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NOTA INTRODUTTIVA
La sentenza che segue potrebbe essere portata come
esempio per dimostrare lo scarto fra la giustizia formale
(quella offerta dai giudici) e la giustizia sostanziale (che
attiene alla vita delle persone).
I giudici amministrativi si sono pronunciati su una questione
che, in realtà, era scontata: l’art. 7 comma 1 del d. lgs. 29
ottobre 1999 n. 419 espressamente conferisce ai titolari di
diritti connessi il diritto di aderire alla SIAE e di disporre
di propri organi rappresentativi. Come è allora possibile che
la SIAE, non approvando i necessari atti regolamentari, neghi
in concreto l’esercizio di siffatto potere ai titolari di
diritti connessi?
Il Consiglio di Stato ha fatto quanto doveva, riconoscendo che
la cura dei diritti connessi rientra tra le “funzioni
istituzionali dell’ente”.
Tutto risolto allora? Neanche per sogno!
Sono
trascorsi oltre due anni e la SIAE non ha ancora adottato
nessun atto che consenta ai titolari di diritti connessi di
esercitare i diritti che la legge e lo statuto SIAE
riconoscono. Chi risarcirà mai i titolari di diritti connessi
di non aver avuto voce nell’ente pubblico che pure, ai sensi
del già citato art.7 del d.lgs. n.419 del 1999 dovrebbe “assicura[re]
la migliore tutela, nell'ambito della società
dell'informazione”?
Al lettore il
compito di esaminare quanto affermato dal Consiglio di Stato e
valutare il livello di democraticità di chi ha avuto (ed ha)
la responsabilità dell’ente fino ad adesso. [A.B.]
Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2003, n.4440 –– SIAE,
Ministero dei beni e delle attività culturali, contro R.R. e
cons.ti – R.R. e cons.ti contro SIAE e Ministero dei beni e
delle attività culturali - Pres. Giovannini – rel. Pajno
(conferma TAR Lazio 20 maggio 2002 n.4485).
DIRITTO
1.
I tre ricorsi indicati in epigrafe costituiscono tutti appelli
proposti avverso la medesima sentenza del TAR del Lazio n.
4485 del 2002. Di tali ricorsi, deve, di conseguenza, essere
preliminarmente disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335
cod. proc. civ.
2.
Nell’ordine logico, deve innanzi tutto essere esaminata
l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse, prospettata dalla SIAE con riferimento alla
impugnazione (n. 6160/2002 R.G.) proposta dall’Avv. Recca e
dai suoi consorti in lite, a seguito dell’emanazione del nuovo
statuto dell’Ente con decreto interministeriale del 3 dicembre
2002 e della sentenza, n. 9851 del 2002, emessa dal TAR del
Lazio sul ricorso proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti
per l’esecuzione della sentenza n. 4485 del 2002, qui
appellata.
La SIAE, peraltro ritiene che anche il proprio
appello avverso la predetta sentenza (ric. n. 6028/2002)
dovrebbe, sostanzialmente, essere ormai ritenuto
improcedibile; ed è evidente che ad analogo esito dovrebbe
pervenirsi anche nei confronti dell’impugnazione del Ministero
per i beni e le attività culturali, ove dovesse essere
condivisa la prospettazione della SIAE.
3.
Il Collegio osserva che l’eccezione di improcedibilità per
sopravvenuta carenza di interesse, riferita all’appello
proposto dall’Avv. Recca e dei suoi consorti in lite, è
infondata, e deve di conseguenza essere disattesa.
Giova, in proposito, ricordare che
l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse si verifica, in via generale, quando intervenga,
rispetto a quello impugnato, un diverso provvedimento che ha,
come suo proprio effetto, quello di mutare le situazioni
giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia del
giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI,
15
maggio 2001 n. 2714). Decisiva, quindi, ai fini della
dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso,
è la circostanza che il ricorrente non possa conseguire alcuna
utilità pratica dall’accoglimento del medesimo: circostanza,
questa, che si verifica, come è stato precisato, anche quando
l’amministrazione adotta nelle more del giudizio un nuovo
provvedimento, che fissa un diverso assetto degli interessi,
sicché gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo
atto, e l’eliminazione giurisdizionale di quello impugnato non
sarebbe di alcuna utilità (Cons. Stato, Sez. VI,
17 settembre 2001 n. 4864). Il nuovo atto deve,
pertanto contenere, allo scopo della dichiarazione di
sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, un contenuto
innovativo rispetto al provvedimento originariamente impugnato
in sede giurisdizionale.
Una situazione del genere non si verifica nella
fattispecie, a seguito dell’emanazione del nuovo statuto della
SIAE, con riferimento all’impugnazione proposta dall’Avv.
Recca e dai suoi consorti.
Il primo motivo di essa riguarda infatti un
capo della sentenza di primo grado con cui è stato dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera del
Commissario Straordinario della SIAE n. 89 del 2001, e cioè un
provvedimento diverso dallo Statuto approvato con decreto del
4 giugno
2001,
sicché nei confronti di tale censura, e dell’interesse che la
sostiene, nessuna conseguenza può essere ricondotta al
sopravvenire del nuovo Statuto dell’Ente.
Le altre due censure spiegate con l’appello
riguardano altri due capi della sentenza di primo grado con
cui sono stati ritenuti legittimi rispettivamente gli artt. 20
e 19 dello Statuto impugnato in prime cure.
Lo Statuto approvato con decreto del 3 dicembre
2002 si limita a reiterare il testo dei predetti articoli,
senza alcun contenuto innovativo rispetto al testo già
contenuto nel decreto del 4 giungo 2001.
Per questa parte, lo statuto non contiene
alcuna nuova regolamentazione, sicché non è idoneo a
determinare il venir meno dell’interesse all’impugnazione
originariamente proposta. L’eventuale accoglimento della
medesima renderebbe, infatti, illegittime anche le
disposizioni contenute negli artt. 20 e 19 dello statuto del
dicembre 2002, di contenuto identico a quelle approvate con
decreto del
4 giugno
2001.
4.
Il Collegio ritiene, peraltro che anche le impugnazioni
proposte dalla SIAE (n. 6028/2002 R.G.) e dal Ministero per i
beni e le attività culturali (n. 6033/2002 R.G.) debbano
essere esaminate, non apparendo il nuovo statuto approvato con
decreto del 3
dicembre 2002
idoneo a determinare il venir meno dell’interesse ai gravami
originariamente proposti.
A tale esito pare, infatti, necessario
pervenire sol che si consideri che la SIAE fa sostanzialmente
discendere il venir meno dell’interesse alla propria
impugnazione non soltanto dall’approvazione formale del nuovo
statuto, avvenuta con decreto del 3 dicembre 2002, ma anche
dalla valutazione positiva data dal TAR del Lazio, con la
sentenza n. 9851 del 2002, alla parte del nuovo statuto (poi
formalmente approvata con decreto interministeriale),
riguardante le questioni concernenti i titolari dei diritti
connessi, e cioè le questioni di merito sostanzialmente
riproposte in questa sede dalla SIAE con il proprio atto di
appello.
Senonché, proprio il contenuto della sentenza
del TAR del Lazio n. 9851 del 2002 rende palese come il
sopravvenire del nuovo statuto, approvato formalmente con
decreto del
3
dicembre 2001,
non possa comportare il venir meno dell’interesse della stessa
SIAE al proprio gravame.
Va, in proposito ricordato che la SIAE, con il
proprio atto di appello ha con il primo motivo, riproposto
l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in
quanto cumulativamente proposto da soggetti tra di loro in
conflitto di interessi, e con il secondo motivo, censurato la
statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la
collocazione dei titolari dei diritti connessi in un contesto
separato da quello dei titolari dei diritti d’autore.
Sulle questioni concernenti i titolari dei
diritti connessi e la loro collocazione non si è, pertanto
formato il giudicato, proprio a seguito dell’impugnazione
dell’Ente; e di ciò dà espressamente atto la sentenza del TAR
del Lazio n. 9851 del 2002, che nell’esaminare le questioni
connesse alle nuove norme statutarie riguardanti la posizione
dei titolari dei diritti connessi, da una parte ricorda gli
appelli in proposito proposti dalle “Amministrazioni
intimate”, e dall’altra, con riferimento al ricorso proposto
dall’Avv. Recca e dai suoi consorti dinanzi al medesimo
Tribunale, afferma che, relativamente ad esse, occorre seguire
la procedura indicata dall’art. 33, quinto comma della legge
n. 1034 del 1971, nel testo introdotto dall’art. 10 della
legge n. 205 del 2000, per l’esecuzione delle sentenze di
primo grado non passate in giudicato. Val quanto dire che le
disposizioni contenute nel nuovo statuto del
3
dicembre 2002,
concernenti la previsione dei titolari dei diritti connessi
non costituiscono ottemperanza ad una pronuncia passata in
giudicato, ma esecuzione di una sentenza soggetta a gravame;
ed è evidente che l’attività di mera esecuzione di una
pronuncia giurisdizionale dotata di esecutività ma non passata
in giudicato non può comportare il venir meno dell’interesse
all’appello avverso la medesima pronuncia proposta.
Il venir meno dell’interesse al gravame non
può, poi, derivare dalla circostanza che il Tribunale, pur
avendo accolto, per la parte relativa ai diritti connessi,
l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dall’Avv.
Recca e dai suoi consorti in lite, ha tuttavia ritenuto di
esaminare la nuova disciplina statutaria in proposito,
ritenendola legittima.
La sentenza del TAR del Lazio n. 9852 del 2002
non è infatti – come riferisce la stessa SIAE – ancora passata
in giudicato, sicché le statuizioni ivi contenute, con
riferimento ai diritti connessi, ben possono ancora essere
impugnate e contestate dagli interessati.
Sussiste, pertanto, ancora l’interesse della
SIAE all’esame delle doglianze prospettate con il proprio atto
di appello. Altrettanto deve, dirsi, per le medesime ragioni,
con riferimento alle doglianze spiegate dal Ministero per i
beni e le attività culturali con la propria impugnazione.
5.
Le osservazioni sopra esposte, evidenziando la persistenza
dell’interesse della SIAE e del Ministero alle proprie
impugnazioni, evidenziano altresì l’infondatezza
dell’eccezione prospettata dall’Avv. Recca e dai suoi consorti
in lite, alla stregua della quale l’Amministrazione,
nell’adottare il nuovo statuto, avrebbe prestato acquiescenza
alla sentenza del TAR Lazio n. 4485 del 2002, oggetto del
gravame. Qui pare sufficiente ricordare che nelle premesse del
decreto del 3
dicembre 2002,
espressamente si afferma che le modificazioni introdotte con
il decreto non appaiono in contrasto con i principi affermati
con la sentenza del TAR, anche per quanto riguarda
l’introduzione di forme di partecipazione non associative per
i titolari di diritti connessi, “la esclusione dei quali dalla
gestione dell’ente è stata ritenuta illegittima da un capo
della predetta sentenza – pure appellato dal Ministero per i
beni e le attività culturali e dalla SIAE -”.
L’esplicita menzione, nelle premesse del
decreto di approvazione del nuovo statuto – delle impugnazioni
proposte con riferimento al capo riguardante la posizione dei
titolari di diritti connessi, conferma che le Amministrazioni
interessate non hanno inteso rinunciare agli appelli né porre
in essere atti con questi incompatibili.
6.
Deve, adesso, essere esaminato il primo motivo del ricorso
dalla SIAE, con cui l’Ente deduce che erroneamente il
Tribunale avrebbe disatteso l’eccezione di inammissibilità del
ricorso di primo grado, in quanto proposta da ricorrenti in
posizione di conflitto di interessi.
I titolari di diritti connessi si troverebbero
in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dei
ricorrenti titolari di diritto di autore; autori ed editori
non potrebbero, ragionevolmente, auspicare l’inserimento di
produttori discografici negli organi sociali dell’ente.
Da qui appunto, il conflitto d’interessi fra
ricorrenti che dovrebbero automaticamente ottenere
l’ammissione tra gli associati ordinari e quelli che, ipso
iure, non possono che essere associati straordinari, perché
solo titolari di diritti connessi.
La doglianza in tal modo formulata è infondata
e deve, di conseguenza, essere disattesa.
Va, in proposito ricordato che si verte in una
situazione di conflitto di interesse fra i ricorrenti, che
preclude l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, allorché
l’accoglimento del ricorso, con il conseguenziale annullamento
dell’atto impugnato, determinerebbe, come propria conseguenza
immediata e diretta, quella di giovare ad alcuni soggetti e di
nuocere, contemporaneamente ad altri ricorrenti. In questa
prospettiva, il vantaggio per alcuni dei ricorrenti e lo
svantaggio per altri, devono costituire, perché sussista il
conflitto di interessi, un effetto immediato e diretto della
statuizione di accoglimento, e non costituire, invece, una
semplice possibilità connessa con l’attività
dell’Amministrazione successiva all’annullamento
giurisdizionale.
Una situazione di conflitto di interessi,
preclusiva dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, non
appare, pertanto ravvisabile nella fattispecie, dal momento
che l’Avv. Recca ed i suoi consorti in lite si sono limitati
ad impugnare, ritenendolo illegittima, una disciplina
statutaria che non tiene in adeguata considerazione le
esigenze connesse con coloro che sono portatori di diritti
connessi e con la loro rappresentanza, ed auspicano, come
esattamente è stato osservato dal Tribunale, che attraverso il
nuovo esercizio del potere amministrativo di procedere alla
determinazione dello statuto dell’ente, sia possibile
pervenire alla definizione di criteri diversi, idonei a
realizzare un più equilibrato assetto nella ripartizione dei
diritti spettanti alle varie categorie di iscritti, anche in
ordine alle partecipazione alla vita sociale.
7.
Deve, adesso, essere esaminato il secondo motivo dell’appello
della SIAE, con cui l’ente censura la sentenza di primo grado,
nella parte in cui la stessa ha ritenuto illegittima la
collocazione dei titolari dei soli diritti connessi in un
contesto associativo separato da quello dei titolari dei
diritti di autore. I titolari di diritti connessi infatti,
essendo automaticamente inquadrati fra gli associati
straordinari sarebbero esclusi dall’attività associativa e da
ogni altra forma di rappresentanza, anche e soprattutto con
riferimento alla ripartizione dei proventi, senza alcuna
garanzia contro eventuali abusi.
Ad avviso dell’Ente appellante, il TAR avrebbe
omesso di considerare le norme che disciplinano la materia, la
diversa posizione dei titolari di diritti connessi (nella
fattispecie dei ricorrenti in primo grado, tutti produttori
discografici) rispetto a quella dei diritti di autore, nonché
la presenza di altri organismi di intermediazione (IMAIE, SCF,
FIMI, AFI), operanti per la tutela degli interessi economici
dei titolari dei diritti connessi.
8.
Unitamente al secondo motivo della impugnazione della SIAE,
deve essere esaminato l’appello del Ministero per i beni e le
attività culturali che, nel censurare la medesima statuizione
del Tribunale, deduce che sin dalla legge istitutiva del
diritto di autore la posizione dei titolari dei diritti
connessi sarebbe stata diversa da quella degli autori e degli
editori: la marginalità della figura dei titolari dei diritti
connessi e la sua contrapposizione con quelle degli autori ed
editori spiegherebbe la collocazione in un titolo autonomo
della legge n. 633 del 1941. I titolari di diritti connessi
avrebbero costituito una propria associazione privata (AFI)
alla quale si sarebbero successivamente affiancate FIMI e SCF,
che avrebbero stipulato con la SIAE delle convenzioni,
affinché la stessa, curando la riscossione dei diritti di
autore, raccolga altresì gli introiti dovuti per lo
sfruttamento delle risorse discografiche, per poi devolvere
loro il relativo incasso al netto di un aggio.
Il Ministero osserva altresì che alla diversa
configurazione del diritto di autore rispetto ai diritti
connessi corrisponderebbe una diversa funzione della SIAE, che
curerebbe fondamentalmente l’attività di intermediazione,
mentre secondarie e serventi sarebbero le funzioni di
riscossione dei proventi. In tale contesto, sostanzialmente
non modificato dalla legge n. 93 del 1992, risulterebbe
comprensibile il significato dell’art. 7 del d. lgs. n. 419
del 1999, il cui comma 7 esprimerebbe l’esigenza di garantire
la massima trasparenza sia per i diritti di autore che per i
diritti connessi.
9.
Le doglianze in tal modo prospettate sia dalla SIAE che dal
Ministero per i beni e le attività culturali sono infondate e
devono, di conseguenza essere rigettate. Deve, di conseguenza
essere confermata la pronuncia di primo grado, con le
precisazioni di seguito esposte.
In proposito, il Collegio non ritiene
necessario ripercorrere – come hanno fatto le Amministrazioni
appellanti - le nozioni di diritto di autore e di diritti
connessi, e le loro vicende legislative, apparendo sia le une
che le altre sufficientemente chiare e definite.
Acquista, invece, rilievo decisivo, ai fini
della soluzione della questione, il riferimento al d. lgs. 29
ottobre 1999 n. 419 sul riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, il cui art. 7 detta una specifica
disposizione sulla società italiana autori ed editori.
L’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 419 del 1999,
nell’indicare, al comma 1, le funzioni proprie della SIAE,
richiama non solo l’esercizio delle “attività di
intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o
indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza
ed anche cessione per l’esercizio di diritti di
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di
radiodiffusione, ivi compresa la riproduzione al pubblico via
satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di
opere tutelate” (art. 7, comma 1, lett. a), ma anche la
necessità di assicurare “la migliore tutela dei diritti di cui
alla lett. a) nell’ambito della società dell’informazione”
(art. 7, comma 1, lett. c).
Il successivo comma 3 precisa, poi, che l’ente
esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e che lo
stesso “può effettuare, altresì, la gestione di servizi di
accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti,
anche in ragione di convenzioni con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati” (art.
7, comma 3); il comma 4 demanda l’organizzazione ed il
funzionamento dell’ente allo statuto, che “assicura una
adeguata presenza di autori ed editori negli organi
dell’ente”, (art. 7, comma 4); l’art. 7, comma 6 dispone che
“la SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla
tutela del diritto di autore e dei diritti connessi e la
gestione relativa agli ulteriori servizi”; l’art. 7, comma 7,
precisa, infine, che “la gestione dei servizi attinenti alla
tutela del diritto di autore e dei diritti connessi si
uniforma ai principi della massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di
ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e
sottoposti all’approvazione del Ministro vigilante”.
Tale essendo il quadro normativo nel quale si
inserisce la fattispecie in esame, appare evidente che,
contrariamente a quanto sostanzialmente, affermano sia la SIAE
che il Ministero, quelle relative ai diritti connessi non sono
funzioni secondarie e in qualche modo aggiuntive, ma funzioni
istituzionali della SIAE.
A tale esito pare necessario pervenire non
soltanto in relazione all’ampiezza della formula di cui
all’art. 7, comma 1, lett. c, ma anche e soprattutto in
considerazione dal disposto dell’art. 7, comma 6.
La norma, infatti, contrapponendo la “gestione
relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti
connessi” alla “gestione relativa agli ulteriori servizi”
evidenzia con chiarezza che la prima è la gestione delle
attività istituzionali della SIAE e che essa è comprensiva
della gestione della tutela dei diritti connessi. La stessa
norma, richiamando unitariamente la tutela dei diritti di
autore e dei diritti connessi e prevedendo per essi una
gestione unitaria, di cui va assicurata la separazione
contabile rispetto alla gestione degli “ulteriori servizi”,
(art. 7, comma 6), evidenzia con chiarezza che le funzioni
relative ai diritti connessi non rientrano tra quelle che
vengono dall’ente aggiuntivamente svolte, anche in regime di
convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. n. 419
del 1999.
Non a caso, d’altra parte, i principi della
“massima trasparenza della ripartizione dei proventi”
riguardano la “gestione dei servizi” attinenti alla tutela del
diritto d’autore e dei diritti connessi” (art. 7, comma 7, d.
lgs. n. 419 del 1999.
In una situazione del genere, nella quale
quelle relative ai “diritti connessi” sono anch’esse funzioni
istituzionali dell’ente, non può essere considerato legittimo
un assetto organizzativo, come quello contenuto nello statuto
impugnato ed annullato dal Tribunale, che sostanzialmente
esclude da ogni forma rappresentativa e partecipativa i
titolari di diritti connessi.
Una affermazione del genere non si risolve,
peraltro, nella negazione delle diversità esistenti fra
diritto d’autore e diritti connessi, e nella astratta
omologazione di titolari di diritti d’autore, editori e
titolari di diritti connessi.
Appare, infatti, possibile, predisporre forme
partecipative e di rappresentanza che tengano presente, sia
qualitativamente che quantitativamente, le diversità esistenti
(e in questo senso sembrano orientarsi anche gli interessati:
pag. 32 dell’atto di costituzione in giudizio ed appello);
quel che è certo, peraltro, è che senza adeguate forme
partecipative e di rappresentanza l’applicazione dei principi
di massima trasparenza anche nel riparto dei proventi
derivanti dai diritti connessi voluto dall’art. 7, comma 7,
del d. lgs. n. 419 del 1999, è destinato a rimanere meramente
nominale.
Quanto, infine, al riferimento al nuovo
statuto, approvato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali del 3 dicembre 2002
ed all’art. 10, comma 2, lett. g, operato dall’Avv. Recca e
dai suoi consorti con la memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza di discussione, si osserva che le disposizioni
contenute nel nuovo statuto, poi approvato con il decreto del
3 dicembre 2002,
sono state oggetto di esame da parte del TAR del Lazio con la
sentenza n. 9851 del 2002, sicché ogni contestazione non può
che essere rivolta avverso tale sentenza.
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