D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 

STATUTO SIAE DEL 1882

STATUTO
Della Società Italiana degli Autori
eletta in ente morale con decreto 1 febbraio 1891, n. LIII


Approvato nelle Assemblee Generali del 23 aprile 1882, 20 aprile e 8 dicembre 1890 e con le modificazioni deliberate nell’Assemblea Generale del 12 giugno 1892 approvato con decreto del 4 maggio 1893 n. CCLXXIX



I.

Costituzione, Scopo e fondi della Società.

 

Art. 1.

È costituita una Società Italiana degli Autori, avente sede in Milano, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti.

 

Art. 2.

La Società ha per iscopo:

a) la difesa mutua dei diritti d'autore spettante ai soci;

6) l'appoggio morale e materiale ai soci, nei termini e modi indicati agli art. 15, 16 e 17 del presente Statuto;

e) promuovere lo studio e il perfezionamento delle disposizioni e delle leggi sui diritti d'autore nei rapporti del diritto privato e internazionale;

d) il mutuo soccorso fra i soci, sia mediante sussidj od assegni in caso di malattia o inabilità al lavoro del socio, sia mediante ajuto al medesimo o alla sua famiglia per compiere la educazione dei figli, o in caso d'infortunio e simili, in relazione al disposto nel terzo capoverso dell'art. 15; con le seguenti norme:

I. Ogni socio, il quale appartenga da almeno cinque anni alla Società, e che sia in regola coi versamenti annuali, potrà ottenere un sussidio in caso di gravi strettezze, o di gravi jatture, di malattie o di impotenza al lavoro.

II. Spetta al Consiglio della Società di determinare il caso, l'entità, la forma e il modo di accordare il sussidio, dovendosi sempre avere riguardo alle condizioni previste dal sopracitato terzo capoverso dell'art. 15.

III.    Il sussidio può essere accordato:

a) Sotto forma di prestito sull'onore ;

b)  Sotto forma di anticipazione su lavori letterarj o musicali, dei quali la riscossione dei diritti d'autore sia esclusivamente affidata alla Società;
 

e) Sotto forma di semplice elargizione per una volta tanto, o a date ricorrenti;
 

d)  Sotto forma di ajuto, sia col promuovere la vendita delle opere del socio, o la esecuzione dei suoi componimenti drammatici o musicali ; o la stampa e vendita dei suoi lavori letterarj ;
 

e)  La Società potrà occuparsi di agevolare beneficiate, rappresentazioni, concerti e conferenze a profitto di esso socio, come pure di intraprendere o favorire altre pubblicazioni a beneficio del Sodalizio.
 

IV. Sotto le forme contemplate dai capoversi b e,
d, e,
e del comma precedente, potranno anche essere sussidiate le famiglie di un socio defunto, sempre che abbia appartenuto alla Società per almeno cinque anni;
 

V.  Il Consiglio, in via eccezionale, potrà anche accordare sussidj, sotto le forme contemplate nei capoversi I), e, d, e del comma III, ad un socio che appartenga alla Società, anche da solo un triennio, sempre che sia in regola coi versamenti annuali.
 

VI.  Il socio, o la famiglia del socio, che intendano di avere il prestito o il sussidio, come dal comma III, dovranno farne domanda in iscritto al Consiglio della Società, corredando la domanda di quei documenti che il Consiglio crederà di richiedere, e determinando sotto
quale forma desiderano venga accordato il sussidio.

        VII. Il Consiglio delibera in merito, e nelle modalità, a maggioranza di almeno due terzi dei presentì.

       VIII. Salvo sempre il diritto nella Società di esperire tutti i mezzi per farsi rimborsare dal socio moroso, questi, in difetto di pagamento, cadrà sotto le sanzioni dell' art. 26 del presente Statuto.

 

Art. 3.

Fanno parte di detta Società tutti gli scrittori ed autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, italiani o residenti in Italia; e quindi uomini di lettere, pittori, scultori, musicisti, ingegneri, architetti, ecc., gli editori, i capi-comici, e tutti coloro che giustifichino d'essere in possesso di diritti d'autore; ed in genere tutti i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti, che facciano adesione al presente Statuto.

 

Art. 4.

La Società si regge secondo le norme sancite dal Tit. X, lib. Ili del Codice civile, e quelle stabilite nel presente Statuto.

 

Art. 5.

I fondi pel conseguimento degli scopi sociali sono costituiti:

a)  dal contributo d'ingresso in lire 10, che verranno anticipate da chi intende far parte della Società;

b)  dal contributo annuo di lire 20, pagabili in rate semestrali ;

e) dal 5 %  sulle operazioni, sui conti e sulle esazioni che vengono fatti dalle rappresentanze sociali nell'interesse dei soci;

d)  dal 10 % sulle esazioni che il socio riuscisse ad ottenere per mezzo del patrocinio della Società, sia in virtù di contratto, sia dopo contestazione e decisione giudiziale, sia in seguito a transazione; come anche per la rappresentazione di lavori drammatici e per Piccoli diritti relativi ad esecuzioni pubbliche di lavori musicali ;
     f)
dal prodotto di pubblicazioni o rappresentazioni teatrali che gli autori consentissero a favore della cassa sociale ;
    g)
dai benefici di qualunque natura che la Società potrà accogliere per donazioni, letture pubbliche, conferenze od altrimenti.

 

 

II.

Amministrazione e Rappresentanza della Società ;
Diritti e Doveri dei Soci.

ART. 6.

La Società è amministrata da un Consiglio, composto di un Presidente e venti Consiglieri eletti tra i Soci.

La loro carica è gratuita.

Il Presidente e dodici Consiglieri devono avere residenza in Milano.

Il Consiglio potrà nominare all'estero dei membri corrispondenti onorarj.

 

Art. 7.

Il Presidente :

a)  rappresenta la Società in giudizio, avanti le autorità e in confronto dei terzi; dà esecuzione direttamente o col mezzo degli Agenti alle deliberazioni del Consiglio, e ne firma gli atti ;

b)   stipula per conto degli autori, che ne lo richiedono, contratti coi privati, cogli editori, libraj, proprietarj di giornali o riviste per la pubblicazione o riproduzione, o per lo spaccio delle opere scientifiche, arti­stiche e letterarie dei soci ;

       c) riguardo alle opere d'arte, come architettura, pittura, scultura e simili, il Presidente, oltre alle cure anzi­dette, avrà pur quella di mettersi in corrispondenza colle principali Accademie e Società artistiche, anche estere, per tutelare sempre meglio i diritti e le opere dei soci, curandone anche nelle pubbliche esposizioni, specialmente straniere, per quanto è possibile, la collocazione, la illustrazione ed anche la vendita;

d)  conviene colle amministrazioni od imprese teatrali, ecc., ecc., e per conto degli autori che ne lo richiedono, i contratti che fisseranno i diritti di questi: ne cura l'esecuzione, sia da parte degli autori, sia da parte delle amministrazioni teatrali, ecc. ecc.;

e)  autorizza e sostiene a spese del socio tutti i procedimenti tanto in via civile, quanto in via penale, per rimborsi, indennità od altre azioni che ciascuno dei soci potesse accampare per la cessione, pubblicazione, rappresentazione, esecuzione o riproduzione delle sue opere, usurpazione di titoli, concorrenze sleali ed altre contraffazioni, costituendosi, occorrendo, parte civile;

d)  elegge procuratori ed avvocati pel patrocinio delle cause, tanto in prima istanza, quanto in grado di appello e cassazione ;

g) sorveglia la percezione dei diritti d'autore, che
sarà fatta dagli Agenti.

 

Art. 8.

I  membri del Consiglio nominano nel loro seno due Vice-Presidenti. Nominano pure un Segretario, che potranno scegliere anche fuori del Consiglio, ma nel seno della Società.

II  Segretario può essere retribuito.

 

Art. 9.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri sono eletti in Assemblea generale, e stanno in carica per quattro anni.

Per la elezione del Presidente richiedesi la maggioranza assoluta dei votanti; per i Consiglieri basta la relativa.

 

Art. 10.

I  Consiglieri saranno rinnovati per quarto ogni anno,
previa estrazione a sorte fatta dal Consiglio dei membri
che devono uscire.

II  Consigliere che esce dopo quattro anni di carica,
può essere rieletto.

Il Presidente cessa dalla carica dopo i quattro anni, ma può essere rieletto.

 

Art. 11.

I  membri del Consiglio che volessero dimettersi dalla
carica, dovranno parteciparlo al Consiglio stesso, il quale
provvederà direttamente o rimetterà la sostituzione alla
prossima Assemblea generale, giusta l'articolo 13.

 

Art. 12.

Saranno considerati come dimissionarj i membri residenti in Milano, che avranno mancato alla metà delle riunioni tenutesi dal Consiglio durante un semestre, senza giustificazione.

 

Art. 13.

Se per decesso o dimissioni avvenute nell'intervallo delle Assemblee generali, il numero dei membri del Consiglio residenti in Milano non è ridotto a meno di sei, oltre il Presidente, il Consiglio potrà continuare validamente i suoi lavori senza domandare all'Assemblea generale la sostituzione; ovvero potrà surrogare i membri dimissionarj o decessi con quelli fra i soci che avevano ottenuto più voti nell'ultima elezione. Se il Consiglio fosse ridotto a meno di sei membri, quelli che rimangono in carica convocheranno immediatamente un'Assemblea generale per provvedere alle surrogazioni.

II membro eletto, sia dal Consiglio, sia dall'Assemblea resta in carica il tempo necessario per compiere il quadriennio interrotto dal dimissionario o decesso.

 

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio saranno valide, quando siano presenti almeno sette membri, compreso il Presidente o uno dei Yice-Presidenti, e vengano adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente sarà preponderante.

 

Art. 15.

Il Consiglio ha l'amministrazione generale della Società.

Gli introiti di cui all'art. 5, dedotte le spese ordinarie e straordinarie dell'azienda sociale, costituiscono gli utili della medesima, sui quali verrà anzitutto prelevato almeno un 10% all'anno da impiegarsi cautamente a formare un fondo di riserva per gli eventuali bisogni straordinari della Società, ed anche per meglio assicurare il conseguimento degli scopi sociali.

È pure stabilito un fondo speciale denominato di mutuo soccorso per gli assegni e sussidj, di cui all'art. 2, lettera d). In ciascun anno l'Assemblea generale dei soci, sopra proposta del Consiglio, delibererà la somma da stanziarsi per detto fondo, secondo le risultanze del bilancio.

E parimenti sarà in facoltà dell'Assemblea, sovra proposta del Consiglio, di stabilire sui residui utili della azienda quelle altre erogazioni che potessero essere giudicate convenienti.

E in particolare poi il Consiglio :

a) tratta, contratta, difende, transige e compromette, accetta o rifiuta donazioni, legati od altre disposizioni nell'interesse della Società;

b)  veglia agli interessi della proprietà letteraria ed artistica, ed all'uopo presenta memorie o rimostranze alle autorità per la tutela dei diritti d'autore;

c)  fa le pratiche necessarie presso le competenti autorità italiane e straniere per conseguire la tutela dei diritti d'autore e per la pubblicazione dei trapassi di proprietà. In questi casi però le spese relative sono a carico del socio e dovranno essere anticipate alla Società;

d)  cura la riscossione, alla scadenza, di tutti i fondi sociali ; ne dispone a norma del presente Statuto, e ne regola l'impiego ;

e)  nomina Agenti in Milano e negli altri principali centri d'Italia, per tutelare l'interesse dei soci, e ne determina le mansioni ed i corrispettivi ;

/) decide, quale arbitro, tutte le controversie in materie di sua competenza, che gli fossero sottoposte dai soci ;

g) formula il Regolamento interno d'amministrazioni;

h) e infine autorizza e sostiene qualunque processo interessante la generalità dei soci o che sarà utile intentare, tanto in sede civile quanto in sede penale, a richiesta di venti soci almeno.

La Società, inoltre, potrà anticipare le spese a vantaggio degli autori che non ne avessero i mezzi, per le cause di loro interesse, rimborsandosi sugli eventuali prodotti che ne risultassero, oltre al diritto delle percentuali stabilito all'art. 5.

 

 

Art. 16.

Ciascun socio, per la sua adesione al presente Statuto, conferisce al Presidente del Consiglio, o chi per esso, un mandato all'effetto d'introdurre in suo nome ed a sua richiesta, qualunque processo ch'egli potesse personalmente avere in confronto di compratori, venditori od altri ; ovvero in confronto di capocomici, impresarj o direzioni teatrali, ecc., ecc., in dipendenza di contratti stabiliti per le sue opere, o per violazione del diritto di autore a lui spettante sulle medesime.

L'assenso prestato col fatto dell'adesione al presente Statuto, s'intende pure esteso ai processi in sede penale, e include anche un mandato speciale per la costituzione di parte civile. 

 

ART. 17.

Riguardo ai contratti che la Società potrà per conto dei soci stipulare coi privati, editori, proprietari di teatri, impresari, appaltatori o direzioni di pubblici spettacoli, in difetto di speciali accordi cogli autori, si osserveranno le seguenti norme :

a)  trattandosi di opere da pubblicarsi a mezzo della tipografìa o della litografia, rimarrà sempre salvo il diritto d'autore; e la stampa s'intenderà accordata per una sola edizione di non oltre 2.000 esemplari, con divieto all' editore di riprodurre in tutto o in parte il lavoro in giornali, riviste od altre pubblicazioni. E così pure nel caso in cui sia concessa la pubblicazione del­l'opera in un giornale, sarà vietato all'editore o direttore del giornale stesso di poterla riprodurre in volumi separati, o in altri giornali, quantunque posseduti dallo stesso editore:

b)  riguardo alle opere destinate alle scene, il diritto di riproduzione s'intenderà limitato ad un anno, ove si tratti di opere drammatiche, e ad una stagione trattandosi di opere musicali o coreografiche: in caso d'opere musicali o coreografiche dovrà sempre essere indicato il teatro in cui avranno a rappresentarsi ;

e) per la riproduzione di opere di belle arti sotto ogni forma e maniera, e per la esecuzione di lavori musicali in accademie, concerti, caffè e simili,   potranno prendersi speciali accordi, ma la durata della concessione non dovrà eccedere un anno.

Degli Agenti.

Art. 18.

La gestione dell'azienda economica sarà affidata, sotto la sorveglianza e dipendenza del Consiglio, ad un Agente superiore e ad Agenti regionali o provinciali, le cui attribuzioni saranno stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 19.

Il servizio di cassa sarà fatto da un Istituto di credito di Milano o da un Cassiere da nominarsi dal Consiglio e secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Il Cassiere non potrà fare alcun pagamento che non sia autorizzato da mandato firmato dal Presidente o da uno deI Vice-Presidenti, e da un Consigliere di turno.

III.
Delle Assemblee generali.

Art  20.

Nella prima domenica di aprile di ciascun anno i soci saranno convocati in Assemblea generale per udire e discutere il Rapporto morale ed economico dell'azienda sociale, e per dare il voto sul Consuntivo dell'annata precedente e su quegli altri oggetti che fossero posti all'ordine del giorno.

Nella stessa Assemblea si procede alla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Probiviri e dei due Revisori dei conti.

Nel corso dell'anno altre Assemblee generali straordinarie potranno aver luogo tanto per iniziativa del Consiglio, quanto per domanda di trenta soci almeno, portante gli oggetti da trattarsi.

Nel solo caso di Assemblee straodinarie i soci saranno convocati in tempo debito a domicilio per lettera recante l'ordine del giorno delle materie da discutersi.

Tanto nelle adunanze ordinarie, quanto nelle straordinarie, si delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo il disposto dell'articolo 30.

 

Art. 21.

Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti del Consiglio, e in mancanza da uno dei suoi membri eletto dallo stesso Consiglio.

Le deliberazioni saranno riferite a verbale e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 22.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta a maggioranza fra i membri presenti, salvo i casi di affari personali, nei quali la votazione si fa per ischede segrete) come pure quando ciò è reclamato dai dieci membri dell'Assemblea.

IV.
Scioglimento.

Art. 23.

Nel caso in cui gli introiti non coprissero lo spese della Società, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea generale, la quale pronunzierà se debba procedersi allo scioglimento. - Il rapporto del Consiglio dovrà essere depositato all'Ufficio della Società otto giorni prima dell'adunanza, affinchè i soci possano prenderne cognizione.

 

Art. 24.

Qualora venga pronunciato lo scioglimento previsto dall'articolo precedente, la liquidazione sarà fatta dal Consiglio, assistito dagli Agenti, secondo il modo e le forme che verranno stabilite dal Regolamento.

V.
Disposizioni generali.

Art. 25.

Il socio è obbligato per un triennio.

Il socio che, spirato il triennio, intendesse escire dalla Società, dovrà darne avviso per iscritto tre mesi prima della scadenza dell'anno.

 

Art. 26.

Il socio che contravvenga ripetutamente alle disposizioni di questo Statuto, o commetta azioni o subisca condanne che offendono la sua onorabilità, potrà essere escluso dalla Società per deliberazioni del Consiglio colla perdita dei benefìzj sociali, e salvo al socio l'appello all'Assemblea generale.

 

ARt. 27.

Tutte le contestazioni relative alle infrazioni al presente atto e tutte le altre che si potranno elevare durante la Società o pendente la sua liquidazione, sia fra i Soci, sia fra questi e la Società o fra gli Agenti e la Società, saranno rimesse ad un apposito Comitato di tre Probiviri od Arbitri scelti ad ogni anno nel seno dell'Assemblea a maggioranza assoluta di voti, e sempre rieleggibili, il quale decide senza formalità di procedura.

 

Art. 28.

Nel caso che un socio per morte o per altra causa cessasse dall'appartenere alla Società, i suoi eredi od aventi causa dovranno rimettersi, per la definizione di ogni loro pendenza colla Società, alla decisione del Comitato dei Probiviri, il quale pronunzierà in modo inappellabile.

 

Art. 29.

Per l'esatto adempimento di tutte le presenti stipulazioni e per ogni conseguente azione e responsabilità, le parti dichiarano di riconoscere per fóro competente i giudizj di Milano, ove dichiarano di eleggere il loro domicilio legale per tutto ciò che riguarda e si riferisce al presente Statuto: però ogni azione relativa, fermo il disposto dell'articolo precedente, anche per coloro i quali hanno residenza fuori di Milano, potrà promuoversi avanti i giudizj di questa città, con avvertenza, per altro, che la citazione dovrà farsi al domicilio del socio, indicato e riferito nei registri della Società.

 

VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

Entro un anno dalla costituzione della Società si potrà procedere alla revisione del presente Statuto. Tutte le modificazioni saranno proposte in Assemblea generale, e non potranno essere accolte se non colla adesione di due terzi almeno dei soci o in Assemblea, od anche altrimenti espressa posteriormente, entro un mese dalla medesima.

 

Art. 31.

   Il Consiglio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redigerà il Regolamento per la esecuzione del presente Statuto, e ne darà copia a ciascun socio che ne faccia richiesta.

 

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47