DECRETO LEGGE 26 aprile 2005, n. 63
DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n.
63 (in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile - n. 96). -
Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di potenziare ed ottimizzare l'attività del Governo in materia di
politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta altresì la straordinaria
necessità ed urgenza di realizzare un più efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto
delle attività illecite lesive della proprietà
intellettuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo
1
• Sviluppo e coesione territoriale.
1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per
lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle
politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le
funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione
negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali
aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad
un Ministro da lui delegato.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza
anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di
sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui
restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative
risorse.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla
individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto.
Articolo
2
• Coordinamento delle politiche in materia di diritto
d'autore.
1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento,
anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle
attività illecite lesive della proprietà intellettuale di
cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del
Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo
6, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole: "con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.".
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: "il Ministro per i beni e le
attività culturali esercita" sono inserite le seguenti: "congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri".
Articolo
3
• Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.