NOTA INTRODUTTIVA
Pubblichiamo qui lo statuto di questa
associazione che raggruppa le principali aziende fonografiche
italiane.
Fonte: sito FIMI
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE
Tra le imprese produttrici di dischi e nastri portanti la
registrazione di suoni e/o immagini (e più in generale di
fonogrammi e/o videogrammi) musicali è costituita
l'Associazione di categoria denominata: "Federazione Industria
Musicale Italiana", in forma abbreviata F.I.M.I.
Per supporti dell'immagine o videomusicali si intendono i
prodotti costituenti espressione del video in musica.
L'Associazione ha sede in Milano (Italia). E' facoltà del
Consiglio Direttivo di fissare o variare l'ubicazione della
sede dell'Associazione in tale città nonché di istituire
uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre città, in
Italia e/o all'estero, diverse da quella in cui è stabilita la
sede dell'Associazione.
L'Associazione aderisce a Confindustria, ne adotta il logo e
l'emblema e ne acquisisce i diritti e gli obblighi
conseguenti.
ART. 2 - SCOPI
L'Associazione, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo
di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi collettivi
dell'industria fonografica, sul piano nazionale e
internazionale, con particolare riferimento alla lotta contro
la pirateria fonografica ed audiovisiva.
Più specificamente, nel rispetto delle disposizioni di
Confindustria in materia di ripartizione dei ruoli e delle
prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione ha
per scopo:
a) di procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere
generale interessanti i produttori fonografici;
b) di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti
di tale categoria, per qualsiasi titolo ed in particolare - ma
senza limitazione alle generalità - ai sensi della legge 22
aprile 1941 numero 633, dell'art. 648 Codice Penale e
dell'art. 2601 Codice Civile e/o, in ogni caso, di utilizzo di
prodotti fonografici in violazione dei diritti degli
Associati;
c) di agire in giudizio, iure proprio quale ente esponenziale
della categoria, per le ipotesi di fatti che rechino
pregiudizio alla categoria stessa e possano ostacolare la
realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione
nell'interesse delle imprese associate;
d) di costituirsi quale parte civile nei procedimenti penali
relativi a fattispecie di violazione dei diritti nascenti in
capo ai singoli produttori, in particolare, - ma senza
limitazione alle generalità - alle fattispecie penali
disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, così come
modificata dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248, dal Decreto
Legislativo numero 68/2003 e successive modificazioni
legislative e dall'art. 648 Codice Penale nonchè in ogni caso
di utilizzo di prodotti fonografici in violazione dei diritti
delle imprese associate.
L'Associazione può dar vita o partecipare ad altri enti,
associazioni organizzazioni e società di servizi nazionali,
comunitarie e internazionali purchè strumentalmente
finalizzati ad una migliore realizzazione dei propri scopi
associativi.
Dall'attività dell'Associazione si intende esclusa la
trattazione di ogni questione riguardante i rapporti
concorrenziali delle imprese associate fra di loro.
L'iscrizione all'Associazione è volontaria.
L'appartenenza all'Associazione comporta doveri e
responsabilità, anche morali, nei confronti dei soci, dei
terzi e del sistema confederale.
L'Associazione adotta il Codice Etico Confederale e la Carta
dei Valori associativi, ispirando ad essi i propri
comportamenti e le proprie modalità organizzative nonché
impegnandosi a richiederne l'osservanza da parte delle imprese
ad essa associate.
ART. 3 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il suo
eventuale scioglimento che può essere deliberato ai sensi
degli artt. 19 e 38 dall'Assemblea Straordinaria
dell'Associazione la quale deve, in tal caso, deliberare anche
sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con
esclusione di qualsiasi rimborso alle imprese associate, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate ai
soci entro il 31 maggio dell'anno successivo.
TITOLO II - SOCI
ART. 4 - REQUISITI
Possono far parte dell'Associazione le imprese che soddisfano
ai (e che conservano i) seguenti requisiti per tutto il
periodo di permanenza nell'Associazione:
a) essere produttori nel senso definito dall'art. 1, voce
"produttore", lett. a del Regolamento;
b) essere effettivamente operanti in Italia con le modalità
previste dagli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento.
ART. 5 - AMMISSIONE E DURATA
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo, su domanda dell'impresa interessata.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente
dell'Associazione, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell'impresa richiedente, e comporta, di per
sè, accettazione dello Statuto dell'Associazione, del Codice
Etico e della Carta dei Valori Associativi.
L'iscrizione decorre dal momento della delibera.
All'atto dell'ammissione, i nuovi associati devono comunicare
i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti
con l'Associazione, i quali devono garantire piena
affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice
Etico confederale.
Tutte le imprese associate vengono iscritte nel Registro delle
Imprese, tenuto da Confindustria, il quale certifica
ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza
delle imprese al sistema.
L'ammissione si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno
in corso e, in mancanza di disdetta presentata prima di tale
data, l'adesione si considera tacitamente rinnovata di anno in
anno.
Ottenuta l'ammissione l'Associato deve, senza indugi,
presentare domanda alla Federazione Internazionale
Dell'Industria Fonografica (IFPI) e pagare la relativa quota
associativa.
Non possono essere ammessi come Associati, Aderenti o
Aggregati gli imprenditori iscritti ad altre Associazioni
aventi oggetti analoghi.
In caso di diniego di ammissione all'Associazione, è ammesso
ricorso ai Probiviri, che non ha effetto sospensivo.
Il richiedente non può presentare una nuova domanda di
ammissione all'Associazione prima che sia decorso almeno un
anno dalla presentazione della domanda precedente.
L'ammissione all'Associazione o la cessazione della qualità di
associato devono essere rese note tempestivamente a tutti gli
appartenenti all'Associazione.
ART. 6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI
I membri dell'Associazione sono divisi in cinque categorie,
secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 del Regolamento:
a) ai membri di Categoria A (Grande Industria) spettano 100
(cento) voti ciascuno, oltre la quota (proporzionale al
fatturato di ciascun membro) di ulteriori 150 (centocinquanta)
voti, attribuiti collettivamente ai membri stessi; ai fini
della determinazione di tale quota viene assunto a base il
fatturato risultante per ciascuna azienda dall'ultimo bilancio
approvato prima dell'inizio di ogni esercizio sociale
associativo, che deve essere comunicato dall'associato entro
il 31 marzo dell'esercizio medesimo, a valere per il voto da
esprimere a far tempo dall'assemblea di approvazione del
bilancio consuntivo convocanda entro il 31 maggio
dell'esercizio stesso;
b) ai membri di Categoria B (Media Industria) spettano 50
(cinquanta) voti;
c) ai membri di Categoria C (Media Industria) spettano 20
(venti) voti;
d) ai membri di Categoria D (Piccola Industria) spettano 10
(dieci) voti;
e) ai membri di Categoria E (Piccola Industria) spettano 5
(cinque) voti.
ART. 7 - GRUPPO
Si ha "Gruppo" nel caso in cui:
a) uno degli Associati, direttamente o tramite altri, abbia la
maggioranza delle azioni o delle quote di altra società membro
dell'Associazione;
b) uno degli Associati eserciti un'influenza dominante su un
altro Associato in virtù di azioni o quote possedute o di
particolari vincoli contrattuali con esso oppure mediante la
coincidenza maggioritaria o comunque condizionante degli
amministratori.
Ove, a giudizio del Consiglio Direttivo, si ipotizzi la
sussistenza di un c.d. "Gruppo", è fatto carico all'Associato
di fornire gli elementi atti ad accertare o ad escludere tale
sussistenza.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo accerti, tra le imprese
già associate o che chiedano di associarsi, l'esistenza di un
c.d. "Gruppo", è considerato membro dell'Associazione a tutti
gli effetti statutari, il "Gruppo" come unità singola,
perdendo le singole imprese la qualità di membro dal momento
della relativa delibera del Consiglio Direttivo.
Anche ai fini delle votazioni valgono i dati e i parametri del
"Gruppo" complessivamente considerati.
ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Le imprese associate hanno diritto di ricevere le prestazioni
istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in
essere dall'Associazione e/o derivanti dall'appartenenza al
sistema confederale.
Le imprese associate che sono in regola con i versamenti delle
quote annuali hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e
passivo negli organi dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il
presente Statuto, il Regolamento che contiene le disposizioni
di attuazione dello Statuto, le deliberazioni degli organi
associativi, il Codice etico confederale e la Carta dei Valori
associativi.
L'attività degli Associati deve essere esercitata secondo i
principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed
industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della
categoria, tutelata dall'Associazione, nè di alcuno dei suoi
partecipanti.
L'Associazione promuove il completo inquadramento delle
imprese associate nelle componenti territoriali del sistema
confederale.
Per l'accesso alle cariche direttive dell'Associazione è
richiesto il completo inquadramento dell'impresa
rappresentata.
ART. 9 - ADERENTI
La categoria degli Aderenti è costituita da coloro che, non
avendo i requisiti oggettivi per essere Associati, soddisfano
i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 4 dello Statuto e
dall'art. 2 lett. A del Regolamento.
Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi
all'Associazione medesima secondo le modalità stabilite per
gli Associati al precedente art. 5 e sono soggetti al
pagamento delle quote associative indicate all'art. 5 del
Regolamento.
Essi, più in generale, sono soggetti al presente Statuto, al
Regolamento e alle delibere degli Organi dell'Associazione, in
quanto applicabili.
ART. 10 - AGGREGATI
La categoria degli Aggregati è costituita da coloro che,
svolgendo attività ulteriori rispetto a quelle degli Associati
e in campi diversi, soddisfano i requisiti soggettivi
richiesti dall' art. 4 dello Statuto e dall'art. 2 lett. A del
Regolamento.
Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi
all'Associazione medesima secondo le modalità stabilite per
gli Associati al precedente art. 5 e sono soggetti al
pagamento delle quote contributive indicate all'art. 5 del
Regolamento.
Essi, più in generale, sono soggetti al presente Statuto, al
Regolamento e alle delibere degli Organi dell'Associazione, in
quanto applicabili.
ART. 11 - SANZIONI
Le imprese associate che si rendono inadempienti al disposto
del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
b) sospensione dei servizi associativi come previstoai
successivi artt. 12 e 13, VIII comma;
c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che
ricoprono cariche associative;
d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che
ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna
dell'Associazione;
e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
f) esclusione secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
g) sospensione cautelare dell'Associazione in caso di pendenza
di procedimento penale per pirateria fonografica.
Le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o
cumulativamente, dal Consiglio Direttivo e vengono comunicate
senza indugio all'interessato con lettera raccomandata.
È ammessa la possibilità di proporre, avverso l'applicazione
di sanzioni, ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
ART. 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
La qualità di socio si perde:
a) per disdetta volontaria da parte del socio da comunicarsi
entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo;
b) per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 4
del presente Statuto;
c) per mancato ottenimento o perdita dell'iscrizione alla
Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica, una
volta che sia inutilmente trascorso il termine di 60
(sessanta) giorni dall'invito di FIMI a sanare tale mancanza o
perdita;
d) per recesso, ai sensi del successivo art. 17;
e) per esclusione, nel caso di morosità ai sensi del
successivo art. 13 o di altro grave inadempimento agli
obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico
confederale;
f) per esclusione, quando l'Associato attui uno o più illeciti
gravi di pirateria fonografica ai sensi delle vigenti leggi in
materia dei diritti d'autore e connessi, o di bootlegging, o
di importazioni da Paesi Extracomunitari di fonogrammi oggetto
in Italia di diritti altrui;
La perdita della qualità di socio comporta, ipso facto, la
cessazione degli obblighi sociali e di ogni diritto ai servizi
dell'Associazione.
In tutte le ipotesi sopra previste il socio uscente è tenuto a
soddisfare senza indugi le obbligazioni pecuniarie in capo a
lui gravanti ai sensi del presente Statuto, del Regolamento e
delle deliberazioni degli organi associativi fino al 31
dicembre dell'anno in corso.
ART. 13 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
I soci sono tenuti al versamento dei contributi associativi.
I contributi sono costituiti, come specificato nel
Regolamento, da una quota fissa distinta secondo la categoria
di appartenenza di ciascun Associato. In aggiunta a ciò, le
imprese appartenenti alla categoria A sono tenute a versare un
ulteriore contributo variabile calcolato in misura percentuale
sul fatturato nella misura stabilita dal Regolamento. Tali
contributi sono volti a far fronte agli oneri di gestione
ordinaria deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo.
Le quote fisse possono essere periodicamente modificate
dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo,
in misura comunque non superiore all'incremento generale del
costo della vita, quale rilevato dall'ISTAT; inoltre, in
relazione alle necessità di finanziamento di eventuali
investimenti o attività ulteriori regolarmente deliberate
dall'Assemblea, le anzidette quote fisse possono essere
aumentate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio
Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi
diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo,
può altresì deliberare versamenti contributivi ulteriori, a
carico solamente degli Associati appartenenti alla categoria
A, destinati alla copertura di specifiche attività.
L'integrazione delle quote fisse ai fini di copertura
dell'eventuale disavanzo di gestione è consentita nei limiti e
con le modalità di cui al successivo art. 35.
Le quote fisse sono annuali e sono versate, previa apposita
richiesta dell'Associazione, entro il mese di gennaio di ogni
esercizio.
In caso di mancato pagamento dei contributi, l'Associazione,
decorsi 180 giorni da ogni scadenza, sospende, previo avviso
scritto, ogni servizio.
Il mancato pagamento della quota associativa oltre la fine
dell'esercizio comporta la perdita della qualità di associato,
ai sensi dell'art. 12 lett. e.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 14 - ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato Esecutivo;
d) Il Presidente;
e) Il/I Vice Presidenti;
f) Il Collegio dei Revisori contabili;
g) I Probiviri;
h) Il Direttore Generale.
ART. 15 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese
associate in regola con gli obblighi statutari e con il
versamento dei contributi. Le imprese morose possono
partecipare ai lavori assembleari, con diritto di intervento
nella discussione, ma senza diritto di voto.
Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa
associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante
delega scritta.
I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata
sono stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto.
Il numero di voti spettanti a ciascun impresa associata è
annotato in apposito registro bollato e vidimato annualmente;
di esso possono prendere visione le imprese associate in
regola con il versamento dei contributi associativi.
Nell'inviare la convocazione l'Associazione comunica alle
imprese associate il numero dei voti cui ha diritto, il cui
esercizio è subordinato alla verifica degli adempimenti di cui
al primo comma del presente articolo, ed a tenere a
disposizione dell'associata stessa la documentazione a ciò
relativa.
All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore
Generale e, all'occorrenza, i Revisori Contabili e i
Probiviri.
ART. 16 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria, almeno due volte all'anno, entro sei mesi
dalla fine di ciascun esercizio sociale;
b) in via straordinaria nei casi previsti al successivo art.
19.
L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente delegato dal Presidente ai sensi del successivo
art. 26 II comma, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta
elettronica almeno otto giorni prima della data della
riunione, il cui inoltro è curato dal Direttore Generale, in
ottemperanza del disposto dello Statuto, dietro conforme
delibera del Consiglio Direttivo e/o quando ne sia fatta
richiesta da tanti associati che rappresentano almeno 1/4 (un
quarto) dei voti complessivi con indicazione degli argomenti
da porre all'ordine del giorno e con convocazione da farsi
entro il termine massimo di venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta stessa. Nel caso di convocazione a
mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in
oggetto, a seconda che si tratti di Assemblea Ordinaria o di
Assemblea Straordinaria, la parola "Convocazione
dell'Assemblea Ordinaria" oppure "Convocazione dell'Assemblea
Straordinaria".
Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli
argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati
luogo, giorno ed ora dell'adunanza.
ART. 17
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno
la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia trascorsa
un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente
almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto al voto.
Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento,
oggetto della votazione, è rinviata alla assemblea successiva.
Le delibere relative al disposto di cui alla lettera h del
successivo art. 18, che prevedano aumenti del budget superiori
al 15% rispetto all'anno precedente, sono approvate con il
voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli aventi diritto al
voto.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede
l'Assemblea ma, per quanto attiene la nomina e le
deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio
segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i
rappresentanti delle aziende associate, salva, in ogni caso,
la nomina per acclamazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del
presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non
intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto, salvo
l'esercizio della facoltà di recesso prevista al comma
seguente.
Le imprese associate che non intendono conformarsi alle
deliberazioni dell'Assemblea hanno l'obbligo di manifestare
tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette
deliberazioni sono state adottate (ovvero, se assenti, con
lettera raccomandata fatta pervenire al Presidente entro e non
oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione formale della deliberazione) e la facoltà di
recedere dall'Associazione entro il termine perentorio di un
mese dalla medesima data. Il recesso produce i suoi effetti
dal momento stesso in cui è espresso. In mancanza di dissenso
come dinanzi previsto, l'impresa associata è tenuta a
conformarsi alla deliberazione adottata.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza
o di impedimento, dal Vice Presidente indicato dal Presidente.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare
mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore
Generale dell'Associazione che funge da segretario
dell'Assemblea o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona
designata dall'Assemblea. Copia del verbale firmato dal
Presidente e dal Direttore Generale è portato a conoscenza di
ciascun membro dell'Associazione entro 30 giorni, a cura del
Direttore Generale.
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea, salvo quanto altrimenti disposto:
a) elegge il Presidente ;
b) elegge il/i Vice Presidenti;
c) elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
e) elegge i Probiviri;
f) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività
proposti dal Presidente;
g) determina gli indirizzi e le direttive di massima
dell'attività dell'Associazione ed esamina qualsiasi argomento
rientrante negli scopi della stessa;
h) approva il budget annuale di spesa per ogni esercizio
sociale entro il mese di novembre dell'esercizio precedente;
i) approva entro il 31 maggio di ogni esercizio il bilancio
consuntivo relativo al precedente esercizio;
j) approva i contributi e le quote di ammissione
all'Associazione ai sensi dell'art. 13 che precede;
k) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente.
ART. 19
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è
presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci,
secondo quanto previsto dall'art. 17 I comma.
Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 2/3
(due terzi) degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni
dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, nonchè
sullo scioglimento e la conseguente liquidazione
dell'Associazione ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto.
ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente
b) da uno o due Vice Presidenti, ferma in ogni caso
l'attribuzione della Vice Presidenza al Coordinatore della PMI
di cui al successivo art. 29;
c) dall'ultimo Past-President che dopo la cessazione della
carica rimanga nell'ambito operativo industriale, sempre che
non sia confliggente con gli interessi associativi;
d) da 3 componenti nominati dall'Assemblea ordinaria in
rappresentanza della categoria A; tale numero si riduce di una
unità nella ipotesi di nomina del Presidente in persona di
titolare o legale rappresentante di impresa associata (art.
26, I comma, lett. a) di provenienza dalla cat. A; lo stesso
numero inoltre aumenta di una unità in caso di nomina di uno
solo Vice Presidente nella persona del coordinatore della PMI;
e) da 3 componenti nominati dall'Assemblea ordinaria in
rappresentanza delle Categorie B, C, D ed E; tale numero si
riduce di una unità nella ipotesi di nomina del Presidente in
persona di titolare o legale rappresentante di impresa
associata (art. 26, I comma, lett. a) di provenienza da una
delle categorie B, C, D ed E;
Il Presidente e i Vice Presidenti, facenti parte del Consiglio
Direttivo, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, secondo
quanto rispettivamente previsto ai successivi artt. 26 e 27.
Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera d ed
e del precedente comma, le rappresentanze delle rispettive
categorie predispongono due liste separate di candidati in
numero complessivo non superiore a quello dei seggi da
ricoprire e le sottopone al voto dell'Assemblea.
L'Assemblea procede quindi all'elezione dei relativi
candidati, nel senso che ciascun associato vota a favore della
lista rappresentativa della propria categoria di appartenenza
ed esprime, rispetto al numero totale degli eligendi, un
numero di voti pari alla frazione che ha per numeratore il
numero degli eligendi spettanti alla categoria di appartenenza
e per denominatore il numero totale degli eligendi.
È fatta comunque salva la facoltà di nomina dei componenti il
Consiglio Direttivo per acclamazione unanime dei presenti in
Assemblea che rappresentino almeno i due terzi dei voti
spettanti a tutti i soci.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Nel corso del mandato i singoli eletti, previa comunicazione
scritta all'Associazione e approvazione da parte del Consiglio
Direttivo, possono essere sostituiti stabilmente da altra
persona (titolare, legale rappresentante o dirigente
procuratore) appartenente alla medesima impresa associata di
provenienza dell'impresa associata. I singoli eletti, sempre
previa comunicazione scritta all'Associazione e approvazione
da parte del Consiglio Direttivo, possono altresì delegare
altra persona a sostituirli ovvero ad assisterli
occasionalmente, nelle riunioni del Consiglio Direttivo. In
caso di sostituzione il delegato partecipa alla riunione con
diritto di parola e di voto in luogo del delegante. In caso di
partecipazione congiunta il delegato partecipa alla riunione
senza diritto di parola e di voto. I soggetti così nominati,
salvo nuove sostituzioni o deleghe, rimangono in carica sino
alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo.
L'assenza consecutiva e senza giustificato motivo a tre
riunioni del Consiglio Direttivo può comportare, previa
delibera in tal senso del Consiglio Direttivo stesso,
decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.
In questo caso l'Assemblea immediatamente successiva elegge,
con i sistemi elettorali previsti al II comma del presente
articolo, un nuovo componente del Consiglio Direttivo in
sostituzione di quello decaduto ed il nuovo componente rimane
in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti in
carica al momento della sua nomina.
ART. 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso
di assenza o impedimento dal Vice Presidente indicato dal
Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque
giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima di
quello fissato per la riunione, a cura del Direttore Generale,
ordinariamente ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il
Presidente lo ritenga necessario e/o quando ne sia fatta
richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno ¼ (un
quarto) dei suoi componenti complessivi.
Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la
comunicazione deve contenere in oggetto la parola
"Convocazione del Consiglio Direttivo".
Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli
argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati
luogo, giorno ed ora dell'adunanza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal
Vice Presidente da lui designato.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano
presenti almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti aventi
diritto di voto.
Ciascun componente ha diritto ad un voto, con esclusione del
Past President il quale non ha diritto di voto. I sistemi di
votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene
la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo
lo scrutinio segreto, salvo, in alternativa, la nomina per
acclamazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti
presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale
il voto del Presidente.
Su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio
Direttivo, e con il parere favorevole del Presidente, ogni
delibera assunta può essere rimessa al vaglio dell'Assemblea
da fissarsi entro i tre giorni successivi alla data della
richiesta.
In tal caso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo rimane
sospesa nell'efficacia fino all'approvazione della stessa da
parte dell'Assemblea e, qualora essa sia modificata, i suoi
effetti decorrono dalla data dell'Assemblea.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale
dell'Associazione che funge da segretario o, in assenza di
quest'ultimo, da altra persona designata dal Consiglio
Direttivo stesso.
Alle riunioni possono essere invitati, qualora le materie
all'ordine del giorno lo richiedano, i Revisori contabili e i
Probiviri.
Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non
componenti del Consiglio Direttivo in relazione al contributo
che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.
Anche in assenza di convocazione e riunione, e su impulso dei
medesimi soggetti indicati al primo comma del presente art.
21, possono essere adottate delibere con il voto favorevole
della unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo, purchè
il consenso unanime risulti da documento sottoscritto da tutti
i componenti e dal Direttore Generale dell'Associazione in
funzione di segretario.
ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, salvo quanto altrimenti disposto:
a) nomina la Commissione di designazione;
b) propone all'Assemblea il Presidente;
c) nomina il Direttore Generale;
d) nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti
nazionali ed internazionali;
e) cura, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive
dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari ed esamina
tutte le questioni di carattere generale, indirizzando e
dirigendo l'attività dell'Associazione;
f) delibera le direttive generali per eventuali accordi di
carattere sindacale o tecnico-economico;
g) istruisce e delibera le pratiche per l'ammissione e la
cessazione a membro dell'Associazione; per i passaggi di
categoria; per l'identificazione dei "Gruppi"; nonché per
l'ammissione alla o la cessazione della categoria degli
Aderenti e Aggregati; e promuovere senza ritardo le relative
ratifiche assembleari;
h) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame
dell'Assemblea e ne delibera la convocazione;
i) approva i budget ed i bilanci consuntivi e le relative
relazioni da sottoporre alla successiva approvazione
dell'Assemblea;
l) adotta le sanzioni;
m) delibera sull'accoglimento delle domande di adesione, sulla
cessazione dall'Associazione, sui passaggi di categoria,
nonché sull'ammissione alla o la cessazione dalla categoria
degli Aderenti e Aggregati;
n) nomina, ove occorra, le commissioni in conformità ai
compiti ad esse destinati, di cui all'art. 28;
o) esercita gli altri compiti previsti dal presente statuto;
p) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il
raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la
partecipazione alla vita dell'Associazione.
q) definisce le azioni a breve e medio termine e predispone i
piani associativi a medio termine.
ART. 23 - COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto:
a) dal Presidente;
b) dallo/dai Vice Presidenti;
I componenti del Comitato Esecutivo, eletti dal Consiglio
Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Qualora vengano a mancare, durante il triennio in carica, uno
o più componenti, essi sono rieletti secondo le procedure
previste nel presente Statuto per ciascuna carica . I
componenti così nominati rimangono in carica sino alla
scadenza del mandato in corso del Comitato Esecutivo.
ART. 24 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, che lo
presiede, ogni volta che è ritenuto necessario a mezzo fax o
posta elettronica, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza
almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel
caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la
comunicazione deve contenere in oggetto la parola
"Convocazione del Comitato Esecutivo".
Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli
argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati
luogo, giorno e ora dell'adunanza.
Ciascun membro ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione
sono stabiliti da chi presiede.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei
componenti e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.Le deliberazioni vengono constatate mediante
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale
dell'Associazione che funge da segretario o, in sua assenza,
da altra persona designata dal Comitato Esecutivo stesso.
ART. 25 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo:
a) svolge le mansioni e gli incarichi che di volta in volta
vengono ad esso affidati e/o delegati dal Consiglio Direttivo;
b) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
ART. 26 - PRESIDENTE
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la legale
rappresentanza dell'Associazione (di fronte ai terzi ed in
giudizio), con facoltà di agire e resistere in giudizio,
nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti. Adempie a
tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto;
presiede il Comitato Direttivo e le Assemblee, firma i verbali
e convoca, attraverso il Direttore Generale, le Assemblee.
Il Presidente sovraintende, coordina e controlla l'attività
dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, congiuntamente o
singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo,
nell'ambito della normale attività operativa, delega per il
compimento di singoli atti.
Il Presidente prende i provvedimenti, anche di spesa,
necessari al buon andamento dell'Associazione e al
raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee
programmatiche e delle previsioni di spesa generali approvate
all'inizio dell'esercizio; egli può altresì essere autorizzato
dal Consiglio Direttivo ad assumere iniziative non previste
per una spesa massima del 5% in eccedenza al budget
dell'esercizio in corso.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito
nelle sue funzioni dal Vice Presidente al quale egli ha
delegato le funzioni di rappresentanza dell'Associazione.
Il Presidente può altresì attribuire ai Vice- Presidenti
deleghe specifiche per lo svolgimento di mansioni specifiche.
La carica di Presidente è conferita:
a) a titolari o legali rappresentanti delle imprese associate,
ovvero
b) a persone non legate da rapporto di titolarità o di legale
rappresentanza ad imprese associate.
Ai fini dell'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea
ordinaria, come stabilita ai precedenti artt. 18 e 20,
nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del
Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a
scrutinio segreto, con voto limitato ai 2/3 (due terzi) degli
eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre
componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate
che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche
associative e della quale non fa parte il Presidente in
carica.
La Commissione ha il compito di esperire, in via riservata, la
più ampia consultazione tra le imprese associate allo scopo di
raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati,
che riscuotono il consenso alla base.
La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni
emerse.
La Commissione di designazione deve comunque sottoporre al
voto del Consiglio Direttivo le candidature che siano
appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio
Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua
il nome di un candidato da proporre all'Assemblea. L'Assemblea
elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la
proposta del Consiglio Direttivo venga respinta, va ripetuta
la procedura di designazione con differimento dell'Assemblea
ad altra data e automatica proroga del mandato, nel frattempo,
al Presidente in carica.
Il Presidente dura in carica tre anni, scade in occasione
dell'Assemblea ordinaria e può essere rieletto per non più di
una sola volta consecutiva a quella della prima elezione. Può
essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo
di tempo pari al mandato ricoperto.
Venendo a mancare anticipatamente il Presidente, l'Assemblea
per la sua sostituzione deve essere tenuta entro sei mesi ed
il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea
ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo
predecessore.
ART. 27 - VICEPRESIDENTI
I Vice Presidenti esercitano le funzioni indicate all'art. 26,
IV e V comma.
Ai fini dell'elezione del o dei Vice Presidenti, come
stabilito ai precedenti artt. 18 e 20, il Presidente designato
dal Consiglio Direttivo, prima delle convocazioni
dell'Assemblea volta a deliberare sulla sua nomina, presenta
al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio
mandato, il programma di attività per il biennio e propone i
nomi dei VicePresidenti rispettando i criteri indicati al
precedente art. 20, I comma, lett. b. Il Consiglio Direttivo
vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti
per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta
concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la
risoluzione di problemi nonchè l'attuazione dei programmi
relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono
rieleggibili; il loro mandato scade contemporaneamente a
quello del Presidente; nel caso invece di dimissioni di
questi, il loro mandato resta in vigore sino alla fine del
triennio previsto.
Nel caso vengano a mancare durante il triennio di carica, i
Vice Presidenti sono sostituiti, su proposta del Presidente,
dal Consiglio Direttivo ed il nuovo eletto rimane in carica
sino alla scadenza del Presidente.
Il presente art. 27 si applica mutatis mutandis in caso di
nomina di un solo Vice Presidente.
ART. 28 - AREE DI ATTIVITÀ E COMMISSIONI
L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la
struttura organizzativa e funzionale approvata, su proposta
del Presidente, dal Consiglio Direttivo. La struttura
organizzativa è modificabile in relazione all'evolversi delle
esigenze associative.
Possono essere costituite Commissioni di supporto alle
attività associative. Tali Commissioni sono composte da un
massimo di sei componenti, nominati dal Consiglio Direttivo,
in rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione.
I componenti delle Commissioni eleggono un coordinatore che
riferisce al Presidente.
Le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Direttivo
a cui possono essere delegati l'approfondimento e la
definizione di determinati problemi.
Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, la durata
delle Commissioni coincide con quella del Consiglio Direttivo.
L'attività delle Commissioni è supportata dalla struttura
funzionale dell'Associazione.
ART. 29 - GRUPPO MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA
Il Gruppo di lavoro di Media e Piccola Impresa è formato dalle
Aziende indipendenti Associate inquadrate nelle Categorie B C,
D ed E. Alle riunioni del Gruppo partecipa il Direttore
Generale dell'Associazione. Il Gruppo si dà le regole di
funzionamento in armonia con le norme generali dello Statuto e
del Regolamento e nomina il proprio Coordinatore.
Il Coordinatore del Gruppo è responsabile acchè le azioni del
Gruppo siano in armonia e non confliggano con la politica e le
decisioni dell'Associazione stessa ed è altresì responsabile
dell'impiego dei fondi eventualmente assegnati al Gruppo per
lo svolgimento delle attività dello stesso.
Il Gruppo tratta argomenti di interesse specifico delle
Aziende indipendenti in relazione alle finalità generali
dell'Associazione.
ART. 30 - DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente e, sotto la vigilanza di quest'ultimo,
provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici
allo scopo di attuare le finalità dell'Associazione.
Il Direttore Generale, salvo quanto altrimenti disposto:
a) gestisce l'Associazione, è responsabile dell'organizzazione
della stessa e ne amministra i fondi, seguendo, ove indicati,
i particolari criteri di gestione contenuti nel Regolamento;
b) organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate
dagli organi dell'Associazione ed il funzionamento della
struttura dell'Associazione;
c) redige, per ogni anno solare, il budget da presentare
all'Assemblea ordinaria per l'approvazione ai sensi dell'art.
18 lettera h ed il bilancio consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea ordinaria contestualmente alla
relazione del Collegio dei Revisori contabili ai sensi
dell'art. 18 lett. i;
d) predispone, d'intesa con il Presidente, l'articolazione
della struttura organizzativa e funzionale dell'Associazione
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
e) sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o
la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale
dipendente dell'Associazione;
f) mantiene il coordinamento tra gli Organi della Associazione
ed il collegamento con la Federazione Internazionale
dell'Industria Fonografica e le altre associazioni nazionali
aderenti a quest'ultima;
g) ricopre il ruolo di Segretario delle Assemblee, del
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redigendone i
verbali e predispone gli atti per la convocazione degli
stessi;
h) comunica agli associati le direttive e le delibere degli
organi associativi.
Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e
disciplinarmente tutto il personale dipendente
dell'Associazione.
Il compenso spettante al Direttore Generale, a cui è altresì
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse
dell'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente, d'accordo con i Vice-Presidenti.
ART. 31 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre (3)
revisori effettivi, uno dei quali è designato dagli
appartenenti alla Categoria A, ed un altro è designato dagli
appartenenti dagli appartenenti alle categorie B C, D ed E; il
terzo revisore è nominato al di fuori delle indicazioni delle
imprese appartenenti alle categorie di cui sopra.
Almeno uno dei tre Revisori Contabili effettivi deve avere la
qualifica di Revisore ufficiale contabile. A tal fine
l'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio
segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi,
nonchè due supplenti, scegliendoli, anche al di fuori dei
rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno
sette candidati.
In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente
sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione
diretta a tutte le imprese associate.
Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate
persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica
di Presidente o di Revisore contabile di un'altra
organizzazione confederata e di Confindustria.
Ciascuna impresa associata può votare per non più di due
candidati. Risultano eletti Revisori Contabili effettivi i tre
candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti
i successivi candidati in ordine di numero di preferenze
raccolte. In caso di parità viene eletto quello più anziano di
età.
Nel caso in cui il Revisore Contabile sia scelto fra persone
facenti parte di imprese associate, queste ultime possono
chiedere, nel corso del mandato, la sostituzione del designato
con altra persona nominata dall'Assemblea Ordinaria.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti del Collegio dei Revisori Contabili durano in
carica quattro (4) anni scadono in occasione dell'Assemblea
ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
La carica di Revisore Contabile è gratuita, salvo il rimborso
delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della
gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea
con la relazione sui bilanci. I Revisori Contabili possono
essere chiamati ad assistere alle riunioni delle Assemblee e
del Consiglio Direttivo.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore
Contabile effettivo, subentra ad esso, in ordine al numero dei
voti conseguiti, il Revisore Contabile supplente; in caso di
parità di voti conseguiti, subentra quello più anziano di età.
ART. 32 - I PROBIVIRI
I Probiviri sono nominati in un numero di cinque (5).
A tal fine l'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso
da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio
segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro
anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nel
convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente
invita gli associati a far pervenire per iscritto le
candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla
votazione.
Ciascuna impresa associata può esprimere fino ad un massimo di
2 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un
numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate persone che
non abbiano diretta responsabilità d'impresa. La carica di
Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di
Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di
Confindustria.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti,
la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte
tra le imprese associate (componenti del sistema), che non si
siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale
chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte
interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua
fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri
con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso
di dissenso, la nomina è richiesta, su istanza dei due
Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Milano
che provvederà alla nomina del terzo Proboviro, sempre tra i 5
Probiviri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri
sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna
delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e
52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla
Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole
procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la
controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri
procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità emettendo
decisioni che hanno natura di lodo di arbitrato irrituale,
quale manifestazione della volontà delle parti.
Il lodo deve essere emesso a maggioranza di voti entro 15
giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha
avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile
fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al
Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data
della sua emissione. Il lodo è insindacabile, fatto salvo
l'appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai
Probiviri confederali la controversia ad esso demandata. Il
Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria
iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire
elementi di orientamento per la risoluzione della controversia
esaminanda.
Ai Probiviri compete altresì l'interpretazione del presente
Statuto e di ogni altra norma relativa all'Associazione.
Fatto salvo quanto altrimenti stabilito la decadenza dalle
cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che
hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, anche dai
Probiviri qualora ricorrano gravi motivi tali da rendere
l'incarico incompatibile.
Al di là dei casi in cui in cui sussista una controversia da
dirimere, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano,
all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3
Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o
disciplinari.
L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni
di cui al precedente comma, con esclusione di quelle aventi
natura disciplinare, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti
dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi
previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, secondo le
modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Anche a ulteriore esemplificazione di quanto altrimenti
disposto, per rappresentanti delle imprese associate si
intendono: il titolare, il legale rappresentante risultante
dal registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato,
formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad
negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione
o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti
delle imprese, su delega formalmente espressa, gli
amministratori, gli institori e i dirigenti delle imprese
stesse.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra
carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore
Contabile è incompatibile con ogni altra carica
dell'Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese
associate, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli
del presente Statuto.
Salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse
dell'Associazione, tutte le cariche sociali sono gratuite con
eccezione dell'ipotesi in cui la carica di Presidente sia
conferita a personalità non legate da un rapporto di
titolarità o di legale rappresentanza alle imprese associate,
nel qual caso il Comitato Direttivo delibera la corresponsione
di un compenso.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale
riguardo le cariche direttive, l'accesso alle cariche e di
Presidenza e Consiglio Direttivo dell'Associazione, è
condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa
rappresentata.
TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI
ART. 34 - FONDO COMUNE
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi di cui all'art. 13 del presente statuto;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo
devoluti all'Associazione;
Con il fondo comune si provvede alle spese per il
funzionamento dell'Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata
dell'Associazione e pertanto le imprese associate che, per
qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo
scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di
ripartizione ed assegnazione di quota sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono
essere distribuiti alle imprese associate, neanche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nè fondi,
riserve o capitale.
ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Devono essere compilati il budget ed il bilancio consuntivo
nei tempi occorrenti per il rispetto dei termini stabiliti al
precedente art. 18, da sottoporre all'Assemblea insieme alla
relazione del Collegio dei Revisori Contabili.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio
dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data
fissata per l'Assemblea.
Qualora l'ammontare delle spese risultanti dal bilancio
consuntivo sia superiore a quello indicato nel budget, il
relativo disavanzo di gestione dovrà essere coperto attraverso
una integrazione delle quote fisse che verranno addebitate a
tutti gli Associati come segue:
a) alle imprese appartenenti alle categorie B, C, D e E: entro
il limite massimo del 5% della quota ordinaria stabilita per
ciascuna di tali categorie;
b) alle imprese appartenenti alla categoria A: per l'intera
differenza.
Le imprese associate, entro 60 giorni dalla delibera di
approvazione del bilancio consuntivo, provvedono, su richiesta
del Presidente, al versamento delle anzidette eventuali
integrazioni di quota nei limiti stabiliti al comma che
precede.
TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO
STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 36 - MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate
dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno
i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
ART. 37 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
L'Assemblea Straordinaria delibera, con il voto favorevole di
almeno due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno i
due quinti dei voti spettanti a tutti i soci, l'adozione di un
Regolamento per l'attuazione delle presenti disposizioni
statutarie.
Eventuali modificazioni all'anzidetto Regolamento possono
essere deliberate con le medesime maggioranze di cui al comma
che precede.
ART. 38
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta
dall'Assemblea Straordinaria. La deliberazione relativa deve
essere approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi
diritto al voto.
L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione
dell'Associazione provvede anche alla nomina di uno o più
liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le
modalità della liquidazione. Durante la liquidazione resta in
carica il Collegio dei Revisori Contabili.
Al termine della liquidazione deve esser riconvocata
l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della
liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del
patrimonio netto risultante, che deve destinare ad altre
organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente
previsto dalla legge; le deliberazioni relative sono prese a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto
degli astenuti. E' comunque escluso qualunque rimborso alle
imprese associate.
Con l'approvazione del rendiconto finale di cui al comma che
precede l'Associazione s'intende sciolta.
ART. 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Le disposizioni contenute nel presente Statuto novano e
sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel
Regolamento valgono le norme di legge.
Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge
italiana.
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FIMI
FEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI
ASSOCIATI
ART. 1 - DEFINIZIONI
Agli effetti dello Statuto dell'Associazione e del presente
Regolamento, si intende per:
- diritti fonomeccanici:
si intendono i compensi spettanti ad autori, compositori e
loro aventi causa in dipendenza della utilizzazione
fonomeccanica delle opere riprodotte su dischi o altri
supporti del suono e/o dell'immagine, versati alla SIAE o ad
altra società di autori ed editori.
- fatturato:
si intende qualsiasi ricavo derivante dallo sfruttamento delle
registrazioni sul mercato (in titolarità diretta o in licenza
esclusiva) e/o quello relativo al commercio di supporti.
Nell'anzidetto fatturato vengono compresi in particolare i
ricavi derivanti dalla vendita dei supporti audio e video
tanto in Italia quanto all'estero (esportazioni); dalle
utilizzazioni secondarie delle registrazioni; dalle licenze
concesse a terzi per lo sfruttamento delle registrazioni,
tanto in Italia quanto all'estero;
È invece escluso dall'anzidetto fatturato qualsiasi provento
derivante da attività diverse dallo sfruttamento di
registrazioni fonografiche e segnatamente i proventi
editoriali.
Agli stessi fini, il fatturato dell'Associato il cui catalogo
sia distribuito da altro Associato è pari all'ammontare di
quello generato dal distributore, che si intende di competenza
del distribuito, salvo diverso accordo tra gli interessati.
- produttore:
a) l'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente,
alla produzione in via originaria di fonogrammi ai fini della
loro messa in commercio;
b) l'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia
di uno o più cataloghi fonografici e dei relativi
marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione, ai
fini della messa in commercio dei fonogrammi;
c) l'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente,
alla produzione originaria di videomusicali ai fini della loro
messa in commercio;
d) l'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia
di uno o più cataloghi di videomusicali e dei relativi
marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione, ai
fini della messa in commercio dei videomusicali.
- registrazione:
la fissazione di suoni e/o delle immagini (queste ultime nel
caso che costituiscano espressione in video della musica), di
una determinata esecuzione su disco, nastro o altro supporto
materiale.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO
Ai fini dell'ammissione in qualità di Associato si richiede:
A. L'iscrizione, al momento della richiesta, alla Camera di
Commercio con specificazione di attività come previsto
dall'art. 1 del presente Regolamento.
B. La produzione e/o titolarità di una licenza esclusiva di
repertorio originale che abbia dato luogo alla pubblicazione
di almeno 30 (trenta) titoli nel biennio antecedente alla data
di presentazione della domanda di ammissione ed il pagamento,
come media annua nel biennio antecedente alla data di
presentazione della domanda di ammissione, di diritti
fonomeccanici per un ammontare di € 15.000, oltre un fatturato
minimo di € 150.000.
Ai fini del presente articolo le registrazioni dal vivo
possono essere considerate solo nel caso di avvenuta
conclusione di regolare contratto col relativo artista
esecutore.
C. L'esistenza dei requisiti previsti dal successivo art. 4.
ART. 3 - PROCEDURA DI AMMISSIONE - PROCEDURE DI VERIFICA DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI
Per l'ammissione come nuovo Associato il candidato deve
documentare il possesso nell'anno precedente delle condizioni
e dei parametri di cui al successivo art. 4.
Analogo onere è richiesto per il passaggio o per la permanenza
di un Associato in una determinata Categoria.
Ogni due anni, ciascun Associato deve inoltre documentare,
entro il 31 marzo di ogni anno pari, il proprio possesso,
nell'anno precedente, dei requisiti previsti dal successivo
articolo 4.
Ove l'Associato non vi provveda entro tale termine, il
Direttore Generale invita l'interessato a fornire senza
indugio l'anzidetta documentazione e qualora l'Associato non
vi provveda entro i successivi venti giorni, non è ammesso ad
esercitare il diritto di voto in assemblea, salva ed
impregiudicata la facoltà dell'Associazione di emanare i
provvedimenti di cui all'art. 11 dello Statuto.
Ove l'Associato fornisca una documentazione insufficiente ad
avviso del Consiglio Direttivo, l'Associazione verifica se
l'Associato abbia avuto nell'anno precedente ed abbia i
requisiti previsti dal successivo art. 4. Le modalità di tale
verifica sono stabilite dall'Assemblea dell'associazione e la
loro attuazione è affidata dal Consiglio Direttivo a revisori
esterni.
L'Associato è obbligato a prestare a tale verifica ogni
collaborazione e non è ammesso prima del suo esito ad
esercitare il voto in Assemblea.
In mancanza della richiesta di verifica generale di cui al
terzo comma del presente art. 3, si presume, per ciascun
Associato, la permanenza dei requisiti soggettivi posseduti
all'atto dell'iscrizione ovvero accertati nell'ultima verifica
generale antecedente, impregiudicata in ogni caso la facoltà
di ciascun Associato di chiedere in qualsiasi momento il
passaggio ad altra categoria ai sensi del primo e secondo
comma del presente art. 3.
L'Associazione verifica inoltre, secondo le modalità stabilite
dall'assemblea, la ricorrenza degli ulteriori requisiti
previsti dagli articoli 5 e 7 dello Statuto nonché 2 e 5 del
Regolamento; Associati, Aderenti e Aggregati sono obbligati a
prestare a tale verifica ogni collaborazione.
I soggetti delegati alle verifiche ora dette sono obbligati a
rispettare, anche nei confronti dell'Associazione, il segreto
e la riservatezza su ogni dato delle singole imprese comunque
diverso da quelli strettamente relativi alle verifiche
necessarie all'applicazione degli articoli 5 e 7 dello
Statuto, 4 e 5 del Regolamento.
ART. 4 - CATEGORIE DI ASSOCIATI - QUOTE ASSOCIATIVE
Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 13
dello Statuto nonché 2 e 3 del presente Regolamento, le
categorie degli Associati si intendono identificate in base
alle seguenti condizioni e relativi parametri alternativi:
CATEGORIA A:
Fatturato: oltre € 20 milioni annui oppure
Diritti fonomeccanici corrisposti: oltre € 2 milioni annui.
Le imprese appartenenti alla categoria A sono tenute al
versamento di una quota associativa fissa annua di € 50.000.
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, le imprese appartenenti
alla categoria A sono inoltre tenute al versamento di un
ulteriore contributo variabile, calcolato in misura
percentuale sul fatturato, quale risultante dall'ultimo
bilancio approvato da ciascuna di esse prima dell'inizio
dell'esercizio sociale associativo (art. 6, I comma lett. a).
Detti contributi variabili sono calcolati sul budget annuale
approvato dell'Associazione, al netto delle quote fisse;
l'acconto pari al 90% di tale budget è versato in n.……..rate
scadenti ……………; il saldo dei detti contributi viene calcolato
sul bilancio consuntivo dell'Associazione, al netto delle
quote fisse e del detto acconto; i contributi sono così
ripartiti tra le imprese appartenenti alla categoria A, in
proporzione al fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato da ciascuna di esse prima dell'inizio dell'esercizio
sociale associativo.
CATEGORIA B:
Fatturato oltre € 7 milioni fino a € 20 milioni annui o
Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 700.000 fino a €
2 milioni annui: versamento di una quota associativa fissa
annua di
€ 20.000
CATEGORIA C:
Fatturato oltre € 2,5 milioni fino a € 7 milioni annui o
Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 250.000 fino a €
700.000 annui: versamento di una quota associativa fissa annua
di
€ 3.000
CATEGORIA D:
Fatturato oltre € 1,0 milioni fino a € 2,5 milioni annui o
Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 100.000 fino a €
250.000 annui:versamento di una quota associativa fissa annua
di € 2.000
CATEGORIA E:
Fatturato oltre € 150.000 fino a € 1,0 milioni annui oppure
Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre € 15.000 fino a €
100.000 annui: versamento di una quota associativa fissa annua
di € 1.000
CATEGORIA ADERENTE:
Fatturato sino a € 150.000: le imprese aderenti ai sensi
dell'art. 9 dello Statuto sono tenute al versamento di una
quota associativa ordinaria annua di € 500
CATEGORIA AGGREGATO:
Le imprese aggregate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sono
tenute al versamento di una quota associativa annua di
€ 500
ART. 5 - ADERENTI E AGGREGATI
Le imprese aderenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sono
tenute al versamento di una quota associativa ordinaria annua
di € 1.000.
Le imprese aggregate ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sono
tenute al versamento di una quota associativa annua di €
2.000.
ART. 6 - OPERAZIONI DI PRELIEVO BANCARIO
Al Presidente, al Vice Presidente/Vice Presidenti ed al
Direttore Generale è conferito il potere di effettuare spese e
di compiere i prelievi bancari con firma del Presidente o del
Vice Presidente/di uno dei Vice Presidenti abbinata a quella
del Direttore Generale. 