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Porte aperte alla SIAE: possono aderire anche i titolari
di diritti connessi
La
SIAE diviene (finalmente) la casa comune di tutti i
creatori ed esecutori delle opere
dell'ingegno. La vittoria conseguita dai creatori dei
suoni costituisce infatti un precedente che apre
le porte della SIAE a tutti i titolari di
diritti connessi. L'intero circuito produttivo
dell'opera
culturale è, a questo punto, in virtù della sentenza del
Consiglio di Stato, sez.VI, 21 novembre 2006,
n.270/2007, sottoposta a intermediazione
della SIAE. Se la cura dei diritti economici degli
autori
ed
editori ha tradizionalmente costituito il core business
della SIAE, sono stati i giudici
amministrativi ad incrementare le competenze dello
stesso ente pubblico, imponendo l'attuazione
del dettato normativo e statutario,
clamorosamente disatteso dalla stessa SIAE per decenni.
Sono
stati i giudici amministrativi ad affermare, dapprima,
il diritto dei titolari di diritti
connessi a carattere editoriale (pronunce del Consiglio
di Stato, Sezione VI, ordinanze nn. 3097/00
e 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 406 e
4067/01) ad essere tutelati dalla SIAE, nonché, con la
già citata sentenza n.270 del 2007, a garantire la
medesima opportunità anche per i titolari di diritti
connessi a carattere autorale.
Significative risultano le affermazioni del Consiglio di
Stato contenute
in
un'altra sentenza resa sul tema, secondo cui la cura dei
diritti connessi rientra tra le "funzioni
istituzionali dell'ente, [cosicché] non può essere
considerato legittimo un assetto organizzativo che
sostanzialmente escluda da ogni forma rappresentativa e
partecipativa i titolari di diritti connessi"
(Consiglio di Stato, sez. VI,
sentenza 31 luglio 2003, n. 4440).
A
questo punto appare indispensabile un riassetto del
sistema degli enti che curano i diritti connessi, atteso
che la SIAE si affianca all'IMAIE, generando una
concorrenza che non potrà che
giovare agli utenti.
Sul
piano interno, la SIAE dovrà riconoscere i diritti di
rappresentanza ai portatori di diritti
connessi, facendo cessare un'odiosa
discriminazione.
[A.B.] |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3756/2006 proposto da Amici Paolo,
Anzellotti Luca, Anzellotti Massimo, Anzellotti Jacopo,
Anzellotti Stefania, Basili Gianluca, Basili Sergio,
Cameracanna Italo, Caso Emiliano, Caso Fernando, Caso Ivan,
Caucci Andrea, Ciorba Aldo, D’Angeli Giulio, Dell’Ariccia
Davide, De Sanctis Eleandro, Di Liberto Vincenzo, Giacco
Alessandro, Giacco Mario, Giacco Valentina, Gizzi Attilio,
Gramigna Alvaro, Gramigna Andrea, Gramigna Claudio, Gramigna
Fabiana, Lancia Saverio, Marcorin Ezio, Marcorin Fabio,
Marinelli Marco, Marinelli Massimo, Normanno Massimiliano,
Papucci Edgardo, Pasquale Dario Marcello, Penna Augusto
Rocco, Prezioso Luigi, Prezioso Massimiliano, Pucci Paolo,
Quadroli Daniele, Quadroli David, Quadroli Fabrizio, Rocchi
Massimo, Trinelli Antonio, nonché dall’Associazione Creatori
di Suoni “ACS”, in persona del legale rappresentante
Marinelli Massimo,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Renato Recca, presso
il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via
San Fabiano n. 21;
contro
- S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Maria Grazia Deledda, Stefano Astorri e
Maurizio Mandel, presso la prima elettivamente domiciliata
in Roma, al Viale della Letteratura n. 30;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per
l’editoria e l’informazione, quale Autorità di Vigilanza
sulla S.I.A.E., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Pietrolucci, e
Andrea Miccichè, presso il primo dei quali è elettivamente
domiciliato in Roma, al Viale Angelico n. 92;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, sez. III
ter, 13 giugno 2005 n. 4816, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio
della SIAE, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dell’IMAIE;
viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 21 novembre
2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato
Recca per gli appellanti, l’avv. Astorri per la SIAE
appellata, l’avv. Pietrolucci per l’IMAIE, l’avvocato dello
Stato Ferrante per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.
Gli odierni appellanti, tutti creatori di suoni a supporto
di opere cinematografiche, unitamente alla propria
associazione di categoria “Associazione creatori di suoni”,
con il ricorso di primo grado hanno impugnato il diniego
opposto dalla S.I.A.E. alla istanza di adesione all’ente,
finalizzata a conseguire la tutela in quanto titolari di
diritti connessi (artista esecutore), per l’esercizio di
attività creativa dell’ingegno mediante creazione di effetti
sonori speciali, chiedendo altresì il risarcimento del danno
(si tratta di 48 note, di identico tenore, del 26/7/2004,
prot. n. 1/334).
Hanno sostenuto che la creazione di suoni
deve ascriversi fra le attività connesse al diritto di
autore, in quanto deputata ad una migliore fruizione
dell’opera creativa, ed, in quanto tale, tutelata dalla l.
22 aprile 1941, n. 633; al contempo, il d.lgs. 29 ottobre
1999, n. 419 ha rinnovato in capo alla S.I.A.E. il compito
di assicurare la migliore tutela dei diritti di autore,
nonché dei diritti connessi, e la relativa gestione.
I dinieghi impugnati sono stati motivati con
riguardo all’”assorbente motivo che i diritti dei quali si è
vantata la titolarità, non sono configurabili, ai sensi di
legge, come diritti connessi”, e non sono riconducibili né
alla previsione dell’art. 80, l. n. 633/1941, né a quella
dell’art. 72 dello stesso corpus normativo.
I ricorrenti sostengono che i creatori di
suoni sono, quanto meno, esecutori, in quanto grazie al loro
intervento, le rappresentazioni vivono, oltre che di parole
e di musica, anche di sonorità.
1.1. Il T.a.r. adito, con la sentenza
in epigrafe, ha respinto il ricorso.
Con l’appello vengono riproposti i motivi
del ricorso di primo grado e mosse motivate censure alla
sentenza.
Con il primo motivo del ricorso di primo
grado si lamentava che la S.I.A.E. è tenuta, in forza di
quanto disposto dall’art. 7, d.lgs. n. 419/1999, a tutelare
i diritti connessi al diritto di autore; anche l’art. 2, co.
2, dello Statuto dell’ente assicura “ai titolari di diritti
connessi che abbiano conferito mandato individuale alla
società forme di rappresentanza, con esclusione del diritto
di associazione”.
La categoria dei titolari di diritti
connessi sarebbe particolarmente ampia, e comprensiva di
tutti coloro che, mediante il proprio apporto, consentono la
migliore fruizione dell’opera di ingegno originaria (il c.d.
diritto primario).
Si pensi ad una canzone: autore è colui che
ha generato l’opera, anche se magari risulta più conosciuto
al pubblico l’esecutore interprete, e cioè il cantante.
Ciò che l’ordinamento impone è che i
titolari di diritti connessi vengano accettati dalla
S.I.A.E., con riconoscimento della tutela economica ed
attribuzione di forme di rappresentanza.
Le creazioni degli odierni ricorrenti
avrebbero un sicuro valore economico, considerando che i
supporti contenenti suoni sono oggetto di regolari
negoziazioni.
Non risulterebbe allora comprensibile la
ragione per cui la S.I.A.E. non debba riconoscere la
connotazione artistica a chi fornisce il proprio apporto
all’opera dell’ingegno, qualificando il creatore di suoni
alla stregua di un tecnico dei suoni.
Con il secondo motivo del ricorso di primo
grado si lamentava l’eccesso di potere per difetto di
motivazione e l’errata interpretazione dell’art. 80, l. n.
633/1941, nella parte in cui “tipizzerebbe” i titolari di
diritti connessi.
Una corretta interpretazione della norma in
questione consentirebbe di riconoscere come la stessa non
descriva un numerus clausus di titolari di diritti
connessi; ciò che rileva, per appartenere a tale categoria,
è la partecipazione all’opera dell’ingegno, in qualunque
modo.
1.2. La sentenza in epigrafe ha
respinto i due motivi di ricorso osservando che il sistema
legislativo enucleerebbe un principio di tipicità per i
diritti connessi al diritto d’autore, in quanto gli artt. da
72 a 102, l. n. 633/1941, regolerebbero una serie di diritti
diversi fra loro sia per oggetto, che per contenuto. Si
evidenzierebbe dunque una differenziazione del contenuto di
tali diritti, che tiene conto anzitutto della peculiarità
dei singoli beni, con conseguente esclusione
dell’applicazione analogica dei principi che informano la
disciplina del diritto d’autore. In assenza di una specifica
previsione relativa ai “rumoristi”, sarebbe, secondo il
T.a.r., corretta l’operazione ermeneutica condotta dalla
S.I.A.E. negli atti impugnati, volta a verificare se
l’attività dei medesimi sia riconducibile, mediante una
(consentita) interpretazione estensiva, a quella del
produttore di fonogrammi (ex artt. 72/78), ovvero a quella
degli artisti interpreti ed esecutori (di cui agli artt. 80
e seguenti della legge sul diritto d’autore).
Secondo il T.a.r. anche sotto tale profilo,
la motivazione dei provvedimenti negativi impugnati
resisterebbe alle censure, laddove esclude che l’attività
dei ricorrenti integri la fattispecie costitutiva dei
diritti del produttore di fonogrammi, caratterizzata
“dall’esercizio di attività organizzativo - imprenditoriale
mirata alla fissazione di una sequenza di suoni sopra un
supporto materiale”, come pure la riconducibilità nella
categoria degli artisti interpreti ed esecutori.
In particolare, secondo il T.a.r. l’attività
dei rumoristi non sarebbe sussumibile nella previsione
dell’art. 80 della legge n. 633/1941, in quanto il novero di
tali soggetti sarebbe limitata dal criterio di cui all’art.
82, n. 1, a tenore del quale artista interprete od artista
esecutore, deve essere colui che sostiene nell’opera,
letteraria o musicale, una “parte di notevole importanza
artistica”, e in quanto la nozione di artista interprete ed
artista esecutore dovrebbe trarsi dal combinato disposto
degli artt. 80, 82 e 83 della legge in esame.
Se ne desumerebbe un’accezione
“tradizionale” e, se si vuole, ristretta, di artista,
concernente solamente coloro che sostengono le parti
nell’opera o nella composizione drammatica, letteraria o
musicale, rappresentando, cantando, recitando o declamando.
Di conseguenza, anche l’espressione
“eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno”, contenuta
nell’art. 80, non potrebbe essere avulsa dal contesto di
riferimento, e sarebbe rappresentativa di ogni modalità di
esecuzione dell’opera, o della composizione drammatica,
letteraria o musicale, ma non vale a tutelare anche opere
dell’ingegno diverse da quelle suesposte, tra cui, per
quanto qui rileva, quella dei rumoristi.
2. Gli appellanti criticano tale
sentenza osservando che:
- non è in discussione che i rumoristi non siano
riconducibili alla categoria del produttore di fonogrammi;
- non può essere negato il valore artistico dei suoni nelle
opere cinematografiche, come dimostra anche la circostanza
che esiste uno specifico premio Oscar per gli effetti
speciali;
- il dato letterale dell’art. 80, l. n. 633/1941 sarebbe
inequivoco nello stabilire che è artista interprete o
artista esecutore chi esegue in qualsiasi modo un’opera
dell’ingegno, sicché non vi sarebbe alcun numero chiuso dei
diritti connessi.
3. L’appello è fondato.
3.1.
I ricorrenti sostengono che i creatori di suoni (c.d.
rumoristi) a supporto di opere cinematografiche rientrano
nella nozione di soggetti che <<eseguono in qualunque modo
opere dell’ingegno>>, come tali titolari di diritti
connessi.
Opera dell’ingegno sarebbe quella
cinematografica e la relativa sceneggiatura, mentre i
rumoristi eseguono l’opera, secondo il volere del regista e
dello sceneggiatore, creando i suoni appropriati, che
consentono una migliore fruizione dell’opera.
3.2. Giova, in fatto, ricordare che
il rumorista è una delle figure professionali del settore
audiovisivo, specializzata nel creare e registrare gli
effetti sonori di film, telefilm, cartoni animati, e simili.
Il rumorista (o foley artist) può
essere un artista, un tecnico specializzato nel missaggio
del suono, o un montatore degli effetti sonori. I vari
rumoristi specializzati collaborano con il fonico ed il
compositore alla realizzazione della colonna sonora, oggi
sempre più sofisticata grazie alle moderne tecnologie
surround Dolby, DTS, SDDS e THX, che letteralmente
avvolgono lo spettatore.
Gli effetti sonori raramente sono registrati
in "presa diretta" durante le riprese, perché in quella fase
ci si concentra sui dialoghi fra gli attori, direzionando i
microfoni su di loro. In questo modo, si riduce il
fastidioso rumore d'ambiente, ma anche i rumori generati
dagli attori stessi (rumori di passi, di porte che si
chiudono, del tintinnio di un braccialetto, etc.). Il
rumorista, allora, controlla la traccia audio con i
dialoghi, e registra dei nuovi rumori su una traccia a
parte, provvedendo poi a sincronizzarla in modo che il nuovo
rumore (più efficace e pulito), sia posizionato nel
punto corretto. Alcuni di questi nuovi rumori sono generati
manualmente e appositamente per il film, ma con l'avvento
del computer si usano spesso rumori già esistenti
("precampionati") e raccolti in "librerie" di effetti. Il
rumorista, inoltre, può aggiungere dei rumori che nella
presa diretta non esistevano affatto (detti anche "effetti
speciali sonori").
Vi è dunque un vero e proprio processo di
creazione e registrazione dei nuovi rumori. In questa fase
si ricorre spesso all'uso di semplici oggetti di uso comune:
fracassare a terra un'anguria o spezzare una canna di bambù,
può permettere di ricreare i rumori di una battaglia; delle
noci di cocco tagliate a metà, se usate con maestria,
possono generare il rumore di un cavallo al galoppo; etc. Il
rumorista può naturalmente avere a disposizione gli stessi
oggetti usati dagli attori sul set, oppure può uscire
all'aperto e registrare qualsiasi tipo di rumore: il
traffico cittadino, un aereo che passa, il verso di un
animale, il frusciare degli alberi, etc. Molti rumoristi
creano in questo modo, e con estrema pazienza, le proprie
librerie.
3.3. Giova, in diritto, ricordare che
ai sensi dell’art. 2575 c.c., formano oggetto del diritto di
autore <<le opere dell’ingegno di carattere creativo>> che
appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
In termini analoghi, anche se con maggiore
dettaglio, sono formulati gli artt. 1 e ss., l. 22 aprile
1941, n. 633.
Secondo l’art. 1 di tale legge, sono
protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione. Sono altresì protetti i programmi per
elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione
di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o
la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell'autore.
I successivi articoli specificano quali sono
le opere comprese nella protezione.
Per quanto riguarda le opere
cinematografiche, sono protette le opere dell'arte
cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del
capo quinto del titolo secondo.
3.4. Per quanto riguarda i diritti
connessi, dispone l’art. 80, l. n. 633/1941, a tenore del
quale
si
considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o
eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse
tutelate o di dominio pubblico.
Ad avviso del Collegio la norma in commento
non contempla un numero chiuso di diritti connessi, in
quanto sono considerati artisti interpreti ed artisti
esecutori tutti coloro che <<eseguono in qualunque modo
opere dell’ingegno>>.
Il legislatore ha evidentemente, con
lungimiranza, immaginato che un’opera dell’ingegno (quale è
un’opera letteraria, teatrale, musicale, canora,
cinematografica) è suscettibile di molteplici forme
interpretative, che possono mutare in funzione della
creatività degli interpreti ed esecutori, dell’evoluzione
tecnologica e sociale, sicché non ha inteso restringere in
un numero chiuso le forme di esecuzione di un’opera
dell’ingegno, forme di esecuzione che si basano su un
momento creativo, che è l’interpretazione dell’opera
dell’ingegno da parte dell’interprete o esecutore.
Ciò premesso, si deve ritenere che il
creatore di suoni e rumori (il c.d. rumorista) concorre alla
esecuzione dell’opera cinematografica, che è il frutto
dell’opera dell’ingegno del regista e dello sceneggiatore.
Il ruolo del rumorista non può essere
disconosciuto, sol che si consideri la differenza esistente
tra il cinema muto e il cinema sonoro, differenza che non si
basa solo sulla registrazione, nel secondo, della voce degli
attori, o sulla base musicale (peraltro presente anche nel
cinema muto) ma anche sugli <<effetti sonori>>.
Gli <<effetti sonori>>, chiesti dal regista
o dallo sceneggiatore, e dunque dai soggetti titolari
dell’opera dell’ingegno primaria, sono in concreto creati e
realizzati dai rumoristi.
I rumoristi, pertanto, rientrano nel novero
dei soggetti che eseguono l’opera dell’ingegno.
Né si può sostenere che i diritti connessi
siano un numero chiuso, argomentando dall’art. 82, l. n.
633/1941.
Invero, tale disposizione indica
esemplificativamente alcune categorie soggettive che vanno
incluse nel novero degli artisti interpreti e artisti
esecutori di cui all’art. 80, e stabilisce un limite al
riconoscimento del diritto connesso, occorrendo lo
svolgimento di una parte importante, ma non costituisce un
elenco tassativo ed esaustivo.
Ciò in quanto la norma fondamentale che
individua i titolari di diritti connessi è l’art. 80, che
non contiene un numero chiuso.
Siffatta interpretazione in ordine al
rapporto tra art. 80 e art. 82, l. n. 633/1941, è in linea
con la convenzione internazionale relativa alla protezione
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a
Roma il 26 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con l.
22 novembre 1973, n. 866, il cui
art. 3 definisce <<"artisti interpreti o esecutori",
gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o
eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o
artistiche>>. La convenzione non prevede alcuna ulteriore
limitazione, e dunque mostra di accogliere una nozione
aperta di esecutore di opere artistiche.
A loro volta le direttive comunitarie,
nell’occuparsi della tutela dei diritti connessi ai diritti
di autore, non definiscono gli artisti interpreti ed
esecutori, dandone per presupposta la relativa nozione,
quale si desume dalla citata Convenzione internazionale (v.
ad es. art. 6, direttiva 19 novembre 1992, n. 100; art. 4,
direttiva 27 settembre 1993, n. 83; art. 3, direttiva 29
ottobre 1993, n. 98).
3.5.
In conclusione, è innegabile che ai rumoristi vada
riconosciuta la qualità di titolari di diritti connessi,
quali soggetti che eseguono un’opera dell’ingegno.
Il limite di tale riconoscimento è che
concorrano ad un’opera dell’ingegno, e dunque ad un’opera
che abbia l’indispensabile requisito del <<carattere
creativo>>, e che l’artista esecutore abbia un ruolo
importante, secondo quanto prescritto dall’art. 82.
Sicché, non può trovare tutela la mera
registrazione di suoni reali, bensì la creazione di suoni
che imitano quelli reali ovvero la sapiente e creativa
ricerca e assemblaggio di suoni reali in una sequenza
adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini
e dei dialoghi dell’opera cinematografica.
3.6. Va accolta pertanto la domanda
di annullamento dei provvedimenti impugnati.
Tuttavia le ragioni dei ricorrenti nei
confronti della SIAE vanno riconosciuti nei limiti entro cui
la SIAE ha la gestione dei diritti connessi, come
interpretati da Cons. St., sez. VI, 31 luglio 2003 n. 4440,
e i cui argomenti il Collegio fa propri: <<Acquista,
invece, rilievo decisivo, ai fini della soluzione della
questione, il riferimento al d. lgs. 29 ottobre 1999 n. 419
sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali,
il cui art. 7 detta una specifica disposizione sulla società
italiana autori ed editori.
L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999,
nell’indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE,
richiama non solo l’esercizio delle “attività di
intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o
indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza
ed anche cessione per l’esercizio di diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico
via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica
di opere tutelate” (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la
necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di
cui alla lett. a) nell’ambito della società
dell’informazione” (art. 7, comma 1, lett. c).
Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente
esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo
stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di
accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti,
anche in ragione di convenzioni con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici
o privati” (art. 7, comma 3); il comma 4 demanda
l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente allo statuto,
che “assicura una adeguata presenza di autori ed editori
negli organi dell’ente”, (art. 7, comma 4); l’art. 7, comma
6 dispone che “la SIAE assicura la distinzione tra la
gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei
diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori
servizi”; l’art. 7, comma 7, precisa, infine, che “la
gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto di
autore e dei diritti connessi si uniforma ai principi della
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli
aventi diritto. I criteri di ripartizione sono annualmente
predeterminati dalla SIAE e sottoposti all’approvazione del
Ministro vigilante”.
Tale essendo il quadro normativo nel quale si
inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che,
contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la
SIAE che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi
non sono funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive,
ma funzioni istituzionali della SIAE.
A tale esito pare necessario pervenire non
soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui
all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in
considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6.
La norma, infatti, contrapponendo la “gestione
relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti
connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi”
evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle
attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva
della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa
norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di
autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una
gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione
contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”,
(art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni
relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che
vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di
convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n.
419 del 1999.
Non a caso, d’altra parte, i principi della
“massima trasparenza della ripartizione dei proventi”
riguardano la “gestione dei servizi” attinenti alla tutela
del diritto d’autore e dei diritti connessi” (art. 7, comma
7, d. lgs. n. 419 del 1999).
In una situazione del genere, nella quale
quelle relative ai “diritti connessi” sono anch’esse
funzioni istituzionali dell’ente, non può essere considerato
legittimo un assetto organizzativo, come quello contenuto
nello statuto impugnato ed annullato dal Tribunale, che
sostanzialmente esclude da ogni forma rappresentativa e
partecipativa i titolari di diritti connessi.
Una affermazione del genere non si risolve,
peraltro, nella negazione delle diversità esistenti fra
diritto d’autore e diritti connessi, e nella astratta
omologazione di titolari di diritti d’autore, editori e
titolari di diritti connessi.
Appare, infatti, possibile, predisporre forme
partecipative e di rappresentanza che tengano presente, sia
qualitativamente che quantitativamente, le diversità
esistenti (e in questo senso sembrano orientarsi anche gli
interessati: pag. 32 dell’atto di costituzione in giudizio
ed appello); quel che è certo, peraltro, è che senza
adeguate forme partecipative e di rappresentanza
l’applicazione dei principi di massima trasparenza anche nel
riparto dei proventi derivanti dai diritti connessi voluto
dall’art. 7, comma 7, del d. lgs. n. 419 del 1999, è
destinato a rimanere meramente nominale.>>.
3.7. Non può invece essere accolta la
domanda di risarcimento del danno, sfornita di prova sia in
ordine al danno, sia in ordine alla colpa della SIAE, colpa
che non può essere ritenuta sussistente, stante la novità,
complessità e opinabilità della questione.
4. Per quanto esposto, va accolto in
parte l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,
vanno annullati i provvedimenti impugnati in prime cure.
Le spese di lite, stante la novità della
questione, possono essere compensate in relazione al doppio
grado di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie in parte.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia
esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 21 novembre 2006 con la partecipazione di:
Giorgio
Giovannini -
Presidente
Carmine Volpe
-
Consigliere
Giuseppe Romeo
- Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo
- Consigliere
Rosanna De Nictolis
- Cons. rel. ed est.
Presidente
f.to
Giorgio Giovannini
Consigliere
Segretario
f.to Rosanna De
Nictolis f.to
Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................25/01/2007...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17
agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria |