D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 6 luglio 2002, n. 137
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 (Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel  rispetto delle
competenze  costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  uno o piu' decreti legislativi, correttivi o
modificativi   di   decreti   legislativi   gia'  emanati,  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma  1, lettere a), b), c) e d), della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  e successive modificazioni. Resta fermo quanto
previsto  dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12,
14,  17  e  18  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e successive
modificazioni.
3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1 sono adottati previo
parere  della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n.
59   del   1997,  da  rendere  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  dei  relativi  schemi.  Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
4.  Al  comma  6  dell'articolo  55 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio
dei  ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto,  differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti
od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
                               Art. 2.
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).
1.  All'articolo  28  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le
parole:  "entro  sei  mesi"  sono  sostituite  dalle seguenti: "entro
diciotto mesi";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  Ai  fini  dell'attuazione del presente articolo, il Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  puo'  avvalersi  della  struttura
interdisciplinare  prevista  dall'articolo  73,  comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
                               Art. 3.
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).
1.  Sino  all'adeguamento  dei  regolamenti  emanati  ai  sensi degli
articoli  7  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e 14,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, alle
disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n.
81, ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale fino al
triplo  di  quello  previsto  per le segreterie dei sottosegretari di
Stato.  Tale  contingente, per la parte eccedente quello spettante ai
sottosegretari   di   Stato,  si  intende  compreso  nel  contingente
complessivo  del  personale  degli  uffici  di diretta collaborazione
stabilito per ciascun Ministro.
2.  Nell'ambito  del  contingente  di  personale  riservato  ai  vice
Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo
della  segreteria,  un  segretario particolare, un responsabile della
segreteria  tecnica,  un  addetto  stampa  nonche', ove necessario in
ragione  delle  peculiari  funzioni delegate, un responsabile per gli
affari  internazionali.  Nell'ambito del medesimo contingente il vice
Ministro,  d'intesa  con  il  Ministro,  nomina  un  responsabile del
coordinamento  delle  attivita'  di  supporto degli uffici di diretta
collaborazione  inerenti  le  funzioni delegate e un responsabile del
coordinamento   legislativo   nelle   materie  inerenti  le  funzioni
delegate.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
                               Art. 4.
(Modifica  all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
                 267, in materia di ineleggibilita).
1.   All'articolo   60,   comma   1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1)  il  Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori
generali  di  pubblica  sicurezza  che  prestano  servizio  presso il
Ministero  dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono
le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".
                               Art. 5.
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei
comandi   delle   aree  tecnico-operativa,  tecnico-amministrativa  e
tecnico-industriale  della  Difesa  in  seguito  all'istituzione  del
                   servizio militare volontario).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi  integrativi  e  correttivi  dei  decreti  legislativi 16
luglio  1997,  n.  264,  16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n.
459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al
fine  di  adeguarne  le  previsioni alle riduzioni organiche previste
dalla  legge  14  novembre  2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215.
2.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma  1  il Governo
riorganizza,     anche     mediante    soppressione,    accorpamento,
razionalizzazione  ovvero  ridefinizione  dei compiti anche in chiave
interforze,  le  strutture  e i comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa    e    tecnico-industriale    della   Difesa,
adeguandone  l'assetto  alla  riconfigurazione  delle  Forze  armate,
favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresi', il
rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3.  Il  Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica  gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al
fine  di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo e' altresi' autorizzato, entro diciotto mesi dalla data
di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  ad  apportare  al
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 25
ottobre  1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a
quanto previsto dal presente articolo.
                             Art. 6 (3)
    Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale

  1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro (( trentasei )) mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle  competenze  costituzionali  delle  regioni, uno o piu' decreti
legislativi,  ai  sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000,
n.  328,  secondo  le  procedure,  i  principi  e i criteri direttivi
contenuti  nel  citato articolo, nonche', ai fini della definizione e
classificazione  degli  emolumenti  riservati  a  soggetti affetti da
minorazioni  visive, secondo i parametri per la classificazione delle
minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.
                               Art. 7.
(Delega  per  la  riforma  degli  organi  collegiali  della  pubblica
           istruzione di livello nazionale e periferico).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi,  correttivi  o  modificativi di decreti legislativi gia'
emanati,  ai  sensi  dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e successive modificazioni, attenendosi ai principi e
criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
                               Art. 8.
                      (Fondo di perequazione).
1.  Il  segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce
il  fondo  perequativo  e  previdenziale previsto dall'articolo 8 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
ottobre 1993, n. 418, in conformita' ai criteri fissati dal Consiglio
di  presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo e' alimentato
dagli  emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonche' dalle somme
dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2.  I  soggetti  tenuti  al pagamento degli importi di cui al comma 1
versano   quanto   dovuto,   al   lordo   delle  ritenute  fiscali  e
previdenziali,  alla  competente  struttura del segretariato generale
della  giustizia  amministrativa,  secondo  le modalita' definite dal
regolamento  di  contabilita'  adottato  dal  Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
3.  Il  segretariato  generale  della giustizia amministrativa, sulla
base  dei  criteri  predeterminati  dal Consiglio di presidenza della
giustizia  amministrativa,  corrisponde  a  ciascun magistrato che ha
svolto  uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra
il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale
compenso  per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al
fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra i
magistrati  amministrativi, secondo le modalita' e i criteri definiti
dal   Consiglio   di   presidenza   della  giustizia  amministrativa,
eventualmente  anche  per  finalita'  di  carattere  assistenziale  e
previdenziale.
5.  Le  somme  di  cui  ai  commi  3 e 4 sono soggette al trattamento
fiscale  e  previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati
amministrativi.
                             Art. 9 (1)
     Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
        legislative vigenti concernenti la minoranza slovena
                 della regione Friuli-Venezia Giulia

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  sentito  il  Comitato
istituzionale  di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
38,  e  previo  parere  delle competenti Commissioni parlamentari, un
decreto  legislativo  contenente  il  testo  unico delle disposizioni
legislative  vigenti  concernenti  la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia  Giulia,  riunendole e coordinandole fra loro e con le
norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002,  n.  284,  ha disposto che "il termine previsto dal comma 1 del
presente articolo, e' prorogato al 30 giugno 2003".
                             Art. 10 (2)
      Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
           beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
              proprieta' letteraria e diritto d'autore

  1.  Ferma  restando  la  delega  di  cui all'articolo 1, per quanto
concerne  il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto  e,  limitatamente  alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  si attengono ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento    alla   normativa   comunitaria   e   agli   accordi
   internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e
   le   attivita'   culturali,   anche   allo   scopo  di  conseguire
   l'ottimizzazione  delle  risorse  assegnate  e  l'incremento delle
   entrate;  chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore,
   anche  ai fini di una significativa e trasparente impostazione del
   bilancio;    snellimento   e   abbreviazione   dei   procedimenti;
   adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare
   gli  strumenti  di  individuazione, conservazione e protezione dei
   beni  culturali  e ambientali, anche attraverso la costituzione di
   fondazioni  aperte  alla  partecipazione  di regioni, enti locali,
   fondazioni   bancarie,   soggetti   pubblici   e   privati,  senza
   determinare  ulteriori  restrizioni  alla  proprieta' privata, ne'
   l'abrogazione  degli  strumenti attuali e, comunque, conformandosi
   al  puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in
   materia  di  circolazione  dei  beni  culturali;  riorganizzare  i
   servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi
   dallo  Stato  mediante  la  costituzione di fondazioni aperte alla
   partecipazione  di  regioni,  enti  locali,  fondazioni  bancarie,
   soggetti  pubblici  e privati, in linea con le disposizioni di cui
   alla  lettera  b-bis)  del  comma  1  dell'articolo 10 del decreto
   legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
   adeguare   la   disciplina   degli   appalti  di  lavori  pubblici
   concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso
   alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera
   da  consentire  anche  la  partecipazione  di imprese artigiane di
   comprovata  specializzazione  ed esperienza, ridefinendo i livelli
   di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo
   i  criteri  di  aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di
   varianti  oltre  i  limiti percentuali ordinariamente previsti, in
   relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela
   e  conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione
   e  funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle
   procedure  per  la  concessione  di  contributi  e agevolazioni in
   favore  di  enti  ed  istituti  culturali,  al fine di una precisa
   definizione  delle  responsabilita'  degli organi tecnici, secondo
   principi  di  separazione  fra  amministrazione  e  politica e con
   particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare
   forme   di   collaborazione,   in   sede  procedimentale,  tra  le
   amministrazioni  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali e della
   difesa,  per  la  realizzazione  di  opere  destinate  alla difesa
   militare;
e) quanto  alle  materie  di  cui  alle  lettere b) e c) del comma 1:
   razionalizzare  gli  organismi  consultivi e le relative funzioni,
   anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e
   dei   componenti;   snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei
   contributi   e   ridefinire   le   modalita'   di  costituzione  e
   funzionamento  degli organismi che intervengono nelle procedure di
   individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di
   quantificazione  degli  stessi;  adeguare  l'assetto organizzativo
   degli  organismi  e degli enti di settore; rivedere il sistema dei
   controlli  sull'impiego  delle  risorse  assegnate e sugli effetti
   prodotti dagli interventi;
f) quanto   alla  materia  di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1:
   armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano
   gli  Stati  dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i
   compiti  dell'Istituto  per il credito sportivo, assicurando negli
   organi  anche  la  rappresentanza  delle regioni e delle autonomie
   locali;  garantire  strumenti  di  finanziamento  anche a soggetti
   privati;
g) quanto   alla  materia  di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1:
   riordinare,  anche  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi
   indicati  all'articolo  14,  comma  1,  lettera b), della legge 15
   marzo  1997,  n.  59, la Societa' italiana degli autori ed editori
   (SIAE),  il  cui  statuto  dovra'  assicurare un'adeguata presenza
   degli  autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli
   organi  dell'ente  e la massima trasparenza nella ripartizione dei
   proventi  derivanti  dall'esazione  dei  diritti  d'autore tra gli
   aventi   diritto;   armonizzare   la  legislazione  relativa  alla
   produzione  e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di
   software  ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in
   materia di diritto d'autore e diritti connessi.
  ((   3.   I   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  indicano
esplicitamente  le  disposizioni  sostituite  o abrogate, fatta salva
l'applicazione  dell'articolo  15  delle  disposizioni sulla legge in
generale  premesse  al codice civile. I decreti legislativi di cui al
comma  1  sono  adottati,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo
parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia, resi
nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. ))
  4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti legislativi
di  cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi
principi  e  criteri  direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente  articolo,  entro  due anni dalla data della loro entrata in
vigore.
                            Art. 11. (4)
(Ufficio per    l'attivita'    normativa    ed    amministrativa   di
           semplificazione delle norme e delle procedure).
1.  Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di
cui  all'articolo  3  della  legge  8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni,  e'  soppresso  a  decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla
stessa  data  e'  abrogato  l'articolo 3 della citata legge n. 50 del
1999.
2.  Presso  il Dipartimento della funzione pubblica e' istituito, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  un  ufficio
dirigenziale   di  livello  generale,  alle  dirette  dipendenze  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  composto da non piu' di due
servizi,  con  il  compito  di  coadiuvare il Ministro nell'attivita'
normativa  ed  amministrativa  di semplificazione delle norme e delle
procedure.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non
piu'  di  due  servizi  con il compito di provvedere all'applicazione
dell'analisi  dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo
5  della citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione di
sistemi  informatici  di  documentazione  giuridica a beneficio delle
pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
3.  A  fini  di  collaborazione  con  la Presidenza del Consiglio dei
ministri   e  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  nelle
attivita'  di  cui  al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche
nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati
con  le  modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  e  successive modificazioni, per un periodo non superiore a
tre  anni,  rinnovabile,  sono  scelti  fra  soggetti, anche estranei
all'amministrazione,  dotati  di elevata professionalita' nei settori
della  redazione  di  testi  normativi, dell'analisi economica, della
valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del
diritto   comunitario,   del   diritto   pubblico   comparato,  della
linguistica,    delle   scienze   e   tecniche   dell'organizzazione,
dell'analisi  organizzativa,  dell'analisi delle politiche pubbliche.
Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti
((   possono  essere  collocati  ))  fuori  ruolo  o  in  aspettativa
retribuita,  anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano
i  rispettivi  ordinamenti,  ivi  inclusi quelli del personale di cui
all'articolo  3  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; se
appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali,  si  provvede
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti
collocati  fuori ruolo non possono superare il limite di nove unita'.
Agli  esperti  e' corrisposto un compenso determinato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4,
della citata legge n. 400 del 1988.
4.  Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma  2,  sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria
del  soppresso  Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare
rispettivamente  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri e al
Dipartimento della funzione pubblica.
5.  Ai  dirigenti  ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di
cui  al  presente  articolo,  non sia confermato l'incarico svolto in
precedenza,  e'  attribuito  altro  incarico  secondo le disposizioni
della  contrattazione  collettiva.  Il  personale non dirigenziale di
supporto  assegnato  al  soppresso Nucleo per la semplificazione alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge e' mantenuto nella
posizione  giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al
comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.
6.  Gli  stanziamenti  ed  ogni  altra risorsa gia' di competenza del
soppresso  Nucleo  sono  attribuiti  al  Segretariato  generale della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformita'
delle  esigenze  per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
ogni  riferimento  normativo  alle competenze del soppresso Nucleo si
intende  effettuato  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   secondo  le  rispettive
competenze di cui al comma 2.
7.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
                              Art. 12.
(Trasferimento  di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
                      e per i servizi tecnici).
1.  All'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi
tecnici  di  cui  all'articolo  38  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  successive modificazioni, sono trasferiti, con le
relative   risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  gli  Uffici
biblioteca  e  documentazione  gia' assegnati, ai sensi dell'articolo
10,  comma  6,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303,
nell'ambito   dell'Ufficio  per  il  sistema  informativo  unico,  al
Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
                              Art. 13.
(Delega  per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari
                            opportunita).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi  per  il riordino delle disposizioni in tema di parita' e
pari opportunita' tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato, si attengono ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  razionalizzare  gli  organismi titolari di competenze generali in
materia  di  parita'  e  di  pari  opportunita'  tra uomo e donna che
operano  a  livello  nazionale  e le relative funzioni anche mediante
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b)  ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione
di  coordinamento  delle  attivita'  svolte  da  tutti  gli organismi
titolari  di  competenze  generali  in  materia  di parita' e di pari
opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
                              Art. 14.
(Interventi  correttivi  all'organizzazione del settore della ricerca
                          in agricoltura).
1.  Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  4,  comma  1,  la  lettera  c)  e' sostituita dalla
seguente:
"c) il consiglio dei dipartimenti;";
b)  all'articolo  4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e'
sostituita  dalla  seguente:  "sette";  al  medesimo  comma  3, terzo
periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: "e uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
c) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Il  consiglio  dei  dipartimenti  e'  l'organo di indirizzo e di
coordinamento  dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il
piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il
numero  e  la  natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione
dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
d)  all'articolo  14,  comma  1,  dopo  la lettera b), e' inserita la
seguente:
"b-bis) il consiglio scientifico;";
e)  all'articolo  14,  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  la parola:
"scientifica"  sono  inserite  le seguenti: "nelle discipline oggetto
delle attivita' di ricerca degli enti";
f)  all'articolo  14,  comma  3,  terzo  periodo,  le  parole: "ed un
rappresentante  della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle
seguenti:  ",  un  rappresentante per ciascuna delle due associazioni
maggiormente  rappresentative  della  categoria  dei  sementieri e un
rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis.  Il  consiglio  scientifico  e'  l'organo  di  indirizzo,  di
coordinamento  e  di  controllo  delle  attivita'  di  ricerca  degli
istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal
Ministro,  di  cui  uno  designato  dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2.  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
gli  organi  del  Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente,
all'articolo  4  e  agli  articoli  10,  11,  12  e  13  del  decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n.  454, sono disciolti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 6 luglio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 1534):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  senza  portafoglio  per  la
          funzione pubblica (Frattini) il 6 settembre 2001.
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il 18 settembre 2001 con pareri delle
          commissioni   IV,   V,   VII,   XII   e  della  commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9,
          10, 16 ottobre 2001; l'8 e 13 novembre 2001.
              Relazione  scritta presentata il 20 novembre 2001 (atto
          n. 1534/A - relatore on. Carrara).
              Esaminato  in aula il 21, 26 novembre 2001 ed approvato
          il 27 novembre 2001.
          Senato della Repubblica (atto n. 905):
              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  5  dicembre 2001 con pareri delle
          commissioni  2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 12a, della giunta
          per  gli affari delle Comunita' europee e della commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  1a commissione, in sede referente, il
          19  dicembre 2001; il 16, 22, 29, 30, 31 gennaio 2002; il 7
          febbraio 2002.
              Relazione  scritta presentata il 14 febbraio 2002 (atto
          n. 905/A - relatore sen. Ioannucci).
              Esaminato  in  aula il 12, 14 marzo 2002; ed approvato,
          con modificazioni, il 19 marzo 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 1534/B):
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  25  marzo 2002 con i pareri delle
          commissioni  II,  V,  VI,  VII, VIII, XI, XIII, XIV e della
          commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla I commissione il 18, 22, 23, 24 aprile
          2002; il 14, 16, 29 maggio 2002.
              Esaminato  in aula il 24 giugno 2002 ed approvato il 26
          giugno 2002.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47