D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 


Documentazione

 Lo statuto della SCF

 

 

Fonte: sito SCF



Art. 1 - Denominazione
1.1  E' corrente una società per azioni consortile senza fine di lucro denominata:
"SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI per azioni", o anche solo "SCF Scpa".



Art. 2 - Oggetto

2.1  La società ha per oggetto la gestione, in Italia e all'estero, dei seguenti diritti a qualsivoglia titolo vantati dai Produttori Fonografici e dai loro danti causa di cui viene ad essa affidata l'amministrazione:

a) diritto al compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi, di cui all' art. 73, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

b) diritto all'equo compenso per le utilizzazioni di cui alla precedente lettera a) effettuate senza scopo di lucro, di cui all'art. 73-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

c) diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71 - septies Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni;

d) diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo dei fonogrammi, di cui all'art. 180- bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

e) nella misura in cui sia funzionale alla gestione dei diritti sopra elencati, diritto di riproduzione dei fonogrammi, di cui all'art. 72, 1° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;

f) analoghi diritti spettanti ai Produttori Fonografici in base alle norme di legge del Paese di provenienza o in base a Convenzioni internazionali;

g) diritti di utilizzazione economica relativamente ad opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (quali, in via esemplificativa: video musicali, videoclip ed altri supporti ad essi assimilabili) di cui i produttori Fonografici siano titolari;

h) analoghi diritti che dovessero nascere a favore dei Produttori Fonografici, anche in seguito a modifiche legislative, e che abbiano natura e funzione analoga o complementare ai precedenti.

2.2  Per Produttore Fonografico, ai fini del presente Statuto, si intende chiunque sia, a qualsivoglia titolo, anche solo temporaneo, nella condizione di pretendere uno o più dei diritti elencati nel presente articolo.

2.3  Per la gestione dei diritti di cui sopra, di cui sia stata ad essa affidata l'amministrazione, la società:

(i) negozia la conclusione di contratti con gli utilizzatori dei diritti di cui al presente articolo;

(ii) riscuote i compensi relativi a tali diritti in nome proprio e per conto dei Produttori Fonografici da cui abbia ricevuto mandato;

(iii) ripartisce i compensi così riscossi tra i Produttori Fonografici in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni del presente Statuto;

(iv) realizza tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari od utili per lo svolgimento dell'attività di gestione dei diritti di cui al presente articolo;

(v) stipula, nei limiti dei mandati ricevuti, tutti i contratti nei confronti di terzi necessari od utili, e comunque inerenti, alla gestione dei diritti di cui al presente articolo.

2.4  A questi fini, la società può assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Produttori Fonografici e, nei limiti del mandato ricevuto, anche per la tutela di quelli individuali, rendendosi promotrice di ogni azione per la repressione di ogni forma di contraffazione e di illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società per conto dei Produttori Fonografici e, più in generale, di ogni attività considerata quale pirateria musicale, senza pregiudizio di azioni individuali dei singoli mandanti.

2.5  Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali ed il perseguimento del massimo grado di tutela delle posizioni individuali e collettive degli utenti dei servizi della società, la gestione dovrà essere improntata a rigorosi criteri di economicità ed alla massimizzazione delle efficienze e delle economie di scala.

2.6  La società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, non nei confronti del pubblico, necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico, il tutto con esclusione di qualunque attività professionale riservata.

2.7  Resta esclusa dall'oggetto sociale qualunque attività che abbia per oggetto o per effetto di influire in qualsiasi modo sui comportamenti concorrenziali di soci o terzi.



Art. 3 - Sede

3.1  La società ha sede nel Comune di Milano.

3.2  L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

3.3  Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.




Art. 4 - Durata

4.1  La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).



Art. 5 - Requisiti dei soci

5.1  Possono assumere la qualità di socio unicamente i Produttori Fonografici aventi sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea che rispondano, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 6.2 del presente Statuto, ai seguenti requisiti:
1) a) produzione (e/o titolarità di una licenza esclusiva) di un repertorio originale pari almeno a 30 (trenta) album, oppure b) pubblicazione di almeno 3 album nuovi e originali in ciascuno dei due anni precedenti,
e inoltre

2) realizzazione di un fatturato per la vendita di supporti fonografici non inferiore, in ciascuno dei due anni precedenti, a Euro 250.000 (duecentocinquantamila);

3) iscrizione in bilancio, tra i ricavi dell'esercizio precedente, di compensi relativi ad uno o più dei diritti di cui al precedente articolo 2 per una somma pari ad almeno Euro 25.000 (venticinquemila);

4) non sia stata pronunciata nei confronti loro o dei loro legali rappresentanti, nel corso dei cinque anni precedenti, sentenza definitiva di condanna, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 441 ss. del Codice di Procedura Penale (o analogo istituto), per uno o più dei reati di cui agli artt. 171 e ss. della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e comunque per un grave reato che sia connesso alla violazione delle norme di protezione del diritto d'autore.



Art. 6 - Ingresso di nuovi soci

6.1  La partecipazione alla società è aperta a tutti e soltanto i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1 del presente Statuto. In mancanza dei requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione deve rifiutare l'ingresso dell'aspirante socio.

6.2  Le istanze di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione. Contestualmente all'istanza, il candidato socio deve consentire per iscritto al prodursi nei propri confronti degli effetti di cui al comma 7 del presente articolo, nel caso il Consiglio di Amministrazione decida di avvalersi della facoltà contemplata nel comma 6.

6.3  L'ammissione del candidato socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5.1 del presente Statuto.

6.4  All'atto dell'ammissione, il Consiglio di Amministrazione dispone il trasferimento di numero 1 azione a favore del nuovo socio, secondo le modalità indicate nei successivi commi 5 e 6 del presente articolo.

6.5  Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nei limiti di cui al successivo art. 9.1, quante azioni dovranno essere complessivamente assegnate a ciascuno dei soggetti di cui sia stata deliberata l'ammissione anteriormente all'approvazione del bilancio medesimo. L'assegnazione delle azioni, nella misura così stabilita, è realizzata con le modalità indicate nei successivi commi 6.6 e 6.7.

6.6  Per garantire l'ingresso dei nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione dovrà:
1) avvalendosi dei poteri ad esso conferiti dall'art. 7.2 del presente Statuto, aumentare il capitale della società; ovvero
2) rimettere all'Assemblea il suddetto aumento di capitale; ovvero
3) utilizzare le azioni proprie che siano eventualmente a disposizione della Società, previa autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile.

6.7  In subordine a quanto disposto ai precedenti numeri 1), 2) e 3), il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di riscattare dai soci esistenti e a favore dei soci di nuova ammissione tante azioni quante sono necessarie per garantirne l'ingresso, senza che questo possa determinare l'esclusione del socio. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dovrà:
a) indicare il numero totale di azioni di cui è necessario disporre il trasferimento per garantire l'ammissione dei nuovi soci;
b) individuare, tra i soci esistenti, coloro i quali detengano una quota di capitale superiore alla percentuale di loro spettanza dei diritti riscossi dalla società a favore dei soci nell'anno solare precedente;
c) per ciascuno dei soggetti così individuati, disporre il trasferimento delle azioni che determinano lo scarto tra la quota di capitale posseduta e la quota di diritti incassati, sino a concorrenza del numero di azioni complessivamente necessarie;
d) nel caso le azioni così selezionate si rivelassero insufficienti, disporre il trasferimento da tutti i soci di un numero di azioni proporzionale alla quota da ciascuno posseduta;
e) ripartire tra i soci di nuova ammissione le azioni dei soci esistenti di cui si è disposto il trasferimento;

6.8  Per effetto della delibera di cui al precedente punto, e) le azioni sono riscattate a favore dei soggetti ivi designati, i quali acquistano i diritti e assumono gli obblighi nascenti dal riscatto.

6.9  Ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti c) e d) ha il diritto di ricevere dai propri aventi causa, a titolo di corrispettivo per il trasferimento delle azioni, un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato, maggiorato di una somma pari al 10% del risultante valore.



Art. 7 - Capitale sociale
7.1  Il capitale sociale è di 500.000 (cinquecentomila) Euro, diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di 10 (dieci) Euro cadauna.

7.2  E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ex art. 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino all'ammontare di 750.000 (settecentocinquantamila) Euro, per un periodo di 5 anni dall'iscrizione nel registro delle imprese. L'aumento di capitale può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente ai fini di cui all' art. 6.6 n.1 del presente Statuto.

7.3  Nel caso che venga deliberato un aumento di capitale al fine di garantire l'ingresso di nuovi soci, in base all'art. 6.6, n.1 del presente Statuto, è escluso l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile. Il prezzo di emissione delle azioni è determinato in base al valore del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2441, 6° comma del Codice Civile, maggiorato di una somma pari al 10% del risultante valore.



Art. 8 - Azioni
8.1  Le azioni sono nominative.

8.2  Il trasferimento delle azioni della società è efficace, nei confronti di quest'ultima, qualora sia stata preventivamente verificata dal Consiglio di Amministrazione l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 in capo al socio entrante, nonché il rispetto del limite di cui al successivo art. 9.1, e ne sia stata eseguita l'iscrizione nel Libro Soci.

8.3  Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto, o comunque costituite in garanzia o assoggettate a vincoli che possano comunque ostacolare l'esercizio da parte della Società della facoltà di cui al precedente art. 6.7, ovvero di cui al successivo art. 28.



Art. 9 - Limitazioni al possesso azionario
9.1  Ciascuno dei soci potrà detenere una partecipazione corrispondente alla percentuale dei diritti ex art. 2 del presente Statuto di sua spettanza rispetto a quelli di spettanza di tutti i soci, e comunque complessivamente non superiore al 15% del capitale sociale.

9.2  Le azioni in eccesso rispetto al limite del 15% del capitale, a qualsiasi titolo acquisite, devono essere alienate entro un termine di 60 giorni trascorso il quale si applica, con esclusivo riferimento alle azioni in eccesso ancora possedute dal socio, l'art. 28 del presente Statuto.

9.3  Il Consiglio di Amministrazione verifica ogni due anni, in occasione del rinnovo del Consiglio medesimo, la corrispondenza tra i diritti percepiti da ciascun socio nel biennio precedente e la partecipazione da esso detenuta. Qualora un socio risulti detenere una partecipazione superiore di oltre il 10% a quella ad esso spettante, il Consiglio di amministrazione può imporgli di alienare le azioni in eccesso a norma del 2°comma del presente articolo.

9.4  Ai fini del presente articolo, le persone giuridiche socie che si trovino assoggettate al controllo del medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 7, Legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono considerate come una singola unità.



Art. 10 - Mandato per la gestione dei diritti
10.1  Ciascun socio consorziato, con la sottoscrizione di azioni rappresentanti il capitale sociale della "SCF Scpa", conferisce l'incarico non esclusivo di procedere alla stipulazione nei confronti di terzi di contratti comunque inerenti a uno o più dei diritti di cui all'art. 2.1 del presente Statuto, nonché la gestione, l'incasso e la ripartizione di ogni e qualsiasi somma relativa ai contratti di cui sopra.

10.2  Il mandato si intende conferito con riguardo all'intero repertorio di cui il socio sia titolare, salvo che il socio stesso conferisca un mandato limitato ad una parte del repertorio medesimo, specificando espressamente i limiti.

10.3  Il socio può revocare il mandato, integralmente ovvero per una parte dei diritti per i quali esso era stato conferito, in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione. La revoca ha effetto a partire dal 31 dicembre dell'anno solare in corso al momento dell'invio della comunicazione di revoca da parte del socio, purché detta comunicazione sia stata inviata entro il 30 settembre. Nel caso la comunicazione di revoca sia stata inviata in data posteriore al 30 settembre, la revoca ha effetto a partire dal 31 dicembre dell'anno solare successivo. La revoca del mandato, se integrale, determina l'automatico scioglimento del rapporto del socio con la società e produce gli effetti di cui al successivo articolo 28.

10.4  La cessazione del rapporto tra la società e il socio consorziato, per una qualunque delle cause previste dal presente Statuto, costituisce giusta causa di rinunzia al mandato da parte della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 1727 del Codice Civile.



Art. 11 - Ripartizione dei diritti
11.1  I compensi incassati dalla società di spettanza dei Produttori Fonografici che abbiano conferito mandato alla società ai sensi del presente Statuto verranno ripartiti tra i medesimi a cura del Consiglio di Amministrazione su base trimestrale, secondo la procedura ed i criteri descritti ai commi successivi:

11.2  salvo quanto previsto al successivo comma 11.3, la generalità dei compensi incassati verranno attribuiti a ciascun Produttore Fonografico mandante:
a) sulla base della effettiva utilizzazione delle registrazioni di spettanza di ciascuno di essi realizzate nel periodo di riferimento, quale risultante dagli appositi prospetti analitici di norma forniti da ciascun utilizzatore;
b) nei limiti in cui la modalità di attribuzione di cui alla precedente lettera a) non risulti possibile, il Consiglio di Amministrazione, deliberando con la maggioranza all'uopo prevista dal successivo articolo 18.3, ripartirà i compensi incassati tra i Produttori Fonografici mandanti in modo tale da garantire a ciascuno di essi l'attribuzione di una quota il più possibile corrispondente alla effettiva utilizzazione delle registrazioni di sua spettanza;
c) nei limiti in cui l'attribuzione dei compensi incassati non risulti possibile né in base alla modalità di cui alla precedente lettera a), né in base a quella di cui alla precedente lettera b), questi verranno ripartiti tra i Produttori Fonografici mandanti in proporzione ai diritti fonomeccanici da ciascuno di essi o dei loro aventi causa pagati alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al B.I.E.M. (Bureau International des Societes gerant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mecanique).

11.3  In deroga a quanto stabilito all'art.11.2, i compensi incassati dalla società con riguardo alla gestione del diritto di cui all'art. 2.1, lettera c), verranno ripartiti tra i Produttori Fonografici mandanti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:
- quanto al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo da ripartire, in proporzione ai diritti fonomeccanici da ciascun Produttore o dei loro aventi causa pagati alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) e/o ad altre società di percezione dei diritti fonomeccanici aderenti al B.I.E.M. (Bureau International des Societes gerant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mecanique).
- quanto al restante cinquanta per cento, in misura direttamente proporzionale all'ammontare complessivo dei diritti ripartiti ai sensi dell'art.11.2 lettera a).



Art. 12 - Convocazione
12.1  Le assemblee sono indette mediante avviso di convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; in tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale assemblea in seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

12.2  L'avviso deve essere trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

12.3  In mancanza delle formalità suddette le assemblee si reputano regolarmente costituite quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi:

  • ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e
  • dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

12. 4  L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.5  Qualora lo società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centoottanta giornidalla chiusura dell'esercizio sociale; in tali casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile.

12.6  L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati a mezzo audioconferenza e videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

  1. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  4. vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio - video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.




Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo
13.1  L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e delibera secondo i quorum stabiliti dalla legge. Tuttavia per modificare gli artt. 5, 6, 7 comma II, 9, 11, 13, 15, 18, 22 e 23 del presente Statuto, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, non computandosi nel capitale le azioni eventualmente possedute dalla società.



Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea
14.1  L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza anche di quest'ultimo o in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

14.2  E' compito del Presidente dirigere la discussione e stabilire ordine e procedura della votazione.

14.3  Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

14.4  Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.



Art. 15 - Consiglio di Amministrazione
15.1  La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

15.2  Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo di 2 anni ed è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. L'elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo successivamente alla delibera di cui all'articolo 6.5, salvo quanto previsto agli articoli 15.9 e 15.10.

15.3  I Consiglieri vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista potrà includere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, meno due.

15.4  Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. I soci possono prenderne visione.

15.5  Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.6  Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

15.7  Ogni avente diritto potrà esprimere il proprio voto a favore di una sola lista.

15.8  All'elezione dei Consiglieri si procederà come segue:
a) A ciascun candidato di ciascuna lista verrà attribuito un numero di preferenze pari al quoziente tra il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista a cui il candidato appartiene ed il numero progressivo assegnato al candidato nell'ambito della lista.
b) Tutti i candidati indicati nelle varie liste dovranno essere ordinati in un'unica graduatoria decrescente, secondo il numero delle preferenze ottenute.
c) Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere.
d) In caso di parità di preferenze sarà eletto il candidato appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti quello appartenente alla lista i cui promotori, complessivamente considerati, abbiano conseguito nell'anno solare precedente la maggior somma per diritti ex art. 2 del presente Statuto incassati tramite la SCF. In caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

15.9  Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno uno o più dei suoi membri, e purché rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a nominare un sostituto scegliendolo tra coloro che appartenevano alla stessa lista del membro cessato in occasione della deliberazione di nomina del Consiglio di cui al presente articolo. L'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro due mesi dalla cessazione dell'amministratore o degli amministratori, i membri rimasti in carica si considerano decaduti con gli effetti di cui all'art. 2385, 1° comma, del Codice civile.

15.10  Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tutti gli altri Consiglieri si considerano decaduti con gli effetti di cui all'art. 2385, 1° comma, del Codice civile.



Art. 16 - Cariche sociali
16.1  Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

16.2  Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

16.3  Il Consiglio di Amministrazione può infine nominare un Segretario in persona anche estranea al Consiglio stesso.



Art. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
17.1  Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, di sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta da parte di almeno due Consiglieri o dell'intero Collegio Sindacale. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

17.2  In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano di età.

17.3  Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed i segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Art. 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
18.1  Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

18.2  Salvo quanto diversamente stabilito con il presente Statuto, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri intervenuti. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

18.3  Per le deliberazioni concernenti la ripartizione dei diritti spettanti ai soci di cui all'art. 11.2 lettera b) e 11.3 lettera b) del presente Statuto, occorre il voto favorevole di tutti i membri in carica meno uno.



Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
19.1  Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

19.2  Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti e la durata della delega, nonché gli emolumenti.

19.3  Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali o Vice Direttori Generali determinando il contenuto dei compiti ad essi affidati e dei relativi poteri, nonché gli emolumenti.

19.4  Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Tali funzioni vengono svolte dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La rappresentanza legale spetta altresì, nei limiti delle deleghe, ai Consiglieri delegati.



Art. 20 - Compenso degli amministratori
20.1  Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un compenso stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.



Art. 21 - Contributi dei soci
21.1  A fronte del servizio ricevuto da parte della società, tutti i soci sono obbligati a contribuire ai costi di gestione e funzionamento, proporzionalmente alla quota di diritti ex art. 2 del presente Statuto incassati tramite la società nel medesimo esercizio e secondo le modalità di seguito indicate.

21.2  Il Consiglio di Amministrazione formula all'inizio di ogni esercizio un preventivo dei costi di gestione. I soci sono obbligati a corrispondere alla società su base trimestrale anticipata la somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base di tale budget preventivo, soggetta a conguaglio a fine anno.



Art. 22 - Sindaci
22.1  L'Assemblea Ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, previa determinazione del loro emolumento. Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

22.2  I componenti il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea con le modalità indicate all'art. 15.3 del presente Statuto, salvo il fatto che ciascuna lista può includere tanti candidati quanti sono i membri da eleggere. La nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti deve avere luogo in votazioni separate.
 


Art. 23 - Controllo contabile
23.1  Non ricorrendo le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2409-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

23.2  In ogni caso, l'assemblea può nominare, con le modalità indicate all'art. 16.3 del presente Statuto, il revisore o la società di revisione per un periodo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
 

Art. 24 - Esercizio sociale
24.1  L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
 

Art. 25 - Destinazione degli utili
25.1  Fermo restando che la società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, gli eventuali utili che si generassero saranno destinati come segue:
a) il 5% a riserva legale sino a che essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo a riserva straordinaria, che potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura delle perdite, ovvero per l'anticipazione dei costi di gestione degli esercizi successivi, ovvero per l'eventuale acquisto di azioni proprie.



Art. 26 - Esclusione del socio
26.1  L'esclusione del socio è pronunciata dall'Assemblea nel caso in cui:
a) il socio non provveda al puntuale pagamento;
b) sia stata pronunciata nei confronti del socio, ovvero del suo legale rappresentante, sentenza definitiva di condanna come specificato al precedente articolo 5.1 numero 4);
c) siano venuti meno in capo al socio i requisiti di cui all'articolo 5.1 numeri 1), 2) e 3) per due anni consecutivi.

26.2  L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Straordinaria ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

26.3  Relativamente alle azioni del socio escluso, si applicano i primi due commi del successivo articolo 28. Il socio escluso ha il diritto di ricevere dai propri aventi causa ai sensi del summenzionato art. 28 una somma, a titolo di rimborso, pari al minor valore tra il valore nominale delle azioni di cui si è prodotto il trasferimento ai sensi del medesimo articolo e il valore della quota del patrimonio netto della società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, ad esse attribuibile.

26.4  Nel caso di esclusione per una delle cause previste dalle precedenti lettere a) e b), il socio escluso sarà tenuto a versare, a titolo di penale, un importo pari al doppio dei costi di gestione ad esso attribuibili per l'esercizio in corso, fatta salva la risarcibilità di ogni danno ulteriore.

26.5  Il socio escluso per una delle cause di cui alle precedenti lettere a) e b) non può proporre istanza di ammissione alla società, ai sensi dell'articolo 6.2 del presente Statuto, per un periodo di tre anni a partire dall'esclusione.



Art. 27 - Scioglimento automatico del rapporto limitatamente ad un socio consorziato
27.1  Costituiscono cause di scioglimento del rapporto limitatamente al socio consorziato e producono gli effetti di cui al successivo art. 28:
a) la revoca integrale del mandato per la gestione dei diritti, ai sensi del precedente articolo 10;
b) la cessazione dell'attività da parte dei socio consorziato;
c) la dichiarazione di fallimento o l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio;
d) lo scioglimento della persona giuridica del socio, o la morte se persona fisica.



Art. 28 - Trasferimento automatico delle azioni
28.1  Le azioni del socio rispetto al quale il rapporto sociale si sia sciolto ai sensi del precedente art. 27 si trasferiscono ai soggetti designati dal Consiglio di Amministrazione, che ripartisce le azioni oggetto del trasferimento tra tutti gli altri soci, proporzionalmente alla quota di capitale posseduta da ciascuno e nel rispetto del limite di cui all'art. 9.1 del presente Statuto.

28.2  Le azioni si trasferiscono automaticamente agli altri soci, per effetto della designazione compiuta dal Consiglio di Amministrazione, con effetto retroattivo sino alla data in cui si è verificato uno degli eventi di cui al precedente art. 27.

28.3  Il socio uscente ha il diritto di ricevere dai propri aventi causa il rimborso delle azioni di cui si è prodotto il trasferimento. L'entità del rimborso è fissata dal Consiglio di Amministrazione in proporzione del patrimonio sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

28.4  In alternativa a quanto disposto nei commi precedenti, la Società ha la facoltà di riscattare le azioni del socio rispetto al quale il rapporto sociale si sia sciolto, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 del Codice Civile, per una somma proporzionale al patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato.



Art. 29 - Liquidazione dei compensi spettanti al socio uscente
29.1  Qualora il rapporto tra la società ed un socio consorziato venga a cessare per una qualsiasi delle cause previste nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà liquidargli i compensi a lui spettanti sulla base dei criteri di ripartizione.

29.2  La liquidazione dovrà essere effettuata non appena possibile tenendo conto dei tempi necessari ad ottenere le rendicontazioni di cui all'art. 11.2 lettera a), e/o la certificazione dei diritti fonomeccanici pagati di cui all'art. 11.2 lettera c) e all'art. 11.2 lettera b).

29.3  I compensi relativi a contratti di utilizzazione tra la società e terzi utilizzatori per i quali il socio uscente aveva conferito mandato alla società medesima, e che siano in corso al momento del ricevimento da parte della società della comunicazione del recesso dal mandato da parte del socio, ovvero, per ogni altra causa, al momento della cessazione del rapporto tra la società e il socio, continueranno ad essere incassati dalla società sino alla scadenza dei contratti medesimi, e verranno liquidati al socio uscito periodicamente secondo le regole generali e comunque non appena possibile dopo la data di scadenza.
 


Art. 30 - Scioglimento
30.1  In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

30.2  E' causa di scioglimento, oltre a quelle di legge, la mancata ricostituzione di un numero di soci che consenta il rispetto del limite al possesso azionario di cui al precedente art. 9.1, semprechè nel termine di un anno non abbiano fatto ingresso nuovi soci in un numero idoneo, fermo restando che l'ingresso di nuovi soci è regolato dalle norme di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto.
 

Art. 31 - Regolamento
31.1  L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento - e sue eventuali modifiche - per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati.


 

F.to Gianluigi Chiodaroli
F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

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D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47