D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 169
Attuazione della  direttiva 96/9/CE relativa alla  tutela giuridica
delle banche di dati.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva  96/9/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio
dell'11 marzo  1996, relativa alla  tutela giuridica delle  banche di
dati;
  Vista  la legge  24  aprile 1998,  n. 128,  ed  in particolare  gli
articoli 1 e  2, nonche' l'articolo 43 che detta  i criteri di delega
al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
  Vista la legge  22 aprile 1941, n. 633,  concernente protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Vista  la  legge  20  giugno  1973, n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione  di Berna per la  protezione delle opere
letterarie ed artistiche;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti Commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per le  politiche  comunitarie,  di
concerto con i  Ministri degli affari esteri, di  grazia e giustizia,
del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione economica,  delle
comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al secondo comma dell'articolo 1  della legge 22 aprile 1941, n.
633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le banche
di  dati  che   per  la  scelta  o  la   disposizione  del  materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art. 10,  commi 2 e 3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
            Nota al titolo:
            - Per quanto  concerne la direttiva 96/9/CE vedasi  nelle
          note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa non   puo' essere
          delegato al Governo  se non con determinazione di  principi
          e  criteri  direttivi e   soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La  direttiva 96/9/CE e'   pubblicata in    G.U.C.E.  L
          49/29  del 28 febbraio 1996.
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza     dell'Italia  alle  Comunita'  europee
          (legge comunitaria 1995-1997).
            - Gli articoli 1,   2 e 43  della  succitata  legge    24
          aprile 1998, n.  128, cosi' recitano:
            "Art.   1   (Delega  al   Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie).  - 1.  Il  Governo  e' delegato  ad
          emanare, entro   il termine di   un anno  dalla    data  di
          entrata  in  vigore    della  presente  legge,  i   decreti
          legislativi   recanti  le    norme  occorrenti    per  dare
          attuazione  alle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A; la scadenza  e' prorogata di  sei mesi  se,
          per effetto  di direttive notificate nel corso dell'anno di
          delega, la disciplina risultante  da  direttive    comprese
          nell'elenco   e'  modificata  senza   che  siano introdotte
          nuove norme di principio.
            2. I decreti  legislativi sono adottati,  nel    rispetto
          dell'art.  14  della  legge    23 agosto 1988, n.   400, su
          proposta del  Presidente del Consiglio dei ministri  o  del
          Ministro  competente per il coordinamento delle   politiche
          comunitarie    e     dei     Ministri   con      competenza
          istituzionale  nella  materia, di concerto   con i Ministri
          degli affari esteri,  di grazia  e giustizia,  del  tesoro,
          del  bilancio e   della programmazione   economica e    con
          gli  altri   Ministri interessati  in relazione all'oggetto
          della direttiva, se non proponenti.
            3.   Gli schemi    dei    decreti  legislativi    recanti
          attuazione    delle direttive comprese   nell'elenco di cui
          all'allegato B, a  seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il    termine
          di  cui  al comma 1, alla  Camera dei deputati  e al Senato
          della  Repubblica perche'   su   di   essi sia    espresso,
          entro  quaranta   giorni    dalla   data  di  trasmissione,
          il   parere   delle Commissioni competenti    per  materia;
          decorso  tale    termine,  i decreti sono emanati  anche in
          mancanza  di detto parere. Qualora  il termine previsto per
          il parere delle  Commissioni scada nei  trenta  giorni  che
          precedono     la   scadenza    dei  termini    previsti  al
          comma  1   o successivamente, questi ultimi sono  prorogati
          di novanta giorni.
            4.  Entro    due  anni  dalla data   di entrata in vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo'  emanare, con la
          procedura   indicata  nei     commi  2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17.
            5.  Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il termine
          di cui al comma  1, e  con le  modalita di  cui ai  commi 2
          e 3,   disposizioni integrative e  correttive  del  decreto
          legislativo  l  settembre  1993,  n.    385,  e  successive
          modificazioni,  nel    rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi  e    con l'osservanza   della procedura indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
            6. Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il  termine
          di  cui  al  comma     1,   disposizioni    integrative   e
          correttive  del   decreto legislativo 14   agosto 1996,  n.
          494,  di  recepimento    della  direttiva  92/57/CEE    del
          Consiglio,  nel    rispetto   dei   principi   e    criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  delle   procedure indicate
          dalla legge 22 febbraio  1994,  n. 146,  e  dalla  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52.   Nell'esercizio della   delega  il
          Governo  dispone    l'applicazione  delle  norme  di    cui
          all'art. 10 del   citato decreto legislativo n.    494  del
          1996    a   laureati con   adeguata   competenza  tecnica o
          documentabile esperienza curriculare  e  professionale  nel
          settore della sicurezza.
            7.  Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il termine
          di cui al comma 1  e con le modalita'  di cui ai  commi 2 e
          3,  le disposizioni integrative e correttive necessarie  ad
          adeguare la disciplina recata dal  decreto  legislativo  26
          novembre    1992,  n.  470,  alle  direttive  del Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto   dei
          principi  e  criteri direttivi di cui  all'art. 6, comma 1,
          lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio  1992,  n.
          142.
            8.    Il Governo   e'   delegato  ad emanare,  secondo  i
          criteri e  i principi direttivi  di cui  all'art. 2,  entro
          il  termine di  cui al comma  1 e   con le    modalita'  di
          cui    ai  commi    2  e    3 del   presente articolo,   le
          disposizioni  integrative   e   correttive necessarie    ad
          adeguare la  disciplina recata  dal decreto legislativo  10
          settembre  1991,  n.   303, alla direttiva   86/653/CEE del
          Consiglio,  relativa al coordinamento dei    diritti  degli
          Stati   membri      concernenti   gli   agenti  commerciali
          indipendenti.
            9. Entro   sei mesi dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente legge,  con le  modalita' di  cui  ai commi
          2 e  3, informandosi  ai criteri e ai principi generali  di
          cui all'art. 2, e' data attuazione:
            a)   alla   direttiva   93/118/CE    del  Consiglio,  che
          modifica  la direttiva 85/73/CEE  del Consiglio,   relativa
          al   finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari
          delle carni fresche e delle carni di  volatili  da cortile,
          informandosi    anche    ai  criteri    specifici  previsti
          all'art.    35  della  legge  6   febbraio 1996, n. 52,   e
          tenendo conto delle   direttive del    Consiglio  94/64/CE,
          95/24/CE,    96/17/CE  e 96/43/CE, di modifica della citata
          direttiva 85/73/CEE;
            b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa  alla
          protezione   degli  animali  durante  la    macellazione  o
          l'abbattimento, informandosi anche  ai  criteri   specifici
          previsti  all'art.   37   della  legge  6 febbraio 1996, n.
          52;
            c)    alla  direttiva    95/29/CE  del    Consiglio sulla
          protezione degli animali  durante  il    trasporto  e  alla
          direttiva   97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la
          protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della
          Commissione 97/182/CE".
            "Art.  2   (Criteri   e   principi   direttivi   generali
          della    delega  legislativa).  -  1.   Salvi gli specifici
          principi   e criteri  direttivi  stabiliti  negli  articoli
          seguenti ed in aggiunta  a quelli contenuti nelle direttive
          da    attuare,  i  decreti  legislativi di   cui all'art. 1
          saranno informati ai seguenti principi e criteri  direttivi
          generali:
            a)    le    amministrazioni   direttamente    interessate
          provvederanno all'attuazione  dei decreti  legislativi  con
          le ordinarie  strutture amministrative;
            b) per evitare  disarmonie con le discipline vigenti  per
          i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse;
            c)  salva l'applicazione delle  norme penali vigenti, ove
          necessario per assicurare l'osservanza delle   disposizioni
          contenute   nei   decreti   legislativi,  saranno  previste
          sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle
          disposizioni  dei   decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
          limiti,   rispettivamente,   dell'ammenda   fino   a   lire
          duecento  milioni    e  dell'arresto    fino  a   tre anni,
          saranno previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei
          casi  in cui le infrazioni ledano o  espongano  a  pericolo
          interessi    generali dell'ordinamento interno del tipo  di
          quelli  tutelati  dagli  articoli 34  e   35   della  legge
          24  novembre   1981,   n. 689.   In   tali   casi   saranno
          previste:  la   pena dell'ammenda  alternativa  all'arresto
          per    le infrazioni che espongano a pericolo  o danneggino
          l'interesse protetto; la   pena dell'arresto congiunta    a
          quella    dell'ammenda per   le infrazioni  che rechino  un
          danno    di    particolare    gravita'.      La    sanzione
          amministrativa  del pagamento  di una  somma non  inferiore
          a  lire    cinquantamila e   non superiore a  lire duecento
          milioni  sara' prevista per   le infrazioni  che  ledano  o
          espongano  a  pericolo  interessi diversi   da quelli sopra
          indicati.  Nell'ambito   dei   limiti   minimi e    massimi
          previsti,      le  sanzioni    sopra    indicate    saranno
          determinate  nella  loro   entita' tenendo   conto    della
          diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che
          ciascuna  infrazione    presenta in astratto, di specifiche
          qualita'  personali  del  colpevole, comprese  quelle   che
          impongono  particolari  doveri  di prevenzione, controllo o
          vigilanza,  nonche'  del  vantaggio   patrimoniale      che
          l'infrazione    puo' recare al   colpevole o alla persona o
          ente nel cui interesse egli  agisce.    In  ogni  caso,  in
          deroga  ai  limiti sopra indicati.   per le infrazioni alle
          disposizioni dei   decreti  legislativi   saranno  previste
          sanzioni    penali      o amministrative identiche a quelle
          eventualmente gia' comminate dalle leggi  vigenti  per   le
          violazioni    che siano   omogenee   e   di  pari offensiva
          rispetto alle infrazioni medesime;
            d)  eventuali spese  non contemplate  da   leggi  vigenti
          e  che    non  riguardino   l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazoni   statali   o  regionali    potranno  essere
          previste  nei    soli limiti   occorrenti per l'adempimento
          deli  obblighi   di attuazione   delle   direttive;    alla
          relativa    copertura, in   quanto non   sia possibile  far
          fronte   con  i  fondi  gia'  assegnati  alle    competenti
          amministrazioni,  si  provvedera' a norma  degli articoli 5
          e 21 della legge   16 aprile  1987,    n.  183,  osservando
          altresi'  il   disposto  dell'art. 11-ter,  comma 2,  della
          legge 5  agosto 1978, n. 468,  introdotto dall'art. 7 della
          legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
            e) all'attuazione di direttive  che modificano precedenti
          direttive gia' attuate  con legge o  decreto legislativo si
          provvedera',    se  la  modificazione     non      comporta
          ampliamento    della    materia   regolata, apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla legge   o   al    decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
            f)   abolizione   dei  diritti    speciali  o  esclusivi,
          con  regime autorizzatorio a  favore di  terzi, in  tutti i
          casi    in  cui    il  loro  mantenimento  ostacoli      la
          prestazione,    in  regime di   concorrenza, di servizi che
          formano oggetto di  disciplina delle direttive per  la  cui
          attuazione e' stata  conferita la delega legislativa, o  di
          servizi a questi connessi;
            g)    i decreti  legislativi assicureranno  in ogni  caso
          che,  nelle materie trattate  dalle direttive  da  attuare,
          la  disciplina  disposta  sia  pienamente    conforme  alle
          prescrizioni delle  direttive medesime, tenuto anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
            h) nelle materie di competenza  delle regioni  a  statuto
          ordinario  e speciale e  delle province  autonome di Trento
          e di   Bolzano saranno osservati l'art.  9  della  legge  9
          marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616".
            "Art.  43  (Tutela  giuridica delle banche di dati). - 1.
          L'attuazione della  direttiva    96/9/CE  del    Parlamento
          europeo  e del  Consiglio si informa ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)   definire  la  nozione  giuridica  di banca  di  dati
          ai  sensi dell'art. 1  della direttiva   ed agli    effetti
          del  recepimento della medesima;
            b)    comprendere  la   banca di   dati alle   condizioni
          previste  dalla direttiva, tra le opere protette ai   sensi
          dell'art.   2  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni;
            c)  riconoscere e  disciplinare l'esercizio  del  diritto
          esclusivo dell'autore delle banche di dati;
            d)     prevedere   deroghe    al  diritto   esclusivo  di
          autorizzare  l'estrazione  e  il  reimpiego  di  una  parte
          sostanziale  del  contenuto  di  una    banca di   dati, in
          conformita' a   quanto disposto    dall'art.  6,  comma  2,
          lettere b) e c), della direttiva;
            e)  riconoscere    e disciplinare, in applicazione  delle
          disposizioni contenute nel capitolo   III della  direttiva,
          il  diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati
          alla tutela dell'investimento;
            f)   prevedere  disposizioni  transitorie in  conformita'
          a  quanto previsto dall'art. 14 della direttiva".
                               Art. 2.
  1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' aggiunto il seguente:
  "9) Le  banche di  dati di  cui al  secondo comma  dell'articolo 1,
intese come  raccolte di  opere, dati  o altri  elementi indipendenti
sistematicamente   o   metodicamente  disposti   ed   individualmente
accessibili mediante  mezzi elettronici  o in  altro modo.  La tutela
delle  banche di  dati  non si  estende al  loro  contenuto e  lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".
                               Art. 3.
  1.  L'articolo  12-bis della  legge  22  aprile  1941, n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  12-bis. -  Salvo patto  contrario,  il datore  di lavoro  e'
titolare  del  diritto  esclusivo   di  utilizzazione  economica  del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente  nell'esecuzione  delle  sue   mansioni  o  su  istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.".
                               Art. 4.
  1. Dopo  la sezione  VI del  capo IV  del titolo  I della  legge 22
aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente:
                     "Sezione VII Banche di dati
  Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto
esclusivo di eseguire o autorizzare:
  a) la riproduzione permanente o  temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
  b) la  traduzione, l'adattamento,  una diversa disposizione  e ogni
altra modifica;
  c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie  della  banca di  dati;  la  prima  vendita  di una  copia  nel
territorio dell'Unione  europea da parte  del titolare del  diritto o
con il suo consenso esaurisce  il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
  d)  qualsiasi  presentazione,   dimostrazione  o  comunicazione  in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma;
  e)    qualsiasi    riproduzione,   distribuzione,    comunicazione,
presentazione  o  dimostrazione  in   pubblico  dei  risultati  delle
operazioni di cui alla lettera b).
  Art. 64-sexies.  - 1. Non  sono soggetti all'autorizzazione  di cui
all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
  a) l'accesso o la consultazione  della banca di dati quando abbiano
esclusivamente  finalita' didattiche  o di  ricerca scientifica,  non
svolta nell'ambito di  un'impresa, purche' si indichi la  fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito  di  tali  attivita'   di  accesso  e  consultazione,  le
eventuali operazioni di riproduzione  permanente della totalita' o di
parte  sostanziale  del contenuto  su  altro  supporto sono  comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
  b) l'impiego di una banca di  dati per fini di sicurezza pubblica o
per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
  2. Non  sono soggette  all'autorizzazione dell'autore  le attivita'
indicate  nell'articolo   64-quinquies  poste  in  essere   da  parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali
attivita'  sono necessarie  per l'accesso  al contenuto  della stessa
banca di dati e per il  suo normale impiego; se l'utente legittimo e'
autorizzato  ad utilizzare  solo una  parte della  banca di  dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
  3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
  4. Conformemente alla Convenzione di  Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata  e resa esecutiva con legge
20 giugno  1978, n. 399, le  disposizioni di cui  ai commi 1 e  2 non
possono  essere  interpretate  in  modo da  consentire  che  la  loro
applicazione  arrechi  indebitamente   pregiudizio  al  titolare  del
diritto o  entri in conflitto con  il normale impiego della  banca di
dati.".
                               Art. 5.
  1.  Dopo il  titolo  II della  legge  22 aprile  1941,  n. 633,  e'
inserito il seguente:"
                            Titolo II-bis
                      DISPOSIZIONI SUI DIRITTI
                DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
                   DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
                                Capo I
            Diritti del costitutore di una banca di dati
  Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
  a)  costitutore di  una banca  di dati:  chi effettua  investimenti
rilevanti  per la  costituzione di  una banca  di dati  o per  la sua
verifica  o  la sua  presentazione,  impegnando,  a tal  fine,  mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
  b)  estrazione:  il  trasferimento permanente  o  temporaneo  della
totalita' o  di una parte sostanziale  del contenuto di una  banca di
dati  su un  altro supporto  con  qualsiasi mezzo  o in  qualsivoglia
forma. L'attivita' di  prestito dei soggetti di  cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di estrazione;
  c)  reimpiego:  qualsivoglia  forma  di messa  a  disposizione  del
pubblico della  totalita' o  di una  parte sostanziale  del contenuto
della  banca  di  dati  mediante distribuzione  di  copie,  noleggio,
trasmissione  effettuata con  qualsiasi mezzo  e in  qualsiasi forma.
L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,
non costituisce atto di reimpiego.
  2. La prima  vendita di una copia della banca  di dati effettuata o
consentita  dal  titolare in  uno  Stato  membro dell'Unione  europea
esaurisce  il diritto  di controllare  la rivendita  della copia  nel
territorio dell'Unione europea.
  3.  Indipendentemente dalla  tutelabilita'  della banca  di dati  a
norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei
diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di
dati ha  il diritto, per  la durata  e alle condizioni  stabilite dal
presente  Capo,  di  vietare   le  operazioni  di  estrazione  ovvero
reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale della stessa.
  4. Il diritto  di cui al comma  3 si applica alle banche  di dati i
cui costitutori  o titolari  di diritti sono  cittadini di  uno Stato
membro  dell'Unione  europea  o  residenti  abituali  nel  territorio
dell'Unione europea.
  5.  La disposizione  di cui  al comma  3 si  applica altresi'  alle
imprese  e societa'  costituite  secondo la  normativa  di uno  Stato
membro   dell'Unione    europea   ed   aventi   la    sede   sociale,
l'amministrazione  centrale   o  il  centro   d'attivita'  principale
all'interno  della Unione  europea; tuttavia,  qualora la  societa' o
l'impresa abbia all'interno della  Unione europea soltanto la propria
sede  sociale, deve  sussistere un  legame effettivo  e continuo  tra
l'attivita' della  medesima e  l'economia di  uno degli  Stati membri
dell'Unione europea.
  6.  Il  diritto esclusivo  del  costitutore  sorge al  momento  del
completamento della  banca di dati  e si estingue  trascorsi quindici
anni dal 1  gennaio dell'anno successivo alla  data del completamento
stesso.
  7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico  prima dello  scadere  del periodo  di cui  al  comma 6,  il
diritto di  cui allo  stesso comma 6  si estingue  trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a
disposizione del pubblico.
  8. Se vengono apportate al  contenuto della banca di dati modifiche
o integrazioni  sostanziali comportanti nuovi  investimenti rilevanti
ai sensi  del comma 1,  lettera a),  dal momento del  completamento o
della prima  messa a  disposizione del pubblico  della banca  di dati
cosi' modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello
di cui ai commi 6 e 7.
  9.  Non sono  consentiti  l'estrazione o  il  reimpiego ripetuti  e
sistematici di  parti non  sostanziali del  contenuto della  banca di
dati,  qualora   presuppongano  operazioni  contrarie   alla  normale
gestione   della   banca  di   dati   o   arrechino  un   pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
  10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
                               Capo II
                   Diritti e obblighi dell'utente
  Art. 102-ter. -  1. L'utente legittimo della banca di  dati messa a
disposizione del  pubblico non puo' arrecare  pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere
o prestazioni contenute in tale banca.
  2. L'utente legittimo di una banca  di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino
un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
  3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati  messa per  qualsiasi motivo a  disposizione del  pubblico le
attivita'  di  estrazione  o  reimpiego  di  parti  non  sostanziali,
valutate in  termini qualitativi e quantitativi,  del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo e' autorizzato  ad effettuare l'estrazione o il
reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
  4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e
3 sono nulle.".
                               Art. 6.
  1. L'articolo 171-bis della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' cosi'
modificato:
    a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.   Chiunque,  al   fine  di   trarne  profitto,   riproduce,
trasferisce  su altro  supporto, distribuisce,  comunica, presenta  o
dimostra in pubblico il contenuto di  una banca di dati in violazione
delle disposizioni  di cui agli  articoli 64 -quinquies  e 64-sexies,
ovvero  esegue l'estrazione  o il  reimpiego della  banca di  dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter
e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della
multa  da lire  un  milione a  lire  dieci milioni.  La  pena non  e'
inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di
multa se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se la banca di dati
oggetto delle  abusive operazioni  di riproduzione,  trasferimento su
altro   supporto,  distribuzione,   comunicazione,  presentazione   o
dimostrazione  in   pubblico,  estrazione   o  reimpiego   sia  stata
distribuita,   venduta   o   concessa  in   locazione   su   supporti
contrassegnati  dalla Societa'  italiana degli  autori ed  editori ai
sensi della presente  legge e del relativo  regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369";
  b)  al comma  2,  le parole:  "al comma  1"  sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".
                               Art. 7.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633,
si applicano  anche alle banche  di dati  create prima del  1 gennaio
1998 e  che entro la data  di entrata in vigore  del presente decreto
soddisfino i  requisiti di cui  all'articolo 2 del  decreto medesimo,
fatti  salvi  gli  eventuali  atti conclusi  e  i  diritti  acquisiti
anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di
dati create  dal 1 gennaio 1998  fino alla data di  entrata in vigore
del presente decreto.
  2. Le  disposizioni del  capo I  del titolo  II-bis della  legge 22
aprile  1941,  n.  633,  si  applicano  anche  alle  banche  di  dati
costituite completamente nei  15 anni precedenti il 1  gennaio 1998 e
che alla data di entrata in  vigore del presente decreto soddisfino i
requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli
eventuali  atti  conclusi e  i  diritti  acquisiti anteriormente.  La
stessa disposizione si  applica anche alle banche  di dati costituite
completamente dal 1 gennaio 1998 fino  alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  3. Per  le banche  di dati  di cui  al comma  2, primo  periodo, il
termine di cui  all'articolo 102-bis, comma 5, della  legge 22 aprile
1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998.
  4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti,  in  particolar modo,  il  diritto  d'autore, i  diritti
connessi o  altri diritti od  obblighi preesistenti su dati,  opere o
altri  elementi  inseriti in  una  banca  di dati,  brevetti,  marchi
commerciali, disegni  e modelli  industriali, la protezione  dei beni
appartenenti al patrimonio  nazionale, le norme sulle  intese e sulla
concorrenza  sleale,   il  segreto  industriale,  la   sicurezza,  la
riservatezza,  la  tutela  dei  dati di  carattere  personale  ed  il
rispetto della  vita privata,  l'accesso ai  documenti pubblici  o il
diritto dei contratti.
                               Art. 8.
  1.  Il presente  decreto entra  in  vigore il  giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 6 maggio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Letta, Ministro per  le  politiche
                                  comunitarie
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Diliberto,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
                                   Cardinale,      Ministro     delle
                                  comunicazioni
                                   Melandri, Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto 

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47