DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 169
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica
delle banche di dati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli
articoli 1 e 2, nonche' l'articolo 43 che detta i criteri di delega
al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n.
633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le banche
di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la direttiva 96/9/CE vedasi nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 96/9/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L
49/29 del 28 febbraio 1996.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 1995-1997).
- Gli articoli 1, 2 e 43 della succitata legge 24
aprile 1998, n. 128, cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se,
per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di
delega, la disciplina risultante da direttive comprese
nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte
nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie e dei Ministri con competenza
istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con
gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine
di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al
comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi
dell'art. 17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di cui al comma 1, e con le modalita di cui ai commi 2
e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo l settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza della procedura indicati
nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di cui al comma 1, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del
Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate
dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6
febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il
Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del
1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o
documentabile esperienza curriculare e professionale nel
settore della sicurezza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e
3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26
novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n.
142.
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i
criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro
il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le
disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10
settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del
Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli
Stati membri concernenti gli agenti commerciali
indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le modalita' di cui ai commi
2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di
cui all'art. 2, e' data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che
modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa
al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari
delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile,
informandosi anche ai criteri specifici previsti
all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE,
95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata
direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n.
52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla
protezione degli animali durante il trasporto e alla
direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la
protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della
Commissione 97/182/CE".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici
principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con
le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per
i singoli settori interessati dalla normativa da attuare,
saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni
alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire
duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni,
saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di
quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto
per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un
danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore
a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento
milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o
espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
determinate nella loro entita' tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che
l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o
ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in
deroga ai limiti sopra indicati. per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensiva
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti
e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle
amministrazoni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
deli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5
e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si
provvedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi,
con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i
casi in cui il loro mantenimento ostacoli la
prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che
formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di
servizi a questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,
la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto
ordinario e speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
"Art. 43 (Tutela giuridica delle banche di dati). - 1.
L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati
ai sensi dell'art. 1 della direttiva ed agli effetti
del recepimento della medesima;
b) comprendere la banca di dati alle condizioni
previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi
dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto
esclusivo dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di
autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte
sostanziale del contenuto di una banca di dati, in
conformita' a quanto disposto dall'art. 6, comma 2,
lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle
disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva,
il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati
alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformita'
a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva".
Art. 2.
1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela
delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".
Art. 3.
1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro e'
titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del
programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Art. 4.
1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633, e' inserita la seguente:
"Sezione VII Banche di dati
Art. 64-quinquies . - 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto
esclusivo di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di
copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel
territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle
operazioni di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non
svolta nell'ambito di un'impresa, purche' si indichi la fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito di tali attivita' di accesso e consultazione, le
eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalita' o di
parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o
per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita'
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte
dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali
attivita' sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa
banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo e'
autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono
nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del
diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di
dati.".
Art. 5.
1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:"
Titolo II-bis
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI
DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
Capo I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua
verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della
totalita' o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di
dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69,
comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del
pubblico della totalita' o di una parte sostanziale del contenuto
della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
L'attivita' di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1,
non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a
norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei
diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di
dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal
presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalita' o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i
cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle
imprese e societa' costituite secondo la normativa di uno Stato
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attivita' principale
all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la societa' o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria
sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra
l'attivita' della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento
stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il
diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a
disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche
o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti
ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o
della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati
cosi' modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello
di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di
dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
Capo II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter. - 1. L'utente legittimo della banca di dati messa a
disposizione del pubblico non puo' arrecare pregiudizio al titolare
del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere
o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo
a disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino
un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca
di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le
attivita' di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della
banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo e' autorizzato ad effettuare l'estrazione o il
reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e
3 sono nulle.".
Art. 6.
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' cosi'
modificato:
a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64 -quinquies e 64-sexies,
ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102- ter
e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della
multa da lire un milione a lire dieci milioni. La pena non e'
inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire tre milioni di
multa se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se la banca di dati
oggetto delle abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su
altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata
distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti
contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai
sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369";
b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis".
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633,
si applicano anche alle banche di dati create prima del 1 gennaio
1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo,
fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di
dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati
costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1 gennaio 1998 e
che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i
requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La
stessa disposizione si applica anche alle banche di dati costituite
completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il
termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile
1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998.
4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti
connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o
altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi
commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni
appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla
concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la
riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il
rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il
diritto dei contratti.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Cardinale, Ministro delle
comunicazioni
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 