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STATUTO
Della Società Italiana degli Autori
eletta in ente morale con decreto 1
febbraio 1891, n. LIII
Approvato nelle Assemblee
Generali del 23 aprile 1882, 20 aprile e 8 dicembre 1890 e
con le modificazioni deliberate nell’Assemblea Generale del
12 giugno 1892 approvato con decreto del 4 maggio 1893 n.
CCLXXIX
I.
Costituzione, Scopo e fondi
della Società.
Art. 1.
È costituita una Società
Italiana degli Autori, avente sede in Milano, e sotto
l'osservanza delle disposizioni seguenti.
Art. 2.
La Società ha per iscopo:
a)
la difesa mutua dei diritti d'autore
spettante ai soci;
6) l'appoggio morale e
materiale ai soci, nei termini e modi indicati agli art. 15,
16 e 17 del presente Statuto;
e)
promuovere lo studio e il perfezionamento
delle disposizioni e delle leggi sui diritti d'autore nei
rapporti del diritto privato e internazionale;
d)
il mutuo soccorso fra i soci, sia mediante
sussidj od assegni in caso di malattia o inabilità al lavoro
del socio, sia mediante ajuto al medesimo o alla sua
famiglia per compiere la educazione dei figli, o in caso
d'infortunio e simili, in relazione al disposto nel terzo
capoverso dell'art. 15; con le seguenti norme:
I. Ogni socio, il quale
appartenga da almeno cinque anni alla Società, e che sia in
regola coi versamenti annuali, potrà ottenere un sussidio in
caso di gravi strettezze, o di gravi jatture, di malattie o
di impotenza al lavoro.
II. Spetta al Consiglio
della Società di determinare il caso, l'entità, la forma e
il modo di accordare il sussidio, dovendosi sempre avere
riguardo alle condizioni previste dal sopracitato terzo
capoverso dell'art. 15.
III. Il sussidio può
essere accordato:
a) Sotto
forma di prestito sull'onore ;
b) Sotto
forma di anticipazione su lavori letterarj o musicali, dei
quali la riscossione dei diritti d'autore sia esclusivamente
affidata alla Società;
e) Sotto forma di semplice
elargizione per una volta tanto, o a date ricorrenti;
d) Sotto
forma di ajuto, sia col promuovere la vendita delle opere
del socio, o la esecuzione dei suoi componimenti drammatici
o musicali ; o la stampa e vendita dei suoi lavori letterarj
;
e) La
Società potrà occuparsi di agevolare beneficiate,
rappresentazioni, concerti e conferenze a profitto di esso
socio, come pure di intraprendere o favorire altre
pubblicazioni a beneficio del Sodalizio.
IV. Sotto le forme
contemplate dai capoversi b e,
d, e, e del comma precedente,
potranno anche essere sussidiate le famiglie di un socio
defunto, sempre che abbia appartenuto alla Società per
almeno cinque anni;
V. Il Consiglio, in via eccezionale, potrà anche accordare
sussidj, sotto le forme contemplate nei capoversi
I), e, d, e del
comma III, ad un socio che appartenga alla Società, anche da
solo un triennio, sempre che sia in regola coi versamenti
annuali.
VI. Il socio,
o la famiglia del socio, che intendano di avere il prestito
o il sussidio, come dal comma III, dovranno farne domanda in
iscritto al Consiglio della Società, corredando la domanda
di quei documenti che il Consiglio crederà di richiedere, e
determinando sotto
quale forma desiderano venga accordato il sussidio.
VII. Il Consiglio delibera in merito, e nelle modalità, a
maggioranza di almeno due terzi dei presentì.
VIII. Salvo sempre il diritto nella Società di esperire
tutti i mezzi per farsi
rimborsare dal socio moroso, questi, in difetto
di pagamento, cadrà sotto le sanzioni dell' art. 26 del
presente Statuto.
Art.
3.
Fanno parte di detta Società
tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche,
letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia; e
quindi uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti,
ingegneri, architetti, ecc., gli editori, i capi-comici, e
tutti coloro che giustifichino d'essere in possesso di
diritti d'autore; ed in genere tutti i cultori delle
scienze, delle lettere e delle arti, che facciano adesione
al presente Statuto.
Art.
4.
La Società si regge secondo le
norme sancite dal Tit. X, lib. Ili del Codice civile, e
quelle stabilite nel presente Statuto.
Art.
5.
I fondi pel conseguimento
degli scopi sociali sono costituiti:
a) dal
contributo d'ingresso in lire 10, che verranno anticipate da
chi intende far parte della Società;
b)
dal
contributo annuo di lire 20, pagabili in rate semestrali ;
e)
dal 5 % sulle operazioni, sui conti e
sulle esazioni che vengono fatti dalle rappresentanze
sociali nell'interesse dei soci;
d) dal
10 % sulle esazioni che il socio riuscisse ad ottenere per
mezzo del patrocinio della Società, sia in virtù di
contratto, sia dopo contestazione e decisione giudiziale,
sia in seguito a transazione; come anche per la
rappresentazione di lavori drammatici e per Piccoli
diritti relativi ad esecuzioni pubbliche di lavori
musicali ;
f) dal prodotto di pubblicazioni o rappresentazioni
teatrali che gli autori consentissero a favore della cassa
sociale ;
g) dai benefici di qualunque natura che la Società potrà
accogliere per donazioni, letture pubbliche, conferenze od
altrimenti.
II.
Amministrazione e
Rappresentanza della Società ;
Diritti e Doveri dei Soci.
ART. 6.
La Società è amministrata da
un Consiglio, composto di un Presidente e venti Consiglieri
eletti tra i Soci.
La loro carica è gratuita.
Il Presidente e dodici
Consiglieri devono avere residenza in Milano.
Il Consiglio potrà nominare
all'estero dei membri corrispondenti onorarj.
Art.
7.
Il Presidente :
a) rappresenta
la Società in giudizio, avanti le autorità e in confronto
dei terzi; dà esecuzione direttamente o col mezzo degli
Agenti alle deliberazioni del Consiglio, e ne firma gli atti
;
b)
stipula per conto degli autori, che ne lo richiedono,
contratti coi privati, cogli editori, libraj, proprietarj di
giornali o riviste per la pubblicazione o riproduzione, o
per lo spaccio delle opere scientifiche, artistiche e
letterarie dei soci ;
c) riguardo alle opere d'arte,
come architettura, pittura, scultura e simili, il
Presidente, oltre alle cure anzidette, avrà pur quella di
mettersi in corrispondenza colle principali Accademie e
Società artistiche, anche estere, per tutelare sempre
meglio i diritti e le opere dei soci, curandone anche nelle
pubbliche esposizioni, specialmente straniere, per quanto è
possibile, la collocazione, la illustrazione ed anche la
vendita;
d)
conviene
colle amministrazioni od imprese teatrali, ecc., ecc., e per
conto degli autori che ne lo richiedono, i contratti che
fisseranno i diritti di questi: ne cura l'esecuzione, sia da
parte degli autori, sia da parte delle amministrazioni
teatrali, ecc. ecc.;
e)
autorizza e sostiene a spese del socio tutti i procedimenti
tanto in via civile, quanto in via penale, per rimborsi,
indennità od altre azioni che ciascuno dei soci potesse
accampare per la cessione, pubblicazione, rappresentazione,
esecuzione o riproduzione delle sue opere, usurpazione di
titoli, concorrenze sleali ed altre contraffazioni,
costituendosi, occorrendo, parte civile;
d) elegge
procuratori ed avvocati pel patrocinio delle cause, tanto in
prima istanza, quanto in grado di appello e cassazione ;
g)
sorveglia la percezione dei
diritti d'autore, che
sarà fatta dagli Agenti.
Art.
8.
I membri del Consiglio
nominano nel loro seno due Vice-Presidenti. Nominano pure un
Segretario, che potranno scegliere anche fuori del
Consiglio, ma nel seno della Società.
II Segretario
può essere retribuito.
Art.
9.
Tanto il Presidente quanto i
Consiglieri sono eletti in Assemblea generale, e stanno in
carica per quattro anni.
Per la elezione del Presidente
richiedesi la maggioranza assoluta dei votanti; per i
Consiglieri basta la relativa.
Art.
10.
I Consiglieri saranno
rinnovati per quarto ogni anno,
previa estrazione a sorte fatta dal Consiglio dei membri
che devono uscire.
II Consigliere
che esce dopo quattro anni di carica,
può essere rieletto.
Il Presidente cessa dalla
carica dopo i quattro anni, ma può essere rieletto.
Art.
11.
I membri del Consiglio che
volessero dimettersi dalla
carica, dovranno parteciparlo al Consiglio stesso, il quale
provvederà direttamente o rimetterà la sostituzione alla
prossima Assemblea generale, giusta l'articolo 13.
Art.
12.
Saranno considerati come
dimissionarj i membri residenti in Milano, che avranno
mancato alla metà delle riunioni tenutesi dal Consiglio
durante un semestre, senza giustificazione.
Art.
13.
Se per decesso o dimissioni
avvenute nell'intervallo delle Assemblee generali, il numero
dei membri del Consiglio residenti in Milano non è ridotto a meno di sei, oltre il
Presidente, il Consiglio potrà continuare validamente i suoi
lavori senza domandare all'Assemblea generale la
sostituzione; ovvero potrà surrogare i membri dimissionarj o
decessi con quelli fra i soci che avevano ottenuto più voti
nell'ultima elezione. Se il Consiglio fosse ridotto a meno
di sei membri, quelli che rimangono in carica convocheranno
immediatamente un'Assemblea generale per provvedere alle
surrogazioni.
II membro
eletto, sia dal Consiglio, sia dall'Assemblea
resta in carica il tempo necessario per compiere il
quadriennio interrotto dal dimissionario o decesso.
Art.
14.
Le deliberazioni del Consiglio
saranno valide, quando siano presenti almeno sette membri,
compreso il Presidente o uno dei Yice-Presidenti, e vengano
adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto
del Presidente sarà preponderante.
Art.
15.
Il Consiglio ha
l'amministrazione generale della Società.
Gli introiti di cui all'art.
5, dedotte le spese ordinarie e straordinarie dell'azienda
sociale, costituiscono gli utili della medesima, sui quali
verrà anzitutto prelevato almeno un 10% all'anno da
impiegarsi cautamente a formare un fondo di riserva per gli
eventuali bisogni straordinari della Società, ed anche per
meglio assicurare il conseguimento degli scopi sociali.
È pure stabilito un fondo
speciale denominato di mutuo soccorso per gli assegni
e sussidj, di cui all'art. 2, lettera d). In ciascun
anno l'Assemblea generale dei soci, sopra proposta del
Consiglio, delibererà la somma da stanziarsi per detto
fondo, secondo le risultanze del bilancio.
E parimenti sarà in facoltà
dell'Assemblea, sovra proposta del Consiglio, di stabilire
sui residui utili della azienda quelle altre erogazioni che
potessero essere giudicate convenienti.
E in particolare poi il
Consiglio :
a) tratta,
contratta, difende, transige e compromette, accetta o
rifiuta donazioni, legati od altre disposizioni
nell'interesse della Società;
b)
veglia
agli interessi della proprietà letteraria ed artistica, ed
all'uopo presenta
memorie o rimostranze alle autorità per la tutela dei
diritti d'autore;
c)
fa le
pratiche necessarie presso le competenti autorità italiane e
straniere per conseguire la tutela dei diritti d'autore e
per la pubblicazione dei trapassi di proprietà. In questi
casi però le spese relative sono a carico del socio e
dovranno essere anticipate alla Società;
d) cura
la riscossione, alla scadenza, di tutti i fondi sociali ; ne
dispone a norma del presente Statuto, e ne regola l'impiego
;
e)
nomina
Agenti in Milano e negli altri principali centri d'Italia,
per tutelare l'interesse dei soci, e ne determina le
mansioni ed i corrispettivi ;
/) decide, quale arbitro,
tutte le controversie in materie
di sua competenza, che gli fossero sottoposte dai soci ;
g)
formula il Regolamento interno
d'amministrazioni;
h)
e infine autorizza e sostiene qualunque
processo interessante la generalità dei soci o che sarà
utile intentare, tanto in sede civile quanto in sede penale,
a richiesta di venti soci almeno.
La Società, inoltre, potrà
anticipare le spese a vantaggio degli autori che non ne
avessero i mezzi, per le cause di loro interesse,
rimborsandosi sugli eventuali prodotti che ne risultassero,
oltre al diritto delle percentuali stabilito all'art. 5.
Art.
16.
Ciascun socio, per la
sua adesione al presente Statuto, conferisce al Presidente
del Consiglio, o chi per esso, un mandato all'effetto
d'introdurre in suo nome ed a sua richiesta, qualunque
processo ch'egli potesse personalmente avere in confronto di
compratori, venditori od altri ; ovvero in confronto di
capocomici, impresarj o direzioni teatrali, ecc., ecc., in
dipendenza di contratti stabiliti per le sue opere, o per
violazione del diritto di autore a lui spettante sulle
medesime.
L'assenso prestato col fatto
dell'adesione al presente Statuto, s'intende pure esteso ai
processi in sede penale, e include anche un mandato speciale
per la costituzione di parte civile.
ART. 17.
Riguardo ai contratti che la
Società potrà per conto dei soci stipulare coi privati,
editori, proprietari di teatri, impresari, appaltatori o
direzioni di pubblici spettacoli, in difetto di speciali
accordi cogli autori, si osserveranno le seguenti norme :
a) trattandosi di opere da pubblicarsi a mezzo della tipografìa
o della litografia, rimarrà sempre salvo il diritto
d'autore; e la stampa s'intenderà accordata per una sola
edizione di non oltre 2.000 esemplari, con divieto all'
editore di riprodurre in tutto o in parte il lavoro in
giornali, riviste od altre pubblicazioni. E così pure nel
caso in cui sia concessa la pubblicazione dell'opera in un
giornale, sarà vietato all'editore o direttore del giornale
stesso di poterla riprodurre in volumi separati, o in
altri giornali, quantunque posseduti dallo stesso editore:
b)
riguardo alle opere destinate alle scene, il diritto di
riproduzione s'intenderà limitato ad un anno, ove si tratti
di opere drammatiche, e ad una stagione trattandosi
di opere musicali o coreografiche: in caso d'opere musicali
o coreografiche dovrà sempre essere indicato il teatro in
cui avranno a rappresentarsi ;
e)
per la riproduzione di opere di belle arti sotto ogni forma e maniera, e per la esecuzione di
lavori musicali in accademie, concerti, caffè e
simili, potranno prendersi speciali accordi, ma la durata
della concessione non dovrà eccedere un anno.
Degli
Agenti.
Art.
18.
La gestione dell'azienda
economica sarà affidata, sotto la sorveglianza e dipendenza
del Consiglio, ad un Agente superiore e ad Agenti regionali
o provinciali, le cui attribuzioni saranno stabilite dal
Consiglio stesso.
Art.
19.
Il servizio di cassa sarà
fatto da un Istituto di credito di Milano o da un Cassiere
da nominarsi dal Consiglio
e secondo le norme che
verranno stabilite dal Regolamento.
Il Cassiere non potrà fare
alcun pagamento che non sia autorizzato da mandato firmato
dal Presidente o da uno deI Vice-Presidenti, e da un
Consigliere di turno.
III.
Delle Assemblee generali.
Art
20.
Nella prima domenica di aprile
di ciascun anno i soci
saranno convocati in Assemblea generale per udire e
discutere il Rapporto
morale ed economico
dell'azienda
sociale, e per dare il voto sul Consuntivo dell'annata
precedente e su quegli altri oggetti che fossero posti
all'ordine del giorno.
Nella stessa Assemblea si
procede alla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei
Probiviri e dei due Revisori dei conti.
Nel corso dell'anno altre
Assemblee generali straordinarie potranno aver luogo
tanto per iniziativa del Consiglio, quanto per domanda di
trenta soci almeno, portante gli oggetti da trattarsi.
Nel solo caso di Assemblee
straodinarie i soci saranno convocati in tempo debito a
domicilio per lettera recante l'ordine del giorno delle
materie da discutersi.
Tanto nelle adunanze
ordinarie, quanto nelle straordinarie, si delibera
validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo
il disposto dell'articolo 30.
Art.
21.
Le Assemblee generali sono
presiedute dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti del
Consiglio, e in mancanza da uno dei suoi membri eletto dallo
stesso Consiglio.
Le deliberazioni saranno
riferite a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal
Segretario.
Art.
22.
Le votazioni si fanno per
alzata e seduta a maggioranza fra i membri presenti, salvo
i casi di affari personali, nei quali la votazione si fa
per ischede segrete) come pure quando ciò è reclamato dai
dieci membri dell'Assemblea.
IV.
Scioglimento.
Art.
23.
Nel caso in cui gli introiti
non coprissero lo spese della Società, il Consiglio dovrà
convocare l'Assemblea generale, la quale pronunzierà se debba procedersi allo
scioglimento. - Il rapporto del Consiglio dovrà
essere depositato all'Ufficio della Società otto giorni
prima dell'adunanza, affinchè i soci possano prenderne
cognizione.
Art.
24.
Qualora venga pronunciato lo
scioglimento previsto dall'articolo precedente, la
liquidazione sarà fatta dal Consiglio, assistito dagli
Agenti, secondo il modo e le forme che verranno stabilite
dal Regolamento.
V.
Disposizioni generali.
Art.
25.
Il socio è obbligato per un
triennio.
Il socio che, spirato il
triennio, intendesse escire dalla Società, dovrà darne avviso
per iscritto tre mesi prima della scadenza dell'anno.
Art.
26.
Il socio che contravvenga
ripetutamente alle disposizioni di questo Statuto, o
commetta azioni o subisca condanne che offendono la sua
onorabilità, potrà essere escluso dalla Società per
deliberazioni del Consiglio colla perdita dei benefìzj
sociali, e salvo al socio l'appello all'Assemblea generale.
ARt.
27.
Tutte le contestazioni relative
alle
infrazioni al presente atto e
tutte le altre che si potranno elevare durante la Società o
pendente la sua liquidazione, sia fra i Soci, sia fra questi e
la Società
o fra gli Agenti e la Società, saranno rimesse ad un
apposito Comitato di tre Probiviri od Arbitri scelti ad
ogni anno nel seno dell'Assemblea a maggioranza assoluta di
voti, e sempre rieleggibili, il quale decide senza
formalità di procedura.
Art.
28.
Nel caso che un socio per
morte o per altra causa cessasse dall'appartenere alla
Società, i suoi eredi od aventi causa dovranno rimettersi,
per la definizione di ogni loro pendenza colla Società, alla
decisione del Comitato dei Probiviri, il quale pronunzierà
in modo inappellabile.
Art.
29.
Per l'esatto adempimento di
tutte le presenti stipulazioni e per ogni conseguente
azione e responsabilità, le parti dichiarano di riconoscere
per fóro competente i giudizj di Milano, ove dichiarano di
eleggere il loro domicilio legale per tutto ciò che
riguarda e si riferisce al presente Statuto: però ogni
azione relativa, fermo il disposto dell'articolo precedente,
anche per coloro i quali hanno residenza fuori di Milano,
potrà promuoversi avanti i giudizj di questa città, con
avvertenza, per altro, che la citazione dovrà farsi al
domicilio del socio, indicato e riferito nei registri della
Società.
VI.
Disposizioni transitorie.
Art. 30.
Entro un anno dalla
costituzione della Società si potrà procedere alla revisione
del presente Statuto. Tutte le modificazioni saranno
proposte in Assemblea generale, e non potranno essere
accolte se non colla adesione di due terzi almeno dei soci o
in Assemblea, od anche altrimenti espressa posteriormente,
entro un mese dalla medesima.
Art.
31.
Il Consiglio, entro sei mesi
dalla sua costituzione, redigerà il Regolamento per la
esecuzione del presente Statuto, e ne darà copia a ciascun
socio che ne faccia richiesta.
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