
Documentazione
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 140
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 140, (in Gazz. Uff., 7 aprile,
n. 82). - Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in
particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i
criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive
comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che
include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
3, la citata direttiva 2004/48/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le
attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della
proprietà letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed
editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove
norme sul diritto d'autore;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n.
109;
Visto il Codice della proprietà industriale di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941,
n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e dei Ministri per i beni e le attività culturali e
delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo
1 • Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del
Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis
1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo il capo VII è inserito il seguente:
"Capo VII-bis - Titolarità dei
diritti connessi - Art. 99-bis. - 1. È reputato titolare
di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso,
è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è
annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o
comunicazione al pubblico.".
Articolo
2 • Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 è
sostituito dal seguente:
"Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la
violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in
virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la
ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore
della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per
tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo
diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni
ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione è regolata dalle norme di questa
sezione e dalle disposizioni del codice di procedura
civile.".
Articolo
3 • Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile
1941, n. 633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156
è inserito il seguente:
"Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte
abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la
fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi
o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa
può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere
altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei
diritti di cui alla presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale
il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione
della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in
possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai
commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte
che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli
ordini."
Articolo
4 •
Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n.
633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-
bis è inserito il seguente:
"Art. 156-ter. - 1. L'autorità
giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare,
su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano
fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o
di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente
legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona
che: a) sia stata trovata in possesso di merci
oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata
sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala
commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un
diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle
lettere a) o b) come persona implicata nella produzione,
fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali
servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra
l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti,
dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonchè dei grossisti e dei dettaglianti,
nonchè informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonchè sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite
interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica
delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai
soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte;
può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte,
tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali
si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257,
primo comma, del codice di procedura civile."
Articolo
5 • Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 è
sostituito dal seguente:
"Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di
un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in
giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese
dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da
cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è
liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del
codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi
dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto
degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può
altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto
meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti,
qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare
l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali
ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile."
Articolo
6 • Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 è
sostituito dal seguente:
"Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione
prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli
esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchè gli
apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono
prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui
al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una
utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può
essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con
possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o
dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una
diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a
sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio
di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio
artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il
deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli
esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano
aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento
dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della
aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte
acquistati in buona fede per uso personale.
7. L'applicazione delle misure di cui al presente
articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e
tenere conto degli interessi dei terzi."
Articolo
7 • Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio
delle azioni previste negli articoli precedenti, nonchè della
salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere
ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento,
la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso
ai procedimenti d'istruzione preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle
opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di
particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore
è imputabile a tutti i coautori.
3. L'Autorità giudiziaria può anche
ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti
all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano
a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi
commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratore.".
Articolo
8 • Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n.
633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162
è inserito il seguente:
"Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel
rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui
le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere
iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni
di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più
lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua
comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel
termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo
inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua
efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna
parte può iniziare il giudizio di merito.".
Articolo
9 •
Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n.
633
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-
bis è inserito il seguente:
"Art. 162-ter. - 1. Quando la parte
lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il
pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria
può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura
civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto
autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare
del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A
tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale,
l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle
documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato
accesso alle pertinenti informazioni.".
Articolo
10 • Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e
successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi
comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che
costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.".
Articolo
11 • Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941,
l'alinea è sostituita dalla seguente: "Se le azioni previste
in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto
pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole
seguenti:".
Articolo
12 • Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 è
sostituito dal seguente:
"Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione
economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere
giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei
diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del
titolare dei diritti.".
Articolo
13 • Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile
1941, n. 633.
1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-
octies è inserito il seguente:
"Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si
rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice
ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false
informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del
codice penale, ridotte della metà.".
Articolo
14 • Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. All'articolo 121 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: "il giudice ordini", sono inserite le seguenti: "alla controparte";
b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. In caso di violazione commessa su scala
commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice
può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della
documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in
possesso della controparte.".
Articolo
15 •
Introduzione dell'articolo 121-bis nel decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30
1. Al Codice della proprietà industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121
è inserito il seguente:
"Art 121-bis (Diritto
d'informazione). - 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi
cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e
proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni
sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di
servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte
dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci
oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata
sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su
scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala
commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un
diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle
lettere a) o b) come persona implicata nella produzione,
fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali
servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra
l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti,
dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonchè dei grossisti e dei dettaglianti,
nonchè informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonchè sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite
interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica
delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai
soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte;
può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte,
tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali
si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257,
primo comma, del codice di procedura civile.".
Articolo
16 •
Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. All'articolo 124 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Misure correttive e sanzioni civili";
b) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprietà industriale possono essere disposti
l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal
commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o
ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di
ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni
intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprietà
industriale.";
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprietà industriale può essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si
oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non
può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto
può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione
della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono
suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima,
può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o
della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a
garanzia del rispetto del diritto.";
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nell'applicazione delle sanzioni
l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra
la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonchè
dell'interesse dei terzi.".
Articolo
17 •
Sostituzione dell'articolo 125 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30
1. L'articolo 125 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, è
sostituito dal seguente:
"Art. 125 (Risarcimento del danno e
restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto
conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche
negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i
benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati,
elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al
titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base
agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso
il lucro cessante è comunque determinato in un importo non
inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella
misura in cui essi eccedono tale risarcimento.".
Articolo
18 •
Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. All'articolo 127 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1
è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque si rifiuti
senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi
dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false
informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del
codice penale, ridotte della metà.".
Articolo
19 • Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30
1. All'articolo 131 del Codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Il titolare di un diritto di proprietà
industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della
ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può
chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e
l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi
ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo
le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere
chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi
siano utilizzati per violare un diritto di proprietà
industriale.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento
cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il
giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi
rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua
comunicazione.
1-ter. Se il giudizio di merito non è
iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se
successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare
perde la sua efficacia.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-
ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di
merito.".
Articolo
20 • Introduzione dell'articolo 144-bis nel decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 144 del Codice della
proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del
2005, è inserito il seguente:
"Art. 144-bis (Sequestro
conservativo). - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di
circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del
danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi
dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro
conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della
violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino
alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine
l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della
documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare
l'accesso alle pertinenti informazioni.".
Articolo
21 • Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773
1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85
è inserito il seguente:
"Art. 85-bis. - 1. È vietato
introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di
pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la
registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione
su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere
dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di
pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma
mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la
rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben
visibili a tutto il pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei
diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che
regolamentano la materia.".
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