DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001, n. 338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno
della Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di
cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto
18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori
(S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del
contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in
vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e i tempi per il
suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche' conformi alla legislazione previgente in materia di
contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
Art. 2.
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare
del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione
del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione
industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non
contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il
riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero
progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il
servizio.
Art. 3.
Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del
supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche
tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su
altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita
l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono
sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
sua destinazione e la concreta presentazione della confezione
destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni
prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno
sull'involucro esterno della confezione.
Art. 4.
Rilascio del contrassegno
1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a
dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere
comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere
corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la
documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un
esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un
massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando
ricorrano i seguenti motivi:
a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal
richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei
contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione
all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La
S.I.A.E. puo' altresi' rifiutare il rilascio dei contrassegni per
mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta
indicati al comma 2, nonche' per la mancata indicazione degli
elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di
richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il
rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita'
per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa
rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del
materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della
S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a
stabilire i tempi e le modalita' della preventiva notizia che
l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti
nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni
interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai
sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi
all'importazione dei supporti.
Art. 5. (1)
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10
della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi
per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo,
applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie
sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e
lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy
disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso
installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa
destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
apparati specifici per videogiochi, quali playstation o consolle
comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player
audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero
dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito
privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi
per elaboratore (( . . . )):
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
(( b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei
diritti; ))
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
conseguente installazione sul personal computer dell'utente
attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano
registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata (( (back-up) ));
d) distribuiti esclusivamente (( . . . )) al fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver)
oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di
conflitti software ed hardware se derivanti da software gia'
installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o
sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS
(general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(( i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o
distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere
preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti
all'utente finale insieme ad esso. ))
4. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 25 OTTOBRE 2002, N. 296 ))
Art. 6. (1)
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
(( 1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolare dei diritti, o un suo
delegato, puo' rendere alla S.I.A.E., in sostituzione del
contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente. ))
2. Nei casi previsti dal comma 1, (( il titolare dei diritti o un
suo delegato )) invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa,
sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento
a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale
dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai
fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18
agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita'
della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti
informazioni:
(( a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti
dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano
opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti. ))
(( 4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine
e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'
di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli
aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per
utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla S.I.A.E.
prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel
territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita'
idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della
S.I.A.E.. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni
successivi al termine del periodo di commercializzazione, un
esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della
relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti
possono essere richiesti dalla S.I.A.E. presso i soggetti e nei
luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a
cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E.,
neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli
esemplari. ))
(( 5-bis. La S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e documenti con
riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di
informazioni o documenti da parte della S.I.A.E. non sospende la
facolta' di commercializzare i prodotti. ))
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della
dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel
territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in
vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in
vigore del presente regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai
produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e'
attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa
responsabilita', l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di
tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente
normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facolta' di
verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli
atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Art. 7.
Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o
distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la
S.I.A.E., esaminata la documentazione e la dichiarazione rese,
provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla
richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti
medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali
provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E.
provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto
l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame
ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o
comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 luglio 2001
Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 188