D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
Misure   per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della
concorrenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
 
                               Art. 1.
      (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)
    1.  Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite
le  seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole
e   medie   imprese   localizzate   nelle  aree  dell'obiettivo  1  e
dell'obiettivo  2  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
Consiglio, del 21 giugno 1999".
                               Art. 2.
   (Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)
    1.  All'articolo  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n. 46, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Gli  interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese
destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati
a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti
o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali programmi
riguardano  le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo,
preindustrializzazione  e  i  processi  realizzativi  di campionatura
innovativa, unitariamente considerati.";
        b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Il  Ministro  delle  attivita'  produttive  provvede con proprio
decreto,   adottato   previo  parere  delle  regioni  interessate,  a
stabilire  annualmente  la percentuale delle risorse riservata in via
prioritaria  ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle
piccole  e  medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25
per cento delle riserve annuali disponibili".
    2.  Al  fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al
secondo  comma  dell'articolo  14  della citata legge n. 46 del 1982,
come  sostituito  dal presente articolo, il Ministero delle attivita'
produttive  puo'  utilizzare  le risorse derivanti dal rimborso delle
rate  di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari
ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come
determinata  con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli
articoli  6  e  12  della  legge  5  ottobre  1991, n. 317, l'importo
dell'investimento  complessivo  agevolabile  comprende anche le somme
riferite  alle  spese  sostenute  per il versamento dell'IVA connessa
all'acquisto  dei  beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina
di  attuazione  dell'intervento  vigente  alla data della concessione
includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
    4.  Al  fine  di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione
nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento
e   calzaturiero  specificamente  diretti  alla  ideazione  di  nuove
collezioni  di  prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge
17  febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' incrementato
di 2 milioni di euro per il 2002.
    5.  Gli  aiuti  di  cui al comma 4 sono concessi nei limiti della
disciplina   comunitaria   sugli   aiuti  de  minimis,  di  cui  alla
comunicazione  della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996,
secondo  procedure  di  attuazione  individuate  dal  Ministro  delle
attivita' produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
    6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  4  e 5 del
presente  articolo,  pari  a  2  milioni  di euro per l'anno 2002, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.
                               Art. 3.
    (Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi
       automatici per interventi di programmazione negoziata)
    1.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
23  giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della  legge  7  agosto  1997,  n. 266, sono utilizzate dal Ministero
delle  attivita'  produttive  per  la  copertura  degli oneri statali
relativi   alle   iniziative   imprenditoriali   comprese  nei  patti
territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28
febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per  il  finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari
al  70  per  cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE)
n.  1260/1999  del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al
30   per   cento   alle  aree  depresse  del  Centro-Nord  ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
    2.  Il Ministro delle attivita' produttive definisce, con proprio
decreto  adottato  previo parere delle regioni interessate, i criteri
di  priorita' nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo
e   l'eventuale  quota  di  risorse  da  riservare  ai  contratti  di
programma,    con   particolare   riferimento   alla   sostenibilita'
ambientale,  all'aumento  dell'occupazione  e  al miglioramento della
coesione sociale.
    3.  Ai  fini  del  finanziamento  dei  patti,  il Ministero delle
attivita'  produttive utilizza le risorse gia' assegnate dal Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) a parziale
copertura  dei  medesimi  interventi,  anche  in deroga ai vincoli di
destinazione dallo stesso previsti.
    4.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero
delle  attivita' produttive oltre che per gli interventi previsti dal
citato  decreto-legge  n.  415  del 1992 anche, nel limite del 30 per
cento  delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti
di  programma.  Per  il finanziamento di nuovi contratti di programma
una  quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse  del  Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo  1,  di cui al
regolamento  (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle
aree  depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
predetto regolamento.
                               Art. 4.
      (Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi
               di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64)
    1.  Per  accelerare  la definizione dei programmi di investimento
agevolati  ai  sensi  della legge 1º marzo 1986, n. 64, e delle altre
normative  per  l'intervento  straordinario  per  il  Mezzogiorno, il
Ministro  delle  attivita'  produttive, con proprio decreto di natura
non  regolamentare  adottato previo parere delle regioni interessate,
definisce  procedure semplificate per la concessione definitiva delle
agevolazioni  e  fissa termini perentori per gli adempimenti a carico
delle  imprese  e  degli  istituti istruttori il cui mancato rispetto
puo'  essere  sanzionato  con  la  revoca  delle agevolazioni. Con lo
stesso    provvedimento    puo'   essere   prevista,   fra   l'altro,
l'utilizzazione  di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli
46   e   47   del   testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 ottobre 2000, n. 445,
nonche' di relazioni standardizzate.
    2.  A  seguito  dell'emissione  dei  provvedimenti di concessione
definitiva il Ministero delle attivita' produttive effettua controlli
sui programmi di investimento destinatari degli interventi.
    3.  In  caso  di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle
imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle
agevolazioni  di  cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, per i quali e'
stato  disposto  il  rinvio  a  giudizio,  i  competenti  uffici  del
Ministero   delle   attivita'  produttive  devono  sospendere  l'iter
procedurale  delle  pratiche  di  agevolazione  fino  al passaggio in
giudicato della sentenza.
                               Art. 5.
   (Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)
    1.  Il  comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49,  come  sostituito  dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo
2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
    "3.  Per  gli  anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate
per   i   medesimi   esercizi,   l'importo  della  partecipazione  e'
determinato,  per  una  quota  pari  al  5  per  cento  delle risorse
disponibili,  in  relazione  al numero delle societa' finanziarie che
hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20
per  cento  fra  le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre
2000,  hanno  iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai
sensi  del  presente  titolo;  per  la  restante  quota,  da  importi
proporzionali  ai  valori  a patrimonio netto delle partecipazioni in
essere  o  dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti
dall'ultimo  bilancio  approvato.  A  decorrere  dal 1º gennaio 2004,
l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5
per  cento  delle  risorse  disponibili  in relazione al numero delle
societa'  finanziarie  che hanno presentato domanda di partecipazione
e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge,
come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".
                               Art. 6.
                (Misure in materia di comunicazioni)
    1.  Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a
larga  banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei
proventi  derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio
delle  licenze  per  il  wireless local loop, in misura pari almeno a
12,48  milioni  di  euro,  con  apposito  decreto  del Ministro delle
comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  puo'  essere  prevista  l'esenzione  dal  contributo di cui
all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche
per  i  soggetti  che,  in  caso  di  perdite  di  esercizio, abbiano
investito  nella  realizzazione  di  infrastrutture  di  rete a larga
banda,  fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un
importo  inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per
il computo del contributo.
    2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
12,48   milioni  di  euro  per  l'anno  2003,  si  provvede  mediante
l'utilizzo  di  quota  parte dei proventi derivanti dall'espletamento
della  gara  relativa al rilascio delle licenze per il wireless local
loop.
    3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",  compresi  le  Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili
del fuoco".
        b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
        "2-ter.  La  violazione  degli obblighi di cui al comma 2-bis
comporta  l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 50.000 euro".
                               Art. 7.
    (Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria
 disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
        con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)
    1.   I   commissari  straordinari  nominati  nelle  procedure  di
amministrazione   straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge  30
gennaio  1979,  n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile  1979,  n.  95,  cessano  dall'incarico il sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  Entro  la  data  di cui al comma 1, i commissari provvedono a
consegnare  al  competente  ufficio  del  Ministero  delle  attivita'
produttive  il  rendiconto  della loro intera gestione e la relazione
sull'attivita'   svolta.   Valutati  il  rendiconto  e  la  relazione
sull'attivita'   svolta  presentati,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  determina  il  compenso  al  commissario  o ai commissari
cessati,  tenuto  conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di
grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' dell'ammontare dei
compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
    3.  Nei  dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il
Ministro  delle  attivita' produttive nomina, con proprio decreto, un
commissario   liquidatore   che  prosegue,  sotto  la  vigilanza  del
Ministero   delle  attivita'  produttive,  la  gestione  liquidatoria
secondo   le  norme  della  liquidazione  coatta  amministrativa.  Al
commissario  liquidatore  potra'  essere affidata la gestione di piu'
procedure,  per  quanto  attiene  a specifiche competenze funzionali.
Continua  a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi
assoggettamenti  alla  procedura di amministrazione straordinaria, la
disciplina  di  gruppo  di  cui  all'articolo  3 del decreto-legge 30
gennaio  1979,  n.  26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95; continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni
di  cui  all'articolo  106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999,  n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli
atti  legalmente  adottati  nel corso della procedura. Il commissario
liquidatore  subentra  nei  giudizi  in  corso  in  sostituzione  del
commissario straordinario.
    4.  L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
e' abrogato.
                               Art. 8.
 (Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)
    1.  Al  fine  di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica
nelle  piccole  e medie imprese di tutti i settori economici, di  cui
all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del
3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, e' autorizzata la spesa di
10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e
di 9.240.000 euro per l'anno 2004.
    2.  I  criteri  per  la  realizzazione degli interventi di cui al
comma  1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro
delle  attivita' produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle
finanze,  per  l'innovazione  e  le tecnologie e delle comunicazioni,
nonche' le regioni interessate.
    3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede,  per  l'anno  2002,  mediante  riduzione dello stanziamento
previsto  dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione
dello  stanziamento  previsto  dal medesimo comma 3 dell'articolo 103
della  citata  legge  n.  388  del  2000  e, quanto a euro 7.950.000,
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto  capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita'  produttive;  per  l'anno  2004,  mediante  riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
    4.  All'articolo  103,  comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  al secondo periodo, le parole: "Il Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato"  sono  sostituite dalle seguenti: "Il
Ministro   delle   attivita'  produttive,  sentito  il  Ministro  per
l'innovazione   e   le   tecnologie,";   le   parole:  "il  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato" sono sostituite
dalle  seguenti:  "il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri"; le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite
dalle  seguenti:  "2.500  euro"; al quarto periodo, le parole da: "le
imprese del credito" fino a: "della carta di credito formativa e che"
sono soppresse.
    5.  All'articolo  103,  comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  all'ultimo periodo, le parole: "per le medesime finalita'" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "per  la  continuazione  del  suddetto
programma  "PC  per  gli  studenti"  nell'anno  scolastico 2002-2003,
previo  rinnovo  dell'accordo  tra  la  Presidenza  del Consiglio dei
ministri   -   Dipartimento   per   l'innovazione  e  le  tecnologie,
l'Associazione  bancaria  italiana  e  il  Ministero  delle attivita'
produttive".
    6.  Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' sostituito dal seguente:
    "54.  Al  fine  di favorire l'adeguamento della rete distributiva
delle  piccole  e  medie imprese commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto
di   apparecchi   nuovi,  collegabili  ad  INTERNET  quali  strumenti
polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di
servizi  diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della
legge  17  febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9,
della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  su cui gravano gli oneri
derivanti  dal  presente  comma, e' versata la somma di 15 milioni di
euro  per  l'anno  2000.  Con  decreto  del  Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  determinati  modalita'  e  criteri per l'accesso alla
sezione  del  fondo  ai  fini  degli interventi previsti dal presente
comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto".
                               Art. 9.
    (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
    1.  I  commi  1,  2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23
dicembre  2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma
7  del  predetto  articolo  108 al fondo di cui all'articolo 14 della
legge  17  febbraio  1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle
attivita' produttive, previo parere delle regioni interessate, per il
finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo
stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente
ai  programmi  svolti  dalle  imprese ubicate nelle aree territoriali
individuate  dalla  decisione  della Commissione europea del 13 marzo
2000,  concernente  l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a
finalita' regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli
aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo
87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c), del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui
alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
                              Art. 10.
           (Misure relative alla produzione di armamenti)
    1.  I  programmi  intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge
17  giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999,
n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  realizzati  e  gestiti  per mezzo di agenzie o enti, di diritto
pubblico  o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali
ratificati  dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione,
possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
    2.  I  programmi  di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa,
e  gli  importi  relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti
massimi   del   15   per   cento  delle  quote  autorizzate  a  norma
dell'articolo  11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive  modificazioni,  sulla  parte  disponibile  dello
stanziamento.
    3.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive  e' autorizzato ad
intervenire,  con  le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1,
comma  3,  della  legge  11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi
indicati  dallo  stesso  comma,  per consentire la disponibilita', al
Ministero  della  difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei
prodotti  dei  settori  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato
dei  beni  stessi  a  qualificati  operatori  del settore, in modo da
costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso
di emergenza della difesa nazionale.
    4. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8
e  8-bis,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire
la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel
campo  civile  e  duale  delle  imprese  operanti  nel  settore della
produzione di materiali di armamento, e' determinato come segue:
        a)  per  i  programmi  di  investimento autonomamente gestiti
dalle  imprese  richiedenti,  nella  misura  fino al 70 per cento dei
costi agevolabili;
        b)  per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per
cento dei costi agevolabili.
                              Art. 11.
  (Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)
    1.  Il  comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
    "64.  I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse
in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a
insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre
1971,  n.  865.  Il  corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato  con  delibera  del  consiglio  comunale,  in  misura non
inferiore  alla  differenza  tra  il  valore  delle  aree  da  cedere
direttamente  in  diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere
in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di
cui  al  presente  comma.  La proprieta' delle suddette aree non puo'
essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".
    2.  Ai  fini  dello  sviluppo  del  piano  di  cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma  1  dell'articolo  57  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
differito  al  31  dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal
comma  2  del  medesimo  articolo  57 sono integrate con l'importo di
20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma
3  del  citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine e'
corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994.
                              Art. 12.
              (Incentivi per il settore delle fonderie)
    1.   Ai   fini   della   realizzazione   di   un   programma   di
razionalizzazione  del  comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio
e'  autorizzato  lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e
di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
    2.  Il programma di cui al comma 1 e' diretto, nel rispetto della
normativa  comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento
delle seguenti finalita':
        a)  promuovere  una migliore qualificazione della produzione,
anche  attraverso la riorganizzazione della capacita' produttiva e lo
sviluppo  di  condizioni  favorevoli  alla  sua  concentrazione nelle
imprese che presentano piu' elevati livelli di competitivita';
        b)  favorire  migliori forme di collegamento fra la domanda e
l'offerta;
        c)  favorire  la  rilocalizzazione delle imprese per le quali
sussistano problemi di compatibilita' ambientale con il territorio in
cui  sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal
decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della
direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
        d)  favorire  l'innovazione  tecnologica volta alla riduzione
delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.
    3.  Con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita'
e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.
    4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo,
come  determinato  dal  comma  1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
                              Art. 13.
               (Interventi in favore delle produzioni
                di ceramiche artistiche e di qualita)
    1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni
di  ceramiche  artistiche  e  di qualita', in linea con gli obiettivi
fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di
1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
    2.  I  criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
comma  1 sono determinati dal Ministro delle attivita' produttive con
decreto  di  natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale
ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
    3.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1, determinato
in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
                              Art. 14.
 (Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)
    1.  Per  accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici,
da  parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, e' autorizzato
a  favore  dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo (ENIT) lo
stanziamento  di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004.
    2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 1
milione  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003 e 2004, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
 
                           Art. 15 (2)(3)
              Delega al Governo per il riassetto delle
          disposizioni in materia di proprieta' industriale

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro il 28 febbraio 2005
)),  sentite  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o piu'
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) ripartizione  della  materia per settori omogenei e coordinamento,
   formale  e  sostanziale,  delle disposizioni vigenti per garantire
   coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento  della  normativa  alla  disciplina  internazionale  e
   comunitaria intervenuta;
c) revisione  e  armonizzazione della protezione del diritto d'autore
   sui  disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale,
   con  particolare  riferimento  alle  condizioni alle quali essa e'
   concessa,   alla   sua   estensione   e   alle  procedure  per  il
   riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino  e  potenziamento  della struttura istituzionale preposta
   alla  gestione  della  normativa,  con  previsione dell'estensione
   della  competenza  anche  alla  tutela  del  diritto  d'autore sui
   disegni   e   modelli,   anche   con   attribuzione  di  autonomia
   amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione  di appositi strumenti di semplificazione e riduzione
   degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione  e  rinvio  alla  normazione  regolamentare  della
   disciplina  dei  procedimenti  amministrativi secondo i criteri di
   cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione  che  la  rivelazione  o  l'impiego  di  conoscenze  ed
   esperienze  tecnico-industriali,  generalmente  note  e facilmente
   accessibili   agli   esperti   e   operatori   del   settore,  non
   costituiscono violazioni di segreto aziendale.
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono adottati su
proposta  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e degli
affari  esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri,  sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere
del Consiglio di Stato.
  3.  Dall'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
  (( 3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il
Governo  puo'  adottare,  previo  parere delle competenti Commissioni
parlamentari,  disposizioni  correttive  o  integrative  dei  decreti
legislativi medesimi. ))
                              Art. 16.
    (Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
 specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale)
    1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sentite le competenti
Commissioni  parlamentari,  uno o piu' decreti legislativi diretti ad
assicurare  una  piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti
giudiziari  in  materia  di  marchi  nazionali e comunitari, brevetti
d'invenzione  e  per  nuove  varieta'  vegetali, modelli di utilita',
disegni  e  modelli  e  diritto  d'autore  nonche'  di fattispecie di
concorrenza  sleale  interferenti  con  la  tutela  della  proprieta'
industriale  e  intellettuale,  secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
        a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,  Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino,  Trieste  e  Venezia  sezioni  specializzate  a  composizione
collegiale  per  la  trattazione  delle  controversie  riguardanti le
materie  indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
ne' incrementi di dotazioni organiche;
        b)   prevedere   altresi'   che  nelle  materie  indicate  le
competenze  riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale
e  al  presidente  della corte d'appello spettino al presidente delle
rispettive  sezioni  specializzate,  senza  oneri  aggiuntivi  per il
bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
        c)  attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera
a) la pertinente competenza territoriale.
    2.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono adottati dal
Governo  su  proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
    3.   Nell'emanare  le  necessarie  disposizioni  transitorie,  il
Governo  avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al
comma  1,  lettera  a),  siano  gravate  da  un  carico  iniziale  di
procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
    4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, il Governo puo' adottare un
decreto  legislativo  volto  a rivedere la dislocazione delle sezioni
specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della
rideterminazione   delle  circoscrizioni  territoriali  degli  uffici
giudiziari  con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri
direttivi indicati nei commi 1 e 2.
                            Art. 17. (4)

      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 ))
                              Art. 18.
  (Intervento a sostegno del settore della proprieta' industriale)
    1.  Al  fine  di fare fronte alle esigenze relative all'attivita'
amministrativa  in materia di proprieta' industriale, con particolare
riguardo  all'evoluzione  del  sistema  nazionale e internazionale di
tutela,    nonche'   alle   programmate   modifiche   del   riassetto
organizzativo,  e'  autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno
2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.
    2.  I  criteri  per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono
determinati con direttive del Ministro delle attivita' produttive.
    3.  All'onere  derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO
 
                              Art. 19.
                       (Premi con franchigia)
    1.  All'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n.  857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
        "d-bis)  gli  eventuali  importi  delle franchigie, richiesti
dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".
    2.  Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia
di  cui  alla  lettera  d-bis)  dell'articolo  2, comma 1, del citato
decreto-legge  n. 857  del 1976, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n. 39  del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo,
le  compagnie  possono  pattuire  con  l'assicurato  idonee  forme di
garanzia senza costi aggiuntivi.
    3.  Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e' abrogato.
                              Art. 20.
                        (Attuario incaricato)
    1.  Per  la  determinazione  dei  premi  e delle riserve tecniche
relativi  al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei
poteri  di  controllo  da  parte dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni    private   e   di   interesse   collettivo   (ISVAP),
l'assicuratore individua un attuario incaricato.
    2.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
sentito   l'ISVAP,   e'   regolamentata   l'attivita'   dell'attuario
incaricato.
                              Art. 21.
    (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi
assicurativi nel settore della RC auto)
    1.  Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti
al   Ministero  delle  attivita'  produttive,  l'ISVAP  e'  tenuto  a
comunicare  su  richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto
disposto  dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982,
n.   576,   dati,   informazioni  e  notizie  relativi  alle  tariffe
dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
    2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, e' istituito presso il
Ministero  delle  attivita'  produttive  un  comitato  di  esperti in
materia  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con
il  compito  di  osservare  l'andamento  degli  incrementi  tariffari
praticati  dalle  imprese  di  assicurazione  operanti nel territorio
della  Repubblica,  valutando in particolare le differenze tariffarie
applicate  sul  territorio della Repubblica italiana e anche in quale
misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel
corso  dell'anno  non  abbiano  denunciato incidenti. Con decreto del
Ministro  delle attivita' produttive, da emanare entro novanta giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
regolamentati  la  costituzione  e  il  funzionamento del comitato di
esperti,  fermo  restando  che ai predetti esperti non possono essere
attribuiti alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
    3.  Dall'attuazione  del  comma  2  non  devono  derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
    4.  Il  comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
2000,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge
5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
    "5-quater.  Allo  scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
il   contrasto   di   comportamenti  fraudolenti  nel  settore  delle
assicurazioni  obbligatorie  per  i veicoli a motore immatricolati in
Italia,  e'  istituita  presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad
essi  relativi.  L'ISVAP  rende  pienamente operativa la banca dati a
decorrere  dal  1º  gennaio  2001. Da tale data ciascuna compagnia e'
tenuta  a  comunicare  all'ISVAP  i  dati  riguardanti i sinistri dei
propri  assicurati, secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso
ISVAP.  I  predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che
operano   nel   territorio  della  Repubblica  in  regime  di  libera
prestazione  dei  servizi  o in regime di stabilimento sono richiesti
dall'ISVAP  alle  rispettive  autorita'  di  controllo dei vari Stati
membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di
ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
    5.  All'articolo  5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le
parole:  "con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato"  sono  sostituite  dalle seguenti: "con decreto del
Ministro delle attivita' produttive".
    6.  Il  comma  5-ter  dell'articolo  2 del decreto-legge 28 marzo
2000,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000,  n.  137,  e'  abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati
dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare
privi di efficacia.
                              Art. 22.
            (Disposizioni per la trasparenza dei servizi
                assicurativi per i veicoli a motore)
    1.  L'articolo  12-bis  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  12-bis.  -  1.  Al  fine  di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita'  delle  offerte  dei  servizi assicurativi, nonche'
un'adeguata  informazione  agli  utenti, le imprese che esercitano il
ramo  dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti
rendono  pubblici  i  premi  e  le  condizioni generali e speciali di
polizza praticati nel territorio della Repubblica.
    2.  I  premi  praticati  su determinazione di ciascuna impresa di
assicurazione  agli  assicurati  inseriti  nella  classe di merito di
massimo   sconto   nell'ultimo   biennio  sono  uniformi  sull'intero
territorio nazionale.
    3.  La pubblicita' dei premi e delle condizioni di polizza di cui
al  comma  1  e'  attuata  presso ogni punto di vendita dell'impresa,
nonche'   mediante  siti  INTERNET  che  permettono  agli  utenti  di
calcolare  premi  e  prendere visione delle condizioni di polizza per
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
    4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge  28  marzo  2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  maggio  2000,  n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi  della  presente  legge  e'  inviata a mezzo fax o raccomandata
almeno  trenta  giorni  prima  della  data di scadenza indicata nella
polizza.
    5. L'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi
di  cui  ai  commi  1  e  3  comportano  l'irrogazione della sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  2.600  a  10.300  euro.  In  caso  di
omissione  o  ritardo  superiore  a  trenta  giorni  la  sanzione  e'
raddoppiata".
    2.  I  primi  due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
    3.  All'adempimento  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
dell'articolo  12-bis  della  citata  legge  n.  990  del  1969, come
sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo, si provvede entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
                              Art. 23.
                (Modalita' di risarcimento del danno)
    1.  Il  modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5
del   decreto-legge   23  dicembre  1976,  n.  857,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche
nel caso di danni a persona.
    2.  All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
    "Il  danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti
dal  veicolo  e'  tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o
documento  fiscale  equivalente,  relativa alla riparazione dei danni
risarciti  entro  tre  mesi  dal  risarcimento.  Nel  caso  in cui il
danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a
richiedere   la  restituzione  dell'importo  liquidato  a  titolo  di
risarcimento   del   danno,   fatta  salva  la  disposizione  di  cui
all'articolo  642  del  codice  penale.  Nel caso di rottamazione del
veicolo  l'obbligo  di  presentazione  della  fattura  e'  sostituito
dall'obbligo   di   presentazione   della  documentazione  attestante
l'avvenuta rottamazione".
    3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e'
sostituito dal seguente:
    "4.  L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma
2  puo'  essere  aumentato  dal giudice in misura non superiore ad un
quinto  con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato".
    4.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro  delle  attivita' produttive, il Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  e  il  Ministro della giustizia, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio
dello Stato:
        a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
10 e 100 punti;
        b)  del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto
di   invalidita'   comprensiva   dei   coefficienti   di   variazione
corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
                              Art. 24.
           (Modifica dell'articolo 642 del codice penale)
    1. L'articolo 642 del codice penale e' sostituito dal seguente:
    "Art.  642.  -  (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e
mutilazione  fraudolenta  della propria persona). - Chiunque, al fine
di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o
comunque  un  vantaggio  derivante  da un contratto di assicurazione,
distrugge,  disperde,  deteriora  od  occulta cose di sua proprieta',
falsifica  o  altera una polizza o la documentazione richiesta per la
stipulazione  di  un  contratto  di  assicurazione  e'  punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
    Alla  stessa  pena  soggiace  chi  al  fine predetto cagiona a se
stesso  una  lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione
personale  prodotta  da  un  infortunio  o  denuncia  un sinistro non
accaduto   ovvero   distrugge,  falsifica,  altera  o  precostituisce
elementi  di  prova  o  documentazione  relativi  al  sinistro. Se il
colpevole  consegue  l'intento  la  pena  e'  aumentata. Si procede a
querela di parte.
    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se
il  fatto  e'  commesso  all'estero,  in  danno  di  un  assicuratore
italiano,  che  eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
                              Art. 25.
           (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Ai  fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma
1,  nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente
i  premi  puri  ed  i  caricamenti  in  coerenza  con le proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi.
Ove  tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso
a   rilevazioni  statistiche  di  mercato.  Qualora  l'ISVAP  accerti
l'elusione  dell'obbligo  a  contrarre  attuata,  con  riferimento  a
determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si
applica  una  sanzione  pecuniaria  pari al 3 per cento dei premi per
responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei
veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1
milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di
reiterata  elusione  dell'obbligo  a  contrarre,  l'autorizzazione ad
esercitare  l'assicurazione  della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata".
                              Art. 26.
              (Disposizioni per la banca dati sinistri)
    1.  Al  primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976,  n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977,  n.  39,  e  successive modificazioni, dopo le parole "e recare
l'indicazione"  sono  inserite le seguenti: "del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e".
    2.  Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato
decreto-legge  n.  857  del  1976,  dopo le parole "La richiesta deve
contenere"  sono  inserite  le  seguenti:  "l'indicazione  del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA
 
                              Art. 27.
                 (Potenziamento delle infrastrutture
        internazionali di approvvigionamento di gas naturale)
    1.  Per  garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture
internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza
degli  approvvigionamenti  e la crescita del mercato energetico, sono
concessi  contributi  per  il  potenziamento  e  la  realizzazione di
infrastrutture  di  approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas
naturale  da  Paesi  esteri,  in  particolare  per la costruzione del
metanodotto  dall'Algeria  in  Italia  attraverso la Sardegna, per la
realizzazione  di  terminali  di rigassificazione e per l'avvio degli
studi  per  la  realizzazione  di  un  elettrodotto  dal  Nord Africa
all'Italia.
    2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti
di   importazione   di   gas   naturale,   di   nuovi   terminali  di
rigassificazione  e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale
hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva
98/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
una quota pari all'80 per cento delle nuove capacita' realizzate, per
un periodo pari a venti anni.
    3.  Il  finanziamento  degli interventi e' approvato con delibera
del CIPE, su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
    4.  Per  gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
di  18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno
2003  e  di  136.051.000  euro  per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze
per   l'anno   2002,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando  gli
accantonamenti  relativi  al  Ministero  delle  attivita' produttive,
quanto  a  9.000.000  di  euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per
l'anno  2003  e  a  59.051.000  euro per l'anno 2004, ed al Ministero
dell'economia  e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno
2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per
l'anno 2004.
                             Art. 28 (1)
                 Misure per incrementare l'utilizzo
                del metano e del GPL in autotrazione

  1.  Per  le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre  1997,  n. 403, concernente la concessione di contributi per
la  rottamazione  degli  autoveicoli,  e'  autorizzata  la  spesa, in
aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002,  2003  e  2004, da destinare alla concessione di contributi per
l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e
ciclomotori  elettrici,  di  biciclette a pedalata assistita, nonche'
per  l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto
di  alimentazione  a metano o a GPL, in conformita' delle definizioni
adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 5
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003 e 2004, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.  2 luglio 2003, n. 183 ha disposto che "lo stanziamento di 5
milioni  di  euro, previsto dal presente articolo, per ciascuno degli
anni 2002, 2003, 2004 e' ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per
la  concessione  di  incentivi  per l'acquisto o la trasformazione di
autoveicoli  alimentati  a  metano  o a GPL e di euro 0,5 milioni per
l'acquisto  di  autoveicoli  a trazione elettrica nonche' motocicli e
ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita".
                              Art. 29.
             (Fondo per la razionalizzazione della rete
                  di distribuzione dei carburanti)
    1.  Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
dei  carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11
febbraio  1998,  n. 32, e' integrato, per l'anno 2002, fermo restando
quanto   previsto   all'articolo   2   del   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 24 febbraio 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  7  aprile  1999,
attraverso  un  contributo  calcolato su ogni litro di carburante per
autotrazione  venduto  negli  impianti  di distribuzione a carico dei
titolari  di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella
misura  e  secondo  le  condizioni, modalita' e termini stabiliti con
provvedimento  del  Ministro  delle  attivita' produttive, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                              Art. 30.
              (Gasdotti internazionali di importazione)
    1.  Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da
Stati   non   appartenenti   all'Unione   europea  ubicati  nel  mare
territoriale  e nella piattaforma continentale italiana, le modalita'
di  applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n.  164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli
altri  Stati  interessati,  comunque  nel  rispetto  della  direttiva
98/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
sentite  le  imprese  di  trasporto  interessate. Conseguentemente, a
decorrere  dall'anno  termico  1º  ottobre 2002-30 settembre 2003, le
tariffe  di  trasporto  determinate  ai  sensi dell'articolo 23 dello
stesso  decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si
applicano   alla  parte  di  tali  gasdotti  ubicata  entro  il  mare
territoriale italiano.
    2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono
autorizzate  ad  effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti
interessati,  al  fine  di conseguire quanto disposto dal comma 1 per
l'anno termico 1º ottobre 2001-30 settembre 2002.
                              Art. 31.
                 (Contributo straordinario all'ENEA)
    1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23
dicembre  2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per le finalita'
di  cui al comma 1, e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario
nella  misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro
per  l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per
la  realizzazione  degli  interventi  nel settore dell'uso efficiente
dell'energia,  definiti  da  un  apposito accordo di programma tra il
Ministro delle attivita' produttive e l'ENEA.
    2.  L'erogazione  della quota prevista per l'anno 2002 avviene su
presentazione  della  relazione di cui al comma 3 del citato articolo
111  della  legge  n.  388  del  2000,  nella  quale sono indicati lo
sviluppo  della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione
del  progetto  dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e
delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.
    3.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive  valuta, sentiti i
Ministri   dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  e
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  la  relazione e le
successive   fasi   di  realizzazione  del  programma  e  dispone  la
liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo
stato di avanzamento.
    4.  Nella  fase  di  realizzazione  del  progetto dimostrativo di
potenza  devono essere previamente indicati i soggetti con i quali e'
realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.
                              Art. 32.
                  (Elenco dei prodotti esplodenti)
    1.  L'iscrizione  all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti
idonei  all'impiego  per attivita' estrattive di cui all'articolo 299
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con
decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministero  delle  attivita'  produttive.  Tale  somma  e' versata
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnata, con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del
50  per  cento  al  fondo da istituire nell'ambito di apposita unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero delle
attivita' produttive.
    2.  Il  Ministero  delle attivita' produttive provvede alle spese
per  la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza
nell'impiego  di  prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento
dell'elenco  e  per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la  gestione di
apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo
di cui al comma 1.
                              Art. 33.
           (Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie
                   di utilizzo pulito del carbone)
    1.  Al fine di garantire le disponibilita' finanziarie necessarie
all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivita' di
cui  all'articolo  7,  comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i
soci della medesima societa' sono tenuti al versamento delle quote di
capitale  non  ancora  conferite  entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge e hanno facolta' di recesso
previa  rinuncia  ad  ogni  diritto  sul  patrimonio della societa' e
previo  conferimento  delle  quote ancora dovute. Le dichiarazioni di
recesso  gia' comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7,
comma  4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge.  Decorso  tale termine, il recesso si intende perfezionato con
piena  accettazione  da  parte  del  socio recedente delle condizioni
sopra precisate.
                              Art. 34.
                (Semplificazione di oneri burocratici
                  in materia di fonti rinnovabili)
    1.  Al  comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine
del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per gli impianti non
ancora  entrati  in  esercizio entro un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  le  autorizzazioni  necessarie  alla
costruzione   degli  impianti  medesimi,  rilasciate  entro  la  data
suddetta.  Fermo  restando  il termine ultimo di cui al primo periodo
per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale
obbligo  entro  il  31  dicembre  2002  comporta la decadenza da ogni
diritto alle incentivazioni medesime".
                              Art. 35.
              (Disposizioni in materia di importazione
                  e fornitura di energia elettrica)
    1.  Fatta  salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti
nonche'   per  l'importazione  dell'energia  elettrica  destinata  al
mercato  vincolato,  al  fine  di  garantire la sicurezza del sistema
elettrico   nazionale,   in   presenza   di  capacita'  di  trasporto
disponibile  insufficiente  rispetto  alla  domanda, hanno diritto ad
un'assegnazione  prioritaria  della medesima capacita', sulla base di
bande  di  capacita'  di  dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti
idonei  direttamente  connessi  alla  rete  di trasmissione nazionale
nonche'   i   clienti   idonei  dotati,  in  ogni  singolo  sito,  di
apparecchiature  di  distacco  del  carico  conformi  alle specifiche
tecniche  definite  dal gestore della rete di trasmissione nazionale,
che  siano  in  grado  di assicurare il servizio di interrompibilita'
istantanea  del  carico  per  la  potenza richiesta, ovvero i clienti
idonei  o  finali  ed  i  consorzi  di  clienti  finali  in  grado di
assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base
anche  di  contratti  pluriennali  di  fornitura, per almeno l'80 per
cento  delle  ore  annue.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive
definisce  con  propri  provvedimenti le quote di capacita' riservate
per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
    2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i
requisiti  indicati  al  comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione
prevista  dall'articolo  6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, del medesimo decreto.
Capo V
MISURE ORGANIZZATIVE
 
                              Art. 36.
             (Misure per il controllo della destinazione
               d'uso di materie prime e semilavorati)
    1.  Per  l'effettuazione  dei  controlli e del monitoraggio sulla
corretta   destinazione  ed  utilizzazione  di  materie  prime  e  di
semilavorati  il  cui  impiego  e' soggetto a specifiche tipologie di
qualificazione  per  la  tutela  della  salute  e della sicurezza, le
amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti
speciali  dell'Arma  dei  carabinieri  o  del  Corpo della Guardia di
finanza  competenti  per  materia,  previa intesa con i Ministeri dai
quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
    2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di
cui  al  medesimo  comma  1  hanno  diritto di accesso e di verifica,
secondo   le   disposizioni   vigenti,   presso   i  produttori,  gli
importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al
citato  comma  1,  da  individuare  con  direttiva del Presidente del
Consiglio   dei   ministri,   su   proposta   delle   amministrazioni
interessate.
                              Art. 37.
           (Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)
    1.  All'articolo  49,  comma  1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
        "d)  attribuire  all'autorita'  amministrativa  il  potere di
disporre,  anche  d'ufficio,  la distruzione della merce contraffatta
sequestrata  nelle  vendite  abusive  su  aree  pubbliche, decorso il
termine  di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva
la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma
restando  la  possibilita'  degli interessati di proporre opposizione
avverso  tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23
della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e
prevedendo  che  il  termine  per  ricorrere  decorra  dalla  data di
notificazione  del  provvedimento  che  dispone  la distruzione della
merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale".
                              Art. 38.
       (Misure concernenti le camere di commercio, industria,
                     artigianato e agricoltura)
    1.  In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di
dare  continuita'  alla  attivita'  degli organi, la cui composizione
assicura  la  tutela  degli  interessi  economici rappresentati dalle
imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad
un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
    2.  A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del
personale  gia'  appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata
alla  legge  23  febbraio  1968,  n.  125, e a quello di cui al regio
decreto  25  gennaio  1937,  n. 1203, in servizio presso il Ministero
delle  attivita' produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente
sostenuto   dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  e'  posto a carico del bilancio di detto Ministero e il
relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato
dagli  articoli  2,  primo  comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n.
557.
    3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  2,  pari a
2.580.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2003,  si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.
    4.  A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del
personale  di  cui  al  comma 2, in posizione di comando presso altre
amministrazioni,  e'  posto  a  carico di queste ultime e il relativo
trattamento  previdenziale  e  assistenziale resta disciplinato dagli
articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
    5. Con decorrenza 1º gennaio 2003, il personale di cui al comma 2
e'  disciplinato  dal  contratto  collettivo  nazionale di lavoro dei
dipendenti  del  comparto  Ministeri,  fatto  salvo,  sotto  forma di
assegno   personale   non   riassorbibile,  il  maggiore  trattamento
economico   in   godimento  alla  stessa  data.  All'onere  derivante
dall'attuazione  del  presente  comma,  determinato  in 44.415 euro a
decorrere   dall'anno  2003,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
proiezioni  per  gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando,  per  l'anno  2003,
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e,  per  l'anno  2004,  l'accantonamento  relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
                              Art. 39.
              (Istituzione del punto di contatto OCSE)
    1.  Al  fine  di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del  giugno  2000,  finalizzata  a  promuovere l'osservanza, da parte
delle  imprese  multinazionali, di un codice di comportamento comune,
e'  istituito,  presso  il  Ministero  delle attivita' produttive, un
Punto di contatto nazionale (PCN).
    2.  Per  garantire  l'operativita'  del PCN di cui al comma 1, il
Ministero  delle  attivita' produttive e' autorizzato a richiedere in
comando  da  altre  amministrazioni personale dotato delle qualifiche
professionali  richieste  fino  ad un massimo di dieci unita'. A tale
personale  si  applica  la disposizione di cui all'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
    3.  Al  fine di garantire il funzionamento del PCN e' autorizzata
la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere
dall'anno 2004.
    4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede  mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
                              Art. 40.
         (Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo
                degli agenti di affari in mediazione)
    1.   Coloro  che  abbiano  iniziato  la  frequenza  di  corsi  di
formazione  per  l'iscrizione  al  ruolo  degli  agenti  di affari in
mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
come  modificato  dall'articolo  18  della legge 5 marzo 2001, n. 57,
prima  della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del
2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi
del  titolo  di  studio  richiesto  dalla  lettera e) del comma 3 del
citato  articolo  2  della  legge  n.  39  del  1989, come sostituita
dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:
        a)  abbiano superato gli esami di idoneita' relativi al corso
frequentato,  anche  successivamente  alla  data di entrata in vigore
della legge 5 marzo 2001, n. 57;
        b)  siano  in  possesso  del titolo di studio richiesto dalla
previgente normativa;
        c)  siano  in  possesso  degli altri requisiti previsti dalla
legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
                              Art. 41.
                (Modifica all'articolo 4 della legge
                      28 ottobre 1999, n. 410)
    1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
    "2.  I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545
del   codice  civile  sono  assunti  dal  Ministero  delle  attivita'
produttive".
    2.  I  commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione
coatta  amministrativa  nominati  ai  sensi del decreto legislativo 7
maggio  1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
cessano  dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge.  Entro  i  dieci  giorni
successivi  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  provvede alla
ricostituzione   degli   organi   tenendo   conto   delle   opportune
professionalita' tecniche ed amministrative.
                              Art. 42.
                (Modifica all'articolo 15 della legge
                       31 gennaio 1992, n. 59)
    1.  Il  primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31
gennaio  1992,  n.  59,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "In  caso di
ritardato  od  omesso pagamento del contributo, se detto pagamento e'
effettuato  entro  trenta  giorni dalla scadenza prevista, si applica
una  sanzione  pari  al  5 per cento del contributo; per i versamenti
effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15 per cento.
In  entrambi  i  casi  sono  dovuti gli interessi legali maturati nel
periodo".
                              Art. 43.
                (Modifiche all'articolo 3 della legge
                       11 gennaio 2001, n. 7)
    1.  All'articolo  3,  comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
        "b-bis)  le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale,
realizzate   nell'ambito  di  congressi  o  convegni  scientifici,  a
condizione  che  non  superino i duemilacinquecento metri quadrati di
superficie  netta  e  che  il  momento  congressuale  sia  nettamente
prevalente;
        b-ter)  le  esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o
di  vendita,  realizzate  nell'ambito  di  convegni  o manifestazioni
culturali    di    carattere   politico,   sociale,   sindacale,   di
rappresentanza   di   categorie   imprenditoriali  o  associativo,  a
condizione  che  non  superino  i  mille metri quadrati di superficie
netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia
nettamente prevalente".
                              Art. 44.
                (Modifica all'articolo 18 della legge
                      29 dicembre 1993, n. 580)
    1.  Al  terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29
dicembre  1993,  n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del
procedimento  di  cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n. 689" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le disposizioni in materia di
sanzioni  amministrative  di  cui  al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472".
    2.   Le   disposizioni  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  4
dell'articolo  18  della  citata  legge n. 580 del 1993, e successive
modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.
                              Art. 45.
     (Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario
                      e sui protesti cambiari)
    1.  Alle  norme  sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al
regio  decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
    "3)  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita ovvero il codice
fiscale di chi e' designato a pagare (trattario)";
        b)   all'articolo  30,  primo  comma,  dopo  le  parole:  "e'
sottoscritta   dal  trattario"  sono  inserite  le  seguenti:  ";  il
trattario  indica  il  luogo  e  la  data di nascita ovvero il codice
fiscale";
        c)  all'articolo  100,  primo  comma, e' aggiunto il seguente
numero:
    "7-bis)  l'indicazione  del  luogo e della data di nascita ovvero
del codice fiscale dell'emittente".
    2.  All'articolo  4  della  legge  12  febbraio  1955,  n.  77, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  al  comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Il responsabile dirigente dell'ufficio
protesti";  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "il presidente" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "il responsabile dirigente dell'ufficio
protesti";
        b)  al  comma  4,  le parole: "del presidente della camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura"  sono sostituite
dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
    3.  All'articolo  17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7
marzo  1996,  n.  108,  le  parole:  "dal  presidente della camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura"  sono sostituite
dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
                              Art. 46.
                          (Fondi rotativi)
    1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e' autorizzato a
costituire,  ai  sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile
1990,  n.  100,  e  successive  modificazioni,  fondi rotativi per la
gestione  delle  risorse  deliberate  dal  CIPE per il sostegno degli
investimenti  delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale
di  Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital
nei   Paesi   del   Mediterraneo   e  per  favorire  il  processo  di
internazionalizzazione delle imprese italiane.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 12 dicembre 2002
                               CIAMPI
                            Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei
                            Ministri
                            Marzano,    Ministro    delle   attivita'
                            produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              --------

                         LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 2031):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  delle  attivita' produttive
          (Marzano) il 28 novembre 2001.
              Assegnato  alla  X  Commissione  (Attivita' produttive,
          commercio   e   turismo),   in   sede  referente,  in  data
          19 dicembre  2001, con pareri delle commissioni I, II, III,
          IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  XI,  XII, XIII, XIV e della
          Commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  X  Commissione il 22, 23, 24, 25, 30,
          31 gennaio; 4 e 7 febbraio 2002.
              Relazione  scritta  presentata il 7 febbraio 2002 (atto
          n. 2031/A).
              Esaminato in aula l'11 e 12 febbraio 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 2031-bis):
              Stralcio degli articoli da 1 a 5 e da 7 a 25 deliberato
          dall'Assemblea il 12 febbraio 2002.
              Esaminato e approvato dall'aula il 13 febbraio 2002.
          Senato della Repubblica (atto n. 1149):
              Assegnato  alla  10a commissione (Industria, commercio,
          turismo),  in sede referente, in data 20 febbraio 2002, con
          pareri  delle  commissioni  1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a,
          9a,  11a,  13a, della Giunta per gli affari delle Comunita'
          europee  e  della Commissione parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato   dalla  commissione  il  13,  19 marzo;  16,
          17 aprile;  14,  15, 28, 29, 30 maggio; 5, 11, 12, 18, 20 e
          25 giugno 2002.
              Esaminato  in  aula  il  9 luglio;  26 settembre;  1o e
          2 ottobre 2002 e approvato, con modificazioni, il 3 ottobre
          2002.
          Camera dei deputati (atto n. 2031-bis-B):
              Assegnato   alla   commissione  (Attivita'  produttive,
          commercio  e  turismo), in sede referente in data 9 ottobre
          2002  con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII,
          IX,  XI,  XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla  commissione  il  16,  17, 22, 23, 24,
          30 ottobre; 4, 5 e 21 novembre 2002.
              Esaminato  in  aula il 25 e 26 novembre 2002, approvato
          il 27 novembre 2002.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47