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NOTA INTRODUTTIVA
Pubblichiamo di questo decreto unicamente i due
articoli che interessano la SIAE: l'articolo 7 e l'articolo
13. Dato che il decreto originale è stato successivamente
aggiornato, riportiamo il testo aggiornato ma, per dar modo al
lettore di rendersi conto delle differenze con la versione
precedente, le evidenziamo subito dopo in due modi: A) tramite
il simbolo
>>> nel testo aggiornato
per indicare il punto a partire dal quale sono state
introdotte le modifiche e B) con la dicitura
VERSIONE PRECEDENTE
per visualizzare il testo precedentemente in vigore.
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.
419,
come aggiornato
dal D.Lgs. del 9.4.2003 n. 66 e dal D.L. 26.4.2005 n. 63
Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Omissis
Art. 7.
Società italiana autori e editori
1.
La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata
SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti
funzioni:
a)
esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata
sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per
l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione
meccanica e cinematografica di opere tutelate;
b)
cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della
legge 22 aprile 1941, n. 633;
c)
assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera
a), nell'ambito della società dell'informazione, nonché la
protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.
2.
L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle
funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata
dalle norme di diritto privato.
3.
La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge
e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di
accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti,
anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni,
regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.
4.
L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono
regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto
assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli
organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione
dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche
conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione
dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui
diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in
sede europea.
5.
Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei
suoi componenti, su proposta del Consiglio di
amministrazione,
>>>ed è approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
VERSIONE PRECEDENTE:
... ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6.
La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa
alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la
gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire
dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in
vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le
due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere
perseguito l'equilibrio finanziario.
7.
La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto
d'autore e dei diritti connessi si informa ai princìpi della
massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli
aventi diritto.
>>>I criteri di ripartizione dei proventi
spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente
predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del
Ministro vigilante.
VERSIONE PRECEDENTE:
I criteri di
ripartizione sono annualmente predeterminati dalla SIAE e
sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.
8.
>>>Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri
la vigilanza sulla SIAE.
VERSIONE PRECEDENTE:
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita la
vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta
sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua
specifica competenza. Sono soppressi l'articolo 182 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento
di attuazione della medesima legge, approvato con regio
decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
Omissis
Art. 13.
Revisione statutaria
1.
Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e
relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere
monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione
organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente
carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato
dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a
regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo
collegiale, denominato consiglio di amministrazione,
presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero
di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed
alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta
salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro
vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di
attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del
Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di
organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti
esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri
idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma
restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere
di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli
enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a
carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di
attività;
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al
sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti
territorialmente interessati, o della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli
organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e
dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro
programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni
consultive, a organi assembleari, composti da esperti
designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente
interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a
vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da
docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai
componenti degli organi di amministrazione, ordinari o
straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di eventuali direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con
analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti
dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di
missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria
e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un
vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio;
previsione che il presidente possa restare in carica, di
norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre
membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone
in possesso di specifica professionalità; previsione di un
membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi
dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri
dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di
distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione,
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni; previsione della responsabilità dei
predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati
previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di
vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione
delle relative risorse finanziarie (budget di spesa)
predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un
sistema di controlli interni, coerente con i princìpi fissati
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali
e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in
coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei
residui profili organizzativi, in funzione anche delle
dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente
soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero
ad altri atti organizzativi;
o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità
ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario,
deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono
soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate
esigenze ed entro un limite numerico predeterminato,
incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di
competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e
dei poteri del commissario straordinario, nominato
dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole
rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria,
della possibilità di nominare uno o più sub-commissari;
previsione di termini perentori di durata massima del
commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui
al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze
connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con
particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia
finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie
su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci
pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a
struttura associativa, ai quali, in particolare, non si
applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1
ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo
comma si applicano solo se coerenti con la natura e
l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli
stessi.
3. Agli enti di cui al
presente articolo, relativamente ai quali la revisione
statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001,
si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti
disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che
risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma
1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il
regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati,
i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva
la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un
commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui
al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze
sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli
rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove
presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del
collegio.
4. Negli enti di cui al
presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti
intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento
degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di
quelli di nuova istituzione.  |