LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
Art. 1.
(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite
le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole
e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e
dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999".
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese
destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati
a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti
o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi
riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo,
preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura
innovativa, unitariamente considerati.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio
decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a
stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via
prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle
piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25
per cento delle riserve annuali disponibili".
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al
secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982,
come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attivita'
produttive puo' utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle
rate di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari
ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come
determinata con decreto del Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli
articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo
dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme
riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa
all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina
di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione
includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione
nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento
e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove
collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' incrementato
di 2 milioni di euro per il 2002.
5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della
disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla
comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996,
secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle
attivita' produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del
presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.
Art. 3.
(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi
automatici per interventi di programmazione negoziata)
1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero
delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali
relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28
febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari
al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al
30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Ministro delle attivita' produttive definisce, con proprio
decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri
di priorita' nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo
e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di
programma, con particolare riferimento alla sostenibilita'
ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della
coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle
attivita' produttive utilizza le risorse gia' assegnate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale
copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di
destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero
delle attivita' produttive oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per
cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti
di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma
una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle
aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
predetto regolamento.
Art. 4.
(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi
di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64)
1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento
agevolati ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, e delle altre
normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il
Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto di natura
non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate,
definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle
agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico
delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto
puo' essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo
stesso provvedimento puo' essere prevista, fra l'altro,
l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445,
nonche' di relazioni standardizzate.
2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione
definitiva il Ministero delle attivita' produttive effettua controlli
sui programmi di investimento destinatari degli interventi.
3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle
imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle
agevolazioni di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, per i quali e'
stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del
Ministero delle attivita' produttive devono sospendere l'iter
procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in
giudicato della sentenza.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo
2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate
per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e'
determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse
disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che
hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20
per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre
2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai
sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi
proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in
essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti
dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1º gennaio 2004,
l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5
per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle
societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione
e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge,
come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".
Art. 6.
(Misure in materia di comunicazioni)
1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a
larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei
proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio
delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a
12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' essere prevista l'esenzione dal contributo di cui
all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche
per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano
investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga
banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un
importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per
il computo del contributo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento
della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local
loop.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili
del fuoco".
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 50.000 euro".
Art. 7.
(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)
1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a
consegnare al competente ufficio del Ministero delle attivita'
produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione
sull'attivita' svolta. Valutati il rendiconto e la relazione
sull'attivita' svolta presentati, il Ministero delle attivita'
produttive determina il compenso al commissario o ai commissari
cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di
grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' dell'ammontare dei
compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il
Ministro delle attivita' produttive nomina, con proprio decreto, un
commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del
Ministero delle attivita' produttive, la gestione liquidatoria
secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al
commissario liquidatore potra' essere affidata la gestione di piu'
procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali.
Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi
assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la
disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95; continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni
di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli
atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario
liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del
commissario straordinario.
4. L'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
e' abrogato.
Art. 8.
(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica
nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui
all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del
3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, e' autorizzata la spesa di
10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e
di 9.240.000 euro per l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro
delle attivita' produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle
finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni,
nonche' le regioni interessate.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento
previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione
dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103
della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, al secondo periodo, le parole: "Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie,"; le parole: "il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite
dalle seguenti: "il Ministero delle attivita' produttive e il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri"; le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite
dalle seguenti: "2.500 euro"; al quarto periodo, le parole da: "le
imprese del credito" fino a: "della carta di credito formativa e che"
sono soppresse.
5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, all'ultimo periodo, le parole: "per le medesime finalita'" sono
sostituite dalle seguenti: "per la continuazione del suddetto
programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003,
previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attivita'
produttive".
6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva
delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto
di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti
polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di
servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri
derivanti dal presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di
euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso alla
sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente
comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto".
Art. 9.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma
7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle
attivita' produttive, previo parere delle regioni interessate, per il
finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo
stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente
ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali
individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo
2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a
finalita' regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli
aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui
alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
Art. 10.
(Misure relative alla produzione di armamenti)
1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui
alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999,
n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto
pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali
ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione,
possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa,
e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti
massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello
stanziamento.
3. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad
intervenire, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi
indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilita', al
Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei
prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato
dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da
costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso
di emergenza della difesa nazionale.
4. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8
e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire
la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel
campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della
produzione di materiali di armamento, e' determinato come segue:
a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti
dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei
costi agevolabili;
b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per
cento dei costi agevolabili.
Art. 11.
(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)
1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse
in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a
insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non
inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere
direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere
in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di
cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree non puo'
essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal
comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di
20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma
3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine e'
corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994.
Art. 12.
(Incentivi per il settore delle fonderie)
1. Ai fini della realizzazione di un programma di
razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio
e' autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e
di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il programma di cui al comma 1 e' diretto, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento
delle seguenti finalita':
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione,
anche attraverso la riorganizzazione della capacita' produttiva e lo
sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle
imprese che presentano piu' elevati livelli di competitivita';
b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e
l'offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali
sussistano problemi di compatibilita' ambientale con il territorio in
cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione
delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita'
e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
Art. 13.
(Interventi in favore delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con gli obiettivi
fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di
1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
comma 1 sono determinati dal Ministro delle attivita' produttive con
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale
ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato
in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 14.
(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)
1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici,
da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, e' autorizzato
a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo
stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Art. 15 (2)(3)
Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, (( entro il 28 febbraio 2005
)), sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento,
formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire
coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e
comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore
sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale,
con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e'
concessa, alla sua estensione e alle procedure per il
riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta
alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione
della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui
disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia
amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione
degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della
disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed
esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente
accessibili agli esperti e operatori del settore, non
costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli
affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere
del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
(( 3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il
Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti
legislativi medesimi. ))
Art. 16.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad
assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti
giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti
d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita',
disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie di
concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta'
industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione
collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le
materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato
ne' incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le
competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale
e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle
rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera
a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal
Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al
comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di
procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare un
decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni
specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri
direttivi indicati nei commi 1 e 2.
Art. 17. (4)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 ))
Art. 18.
(Intervento a sostegno del settore della proprieta' industriale)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attivita'
amministrativa in materia di proprieta' industriale, con particolare
riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di
tutela, nonche' alle programmate modifiche del riassetto
organizzativo, e' autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno
2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono
determinati con direttive del Ministro delle attivita' produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO
Art. 19.
(Premi con franchigia)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti
dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".
2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia
di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo,
le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di
garanzia senza costi aggiuntivi.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e' abrogato.
Art. 20.
(Attuario incaricato)
1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche
relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei
poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
l'assicuratore individua un attuario incaricato.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito l'ISVAP, e' regolamentata l'attivita' dell'attuario
incaricato.
Art. 21.
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi
assicurativi nel settore della RC auto)
1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti
al Ministero delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a
comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto
disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982,
n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il
Ministero delle attivita' produttive un comitato di esperti in
materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con
il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari
praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio
della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie
applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale
misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel
corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di
esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere
attribuiti alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge
5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad
essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a
decorrere dal 1º gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e'
tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso
ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che
operano nel territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti
dall'ISVAP alle rispettive autorita' di controllo dei vari Stati
membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono
ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di
ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le
parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del
Ministro delle attivita' produttive".
6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, e' abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati
dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare
privi di efficacia.
Art. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi
assicurativi per i veicoli a motore)
1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche'
un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il
ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di
polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di
assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di
massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero
territorio nazionale.
3. La pubblicita' dei premi e delle condizioni di polizza di cui
al comma 1 e' attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa,
nonche' mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di
calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi della presente legge e' inviata a mezzo fax o raccomandata
almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella
polizza.
5. L'erroneita' o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di
omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione e'
raddoppiata".
2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 23.
(Modalita' di risarcimento del danno)
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche
nel caso di danni a persona.
2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti
dal veicolo e' tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o
documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni
risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il
danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a
richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di
risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del
veicolo l'obbligo di presentazione della fattura e' sostituito
dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante
l'avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e'
sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma
2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un
quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio
dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra
10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto
di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione
corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
Art. 24.
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale)
1. L'articolo 642 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e
mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine
di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o
comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione,
distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta',
falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la
stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se
stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione
personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non
accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce
elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il
colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a
querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se
il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore
italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Art. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma
1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente
i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi.
Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso
a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti
l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a
determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si
applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1
milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di
reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad
esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata".
Art. 26.
(Disposizioni per la banca dati sinistri)
1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole "e recare
l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e".
2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole "La richiesta deve
contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA
Art. 27.
(Potenziamento delle infrastrutture
internazionali di approvvigionamento di gas naturale)
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture
internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza
degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono
concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di
infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas
naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del
metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la
realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli
studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa
all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti
di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di
rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale
hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva
98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
una quota pari all'80 per cento delle nuove capacita' realizzate, per
un periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi e' approvato con delibera
del CIPE, su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno
2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti relativi al Ministero delle attivita' produttive,
quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per
l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno
2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per
l'anno 2004.
Art. 28 (1)
Misure per incrementare l'utilizzo
del metano e del GPL in autotrazione
1. Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per
la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa, in
aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per
l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e
ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonche'
per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto
di alimentazione a metano o a GPL, in conformita' delle definizioni
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. 2 luglio 2003, n. 183 ha disposto che "lo stanziamento di 5
milioni di euro, previsto dal presente articolo, per ciascuno degli
anni 2002, 2003, 2004 e' ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per
la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di
autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per
l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonche' motocicli e
ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita".
Art. 29.
(Fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti)
1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e' integrato, per l'anno 2002, fermo restando
quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999,
attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per
autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei
titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella
misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con
provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 30.
(Gasdotti internazionali di importazione)
1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da
Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli
altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva
98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a
decorrere dall'anno termico 1º ottobre 2002-30 settembre 2003, le
tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello
stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si
applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare
territoriale italiano.
2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono
autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti
interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per
l'anno termico 1º ottobre 2001-30 settembre 2002.
Art. 31.
(Contributo straordinario all'ENEA)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per le finalita'
di cui al comma 1, e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario
nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro
per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per
la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente
dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il
Ministro delle attivita' produttive e l'ENEA.
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su
presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo
111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo
sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione
del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e
delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attivita' produttive valuta, sentiti i
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le
successive fasi di realizzazione del programma e dispone la
liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo
stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di
potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali e'
realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.
Art. 32.
(Elenco dei prodotti esplodenti)
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti
idonei all'impiego per attivita' estrattive di cui all'articolo 299
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero delle attivita' produttive. Tale somma e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del
50 per cento al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
attivita' produttive.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alle spese
per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza
nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento
dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di
apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo
di cui al comma 1.
Art. 33.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie
di utilizzo pulito del carbone)
1. Al fine di garantire le disponibilita' finanziarie necessarie
all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivita' di
cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i
soci della medesima societa' sono tenuti al versamento delle quote di
capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e hanno facolta' di recesso
previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della societa' e
previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di
recesso gia' comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con
piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni
sopra precisate.
Art. 34.
(Semplificazione di oneri burocratici
in materia di fonti rinnovabili)
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non
ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla
costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data
suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo
per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale
obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni
diritto alle incentivazioni medesime".
Art. 35.
(Disposizioni in materia di importazione
e fornitura di energia elettrica)
1. Fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti
nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al
mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto
disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad
un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di
bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti
idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale
nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di
apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche
tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale,
che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita'
istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti
idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di
assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base
anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per
cento delle ore annue. Il Ministro delle attivita' produttive
definisce con propri provvedimenti le quote di capacita' riservate
per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i
requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione
prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, del medesimo decreto.
Capo V
MISURE ORGANIZZATIVE
Art. 36.
(Misure per il controllo della destinazione
d'uso di materie prime e semilavorati)
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla
corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di
semilavorati il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di
qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le
amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti
speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di
finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai
quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di
cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica,
secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli
importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al
citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni
interessate.
Art. 37.
(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di
disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta
sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il
termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva
la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma
restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione
avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e
prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di
notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della
merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 38.
(Misure concernenti le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)
1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di
dare continuita' alla attivita' degli organi, la cui composizione
assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle
imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad
un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del
personale gia' appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata
alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio
decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero
delle attivita' produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente
sostenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e' posto a carico del bilancio di detto Ministero e il
relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato
dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n.
557.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attivita' produttive.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del
personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre
amministrazioni, e' posto a carico di queste ultime e il relativo
trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli
articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1º gennaio 2003, il personale di cui al comma 2
e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di
assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento
economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
Art. 39.
(Istituzione del punto di contatto OCSE)
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte
delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune,
e' istituito, presso il Ministero delle attivita' produttive, un
Punto di contatto nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma 1, il
Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a richiedere in
comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche
professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'. A tale
personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e' autorizzata
la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere
dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
Art. 40.
(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo
degli agenti di affari in mediazione)
1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di
formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del
2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi
del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del
citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita
dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:
a) abbiano superato gli esami di idoneita' relativi al corso
frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 5 marzo 2001, n. 57;
b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla
previgente normativa;
c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla
legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 41.
(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410)
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545
del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita'
produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione
coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561,
cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni
successivi il Ministro delle attivita' produttive provvede alla
ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune
professionalita' tecniche ed amministrative.
Art. 42.
(Modifica all'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59)
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dai seguenti: "In caso di
ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento e'
effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica
una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti
effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15 per cento.
In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel
periodo".
Art. 43.
(Modifiche all'articolo 3 della legge
11 gennaio 2001, n. 7)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale,
realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a
condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di
superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente
prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o
di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni
culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di
rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a
condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie
netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia
nettamente prevalente".
Art. 44.
(Modifica all'articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580)
1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472".
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4
dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive
modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 45.
(Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario
e sui protesti cambiari)
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice
fiscale di chi e' designato a pagare (trattario)";
b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "e'
sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il
trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice
fiscale";
c) all'articolo 100, primo comma, e' aggiunto il seguente
numero:
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero
del codice fiscale dell'emittente".
2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono
sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dirigente dell'ufficio
protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il presidente" sono
sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio
protesti";
b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite
dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7
marzo 1996, n. 108, le parole: "dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite
dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
Art. 46.
(Fondi rotativi)
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la
gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli
investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale
di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital
nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2031):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano) il 28 novembre 2001.
Assegnato alla X Commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, in data
19 dicembre 2001, con pareri delle commissioni I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X Commissione il 22, 23, 24, 25, 30,
31 gennaio; 4 e 7 febbraio 2002.
Relazione scritta presentata il 7 febbraio 2002 (atto
n. 2031/A).
Esaminato in aula l'11 e 12 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2031-bis):
Stralcio degli articoli da 1 a 5 e da 7 a 25 deliberato
dall'Assemblea il 12 febbraio 2002.
Esaminato e approvato dall'aula il 13 febbraio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1149):
Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio,
turismo), in sede referente, in data 20 febbraio 2002, con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a,
9a, 11a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione il 13, 19 marzo; 16,
17 aprile; 14, 15, 28, 29, 30 maggio; 5, 11, 12, 18, 20 e
25 giugno 2002.
Esaminato in aula il 9 luglio; 26 settembre; 1o e
2 ottobre 2002 e approvato, con modificazioni, il 3 ottobre
2002.
Camera dei deputati (atto n. 2031-bis-B):
Assegnato alla commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente in data 9 ottobre
2002 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII,
IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 16, 17, 22, 23, 24,
30 ottobre; 4, 5 e 21 novembre 2002.
Esaminato in aula il 25 e 26 novembre 2002, approvato
il 27 novembre 2002. |