D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68
Attuazione   della  direttiva  2001/29/CE  sull'armonizzazione  di
taluni  aspetti  del  diritto  d'autore  e dei diritti connessi nella
societa' dell'informazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista  la  direttiva  2001/29/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  del  22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni
aspetti  del  diritto  d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione;
    Vista  la  legge  1°  marzo  2002,  n.  39, ed in particolare gli
articoli 1,  2,  30  e l'allegato B, che detta i criteri di delega al
Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE;
    Vista  la  legge  22  aprile 1941, n. 633, recante protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
    Vista  la  legge  20  giugno  1978,  n.  399, recante ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche;
    Vista  la  legge  22  novembre  1973, n. 866, recante ratifica ed
esecuzione  della  Convenzione di Roma relativa alla protezione degli
artisti  interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione;
    Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a
favore  delle  imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro;
    Visto  il  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo
alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visti  l'articolo  52  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
relativi  al  trasferimento  al  Ministero  per i beni e le attivita'
culturali   delle   competenze   esercitate   dal   Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
    Visto  il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419, sul
riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
    Vista  la  legge  18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul
diritto d'autore;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
    Acquisiti  i  pareri  della  VII  Commissione  della  Camera  dei
deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera
dei  deputati  in  data  19 febbraio  2003 e della Commissione 2ª del
Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

CAPO I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio
 
                               Art. 1

   1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

   "Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la
moltiplicazione   in   copie   diretta   o  indiretta,  temporanea  o
permanente,  in  tutto  o  in  parte  dell'opera, in qualunque modo o
forma,   come   la  copiatura  a  mano,  la  stampa,  la  litografia,
l'incisione,  la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione.".
                               Art. 2

   1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

   "Art  16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
filo  o  senza  filo  dell'opera  ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi  di  diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radio,  la  televisione  ed  altri  mezzi  analoghi  e  comprende  la
comunicazione  al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,
nonche'  le  comunicazioni  al  pubblico  codificate  con  condizioni
particolari  di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione
del  pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente.
   2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione   al  pubblico,  ivi  compresi  gli  atti  di  messa  a
disposizione del pubblico.".
                               Art. 3

   1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

   "Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
la  messa  in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione,
del   pubblico,   con   qualsiasi   mezzo   ed  a  qualsiasi  titolo,
dell'originale  dell'opera  o  degli  esemplari  di essa e comprende,
altresi',  il  diritto  esclusivo  di introdurre nel territorio degli
Stati   della   Comunita'   europea,  a  fini  di  distribuzione,  le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
   2.   Il   diritto  di  distribuzione  dell'originale  o  di  copie
dell'opera  non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso
in  cui  la  prima  vendita  o  il  primo atto di trasferimento della
proprieta'  nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o
con il suo consenso.
   3.  Quanto  disposto  dal  comma  2  non  si  applica alla messa a
disposizione  del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi
accesso  dal  luogo  e  nel momento scelti individualmente, anche nel
caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
   4.  Ai  fini  dell'esaurimento  di cui al comma 2, non costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita
di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".
                               Art. 4

   1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

   "Art.  55  -  1.  Senza  pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione  della  sua  opera, l'ente esercente e' autorizzato a
registrare  su  disco,  o  su  altro supporto,l'opera stessa, al fine
della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche,
purche'  la  registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa
inservibile.
   2.  E'  consentita  la  conservazione  in  archivi ufficiali delle
registrazioni  di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere
documentario,  senza  possibilita'  di ulteriore utilizzazione a fini
economici  o  commerciali  salva,  per quest'ultima, l'autorizzazione
dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".
                               Art. 5

   1.  La  denominazione  della  sezione  V, capo IV, titolo I, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti".
 
                               Art. 6

   1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

   "Art.  61  -  1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

a) di   adattare  e  di  registrare  l'opera  su  qualunque  supporto
   riproduttore  di  suoni,  di  voci o di immagini, qualunque sia la
   tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito
   gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;
c) di  eseguire  pubblicamente  e  di  comunicare l'opera al pubblico
   mediante l'impiego di qualunque supporto.

   2.  La  cessione  del  diritto  di  riproduzione  o dei diritto di
distribuzione  non  comprende, salvo patto contrario, la cessione dei
diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
   3.  Per  quanto  riguarda  la radiodiffusione, il diritto d'autore
resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".
                               Art. 7

   1.  L'articolo  62  della  legge  22  aprile  1941  ,  n.  633, e'
sostituito dal seguente:

   "Art.   62   -  1.  I  supporti  fonografici,  nei  quali  l'opera
dell'ingegno  e'  riprodotta,  non  possono essere distribuiti se non
portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
   o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
                               Art. 8

   1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

   "Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in
modo  che  venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini
degli articoli 20 e 21.
   2.  Si  considerano  lecite  le modificazioni dell'opera richieste
dalle necessita' tecniche della registrazione.".
                               Art. 9

   1.  Il  capo  V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
sostituito dal seguente:

                               "Capo V
                       Eccezioni e limitazioni

      Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

   Art.  65  -  1. Gli articoli di attualita' di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi  o  messi  a  disposizione  del  pubblico,  e  gli altri
materiali   dello   stesso   carattere   possono  essere  liberamente
riprodotti  o  comunicati  al  pubblico  in altre riviste o giornali,
anche  radiotelevisivi,  se  la riproduzione o l'utilizzazione non e'
stata  espressamente  riservata, purche' si indichino la fonte da cui
sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
   2.  La  riproduzione  o  comunicazione  al  pubblico  di  opere  o
materiali   protetti   utilizzati  in  occasione  di  avvenimenti  di
attualita'  e'  consentita  ai  fini  dell'esercizio  del  diritto di
cronaca  e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi,
salvo  caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore,
se riportato.
   Art.  66  -  1.  I  discorsi  su argomenti di interesse politico o
amministrativo  tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,
nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente   riprodotti   o   comunicati  al  pubblico,  nei  limiti
giustificati  dallo  scopo  informativo, nelle riviste o nei giornali
anche  radiotelevisivi  o  telematici, purche' indichino la fonte, il
nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
   Art.  67  -  1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie
o  amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il
nome dell'autore.
   Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di
opere  per  uso  personale  dei  lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione  non  idonei  a  spaccio  o  diffusione  dell'opera  nel
pubblico.
   2.  E'  libera  la  fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli  archivi  pubblici,  effettuata  dai  predetti  organismi per i
propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto
o indiretto.
   3.  Fermo  restando  il  divieto  di  riproduzione  di  spartiti e
partiture  musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento
di  ciascun  volume  o  fascicolo  di periodico, escluse le pagine di
pubblicita',  la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
   4.  I  responsabili  dei  punti  o centri di riproduzione, i quali
utilizzino  nel  proprio  ambito  o  mettano a disposizione di terzi,
anche  gratuitamente,  apparecchi  per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori
ed  agli  editori  delle  opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
che,  mediante  tali  apparecchi,  vengono  riprodotte  per  gli  usi
previsti  nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per
la  riscossione  e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti  all'art.  181-ter  della presente legge. Salvo diverso accordo
tra  la  SIAE  e  le  associazione  delle categorie interessate, tale
compenso  non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
   5.  Le  riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche  pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di
cui  al  comma  3,  possono  essere effettuate liberamente nei limiti
stabiliti  dal  medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in
forma  forfetaria  a  favore  degli  aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo  181-ter,  determinato ai sensi del secondo periodo del
comma  1  del  medesimo  articolo  181-ter.  Tale compenso e' versato
direttamente  ogni  anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi  per  il  servizio,  senza  oneri  aggiuntivi  a  carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
I  limiti  di  cui  al  comma 3 non si applicano alle opere fuori dai
cataloghi  editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul
mercato.
   6.  E'  vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi
precedenti  e,  in  genere,  ogni  utilizzazione in concorrenza con i
diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
   Art.   68-bis   -   1.   Salvo  quanto  disposto  in  ordine  alla
responsabilita'   dei  prestatori  intermediari  dalla  normativa  in
materia  di  commercio  elettronico,  sono  esentati  dal  diritto di
riproduzione  gli  atti  di  riproduzione temporanea privi di rilievo
economico  proprio che sono transitori o accessori e parte integrante
ed  essenziale  di  un  procedimento  tecnologico, eseguiti all'unico
scopo   di   consentire   la  trasmissione  in  rete  tra  terzi  con
l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera
o di altri materiali.
   Art.  69  - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello  Stato  e  degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale  e  studio  personale,  non e soggetto ad autorizzazione da
parte  del  titolare  del  relativo  diritto,  al quale non e' dovuta
alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli  esemplari  a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le
   partiture musicali;
b) i  fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
   audiovisive  o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore
   o  meno,  decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
   del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato
   il  diritto  di  distribuzione,  decorsi  almeno ventiquattro mesi
   dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

   2.  Per  i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello
Stato  e  degli  enti  pubblici  e' consentita la riproduzione, senza
alcun  vantaggio  economico  o commerciale diretto o indiretto, in un
unico  esemplare,  dei  fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere
cinematografiche  o  audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
siano  esse  sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
   Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
o  di  parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se  effettuati  per  uso  di  critica  o  di  discussione, nei limiti
giustificati  da  tali  fini  e purche' non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione  economica  dell'opera;  se  effettuati  a  fini di
insegnamento   o  di  ricerca  scientifica  l'utilizzo  deve  inoltre
avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali.
   2.  Nelle  antologie  ad  uso  scolastico la riproduzione non puo'
superare  la  misura  determinata  dal regolamento, il quale fissa la
modalita' per la determinazione dell'equo compenso.
   3.  Il  riassunto,  la  citazione o la riproduzione debbono essere
sempre  accompagnati  dalla  menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore,   dell'editore  e,  se  si  tratti  di  traduzione,  del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
   Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello
Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in
musica,  senza  pagamento  di  alcun  compenso per diritti di autore,
purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
   Art.  71-bis  -  1.  Ai  portatori  di  particolari  handicap sono
consentite,  per  uso personale, la riproduzione di opere e materiali
protetti  o  l'utilizzazione  della  comunicazione  al pubblico degli
stessi,   purche'  siano  direttamente  collegate  all'handicap,  non
abbiano  carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'
handicap.
   2.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito  il  comitato  di  cui  all'art.  190,  sono  individuate  le
categorie  di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per
l'individuazione  dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le
modalita' di fruizione dell'eccezione.
   Art.  71-ter  -  1.  E'  libera  la  comunicazione  o  la  messa a
disposizione  destinata  a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attivita'  privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione
situati  nei  locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli
istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle
opere  o  ad  altri  materiali  contenuti nelle loro collezioni e non
soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
   Art.  71-quater  -  1.  E' consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive  effettuate  da  ospedali  pubblici  e da istituti di
prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i
titolari  dei  diritti  ricevano  un  equo  compenso  determinato con
decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il
comitato di cui all'art. 190.
   Art.  71-quinquies  - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto
le  misure  tecnologiche  di  cui all'articolo 102-quater sono tenuti
alla  rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o
dei  materiali  protetti, dietro richiesta dell'autorita' competente,
per   fini  di  sicurezza  pubblica  o  per  assicurare  il  corretto
svolgimento   di   un  procedimento  amministrativo,  parlamentare  o
giudiziario.
   2.   I  titolari  dei  diritti  sono  tenuti  ad  adottare  idonee
soluzioni,  anche  mediante  la  stipula  di  appositi accordi con le
associazioni   di  categoria  rappresentative  dei  beneficiari,  per
consentire  l'esercizio  delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68,
commi  1  e  2,  69,  comma  2,  70,  comma 1, 71-bis e 71-quater, su
espressa  richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari
stessi  abbiano  acquisito  il  possesso  legittimo  degli  esemplari
dell'opera  o  del  materiale  protetto,  o  vi abbiano avuto accesso
legittimo  ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle
disposizioni   di   cui   ai   citati   articoli,   ivi  compresa  la
corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
   3.  I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui
al   comma  2  in  relazione  alle  opere  o  ai  materiali  messi  a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso
dal  luogo  o  nel  momento  scelto individualmente, quando l'accesso
avvenga sulla base di accordi contrattuali.
   4.  Le  associazioni  di  categoria dei titolari dei diritti e gli
enti   o   le  associazioni  rappresentative  dei  beneficiari  delle
eccezioni  di  cui  al  comma  2  possono svolgere trattative volte a
consentire  l'esercizio  di  dette eccezioni. In mancanza di accordo,
ciascuna  delle parti puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo
190  perche'  esperisca  un  tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis.
   5.  Dall'applicazione  della  presente  disposizione  non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
         Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

   Art.  71-sexies  -  1.  E'  consentita  la riproduzione privata di
fonogrammi  e  videogrammi  su  qualsiasi supporto, effettuata da una
persona  fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo
di  lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
   2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da
terzi.   La  prestazione  di  servizi  finalizzata  a  consentire  la
riproduzione  di  fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica
per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
   3.  La  disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o
ai  materiali  protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche
di  cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito
sulla base di accordi contrattuali.
   4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti
sono  tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche  di  cui  all'articolo 102-quater, la persona fisica che
abbia  acquisito  il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale  protetto,  ovvero  vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare   una   copia  privata,  anche  solo  analogica,  per  uso
personale,  a  condizione  che tale possibilita' non sia in contrasto
con  lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
   Art.  71-septies  -  1.  Gli autori ed i produttori di fonogrammi,
nonche'  i  produttori  originari  di  opere audiovisive, gli artisti
interpreti  ed  esecutori  ed  i  produttori di videogrammi, e i loro
aventi  causa,  hanno  diritto  ad  un  compenso  per la riproduzione
privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies.
Detto  compenso  e'  costituito,  per  gli  apparecchi esclusivamente
destinati  alla  registrazione  analogica  o digitale di fonogrammi o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore,  che  per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul
prezzo  di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle
della   componente  interna  destinata  alla  registrazione,  ovvero,
qualora   cio'   non   fosse  possibile,  da  un  importo  fisso  per
apparecchio.  Per  i  supporti  di registrazione audio e video, quali
supporti  analogici,  supporti digitali, memorie fisse o trasferibili
destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso
e'   costituito   da   una   somma   commisurata  alla  capacita'  di
registrazione resa dai medesimi supporti.
   2.  Il  compenso  di cui al comma 1 e' determinato con decreto del
Ministro  per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di
cui  all'articolo  190  e  le  associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui
al  comma  1  .  Per  la  determinazione  del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater,  nonche'  della  diversa  incidenza  della copia digitale
rispetto   alla   copia   analogica.  Il  decreto  e'  sottoposto  ad
aggiornamento triennale.
   3.  Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello  Stato,  per  fini  commerciali,  gli  apparecchi  e i supporti
indicati  nel  comma  1.  I  predetti soggetti devono presentare alla
Societa'  italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi,
una  dichiarazione  dalla  quale risultino le vendite effettuate ed i
compensi  dovuti,  che  devono essere contestualmente corrisposti. In
caso  di  mancata  corresponsione  del  compenso,  e' responsabile in
solido  per  il  pagamento  il  distributore  degli  apparecchi o dei
supporti di registrazione.
   4.  Nel  caso  di  inadempimento degli obblighi di cui al comma 3,
ovvero  se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori
(S.I.A.E.)  puo'  ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle
scritture  contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da
questi le necessarie informazioni.
   Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per
apparecchi  e  supporti  di  registrazione  audio e' corrisposto alla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.),  la quale
provvede  a  ripartirlo  al  netto  delle spese, per il cinquanta per
cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai
produttori  di  fonogrammi,  anche  tramite  le  loro associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
   2.  I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo,
e  comunque  entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro
attribuito  ai  sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori
interessati.
   3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e
i  supporti  di  registrazione  video  e'  corrisposto  alla Societa'
italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.), la quale provvede a
ripartirlo  al  netto delle spese, anche tramite le loro associazioni
di  categoria  maggiormente  rappresentative, per il trenta per cento
agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i
produttori   originari   di   opere   audiovisive,  i  produttori  di
videogrammi  e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante
agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per
cento  alle  attivita'  e  finalita'  di cui all'articolo 7, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
                  Sezione III - Disposizioni comuni

   Art.  71-nonies  -  1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal
presente  capo  e  da  ogni  altra disposizione della presente legge,
quando  sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a
disposizione  del  pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso
dal  luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in
contrasto  con  lo  sfruttamento  normale  delle  opere o degli altri
materiali,  ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi
dei titolari.
   Art.71-decies  1.  Le  eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di
cui  ai  capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri
capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.".
                               Art. 10

   1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi".
 
                               Art. 11

   1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:

   "Art.  72  - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di  autorizzare  la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
   permanente,  dei  suoi  fonogrammi  in  qualunque modo o forma, in
   tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di   autorizzare   la   distribuzione  degli  esemplari  dei  suoi
   fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce
   nel  territorio  della Comunita' europea, se non nel caso di prima
   vendita   del  supporto  contenente  il  fonogramma  effettuata  o
   consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
   fonogrammi.  Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
   distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di  autorizzare  la  messa  a  disposizione  del pubblico dei suoi
   fonogrammi  in  maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
   luogo  e  nel  momento scelti individualmente. Tale diritto non si
   esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".
                               Art. 12

   1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  73  -  1.  Il produttore di fonogrammi, nonche' gli artisti
interpreti   e   gli   artisti   esecutori   che   abbiano   compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente  dai  diritti di distribuzione, noleggio e prestito
loro  spettanti,  hanno  diritto ad un compenso per l'utilizzazione a
scopo  di  lucro  dei  fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico  via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi  ed  in  occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
dei   fonogrammi  stessi.  L'esercizio  di  tale  diritto  spetta  al
produttore,   il   quale  ripartisce  il  compenso  con  gli  artisti
interpreti o esecutori interessati.
   2.  La  misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le
relative   modalita',   sono   determinate   secondo   le  norme  del
regolamento.
   3.   Nessun   compenso  e'  dovuto  per  l'utilizzazione  ai  fini
dell'insegnamento   e   della   comunicazione   istituzionale   fatta
dall'Amministrazione  dello  Stato o da enti a cio' autorizzati dallo
Stato.".
                               Art. 13

   1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  74  -  1.  Il  produttore  ha  il  diritto di opporsi a che
l'utilizzazione  dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis,
sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai
suoi interessi industriali.
   2.  Su  richiesta  dell'interessato,  il Ministero per i beni e le
attivita'   culturali,   in  attesa  della  decisione  dell'autorita'
giudiziaria,   puo'   nondimeno   autorizzare   l'utilizzazione   dei
fonogrammi  previi  accertamenti  tecnici  e  disponendo, se occorra,
quanto   e'   necessario  per  eliminare  le  cause  che  turbano  la
regolarita' dell'utilizzazione.".
                               Art. 14

   1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e'
di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo
il  fonogramma  e'  lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12,
comma  3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della
sua prima pubblicazione.".
                               Art. 15

   1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti  se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui
all'articolo 62, in quanto applicabili.".
                               Art. 16

   1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  78  - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o
giuridica  che  assume  l'iniziativa e la responsabilita' della prima
fissazione  dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione
o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
   2.  E'  considerato  come  luogo della produzione quello nel quale
avviene la diretta registrazione originale.".
                               Art. 17

   1.  L'articolo  78-bis  della  legge  22  aprile  1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  78-bis  -  1.  L'utilizzazione  dei  fonogrammi da parte di
emittenti  radiotelevisive  e'  soggetta  alle disposizioni di cui al
presente capo.".
                               Art. 18

   1.  Dopo  l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
   "Art.78-ter  -  1.  Il  produttore  di  opere  cinematografiche  o
audiovisive  o  di  sequenze di immagini in movimento e' titolare del
diritto esclusivo:

a) di  autorizzare  la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
   permanente,  in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
   originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di  autorizzare  la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
   vendita,  dell'originale  e  delle copie di tali realizzazioni. Il
   diritto  di  distribuzione  non  si esaurisce nel territorio della
   Comunita'  europea  se  non nel caso di prima vendita effettuata o
   consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di  autorizzare  il noleggio ed il prestito dell'originale e delle
   copie  delle  sue  realizzazioni.  La  vendita o la distribuzione,
   sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
   prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
   e  delle  copie  delle  proprie realizzazioni, in maniera tale che
   ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e nel momento scelti
   individualmente.  Tale  diritto non si esaurisce con alcun atto di
   messa a disposizione del pubblico.

   2.  La  durata  dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni
dalla  fissazione.  Se  l'opera  cinematografica  o  audiovisiva o la
sequenza  di  immagini  in  movimento  e'  pubblicata o comunicata al
pubblico  durante  tale termine, la durata e' di cinquanta anni dalla
prima  pubblicazione  o,  se  anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di
immagini in movimento.".
                               Art. 19
1.  L'articolo  79  della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore  degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di
opere  cinematografiche  o  audiovisive  o di sequenze di immagini in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro
che  esercitano  l'attivita'  di  emissione  radiofonica o televisiva
hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su
   filo  o  via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo
   qualora  ritrasmetta  semplicemente via cavo le emissioni di altri
   organismi di radiodiffusione;
b) di  autorizzare  la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
   permanente,  in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle
   fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
   emissioni,  nonche'  la  loro comunicazione al pubblico, se questa
   avviene  in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di
   ingresso;
d) di  autorizzare  la  messa  a disposizione del pubblico in maniera
   tale  che  ciascuno  possa  avervi accesso nel luogo o nel momento
   scelti  individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,
   siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di  autorizzare  la  distribuzione  delle fissazioni delle proprie
   emissioni.  Il  diritto  di  distribuzione  non  si  esaurisce nel
   territorio  della  Comunita'  europea,  se  non  nel caso di prima
   vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
   atto  di  comunicazione  al pubblico o di messa a disposizione del
   pubblico.

   2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  hanno  altresi' il diritto
esclusivo  di  utilizzare  la  fissazione delle proprie emissioni per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
   3.   L'espressione   radio-diffusione  ha  riguardo  all'emissione
radiofonica e televisiva.
   4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo
e via satellite.
   5.  La  durata  dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione.".
                               Art. 20

   1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  80  -  1.  Si  considerano  artisti  interpreti  ed artisti
esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque  modo  opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
   2.   Gli   artisti  interpreti  e  gli  artisti  esecutori  hanno,
indipendentemente  dall'eventuale  retribuzione loro spettante per le
prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare  la  riproduzione  diretta  o  indiretta, temporanea o
   permanente,  in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della
   fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare  la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e
   modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera
   tale  che  ciascuno  possa  avervi accesso dal luogo e nel momento
   scelti  individualmente,  delle proprie prestazioni artistiche dal
   vivo,  nonche'  la  diffusione  via  etere  e la comunicazione via
   satellite  delle  prestazioni  artistiche  dal vivo, a meno che le
   stesse  siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano
   gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la
   fissazione  consiste  in un supporto fonografico, qualora essa sia
   utilizzata  a  scopo  di  lucro,  e'  riconosciuto  a favore degli
   artisti  interpreti  o  esecutori  il compenso di cui all'art. 73;
   qualora  non  sia  utilizzata  a scopo di lucro, e' riconosciuto a
   favore  degli  artisti  interpreti  o esecutori interessati l'equo
   compenso di cui all'ari. 73-bis;
d) autorizzare  la  messa a disposizione del pubblico in maniera tale
   che  ciascuno  possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
   individualmente,   delle   fissazioni  delle  proprie  prestazioni
   artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare   la   distribuzione   delle   fissazioni  delle  loro
   prestazioni artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio
   della  Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da parte
   del  titolare  del  diritto  o  con  il  suo consenso in uno Stato
   membro;  f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni
   delle  loro  prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni:
   l'artista  interprete  o  esecutore, anche in caso di cessione del
   diritto  di  noleggio  ad  un  produttore di fonogrammi o di opere
   cinematografiche  o  audiovisive  o  di  sequenze  di  immagini in
   movimento,  conserva  il diritto di ottenere un'equa remunerazione
   per  il  noleggio  concluso  dal  produttore con terzi. Ogni patto
   contrario  e'  nullo.  In  difetto  di  accordo da concludersi tra
   l'IMAIE    e    le   associazioni   sindacali   competenti   della
   confederazione  degli industriali, detto compenso e' stabilito con
   la  procedura  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo
   luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

   3  .  I  diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.".
                               Art. 21

   1.  Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
   "Gli  artisti  interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto
di  opporsi  alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della
loro  recitazione,  rappresentazione o esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
                               Art. 22

   1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  83  - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono  le  prime  parti  nell'opera  o  composizione drammatica,
letteraria  o  musicale,  hanno diritto che il loro nome sia indicato
nella  comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione  e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti
la  relativa  fissazione,  quali  fonogrammi, videogrammi o pellicole
cinematografiche.".
                               Art. 23

   1.  Dopo  il  titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:

                           "Titolo II-ter
                 Misure tecnologiche di protezione.
                 Informazioni sul regime dei diritti

   Art.  102-quater  - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti
connessi  nonche'  del  diritto  di  cui  all'art.  102-bis, comma 3,
possono   apporre   sulle  opere  o  sui  materiali  protetti  misure
tecnologiche   di   protezione  efficaci  che  comprendono  tutte  le
tecnologie,  i  dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei
loro  funzionamento,  sono  destinati  a impedire o limitare atti non
autorizzati dai titolari dei diritti.
   2.  Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci
nel  caso  in  cui  l'uso  dell'opera  o  del  materiale protetto sia
controllato  dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di
accesso  o  di  un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione   o  qualsiasi  altra  trasformazione  dell'opera  o  del
materiale  protetto,  ovvero  sia  limitato mediante un meccanismo di
controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
   3.  Resta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  relative ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
   Art.  102-quinquies  - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei
diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di
diritti  connessi  nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma
3,  sulle  opere  o  sui  materiali  protetti  o possono essere fatte
apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
   2.   Le   informazioni   elettroniche   sul   regime  dei  diritti
identificano  l'opera  o  il  materiale  protetto, nonche' l'autore o
qualsiasi  altro  titolare  dei  diritti.  Tali  informazioni possono
altresi'  contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso
dell'opera  o  dei  materiali,  nonche' qualunque numero o codice che
rappresenti    le   informazioni   stesse   o   altri   elementi   di
identificazione.".
                               Art. 24

   1.  L'articolo  163  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  163  -  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di utilizzazione
economica  puo'  chiedere  che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attivita'  che  costituisca violazione del diritto stesso, secondo le
norme  del  codice  di  procedura  civile  concernenti i procedimenti
cautelari.
   2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
   3.  Ove  in  sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione
del  compenso  relativo  ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis,
oltre   alla   liquidazione   dello   stesso   puo'  essere  disposta
l'interdizione  dall'utilizzo  dei  fonogrammi  per  un periodo da un
minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
   4.   Ove   in  sede  giudiziaria  si  accerti  l'utilizzazione  di
fonogrammi  che,  ai  sensi  dell'art.  74,  arrecano  pregiudizio al
produttore  fonografico,  oltre alla interdizione definitiva dal loro
utilizzo,  puo'  essere  comminata  una sanzione amministrativa da un
minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".
                               Art. 25

   1.  All'articolo  164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
   "3)  l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere  attestazioni  di  credito  per  diritto d'autore nonche' in
relazione  ad  altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni
sono  atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.".
                               Art. 26

   1.  All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
   "d)  detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende,  noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,  proietta in pubblico,
trasmette  a  mezzo  della  radio  o  della televisione con qualsiasi
procedimento,   videocassette,   musicassette,   qualsiasi   supporto
contenente    fonogrammi    o    videogrammi   di   opere   musicali,
cinematografiche  o  audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".
   2.  All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
   "f-bis)  fabbrica,  importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene
per  scopi  commerciali,  attrezzature,  prodotti o componenti ovvero
presta   servizi   che   abbiano  la  prevalente  finalita'  o  l'uso
commerciale  di  eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati
o  realizzati  con  la  finalita'  di  rendere possibile o facilitare
l'elusione  di  predette  misure.  Fra  le  misure  tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle  misure  medesime  conseguentemente a iniziativa volontaria dei
titolari  dei  diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari
di  eccezioni,  ovvero  a  seguito  di  esecuzione  di  provvedimenti
dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
   h)  abusivamente  rimuove o altera le informazioni elettroniche di
cui  all'articolo  102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini
di  distribuzione,  diffonde  per radio o per televisione, comunica o
mette  a  disposizione  del pubblico opere o altri materiali protetti
dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.".
                               Art. 27

   1.  L'articolo  174-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  174-bis  -  1.  Ferme  le  sanzioni  penali applicabili, la
violazione  delle  disposizioni  previste  nella  presente sezione e'
punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in  misura  comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e'
facilmente  determinabile,  la  violazione  e' punita con la sanzione
amministrativa   da   euro   103,00   a  euro  1032,00.  La  sanzione
amministrativa  si applica nella misura stabilita per ogni violazione
e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".
                               Art. 28

   1.  L'articolo  174-ter  della  legge  22  aprile  1941, n.633, e'
sostituto dal seguente:
   "174-ter  -  1.  Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o
via  cavo,  duplica,  riproduce,  in  tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento,  anche  avvalendosi  di  strumenti  atti  ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure
acquista  o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali  non  conformi  alle  prescrizioni della presente legge,
ovvero  attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di
protezione  tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con
i  reati  di  cui  agli  articoli  171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,
171-quinquies,    171-septies   e   171-octies,   con   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  di  euro 154 e con le sanzioni accessorie
della  confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
   2.  In  caso  di  recidiva o di fatto grave per la quantita' delle
violazioni  o  delle  copie  acquistate  o  noleggiate,  la  sanzione
amministrativa  e'  aumentata  sino  ad  euro  1032,00 ed il fatto e'
punito  con  la  confisca  degli  strumenti  e  del materiale, con la
pubblicazione  del  provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a
diffusione  nazionale  o  su  uno  o piu' periodici specializzati nel
settore   dello   spettacolo   e,   se   si   tratta   di   attivita'
imprenditoriale,     con    la    revoca    della    concessione    o
dell'autorizzazione      di      diffusione     radiotelevisiva     o
dell'autorizzazione   per  l'esercizio  dell'attivita'  produttiva  o
commerciale.".
                               Art. 29

   1.  Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
   "Art.   174-quater  -  1.  I  proventi  derivanti  dalle  sanzioni
amministrative,  applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono   all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) in  misura  pari  al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo
   stato  di  previsione  del  Ministero della giustizia destinato al
   potenziamento  delle  strutture  e degli strumenti impiegati nella
   prevenzione  e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
   legge.  Il  Fondo  e'  istituito con decreto adottato dal Ministro
   della  giustizia,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, ai
   sensi  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
   400;
b) nella  restante  misura,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
   previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per la
   promozione  delle  campagne  informative  di  cui  al  comma 3-bis
   dell'articolo  26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
   modificazioni.".
                               Art. 30

   1.  Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:
   "Art.  174-quinquies  -  1.  Quando  esercita  l'azione penale per
taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad
autorizzazione,   il  pubblico  ministero  ne  da'  comunicazione  al
questore,   indicando   gli   elementi   utili   per  l'adozione  del
provvedimento di cui al comma 2.
   2.  Valutati  gli  elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma  1  ,  il  questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con
provvedimento    motivato,    la    sospensione    dell'esercizio   o
dell'attivita'  per  un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore   a  tre  mesi,  senza  pregiudizio  del  sequestro  penale
eventualmente adottato.
   3.  In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e'
sempre  disposta,  a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione  temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo
da  tre  mesi  ad  un  anno,  computata  la  durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24
novembre  1981,  n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la
revoca   della   licenza  di  esercizio  o  dell'autorizzazione  allo
svolgimento dell'attivita'.
   4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei  confronti  degli  stabilimenti  di  sviluppo  e  di  stampa,  di
sincronizzazione   e   postproduzione,  nonche'  di  masterizzazione,
tipografia   e   che  comunque  esercitino  attivita'  di  produzione
industriale  connesse  alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei  confronti  dei  centri  di  emissione  o  ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213,  e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio  dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non
possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
                               Art. 31

   1.  All'articolo  182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
   "d-bis)    sull'attivita'   di   fabbricazione,   importazione   e
distribuzione  degli  apparecchi  e  dei  supporti  di  cui  all'art.
71-septies.".
   2.  All'articolo  182-bis,  della legge 22 aprile 1941, n. 633, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.   Per  lo  svolgimento  dei  compiti  indicati  nel  comma  1,
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  conferire
funzioni  ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con
gli  ispettori  della  SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali
dove  vengono  svolte  le  attivita'  di  riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica,
nonche'  le  attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai
locali  dove  vengono  svolte le attivita' di cui alla lettera e) del
comma   1.   Possono  richiedere  l'esibizione  della  documentazione
relativa  all'attivita'  svolta,  agli  strumenti  e  al materiale in
lavorazione,  in  distribuzione,  in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione  o  la  ricezione  via  etere  e via cavo o la proiezione
cinematografica,  nonche'  quella relativa agli apparecchi e supporti
di  registrazione  di  cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i
suddetti  locali  non  siano  luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali  o  esercizi  commerciali  o  emittenti  radiotelevisive,
l'accesso  degli  ispettori  deve  essere  autorizzato dall'autorita'
giudiziaria.".
                               Art. 32

   1.  All'articolo  186  della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
   "Salve   le  convenzioni  internazionali  per  la  protezione  dei
fonogrammi,  la  formalita'  prevista quale condizione dell'esercizio
dei  diritti  spettanti  al  produttore di fonogrammi che non possono
essere  considerati  nazionali,  si  riterra'  soddisfatta qualora su
tutti  gli  esemplari  del  supporto  fonografico sia apposto in modo
stabile  il  simbolo  (P)  accompagnato dall'indicazione dell'anno di
prima pubblicazione.".
                               Art. 33

   1.  All'articolo  190  della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
   "Il  Comitato  esperisce  il  tentativo  di  conciliazione  di cui
all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
                               Art. 34

   1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo
cormma e' sostituito dal seguente:
   "Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni  speciali  sono  costituite  per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero
per   l'effettuazione   del   tentativo   di   conciliazione  di  cui
all'articolo  71-quinquies,  comma  4.  In  tale  caso la commissione
speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h),
ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e'
comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".
                               Art. 35

   1.  Dopo  l'articolo  194  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
   "Art.  194-bis  - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.
71-quinquies,  comma  4,  sottoscritta  dall'associazione o dall'ente
proponente,  e'  consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita
mediante  raccomandata  con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la
commissione  speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della
richiesta  deve  essere  consegnata  o  spedita  a  cura dello stesso
proponente alla controparte.
   2. La richiesta deve precisare:

a) il  luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
   inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

   3.  Entro  trenta  giorni dal ricevimento della richiesta la parte
convenuta,  qualora  non  accolga  la  richiesta  della  controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i
dieci  giorni successivi al deposito, il presidente della commissione
fissa la data per il tentativo di conciliazione.
   4.  Se  la  conciliazione  riesce, viene redatto separato processo
verbale  sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo.
   5.  Se  non  si  raggiunge  l'accordo tra le parti, la commissione
formula  una  proposta  per  la definizione della controversia. Se la
proposta  non  e'  accettata,  i  termini  di essa sono riassunti nel
verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
   6.  Nel  successivo  giudizio  sono  acquisiti, anche d'ufficio, i
verbali  concernenti  il  tentativo di conciliazione non riuscito. Il
giudice  valuta  il  comportamento  tenuto  dalle  parti  nella  fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
   7.  La  domanda  giudiziale  diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
   8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di
conciliazione  secondo  le  disposizioni di cui ai precedenti commi o
che  la domanda giudiziale e' stata promossa prima della scadenza dei
termine  di  90  giorni  dalla  promozione del tentativo, sospende il
giudizio  e  fissa  alle parti il termine perentorio di 60 giorni per
promuovere  il  tentativo  di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso  il  termine  di 90 giorni, il processo puo' essere riassunto
entro  il  termine  perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia
stato   tempestivamente  riassunto,  il  giudice  dichiara  d'ufficio
l'estinzione  del processo con decreto cui si applica la disposizione
di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".
CAPO II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro
 
                               Art. 36

   1.  All'articolo  5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
   "1.   Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 1° settembre 1975,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i
compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli
articoli  73,  comma  1;  73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22
aprile  1941,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  sono  versati
all'IMAIE  dai  produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria,  i  quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione
necessaria alla identificazione degli aventi diritto"
                               Art. 37

   1.  All'art.  7  della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
   "2.  L'IMAIE  utilizza  le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui
all'  art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui
all'art.  71-octies,  comma  3,  della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e
di  ricerca  nonche'  per  i  fini  di promozione, di formazione e di
sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
CAPO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
 
                               Art. 38

   1.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a tutte le
opere  e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data
del 22 dicembre 2002.
   2.  Restano  salvi  gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima
della stessa data.
   3.  I  diritti  del  produttore di un fonogramma il cui termine di
protezione  previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e  successive  modificazioni,  sia  scaduto alla data del 22 dicembre
2002, non sono nuovamente protetti.
                           Art. 39 (1) (2)

  1.  Il  compenso  di  cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile
1941,  n.  633,  e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino
all'emanazione  del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle
seguenti misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;
   b)  supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e
   CD-RW  audio:  0,29  euro per ora di registrazione. Il compenso e'
   aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) supporti  digitali  non  dedicati,  idonei  alla  registrazione di
   fonogrammi,  quali  CD-R  dati  e  CD-RW  dati:  0,23 euro per 650
   megabyte.
(( d)  LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 conv. con mod.
   con L. 31 marzo 2005, n. 43. ))
e) supporti   video   analogici:   0,29  euro  per  ciascuna  ora  di
   registrazione;
f) supporti  video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW
   video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una
   capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato
   proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti  digitali  idonei  alla  registrazione  di  fonogrammi  e
   videogrammi,  quali  DVD  Ram,  DVD-R  e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7
   gigabyte.   Il  compenso  e'  aumentato  proporzionalmente  per  i
   supporti di durata superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o
   digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino
   al rivenditore;
(( h-bis)  LETTERA  ABROGATA DAL D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 conv. con
   mod. con L. 31 marzo 2005, n. 43. ))
                               Art. 40

   1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.  La  gestione  dei  servizi  attinenti alla tutela del diritto
d'autore  e dei diritti connessi si informa ai principi della massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I
criteri  di  ripartizione  dei  proventi  spettanti  ai  titolari dei
diritti   d'autore  sono  annualmente  predeterminati  dalla  SIAE  e
sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".
                               Art. 41

   1.  Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano
abrogati.
   2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
   3.  Sono  abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93.
   4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47