LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001.
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1 (1) (2)
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. (1)
((2))
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale
entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002, n. 284, ha disposto che "il termine di cui al comma 1 del
presente articolo, limitatamente all'attuazione della direttiva
2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, e' prorogato
al 31 dicembre 2003".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 febbraio 2003, n. 14 ha disposto che "ai fini del
recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui al comma 1 del
presente articolo, e' prorogato di un anno".
Ha inoltre disposto che "il termine per il recepimento della
direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e
86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti
annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e
di altre istituzioni finanziarie, previsto dal comma 1 del presente
articolo, e' prorogato di sei mesi".
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso
l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo
interessi diversi da q uelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni
identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e
21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita',
l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei
soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono
essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo
esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per
l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonche'",
sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di
attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di
procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti dell'Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in
materia di prodotti cosmetici).
1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime
devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono
essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento".
Art. 8.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del
presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie
prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino
al 31 marzo 2002".
Art. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle
analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia
di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di
beni immobili).
1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge
straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e
6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro".
Art. 11.
(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti
dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su
domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il
pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
giorno di ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale somma e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da
istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".
Art. 12.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia
alimentare).
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei
prodotti alimentari.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.
Art. 13.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n.
223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla
produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da
tavola).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione
n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "ai sensi della decisione n. 2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto 2001";
b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001".
Art. 14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93
del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di
rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in
violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del
regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro
a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata
in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie
esauste)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in
base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per
il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea";
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano
attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi,
devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione
di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione
stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato
articolo 11, comma 3".
Art. 16.
(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea).
1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole:
"otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
Art. 17.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante
legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina).
1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attivita' di
maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati
da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali
italiani.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli
altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in
possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attivita' di
maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea
o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo,
l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata al
riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al
comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati,
l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata
all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni
l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti
all'abilitazione di cui all'articolo 6".
Art. 18.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
comma 7 e' abrogato.
Art. 19.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
prevedendo che, per talune tipologie di attivita' estrattive, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto, ove
d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali
per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.
Art. 20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, di
recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre
1995, concernente le attrezzature di lavoro, e' differito al 5
dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti
1.3 e 1.4 dell'allegato XV.
Art. 21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa
C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante
le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai
principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il
decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
nell'articolo 2.
2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, e' sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla
seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in
materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva
93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa
all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per
l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica
della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune
sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla
data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della
direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine
di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette
direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potra' apportare modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in
materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n.
335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n.
409, in materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo,
pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
medicinali veterinari).
1. Il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo volto a
riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario,
con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del
rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle
scorte, delle modalita' di prescrizione, della registrazione e dei
campioni gratuiti, nonche' agli aspetti comunque funzionalmente
connessi;
b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non
produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la
possibilita' e le modalita', da parte dei medici veterinari, di
approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di
medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e
case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai
procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel termine di cui
all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 4. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione
europea).
1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, dopo le parole: "e' istituito", sono inserite le
seguenti: "per l'anno 2000";
b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal
2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per
l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".
Art. 25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in
materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa' per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le
parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla
legge" sono soppresse.
Art. 26.
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un
ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire
l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti
legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi
di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sara', in particolare,
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo
633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel
termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del
codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del
codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati
europei, sia di cinquanta giorni, che puo' essere ridotto fino a
venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono
giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri
Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a
centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del
secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma,
del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi
aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di
subfornitura nelle attivita' produttive di cui alla legge 18 giugno
1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da
uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3,
comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli
interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in
materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva;
f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3,
paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede
dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano
legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di
accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
Art. 27.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e
la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa
pubblicita', sara' informata al principio e criterio direttivo della
introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un
sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da
organismi di controllo riconosciuti dalla Comunita' europea, che
consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita'
del prodotto commercializzato.
Art. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao
e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di
cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra'
contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potra'
essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di qualita' per i
prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la
produzione di cioccolato.
Art. 29.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti
legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le
disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni
per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o
l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle
norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi
gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento
fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine
etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga
conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono
avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di
forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in
modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni
basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a
causa della sua razza od origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione
come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono
persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione
di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano
giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita'
ovvero, nel caso di attivita' di lavoro o di impresa, riguardino
requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette
definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che
disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi
e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano
considerate come di scriminazioni anche le molestie quando venga
posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un
comportamento indesiderato che persista, anche quando e' stato
inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come
offensivo, cosi' pregiudicando oggettivamente la sua dignita' e
liberta', ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi
confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e
indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi
progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare
svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l'applicazione del principio della parita' di
trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel
settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma
restando la normativa sostanziale di settore, la tutela
giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le
discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente
che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di
assunzione, nonche' gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
inclusi i tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4) attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei
datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso
l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti
giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni
rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega
della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa
essere proposta dalle suddette associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva
rappresentativita' delle associazioni di cui alla lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto
idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione; tale onere non e' previsto per i procedimenti
penali;
h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da
trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o
a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita' di
trattamento;
i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per
le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di
un ufficio di controllo e di garanzia della parita' di trattamento e
dell'operativita' degli strumenti di garanzia, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro da lui delegato, che svolga attivita' di promozione della
parita' e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di
discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni
dell'autorita' giudiziaria;
3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o
privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di
modifica della normativa vigente in materia;
5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento
sull'applicazione del principio di parita' di trattamento e
sull'operativita' dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonche' di una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attivita'
svolta nell'anno precedente;
7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni
vigenti in materia di parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi
anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi
magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di esperti e
di consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma
1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal
2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei
criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere parlamentare.
Art. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare
e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in
materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme
derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre
che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli
autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo
stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta,
temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con
filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione
del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico,
il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del
pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel
momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti
interpreti ed esecutori, nonche' ai produttori di fonogrammi, di
opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di
diffusione radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori,
rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo
atto di trasferimento di proprieta' nell'Unione europea, effettuato
dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione,
distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni
previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare
l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro
l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e
divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle
informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e
divieti.
Art. 31.
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere
fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio
stesso ed alle competenti autorita' da designare ai sensi della
normativa vigente nonche' le modalita' per renderle accessibili, in
modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere
indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche
riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso
esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale
telematica si applica esclusivamente alle attivita' per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
specifica richiesta;
b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione
commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a
quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati
personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di
filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di
comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare
luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da
soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto
delle relative norme applicabili, nonche' forme e procedure di
consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel
rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle
pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di
condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che
possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;
d) disciplinare la responsabilita' dei prestatori intermediari con
riferimento all'attivita' di semplice trasporto; in particolare, il
prestatore non sara' considerato responsabile delle informazioni
trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con riferimento
alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non
sara' considerato responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo
scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente
riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha
memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga
effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state
rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che
l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
f) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con riferimento
all'attivita' cosiddetta di "hosting"; il prestatore non sara'
considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta
di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o
l'informazione e' illecita;
2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente
dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalita'
dell'attivita' o dell'informazione;
3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le modalita' con le quali i prestatori di servizi
delle societa' dell'informazione sono tenuti ad informare senza
indugio la pubblica autorita' competente di presunte attivita' o
informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare
alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che
consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con
cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di
organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di
codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la
protezione dei minori e salvaguardare la dignita' umana;
i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni;
l) prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile
del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente
per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la
dovuta diligenza;
m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario
del servizio della societa' dell'informazione, la composizione
extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche
per via elettronica.
Art. 32.
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui
del carico).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al
fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare
struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche
cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con
riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere
altresi' per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile
che, con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con gli
altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni
tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono
attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di
unita'.
Art. 33.
(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole: "cittadinanza
italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di
beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i
cittadini italiani";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1o, dopo le parole: "cittadino
italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di uno Stato membro
dell'Unione europea";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano,
altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di
esecuzione del presente testo unico".
Art. 34.
(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' sostituito dal seguente:
"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo
per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere inanellati ed immediatamente liberati".
Art. 35.
(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili
alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di
restituzione).
1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' sostituita dalla
seguente:
"B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato
al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il
valore e' quello del bene nello Stato membro destinatario della
richiesta di restituzione".
Art. 36.
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).
1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, e' soppresso.
Art. 37.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese
dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per
la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente
decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo
tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanita' 14
febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".
Art. 38.
(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in
materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e'
sostituito dal seguente:
"4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera
organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio
nazionale".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
Art. 39.
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, nonche' all'articolo 4 e all'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive
EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e solo nell'ambito di programmi approvati
dal Ministro della sanita', che puo' stabilire, in relazione ai
programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le
persone esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e solo nell'ambito
di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al
Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il
parere vincolante del Comitato etico, acquisito secondo quanto
disposto dalle norme vigenti";
b) il comma 2 e' abrogato.
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, e' soppresso il secondo periodo.
3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 e' soppresso;
b) il punto 3 e' sostituito dal seguente:
"3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un programma di ricerca
medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del
Comitato etico, che terra' conto, nella valutazione, dei principi
della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on
Radiological Protection) nonche' delle indicazioni della Commissione
europea "Radiation Protection 99 - Guidance on medical exposure in
medical and biomedical research". Il piano della ricerca, con
allegato il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve
essere notificato al Ministero della salute almeno trenta giorni
prima dell'inizio della ricerca";
c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 e' soppresso.
Art. 40.
(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia
di etichettatura dei medicinali per uso umano).
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute
stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita'
per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione
progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a
lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della
sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto
mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al
precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal
Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi
alle prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso il
Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai
dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo
periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle
singole confezioni dei prodotti medicina li attraverso il rilevamento
del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni
apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della
salute con proprio decreto fissa le modalita' ed i tempi di impianto
e funzionamento della banca dati e le modalita' di accesso alla
stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun
pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti,
le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati
all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il
codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi
entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e,
rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia
diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali
sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto
ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescrit ti per
proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e
trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di
ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale
rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1 gennaio 2003 tutte le
confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate
di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata
o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del
presente comma e del decreto ministeriale previsto dal quarto periodo
del presente comma comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro".
2. Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 41.
(Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n.
372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai
nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
Art. 42.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti
nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo
articolo 2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra' provvedersi nei
limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2,
comma 1, lettera d).
Art. 43.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per il
recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita',nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di
elettricita' da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni
realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano
conseguiti mediante produzione di elettricita' da impianti ubicati
sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricita' da
fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di
promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a
quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad
impianti ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i
principi di mercato dell'elettricita' e basati su meccanismi che
favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la
realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato,
regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del
regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la
frazione non biodegradabile;
f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 44.
(Installazione di generatori di calore).
1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso.
Art. 45.
(Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto
o successivamente" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 luglio 1998
o successivamente".
Art. 46.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto).
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita'
di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione
europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca
occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le
prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
Art. 47.
(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della
navigazione concernenti le licenze di volo).
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della
navigazione, e' aggiunto il seguente:
"Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo,
terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono
abrogate;
b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono
abrogate;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 e' abrogata;
d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 e' abrogata;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 e' abrogata;
f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 e' abrogata;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di
scuola media superiore" sono soppresse;
h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 e' abrogata.
Art. 48.
(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione
e' inserito il seguente:
"I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da
operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti
sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi
dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti
autorita' dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso
dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato
livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".
Art. 49.
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione dei
veicoli).
1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del
24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni
avente la finalita' di consentire alle persone lese di chiedere un
indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici,
CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo incaricato di
risarcire le persone lese;
c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo
il carattere di sussidiarieta';
d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del
mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle gia' previste
per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non
abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis,
paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma
la funzione attribuita a tale rappresentante.
Art. 50.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di
prodotti e tecnologie a duplice uso).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo ai fini del riordino e della semplificazione delle
procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie
a duplice uso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22
giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie, nonche' agli
accordi internazionali gia' adottati o che saranno adottati entro il
termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso,
coordinando le norme legislative vigenti e apportando le
integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di
divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di
rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento
(CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo'
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.
Art. 51.
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Principi generali sulle trasmissioni
transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati
membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai
sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio,
del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme
dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle
trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di
ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni
attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la
sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi
di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei
dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che
contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si
trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali
programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di
razza, sesso, religione o nazionalita'.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati
alla Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici
giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla
stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che
la stessa Autorita' intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono
esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse
acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del
diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare
importanza per la societa' da uno Stato membro dell'Unione europea,
in modo da privare una parte importante del pubblico residente in
tale Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un canale
liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di
ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale,
secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa
di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee".
Art. 52.
(Disposizioni in materia di televendita).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la televendita che
vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso
o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la
protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di
altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti
di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o
altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".
Art. 53.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di
cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto
prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti
dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di
lettera di invito".
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.
Art. 54.
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato a destinare, a valere sulle proprie
disponibilita' finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro
annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di
monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea, nonche' per lo studio di
particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio
comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le
competenze delle amministrazioni interessate in relazione ai loro
interventi.
2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il
fondo di rotazione di cui al comma 1 e' autorizzato ad anticipare,
nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001.
Per le annualita' successive, il fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.
3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi
programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n.
183 del 1987.
Art. 55.
(Istituti di moneta elettronica).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre
2000, in materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle
banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un
dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore
non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica";
c) dopo il Titolo V e' inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
Art. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica). - 1. L'emissione
di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di
moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente
l'attivita' di emissione di moneta elettronica, mediante
trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti
dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere altresi'
attivita' connesse e strumentali, nonche' prestare servizi di
pagamento; e' comunque preclusa la concessione di crediti in
qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di
moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con
sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere
all'emittente, secondo le modalita' indicate nel contratto, il
rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale
ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo
all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione
dell'operazione. Il contratto puo' prevedere un limite minimo di
rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformita' alla disciplina comunitaria.
Art. 114-ter. - (Autorizzazione all'attivita' e operativita'
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di
moneta elettronica all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano altresi' i commi 2, 2-bis e 3
dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli
articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta
elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che
intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4,
15, comma 4, e 16, comma 4.
Art. 114-quater. - (Vigilanza). - 1. Agli istituti di moneta
elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19,
commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56;
nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo
VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di
moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste
dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare
disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli
istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o
altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base
consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite
massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a
favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne
l'affidabilita' e a promuovere il regolare funzionamento del relativo
circuito.
Art. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La Banca d'Italia puo' esentare
gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni
previste dal presente titolo, quando ricorrono una o piu' delle
seguenti condizioni: br; a) l'importo complessivo della moneta
elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica non e'
superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformita' alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
e' accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati
dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni
accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita
dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e da
altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
e' accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese,
individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto
finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi
contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale
della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non
superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformita'
alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento";
d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo le parole: "gruppo
bancario;" sono aggiunte le seguenti: "degli istituti di moneta
elettronica";
e) dopo l'articolo 131 e' inserito il seguente:
"Art. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta elettronica). - 1.
Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 132-bis. - (Denunzia al pubblico ministero) - 1. Se vi e'
fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del
risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta
elettronica o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130,
131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi
(UIC) possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del
codice civile";
g) all'articolo 133:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Abuso di
denominazione)";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta
elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e
dalle banche";
3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la parola: "banche" sono
aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta elettronica";
h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e 3," e'
inserita la seguente: "114-quater,".
Art. 56.
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'
illecite).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre
2000, in materia di istituti di moneta elettronica:
a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"m-bis) istituti di moneta elettronica";
b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, la parola: "m)" e' sostituita dalla seguente:
"m-bis)";
c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
dopo le parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti:
"gli istituti di moneta elettronica,".
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alle
specialita' medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre
2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore
dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto
riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del
sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001,
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la
direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del
sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per
la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la
direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica
l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati
IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III
e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII
della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva
98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella
pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999,
che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per
le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di
telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un
unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di
comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta
direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parita' di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da
Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European
Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier
Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze
che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio
2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio
relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro
(seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio
che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive
70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre
istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo
statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1533):
Presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
(Buttiglione) il 6 settembre 2001.
Assegnato alla XIV commissione (Unione europea), in
sede referente, il 12 settembre 2001, con pareri del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il
20, 27 settembre 2001; il 9, 23, 24, 31 ottobre 2001.
Relazione scritta presentata il 6 novembre 2001 (atto
n. 1533/A - relatore on. Guido Giuseppe Rossi).
Esaminato in aula il 5 e approvato il 6 novembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 816):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 14 novembre 2001, con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,
13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee,
della Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani e della Commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commisione, in sede referente, il 5,
6, 18 dicembre 2001.
Esaminato in aula il 21 dicembre 2001; il 23 gennaio
2002 ed approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 1533-B):
Assegnato alla XIV commissione (Unione europea), in
sede referente, il 29 gennaio 2002, con i pareri delle
commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV commisione, il 30 gennaio 2002; il
5 e 12 febbraio 2002.
Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 ed approvato il
20 febbraio 2002. |