NOTA INTRODUTTIVA
Il Consiglio d'Amministrazione della SIAE nella riunione del 6
ottobre 2005, con suo provvedimento, revocò l'incarico di
Direttore Generale dell'Ente al Prof. PROFITA.
Nella stessa riunione si procedette alla nomina di un successore,
nella persona del Dott. ANGELO DELLA VALLE. Il Prof. PROFITA
si è però rivolto al TAR del Lazio per chiedere l'annullamento
di tutte le delibere prese quel giorno e, in via d'urgenza, la
loro sospensione. Il giudice amministrativo ha accolto la
richiesta cautelare.
Dalla lettura della motivazione dell'ordinanza qui
riportata si evince che il giudice, da un primo esame, ha
ritenuto illegittime le delibere adottate dal consiglio
d'amministrazione della SIAE nella riunione del 6 ottobre 2005 e
pertanto ne ha sospeso l'esecuzione.
A nostro parere il Direttore Generale
Prof. PROFITA, illegittimamente spodestato, dovrebbe rientrare. Nulla vieta però alla sperimentata saggezza del
Consiglio di Amministrazione della SIAE di considerare entrambi i Direttori
Generali in servizio attivo!
Una doverosa annotazione: il 16
dicembre prossimo venturo il giudice del lavoro del tribunale
di Roma dovrà provvedere in via d'urgenza alla reintegrazione
del Prof. PROFITA nelle sue funzioni di Direttore Generale.
Vi informeremo sugli ulteriori sviluppi di questa
avvincente telenovela ma, prima di lasciarvi, desideriamo sviluppare un'altra
considerazione.
La SIAE è abituata a spendere molti soldi in queste cose.
Se, come crediamo, il giudice
del lavoro reintegrerà il prof. PROFITA nella sua carica di
Direttore Generale, chi gli
risarcirà i danni materiali e morali subiti di cui ha già
chiesto il ristoro al TAR del Lazio? Sarà la SIAE o
saranno i singoli componenti del
Consiglio di Amministrazione che hanno sbagliato?
Se sarà la SIAE, come sempre è
successo in passato in casi similari, i veri condannati a
risarcimenti e spese varie saranno gli autori ed editori
iscritti alla SIAE perché ogni esborso per spese legali che si
potevano tranquillamente evitare andrà a danno
del diritto d'autore di ciascuno di noi
sotto forma di aggi supplementari!!!!
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA TER
Registro Ordinanze:
Registro Generale:
9031/2005
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO CORSARO Presidente
ANGELICA DELL'UTRI Cons.
STEFANIA SANTOLERI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio
del 01 Dicembre 2005
Visto il ricorso 9031/2005
proposto da:
PROFITA GIOVAN CRISOSTAMO
rappresentato e difeso da:
MOLE' AVV. MARCELLO
con domicilio eletto in
ROMA
VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 15
presso
MOLE' AVV. MARCELLO
|
contro
SIAE - SOC ITALIANA AUTORI EDITORI
rappresentato e difeso da:
SANINO AVV. MARIO
ASTORRI AVV. STEFANO
con domicilio eletto in ROMA
VIA A. TORLONIA, 33
presso
ASTORRI AVV. STEFANO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e nei confronti di
GUARISO SILVANO
e nei confronti di
NATALE GIOVANNI
e nei confronti di
CHECCHINI IVAN
e nei confronti di
CUGIA DI SANT'ORSOLA DIEGO
e nei confronti di
DE VERGOTTINI GIUSEPPE
e nei confronti di
CENNAMO SABATINO
e nei confronti di
PISTOLESI AUGUSTO
e nei confronti di
AFELTRA GIUSEPPE
e nei confronti di
SETTIMI GIANCARLO |
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione,
della nota 29 settembre 2005 prot. n. 190, non
inviata al ricorrente, con la quale è stata disposta la convocazione del
Consiglio di Amministrazione della SIAE per il giorno 6 ottobre 2005, e
dell’allegato Ordine del Giorno, con particolare riferimento ai punti da 2 a 6
dello stesso; nonchè di tutte le delibere adottate dal Consiglio di
Amministrazione della SIAE nella riunione del 6 ottobre 2005, ed in particolare
di quella con la quale è stato “nuovamente adottato, con l’odierno autonomo
provvedimento”, il provvedimento di revoca dell’incarico di Direttore Generale
del prof. Profita; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso
e dei motivi aggiunti.
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SIAE - SOC ITALIANA AUTORI EDITORI
Udito il relatore Cons.
STEFANIA SANTOLERI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di
udienza.
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907,
n. 642;
Considerato che ad un primo
sommario esame, proprio della fase cautelare, pare sussistere la giurisdizione,
atteso che l’oggetto del ricorso – determinato alla stregua del criterio del
petitum sostanziale – attiene alla violazione dello jus ad
officium del ricorrente, a causa della sua mancata convocazione alla seduta
del Consiglio di Amministrazione della SIAE fissata per il giorno 6/10/05;
Considerato che il Tribunale
può limitarsi a valutare la sola legittimità delle delibere impugnate sotto
l’aspetto procedimentale, ma non può giudicare sulla sussistenza dei presupposti
sostanziali per i quali è stata adottata la revoca dell’incarico ed il recesso
dal rapporto di lavoro, rientrando la questione nella competenza del giudice del
lavoro;
Ritenuto che, per effetto
dell’ordinanza cautelare n. 5312/05 di questa Sezione, la delibera di revoca
dell’incarico di direttore generale è rimasta sospesa e, di conseguenza, il
ricorrente doveva ritenersi – alla data di convocazione e della successiva
seduta del Consiglio di Amministrazione - ancora in carica (come peraltro
sostenuto anche dall’Avvocatura erariale), e che pertanto, avrebbe dovuto essere
convocato a parteciparvi secondo quanto disposto dall’art. 13 lett. a) dello
Statuto dell’Ente;
Considerato che la violazione
della norma statutaria non può costituire mera irregolarità tale da non
comportare l’invalidità della delibera ai sensi dell’art. 21 octies della
L. 241/90, atteso che il provvedimento di revoca dell’incarico di direttore
generale è atto discrezionale e non vincolato, e sebbene il direttore generale
non disponga del diritto di voto, nondimeno non può esservi l’assoluta certezza
che la sua partecipazione alla seduta con possibilità di esporre chiarimenti sui
fatti che gli sono stati addebitati, non avrebbe potuto condizionare la
decisione del Consiglio di Amministrazione.
Considerato altresì che le
delibere impugnate arrecano al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Sezione Terza Ter
Accoglie la suindicata domanda incidentale di
sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 01 Dicembre 2005
Il Presidente: Francesco
CORSARO __________________
Il Relatore: Stefania SANTOLERI
__________________