D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI
DELEGA LEGISLATIVA
 
                               Art. 1
     Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni  di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione  di  tali  pareri, alla Camera dei deputati e al Senato
della  Repubblica  perche'  su  di  essi sia espresso, entro quaranta
giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle Commissioni
competenti  per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere  delle  Commissioni  scada  nei trenta giorni che precedono la
scadenza  dei  termini  previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1
  5.  Il  termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
                               Art. 2
   Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa

  1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli
articoli  seguenti  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da  attuare,  i  decreti  legislativi  di  cui all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvederanno
   all'attuazione  dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
   amministrative;
b) per  evitare  disarmonie  con  le discipline vigenti per i singoli
   settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte
   le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva  l'applicazione  delle  norme penali vigenti, ove necessario
   per  assicurare  l'osservanza  delle  disposizioni  contenute  nei
   decreti  legislativi,  saranno  previste sanzioni amministrative e
   penali  per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
   sanzioni  penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
   lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
   in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
   ledano  o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento
   interno.  In  tali  casi  saranno  previste:  la pena dell'ammenda
   alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
   o  danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta
   a  quella  dell'ammenda  per le infrazioni che rechino un danno di
   particolare  gravita'. E' fatta salva la previsione delle sanzioni
   alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo
   10,  comma  1,  lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
   sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
   lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sara' prevista per
   le  infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
   da  quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
   previsti,  le  sanzioni  sopra  indicate saranno determinate nella
   loro  entita',  tenendo  conto  della diversa potenzialita' lesiva
   dell'interesse   protetto  che  ciascuna  infrazione  presenta  in
   astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese
   quelle  che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo
   o  vigilanza,  nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione
   puo'  recare  al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
   egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per
   le  infrazioni  alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno
   previste  sanzioni  penali  o  amministrative  identiche  a quelle
   eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
   che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
   medesime;
d) eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e  che non
   riguardano  l'attivita'  ordinaria delle amministrazioni statali o
   regionali  potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
   l'adempimento  degli  obblighi di attuazione delle direttive; alla
   relativa  copertura,  in quanto non sia possibile far fronte con i
   fondi   gia'   assegnati   alle   competenti  amministrazioni,  si
   provvedera'  a  norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
   1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il  disposto  dell'articolo
   11-ter,  comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
   dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all'attuazione  di  direttive  che modificano precedenti direttive
   gia'  attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la
   modificazione  non  comporta  ampliamento  della materia regolata,
   apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla legge o al decreto
   legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i  decreti  legislativi  assicureranno  in  ogni  caso  che, nelle
   materie   trattate  dalle  direttive  da  attuare,  la  disciplina
   disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
   medesime,   tenuto   anche  conto  delle  eventuali  modificazioni
   comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nelle  materie  di  competenza delle regioni a statuto ordinario e
   speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
   osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo
   6,  primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
   luglio  1977,  n.  616,  e l'articolo 2 del decreto legislativo 31
   marzo 1998, n. 112.
  2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie,  gli  oneri  di
prestazioni  e  controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in
applicazione  delle  normative  medesime  sono  posti  a  carico  dei
soggetti  interessati  in  relazione al costo effettivo del servizio,
ove  cio'  non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
                               Art. 3
   Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato

  1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a  dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  attenendosi  a  principi  e  criteri direttivi corrispondenti a
quelli enunciati nelle lettere b), e), e g) del comma 1 dell'articolo
2.
  2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge
9  marzo  1989,  n.  86,  i  regolamenti  di  cui  al comma 1 possono
altresi',  per  tutte  le  materie non coperte da riserva assoluta di
legge,  dare  attuazione  alle  direttive che costituiscono modifica,
aggiornamento  o completamento delle direttive comprese nell'allegato
C.
  3.  Ove  le  direttive  cui  i  regolamenti di cui al comma 1 danno
attuazione  prescrivano  di  adottare  discipline  sanzionatorie,  il
Governo  puo'  prevedere  nei  regolamenti stessi, per le fattispecie
individuate    dalle    direttive    medesime,    adeguate   sanzioni
amministrative,  che  dovranno  essere determinate in ottemperanza ai
principi   stabiliti   in  materia  dalla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 2.
                               Art. 4
                  Pubblicazione per l'attuazione di
             direttive comunitarie in via amministrativa

  1.  All'articolo  10  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione   delle   leggi,   sulla  emanazione  dei  decreti  del
Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  dicembre 1985, n.1092, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-quater.  Al  fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle
Comunita'  europee  attuate  o  da  attuare in via amministrativa, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri predispone l'elenco di tali
direttive  per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale".
                               Art. 5
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
              di violazioni di disposizioni comunitarie

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie   attuate   ai   sensi   della   presente  legge  in  via
regolamentare  o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti
alla  data  del  31  luglio  1999 per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
  2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia;  i  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  3.  Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il   Governo   acquisisce   i  pareri  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  che  devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione   degli   schemi  stessi.  Decorsi  inutilmente  i  termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  4.  Nello  stesso  termine di cui al comma 1, e con le modalita' di
cui  ai  commi  2 e 3, il Governo e' delegato ad emanare disposizioni
per  il  riordino  del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo
per   le  violazioni  in  danno  del  bilancio  dell'Unione  europea,
conformemente   ai   principi  e  alle  indicazioni  contenute  nella
Convenzione  relativa  alla  tutela  degli interessi finanziari delle
Comunita'  europee  approvata  a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonche'
adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in
base  ai  principi  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, e del
regolamento  (CE/Euratom)  n.  2988/95  del Consiglio del 18 dicembre
1995,   relativo   alla   tutela  degli  interessi  finanziari  della
Comunita',  la  piena applicabilita' nell'ordinamento nazionale delle
sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.
                               Art. 6
                Riordinamento normativo nelle materie
               interessate dalle direttive comunitarie

  1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi  2  e 3 o dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  testi  unici  compilativi  delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite con la
presente   legge   per   il   recepimento  di  direttive  comunitarie
coordinando  le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le
sole  integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.
                               Art. 7
              Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86

  1.  Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo
1989.  n.  86,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Si da' altresi' conto della legislazione regionale
attuativa   di   direttive   comunitarie,  fornendo  i  dati  di  cui
all'articolo 9, comma 2-bis".
                               Art. 8
        Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla
     legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti

  1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni,
le  parole:  "concimi  CEE"  e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono
sostituite,  rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime
CE".
  2.  Il  secondo  periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19
ottobre  1984,  n.  748,  come sostituito dall'articolo 5 del decreto
legislativo  16  febbraio  1993,  n. 161, e' sostituito dal seguente:
"Alle  modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a
quanto  attiene  alle  tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in
elementi   fertilizzanti   per   i  vari  tipi  di  concime  elencati
nell'allegato  1  A,  si  provvede  con  decreto  del  Ministro delle
politiche agricole e forestali".
                               Art. 9
    Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione
          controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE,
                modificata dalla direttiva 75/445/CEE

  1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269,
come  sostituito  dall'articolo  2  del  decreto del Presidente della
Repubblica  10  maggio  1982,  n.  494,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), la lettera a) e' abrogata;
b) al  numero  4),  le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite
   dalle seguenti: "dall'articolo 7-bis".
  2.  Il  terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n.
269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, e' sostituito dal seguente:
"Per  un  periodo  di  durata non superiore a dieci anni, qualora dai
risultati  delle  prove comparative si possa desumere che determinati
materiali  di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti
richiesti  per  l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali
materiali  potranno  essere  usati  come  base  per  la produzione di
materiale di propagazione controllato".
                           Art. 10 (1) (3)
      Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
   di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente
  l'igiene dei prodotti alimentari e altre disposizioni in materia

  1.  Il  comma  3  dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e' sostituito dal seguente:
"3.  Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attivita'
di    produzione,    di    trasporto,    distribuzione,   vendita   e
somministrazione  diretta  di prodotti alimentari al consumatore deve
tenere   a   disposizione   dell'autorita'   competente  preposta  al
controllo,  anche  in  assenza  dei manuali di cui all'articolo 4, un
documento  contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi
critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende
adottare   al   riguardo,   nonche'   le   informazioni   concernenti
l'applicazione  delle  procedure  di  controllo e di sorveglianza dei
punti critici e i relativi risultati".
  2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n.  155,  dopo  la  parola:  "comunitarie" sono aggiunte le seguenti:
",anche   su   richiesta  motivata  del  responsabile  dell'industria
alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori".
  3.  Dopo  l'articolo  3  del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, e' inserito il seguente:
"Art.  3-bis.  (Procedura  per  il  riconoscimento  dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari). - 1. Ove, nell'ambito
della  procedura  di  autocontrollo  di  cui all'articolo 3, si renda
opportuno,  a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine
di verificare la funzionalita' e l'efficacia dello stesso, effettuare
controlli  analitici  dei  prodotti,  questi  possono essere affidati
anche  a  laboratori  esterni,  iscritti in elenchi predisposti dalle
regioni  e  province  autonome.  Copia  degli  elenchi  e' inviata al
Ministero della sanita'.
2.  Per  l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile
del  laboratorio  presenta istanza alla regione o provincia autonoma,
diretta  a  dimostrare  di  essere  in  grado  di  svolgere controlli
analitici  idonei  a  garantire  che  le attivita' di cui al presente
decreto siano effettuate in modo igienico.
3.   L'istanza  di  cui  al  comma  2  deve  essere  corredata  della
indicazione   sulla   idoneita'   delle  strutture,  della  dotazione
strumentale  e  del  personale,  nonche' di copia dell'autorizzazione
rilasciata   dall'autorita'   locale   ai   fini  dell'esercizio  del
laboratorio.
4.  I  laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai
criteri  generali  per  il  funzionamento  dei  laboratori  di  prova
stabiliti  dalla  norma  europea  EN45001 ed alle procedure operative
standard   previste   ai   punti   1   e   8   dell'allegato  II  del
decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.
5.  Con  decreto  del Ministro della sanita' sono fissati i requisiti
minimi  ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di
cui  al  comma  1, nonche' di quelli disciplinati da norme specifiche
che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate
le modalita' dei sopralluoghi di cui al comma 7.
6.   Le   spese  derivanti  dalla  procedura  di  riconoscimento  dei
laboratori  non  pubblici  sono  a  carico  dei titolari dei medesimi
secondo  tariffe  stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407.
7.  Ferme  restando  le  competenze  delle  regioni  e delle province
autonome  di  cui  all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 112, il Ministero della sanita' puo'
effettuare  sopralluoghi  presso i laboratori diretti a verificare la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5".
  4.  Il  comma  2  dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e' sostituito dal seguente:
"2. L'Autorita' incaricata del controllo deve indicare nel verbale di
accertamento  le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento
necessarie  per  assicurare  il  rispetto  delle  norme contenute nel
presente   decreto.   La   stessa   Autorita'  procede  con  separato
provvedimento  ad  applicare  le  sanzioni  di cui al comma 1 qualora
risulti   che   il  responsabile  dell'industria  alimentare  non  ha
provveduto  ad  adeguarsi  alle  prescrizioni impartite a seguito del
primo  controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore
a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento".
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
individuano,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  con  proprio  provvedimento,  le  industrie
alimentari  nei  confronti  delle  quali  adottare, in relazione alla
tipologia  di  attivita', alle dimensioni dell'impresa e al numero di
addetti,  misure  dirette  a  semplificare  le  procedure del sistema
Hazard  analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti
sono  inviati al Ministro della sanita' ai fini dell'emanazione degli
opportuni  regolamenti  ovvero,  ove  occorra,  della proposizione di
appropriate  modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993.
  6.  Al  comma  2  dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997,  n.  155,  le  parole: "gli esercizi di vendita al dettaglio di
sostanze   alimentari   destinate  ad  essere  vendute  nei  predetti
esercizi"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "agli  esercizi  di
somministrazione  e  vendita  al  dettaglio  di  sostanze  alimentari
destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi".
  7.  I  prodotti  alimentari  che richiedono metodi di lavorazioni e
locali, particolari e tradizionali, nonche' recipienti di lavorazione
e   tecniche  di  conservazione  essenziali  per  le  caratteristiche
organolettiche  del  prodotto,  non  conformi  alle  prescrizioni  di
attuazione  delle  direttive  93/43/CEE  del Consiglio, del 14 giugno
1993,  e  96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono
essere  esportati,  ne'  essere oggetto di commercializzazione, fatta
eccezione  per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo  8  del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
  8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui
al  comma  7,  la  vendita  diretta  anche  per  via  telematica  dal
produttore  e  da  consorzio  fra  produttori  ovvero  da organismi e
associazioni  di  promozione  degli  alimenti  tipici  al consumatore
finale,  nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.
((   Gli   esercizi   di  somministrazione  e  di  ristorazione  sono
considerati consumatori finali. ))
  9.  Gli  alberghi,  i pubblici esercizi, le collettivita', le mense
devono  conservare  i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo
idoneo  a  garantire  la  non  contaminazione dei prodotti alimentari
prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
e successive modificazioni.
  10.  Con decreto del Ministro della sanita' puo' essere disposto il
divieto  temporaneo  di  vendita di prodotti alimentari regolamentati
dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.
  11.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  contenenti norme per il sostegno dei produttori
di  prodotti  alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al
fine  di  favorire  il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone
economicamente   depresse   o   a  rischio  ambientale,  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
                             Art. 11 (2)
Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre
   disposizioni in materia di armi con modesta capacita' offensiva

  1.  All'articolo  2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile
1975,  n.  110,  dopo  le  parole:  "modelli  anteriori al 1890" sono
aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo".
  2.  All'articolo.  2,  terzo  comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "le  armi  ad  aria
compressa  sia  lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le
armi  ad  aria  compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,".
  3.   Al   fine   di  pervenire  ad  un  piu'  adeguato  livello  di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri
Paesi   comunitari   e  di  integrare  la  direttiva  91/477/CEE  del
Consiglio,    del    18    giugno   1991,   relativa   al   controllo
dell'acquisizione  e  della  detenzione  di  armi, nel pieno rispetto
delle  esigenze  di  tutela  della  sicurezza  pubblica  il  Ministro
dell'interno,  con  proprio  regolamento  da  emanare  nel termine di
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  adotta  una  disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad
aria  compressa  o  a  gas  compressi,  sia  lunghe  sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
  ((  3-bis.  Le  repliche  di  armi antiche ad avancarica di modello
anteriore  al  1890  a  colpo  singolo,  sono assoggettate, in quanto
applicabile,  alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
gas  compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore
od uguale a 7,5 joule. ))
  4.  Le  sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975,
n.  110,  non  si  applicano  alle  armi  ad  aria  compressa o a gas
compressi,  sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule.
  5.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  3  deve essere conforme ai
seguenti criteri:
a) la   verifica  di  conformita'  e'  effettuata  dalla  Commissione
   consultiva  centrale  per  il  controllo delle armi, accertando in
   particolare  che  l'energia  cinetica  non  superi  7,5  joule.  I
   produttori  e  gli  importatori  sono  tenuti  a immatricolare gli
   strumenti  di  cui  al  presente  articolo.  Per  identificare gli
   strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da
   apporre  ad  opera  e  sotto  la  responsabilita' del produttore o
   dell'eventuale  importatore,  che  ne certifica l'energia entro il
   limite consentito;
b) l'acquisto  delle  armi  ad  aria  compressa  di  cui  al presente
   articolo  e'  consentito  a  condizione  che  gli acquirenti siano
   maggiorenni   e   che   l'operazione   sia   registrata  da  parte
   dell'armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e
   b)  sono  consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di
   affidamento  a  minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno
   nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni
   e' consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi e'
   obbligo  di  autorizzazione  dell'autorita' di pubblica sicurezza.
   L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a maggiori
   di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la
   deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
   non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di
   cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative
   atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
  6.  Nel  regolamento  di  cui al comma 3 sono prescritte specifiche
sanzioni  amministrative  per  i  casi  di  violazione degli obblighi
contenuti nel presente articolo.
                               Art. 12
                     Vendita delle carni equine

  1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza
sanitaria  delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928,
n.  3298,  sono  soppresse le parole: ",escluse le equine, che devono
essere sempre vendute in spacci a parte".
  2.  All'  articolo  3  della  legge  4  aprile  1964,  n. 171, come
sostituito  dall'articolo  1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono
soppresse le parole: "di quelle equine e".
                               Art. 13
     Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128

  1.  Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e' sostituito dal seguente:
"2.  La  prestazione  di servizi soggetta ad autorizzazione generale,
ove  non sia stata presentata o inviata la, prescritta dichiarazione,
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da  lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui
   avvio puo' essere contestuale alla dichiarazione;
b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi
   il   cui   avvio   puo'  avvenire  dopo  quattro  settimane  dalla
   dichiarazione".
                               Art. 14
    Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128

  1.  L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle
attestazioni  di  specificita). - 1. In attuazione di quanto previsto
all'articolo  10  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14  luglio  1992,  e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92
del  Consiglio,  del  14  luglio  1992,  il Ministero delle politiche
agricole   e   forestali   e'   l'autorita'   nazionale  preposta  al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  e'  responsabile  della
vigilanza  sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo
10  del  citato  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 e all'articolo 14 del
citato  regolamento  (CEE)  n.  2082/92  e'  svolta  da  autorita' di
controllo  pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il
gruppo  tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per
le  politiche  agricole  25  maggio  1998,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2.  Le  autorizzazioni  di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati   devono   preventivamente   prevedere  una  valutazione  dei
requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilita'  di  personale qualificato sul prodotto specifico e
   di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
  3.  Nel  caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli,  di  un  organismo  terzo,  quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
  4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

  a)  perdita  dei  requisiti  di  cui  al comma 2 sia da parte degli
   organismi  privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei
   quali essi si siano eventualmente avvalsi;
  b) violazione della normativa comunitaria in materia;
  C)  mancanza  dei  requisiti  in capo agli organismi privati e agli
   organismi  terzi,  accertata successivamente all'autorizzazione in
   forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
  5.  La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di
controllo  privato  puo'  riguardare  anche  una  singola  produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle
politiche   agricole  e  forestali  si  avvale  delle  strutture  del
Ministero stesso e degli enti vigilati.
  6.  Gli  organismi  privati che intendano proporsi per il controllo
delle  denominazioni  registrate  ai  sensi degli articoli 5 e 17 del
citato  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  e dell'articolo 7 del citato
regolamento  (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  7.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali   un  elenco  degli  organismi  privati  che  soddisfino  i
requisiti  di  cui  al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di
controllo  privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la
indicazione   geografica   protetta   (IGP)   e  la  attestazione  di
specificita' (STG)".
  8.  La  scelta  dell'organismo  privato  e'  effettuata  tra quelli
iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai  soggetti  proponenti  le  registrazioni, per le denominazioni
   registrate  ai  sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE)
   n. 2081/92;
b) dai  soggetti  che  abbiano  svolto, in conformita' alla normativa
   nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
   controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
   dell'articolo  17  del  citato  regolamento  (CEE)  n. 2081/92. In
   assenza  dei  suddetti  soggetti  la  richiesta  e' presentata dai
   soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai  produttori,  singoli  o  associati,  che intendono utilizzare
   attestazioni  di  specificita'  registrate  ai  sensi  del  citato
   regolamento   (CEE)   n.   2082/92,  individuando  l'organismo  di
   controllo  nella  corrispondente  sezione  dell'elenco previsto al
   comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'.
  9.  In  assenza  della  scelta  di  cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano  le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati
che  devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione  di  autorita'  pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo
10,  paragrafi  2  e  3,  del  citato  regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo  14  del  citato  regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi  di  organismi  terzi  che, se privati, devono soddisfare i
requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
  10.  Il  Governo  esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo  1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell'adozione  dei  provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
  11.  Gli  organismi  privati  autorizzati  e le autorita' pubbliche
designate   possono  svolgere  la  loro  attivita'  per  una  o  piu'
produzioni  riconosciute  ai  sensi  del  citato regolamento (CEE) n.
2081/92  e  del  citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta  ai  sensi  del  citato  regolamento (CEE) n. 2081/92 e'
soggetta  al  controllo  di  un  solo organismo privato autorizzato o
delle  autorita'  pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro  coordinate.  Ogni  produzione  riconosciuta ai sensi del citato
regolamento  (CEE)  n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu'
organismi  privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate,
competenti per territorio, fra loro coordinate.
  12.  La  vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e'  esercitata  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle  regioni  o  province  autonome  per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
  13.  Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta   giorni   dalla   domanda;   in   difetto   si   forma   il
silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai
sensi del comma 4.
  14.  Gli  oneri  derivanti  dall'istituzione  dell'elenco di cui al
comma  7  sono  posti  a  carico  degli  iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
  15.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi  dell'articolo 2602 del
codice  civile  ed  hanno  funzioni  di  tutela,  di  promozione,  di
valorizzazione,  di  informazione  del consumatore e di cura generale
degli  interessi  relativi  alle  denominazioni.  Tali attivita' sono
distinte  dalle  attivita'  di  controllo  e  sono  svolte  nel pieno
rispetto  di  quanto  previsto all'articolo 10 del citato regolamento
(CEE)  n.  2081/92  e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92.  I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni
di  cui  al  presente  comma  su  incarico  dell'autorita'  nazionale
preposta  ai  sensi  delle  leggi vigenti e, nei casi di consorzi non
ancora  riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali. Nello svolgimento della loro
attivita' i consorzi di tutela:
a) possono  avanzare  proposte di disciplina regolamentare e svolgono
   compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale
   e  di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo
   delle  produzioni  in  termini  di  sicurezza  igienico-sanitaria,
   caratteristiche  chimiche,  fisiche, organolettiche e nutrizionali
   del prodotto commercializzato;
c) possono  promuovere  l'adozione  di  delibere con le modalita' e i
   contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
   1998,  n.  173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17
   del presente articolo;
d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal Ministero delle
   politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
   salvaguardia   della  DOP,  della  IGP  o  della  attestazione  di
   specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
   uso   improprio   delle  denominazioni  tutelate  e  comportamenti
   comunque  vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
   livello   e   nei  confronti  di  chiunque,  in  ogni  fase  della
   produzione,  della  trasformazione  e  del  commercio. Agli agenti
   vigilatori   dipendenti   dai  consorzi,  nell'esercizio  di  tali
   funzioni,  puo'  essere attribuita nei modi e nelle forme di legge
   la   qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza  purche'  essi
   possiedano   i   requisiti   determinati   dall'articolo   81  del
   regolamento  approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e
   prestino  giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti
   vigilatori  gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica
   sicurezza  mantengono  la  qualifica  stessa, salvo che intervenga
   espresso provvedimento di revoca.
  16.  I  segni  distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati  nei  rispettivi  disciplinari  vigenti  ai sensi dei citati
regolamenti  (CEE)  n.2081/92  e  n.  2082/92.  Gli  eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in  quanto  dagli  stessi  registrati,  dai  consorzi  di  tutela per
l'esercizio  delle  attivita'  loro  affidate.  I  marchi  collettivi
medesimi  sono  utilizzati  come  segni  distintivi  delle produzioni
conformi  ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate  dalle  strutture  di  controllo  autorizzate  ai sensi del
presente  articolo,  a  condizione  che la relativa utilizzazione sia
garantita  a  tutti  i produttori interessati al sistema di controllo
delle   produzioni   stesse.   I   costi  derivanti  dalle  attivita'
contemplate  al  comma  15  sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori  secondo  criteri stabiliti con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
  17.  Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  emanare  entro  il  31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali   relative   ai   requisiti  di  rappresentativita'  per  il
riconoscimento   dei   consorzi  di  tutela  nonche'  i  criteri  che
assicurino   una   equilibrata  rappresentanza  delle  categorie  dei
produttori  e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli
organi sociali dei consorzi stessi.
  18.  I  consorzi  regolarmente  costituiti  alla data di entrata in
vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di
cui  al  comma  17  alle  disposizioni  emanate ai sensi del presente
articolo.
  19.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".
                               Art. 15
             Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

  1.  Alla  legge  24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella  rubrica del Titolo IV, le parole: "cittadini italiani" sono
   sostituite dalle seguenti: "iscritti all'Ordine professionale";
b) all'articolo   15,  la  parola:  "italiani"  e'  sostituita  dalle
   seguenti: "di Paesi membri dell'Unione europea".
                               Art. 16
             Norme in materia di domicilio professionale

  1.  Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini
dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o
registri, il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.
                               Art. 17
                Piante ornamentali: criteri di delega

  1.   L'attuazione  della  direttiva  98/56/CE  sara'  informata  ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare   le   autorita'   responsabili   per  le  prestazioni
   concernenti la qualita';
b) individuare  organismi  abilitati responsabili della conservazione
   del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio,
   destinato  ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni
   e  le  condizioni  fissate  dalla direttiva stessa ed applicare le
   relative misure sanzionatorie;
d) prevedere   che   i   fornitori   autorizzati   di   materiali  di
   moltiplicazione   o   di  piante  ornamentali  siano  abilitati  a
   garantire   che   i   loro  prodotti  rispondano  alle  condizioni
   prescritte.
                               Art. 18
   Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega

  1.  L'attuazione  della  direttiva  98/26/CE,  con riferimento alla
quale   il   Governo   dovra'   avvalersi   della  facolta'  prevista
dall'articolo 4 della direttiva medesima, sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riduzione   delle   turbative  al  funzionamento  dei  sistemi  di
   pagamento  e  di  quelli  di  regolamento  titoli, derivanti dalle
   procedure  concorsuali  o  dalla sospensione dei pagamenti cui sia
   sottoposto un partecipante a tali sistemi;
b) estensione  della  disciplina  anche  ai  sistemi transfrontalieri
   operanti nell'ambito dell'Unione europea:
c) irrevocabilita'  ed  opponibilita'  degli  ordini di trasferimento
   immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento
   degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
d) previsione  che  le  garanzie  da  chiunque fornite per assicurare
   l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad
   un  sistema  ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche
   centrali  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e alla Banca
   centrale   europea,   non  siano  pregiudicate  da  una  procedura
   concorsuale  o  dalla  sospensione dei pagamenti nei confronti del
   partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre
   banche  centrali  nazionali  e  della Banca centrale europea e che
   dette  garanzie  possano  essere  realizzate al fine di soddisfare
   tali obbligazioni;
e) previsione  dell'immediata  comunicazione  ai  sistemi, alla Banca
   d'Italia  e  agli  altri  Stati  membri  dell'Unione europea della
   sottoposizione  ad  una  procedura concorsuale o della sospensione
   dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;
f) previsione  che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la
   sospensione  dei  pagamenti  non  abbiano  effetto retroattivo sui
   diritti  e  sugli  obblighi  dei  partecipanti rispetto al momento
   della sospensione dei pagamenti;
g) coordinamento  della disciplina di attuazione della direttiva, per
   il  perseguimento  delle  finalita'  della  stessa,  con  le norme
   previste  dall'ordinamento  interno,  in particolare in materia di
   procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;
h) introduzione  di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai
   rapporti  intercorrenti  tra  i partecipanti diretti ai sistemi di
   pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei
   quali  essi  operano,  in  relazione  alle specifiche modalita' di
   funzionamento di tali sistemi.
                               Art. 19
          Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di
               esercizio della professione di avvocato

  1.  Al  fine  di  facilitare  l'attuazione dei principi del diritto
comunitario  in tema di libera circolazione dei servizi professionali
all'interno  del  territorio dell'Unione europea e in tema di diritto
allo  stabilimento  dei  professionisti  cittadini  di  Stati  membri
dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonche' al fine
di   garantire  la  tutela  del  pubblico  degli  utenti  e  il  buon
funzionamento  della giustizia, il Governo e' delegato ad emanare uno
o  piu'  decreti  legislativi  per  adeguare  la normativa vigente in
materia  di  esercizio  in  Italia  della  professione di avvocato ai
principi  e  alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
  2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) garantire  l'informazione  del  pubblico, per cio' che concerne la
   qualificazione  e la collocazione professionale degli avvocati che
   esercitano in Italia l'attivita' con il proprio titolo di origine,
   prevedendo  che  l'attestato  previsto  dall'articolo  3, comma 2,
   della  direttiva  non  sia  stato  rilasciato  prima  dei tre mesi
   precedenti  la  sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia
   menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma
   2,  della  direttiva,  l'iscrizione  presso l'autorita' competente
   dello  Stato  membro  di  origine;  che  siano indicati, in base a
   quanto  previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva,
   la  forma  giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di
   origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere,  ai  fini  del  buon  funzionamento della giustizia, le
   condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attivita'
   in  Italia  con  il loro titolo professionale di origine l'accesso
   alle  giurisdizioni  superiori  in  armonia  con  le  disposizioni
   vigenti;
c) tutelare  la  migliore  esplicazione  possibile  del  diritto alla
   difesa  prevedendo  che gli avvocati che esercitano l'attivita' in
   Italia  con  il  loro  titolo professionale di origine agiscano di
   intesa  con  avvocati stabiliti in Italia per cio' che concerne la
   rappresentanza  e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le
   forme  in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi
   del diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico
   e    di   garantire   eque   condizioni   concorrenziali   fra   i
   professionisti,  che  gli  avvocati  che esercitano l'attivita' in
   Italia  con il loro titolo professionale di origine possano essere
   soggetti  all'obbligo  di  sottoscrivere  un'assicurazione  per la
   responsabilita'  professionale  ed  eventualmente  all'obbligo  di
   affiliarsi  a  un  fondo  di  garanzia  professionale,  secondo la
   normativa  che disciplina le attivita' professionali esercitate in
   Italia  e  con  i  limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della
   direttiva;
e) definire,   ai   fini   dell'attuazione   dell'articolo  11  della
   direttiva,  quali  siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi
   che  regolano  le  forme  e  le  modalita'  di esercizio in comune
   dell'attivita'   di   rappresentanza  e  difesa  in  giudizio.  In
   particolare  l'esercizio in comune di tali attivita' non potra' in
   nessun  caso  vanificare  la  personalita'  della  prestazione, il
   diritto   del   cliente  a  scegliere  il  proprio  difensore,  la
   responsabilita'   personale   dell'avvocato   e   la   sua   piena
   indipendenza,  la  soggezione  della  societa'  professionale a un
   concorrente regime di responsabilita' e ai principi di deontologia
   generali  propri delle professioni intellettuali e specifici della
   professione  di  avvocato.  La societa' professionale tra avvocati
   dovra' inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
   1)  tipologia specifica quale societa' tra professionisti, obbligo
   di  iscrizione della societa' nell'albo professionale e soggezione
   a  tutti  ed  ai  soli  controlli  stabiliti per l'esercizio della
   professione in forma individuale;
   2)  esclusione  di  soci  che non siano avvocati esercenti a pieno
   titolo  nella  societa'  e  non  ammissibilita'  di amministratori
   scelti al di fuori dei soci stessi;
   3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense
   attraverso studi associati;
f) prevedere,  conseguentemente,  che  qualsiasi  disposizione di uno
   Stato  membro  dell'Unione  europea,  relativa alla costituzione e
   all'attivita'  di  uno  studio  collettivo  destinato  a  prestare
   attivita'  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio,  non sara'
   applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della
   direttiva,  se in contrasto con i principi generali indicati dalla
   lettera e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11,
   punto  5),  ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura
   in  Italia  di  filiali  o agenzie di qualsiasi studio collettivo,
   destinato  a  prestare  attivita'  di  rappresentanza  e difesa in
   giudizio,  costituito  in base a norme contrastanti con i principi
   generali indicati dalla lettera e).
  3.  I  decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati
sentito il Consiglio nazionale forense.
                               Art. 20
     Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333,
        di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
  protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e' abrogata;
b) all'articolo  7,  comma  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente
   periodo:  "Il  personale  che  esegue  le operazioni relative allo
   stordimento  deve  essere  in  possesso  di  un  adeguato grado di
   qualificazione  attestato  dalla  azienda  unita' sanitaria locale
   competente anche attraverso appositi corsi di formazione";
c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina" e' soppressa.
                               Art. 21
          Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo
      24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici

  1.  All'articolo  11,  comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio
1997,  n.  46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di
tale  aggiornamento, e' necessario inviare al Ministero della sanita'
una  dichiarazione  solo  in  caso  di  variazione; per variazione si
intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle
tipologie  di  dispositivi  prodotti  e  gia' comunicati al Ministero
della sanita'".
                               Art. 22
          Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega

  1.  L'attuazione  della  direttiva  98/93/CE  del Consiglio, del 14
dicembre  1998,  che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce
l'obbligo  per  gli  Stati  membri  della CEE di mantenere un livello
minimo  di  scorte  di  petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare  ed  integrare le norme in materia di riserva di scorte
   petrolifere,  nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad
   un  programma  internazionale per l'energia, approvato con legge 7
   novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare
   in caso di emergenza;
b) adottare  opportune  misure  per ottenere appropriate informazioni
   sul  costo  della detenzione delle scorte, al fine di garantire la
   trasparenza dei costi e l'accessibilita' di tali informazioni alle
   parti interessate;
c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
   dell'artigianato,  il  sistema  di  vigilanza  e  controllo  delle
   scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
d) prevedere  la possibilita' di dedurre dall'obbligo di mantenimento
   delle  scorte,  fino  ad un massimo del 25 per cento, la parte del
   consumo  interno  coperta  da  prodotti  derivati  dal petrolio di
   estrazione nazionale.
                               Art. 23
    Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati:
                          criteri di delega

  1.  L'attuazione  della  direttiva  98/81/CE  del Consiglio, del 26
ottobre  1998,  che  modifica  la  direttiva  90/219/CEE sull'impiego
confinato  di microrganismi geneticamente modificati, sara' informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente
   modificati  in base ai rischi che comportano per la salute umana e
   per l'ambiente;
b) assicurare  il  controllo  sulle attivita' di impiego confinato di
   microrganismi geneticamente modificati;
c) definire  le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego
   confinato di microrganismi geneticamente modificati;
d) prevedere   l'elaborazione  di  piani  di  emergenza  relativi  al
   rilascio  accidentale  nell'ambiente  di  agenti  biologici  e  di
   microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere  misure  adeguate per il controllo dell'eliminazione del
   materiale  derivante  dagli  impieghi  confinati  di microrganismi
   geneticamente modificati;
f) recepire  il  completamento  dell'allegato  II,  parti  B  e C, in
   conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo 20-bis, introdotto
   dalla  direttiva,  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  di
   concerto con il Ministro dell'ambiente;
g) apportare  le  necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo
   1993, n. 91.
                               Art. 24
              Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86

  1.  All'articolo  7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come
modificato  dalla  legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "Ministro
competente  per  le  politiche  comunitarie"  sono  sostituite  dalla
seguente: "Governo".
                               Art. 25
            Modifiche del capo XIV-bis del codice civile

  1.  Al  primo  comma  dell'articolo  1469-bis  del codice civile le
parole:  ",che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di
servizi," sono soppresse.
  2. All'articolo 1469-quater del codice civile e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La  disposizione  di cui al secondo comma non si applica nei casi di
cui all'articolo 1469-sexies".
  3.  Al quinto comma dell'articolo 1469. quinquies del codice civile
le  parole:  "dal  presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:
"dal presente capo".
                               Art. 26
       Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
      appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega

  1.  L'attuazione  della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, e' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare  che  la  vigilanza  supplementare  riguardi le imprese
   partecipate  da  imprese di assicurazione, le imprese partecipanti
   in  imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa
   partecipante  nell'impresa  di assicurazione, prevedendo che dalla
   vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur
   facendo  parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo,
   in   cui   esistono  ostacoli  giuridici  al  trasferimento  delle
   informazioni  necessarie  all'esercizio effettivo della vigilanza,
   fatte   salve   le  disposizioni  dell'Allegato  I,  punto  2.5  e
   dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;
b) prevedere  che  un'impresa  possa  essere  esclusa dalla vigilanza
   supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per
   la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
   (ISVAP), quando:
   1)  tale  impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo
   scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
   2)   e'   inopportuno   o  fuorviante  considerare  la  situazione
   finanziaria  di  un'impresa  rispetto  allo  scopo della vigilanza
   supplementare sul gruppo assicurativo;
c) prevedere le misure necessarie affinche' l'ISVAP possa coordinarsi
   con le autorita' competenti degli altri Paesi dell'Unione europea,
   anche  al  fine di definire preventivamente a quale autorita' deve
   essere  demandata  la  vigilanza  supplementare  allorche' imprese
   autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima
   impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;
d) disporre  che  ogni  impresa  di  assicurazione appartenente ad un
   gruppo  assicurativo  instauri  adeguate  procedure  di  controllo
   interno  per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini
   dell'esercizio della vigilanza supplementare;
e) prevedere  che  l'ISVAP  abbia accesso alle informazioni utili per
   l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non
   assicurative del gruppo;
f) integrare  la  normativa  vigente  in  materia  di vigilanza sulle
   operazioni  all'interno  di  un  gruppo, nel rispetto comunque dei
   principi generali fissati dalla direttiva;
g) prevedere  che  per  il  calcolo della solvibilita' corretta delle
   imprese  di  assicurazione  appartenenti ad un gruppo assicurativo
   venga  adottato  il  metodo  basato sui conti consolidati. L'ISVAP
   puo'  tuttavia  autorizzare  o imporre l'applicazione di uno degli
   altri  due  metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque
   dei  principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal
   Governo;
h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II
   alla  direttiva,  che  possano  essere  consentite esenzioni dagli
   obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;
i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione
   situate  in  un Paese terzo possano essere presi in considerazione
   gli  elementi  che  soddisfano i requisiti di solvibilita' in tale
   Paese,   purche'  siano  comparabili  con  quelli  previsti  dalle
   disposizioni comunitarie in materia.
                               Art. 27
    Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
  come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
                in materia di specialita' medicinali

  1.  Al  decreto  legislativo 29 maggio 1991 n. 178, come modificato
dal  decreto  legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo  2,  comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono
   sostituite dalle seguenti: "di specialita' medicinali";
b) all'articolo  4, comma 2, e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis)
   siano iscritti all'albo professionale";
c) all'articolo  24,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
   periodo:  "In  tale  ipotesi,  inoltre, il Ministero della sanita'
   puo'  sospendere  il  direttore  tecnico dalle sue funzioni per un
   periodo di tempo non superiore a sei mesi.";
d) all'articolo 25, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione
   in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
   a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;
   b)  preparati  su richiesta del medico, scritta e non sollecitata,
   il  quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o
   della  struttura  alla  quale  e' preposto, sotto la sua diretta e
   personale   responsabilita';   a  tale  ipotesi  si  applicano  le
   disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo
   5  del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n. 23, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.";
e) all'articolo   25,   comma   5,   le   parole   da:  "Nell'ipotesi
   disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono sostituite
   dalle  seguenti:  "Nelle  ipotesi  disciplinate  dal  comma  4  il
   produttore  e'  tenuto  a  comunicare  subito  al  Ministero della
   sanita' le preparazioni effettuate;";
f) all'articolo  25,  comma  7, all'alinea, le parole da: "destinati"
   fino a: "trenta giorni" sono soppresse;
g) all'articolo  25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte
   le   seguenti   parole:   "purche'  destinati  ad  un  trattamento
   terapeutico non superiore a trenta giorni;".
                               Art. 28
           Modifiche all'articolo 1746 del codice civile,
              in materia di responsabilita' dell'agente

  1.  Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la
parola:  "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di
quelli di cui all'articolo 1736".
  2.  Dopo  il  secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile e'
inserito il seguente:
"E'   vietato   il   patto   che   ponga  a  carico  dell'agente  una
responsabilita',  anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.
E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta
in   volta   la   concessione  di  una  apposita  garanzia  da  parte
dell'agente,  purche'  cio' avvenga con riferimento a singoli affari,
di   particolare  natura  ed  importo,  individualmente  determinati;
l'obbligo  di  garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu'
elevato  della  provvigione  che  per  quell'affare l'agente medesimo
avrebbe  diritto  a  percepire; sia previsto per l'agente un apposito
corrispettivo".
                               Art. 29
    Poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato

  1.  Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
e' sostituito dal seguente:
"2.  Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare
con  le  modalita'  previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al
Titolo  Il  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  e, in caso di
opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione
delle  Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di
finanza  che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri
d'indagine  ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi".
                               Art. 30
            Tutela degli interessi finanziari comunitari

  1.  Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari
comunitari,  gli  stessi  strumenti  adottati  per  la  tutela  degli
interessi  finanziari  nazionali,  conformemente all'articolo 280 del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea, come sostituito dal
Trattato  di  Amsterdam  di  cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i
militari   della   Guardia   di  finanza,  per  l'accertamento  e  la
repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle
lesive   del   bilancio  nazionale  connesse  alle  prime,  procedono
avvalendosi  dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza
ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999

                               CIAMPI

                    D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

                    LETTA, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

                                 LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 5619):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (D'alema)  e  dal  Ministro  per  le  politiche comunitarie
          (Letta) il 29 gennaio 1999.
              Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'Unione
          europea),  in  sede  referente,  il  10  febbraio 1999, con
          pareri  delle  commissioni I, II, III, V, VII, VIII, IX, X,
          XI, XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
              Esaminato  dalla XIV commissione il 2, 3, 4, 11, 18, 23
          e 24 marzo 1999.
              Relazione  scritta annunciata il 25 marzo 1999 (atto n.
          5619/A - relatore on. Bova).
              Esaminato  in aula il 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 ed
          approvato il 26 maggio 1999.
          Senato della Repubblica (atto n. 4057):
              Assegnato  alla  1a commissione (Affari costituzionali)
          in  sede  referente,  l'11  giugno  1999,  con pareri delle
          commissioni  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta
          affari   Comunita'   europee   e   parlamentare   questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  1a  commissione  l'8, 15, 27, 28 e 29
          luglio 1999.
              Relazione scritta annunciata il 14 settembre 1999 (atto
          n. 4057/A - relatore sen. Besostri).
              Esaminato  in  aula  il  15  e  16  settembre  1999  ed
          approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1999.
          Camera dei deputati (atto n. 5619/B):
              Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'unione
          europea),  in  sede  referente,  il  27 settembre 1999, con
          pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI,
          XII, XIII, e parlamentare questioni regionali.
              Esaminato  dalla  XIV  commissione  il  13, 19, 20 e 27
          ottobre 1999.
              Relazione  scritta  annunciata l'11 novembre 1999 (atto
          n. 5619/C - relatore on. Bova).
              Esaminato  in  aula  il 15 novembre 1999, ed approvato,
          con modificazioni, il 30 novembre 1999.
          Senato della Repubblica (atto n. 4057/B):
              Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede referente, il 7 dicembre 1999, con il parere delle
          commissioni  2a,  5a,  9a,  10a,  12a,  della giunta affari
          Comunita'   europee   e   parlamentare   per  le  questioni
          regionali.
              Esaminato dalla 1a commissione il 9 e 14 dicembre 1999.
              Esaminato in aula ed approvato, il 16 dicembre 1999.
                                                           ALLEGATO A
                                                (Articolo 1, comma 1)

   97/5/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

   98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  prevede  una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

   98/43/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio  1998,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  in materia di
pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

   98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
luglio  1998,  relativa  ad una modifica della direttiva 98/34/CE che
prevede  una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.

   98/49/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa
alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori
subordinati  e  dei  lavoratori  autonomi che si spostano all'interno
della Comunita' europea.

   98/50/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29  giugno  1998,  che
modifica  la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o
di parti di stabilimenti.

   98/52/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa
all'estensione  della  direttiva  97/80/CE  riguardante l'onere della
prova  nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

   98/56/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa
alla  commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione  delle
piante ornamentali.

   98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

   98/76/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  1o  ottobre  1998, che
modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione
di  trasportatore  su  strada  di  merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento  reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

   98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

   98/83/CE:   direttiva   del   Consiglio,   del  3  novembre  1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.

   98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei
servizi di accesso condizionato.

   98/93/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14  dicembre 1998, che

modifica  la  direttiva  68/414/CEE  che stabilisce l'obbligo per gli
Stati  membri  della  CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

   99/2/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio  1999,  relativa  al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri  concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati
con radiazioni ionizzanti.

   99/3/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio  1999,  che  stabilisce  un elenco comunitario di alimenti e
loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

   1999/20/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22  marzo  1999, che
modifica    le    direttive   70/524/CEE   relativa   agli   additivi
nell'alimentazione   degli  animali,  82/471/CEE  relativa  a  taluni
prodotti  impiegati  nell'alimentazione  degli animali, 95/53/CE, che
fissa  i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel  settore  dell'alimentazione  animale  e  95/69/CE  che  fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di
taluni    stabilimenti    e   intermediari   operanti   nel   settore
dell'alimentazione degli animali.

   1999/34/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10  maggio  1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri in materia di
responsabilita' per danni da prodotti difettosi.

   1999/35/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa
a  un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di
sicurezza  di  traghetti  roll-on/roll-off  e  di  unita'  veloci  da
passeggeri adibiti a servizi di linea.

   1999/38/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29  aprile 1999, che
modifica   per   la  seconda  volta  la  direttiva  90/394/CEE  sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione
ad  agenti  cancerogeni  durante  il  lavoro,  estendendola ad agenti
mutageni.
                                                           ALLEGATO B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

   98/5/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio  1998,  volta  a  facilitare  l'esercizio  permanente  della
professione  di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui
e' stata acquistata la qualifica.

   98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio  1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi, di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

   98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio  1998,  relativa  a  provvedimenti  inibitori  a  tutela degli
interessi dei consumatori.

   98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale.

   98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  modifica  la  direttiva  93/6/CEE  del Consiglio,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi.

   98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  modifica,  per  quanto riguarda in particolare le
ipoteche,   la   direttiva  89/647/CEE  del  Consiglio,  relativa  al
coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.

   98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno  1998,  che  modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE
del Consiglio relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi
e  al  suo  esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e
III   della   direttiva   89/647/CEE   relativa  al  coefficiente  di
solvibilita'  degli  enti  creditizi  e  l'articolo 2 e l'allegato II
della  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  relativa  all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

   98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante
la protezione degli animali negli allevamenti.

   98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi.

   98/63/CE:  direttiva  della Commissione, del 3 settembre 1998, che
modifica  la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la
libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli.

   98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre  1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

   98/81/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  26  ottobre  1998, che
modifica   la   direttiva   90/219/CEE   sull'impiego   confinato  di
microrganismi geneticamente modificati.

   98/95/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14  dicembre 1998, che
modifica,  per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno,
le  varieta'  geneticamente  modificate  e le risorse genetiche delle
piante,  le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE,     70/457/CEE     e     70/458/CEE     concernenti    la
commercializzazione  delle  sementi di barbabietole, delle sementi di
piante  foraggere,  delle  sementi  di  cereali, dei tuberi - seme di
patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole.  98/96/CE:  direttiva  del Consiglio, del 14 dicembre 1998,
recante  modifica,  tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul
campo   non   ufficiale,   delle  direttive  66/400/CEE,  66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/ CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi
di  piante  foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di
patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi
di ortaggi e il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole.

   99/10/CE:  direttiva  della  Commissione,  del  10 marzo 1999, che
introduce  deroghe  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 7 della
direttiva    79/112/CEE    del    Consiglio   per   quanto   riguarda
l'etichettatura dei prodotti alimentari.
                                                           ALLEGATO C
                                                         (Articolo 3)

   98/35/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  25  maggio  1998,  che
modifica  la  direttiva  94/58/CE  concernente  i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare.

   99/4/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
febbraio  1999,  relativa  agli estratti di caffe' e agli estratti di
cicoria.

   1999/21/CE:  direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

   1999/22/CE:  direttiva  del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

   1999/39/CE:  direttiva  della  Commissione, del 6 maggio 1999, che
modifica  la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli
altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

   1999/50/CE:  direttiva  della Commissione, del 25 maggio 1999, che
modifica  la  direttiva  91/321/CEE  sugli  alimenti  per  lattanti e
alimenti di proseguimento.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47