POSIZIONE COMUNE (CE) N. 20/2005
definita dal Consiglio il 7 marzo 2005
in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici
(2005/C
144 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
(1)
GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (2),
(2)
Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2003 (GU C 77 E
del 26.3.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 7
marzo 2005 e posizione del Parlamento europeo del … (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3)
GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
considerando quanto segue:
(1)
La
realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle
restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della
concorrenza, come pure la creazione di condizioni favorevoli
all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto, la
protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento
essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione
efficace, trasparente e armonizzata delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri
è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in
questo campo.
(2)
Esistono
discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici assicurata dalle pratiche
amministrative e dalla giurisprudenza dei vari Stati membri.
Tali divergenze possono creare ostacoli agli scambi
commerciali e, quindi, al buon funzionamento del mercato
interno.
(3)
Le
suddette discrepanze potrebbero accentuarsi in conseguenza del
fatto che gli Stati membri adottano nuove e differenti
pratiche amministrative o del fatto che le giurisprudenze
nazionali che interpretano la legislazione in vigore evolvono
in modo diverso.
(4)
Il
costante aumento della diffusione e dell'uso dei programmi per
elaboratore in tutti i campi della tecnologia e della loro
diffusione in tutto il mondo tramite Internet è un fattore
decisivo dell'innovazione tecnologica. È quindi necessario
fare in modo che i creatori e gli utilizzatori di programmi
per elaboratore possano beneficiare nella Comunità delle
migliori condizioni possibili.
(5)
È
pertanto opportuno armonizzare le disposizioni di legge che
disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la
certezza giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti
richiesti per la brevettabilità consentano alle imprese
innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo
inventivo e stimolare gli investimenti e l'innovazione. La
certezza giuridica sarà altresì garantita dal fatto che, in
caso di dubbio sull'interpretazione della presente direttiva,
i tribunali nazionali possono, e i tribunali nazionali di
ultima istanza devono, chiedere una sentenza alla Corte di
giustizia.
(6)
La
Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio,
del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della
Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli
accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round
(1986-1994) (3).
L'articolo 27, paragrafo 1, di detto accordo dispone che
possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni, di
prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che
presentino carattere di novità, implichino un'attività
inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale.
Inoltre, in base al suddetto articolo, i brevetti possono
essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati
senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia.
Questi principi dovrebbero valere di conseguenza per le
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
(3) 14.6.2005 C 144 E/9
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(7)
Secondo
la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a
Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ("convenzione sul brevetto
europeo"), e secondo le legislazioni degli Stati membri in
materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le
scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le
creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per
attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le
presentazioni di informazioni sono espressamente non
considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla
brevettabilità. Questa eccezione, tuttavia, si applica ed è
giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di
brevetto o un brevetto si riferisce alle summenzionate materie
o attività in quanto tali, perché tali materie o attività in
quanto tali non appartengono a un settore della tecnologia.
(8)
Con la
presente direttiva si intende evitare che possano esistere
interpretazioni divergenti delle disposizioni della
convenzione sul brevetto europeo riguardo ai limiti della
brevettabilità. La certezza del diritto che ne deriva dovrebbe
contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle
innovazioni nel settore dei programmi per elaboratore.
(9)
La tutela
del brevetto permette agli innovatori di trarre beneficio
dalla loro attività creativa. I brevetti tutelano
l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme e
non dovrebbero essere utilizzati in modo da ostacolare la
concorrenza.
(10)
A norma
della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991,
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (1),
qualsiasi forma di espressione di un programma originale per
elaboratore è tutelata dal diritto d'autore in quanto opera
letteraria. Tuttavia, le idee e i principi alla base di
qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non sono
tutelati dal diritto d'autore.
(1) GU L 122
del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva
93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).
(11)
Per
essere considerate brevettabili, le invenzioni dovrebbero
presentare un carattere tecnico e quindi appartenere a un
settore della tecnologia.
(12)
Per
essere considerate implicanti un'attività inventiva, le
invenzioni in generale dovrebbero apportare un contributo
tecnico allo stato dell'arte.
(13)
Di
conseguenza, benché appartenga a un settore della tecnologia,
se un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici
non apporta un contributo tecnico allo stato dell'arte, come
ad esempio quando il suo contributo specifico non presenta un
carattere tecnico, essa non potrà essere considerata
implicante un'attività inventiva e quindi non sarà
brevettabile.
(14)
La
semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile
su di un apparecchio come un elaboratore non è di per sé
sufficiente per concludere che sia presente un contributo
tecnico. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali,
di elaborazione di dati o di altro tipo che venga attuato per
mezzo di elaboratori elettronici, in cui l'unico contributo
allo stato dell'arte non sia tecnico, non può costituire
un'invenzione brevettabile.
(15)
Se il
contributo allo stato dell'arte è relativo unicamente a
elementi non brevettabili, non vi può essere un'invenzione
brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi
vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il
requisito di contributo tecnico non può essere eluso
semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni
di brevetto.
(16)
Inoltre,
un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non
può costituire un'invenzione tecnica.
Tuttavia, un metodo che comporti l'utilizzazione di un
algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per
risolvere un problema tecnico. Ciononostante, un brevetto
concesso per tale metodo non dovrebbe monopolizzare lo stesso
algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel
brevetto.
(17)
La
portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è
definita nelle relative rivendicazioni interpretate con
riferimento alla descrizione e ad eventuali disegni. Le
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
dovrebbero essere rivendicate per lo meno con riferimento a un
prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo
svolto da tale apparecchio. Di conseguenza, l'utilizzo di
singoli elementi di un programma per elaboratore in contesti
che non comportano la realizzazione di un prodotto o un
processo regolarmente rivendicato non costituisce una
violazione di brevetto.
(18)
La tutela
giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
elettronici non richiede l'introduzione di una legislazione
specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di
brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la
base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
La presente direttiva si limita a chiarire l'attuale
situazione giuridica per garantire la certezza del diritto, la
trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la
tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non
brevettabili, come quelli ovvi o non tecnici e quelli per
attività commerciali.
(19)
La
presente direttiva dovrebbe limitarsi all'enunciazione di
taluni principi che si applicano alla brevettabilità di tali
invenzioni, in particolare al fine di assicurare la tutela
delle invenzioni che appartengono a un settore della
tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e,
inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che
non costituiscono un contributo tecnico.
(20)
La
posizione concorrenziale dell'industria comunitaria in
rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà
rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella
tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione
giuridica. Data l'attuale tendenza dell'industria
manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività
verso economie a basso costo al di fuori della Comunità,
l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in
particolare, della tutela del brevetto è di per sé evidente.
(21)
La
presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata
l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, in
particolare qualora un operatore in posizione dominante
rifiuti di concedere l'uso di una tecnica brevettata
necessaria all'unico fine di garantire la conversione delle
convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di
elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e
lo scambio dei dati fra di essi.
(22)
I diritti
conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che
rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva
dovrebbero lasciare impregiudicate le attività consentite ai
sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in
particolare nel quadro delle disposizioni relative alla
decompilazione e all'interoperabilità. In particolare, gli
atti che, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva
91/250/CEE, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare
del diritto per quel che concerne i diritti d'autore del
titolare attinenti ad un programma per elaboratore o in esso
contenuti e che, fatto salvo per i suddetti articoli,
necessitano di tale autorizzazione, non dovrebbero essere
soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel
che concerne i diritti di brevetto del titolare attinenti al
programma per elaboratore o in esso contenuti.
(23)
Poiché lo
scopo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione
delle norme nazionali relative alla brevettabilità delle
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Ambito d'applicazione
La presente direttiva stabilisce norme relative alla
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici.
Articolo
2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici",
un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un
elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro
apparecchio programmabile e che presenta una o più
caratteristiche realizzate in tutto o in parte per mezzo di
uno o più programmi per elaboratore;
b) "contributo tecnico", un contributo allo stato dell'arte in
un settore della tecnologia, giudicato nuovo e non ovvio da
una persona competente nella materia. Il contributo tecnico è
valutato considerando la differenza tra lo stato dell'arte e
l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme,
che deve comprendere caratteristiche tecniche,
indipendentemente dal fatto che a queste si accompagnino o
meno caratteristiche non tecniche.
Articolo 3
Condizioni della brevettabilità
Per essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di
elaboratori elettronici deve essere suscettibile di
applicazione industriale, presentare un carattere di novità e
implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività
inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori
elettronici deve apportare un contributo tecnico.
Articolo
4
Cause di
esclusione dalla brevettabilità
1. Un programma per elaboratore in quanto tale non può
costituire un'invenzione brevettabile.
2. Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici
non è considerata arrecante un contributo tecnico per il
semplice fatto di implicare l'uso di un elaboratore, di una
rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non
sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per
elaboratori, in codice sorgente, in codice oggetto o in
qualsiasi altra forma, che applicano metodi per attività
commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono
alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni
fisiche tra un programma e l'elaboratore, la rete o un altro
apparecchio programmabile in cui viene eseguito.
Articolo 5
Forma
delle rivendicazioni
1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per
mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come
prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di
elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o
come processo realizzato da tale elaboratore, rete di
elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un
software.
2. La rivendicazione riguardante un programma per elaboratore,
da solo o su un vettore, non è ammessa a meno che il
programma, caricato su un elaboratore elettronico
programmabile, su una rete di elaboratori programmabili o su
un altro apparecchio programmabile, realizzi un prodotto o
attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di
brevetto a norma del paragrafo 1.
Articolo 6
Relazione con la direttiva 91/250/CEE
I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni
che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente
direttiva lasciano impregiudicate le attività consentite ai
sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in
particolare nel quadro delle disposizioni relative alla
decompilazione e all'interoperabilità.
14.6.2005 C 144 E/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Articolo 7
Monitoraggio
La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate
per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla
concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle
imprese comunitarie, in particolare sulle piccole e medie
imprese, e sulla comunità di produttori di programmi per
elaboratori liberi, nonché sul commercio elettronico.
Articolo 8
Relazione sugli effetti della direttiva
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio
entro … (*) su:
(*) Cinque anni dalla data
di entrata in vigore della presente direttiva.
a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici sui fattori di cui all'articolo 7;
b) l'adeguatezza delle norme che determinano la durata di
validità del brevetto e i criteri di brevettabilità, in
particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle
rivendicazioni, nonché l'opportunità e la possibilità
giuridica, tenendo conto degli obblighi internazionali della
Comunità, di apportare modifiche a tali norme;
c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in
cui i requisiti della novità e dell'attività inventiva non
siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le
eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà;
d) eventuali difficoltà riscontrate riguardo alla relazione
tra la tutela brevettuale di invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per
elaboratore a norma dei diritti d'autore, come previsto nella
direttiva 91/250/CE, nonché eventuali abusi del sistema dei
brevetti verificatisi in relazione a invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici;
e) il modo in cui i requisiti della presente direttiva sono
stati tenuti in considerazione nella prassi dell'Ufficio
europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame;
f) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una
conferenza diplomatica per rivedere la convenzione sul
brevetto europeo;
g) l'impatto dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo
di elaboratori elettronici sullo sviluppo e la
commercializzazione di programmi e sistemi interconnessi.
Articolo 9
Riesame
dell'impatto
In virtù del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 7
e della relazione da elaborare ai sensi dell'articolo 8, la
Commissione procede a un riesame dell'impatto della presente
direttiva e, ove necessario, presenta proposte di modifica al
Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 10
Attuazione
1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro … (**).
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(**) Due anni dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì
Per il
Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il
Consiglio
Il presidente
…
14.6.2005
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I.
INTRODUZIONE
1. Il 20 febbraio 2002 la Commissione ha presentato una
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per
mezzo di elaboratori elettronici
(1),
fondata sull'articolo 95 del trattato CE.
(1) GU C 151
E del 25.6.2002, pag. 129.
2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il
19 settembre 2002
(2).
(2) GU C 61
del 14.3.2003, pag. 154.
3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima
lettura il 24 settembre 2003 (3).
(3)
GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 230.
4. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.
5. Il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi
dell'articolo 251 del trattato CE il 7 marzo 2004.
II.
OBIETTIVO
6. La direttiva proposta mira ad armonizzare le legislazioni
nazionali in materia di brevetti per quanto riguarda la
brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di
elaboratori elettronici e a rendere più trasparenti le
condizioni di brevettabilità.
III.
POSIZIONE
COMUNE
Considerando
7. Il Consiglio ha modificato o fuso una serie di considerando
che apparivano nella proposta della Commissione e ne ha
adottati di nuovi. Nel far ciò il Consiglio ha accettato,
integralmente o parzialmente, o previa riformulazione, gli
emendamenti del Parlamento europeo 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85,
7, 8, 9, 86, 11, 12 e 13. Le principali modifiche nei
considerando sono riportate in appresso nei punti relativi ai
singoli articoli.
Articoli
Articolo
1 (Campo d'applicazione)
8. È stato accettato il testo dell'articolo 1 quale figura
nella proposta della Commissione. Il Parlamento europeo non ha
proposto emendamenti riguardo a tale articolo.
Articolo 2 (Definizioni)
9. Alla lettera a) il Consiglio ha accolto in parte gli
emendamenti 36, 42 e 117 del Parlamento europeo sopprimendo i
termini "a prima vista una o più caratteristiche" di novità
dalla definizione di "invenzione attuata per mezzo di
elaboratori elettronici". Questi termini sono stati infatti
considerati superflui e tali da creare confusione per quanto
riguarda la loro relazione con la verifica delle
caratteristiche di novità, che interviene nella fase
dell'esame della brevettabilità di qualsiasi invenzione.
10. Alla lettera b), il Consiglio:
— ha sostituito i termini "settore tecnico" con "settore della
tecnologia", espressione correntemente usata negli accordi
internazionali sul diritto in materia di brevetti, quali
l'accordo TRIPS,
— ha inserito i termini "nuovo e", al fine di chiarire i
criteri relativi al "contributo tecnico",
— ha aggiunto una seconda frase, che corrisponde
sostanzialmente alla disposizione di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, della proposta della Commissione lievemente
modificata, al fine di chiarire che sebbene caratteristiche
non tecniche possano essere prese in considerazione al momento
della valutazione del contributo tecnico di una determinata
invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici, è
indispensabile che ogni rivendicazione di brevetto comprenda
anche delle caratteristiche tecniche. Questo concetto
rispecchia parte degli emendamenti 16, 100, 57, 99, 110 e 70
del Parlamento europeo.
Articolo 3 della proposta della Commissione (Appartenenza ad
un settore della tecnologia)
11. Questo articolo imponeva agli Stati membri l'obbligo di
assicurare che nella loro legislazione nazionale le invenzioni
attuate per mezzo di elaboratori elettronici fossero
considerate appartenenti ad un settore della tecnologia.
Conformemente all'emendamento 15 del Parlamento europeo il
Consiglio ha deciso di sopprimere l'articolo 3, ritenendo che
sia difficile recepire nella legislazione nazionale un obbligo
di natura così generale. In compenso il Consiglio ha deciso di
rafforzare nel considerando 13 l'affermazione pertinente
contenuta nel considerando 11 della proposta della
Commissione.
Articolo 3 (articolo 4 della proposta della Commissione)
(Condizioni di brevettabilità)
12. Il Consiglio ha fuso i primi due paragrafi dell'articolo 4
della proposta della Commissione in un unico paragrafo e ha
apportato alcune lievi modifiche di formulazione al fine di
chiarire il testo. Il nuovo testo riflette esattamente la
formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, quale proposto
nell'emendamento 16 del Parlamento europeo.
13. Come rilevato in precedenza, il paragrafo 3 dell'articolo
4 della proposta della Commissione è stato inserito nella
definizione di "contributo tecnico" di cui all'articolo 2,
lettera b), poiché si è ritenuto che tale paragrafo fosse più
attinente alle definizioni piuttosto che ad un articolo
intitolato "Condizioni di brevettabilità".
Articolo 4 (Cause di esclusione dalla brevettabilità)
14. Al fine di evitare ambiguità, il Consiglio ha incluso nel
paragrafo 1 di questo articolo una chiara affermazione secondo
cui un programma per elaboratore in quanto tale non può
costituire un'invenzione brevettabile.
15. Il paragrafo 2, che corrisponde all'emendamento 17 del
Parlamento europeo, intende chiarire i limiti di ciò che può
essere brevettabile ai sensi della presente direttiva e deve
essere letto in correlazione con i considerando da 14 a 16,
che corrispondono agli emendamenti 85, 7 e 8 del Parlamento
europeo. Il Consiglio ha tuttavia inserito i termini "in
codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma"
al fine di meglio chiarire cosa si intende per "invenzioni
implicanti programmi per elaboratori".
Articolo 5 (Forma delle rivendicazioni)
16. Il paragrafo 1 è stato accettato nella stessa formulazione
che figura nella proposta della Commissione.
17. È stato aggiunto un paragrafo 2 per chiarire che in talune
circostanze e a condizioni rigorose un brevetto può coprire
una rivendicazione riguardante un programma per elaboratore,
da solo o su un vettore. Il Consiglio ritiene che questo
allinei la direttiva alle pratiche standard attuali presso
l'Ufficio europeo dei brevetti e negli Stati membri.
Articolo 6 (Relazione con la direttiva 91/250/CEE)
18. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 19 del Parlamento
europeo, ritenendolo più chiaro rispetto al testo della
proposta della Commissione. Ha soppresso i riferimenti alle
disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai
marchi commerciali, considerate irrilevanti in questo
contesto.
19. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 76 del
Parlamento europeo, considerandolo troppo ampio e in contrasto
con l'accordo TRIPS. Il Consiglio ritiene che la questione
dell'interoperabilità sia già sufficientemente coperta
dall'articolo 6, nonché dall'applicazione delle norme generali
relative alla concorrenza. Questo punto è chiaramente
elucidato nei considerando 21 e 22 della posizione comune del
Consiglio.
Articolo 7 (Monitoraggio)
20. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 71 del Parlamento
europeo.
Articolo 8 (Relazione sugli effetti della direttiva)
21. Il Consiglio ha mantenuto il testo della proposta della
Commissione e ha inserito i seguenti nuovi elementi:
— lettera b): aggiunta dei termini la "durata di validità del
brevetto e", come suggerito dal Parlamento europeo
nell'emendamento 92; inoltre, tenendo conto dell'emendamento
25 del Parlamento europeo il Consiglio ha inserito un
riferimento relativo agli obblighi internazionali della
Comunità;
— lettera d): il Consiglio ha accolto l'emendamento 23 del
Parlamento europeo;
— lettera e): il Consiglio ha accolto l'emendamento 26 del
Parlamento europeo;
— lettera f): il Consiglio ha accolto l'emendamento 25 del
Parlamento europeo, ma ha soppresso il riferimento al brevetto
comunitario, considerandolo non pertinente al contesto;
— lettera g): il Consiglio ha accolto l'emendamento 89 del
Parlamento europeo nella sostanza, ma ha scelto una
formulazione più chiara.
Articolo 9 della posizione comune del Consiglio (Valutazione
dell'impatto)
22. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 27 del Parlamento
europeo.
Articolo 10 (articolo 9 della proposta della Commissione)
(Attuazione)
23. Contrariamente al Parlamento europeo, che ha optato per un
termine di attuazione di diciotto mesi (emendamento 28), il
Consiglio ha deciso un termine di ventiquattro mesi.
Articoli 11 (Entrata in vigore) e 12 (Destinatari) (Articoli
10 e 11 della proposta della Commissione)
24. Il Consiglio ha accolto il testo della proposta della
Commissione.
IV.
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE NON SONO STATI ACCOLTI
25. Dopo
averli accuratamente considerati, il Consiglio non è stato in
grado di accogliere i seguenti emendamenti del Parlamento
europeo: 88 (prima frase), 31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75,
36, 42, 117, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16,
100, 57, 99, 110, 70 (in parte), 60, 102, 111, 72, 103, 119,
104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 e 28.
26. Il Consiglio ha ritenuto alcuni di questi emendamenti
superflui (emendamenti 88 (prima frase), 31, 75, 94), poco
chiari e tali da indurre in confusione (emendamenti 36, 42,
117, 72, 104, 120), non direttamente connessi con le questioni
trattate (emendamenti 95, 24, 81), non aderenti alle prassi
consolidate (emendamenti 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70,
102, 111), o contrari agli obblighi internazionali della
Comunità europea e dei suoi Stati membri ai sensi dell'accordo
TRIPS, nonché ai principi generali del diritto in materia di
brevetti (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118,
45, 60, 103, 119, 76, 93).
V.
CONCLUSIONI
27. Nella sua posizione comune il Consiglio ha accettato un
numero notevole di emendamenti proposti dal Parlamento europeo
ed ha costantemente cercato di raggiungere un equilibrio
ragionevole e praticabile tra gli interessi dei titolari dei
diritti e quelli di altre parti interessate. La Commissione ha
preso atto dell'equilibrio complessivo della posizione comune
del Consiglio e l'ha accettata in quanto pacchetto di
compromesso soddisfacente.
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