D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
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collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70
Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici  dei  servizi  della societa' dell'informazione nel mercato
interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
31 e l'allegato B;
    Vista  la  direttiva  2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  dell'8  giugno  2000, relativa a taluni aspetti giuridici
dei  servizi  della  societa'  dell'informazione,  in  particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
    Vista  la  notifica  alla Commissione europea effettuata ai sensi
della  direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio
2003;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
    Sulla  proposta  dei Ministri per le politiche comunitarie, delle
attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con  i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                             (Finalita)

   1.   Il  presente  decreto  e'  diretto  a  promuovere  la  libera
circolazione  dei  servizi  della  societa'  dell'informazione, fra i
quali il commercio elettronico.
   2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:

a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi
   con    l'applicazione,    anche   tramite   concessionari,   delle
   disposizioni  in  materia  di  tributi nonche' la regolamentazione
   degli    aspetti    tributari    dei    servizi   della   societa'
   dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;
b) le  questioni  relative al diritto alla riservatezza, con riguardo
   al    trattamento   dei   dati   personali   nel   settore   delle
   telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al
   decreto   legislativo   13  maggio  1998,  n.  171,  e  successive
   modificazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le   prestazioni   di  servizi  della  societa'  dell'informazione
   effettuate  da  soggetti  stabiliti in Paesi non appartenenti allo
   spazio economico europeo;
e) le  attivita',  dei  notai o di altre professioni, nella misura in
   cui  implicano  un  nesso  diretto e specifico con l'esercizio dei
   pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i   giochi   d'azzardo,  ove  ammessi,  che  implicano  una  posta
   pecuniaria,  i  giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie,
   le  scommesse  i  concorsi  pronostici  e  gli  altri  giochi come
   definiti   dalla  normativa  vigente,  nonche'  quelli  nei  quali
   l'elemento aleatorio e' prevalente.

   3.  Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla
tutela   della   salute   pubblica  e  dei  consumatori,  sul  regime
autorizzatorio  in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o
di  vigilanza  privata,  nonche'  in  materia di ordine pubblico e di
sicurezza,  di  prevenzione  del riciclaggio del denaro, del traffico
illecito  di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione
di  armi,  munizioni  ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui
alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
                               Art. 2
                            (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "servizi   della   societa'   dell'informazione":   le   attivita'
   economiche  svolte  in linea -on line-, nonche' i servizi definiti
   dall'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986,
   n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio
   della societa' dell'informazione;
c) "prestatore  stabilito": il prestatore che esercita effettivamente
   un'attivita'  economica mediante una stabile organizzazione per un
   tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle
   tecnologie  necessarie  per prestare un servizio non costituiscono
   di per se' uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario   del   servizio":   il   soggetto   che,   a  scopi
   professionali   e   non,   utilizza  un  servizio  della  societa'
   dell'informazione,   in   particolare   per  ricercare  o  rendere
   accessibili informazioni;
e) "consumatore":  qualsiasi  persona fisica che agisca con finalita'
   non   riferibili   all'attivita'  commerciale,  imprenditoriale  o
   professionale eventualmente svolta.
f) "comunicazioni  commerciali":  tutte  le  forme  di  comunicazione
   destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
   o  l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto
   che  esercita  un'attivita'  agricola,  commerciale,  industriale,
   artigianale  o  una  libera  professione.  Non  sono  di  per  se'
   comunicazioni commerciali:
1) le  informazioni  che  consentono un accesso diretto all'attivita'
   dell'impresa,  del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di
   dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) le  comunicazioni  relative a beni, servizi o all'immagine di tale
   impresa,    soggetto   o   organizzazione,   elaborate   in   modo
   indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) "professione  regolamentata":  professione  riconosciuta  ai sensi
   dell'articolo  2  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
   ovvero  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio
   1994, n. 319;
h) "ambito  regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori
   di   servizi   o  ai  servizi  della  societa'  dell'informazione,
   indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
   specificamente   destinate.  L'ambito  regolamentato  riguarda  le
   disposizioni   che   il  prestatore  deve  soddisfare  per  quanto
   concerne:
1) l'accesso     all'attivita'     di    servizi    della    societa'
   dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche
   e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2) l'esercizio   dell'attivita'   di   un   servizio  della  societa'
   dell'informazione,  quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti
   il  comportamento  del  prestatore,  la qualita' o i contenuti del
   servizio,  comprese le disposizioni applicabili alla pubblicita' e
   ai contratti, ovvero alla responsabilita' del prestatore.

   2.   L'ambito   regolamentato  comprende  unicamente  i  requisiti
riguardanti  le attivita' in linea e non comprende i requisiti legali
relativi a:

a) le merci in quanto tali, nonche' le merci, i beni e i prodotti per
   le  quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di
   cui  all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione
   di   documenti,   certificazioni,   nulla   osta  o  altri  titoli
   autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.

   3.   Sono   fatte   salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei
sistemi  di  pagamento  e le competenze degli organi amministrativi e
degli  organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo,
compreso  il  controllo  sulle reti informatiche di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, e delle autorita' indipendenti di settore.
                               Art. 3
                          (Mercato Interno)

   1.  I  servizi  della  societa'  dell'informazione  forniti  da un
prestatore  stabilito  sul  territorio  italiano  si  conformano alle
disposizioni  nazionali  applicabili nell'ambito regolamentato e alle
norme del presente decreto.
   2.  Le  disposizioni  relative  all'ambito  regolamentato  di  cui
all'articolo  2, comma 1 , lettera h), non possono limitare la libera
circolazione dei servizi della societa' dell'informazione provenienti
da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
   3.  Alle  controversie  che  riguardano il prestatore stabilito si
applicano   le   disposizioni  del  regolamento  CE  n.  44/2001  del
Consiglio,   del   22   dicembre   2000,  concernente  la  competenza
giurisdizionale,  il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale.
                               Art. 4
                      (Deroghe all'articolo 3)

   1.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  dell'articolo 3, non si
applicano nei seguenti casi:

a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21
   febbraio  1989,  n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.
   169, nonche' diritti di proprieta' industriale;
b) emissione  di  moneta elettronica da parte di istituti per i quali
   gli  Stati  membri  hanno  applicato  una  delle  deroghe  di  cui
   all'articolo  8,  paragrafo  1,  della  direttiva  2000/46/CE  del
   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   riguardante  l'avvio,
   l'esercizio   e  la  vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli
   istituti di moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia
   di  pubblicita'  degli  organismi  di  investimento  collettivo in
   valori mobiliari;
d) all'attivita'  assicurativa  di cui all'articolo 30 e al titolo IV
   della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui
   danni,  agli  articoli  7  e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda
   direttiva  sulle  assicurazioni  sui  danni;  al  titolo  IV della
   direttiva  92/96/CEE,  terza  direttiva  sulle assicurazioni sulla
   vita,  e  all'articolo  4  della  direttiva 90/619/CEE, la seconda
   direttiva  sulle  assicurazioni  sulla vita, come modificate dalla
   direttiva 2002/83/CE;
e) facolta'  delle  parti  di  scegliere la legge applicabile al loro
   contratto;
f) obbligazioni  contrattuali  riguardanti  i  contratti conclusi dai
   consumatori;
g) validita'  dei  contratti che istituiscono o trasferiscono diritti
   relativi  a  beni  immobili  nei casi in cui tali contratti devono
   soddisfare requisiti formali;
h) ammissibilita' delle comunicazioni commerciali non sollecitate per
   posta elettronica.
                               Art. 5
                              (Deroghe)

   1.  La  libera  circolazione  di  un  determinato  servizio  della
societa'  dell'informazione proveniente da un altro Stato membro puo'
essere limitata, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli
organi  amministrativi di vigilanza o delle autorita' indipendenti di
settore, per motivi di:

a) ordine  pubblico,  per  l'opera  di  prevenzione,  investigazione,
   individuazione  e perseguimento di reati, in particolare la tutela
   dei  minori  e  la  lotta  contro l'incitamento all'odio razziale,
   sessuale,  religioso  o etnico, nonche' contro la violazione della
   dignita' umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica  sicurezza,  compresa  la  salvaguardia della sicurezza e
   della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.

   2.  I  provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se,
nel caso concreto, sono:

a) necessari  riguardo  ad  un  determinato  servizio  della societa'
   dell'informazione  lesivo  degli  obiettivi  posti  a tutela degli
   interessi  pubblici  di  cui al comma 1, ovvero che costituisca un
   rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.

   3.  Fatti  salvi  i  procedimenti  giudiziari  e gli atti compiuti
nell'ambito  di  un'indagine  penale,  l'autorita' competente, per il
tramite  del  Ministero delle attivita' produttive ovvero l'autorita'
indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:

a) chiedere  allo  Stato  membro  di  cui  al  comma  1  di  prendere
   provvedimenti  e  verificare  che  essi non sono stati presi o che
   erano inadeguati;
b) notificare  alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al
   comma  1,  la  sua  intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei
   provvedimenti  adottati  dalle  autorita'  indipendenti,  e'  data
   periodicamente comunicazione al Ministero competente.

   4.  In  caso  di  urgenza,  i  soggetti  di cui al comma 3 possono
derogare  alle  condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti,
in  tal  caso,  sono  notificati  nel piu' breve tempo possibile alla
Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.
                               Art. 6
               (Assenza di autorizzazione preventiva)

   1.  L'accesso  all'attivita' di un prestatore di un servizio della
societa'  dell'informazione  e il suo esercizio non sono soggetti, in
quanto  tali,  ad  autorizzazione  preventiva  o  ad  altra misura di
effetto equivalente.
   2.  Sono  fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione
che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della
societa'  dell'informazione  o i regimi di autorizzazione nel settore
dei  servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  19  settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione
sono esclusi i servizi della societa' dell'informazione.
                               Art. 7
                (Informazioni generali obbligatorie)

   1.  Il  prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti
per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in
modo  diretto  e  permanente,  ai  destinatari  del  servizio  e alle
Autorita' competenti le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore
   e  di  comunicare  direttamente  ed  efficacemente  con lo stesso,
   compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il  numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche,
   REA, o al registro delle imprese;
e) gli   elementi   di  individuazione,  nonche'  gli  estremi  della
   competente   autorita'   di  vigilanza  qualora  un'attivita'  sia
   soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine  professionale  o  istituzione  analoga,  presso  cui  il
   prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il  titolo  professionale  e  lo  Stato  membro  in  cui  e' stato
   rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di
   condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita'
   di consultazione dei medesimi;
g) il  numero  della  partita  IVA  o altro numero di identificazione
   considerato  equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
   eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione  in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle
   tariffe  dei  diversi  servizi  della  societa'  dell'informazione
   forniti,  evidenziando  se  comprendono  le  imposte,  i  costi di
   consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione  delle  attivita'  consentite  al  consumatore  e al
   destinatario  del  servizio  e  gli  estremi del contratto qualora
   un'attivita'  sia  soggetta  ad  autorizzazione  o l'oggetto della
   prestazione  sia  fornito  sulla  base  di un contratto di licenza
   d'uso.

   2.  Il  prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma
1.
   3.   La  registrazione  della  testata  editoriale  telematica  e'
obbligatoria   esclusivamente   per  le  attivita'  per  le  quali  i
prestatori   del   servizio  intendano  avvalersi  delle  provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
                               Art. 8
     (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)

   1.  In  aggiunta  agli obblighi informativi previsti per specifici
beni  e  servizi,  le  comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante,
devono   contenere,   sin   dal   primo  invio,  in  modo  chiaro  ed
inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:

a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la  persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata
   la comunicazione commerciale;
c) che  si  tratta  di  un'offerta promozionale come sconti, premi, o
   omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che  si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e
   le relative condizioni di partecipazione.
                               Art. 9
             (Comunicazione commerciale non sollecitata)

   1.  Fatti  salvi  gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22
maggio  1999,  n.  185,  e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171,  le  comunicazioni  commerciali  non sollecitate trasmesse da un
prestatore   per   posta   elettronica   devono,  in  modo  chiaro  e
inequivocabile,  essere identificate come tali fin dal momento in cui
il   destinatario   le   riceve  e  contenere  l'indicazione  che  il
destinatario  del  messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di
tali comunicazioni.
   2.   La   prova  del  carattere  sollecitato  delle  comunicazioni
commerciali e' onere del prestatore.
                               Art. 10
       (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni
                           regolamentate)

   1.  L'impiego  di  comunicazioni  commerciali che costituiscono un
servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da
chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle
regole    di    deontologia    professionale    e   in   particolare,
all'indipendenza,  alla  dignita',  all'onore  della  professione, al
segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.
                               Art. 11
                            (Esclusioni)

1. Il presente decreto non si applica a:

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni
   immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti   che   richiedono  per  legge  l'intervento  di  organi
   giurisdizionali,  pubblici  poteri  o  professioni  che  implicano
   l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti  di  fideiussione  o di garanzie prestate da persone che
   agiscono  a  fini  che  esulano  dalle loro attivita' commerciali,
   imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
                               Art. 12
        (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)

   1.  Oltre  agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi,  nonche'  a  quelli  stabiliti  dall'articolo  3 del decreto
legislativo  22  maggio  1999,  n.  185, il prestatore, salvo diverso
accordo  tra  parti  che  non siano consumatori, deve fornire in modo
chiaro,   comprensibile   ed   inequivocabile,   prima   dell'inoltro
dell'ordine  da  parte  del  destinatario  del  servizio, le seguenti
informazioni:

a) le   varie  fasi  tecniche  da  seguire  per  la  conclusione  del
   contratto;
b) il  modo  in  cui  il  contratto  concluso  sara'  archiviato e le
   relative modalita' di accesso;
c) i   mezzi  tecnici  messi  a  disposizione  del  destinatario  per
   individuare  e correggere gli errori di inserimento dei dati prima
   di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per
   via telematica;
e) le  lingue  a  disposizione  per  concludere  il  contratto  oltre
   all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

   2.   Il   comma   1  non  e'  applicabile  ai  contratti  conclusi
esclusivamente  mediante  scambio  di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.
   3.  Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al
destinatario  devono  essere messe a sua disposizione in modo che gli
sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
                               Art. 13
                        (Inoltro dell'ordine)

   1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei
casi  in  cui  il  destinatario  di  un  bene  o di un servizio della
societa'   dell'informazione   inoltri  il  proprio  ordine  per  via
telematica.
   2.  Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il
prestatore  deve,  senza ingiustificato ritardo e per via telematica,
accusare   ricevuta   dell'ordine   del  destinatario  contenente  un
riepilogo  delle  condizioni  generali  e  particolari applicabili al
contratto,  le  informazioni relative alle caratteristiche essenziali
del  bene  o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei
mezzi  di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi
applicabili.
   3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti
alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi.
   4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 non si applicano ai
contratti  conclusi  esclusivamente  mediante  scambio di messaggi di
posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
                               Art. 14
(Responsabilita'   nell'attivita'   di   semplice  trasporto  -  Mere
                              conduit-)

   1.    Nella    prestazione   di   un   servizio   della   societa'
dell'informazione   consistente  nel  trasmettere,  su  una  rete  di
comunicazione,  informazioni fornite da un destinatario del servizio,
o  nel  fornire  un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore
non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.

   2.  Le  attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui
al  comma  1  includono  la  memorizzazione  automatica, intermedia e
transitoria  delle  informazioni  trasmesse,  a condizione che questa
serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua
durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
   3.   L'autorita'   giudiziaria  o  quella  amministrativa,  avente
funzioni  di  vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore,  nell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al  comma  2,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
                               Art. 15
   (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea -
                              caching)

   1.    Nella    prestazione   di   un   servizio   della   societa'
dell'informazione,  consistente  nel  trasmettere,  su  una  rete  di
comunicazione,  informazioni fornite da un destinatario del servizio,
il  prestatore  non  e' responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo
di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a
loro richiesta, a condizione che:

a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si  conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle  informazioni,
   indicate  in  un  modo  ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle
   imprese del settore;
d) non   interferisca  con  l'uso  lecito  di  tecnologia  ampiamente
   riconosciuta   e   utilizzata   nel   settore  per  ottenere  dati
   sull'impiego delle informazioni;
e) agisca   prontamente   per   rimuovere   le  informazioni  che  ha
   memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non  appena  venga
   effettivamente  a  conoscenza  del  fatto che le informazioni sono
   state  rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete
   o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che
   un  organo  giurisdizionale  o  un'autorita'  amministrativa ne ha
   disposto la rimozione o la disabilitazione.

   2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni
di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore,
nell'esercizio  delle  attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.
                               Art. 16
 (Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni -
                              hosting-)

   1.    Nella    prestazione   di   un   servizio   della   societa'
dell'informazione,  consistente  nella memorizzazione di informazioni
fornite  da  un  destinatario  del  servizio,  il  prestatore  non e'
responsabile   delle  informazioni  memorizzate  a  richiesta  di  un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) non  sia  effettivamente  a conoscenza del fatto che l'attivita' o
   l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto  attiene  ad  azioni
   risarcitorie,  non  sia  al corrente di fatti o di circostanze che
   rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non  appena  a  conoscenza  di  tali fatti, su comunicazione delle
   autorita'  competenti,  agisca  immediatamente  per  rimuovere  le
   informazioni o per disabilitarne l'accesso.

   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 non si applicano se il
destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del
prestatore.
   3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo'
esigere,  anche  in  via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio
delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.
                               Art. 17
           (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)

   1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16,
il   prestatore  non  e'  assoggettato  ad  un  obbligo  generale  di
sorveglianza  sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un
obbligo  generale  di  ricercare  attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attivita' illecite.
   2.  Fatte  salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16,
il prestatore e' comunque tenuto:

a) ad  informare  senza  indugio  l'autorita'  giudiziaria  o  quella
   amministrativa   avente  funzioni  di  vigilanza,  qualora  sia  a
   conoscenza   di   presunte   attivita'   o  informazioni  illecite
   riguardanti  un  suo  destinatario  del  servizio  della  societa'
   dell'informazione;
b) a  fornire  senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti,
   le  informazioni  in suo possesso che consentano l'identificazione
   del   destinatario   dei  suoi  servizi  con  cui  ha  accordi  di
   memorizzazione  dei  dati,  al  fine  di  individuare  e prevenire
   attivita' illecite.

   3.  Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali
servizi  nel  caso  in  cui,  richiesto  dall'autorita' giudiziaria o
amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente
per  impedire  l'accesso  a  detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza  del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto  di  un  servizio  al  quale  assicura  l'accesso,  non  ha
provveduto ad informarne l'autorita' competente.
                               Art. 18
                        (Codici di condotta)

   1.   Le   associazioni   o   le   organizzazioni  imprenditoriali,
professionali  o  di  consumatori  promuovono l'adozione di codici di
condotta  che  trasmettono al Ministero delle attivita' produttive ed
alla  Commissione  Europea,  con  ogni  utile informazione sulla loro
applicazione  e  sul  loro  impatto  nelle  pratiche  e  consuetudini
relative al commercio elettronico.
   2. Il codice di condotta, se adottato, e' reso accessibile per via
telematica  e  deve  essere  redatto,  oltre che in lingua italiana e
inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.
   3.  Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la
protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
                               Art. 19
                  (Composizione delle controversie)

   1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio
della  societa'  dell'informazione  possono  adire,  anche  organi di
composizione  extragiudiziale  che  operano anche per via telematica.
Tali   organi,   se  operano  in  conformita'  ai  principi  previsti
dall'ordinamento  comunitario e da quello nazionale, sono notificati,
su   loro   richiesta,   alla  Commissione  dell'unione  Europea  per
l'inserimento  nella  Rete  europea  di  composizione extragiudiziale
delle controversie.
   2.  Gli  organi di composizione extragiudiziale delle controversie
comunicano  alla  Commissione  Europea,  nonche'  al  Ministero delle
attivita'   produttive,  che  provvede  a  darne  comunicazione  alle
Amministrazioni  competenti  per  materia, le decisioni significative
che  adottano  sui  servizi della societa' dell'informazione, nonche'
ogni  altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al
commercio elettronico.
                               Art. 20
                           (Cooperazione)

   1.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e' istituito,
senza  maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di
contatto  nazionale  che  fornisce  assistenza  e collaborazione agli
Stati  membri e alla Commissione. Il punto di contatto e' accessibile
anche per via telematica.
   2. Il Ministero delle attivita' produttive, provvede affinche' sul
proprio   sito   siano   rese  tempestivamente  disponibili,  per  le
Amministrazioni  pubbliche,  per  i  destinatari e per i fornitori di
servizi:

a) le  informazioni  generali  sui diritti ed obblighi contrattuali e
   sui  meccanismi  di  reclamo  e  ricorso  disponibili  in  caso di
   controversie,  nonche'  sui  codici  di  condotta elaborati con le
   associazioni   di   consumatori   iscritte   nell'elenco   di  cui
   all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
b) gli  estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni presso
   le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli  estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
   controversie   sui   servizi   della  societa'  dell'informazione,
   comprese    quelle   adottate   dagli   organi   di   composizione
   extragiudiziale, nonche' informazioni su pratiche, consuetudini od
   usi relativi al commercio elettronico.
                               Art. 21
                             (Sanzioni)

   1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli
articoli  7,  8,  9,  10  e  12  sono  punite con il pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro
   2.  Nei casi di particolare gravita' o di recidiva i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
   3.  Le  sanzioni  sono  applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981,  n.  689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento  degli  ufficiali  e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo  13  della  citata  legge  24  novembre  1981,  n. 689,
all'accertamento   delle   violazioni   provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia,  gli  organi  di  polizia  amministrativa.  Il  rapporto di
accertamento  delle  violazioni  di  cui  al comma 1 e' presentato al
Ministero  delle  attivita'  produttive, fatta salva l'ipotesi di cui
all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                               Art. 22
                         (Entrata in vigore)

   1.  Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla
data   della   sua   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
        Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Stanca,  Ministro  per le innovazioni e
                              le tecnologie
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47