LEGGE 6 luglio 2002, n. 137
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o
modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12,
14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo
parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n.
59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti
od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
Art. 2.
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).
1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le
parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro
diciotto mesi";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' avvalersi della struttura
interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
Art. 3.
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).
1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli
articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle
disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n.
81, ai vice Ministri e' riservato un contingente di personale fino al
triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di
Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai
sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente
complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione
stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice
Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro puo' nominare un capo
della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della
segreteria tecnica, un addetto stampa nonche', ove necessario in
ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli
affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice
Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del
coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta
collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del
coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni
delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di ineleggibilita).
1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori
generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il
Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono
le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".
Art. 5.
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei
comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del
servizio militare volontario).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16
luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n.
459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al
fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste
dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo
riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento,
razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave
interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa,
adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate,
favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresi', il
rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al
fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo e' altresi' autorizzato, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a
quanto previsto dal presente articolo.
Art. 6 (3)
Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( trentasei )) mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni, uno o piu' decreti
legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000,
n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi
contenuti nel citato articolo, nonche', ai fini della definizione e
classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da
minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle
minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.
Art. 7.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e
criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
Art. 8.
(Fondo di perequazione).
1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce
il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1993, n. 418, in conformita' ai criteri fissati dal Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo e' alimentato
dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonche' dalle somme
dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1
versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale
della giustizia amministrativa, secondo le modalita' definite dal
regolamento di contabilita' adottato dal Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla
base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha
svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra
il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale
compenso per il predetto incarico, nonche' l'intera somma versata al
fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo e' periodicamente ripartita fra i
magistrati amministrativi, secondo le modalita' e i criteri definiti
dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
eventualmente anche per finalita' di carattere assistenziale e
previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento
fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati
amministrativi.
Art. 9 (1)
Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato
istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un
decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le
norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, ha disposto che "il termine previsto dal comma 1 del
presente articolo, e' prorogato al 30 giugno 2003".
Art. 10 (2)
Delega per il riassetto e la codificazione in materia di
beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprieta' letteraria e diritto d'autore
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto
concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle
disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi
internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e
le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire
l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle
entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore,
anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del
bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti;
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare
gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei
beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali,
fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza
determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne'
l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi
al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in
materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i
servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi
dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla
partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie,
soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui
alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso
alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera
da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di
comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli
di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo
i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di
varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in
relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela
e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di costituzione
e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle
procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in
favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa
definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo
principi di separazione fra amministrazione e politica e con
particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare
forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le
amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della
difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa
militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni,
anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e
dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei
contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e
funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di
individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di
quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo
degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei
controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti
prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1:
armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano
gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i
compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli
organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie
locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti
privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1:
riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE), il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza
degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli
organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei
proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli
aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla
produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di
software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in
materia di diritto d'autore e diritti connessi.
(( 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano
esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. ))
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi
di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi
principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in
vigore.
Art. 11. (4)
(Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure).
1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di
cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive
modificazioni, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla
stessa data e' abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del
1999.
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica e' istituito, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio
dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica e composto da non piu' di due
servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attivita'
normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle
procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non
piu' di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione
dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo
5 della citata legge n. 50 del 1999, nonche' alla predisposizione di
sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle
pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle
attivita' di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche
nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati
con le modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a
tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita' nei settori
della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della
valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del
diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della
linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione,
dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche.
Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti
(( possono essere collocati )) fuori ruolo o in aspettativa
retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano
i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti
collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unita'.
Agli esperti e' corrisposto un compenso determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4,
della citata legge n. 400 del 1988.
4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria
del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare
rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento della funzione pubblica.
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di
cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in
precedenza, e' attribuito altro incarico secondo le disposizioni
della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di
supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla
data di entrata in vigore della presente legge e' mantenuto nella
posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al
comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa gia' di competenza del
soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformita'
delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si
intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive
competenze di cui al comma 2.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 12.
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici).
1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le
relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici
biblioteca e documentazione gia' assegnati, ai sensi dell'articolo
10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Art. 13.
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari
opportunita).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e
pari opportunita' tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in
materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che
operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione
di coordinamento delle attivita' svolte da tutti gli organismi
titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari
opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
Art. 14.
(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca
in agricoltura).
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) il consiglio dei dipartimenti;";
b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
c) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio dei dipartimenti e' l'organo di indirizzo e di
coordinamento dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il
piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il
numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione
dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente:
"b-bis) il consiglio scientifico;";
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:
"scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto
delle attivita' di ricerca degli enti";
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un
rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle
seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni
maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un
rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di
coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca degli
istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal
Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente,
all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1534):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Frattini) il 6 settembre 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle
commissioni IV, V, VII, XII e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9,
10, 16 ottobre 2001; l'8 e 13 novembre 2001.
Relazione scritta presentata il 20 novembre 2001 (atto
n. 1534/A - relatore on. Carrara).
Esaminato in aula il 21, 26 novembre 2001 ed approvato
il 27 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 905):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 5 dicembre 2001 con pareri delle
commissioni 2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 12a, della giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
19 dicembre 2001; il 16, 22, 29, 30, 31 gennaio 2002; il 7
febbraio 2002.
Relazione scritta presentata il 14 febbraio 2002 (atto
n. 905/A - relatore sen. Ioannucci).
Esaminato in aula il 12, 14 marzo 2002; ed approvato,
con modificazioni, il 19 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 1534/B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 marzo 2002 con i pareri delle
commissioni II, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 18, 22, 23, 24 aprile
2002; il 14, 16, 29 maggio 2002.
Esaminato in aula il 24 giugno 2002 ed approvato il 26
giugno 2002.