D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001.
 
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
 
                           Art. 1 (1) (2)
     Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  negli  elenchi  di  cui agli allegati A e B. (1)
((2))
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora
sia   previsto   il   ricorso  a  sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su  di  essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni  dalla  data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale  termine  i  decreti  sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
  4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri  direttivi  fissati  dalla  presente  legge,  il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
  5.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  regionale  e provinciale
entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non
sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione della rispettiva
normativa  comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  25  ottobre  2002,  n. 236, convertito con L. 27 dicembre
2002,  n.  284,  ha  disposto  che  "il termine di cui al comma 1 del
presente   articolo,  limitatamente  all'attuazione  della  direttiva
2001/42/CE  di  cui all'allegato B della medesima legge, e' prorogato
al 31 dicembre 2003".
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  3  febbraio  2003,  n.  14  ha  disposto  che  "ai fini del
recepimento  della  direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,   del   4   aprile  2001,  in  materia  di  risanamento  e
liquidazione  degli  enti creditizi, il termine di cui al comma 1 del
presente articolo, e' prorogato di un anno".
Ha  inoltre  disposto  che  "il  termine  per  il  recepimento  della
direttiva  2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre  2001,  che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e
86/635/CEE  per  quanto riguarda le regole di valutazione per i conti
annuali  e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e
di  altre  istituzioni finanziarie, previsto dal comma 1 del presente
articolo, e' prorogato di sei mesi".
                               Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli  seguenti  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da  attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate  provvederanno
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b)  per  evitare  disarmonie  con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  generali  dell'ordinamento interno, ivi compreso
l'ecosistema.  In  tali  casi  saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa  all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena dell'arresto congiunta a
quella  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  rechino  un  danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  non  inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sara'
prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a  pericolo
interessi  diversi  da q uelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti
minimi  e  massimi  previsti,  le  sanzioni  sopra  indicate  saranno
determinate   nella   loro   entita',  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita'  lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri di prevenzione,
controllo   o  vigilanza,  nonche'  del  vantaggio  patrimoniale  che
l'infrazione  puo'  recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse  egli  agisce.  In  ogni  caso  saranno  previste  sanzioni
identiche  a  quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti
per  le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto
non  sia  possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e
21  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge  o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti  legislativi  assicureranno  in  ogni  caso che, nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali, i decreti legislativi individueranno,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze    delle   regioni,   le   procedure   per   salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita',
l'efficacia  e  l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.
                               Art. 3.
(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
                     disposizioni comunitarie).
1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in  via regolamentare o amministrativa ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo  acquisisce  i  pareri dei competenti organi parlamentari che
devono  essere  espressi  entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi  stessi.  Decorsi  inutilmente  i  termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
                               Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1.   Nell'attuazione   delle  normative  comunitarie,  gli  oneri  di
prestazioni  e  controlli  da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione  delle  normative  medesime  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  interessati  in  relazione al costo effettivo del servizio,
ove  cio'  non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
                               Art. 5.
(Riordinamento  normativo  nelle  materie interessate dalle direttive
                            comunitarie).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi  2  e  3  dell'articolo  1,  entro  diciotto mesi dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Le  disposizioni  contenute  nei  testi  unici non possono
essere  abrogate,  sospese  o  comunque  modificate  se  non  in modo
esplicito,mediante   l'indicazione   precisa  delle  disposizioni  da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
                               Art. 6.
             (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1.  Alla  legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  1-bis,  comma  1,  dopo le parole: "alle Camere per
l'assegnazione  alle  Commissioni  parlamentari competenti, nonche'",
sono  inserite  le  seguenti:  "alla  Conferenza dei presidenti delle
regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'inoltro";
b)  all'articolo  3,  comma  1,  dopo  la  lettera  a) e' inserita la
seguente:
"a-bis)  disposizioni  modificative  o abrogative di vigenti norme di
attuazione  di  direttive  comunitarie  che  costituiscono oggetto di
procedure  di  infrazione  avviate  dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti dell'Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA
LEGISLATIVA
 
                               Art. 7.
(Modifica  all'articolo  8  della  legge  11 ottobre 1986, n. 713, in
                   materia di prodotti cosmetici).
1.  All'articolo  8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  I  composti  odoranti  e  aromatizzanti  e le loro materie prime
devono  essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".
Gli  ingredienti  in concentrazione inferiore all'1 per cento possono
essere  menzionati  in  ordine  sparso  dopo quelli in concentrazione
superiore all'1 per cento".
                               Art. 8.
(Modifica  all'articolo  18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
  339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1.  All'articolo  18  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Le  acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  risultano  conformi  alle norme igienico-sanitarie
prescritte  dalla  direttiva  96/70/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino
al 31 marzo 2002".
                               Art. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
                         minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c)  l'indicazione  della  composizione  analitica,  risultante dalle
analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".
                              Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia
di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo parziale di
                           beni immobili).
1.  Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art.  11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge
straniera).  -  1.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente
devono  comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal  presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto  sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea";
b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore  che
contravviene  alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e
6  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro".
                              Art. 11.
(Modifica  all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
       disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
1.  Al  fine  di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti  inibitori  a  tutela  degli interessi dei consumatori,
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
"5-bis.  In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal
provvedimento  reso  nel  giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti
dal  verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su
domanda  dell'associazione  che  ha  agito  in  giudizio,  dispone il
pagamento  di  una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni
giorno  di  ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale somma e'
versata  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnata
con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da
istituire  nell'ambito  di apposita unita' previsionale di base dello
stato  di  previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, per
finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".
                              Art. 12.
(Delega  al  Governo  per  la  disciplina  sanzionatoria  in  materia
                            alimentare).
1.  Il  Governo,  fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  disposizioni  recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni  dei  regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della
legge  22  febbraio  1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei
prodotti alimentari.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2,  comma  1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente  articolo  sono  trasmessi,  dopo l'acquisizione degli altri
pareri  previsti  dalla  legge,  alla Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  perche'  su  di  essi sia espresso, entro quaranta
giorni  dalla  data  di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari.  Decorso  tale  termine i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.
                              Art. 13.
(Modifiche  all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n.
223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla
produzione  di  olio  di  oliva  e alla trasformazione delle olive da
                              tavola).
1.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione
n.  227/2000/CE  della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite
dalle  seguenti:  "ai  sensi  della  decisione  n.  2001/658/CE della
Commissione, del 10 agosto 2001";
b)  al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
decisione  n.  227/2000/CE  della Commissione, del 7 marzo 2000" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui  alla decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10 agosto 2001".
                              Art. 14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito  ai  sensi  dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93
del  Consiglio,  del  1  febbraio  1993, o effettua una spedizione di
rifiuti   elencati   nell'allegato   II  del  citato  regolamento  in
violazione  dell'articolo  1,  comma  3, lettere a), b), c) e d), del
regolamento  stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro
a  25.822  euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata
in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".
                              Art. 15.
(Modifiche  all'articolo  9-quinquies  del  decreto-legge 9 settembre
1988,  n.  397,  in  materia  di  raccolta  e riciclaggio di batterie
                              esauste)
1.  All'articolo  9-quinquies  del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in
base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di
tali  rifiuti.  L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per
il  detentore  di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea";
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis.  I  soggetti  non  incaricati  dal  consorzio  che effettuano
attivita'  di  raccolta  di  batterie  esauste o di rifiuti piombosi,
devono  trasmettere  al consorzio, contestualmente alla comunicazione
di  cui  all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e successive modificazioni, copia della comunicazione
stessa.   Alla  violazione  dell'obbligo  si  applicano  le  medesime
sanzioni  previste  per  la  mancata  comunicazione  di cui al citato
articolo 11, comma 3".
                              Art. 16.
(Modifica  all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante
libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli
                 Stati membri dell'Unione europea).
1.  All'articolo  8  della  legge  9 febbraio 1982, n. 31, le parole:
"otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".
                              Art. 17.
(Modifica  dell'articolo  12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante
legge-quadro  per  la  professione  di  maestro  di  sci  e ulteriori
disposizioni  in  materia  di  ordinamento della professione di guida
                              alpina).
1.  L'articolo  12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"Art.  12.  (Maestri  di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio  non  saltuario  nel proprio territorio dell'attivita' di
maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati
da  Paesi  diversi  dall'Italia  e  non  iscritti  in  albi regionali
italiani.
2.  Per  i  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea o degli
altri  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in
possesso  di  titoli  professionali per l'esercizio dell'attivita' di
maestro  di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea
o   facenti   parte  dell'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,
l'autorizzazione  all'esercizio  della  professione e' subordinata al
riconoscimento  professionale  di cui al decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al
comma   2   e  in  possesso  di  titoli  rilasciati  da  tali  Stati,
l'autorizzazione   all'esercizio  della  professione  e'  subordinata
all'applicazione   di   quanto   previsto   dal   testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
4.  La  Federazione  italiana  sport  invernali comunica alle regioni
l'elenco  aggiornato  dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti
all'abilitazione di cui all'articolo 6".
                              Art. 18.
(Modifica  all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368,  di  attuazione  della  direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione  dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro
                diplomi, certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
comma 7 e' abrogato.
                              Art. 19.
(Delega  al  Governo  per  la  modifica  del  decreto  legislativo 25
novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in
materia   di  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle  industrie
                            estrattive).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni integrative e
correttive  del  decreto  legislativo  25  novembre 1996, n. 624, nel
rispetto  dei  principi  e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure  indicate  dagli  articoli  1  e 34 della legge 22 febbraio
1994,  n.  146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
prevedendo  che,  per  talune  tipologie di attivita' estrattive, con
decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive, di concerto, ove
d'interesse,  con  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
della  ricerca,  possano essere individuati i requisiti professionali
per  la  nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.
                              Art. 20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  di  attuazione  di  direttive  comunitarie  riguardanti  il
    miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1.  Il  termine  di  cui  al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto
legislativo  19  settembre  1994, n. 626, introdotto dall'articolo 3,
comma   3,  del  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  359,  di
recepimento  della  direttiva  95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre
1995,  concernente  le  attrezzature  di  lavoro,  e'  differito al 5
dicembre  2002  limitatamente  alle attrezzature individuate ai punti
1.3 e 1.4 dell'allegato XV.
                              Art. 21.
(Delega  al  Governo  per  l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia  delle  Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa
                   C-49/00 e parziale attuazione).
1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'articolo  1 della presente legge, un decreto legislativo recante
le  modifiche  al  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni,  necessarie  ai  fini  dell'adeguamento ai
principi  e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il
decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo  1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti
nell'articolo 2.
2.  L'articolo  4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, e' sostituito dal seguente:
"1.  Il  datore  di  lavoro,  in relazione alla natura dell'attivita'
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per
la  sicurezza  e  per  la  salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti  gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche
nella  scelta  delle  attrezzature  di  lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla
seguente: "deve".
4.  Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
                              Art. 22.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle direttive 93/104/CE in
materia  di  orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva
93/104/CE,   1999/63/CE   relativa   all'accordo  sull'organizzazione
dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare,  2000/79/CE relativa
all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
            del personale di volo nell'aviazione civile).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le
politiche  comunitarie  e  del  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   uno   o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme  per
l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre  1993,  in  materia  di  orario  di  lavoro,  2000/34/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica
della  direttiva  93/104/CE,  1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999,  relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della  gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa  all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2.  L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a)  recezione  dei  criteri  di  attuazione  di cui all'avviso comune
sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla
data  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento di attuazione della
direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine
di  garantire  un  corretto  ed  integrale recepimento delle predette
direttive,  sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente   rappresentative,   potra'  apportare  modifiche  e
integrazioni  al  decreto  legislativo  26  novembre 1999, n. 532, in
materia  di  lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n.
335,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n.
409,  in  materia  di  lavoro  straordinario,  nonche'  alle  singole
discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
da  attuare,  con  particolare  riferimento  al  commercio,  turismo,
pubblici esercizi ed agricoltura.
4.  Dall'attuazione  del  presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
                              Art. 23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai
                       medicinali veterinari).
1.  Il  Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo volto a
riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni  e  integrazioni,  nel  rispetto  dei  principi e delle
disposizioni  comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  riorganizzare  la  disciplina relativa al medicinale veterinario,
con  riguardo,  in particolare, agli aspetti della distribuzione, del
rifornimento,  della  detenzione,  dell'utilizzo,  della tenuta delle
scorte,  delle  modalita'  di prescrizione, della registrazione e dei
campioni  gratuiti,  nonche'  agli  aspetti  comunque  funzionalmente
connessi;
b)  prevedere,  limitatamente  all'impiego  di farmaci su animali non
produttori  di  alimenti  per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3,
comma  5,  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119, la
possibilita'  e  le  modalita',  da  parte  dei medici veterinari, di
approvvigionarsi,  utilizzare  e  detenere  a  tale  fine  scorte  di
medicinali  ad  uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e
case di cura;
c)   delegificare  le  disposizioni  relative  alle  procedure  e  ai
procedimenti amministrativi.
2.  La  delega  di  cui  al  comma 1 e' esercitata nel termine di cui
all'articolo  1,  comma  1, e in osservanza delle disposizioni di cui
agli  articoli  2 e 4. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso,
dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla legge, alla
Camera  dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia  espresso,  entro  quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere  dei  competenti  organi parlamentari. Decorso tale termine il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.
                              Art. 24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, recante
istituzione  del  Centro  nazionale  di informazione e documentazione
                              europea).
1.  All'articolo  1  della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  comma 5-bis, dopo le parole: "e' istituito", sono inserite le
seguenti: "per l'anno 2000";
b)  al  comma  6,  le  parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal
2000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "2.000 milioni di lire per
l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".
                              Art. 25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in
materia  di  procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
            degli enti pubblici in societa' per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le
parole:  "iscritti  da  almeno  cinque anni negli albi previsti dalla
legge" sono soppresse.
                              Art. 26.
(Attuazione  della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i
        ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un
ostacolo  al  buon  funzionamento  del mercato interno e di garantire
l'applicazione  di  norme  uniformi sia alle operazioni interne che a
quelle  transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine   di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  adeguare la normativa vigente in materia di ritardi
di   pagamento  ai  principi  e  alle  prescrizioni  della  direttiva
2000/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 giugno
2000,  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento nelle
transazioni commerciali.
2.  L'attuazione  della  direttiva  2000/35/CE sara', in particolare,
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo
633  del  codice  di  procedura  civile  sia adottato dal giudice nel
termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;
b)  prevedere  l'abrogazione  dell'ultimo comma dell'articolo 633 del
codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del
codice  di  procedura  civile, in caso di notifica in uno degli Stati
europei,  sia  di  cinquanta  giorni,  che puo' essere ridotto fino a
venti  giorni  ed aumentato fino a sessanta giorni, quando concorrono
giusti  motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri
Stati,  non  possa  essere  inferiore a trenta giorni ne' superiore a
centoventi  giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del
secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d)  prevedere  che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma,
del  codice  di  procedura  civile,  il  giudice  istruttore  conceda
l'esecuzione  provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi
aspetti procedurali;
e)  coordinare  la nuova disciplina con le disposizioni in materia di
subfornitura  nelle  attivita' produttive di cui alla legge 18 giugno
1998,  n.  192,  apportando ad essa le opportune modifiche in modo da
uniformare  il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3,
comma  3,  della  medesima  legge  n.  192  del 1998 al livello degli
interessi  di  mora  (tasso  legale)  previsto  dalle disposizioni in
materia  di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), della direttiva;
f)  prevedere  che  le  azioni di accertamento di cui all'articolo 3,
paragrafo  5,  della  direttiva  possano essere esperite in ogni sede
dalle  associazioni  di  categoria  degli  imprenditori  presenti nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) prevalentemente
in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;
g)  prevedere  che  le  associazioni  di  cui  alla  lettera f) siano
legittimate   ad   esperire,   oltre   che   le  suddette  azioni  di
accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
                              Art. 27.
(Attuazione  della  direttiva  2000/13/CE, relativa al ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri concernenti l'etichettatura e
la   presentazione  dei  prodotti  alimentari,  nonche'  la  relativa
                            pubblicita).
1.  L'attuazione  della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  l'etichettatura e la
presentazione   dei   prodotti   alimentari,   nonche'   la  relativa
pubblicita',  sara' informata al principio e criterio direttivo della
introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un
sistema   di  etichettatura  volontario  aggiuntivo,  certificato  da
organismi  di  controllo  riconosciuti  dalla  Comunita' europea, che
consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita'
del prodotto commercializzato.
                              Art. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao
         e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1.  L'attuazione  della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato  destinati  all'alimentazione  umana,  sara'  informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)   garantire  che  l'etichettatura  dei  prodotti  di  cacao  e  di
cioccolato,  oltre  ad  assicurare la trasparenza, rechi una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali  diversi  dal  burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente  burro  di  cacao;  nel  primo caso l'etichetta dovra'
contenere  la  dizione  "cioccolato"  mentre  nel secondo caso potra'
essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b)  individuare  meccanismi  di  certificazione  di  qualita'  per  i
prodotti  tipici  che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la
produzione di cioccolato.
                              Art. 29.
(Attuazione  della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della
parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
                        dall'origine etnica).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine e con le
modalita'  di  cui  all'articolo  1,  commi 1 e 2, uno o piu' decreti
legislativi  al  fine  di  dare  organica  attuazione  alla direttiva
2000/43/CE  del  Consiglio,  del  29  giugno 2000, e di coordinare le
disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni
per  cause  direttamente  o  indirettamente  connesse  con la razza o
l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle
norme  in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi
gli  articoli  43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  assicurare il rispetto del principio della parita' di trattamento
fra  le  persone,  garantendo  che  le differenze di razza od origine
etnica  non  siano  causa  di discriminazione, in un'ottica che tenga
conto  del  diverso  impatto  che le stesse forme di razzismo possono
avere  su  donne  e  uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di
forme  di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in
modo  particolare  alle  donne,  e  dell'esistenza di discriminazioni
basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b)  definire  la  nozione di discriminazione come "diretta" quando, a
causa della sua razza od origine etnica, una persona e' trattata meno
favorevolmente  di  quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
in  una  situazione  analoga;  definire la nozione di discriminazione
come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto,  un  patto  o  un  comportamento  apparentemente neutri mettono
persone  di  una determinata razza od origine etnica in una posizione
di  particolare  svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale
disposizione,  criterio,  prassi,  atto,  patto o comportamento siano
giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualita'
ovvero,  nel  caso  di  attivita'  di lavoro o di impresa, riguardino
requisiti  essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette
definizioni   sono   comunque   fatte   salve   le  disposizioni  che
disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi
e  il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano
considerate  come  di  scriminazioni  anche  le molestie quando venga
posto  in  essere,  per  motivi  di  razza  o  di  origine etnica, un
comportamento  indesiderato  che  persista,  anche  quando  e'  stato
inequivocabilmente  dichiarato  dalla  persona  che  lo  subisce come
offensivo,  cosi'  pregiudicando  oggettivamente  la  sua  dignita' e
liberta',   ovvero   creando  un  clima  di  intimidazione  nei  suoi
confronti;
c)  promuovere  l'eliminazione  di  ogni  discriminazione  diretta  e
indiretta  e  prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi
progetti   di  azioni  positive,  dirette  ad  evitare  o  compensare
svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;
d)   prevedere   l'applicazione   del   principio  della  parita'  di
trattamento  senza  distinzione  di  razza  od origine etnica sia nel
settore  pubblico  sia  nel  settore  privato, assicurando che, ferma
restando   la   normativa   sostanziale   di   settore,   la   tutela
giurisdizionale   e   amministrativa   sia   azionabile   quando   le
discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:
1)  condizioni  di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente
che  autonomo,  compresi  i  criteri  di  selezione, le condizioni di
assunzione, nonche' gli avanzamenti di carriera;
2)  accesso  a  tutti  i  tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale,   perfezionamento  e  riqualificazione  professionale,
inclusi i tirocini professionali;
3)  occupazione  e  condizioni  di  lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4)  attivita'  prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei
datori   di  lavoro  e  accesso  alle  prestazioni  erogate  da  tali
organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9)   accesso  a  beni  e  servizi  e  alla  loro  fornitura,  incluso
l'alloggio;
e)   riconoscere   la   legittimazione   ad  agire  nei  procedimenti
giurisdizionali    e    amministrativi    anche    ad    associazioni
rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega
della  persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione
collettiva,  anche quando non siano individuabili in modo immediato e
diretto  le  persone  lese  dalla  discriminazione,  la domanda possa
essere proposta dalle suddette associazioni;
f)   prevedere   criteri   oggettivi   che   dimostrino   l'effettiva
rappresentativita' delle associazioni di cui alla lettera e);
g)  prevedere  che  quando  la  persona  che  si  ritiene  lesa dalla
discriminazione  fornisce all'autorita' giudiziaria elementi di fatto
idonei  a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza  di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto    l'onere    della    prova    sull'insussistenza    della
discriminazione;  tale  onere  non  e'  previsto  per  i procedimenti
penali;
h)  prevedere  le  misure  necessarie  per  proteggere  le persone da
trattamenti  o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o
a  un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parita' di
trattamento;
i)  prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il Dipartimento per
le  pari  opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri di
un  ufficio di controllo e di garanzia della parita' di trattamento e
dell'operativita'   degli   strumenti  di  garanzia,  diretto  da  un
responsabile  nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro da lui delegato, che svolga attivita' di promozione della
parita'  e  di  rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1)  l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2)   lo   svolgimento   di   inchieste  indipendenti  in  materia  di
discriminazione,  nel  rispetto  delle  prerogative  e delle funzioni
dell'autorita' giudiziaria;
3)  la  promozione  dell'adozione,  da  parte  di soggetti pubblici o
privati,  di  misure  specifiche,  ivi  compresi  progetti  di azioni
positive,  dirette  a evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica;
4)  la  formulazione  di  pareri  e  la  formulazione  di proposte di
modifica della normativa vigente in materia;
5)  la  formulazione  di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6)   la   redazione   di   una   relazione   annuale   al  Parlamento
sull'applicazione   del   principio   di  parita'  di  trattamento  e
sull'operativita'  dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni
fondate  sulla  razza o sull'origine etnica, nonche' di una relazione
annuale  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri sull'attivita'
svolta nell'anno precedente;
7)  la  diffusione  delle  informazioni  relative  alle  disposizioni
vigenti   in  materia  di  parita'  di  trattamento  fra  le  persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
l)  prevedere  che  l'ufficio  di cui alla lettera i) possa avvalersi
anche  di  personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi
magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonche' di esperti e
di consulenti.
2.  All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma
1,  lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal
2003,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183.
3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2, l'applicazione dei
criteri  e  dei principi enunciati nel presente articolo non comporta
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
perche'  su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione,  il  parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
inutilmente  tale  termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza
del parere parlamentare.
                              Art. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni
aspetti  del  diritto  d'autore e dei diritti connessi nella societa'
                         dell'informazione).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine e con le
modalita'  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
al  fine  di  dare  organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare
e  coordinare  le  disposizioni  vigenti  dell'ordinamento interno in
materia  di  diritto  d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la
legge  22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme
derivanti  dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei
principi  e  criteri  direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre
che dei seguenti:
a)  ridefinire  l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli
autori  e  dei  titolari  dei  diritti  connessi, specificando che lo
stesso   concerne   ogni  forma  di  riproduzione,  anche  indiretta,
temporanea o parziale;
b)  ridefinire  il  diritto  esclusivo  di  comunicazione al pubblico
spettante  all'autore,  tenendo  conto  dei modi di comunicazione con
filo  o  senza  filo, anche con riferimento alla messa a disposizione
del  pubblico  delle  opere in modo che ciascuno possa avervi accesso
nel luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico,
il  diritto  esclusivo  di  autorizzare  la  messa a disposizione del
pubblico,  in  modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel
momento   individualmente  prescelti,  rispettivamente  agli  artisti
interpreti  ed  esecutori,  nonche'  ai  produttori di fonogrammi, di
opere   cinematografiche   ed   audiovisive,  ed  agli  organismi  di
diffusione radiotelevisiva;
d)  ridefinire  il  diritto  di  distribuzione spettante agli autori,
rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo
atto  di  trasferimento di proprieta' nell'Unione europea, effettuato
dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e)  ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione,
distribuzione  e  comunicazione  al  pubblico, esercitando le opzioni
previste  dall'articolo  5  della direttiva senza peraltro trascurare
l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;
f)   rideterminare   il  regime  della  protezione  giuridica  contro
l'elusione  dei  meccanismi tecnologici per la protezione del diritto
d'autore  e  dei  diritti  connessi,  prevedendo  adeguati obblighi e
divieti;
g)   prevedere   un'adeguata  protezione  giuridica  a  tutela  delle
informazioni  sul  regime  dei  diritti, stabilendo idonei obblighi e
divieti.
                              Art. 31.
(Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE,  relativa a taluni aspetti
giuridici   dei   servizi   della   societa'   dell'informazione,  in
     particolare il commercio elettronico, nel mercato interno).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro il termine e con le
modalita'  di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno  2000,  relativa a taluni
aspetti  giuridici  dei  servizi della societa' dell'informazione, in
particolare  il  commercio  elettronico,  nel  mercato  interno,  nel
rispetto   dei   principi   e   criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  definire  le informazioni obbligatorie generali che devono essere
fornite  dal  prestatore  di  un servizio ai destinatari del servizio
stesso  ed  alle  competenti  autorita'  da  designare ai sensi della
normativa  vigente  nonche' le modalita' per renderle accessibili, in
modo  facile,  diretto  e  permanente;  in particolare, devono essere
indicati  in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche
riguardo  alle  imposte  e  ai  costi  di consegna e deve essere reso
esplicito  che  l'obbligo  di  registrazione della testata editoriale
telematica  si  applica  esclusivamente alle attivita' per le quali i
prestatori   del   servizio  intendano  avvalersi  delle  provvidenze
previste  dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano
specifica richiesta;
b)  definire  gli  obblighi  di informazione sia per la comunicazione
commerciale  che  per  la  comunicazione  non  sollecitata;  quanto a
quest'ultima,  ai  sensi  della  normativa  sul  trattamento dei dati
personali,   devono  essere  incoraggiati  ed  agevolati  sistemi  di
filtraggio   da  parte  delle  imprese.  In  ogni  caso,  l'invio  di
comunicazioni  non  sollecitate  per  posta elettronica non deve dare
luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
c)   definire  l'impiego  di  comunicazioni  commerciali  fornite  da
soggetti  che  esercitano una professione regolamentata, nel rispetto
delle  relative  norme  applicabili,  nonche'  forme  e  procedure di
consultazione  e  cooperazione  con  gli  ordini  professionali,  nel
rispetto   della   loro   autonomia,  per  la  predisposizione  delle
pertinenti  norme  e  per  incoraggiare  l'elaborazione  di codici di
condotta  a  livello  comunitario  che  precisino le informazioni che
possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali;
d)  disciplinare  la  responsabilita' dei prestatori intermediari con
riferimento  all'attivita'  di semplice trasporto; in particolare, il
prestatore  non  sara'  considerato  responsabile  delle informazioni
trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse;
e)  disciplinare  la  responsabilita'  dei prestatori con riferimento
alla  memorizzazione  temporanea  detta  "caching"; il prestatore non
sara'   considerato  responsabile  della  memorizzazione  automatica,
intermedia  e  temporanea  di  tali  informazioni, effettuata al solo
scopo  di  rendere  piu'  efficace  il  successivo  inoltro  ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4)  indichi  tali  informazioni  in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
5)  non  interferisca  con  l'uso  lecito delle tecnologie ampiamente
riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle stesse informazioni;
6)   agisca   prontamente   per  rimuovere  le  informazioni  che  ha
memorizzato   o   per   disabilitarne  l'accesso,  non  appena  venga
effettivamente  a conoscenza del fatto che le informazioni sono state
rimosse  dal  luogo  dove  si trovavano inizialmente sulla rete o che
l'accesso  alle  informazioni  e'  stato  disabilitato  oppure che un
organo  giurisdizionale  o un'autorita' amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
f)  disciplinare  la  responsabilita'  dei prestatori con riferimento
all'attivita'  cosiddetta  di  "hosting";  il  prestatore  non  sara'
considerato  responsabile  delle informazioni memorizzate a richiesta
di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
1)  non  sia  effettivamente  al corrente del fatto che l'attivita' o
l'informazione e' illecita;
2)  per  quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente
dei  fatti  o  di  circostanze  che  rendano  manifesta l'illegalita'
dell'attivita' o dell'informazione;
3)  non  appena  al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g)  disciplinare  le  modalita'  con le quali i prestatori di servizi
delle  societa'  dell'informazione  sono  tenuti  ad  informare senza
indugio  la  pubblica  autorita'  competente  di presunte attivita' o
informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare
alle   autorita'  competenti,  a  loro  richiesta,  informazioni  che
consentano  l'identificazione  dei  destinatari dei loro servizi, con
cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;
h)   favorire   l'elaborazione,   da   parte  di  associazioni  o  di
organizzazioni  imprenditoriali,  professionali  o di consumatori, di
codici  di  condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la
protezione dei minori e salvaguardare la dignita' umana;
i)   prevedere   misure   sanzionatorie  effettive,  proporzionate  e
dissuasive nei confronti delle violazioni;
l)  prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile
del   contenuto   di   tali   servizi  nel  caso  in  cui,  richiesto
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente
per  impedire  l'accesso  a  detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza  del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la
dovuta diligenza;
m)  prevedere  che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario
del   servizio  della  societa'  dell'informazione,  la  composizione
extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche
per via elettronica.
                              Art. 32.
(Attuazione   della  direttiva  2000/59/CE,  relativa  agli  impianti
portuali  di  raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui
                            del carico).
1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri
per  il  bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al
fine  di  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  2000/59/CE del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
generali  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  dei seguenti principi e
criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che
con  decreto  del  Ministro  della difesa, di concerto con i Ministri
interessati,   siano  determinate,  tenuto  conto  della  particolare
struttura  delle  unita'  navali, le specifiche prescrizioni tecniche
cui  le  navi  da  guerra  ed  ausiliarie  si  devono  attenere,  con
riferimento  alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere
altresi'  per  le  navi  delle Forze di polizia ad ordinamento civile
che,  con  decreto  del  Ministro  dell' interno, di concerto con gli
altri  Ministri  interessati,  siano  determinate, tenuto conto della
particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni
tecniche  cui  le  navi  delle  predette  Forze  di polizia si devono
attenere,  con  riferimento  alle  caratteristiche  di ogni classe di
unita'.
                              Art. 33.
(Modifiche  agli  articoli  134  e 138 del testo unico delle leggi di
                        pubblica sicurezza).
1.  Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  134,  secondo  comma, dopo le parole: "cittadinanza
italiana"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"I   cittadini   degli   Stati  membri  dell'Unione  europea  possono
conseguire  la  licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di
beni  mobiliari  o  immobiliari alle stesse condizioni previste per i
cittadini italiani";
c)  all'articolo  138, primo comma, n. 1o, dopo le parole: "cittadino
italiano"   sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Le   guardie   particolari   giurate,   cittadini  di  Stati  membri
dell'Unione  europea,  possono  conseguire la licenza di porto d'armi
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527,  e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del
Ministro   dell'interno  30  ottobre  1996,  n.  635.  Si  osservano,
altresi',  le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di
esecuzione del presente testo unico".
                              Art. 34.
(Modifica  all'articolo  4  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1.  Il  comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' sostituito dal seguente:
"4.  La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo
per  esemplari  appartenenti  alle seguenti specie: allodola; cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere inanellati ed immediatamente liberati".
                              Art. 35.
(Modifiche   all'allegato   A  al  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili
alle  categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di   uno   Stato   membro   dell'Unione   europea   suscettibili   di
                           restituzione).
1.  La  lettera  B  dell'allegato A al testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  beni  culturali e ambientali, di cui al
decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n. 490, e' sostituita dalla
seguente:
"B.  Valori  applicabili  alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato
al  momento  della  presentazione  della  domanda di restituzione. Il
valore  e'  quello  del  bene  nello  Stato membro destinatario della
richiesta di restituzione".
                              Art. 36.
(Modifica  all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
9   febbraio   2001,   n.   187,   in   materia   di   produzione   e
        commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).
1.  L'ultimo  periodo  del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, e' soppresso.
                              Art. 37.
(Modifica  dell'articolo  12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  111,  di  attuazione  della  direttiva  89/398/CE  in  materia di
   prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).
1.  L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  12.  -  (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese
dal  Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per
la  procedura  di  notifica  dei  prodotti  disciplinati dal presente
decreto  sono  a  carico  del fabbricante o dell'importatore, secondo
tariffe  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 14
febbraio  1991,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".
                              Art. 38.
(Modifica  all'articolo  40  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, in
materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e'
sostituito dal seguente:
"4.  La  zona  di  operativita'  al  fine  di  consentire  la  libera
organizzazione  dei  produttori e' individuata nell'intero territorio
nazionale".
2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 non devono comportare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
                              Art. 39.
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230,   nonche'   all'articolo   4  e  all'allegato  III  del  decreto
legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,  di  attuazione di direttive
            EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).
1.  All'articolo  108  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, le parole: "e solo nell'ambito di programmi approvati
dal  Ministro  della  sanita',  che  puo'  stabilire, in relazione ai
programmi  stessi,  specifiche  procedure  e  vincoli  di dose per le
persone  esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e solo nell'ambito
di programmi notificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al
Ministero della salute. La documentazione trasmessa deve contenere il
parere  vincolante  del  Comitato  etico,  acquisito  secondo  quanto
disposto dalle norme vigenti";
b) il comma 2 e' abrogato.
2.  All'articolo  4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, e' soppresso il secondo periodo.
3.  All'allegato  III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 e' soppresso;
b) il punto 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  -  Autorizzazione.  -  Prima  di avviare un programma di ricerca
medica  o  biomedica  deve  essere acquisito il parere vincolante del
Comitato  etico,  che  terra'  conto, nella valutazione, dei principi
della   pubblicazione   62  dell'ICRP  (International  Commission  on
Radiological  Protection) nonche' delle indicazioni della Commissione
europea  "Radiation  Protection  99 - Guidance on medical exposure in
medical  and  biomedical  research".  Il  piano  della  ricerca,  con
allegato  il  parere  favorevole  del  predetto  Comitato etico, deve
essere  notificato  al  Ministero  della  salute almeno trenta giorni
prima dell'inizio della ricerca";
c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 e' soppresso.
                              Art. 40.
(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia
           di etichettatura dei medicinali per uso umano).
1.  Al  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art.  5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute
stabilisce,  con  proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita'
per   l'adozione,   entro   il   31  marzo  2001,  della  numerazione
progressiva,  per  singola  confezione,  dei  bollini  autoadesivi  a
lettura  automatica  dei  medicinali  prescrivibili  nell'ambito  del
Servizio  sanitario  nazionale  di  cui al decreto del Ministro della
sanita'  29  febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del  5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto
mese  successivo  alla  data  di  pubblicazione del decreto di cui al
precedente  periodo,  le  confezioni  dei  medicinali  erogabili  dal
Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi
alle  prescrizioni  del  predetto  decreto.  E'  istituita, presso il
Ministero  della  salute,  una  banca dati centrale che, partendo dai
dati  di  produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo
periodo  del  presente  comma,  raccolga e registri i movimenti delle
singole confezioni dei prodotti medicina li attraverso il rilevamento
del  codice  prodotto  e  del  numero identificativo delle confezioni
apposti  sulle  stesse.  Entro  il  30  giugno 2002 il Ministro della
salute  con proprio decreto fissa le modalita' ed i tempi di impianto
e  funzionamento  della  banca  dati  e  le modalita' di accesso alla
stessa.  I  produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
banca  dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun
pezzo  uscito  e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti,
le  farmacie  aperte  al  pubblico  ed  i centri sanitari autorizzati
all'impiego  di  farmaci  sono  tenuti ad archiviare e trasmettere il
codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi
entrati  sia  di  ciascuno  dei  pezzi comunque usciti o impiegati e,
rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia
diversa  dal  singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali
sono  tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto
ed  il  numero  identificativo  di ciascuno dei pezzi prescrit ti per
proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e
trasmettere  il  codice  prodotto  ed  il  numero  identificativo  di
ciascuna  confezione  farmaceutica  avviata  allo  smaltimento  quale
rifiuto  farmaceutico.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003  tutte le
confezioni  di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate
di  bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata
o  non  corretta  archiviazione  dei  dati  ovvero  la  mancata o non
corretta  trasmissione  degli  stessi  secondo  le  disposizioni  del
presente comma e del decreto ministeriale previsto dal quarto periodo
del   presente   comma   comporta   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro".
2. Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato.
3.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  1  milione  di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a
decorrere   dall'anno   2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 41.
(Delega   al  Governo  per  l'attuazione  integrale  della  direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre   1996,   sulla   prevenzione   e  la  riduzione  integrate
dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  estensione  delle  disposizioni del citato decreto legislativo n.
372  del  1999, limitate agli impianti industriali esistenti,anche ai
nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;
b)  indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
                              Art. 42.
(Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto
legislativo  recante  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alla
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi
2   e  3  dell'articolo  1  e  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti
nell'articolo  2,  ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo
articolo 2.
3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  citata  direttiva
1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra' provvedersi nei
limiti  delle  risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2,
comma 1, lettera d).
                              Art. 43.
(Delega  al  Governo  per  il  recepimento della direttiva 2001/77/CE
sulla   promozione   dell'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
                            rinnovabili).
1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai
commi  2  e  3 dell'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per il
recepimento  della  direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27  settembre  2001,  sulla  promozione dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno   dell'elettricita',nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
a)   individuare  gli  obiettivi  indicativi  di  consumo  futuro  di
elettricita' da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni
realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
b)  prevedere  che  gli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  a)  siano
conseguiti  mediante  produzione  di elettricita' da impianti ubicati
sul  territorio  nazionale,  ovvero  importazione  di elettricita' da
fonti  rinnovabili  esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di
promozione  ed  incentivazione  delle  fonti  rinnovabili  analoghi a
quelli  vigenti  in  Italia  e  riconoscano la stessa possibilita' ad
impianti ubicati sul territorio italiano;
c)  assicurare  che  i  regimi  di  sostegno  siano compatibili con i
principi  di  mercato  dell'elettricita'  e  basati su meccanismi che
favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d)  attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la
realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato,
regioni ed enti locali;
e)  includere,  tra  le  fonti  energetiche ammesse a beneficiare del
regime  riservato  alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la
frazione non biodegradabile;
f)  prevedere  che  dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo  non  derivino  nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a
carico del bilancio dello Stato.
                              Art. 44.
              (Installazione di generatori di calore).
1.  L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, e' soppresso.
                              Art. 45.
(Modifica  al  decreto  legislativo  4  febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme  di  sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite a viaggi
                             nazionali).
1.  All'articolo  1,  comma  1, lettera g), del decreto legislativo 4
febbraio  2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto
o successivamente" sono sostituite dalle seguenti: "del 1 luglio 1998
o successivamente".
                              Art. 46.
(Modifica  all'articolo  3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
                           di trasporto).
1.  All'articolo  3  della  legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis.  L'autorizzazione  non e' richiesta per l'esercente attivita'
di  servizi  tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione
europea   secondo  le  disposizioni  di  quest'ultimo,  che  fornisca
occasionalmente  in  Italia,  per  conto  della propria clientela, le
prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
                              Art. 47.
(Adeguamento  alla normativa europea di disposizioni del codice della
            navigazione concernenti le licenze di volo).
1.   Dopo   il  quarto  comma  dell'articolo  731  del  codice  della
navigazione, e' aggiunto il seguente:
"Per  il  conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo,
terzo e quarto non e' richiesto il possesso di un titolo di studio".
2.  Al  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  ambedue  le  lettere  a)  di cui al comma 2 dell'articolo 51 sono
abrogate;
b)  ambedue  le  lettere  a)  di cui al comma 2 dell'articolo 52 sono
abrogate;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 e' abrogata;
d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 e' abrogata;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 e' abrogata;
f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 e' abrogata;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di
scuola media superiore" sono soppresse;
h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 e' abrogata.
                              Art. 48.
      (Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione
e' inserito il seguente:
"I  servizi  di  lavoro  aereo  possono  essere  effettuati  anche da
operatori  di  altro  Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti
sul  territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata
dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Gli stessi
dovranno   essere   preventivamente   accreditati   dalle  competenti
autorita'  dello  Stato di appartenenza e comunque essere in possesso
dei  requisiti  tecnico-operativi  necessari  a garantire un adeguato
livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".
                              Art. 49.
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri in materia di assicurazione
della   responsabilita'  civile  risultante  dalla  circolazione  dei
                              veicoli).
1.  L'attuazione  della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  16  maggio  2000, concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati  membri in materia di assicurazione
della   responsabilita'   civile  risultante  dalla  circolazione  di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del
24  luglio  1973,  e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  istituire  presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private  e  di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni
avente  la  finalita'  di consentire alle persone lese di chiedere un
indennizzo;
b)  riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici,
CONSAP  spa,  la  funzione  di  organismo di indennizzo incaricato di
risarcire le persone lese;
c)  attribuire  al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo
il carattere di sussidiarieta';
d)  prevedere  che  la  comunicazione  del  nome e dell'indirizzo del
mandatario  sia  una  condizione da aggiungere a quelle gia' previste
per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa;
e)  prevedere  che,  nel  caso  in cui l'impresa di assicurazione non
abbia  nominato  un  rappresentante,  ai  sensi dell'articolo 12-bis,
paragrafo  4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma
la funzione attribuita a tale rappresentante.
                              Art. 50.
(Delega  al  Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni  comunitarie e agli accordi internazionali in materia di
                prodotti e tecnologie a duplice uso).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie,  e  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  con le
modalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'articolo  1,  un decreto
legislativo  ai  fini  del  riordino  e  della  semplificazione delle
procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie
a  duplice  uso,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle disposizioni
comunitarie  in  materia,  nonche'  dei  seguenti  principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22
giugno  2000,  e  alle  altre  disposizioni comunitarie, nonche' agli
accordi  internazionali gia' adottati o che saranno adottati entro il
termine di esercizio della delega stessa;
b)  disciplina  unitaria  della  materia  dei prodotti a duplice uso,
coordinando   le   norme   legislative   vigenti   e   apportando  le
integrazioni,  modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
d)  previsione  delle  procedure eventualmente adottabili nei casi di
divieto  di  esportazione  per  motivi  di  sicurezza  pubblica  o di
rispetto  per  i  diritti  dell'uomo,  dei prodotti a duplice uso non
compresi  nell'elenco  di  cui  all'allegato I del citato regolamento
(CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e)  previsione  di  misure  sanzionatorie  effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni.
2.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo'
emanare  disposizioni  correttive  e integrative del medesimo decreto
legislativo.
                              Art. 51.
     (Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.    3-bis.    -    (Principi    generali    sulle   trasmissioni
transfrontaliere).  - 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati
membri  dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai
sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3
ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio,
del   30   giugno   1997,   sono   tenute  al  rispetto  delle  norme
dell'ordinamento  giuridico  italiano  applicabili al contenuto delle
trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2.  Salvi  i  casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di
ricezione  e  non  viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni
televisive  provenienti  da  Stati  dell'Unione  europea  per ragioni
attinenti  ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la
sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi
di  violazioni,  gia'  commesse  per  almeno  due volte nel corso dei
dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi  che  possano  nuocere  gravemente  allo  sviluppo  fisico,
mentale  o  morale  dei  minorenni,  in  particolare di programmi che
contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi  che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei  minorenni,  a  meno  che  la  scelta  dell'ora di trasmissione o
qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si
trovano   nell'area   di  diffusione  assistano  normalmente  a  tali
programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di
programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di
razza, sesso, religione o nazionalita'.
4.  I  provvedimenti  di cui al comma 3 vengono adottati e notificati
alla  Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' per
le  garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici
giorni  dalla  notifica  per iscritto all'emittente televisiva e alla
stessa  Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che
la stessa Autorita' intende adottare.
5.  Le  emittenti  sottoposte alla giurisdizione italiana non possono
esercitare  i  diritti  esclusivi  di trasmissione televisiva da esse
acquisiti  dopo  il  30  luglio  1997 su eventi che, nel rispetto del
diritto  comunitario  vigente,  siano stati dichiarati di particolare
importanza  per  la societa' da uno Stato membro dell'Unione europea,
in  modo  da  privare  una parte importante del pubblico residente in
tale  Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un canale
liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di
ragioni  di  pubblico  interesse,  in differita integrale o parziale,
secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa
di  tale  Stato,  quale  risultante  dalla  Gazzetta  Ufficiale delle
Comunita' europee".
                              Art. 52.
              (Disposizioni in materia di televendita).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art.  3-bis.  -  (Televendita).  -  1. E' vietata la televendita che
vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso
o  nazionalita',  offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti  pregiudizievoli  per  la  salute  o  la sicurezza o la
protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di
altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti
di  compravendita  o  di  locazione  di  prodotti  e  di  servizi. La
televendita   non  deve  arrecare  pregiudizio  morale  o  fisico  ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a)  non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o
un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b)  non  esortare  direttamente  i  minorenni a persuadere genitori o
altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".
                              Art. 53.
(Modifica  all'articolo  23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157,  di  attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici  di  servizi  e  abrogazione  del decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1.  All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.  I  parametri  di valutazione e di ponderazione degli elementi di
cui  al  comma  1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto
prezzo-qualita'  in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti
dalle  singole  amministrazioni  aggiudicatrici in sede di bando o di
lettera di invito".
2.  Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.
                              Art. 54.
(Misure  relative  all'attuazione  della  programmazione cofinanziata
           dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).
1.  Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987,  n.  183,  e'  autorizzato  a destinare, a valere sulle proprie
disponibilita' finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro
annui,   per   l'attivazione  ed  il  potenziamento  del  sistema  di
monitoraggio,   di   pagamento   e   di  controllo  degli  interventi
cofinanziati   dall'Unione   europea,   nonche'   per  lo  studio  di
particolari  problematiche connesse con il finanziamento del bilancio
comunitario,  anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le
competenze  delle  amministrazioni  interessate  in relazione ai loro
interventi.
2.   Al   fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle  risorse
comunitarie  relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il
fondo  di  rotazione  di cui al comma 1 e' autorizzato ad anticipare,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  su richiesta del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le  quote dei
contributi  comunitari  e  statali previste per il biennio 2000-2001.
Per   le  annualita'  successive,  il  fondo  procede  alle  relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.
3.  Per  il  reintegro  delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma  2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti  disposti  dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle
spese   effettivamente   sostenute  e,  per  la  parte  statale,  con
imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore dei medesimi
programmi  nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n.
183 del 1987.
                              Art. 55.
                  (Istituti di moneta elettronica).
1.  Ai  fini  dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, entrambe del 18 settembre
2000,  in  materia  di istituti di moneta elettronica, al testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  di cui al decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n. 385, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h-bis)  "istituti  di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle
banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter)  "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un
credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia  memorizzato  su un
dispositivo  elettronico,  emesso previa ricezione di fondi di valore
non  inferiore  al  valore monetario emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis.  Non  costituisce  raccolta  del risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica";
c) dopo il Titolo V e' inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
Art.  114-bis.  - (Emissione di moneta elettronica). - 1. L'emissione
di  moneta  elettronica  e'  riservata alle banche e agli istituti di
moneta  elettronica.  Gli  istituti  possono  svolgere esclusivamente
l'attivita'    di   emissione   di   moneta   elettronica,   mediante
trasformazione  immediata  dei  fondi  ricevuti. Nei limiti stabiliti
dalla   Banca   d'Italia,  gli  istituti  possono  svolgere  altresi'
attivita'   connesse  e  strumentali,  nonche'  prestare  servizi  di
pagamento;   e'  comunque  preclusa  la  concessione  di  crediti  in
qualunque forma.
2.  La  Banca  d'Italia  iscrive  in un apposito albo gli istituti di
moneta  elettronica  italiani e le succursali in Italia di quelli con
sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3.  Il  detentore  di  moneta  elettronica  ha  diritto di richiedere
all'emittente,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  contratto,  il
rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta legale
ovvero  mediante  versamento  su  un  conto  corrente, corrispondendo
all'emittente  le  spese  strettamente necessarie per l'effettuazione
dell'operazione.  Il  contratto  puo'  prevedere  un limite minimo di
rimborso  non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformita' alla disciplina comunitaria.
Art.   114-ter.   -   (Autorizzazione  all'attivita'  e  operativita'
transfrontaliera).  -  1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di
moneta  elettronica  all'esercizio dell'attivita' quando ricorrono le
condizioni  previste  dall'articolo  14, comma 1, fatta eccezione per
quanto  previsto  dall'articolo  19,  commi  6  e 7. Agli istituti di
moneta  elettronica  si  applicano  altresi'  i  commi  2,  2-bis e 3
dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a)  in  uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b)  in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3.  Agli  istituti  di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato  comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli
articoli  15,  comma  3,  e  16,  comma  3.  Agli  istituti di moneta
elettronica  con  sede  legale  in  uno  Stato  extracomunitario  che
intendono  operare  in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4,
15, comma 4, e 16, comma 4.
Art.  114-quater.  -  (Vigilanza).  -  1.  Agli  istituti  di  moneta
elettronica  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni
contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 19,
commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56;
nel  Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo
VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di
moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste
dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare
disposizioni  per  sottoporre  a  vigilanza  su  base consolidata gli
istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o
altre  attivita'  finanziarie,  non  sottoposti  a  vigilanza su base
consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3.  La  Banca  d'ltalia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite
massimo  al  valore  nominale  della  moneta  elettronica.  La  Banca
d'Italia,  ai  sensi  dell'articolo  146,  emana disposizioni volte a
favorire   lo  sviluppo  della  moneta  elettronica,  ad  assicurarne
l'affidabilita' e a promuovere il regolare funzionamento del relativo
circuito.
Art. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La Banca d'Italia puo' esentare
gli  istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni
previste  dal  presente  titolo,  quando  ricorrono  una o piu' delle
seguenti  condizioni:  br;  a)  l'importo  complessivo  della  moneta
elettronica   emessa  dall'istituto  di  moneta  elettronica  non  e'
superiore  all'ammontare  massimo  stabilito  dalla Banca d'Italia in
conformita' alla disciplina comunitaria;
b)  la  moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
e'  accettata  in  pagamento  esclusivamente  da soggetti controllati
dall'istituto,  che  svolgono  funzioni  operative  o  altre funzioni
accessorie  connesse  con  la moneta elettronica emessa o distribuita
dall'istituto,  da  soggetti  controllanti  l'istituto emittente e da
altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c)  la  moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
e'  accettata  in  pagamento  solo  da un numero limitato di imprese,
individuate  in  base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto
finanziario o commerciale con l'istituto.
2.   Ai  fini  dell'esenzione  prevista  dal  comma  1,  gli  accordi
contrattuali  devono  prevedere  un limite massimo al valore nominale
della  moneta  elettronica  a  disposizione  di  ciascun  cliente non
superiore  all'importo  stabilito dalla Banca d'Italia in conformita'
alla disciplina comunitaria.
3.  Gli  istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento";
d)  all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g), dopo le parole: "gruppo
bancario;"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "degli  istituti di moneta
elettronica";
e) dopo l'articolo 131 e' inserito il seguente:
"Art.  131-bis.  -  (Abusiva  emissione  di moneta elettronica). - 1.
Chiunque  emette  moneta  elettronica senza essere iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da 2.066 euro a 10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis e' sostituito dal seguente:
"Art.  132-bis.  -  (Denunzia  al  pubblico  ministero) - 1. Se vi e'
fondato  sospetto  che  una societa' svolga attivita' di raccolta del
risparmio,  attivita'  bancaria,  attivita'  di  emissione  di moneta
elettronica o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130,
131,  131-bis  e  132,  la  Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi
(UIC)  possono  denunziare  i  fatti  al  pubblico  ministero ai fini
dell'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  2409  del
codice civile";
g) all'articolo 133:
1)   la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   "(Abuso  di
denominazione)";
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o   comunicazione   rivolta  al  pubblico,  dell'espressione  "moneta
elettronica"  ovvero  di  altre  parole  o locuzioni, anche in lingua
straniera,  idonee  a  trarre  in  inganno  sulla legittimazione allo
svolgimento  dell'attivita'  di  emissione  di  moneta elettronica e'
vietato  a  soggetti  diversi  dagli istituti di moneta elettronica e
dalle banche";
3)  al  comma  2,  le  parole:  "nel  comma  1" sono sostituite dalle
seguenti:  "nei  commi  1  e  1-bis"  e dopo la parola: "banche" sono
aggiunte le seguenti: "e dagli istituti di moneta elettronica";
h)  all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109, commi 2 e 3," e'
inserita la seguente: "114-quater,".
                              Art. 56.
(Disposizioni   in   materia  di  prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario   a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'
                             illecite).
1.  Ai  fini  dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, entrambe del 18 settembre
         2000, in materia di istituti di moneta elettronica:
a)  all'articolo  13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15,  come  sostituito  dall'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
   luglio 1991, n. 197, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
              "m-bis) istituti di moneta elettronica";
b)  all'articolo  13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.
15,  come  sostituito  dall'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  1991,  n.  197, la parola: "m)" e' sostituita dalla seguente:
                              "m-bis)";
c)  all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
dopo  le  parole:  "gli  enti creditizi,", sono inserite le seguenti:
               "gli istituti di moneta elettronica,".
                                                           ALLEGATO A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE  del  Consiglio,  del  7 aprile 1998, sulla protezione della
salute  e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti   chimici   durante   il   lavoro  (quattordicesima  direttiva
particolare  ai  sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
1999/21/CE  della  Commissione,  del  25  marzo  1999, sugli alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE   del  Consiglio,  del  29  aprile  1999,  in  materia  di
attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'8 maggio
2000,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
concernenti   l'emissione   acustica  ambientale  delle  macchine  ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 16 maggio
2000,  che  modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE  della  Commissione,  del  5  giugno 2000, che modifica il
capitolo  VI-bis  - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE  della  Commissione,  del  5  giugno 2000, che modifica il
capitolo  V-bis  -  Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del
Consiglio    concernente   il   ravvicinamento   delle   disposizioni
legislative,    regolamentari   ed   amministrative   relative   alle
specialita' medicinali.
2000/62/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 10 ottobre
2000,  che  modifica  la  direttiva  96/49/CE  del  Consiglio  per il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE  del  Consiglio,  del  17  ottobre  2000,  che modifica la
direttiva   77/388/CEE   quanto   alla  determinazione  del  debitore
dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000,  che  modifica  la  direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto
riguarda  i  dispositivi  medici che incorporano derivati stabili del
sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
in   materia   di   risanamento   e  liquidazione  delle  imprese  di
assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente   il   ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,
regolamentari   ed   amministrative   degli   Stati  membri  relative
all'applicazione  della  buona  pratica clinica nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001,
sul  ravvicinamento  delle  disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative  degli  Stati  membri  relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE   del   Consiglio,   del   28  maggio  2001,  relativa  al
riconoscimento   reciproco  delle  decisioni  di  allontanamento  dei
cittadini di paesi terzi.
2001/44/CE  del  Consiglio,  del  15  giugno  2001,  che  modifica la
direttiva  76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di
recupero  dei  crediti  risultanti  da operazioni che fanno parte del
sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di  garanzia,  nonche'  dei  prelievi  agricoli,  dei  dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno  2001,  che  integra  le
disposizioni  dell'articolo  26  della  convenzione  di  applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE  del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per
la  concessione  della  protezione  temporanea  in  caso  di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi
tra  gli  Stati  membri  che  ricevono  gli  sfollati  e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE  del  Consiglio,  del  31  agosto  2001,  che  modifica la
direttiva  66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di   piante   foraggere  e  la  direttiva  66/402/CEE  relativa  alla
commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE  della  Commissione,  del  13 settembre 2001, che modifica
l'allegato  IV  della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati
IV,  V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III
e  IV  della  direttiva  92/50/CEE  del  Consiglio,  modificate dalla
direttiva  97/52/CE,  nonche'  gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII
della  direttiva  93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva
98/4/CE   (Direttiva  sull'impiego  di  modelli  di  formulari  nella
pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).
                                                           ALLEGATO B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE  del  Consiglio,  del  23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE   del   Consiglio,   del   22  settembre  1994,  riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione  e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE   del   Consiglio,  del  26  aprile  1999,  relativa  alle
discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999,
che  istituisce  un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per
le   attivita'   professionali   disciplinate   dalle   direttive  di
liberalizzazione  e  dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE  del  Consiglio,  del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione   dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare
concluso  dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e
dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
1999/64/CE  della  Commissione,  del  23 giugno 1999, che modifica la
direttiva   90/388/CEE   al   fine   di  garantire  che  le  reti  di
telecomunicazioni  e  le  reti televisive via cavo appartenenti ad un
unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999,  relativa  alle  prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela  della  sicurezza  e  della  salute dei lavoratori che possono
essere  esposti  al  rischio  di  atmosfere  esplosive  (quindicesima
direttiva  particolare  ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa  al  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri
concernenti   l'etichettatura   e   la   presentazione  dei  prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 16 maggio
2000,  concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  in  materia  di  assicurazione  della  responsabilita' civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli  e  che  modifica le
direttive  73/239/CEE  e  88/357/CEE  del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, dell'8 giugno
2000,  relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione,  in  particolare  il  commercio  elettronico,  nel
mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 22 giugno
2000,  che  modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente
taluni  aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di
comprendere   i   settori  e  le  attivita'  esclusi  dalla  suddetta
direttiva.
2000/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 giugno
2000,  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento nelle
transazioni commerciali.
2000/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 giugno
2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di  cioccolato destinati
all'alimentazione umana.
2000/43/CE  del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della  parita'  di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di  raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20  novembre  2000,  che stabilisce
disposizioni   specifiche   relative   alle  misure  di  lotta  e  di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2000,  recante  modifica  della  direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa  i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro   generale  per  la  parita'  di  trattamento  in  materia  di
occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE   del   Consiglio,   del   27   novembre   2000,  relativa
all'attuazione  dell'accordo  europeo sull'organizzazione dell'orario
di  lavoro  del  personale  di volo nell'aviazione civile concluso da
Association  of  European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),  European
Regions   Airline  Association  (ERA)  e  International  Air  Carrier
Association (IACA).
2001/12/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001,  che  modifica  la  direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001,  che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001,  relativa  alla  ripartizione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria,    all'imposizione    dei    diritti    per   l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE  della  Commissione,  del 15 febbraio 2001, sulle sostanze
che  possono  essere  aggiunte  a  scopi  nutrizionali  specifici  ai
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001,
sull'emissione  deliberata  nell'ambiente  di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 maggio
2001,  che  modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali  e  le  direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE,   78/1026/CEE,   78/1027/CEE,   80/154/CEE,   80/155/CEE,
85/384/CEE,   85/432/CEE,   85/433/CEE   e  93/16/CEE  del  Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale,  dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE   del   Consiglio,  del  12  marzo  2001,  concernente  il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
mantenimento  dei  diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 22 maggio
2001,  sull'armonizzazione  di  taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
2001/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 giugno
2001,  che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai
requisiti   minimi   di   sicurezza  e  di  salute  per  l'uso  delle
attrezzature  di  lavoro  da  parte  dei lavoratori durante il lavoro
(seconda  direttiva  particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 luglio
2001,  recante  modificazione  della direttiva 95/53/CE del Consiglio
che  fissa  i  principi  relativi  all'organizzazione  dei  controlli
ufficiali  nel  settore  dell'alimentazione animale e delle direttive
70/524/CEE,   96/25/CE   e   1999/29/CE   del   Consiglio,   relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per  quanto  riguarda  le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati  di  taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre
istituzioni finanziarie.
2001/77/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001,  sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di  un'opera  d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  che  completa lo
statuto  della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.

                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 1533):
              Presentato  dal  Ministro  per le politiche comunitarie
          (Buttiglione) il 6 settembre 2001.
              Assegnato  alla  XIV  commissione  (Unione europea), in
          sede  referente,  il  12  settembre  2001,  con  pareri del
          Comitato  per  la  legislazione  e delle commissioni I, II,
          III,  IV,  V,  VI,  VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della
          Commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla XIV commissione, in sede referente, il
          20, 27 settembre 2001; il 9, 23, 24, 31 ottobre 2001.
              Relazione  scritta  presentata il 6 novembre 2001 (atto
          n. 1533/A - relatore on. Guido Giuseppe Rossi).
              Esaminato in aula il 5 e approvato il 6 novembre 2001.
          Senato della Repubblica (atto n. 816):
              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il 14 novembre 2001, con pareri delle
          commissioni  2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a,
          13a,  della  Giunta per gli affari delle Comunita' europee,
          della   Commissione   straordinaria  per  la  tutela  e  la
          promozione  dei  diritti  umani  e della Commissione per le
          questioni regionali.
              Esaminato dalla 1a commisione, in sede referente, il 5,
          6, 18 dicembre 2001.
              Esaminato  in  aula  il 21 dicembre 2001; il 23 gennaio
          2002 ed approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 1533-B):
              Assegnato  alla  XIV  commissione  (Unione europea), in
          sede  referente,  il  29 gennaio  2002,  con i pareri delle
          commissioni  I,  II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
          XIII  e  della  Commissione  parlamentare  per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla XIV commisione, il 30 gennaio 2002; il
          5 e 12 febbraio 2002.
              Esaminato  in  aula il 18 febbraio 2002 ed approvato il
          20 febbraio 2002.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47