D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28
Riforma  della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);
  Ravvisata  l'esigenza  di  ricondurre la disciplina delle attivita'
cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa
nella seduta del 26 novembre 2003;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute
del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  La  Repubblica,  in  attuazione  degli  articoli 21  e 33 della
Costituzione,   riconosce  il  cinema  quale  fondamentale  mezzo  di
espressione  artistica,  di  formazione  culturale e di comunicazione
sociale.
  2.  Le  attivita'  cinematografiche  sono riconosciute di rilevante
interesse  generale,  anche  in  considerazione della loro importanza
economica ed industriale.
  3.  La  Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive
competenze,  favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei
suoi  diversi  settori;  incoraggia  ed  aiuta  le iniziative volte a
valorizzare  e  a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale,
con  particolare  riguardo  ai film di interesse culturale; tutela la
proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma
di  sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi,
la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione
in  Italia  ed  all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca
nel settore cinematografico.
  4.  Per  il  raggiungimento  degli  scopi  di  cui  al  comma 1, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato:
"Ministero":
    a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo
ed  il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione
dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri;
    b) accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
    c) promuove   e   cura   i   rapporti   concernenti   gli  scambi
cinematografici   con   l'estero  e  quelli  per  la  coproduzione  e
codistribuzione   dei   film,   anche  attraverso  intese  o  accordi
internazionali  di  reciprocita',  d'intesa  con  il  Ministero degli
affari esteri;
    d) esercita  la  vigilanza,  nei casi previsti dalla legge, sugli
organismi   di   settore  ed  effettua  l'attivita'  di  monitoraggio
sull'utilizzo  delle  risorse  erogate  a  titolo  di finanziamenti e
contributi ai sensi del presente decreto.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo
realizzato  su  supporti  di  qualsiasi  natura,  anche digitale, con
contenuto  narrativo  o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai   sensi  della  disciplina  del  diritto  d'autore,  destinato  al
pubblico,  prioritariamente  nella sala cinematografica, dal titolare
dei diritti di utilizzazione.
  2.  Per  lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75
minuti.
  3.  Per  cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75
minuti,   ad   eccezione   di  quelli  con  finalita'  esclusivamente
pubblicitarie.
  4.   Per   film  di  animazione  si  intende  il  lungometraggio  o
cortometraggio  con  immagini  realizzate graficamente ed animate per
mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
  5.  Per  film  di  interesse  culturale  si  intende  il  film  che
corrisponde  ad  un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad
adeguati  requisiti  di  idoneita'  tecnica,  presenta  significative
qualita'  culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari,
nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
  6.   Per  film  d'essai  si  intende  il  film,  individuato  dalla
Commissione   di   cui   all'articolo   8,   espressione   anche   di
cinematografie  nazionali  meno  conosciute,  che  contribuisca  alla
diffusione  della  cultura  cinematografica  ed  alla  conoscenza  di
correnti   e   tecniche   di   espressione   sperimentali.   Ai  fini
dell'ammissione  ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai
film d'essai:
    a) i  film  riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione
di cui all'articolo 8;
    b) i  film  d'archivio,  distribuiti  dalla  Cineteca nazionale e
dalle  altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed
i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;
    c) i  film  ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
    d) i  film  inseriti  nelle  selezioni  ufficiali  di  festival e
rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
  7.  Per  film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di
cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile,
culturale ed etica dei minori.
  8.  Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso
o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
  9.  Per  sala  d'essai  si  intende  la sala cinematografica il cui
titolare,  con  propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non
inferiore  a  due  anni,  a proiettare film d'essai ed equiparati per
almeno  il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica
annuale.  La  quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e
le  multisale  con  meno  di  cinque  schermi  ubicate  in comuni con
popolazione  inferiore  a  quarantamila  abitanti.  All'interno della
suddetta  quota,  almeno  la  meta' dei giorni di programmazione deve
essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei
paesi dell'Unione europea.
  10.  Per  sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la
sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto
reale   di   godimento  sull'immobile  il  legale  rappresentante  di
istituzioni  o  enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita'
ecclesiale  o  religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti
dallo   Stato.   La   relativa   programmazione   cinematografica   e
multimediale   svolta   deve   rispondere  a  finalita'  precipue  di
formazione  sociale,  culturale  e  religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.
                             Art. 3. (4)
                      Imprese cinematografiche
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto, per impresa di produzione, di
distribuzione,  di esportazione, di esercizio e di industria tecnica,
si   intende  l'impresa  cinematografica  che  abbia  sede  legale  e
domicilio  fiscale  in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro
dell'Unione  europea,  che  abbia  una  filiale, agenzia o succursale
stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'.
Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti
presso  il  Ministero.  L'iscrizione  a  detti  elenchi  e' requisito
essenziale  per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale
requisito  non  e'  necessario per le istanze relative ai film di cui
all'articolo 2, comma 3.
  2.  Con  riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al
comma  1  prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad
esse  e'  determinata  da  un  punteggio  complessivo attribuito alle
imprese  secondo  gli  indicatori ed i rispettivi valori definiti con
decreto  ministeriale.  Gli  indicatori  si  riferiscono  ai seguenti
parametri,  relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale
definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:
    a) qualita' dei film realizzati;
    b)   stabilita'   dell'attivita',   anche   in  riferimento  alla
restituzione dei finanziamenti ottenuti;
    c) capacita' commerciale dimostrata. ((4))
  3.  L'appartenenza  delle  imprese  di produzione alle categorie di
classificazione  di  cui  al  comma 2 comporta una determinazione del
finanziamento  ammissibile,  ai sensi dell'articolo 12, differenziato
sulla  base  dei  parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
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AGGIORNAMENTO (4)
   La  Corte  costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U.
1a   s.s.   27/7/2005,   n.   30)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
                             Art. 4. (4)
       Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche
  1.  Presso  il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per
le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta".
  2.  La  Consulta  e'  presieduta  dal  Capo del Dipartimento per lo
spettacolo   e   lo   sport   o  dal  Direttore  generale  competente
appositamente  delegato,  ed  e'  composta  dal Presidente del Centro
sperimentale  di cinematografia, dal Presidente di Cinecitta' holding
S.p.a.,  da  quattro membri designati dalle associazioni di categoria
maggiormente  rappresentative  nel settore cinematografico, dei quali
due  designati  dalle  associazioni  maggiormente rappresentative nel
settore   dell'esercizio,   da   tre  rappresentanti  delle  Regioni,
designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  e da tre rappresentanti
degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Citta'.
  3.  La  Consulta  provvede  alla  predisposizione  di  un programma
triennale,   approvato  dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:
    a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche
di  intervento  per  la realizzazione delle opere di cui all'articolo
15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
    b)   l'individuazione,   sul  territorio  nazionale,  delle  aree
privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;
    c)  l'individuazione  degli  obiettivi  per  la  promozione delle
attivita'  cinematografiche  di cui all'articolo 19, comma 3, lettere
b), c) e d). ((4))
  4.  La  Consulta,  su  richiesta  del Ministro, presta attivita' di
consulenza  ed  elabora  indicazioni  utili  al  raggiungimento delle
finalita' di cui all'articolo 1.
  5.  La  Consulta  esprime  parere sulle richieste di autorizzazione
all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5. ((4))
  6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione
della   Consulta,  alle  cui  spese  si  provvede  nell'ambito  degli
stanziamenti  ordinari  nello  stato  di previsione del Ministero. La
partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.
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AGGIORNAMENTO (4)
   La  Corte  costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U.
1a   s.s.   27/7/2005,   n.   30)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  dei comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non  prevede  che l'approvazione ministeriale del programma triennale
avvenga  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano". e del
comma 5.
                               Art. 5.
             Riconoscimento della nazionalita' italiana
  1.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  previsti  dal presente
decreto,  le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita'
amministrativa    competente    istanza   di   riconoscimento   della
nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del
versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza,
il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza
dei  requisiti  per  il riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana  e  dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali
di  lavoro  di  categoria  e  dei  relativi  oneri  sociali, ai sensi
dell'articolo   46   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
  2.  Ai  fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche
del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:
    a) regista italiano;
    b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
    c) sceneggiatore   italiano   o   sceneggiatori   in  maggioranza
italiani;
    d) interpreti principali in maggioranza italiani;
    e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
    f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
    g) autore della fotografia cinematografica italiano;
    h) montatore italiano;
    i) autore della musica italiano;
    l) scenografo italiano;
    m) costumista italiano;
    n) troupe italiana;
    o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
    p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
    q) effettuazione  in  Italia  di almeno il trenta per cento della
spesa  complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche
di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali.
  3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini
dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea sono equiparati ai cittadini
italiani.
  4.  E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano
le  componenti  di  cui  al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q),
almeno  tre  delle  componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g),
h),  almeno  due  delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l),
m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).
  5.  Per  i  requisiti  di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono
essere  concesse  deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo
parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del
Direttore generale competente.
  6.  Le  imprese  produttrici  sono tenute a presentare al direttore
generale  competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione    della    copia   campione,   apposite   istanze   di
riconoscimento  definitivo  della nazionalita' italiana del film e di
ammissione  ai  benefici di legge, corredate dei documenti necessari.
Il  Direttore  generale  provvede  su tali istanze entro i successivi
novanta  giorni.  I  film  che abbiano i requisiti di cui al presente
articolo    vengono   iscritti,   all'atto   del   provvedimento   di
riconoscimento  definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti
presso la Direzione generale competente.
  7.  Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione
o  del  conseguimento  di  benefici  da parte degli esercenti di sale
cinematografiche,   sono  considerati  nazionali  i  film  che  hanno
ottenuto  il  riconoscimento  provvisorio di nazionalita' italiana di
cui  al  comma  1  e sono considerati film di paesi appartenenti alla
Unione  europea  i  film  anche  coprodotti  dai  suddetti  paesi. In
alternativa  o  in  assenza  del  certificato  d'origine,  fa fede la
nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.
                               Art. 6.
                            Coproduzioni
  1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente
decreto,  possono  essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i
cortometraggi  realizzati in coproduzione con imprese estere, in base
a  speciali  accordi internazionali di reciprocita' e con i requisiti
di cui al presente articolo.
  2.  Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea
non  si  applica  quanto  disposto  dal  comma 3. Sono fatte salve le
previsioni contenute nelle singole convenzioni.
  3.  La  quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi
non  appartenenti all'Unione europea non puo' essere inferiore al 20%
del costo del film.
  4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocita' in materia
di  coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota
di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.
  5.  In  presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme
alla  percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe,
con  decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo
8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
  6.  In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra
imprese  italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del
Ministro,  sentita  la Commissione di cui all'articolo 8, per singole
iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
  7.  Il  saldo  della  quota  minoritaria,  con  eccezione di quanto
previsto  dalle  singole  convenzioni,  e'  corrisposto  entro trenta
giorni  dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per
la  stampa  di  copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso
entro  centoventi  giorni  dalla prima uscita in sala del film in uno
dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte
del  coproduttore  minoritario  fa  decadere  la  coproduzione, senza
pregiudicare  il riconoscimento della nazionalita' italiana del film,
richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
  8.  Il  Direttore  generale  competente  provvede al riconoscimento
della  coproduzione  del  film, su istanza dell'impresa di produzione
italiana,  presentata  almeno  trenta  giorni prima dell'inizio della
lavorazione del film.
                               Art. 7.
               Riconoscimento dell'interesse culturale
  1.  Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere
anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
  2.  Per  il  riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono
presentare  le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a),
b),  c),  d),  e),  f),  n),  o),  p)  e  q); ed almeno quattro delle
componenti  di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed
m).
  3.  Per  ragioni  artistiche  o  culturali,  il  Direttore generale
competente   puo'   concedere   deroghe  per  le  componenti  di  cui
all'articolo  5,  comma  2, lettere f), n) ed o), previo parere della
Commissione di cui all'articolo 8.
  4.  I  film  cortometraggi  devono  presentare le componenti di cui
all'articolo  5,  comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i),
fatta  salva  la  possibilita'  di  deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.
                           Art. 8. (3) (4)
                  Commissione per la cinematografia
  1.   Presso  il  Ministero  e'  istituita  la  Commissione  per  la
cinematografia,  di seguito denominata: "Commissione". La Commissione
e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
    a)  la  sottocommissione  per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale,  che  provvede,  con  apposite  sezioni, al riconoscimento
dell'interesse  culturale,  in  fase  progettuale, dei lungometraggi,
delle  opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione
della  quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione
alla    comprovata    valenza   artistica   degli   autori,   nonche'
all'ammissione  al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del
presente  decreto,  ed  alla  valutazione  delle sceneggiature di cui
all'articolo 13, comma 8;
    b)  la  sottocommissione  per la promozione e per i film d'essai.
Essa,  suddivisa  in  apposite  sezioni, esprime parere sulle istanze
relative  ai  contributi  di  cui  all'articolo  19,  e  ne definisce
l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata  al  progetto  gia' valutato dalla sottocommissione di cui
alla  lettera  a),  ed  i  requisiti  di cui all'articolo 9, comma 1;
provvede all'individuazione dei film d'essai.
  2.  Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo
un  calendario  di  sedute suddiviso in due distinti semestri, che si
concludono  il  31  maggio  ed  il  30  novembre  di  ogni  anno.  La
sottocommissione   di   cui   al  comma  1,  lettera  a),  valuta  il
riconoscimento    dell'interesse    culturale    mediante    apposita
istruttoria,  con  audizione  del  regista  e  di  un  rappresentante
dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
    a)  valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi
generi cinematografici;
    b) valutazione della qualita' tecnica del film;
    c)  coerenza  delle  componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico;
    d)   qualita'   dell'apporto   artistico   del  regista  e  dello
sceneggiatore,   nonche'   valutazione   del   trattamento   o  della
sceneggiatura,  con  particolare riferimento a quelli riconosciuti di
rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed
a  quelli  destinati  alla  realizzazione  di film per ragazzi ovvero
tratti da opere letterarie.
  3.  Le  sottocommissioni  sono presiedute ( . . . . ) dal Direttore
generale  competente,  (  .  .  . . ) e sono composte da un numero di
membri  da  definirsi  con il decreto ministeriale di cui al comma 4,
scelti  dal  Ministro  tra  esperti  altamente  qualificati  nei vari
settori  delle attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle
associazioni  di  categoria maggiormente rappresentative. Partecipano
alle  sedute  della  sottocommissione  di cui al comma 1, lettera b),
relative   alla   promozione  delle  attivita'  cinematografiche,  un
rappresentante  delle regioni, un rappresentante delle province ed un
rappresentante  dei  comuni,  designati  dalla  Conferenza unificata,
particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica.
Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione
all'estero,  partecipa  un  rappresentante del Ministero degli affari
esteri.   Le  sottocommissioni  durano  in  carica  dodici  mesi.  Il
trattamento  economico spettante ai componenti delle sottocommissioni
e'  stabilito  annualmente  con  decreto del Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  a  valere  sulla  quota del settore cinema del
Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. ((4))
  4.  Con  decreto  ministeriale  sono  stabiliti  gli indicatori del
criterio  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  e dei relativi valori
percentuali,  per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della
valutazione  finale,  nonche'  l'arco  temporale  di  riferimento del
criterio  stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e
funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. ((4))
  5.  Il  calendario  delle  attivita'  e gli esiti delle valutazioni
delle  sedute  della  Commissione, corredati di adeguate motivazioni,
sono  resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto
ministeriale di cui al comma 4.
  6.   Con  la  costituzione  della  Commissione  sono  soppresse  la
Commissione  consultiva per il cinema e la Commissione per il credito
cinematografico  di  cui  al  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 545,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  650,  nonche'  la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film
per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.
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AGGIORNAMENTO (4)
   La  Corte  costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U.
1a   s.s.   27/7/2005,   n.   30)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  dei comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non   prevede   che   la   scelta   ministeriale   dei  membri  delle
sottocommissioni  avvenga  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano".  e  del  comma  4  "nella  parte  in cui non dispone che il
decreto  ministeriale  ivi  previsto  sia  adottato  d'intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome di Trento e Bolzano, limitatamente alla disciplina
concernente gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lett. d) e
dei  relativi  valori  percentuali,  per un incidenza complessiva non
superiore  al  50% della valutazione finale, nonche' l'arco temporale
di riferimento del criterio stesso"
                             Art. 9. (4)
                      Film ammessi ai benefici
  1.  Possono  essere ammessi ai benefici del presente decreto i film
che  presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre
ad  adeguati  requisiti  di  idoneita'  tecnica,  e che rispettano il
disposto  del  comma  3.  L'accertamento dei requisiti e' effettuato,
dopo  la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo
8, comma 1, lettera b), che accerta altresi', per i film riconosciuti
di   interesse   culturale,  la  rispondenza  sostanziale  dell'opera
realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della
mancanza  dei  requisiti  comporta  la  decadenza  dai  benefici gia'
concessi.
  2.  Non  sono  ammessi  ai benefici previsti dal presente decreto i
film  prodotti  esclusivamente  dalle  amministrazioni  dello Stato e
dagli enti pubblici.
  3.  Fatte  salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 4.
5.  1962,  n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e
prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un
idoneo   avviso   che   rende  nota  la  partecipazione  delle  ditte
produttrici  di  detti  marchi  e prodotti ai costi di produzione del
film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita'
produttive,   sono   stabilite  le  relative  modalita'  tecniche  di
attuazione. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
   La  Corte  costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U.
1a   s.s.   27/7/2005,   n.   30)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia adottato
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
                            Art. 10. (4)
                      Incentivi alla produzione
  1.   A   favore  delle  imprese  di  produzione  dei  film  di  cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di
nazionalita'  italiana  ai  sensi  dell'articolo  5,  e' concesso, su
istanza  dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a
seguito  delle  verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo
calcolato  in  percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle
imposte,  realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche,
per  la  durata  massima  di  diciotto mesi dalla prima proiezione in
pubblico,  con  l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo
ottenuto  per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per
opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori
ad  un  limite  minimo  fissato con il decreto ministeriale di cui al
comma 3.
  2.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente
all'ammortamento  dei  mutui  contratti  per la produzione del film e
finanziati  ai  sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il
residuo   entra   nel  patrimonio  dell'impresa  anche  al  fine  del
reinvestimento,  da parte del medesimo beneficiario, nella produzione
di  film  che  abbiano  i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le
modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
  3.  La  misura  percentuale  del  contributo  di  cui al comma 1 e'
articolata  con  criterio  progressivo  in  base a scaglioni, per gli
incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di
cui  al  comma  4.  Per  gli  incassi  superiori a tale ammontare, si
applica  il  medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel
decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  4,  di  un  limite massimo
ammissibile  a contributo, determinato in base al costo di produzione
del  film,  attestato  da  societa'  di  certificazione  e  revisione
legalmente riconosciute.
  4.  Con  decreto  ministeriale  sono  stabiliti il tetto massimo di
risorse  finanziarie,  a  valere  sulla quota cinema del Fondo di cui
alla  legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al
comma  1  ed  a  quello  di  cui al comma 5, le modalita' tecniche di
erogazione  dei  medesimi,  i  tempi  e  le  modalita' dell'eventuale
reinvestimento  nella  produzione  del  contributo di cui al comma 1,
nonche'  le  modalita'  tecniche  di monitoraggio circa l'impiego dei
contributi  erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite
la  periodicita'  di  rilevazione  degli  incassi lordi ai fini della
liquidazione  dei  contributi  di  cui al comma 1 ed al comma 5, e la
percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa'
italiana  degli  autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai
sensi  dell'articolo  11, comma 2, come corrispettivo del servizio di
rilevazione. ((4))
  5.  Per  i  film  di  cui  al  comma 1 e' riconosciuto un ulteriore
contributo  in favore del regista e degli autori del soggetto e della
sceneggiatura  cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in
percentuale  sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo
comma  1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
  6.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  revocato nei casi di
violazione  delle  prescrizioni  del  decreto  ministeriale di cui al
comma  4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per
i  successivi  cinque  anni,  di ogni successiva istanza del medesimo
soggetto  finalizzata  all'ottenimento  di  benefici  a  carico dello
Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
   La  Corte  costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U.
1a   s.s.   27/7/2005,   n.   30)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui
non  dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto sia adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e Bolzano, limitatamente
alla  disciplina concernente il tetto massimo di risorse finanziarie,
a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30/4/1985, n.
163,  destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al
comma  5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e
le  modalita'  dell'eventuale  reinvestimento  nella  produzione  del
contributo  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le modalita' tecniche di
monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati".
                              Art. 11.
            Liquidazione degli incentivi alla produzione
  1.  Il  contributo  a  favore  dell'impresa di produzione, previsto
all'articolo  10  del  presente  decreto,  e' liquidato sugli incassi
lordi  degli  spettacoli  nei  quali  il  film  sia stato proiettato,
accertati   dalla   SIAE   e   da   questa  comunicati  all'autorita'
amministrativa  competente,  con una periodicita' almeno trimestrale,
secondo  le  modalita' tecniche stabilite nel decreto ministeriale di
cui  all'articolo  10,  comma  4.  La  liquidazione del contributo e'
subordinata  al  deposito  di  una  copia negativa del film presso la
Cineteca nazionale.
  2.  Una  percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata,
come  corrispettivo  per  il  servizio  reso, alla SIAE. La misura di
detta  percentuale  e'  definita  nel  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 10, comma 4.
  3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e
della  sceneggiatura  dei  film  di  cui all'articolo 10, comma 1, e'
liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.
                     Art. 12 (1) (2) (3) (4) (5)
              Fondo per la produzione, la distribuzione
                 l'esercizio e le industrie tecniche

  1.  E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
  2.  Al  Fondo  di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie
disponibili  ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) sul  fondo  speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre
   1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul  fondo  particolare  di  cui  all'articolo  28  della  legge 4
   novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul  fondo  di  intervento  di  cui  all'articolo 2 della legge 14
   agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul  fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio
   1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul  fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14
   gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla
   legge 1° marzo 1994, n. 153.
I  fondi  di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971,
n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al   finanziamento   degli  investimenti  promossi  dalle  imprese
   cinematografiche  per  la  produzione di opere filmiche, anche con
   riferimento  alla  realizzazione  di  colonne  sonore,  e  per  lo
   sviluppo   di   sceneggiature  originali  di  particolare  rilievo
   culturale e sociale;
b) alla   corresponsione   di  contributi  a  favore  di  imprese  di
   distribuzione  ed  esportazione,  anche  per  la  realizzazione di
   versioni  dei  film  riconosciuti di interesse culturale in lingua
   diversa da quella della ripresa sonora diretta;
c) alla  corresponsione  di  contributi  sugli interessi dei mutui ed
   alla  concessione  di  contributi in conto capitale a favore delle
   imprese  di  esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche,
   per  la  realizzazione  di  nuove  sale  o  il  ripristino di sale
   inattive,  nonche'  per  l'adeguamento  delle  strutture  e per il
   rinnovo    delle   apparecchiature,   con   particolare   riguardo
   all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi
   sugli    interessi    a    favore    delle    industrie   tecniche
   cinematografiche,  per  la  realizzazione, la ristrutturazione, la
   trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri
   di    posa,   di   stabilimenti   di   sviluppo   e   stampa,   di
   sincronizzazione, di post-produzione;
e) alla  corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze
   del   settore  delle  attivita'  cinematografiche,  salvo  diversa
   determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello
   spettacolo.
  3-bis.  Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
  4.  Con  decreto  ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite
annualmente  le  quote  percentuali  del  Fondo di cui al comma 1, in
relazione alle finalita' di cui al comma 3. (4)
  5.  Con  decreto  del  Ministro  sono stabilite, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le modalita' tecniche di
gestione   del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e  di  erogazione.  dei
finanziamenti  e  dei  contributi,  nonche'  le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. (4)
  6.  Le  risorse  giacenti  sui fondi di cui al comma 2 alla data di
entrata  in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge
30  aprile  1985,  n.  163,  destinata  alle  imprese di produzione e
distribuzione,   nella   misura  residuata  all'esito  delle  domande
valutate  secondo  il  regime  transitorio  di  cui  all'articolo 27,
confluiscono  nel  Fondo  di  cui  al  comma  1.  Nel  medesimo Fondo
confluiscono,  altresi',  le  eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti  erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al
bilancio dello Stato.
  7.  Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di
appositi  organismi  e  mediante  la stipula di convenzioni con uno o
piu'  istituti  di  credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni
vigenti,  in  base  ai  criteri  delle piu' vantaggiose condizioni di
gestione    offerte    e    della    adeguatezza    delle   strutture
tecnico-organizzative  ai  fini  della  prestazione  del servizio. Le
risorse  del  medesimo  Fondo  sono  versate su apposita contabilita'
speciale,  intestata  all'organismo  affidatario del servizio, per il
funzionamento   della   quale  si  applicano  le  modalita'  previste
dall'articolo  10  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  8.  La  gestione  finanziaria  del  Fondo  di  cui al comma 1 resta
affidata  fino  al  ((  31 dicembre 2005 )), alla Banca nazionale del
lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U. 1a
s.s. 27/7/2005, n. 30) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
dei comma 4 e 5 del presente articolo "nella parte in cui non dispone
che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
                            Art. 13. (4)
             Disposizioni per le attivita' di produzione
  1.  A  valere  sul  Fondo  di  cui  all'articolo  12, comma 1, sono
concessi  i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e
9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6.
  2.  Per  i  lungometraggi  riconosciuti  di interesse culturale, e'
concesso  un  mutuo  di  durata triennale, assistito dal Fondo di cui
all'articolo  12,  comma  1, in misura non superiore al 50% del costo
del  film,  per  costi  massimi  ammissibili  definiti con il decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e
seconde,  la  misura  di cui al periodo precedente e' elevata al 90%.
L'erogazione   del   finanziamento   e'   subordinata   all'effettivo
reperimento,  entro  un  anno dalla delibera del finanziamento stesso
adottata  dalla  Commissione, delle risorse necessarie alla copertura
del  restante  costo  di  produzione  del  film. Il reperimento delle
risorse   non   puo'   comportare   la   prevendita  dei  diritti  di
utilizzazione,  in  misura superiore alla quota percentuale del costo
di   produzione  a  carico  dell'impresa,  definita  con  il  decreto
ministeriale  di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti
di  utilizzazione,  fatti  salvi  quelli  oggetto di prevendita, sono
destinati  prioritariamente  alla restituzione della quota finanziata
dallo Stato.
  3.  Per  i  cortometraggi  riconosciuti  di interesse culturale, e'
concesso  un  mutuo  di  durata triennale, assistito dal Fondo di cui
all'articolo  12,  comma  1,  fino al 100% del costo del film, per un
costo massimo ammissibile definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
  4.  E' concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3,
non  subordinato  all'effettivo  reperimento delle risorse necessarie
alla  copertura  della  quota  percentuale  del costo di produzione a
carico   dell'impresa.   Tale   acconto,   garantito  dal  patrimonio
aziendale,  e'  commisurato  all'entita'  del  capitale  sociale, del
patrimonio  aziendale  e  degli  altri criteri di classificazione, ai
sensi  dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo
le  modalita'  definite  nel decreto ministeriale di cui all'articolo
12, comma 5.
  5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3,
entro  tre  anni  dall'erogazione,  comporta l'acquisizione, da parte
dello  Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento
dell'opera   corrispondente   alla   parte   del   finanziamento  non
ammortizzato,  secondo le modalita' definite nel decreto ministeriale
di  cui  all'articolo  12,  comma  5. Qualora una medesima impresa di
produzione  non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari
almeno   al   30%  del  finanziamento  assistito  dal  Fondo  di  cui
all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno
al  15%,  per i film di cui al comma 3, non potra' presentare istanze
di  finanziamento  a  valere  sul medesimo Fondo per i successivi tre
anni.
  6.  Per  i  lungometraggi  per  i  quali  non sia stato richiesto o
riconosciuto   l'interesse  culturale  e'  concesso,  su  istanza  al
Direttore  generale  competente,  un  mutuo  di durata triennale, non
assistito  da  garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in
misura  non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo
ammissibile  definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo
12,  comma  5.  Detto  mutuo  e'  concesso  previa  valutazione della
Commissione.
  7.    Variazioni   sostanziali   nel   trattamento   e   nel   cast
tecnico-artistico  del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla  sottocommissione  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee  a  far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici
di  legge,  comportano  la  revoca del finanziamento concesso, la sua
intera  restituzione,  nonche' la cancellazione per cinque anni dagli
elenchi  di  cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa
esclusa.
  8.  Sono  corrisposti  annualmente  finanziamenti  alle  imprese di
produzione,  iscritte  negli  elenchi  di  cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o   sociale.   Il  finanziamento  e'  revocato  in  caso  di  mancata
presentazione  del  corrispondente  progetto  filmico  entro due anni
dall'erogazione.  Esso  viene  restituito  in caso di concessione dei
finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della
somma  finanziata,  definita  con  il  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 12, comma 5, e' sottratta al piano di ammortamento ed e'
destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.
  9.  Un'apposita  giuria,  composta  da cinque eminenti personalita'
della  cultura,  designate  dal Ministro, seleziona tre progetti, tra
quelli  riconosciuti  di  interesse  culturale nel corso dell'anno, a
ciascuno  dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilita'
finanziarie  del  Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo
speciale   di   cinquecentomila   euro   per   la   promozione  e  la
distribuzione,   revocabile   nel   caso   di  mancata  realizzazione
dell'opera.  La  medesima giuria provvede, altresi', all'attribuzione
dei premi di qualita' di cui all'articolo 17. ((4))
  10.  Il  Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero
delle  comunicazioni  e  con  gli  enti  territoriali interessati per
l'organizzazione  di  un  evento,  anche  televisivo,  destinato alla
consegna  dei  riconoscimenti  di  cui al comma 9, ed alla conoscenza
presso  il  pubblico  degli  altri  progetti  filmici riconosciuti di
interesse  culturale, nonche' alla consegna dei premi di qualita', di
cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U. 1a
s.s. 27/7/2005, n. 30) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
del comma 9 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che
la  designazione  ministeriale  dei componenti la giuria ivi prevista
avvenga sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
                              Art. 14.
           Disposizioni per le attivita' di distribuzione
  1.  A  valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1,  sono  concessi  alle  imprese  di  distribuzione,  iscritte negli
elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e
4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del
film  e  sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione
dei  film  lungometraggi  e  cortometraggi  riconosciuti di interesse
culturale  che  abbiano  fruito dei finanziamenti di cui all'articolo
13, commi 2 e 3.
  2.  Alle  imprese  di  distribuzione, iscritte negli elenchi di cui
all'articolo  3,  sono  concessi  contributi  per la distribuzione in
Italia  di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi
sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati
sul   territorio   nazionale  dai  film,  riconosciuti  di  interesse
culturale,  distribuiti  dalla  medesima  impresa nel corso dell'anno
precedente all'istanza di concessione.
  3.  Alle  imprese  di  esportazione,  iscritte negli elenchi di cui
all'articolo   3,  sono  concessi  contributi  per  la  distribuzione
all'estero   di  film  riconosciuti  di  interesse  culturale.  Detti
contributi   sono  erogati  in  misura  proporzionale  alle  cessioni
effettuate  ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di
film  riconosciuti  di  interesse  culturale,  nonche'  al  numero di
ingressi   realizzati  all'estero  dai  medesimi  film,  secondo  gli
indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5.
  4.  Le  imprese  di distribuzione e di esportazione beneficiarie di
contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere
le  liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini
della promozione culturale italiana all'estero.
                              Art. 15.
             Disposizioni per le attivita' di esercizio
  1.  A  valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.
  2.  Alle  imprese  di  esercizio,  iscritte  negli  elenchi  di cui
all'articolo  3,  ed  ai  proprietari  di sale cinematografiche, sono
concessi  contributi  in  conto interessi sui contratti di mutuo e di
locazione  finanziaria,  per tutta la durata dei contratti e comunque
per  un  periodo  non  superiore  a  quindici  anni,  per le seguente
finalita':
    a) realizzazione  di  nuove  sale  o ripristino di sale inattive,
anche  mediante  acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e
per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti,
mediante  l'aumento  del numero degli schermi, nell'ambito delle aree
geografiche  individuate,  per  ciascuna tipologia di intervento, nel
programma triennale di cui all'articolo 4;
    b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle
sale cinematografiche esistenti;
    c) installazione,     ristrutturazione     e     rinnovo    delle
apparecchiature  e  degli  impianti  e  servizi  accessori  alle sale
cinematografiche.
  3.  Il  contributo  in  conto  interessi  e'  concesso nella misura
necessaria  a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla
percentuale  definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo
12,  comma  5.  Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi
massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il
contributo  in  conto interessi non puo' comunque essere superiore al
90%  del  costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per
gli  interventi  di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonche' per
la   riattivazione   di  sale  cinematografiche  chiuse  o  dismesse,
contributi   in  conto  capitale  per  costi  massimi  ammissibili  e
percentuali  d'intervento  da definire con il decreto ministeriale di
cui all'articolo 12, comma 5.
  4.  A  condizione  che  l'impresa di esercizio o il proprietario di
sale  cinematografiche  si  impegni,  con  apposito atto d'obbligo, a
programmare   una   quota   percentuale,   da  definire  nel  decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di
nazionalita'  italiana  o  di  paesi appartenenti all'Unione europea,
l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella
misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi
riferiti a:
    a) sale   cinematografiche   ubicate   in  comuni  che  ne  siano
sprovvisti,  con  particolare  attenzione  ai  centri  cittadini  con
popolazione  non  superiore  a  diecimila  abitanti  e  a  quelli che
confinano con comuni anch'essi privi di sale;
    b) trasformazione  in  multisala di sale cinematografiche ubicate
nei  centri  cittadini  dei  comuni  con  popolazione non inferiore a
ventimila abitanti.
  5.  Per  gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed
alla  stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi,
sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi
ammissibili   dei  relativi  investimenti  definiti  con  il  decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
                              Art. 16.
       Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche
  1.  A  valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
  2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi
di  cui  all'articolo  3,  sono  concessi  mutui  decennali  a  tasso
agevolato  o  contributi  sugli  interessi per investimenti destinati
alle  finalita'  di  cui  all'articolo  12,  comma 3, lettera d), del
presente decreto.
  3.  Con  il  decreto  ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5,
sono  definiti  i  costi  massimi  ammissibili degli investimenti, in
relazione  anche  al  numero degli addetti ed alla appartenenza delle
industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate
dal programma triennale di cui all'articolo 4.
                            Art. 17. (4)
                          Premi di qualita'
  1.  A  valere  sul  fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
sono  attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo
13, comma 9, i premi di qualita' di cui al comma 3.
  2.  Entro  quindici  giorni dalla data di presentazione della copia
campione,  l'impresa  di  produzione  iscritta  agli  elenchi  di cui
all'articolo   3   puo'  presentare  istanza  al  Direttore  generale
competente,   per   il   rilascio   dell'attestato  di  qualita'  dei
lungometraggi realizzati.
  3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali
sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed
effettivamente   programmati   nelle   sale   cinematografiche,  sono
assegnati  premi  il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto
del Ministro.
  4.  Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di
ripartizione  del  premio  di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti:
impresa  di  produzione;  regista;  autore del soggetto; autore della
sceneggiatura;  autore del commento musicale; autore della fotografia
cinematografica;  autore  della  scenografia;  autore  del montaggio.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U. 1a
s.s. 27/7/2005, n. 30) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
del comma 9 del presente articolo "nella parte in cui non dispone che
il  decreto  ministeriale  ivi  previsto sia adottato d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
                              Art. 18.
             Associazioni nazionali e circoli di cultura
                           cinematografica
  1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione
senza  scopo  di lucro, costituita anche con atto privato registrato,
che   svolge   attivita'   di   cultura   cinematografica  attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
  2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende
l'associazione  senza  scopo  di lucro, costituita con atto pubblico,
diffusa  e  operativa  in cinque regioni, con attivita' perdurante da
almeno   tre   anni,   alla   quale  aderiscono  circoli  di  cultura
cinematografica ed organismi specializzati.
  3.  Ai  fini del presente decreto, il Direttore generale competente
provvede  al  riconoscimento  delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica  e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
  4.   Le  associazioni  e  i  circoli  aderenti  possono  avvalersi,
nell'ambito   delle   loro   attivita',   anche   della  riproduzione
visivo-sonora  da  supporti  video,  ottici, elettronici, magnetici e
digitali,  previa  adozione  delle  misure  di  tutela finalizzate ad
evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.
  5.  Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un
contributo  annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19,
commisurato  alla  struttura organizzativa dell'associazione, nonche'
all'attivita'  svolta  dalla  stessa  nell'anno  precedente,  secondo
modalita'  tecniche  definite  con  il  decreto  ministeriale  di cui
all'articolo 19, comma 3.
  6.  Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono
assumere,  per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale
cinematografiche   e  video  riservate  ai  soci  e  usufruire  delle
provvidenze  finanziarie  e  delle agevolazioni creditizie previste a
favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
                            Art. 19. (4)
             Promozione delle attivita' cinematografiche
  1.  Le  risorse  finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo
45  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono  destinate  alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il
fondo  di  cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le
modalita'  tecniche  di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di
monitoraggio circa l'impiego delle stesse. ((4))
  3.  Il  Direttore  generale  competente  delibera,  nell'ambito del
programma  triennale  di  cui  all'articolo  4  e  sulla  base  degli
obiettivi   definiti   annualmente  dal  Ministro,  l'erogazione  dei
contributi,  acquisito  il  parere della Commissione, per le seguenti
attivita':
    a)  sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di
lucro  e  fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le
programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;
    b)   concessione   di   sovvenzioni  a  favore  di  iniziative  e
manifestazioni  in  Italia  ed  all'estero,  anche  a  carattere  non
permanente,  promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza
scopo  di  lucro,  istituti  universitari,  comitati  ed associazioni
culturali  e  di  categoria  ed inerenti allo sviluppo del cinema sul
piano artistico, culturale e tecnico;
    c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle
sale  delle  comunita'  ecclesiali  o  religiose, tenendo conto della
qualita'  della  programmazione  complessiva  di film riconosciuti di
nazionalita' italiana;
    d)  conservazione  e restauro del patrimonio filmico nazionale ed
internazionale  in  possesso  di  enti  o soggetti pubblici e privati
senza  scopo  di  lucro,  con  obbligo, a carico di questi ultimi, di
fruizione  collettiva  dell'opera filmica, con modalita' da definirsi
in via convenzionale;
    e)  realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare
rilevanza  internazionale  e  di  festival  e  rassegne  di interesse
nazionale  ed  internazionale  di  opere cinematografiche da parte di
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
    f)  pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a
carattere  storico,  artistico,  scientifico e critico-informativo di
interesse   nazionale,   riguardanti   la   cinematografia,   nonche'
organizzazione di corsi di cultura cinematografica. ((4))
  4.  Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere
a),  b),  e)  ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e'
commisurata  alla  stabilita'  ed  all'efficacia  dell'iniziativa nei
cinque anni precedenti.
  5.  Con  decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i
criteri  per  la  concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale
delle comunita' ecclesiali o religiose. ((4))
  6.  Le  regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche
iniziative  di  sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono
realizzate nei territori di propria competenza.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U. 1a
s.s. 27/7/2005, n. 30) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
dei  commi  2,  3,  e 5 del presente articolo "nella parte in cui non
dispone  che  il  decreto ministeriale ivi previsto, e la definizione
annuale  da  parte  del  Ministro  degli obiettivi ivi previsti siano
adottati  sentita  e  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
                              Art. 20.
               Denuncia di inizio lavorazione del film
  1.  Ai  fini  della  corresponsione dei benefici di cui al presente
decreto,  le  imprese  di produzione denunciano al Direttore generale
competente  l'inizio  di lavorazione del film, almeno un giorno prima
dell'inizio  delle  riprese,  a  pena  di decadenza, presentando, nel
contempo,  il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di
finanziamento,  il  piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento
per  l'accertamento  della  nazionalita'  di cui all'articolo 5. Tale
previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13,
comma 8.
  2.  Copia  della  denuncia  di  inizio  di lavorazione, nella quale
devono  essere  indicati,  oltre alla impresa di produzione, anche il
regista,   gli   autori   del   soggetto,   del   trattamento,  della
sceneggiatura,  del  commento  musicale,  l'autore  della  fotografia
cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio,
e'  trasmessa  dalla  Direzione  generale  competente  alla  SIAE per
l'iscrizione  nel  pubblico  registro cinematografico, ai sensi e per
gli effetti delle vigenti norme in materia.
  3.  I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e
tutta  la  documentazione concernente la preparazione dei film, anche
su   supporto   informatico,   sono  conservati  presso  la  Cineteca
nazionale.   La  presente  disposizione  si  applica  anche  ai  film
riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.
                              Art. 21.
                         Adempimenti tecnici
  1.   Per   la   determinazione  della  durata  del  film,  ai  fini
dell'ammissione  ai benefici di cui al presente decreto, si considera
il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio
lavorazione  del  film  stesso,  con esclusione dei titoli iniziali e
finali quando non siano girati su scena.
  2.  Il  materiale  scenico  di  repertorio  puo'  essere utilizzato
purche'  tale  impiego  non  sia in alcun caso superiore al dieci per
cento  della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a
giudizio  della  Commissione,  a  particolari  requisiti di carattere
storico e culturale.
  3.  Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive
di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che
non  riconoscano  in  reciprocita'  all'Italia la facolta' di inviare
copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti
in accordi internazionali.
  4.  Lo  sviluppo  del negativo e la stampa delle copie positive dei
film  nazionali  devono  essere  effettuati  in  Italia o in un paese
dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire
deroghe  ove  siano  necessari sistemi speciali per i quali manchi in
Italia  o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura,
o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali
di reciprocita'.
                            Art. 22. (4)
                  Apertura di sale cinematografiche
  1.  Le  regioni,  con  proprie  leggi, disciplinano le modalita' di
autorizzazione  alla  realizzazione, trasformazione ed adattamento di
immobili  da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla
ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita',
anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle
diverse  tipologie  di strutture cinematografiche, secondo i seguenti
principi fondamentali:
    a)  rapporto  tra popolazione e numero degli schermi presenti nel
territorio provinciale;
    b)  ubicazione  delle  sale  e  arene, anche in rapporto a quelle
operanti nei comuni limitrofi;
    c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
    d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e
arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
    a)  per  sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno
schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
    b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)
destinato,  oltre  che  al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle  rappresentazioni  teatrali  di  qualsiasi genere, da effettuare
mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e
comprendente   allestimenti  scenici  fissi  e  mobili  con  relativi
meccanismi ed attrezzature;
    c)  per  multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche
adibite  a  programmazioni  multiple accorpate in uno stesso immobile
sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
    d)  per  arena,  il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente
nel  periodo  stagionale individuato dalle singole regioni, allestito
su  un'area  delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni
cinematografiche o videografiche.
  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di cui agli articoli 141,
141-bis  e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di
igiene e sicurezza.
  4.  Ai  fini  dell'iscrizione  negli elenchi di cui all'articolo 3,
comma  1,  le  imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il
rilascio    delle   autorizzazioni   relative   alle   singole   sale
cinematografiche,   nonche'  gli  eventuali  periodi  di  sospensione
dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
  5.  L'autorizzazione  all'apertura  di  multisale  con un numero di
posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale
competente, previo parere conforme della Consulta. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale con la sentenza 7 - 19 luglio 2005 (G.U. 1a
s.s. 27/7/2005, n. 30) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
del comma 5 del presente articolo.
                              Art. 23.
               Pubblico registro per la cinematografia
  1.  I  film  riconosciuti  di  nazionalita' italiana, e quelli agli
stessi  equiparati  ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione
ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico
registro  per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22,
comma  1,  del  decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.
                              Art. 24.
                         Cineteca nazionale
  1.  Ai  fini  dell'ammissione  ai  benefici  del  presente decreto,
l'impresa  di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di
cui  all'articolo  11,  comma  1,  ultimo periodo, deposita presso la
Cineteca  nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del
film,  che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il
mancato  deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita
ai sensi dell'articolo 23.
  2.  Per  i  film  riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di
produzione  consegna  alla  Cineteca nazionale una copia negativa del
film.  La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione gia'
eseguita ai sensi dell'articolo 23.
  3.  Per  proiezioni  a  scopo  culturale  e  didattico, organizzate
direttamente   o   in   collaborazione   con  i  circoli  di  cultura
cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre
anni  dall'avvenuta  consegna,  ed  al  di fuori di ogni finalita' di
lucro,  la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1
e  2  o  di  altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo  10,  comma  2,  e dagli articoli 46 e 46-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
  4.  La  Direzione  generale  competente  puo' avvalersi della copia
acquisita  dalla  Cineteca  nazionale,  ai  sensi  del  comma  3, per
proiezioni    e    manifestazioni   cinematografiche   nazionali   ed
internazionali   in   Italia  ed  all'estero,  non  aventi  finalita'
commerciali.
  5.  Il  patrimonio  filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico
interesse.
                              Art. 25.
                 Agevolazioni fiscali e finanziarie
  1.  Sono  soggetti  a imposta fissa di registro gli atti di vendita
totale  o  parziale  dei  diritti  di sfruttamento economico dei film
previsti   dal   presente  decreto,  i  contratti  di  distribuzione,
noleggio,  mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei
film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno
dei  proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto,
gli  atti  di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o
in  pegno,  nonche'  quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione
delle  suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti
ad  imposta  fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e
delle  associazioni  nazionali  di  cultura  cinematografica  di  cui
all'articolo  18, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei
beni immobili.
  2.  Alle  operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi
del  presente  decreto  ed a tutti gli atti e contratti relativi alle
operazioni   stesse   e   alla   loro  esecuzione,  modificazione  ed
estinzione,  nonche'  alle  garanzie  di qualunque tipo e da chiunque
prestate,  si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni.
  3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione
dei  titoli  di  accesso  ai soci non concorrono a formare il reddito
imponibile  dei  circoli  e  delle  associazioni nazionali di cultura
cinematografica  di  cui  all'articolo  18, a condizione che siano da
ritenersi  enti  non  commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1,
lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
che  siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo
III dello stesso testo unico.
  4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui ai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito
in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e
successive modificazioni.
                              Art. 26.
                    Operazioni di concentrazione
  1.  In  materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni  di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
287.  Le  operazioni  di  concentrazione di cui all'articolo 16 della
medesima    legge    debbono    essere   preventivamente   comunicate
all'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  cui
all'articolo   10   della   legge   stessa   qualora   attraverso  la
concentrazione  si  venga  a  detenere  o  controllare direttamente o
indirettamente,  anche in una sola delle dodici citta' capozona della
distribuzione  cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova,
Bologna,  Firenze,  Napoli,  Bari,  Catania,  Cagliari e Ancona), una
quota  di  mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione
cinematografica   e,   contemporaneamente,   del  numero  delle  sale
cinematografiche ivi in attivita'.
  2.  L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma
1  opera  nei  modi  e nei termini di cui all'articolo 16 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere
discrezionale,  i  casi  nei  quali  l'operazione comunicatale sia da
vietare  in  quanto  suscettibile  di  eliminare  o  ridurre  in modo
sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.
                             Art. 27 (1)
                      Disposizioni transitorie

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Alle  istanze  per l'erogazione degli incentivi alla produzione
presentate  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante
dalla  medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999,
n.  531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  ((  3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese   di  produzione,  presentate  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo  27  ed  all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina
risultante  dilla  medesima  normativa  e  dai  relativi  decreti  di
attuazione,  qualora,  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  esse  abbiano  gia'  ottenuto  il  riconoscimento
dell'interesse  culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato
depositato  presso  la  competente  direzione  generale  il risultato
dell'esame  tecnico-economico  del preventivo e del piano finanziario
di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  del  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di
attuazione   del  decretolegge  14  gennaio  1994,  n.  26,  recante:
Interventi  urgenti  in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti
filmici  che,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale
e  non  siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e
del  piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi
del  presente  decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto,
con  priorita'  di  trattazione  rispetto alle altre istanze, l'esito
positivo  della  valutazione  per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale,  ai  sensi  dell'articolo  8, con esclusivo riferimento ai
criteri  di  cui  alle  lettere  a), b) e c) del comma 2 del medesimo
articolo 8. ))
  4.  La  normativa  vigente  in materia di apertura sale di cui alla
legge  4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui
al  decreto  ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore
nelle  regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al
primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di
entrata in vigore delle stesse.
  5.  Le  istanze  per  l'erogazione  dei  contributi  a favore delle
imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della
legge  4  novembre  1965,  n. 1213, e successive modificazioni, e sul
fondo  di  cui  alla  legge  23  luglio  1980,  n.  378, e successive
modificazioni,  sono  valutate secondo tali disposizioni e secondo il
decreto  ministeriale  17  ottobre  2000 n. 390, se corredate da atto
notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o
gestione  e  di  parere  favorevole  della commissione provinciale di
vigilanza,  ovvero  di  concessione  edilizia.  In  assenza  di  tale
documentazione,  le  istanze  decadono  e  possono  essere nuovamente
presentate  secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente
decreto.
  6.  Le  istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate
ai  sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e
secondo  il  decreto  ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  23  settembre  1998, n. 222, qualora l'effettiva
programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.
  7.  Le  istanze  per  la  concessione  di contributi a favore delle
imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate
dalla   normativa   in  vigore  all'atto  della  presentazione  delle
medesime.
  8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo
((  non  hanno natura regolamentare e )) sono adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
                              Art. 28.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati:
    a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;
    b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;
    c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;
    d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;
    e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;
    f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
    g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;
    h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;
    i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
    l) la  legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199
dell'articolo 2.
  2.   Sono,   altresi',   abrogate  le  norme,  o  parti  di  norma,
incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47