LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1
5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
Art. 2
Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte
le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento
interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta
a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravita'. E' fatta salva la previsione delle sanzioni
alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sara' prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese
quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo
o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per
le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno
previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei
soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Art. 3
Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell'articolo
2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge
9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono
altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di
legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica,
aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato
C.
3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno
attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo puo' prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie
individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni
amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai
principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 2.
Art. 4
Pubblicazione per l'attuazione di
direttive comunitarie in via amministrativa
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-quater. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle
Comunita' europee attuate o da attuare in via amministrativa, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali
direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale".
Art. 5
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via
regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti
alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad emanare disposizioni
per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo
per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea,
conformemente ai principi e alle indicazioni contenute nella
Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche'
adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in
base ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre
1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della
Comunita', la piena applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle
sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.
Art. 6
Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie
1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la
presente legge per il recepimento di direttive comunitarie
coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le
sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.
Art. 7
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo
1989. n. 86, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Si da' altresi' conto della legislazione regionale
attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui
all'articolo 9, comma 2-bis".
Art. 8
Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla
legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti
1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni,
le parole: "concimi CEE" e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime
CE".
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19
ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto
legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, e' sostituito dal seguente:
"Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a
quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in
elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati
nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali".
Art. 9
Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione
controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE,
modificata dalla direttiva 75/445/CEE
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269,
come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata;
b) al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite
dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".
2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente:
"Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai
risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati
materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti
richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali
materiali potranno essere usati come base per la produzione di
materiale di propagazione controllato".
Art. 10 (1) (3)
Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente
l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e' sostituito dal seguente:
"3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attivita'
di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e
somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve
tenere a disposizione dell'autorita' competente preposta al
controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un
documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi
critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende
adottare al riguardo, nonche' le informazioni concernenti
l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei
punti critici e i relativi risultati".
2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 155, dopo la parola: "comunitarie" sono aggiunte le seguenti:
",anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria
alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari). - 1. Ove, nell'ambito
della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda
opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine
di verificare la funzionalita' e l'efficacia dello stesso, effettuare
controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati
anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle
regioni e province autonome. Copia degli elenchi e' inviata al
Ministero della sanita'.
2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile
del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma,
diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli
analitici idonei a garantire che le attivita' di cui al presente
decreto siano effettuate in modo igienico.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della
indicazione sulla idoneita' delle strutture, della dotazione
strumentale e del personale, nonche' di copia dell'autorizzazione
rilasciata dall'autorita' locale ai fini dell'esercizio del
laboratorio.
4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai
criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova
stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative
standard previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del
decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
5. Con decreto del Ministro della sanita' sono fissati i requisiti
minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di
cui al comma 1, nonche' di quelli disciplinati da norme specifiche
che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate
le modalita' dei sopralluoghi di cui al comma 7.
6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei
laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi
secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanita' puo'
effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5".
4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e' sostituito dal seguente:
"2. L'Autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di
accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento
necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel
presente decreto. La stessa Autorita' procede con separato
provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora
risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha
provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del
primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore
a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento".
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie
alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla
tipologia di attivita', alle dimensioni dell'impresa e al numero di
addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema
Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti
sono inviati al Ministro della sanita' ai fini dell'emanazione degli
opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di
appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993.
6. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, le parole: "gli esercizi di vendita al dettaglio di
sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di
somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari
destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".
7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni e
locali, particolari e tradizionali, nonche' recipienti di lavorazione
e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche
organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di
attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono
essere esportati, ne' essere oggetto di commercializzazione, fatta
eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui
al comma 7, la vendita diretta anche per via telematica dal
produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e
associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore
finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.
(( Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono
considerati consumatori finali. ))
9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettivita', le mense
devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo
idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari
prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della sanita' puo' essere disposto il
divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati
dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori
di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al
fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone
economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 11 (2)
Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre
disposizioni in materia di armi con modesta capacita' offensiva
1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono
aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo".
2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria
compressa sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le
armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,".
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri
Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto
delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro
dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad
aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
(( 3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore
od uguale a 7,5 joule. ))
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas
compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai
seguenti criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in
particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I
produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli
strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli
strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da
apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore o
dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il
limite consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente
articolo e' consentito a condizione che gli acquirenti siano
maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte
dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e
b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di
affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno
nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni
e' consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi e'
obbligo di autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza.
L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a maggiori
di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la
deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di
cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative
atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche
sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi
contenuti nel presente articolo.
Art. 12
Vendita delle carni equine
1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza
sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928,
n. 3298, sono soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono
essere sempre vendute in spacci a parte".
2. All' articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono
soppresse le parole: "di quelle equine e".
Art. 13
Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e' sostituito dal seguente:
"2. La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale,
ove non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione,
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui
avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi
il cui avvio puo' avvenire dopo quattro settimane dalla
dichiarazione".
Art. 14
Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128
1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle
attestazioni di specificita). - 1. In attuazione di quanto previsto
all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92
del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche
agricole e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della
vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo
10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del
citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da autorita' di
controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il
gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per
le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei
requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e
di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli
organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei
quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
C) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di
controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del
Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo
delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i
requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di
controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la
indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di
specificita' (STG)".
8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli
iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni
registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa
nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In
assenza dei suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai
soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare
attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di
controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al
comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati
che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo
10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i
requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche
designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu'
produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e'
soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o
delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu'
organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate,
competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il
silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai
sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al
comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del
codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attivita' sono
distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno
rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni
di cui al presente comma su incarico dell'autorita' nazionale
preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non
ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro
attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono
compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale
e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo
delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria,
caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali
del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i
contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17
del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di
specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti
comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della
produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge
la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi
possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e
prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti
vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati
regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per
l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi
medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni
conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del
presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia
garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo
delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita'
contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il
riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che
assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei
produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli
organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di
cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente
articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".
Art. 15
Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: "cittadini italiani" sono
sostituite dalle seguenti: "iscritti all'Ordine professionale";
b) all'articolo 15, la parola: "italiani" e' sostituita dalle
seguenti: "di Paesi membri dell'Unione europea".
Art. 16
Norme in materia di domicilio professionale
1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini
dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o
registri, il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.
Art. 17
Piante ornamentali: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le autorita' responsabili per le prestazioni
concernenti la qualita';
b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione
del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio,
destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni
e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le
relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di
moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a
garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni
prescritte.
Art. 18
Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla
quale il Governo dovra' avvalersi della facolta' prevista
dall'articolo 4 della direttiva medesima, sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di
pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle
procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia
sottoposto un partecipante a tali sistemi;
b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri
operanti nell'ambito dell'Unione europea:
c) irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini di trasferimento
immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento
degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad
un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche
centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca
centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura
concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del
partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre
banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che
dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare
tali obbligazioni;
e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca
d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della
sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione
dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;
f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la
sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui
diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento
della sospensione dei pagamenti;
g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per
il perseguimento delle finalita' della stessa, con le norme
previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di
procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai
rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di
pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei
quali essi operano, in relazione alle specifiche modalita' di
funzionamento di tali sistemi.
Art. 19
Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di
esercizio della professione di avvocato
1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto
comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali
all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto
allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri
dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine
di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon
funzionamento della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno
o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in
materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai
principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) garantire l'informazione del pubblico, per cio' che concerne la
qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che
esercitano in Italia l'attivita' con il proprio titolo di origine,
prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2,
della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi
precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia
menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma
2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorita' competente
dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a
quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva,
la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di
origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le
condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attivita'
in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso
alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni
vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla
difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attivita' in
Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di
intesa con avvocati stabiliti in Italia per cio' che concerne la
rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le
forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi
del diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico
e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i
professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attivita' in
Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere
soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la
responsabilita' professionale ed eventualmente all'obbligo di
affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la
normativa che disciplina le attivita' professionali esercitate in
Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della
direttiva;
e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della
direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi
che regolano le forme e le modalita' di esercizio in comune
dell'attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio. In
particolare l'esercizio in comune di tali attivita' non potra' in
nessun caso vanificare la personalita' della prestazione, il
diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la
responsabilita' personale dell'avvocato e la sua piena
indipendenza, la soggezione della societa' professionale a un
concorrente regime di responsabilita' e ai principi di deontologia
generali propri delle professioni intellettuali e specifici della
professione di avvocato. La societa' professionale tra avvocati
dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
1) tipologia specifica quale societa' tra professionisti, obbligo
di iscrizione della societa' nell'albo professionale e soggezione
a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della
professione in forma individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno
titolo nella societa' e non ammissibilita' di amministratori
scelti al di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense
attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno
Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e
all'attivita' di uno studio collettivo destinato a prestare
attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, non sara'
applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della
direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla
lettera e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11,
punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura
in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo,
destinato a prestare attivita' di rappresentanza e difesa in
giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi
generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati
sentito il Consiglio nazionale forense.
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333,
di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e' abrogata;
b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il personale che esegue le operazioni relative allo
stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di
qualificazione attestato dalla azienda unita' sanitaria locale
competente anche attraverso appositi corsi di formazione";
c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" e' soppressa.
Art. 21
Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici
1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di
tale aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita'
una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si
intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle
tipologie di dispositivi prodotti e gia' comunicati al Ministero
della sanita'".
Art. 22
Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14
dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte
petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad
un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7
novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare
in caso di emergenza;
b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni
sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la
trasparenza dei costi e l'accessibilita' di tali informazioni alle
parti interessate;
c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle
scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) prevedere la possibilita' di dedurre dall'obbligo di mantenimento
delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del
consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di
estrazione nazionale.
Art. 23
Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati:
criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26
ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente
modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e
per l'ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati;
c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al
rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di
microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del
materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi
geneticamente modificati;
f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 20-bis, introdotto
dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'ambiente;
g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91.
Art. 24
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come
modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "Ministro
competente per le politiche comunitarie" sono sostituite dalla
seguente: "Governo".
Art. 25
Modifiche del capo XIV-bis del codice civile
1. Al primo comma dell'articolo 1469-bis del codice civile le
parole: ",che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi," sono soppresse.
2. All'articolo 1469-quater del codice civile e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di
cui all'articolo 1469-sexies".
3. Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile
le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:
"dal presente capo".
Art. 26
Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese
partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti
in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa
partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla
vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur
facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo,
in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle
informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza,
fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e
dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;
b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza
supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP), quando:
1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo
scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
2) e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione
finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza
supplementare sul gruppo assicurativo;
c) prevedere le misure necessarie affinche' l'ISVAP possa coordinarsi
con le autorita' competenti degli altri Paesi dell'Unione europea,
anche al fine di definire preventivamente a quale autorita' deve
essere demandata la vigilanza supplementare allorche' imprese
autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima
impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un
gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo
interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini
dell'esercizio della vigilanza supplementare;
e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per
l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non
assicurative del gruppo;
f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle
operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei
principi generali fissati dalla direttiva;
g) prevedere che per il calcolo della solvibilita' corretta delle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP
puo' tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli
altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque
dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal
Governo;
h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II
alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli
obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione
situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione
gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilita' in tale
Paese, purche' siano comparabili con quelli previsti dalle
disposizioni comunitarie in materia.
Art. 27
Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
in materia di specialita' medicinali
1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono
sostituite dalle seguenti: "di specialita' medicinali";
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis)
siano iscritti all'albo professionale";
c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanita'
puo' sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un
periodo di tempo non superiore a sei mesi.";
d) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione
in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata,
il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o
della struttura alla quale e' preposto, sotto la sua diretta e
personale responsabilita'; a tale ipotesi si applicano le
disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo
5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.";
e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: "Nell'ipotesi
disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono sostituite
dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il
produttore e' tenuto a comunicare subito al Ministero della
sanita' le preparazioni effettuate;";
f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: "destinati"
fino a: "trenta giorni" sono soppresse;
g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte
le seguenti parole: "purche' destinati ad un trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni;".
Art. 28
Modifiche all'articolo 1746 del codice civile,
in materia di responsabilita' dell'agente
1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la
parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di
quelli di cui all'articolo 1736".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile e'
inserito il seguente:
"E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una
responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.
E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta
in volta la concessione di una apposita garanzia da parte
dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari,
di particolare natura ed importo, individualmente determinati;
l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu'
elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo
avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito
corrispettivo".
Art. 29
Poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare
con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al
Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di
opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione
delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di
finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri
d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi".
Art. 30
Tutela degli interessi finanziari comunitari
1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari
comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli
interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, come sostituito dal
Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i
militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la
repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle
lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono
avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza
ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5619):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'alema) e dal Ministro per le politiche comunitarie
(Letta) il 29 gennaio 1999.
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 10 febbraio 1999, con
pareri delle commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione il 2, 3, 4, 11, 18, 23
e 24 marzo 1999.
Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1999 (atto n.
5619/A - relatore on. Bova).
Esaminato in aula il 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 ed
approvato il 26 maggio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4057):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali)
in sede referente, l'11 giugno 1999, con pareri delle
commissioni 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta
affari Comunita' europee e parlamentare questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione l'8, 15, 27, 28 e 29
luglio 1999.
Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto
n. 4057/A - relatore sen. Besostri).
Esaminato in aula il 15 e 16 settembre 1999 ed
approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5619/B):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'unione
europea), in sede referente, il 27 settembre 1999, con
pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI,
XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione il 13, 19, 20 e 27
ottobre 1999.
Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1999 (atto
n. 5619/C - relatore on. Bova).
Esaminato in aula il 15 novembre 1999, ed approvato,
con modificazioni, il 30 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4057/B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 7 dicembre 1999, con il parere delle
commissioni 2a, 5a, 9a, 10a, 12a, della giunta affari
Comunita' europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 9 e 14 dicembre 1999.
Esaminato in aula ed approvato, il 16 dicembre 1999.
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa
alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori
subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno
della Comunita' europea.
98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che
modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o
di parti di stabilimenti.
98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa
all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della
prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa
alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali.
98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1o ottobre 1998, che
modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei
servizi di accesso condizionato.
98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che
modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli
Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.
99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati
con radiazioni ionizzanti.
99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e
loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.
1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che
modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni
prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di
taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali.
1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilita' per danni da prodotti difettosi.
1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa
a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di
sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da
passeggeri adibiti a servizi di linea.
1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che
modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione
ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti
mutageni.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della
professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui
e' stata acquistata la qualifica.
98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori.
98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale.
98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi.
98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le
ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al
coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.
98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE
del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi
e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e
III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di
solvibilita' degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II
della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante
la protezione degli animali negli allevamenti.
98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi.
98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che
modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli.
98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.
98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che
modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati.
98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che
modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno,
le varieta' geneticamente modificate e le risorse genetiche delle
piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la
commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di
piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di
patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole. 98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998,
recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul
campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi
di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di
patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole.
99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che
introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della
direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura dei prodotti alimentari.
ALLEGATO C
(Articolo 3)
98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che
modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare.
99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio 1999, relativa agli estratti di caffe' e agli estratti di
cicoria.
1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che
modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli
altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che
modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e
alimenti di proseguimento. |