D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa' italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
  Visto  l'articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto  dall'articolo  10  della  legge  18 agosto  2000, n. 248,
recante  nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare
i commi 3, 4, e 6;
  Sentita   la   Societa'  italiana  degli  autori  e  degli  editori
(S.I.A.E.);
  Sentite le associazioni di categoria interessate;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del  Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20
maggio 2002;
  Vista  la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
21 luglio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
                   Ministri 11 luglio 2001, n. 338
  1.  All'articolo  5,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  11 luglio  2001,  n. 338, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
    b) la  lettera  b), e' sostituita dalla seguente: "b) distribuiti
gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";
    c) alla  lettera  c),  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole
"(back-up)";
    d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
    e) dopo  la  lettera  h)  e'  inserita  la  seguente:  "i) aventi
carattere  di  sistema  operativo,  applicazione  o  distribuzione di
servizi  informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di
un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad
esso.".
  2.  Il  comma  4  dell'articolo  5  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.
                               Art. 2.
Modifiche  all'articolo  6 del regolamento del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
  1.  All'articolo  6  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri   11 luglio   2001,  n.  338,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22  aprile  1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato,
puo'   rendere  alla  S.I.A.E.,  in  sostituzione  del  contrassegno,
l'apposita   dichiarazione  identificativa.  Tale  dichiarazione  non
comporta oneri per il richiedente.";
    b) al  comma  2,  le  parole  "il  produttore del programma" sono
sostituite dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";
    c) al  comma  3  le  lettere  da  a)  a  g) sono sostituite dalle
seguenti:
    "a) titolo del prodotto;
      b) nome  e  indirizzo  del  titolare  del  diritto  o  del  suo
delegato;
      c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
      d) attestazione  di  assolvimento di tutti gli obblighi sanciti
dalla  legge  sul  diritto  d'autore,  qualora i programmi contengano
opere  dell'ingegno  tutelate  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti.";
    d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  "4.  La  dichiarazione  identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine
e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'
di  indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra  cui,  in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli
aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per
utente finale.
  5.  La  dichiarazione  identificativa  deve pervenire alla S.I.A.E.
prima  dell'immissione  in  commercio o importazione dei supporti nel
territorio  nazionale.  L'invio  deve essere effettuato con modalita'
idonea  a  far  constatare  la  data  di  ricevimento  da parte della
S.I.A.E..  Il  dichiarante  e'  tenuto  a  custodire,  per i tre anni
successivi   al   termine  del  periodo  di  commercializzazione,  un
esemplare  di  ciascun  prodotto dichiarato, unitamente a copia della
relativa  dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti
possono  essere  richiesti  dalla  S.I.A.E.  presso  i soggetti e nei
luoghi  indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a
cura  e  spese  del  dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E.,
neppure   con  riferimento  ad  eventuali  spese  di  consegna  degli
esemplari.";
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis.  La  S.I.A.E.  puo'  chiedere  informazioni e documenti con
riferimento  ai  dati  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5. La richiesta di
informazioni  o  documenti  da  parte  della S.I.A.E. non sospende la
facolta' di commercializzare i prodotti.".
  2.  Sono  valide  ed  efficaci le dichiarazioni identificative rese
prima  dell'entrata in vigore del presente regolamento, purche' siano
conformi  all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  11 luglio  2001,  n.  338,  come  modificato  dal  presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 ottobre 2002
                                              p. Il Presidente: Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10

 

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47