D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
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collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
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Documentazione
Ordinanza  del TAR del Lazio
n.  6998 del 1° dicembre 2005

 

 

NOTA INTRODUTTIVA
Il Consiglio d'Amministrazione della SIAE nella riunione del 6 ottobre 2005, con suo provvedimento, revocò l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Prof. PROFITA.

Nella stessa riunione si procedette alla nomina di un successore, nella persona del Dott. ANGELO DELLA VALLE. Il Prof. PROFITA si è però rivolto al TAR del Lazio per chiedere l'annullamento di tutte le delibere prese quel giorno e, in via d'urgenza, la loro sospensione. Il giudice amministrativo ha accolto la richiesta cautelare.

 

Dalla lettura della motivazione dell'ordinanza qui riportata si evince che il giudice, da un primo esame, ha ritenuto illegittime le delibere adottate dal consiglio d'amministrazione della SIAE nella riunione del 6 ottobre 2005 e pertanto ne ha sospeso l'esecuzione.

 

A nostro parere il Direttore Generale Prof. PROFITA, illegittimamente spodestato, dovrebbe rientrare. Nulla vieta però alla sperimentata saggezza del Consiglio di Amministrazione della SIAE di considerare entrambi i Direttori Generali in servizio attivo!

 

Una doverosa annotazione: il 16 dicembre prossimo venturo il giudice del lavoro del tribunale di Roma dovrà provvedere in via d'urgenza alla reintegrazione del Prof. PROFITA nelle sue funzioni di Direttore Generale.

 

Vi informeremo sugli ulteriori sviluppi di questa avvincente telenovela ma, prima di lasciarvi, desideriamo sviluppare un'altra considerazione.

 

La SIAE è abituata a spendere molti soldi in queste cose. Se, come crediamo, il giudice del lavoro reintegrerà il prof. PROFITA nella sua carica di Direttore Generale, chi gli risarcirà i danni materiali e morali subiti di cui ha già chiesto il ristoro al TAR del Lazio? Sarà la SIAE o saranno i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno sbagliato?

 

Se sarà la SIAE, come sempre è successo in passato in casi similari, i veri condannati a risarcimenti e spese varie saranno gli autori ed editori iscritti alla SIAE perché ogni esborso per spese legali che si potevano tranquillamente evitare andrà a danno del diritto d'autore di ciascuno di noi sotto forma di aggi supplementari!!!!


 

REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE TERZA TER 

 

Registro Ordinanze:

                                                                         Registro Generale:            9031/2005

 

 

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO CORSARO Presidente 

ANGELICA DELL'UTRI Cons.

STEFANIA SANTOLERI Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 01 Dicembre 2005

 

Visto il ricorso 9031/2005  proposto da:

PROFITA GIOVAN CRISOSTAMO

 

rappresentato e difeso da:

MOLE' AVV. MARCELLO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 15

presso

MOLE' AVV. MARCELLO 

 

contro

 

SIAE - SOC ITALIANA AUTORI EDITORI 

rappresentato e difeso da:

SANINO AVV. MARIO

ASTORRI AVV. STEFANO

con domicilio eletto in ROMA

VIA A. TORLONIA, 33

presso

ASTORRI AVV. STEFANO  

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

e nei confronti di

GUARISO SILVANO  

 

e nei confronti di

NATALE GIOVANNI  

 

e nei confronti di

CHECCHINI IVAN

 

e nei confronti di

CUGIA DI SANT'ORSOLA DIEGO

 

e nei confronti di

DE VERGOTTINI GIUSEPPE 

 

e nei confronti di

CENNAMO SABATINO 

 

e nei confronti di

PISTOLESI AUGUSTO

 

e nei confronti di

AFELTRA GIUSEPPE 

 

e nei confronti di

SETTIMI GIANCARLO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della nota 29 settembre 2005 prot. n. 190, non inviata al ricorrente, con la quale è stata disposta la convocazione del Consiglio di Amministrazione della SIAE per il giorno 6 ottobre 2005, e dell’allegato Ordine del Giorno, con particolare riferimento ai punti da 2 a 6 dello stesso; nonchè di tutte le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione della SIAE nella riunione del 6 ottobre 2005, ed in particolare di quella con la quale è stato “nuovamente adottato, con l’odierno autonomo provvedimento”, il provvedimento di revoca dell’incarico di Direttore Generale del prof. Profita; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SIAE - SOC ITALIANA AUTORI EDITORI

 

Udito il relatore Cons. STEFANIA SANTOLERI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, pare sussistere la giurisdizione, atteso che l’oggetto del ricorso – determinato alla stregua del criterio del petitum sostanziale – attiene alla violazione dello jus ad officium del ricorrente, a causa della sua mancata convocazione alla seduta del Consiglio di Amministrazione della SIAE fissata per il giorno 6/10/05;

Considerato che il Tribunale può limitarsi a valutare la sola legittimità delle delibere impugnate sotto l’aspetto procedimentale, ma non può giudicare sulla sussistenza dei presupposti sostanziali per i quali è stata adottata la revoca dell’incarico ed il recesso dal rapporto di lavoro, rientrando la questione nella competenza del giudice del lavoro;

Ritenuto che, per effetto dell’ordinanza cautelare n. 5312/05 di questa Sezione, la delibera di revoca dell’incarico di direttore generale è rimasta sospesa e, di conseguenza, il ricorrente doveva ritenersi – alla data di convocazione e della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione - ancora in carica (come peraltro sostenuto anche dall’Avvocatura erariale), e che pertanto, avrebbe dovuto essere convocato a parteciparvi secondo quanto disposto dall’art. 13 lett. a) dello Statuto dell’Ente;

Considerato che la violazione della norma statutaria non può costituire mera irregolarità tale da non comportare l’invalidità della delibera ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/90, atteso che il provvedimento di revoca dell’incarico di direttore generale è atto discrezionale e non vincolato, e sebbene il direttore generale non disponga del diritto di voto, nondimeno non può esservi l’assoluta certezza che la sua partecipazione alla seduta con possibilità di esporre chiarimenti sui fatti che gli sono stati addebitati, non avrebbe potuto condizionare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Considerato altresì che le delibere impugnate arrecano al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter

 

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

 

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 01 Dicembre 2005

 

 

 

          Il Presidente: Francesco CORSARO               __________________

            Il Relatore: Stefania SANTOLERI                   __________________

 

 

 

 

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