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DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118
DECRETO LEGISLATIVO
13 febbraio 2006, n. 118 (in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo, n. 71) - Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al
diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in
particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i
criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive
comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B
della legge medesima;
Visto l'allegato B della predetta legge, che
include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
3, la citata direttiva 2001/84/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le
attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della
proprietà letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed
editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove
norme di tutela del diritto d'autore;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n.
109;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941,
n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente
per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre
2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e
XIV della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato
della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in
data 14 dicembre 2005;
Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere
favorevole sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed
osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con
osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la
Commissione XIV della Camera dei deputati;
Considerato che il presente provvedimento accoglie
tutte le modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII
Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le
osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta
eccezione:
1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si
chiede di valutare 1'opportunità "di non applicare il
diritto di seguito a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua
morte, al massimo fino al 1° gennaio 2010", ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale
facoltà è limitata, per espressa previsione del citato
articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si applica, alla
data di entrata in vigore della direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il
diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta
disciplina è applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore
della legge n. 633 del 1941, che contiene già la disciplina del
diritto di seguito;
2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale
si chiede di valutare l'opportunità - all'articolo 12, primo
capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi
previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le
organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non
è stata accolta poichè si è ritenuta assorbente la
previsione, già contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo
periodo, in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta
già in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli
autori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo
1 • Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III,
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo
III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla
seguente:
"Diritti dell'autore sulle vendite successive di
opere d'arte e di manoscritti".
Articolo
2 •
Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e
di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita
successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte
dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita
successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in
qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che
operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le
gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere
d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle
vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente
dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita
non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre
i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal
venditore.".
Articolo
3 • Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per
opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative,
comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i
disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi,
le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonchè gli
originali dei manoscritti, purchè si tratti di creazioni eseguite
dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e
originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte
in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono
considerate come originali purchè siano numerate, firmate o
altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.".
Articolo
4 • Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo
144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di
paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di
tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano
cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione
europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente
residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto
dalla presente sezione per i cittadini italiani.".
Articolo
5 • Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo
144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno
preventivamente.".
Articolo
6 • Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo
144 dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua
morte.".
Articolo
7 • Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo
144 spetta dopo la morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del
codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto
è devoluto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i
propri fini istituzionali.".
Articolo
8 • Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 150. - 1. Il compenso previsto
dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non
è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi
dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di
vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di
vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere
comunque superiore a 12.500,00 euro.".
Articolo
9 • Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini
dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è
calcolato al netto dell'imposta.".
Articolo
10 • Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli
144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1,
l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso
dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo
importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato
effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad
ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella
vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il
venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.".
Articolo
11 • Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei
manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello
indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura
del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario,
mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel
regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì,
l'obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni
successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il
pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite
l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.".
Articolo
12 • Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 154. - 1. La Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal
regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la
percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio
sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2,
l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il
compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso
al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura
è determinata con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Società italiana degli autori
ed editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento
triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) sono tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1,
che non sia stato possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di
cinque anni, decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono
divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso tale
periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi,
questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP)
per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali dalla data di
percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della
provvigione di cui al comma 1.".
Articolo
13 • Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla
presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e
pseudonime.".
Articolo
14 • Sostituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti
nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è della sanzione
amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita
l'attività di intermediario in violazione del disposto degli
articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sospensione
dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno,
nonchè la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00
euro."
Articolo
15 • Modifica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge
22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) è aggiunta,
in fine, la seguente:
"d-ter) sulle case d'asta, le gallerie
e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio
di opere d'arte o di manoscritti."
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