D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
LEGGE 18 agosto 2000, n. 248
Nuove norme di tutela del diritto di autore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.

   1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  16.  - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego  di  uno  dei  mezzi  di  diffusione  a  distanza, quali il
telegrafo,  il  telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri
mezzi   analoghi,  e  comprende  la  comunicazione  al  pubblico  via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con
condizioni di accesso particolari".
                               ART 2.

   1.  Il  secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' sostituito dal seguente:
   "E'  libera  la  fotocopia  da  opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita'
di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
   2.  All'articolo  68  della  legge  22  aprile  1941, n. 633, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "E'  consentita,  conformemente  alla  convenzione di Berna per la
protezione  delle  opere  letterarie  e artistiche, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del
quindici  per  cento  di  ciascun  volume  o  fascicolo di periodico,
escluse  le  pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale
di  opere  dell'ingegno  effettuata  mediante  fotocopia, xerocopia o
sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali  utilizzino  nel  proprio  ambito  o  mettano a disposizione di
terzi,  anche  gratuitamente,  apparecchi  per fotocopia, xerocopia o
analogo  sistema  di  riproduzione,  devono corrispondere un compenso
agli  autori  ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per
le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi
previsti  nel  primo  periodo  del presente comma. La misura di detto
compenso  e  le  modalita'  per la riscossione e la ripartizione sono
determinate  secondo  i  criteri  posti  all'articolo  181-ter  della
presente  legge.  Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni
delle  categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore
per  ciascuna  pagina  riprodotta  al  prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22
maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
   Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche,
fatte  all'interno  delle  stesse con i mezzi di cui al quarto comma,
possono  essere  effettuate  liberamente,  nei  limiti  stabiliti dal
medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi
editoriali,  con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a
favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter,
determinato  ai  sensi  del  secondo periodo del comma 1 dei medesimo
articolo  181-ter.  Tale  compenso  e' versato direttamente ogni anno
dalle   biblioteche,  nei  limiti  degli  introiti  riscossi  per  il
servizio,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o
degli enti dai quali le biblioteche dipendono".
   3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.
633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e
dall'articolo 171-ter".
   4.  All'articolo  171  della  legge  22  aprile  1941,  n. 633, e'
aggiunto il seguente comma:
   "La  violazione  delle  disposizioni  di cui al terzo ed al quarto
comma  dell'articolo  68  comporta  la sospensione della attivita' di
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad
un  anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci
milioni di lire".
   5.  Dopo  l'articolo  181-bis  della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto  dall'articolo  10  della  presente  legge, e' inserito il
seguente:
   "ART.  181-ter.  -  1.  I  compensi  per le riproduzioni di cui al
quarto  e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al
netto  di  una  provvigione,  dalla Societa' italiana degli autori ed
editori  (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni
delle  categorie  interessate,  la misura e le modalita' di pagamento
dei  detti  compensi,  nonche'  la misura della provvigione spettante
alla  Societa',  sono  determinate  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sentite le parti interessate e il comitato
consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di
cui  ai  commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di
stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
   2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non
svolga  gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180,
puo'   avvenire   anche  tramite  le  principali  associazioni  delle
categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  sentito il comitato consultivo di cui
all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".
                               ART. 3.

   1.  Alla  lettera  b)  del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22
aprile  1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non
essendo  stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di
immagini".
   2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto
il seguente comma:
   "1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e
degli  enti  pubblici e consentita la riproduzione in unico esemplare
dei  fonogrammi  e  videogrammi  contenenti  opere cinematografiche o
audiovisive  o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o
meno,  esistenti  presso  le  medesime biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici".
                               ART. 4.

   1.  Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
   "Agli  effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti,  possono  essere  ordinati  dall'autorita' giudiziaria la
descrizione,  l'accertamento,  la perizia od il sequestro di cio' che
si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".
                               ART. 5.

   1.  L'articolo  162  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente
legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle
norme  del  codice  di  procedura  civile  concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda
la descrizione, l'accertamento e la perizia.
   2.  La  descrizione  e  il  sequestro  vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale  giudiziario,  con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti  ed  anche  con  l'impiego  di  mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si
applicano  le  limitazioni  di  giorni  e di ore previste per atti di
questa natura dal codice di procedura civile.
   3.  Gli  interessati  possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni  anche  a  mezzo  di  propri  rappresentanti  e  ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
   4.  Alla  descrizione  non  si  applicano  i commi secondo e terzo
dell'articolo   693   del   codice   di  procedura  civile.  Ai  fini
dell'articolo  697  del  codice  di  procedura  civile,  il carattere
dell'eccezionale   urgenza   deve   valutarsi   anche   alla  stregua
dell'esigenza  di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si
applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
   5.  Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo  675 del codice di
procedura   civile,   possono  essere  completate  le  operazioni  di
descrizione  e  di  sequestro  gia'  iniziate, ma non possono esserne
iniziate  altre  fondate  sullo  stesso provvedimento; resta salva la
facolta'  di  chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti
di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
   6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a  soggetti  anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di
oggetti  prodotti,  offerti,  importati o distribuiti dalla parte nei
cui  confronti  siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche'
tali  oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di
opere  diffuse  con  qualunque  mezzo. Il verbale delle operazioni di
sequestro  e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve
essere  notificato  al  terzo  cui appartengono gli oggetti sui quali
descrizione  o  sequestro  sono  stati eseguiti entro quindici giorni
dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".
                               ART. 6.

   1.  L'articolo  163  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  163.  -  1.  Il  titolare  di  un  diritto di utilizzazione
economica  puo'  chiedere  che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attivita'  che  costituisca violazione del diritto stesso, secondo le
norme  del  codice  di  procedura  civile  concernenti i procedimenti
cautelari.
   2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
                               ART. 7.

   1.  Il  numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
   "3)  l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini
della  legge  5  febbraio  1992,  n. 93; dette attestazioni sono atti
aventi  efficacia  di  titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del
codice di procedura civile".
                               ART. 8.

   1.  Dopo  l'articolo  174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
   "ART.  174-bis.  -  1.  Ferme  le  sanzioni penali applicabili, la
violazione  delle  disposizioni  previste  nella  presente sezione e'
punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,
in  misura  comunque  non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo
non  e'  facilmente  determinabile,  la  violazione  e' punita con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire duecentomila a lire due
milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita
per  ogni  violazione  e  per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.
   2.  I  proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai  sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
   a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato  di  previsione  del  Ministero  della  giustizia  destinato al
potenziamento  delle  strutture  e  degli  strumenti  impiegati nella
prevenzione  e  nell'accertamento  dei  reati previsti dalla presente
legge.  Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della
giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
disposizione;
   b)  nella  restante  misura,  ad  apposito capitolo dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per la promozione delle campagne informative
di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.
ART.  174-ter.  -  1.  Quando esercita l'azione penale per taluno dei
reati   non   colposi   previsti   nella  presente  sezione  commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad
autorizzazione,   il  pubblico  ministero  ne  da'  comunicazione  al
questore,   indicando   gli   elementi   utili   per  l'adozione  del
provvedimento di cui al comma 2.
   2.  Valutati  gli  elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma  1,  il  questore,  sentiti gli interessati, puo' disporre, con
provvedimento    motivato,    la    sospensione    dell'esercizio   o
dell'attivita'  per  un periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore   a  tre  mesi,  senza  pregiudizio  del  sequestro  penale
eventualmente adottato.
   3.  In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e'
sempre  disposta,  a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione  temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo
da  tre  mesi  ad  un  anno,  computata  la  durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24
novembre  1981,  n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la
revoca   della   licenza  di  esercizio  o  dell'autorizzazione  allo
svolgimento dell'attivita'.
   4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei   confronti   degli   stabilimenti   di  sviluppo  e  stampa,  di
sincronizzazione  o  di  postproduzione  nonche'  di masterizzazione,
tipografia   e   che  comunque  esercitino  attivita'  di  produzione
industriale  connesse  alla realizzazione dei supporti contraffatti e
nei  confronti  dei  centri  di  emissione  o  ricezione di programmi
televisivi.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 45 della legge 4
novembre  1965,  n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in
caso  di  esercizio  dell'azione  penale;  se  vi  e'  condanna, sono
revocate  e  non  possono  essere  nuovamente  concesse per almeno un
biennio".
   2.  Dopo  l'articolo  75  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
inserito il seguente:
   "ART.  75-bis  -  1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro,
attivita'   di  produzione,  di  duplicazione,  di  riproduzione,  di
vendita,  di  noleggio  o  di  cessione a qualsiasi titolo di nastri,
dischi,  videocassette,  musicassette  o  altro  supporto  contenente
fonogrammi  o  videogrammi  di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze  di  immagini  in  movimento,  ovvero  intenda detenere tali
oggetti  ai  fini  dello  svolgimento delle attivita' anzidette, deve
darne  preventivo  avviso  al  questore  che  ne  rilascia  ricevuta,
attestando  l'eseguita  iscrizione in apposito registro. L'iscrizione
deve essere rinnovata ogni anno".
   3.  Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  introdotto  dall'articolo  3  del decreto legislativo 13 luglio
1994,  n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75, sono inserite le
seguenti: "75-bis,".
                               ART. 9.

   1.  Nel  testo  della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione:
"Ente   italiano  per  il  diritto  di  autore"  ovunque  ricorra  e'
sostituita   dall'espressione  "Societa'  italiana  degli  autori  ed
editori (SIAE)".
                              ART. 10.

   1.  Dopo  l'articolo  181  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
   "ART.  181-bis.  - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di
cui  agli  articoli  171-bis  e  171-ter,  la Societa' italiana degli
autori  ed  editori  (SIAE)  appone  un contrassegno su ogni supporto
contenente  programmi  per elaboratore o multimediali nonche' su ogni
supporto  contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione  di  opere  o  di  parti  di  opere  tra  quelle  indicate
nell'articolo  1,  primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo
sistema   tecnico   per   il  controllo  delle  riproduzioni  di  cui
all'articolo 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sulla  base  di  accordi  tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate.
   2.  Il  contrassegno  e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli  fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,
previa  attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli
obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti
connessi.  In  presenza  di  seri  indizi,  la  SIAE  verifica, anche
successivamente,   circostanze   ed   elementi   rilevanti   ai  fini
dell'apposizione.
   3.  Fermo  restando  l'assolvimento  degli  obblighi  relativi  ai
diritti   di  cui  alla  presente  legge,  il  contrassegno,  secondo
modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4,
che  tiene  conto  di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le
categorie   interessate,   puo'   non  essere  apposto  sui  supporti
contenenti   programmi   per  elaboratore  disciplinati  dal  decreto
legislativo  29  dicembre  1992,  n.  518,  utilizzati esclusivamente
mediante  elaboratore  elettronico,  sempre  che  tali  programmi non
contengano  suoni  voci  o  sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere,
non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera
da  cui  sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica  delle  opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei
prodotti,  anche  ai  fini  della  tutela  penale di cui all'articolo
171-bis,  e'  comprovata da apposite dichiarazioni identificative che
produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
   4.  I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono  individuati  da  un  regolamento  di  esecuzione da emanare con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite  la  SIAE  e  le  associazioni  di categoria interessate, nei
termini  piu'  idonei  a  consentirne  la  agevole applicabilita', la
facile  visibilita'  e  a prevenire l'alterazione e la falsificazione
delle  opere.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del predetto
regolamento,  resta operativo il sistema di individuazione dei tempi,
delle   caratteristiche   e   della   collocazione  del  contrassegno
determinatosi  sotto  la disciplina previgente. Le spese e gli oneri,
anche  per  il  controllo,  sono  a  carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
   5.  Il  contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da
non  poter  essere  trasferito  su  altro  supporto.  Deve  contenere
elementi  tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera
per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore
o   del  titolare  del  diritto  d'autore.  Deve  contenere  altresi'
l'indicazione  di  un  numero  progressivo  per  ogni  singola  opera
riprodotta  o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita,
al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
   6.  L'apposizione  materiale del contrassegno puo' essere affidata
anche  in  parte  al  richiedente o ad un terzo da questi delegato, i
quali  assumono  le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I
medesimi  soggetti  informano  almeno  trimestralmente  la SIAE circa
l'attivita'  svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi
in  cui  esista  apposita  convenzione  tra  il produttore e la SIAE,
l'importatore  ha  l'obbligo  di  dare  alla  SIAE preventiva notizia
dell'ingresso  nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le
disposizioni di cui al comma 4.
   7.  Nei  casi  di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare  che  l'apposizione  del  contrassegno  sia  sostituita da
attestazione  temporanea  resa  ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d'atto della SIAE.
   8.   Agli   effetti   dell'applicazione  della  legge  penale,  il
contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
                               ART. 11

   1.  Dopo  l'articolo  182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
   "ART.   182-bis   -   1.   All'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  ed  alla  Societa'  italiana  degli  autori ed editori
(SIAE)   e'   attribuita,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni
della presente legge, la vigilanza:
   a)  sull'attivita'  di  riproduzione  e duplicazione con qualsiasi
procedimento,  su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro
supporto  nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere
e  via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con
qualsiasi mezzo effettuata;
   b)   sulla   proiezione   in  sale  cinematografiche  di  opere  e
registrazioni  tutelate  dalla  normativa  sul diritto d'autore e sui
diritti connessi al suo esercizio;
   c)  sulla  distribuzione,  la  vendita, il noleggio, l'emissione e
l'utilizzazione  in  qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera
a);
   d)  sui  centri  di  riproduzione  pubblici  o  privati,  i  quali
utilizzano  nel  proprio  ambito  o  mettono a disposizione di terzi,
anche  gratuitamente,  apparecchi per fotocopia, xerocopia, o analogo
sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a   norma  del  comma  1,  con  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni.
   3.   Per   lo  svolgimento  dei  compiti  indicati  nel  comma  1,
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  puo'  conferire
funzioni  ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con
gli ispettori della SIAE.
   Gli  ispettori  possono  accedere ai locali dove vengono svolte le
attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere
e  via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse
connesse.   Possono   richiedere  l'esibizione  della  documentazione
relativa  all'attivita'  svolta,  agli  strumenti  e  al materiale in
lavorazione,  in  distribuzione,  in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione  o  la  ricezione  via  etere  e via cavo o la proiezione
cinematografica.  Nel  caso in cui i suddetti locali non siano luoghi
aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o
emittenti  radiotelevisive,  l'accesso  degli  ispettori  deve essere
autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
   ART.  182-ter  -  1.  Gli  ispettori,  in  caso di accertamento di
violazione  delle  norme  di  legge,  compilano  processo verbale, da
trasmettere  immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il
compimento  degli  atti  previsti  dagli  articoli 347 e seguenti del
codice di procedura penale".
   2.  Alla  lettera  b)  del  comma 6 dell'articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
   "4-bis)  svolge  i  compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".
                              ART. 12.

   1.  All'articolo  26  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono
aggiunti i seguenti commi:
   "3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti
dall'applicazione  del  comma  3-ter,  realizza  e  promuove campagne
informative  attraverso  la  televisione,  la  radio,  il cinema e la
stampa  quotidiana  e  periodica,  volte  a sensibilizzare l'opinione
pubblica  sulla  illiceita'  dell'acquisto  di  prodotti  delle opere
dell'ingegno abusivi o contraffatti.
   3-ter.  Per  le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le
somme  affluite  nel  capitolo  di cui all'articolo 174-bis, comma 2,
lettera  b),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e successive
modificazioni".
Capo II
CAPO II
DISPOSIZIONI PENALI
 
                              ART. 13.

   1.  L'articolo  171-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  171-bis  -  1.  Chiunque  abusivamente  duplica, per trarne
profitto,  programmi  per  elaboratore  o  ai  medesimi fini importa,
distribuisce,  vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede   in   locazione   programmi   contenuti   in   supporti  non
contrassegnati  dalla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
(SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa
pena   si  applica  se  il  fatto  concerne  qualsiasi  mezzo  inteso
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  arbitraria o
l'elusione  funzionale  di  dispositivi  applicati a protezione di un
programma  per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di
rilevante gravita'.
   2.   Chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto,  su  supporti  non
contrassegnati   SIAE   riproduce,  trasferisce  su  altro  supporto,
distribuisce,  comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto
di  una  banca  di  dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli  64-quinquies  e  64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in  locazione  una  banca  di  dati,  e'  soggetto  alla  pena  della
reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e della multa da lire cinque
milioni  a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a
due  anni  di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
e' di rilevante gravita'".
                              ART. 14.

   1.  L'articolo  171-ter  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
   "ART. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non
personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
   a)  abusivamente  duplica,  riproduce,  trasmette  o  diffonde  in
pubblico  con  qualsiasi  procedimento, in tutto o in parte, un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita  o  del  noleggio,  dischi, nastri o supporti analoghi ovvero
ogni  altro  supporto  contenente  fonogrammi  o videogrammi di opere
musicali,  cinematografiche  o  audiovisive  assimilate o sequenze di
immagini in movimento;
   b)  abusivamente  riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi   procedimento,   opere   o   parti  di  opere  letterarie,
drammatiche,     scientifiche     o     didattiche,     musicali    o
drammatico-musicali,  ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
   c)  pur  non  avendo  concorso  alla  duplicazione o riproduzione,
introduce  nel  territorio  dello  Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o
comunque  cede  a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della  radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b);
   d)  detiene  per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende,  noleggia,  cede  a  qualsiasi  titolo,  proietta in pubblico,
trasmette  a  mezzo  della  radio  o  della televisione con qualsiasi
procedimento,   videocassette,   musicassette,   qualsiasi   supporto
contenente    fonogrammi    o    videogrammi   di   opere   musicali,
cinematografiche  o  audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana
degli  autori  ed  editori  (SIAE), privi del contrassegno medesimo o
dotati  di  contrassegno  contraffatto  o  alterato  ovvero  produce,
utilizza,  importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende,
noleggia  o  cede  a  qualsiasi  titolo  sistemi  atti  ad eludere, a
decodificare  o  a  rimuovere  le  misure  di  protezione del diritto
d'autore o dei diritti connessi;
   e)   in   assenza   di  accordo  con  il  legittimo  distributore,
ritrasmette  o  diffonde  con  qualsiasi  mezzo  un servizio criptato
ricevuto  per  mezzo  di  apparati  o  parti  di  apparati  atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
   f)  introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o
la  distribuzione,  distribuisce,  vende, concede in noleggio, cede a
qualsiasi  titolo,  promuove  commercialmente, installa dispositivi o
elementi  di  decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un
servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2.  E'  punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
   a)  riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o
pone  altrimenti  in  commercio,  cede  a  qualsiasi titolo o importa
abusivamente  oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal
diritto d'autore e da diritti connessi;
   b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione,
distribuzione,  vendita  o commercializzazione, importazione di opere
tutelate  dal  diritto  d'autore  e  da  diritti  connessi,  si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma l;
   c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.
   4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
   a)  l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e
32-bis del codice penale;
   b)  la  pubblicazione  della sentenza in uno o piu' quotidiani, di
cui  almeno  uno  a  diffusione  nazionale, e in uno o piu' periodici
specializzati;
   e)  la  sospensione  per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione   di   diffusione   radiotelevisiva   per  l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.
5.  Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste  dai  precedenti  commi  sono  versati all'Ente nazionale di
previdenza  ed  assistenza  per  i  pittori  e  scultori,  musicisti,
scrittori ed autori drammatici".
                              ART. 15.

   1.  Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:
   "ART,  171-quinquies.  1.  Ai  fini delle disposizioni di cui alla
presente  legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita
con  patto  di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia
previsto  che  nel caso di riscatto o di avveramento della condizione
il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della
consegna,  il  pagamento  di una somma a titolo di acconto o ad altro
titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".
                             Art. 16 (1)
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 ))
                               ART.17.

   1.  Dopo  l'articolo  171-quinquies  della  legge  22 aprile 1941,
n.633,   introdotto  dall'articolo  15  della  presente  legge,  sono
inseriti i seguenti:
   "ART.  171-sexies.  -  1.  Quando il materiale sequestrato e', per
entita',   di   difficile   custodia,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
ordinarne   la   distruzione,   osservate   le  disposizioni  di  cui
all'articolo  83  delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
   2.  E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti  o  destinati  a  commettere  i  reati  di  cui agli articoli
171-bis,  171-ter  e  171-quater  nonche'  delle videocassette, degli
altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali
abusivamente  duplicati,  riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti   sul   territorio  nazionale,  ovvero  non  provvisti  di
contrassegno  SIAE,  ove  richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e'
ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
   3.  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se  i  beni  appartengono  ad  un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
   ART.  171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma
1, si applica anche:
   a)  ai  produttori  o  importatori  dei  supporti  non soggetti al
contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla
SIAE  entro  trenta  giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio  nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
   b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque
dichiari  falsamente  l'avvenuto  assolvimento  degli obblighi di cui
all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
ART.  171-octies.  -  1.  Qualora il fatto non costituisca piu' grave
reato,  e'  punito  con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini
fraudolenti  produce,  pone  in vendita, importa, promuove, installa,
modifica,  utilizza  per  uso  pubblico e privato apparati o parti di
apparati  atti  alla  decodificazione  di trasmissioni audiovisive ad
accesso  condizionato  effettuate via etere, via satellite, via cavo,
in  forma  sia  analogica  sia  digitale.  Si  intendono  ad  accesso
condizionato  tutti  i  segnali  audiovisivi  trasmessi  da emittenti
italiane  o  estere  in  forma  tale  da  rendere gli stessi visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione
di un canone per la fruizione di tale servizio.
   2.  La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a
lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
   ART.  171-nonies.  - 1. La pena principale per i reati di cui agli
articoli  171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla
meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la
violazione  gli  sia  stata  specificatamente  contestata  in un atto
dell'autorita'  giudiziaria,  la  denuncia spontaneamente o, fornendo
tutte  le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore   o  organizzatore  dell'attivita'  illecita  di  cui  agli
articoli  171-ter  e  171-quater,  di  altro  duplicatore  o di altro
distributore,  ovvero  il sequestro di notevoli quantita' di supporti
audiovisivi  e  fonografici  o  di  strumenti  o  materiali serviti o
destinati alla commissione dei reati.
   2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano al
promotore   o   organizzatore   delle   attivita'  illecite  previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".
                              ART. 18.

   1.  All'articolo  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 93, dopo il
comma 6 sono aggiunti i seguenti:
   "6-bis.  I  soggetti  indicati  nel comma 3 devono presentare alla
SIAE,  ogni  tre  mesi,  una  dichiarazione  dalla quale risultino le
vendite   effettuate   ai   sensi   del   comma   1  ed  il  compenso
conseguentemente   dovuto   ai   sensi   del   medesimo  comma  1  e,
contestualmente,  devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei
commi 1 e 3.
   6-ter.  Nel  caso  di  inadempimento  dell'obbligo di cui al comma
6-bis,   ovvero  se  sussistono  seri  indizi  che  la  dichiarazione
presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il
giudice  disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto
obbligato   oppure   che   acquisisca   da   questi   le   necessarie
informazioni".
                              ART. 19.

   1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
Comitato  per  la  tutela  della proprieta' intellettuale, di seguito
denominato "Comitato".
   2.  Il  Comitato  e'  composto  dal  Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede,
e  da  quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  uno dalla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE),  nominati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il
cui  mandato  e'  a titolo gratuito, restano in carica per due anni e
possono essere confermati una sola volta.
   3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e,  in  tale  veste,  puo'
elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di contrasto
delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale.
   4.  Ai  fini  dell'esercizio  dei  propri compiti il Comitato puo'
richiedere   copie  di  atti  e  informazioni  utili  alle  pubbliche
amministrazioni,  alle  imprese e alle associazioni di categoria, che
le  forniscono,  salvo  che  siano coperti dal segreto industriale ed
aziendale;  puo'  richiedere,  altresi', all'autorita' giudiziaria il
rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza
spese,  ai  sensi  e  nei  limiti  dell'articolo  116  del  codice di
procedura penale.
   5.  Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono
coperti  dal  segreto  d'ufficio.  I dati possono essere elaborati in
forma  anonima  per  mezzo  di  un  apposito  sistema  informatico  e
telematico.
   6.  Fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia di reato, il Comitato
segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni
di  vigilanza  in  materia i fatti e le circostanze comunque utili ai
fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli illeciti.
   7.  L'Ufficio  per  il  diritto  d'autore  e  la  promozione delle
attivita'    culturali   provvede   alle   funzioni   di   assistenza
tecnico-amministrativa  e di segreteria del Comitato, avvalendosi del
servizio  per  l'antipirateria.  L'istituzione e il funzionamento del
Comitato  non  comportano  oneri  finanziari  aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 18 agosto 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1496):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Prodi)  e  dal  Ministro per i beni culturali e ambientali
          (Veltroni) il 17 ottobre 1996.
              Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente, il 31 ottobre 1996, con pareri della commissione
          1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a.
              Esaminata  dalla  2a commissione, in sede referente, il
          18  marzo  1997; il 2, 29 aprile 1997; il 4, 5, 17, 18, 24,
          25  giugno 1997; il 2, 15, 16 luglio 1997; il 16  settembre
          1997.
              Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1997 (atto
          n. 1496-A relatore sen. Buccero).
              Assegnato  nuovamente  alla 2a commissione (Giustizia),
          in  sede deliberante, il 25 settembre 1997 con pareri delle
          commissioni 1a, 5a 6a, 7a, 8a, 10a.
              Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il
          17  novembre  1997;  il  26 marzo 1998; il 6, 7, 12, 13, 14
          maggio  1998 ed approvato in un testo unificato con atto n.
          2157 (sen. Centaro ed altri) il 27 maggio 1998.
          Camera  dei  deputati  (atto  n.  4953-bis - stralcio degli
          articoli  1,  5  e  da  7 a 22 dell'atto n. 4953 deliberato
          dall'assemblea il 6 ottobre 1998):
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il 6 ottobre 1998 con pareri, delle commissioni
          I, V, VI, VII, IX, X, XIV.
              Esaminato  dalla  II commissione il 4, 5 novembre 1998;
          il  13,  19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2
          marzo  1999;  il  23,  28  settembre 1999; il 7, 13, 14, 19
          ottobre  1999;  il  9,  10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre
          1999; il 19, 20 gennaio 2000.
              Esaminato  in  aula il 13 marzo 2000; il 20 giugno 2000
          ed approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000.
          Senato della Repubblica (atto n. 1496-B):
              Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede
          deliberante, il 5 luglio 2000, con pareri delle commissioni
          1a, 5a, 7a, 8a, 10a.
              Esaminata dalla 2a commissione, in sede deliberante, il
          18, 20 luglio 2000 ed approvato il 25 luglio 2000.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47