D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 


Documentazione

 Lo statuto della FIMI

 

 

NOTA INTRODUTTIVA
Pubblichiamo qui lo statuto di questa associazione che raggruppa le principali aziende fonografiche italiane.
Fonte: sito FIMI


TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE

Tra le imprese produttrici di dischi e nastri portanti la registrazione di suoni e/o immagini (e più in generale di fonogrammi e/o videogrammi) musicali è costituita l'Associazione di categoria denominata: "Federazione Industria Musicale Italiana", in forma abbreviata F.I.M.I.
Per supporti dell'immagine o videomusicali si intendono i prodotti costituenti espressione del video in musica.

L'Associazione ha sede in Milano (Italia). E' facoltà del Consiglio Direttivo di fissare o variare l'ubicazione della sede dell'Associazione in tale città nonché di istituire uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre città, in Italia e/o all'estero, diverse da quella in cui è stabilita la sede dell'Associazione.

L'Associazione aderisce a Confindustria, ne adotta il logo e l'emblema e ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi collettivi dell'industria fonografica, sul piano nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla lotta contro la pirateria fonografica ed audiovisiva.

Più specificamente, nel rispetto delle disposizioni di Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione ha per scopo:

a) di procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti i produttori fonografici;

b) di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti di tale categoria, per qualsiasi titolo ed in particolare - ma senza limitazione alle generalità - ai sensi della legge 22 aprile 1941 numero 633, dell'art. 648 Codice Penale e dell'art. 2601 Codice Civile e/o, in ogni caso, di utilizzo di prodotti fonografici in violazione dei diritti degli Associati;

c) di agire in giudizio, iure proprio quale ente esponenziale della categoria, per le ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria stessa e possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione nell'interesse delle imprese associate;

d) di costituirsi quale parte civile nei procedimenti penali relativi a fattispecie di violazione dei diritti nascenti in capo ai singoli produttori, in particolare, - ma senza limitazione alle generalità - alle fattispecie penali disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248, dal Decreto Legislativo numero 68/2003 e successive modificazioni legislative e dall'art. 648 Codice Penale nonchè in ogni caso di utilizzo di prodotti fonografici in violazione dei diritti delle imprese associate.

L'Associazione può dar vita o partecipare ad altri enti, associazioni organizzazioni e società di servizi nazionali, comunitarie e internazionali purchè strumentalmente finalizzati ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Dall'attività dell'Associazione si intende esclusa la trattazione di ogni questione riguardante i rapporti concorrenziali delle imprese associate fra di loro.

L'iscrizione all'Associazione è volontaria.
L'appartenenza all'Associazione comporta doveri e responsabilità, anche morali, nei confronti dei soci, dei terzi e del sistema confederale.

L'Associazione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori associativi, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative nonché impegnandosi a richiederne l'osservanza da parte delle imprese ad essa associate.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il suo eventuale scioglimento che può essere deliberato ai sensi degli artt. 19 e 38 dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione la quale deve, in tal caso, deliberare anche sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con esclusione di qualsiasi rimborso alle imprese associate, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate ai soci entro il 31 maggio dell'anno successivo.

TITOLO II - SOCI

ART. 4 - REQUISITI

Possono far parte dell'Associazione le imprese che soddisfano ai (e che conservano i) seguenti requisiti per tutto il periodo di permanenza nell'Associazione:

a) essere produttori nel senso definito dall'art. 1, voce "produttore", lett. a del Regolamento;

b) essere effettivamente operanti in Italia con le modalità previste dagli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento.

ART. 5 - AMMISSIONE E DURATA

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'impresa interessata.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, e comporta, di per sè, accettazione dello Statuto dell'Associazione, del Codice Etico e della Carta dei Valori Associativi.

L'iscrizione decorre dal momento della delibera.
All'atto dell'ammissione, i nuovi associati devono comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione, i quali devono garantire piena affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.

Tutte le imprese associate vengono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza delle imprese al sistema.

L'ammissione si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e, in mancanza di disdetta presentata prima di tale data, l'adesione si considera tacitamente rinnovata di anno in anno.

Ottenuta l'ammissione l'Associato deve, senza indugi, presentare domanda alla Federazione Internazionale Dell'Industria Fonografica (IFPI) e pagare la relativa quota associativa.

Non possono essere ammessi come Associati, Aderenti o Aggregati gli imprenditori iscritti ad altre Associazioni aventi oggetti analoghi.

In caso di diniego di ammissione all'Associazione, è ammesso ricorso ai Probiviri, che non ha effetto sospensivo.
Il richiedente non può presentare una nuova domanda di ammissione all'Associazione prima che sia decorso almeno un anno dalla presentazione della domanda precedente.

L'ammissione all'Associazione o la cessazione della qualità di associato devono essere rese note tempestivamente a tutti gli appartenenti all'Associazione.

ART. 6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

I membri dell'Associazione sono divisi in cinque categorie, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 del Regolamento:

a) ai membri di Categoria A (Grande Industria) spettano 100 (cento) voti ciascuno, oltre la quota (proporzionale al fatturato di ciascun membro) di ulteriori 150 (centocinquanta) voti, attribuiti collettivamente ai membri stessi; ai fini della determinazione di tale quota viene assunto a base il fatturato risultante per ciascuna azienda dall'ultimo bilancio approvato prima dell'inizio di ogni esercizio sociale associativo, che deve essere comunicato dall'associato entro il 31 marzo dell'esercizio medesimo, a valere per il voto da esprimere a far tempo dall'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo convocanda entro il 31 maggio dell'esercizio stesso;

b) ai membri di Categoria B (Media Industria) spettano 50 (cinquanta) voti;

c) ai membri di Categoria C (Media Industria) spettano 20 (venti) voti;

d) ai membri di Categoria D (Piccola Industria) spettano 10 (dieci) voti;

e) ai membri di Categoria E (Piccola Industria) spettano 5 (cinque) voti.

ART. 7 - GRUPPO


Si ha "Gruppo" nel caso in cui:

a) uno degli Associati, direttamente o tramite altri, abbia la maggioranza delle azioni o delle quote di altra società membro dell'Associazione;

b) uno degli Associati eserciti un'influenza dominante su un altro Associato in virtù di azioni o quote possedute o di particolari vincoli contrattuali con esso oppure mediante la coincidenza maggioritaria o comunque condizionante degli amministratori.

Ove, a giudizio del Consiglio Direttivo, si ipotizzi la sussistenza di un c.d. "Gruppo", è fatto carico all'Associato di fornire gli elementi atti ad accertare o ad escludere tale sussistenza.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo accerti, tra le imprese già associate o che chiedano di associarsi, l'esistenza di un c.d. "Gruppo", è considerato membro dell'Associazione a tutti gli effetti statutari, il "Gruppo" come unità singola, perdendo le singole imprese la qualità di membro dal momento della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Anche ai fini delle votazioni valgono i dati e i parametri del "Gruppo" complessivamente considerati.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le imprese associate hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e/o derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Le imprese associate che sono in regola con i versamenti delle quote annuali hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento che contiene le disposizioni di attuazione dello Statuto, le deliberazioni degli organi associativi, il Codice etico confederale e la Carta dei Valori associativi.

L'attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, nè di alcuno dei suoi partecipanti.

L'Associazione promuove il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale.

Per l'accesso alle cariche direttive dell'Associazione è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

ART. 9 - ADERENTI

La categoria degli Aderenti è costituita da coloro che, non avendo i requisiti oggettivi per essere Associati, soddisfano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 2 lett. A del Regolamento.

Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi all'Associazione medesima secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente art. 5 e sono soggetti al pagamento delle quote associative indicate all'art. 5 del Regolamento.

Essi, più in generale, sono soggetti al presente Statuto, al Regolamento e alle delibere degli Organi dell'Associazione, in quanto applicabili.

ART. 10 - AGGREGATI

La categoria degli Aggregati è costituita da coloro che, svolgendo attività ulteriori rispetto a quelle degli Associati e in campi diversi, soddisfano i requisiti soggettivi richiesti dall' art. 4 dello Statuto e dall'art. 2 lett. A del Regolamento.
Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi all'Associazione medesima secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente art. 5 e sono soggetti al pagamento delle quote contributive indicate all'art. 5 del Regolamento.

Essi, più in generale, sono soggetti al presente Statuto, al Regolamento e alle delibere degli Organi dell'Associazione, in quanto applicabili.

ART. 11 - SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti al disposto del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;

b) sospensione dei servizi associativi come previstoai successivi artt. 12 e 13, VIII comma;

c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche associative;

d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;

e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

f) esclusione secondo quanto previsto dal successivo art. 12;

g) sospensione cautelare dell'Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per pirateria fonografica.

Le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o cumulativamente, dal Consiglio Direttivo e vengono comunicate senza indugio all'interessato con lettera raccomandata.

È ammessa la possibilità di proporre, avverso l'applicazione di sanzioni, ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si perde:

a) per disdetta volontaria da parte del socio da comunicarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b) per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente Statuto;

c) per mancato ottenimento o perdita dell'iscrizione alla Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica, una volta che sia inutilmente trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dall'invito di FIMI a sanare tale mancanza o perdita;

d) per recesso, ai sensi del successivo art. 17;

e) per esclusione, nel caso di morosità ai sensi del successivo art. 13 o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale;

f) per esclusione, quando l'Associato attui uno o più illeciti gravi di pirateria fonografica ai sensi delle vigenti leggi in materia dei diritti d'autore e connessi, o di bootlegging, o di importazioni da Paesi Extracomunitari di fonogrammi oggetto in Italia di diritti altrui;

La perdita della qualità di socio comporta, ipso facto, la cessazione degli obblighi sociali e di ogni diritto ai servizi dell'Associazione.

In tutte le ipotesi sopra previste il socio uscente è tenuto a soddisfare senza indugi le obbligazioni pecuniarie in capo a lui gravanti ai sensi del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi associativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 13 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I soci sono tenuti al versamento dei contributi associativi.
I contributi sono costituiti, come specificato nel Regolamento, da una quota fissa distinta secondo la categoria di appartenenza di ciascun Associato. In aggiunta a ciò, le imprese appartenenti alla categoria A sono tenute a versare un ulteriore contributo variabile calcolato in misura percentuale sul fatturato nella misura stabilita dal Regolamento. Tali contributi sono volti a far fronte agli oneri di gestione ordinaria deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote fisse possono essere periodicamente modificate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, in misura comunque non superiore all'incremento generale del costo della vita, quale rilevato dall'ISTAT; inoltre, in relazione alle necessità di finanziamento di eventuali investimenti o attività ulteriori regolarmente deliberate dall'Assemblea, le anzidette quote fisse possono essere aumentate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può altresì deliberare versamenti contributivi ulteriori, a carico solamente degli Associati appartenenti alla categoria A, destinati alla copertura di specifiche attività.

L'integrazione delle quote fisse ai fini di copertura dell'eventuale disavanzo di gestione è consentita nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 35.

Le quote fisse sono annuali e sono versate, previa apposita richiesta dell'Associazione, entro il mese di gennaio di ogni esercizio.

In caso di mancato pagamento dei contributi, l'Associazione, decorsi 180 giorni da ogni scadenza, sospende, previo avviso scritto, ogni servizio.

Il mancato pagamento della quota associativa oltre la fine dell'esercizio comporta la perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 12 lett. e.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE


ART. 14 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato Esecutivo;
d) Il Presidente;
e) Il/I Vice Presidenti;
f) Il Collegio dei Revisori contabili;
g) I Probiviri;
h) Il Direttore Generale.

ART. 15 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Le imprese morose possono partecipare ai lavori assembleari, con diritto di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata sono stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto.
Il numero di voti spettanti a ciascun impresa associata è annotato in apposito registro bollato e vidimato annualmente; di esso possono prendere visione le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione comunica alle imprese associate il numero dei voti cui ha diritto, il cui esercizio è subordinato alla verifica degli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a disposizione dell'associata stessa la documentazione a ciò relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e, all'occorrenza, i Revisori Contabili e i Probiviri.

ART. 16 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, almeno due volte all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale;

b) in via straordinaria nei casi previsti al successivo art. 19.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente ai sensi del successivo art. 26 II comma, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione, il cui inoltro è curato dal Direttore Generale, in ottemperanza del disposto dello Statuto, dietro conforme delibera del Consiglio Direttivo e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentano almeno 1/4 (un quarto) dei voti complessivi con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e con convocazione da farsi entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in oggetto, a seconda che si tratti di Assemblea Ordinaria o di Assemblea Straordinaria, la parola "Convocazione dell'Assemblea Ordinaria" oppure "Convocazione dell'Assemblea Straordinaria".

Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

ART. 17
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto al voto.
Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento, oggetto della votazione, è rinviata alla assemblea successiva.

Le delibere relative al disposto di cui alla lettera h del successivo art. 18, che prevedano aumenti del budget superiori al 15% rispetto all'anno precedente, sono approvate con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea ma, per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, salva, in ogni caso, la nomina per acclamazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto, salvo l'esercizio della facoltà di recesso prevista al comma seguente.

Le imprese associate che non intendono conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea hanno l'obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni sono state adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata fatta pervenire al Presidente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione formale della deliberazione) e la facoltà di recedere dall'Associazione entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data. Il recesso produce i suoi effetti dal momento stesso in cui è espresso. In mancanza di dissenso come dinanzi previsto, l'impresa associata è tenuta a conformarsi alla deliberazione adottata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente indicato dal Presidente.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione che funge da segretario dell'Assemblea o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea. Copia del verbale firmato dal Presidente e dal Direttore Generale è portato a conoscenza di ciascun membro dell'Associazione entro 30 giorni, a cura del Direttore Generale.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea, salvo quanto altrimenti disposto:

a) elegge il Presidente ;

b) elegge il/i Vice Presidenti;

c) elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;

d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;

e) elegge i Probiviri;

f) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;

g) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;

h) approva il budget annuale di spesa per ogni esercizio sociale entro il mese di novembre dell'esercizio precedente;

i) approva entro il 31 maggio di ogni esercizio il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio;

j) approva i contributi e le quote di ammissione all'Associazione ai sensi dell'art. 13 che precede;

k) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 19
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA


L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci, secondo quanto previsto dall'art. 17 I comma.
Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, nonchè sullo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto.

ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Presidente

b) da uno o due Vice Presidenti, ferma in ogni caso l'attribuzione della Vice Presidenza al Coordinatore della PMI di cui al successivo art. 29;

c) dall'ultimo Past-President che dopo la cessazione della carica rimanga nell'ambito operativo industriale, sempre che non sia confliggente con gli interessi associativi;

d) da 3 componenti nominati dall'Assemblea ordinaria in rappresentanza della categoria A; tale numero si riduce di una unità nella ipotesi di nomina del Presidente in persona di titolare o legale rappresentante di impresa associata (art. 26, I comma, lett. a) di provenienza dalla cat. A; lo stesso numero inoltre aumenta di una unità in caso di nomina di uno solo Vice Presidente nella persona del coordinatore della PMI;

e) da 3 componenti nominati dall'Assemblea ordinaria in rappresentanza delle Categorie B, C, D ed E; tale numero si riduce di una unità nella ipotesi di nomina del Presidente in persona di titolare o legale rappresentante di impresa associata (art. 26, I comma, lett. a) di provenienza da una delle categorie B, C, D ed E;

Il Presidente e i Vice Presidenti, facenti parte del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, secondo quanto rispettivamente previsto ai successivi artt. 26 e 27.

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera d ed e del precedente comma, le rappresentanze delle rispettive categorie predispongono due liste separate di candidati in numero complessivo non superiore a quello dei seggi da ricoprire e le sottopone al voto dell'Assemblea.

L'Assemblea procede quindi all'elezione dei relativi candidati, nel senso che ciascun associato vota a favore della lista rappresentativa della propria categoria di appartenenza ed esprime, rispetto al numero totale degli eligendi, un numero di voti pari alla frazione che ha per numeratore il numero degli eligendi spettanti alla categoria di appartenenza e per denominatore il numero totale degli eligendi.

È fatta comunque salva la facoltà di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo per acclamazione unanime dei presenti in Assemblea che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel corso del mandato i singoli eletti, previa comunicazione scritta all'Associazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo, possono essere sostituiti stabilmente da altra persona (titolare, legale rappresentante o dirigente procuratore) appartenente alla medesima impresa associata di provenienza dell'impresa associata. I singoli eletti, sempre previa comunicazione scritta all'Associazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo, possono altresì delegare altra persona a sostituirli ovvero ad assisterli occasionalmente, nelle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di sostituzione il delegato partecipa alla riunione con diritto di parola e di voto in luogo del delegante. In caso di partecipazione congiunta il delegato partecipa alla riunione senza diritto di parola e di voto. I soggetti così nominati, salvo nuove sostituzioni o deleghe, rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo. L'assenza consecutiva e senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio Direttivo può comportare, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo stesso, decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo. In questo caso l'Assemblea immediatamente successiva elegge, con i sistemi elettorali previsti al II comma del presente articolo, un nuovo componente del Consiglio Direttivo in sostituzione di quello decaduto ed il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti in carica al momento della sua nomina.

ART. 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente indicato dal Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima di quello fissato per la riunione, a cura del Direttore Generale, ordinariamente ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno ¼ (un quarto) dei suoi componenti complessivi.
Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in oggetto la parola "Convocazione del Consiglio Direttivo".

Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, con esclusione del Past President il quale non ha diritto di voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, salvo, in alternativa, la nomina per acclamazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, e con il parere favorevole del Presidente, ogni delibera assunta può essere rimessa al vaglio dell'Assemblea da fissarsi entro i tre giorni successivi alla data della richiesta.

In tal caso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo rimane sospesa nell'efficacia fino all'approvazione della stessa da parte dell'Assemblea e, qualora essa sia modificata, i suoi effetti decorrono dalla data dell'Assemblea.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione che funge da segretario o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Alle riunioni possono essere invitati, qualora le materie all'ordine del giorno lo richiedano, i Revisori contabili e i Probiviri.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti del Consiglio Direttivo in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.

Anche in assenza di convocazione e riunione, e su impulso dei medesimi soggetti indicati al primo comma del presente art. 21, possono essere adottate delibere con il voto favorevole della unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo, purchè il consenso unanime risulti da documento sottoscritto da tutti i componenti e dal Direttore Generale dell'Associazione in funzione di segretario.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, salvo quanto altrimenti disposto:
a) nomina la Commissione di designazione;
b) propone all'Assemblea il Presidente;
c) nomina il Direttore Generale;
d) nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti nazionali ed internazionali;
e) cura, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari ed esamina tutte le questioni di carattere generale, indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
f) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
g) istruisce e delibera le pratiche per l'ammissione e la cessazione a membro dell'Associazione; per i passaggi di categoria; per l'identificazione dei "Gruppi"; nonché per l'ammissione alla o la cessazione della categoria degli Aderenti e Aggregati; e promuovere senza ritardo le relative ratifiche assembleari;
h) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e ne delibera la convocazione;
i) approva i budget ed i bilanci consuntivi e le relative relazioni da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
l) adotta le sanzioni;
m) delibera sull'accoglimento delle domande di adesione, sulla cessazione dall'Associazione, sui passaggi di categoria, nonché sull'ammissione alla o la cessazione dalla categoria degli Aderenti e Aggregati;
n) nomina, ove occorra, le commissioni in conformità ai compiti ad esse destinati, di cui all'art. 28;
o) esercita gli altri compiti previsti dal presente statuto;
p) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.
q) definisce le azioni a breve e medio termine e predispone i piani associativi a medio termine.

ART. 23 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto:

a) dal Presidente;

b) dallo/dai Vice Presidenti;

I componenti del Comitato Esecutivo, eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare, durante il triennio in carica, uno o più componenti, essi sono rieletti secondo le procedure previste nel presente Statuto per ciascuna carica . I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Comitato Esecutivo.

ART. 24 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
 

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che è ritenuto necessario a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in oggetto la parola "Convocazione del Comitato Esecutivo".
Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno e ora dell'adunanza.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Associazione che funge da segretario o, in sua assenza, da altra persona designata dal Comitato Esecutivo stesso.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo:

a) svolge le mansioni e gli incarichi che di volta in volta vengono ad esso affidati e/o delegati dal Consiglio Direttivo;

b) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 26 - PRESIDENTE
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'Associazione (di fronte ai terzi ed in giudizio), con facoltà di agire e resistere in giudizio, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto; presiede il Comitato Direttivo e le Assemblee, firma i verbali e convoca, attraverso il Direttore Generale, le Assemblee.
Il Presidente sovraintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, nell'ambito della normale attività operativa, delega per il compimento di singoli atti.

Il Presidente prende i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio; egli può altresì essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ad assumere iniziative non previste per una spesa massima del 5% in eccedenza al budget dell'esercizio in corso.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente al quale egli ha delegato le funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente può altresì attribuire ai Vice- Presidenti deleghe specifiche per lo svolgimento di mansioni specifiche.
La carica di Presidente è conferita:

a) a titolari o legali rappresentanti delle imprese associate, ovvero

b) a persone non legate da rapporto di titolarità o di legale rappresentanza ad imprese associate.

Ai fini dell'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea ordinaria, come stabilita ai precedenti artt. 18 e 20, nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai 2/3 (due terzi) degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non fa parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione tra le imprese associate allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso alla base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse.

La Commissione di designazione deve comunque sottoporre al voto del Consiglio Direttivo le candidature che siano appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato da proporre all'Assemblea. L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta del Consiglio Direttivo venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione con differimento dell'Assemblea ad altra data e automatica proroga del mandato, nel frattempo, al Presidente in carica.

Il Presidente dura in carica tre anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e può essere rieletto per non più di una sola volta consecutiva a quella della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Venendo a mancare anticipatamente il Presidente, l'Assemblea per la sua sostituzione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

ART. 27 - VICEPRESIDENTI

I Vice Presidenti esercitano le funzioni indicate all'art. 26, IV e V comma.

Ai fini dell'elezione del o dei Vice Presidenti, come stabilito ai precedenti artt. 18 e 20, il Presidente designato dal Consiglio Direttivo, prima delle convocazioni dell'Assemblea volta a deliberare sulla sua nomina, presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei VicePresidenti rispettando i criteri indicati al precedente art. 20, I comma, lett. b. Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonchè l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente; nel caso invece di dimissioni di questi, il loro mandato resta in vigore sino alla fine del triennio previsto.
Nel caso vengano a mancare durante il triennio di carica, i Vice Presidenti sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo ed il nuovo eletto rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Il presente art. 27 si applica mutatis mutandis in caso di nomina di un solo Vice Presidente.

ART. 28 - AREE DI ATTIVITÀ E COMMISSIONI

L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo. La struttura organizzativa è modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.
Possono essere costituite Commissioni di supporto alle attività associative. Tali Commissioni sono composte da un massimo di sei componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, in rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione.

I componenti delle Commissioni eleggono un coordinatore che riferisce al Presidente.
Le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Direttivo a cui possono essere delegati l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, la durata delle Commissioni coincide con quella del Consiglio Direttivo.
L'attività delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

ART. 29 - GRUPPO MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

Il Gruppo di lavoro di Media e Piccola Impresa è formato dalle Aziende indipendenti Associate inquadrate nelle Categorie B C, D ed E. Alle riunioni del Gruppo partecipa il Direttore Generale dell'Associazione. Il Gruppo si dà le regole di funzionamento in armonia con le norme generali dello Statuto e del Regolamento e nomina il proprio Coordinatore.
Il Coordinatore del Gruppo è responsabile acchè le azioni del Gruppo siano in armonia e non confliggano con la politica e le decisioni dell'Associazione stessa ed è altresì responsabile dell'impiego dei fondi eventualmente assegnati al Gruppo per lo svolgimento delle attività dello stesso.

Il Gruppo tratta argomenti di interesse specifico delle Aziende indipendenti in relazione alle finalità generali dell'Associazione.

ART. 30 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e, sotto la vigilanza di quest'ultimo, provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici allo scopo di attuare le finalità dell'Associazione.
Il Direttore Generale, salvo quanto altrimenti disposto:

a) gestisce l'Associazione, è responsabile dell'organizzazione della stessa e ne amministra i fondi, seguendo, ove indicati, i particolari criteri di gestione contenuti nel Regolamento;

b) organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate dagli organi dell'Associazione ed il funzionamento della struttura dell'Associazione;

c) redige, per ogni anno solare, il budget da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione ai sensi dell'art. 18 lettera h ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria contestualmente alla relazione del Collegio dei Revisori contabili ai sensi dell'art. 18 lett. i;

d) predispone, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Associazione;

f) mantiene il coordinamento tra gli Organi della Associazione ed il collegamento con la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica e le altre associazioni nazionali aderenti a quest'ultima;

g) ricopre il ruolo di Segretario delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redigendone i verbali e predispone gli atti per la convocazione degli stessi;

h) comunica agli associati le direttive e le delibere degli organi associativi.

Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale dipendente dell'Associazione.

Il compenso spettante al Direttore Generale, a cui è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, d'accordo con i Vice-Presidenti.

ART. 31 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre (3) revisori effettivi, uno dei quali è designato dagli appartenenti alla Categoria A, ed un altro è designato dagli appartenenti dagli appartenenti alle categorie B C, D ed E; il terzo revisore è nominato al di fuori delle indicazioni delle imprese appartenenti alle categorie di cui sopra.
Almeno uno dei tre Revisori Contabili effettivi deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile. A tal fine l'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonchè due supplenti, scegliendoli, anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno sette candidati.

In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.
Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore contabile di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Ciascuna impresa associata può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori Contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Nel caso in cui il Revisore Contabile sia scelto fra persone facenti parte di imprese associate, queste ultime possono chiedere, nel corso del mandato, la sostituzione del designato con altra persona nominata dall'Assemblea Ordinaria.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro (4) anni scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Revisore Contabile è gratuita, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori Contabili possono essere chiamati ad assistere alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore Contabile effettivo, subentra ad esso, in ordine al numero dei voti conseguiti, il Revisore Contabile supplente; in caso di parità di voti conseguiti, subentra quello più anziano di età.

ART. 32 - I PROBIVIRI

I Probiviri sono nominati in un numero di cinque (5).
A tal fine l'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascuna impresa associata può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le imprese associate (componenti del sistema), che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina è richiesta, su istanza dei due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla nomina del terzo Proboviro, sempre tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità emettendo decisioni che hanno natura di lodo di arbitrato irrituale, quale manifestazione della volontà delle parti.

Il lodo deve essere emesso a maggioranza di voti entro 15 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della sua emissione. Il lodo è insindacabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata. Il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia esaminanda.
Ai Probiviri compete altresì l'interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma relativa all'Associazione.
Fatto salvo quanto altrimenti stabilito la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, anche dai Probiviri qualora ricorrano gravi motivi tali da rendere l'incarico incompatibile.

Al di là dei casi in cui in cui sussista una controversia da dirimere, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, con esclusione di quelle aventi natura disciplinare, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Anche a ulteriore esemplificazione di quanto altrimenti disposto, per rappresentanti delle imprese associate si intendono: il titolare, il legale rappresentante risultante dal registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato, formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti delle imprese, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti delle imprese stesse.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli del presente Statuto.

Salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione, tutte le cariche sociali sono gratuite con eccezione dell'ipotesi in cui la carica di Presidente sia conferita a personalità non legate da un rapporto di titolarità o di legale rappresentanza alle imprese associate, nel qual caso il Comitato Direttivo delibera la corresponsione di un compenso.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive, l'accesso alle cariche e di Presidenza e Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

ART. 34 - FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi di cui all'art. 13 del presente statuto;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle imprese associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nè fondi, riserve o capitale.

ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Devono essere compilati il budget ed il bilancio consuntivo nei tempi occorrenti per il rispetto dei termini stabiliti al precedente art. 18, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Qualora l'ammontare delle spese risultanti dal bilancio consuntivo sia superiore a quello indicato nel budget, il relativo disavanzo di gestione dovrà essere coperto attraverso una integrazione delle quote fisse che verranno addebitate a tutti gli Associati come segue:

a) alle imprese appartenenti alle categorie B, C, D e E: entro il limite massimo del 5% della quota ordinaria stabilita per ciascuna di tali categorie;

b) alle imprese appartenenti alla categoria A: per l'intera differenza.

Le imprese associate, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio consuntivo, provvedono, su richiesta del Presidente, al versamento delle anzidette eventuali integrazioni di quota nei limiti stabiliti al comma che precede.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 36 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

ART. 37 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

L'Assemblea Straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci, l'adozione di un Regolamento per l'attuazione delle presenti disposizioni statutarie.
Eventuali modificazioni all'anzidetto Regolamento possono essere deliberate con le medesime maggioranze di cui al comma che precede.

ART. 38
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE


La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Straordinaria. La deliberazione relativa deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la liquidazione resta in carica il Collegio dei Revisori Contabili.

Al termine della liquidazione deve esser riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che deve destinare ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge; le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. E' comunque escluso qualunque rimborso alle imprese associate.

Con l'approvazione del rendiconto finale di cui al comma che precede l'Associazione s'intende sciolta.

ART. 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni contenute nel presente Statuto novano e sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento valgono le norme di legge.
Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FIMI

FEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ASSOCIATI

 

ART. 1 - DEFINIZIONI

Agli effetti dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento, si intende per:

- diritti fonomeccanici: si intendono i compensi spettanti ad autori, compositori e loro aventi causa in dipendenza della utilizzazione fonomeccanica delle opere riprodotte su dischi o altri supporti del suono e/o dell'immagine, versati alla SIAE o ad altra società di autori ed editori.

- fatturato: si intende qualsiasi ricavo derivante dallo sfruttamento delle registrazioni sul mercato (in titolarità diretta o in licenza esclusiva) e/o quello relativo al commercio di supporti.

Nell'anzidetto fatturato vengono compresi in particolare i ricavi derivanti dalla vendita dei supporti audio e video tanto in Italia quanto all'estero (esportazioni); dalle utilizzazioni secondarie delle registrazioni; dalle licenze concesse a terzi per lo sfruttamento delle registrazioni, tanto in Italia quanto all'estero;

È invece escluso dall'anzidetto fatturato qualsiasi provento derivante da attività diverse dallo sfruttamento di registrazioni fonografiche e segnatamente i proventi editoriali.

Agli stessi fini, il fatturato dell'Associato il cui catalogo sia distribuito da altro Associato è pari all'ammontare di quello generato dal distributore, che si intende di competenza del distribuito, salvo diverso accordo tra gli interessati.

- produttore:

a) l'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione in via originaria di fonogrammi ai fini della loro messa in commercio;

b) l'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi fonografici e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione, ai fini della messa in commercio dei fonogrammi;

c) l'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione originaria di videomusicali ai fini della loro messa in commercio;

d) l'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi di videomusicali e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione, ai fini della messa in commercio dei videomusicali.

- registrazione: la fissazione di suoni e/o delle immagini (queste ultime nel caso che costituiscano espressione in video della musica), di una determinata esecuzione su disco, nastro o altro supporto materiale.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO

Ai fini dell'ammissione in qualità di Associato si richiede:

A. L'iscrizione, al momento della richiesta, alla Camera di Commercio con specificazione di attività come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

B. La produzione e/o titolarità di una licenza esclusiva di repertorio originale che abbia dato luogo alla pubblicazione di almeno 30 (trenta) titoli nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione ed il pagamento, come media annua nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione, di diritti fonomeccanici per un ammontare di € 15.000, oltre un fatturato minimo di € 150.000.

Ai fini del presente articolo le registrazioni dal vivo possono essere considerate solo nel caso di avvenuta conclusione di regolare contratto col relativo artista esecutore.

C. L'esistenza dei requisiti previsti dal successivo art. 4.

ART. 3 - PROCEDURA DI AMMISSIONE - PROCEDURE DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Per l'ammissione come nuovo Associato il candidato deve documentare il possesso nell'anno precedente delle condizioni e dei parametri di cui al successivo art. 4.

Analogo onere è richiesto per il passaggio o per la permanenza di un Associato in una determinata Categoria.

Ogni due anni, ciascun Associato deve inoltre documentare, entro il 31 marzo di ogni anno pari, il proprio possesso, nell'anno precedente, dei requisiti previsti dal successivo articolo 4.

Ove l'Associato non vi provveda entro tale termine, il Direttore Generale invita l'interessato a fornire senza indugio l'anzidetta documentazione e qualora l'Associato non vi provveda entro i successivi venti giorni, non è ammesso ad esercitare il diritto di voto in assemblea, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Associazione di emanare i provvedimenti di cui all'art. 11 dello Statuto.

Ove l'Associato fornisca una documentazione insufficiente ad avviso del Consiglio Direttivo, l'Associazione verifica se l'Associato abbia avuto nell'anno precedente ed abbia i requisiti previsti dal successivo art. 4. Le modalità di tale verifica sono stabilite dall'Assemblea dell'associazione e la loro attuazione è affidata dal Consiglio Direttivo a revisori esterni.

L'Associato è obbligato a prestare a tale verifica ogni collaborazione e non è ammesso prima del suo esito ad esercitare il voto in Assemblea.

In mancanza della richiesta di verifica generale di cui al terzo comma del presente art. 3, si presume, per ciascun Associato, la permanenza dei requisiti soggettivi posseduti all'atto dell'iscrizione ovvero accertati nell'ultima verifica generale antecedente, impregiudicata in ogni caso la facoltà di ciascun Associato di chiedere in qualsiasi momento il passaggio ad altra categoria ai sensi del primo e secondo comma del presente art. 3.

L'Associazione verifica inoltre, secondo le modalità stabilite dall'assemblea, la ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dagli articoli 5 e 7 dello Statuto nonché 2 e 5 del Regolamento; Associati, Aderenti e Aggregati sono obbligati a prestare a tale verifica ogni collaborazione.

I soggetti delegati alle verifiche ora dette sono obbligati a rispettare, anche nei confronti dell'Associazione, il segreto e la riservatezza su ogni dato delle singole imprese comunque diverso da quelli strettamente relativi alle verifiche necessarie all'applicazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto, 4 e 5 del Regolamento.

ART. 4 - CATEGORIE DI ASSOCIATI - QUOTE ASSOCIATIVE

Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 13 dello Statuto nonché 2 e 3 del presente Regolamento, le categorie degli Associati si intendono identificate in base alle seguenti condizioni e relativi parametri alternativi:

CATEGORIA A:
Fatturato: oltre € 20 milioni annui oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: oltre € 2 milioni annui.
Le imprese appartenenti alla categoria A sono tenute al versamento di una quota associativa fissa annua di € 50.000.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, le imprese appartenenti alla categoria A sono inoltre tenute al versamento di un ulteriore contributo variabile, calcolato in misura percentuale sul fatturato, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato da ciascuna di esse prima dell'inizio dell'esercizio sociale associativo (art. 6, I comma lett. a). Detti contributi variabili sono calcolati sul budget annuale approvato dell'Associazione, al netto delle quote fisse; l'acconto pari al 90% di tale budget è versato in n.……..rate scadenti ……………; il saldo dei detti contributi viene calcolato sul bilancio consuntivo dell'Associazione, al netto delle quote fisse e del detto acconto; i contributi sono così ripartiti tra le imprese appartenenti alla categoria A, in proporzione al fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato da ciascuna di esse prima dell'inizio dell'esercizio sociale associativo.

CATEGORIA B:
Fatturato oltre € 7 milioni fino a € 20 milioni annui o Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 700.000 fino a € 2 milioni annui: versamento di una quota associativa fissa annua di
€ 20.000

CATEGORIA C:
Fatturato oltre € 2,5 milioni fino a € 7 milioni annui o Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 250.000 fino a € 700.000 annui: versamento di una quota associativa fissa annua di
€ 3.000

CATEGORIA D:
Fatturato oltre € 1,0 milioni fino a € 2,5 milioni annui o Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 100.000 fino a € 250.000 annui:versamento di una quota associativa fissa annua di € 2.000

CATEGORIA E:
Fatturato oltre € 150.000 fino a € 1,0 milioni annui oppure Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 15.000 fino a € 100.000 annui: versamento di una quota associativa fissa annua di € 1.000

CATEGORIA ADERENTE:

Fatturato sino a € 150.000: le imprese aderenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sono tenute al versamento di una quota associativa ordinaria annua di € 500

CATEGORIA AGGREGATO:
Le imprese aggregate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sono tenute al versamento di una quota associativa annua di
€ 500

ART. 5 - ADERENTI E AGGREGATI
Le imprese aderenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sono tenute al versamento di una quota associativa ordinaria annua di € 1.000.

Le imprese aggregate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sono tenute al versamento di una quota associativa annua di € 2.000.

ART. 6 - OPERAZIONI DI PRELIEVO BANCARIO
Al Presidente, al Vice Presidente/Vice Presidenti ed al Direttore Generale è conferito il potere di effettuare spese e di compiere i prelievi bancari con firma del Presidente o del Vice Presidente/di uno dei Vice Presidenti abbinata a quella del Direttore Generale.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47