Sommario
Il termine "gestione dei diritti" si riferisce al modo in
cui i diritti d'autore e i diritti connessi sono
amministrati, ad esempio concessi in licenza, ceduti o
pagati per qualsiasi tipo di utilizzazione. La gestione
individuale dei diritti consiste nella commercializzazione
dei diritti da parte di singoli titolari nei confronti di
utilizzatori commerciali. La gestione collettiva dei diritti
è il sistema con cui una società di gestione collettiva
amministra congiuntamente i diritti e registra, riscuote e
ripartisce i proventi derivanti dal pagamento dei diritti
d'autore a nome di più titolari.
A partire dal 1991, il contesto giuridico comunitario del
diritto d'autore e dei diritti connessi si è evoluto a
seguito di sette direttive, attualmente in vigore, relative
alla normativa di diritto sostanziale in materia di diritto
d'autore e, più di recente, di una proposta di direttiva sul
rispetto dei diritti (misure, procedure e mezzi di ricorso)
presentata dalla Commissione nel gennaio 2003. L'acquis
comunitario ha trattato solo marginalmente il tema della
gestione dei diritti; il settore è stato per lo più affidato
alla normativa nazionale degli Stati membri. Nel periodo che
va dal 1995 al 2002, la Commissione ha condotto ampie
consultazioni in materia di gestione dei diritti (sia
individuale che collettiva).
La presente comunicazione, a conclusione del processo di
consultazione, riguarda sia la gestione individuale dei
diritti che quella collettiva e gli attuali metodi di
gestione dei diritti e considera se questi ultimi
costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato
interno, in particolare dopo l'avvento della società
dell'informazione.
Il primo capitolo presenta la gestione dei diritti
d'autore e dei diritti connessi, ivi compresi i legami con
il mercato interno e il relativo impatto. Per quanto
riguarda le concessioni a livello comunitario di
autorizzazioni relative a taluni diritti che hanno un
impatto transfrontaliero, sono state prese in considerazione
diverse opzioni: esse dovrebbero essere determinate dal
mercato e ricevere maggior consenso quanto alle condizioni
della gestione collettiva. Un altro aspetto discusso nel
primo capitolo è l'introduzione di sistemi di gestione
digitale dei diritti (DRM). Secondo il parere della
Commissione, l'elaborazione di sistemi di gestione digitale
dei diritti (DRM) dovrebbe fondarsi, in linea di principio,
su un'accettazione da parte di tutte le parti interessate,
compresi i consumatori, e su una politica di diritto
d'autore elaborata dal legislatore. Una condizione
essenziale per garantire a livello comunitario
l'accessibilità a sistemi e servizi DRM da parte dei
titolari dei diritti e degli utenti - in particolare dei
consumatori - è l'interoperabilità dei sistemi e servizi
DRM.
Nel secondo capitolo, relativo alla gestione individuale
dei diritti, la Commissione ritiene che in generale vi sia
una sufficiente base comune in tutti gli Stati membri. Le
divergenze esistenti non hanno per il momento suscitato
particolari preoccupazioni per il funzionamento del mercato
interno; gli sviluppi a livello nazionale saranno
monitorati.
Il terzo capitolo riguarda la gestione collettiva dei
diritti, affermatasi da tempo in tutti gli Stati membri
della Comunità. Essa è diventata, anche per i paesi
aderenti, un'esigenza economica, culturale e sociale per
l'amministrazione di determinati diritti. L'efficienza,
trasparenza e responsabilità delle società di gestione
collettiva sono elementi cruciali per il funzionamento del
mercato interno in merito alla commercializzazione
transfrontaliera di beni e servizi basati sul diritto
d'autore e i diritti connessi. Un migliore funzionamento del
mercato interno per quanto riguarda la gestione collettiva
dei diritti si potrà raggiungere soltanto ove si abbia
un'ampia convergenza sullo stabilimento delle società di
gestione collettiva e il loro ruolo, funzionamento e
responsabilità per quanto riguarda le regole di buon
governo, il loro controllo interno ed esterno e i meccanismi
di risoluzione delle controversie. La definizione mediante
uno strumento quadro comunitario di condizioni generali su
tali aspetti consentirebbe di raggiungere gli obiettivi
indicati nella presente comunicazione.
Introduzione
Il mercato dei beni e servizi basati sul diritto d'autore
e i diritti connessi comprende un'ampia gamma di prodotti e
servizi. Se beni e servizi tradizionali di tipo analogico
hanno sempre svolto un ruolo significativo nello
sfruttamento del diritto d'autore e dei diritti connessi, la
società dell'informazione apre nuovi mercati nell'ambito dei
quali le opere protette possono essere sfruttate attraverso
prodotti elettronici e servizi interattivi.
Nell'Unione europea il contributo economico delle
industrie basate sul diritto d'autore rappresenta oltre il
5% del PIL [1].
[1] L'importanza economica dei diritti d'autore e diritti
connessi nell'Unione europea ha formato oggetto di uno
studio commissionato dalla Commissione europea, i cui
risultati sono disponibili dal novembre 2003.
Per la maggior parte delle forme di utilizzazione e
per realizzare economie di scala, il mercato interno è
divenuto il contesto adeguato. Le barriere alla
commercializzazione dei beni e dei servizi basati sul
diritto d'autore o i diritti connessi vengono
progressivamente eliminate. Tali beni e servizi sono
oggigiorno - e dovrebbero esserlo, ove ciò sia possibile
economicamente - disponibili e commercializzati su scala
comunitaria.
Il contesto giuridico per la protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi nell'Unione europea deve
adeguarsi a tali realtà. Tuttavia, le strutture nazionali in
materia di diritto della proprietà intellettuale sono basate
su tradizioni giuridiche e culturali diverse. Al tempo
stesso, per un corretto funzionamento del mercato interno
senza inutili ostacoli alla libera circolazione dei beni e
dei servizi e senza distorsioni della concorrenza, negli
anni '70 si è percepita la necessità di armonizzare le
normativa nazionali in materia di diritto d'autore; ciò è
stato sottolineato da diverse sentenze della Corte di
giustizia [2].
[2] Causa 158/86 Warner Brothers e Metronome Video contro
Christiansen (1988) RCE 2605; EMI Electrola GmbH v Patricia
Causa 341/87 RCE (1989) pagina 79.
Fra il 1995 e il 2002 c'è stata un'intensa attività
consultativa. I primi sforzi in materia di armonizzazione si
sono concentrati sul diritto sostanziale della proprietà
intellettuale. Sette direttive, adottate fra il 1991 e il
2001 [3] hanno armonizzato diritti ed eccezioni e taluni
altri aspetti del diritto sostanziale della proprietà
intellettuale.
[3] Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991,
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore
(GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42); direttiva 92/100/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale
(GU L 346 del 27.11.1992, pag.61); direttiva 93/83/CEE del
Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di
alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti
connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e
alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993,
pag.15); direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre
1993, concernente l'armonizzazione della durata di
protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
(GU L 290 del 24.11.1993, pag.9); direttiva 96/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996,
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77
del 27.3.1996, pag.20); direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L
167 del 22.6.2001); direttiva 2001/84/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al
diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive
vendite dell'originale (GU L 272 del 13.10.2001, pag.32).
D'altra parte, occorre una piattaforma comune anche per
quanto riguarda la normativa sul rispetto dei diritti, in
modo da fare funzionare in maniera ottimale il mercato
interno dei beni e dei servizi basati sul diritto d'autore.
A tale riguardo, il legislatore comunitario sta adottando
una direttiva in materia. L'ultimo aspetto della proprietà
intellettuale è la gestione dei diritti. Dopo
l'armonizzazione di diversi aspetti del diritto sostanziale
della proprietà intellettuale, occorre garantire l'equità
delle norme e delle condizioni di gestione dei diritti a
livello comunitario. Questa comunicazione presenta le
conclusioni delle consultazioni svolte e ne propone il
necessario seguito operativo.
1. Gestione dei diritti nel mercato interno
1.1. Cenni generali e caratteristiche principali della
gestione dei diritti
1.1.1. Categorie e metodi di gestione dei diritti
Oltre al generale obiettivo economico di stimolare gli
investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro,
la protezione del diritto d'autore persegue anche obiettivi
non economici quali, in particolare, la creatività,
diversità e identità culturale. Gli autori di opere
artistiche o letterarie e i titolari dei diritti connessi
godono del diritto esclusivo di autorizzare o proibire
l'utilizzazione delle loro opere o beni protetti in cambio
del versamento di un compenso o di una royalty. Nei casi in
cui non sia possibile imporre ai singoli il rispetto di tali
diritti, o nei casi in cui la gestione individuale dei
diritti sia impraticabile per numero e tipo di utilizzazioni
possibili, i titolari dei diritti percepiscono un diritto
alla remunerazione in luogo del diritto esclusivo.
La gestione dei diritti può essere individuale o
collettiva. I diritti esclusivi sono tradizionalmente
amministrati individualmente dagli stessi titolari che li
concedono ad utilizzatori commerciali, ad esempio editori o
produttori, oppure ad intermediari, quali editori,
produttori o distributori. La gestione individuale dei
diritti viene fatta generalmente per mezzo di una licenza
contrattuale, che può essere esclusiva o non e che può
autorizzare un solo tipo o tutti i tipi d'utilizzazione. I
diritti alla remunerazione sono solitamente amministrati da
società di gestione collettiva che agiscono in qualità di
fiduciarie dei titolari di diritti.
1.1.2. Contesto giuridico esistente
A livello internazionale, gli articoli 11bis, paragrafo 2
e 13, paragrafo 1 della Convenzione di Berna [4] e
l'articolo 12 della Convenzione di Roma [5] menzionano la
gestione collettiva e precisano che gli Stati membri possono
determinare le condizioni di esercizio di taluni diritti
(cfr. sopra citati articoli della Convenzione di Berna).
L'articolo 2, paragrafo 6 della Convenzione di Berna, sulla
gestione dei diritti, dispone che "la protezione sarà
esercitata nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi
diritto". L'articolo 14bis, paragrafo 2, lettera b), della
Convenzione di Berna dispone che determinati autori di opere
cinematografiche non possono esercitare i propri diritti
separatamente.
[4] Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 (atto di
Parigi modificato il 28 settembre 1979).
[5] Convenzione internazionale per la protezione degli
esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione del 26 ottobre 1961.
A livello nazionale esistono notevoli differenze per
quanto riguarda sia il diritto che la pratica. Inoltre,
recenti sviluppi nella legislazioni degli Stati membri e dei
paesi aderenti in materia di gestione collettiva sembrano
evolvere in maniera divergente.
A livello comunitario la questione è stata affrontata,
benché marginalmente, nell'ambito di varie direttive
dell'acquis comunitario. Quanto alla gestione individuale
dei diritti, le direttive confermano in genere che i diritti
economici esclusivi possono essere trasferiti, ceduti o
concessi in licenza, ma non trattano le condizioni della
gestione dei diritti in quanto tale. Quanto alla gestione
collettiva dei diritti, le direttive dell'acquis contengono
ripetuti riferimenti alle società di gestione collettiva, ma
non regolano affatto le condizioni della gestione in quanto
tale [6].
[6] Cfr. punto 3.2.1.
1.2. Impatto del mercato interno sulla gestione dei
diritti
1.2.1. Natura territoriale della proprietà
intellettuale
Per tradizione, la legislazione applicabile
all'utilizzazione di un qualsiasi diritto è quella del luogo
di sfruttamento. Tale principio è confermato nell'articolo
5, paragrafo 2, della Convenzione di Berna e riconosciuto
dalle normative nazionali.
Per l'Unione europea, ciò implica che la protezione del
diritto d'autore è garantita da ciascuno Stato membro. Non
esiste un diritto d'autore comunitario. L'armonizzazione del
diritto sostanziale della proprietà intellettuale non ha
eliminato o limitato la natura territoriale del diritto
d'autore né la facoltà dei titolari dei diritti di
esercitarli a livello territoriale. Il principio dello
sfruttamento territoriale è stato riconosciuto dal
legislatore comunitario ed è stato confermato dalla Corte di
giustizia [7], sebbene ne sia stato parzialmente ridotto
l'impatto. La Corte ha posto limitazioni al suo esercizio
unicamente nel caso in cui l'esaurimento del diritto di
distribuzione nella Comunità entri in conflitto con la
libera circolazione delle merci e con le norme sulla
concorrenza laddove si sia in presenza di accordi
restrittivi, pratiche concordate o di abusi di posizione
dominante.
[7] Cfr. causa 62/79, Coditel c/ Ciné-Vog Films (1980) Racc.
881; causa 262/81, Coditel v. Ciné-Vog Films (1982) Racc.
3381. Nella causa Coditel II (paragrafo 14), la Corte ha
chiarito che "come non si può escludere che talune modalità
di tale esercizio si dimostrino incompatibili con gli
articoli 59 e 60, così non si può essere certi che modalità
di esercizio non possano risultare incompatibili con
l'articolo 85, qualora costituiscano il mezzo di un'intesa
avente lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o
alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato
comune".
1.2.2. Utilizzazione transfrontaliera dei diritti
d'autore e diritti connessi
Per la maggior parte delle forme d'utilizzazione e per
ottenere economie di scala, il mercato interno è divenuto
l'adeguato contesto economico.
Con l'avvento dell'era digitale, il commercio
transfrontaliero di beni e servizi basati sul diritto
d'autore e sui diritti connessi è diventato la norma, in
particolare per quanto riguarda i diritti di riproduzione,
di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione.
Questi diritti fanno parte di qualsiasi trasmissione
digitale e sono stati armonizzati dalla direttiva
2001/29/CE.
1.2.3. Ostacoli ad un mercato interno di gestione dei
diritti
La concessione di autorizzazioni fuori dal contesto
digitale è diventata sempre più un'attività
transfrontaliera, mentre l'autorizzazione in linea è
un'attività transfrontaliera per definizione. Tuttavia, dal
momento che la legislazione del paese di utilizzazione si
applica alla concessione di autorizzazioni, nel caso in cui
tale utilizzazione avvenga in più Stati membri, occorre
rispettare normative diverse.
Quanto alla gestione individuale dei diritti, la
normativa è diversa per quanto riguarda la proprietà e la
titolarità dell'opera, le condizioni applicabili ai
contratti in materia di diritto d'autore o ai punti di
raccordo (condizioni di eleggibilità per la protezione).
Negli Stati membri variano altresì le condizioni di gestione
collettiva dei diritti. La mancanza di una base comune fra
gli Stati membri sulla buona gestione delle società di
gestione collettiva può potenzialmente pregiudicare sia gli
utilizzatori che i detentori dei diritti dal momento che, a
causa delle diverse condizioni applicate nei vari Stati
membri, essi si possono trovare esposti a situazioni di non
trasparenza e di incertezza giuridica. Maggiori sono le
divergenze normative, maggiori sono le difficoltà per la
concessione di autorizzazioni transfrontaliere valide per il
territorio di diversi Stati membri.
1.2.4. Necessità di un'autorizzazione comunitaria
Un tema ricorrente nel processo di consultazione è stata
la crescente richiesta, specialmente da parte degli
utilizzatori commerciali, di autorizzazioni comunitarie, in
particolare relativamente al mercato in espansione del
settore on-line [8]. In questo contesto, l'autorizzazione
comunitaria può essere utilizzata come termine generale per
descrivere la concessione di una licenza da parte di
un'unica società di gestione collettiva, con una transazione
unica, per utilizzazioni in tutta la Comunità.
[8] In un contesto simile, la Commissione nota una
maggiore richiesta di accesso a programmi televisivi
satellitari protetti provenienti da uno Stato membro diverso
da quello in cui gli spettatori risiedono. Mentre le attuali
tecnologie di accesso condizionato rendono perfettamente
possibile determinare esattamente il pubblico pagante
coperto dall'impronta satellitare, modelli commerciali e
accordi contrattuali spesso comportano offerte di servizi
basate su un solo territorio. Seppur in rapporto con la
richiesta di un'autorizzazione comunitaria di cui si parla
nella presente sezione, la questione dipende più dal
controllo dell'accesso condizionato che dal diritto d'autore
e la sua commercializzazione. In merito, cfr. la relazione
della Commissione "La tutela giuridica dei servizi
elettronici a pagamento, COM(2003)198 def. del 24.04.2003,
punto 4.4.
Gli operatori stanno già individuando delle soluzioni
contrattuali e tecnologiche per garantire un adeguato
accesso ad opere e altri materiali protetti a livello
europeo o mondiale.
L'autorizzazione diretta di concessioni comunitarie era
prevista nell'ambito di un accordo quadro tra le società di
gestione collettiva degli autori e l'associazione di
produttori di fonogrammi (accordo BIEM/IFPI) in tema di
diritti di riproduzione meccanica. Più di recente, per
quanto riguarda la trasmissione per via elettronica, inclusa
la diffusione in rete e la trasmissione di musica su
richiesta mediante "streaming" o scaricamento da Internet,
le società degli autori hanno notificato alla Commissione
una serie di accordi in vista di un'attestazione negativa o
di una deroga ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE.
L'intenzione dei contraenti è che l'autorizzazione
comunitaria sia concessa dalla società del paese in cui
opera il fornitore di contenuti. Nel settore dei diritti
d'esecuzione musicale, quasi tutte le principali società di
gestione collettiva che rappresentano gli autori hanno
stipulato un accordo provvisorio reciproco ("accordo di
Santiago"), che consente ad ognuna di esse di concedere
autorizzazioni multiterritoriali dei diritti d'esecuzione
pubblica per un uso on-line. Un altro modello riguarda i
diritti di remunerazione dei produttori di fonogrammi per
trasmissioni simultanee proveninenti da stazioni radio e da
emittenti televisive, via Internet, di registrazioni sonore
incluse nelle loro emissioni di segnali radiotelevisivi
(accordo "Trasmissioni in Simulcast"). Gli utenti (in questo
caso emittenti i cui segnali originano nello SEE) possono
ottenere un'autorizzazione a livello europeo da parte di
qualsiasi società stabilita nel territorio dello SEE.
Secondo un altro modello, un'autorizzazione comunitaria per
utilizzazioni on-line di opere d'arte e di opere
fotografiche può essere ottenuta da una qualsiasi società di
gestione collettiva partecipante alle stesse condizioni
(Accordo OnLineArt).
La prima questione da valutare in questo contesto
consiste nel chiedersi se si debba lasciare al mercato il
compito di sviluppare ulteriormente la concessione di
autorizzazioni comunitarie, pur rispettando le regole di
base della proprietà intellettuale, ivi compresa la natura
territoriale dei diritti, oppure se sia preferibile che il
legislatore comunitario si faccia promotore delle
autorizzazioni comunitarie, favorendone la concessione.
Va osservato in primo luogo che una misura legislativa
che obbligasse i titolari a concedere un'autorizzazione
comunitaria potrebbe assumere la forma di una licenza
obbligatoria. Una tale misura richiederebbe un'attenta
valutazione di compatibilità con gli obblighi internazionali
della Comunità ai sensi delle Convenzioni di Berna e di Roma
e dei più recenti trattati dell'OMPI (WCT e WPPT).
Un'analoga valutazione sarebbe necessaria ai sensi
dell'articolo 295 del trattato. Tali considerazioni non
pregiudicano ovviamente i poteri della Commissione in questo
campo in virtù dell'articolo 82 del trattato CE,
conformemente alle pratiche tradizionalmente applicate dalla
Commissione, dagli organi giudiziari comunitari (Corte di
Giustizia e Tribunale di primo grado) e al rispetto degli
obblighi internazionali della Comunità.
Un'opzione più efficace sarebbe quella di prevedere, a
mezzo di provvedimenti legislativi comunitari, che qualsiasi
autorizzazione di diritti di comunicazione al pubblico o di
messa a disposizione con effetti perlomeno transfrontalieri,
autorizzi per definizione gli atti di utilizzazione in tutta
la Comunità. In base a tale opzione, una volta autorizzato
in qualsiasi Stato membro della Comunità, il diritto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione potrebbe
essere esercitato legalmente in qualsiasi altro Stato
membro. Questa opzione equivarrebbe all'eliminazione
parziale del principio di territorialità.
Un'opzione meno
drastica sarebbe quella di adottare il modello scelto per la
radiodiffusione via satellite conformemente alla direttiva
93/83/CEE per quanto riguarda i diritti di comunicazione al
pubblico e di messa a disposizione. Conformemente a tale
modello, secondo quanto recita l'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b) della direttiva, "la comunicazione al pubblico
via satellite si configura unicamente nello Stato membro in
cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo
di radiodiffusione, i segnali portatori di un programma sono
inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra". Peraltro, se tale
modello venisse applicato al diritto d'autore e ai diritti
connessi senza che la libertà contrattuale delle parti sia
limitata, come invece è stato fatto ai sensi della direttiva
93/83/CEE, esso non otterrebbe il risultato auspicato dalla
concessione di autorizzazioni multiterritoriali [9] dal
momento che esso determina unicamente la legislazione
applicabile e non si traduce in un'estensione
dell'autorizzazione all'impronta satellitare in questione.
[9] Cfr.
relazione della Commissione europea sull'applicazione della
direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di
alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti
connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e
alla ritrasmissione via cavo, COM(2002)430 def. del
26.07.2002.
Un'alternativa sarebbe quella di ridurre i diritti esclusivi
di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione ad un
diritto alla remunerazione a gestione collettiva
obbligatoria (opzione questa che presuppone un funzionamento
efficace delle società di gestione collettiva). Peraltro,
dal momento che la direttiva 2001/29/CE e i "Trattati
Internet" WCT e WPPT dell'OMPI disciplinano ed armonizzano
tali diritti per gli autori - ed il diritto di messa a
disposizione per i titolari di diritti connessi - in quanto
diritti esclusivi, si potrebbe ribattere che questa opzione
è esclusa. Un'altra alternativa sarebbe quella di lasciare
agli utenti commerciali la libertà di scelta delle società
di gestione collettiva nello SEE che concedano
l'autorizzazione richiesta. Tale modello è stato attuato con
l'accordo "Simulcasting" stipulato dalle società di gestione
collettiva che rappresentano taluni titolari di diritti nel
contesto delle utilizzazione on-line; esso associa la
libertà di scelta ad una maggior trasparenza per quanto
riguarda gli obblighi delle società di gestione collettiva
[10].
[10] Cfr. punto 3.4.
Al fine di migliorare ulteriormente l'accesso ai diritti
in questione, le società di gestione collettiva potrebbero
essere incaricate, a determinate condizioni, di proporre
autorizzazioni comunitarie. Tale soluzione richiederebbe,
anch'essa, una gestione collettiva dei diritti efficace e
responsabile in tutta la Comunità, ivi compresa l'esistenza
di accordi reciproci tra le società di gestione collettiva,
che consentirebbero loro di gestire i diritti anche nei
territori diversi dai propri.
Un'alternativa più flessibile e ancora meno interventista
sarebbe quella di concentrarsi esclusivamente sulle modalità
della gestione collettiva da parte delle società di
gestione, dal momento che queste ultime sono in larga misura
responsabili della gestione di quei diritti per i quali si
registra la più forte domanda di autorizzazioni comunitarie.
Le società di gestione collettiva operano già in qualità di
sportelli unici ("one-stop-shops") per la concessione di
autorizzazioni riguardanti il repertorio mondiale del gruppo
di titolari per il rispettivo territorio d'intervento. Ciò
rappresenta un grande vantaggio tanto per i titolari quanto
per gli utenti e non dovrebbe essere messo a rischio. Allo
stesso tempo sarebbe possibile favorire gli accordi di
concessione centralizzata delle autorizzazioni, come quelli
descritti prima, eliminando ulteriormente le disparità
esistenti nelle normative nazionali degli Stati membri
relativamente alle condizioni della gestione collettiva e
introducendo norme comunitarie di buon governo sul
funzionamento delle società di gestione collettiva.
1.2.5. Sistemi di gestione digitale dei diritti (sistemi
DRM)
Nel contesto delle discussioni sulla gestione del diritto
d'autore e dei diritti connessi nel nuovo contesto digitale,
la gestione digitale dei diritti (DRM) è divenuta una
questione centrale. La disponibilità di servizi DRM per
mezzo di un'infrastruttura tecnologica per la gestione dei
diritti d'autore e diritti connessi interessa tanto la
gestione individuale quanto quella collettiva.
I sistemi DRM possono essere utilizzati per assicurare
l'acquisizione dei diritti, garantire i pagamenti,
monitorare le condotte ed applicare i diritti. Essi svolgono
quindi un ruolo fondamentale per lo sviluppo di nuovi
modelli di business di volume rilevante e di esiguo valore
transazionale, come la tariffazione dell'accesso,
dell'utilizzazione e del servizio stesso, i modelli di
abbonamento, il ricorso a proventi pubblicitari, i sistemi
di vendita a credito o di fatturazione. I sistemi DRM
rappresentano un mezzo per raggiungere un fine e
costituiscono, a questo titolo, uno strumento importante, se
non il più importante, per la gestione dei diritti nel
mercato interno dei nuovi servizi digitali.
Il contesto giuridico per l'amministrazione dei sistemi
DRM è definito nella direttiva 2001/29/CE. Con la protezione
legale delle misure tecnologiche e delle informazioni sulla
gestione elettronica dei diritti, che i titolari possono
applicare ai loro contenuti protetti, il legislatore
comunitario ha fissato i parametri giuridici dei sistemi DRM
e ha gettato le basi del loro sviluppo. Gli articoli 6 e 7 e
i relativi considerando riguardano rispettivamente la tutela
delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime
dei diritti.
Inoltre gli Stati membri debbono tener conto
dell'applicazione o della non applicazione, cioè del grado
d'utilizzazione (considerando 35) delle misure tecnologiche
nel disporre l'equo compenso previsto nel contesto
dell'eccezione per uso privato prevista nell'articolo 5,
paragrafo 2, lettera b). La direttiva invita gli Stati
membri a raggiungere un livello di applicazione coerente
delle eccezioni. Il livello dei progressi ottenuti per
quanto riguarda l'applicazione dell'equo compenso sarà
valutato al momento di riesaminare la legislazione
d'attuazione. Tale valutazione includerà, in particolare, i
criteri cui gli Stati membri fanno o faranno riferimento al
fine di tener conto di tale applicazione o non applicazione
delle misure tecnologiche al momento di determinare i
sistemi di remunerazione nel contesto dell'eccezione per
copia privata. La Commissione ha uno specifico mandato in
tal senso nell'ambito del Comitato di contatto istituito ai
sensi dell'articolo 12. Una maggiore disponibilità di
sistemi e servizi DRM potrà favorire tanto i titolari dei
diritti quanto i consumatori soltanto laddove essa
contribuisca alla disponibilità di contenuti protetti e ne
faciliti l'accesso agli utenti finali. Per mezzo delle
necessarie misure di attuazione deve essere quindi garantita
e chiarita la trasparenza circa i criteri e gli elementi che
gli Stati membri utilizzano o utilizzeranno per tener conto
dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche.
Ovviamente, l'utilizzazione diffusa dei sistemi DRM come
modalità di equo compenso potrebbe rendere superflui i
sistemi di remunerazione esistenti (come il compenso per la
copia privata), giustificando così la loro graduale
sparizione. Nel contempo, allo stato attuale di
applicazione, i sistemi DRM non offrono una soluzione
strategica per garantire un adeguato equilibrio tra i vari
interessi in gioco, siano essi quelli degli autori, quelli
di altri titolari di diritti o quelli degli utenti
legittimi, consumatori e terzi interessati (biblioteche,
fornitori di servizi, creatori di contenuti...), in quanto
essi non costituiscono di per sé un'alternativa alla
politica in materia di diritto d'autore quanto alla
fissazione dei parametri della protezione del diritto
d'autore o delle eccezioni e limitazioni tradizionalmente
applicate dal legislatore. A tale riguardo, la Commissione
ha anche il dovere di esaminare, nel contesto del Comitato
di contatto di cui all'articolo 12, se l'utilizzazione di
misure tecnologiche efficaci influisca negativamente sugli
atti consentiti dalla legge (cosiddetto "lock up"
tecnologico).
Quanto alla tecnologia applicata ai sistemi DRM, la
direttiva 2001/29/CE riconosce che gli sviluppi tecnologici
faciliteranno la distribuzione dei contenuti protetti, in
particolare sulle reti. Tuttavia, essa riconosce anche che
le divergenze tra le misure tecnologiche potrebbero
comportare un'incompatibilità dei sistemi nell'ambito della
Comunità.
Se da un lato la scelta di un adeguato modello di
business spetta ai titolari dei diritti e agli utilizzatori
commerciali e l'utilizzazione di sistemi e servizi DRM
rimane volontaria e dipendente dal mercato, l'allestimento
di una infrastruttura tecnica di sistemi DRM globale, basata
sull'interoperabilità e approvata dalle parti interessate,
sembra un corollario necessario al quadro giuridico
esistente nonché una condizione essenziale per una
distribuzione e un accesso efficaci ai contenuti protetti
nel mercato interno.
La realizzazione di un mercato interno sarà vantaggiosa
per tutti. A tal fine, si sono sostenuti a livello UE
progetti di ricerca e di standardizzazione verso norme
aperte, i cui risultati hanno contribuito a dimostrare la
possibilità di allestire un'infrastruttura interoperabile.
Come si evince dall'attuale relazione CEN/ISSS su
standardizzazione e interoperabilità dei sistemi DRM,
esistono soluzioni disponibili in commercio e già in parte
sperimentate sul mercato, sebbene occorra risolvere il
problema della reciproca interoperabilità. In mancanza di
progressi rilevanti verso un'applicazione di sistemi e
servizi DRM interoperabili nel prossimo futuro, si intende
elaborare una raccomandazione per sottolineare il bisogno di
rafforzare l'esigenza di interoperabilità di sistemi e
servizi DRM. Tale raccomandazione comprenderebbe la
pubblicazione di norme aperte disponibili sulla base delle
quali possano essere forniti sistemi e servizi DRM globali
ed interoperabili al fine di evitare che la frammentazione
del mercato, già iniziata, divenga un dato di fatto. Diverse
parti interessate hanno espresso dubbi quanto all'efficacia
della tecnologia disponibile; ciò ha contribuito a
disincentivare l'utilizzazione dei sistemi DRM. Al pari di
qualsiasi sistema e dispositivo tecnologico protetto non si
può eliminare completamente il rischio di aggiramento dei
sistemi DRM. La protezione dei sistemi DRM contro atti di
aggiramento, contro la produzione e la commercializzazione
di dispositivi illegali finalizzati all'aggiramento, nonché
la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi
contro qualsiasi forma di pirateria costituiscono quindi una
condizione indispensabile per ridurre al minimo i rischi e
garantire un'utilizzazione legittima dei contenuti protetti
e l'accettazione tra i titolari dei diritti, gli
utilizzatori commerciali e i consumatori. In effetti,
un'ampia accettazione da parte dei consumatori è vitale per
il successo dei sistemi DRM, ma essa è ben lungi dal
realizzarsi. I titolari dei diritti, gli utilizzatori
commerciali e i governi hanno cominciato, e dovrebbero
continuare, ad informare e a educare il pubblico sul modo in
cui le modalità di consegna possano influire sul prezzo,
nonché a promuovere una cultura in materia di concessione di
autorizzazioni di contenuti digitali protetti che contrasti
l'idea che se un contenuto protetto è disponibile su
Internet allora dev'essere necessariamente gratuito. In tal
modo dovrebbero essere mantenute e percepite come elementi
essenziali per meritare la fiducia dei consumatori, la
libertà di scelta (attrezzature, rete, servizi e contenuti)
e al tempo stesso la tutela della privacy (inclusa la
garanzia di sicurezza). Inoltre, nonostante i sistemi DRM e
i sistemi di remunerazione tendano entrambi a gestire e a
facilitare l'accesso ai contenuti protetti, il loro
funzionamento e la loro logica sono diversi. I sistemi di
remunerazione gestiti da delle società di gestione
collettiva efficaci, che agiscono come fiduciarie,
dovrebbero fornire l'accesso agli utenti finali potenziali
pur salvaguardando gli interessi economici di tutti i
titolari di diritti, compresi i piccoli titolari e quelli
non organizzati in società. I sistemi DRM utilizzati da
titolari di diritti individuali permettono l'accesso
unicamente a discrezione di tali titolari (o dei loro
licenziatari), in quanto essi operano sulla base
dell'esercizio diretto dei diritti esclusivi (autorizzazione
o divieto).
La decisione di preferire questo o quel sistema di
gestione di diritti dovrebbe essere lasciata in via di
principio agli operatori e al mercato e dovrà fondarsi, in
ultima analisi, sulla politica in materia di diritti
d'autore. Da questo punto di vista, è indispensabile operare
un severo controllo dell'evoluzione del mercato per
garantire la tutela dell'interesse pubblico.
1.3. Conclusioni
Le considerazioni sulla gestione dei diritti nel mercato
interno dovrebbero basarsi sui principi fondamentali della
protezione della proprietà intellettuale. Un quadro
operativo per la gestione e la commercializzazione dei
diritti d'autore e dei diritti connessi, a livello tanto
individuale quanto collettivo, è una condizione
indispensabile per la salvaguardia e il pieno sviluppo del
potenziale rappresentato dalla proprietà intellettuale per
la creatività, l'economia, il funzionamento del mercato
interno e delle società in generale.
La legislazione degli attuali Stati membri e di quelli
aderenti all'UE in questo settore si sta evolvendo di pari
passo con i progressi tecnologici e l'apertura di nuovi
mercati. Il contesto giuridico comunitario sui diritti
d'autore e i diritti connessi, l'acquis comunitario, fa sì
riferimento alla gestione dei diritti, ma non contempla
alcuna regolamentazione specifica in merito. Non esiste un
codice comunitario sulla proprietà intellettuale: la
protezione di tali diritti è invocata ed applicata su base
territoriale nazionale in ciascuno Stato membro; tuttavia la
gestione dei diritti diventa sempre più un'attività
transfrontaliera.
Lo sviluppo dei sistemi di gestione digitale dei diritti
(DRM) dovrebbe inoltre, di massima, basarsi
sull'accettazione da parte di tutti gli operatori,
consumatori compresi, nonché sulla strategia in materia di
diritti d'autore. Una condizione essenziale per garantire
l'accessibilità a livello comunitario a sistemi e servizi
DRM da parte dei titolari dei diritti, nonché degli utenti
(in particolare, dei consumatori), è l'interoperabilità dei
sistemi e servizi DRM.
Per questo motivo rimane indispensabile un severo
controllo dell'evoluzione del mercato, in particolare
tramite la consultazione delle parti interessate.
2. Gestione individuale dei diritti
2.1. Caratteristiche principali
La gestione individuale dei diritti è stata anch'essa
affrontata in certa misura nelle direttive dell'acquis
comunitario. La direttiva 2001/29/CE conferma, al
considerando 30, che i diritti esclusivi di riproduzione, di
comunicazione al pubblico, ivi compresi la messa a
disposizione e la distribuzione (per gli autori) possono
essere trasferiti, ceduti o concessi in licenza per
contratto, senza che ciò arrechi pregiudizio alla
legislazione nazionale sul diritto d'autore e i diritti
connessi. Disposizioni analoghe sono contenute negli
articoli 2, paragrafo 4, 7, paragrafo 2 e 9, paragrafo 4,
della direttiva 92/100/CEE relativamente ai diritti
esclusivi di noleggio, di prestito, di riproduzione e di
distribuzione. Inoltre, agli articoli 2, paragrafi 5 e 6
della direttiva 92/100/CEE figurano norme particolari circa
la presunzione relativa al trasferimento dei diritti.
2.2. Aspetti problematici
2.2.1. Proprietà dei diritti
La gestione individuale dei diritti si fonda
sull'attribuzione iniziale della proprietà dei diritti: il
primo proprietario del diritti d'autore su di un'opera è, in
linea di massima, la persona fisica che l'ha creata.
Tuttavia, nell'ambito di alcune giurisdizioni, anche una
persona giuridica può essere un iniziale titolare di
diritti.
Quanto all'aspetto della proprietà di opere audiovisive,
a livello comunitario si è raggiunto un certo grado
d'armonizzazione. Ad esempio, tutti gli Stati membri
designano quanto meno il regista principale di un'opera
audiovisiva come uno degli autori dell'opera stessa. La
questione è stata trattata in modo più approfondito nella
relazione della Commissione del 6 dicembre 2002 [11].
[11] Relazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulla
questione della titolarità del diritto d'autore di opere
cinematografiche o audiovisive nella Comunità, COM(2002)691
def. del 6.12.2002.
2.2.2. Condizioni normative per il trasferimento dei
diritti
Il trasferimento dei diritti riguarda il trasferimento a
terzi di diritti economici da parte dell'autore o
dell'artista interprete o esecutore (in qualità di titolare
iniziale dell'opera) mediante cessione o concessione di
autorizzazioni [12]. La legislazione sul diritto d'autore
nella maggior parte degli Stati membri impone taluni
obblighi alle parti contraenti per quanto riguarda la
portata dei diritti (ad esempio, sulle limitazioni al
trasferimento dei diritti relativi a forme di utilizzazione
note o prevedibili al momento della stipula del contratto
ovvero sulle norme applicabili alla risoluzione dei
contratti). Tali condizioni variano da uno Stato membro
all'altro.
[12] La cessione è un trasferimento di diritti a titolo
esclusivo e definitivo. Per licenza s'intende
l'autorizzazione di eseguire un'opera, senza la quale
l'esecuzione costituirebbe una violazione del diritto
d'autore o di un diritto connesso. Una licenza può essere
esclusiva o non esclusiva.
La maggior parte degli Stati membri esige altresì delle
formalità specifiche (in genere un documento in forma
scritta) perché le cessioni o le autorizzazioni siano valide
o validamente provate.
2.2.3. Contenuto e interpretazione dei contratti
Diversi Stati membri applicano un'interpretazione
restrittiva dei contratti conclusi in materia di diritto
d'autore: qualsiasi trasferimento di diritti deve essere
interpretato in senso stretto, in conformità con l'obiettivo
del trasferimento e, nel caso di alcuni Stati membri, a
favore dell'autore o dell'artista interprete o esecutore in
caso di dubbio.
Per quanto riguarda l'entità dei compensi, la maggior
parte degli Stati membri lascia alle parti contraenti il
compito di fissare l'importo da corrispondere all'autore o
all'artista interprete o esecutore. Tuttavia, alcuni Stati
membri precisano che il pagamento deve essere calcolato in
modo proporzionale o rappresentare un'equa porzione. Il
contratto può essere modificato se la remunerazione
concordata risulta non proporzionata ai proventi generati
dall'utilizzazione dell'opera (ad esempio, clausola "best
seller" o applicazione del principio di equità).
2.3. Conclusioni
Apparentemente esiste un'ampia convergenza di opinioni
tra gli Stati membri, ivi compresi i paesi aderenti, su un
certo numero di aspetti legati alla gestione individuale dei
diritti.
In questa fase, il grado di convergenza delle norme dei
vari Stati membri relativamente ai contratti in materia di
diritto d'autore appare sufficiente, di modo che non è
necessario un intervento immediato a livello comunitario.
Sebbene in questa fase gli sviluppi nazionali non abbiano
suscitato particolari preoccupazioni dal punto di vista del
funzionamento del mercato interno, la Commissione tuttavia
continuerà a monitorare la questione.
3. Gestione collettiva dei diritti
3.1. Funzioni della gestione collettiva
3.1.1. Sviluppo della gestione congiunta dei diritti
Come si è illustrato in precedenza, a motivo dell'alto
numero di utilizzazioni e di utenti, come pure dei titolari
interessati, la concessione individuale di autorizzazioni
relative a taluni diritti si è dimostrata impraticabile, in
particolare nel caso dei diritti a compenso. Di conseguenza,
i titolari dei diritti hanno affidato a degli agenti la
concessione congiunta di autorizzazioni per le loro opere.
Analogamente, gli utenti sembrano preferire un unico punto
di riferimento per ottenere una licenza, tanto per
l'autorizzazione quanto per il pagamento.
Visti i vantaggi di una gestione collettiva per quanto
riguarda i diritti a compenso, vari legislatori l'hanno resa
obbligatoria, decidendo che questi diritti devono essere
amministrati esclusivamente da società di gestione
collettiva.
3.1.2. Caratteristiche principali della gestione
collettiva
La società di gestione collettiva, in qualità di
fiduciaria, amministra, monitora, riscuote e ripartisce il
pagamento dei diritti d'autore per ogni gruppo di titolari
di diritti, sulla base della normativa nazionale in vigore
nel proprio territorio e relativamente al territorio stesso.
Le società di gestione collettiva amministrano diritti
nel campo delle opere musicali, letterarie, drammaturgiche,
del settore audiovisivo, delle produzioni e rappresentazioni
di attività quali la comunicazione al pubblico, la
trasmissione via cavo di programmi radiotelevisivi,
riproduzioni meccaniche, reprografia, prestito pubblico,
diritto di seguito, copia privata o determinati usi a fini
d'istruzione. La maggior parte delle società fanno parte di
una rete di accordi collegati attraverso i quali i diritti
sono oggetto di concessioni di autorizzazioni incrociate fra
le società in vari Stati membri.
Dal punto di vista degli utilizzatori, le società di
gestione collettiva occupano quindi una posizione chiave
nell'autorizzazione di taluni diritti in quanto danno
accesso a un catalogo generale di diritti. Sotto questo
aspetto, le società di gestione collettiva funzionano come
uno sportello unico per la concessione d'autorizzazioni.
Grazie alla gestione collettiva, alcuni titolari di diritti
(imprese o privati) che operano in un mercato poco lucrativo
o di nicchia, o che non hanno sufficiente potere
contrattuale, possono gestire i loro diritti in modo
efficace. In quest'ottica, le società di gestione collettiva
assumono la responsabilità sociale congiunta dei titolari di
diritti per far sì che tutti beneficino dei propri diritti
di proprietà intellettuale ad un costo ragionevole.
3.2. Contesto giuridico
3.2.1. La gestione collettiva nell'ambito dell'acquis
comunitario
In molti casi, le direttive dell'acquis comunitario sul
diritto d'autore e i diritti connessi fanno spesso
riferimento alla gestione dei diritti da parte di società di
gestione collettiva. La direttiva 92/100/CEE,
nell'armonizzare il diritto ad un'equa remunerazione, cita
la gestione collettiva come modello di gestione di tale
diritto nell'articolo 4, paragrafi 3 e 4. L'articolo 9 della
direttiva 93/83/CEE dispone che la gestione collettiva sia
obbligatoria per i diritti di ridistribuzione via cavo.
All'articolo 1, paragrafo 4, di detta direttiva figura una
definizione del termine "società di gestione collettiva"
[13].
[13] L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
"satellite e cavo" recita: "ai fini della presente direttiva
"società di gestione collettiva" è una società che gestisce
o amministra il diritto d'autore o i diritti connessi al
diritto d'autore quale unica attività o una delle principali
attività".
La direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella
società dell'informazione non menziona nei suoi articoli la
gestione collettiva. Tuttavia, il considerando (26) riguardo
al diritto di messa a disposizione raccomanda di favorire
accordi collettivi in materia di licenze per agevolare la
remunerazione dei diritti in questione per servizi su
richiesta ("on-demand") forniti da emittenti che mettono a
disposizione le loro produzioni radiofoniche o televisive
che integrano musica proveniente da fonogrammi commerciali.
Infine, il fatto che la gestione collettiva interessi
l'applicazione della direttiva si evince anche dai
considerando (17) e (18) [14].
[14] Il considerando (17) recita: "soprattutto alla luce
delle esigenze che derivano dal digitale, è necessario
garantire che le società di gestione collettiva dei diritti
raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza
più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole
della concorrenza", mentre il considerando (18) recita: "la
presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di
gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in
vigore negli Stati membri."
La gestione collettiva costituisce inoltre la base de
facto per il funzionamento del diritto di seguito degli
artisti, conformemente alla direttiva 2001/84/CE, anche se
essa non ha carattere obbligatorio. Peraltro, le direttive
dell'acquis comunitario lasciano agli Stati membri il
compito di disciplinare le attività delle società di
gestione collettiva; soltanto le due direttive più recenti,
cioè la direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2001/84/CE,
includono raccomandazioni al fine di garantire una maggiore
trasparenza ed efficacia nell'ambito delle attività delle
società di gestione collettiva.
3.2.2. La gestione collettiva nella normativa nazionale
La gestione collettiva dei diritti da parte di società di
gestione collettiva è disciplinata in maggiore o minore
misura per legge nella maggior parte degli Stati membri.
Esistono peraltro notevoli divergenze fra la legislazione e
la pratica. Inoltre la normativa degli Stati membri e dei
paesi aderenti in materia di gestione collettiva è in
continua evoluzione. In Francia, Belgio, Paesi Bassi,
Lussemburgo e Portogallo, ad esempio, è stata adottata o è
stata avviata l'adozione di una nuova normativa al fine di
rendere più trasparente la gestione dei diritti da parte di
società di gestione collettiva e per migliorarne la
responsabilità. Tale normativa apparentemente non condivide
la stessa struttura o gli stessi obiettivi.
3.3. Consultazioni circa la gestione collettiva nel
mercato interno
Da quando negli anni '90 sono iniziate le discussioni a
livello comunitario sul diritto d'autore nella società
dell'informazione, la gestione dei diritti in generale e la
gestione collettiva dei diritti in particolare sono stati al
centro dei dibattiti in occasione di ognuna delle quattro
conferenze internazionali sul diritto d'autore organizzate
dalla Commissione [15]. Nel 1996 la Commissione ha
presentato le sue osservazioni preliminari nella
comunicazione sul seguito del Libro verde del 1995. La
Commissione ha inoltre organizzato nel novembre 2000 una
discussione pubblica di due giorni dedicata esclusivamente
alla gestione collettiva dei diritti.
[15] Firenze (1996), Vienna (1998), Strasburgo (2000) e
Santiago de Compostella (2002).
Le conclusioni generali di tali consultazioni si
articolano su tre livelli. In primo luogo, si è unanimemente
riconosciuto che è impossibile realizzare un mercato interno
dei diritti e delle eccezioni senza un sufficiente terreno
d'intesa sulle modalità di esercizio di tali diritti. In
secondo luogo, in vari settori del mercato la gestione
collettiva è fatta nell'interesse tanto dei titolari dei
diritti quanto degli utenti. La maggior parte delle parti
interessate ammette il ruolo economico, culturale e sociale
svolto dalle società di gestione collettiva. In terzo luogo,
vi è una domanda crescente per una maggiore convergenza
delle condizioni di funzionamento delle società di gestione
collettiva al fine di aumentare la loro efficienza e di
ottenere un sistema di autorizzazioni più accessibile
specialmente a livello comunitario. La Commissione osserva
tuttavia che la percezione della gestione collettiva da
parte degli utilizzatori commerciali, dei consumatori e
degli stessi titolari dei diritti varia considerevolmente.
Ciò si è tradotto in posizioni diverse negli Stati membri ed
a livello comunitario.
Le critiche degli utilizzatori si sono concentrate sulle
tariffe, sul controllo delle società di gestione collettiva
e sull'accesso alla giustizia (organi giudiziari ordinari o
di arbitrato). Più di recente le critiche hanno riguardato
anche le spese amministrative delle società, l'eccessiva
durata dei negoziati, le presunte carenze del processo
decisionale interno e la presunta mancanza di trasparenza in
merito alla politica dei prezzi. La gestione collettiva è
inoltre oggetto di critiche da parte di alcuni titolari di
diritti. Coloro che dispongono di un sufficiente potere
contrattuale, ad esempio i principali produttori di
fonogrammi, provano sempre di più a fare a meno delle
società di gestione collettiva per la gestione dei loro
diritti. Dal loro punto di vista, la digitalizzazione, col
facilitare la tracciabilità, l'identificazione e la
registrazione dell'utilizzazione delle opere, ha in linea di
massima fornito ai titolari dei diritti i mezzi per
controllare individualmente il processo di concessione delle
autorizzazioni e di pagamento dei diritti, di modo che il
ruolo e l'esistenza stessa della gestione collettiva dei
diritti sono rimessi in questione.
Questo parere non è sempre condiviso dai titolari dei
diritti che hanno un minore potere contrattuale, dal momento
che per la gestione di taluni diritti si devono affidare
alle società di gestione collettiva. La maggior parte dei
titolari di diritti desidererebbe tuttavia optare per una
maggiore flessibilità da parte delle società di gestione
collettiva per quanto riguarda l'acquisizione dei diritti e
per un maggior peso al momento della ripartizione dei
pagamenti dei diritti. Inoltre, per quanto riguarda gli
accordi reciproci, i titolari di diritti connessi temono che
il sistema dei cosiddetti contratti di tipo "B", in base ai
quali i proventi non vengono trasferiti ed ogni società
riscuote e ripartisce il pagamento dei diritti d'autore nel
proprio territorio soltanto ai propri titolari di diritti,
non funzioni correttamente fra le società che gestiscono i
diritti connessi [16].
[16] NB: I contratti di tipo "A" riguardano il
trasferimento reciproco dei pagamenti dei diritti senza che
si applichino termini alle richieste o ai trasferimenti.
3.4. Gestione collettiva dei diritti e concorrenza
Quanto all'applicazione della normativa comunitaria sulla
concorrenza alle società di gestione collettiva,
l'intervento della Corte di giustizia e della Commissione si
è tradizionalmente concentrato su tre aspetti: (i) rapporti
fra le società di gestione collettiva e i loro iscritti,
(ii) rapporti fra le società di gestione collettiva e gli
utenti e, infine, (iii) rapporti reciproci tra le varie
società di gestione collettiva. Recenti sviluppi
tecnologici, quali Internet, hanno indotto la Commissione a
riesaminare alcuni dei principi precedentemente fissati nel
settore analogico.
(i) Dal punto di vista dei titolari dei diritti, le
società di gestione collettiva agiscono come fiduciarie che
amministrano e gestiscono i loro diritti e interessi. Il
contesto di base del rapporto tra le società di gestione
collettiva e i loro iscritti resta quello fissato dalla
Commissione nelle tre decisioni GEMA [17], in relazione in
particolare al grado di compatibilità con gli articoli 81 e
82 del trattato CE della richiesta da parte delle società ai
loro iscritti di cessione dei diritti di questi ultimi per
tutte le forme di utilizzazione di un'opera musicale. La
Commissione ritiene che, alla luce dell'evoluzione
tecnologica (ad esempio, dei servizi "on-line"), occorrerà
eventualmente riesaminare le "categorie GEMA" fissate negli
anni '70. In una decisione più recente, la Commissione ha
deliberato che l'obbligo fissato nello statuto di una
società di gestione collettiva di cessione di tutti i
diritti di un autore, compresa l'utilizzazione on-line,
rappresenti un abuso di posizione dominante ai sensi
dell'articolo 82, lettera (a) del trattato, dato che tale
pratica corrisponde all'imposizione di una condizione
commerciale sleale [18]. Quanto all'iscrizione ad una
società di gestione collettiva, la Commissione ha anche
affermato che una società di gestione collettiva in una
posizione dominante non può escludere titolari di diritti di
altri Stati membri [19].
[17] GEMA I, decisione del 20.06.1971, GU L134/15; GEMA
II, decisione del 6.07.1972, GU L 166/22; GEMA II, decisione
del 6.07.1972, GU L 166/22;
[18] Banghalter e Homem Christo c/ Sacem (cosiddetta
decisione "Daftpunk"), causa COMP/C2/37.219, decisione del
6.08.2002, disponibile sul sito
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf
[19] GEMAI, decisione del 20.06.1971, GU L134/15; GVL,
decisione del 29.10.1981, GU L370/49.
(ii) La relazione tra società di gestione collettiva e
utenti ha fatto emergere tre aspetti principali: conseguenze
sugli scambi tra Stati membri, la portata materiale delle
autorizzazioni concesse agli utenti e il livello delle
tariffe applicate ai licenziatari. Ad esempio, in quanto
detentrice di una posizione dominante (spesso addirittura
monopolistica), una società di gestione collettiva non può -
in base all'articolo 82 - rifiutare senza motivo legittimo
di concedere un'autorizzazione ad un utente nel suo
territorio. La Corte di giustizia ha affermato chiaramente
che le società di gestione collettiva non possono
intraprendere azioni concertate che abbiano come conseguenza
il rifiuto sistematico di concedere l'accesso diretto ai
loro repertori ad utenti residenti in altri territori
adducendo a motivo del rifiuto la difficoltà di istituire un
sistema di controllo nel territorio straniero. [20] In
merito alle tariffe, la Corte ha osservato che una delle
differenze più rilevanti tra le società di gestione
collettiva dei vari Stati membri riguarda il livello delle
spese di esercizio. Essa ha anche affermato che non è da
escludersi che la possibile causa degli elevati costi
amministrativi e dell'alto livello delle royalties dipenda
dalla mancanza di concorrenza nel mercato [21]. La Corte ha
affermato che l'articolo 82 del trattato va interpretato nel
senso che una società di gestione collettiva in un certo
Stato membro abusa della sua posizione dominante se impone
ai suoi partner commerciali condizioni sleali, ad esempio
imponendo tariffe notevolmente più alte di quelle applicate
in altri Stati membri, salvo il caso in cui le differenze
siano giustificate da fattori obiettivi e pertinenti [22].
[20] Ministère public c/ Tournier, causa 395/87, 13
luglio 1989, Racc. (1989) p.2521.
[21] Cfr. nota precedente.
[22] Lucazeau contro SACEM, cause 110/88, 241/88 e
242/88, 13 luglio 1989, ECR(1989) p.2811.
(iii) Quanto agli accordi reciproci tra società di
gestione collettiva, la Corte di giustizia ha affrontato la
questione nel 1989 nelle cause Tournier e Lucazeau [23],
stabilendo che gli accordi reciproci di rappresentanza
stipulati dalle società di gestione collettiva in Europa non
rientravano, in quanto tali, nell'ambito di applicazione
dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato a meno che non
venisse evidenziata un'azione concertata o un'esclusività.
Di conseguenza, gli accordi di rappresentanza reciproca
potevano essere giustificati dal punto di vista economico in
un contesto in cui le utilizzazioni di diritto d'autore
richiedevano un controllo materiale. La recente decisione
della Commissione "Simulcasting" [24] adegua al contesto
on-line i principi esistenti ed effettua una nuova
valutazione delle attività di gestione dei diritti in base
alle norme comunitarie sulla concorrenza. L'assenza di
confini territoriali nel contesto on-line proprio di
Internet e del formato digitale dei prodotti consente agli
utenti di scegliere una qualunque società di gestione
collettiva nel territorio dello SEE che faccia parte di un
meccanismo a "sportello unico" per la concessione delle
autorizzazioni. Inoltre, le parti si sono impegnate a
migliorare la trasparenza delle tariffe applicate separando
la parte tariffaria relativa alle vere e proprie royalties
da quella riguardante i costi amministrativi. In questo
modo, gli utenti commerciali saranno in grado di individuare
le società più efficienti nell'ambito del SEE e di ottenere
le loro autorizzazioni dalle società di gestione collettiva
che le forniscono a costo minore.
[23] Vedi sopra.
[24] Causa COMP/C2/38.014 IFPI Simulcasting, decisione
dell'8 ottobre 2002, GU L107 del 30.04.2003, p.58.
3.5. Aspetti che richiedono un impianto normativo
Mentre le norme sulla concorrenza restano un efficace
strumento per regolare il mercato e il comportamento delle
società di gestione collettiva, un mercato interno della
gestione collettiva dei diritti può essere realizzato in
modo ottimale se il controllo delle società di gestione
collettiva in base alle norme sulla concorrenza è integrato
dall'istituzione di un quadro legislativo sul buon governo.
Dai risultati della consultazione si evince la necessità
di un approccio legislativo basato sulle norme e sui
principi del mercato interno nel settore del diritto
d'autore che contribuisca a tutelare il funzionamento del
mercato interno a favore di tutti gli operatori per quanto
riguarda la gestione collettiva. Per ottenere parità di
condizioni relativamente alla gestione collettiva nel
mercato interno occorre una piattaforma comune sui seguenti
aspetti della gestione collettiva:
3.5.1. Costituzione e status giuridico delle società di
gestione collettiva
Esistono condizioni e modelli diversi per la costituzione
di una società di gestione collettiva. Quanto alla loro
forma giuridica, le società di gestione collettiva possono
essere imprese, società di beneficenza, organismi a scopo di
lucro od associazioni "non-profit". Il processo di
consultazione ha dimostrato che l'efficacia di una società
di gestione collettiva non dipende dal suo statuto
giuridico. Una società di gestione collettiva può essere
regolarmente costituita nella forma da essa prescelta oppure
richiesta dalla normativa nazionale applicabile, sempre che
essa si informi alla normativa nazionale che disciplina tale
organismo e non presenti elementi discriminatori. Se una
società di gestione collettiva è costituita come monopolio
legale o se le vengono concessi diritti speciali in forza
della normativa nazionale, si dovrà procedere in base agli
articoli 82 e 86 del trattato.
Peraltro, considerato che le società di gestione
collettiva, quali fiduciarie dei titolari di diritti, hanno
responsabilità particolari derivanti dalla loro funzione
economica, culturale e sociale, la loro costituzione
dovrebbe essere soggetta a condizioni analoghe in tutti gli
Stati membri. Per promuovere la loro buona gestione occorre
che vi sia un consenso a livello comunitario per quanto
riguarda la persone in grado di costituire tale tipo di
società, il relativo statuto, la necessaria prova della loro
efficienza, operatività e rispetto degli obblighi contabili
ed un numero sufficiente dei titolari di diritti
rappresentati.
3.5.2. Relazioni delle società di gestione collettiva con
gli utenti
Le società di gestione collettiva rappresentano in genere
un repertorio vasto, talvolta mondiale, ed hanno un mandato
esclusivo per l'amministrazione dei diritti rientranti nel
loro campo d'attività. Di conseguenza, esse ricoprono una
posizione esclusiva e privilegiata nei confronti degli
utenti, la maggior parte dei quali apprezza il fatto che
esse operino in qualità di sportelli unici per la
concessione di autorizzazioni. Tuttavia, quanto alla
gestione collettiva, gli utenti esprimono qualche
preoccupazione in rapporto alle tariffe ed alle condizioni
di concessione delle autorizzazioni. Le società dovrebbero
essere tenute a pubblicare le loro tariffe ed a concedere
autorizzazioni a condizioni ragionevoli. Inoltre è
essenziale che gli utenti possano contestare le tariffe
ricorrendo alla giustizia ordinaria, ad istanze di
mediazione ad hoc od all'assistenza delle autorità pubbliche
addette al controllo delle attività delle società di
gestione collettiva.
Quanto alle condizioni di concessione delle
autorizzazioni, va osservato che in alcuni Stati membri
l'obbligo di una società di gestione collettiva di concedere
autorizzazioni è accompagnato alla norma secondo la quale
tali autorizzazioni debbono essere concesse in base ad
appropriate e ragionevoli condizioni. Secondo i medesimi
principi, l'utilizzazione senza corrispettivo non dovrebbe
essere consentita. Alcuni Stati membri prevedono che i
potenziali utenti che contestano le tariffe applicate dalle
società di gestione collettiva possano procedere
all'utilizzazione dei diritti soltanto dopo aver depositato
un certo importo presso la società di gestione collettiva.
Sarebbe auspicabile un'applicazione a livello comunitario di
questi principi per promuovere o tutelare l'accesso alle
opere ed altri materiali protetti a condizioni adeguate.
3.5.3. Relazioni delle società di gestione collettiva con
i titolari dei diritti
In genere, un'unica società opera per ciascun gruppo di
titolari in un determinato territorio come loro fiduciaria
ed è l'unica responsabile dell'accesso al loro mercato per
quanto riguarda la gestione collettiva dei loro diritti. I
principi di sana gestione, non discriminazione, trasparenza
e responsabilità della società di gestione collettiva nei
confronti dei titolari dei diritti rivestono quindi
un'importanza particolare. Questi principi si dovrebbero
applicare all'acquisizione dei diritti (mandato), alle
condizioni relative all'iscrizione (ivi compresa la
risoluzione del rapporto), alla rappresentanza e alla
posizione dei titolari dei diritti all'interno della società
(accesso dei titolari a documenti interni e a documenti
contabili per quanto riguarda la ripartizione dei proventi
derivanti dalle autorizzazioni e le deduzioni, il peso reale
dei titolari nel processo decisionale e sulla strategia
sociale e culturale della società). Il mandato dovrebbe
offrire ai titolari un ragionevole grado di flessibilità
quanto alla sua durata e al suo scopo. Peraltro, alla luce
dello sviluppo dei sistemi di gestione digitale dei diritti
(DRM), i titolari dovrebbero, in linea di massima - e purché
la normativa in vigore non lo vieti - avere la possibilità,
se lo desiderano, di gestire individualmente alcuni dei loro
diritti.
3.5.4. Controllo esterno delle società di gestione
collettiva
In alcuni Stati membri, le società di gestione collettiva
sono soggette al controllo delle autorità pubbliche o di
organi specifici, tuttavia con portata ed efficacia molto
variabili. Il controllo esterno riguarda il comportamento
delle società, il loro funzionamento, il controllo delle
tariffe e delle condizioni di concessione delle
autorizzazioni e la soluzione delle controversie. Dal punto
di vista del mercato interno, le divergenze esistenti quanto
al controllo delle società di gestione collettiva sono
rilevanti e non possono essere ignorate. Norme relative al
controllo che divergono da uno Stato membro all'altro sono
ostacoli per gli interessi dei titolari e degli utenti, data
la posizione privilegiata della maggior parte delle società
di gestione collettiva e le loro reti di accordi reciproci.
Pertanto, in tutti gli Stati membri dovrebbero essere
disponibili meccanismi adeguati di controllo esterno. Dal
punto di vista del mercato interno sarebbe opportuno
stabilire una piattaforma comune su determinati parametri di
controllo esterno e istituire organi specifici (ad esempio,
tribunali specializzati, autorità amministrative o organi
competenti per l'arbitraggio) accessibili in tutti gli Stati
membri; sarebbe auspicabile altresì una base comune
relativamente a competenze, composizione e natura vincolante
o meno delle loro decisioni.
3.6. Conclusioni
Al fine di realizzare un vero mercato interno per lo
sfruttamento sia off-line che on-line della proprietà
intellettuale occorre una base comune più ampia su diversi
aspetti della gestione collettiva. Ciò garantirebbe il suo
funzionamento a livello comunitario e continuerebbe a
rappresentare una valida alternativa per la gestione dei
diritti a vantaggio dei titolari e degli utenti. La ricerca
di una maggiore convergenza dei punti di vista sulla
gestione collettiva dovrebbe essere guidata dai principi del
diritto d'autore e dalle esigenze del mercato interno; ciò
dovrebbe tradursi in una maggiore efficacia e trasparenza e
in condizioni di parità su taluni aspetti della gestione
collettiva. Non ci si può astenere ulteriormente da un
intervento normativo. Basarsi su norme "blande", ad esempio
codici di condotta adottati dagli operatori, non pare una
buona soluzione. Le conclusioni del processo di
consultazione hanno confermato la necessità di un'azione
complementare su quegli aspetti della gestione collettiva
che incidono sugli scambi transfrontalieri e che sono stati
identificati come ostacoli alla piena valorizzazione del
potenziale del mercato interno. Questo tipo d'intervento
rispetterebbe i principi di sussidiarietà e proporzionalità
e armonizzerebbe alcuni aspetti della gestione collettiva.
Per raggiungere gli obiettivi indicati nella presente
Comunicazione, la Commissione intende proporre uno strumento
legislativo relativo a taluni aspetti della gestione
collettiva e della buona amministrazione delle società di
gestione collettiva. Questa iniziativa, che sarà oggetto di
una consultazione pubblica prenderà in considerazione i
recenti sviluppi del mercato e la legislazione degli attuali
e dei nuovi Stati membri. 