D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2001, n. 338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno
della  Societa'  italiana  degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di
cui  all'articolo  181-bis  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto  dall'articolo  10  della  legge  18 agosto  2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  approvato con regio decreto
18 maggio 1942, n. 1369;
  Visto  l'articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto  dall'articolo 10  della  legge  18 agosto  2000,  n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
  Sentita   la   Societa'  italiana  degli  autori  e  degli  editori
(S.I.A.E.);
  Sentite le associazioni di categoria interessate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell'articolo
181-bis  della  legge  22 aprile  1941, n. 633, come modificato dalla
legge  18 agosto  2000,  n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del
contrassegno  medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo  articolo  181-bis  prodotti  successivamente all'entrata in
vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e i tempi per il
suo  rilascio  da  parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (S.I.A.E.).
  2.  Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche'   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di
contrassegno e di tutela del diritto d'autore.
                               Art. 2.
             Caratteristiche e tipologia di contrassegno

  1.  Il  contrassegno  contiene il titolo dell'opera per la quale e'
stato  richiesto,  il nome dell'autore, del produttore o del titolare
del  diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione
del  supporto  alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
  2.  Per  ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
rilascio,  tenuto  conto  delle  esigenze specifiche della produzione
industriale  e  del  sistema  distributivo,  il contrassegno puo' non
contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
al  comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il
riferimento  al  produttore  o  al duplicatore dell'opera e un numero
progressivo  che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
riferimento  ai  dati  identificativi  dei  soggetti  richiedenti  il
servizio.
                               Art. 3.
                    Collocazione del contrassegno

  1.  Il  contrassegno  e'  applicato, di norma, sulla confezione del
supporto  in  modo  tale da risultare visibile e reca caratteristiche
tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su
altro supporto.
  2.  Nel  caso  di  supporti  destinati  al  noleggio, e' consentita
l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
  3.  Ai  fini  delle  modalita' di apposizione del contrassegno sono
sempre  considerate  le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
sua   destinazione  e  la  concreta  presentazione  della  confezione
destinata alla commercializzazione.
  4.  Nei  casi  in  cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili  con  le  esigenze  della  commercializzazione  di taluni
prodotti,   la  S.I.A.E.  autorizza  l'apposizione  del  contrassegno
sull'involucro esterno della confezione.
                               Art. 4.
                      Rilascio del contrassegno

  1.   I  contrassegni  sono  rilasciati  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
  2.  Gli  interessati  presentano  apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione   e   delle   eventuali   dichiarazioni  necessarie  a
dimostrare  la  liceita'  dei  supporti.  La richiesta deve contenere
comunque  tutti  i  dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
diritto  originari,  ai  titolari  dei diritti connessi e deve essere
corredata  da  dichiarazione  di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere la
documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un
esemplare del supporto da vidimare.
  3.  Il  rilascio  del  contrassegno  puo'  essere  differito per un
massimo  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della richiesta quando
ricorrano i seguenti motivi:
    a) necessita'   di   verificare,  in  presenza  di  seri  indizi,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
    b) peculiari  e  specifiche  esigenze segnalate espressamente dal
richiedente;
    c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
  4.   La   S.I.A.E.   puo'   comunque  sospendere  il  rilascio  dei
contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
  5.  Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di   rilascio   dei   contrassegni,  la  S.I.A.E.  da'  comunicazione
all'interessato  nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La
S.I.A.E.  puo'  altresi'  rifiutare  il rilascio dei contrassegni per
mancanza  o  incompletezza  di  uno  degli  elementi  della richiesta
indicati  al  comma 2,  nonche'  per  la  mancata  indicazione  degli
elementi   contenuti   nella   attestazione   prevista   dal  comma 2
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di
richieste  di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il
rilascio  dei  medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
  6.  La  S.I.A.E.,  ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della
legge  22 aprile  1941, n. 633, definisce specificamente le modalita'
per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione   materiale   del   contrassegno,   e   per  la  relativa
rendicontazione   dell'attivita'   svolta  e  dell'utilizzazione  del
materiale  consegnato,  con  ogni facolta' di verifica da parte della
S.I.A.E.
  7.   La   S.I.A.E.,   ai  sensi  del  terzo  periodo  del  comma  6
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a
stabilire  i  tempi  e  le  modalita'  della  preventiva  notizia che
l'importatore  deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti
nel   territorio   nazionale,   in   accordo  con  le  organizzazioni
interessate.  L'importatore  richiede il rilascio dei contrassegni ai
sensi  del  comma  2  e  comunque  entro  i  trenta giorni successivi
all'importazione dei supporti.
                             Art. 5. (1)
  Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 1 dell'articolo 181-bis
della  legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10
della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi
per  elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati  contenenti  programmi  destinati  ad  essere  posti  in
commercio  o  ceduti  in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
    a)   i   programmi   aventi   carattere   di  sistema  operativo,
applicazione  o  archivio di contenuti multimediali prodotti in serie
sui  supporti  di  cui  al  comma 1, fruibili mediante collegamento e
lettura  diretta  del  supporto,  quali  dischetti  magnetici (floppy
disk),  CD  ROM,  schede  di  memoria  (memory  card),  o  attraverso
installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa
destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
    b)  i  programmi  destinati  alla  lettura  ed  alla fruizione su
apparati  specifici  per  videogiochi,  quali  playstation o consolle
comunque  denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player
audio o video.
  2.   Sono  comunque  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione  del
presente  regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
contenenti  applicazioni  di  tipo  videogioco,  enciclopedia  ovvero
dizionario,  destinati  a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
fruizione  da  parte  di  singoli  utilizzatori o di gruppi in ambito
privato, scolastico o accademico.
  3.  Sono  esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della  legge  22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi
per elaboratore (( . . . )):
    a)  accessoriamente  distribuiti  nell'ambito  della  vendita  di
contratti   di   licenza   d'uso   multipli  sulla  base  di  accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
    ((  b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei
diritti; ))
    c)   distribuiti   mediante  scaricamento  diretto  (download)  e
conseguente   installazione   sul   personal   computer   dell'utente
attraverso  server  o  siti  Internet  se detti programmi non vengano
registrati  a  scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata (( (back-up) ));
    d)  distribuiti  esclusivamente  ((  .  .  .  ))  al  fine di far
funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver)
oppure  destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di
conflitti   software  ed  hardware  se  derivanti  da  software  gia'
installato;
    e)  destinati  esclusivamente  al  funzionamento  di  apparati  o
sistemi  di  telecomunicazione  quali modem o terminali, sistemi GPRS
(general  pocket  radio  service) o inclusi in apparati audio/video e
destinati  al  funzionamento  degli  stessi  o  inclusi  in  apparati
radiomobili  cellulari,  se con i medesimi confezionati e distribuiti
in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
    f)  inclusi  in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi  di  trasporto  e  mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto  merci  o  in  apparati  destinati al controllo ovvero alla
programmazione  del  funzionamento  di  elettrodomestici,  se  con  i
medesimi    confezionati    e   distribuiti   in   quanto   destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
    g)  inclusi  in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione  di  apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
analisi  se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
    h)  destinati  esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    ((  i)  aventi  carattere  di  sistema  operativo, applicazione o
distribuzione  di  servizi  informatici  (server) destinati ad essere
preinstallati   su   di  un  elaboratore  elettronico  e  distribuiti
all'utente finale insieme ad esso. ))
  4. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 25 OTTOBRE 2002, N. 296 ))
                             Art. 6. (1)
      Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

  ((  1.  Nei  casi  indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della
legge  22  aprile  1941,  n.  633,  il titolare dei diritti, o un suo
delegato,   puo'   rendere   alla   S.I.A.E.,   in  sostituzione  del
contrassegno,    l'apposita    dichiarazione   identificativa.   Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente. ))
  2.  Nei  casi previsti dal comma 1, (( il titolare dei diritti o un
suo  delegato )) invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa,
sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento
a  determinate  tipologie  di supporti preventivamente indicati. Tale
dichiarazione  comprova  la legittimita' dei supporti stessi anche ai
fini  della  tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22
aprile  1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18
agosto 2000, n. 248.
  3.  La  dichiarazione  identificativa  autocertifica la conformita'
della  tipologia  dei  supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente   regolamento,   e,   a   tal  fine,  contiene  le  seguenti
informazioni:
    (( a) titolo del prodotto;
    b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
    c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
    d)  attestazione  di  assolvimento  di tutti gli obblighi sanciti
dalla  legge  sul  diritto  d'autore,  qualora i programmi contengano
opere  dell'ingegno  tutelate  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti. ))
  ((  4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine
e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'
di  indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra  cui,  in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli
aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per
utente finale.
  5.  La  dichiarazione  identificativa  deve pervenire alla S.I.A.E.
prima  dell'immissione  in  commercio o importazione dei supporti nel
territorio  nazionale.  L'invio  deve essere effettuato con modalita'
idonea  a  far  constatare  la  data  di  ricevimento  da parte della
S.I.A.E..  Il  dichiarante  e'  tenuto  a  custodire,  per i tre anni
successivi   al   termine  del  periodo  di  commercializzazione,  un
esemplare  di  ciascun  prodotto dichiarato, unitamente a copia della
relativa  dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti
possono  essere  richiesti  dalla  S.I.A.E.  presso  i soggetti e nei
luoghi  indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a
cura  e  spese  del  dichiarante, non comporta oneri per la S.I.A.E.,
neppure   con  riferimento  ad  eventuali  spese  di  consegna  degli
esemplari. ))
  ((  5-bis.  La  S.I.A.E. puo' chiedere informazioni e documenti con
riferimento  ai  dati  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5. La richiesta di
informazioni  o  documenti  da  parte  della S.I.A.E. non sospende la
facolta' di commercializzare i prodotti. ))
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata  legge  n.  633  del  1941,  nonche'  l'ambito operativo della
dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente  impregiudicata  la  protezione del diritto d'autore e dei
diritti  connessi, cosi' come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla  utilizzazione  non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
  7.   Le   dichiarazioni   identificative   previste   dal  comma  3
dell'articolo  181-bis  della  legge  22  aprile  1941, n. 633, e dal
presente  articolo  riferite  a  supporti  prodotti  o  importati nel
territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in
vigore  della  legge  18  agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in
vigore  del  presente  regolamento  sono presentate alla S.I.A.E. dai
produttori   o  dagli  importatori  nel  termine  di  novanta  giorni
decorrenti  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
secondo  le modalita' indicate dal presente articolo. In ogni caso e'
attestata    da    parte   dei   dichiaranti,   sotto   la   relativa
responsabilita',  l'originalita'  dei  supporti  e  l'assolvimento di
tutti  gli  obblighi  relativi  ai  diritti  previsti  dalla  vigente
normativa  in  materia  di  diritto  d'autore,  con  ogni facolta' di
verifica  da  parte  della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli
atti  e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati
dall'articolo  181-bis  della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito
dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
                               Art. 7.
                          Casi particolari

  1.  Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori   di   supporti  usati,  nell'ipotesi  di  smarrimento  o
distruzione  fortuita  di  contrassegni  originariamente  apposti, la
S.I.A.E.,  esaminata  la  documentazione  e  la  dichiarazione  rese,
provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla
richiesta,  salvo  che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano   fondati   dubbi  di  illecita  riproduzione  dei  supporti
medesimi;  in  questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
termine  massimo  di  quarantacinque  giorni,  nel  corso  dei  quali
provvede  ai  necessari  accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E.
provvede  al  rilascio  del  contrassegno  ovvero  informa  del fatto
l'autorita'  giudiziaria.  Le maggiori spese per la verifica, l'esame
ed  il  controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
  2.  Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne'  a
dichiarazione  sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
realizzano  per  finalita'  esclusivamente  di  carattere  tecnico  o
comunque    funzionale   alla   propria   attivita'   di   diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 luglio 2001

                                            Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
  Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 188

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47