D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72
Interventi per  contrastare  la  diffusione telematica abusiva di
materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche
e dello spettacolo. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta 
dalla L. 21 maggio 2004, n. 128: Interventi per  contrastare 
la  diffusione telematica abusiva di (( opere dell'ingegno )), 
nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per contrastare il fenomeno della diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario
e  lo  sviluppo  delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e
dello sport;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                           Art. 1 (1) (2)
                 Misure di contrasto alla diffusione
              telematica abusiva di opere dell'ingegno

  ((  1.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  31 GENNAIO 2005, N. 7 CONV. CON
MODIF. CON L. 31 MARZO 2005, N. 43 ))
  2.  Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
  3.  Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive  modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica
al  pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni  di  qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
  4.   II   Dipartimento   della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno  raccoglie  le  segnalazioni  di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e   successive   modificazioni,   assicurando   il  raccordo  con  le
Amministrazioni interessate.
  5.   A  seguito  di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  i
prestatori  di  servizi  della  societa' dell'informazione, di cui al
decreto  legislativo  9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'
di    polizia    le    informazioni   in   proprio   possesso   utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
  6.  A  seguito  di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni  commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori  di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli  articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n.  70,  pongono  in  essere  tutte  le  misure  dirette  ad impedire
l'accesso  ai  contenuti  dei  siti  ovvero  a  rimuovere i contenuti
medesimi.
  7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.
Alle  violazioni  di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
  8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d)   memorie   digitali   idonee  per  audio  e  video,  fisse  o
   trasferibili,  quali  flash  memory  e  cartucce per lettori MP3 e
   analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
   "h-bis)  apparecchi  esclusivamente destinati alla masterizzazione
   di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione:
   3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
  9.  All'articolo  71-septies  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3.  Il  compenso  e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati  nel  comma  1.  I  predetti soggetti devono presentare alla
Societa'  italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione  dalla  quale  risultino  le  cessioni  effettuate  e i
compensi  dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
caso  di  mancata  corresponsione  del  compenso,  e' responsabile in
solido  per  il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4.  La  violazione  degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  doppio  del  compenso
dovuto,   nonche',  nei  casi  piu'  gravi  o  di  recidiva,  con  la
sospensione    della    licenza    o   autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita'  commerciale  o  industriale  da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". ))
                           Art. 2 (1) (2)
                Disposizioni relative alle attivita'
                 cinematografiche e allo spettacolo

  01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  Con  decreto  del  Ministro  sono  stabilite, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le modalita' tecniche di
gestione   del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e  di  erogazione.  dei
finanziamenti  e  dei  contributi,  nonche'  le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.
  1.  All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
   imprese  di  produzione,  presentate  a  valere  sul  fondo di cui
   all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.
   1213,   e  successive  modificazioni,  sono  valutate  secondo  la
   disciplina  risultante  dilla  medesima  normativa  e dai relativi
   decreti  di  attuazione,  qualora,  prima della data di entrata in
   vigore  del  presente  decreto,  esse  abbiano  gia'  ottenuto  il
   riconoscimento  dell'interesse culturale nazionale e relativamente
   ad  esse  sia  stato  depositato  presso  la  competente direzione
   generale  il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo
   e  del  piano  finanziario  di  cui  all'articolo  2, comma 5, del
   decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo
   1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio
   1994,  n.  26,  recante: Interventi urgenti in favore del cinema',
   pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le
   istanze  relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in
   vigore  del  presente  decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento
   dell'interesse   culturale   nazionale   e   non  siano  corredate
   dell'esame   tecnico-economico   del   preventivo   e   del  piano
   finanziario,  possono  essere  nuovamente  presentate ai sensi del
   presente  decreto.  Ai  relativi progetti filmici e' riconosciuto,
   con  priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito
   positivo  della  valutazione  per il riconoscimento dell'interesse
   culturale,  ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai
   criteri  di  cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo
   articolo 8";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le
   seguenti: "non hanno natura regolamentare e".
  2.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  3, comma 83, della legge 23
dicembre  1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite
di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze,
anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Societa'
per  lo  sviluppo  dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus
S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalita'
di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione
del  decreto  di cui al medesimo comma 83 dell'articolo 3 della legge
n. 662 del 1996.
  3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' abrogato.
Le   risorse  giacenti  sul  conto  speciale  di  cui  alla  predetta
disposizione  sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere  riassegnate  al  Fondo  di  cui  all'articolo  12 del decreto
legislativo  22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di
finanziamenti.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  3-bis.  All'articolo  10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367,  e  successive  modificazioni,  il  comma  3  e'  sostituito dal
seguente:
"3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione
dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della
fondazione  non  puo'  superare  la  misura  del  40  per  cento  del
patrimonio  stesso.  Lo statuto prevede altresi' che possono nominare
un  rappresentante  nel  consiglio  di amministrazione fondatori che,
come  singoli  o  cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio,
assicurano  per  almeno  due  anni  consecutivi  un apporto annuo non
inferiore  all'8  per  cento  del  totale  dei finanziamenti pubblici
erogati  per  la gestione dell'attivita' della fondazione, verificato
con  riferimento  all'anno  in  cui  avviene  il  loro ingresso nella
fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione
del  consiglio  di  amministrazione.  La  permanenza nel consiglio di
amministrazione  dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e'
subordinata  all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per
la  gestione  dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i
fondatori  privati  interessati dichiarano per atto scritto di volere
concorrere  collettivamente  alla  gestione  dell'ente  nella  misura
economica  indicata. Ciascun fondatore privato non puo' sottoscrivere
piu' di una dichiarazione".
  3-ter.  L'articolo  24  del  decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.  24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della  quota  del  Fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle
fondazioni  liricosinfoniche  sono  determinati  ogni  tre  anni  con
decreto  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali non avente
natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche  dei  progetti  e  dei  programmi  di attivita' di
   ciascuna  delle  fondazioni  sulla  base degli obiettivi specifici
   concordati  in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche
   con  riferimento al volume dell'attivita' produttiva e allo spazio
   riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura  degli investimenti destinati alla promozione del pubblico,
   anche  attraverso  un'idonea  politica  dei  prezzi,  nonche' alla
   formazione dei pubblico giovanile;
d) grado  di  raggiungimento  degli obiettivi specifici concordati in
   sede convenzionale;
e) valutazione  degli  organici  artistici,  tecnici e amministrativi
   necessari  al  conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi
   costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
   Gli  organici  funzionali  e  le  voci  dei  relativi  costi  sono
   previamente  definiti  con  il  decreto di cui al comma 1, tenendo
   conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla
   eventuale   presenza   di  corpi  di  ballo  e  di  laboratori  di
   costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione  della  entita'  della  partecipazione  dei privati al
   patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.
3. 11 principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato
secondo   criteri   oggettivi,   anche   collegati  a  meccanismi  di
standardizzazione  di  costi  e di determinazione degli indicatori di
rilevazione.
4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato
secondo   criteri   oggettivi,   anche  collegati  ad  indicatori  di
rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni
hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le
ttivita'  culturali  una  dettagliata  relazione  circa  lo  stato di
raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti
in   sede  di  ripartizione  delle  quote  del  Fondo  unico  per  lo
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.
6.  La  percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza  della  ripartizione  della  quota  di cui al comma 1, e'
determinata  ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico
per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di
cui  al  decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10
giugno 1999, n. 239.".
  3-quater.  Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre
2000,  n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
2001,  n.  6, le parole: ovvero hanno una partecipazione inferiore al
12  per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria
attivita'," sono soppresse.
  3-quinquies.  All'articolo  1 della legge 11 novembre 2003, n. 310,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5.  Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di
cui  al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di'
cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive  modificazioni.  A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione
concorre  al  riparto  ordinario  delle  risorse assegnate al settore
delle fondazioni lirico-sinfoniche.".
  ((  3-sexies.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONV.
CON MODIF. CON L. 31 MARZO 2005, N. 43. ))
  3-septies.   Le  fondazioni  lirico-sinfoniche  adeguano  i  propri
statuti  alle  disposizioni  del  presente  articolo entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
                             Art. 3 (1)
                 Societa' per lo sviluppo dell'arte,
           della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."

  1.  In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60,
comma  4,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  individua i limiti di impegno di cui
all'articolo  13,  comma  1,  della  legge  1°  agosto  2002, n. 166,
relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata
l'aliquota  del  tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata
legge  n.  289  del  2002.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede  alle  conseguenti  variazioni  di  bilancio  in  termini di
residui, di competenza e di cassa.
  2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per
i  beni  e  le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  approvato  il programma degli
interventi  da  finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1.
Tale  programma  puo'  ricomprendere  anche interventi a favore delle
attivita'  culturali  e dello spettacolo. (( Il Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali  presenta  al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi del presente comma. ))
  3.  Con  apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui
al  comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura
e  dello  spettacolo  "Arcus  S.p.a.", ed i Ministeri per i beni e le
attivita'  culturali  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono
disciplinati  i  criteri  e  le  modalita' per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2.
  4.  All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
successive  modificazioni,  dopo le parole: "Ministro per i beni e le
attivita'  culturali",  sono inserite le seguenti: ", di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
                             Art. 4 (1)
                  Interventi nei settori dei beni e
               delle attivita' culturali e dello sport

  1.  Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali
e dello sport e' autorizzata la spesa di31 milioni di euro per l'anno
2004,  di  16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro
per l'anno 2006.
  2.   E'   assegnato  a  Cinecitta'  Holding  S.p.a.  un  contributo
straordinario  per  spese  di investimento di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  3.   E'   assegnato   alla   Fondazione   Centro   sperimentale  di
cinematografia  un contributo straordinario per spese di investimento
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
  4.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, da adottare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e  possono  essere  direttamente effettuati da soggetti o istituzioni
proprietari,  possessori  e  detentori  dei beni, od organizzatori di
eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
  ((  4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e
della  Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa
di'  450.000  euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita'
celebrative  inerenti  il  cinquantenario  della conquista del K2. Il
contributo  e'  erogato  agli  enti.  organizzatori,  in  Italia e in
Pakistan,  su  deliberazione  di  un  Comitato  composto da tre saggi
nominati  rispettivamente  dal  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali. ))
  5.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
35  milioni  di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno
2005  e  a  25  milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
  (( 5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari
a  450.000  curo per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente.  "Fondo  speciale"  dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero. ))
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  ((  6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali"
sono inserite le seguenti: "o cooperativa".
  6-ter.  All'articolo  90  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
comma 18 e' sostituito dai, seguenti:
"18.  Le  societa'  e  le  associazioni  sportive dilettantistiche si
costituiscono  con  atto  scritto  nel  quale deve tra l'altro essere
indicata  la  sede  legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto  sociale con riferimento all'organizzazione di attivita'
   sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza  di  fini' di lucro e la previsione che i proventi delle
   attivita'  non  possono,  in  nessun  caso, essere divisi fra gli,
   associati, anche in forme indirette;
e) le   norme   sull'ordinamento   interno  ispirato  a  principi  di
   democrazia  e  di  uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
   con  la  previsione  dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte
   salve  le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma
   di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le
   disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche'
   le  modalita'  di  approvazione degli stessi da parte degli organi
   statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo  di  devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso
   di' scioglimento delle societa' e delle associazioni;
18-bis.  E'  fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni  sportive  dilettantistiche  di  ricoprire  la  medesima
carica  in  altre  societa'  o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito   della   medesima   federazione  sportiva  o  disciplina
associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter.  Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso
dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione
della  denominazione  sociale  di  cui al comma 17 attraverso verbale
della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".
  6-quater.  All'articolo  90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
commi 20, 21 e 22 sono abrogati. ))
                               Art. 5
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 marzo 2004
                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Urbani,  Ministro  per  i beni e le
                                  attivita' culturali
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
                                  Castelli, Ministro della giustizia
                                  Gasparri,       Ministro      delle
                                  comunicazioni
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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