PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre
1999, n. 504
Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel
caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da
determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650,
che ha introdotto nella citata legge 22 aprile 1941, n. 633,
l'articolo 15-bis;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli affari normativi nell'adunanza del 26 ottobre
1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Requisiti soggettivi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge
22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 1, comma 48,
della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da
almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano. Le predette disposizioni si
applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti
di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, costituiti
da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo
svolgimento di attivita' dirette arrecare benefici, a persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, in uno o piu' dei seguenti settori:
a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d) istruzione;
e) formazione;
f) tutela dei diritti civili.
2. Ferma restando l'esclusione dagli enti di cui al comma 1 dei
soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti
ed adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e)
f), g) ed h), e di cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del
medesimo articolo 10.
3. Ai fini della partecipazione alla manifestazione nella quale
hanno luogo le esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste
nel citato articolo 15-bis negli organismi costituiti su base
associativa, la qualita' di socio deve essere stata conseguita almeno
sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
Art. 2.
Requisiti oggettivi
1. Ai fini del presente regolamento:
a) ciascuno degli enti di cui al precedente articolo 1 puo'
organizzare le manifestazioni previste nello stesso articolo in
numero non superiore a quattro nell'arco di un anno solare. Le
manifestazioni stesse, organizzate a soli fini di solidarieta', non
debbono comunque avere carattere di concorrenzialita' sul mercato;
b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono
consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere
fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da
consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli
invitati presenti alla manifestazione;
c) si intende per sede della manifestazione quella indicata
nell'atto costitutivo come sede legale del centro, dell'istituto o
della associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per
capienza o per agibilita' o per ragioni di sicurezza allo svolgimento
della esecuzione, rappresentazione o recitazione, e' ammesso che le
stesse avvengano in altri locali, purche' non si tratti di luoghi
pubblici o aperti al pubblico e purche' siano rispettate le vigenti
norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumita' delle
persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte,
l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza;
d) a ciascuna delle esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni
non possono presenziare complessivamente soci e invitati in numero
superiore a cinquecento.
Art. 3.
Prescrizioni procedurali
1. Gli enti di cui all'articolo 1 del presente regolamento che
intendano avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15-bis, comma 1,
primo capoverso, della legge 22 aprile 1941, n. 633, debbono far
pervenire alla S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla
data di svolgimento della manifestazione:
a) il programma dettagliato della manifestazione;
b) copia o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono
essere muniti gli invitati;
c) l'indicazione del luogo dove sara' effettuata la
manifestazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della
autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza;
d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente
organizzatore della manifestazione attestante che: 1) l'esecuzione,
la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a
titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a
soli fini di solidarieta'; 2) l'ente organizzatore della
manifestazione sia in possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli
adempimenti di cui al presente regolamento, anche con riferimento a
quanto prescritto all'articolo 1, comma 3.
2. La S.I.A.E. verifica la veridicita' delle dichiarazioni di cui
al precedente comma. La presentazione della documentazione di cui
allo stesso comma vale come assenso affinche' la S.I.A.E. possa
effettuare gli opportuni controlli ed abbia facolta' di accesso ai
documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 settembre 1999
Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999 Registro n. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337 |