DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168
Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti
Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione delle sezioni
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
Art. 2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a
sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le
sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo
50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le
diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e'
composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita'
istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio.
2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata,
rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello,
anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti
ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 3.
Competenza per materia delle sezioni
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di
controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e
comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali,
modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di
fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della
proprieta' industriale ed intellettuale.
Art. 4.
Competenza territoriale delle sezioni
1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari
criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto
delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono
assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado
istituite secondo il seguente criterio:
a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti
le sezioni specializzate di Bari;
b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di
Bologna;
c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le
sezioni specializzate di Catania;
d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di
Firenze;
e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni
specializzate di Napoli;
h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di
Palermo;
i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono
competenti le sezioni specializzate di Roma;
l) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di
Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le
sezioni specializzate di Venezia.
Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata
1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate
dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte
d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni
specializzate.
Art. 6.
Norma transitoria
1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed
iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla
trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale
ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo
3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al
giudice competente in base alla normativa previgente.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli