DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2002, n. 296
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di
esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Societa'
italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore, e in particolare
i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori
(S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 20
maggio 2002;
Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
21 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 29 luglio 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell'alinea, sono soppresse le parole "ovvero multimediali";
b) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: "b) distribuiti
gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;";
c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole
"(back-up)";
d) alla lettera d), le parole "dal produttore" sono soppresse;
e) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: "i) aventi
carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di
servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di
un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad
esso.".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, e' soppresso.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 6 del regolamento del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo delegato,
puo' rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del contrassegno,
l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non
comporta oneri per il richiedente.";
b) al comma 2, le parole "il produttore del programma" sono
sostituite dalle parole "il titolare dei diritti o un suo delegato";
c) al comma 3 le lettere da a) a g) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo
delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti
dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano
opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti.";
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine
e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'
di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli
aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per
utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E.
prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel
territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita'
idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della
S.I.A.E.. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni
successivi al termine del periodo di commercializzazione, un
esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della
relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti
possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei
luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a
cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E.,
neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli
esemplari.";
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. La S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e documenti con
riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di
informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la
facolta' di commercializzare i prodotti.".
2. Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purche' siano
conformi all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 ottobre 2002
p. Il Presidente: Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 10