D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
 
 

 

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1999, n. 504
Regolamento  recante  agevolazioni in materia di diritto d'autore nel
caso  di  esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da
determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 650,
che  ha  introdotto  nella  citata  legge  22 aprile  1941,  n.  633,
l'articolo 15-bis;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  affari  normativi  nell'adunanza del 26 ottobre
1998;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Requisiti soggettivi
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, della legge
22 aprile  1941,  n.  633, come introdotto dall'articolo 1, comma 48,
della  legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano agli organismi di
volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti da
almeno due anni nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  predette  disposizioni  si
applicano, alle associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti
di  carattere privato, con o senza personalita' giuridica, costituiti
da  almeno  due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella
forma  dell'atto  pubblico  o  della  scrittura privata autenticata o
registrata,   prevedano   espressamente   ed   in  via  esclusiva  lo
svolgimento   di  attivita'  dirette  arrecare  benefici,  a  persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, in uno o piu' dei seguenti settori:
    a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
    b) assistenza sanitaria;
    c) beneficenza;
    d) istruzione;
    e) formazione;
    f) tutela dei diritti civili.
  2.  Ferma  restando  l'esclusione  dagli enti di cui al comma 1 dei
soggetti indicati dall'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, gli enti stessi devono possedere i requisiti
ed  adempiere alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e)
f),  g)  ed  h),  e  di  cui al comma 6, lettere a), b), c) e d), del
medesimo articolo 10.
  3.  Ai  fini  della  partecipazione alla manifestazione nella quale
hanno  luogo  le  esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni previste
nel  citato  articolo  15-bis  negli  organismi  costituiti  su  base
associativa, la qualita' di socio deve essere stata conseguita almeno
sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
                               Art. 2.
                         Requisiti oggettivi
  1. Ai fini del presente regolamento:
    a) ciascuno  degli  enti  di  cui  al  precedente articolo 1 puo'
organizzare  le  manifestazioni  previste  nello  stesso  articolo in
numero  non  superiore  a  quattro  nell'arco  di  un anno solare. Le
manifestazioni  stesse,  organizzate a soli fini di solidarieta', non
debbono comunque avere carattere di concorrenzialita' sul mercato;
    b)  l'esecuzione,  la  rappresentazione  o la recitazione debbono
consistere  in  prestazioni  artistiche dal vivo e non possono essere
fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da
consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dai soci e dagli
invitati presenti alla manifestazione;
    c) si  intende  per  sede  della  manifestazione  quella indicata
nell'atto  costitutivo  come  sede legale del centro, dell'istituto o
della  associazione.  Qualora  la  sede  stessa  non  sia  idonea per
capienza o per agibilita' o per ragioni di sicurezza allo svolgimento
della  esecuzione,  rappresentazione o recitazione, e' ammesso che le
stesse  avvengano  in  altri  locali, purche' non si tratti di luoghi
pubblici  o  aperti al pubblico e purche' siano rispettate le vigenti
norme  di  pubblica  sicurezza  e  di  tutela  dell'incolumita' delle
persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte,
l'autorizzazione   di   cui  all'articolo  118  del  regolamento  per
l'esecuzione  del  testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza;
    d) a  ciascuna  delle  esecuzioni, rappresentazioni o recitazioni
non  possono  presenziare  complessivamente soci e invitati in numero
superiore a cinquecento.
                               Art. 3.
                      Prescrizioni procedurali
  1.  Gli  enti  di  cui  all'articolo 1 del presente regolamento che
intendano avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15-bis, comma 1,
primo  capoverso,  della  legge  22 aprile  1941, n. 633, debbono far
pervenire  alla  S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla
data di svolgimento della manifestazione:
    a) il programma dettagliato della manifestazione;
    b)  copia  o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono
essere muniti gli invitati;
    c) l'indicazione    del    luogo   dove   sara'   effettuata   la
manifestazione  e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della
autorizzazione   di   cui   all'articolo   118  del  regolamento  per
l'esecuzione  del  testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza;
    d) una   dichiarazione   del   legale   rappresentante  dell'ente
organizzatore  della  manifestazione attestante che: 1) l'esecuzione,
la  rappresentazione  o  la  recitazione  avvengono  esclusivamente a
titolo  gratuito  da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a
soli   fini   di   solidarieta';   2)   l'ente   organizzatore  della
manifestazione  sia  in  possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli
adempimenti  di  cui al presente regolamento, anche con riferimento a
quanto prescritto all'articolo 1, comma 3.
  2.  La  S.I.A.E. verifica la veridicita' delle dichiarazioni di cui
al  precedente  comma.  La  presentazione della documentazione di cui
allo  stesso  comma  vale  come  assenso  affinche' la S.I.A.E. possa
effettuare  gli  opportuni  controlli ed abbia facolta' di accesso ai
documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 16 settembre 1999
               Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato  alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999   Registro n. 3
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47