Documentazione
DECRETO
MINISTERIALE 14 novembre 2005, n. 261
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
14 novembre 2005, n. 261 -
Regolamento recante: Istituzione e funzionamento del
fondo previsto dall'articolo 174-quater, comma 1, lettera a),
della L. 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 8 della L.
18 agosto 2000, n. 248, e modificato dall'articolo 29 del D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 68, destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti
impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio.
Pubblicato in Gazz. Uff. del 27/12/2005 n. 300
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, norme di
"Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo
esercizio" e successive modificazioni;
Visto l'articolo 174-quater, così come
introdotto dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68,
e, in particolare, il comma 1, lettera a), ove si dispone che
"i proventi delle sanzioni amministrative, applicate ai sensi degli
articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in misura pari al cinquanta per cento ad un
Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno";
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
25 novembre 2002;
Sentito il parere del Ministro per l'innovazione e
tecnologie;
Sentito il parere del Ministro per i beni e le
attività culturali;
Sentito il parere dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni;
Sentito il parere della Società italiana degli
autori e degli editori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005
le cui osservazioni sono state generalmente accolte, salvo quelle relative
ai seguenti articoli:
articolo 2, dove non sembra potersi prospettare il
"conflitto di interessi" paventato, tenuto conto che la
partecipazione al Comitato è consentita a ciascun organo che svolge
o coopera nelle attività di polizia giudiziaria nella prevenzione e
nell'accertamento delle violazioni penali ed amministrative previste dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
articolo 4, dove non è stato ritenuto opportuno
sopprimere il meccanismo di "segmentazione del fondo (70% e
30%)", stante che la logica premiale prescelta tende a privilegiare
gli uffici che riescono a saldare la fase dell'accertamento del reato con
quella della riscossione della sanzione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988 (nota prot. n. 3871.U - 4/1-194 del 7 ottobre 2005);
Adotta il seguente regolamento:
Articolo
1
• Definizioni.
1. È istituito presso il Ministero della
giustizia il Fondo denominato "Fondo per il potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nell'accertamento dei reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni".
2. Le risorse del Fondo vengono destinate
esclusivamente al potenziamento delle strutture e degli strumenti
impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Articolo
2
• Comitato amministratore del Fondo.
1. Il fondo è gestito da un Comitato
amministratore.
2. Il Comitato è composto per il Ministero della
giustizia, dal Direttore generale della giustizia penale e dal Direttore
generale di bilancio e della contabilità, per il Ministero
dell'interno, dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della
gestione patrimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, da un
rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività
culturali e da un rappresentante della Società italiana degli
autori ed editori.
3. Ai componenti del Comitato non sono dovuti compensi
o incentivi rispetto al normale trattamento economico.
4. Il Comitato è convocato e presieduto dal
Direttore generale della giustizia penale, con le modalità
stabilite dallo stesso Comitato. Di ciascuna seduta è redatto
apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti
dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa
richiesta.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la
maggioranza assoluta dei componenti.
6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari
della Direzione generale di bilancio e della contabilità del
Ministero della giustizia con compiti di supporto tecnico e di
verbalizzazione.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Comitato
approva una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente,
illustrando le questioni di carattere interpretativo o applicativo
più rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali
modifiche o integrazioni alla normativa vigente. La relazione è
trasmessa, dal Presidente, al Ministro della giustizia.
Articolo
3
• Risorse finanziarie.
1. Il Fondo è alimentato con una quota pari al
cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633.
Articolo
4
• Destinatari e criteri di assegnazione delle risorse del
Fondo.
1. Gli organi che svolgono attività di polizia
giudiziaria nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni penali
ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, ovvero che cooperano a tali finalità,
sono destinatari delle risorse del Fondo secondo i criteri di seguito
indicati:
a) una quota pari al settanta per cento delle
risorse annuali del Fondo è ripartita, in misura proporzionale
all'attività realizzata, tra gli uffici che hanno contribuito a
realizzare un afflusso di risorse nel Fondo;
b) una quota pari al trenta per cento delle
risorse del Fondo è attribuita, in misura eguale, agli uffici che,
pur avendo compiuto attività di prevenzione e repressione delle
violazioni suddette, o cooperato al loro svolgimento, non hanno
contribuito a realizzare un incremento del Fondo.
Articolo
5
• Deliberazione sulla domanda.
1. L'assegnazione delle risorse del Fondo è
disposta con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Comitato indicato all'articolo 2.
2. A tal fine, entro il 30 aprile dell'anno successivo
all'esercizio di riferimento, il Comitato comunica alle Amministrazioni
interessate le risorse assegnate al Fondo dal Ministro dell'economia e
delle finanze e le quote spettanti a ciascuna di esse, secondo i criteri
indicati nell'articolo 4.
3. Entro il 30 giugno successivo, le Amministrazioni
interessate fanno pervenire al Comitato una o più domande di
assegnazione delle risorse, nei limiti delle quote individuate, allegando
una dettagliata relazione illustrativa del progetto di impiego delle
risorse da assegnare, conforme agli obiettivi del Fondo.
4. Il Comitato valuta la rispondenza della domanda alle
finalità del Fondo e può, ove ne ravvisi la
necessità, chiedere chiarimenti all'Amministrazione
interessata.
5. All'esito della istruttoria, il Comitato formula una
proposta di piano di ripartizione delle risorse del Fondo.
6. Se alcuna delle Amministrazioni interessate non fa
pervenire domande per la assegnazione della quota ad essa spettante,
ovvero, sebbene richiesta, non fornisca i chiarimenti, detta quota viene
ripartita tra le restanti Amministrazioni nell'àmbito della
medesima parte.
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