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La casa dei creativi

 
Documentazione
Posizione comune sul problema della
brevettabiltà del software
 

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 20/2005
definita dal Consiglio il 7 marzo 2005
in vista dell'adozione della direttiva 2005/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
(2005/C 144 E/02)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (
1),
(1) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (
2),
(
2) Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2003 (GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 7 marzo 2005 e posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.


considerando quanto segue:

(1)
La realizzazione del mercato interno implica l'eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, come pure la creazione di condizioni favorevoli all'innovazione e agli investimenti. In questo contesto, la protezione delle invenzioni mediante i brevetti è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Una protezione efficace, trasparente e armonizzata delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in tutti gli Stati membri è indispensabile per mantenere e stimolare gli investimenti in questo campo.

(2)
Esistono discrepanze nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici assicurata dalle pratiche amministrative e dalla giurisprudenza dei vari Stati membri. Tali divergenze possono creare ostacoli agli scambi commerciali e, quindi, al buon funzionamento del mercato interno.

(3)
Le suddette discrepanze potrebbero accentuarsi in conseguenza del fatto che gli Stati membri adottano nuove e differenti pratiche amministrative o del fatto che le giurisprudenze nazionali che interpretano la legislazione in vigore evolvono in modo diverso.

(4)
Il costante aumento della diffusione e dell'uso dei programmi per elaboratore in tutti i campi della tecnologia e della loro diffusione in tutto il mondo tramite Internet è un fattore decisivo dell'innovazione tecnologica. È quindi necessario fare in modo che i creatori e gli utilizzatori di programmi per elaboratore possano beneficiare nella Comunità delle migliori condizioni possibili.

(5)
È pertanto opportuno armonizzare le disposizioni di legge che disciplinano la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, onde garantire che la certezza giuridica che ne risulterà e il livello dei requisiti richiesti per la brevettabilità consentano alle imprese innovative di ricavare il massimo vantaggio dal loro processo inventivo e stimolare gli investimenti e l'innovazione. La certezza giuridica sarà altresì garantita dal fatto che, in caso di dubbio sull'interpretazione della presente direttiva, i tribunali nazionali possono, e i tribunali nazionali di ultima istanza devono, chiedere una sentenza alla Corte di giustizia.

(6)
La Comunità e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (3).
L'articolo 27, paragrafo 1, di detto accordo dispone che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni, di prodotti o di processi, in tutti i campi della tecnologia, che presentino carattere di novità, implichino un'attività inventiva e siano atte ad un'applicazione industriale. Inoltre, in base al suddetto articolo, i brevetti possono essere ottenuti e i relativi diritti possono essere esercitati senza discriminazioni quanto al settore della tecnologia. Questi principi dovrebbero valere di conseguenza per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
(3) 14.6.2005 C 144 E/9 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT  

(7)
Secondo la convenzione sul rilascio dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 ("convenzione sul brevetto europeo"), e secondo le legislazioni degli Stati membri in materia di brevetti, i programmi per elaboratore, nonché le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, giochi o attività commerciali e le presentazioni di informazioni sono espressamente non considerati invenzioni e sono quindi esclusi dalla brevettabilità. Questa eccezione, tuttavia, si applica ed è giustificata soltanto nella misura in cui una domanda di brevetto o un brevetto si riferisce alle summenzionate materie o attività in quanto tali, perché tali materie o attività in quanto tali non appartengono a un settore della tecnologia.

(8)
Con la presente direttiva si intende evitare che possano esistere interpretazioni divergenti delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo riguardo ai limiti della brevettabilità. La certezza del diritto che ne deriva dovrebbe contribuire ad un clima più aperto agli investimenti e alle innovazioni nel settore dei programmi per elaboratore.

(9)
La tutela del brevetto permette agli innovatori di trarre beneficio dalla loro attività creativa. I brevetti tutelano l'innovazione nell'interesse della società nel suo insieme e non dovrebbero essere utilizzati in modo da ostacolare la concorrenza.

(10)
A norma della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (1), qualsiasi forma di espressione di un programma originale per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore in quanto opera letteraria. Tuttavia, le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d'autore.
(1) GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42. Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CEE (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9).

(11)
Per essere considerate brevettabili, le invenzioni dovrebbero presentare un carattere tecnico e quindi appartenere a un settore della tecnologia.

(12)
Per essere considerate implicanti un'attività inventiva, le invenzioni in generale dovrebbero apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte.

(13)
Di conseguenza, benché appartenga a un settore della tecnologia, se un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non apporta un contributo tecnico allo stato dell'arte, come ad esempio quando il suo contributo specifico non presenta un carattere tecnico, essa non potrà essere considerata implicante un'attività inventiva e quindi non sarà brevettabile.

(14)
La semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non è di per sé sufficiente per concludere che sia presente un contributo tecnico. Di conseguenza, un metodo per attività commerciali, di elaborazione di dati o di altro tipo che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui l'unico contributo allo stato dell'arte non sia tecnico, non può costituire un'invenzione brevettabile.

(15)
Se il contributo allo stato dell'arte è relativo unicamente a elementi non brevettabili, non vi può essere un'invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo in cui tali elementi vengano presentati nelle rivendicazioni. Per esempio, il requisito di contributo tecnico non può essere eluso semplicemente specificando mezzi tecnici nelle rivendicazioni di brevetto.

(16)
Inoltre, un algoritmo è intrinsecamente non tecnico e, pertanto, non può costituire un'invenzione tecnica.
Tuttavia, un metodo che comporti l'utilizzazione di un algoritmo può essere brevettabile purché venga usato per risolvere un problema tecnico. Ciononostante, un brevetto concesso per tale metodo non dovrebbe monopolizzare lo stesso algoritmo o la sua utilizzazione in contesti non previsti nel brevetto.

(17)
La portata dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è definita nelle relative rivendicazioni interpretate con riferimento alla descrizione e ad eventuali disegni. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici dovrebbero essere rivendicate per lo meno con riferimento a un prodotto, quale un apparecchio programmato, o a un processo svolto da tale apparecchio. Di conseguenza, l'utilizzo di singoli elementi di un programma per elaboratore in contesti che non comportano la realizzazione di un prodotto o un processo regolarmente rivendicato non costituisce una violazione di brevetto.

(18)
La tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non richiede l'introduzione di una legislazione specifica che sostituisca le norme nazionali in materia di brevetti. Le norme nazionali in materia di brevetti restano la base essenziale della tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
La presente direttiva si limita a chiarire l'attuale situazione giuridica per garantire la certezza del diritto, la trasparenza e la chiarezza della legislazione e contrastare la tendenza a sancire la brevettabilità di metodi non brevettabili, come quelli ovvi o non tecnici e quelli per attività commerciali.

(19)
La presente direttiva dovrebbe limitarsi all'enunciazione di taluni principi che si applicano alla brevettabilità di tali invenzioni, in particolare al fine di assicurare la tutela delle invenzioni che appartengono a un settore della tecnologia e costituiscono un contributo tecnico e, inversamente, di escludere da tale tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.

(20)
La posizione concorrenziale dell'industria comunitaria in rapporto ai suoi principali partner commerciali sarà rafforzata dall'eliminazione delle differenze attuali nella tutela giuridica delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e dalla trasparenza della situazione giuridica. Data l'attuale tendenza dell'industria manifatturiera tradizionale di dislocare le proprie attività verso economie a basso costo al di fuori della Comunità, l'importanza della tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, della tutela del brevetto è di per sé evidente.

(21)
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, in particolare qualora un operatore in posizione dominante rifiuti di concedere l'uso di una tecnica brevettata necessaria all'unico fine di garantire la conversione delle convenzioni utilizzate in due diversi sistemi o reti di elaboratori elettronici, così da consentire la comunicazione e lo scambio dei dati fra di essi.

(22)
I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro delle disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità. In particolare, gli atti che, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti d'autore del titolare attinenti ad un programma per elaboratore o in esso contenuti e che, fatto salvo per i suddetti articoli, necessitano di tale autorizzazione, non dovrebbero essere soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto per quel che concerne i diritti di brevetto del titolare attinenti al programma per elaboratore o in esso contenuti.
(23) Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Ambito d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme relative alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

a) "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici", un'invenzione la cui esecuzione implica l'uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile e che presenta una o più caratteristiche realizzate in tutto o in parte per mezzo di uno o più programmi per elaboratore;

b) "contributo tecnico", un contributo allo stato dell'arte in un settore della tecnologia, giudicato nuovo e non ovvio da una persona competente nella materia. Il contributo tecnico è valutato considerando la differenza tra lo stato dell'arte e l'oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, che deve comprendere caratteristiche tecniche, indipendentemente dal fatto che a queste si accompagnino o meno caratteristiche non tecniche.

Articolo 3
Condizioni della brevettabilità

Per essere brevettabile, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Per implicare un'attività inventiva, un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico.

Articolo 4
Cause di esclusione dalla brevettabilità

1. Un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile.

2. Un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non è considerata arrecante un contributo tecnico per il semplice fatto di implicare l'uso di un elaboratore, di una rete o di un altro apparecchio programmabile. Pertanto, non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori, in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma, che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l'elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito.

Articolo 5
Forma delle rivendicazioni

1. Gli Stati membri assicurano che un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici possa essere rivendicata come prodotto, ossia come elaboratore programmato, rete di elaboratori programmati o altro apparecchio programmato, o come processo realizzato da tale elaboratore, rete di elaboratori o apparecchio mediante l'esecuzione di un software.

2. La rivendicazione riguardante un programma per elaboratore, da solo o su un vettore, non è ammessa a meno che il programma, caricato su un elaboratore elettronico programmabile, su una rete di elaboratori programmabili o su un altro apparecchio programmabile, realizzi un prodotto o attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di brevetto a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

Relazione con la direttiva 91/250/CEE


I diritti conferiti dai brevetti rilasciati per le invenzioni che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva lasciano impregiudicate le attività consentite ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE, in particolare nel quadro delle disposizioni relative alla decompilazione e all'interoperabilità.
14.6.2005 C 144 E/11 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT

Articolo 7
Monitoraggio

La Commissione osserva gli effetti delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sull'innovazione e sulla concorrenza, in Europa e sul piano internazionale, e sulle imprese comunitarie, in particolare sulle piccole e medie imprese, e sulla comunità di produttori di programmi per elaboratori liberi, nonché sul commercio elettronico.

Articolo 8

Relazione sugli effetti della direttiva


La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro … (*) su:
(*) Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

a) l'incidenza dei brevetti di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sui fattori di cui all'articolo 7;

b) l'adeguatezza delle norme che determinano la durata di validità del brevetto e i criteri di brevettabilità, in particolare la novità, l'attività inventiva e l'oggetto delle rivendicazioni, nonché l'opportunità e la possibilità giuridica, tenendo conto degli obblighi internazionali della Comunità, di apportare modifiche a tali norme;

c) il verificarsi di difficoltà negli Stati membri nel caso in cui i requisiti della novità e dell'attività inventiva non siano esaminati prima del rilascio di un brevetto e le eventuali misure da adottare per risolvere tali difficoltà;

d) eventuali difficoltà riscontrate riguardo alla relazione tra la tutela brevettuale di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e la tutela dei programmi per elaboratore a norma dei diritti d'autore, come previsto nella direttiva 91/250/CE, nonché eventuali abusi del sistema dei brevetti verificatisi in relazione a invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici;

e) il modo in cui i requisiti della presente direttiva sono stati tenuti in considerazione nella prassi dell'Ufficio europeo dei brevetti e nei suoi orientamenti di esame;

f) gli aspetti che possono richiedere la preparazione di una conferenza diplomatica per rivedere la convenzione sul brevetto europeo;

g) l'impatto dei brevetti per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici sullo sviluppo e la commercializzazione di programmi e sistemi interconnessi.

Articolo 9
Riesame dell'impatto

In virtù del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 7 e della relazione da elaborare ai sensi dell'articolo 8, la Commissione procede a un riesame dell'impatto della presente direttiva e, ove necessario, presenta proposte di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (**). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(**) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì
Per il Parlamento europeo
Il presidente


Per il Consiglio
Il presidente
… 14.6.2005


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO


I.
INTRODUZIONE

1. Il 20 febbraio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
(1), fondata sull'articolo 95 del trattato CE.
(1) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 129.

2. Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 19 settembre 2002
(2).
(2) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154.

3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2003 (
3).
(3) GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 230.

4. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.

5. Il Consiglio ha adottato una posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato CE il 7 marzo 2004.


II.
OBIETTIVO

6. La direttiva proposta mira ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di brevetti per quanto riguarda la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici e a rendere più trasparenti le condizioni di brevettabilità.


III.
POSIZIONE COMUNE

Considerando


7. Il Consiglio ha modificato o fuso una serie di considerando che apparivano nella proposta della Commissione e ne ha adottati di nuovi. Nel far ciò il Consiglio ha accettato, integralmente o parzialmente, o previa riformulazione, gli emendamenti del Parlamento europeo 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 e 13. Le principali modifiche nei considerando sono riportate in appresso nei punti relativi ai singoli articoli.

Articoli

Articolo 1 (Campo d'applicazione)


8. È stato accettato il testo dell'articolo 1 quale figura nella proposta della Commissione. Il Parlamento europeo non ha proposto emendamenti riguardo a tale articolo.

Articolo 2 (Definizioni)


9. Alla lettera a) il Consiglio ha accolto in parte gli emendamenti 36, 42 e 117 del Parlamento europeo sopprimendo i termini "a prima vista una o più caratteristiche" di novità dalla definizione di "invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici". Questi termini sono stati infatti considerati superflui e tali da creare confusione per quanto riguarda la loro relazione con la verifica delle caratteristiche di novità, che interviene nella fase dell'esame della brevettabilità di qualsiasi invenzione.

10. Alla lettera b), il Consiglio:

— ha sostituito i termini "settore tecnico" con "settore della tecnologia", espressione correntemente usata negli accordi internazionali sul diritto in materia di brevetti, quali l'accordo TRIPS,

— ha inserito i termini "nuovo e", al fine di chiarire i criteri relativi al "contributo tecnico",

— ha aggiunto una seconda frase, che corrisponde sostanzialmente alla disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della proposta della Commissione lievemente modificata, al fine di chiarire che sebbene caratteristiche non tecniche possano essere prese in considerazione al momento della valutazione del contributo tecnico di una determinata invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici, è indispensabile che ogni rivendicazione di brevetto comprenda anche delle caratteristiche tecniche. Questo concetto rispecchia parte degli emendamenti 16, 100, 57, 99, 110 e 70 del Parlamento europeo.


Articolo 3 della proposta della Commissione (Appartenenza ad un settore della tecnologia)


11. Questo articolo imponeva agli Stati membri l'obbligo di assicurare che nella loro legislazione nazionale le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici fossero considerate appartenenti ad un settore della tecnologia. Conformemente all'emendamento 15 del Parlamento europeo il Consiglio ha deciso di sopprimere l'articolo 3, ritenendo che sia difficile recepire nella legislazione nazionale un obbligo di natura così generale. In compenso il Consiglio ha deciso di rafforzare nel considerando 13 l'affermazione pertinente contenuta nel considerando 11 della proposta della Commissione.

Articolo 3 (articolo 4 della proposta della Commissione) (Condizioni di brevettabilità)


12. Il Consiglio ha fuso i primi due paragrafi dell'articolo 4 della proposta della Commissione in un unico paragrafo e ha apportato alcune lievi modifiche di formulazione al fine di chiarire il testo. Il nuovo testo riflette esattamente la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, quale proposto nell'emendamento 16 del Parlamento europeo.

13. Come rilevato in precedenza, il paragrafo 3 dell'articolo 4 della proposta della Commissione è stato inserito nella definizione di "contributo tecnico" di cui all'articolo 2, lettera b), poiché si è ritenuto che tale paragrafo fosse più attinente alle definizioni piuttosto che ad un articolo intitolato "Condizioni di brevettabilità".

Articolo 4 (Cause di esclusione dalla brevettabilità)


14. Al fine di evitare ambiguità, il Consiglio ha incluso nel paragrafo 1 di questo articolo una chiara affermazione secondo cui un programma per elaboratore in quanto tale non può costituire un'invenzione brevettabile.

15. Il paragrafo 2, che corrisponde all'emendamento 17 del Parlamento europeo, intende chiarire i limiti di ciò che può essere brevettabile ai sensi della presente direttiva e deve essere letto in correlazione con i considerando da 14 a 16, che corrispondono agli emendamenti 85, 7 e 8 del Parlamento europeo. Il Consiglio ha tuttavia inserito i termini "in codice sorgente, in codice oggetto o in qualsiasi altra forma" al fine di meglio chiarire cosa si intende per "invenzioni implicanti programmi per elaboratori".

Articolo 5 (Forma delle rivendicazioni)


16. Il paragrafo 1 è stato accettato nella stessa formulazione che figura nella proposta della Commissione.

17. È stato aggiunto un paragrafo 2 per chiarire che in talune circostanze e a condizioni rigorose un brevetto può coprire una rivendicazione riguardante un programma per elaboratore, da solo o su un vettore. Il Consiglio ritiene che questo allinei la direttiva alle pratiche standard attuali presso l'Ufficio europeo dei brevetti e negli Stati membri.

Articolo 6 (Relazione con la direttiva 91/250/CEE)


18. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 19 del Parlamento europeo, ritenendolo più chiaro rispetto al testo della proposta della Commissione. Ha soppresso i riferimenti alle disposizioni relative alle topografie dei semiconduttori o ai marchi commerciali, considerate irrilevanti in questo contesto.

19. Il Consiglio non ha accolto l'emendamento 76 del Parlamento europeo, considerandolo troppo ampio e in contrasto con l'accordo TRIPS. Il Consiglio ritiene che la questione dell'interoperabilità sia già sufficientemente coperta dall'articolo 6, nonché dall'applicazione delle norme generali relative alla concorrenza. Questo punto è chiaramente elucidato nei considerando 21 e 22 della posizione comune del Consiglio.

Articolo 7 (Monitoraggio)


20. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 71 del Parlamento europeo.

Articolo 8 (Relazione sugli effetti della direttiva)


21. Il Consiglio ha mantenuto il testo della proposta della Commissione e ha inserito i seguenti nuovi elementi:

— lettera b): aggiunta dei termini la "durata di validità del brevetto e", come suggerito dal Parlamento europeo nell'emendamento 92; inoltre, tenendo conto dell'emendamento 25 del Parlamento europeo il Consiglio ha inserito un riferimento relativo agli obblighi internazionali della Comunità;

— lettera d): il Consiglio ha accolto l'emendamento 23 del Parlamento europeo;

— lettera e): il Consiglio ha accolto l'emendamento 26 del Parlamento europeo;

— lettera f): il Consiglio ha accolto l'emendamento 25 del Parlamento europeo, ma ha soppresso il riferimento al brevetto comunitario, considerandolo non pertinente al contesto;

— lettera g): il Consiglio ha accolto l'emendamento 89 del Parlamento europeo nella sostanza, ma ha scelto una formulazione più chiara.

Articolo 9 della posizione comune del Consiglio (Valutazione dell'impatto)


22. Il Consiglio ha accolto l'emendamento 27 del Parlamento europeo.

Articolo 10 (articolo 9 della proposta della Commissione) (Attuazione)


23. Contrariamente al Parlamento europeo, che ha optato per un termine di attuazione di diciotto mesi (emendamento 28), il Consiglio ha deciso un termine di ventiquattro mesi.

Articoli 11 (Entrata in vigore) e 12 (Destinatari) (Articoli 10 e 11 della proposta della Commissione)


24. Il Consiglio ha accolto il testo della proposta della Commissione.

IV.
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE NON SONO STATI ACCOLTI

25. Dopo averli accuratamente considerati, il Consiglio non è stato in grado di accogliere i seguenti emendamenti del Parlamento europeo: 88 (prima frase), 31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 110, 70 (in parte), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 e 28.

26. Il Consiglio ha ritenuto alcuni di questi emendamenti superflui (emendamenti 88 (prima frase), 31, 75, 94), poco chiari e tali da indurre in confusione (emendamenti 36, 42, 117, 72, 104, 120), non direttamente connessi con le questioni trattate (emendamenti 95, 24, 81), non aderenti alle prassi consolidate (emendamenti 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111), o contrari agli obblighi internazionali della Comunità europea e dei suoi Stati membri ai sensi dell'accordo TRIPS, nonché ai principi generali del diritto in materia di brevetti (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93).


V.
CONCLUSIONI

27. Nella sua posizione comune il Consiglio ha accettato un numero notevole di emendamenti proposti dal Parlamento europeo ed ha costantemente cercato di raggiungere un equilibrio ragionevole e praticabile tra gli interessi dei titolari dei diritti e quelli di altre parti interessate. La Commissione ha preso atto dell'equilibrio complessivo della posizione comune del Consiglio e l'ha accettata in quanto pacchetto di compromesso soddisfacente.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47