D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione
Decreto Legislativo
29 ottobre 1999, n. 419

 

 

NOTA INTRODUTTIVA
Pubblichiamo di questo decreto unicamente i due articoli che interessano la SIAE: l'articolo 7 e l'articolo 13. Dato che il decreto originale è stato successivamente aggiornato, riportiamo il testo aggiornato ma, per dar modo al lettore di rendersi conto delle differenze con la versione precedente, le evidenziamo subito dopo in due modi: A) tramite il simbolo
>>> nel testo aggiornato per indicare il punto a partire dal quale sono state introdotte le modifiche e B) con la dicitura VERSIONE PRECEDENTE  per visualizzare il testo precedentemente in vigore.


Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
come aggiornato dal D.Lgs. del 9.4.2003 n. 66 e dal D.L. 26.4.2005 n. 63

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Omissis

Art. 7.
Società italiana autori e editori

1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base ‎associativa, svolge le seguenti funzioni: ‎
a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o ‎indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per ‎l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi ‎compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e ‎cinematografica di opere tutelate; ‎
b) cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ‎
c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della società ‎dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno. ‎

2. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, ‎è disciplinata dalle norme di diritto privato. ‎

3.
La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la ‎gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in ‎regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti ‎pubblici o privati. ‎

4.
L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel ‎rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore ‎del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo ‎statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ‎ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga ‎anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e ‎l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in ‎sede europea. ‎

5.
Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta ‎del Consiglio di amministrazione,
>>>ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio ‎dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ‎Ministro dell'economia e delle finanze. ‎
VERSIONE PRECEDENTE: ... ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6.
La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei ‎diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall'esercizio ‎successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione ‎contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito ‎l'equilibrio finanziario. ‎

7.
La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si ‎informa ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi ‎diritto.
>>>I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono ‎annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.
VERSIONE PRECEDENTE: I criteri di ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.

8.
>>>Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del ‎Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla SIAE. VERSIONE PRECEDENTE: Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro ‎delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'articolo 182 ‎della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento di attuazione della ‎medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. ‎

Omissis

Art. 13.
Revisione statutaria

1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si ‎applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme ‎vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme ‎generali, regolatrici della materia: ‎
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: ‎
‎1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato ‎alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico ‎dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a ‎regioni o enti locali; ‎
‎2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato ‎consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un ‎numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni ‎organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi; ‎
b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con ‎decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, ‎con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni ‎pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; ‎
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia ‎dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione ‎dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti ‎a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività; ‎
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di ‎forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente ‎per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ‎della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali ‎comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti ‎designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; ‎
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di ‎sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti ‎designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ‎ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o ‎esperti del settore; ‎
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di ‎amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto ‎con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di ‎eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo ‎decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso ‎delle spese di missione; ‎
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con ‎organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; ‎previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o ‎finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, ‎designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in ‎carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati; ‎
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti ‎di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in ‎rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori ‎contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro ‎supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o ‎finanziaria; ‎
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo ‎stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra ‎attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ‎successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il ‎conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, ‎con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di ‎spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; ‎
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente ‎con i princìpi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ‎
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del ‎decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; ‎
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di ‎organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia ‎dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in ‎funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti ‎all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; ‎
o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ‎ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del ‎Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i ‎predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto ‎con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; ‎
p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico ‎predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza ‎istituzionale; ‎
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario ‎straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o ‎dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ‎Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o ‎dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-‎commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a ‎pena di scioglimento dell'ente. ‎

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze ‎connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto ‎tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle ‎attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti ‎a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ‎ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si ‎applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze ‎degli stessi. ‎

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia ‎intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le ‎seguenti disposizioni: ‎
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai ‎criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il ‎regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ‎ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un ‎commissario straordinario; ‎
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti ‎e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli ‎rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e ‎dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del ‎collegio. ‎

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta ‎alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino ‎alla nomina di quelli di nuova istituzione. ‎

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47