

ART. 11

 

I soci sono tenuti ai contributi che verranno determinati dal Consiglio direttivo.

 


 

 

 

 

ART. 12

 

Per tutti gli effetti dei presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società il domicillo dei soci s'intende eletto a Roma presso la sede sociale.

 

 


 

 

 

ART. 13

 

II socio, il quale contravvenga alie disposizioni dei presente statuto e dei regolamenti speciali da emanarsi a norma dell'art. 21, può essere escluso dalla Società. L'esclusione da socio è pronunciata dal consiglio direttivo con deliberazione motivata.

 

 

 

 

 

Rendite sociali

ART. 14

 

Le rendite sociali sono costituite

 

a)  dalle tasse d'ammissione e dai contributi annui stabiliti per i soci a norma dell'articolo 21;

 

b)  dalle percentuali sulle esazioni, di qualunque genere, fatte dalla Società per conto dei soci o di terzi mandanti.

 

 

 

 

 

ART. 15

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione
dei bilancio è di competenza dei Consiglio direttivo, sentiti i revisori dei conti.

 

 

Presidente

ART. 16

 

II presidente è nominato dal Capo dei Governo, ha la rappresentanza

legale della Società e dura in carica sei anni. Esso fa parte dei consiglio direttivo e, nel caso di deliberazioni prese a parità di voti, il suo voto prevale.

 

 

 

Consiglio direttivo

ART. 17

 

II consiglio direttivo è composto di 24 membri, compreso il presidente.
I consiglieri sono:

a)  tre nominati rispettivamente dai Ministeri delle finanze, dell'economia nazionale e delle corporazioni;

b)  dieci designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti e cloè otto scelti fra gli autori drammatici e musicali, che siano soci della Società italiana degli autori; uno fra coloro che sono legalmente rappresentati agli effetti sindacali dal sindacato nazionale fascista autori e scrittori e appartenga alla società italiana degli autori come socio; un cultore del diritto d'autore, scelto fra i soci della Società e appartenente alla consulta legale;

 

c)  dieci designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e cloè: otto scelti fra coloro che siano legalmente rappresentanti, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista del teatro, cinematografo ed affíni, e siano soci della Società italiana degli autori; uno scelto fra coloro che sono legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista delle industrie editoriali, e sia socio della Società; un cultore dei diritto d'autore, scelto, parimenti, fra i soci della Società e appartenente alla consulta legale.

I consiglieri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

 

 

ART. 18

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano
consecutivamente a tre sedute del consiglio si ritengono dimissionari.

 

 

 

ART. 19

 

II consiglio elegge ogni tre anni tra i propri componenti due vice presidenti, l'uno fra i consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, l'altro fra i consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista della industria, e nominerà il proprio segretario, che potrà anche essere scelto fuori del consiglio.

 

 

 


 

 

ART. 20

 

II consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

 

 

 


 

 

ART. 21

 

II consiglio direttivo ha la sorveglianza generale dell'esercizio sociale e dell'amministrazione dei patrimonio della Società.

 

Approva il bilancio, determina i contributi sociali, e le percentuali di trattenuta della Società per i servizi resi ai soci.

 

Delibera su tutti gli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione e sull'ammissione dei soci in sede di appello.

 

Redige, infine, ed approva i regolamenti speciali per la attuazione del presente statuto.

detti regolamenti sono pubblicati nel Bollettino della Società ed entrano in vigore trenta giorni dopo quello della loro pubblicazione.

 

 

Direttore generale

ART. 22

La gestione ordinaria della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio direttivo sono affidate ad un direttore generale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

II direttore generale assiste a tutte le sedute dei consiglio, con voto consultivo; ed interviene, con voto deliberativo, nelle riunioni di tutte le commissioni. Esso deve essere sentito per la compilazione dei regolamenti di cui al precedente articolo.

 

 

ART. 23

 

II direttore generale è proposto dal presidente, e nominato dal consiglio direttivo.

 

 


 

 

 

ART. 24

 

II direttore generale nomina e revoca gli impiegati della sede centrale, esclusi i vicedirettori, preposti alie sezioni, i quali, previo parere della commissione della sezione e del direttore generale, sono nominati e revocati dal presidente.

 

 

 

 

 

Delle sezioni in generale

ART. 25

 

Ogni sezione è competente a determinare le norme riferentisi alla tutela
economica dello speciale diritto di autore che essa rappresenta e del repertorio che essa
amministra, a condizione che non leda gli interessi delle altre sezioni e non incida il bilancio generale.


Le deliberazioni prese dalle sezioni sono immediatamente notifícate ai consiglio
direttivo, il quale delibererà nella prima tornata successiva giusta l’art. 29.

 

 


 

 

 

ART. 26

 

Ogni sezione è retta da una commissione di sette membri, di cui tre nominati
dai consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, e tre dai consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana. La nomina deve avvenire fra le persone che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 30 e siano soci della Società. II settimo membro è, di diritto, il direttore generale della Società.

 

 


 

 

 

ART. 27

 

La Commissione nomina fra i suoi componenti, all'infuori del direttore
generale, il presidente ed il segretario, i quali durano in carica il periodo di tempo della commissione.
 

La commissione è convocata quando il presidente di essa lo creda opportuno o quando lo richiedano tre dei componenti di essa, o il presidente della Società o il direttore generale.

Le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza di voti.

Alie deliberazioni della commissione hanno diritto di prendere parte i vice direttori delle sezioni, con voto consultivo.

 

 


 

 

 

ART. 28

 

Contro le deliberazioni della commissione ogni socio ha diritto di reclamo al
consiglio direttivo.

II reclamo deve essere proposto entro venticinque giorni da quello della comunicazione all'interessato, fatta a norma del regolamento. Esso sospende la esecuzione della deliberazione, qualora sia presentato nei tre giorni successivi alla detta comunicazione.

Solo il consiglio direttivo può revocare o modificare la deliberazione, oggetto di reclamo, e annullarne o sospenderne gli effetti.

 

 

 

 

 

ART. 29

 

II Consiglio direttivo delibera sul reclamo, nella prima tornata. I membri della Commissione che hanno emesso la deliberazione, qualora facciano parte dei consiglio direttivo, non hanno voto nelle deliberazioni che decidono sul reclamo.

 

 

 

 

 

 

ART. 30

 

I membri delle commissioni, da nominarsi a norma dell'art. 26 del presente statuto, sono scelti secondo le seguenti disposizioni:

1.     per la sezione drammatica, tre fra gli autori drammatici, e tre fra gli editori drammatici;

2.     per la sezione lirica, tre fra gli autori e compositori lirici, e tre fra gli editori lirici;

 

3.     per la sezione di operette e riviste, tre fra gli autori e compositori di operette, riviste e spettacoli similari, e tre fra gli editori delle stesse;

 

4.     per la sezione piccoli diritti musicali, tre fra gli autori e compositori lirici, e tre fra gli editori lirici;

5.     per la sezione cinematografo, tre fra gli autori, e tre fra gli editori;

6.     per la sezione libro, tre fra gli autori, e tre fra gli editori.

 

 

ART. 31

 

Le commissioni sono nominate ogni tre anni, nella prima tornata del consiglio. Possono aggregarsi membri consultivi quando lo credano opportuno.

 

 


 

 

 

ART. 32

 

Le commissioni dovranno funzionare come collegio arbitrale quando siano richieste da entrambe le parti in contesa. Perché possano deliberare, è necessario che siano rappresentati ambedue i contendenti e che sia presente alla riunione della commissione almeno un membro per parte. In mancanza del presidente, presiederà il direttore generale, o il vice direttore della sezione per sua delega.

 

 


 

 

 

ART. 33

 

Ad ogni sezione è preposto un vice direttore, nominato dal presidente, sentita la commissione della sezione. Più sezioni possono avere lo stesso vice direttore.

 

 

 

 

 

Delle sezioni in particolare

 

ART. 34

 

La sezione drammatica comprende gli autori drammatici, loro eredi od aventi causa, i quali siano soci della Società ed abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione di lavori drammatici.

 

 


 

 

 

ART. 35

 

La sezione lirica comprende gli autori ed i compositori lirici, loro eredi od aventi causa, che siano soci ed abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione delle opere liriche.

 

 


 

 

 

ART. 36

 

La sezione operette comprende gli autori e compositori di operette,
vaudevilles, feeries, riviste e spettacoli similari, loro eredi od aventi causa, che siano soci e che abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione degli spettacoli di cui sopra.

 

 

 

 

 

 

ART. 37

 

La sezione piccoli diritti musicali comprende gli autori, eredi o loro aventi causa, che siano soci e che abbiano piccoli diritti musicali derivabili dalla esecuzione di pezzi staccati di opere liriche, di operette e di composizioni musicali di ogni genere per grande e piccola orchestra, bande, canto, pianoforte e strumenti diversi, anche meccanici

 

La commissione per i piccoli diritti musicali studia tutte le questioni riferentisi all'accertamento ed all'incasso dei piccoli diritti musicali; stabilisce i criteri generali in base ai quali debbano essere fatti dalla Società i riparti degli incassi; rivede ed approva gli stati di riparto; sorveglia che siano osservate le convenzioni con le società straniere; studia e propone ai Consiglio le nuove convenzioni che ritenga utile di concludere nellìinteresse dei soci; riceve ed esamina i reclami presentati dai soci in ordine ai riparti, e delibera su di essi; rivede le tariffe, ne studia l'applicazione e giudica sui reclami che ad essa si riferiscono.

 

 

 



 

 

ART. 38

 

La sezione dei diritti cinematografici comprende gli autori del soggetto del film e i legittimi proprietari dei negativi, loro eredi od aventi causa che siano soci ed abbiano diritti derivabili dalla proiezione delle pellicole cinematografiche.

 



 

 

 

 

ART. 39

La sezione del libro ed arti figurative comprende gli autori di opere
letterarie, scientifiche, artistiche, loro eredi od aventi causa che siano soci della Società, e che abbiano diritti derivabili dalla pubblicazione delle opere loro in volumi o a dispense.

 

 

Riscossione dei diritti erariali e demaniali

ART. 40

II servizio della riscossione dei diritti erariali e demaniali fatto per
delegazione dello Stato comprende la esazione delle imposte e tasse sui pubblici
spettacoli, con quelle forme e modalità che saranno concordate con le autorità competenti.

 

 

 

Stampa e propaganda all'estero

ART. 41

 

II servizio di stampa e propaganda all'estero si occupa della diffusione e
propaganda delle opere dei soci e raccoglie le notizie informative sui singoli mercati.

 

L'ufficio dipende direttamente dalla presidenza.

 

 

 


 

 

Ispettori ed agenti

ART. 42

Gli ispettori e gli agenti sono nominati dal presidente della Società, su
proposta del direttore generale.

Le mansloni, i poteri, i diritti e gli obblighi degli ispettori ed agenti sono stabiliti da apposito regolamento.

 

 

 


 

 

Consulta legale

ART. 43

 

La Consulta legale è composta di nove membri, eletti ogni anno dal
Consiglio direttivo, fra i soci laureati in giurisprudenza.

Essa elegge ogni anno fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario. Quest'ultimo può anche non essere membro della consulta; ed in questo caso esso non ha voto.

La consulta legale:

a)      attende ad ogni studio e lavoro che interessi la proprietà letterarla ed artistica;

b)     dà pareri in tema di diritti d'autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal presidente della Società, per iniziativa di esso, o dietro domanda di soci;

e)   presta ufficio per conciliare le controversie in tema di diritto di autore.

 

 

 

ART. 44

 

I membri del consiglio direttivo e delle sezioni non hanno diritto ad alcun compenso; però i soci, i quali chiedano pareri alla consulta legale, debbono, prima che sia dato corso alla loro domanda, versare alla cassa della Società quelle somme, per competenze e spese, che il presidente della consulta indicherà a mezzo del direttore generale. Tali somme costituiscono un fondo spettante ai membri della consulta, da ripartirsi fra loro a titolo di indennità e rimborso spese, in ragione delle rispettive presenze alle adunanze di essa.

 

 

 

 

 

ART. 45

 

I pareri della consulta legale sono, dal presidente di questa, trasmessi al consiglio direttivo, il quale ne cura la comunicazione agli interessati, e può disporne la pubblicazione nel Bollettino della Società.

 

 

 

 

 

Revisori dei conti

ART. 46

 

II Consiglio direttivo elegge tre revisori dei conti, anche non soci.
II loro ufficio è annuale, e il consiglio ne determina gli emolumenti.

I revisori sorvegliano le operazioni sociali e l'adempimento delle disposizioni dello statuto, stabiliscono col consiglio direttivo le norme per la compilazione dei bilanci, hanno diritto di intervenire alle riunioni dei consiglio stesso e compiono, in genere, le altre funzioni demandate dal codice di commercio ai sindaci delle società anonime o per azioni in quanto siano applicabili alla Società italiana degli autori ed editori.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47