Art. 1 -
Denominazione
1.1 E'
corrente una società per
azioni consortile senza fine
di lucro denominata:
"SOCIETA' CONSORTILE
FONOGRAFICI per azioni", o
anche solo "SCF Scpa".
Art. 2 - Oggetto
2.1 La
società ha per oggetto la
gestione, in Italia e
all'estero, dei seguenti
diritti a qualsivoglia
titolo vantati dai
Produttori Fonografici e dai
loro danti causa di cui
viene ad essa affidata
l'amministrazione:
a) diritto al compenso per
l'utilizzazione, a scopo di
lucro, dei fonogrammi a
mezzo della diffusione
radiofonica e televisiva ivi
compresa la comunicazione al
pubblico via satellite,
della cinematografia, nelle
pubbliche feste danzanti,
nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra
pubblica utilizzazione degli
stessi, di cui all' art. 73,
1° comma, Legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive
modificazioni;
b) diritto all'equo compenso
per le utilizzazioni di cui
alla precedente lettera a)
effettuate senza scopo di
lucro, di cui all'art.
73-bis, Legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive
modificazioni;
c) diritto al compenso per
la riproduzione privata per
uso personale e senza scopo
di lucro dei fonogrammi, di
cui all'art. 71 - septies
Legge 22 aprile 1941, n.633
e successive modificazioni;
d) diritto di autorizzare la
ritrasmissione via cavo dei
fonogrammi, di cui all'art.
180- bis della Legge 22
aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni;
e) nella misura in cui sia
funzionale alla gestione dei
diritti sopra elencati,
diritto di riproduzione dei
fonogrammi, di cui all'art.
72, 1° comma, Legge 22
aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni;
f) analoghi diritti
spettanti ai Produttori
Fonografici in base alle
norme di legge del Paese di
provenienza o in base a
Convenzioni internazionali;
g) diritti di utilizzazione
economica relativamente ad
opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di
immagini in movimento
(quali, in via
esemplificativa: video
musicali, videoclip ed altri
supporti ad essi
assimilabili) di cui i
produttori Fonografici siano
titolari;
h) analoghi diritti che
dovessero nascere a favore
dei Produttori Fonografici,
anche in seguito a modifiche
legislative, e che abbiano
natura e funzione analoga o
complementare ai precedenti.
2.2
Per
Produttore Fonografico, ai
fini del presente Statuto,
si intende chiunque sia, a
qualsivoglia titolo, anche
solo temporaneo, nella
condizione di pretendere uno
o più dei diritti elencati
nel presente articolo.
2.3
Per la
gestione dei diritti di cui
sopra, di cui sia stata ad
essa affidata
l'amministrazione, la
società:
(i) negozia la conclusione
di contratti con gli
utilizzatori dei diritti di
cui al presente articolo;
(ii) riscuote i compensi
relativi a tali diritti in
nome proprio e per conto dei
Produttori Fonografici da
cui abbia ricevuto mandato;
(iii) ripartisce i compensi
così riscossi tra i
Produttori Fonografici in
base a quanto loro spettante
e secondo le disposizioni
del presente Statuto;
(iv) realizza tutti i
servizi di carattere
amministrativo e tecnico
necessari od utili per lo
svolgimento dell'attività di
gestione dei diritti di cui
al presente articolo;
(v) stipula, nei limiti dei
mandati ricevuti, tutti i
contratti nei confronti di
terzi necessari od utili, e
comunque inerenti, alla
gestione dei diritti di cui
al presente articolo.
2.4
A questi
fini, la società può
assumere tutte le
iniziative, anche in sede
giudiziale, necessarie od
opportune per la tutela
degli interessi collettivi
dei Produttori Fonografici
e, nei limiti del mandato
ricevuto, anche per la
tutela di quelli
individuali, rendendosi
promotrice di ogni azione
per la repressione di ogni
forma di contraffazione e di
illecita utilizzazione dei
diritti gestiti dalla
società per conto dei
Produttori Fonografici e,
più in generale, di ogni
attività considerata quale
pirateria musicale, senza
pregiudizio di azioni
individuali dei singoli
mandanti.
2.5
Per
assicurare il raggiungimento
degli obiettivi sociali ed
il perseguimento del massimo
grado di tutela delle
posizioni individuali e
collettive degli utenti dei
servizi della società, la
gestione dovrà essere
improntata a rigorosi
criteri di economicità ed
alla massimizzazione delle
efficienze e delle economie
di scala.
2.6
La società
può compiere ogni operazione
mobiliare, immobiliare,
finanziaria, non nei
confronti del pubblico,
necessaria o utile per il
raggiungimento del proprio
scopo mutualistico, il tutto
con esclusione di qualunque
attività professionale
riservata.
2.7
Resta esclusa
dall'oggetto sociale
qualunque attività che abbia
per oggetto o per effetto di
influire in qualsiasi modo
sui comportamenti
concorrenziali di soci o
terzi.
Art. 3 - Sede
3.1 La
società ha sede nel Comune
di Milano.
3.2
L'organo
amministrativo ha facoltà di
istituire o di sopprimere
sedi secondarie, di
trasferire la sede nel
territorio nazionale, di
trasferire la sede sociale
nell'ambito del Comune
indicato al comma 1 e di
istituire e di sopprimere
ovunque unità locali
operative.
3.3
Il domicilio
dei soci, per i loro
rapporti con la società, è
quello risultante dal libro
dei soci.
Art. 4 - Durata
4.1 La
durata della società è
fissata fino al 31
(trentuno) dicembre 2010
(duemiladieci).
Art. 5 - Requisiti
dei soci
5.1
Possono assumere la qualità
di socio unicamente i
Produttori Fonografici
aventi sede in uno degli
Stati membri dell'Unione
Europea che rispondano, al
momento della presentazione
dell'istanza di cui all'art.
6.2 del presente Statuto, ai
seguenti requisiti:
1)
a) produzione
(e/o titolarità di una
licenza esclusiva) di un
repertorio originale pari
almeno a 30 (trenta) album,
oppure
b)
pubblicazione di almeno 3
album nuovi e originali in
ciascuno dei due anni
precedenti,
e inoltre
2) realizzazione di un
fatturato per la vendita di
supporti fonografici non
inferiore, in ciascuno dei
due anni precedenti, a Euro
250.000
(duecentocinquantamila);
3) iscrizione in bilancio,
tra i ricavi dell'esercizio
precedente, di compensi
relativi ad uno o più dei
diritti di cui al precedente
articolo 2 per una somma
pari ad almeno Euro 25.000
(venticinquemila);
4) non sia stata pronunciata
nei confronti loro o dei
loro legali rappresentanti,
nel corso dei cinque anni
precedenti, sentenza
definitiva di condanna,
anche in caso di
applicazione della pena su
richiesta delle parti ex
artt. 441 ss. del Codice di
Procedura Penale (o analogo
istituto), per uno o più dei
reati di cui agli artt. 171
e ss. della legge 22 aprile
1941, n. 633 e successive
modificazioni, e comunque
per un grave reato che sia
connesso alla violazione
delle norme di protezione
del diritto d'autore.
Art. 6 - Ingresso di
nuovi soci
6.1 La
partecipazione alla società
è aperta a tutti e soltanto
i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'art.
5.1 del presente Statuto. In
mancanza dei requisiti
richiesti, il Consiglio di
Amministrazione deve
rifiutare l'ingresso
dell'aspirante socio.
6.2
Le istanze di
ammissione devono essere
indirizzate al Consiglio di
Amministrazione.
Contestualmente all'istanza,
il candidato socio deve
consentire per iscritto al
prodursi nei propri
confronti degli effetti di
cui al comma 7 del presente
articolo, nel caso il
Consiglio di Amministrazione
decida di avvalersi della
facoltà contemplata nel
comma 6.
6.3
L'ammissione
del candidato socio è
deliberata dal Consiglio di
Amministrazione entro 30
giorni dal ricevimento
dell'istanza, previa
verifica dei requisiti di
cui all'art. 5.1 del
presente Statuto.
6.4
All'atto
dell'ammissione, il
Consiglio di Amministrazione
dispone il trasferimento di
numero 1 azione a favore del
nuovo socio, secondo le
modalità indicate nei
successivi commi 5 e 6 del
presente articolo.
6.5
Entro 30
giorni dall'approvazione del
bilancio, il Consiglio di
Amministrazione stabilisce,
nei limiti di cui al
successivo art. 9.1, quante
azioni dovranno essere
complessivamente assegnate a
ciascuno dei soggetti di cui
sia stata deliberata
l'ammissione anteriormente
all'approvazione del
bilancio medesimo.
L'assegnazione delle azioni,
nella misura così stabilita,
è realizzata con le modalità
indicate nei successivi
commi 6.6 e 6.7.
6.6
Per garantire
l'ingresso dei nuovi soci,
il Consiglio di
Amministrazione dovrà:
1) avvalendosi dei poteri ad
esso conferiti dall'art. 7.2
del presente Statuto,
aumentare il capitale della
società; ovvero
2) rimettere all'Assemblea
il suddetto aumento di
capitale; ovvero
3) utilizzare le azioni
proprie che siano
eventualmente a disposizione
della Società, previa
autorizzazione
dell'Assemblea ai sensi
dell'art. 2357-ter del
Codice Civile.
6.7
In subordine
a quanto disposto ai
precedenti numeri 1), 2) e
3), il Consiglio di
Amministrazione ha la
facoltà di riscattare dai
soci esistenti e a favore
dei soci di nuova ammissione
tante azioni quante sono
necessarie per garantirne
l'ingresso, senza che questo
possa determinare
l'esclusione del socio. A
tal fine il Consiglio di
Amministrazione dovrà:
a) indicare il numero totale
di azioni di cui è
necessario disporre il
trasferimento per garantire
l'ammissione dei nuovi soci;
b) individuare, tra i soci
esistenti, coloro i quali
detengano una quota di
capitale superiore alla
percentuale di loro
spettanza dei diritti
riscossi dalla società a
favore dei soci nell'anno
solare precedente;
c) per ciascuno dei soggetti
così individuati, disporre
il trasferimento delle
azioni che determinano lo
scarto tra la quota di
capitale posseduta e la
quota di diritti incassati,
sino a concorrenza del
numero di azioni
complessivamente necessarie;
d) nel caso le azioni così
selezionate si rivelassero
insufficienti, disporre il
trasferimento da tutti i
soci di un numero di azioni
proporzionale alla quota da
ciascuno posseduta;
e) ripartire tra i soci di
nuova ammissione le azioni
dei soci esistenti di cui si
è disposto il trasferimento;
6.8
Per effetto
della delibera di cui al
precedente punto, e) le
azioni sono riscattate a
favore dei soggetti ivi
designati, i quali
acquistano i diritti e
assumono gli obblighi
nascenti dal riscatto.
6.9
Ciascuno dei
soggetti di cui ai
precedenti punti c) e d) ha
il diritto di ricevere dai
propri aventi causa, a
titolo di corrispettivo per
il trasferimento delle
azioni, un importo pari alla
corrispondente frazione del
patrimonio netto come
risultante dall'ultimo
bilancio approvato,
maggiorato di una somma pari
al 10% del risultante
valore.
Art. 7 - Capitale
sociale
7.1 Il
capitale sociale è di
500.000 (cinquecentomila)
Euro, diviso in n. 50.000
(cinquantamila) azioni del
valore nominale di 10
(dieci) Euro cadauna.
7.2
E' attribuita
al Consiglio di
Amministrazione la facoltà,
ex art. 2443 del Codice
Civile, di aumentare in una
o più volte il capitale
sociale fino all'ammontare
di 750.000
(settecentocinquantamila)
Euro, per un periodo di 5
anni dall'iscrizione nel
registro delle imprese.
L'aumento di capitale può
essere deliberato dal
Consiglio di Amministrazione
esclusivamente ai fini di
cui all' art. 6.6 n.1 del
presente Statuto.
7.3
Nel caso che
venga deliberato un aumento
di capitale al fine di
garantire l'ingresso di
nuovi soci, in base all'art.
6.6, n.1 del presente
Statuto, è escluso
l'esercizio del diritto di
opzione di cui all'art. 2441
del Codice Civile. Il prezzo
di emissione delle azioni è
determinato in base al
valore del patrimonio netto,
ai sensi dell'art. 2441, 6°
comma del Codice Civile,
maggiorato di una somma pari
al 10% del risultante
valore.
Art. 8 - Azioni
8.1 Le
azioni sono nominative.
8.2
Il
trasferimento delle azioni
della società è efficace,
nei confronti di
quest'ultima, qualora sia
stata preventivamente
verificata dal Consiglio di
Amministrazione l'esistenza
dei requisiti di cui
all'art. 5 in capo al socio
entrante, nonché il rispetto
del limite di cui al
successivo art. 9.1, e ne
sia stata eseguita
l'iscrizione nel Libro Soci.
8.3
Le azioni non
possono essere date in
pegno, usufrutto, o comunque
costituite in garanzia o
assoggettate a vincoli che
possano comunque ostacolare
l'esercizio da parte della
Società della facoltà di cui
al precedente art. 6.7,
ovvero di cui al successivo
art. 28.
Art. 9 - Limitazioni
al possesso azionario
9.1
Ciascuno dei soci potrà
detenere una partecipazione
corrispondente alla
percentuale dei diritti ex
art. 2 del presente Statuto
di sua spettanza rispetto a
quelli di spettanza di tutti
i soci, e comunque
complessivamente non
superiore al 15% del
capitale sociale.
9.2
Le azioni in
eccesso rispetto al limite
del 15% del capitale, a
qualsiasi titolo acquisite,
devono essere alienate entro
un termine di 60 giorni
trascorso il quale si
applica, con esclusivo
riferimento alle azioni in
eccesso ancora possedute dal
socio, l'art. 28 del
presente Statuto.
9.3
Il Consiglio
di Amministrazione verifica
ogni due anni, in occasione
del rinnovo del Consiglio
medesimo, la corrispondenza
tra i diritti percepiti da
ciascun socio nel biennio
precedente e la
partecipazione da esso
detenuta. Qualora un socio
risulti detenere una
partecipazione superiore di
oltre il 10% a quella ad
esso spettante, il Consiglio
di amministrazione può
imporgli di alienare le
azioni in eccesso a norma
del 2°comma del presente
articolo.
9.4
Ai fini del
presente articolo, le
persone giuridiche socie che
si trovino assoggettate al
controllo del medesimo
soggetto, ai sensi dell'art.
7, Legge 10 ottobre 1990, n.
287, sono considerate come
una singola unità.
Art. 10 - Mandato
per la gestione dei diritti
10.1
Ciascun socio consorziato,
con la sottoscrizione di
azioni rappresentanti il
capitale sociale della "SCF
Scpa", conferisce l'incarico
non esclusivo di procedere
alla stipulazione nei
confronti di terzi di
contratti comunque inerenti
a uno o più dei diritti di
cui all'art. 2.1 del
presente Statuto, nonché la
gestione, l'incasso e la
ripartizione di ogni e
qualsiasi somma relativa ai
contratti di cui sopra.
10.2
Il mandato si
intende conferito con
riguardo all'intero
repertorio di cui il socio
sia titolare, salvo che il
socio stesso conferisca un
mandato limitato ad una
parte del repertorio
medesimo, specificando
espressamente i limiti.
10.3
Il socio può
revocare il mandato,
integralmente ovvero per una
parte dei diritti per i
quali esso era stato
conferito, in qualsiasi
momento, mediante lettera
raccomandata inviata al
Consiglio di
Amministrazione. La revoca
ha effetto a partire dal 31
dicembre dell'anno solare in
corso al momento dell'invio
della comunicazione di
revoca da parte del socio,
purché detta comunicazione
sia stata inviata entro il
30 settembre. Nel caso la
comunicazione di revoca sia
stata inviata in data
posteriore al 30 settembre,
la revoca ha effetto a
partire dal 31 dicembre
dell'anno solare successivo.
La revoca del mandato, se
integrale, determina
l'automatico scioglimento
del rapporto del socio con
la società e produce gli
effetti di cui al successivo
articolo 28.
10.4
La cessazione
del rapporto tra la società
e il socio consorziato, per
una qualunque delle cause
previste dal presente
Statuto, costituisce giusta
causa di rinunzia al mandato
da parte della Società ai
sensi e per gli effetti
dell'art. 1727 del Codice
Civile.
Art. 11 -
Ripartizione dei diritti
11.1 I
compensi incassati dalla
società di spettanza dei
Produttori Fonografici che
abbiano conferito mandato
alla società ai sensi del
presente Statuto verranno
ripartiti tra i medesimi a
cura del Consiglio di
Amministrazione su base
trimestrale, secondo la
procedura ed i
criteri descritti ai commi
successivi:
11.2
salvo quanto
previsto al successivo comma
11.3, la generalità dei
compensi incassati verranno
attribuiti a ciascun
Produttore Fonografico
mandante:
a) sulla base della
effettiva utilizzazione
delle registrazioni di
spettanza di ciascuno di
essi realizzate nel periodo
di riferimento, quale
risultante dagli appositi
prospetti analitici di norma
forniti da ciascun
utilizzatore;
b) nei limiti in cui la
modalità di attribuzione di
cui alla precedente lettera
a) non risulti possibile, il
Consiglio di
Amministrazione, deliberando
con la maggioranza all'uopo
prevista dal successivo
articolo 18.3, ripartirà i
compensi incassati tra i
Produttori Fonografici
mandanti in modo tale da
garantire a ciascuno di essi
l'attribuzione di una quota
il più possibile
corrispondente alla
effettiva utilizzazione
delle registrazioni di sua
spettanza;
c) nei limiti in cui
l'attribuzione dei compensi
incassati non risulti
possibile né in base alla
modalità di cui alla
precedente lettera a), né in
base a quella di cui alla
precedente lettera b),
questi verranno ripartiti
tra i Produttori Fonografici
mandanti in proporzione ai
diritti fonomeccanici da
ciascuno di essi o dei loro
aventi causa pagati alla
S.I.A.E. (Società Italiana
Autori ed Editori) e/o ad
altre società di percezione
dei diritti fonomeccanici
aderenti al B.I.E.M. (Bureau
International des Societes
gerant les Droits
d'Enregistrement et de
Reproduction Mecanique).
11.3
In deroga a
quanto stabilito
all'art.11.2, i compensi
incassati dalla società con
riguardo alla gestione del
diritto di cui all'art. 2.1,
lettera c), verranno
ripartiti tra i Produttori
Fonografici mandanti entro
il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di
riferimento:
- quanto al cinquanta per
cento dell'ammontare
complessivo da ripartire, in
proporzione ai diritti
fonomeccanici da ciascun
Produttore o dei loro aventi
causa pagati alla S.I.A.E.
(Società Italiana Autori ed
Editori) e/o ad altre
società di percezione dei
diritti fonomeccanici
aderenti al B.I.E.M. (Bureau
International des Societes
gerant les Droits
d'Enregistrement et de
Reproduction Mecanique).
- quanto al restante
cinquanta per cento, in
misura direttamente
proporzionale all'ammontare
complessivo dei diritti
ripartiti ai sensi
dell'art.11.2 lettera a).
Art. 12 -
Convocazione
12.1 Le
assemblee sono indette
mediante avviso di
convocazione contenente il
luogo, il giorno e l'ora
dell'adunanza e l'elenco
delle materie da trattare;
in tale avviso può essere
fissata la data per
l'eventuale assemblea in
seconda convocazione per il
caso che la prima vada
deserta.
12.2
L'avviso deve
essere trasmesso con lettera
raccomandata ovvero con
qualsiasi altro mezzo idoneo
a fornire la prova
dell'avvenuto ricevimento
almeno otto giorni prima di
quello fissato per
l'assemblea, ai soci al
domicilio risultante dal
libro dei soci. In caso di
convocazione a mezzo
telefax, posta elettronica o
altri mezzi similari,
l'avviso deve essere spedito
al numero di telefax,
all'indirizzo di posta
elettronica o allo specifico
recapito che siano
espressamente comunicati dal
socio e che risultino dal
libro dei soci.
12.3
In mancanza
delle formalità suddette le
assemblee si reputano
regolarmente costituite
quando vi sia presente o
rappresentato l'intero
capitale sociale e vi
partecipi la maggioranza dei
componenti degli organi
amministrativo e di
controllo; in tale ipotesi:
-
ciascuno dei
partecipanti può opporsi
alla discussione degli
argomenti sui quali non
si ritenga
sufficientemente
informato e
- dovrà
essere data tempestiva
comunicazione delle
deliberazioni assunte ai
componenti degli organi
amministrativo e di
controllo non presenti.
12. 4
L'Assemblea
Ordinaria è convocata almeno
una volta all'anno entro
centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio
sociale.
12.5
Qualora lo
società sia tenuta alla
redazione del bilancio
consolidato o quando
particolari esigenze
relative alla struttura ed
all'oggetto sociale lo
richiedano, l'assemblea
ordinaria può essere
convocata entro centoottanta
giornidalla chiusura
dell'esercizio sociale; in
tali casi gli amministratori
segnalano le ragioni della
dilazione nella relazione
prevista dall'articolo 2428
del Codice Civile.
12.6
L'assemblea sia ordinaria
che straordinaria può
svolgersi con interventi
dislocati in più luoghi,
contigui o distanti,
collegati a mezzo
audioconferenza e
videoconferenza, a
condizione che siano
rispettati il metodo
collegiale e i principi di
buona fede e di parità di
trattamento dei soci, ed in
particolare a condizione
che:
- sia
consentito al Presidente
dell'Assemblea di
accertare l'identità e
la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo
svolgimento
dell'adunanza,
constatare e proclamare
i risultati della
votazione;
- sia
consentito al soggetto
verbalizzante di
percepire adeguatamente
gli eventi assembleari
oggetto di
verbalizzazione;
- sia
consentito agli
intervenuti di
partecipare alla
discussione e alla
votazione simultanea
sugli argomenti
all'ordine del giorno;
-
vengono indicati
nell'avviso di
convocazione (salvo che
si tratti di assemblea
totalitaria) i luoghi
audio - video collegati
a cura della Società,
nei quali gli
intervenuti potranno
affluire, dovendosi
ritenere svolta la
riunione nel luogo ove
saranno presenti il
Presidente e il soggetto
verbalizzante.
Art. 13 - Quorum
costitutivo e deliberativo
13.1
L'assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è
regolarmente costituita e
delibera secondo i quorum
stabiliti dalla legge.
Tuttavia per modificare gli
artt. 5, 6, 7 comma II, 9,
11, 13, 15, 18, 22 e 23 del
presente Statuto, occorre il
voto favorevole di tanti
soci che rappresentino
almeno l'85% del capitale
sociale, tanto in prima
quanto in seconda
convocazione, non
computandosi nel capitale le
azioni eventualmente
possedute dalla società.
Art. 14 - Presidenza
dell'Assemblea
14.1
L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso
di sua assenza o
impedimento, dal Vice
Presidente. In caso di
assenza anche di
quest'ultimo o in mancanza,
da altra persona designata
dall'Assemblea.
14.2
E' compito
del Presidente dirigere la
discussione e stabilire
ordine e procedura della
votazione.
14.3
Il Presidente
è assistito da un Segretario
designato dall'Assemblea.
L'assistenza del Segretario
non è necessaria quando il
verbale dell'assemblea sia
redatto da un notaio.
14.4
Le
deliberazioni dell'assemblea
devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente,
dal Segretario o dal notaio.
Art. 15 - Consiglio
di Amministrazione
15.1 La
società è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione
composto da 9 membri.
15.2
Il Consiglio
di Amministrazione è
nominato per un periodo di 2
anni ed è rieleggibile a
norma dell'art. 2383 del
Codice Civile. L'elezione
del Consiglio di
Amministrazione ha luogo
successivamente alla
delibera di cui all'articolo
6.5, salvo quanto previsto
agli articoli 15.9 e 15.10.
15.3
I Consiglieri
vengono nominati
dall'Assemblea sulla base di
liste presentate dagli
azionisti, nelle quali i
candidati dovranno essere
elencati mediante un numero
progressivo. Ciascuna lista
potrà includere un numero di
candidati non superiore al
numero dei Consiglieri da
eleggere, meno due.
15.4
Le liste
presentate dagli azionisti
dovranno essere depositate
presso la sede sociale
almeno 5 giorni prima di
quello fissato per
l'Assemblea in prima
convocazione. I soci possono
prenderne visione.
15.5
Ogni
azionista potrà presentare o
concorrere alla
presentazione di una sola
lista e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola
lista a pena di
ineleggibilità.
15.6
Unitamente a
ciascuna lista, entro i
rispettivi termini
sopraindicati, dovranno
depositarsi le dichiarazioni
con le quali i singoli
candidati accettano la
propria candidatura e
attestano, sotto la propria
responsabilità,
l'inesistenza di cause di
ineleggibilità e di
incompatibilità.
15.7
Ogni avente
diritto potrà esprimere il
proprio voto a favore di una
sola lista.
15.8
All'elezione
dei Consiglieri si procederà
come segue:
a) A ciascun candidato di
ciascuna lista verrà
attribuito un numero di
preferenze pari al quoziente
tra il numero complessivo
dei voti ottenuti dalla
lista a cui il candidato
appartiene ed il numero
progressivo assegnato al
candidato nell'ambito della
lista.
b) Tutti i candidati
indicati nelle varie liste
dovranno essere ordinati in
un'unica graduatoria
decrescente, secondo il
numero delle preferenze
ottenute.
c) Risulteranno eletti i
candidati che avranno
ottenuto il maggior numero
di preferenze, sino a
concorrenza dei Consiglieri
da eleggere.
d) In caso di parità di
preferenze sarà eletto il
candidato appartenente alla
lista che abbia ottenuto il
maggior numero di voti, e a
parità di voti quello
appartenente alla lista i
cui promotori,
complessivamente
considerati, abbiano
conseguito nell'anno solare
precedente la maggior somma
per diritti ex art. 2 del
presente Statuto incassati
tramite la SCF. In caso di
ulteriore parità, risulterà
eletto il candidato più
anziano di età.
15.9
Nel caso in
cui, per qualsiasi ragione,
venga meno uno o più dei
suoi membri, e purché
rimanga in carica la
maggioranza, il Consiglio di
Amministrazione può
provvedere a nominare un
sostituto scegliendolo tra
coloro che appartenevano
alla stessa lista del membro
cessato in occasione della
deliberazione di nomina del
Consiglio di cui al presente
articolo. L'amministratore o
gli amministratori così
nominati restano in carica
sino alla successiva
assemblea. Qualora il
Consiglio di Amministrazione
non provveda entro due mesi
dalla cessazione
dell'amministratore o degli
amministratori, i membri
rimasti in carica si
considerano decaduti con gli
effetti di cui all'art.
2385, 1° comma, del Codice
civile.
15.10
Nel caso in
cui, per qualsiasi ragione,
venga meno la maggioranza
dei membri del Consiglio di
Amministrazione, tutti gli
altri Consiglieri si
considerano decaduti con gli
effetti di cui all'art.
2385, 1° comma, del Codice
civile.
Art. 16 - Cariche
sociali
16.1
Qualora non vi abbia
provveduto l'Assemblea, il
Consiglio di Amministrazione
nomina fra i suoi membri il
Presidente e il Vice
Presidente.
16.2
Il Presidente
e il Vice Presidente
rimangono in carica per la
stessa durata prevista per
il Consiglio di
Amministrazione e sono
rieleggibili.
16.3
Il Consiglio
di Amministrazione può
infine nominare un
Segretario in persona anche
estranea al Consiglio
stesso.
Art. 17 - Riunioni
del Consiglio di
Amministrazione
17.1 Il
Consiglio di Amministrazione
si raduna nel luogo indicato
nell'avviso di convocazione,
nella sede sociale o
altrove, tutte le volte che
ciò sia ritenuto necessario
dal presidente, di sua
iniziativa o a seguito di
richiesta scritta da parte
di almeno due Consiglieri o
dell'intero Collegio
Sindacale. La convocazione
avviene mediante avviso
spedito a tutti gli
amministratori, sindaci
effettivi e revisore, se
nominati, con qualsiasi
mezzo idoneo ad assicurare
la prova dell'avvenuto
ricevimento, almeno cinque
giorni prima dell'adunanza
e, in caso di urgenza,
almeno un giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati
la data, il luogo e l'ora
della riunione, nonchè
l'ordine del giorno.
17.2
In caso di
assenza o impedimento del
Presidente, il Consiglio è
convocato e presieduto dal
Vice Presidente o, in sua
mancanza, dal consigliere
più anziano di età.
17.3
Le riunioni
del consiglio di
amministrazione si possono
svolgere anche per
audioconferenza o
videoconferenza, alle
seguenti condizioni di cui
si darà atto nei relativi
verbali:
a) che siano presenti nello
stesso luogo il presidente
ed i segretario della
riunione, se nominato, che
provvederanno alla
formazione e sottoscrizione
del verbale, dovendosi
ritenere svolta la riunione
in detto luogo;
b) che sia consentito al
presidente della riunione di
accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i
risultati della votazione;
c) che sia consentito al
soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli
eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli
intervenuti di partecipare
alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del
giorno, nonchè di visionare,
ricevere o trasmettere
documenti.
Art. 18 -
Deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione
18.1 Il
Consiglio di Amministrazione
è validamente costituito con
l'intervento della
maggioranza dei suoi membri.
18.2
Salvo quanto
diversamente stabilito con
il presente Statuto, le
deliberazioni sono prese con
la maggioranza assoluta dei
voti dei Consiglieri
intervenuti. Le
deliberazioni devono
risultare da verbale
sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
18.3
Per le
deliberazioni concernenti la
ripartizione dei diritti
spettanti ai soci di
cui all'art. 11.2 lettera b)
e 11.3 lettera b) del
presente Statuto, occorre il
voto favorevole di tutti i
membri in carica meno uno.
Art. 19 - Poteri del
Consiglio di Amministrazione
19.1 Il
Consiglio di Amministrazione
è investito di tutti i
poteri di ordinaria e
straordinaria
amministrazione.
19.2
Il Consiglio
di Amministrazione, nei
limiti stabiliti dalla
legge, può delegare parte
delle proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo,
composto di alcuni dei suoi
membri, o ad uno o più dei
suoi membri, determinando i
limiti e la durata della
delega, nonché gli
emolumenti.
19.3
Il Consiglio
può altresì nominare uno o
più Direttori Generali o
Vice Direttori Generali
determinando il contenuto
dei compiti ad essi affidati
e dei relativi poteri,
nonché gli emolumenti.
19.4
Al Presidente
del Consiglio di
Amministrazione spetta la
firma sociale e la
rappresentanza legale della
società di fronte ai terzi
ed in giudizio. Tali
funzioni vengono svolte dal
Vice Presidente in caso di
assenza o impedimento del
Presidente. La
rappresentanza legale spetta
altresì, nei limiti delle
deleghe, ai Consiglieri
delegati.
Art. 20 - Compenso
degli amministratori
20.1 Ai
membri del Consiglio di
Amministrazione potrà essere
attribuito un compenso
stabilito dall'Assemblea per
l'intero periodo di durata
della carica, nonché il
rimborso delle spese
sostenute in ragione del
loro ufficio.
Art. 21 - Contributi
dei soci
21.1 A
fronte del servizio ricevuto
da parte della società,
tutti i soci sono obbligati
a contribuire ai costi di
gestione e funzionamento,
proporzionalmente alla quota
di diritti ex art. 2 del
presente Statuto incassati
tramite la società nel
medesimo esercizio e secondo
le modalità di seguito
indicate.
21.2
Il Consiglio
di Amministrazione formula
all'inizio di ogni esercizio
un preventivo dei costi di
gestione. I soci sono
obbligati a corrispondere
alla società su base
trimestrale anticipata la
somma stabilita dal
Consiglio di Amministrazione
sulla base di tale budget
preventivo, soggetta a
conguaglio a fine anno.
Art. 22 - Sindaci
22.1
L'Assemblea Ordinaria nomina
il Collegio Sindacale
composto da tre Sindaci
effettivi e due supplenti,
previa determinazione del
loro emolumento. Essi durano
in carica per un triennio e
sono rieleggibili.
22.2
I componenti
il Collegio Sindacale
vengono nominati
dall'Assemblea con le
modalità indicate all'art.
15.3 del presente Statuto,
salvo il fatto che ciascuna
lista può includere tanti
candidati quanti sono i
membri da eleggere. La
nomina dei sindaci effettivi
e dei supplenti deve avere
luogo in votazioni separate.
Art. 23 - Controllo
contabile
23.1 Non
ricorrendo le condizioni
previste dall'ultimo comma
dell'art. 2409-bis del
codice civile, il controllo
contabile è esercitato dal
Collegio Sindacale.
23.2
In ogni caso,
l'assemblea può nominare,
con le modalità indicate
all'art. 16.3 del presente
Statuto, il revisore o la
società di revisione per un
periodo di tre esercizi con
scadenza alla data
dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio
della carica.
Art. 24 - Esercizio
sociale
24.1
L'esercizio sociale si
chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
Art. 25 -
Destinazione degli utili
25.1 Fermo
restando che la società,
avendo scopo consortile, non
si propone finalità di
lucro, gli eventuali utili
che si generassero saranno
destinati come segue:
a) il 5% a riserva legale
sino a che essa abbia
raggiunto il quinto del
capitale sociale;
b) il residuo a riserva
straordinaria, che potrà
essere utilizzata
esclusivamente per la
copertura delle perdite,
ovvero per l'anticipazione
dei costi di gestione degli
esercizi successivi, ovvero
per l'eventuale acquisto di
azioni proprie.
Art. 26 - Esclusione
del socio
26.1
L'esclusione del socio è
pronunciata dall'Assemblea
nel caso in cui:
a) il socio non provveda al
puntuale pagamento;
b) sia stata pronunciata nei
confronti del socio, ovvero
del suo legale
rappresentante, sentenza
definitiva di condanna come
specificato al precedente
articolo 5.1 numero 4);
c) siano venuti meno in capo
al socio i requisiti di cui
all'articolo 5.1 numeri 1),
2) e 3) per due anni
consecutivi.
26.2
L'esclusione
è deliberata dall'Assemblea
Straordinaria ed ha effetto
decorsi 30 giorni dalla data
della comunicazione al socio
escluso.
26.3
Relativamente
alle azioni del socio
escluso, si applicano i
primi due commi del
successivo articolo 28. Il
socio escluso ha il diritto
di ricevere dai propri
aventi causa ai sensi del
summenzionato art. 28 una
somma, a titolo di rimborso,
pari al minor valore tra il
valore nominale delle azioni
di cui si è prodotto il
trasferimento ai sensi del
medesimo articolo e il
valore della quota del
patrimonio netto della
società, come risultante
dall'ultimo bilancio
approvato, ad esse
attribuibile.
26.4
Nel caso di
esclusione per una delle
cause previste dalle
precedenti lettere a) e b),
il socio escluso sarà tenuto
a versare, a titolo di
penale, un importo pari al
doppio dei costi di gestione
ad esso attribuibili per
l'esercizio in corso, fatta
salva la risarcibilità di
ogni danno ulteriore.
26.5
Il socio
escluso per una delle cause
di cui alle precedenti
lettere a) e b) non può
proporre istanza di
ammissione alla società, ai
sensi dell'articolo 6.2 del
presente Statuto, per un
periodo di tre anni a
partire dall'esclusione.
Art. 27 -
Scioglimento automatico del
rapporto limitatamente ad un
socio consorziato
27.1
Costituiscono cause di
scioglimento del rapporto
limitatamente al socio
consorziato e producono gli
effetti di cui al successivo
art. 28:
a) la revoca integrale del
mandato per la gestione dei
diritti, ai sensi del
precedente articolo 10;
b) la cessazione
dell'attività da parte dei
socio consorziato;
c) la dichiarazione di
fallimento o
l'assoggettamento ad altre
procedure concorsuali di
tipo liquidatorio;
d) lo scioglimento della
persona giuridica del socio,
o la morte se persona
fisica.
Art. 28 -
Trasferimento automatico
delle azioni
28.1 Le
azioni del socio rispetto al
quale il rapporto sociale si
sia sciolto ai sensi del
precedente art. 27 si
trasferiscono ai soggetti
designati dal Consiglio di
Amministrazione, che
ripartisce le azioni oggetto
del trasferimento tra tutti
gli altri soci,
proporzionalmente alla quota
di capitale posseduta da
ciascuno e nel rispetto del
limite di cui all'art. 9.1
del presente Statuto.
28.2
Le azioni si
trasferiscono
automaticamente agli altri
soci, per effetto della
designazione compiuta dal
Consiglio di
Amministrazione, con effetto
retroattivo sino alla data
in cui si è verificato uno
degli eventi di cui al
precedente art. 27.
28.3
Il socio
uscente ha il diritto di
ricevere dai propri aventi
causa il rimborso delle
azioni di cui si è prodotto
il trasferimento. L'entità
del rimborso è fissata dal
Consiglio di Amministrazione
in proporzione del
patrimonio sociale come
risultante dall'ultimo
bilancio approvato.
28.4
In
alternativa a quanto
disposto nei commi
precedenti, la Società ha la
facoltà di riscattare le
azioni del socio rispetto al
quale il rapporto sociale si
sia sciolto, nel rispetto
dei limiti di cui all'art.
2357 del Codice Civile, per
una somma proporzionale al
patrimonio netto come
risultante dall'ultimo
bilancio approvato.
Art. 29 -
Liquidazione dei compensi
spettanti al socio uscente
29.1
Qualora il rapporto tra la
società ed un socio
consorziato venga a cessare
per una qualsiasi delle
cause previste nel presente
Statuto, il Consiglio di
Amministrazione dovrà
liquidargli i compensi a lui
spettanti sulla base dei
criteri di ripartizione.
29.2
La
liquidazione dovrà essere
effettuata non appena
possibile tenendo conto dei
tempi necessari ad ottenere
le rendicontazioni di cui
all'art. 11.2 lettera a),
e/o la certificazione dei
diritti fonomeccanici pagati
di cui all'art. 11.2 lettera
c) e all'art. 11.2 lettera
b).
29.3
I compensi
relativi a contratti di
utilizzazione tra la società
e terzi utilizzatori per i
quali il socio uscente aveva
conferito mandato alla
società medesima, e che
siano in corso al momento
del ricevimento da parte
della società della
comunicazione del recesso
dal mandato da parte del
socio, ovvero, per ogni
altra causa, al momento
della cessazione del
rapporto tra la società e il
socio, continueranno ad
essere incassati dalla
società sino alla scadenza
dei contratti medesimi, e
verranno liquidati al socio
uscito periodicamente
secondo le regole generali e
comunque non appena
possibile dopo la data di
scadenza.
Art. 30 -
Scioglimento
30.1 In
caso di scioglimento della
società, l'Assemblea
stabilisce le modalità della
liquidazione e nomina uno o
più liquidatori,
determinandone i poteri ed i
compensi.
30.2
E' causa di
scioglimento, oltre a quelle
di legge, la mancata
ricostituzione di un numero
di soci che consenta il
rispetto del limite al
possesso azionario di cui al
precedente art. 9.1,
semprechè nel termine di un
anno non abbiano fatto
ingresso nuovi soci in un
numero idoneo, fermo
restando che l'ingresso di
nuovi soci è regolato dalle
norme di cui agli artt. 5 e
6 del presente Statuto.
Art. 31 -
Regolamento
31.1
L'Assemblea Ordinaria può
deliberare l'adozione di un
regolamento - e sue
eventuali modifiche - per
disciplinare i rapporti tra
i soci consorziati e tra
questi e la società,
nell'ambito di quanto
previsto dal presente
Statuto. Il regolamento è
vincolante per tutti i soci
consorziati.
F.to
Gianluigi Chiodaroli
F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio
***