D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1998, n. 163
 Regolamento   recante   norme   sul  pubblico   registro   per   la
cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1
marzo 1994, n. 153.
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23  agosto   1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed   ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo 22  del  decreto-legge 14  gennaio  1994, n.  26,
convertito nella  legge 1  marzo 1994,  n. 153,  che ha  istituito il
pubblico registro  per la  cinematografia, tenuto presso  la Societa'
italiana autori ed  editori (S.I.A.E.), ed in particolare  il comma 4
di  detto   articolo  che  autorizza  l'emanazione   di  un  apposito
regolamento;
  Vista la  lettera in data  24 giugno 1994,  con cui la  S.I.A.E. ha
proposto  uno schema  di  regolamento del  pubblico  registro per  la
cinematografia ai sensi della norma sopracitata;
  Sentita  la  commissione centrale  per  la  cinematografia, di  cui
all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del
4 agosto 1995;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la  lettera in  data 30  luglio 1996 con  cui la  S.I.A.E. ha
comunicato  di   aver  recepito   nello  schema  di   regolamento  le
osservazioni formulate in motivazione del Consiglio di Stato;
  Vista  la nota  17  aprile 1997,  prot.  n. 6267  con  la quale  la
S.I.A.E. comunica, tra l'altro,  il proprio assenso alla introduzione
di  una  disciplina  transitoria  per  le  opere  gia'  iscritte  nel
precedente pubblico registro;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 1997;
  Sulla proposta  del Ministro  delegato in  materia di  spettacolo e
sport;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Articolazione, tenuta e responsabilita' del conservatore
  1. Nel pubblico registro per  la cinematografia, istituito ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio
1994,  n. 26,  convertito  nella legge  1 marzo  l994,  n. 153,  sono
iscritte tutte le  opere filmiche prodotte o  importate e distribuite
nel  territorio   italiano  per  la  prioritaria   ma  non  esclusiva
destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.
  2.  Il registro,  con  riferimento alla  normativa contenuta  nella
legge 4 novembre l965, n. 1213, cosi' come da ultimo modificata dalla
legge 1 marzo l994, n. 153, si articola in cinque sezioni:
  1) sezione film di lungometraggio di nazionalita' italiana;
  2) sezione film di lungometraggio  di nazionalita' di uno dei paesi
aderenti alla Comunita' europea;
  3)  sezione film  di lungometraggio  di nazionalita'  di paesi  non
aderenti alla Comunita' europea;
  4) sezione  film di cortometraggio  (di nazionalita' italiana  o di
altri paesi aderenti o non alla Comunita' europea);
  5) sezione film di attualita'  (di nazionalita' italiana o di altri
paesi aderenti o non alla Comunita' europea).
  3.  Il pubblico  registro  per la  cinematografia  e' tenuto  dalla
Societa'  italiana  degli  autori  ed editori  (S.I.A.E.)  presso  la
propria direzione  generale in Roma, con  collocazione amministrativa
interna nell'ambito della sezione cinema.
  4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella
sua   tenuta,  e'   automatizzato  mediante   l'uso  di   elaboratori
elettronici  ovvero  di  sistemi   integrati  di  memorizzazione  dei
documenti  su dischi  ottici  o altro  analogo supporto  informatico,
sulla base  di appositi  provvedimenti interni  da emanarsi  da parte
della S.I.A.E.
  5.   La   S.I.A.E.   provvede  all'attuazione   della   pubblicita'
concernente  le  opere  filmiche   e  garantisce  l'espletamento  del
pubblico servizio  che ad  essa si  collega, assumendone  la relativa
responsabilita'  in  ordine  all'affidamento  dei  terzi,  secondo  i
principi generali stabiliti dal codice civile.
  6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i
compiti  e le  funzioni di  conservatore al  dirigente preposto  alla
sezione cinema  ed ai dirigenti  e funzionari incaricati  di svolgere
funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono
la relativa  responsabilita' secondo  le disposizioni previste  per i
conservatori dei registri immobiliari dal codice civile.
  7. Con  apposito provvedimento  la S.I.A.E. determina  le modalita'
pratiche   di   funzionamento   del    pubblico   registro   per   la
cinematografia,  l'orario  di  apertura al  pubblico,  le  indennita'
spettanti ai dirigenti e funzionari  che espletano compiti e funzioni
di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.
                               Art. 2.
        Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia
  1. Ai  fini dell'iscrizione e'  fatto obbligo a chiunque  produca o
importi e  distribuisca opere  filmiche di farne  preventiva denuncia
alla  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  dello
spettacolo,  secondo  le  modalita'   e  i  termini  da  quest'ultima
stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale
denuncia, che deve essere  rilasciata dallo stesso Dipartimento dello
spettacolo,  e  una  copia  conforme  della  denuncia  devono  essere
presentate agli  uffici del  pubblico registro per  la cinematografia
per ottenere l'iscrizione.
  2. L'iscrizione  puo' essere  richiesta dal  produttore o  dai suoi
aventi causa, ovvero, per le  opere straniere, dall'importatore o dal
cessionario  o  concessionario  dei   diritti  di  utilizzazione  per
l'Italia  delle  opere  stesse  o   dai  loro  aventi  causa,  previa
presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in
carta  bollata,  e  dietro  pagamento  della  relativa  tariffa,  che
costituisce condizione per l'iscrizione.
  3. L'ufficio del pubblico  registro per la cinematografia trattiene
l'esemplare    in   carta    bollata    della   domanda    unitamente
all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo
comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta
semplice  al richiedente  con la  menzione dell'avvenuta  iscrizione,
indicandone  la data,  la sezione  in  cui l'opera  filmica e'  stata
iscritta ed il relativo numero d'ordine.
  4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta
alla  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  dello
spettacolo e  presentata in  copia conforme  alla S.I.A.E.,  per ogni
opera filmica iscritta, compatibilmente  con le sue caratteristiche e
a seconda  della sezione attribuitagli,  sono annotati quali  dati di
iscrizione:
  a)  il nome  del produttore  o importatore  e del  distributore; se
trattasi di societa', la ragione sociale e il nome del rappresentante
legale, ed eventualmente quello del procuratore;
  b) il  domicilio del produttore  o importatore e distributore  o la
sede della societa' od eventualmente il domicilio del procuratore;
  c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di societa';
  d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se
trattasi di  opera straniera,  tanto il  titolo originario  quanto il
titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera
e' stata  posta o  e' destinata  ad essere  posta in  circolazione in
Italia;
  e)  la specificazione,  per  le sole  opere  filmiche nazionali  di
lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film
di interesse culturale nazionale;
  f) la  nazionalita' del  film eventualmente  distinta per  paesi di
appartenenza dell'impresa produttrice;
  g)  i  nomi e  la  nazionalita'  del  regista  e degli  autori  del
soggetto, della  sceneggiatura e  del commento musicale  ed eventuali
pseudonimi, nonche' - per i film stranieri importati e distribuiti in
Italia - il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
  h)  per  i soli  film  nazionali  il  nome  e la  nazionalita'  del
direttore   della  fotografia,   dell'autore   della  scenografia   e
dell'autore del montaggio;
  i) la data di inizio lavorazione  per il film nazionale o quella di
importazione  per  la  distribuzione  in   Italia  per  il  film  non
nazionale;
  l) gli  estremi dell'attestazione  rilasciata dalla  Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, relativa alla
denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica;
  m) per i soli film  riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 4
della  legge 4  novembre  1965, n.  1213,  sulla cinematografia,  gli
estremi della nota  con cui viene comunicato alla  S.I.A.E., da parte
della  Presidenza del  Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento  dello
spettacolo,  il provvedimento  di  riconoscimento della  nazionalita'
italiana;
  n) gli estremi  del nullaosta per la circolazione  in pubblico, non
appena comunicati dall'autorita' competente;
  o) la data  e il luogo di prima proiezione  in pubblico, non appena
rilevati ed accertati, anche per gli  effetti di cui agli articoli 32
e 103,  quinto comma,  della legge  22 aprile 1941,  n. 633.  Ai fini
delle previsioni  contenute nella legge  4 novembre 1965, n.  1213, e
nel decreto-legge  14 gennaio 1994,  n. 26, convertito nella  legge 1
marzo  1994, n.  153,  viene  altresi' annotata  -  se  ed in  quanto
successiva  alla  precedente -  la  data  della prima  programmazione
costituente avvio  allo sfruttamento commerciale della  pellicola nel
territorio nazionale;
  p) altri dati relativi al  film (prodotto per ragazzi, coproduzione
o compartecipazione,  ammissione ai  benefici di  legge, attribuzione
degli  attestati  e  dei   premi  di  qualita',  modificazioni  della
titolarita'   e  della   consistenza   patrimoniale  dell'impresa   e
variazione  negli elementi  costitutivi  della societa',  indicazioni
previste negli articoli  22, 23 e 24 della legge  4 novembre l965, n.
1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati
dati di iscrizione comunicati  successivamente alla S.I.A.E. da parte
del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorita' competente.
  5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del
film nazionale, il richiedente e' tenuto,  ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo  22, comma 3, del decreto-legge  14 gennaio 1994,
n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, a presentare agli
uffici del  pubblico registro per la  cinematografia la dichiarazione
rilasciata  dalla cineteca  nazionale attestante  l'avvenuto deposito
presso quest'ultima di una copia  positiva nuova conforme al negativo
dell'opera filmica  oppure -  nel caso  in cui  l'iscrizione riguardi
opere filmiche  assistite dal  fondo di garanzia  - di  un controtipo
negativo  dell'opera: gli  estremi di  tale dichiarazione  rilasciata
dalla cineteca  nazionale sono  quindi annotati sul  registro, subito
appresso  ai   dati  di  iscrizione.  La   mancata  presentazione  ed
annotazione  della suddetta  dichiarazione, una  volta rilasciato  il
nulla  osta di  circolazione, rende  priva di  efficacia l'iscrizione
stessa ai fini  dell'ammissione ai benefici e per  la concessione dei
premi previsti  dalla legge  4 novembre 1965,  n. 1213,  e successive
modificazioni, con conseguente conforme  annotazione in calce ai dati
di  iscrizione e  successiva comunicazione  all'autorita' competente.
L'iscrizione   rimane  comunque   valida   per   gli  altri   effetti
legislativamente previsti.
  6.  Per  ognuna delle  cinque  sezioni  in  cui e'  articolato,  il
pubblico  registro  per  la  cinematografia  cura  la  tenuta  di  un
protocollo  delle   iscrizioni  in   cui  giornalmente   deve  essere
riportato, secondo l'ordine stesso  di iscrizione, il numero d'ordine
progressivo assegnato al  film iscritto in quella  sezione, il titolo
provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.
                               Art. 3.
               Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C.
  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  22  del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26, convertito nella legge 1 marzo
1994,  n.  153,  devono  essere  resi pubblici  con  il  mezzo  della
trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia:
  a)  gli atti  a  titolo oneroso  o gratuito  stipulati  sia per  la
costituzione  e la  cessione  di diritti  relativi allo  sfruttamento
economico delle  opere filmiche,  sia per  il trasferimento  totale o
parziale dei diritti di proprieta' o di utilizzazione economica sulle
opere filmiche medesime;
  b) gli atti  e le convenzioni relativi ad  opere filmiche straniere
iscritte  nel  pubblico  registro  per la  cinematografia,  anche  se
conclusi all'estero e con  persone di nazionalita' straniera, purche'
riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento
economico e commerciale delle opere stesse;
  c) gli accordi contrattuali  relativi alla distribuzione dell'opera
filmica  o  concernenti la  disponibilita'  dei  proventi presenti  o
futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
  d) gli  acquisti a causa di  morte soggetti a trascrizione  a norma
del codice  civile, se riguardano  la proprieta' ovvero i  diritti di
utilizzazione economica di opere filmiche;
  e)  gli   atti  di   divisione,  fermo  restando   quanto  disposto
dall'articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
  f) gli atti  che costituiscono privilegi e garanzie  sui diritti di
utilizzazione  economica  dell'opera o  sui  relativi  proventi o  su
entrambi gli atti;
  g) gli  atti cautelativi, gli  atti relativi al pignoramento  ed al
sequestro  conservativo  o  i  proventi  di  utilizzazione  economica
dell'opera o di entrambi;
  h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che
abbiano per  oggetto crediti agevolati, contributi  od altri benefici
pecuniari spettanti ai  produttori delle opere in  base alla presente
legge, ed in  particolare gli atti di cessione a  favore degli autori
italiani  dell'opera  di cui  all'articolo  23  del decreto-legge  14
gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153;
  i) gli atti che modificano,  precisano, postergano od estinguono in
modo totale  o parziale le  obbligazioni derivanti dagli atti  di cui
alle precedenti lettere;
  l)  gli  atti  di  transazione, di  conciliazione  e  di  rinuncia,
relativi  ai diritti  derivanti  dagli atti  menzionati alle  lettere
precedenti;
  m) gli atti pubblici relativi  a verbali di assemblea straordinaria
modificativi delle vicende sociali delle societa' che risultino parte
di uno  degli atti di  cui alle lettere  precedenti, se ed  in quanto
rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso;
  n) le sentenze e gli  altri provvedimenti giudiziali concernenti il
fallimento ovvero lo stato di  insolvenza del produttore dell'opera o
delle altre persone  fisiche o giuridiche che risultino  parte di uno
degli atti di cui alle lettere precedenti;
  o) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione
forzata o delle  procedure di fallimento, sono  trasferiti diritti di
utilizzazione economica sull'opera filmica;
  p)  le   domande  giudiziali,  le  decisioni   ed  i  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  nonche' le decisioni  arbitrali relative
all'accertamento,   alla   costituzione,   al   trasferimento,   alla
modificazione o all'estinzione  di diritti oggetto di  uno degli atti
di cui alle lettere precedenti.
                               Art. 4.
                    Requisiti per la trascrizione
  1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire
dalla  data di  entrata in  vigore della  presente normativa,  per la
trascrizione  sul pubblico  registro  per  la cinematografia,  devono
essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono
essere  presentati   agli  uffici   del  pubblico  registro   per  la
cinematografia in  originale o  in copia autenticata  da un  notaio o
altro  pubblico ufficiale  a cio'  abilitato per  legge; qualora  non
rivestano la  forma di atto  pubblico o di  provvedimento giudiziale,
devono essere muniti di sottoscrizione  delle parti autenticata da un
notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.
  2. Per gli atti soggetti a  trascrizione che siano stati ricevuti o
autenticati da un notaio o  altro pubblico ufficiale a cio' abilitato
per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile.
  3. Gli  atti formati all'estero debbono  essere legalizzati secondo
le norme  vigenti e,  se redatti in  lingua straniera,  devono essere
accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.
  4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare
copia  autenticata  del  documento  che  la  contiene,  munito  della
relazione di notifica alla controparte.
  5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si
applicano,  in quanto  compatibili,  le  disposizioni degli  articoli
2666, 2667 e 2670 del codice civile.
                               Art. 5.
                         Nota di trascrizione
  1. Chi domanda la trascrizione di  un atto tra vivi deve presentare
al pubblico registro per la  cinematografia, insieme ad una originale
dell'atto stesso  o ad  una copia  autenticata di  esso, una  nota di
trascrizione in doppio originale, di  cui uno in regola con l'imposta
di bollo, redatta  in lingua italiana su  apposito modello reperibile
presso gli  uffici centrali e  periferici della S.I.A.E.  situati nei
capoluoghi  di  provincia,  munita   in  calce  della  sottoscrizione
autografa  della  parte  o  delle  parti  interessate  richiedenti  e
contenente i  sottoindicati elementi  essenziali dell'atto di  cui e'
richiesta  la  trascrizione,  che  devono essere  poi  riportati  sul
registro a cura dell'ufficio:
    a) elementi relativi all'opera filmica:
  aa) titolo, anche  se provvisorio, e per i film  stranieri anche il
titolo originario;
  bb)    categoria    cui   appartiene    l'opera    (lungometraggio,
cortometraggio od attualita') ed  eventuale specificazione qualora si
tratti di "film d'animazione";
  cc)   nazionalita'  ed   eventuale  specificazione   di  "film   in
coproduzione" o "compartecipazione";
     dd) indicazione del produttore e del regista;
    b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
  aa) cognome, nome,  numero di codice fiscale, luogo  di residenza o
domicilio per le persone fisiche;
  bb) denominazione o ragione  sociale, sede, legale rappresentante e
il numero di codice fiscale  delle persone giuridiche, delle societa'
previste dai  capi II,  III e IV  del titolo V  del libro  quinto del
codice   civile   e   delle  associazioni   non   riconosciute,   con
l'indicazione,  per quest'ultime  e per  le societa'  semplici, anche
delle generalita'  delle persone che le  rappresentano secondo l'atto
costitutivo;
  c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto
di cui si chiede la trascrizione:
  aa)  forma   del  titolo  (scrittura  privata   con  sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento
giudiziale);
  bb) data di  stipulazione dell'atto, nonche' data  ed estremi della
sua registrazione presso un ufficio del registro;
  cc) cognome e nome del pubblico  ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, od autorita'  giudiziaria che ha pronunciato la
sentenza;
  dd)  eventuali  estremi  di  stipulazione, di  registrazione  e  di
trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;
  ee)  qualificazione  dell'evento  giuridico che  si  vuole  rendere
conoscibile  ai  terzi  (es. cessione,  contratto  di  distribuzione,
costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
  ff)   contenuto   dispositivo   del  suddetto   evento   giuridico,
corrispondente alla natura ed  alla quantita' dei diritti trasferiti,
costituiti, modificati od estinti,  nonche' ai relativi corrispettivi
ricevuti;
  gg)  descrizione  di  particolari  patti ovvero  di  altri  aspetti
dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.
  2. Se l'acquisto,  la rinunzia o la modificazione  del diritto sono
sottoposti a  termine o a  condizione, ne deve essere  fatta menzione
anche  nella   nota  di  trascrizione,  osservando   quanto  previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.
  3. Qualora  un atto abbia  per oggetto piu' opere  filmiche, devono
essere   redatte   e   presentate  altrettante   distinte   note   di
trascrizione, ognuna  riportante il contenuto dispositivo  relativo a
ciascun film, in quanto ogni nota di trascrizione puo' riguardare una
sola  opera  filmica. In  ognuna  delle  distinte note  deve  esservi
inoltre l'indicazione,  da apporre ed  aggiungere a quelle di  cui al
numero 1  del primo comma  del presente articolo, relativa  al numero
totale delle  opere filmiche  oggetto dell'atto di  cui si  chiede la
trascrizione.
  4.  La  presentazione  all'ufficio  del pubblico  registro  per  la
cinematografia delle note  e degli atti e documenti  allegati ai fini
della trascrizione, ovvero  ai sensi di altre  disposizioni di legge,
puo'  aver luogo  direttamente o  per mezzo  del servizio  postale in
pacco, busta o plico raccomandato  con avviso di ricevimento: qualora
venga utilizzato  quale mezzo  il servizio  di corriere  espresso, il
pacco, busta o plico deve essere  accompagnato da una doppia bolla di
consegna sulla quale la S.I.A.E.  dovra' apporre timbro, firma e data
di ricevimento.
  5.  Per quanto  concerne le  domande di  trascrizione effettuate  a
mezzo  del  servizio  postale,   le  quali  prenderanno  l'ordine  di
presentazione secondo il criterio stabilito dall'articolo 7, comma 2,
del presente regolamento, il  richiedente e' responsabile, sotto ogni
profilo  giuridico e  fiscale, di  qualsivoglia danno  possa derivare
dall'avere fatto  ricorso a  tale servizio,  con espresso  esonero di
ogni responsabilita' da parte della S.I.A.E.
                               Art. 6.
             Trascrizione degli acquisti a causa di morte
  1. Chi  domanda la trascrizione  di un  acquisto a causa  di morte,
soggetto a  trascrizione a  norma del  codice civile,  riguardante la
proprieta'  ovvero  i diritti  di  utilizzazione  economica di  opere
filmiche, deve  presentare oltre  l'atto indicato  dall'articolo 2648
del codice civile, il certificato di  morte e una copia o un estratto
autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
  2. Il richiedente deve inoltre  presentare una nota di trascrizione
in doppio  originale, di  cui uno  in regola  con l'imposta  di bollo
nell'importo vigente, redatta in  lingua italiana su apposito modello
per  gli acquisti  a  causa  di morte  reperibile  presso gli  uffici
centrali  e  periferici  della  S.I.A.E. situati  nei  capoluoghi  di
provincia, munita in calce  della sottoscrizione autografa dell'erede
o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali:
  a) gli stessi elementi relativi  all'opera filmica di cui al numero
1) del precedente articolo 5;
    b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
  aa) il cognome e il nome, il  numero di codice fiscale, il luogo di
residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
     bb) la data di morte;
  cc) se la successione e' devoluta  per legge, il vincolo o rapporto
di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo
spettante;
  dd) se  la successione e'  devoluta per  testamento, la forma  e la
data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o
che l'ha in deposito;
  ee)  natura, qualita'  e quantita'  dei diritti  (proprieta' ovvero
altri diritti di utilizzazione economica  di opera filmica) caduti in
successione;
  ff)  la  condizione  o  il  termine,  qualora  siano  apposti  alla
disposizione  testamentaria, osservando  quanto previsto  dall'ultimo
comma dell'articolo  2659 del codice civile,  nonche' la sostituzione
fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692
del codice civile.
  3. Qualora  un acquisto  a causa  di morte  abbia per  oggetto piu'
opere  filmiche,   si  applica   quanto  disposto  dal   terzo  comma
dell'articolo 5.
  4. Circa  la presentazione delle  note, degli atti e  dei documenti
allegati,  si applicano  le disposizioni  di cui  al quarto  e quinto
comma dell'articolo 5.
                               Art. 7.
                 Presentazione e protocollo generale
  1. Il conservatore  del pubblico registro per  la cinematografia e'
obbligato  a tenere  un  protocollo generale  di presentazione  degli
atti, in cui giornalmente deve essere riportato - secondo l'ordine di
presentazione  stesso   -  ogni   atto  di   cui  sia   richiesta  la
trascrizione.
  2. Gli  atti presentati  per la trascrizione  a mezzo  del servizio
postale ai  sensi dell'articolo  5, commi  4 e  5, pervenuti  in ogni
giornata feriale di funzionamento del registro, saranno raggruppati e
collazionati  in  ordine  di  ricevimento,  e  pero'  riceveranno  il
rispettivo numero d'ordine di  presentazione sul protocollo generale,
valido agli effetti  dell'attribuzione del grado di  priorita' per la
trascrizione,  soltanto   dopo  l'orario  di  chiusura   al  pubblico
dell'ufficio e quindi con  assegnazione di numeri d'ordine successivi
a quelli  attribuiti agli atti  presentati direttamente nel  corso di
quella  stessa giornata  durante  l'orario di  apertura al  pubblico,
sulla   base   della   data    del   timbro   di   partenza   apposto
dall'amministrazione postale  o dal corriere espresso  su ogni pacco,
busta  o plico:  nel  caso  di uguale  data  del  predetto timbro  di
partenza ed in ogni altro caso in  cui non sia possibile fare ad esso
riferimento  per qualsivoglia  ragione, l'ordine  di priorita'  sara'
assegnato sulla base della data di registrazione dell'atto.
  3. Sul  protocollo generale per  ogni atto deve essere  indicato il
numero  d'ordine,  la data  e  l'ora  di  presentazione, la  data  di
stipulazione  dell'atto   e  la   data  e   gli  estremi   della  sua
registrazione,  la qualificazione  giuridica dell'atto,  la quantita'
delle  formalita'  richieste (corrispondente  al  numero  di note  di
trascrizione  presentate)  per  ogni   atto  ed  il  relativo  numero
d'iscrizione al pubblico registro per la cinematografia.
  4.  Il protocollo  generale  puo' essere  tenuto  a mezzo  registri
cartacei rilegati, numerati in  ogni singola pagina e preventivamente
vidimati con le modalita' di cui  appresso, oppure - in alternativa -
con mezzi e strumenti informatici. Qualora sia tenuto mediante questi
ultimi supporti, le risultanze  acquisite tramite elaboratore debbono
essere stampate, alla fine di ogni giornata di apertura al pubblico e
terminato l'orario di  accesso al registro da parte  degli utenti, su
fogli singolarmente vidimati  a cura di un notaio e  del tribunale di
Roma, nella cui circoscrizione e' ubicato il pubblico registro per la
cinematografia, o  da altro pubblico  ufficiale a cio'  abilitato per
legge:  nel relativo  processo  verbale di  vidimazione deve  inoltre
essere indicato  il tipo  ed il quantitativo  dei fogli  sottoposti a
vidimazione, con la specifica della loro numerazione progressiva e la
data in cui sono stati vidimati.
  5. Il protocollo generale deve  essere poi tenuto secondo i criteri
stabiliti dal  secondo, terzo e  quarto comma dell'articolo  2680 del
codice civile.
  6.  Appena ricevuta  la  presentazione dell'atto  e  della nota  in
doppio   originale,   l'ufficio   del  pubblico   registro   per   la
cinematografia  ne  deve  rilasciare  ricevuta  in  carta  libera  al
presentatore;  la  ricevuta  contiene  l'indicazione  del  numero  di
presentazione,  della  data  e  degli  estremi  dell'atto  presentato
(titolo  dell'opera  filmica,   parti  e  qualificazione  giuridica),
costituendo  pero'  semplice  prenotazione per  la  trascrizione  sul
registro  dell'atto  presentato.  Per  gli  atti  presentati  per  la
trascrizione tramite il servizio  postale, la predetta ricevuta sara'
inviata a mezzo posta, unitamente al duplo in carta libera della nota
di  trascrizione   di  cui  all'articolo   8,  comma  3,   con  plico
raccomandato, con  ricevuta di  ritorno, a  spese del  richiedente la
trascrizione.
  7.  Il conservatore  del  pubblico registro  per la  cinematografia
all'atto  della presentazione  puo' subito  ricusare di  ricevere gli
atti e  le relative note, se  non sono in carattere  intellegibile, e
non puo'  riceverli quando l'atto  non ha i requisiti  previsti negli
articoli  precedenti: in  tali casi  indica sulla  nota i  motivi del
rifiuto e restituisce uno degli originali  - quello in carta libera -
alla parte che  ha presentato l'atto per  la trascrizione, unitamente
alla ricevuta di cui al comma precedente. La parte, a sua volta, puo'
avvalersi del procedimento stabilito  nell'articolo 745 del codice di
procedura civile.
                               Art. 8.
         Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti
  1.  In   considerazione  di   quanto  previsto  dal   quarto  comma
dell'articolo 1  circa la tenuta automatizzata  del pubblico registro
per la cinematografia, le note  di trascrizione devono essere redatte
sui due  tipi di modelli  a stampa (di  cui uno utilizzabile  per gli
atti  tra  vivi  e  l'altro  per  gli  acquisti  a  causa  di  morte)
appositamente predisposti  dall'ufficio del pubblico registro  per la
cinematografia  e reperibili  presso la  sede centrale  e gli  uffici
periferici  della S.I.A.E.  situati nei  capoluoghi di  provincia, ai
sensi dell'articolo 5,  comma 1, e dell'articolo 6,  comma 2. Inoltre
ciascuna nota, secondo quanto disposto  dall'articolo 5, comma 3, non
puo' riguardare piu' di un'opera oggetto dell'atto di cui si richiede
la trascrizione.
  2.  Il conservatore  del pubblico  registro per  la cinematografia,
riconosciuta la regolarita' formale della  nota di trascrizione e dei
relativi documenti  allegati, la  sussistenza dei  requisiti previsti
negli articoli  precedenti, nonche' la conformita'  della nota stessa
con gli elementi essenziali dell'atto  indicati negli articoli 5 e 6,
deve riportare il contenuto della nota sul registro in corrispondenza
del  titolo  dell'opera  cui  l'atto  stesso  si  riferisce,  secondo
l'ordine  cronologico  di  presentazione  risultante  dal  protocollo
generale.
  3. Dell'eseguita trascrizione viene  data attestazione alla parte o
alle parti  che l'hanno richiesta  mediante restituzione, a mano  o a
mezzo posta con  plico raccomandato con ricevuta di  ritorno, a spese
del richiedente la trascrizione, del duplo in carta libera della nota
di  trascrizione; anche  nel caso  non sia  possibile procedere  alla
trascrizione dell'atto per  carenza di uno dei  requisiti indicati al
comma 2, si provvede alla suddetta restituzione specificando altresi'
i motivi  della mancata  annotazione. La  restituzione a  mano dovra'
essere  richiesta dalla  parte  o dalle  parti  che hanno  presentato
l'atto  per la  trascrizione decorso  di norma  il termine  minimo di
giorni sette  dalla data di presentazione  documentata dalla ricevuta
di cui all'articolo  7, comma 7, ed entro lo  stesso termine di norma
il  conservatore del  pubblico  registro per  la cinematografia  deve
eseguire  la   trascrizione  od  indicare  i   motivi  della  mancata
annotazione. Sono  fatti salvi eventuali  casi di forza  maggiore che
possano   richiedere   tempi   piu'  lunghi   per   gli   adempimenti
amministrativi:  in ogni  caso non  puo' essere  superato il  termine
massimo di giorni trenta dalla  suddetta data di presentazione e deve
essere tempestivamente  comunicato all'utente,  non oltre  il normale
termine di  sette giorni, il  motivo comportante il  prolungamento di
tale termine ordinario.
  4.  L'annullamento  o la  cancellazione  di  una trascrizione  gia'
eseguita  saranno  consentiti  solo  a seguito  di  errore  materiale
accertato ed attestato dal conservatore,  d'ufficio o su richiesta di
parte, oppure  a seguito di provvedimento  dell'autorita' giudiziaria
passato in giudicato,  promosso dalla parte interessata ed  a cura di
questa  notificato   alla  S.I.A.E.   -  Pubblico  registro   per  la
cinematografia. In tutti  i casi di annullamento  o di cancellazione,
sia  d'ufficio  che  su  richiesta  di  parte  oppure  a  seguito  di
provvedimento  giudiziario, il  conservatore  ha  l'obbligo di  darne
comunicazione alle  parti interessate mediante  lettera raccomandata,
con ricevuta  di ritorno,  al recapito segnalato,  entro e  non oltre
sette giorni dalla materiale  effettuazione dell'annullamento o della
cancellazione stessi.
  5.  Le note  di trascrizione  come  sopra ordinate  e riportate  in
corrispondenza dei relativi titoli delle  opere filmiche iscritte e i
dati di iscrizione di cui all'articolo 2, costituiscono le risultanze
e   il   contenuto  sostanziale   del   pubblico   registro  per   la
cinematografia, nelle cinque sezioni in  cui esso e' articolato: tali
risultanze  e  tale  contenuto   sostanziale,  inseriti  nel  sistema
virtuale del registro mediante l'uso  dei supporti informatici di cui
all'articolo 1, comma 4, costituiscono l'esemplare originale virtuale
del registro stesso.
  6.  Il pubblico  registro per  la cinematografia  custodisce in  un
proprio archivio,  in apposite  cartelle distintive  di ogni  opera e
numerate progressivamente per sezione  secondo l'ordine di iscrizione
al pubblico registro  per la cinematografia, la  documentazione e gli
atti presentati per la trascrizione  con le relative note. L'archivio
in tal  modo ordinato costituisce l'esemplare  originale cartaceo, la
cui  documentazione  dovra'  essere  trasferita  e  memorizzata,  con
aggiornamenti periodici,  su dischi ottici o  altri analoghi supporti
informatici, per  ottenere un esemplare  informatizzato dell'archivio
stesso  da  utilizzare  quale  fonte  ordinaria  di  visura  a  mezzo
terminalevideo.
  7.  Allo scopo  di garantire  la conservazione  e la  sicurezza dei
documenti,  la consultazione  dell'archivio  dei  testi originali  e'
consentita  solo  dietro  presentazione  di  autorizzazione  motivata
rilasciata per iscritto dal presidente  o da un giudice del tribunale
competente  per la  vidimazione e  limitatamente ai  titoli di  opere
filmiche espressamente menzionati.
                               Art. 9.
                       Trascrizione con riserva
  1.  Al  di fuori  dei  casi  di mancata  trascrizione  disciplinati
dall'articolo 8, commi 2 e 3,  qualora emergano gravi e fondati dubbi
sulla trascrivibilita' di  un atto, il conservatore  ne informera' la
parte richiedente  all'atto di procedere alla  restituzione del duplo
in carta  libera della nota  di trascrizione, secondo le  modalita' e
con l'osservanza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
  2.  A  sua volta  la  parte  richiedente, previa  presentazione  di
apposita istanza  scritta, potra' richiedere che  la formalita' venga
eseguita con  "riserva", secondo quanto disposto  dall'articolo 2674-
bis  del  codice civile  e  con  le  modalita'  e i  termini  fissati
dall'articolo 113-ter delle disposizioni  per l'attuazione del codice
civile.
                              Art. 10.
                      Effetti della trascrizione
  1. Gli effetti della trascrizione  degli atti nel pubblico registro
per la cinematografia sono quelli previsti dall'articolo 22, comma 2,
del decreto-legge  14 gennaio 1994,  n. 26, convertito nella  legge 1
marzo 1994, n. 153.
  2. Si  applicano altresi',  in quanto  compatibili con  le suddette
previsioni  normative, gli  articoli 2644  e 2650  del codice  civile
concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
                              Art. 11.
            Modalita' di visura e rilascio certificazioni
  1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E.
nonche' gli atti e i  documenti allegati sono pubblici; chiunque puo'
prenderne visione  diretta mediante visura a  mezzo terminalevideo ed
ottenere  certificazione  delle  registrazioni e  delle  trascrizioni
risultanti nel  registro, nonche'  copia autentica  degli atti  e dei
documenti allegati.
  2. La visura a mezzo  terminalevideo consente la visualizzazione su
schermo delle  registrazioni e delle trascrizioni  relative all'opera
filmica che si chiede di  visionare inserite nel sistema virtuale del
registro  di cui  all'articolo 8,  comma 5;  dietro espressa  istanza
dell'utente  interessato da  aggiungere  in calce  alla richiesta  di
visura, e' possibile  ottenere la stampa, ad uso privato,  di tutte o
di tutte o di alcune  delle predette formalita' in ordine cronologico
di esecuzione. L'utente  ha inoltre la possibilita'  di richiedere la
visura  a  mezzo terminalevideo  della  documentazione  e degli  atti
presentati per  la trascrizione con  le relative note  memorizzati su
supporti informatici, di  cui all'articolo 8, comma 6,  e di ottenere
in tale  eventualita' copia autentica  degli atti e documenti  cui e'
interessato.
  3.  La  richiesta  di  visura,  da  compilare  su  appositi  moduli
predisposti dall'ufficio del pubblico  registro per la cinematografia
e  debitamente  sottoscritta,   deve  contenere  l'indicazione  delle
generalita'  della persona  fisica  richiedente  ed eventualmente  la
denominazione  o  la   ragione  sociale  e  la   sede  delle  persone
giuridiche,  delle associazioni  non riconosciute  e delle  societa',
anche  semplici, per  conto delle  quali  si esegue  la visura;  deve
altresi' essere  indicato il titolo  o i titoli delle  opere filmiche
che si chiede di visionare.
  4. Possono  essere rilasciate le seguenti  certificazioni attinenti
alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate:
  a)  certificato   estratto  con   attestato  di   conformita'  alle
risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
  b)  certificato  estratto  in  carta semplice  senza  attestato  di
conformita'   alle   risultanze   del  pubblico   registro   per   la
cinematografia;
  c)  certificato   di  iscrizione  nel  pubblico   registro  per  la
cinematografia   dell'opera  filmica   e   certificato  relativo   al
contributo  dello 0,40%  spettante ai  coautori dell'opera  stessa ai
sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  d)  certificato   di  avvenuta  prima  proiezione   in  pubblico  e
certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni
contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, cosi' come modificata
dal decreto-legge  14 gennaio 1994,  n. 26, convertito nella  legge 1
marzo 1994, n. 153;
  e) copia  autentica degli atti  originali e dei  documenti allegati
custoditi nell'archivio delle cartelle.
  5. Per  ottenere una  delle sopraelencate  certificazioni, l'utente
interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda
in  carta   bollata  con   sottoscrizione  autografa   contenente  le
generalita'  del   richiedente  specificando  altresi'  il   tipo  di
certificazione che si  intende ottenere e il titolo o  i titoli delle
opere filmiche per i quali la predetta certificazione e' richiesta.
  6. Il  certificato potra' essere  ritirato, direttamente o  a mezzo
incaricato, di  norma entro  sette giorni  dalla presentazione  o dal
ricevimento tramite  servizio postale della relativa  domanda, ovvero
spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti
spese.
  7.   In   caso   di   richiesta   di   certificazione   proveniente
dall'autorita'  giudiziaria  civile, la  parte  istante  e' tenuta  a
corrispondere anticipatamente  all'ufficio del pubblico  registro per
la cinematografia  l'importo delle tariffe previste  all'articolo 12,
secondo  quanto  disposto  anche  dall'articolo  210  del  codice  di
procedura civile.
  8. Al registro virtuale, al  protocollo generale, nonche' agli atti
e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione
previsto e disciplinato dall'articolo 2681 del codice civile.
                              Art. 12.
           Modalita' di funzionamento del pubblico registro
                   per la cinematografia e tariffe
  1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia puo'
accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di
iscrizione o  di certificazione e  di richieste di visura  solo nelle
ore nelle quali il pubblico  registro per la cinematografia stesso e'
aperto al  pubblico, nei  giorni feriali dal  lunedi' al  venerdi' di
ogni settimana.
  2.  Le tariffe  spettanti alla  Societa' italiana  degli autori  ed
editori  (S.I.A.E.), secondo  quanto  previsto  dall'articolo 22  del
decreto-legge 14  gennaio 1994,  n. 26,  cosi' come  convertito nella
legge 1  marzo 1994,  n. 153, e  da corrispondere  anticipatamente da
parte di chi richiede l'adempimento, sono cosi' determinate:
  a)  per  ogni iscrizione  di  opera  filmica di  lungometraggio  L.
350.000;
  b)  per ogni  iscrizione di  opera filmica  di cortometraggio  o di
attualita' L. 200.000;
  c) per ogni  trascrizione di atti sul registro  L. 140.000; qualora
un atto abbia per oggetto piu' opere filmiche, l'importo dovuto sara'
corrispondente a  quello ottenuto  moltiplicando la  predetta tariffa
unitaria  per il  numero  dei  film in  corrispondenza  dei quali  e'
richiesta la trascrizione;
  d) per il  rilascio di ogni certificato estratto in  carta da bollo
con  attestato  di conformita',  di  cui  all'articolo 11,  comma  4,
lettera a),  L. 20.000,  piu' L. 2.000  per ogni  facciata successiva
alla quarta;
  e) per il  rilascio di ogni certificato estratto  in carta semplice
privo di attestato  di conformita', di cui all'articolo  11, comma 4,
lettera b),  L. 1.000 per  ogni pagina, con  un importo minimo  di L.
10.000;
  f)  per  ogni certificato  di  iscrizione  o per  ogni  certificato
relativo allo 0,40%, di cui all'articolo  11, comma 4, lettera c), L.
20.000;
  g) per ogni certificato di  avvenuta prima proiezione in pubblico o
per ogni certificato negativo di  proiezione, di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera d), L. 20.000;
  h)  per  ogni   copia  autentica  di  atto  o   documento,  di  cui
all'articolo  11, comma  4, lettera  e), L.  2.000 a  pagina, con  un
importo minimo di L. 20.000;
  i) per ogni  visura di un'opera filmica a  mezzo terminalevideo sul
sistema informatizzato del pubblico  registro per la cinematografia o
dell'archivio  delle cartelle,  L. 5.000.  Nel caso  di richiesta  di
stampa delle note di trascrizione e' dovuto l'ulteriore importo di L.
1.000 per ogni formalita' stampata.
  3. A  seguito della prima  attuazione del pubblico registro  per la
cinematografia  e  trascorso  un  anno  solare  dalla  sua  effettiva
operativita', le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a
verifica;  in  base alle  risultanze  operative  del registro  ed  in
relazione ai  maggiori o minori  costi che si  dovessero evidenziare,
saranno  apportate  le  conseguenti  variazioni,  su  proposta  della
S.I.A.E. approvata dall'autorita' competente in materia di spettacolo
e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4. Con tale decreto sara'  stabilita altresi' la data di decorrenza
delle variazioni, che, in ogni caso, non potra' essere retroattiva.
  5.  L'ammontare   delle  tariffe   come  sopra   determinate  sara'
annualmente  aggiornato, calcolando  le relative  modificazioni sulla
base  della variazione  dell'indice  generale dei  prezzi al  consumo
rilevato  dall'ISTAT, con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei
Ministri,   su    proposta   motivata   della    S.I.A.E.   approvata
dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo
stesso   decreto    sara'   stabilita    la   data    di   decorrenza
dell'adeguamento, che non potra' essere retroattiva.
  6. La  S.I.A.E. potra' presentare alla  suddetta autorita' apposita
domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative
e   motivate  variazioni   delle  spese   di  gestione   non  coperte
dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma.
  7. La S.I.A.E.  con le modalita' e le  caratteristiche tecniche che
saranno   fissate   mediante  apposito   provvedimento,   debitamente
comunicato agli  organi amministrativi e giudiziari  interessati alla
tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potra' consentire
la   visura  anche   mediante  interrogazione   a  distanza   tramite
collegamento  diretto, a  mezzo terminalevideo,  con gli  elaboratori
elettronici in uso.
  8. Le relative tariffe, da  stabilire ai sensi dell'articolo 22 del
decreto-legge 14 gennaio  1994, n. 26, come convertito  nella legge 1
marzo  1994,  n. 153,  terranno  conto  delle spese  necessarie  alla
realizzazione  e  gestione  di   tale  sistema  di  interrogazione  a
distanza: per il loro adeguamento  o la loro revisione si applichera'
quanto previsto ai commi 5 e 6.
                              Art. 13.
                       Disposizioni transitorie
  1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto
rispondente ai requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6, ma relativo
ad   un  film   gia'   iscritto  nel   soppresso  pubblico   registro
cinematografico,     dovra'    preliminarmente     provvedere    alla
"rinnovazione" dell'iscrizione del film  stesso nel pubblico registro
per  la cinematografia.  Tale  rinnovazione sara'  effettuata a  cura
dell'ufficio,  dietro   presentazione  dell'atto  e   dietro  formale
apposita domanda  in carta bollata contenente  anche la dichiarazione
della  parte interessata  di  esonerare la  S.I.A.E. da  qualsivoglia
responsabilita'  connessa  al  regime di  pubblicita'  del  soppresso
registro,  nonche'   previo  pagamento   delle  normali   tariffe  di
iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 12.
  2. Il film reiscritto prendera' il numero d'ordine corrispondente a
quello cronologicamente spettantegli sul  nuovo pubblico registro per
la   cinematografia,  con   aggiunta   della  seguente   indicazione:
"iscrizione  rinnovata  - gia'  iscritto  in  data  ... al  n...  del
soppresso    pubblico   registro    cinematografico":   il    rinnovo
dell'iscrizione  comporta  altresi'  il riporto  sul  nuovo  pubblico
registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film
e   delle   comunicazioni    ovvero   dei   provvedimenti   trasmessi
dall'autorita'  di  Governo  competente   in  materia  di  spettacolo
riportati sul soppresso registro.
  3. Entro il termine perentorio  di giorni centottanta dalla data di
operativita'  del  nuovo  pubblico registro  per  la  cinematografia,
previa reiscrizione del  film - ove non gia' effettuata  - secondo le
modalita' e previo pagamento delle tariffe  di cui al comma 1, potra'
essere richiesta la ritrascrizione di uno o piu' atti gia' notificati
alla   S.I.A.E.  e   trascritti  nel   soppresso  pubblico   registro
cinematografico, senza  la necessita' della presentazione  degli atti
in  questione per  la trascrizione  con le  modalita' previste  dagli
articoli  4, 5  e 6,  mediante apposita  domanda in  carta bollata  e
previo  pagamento  del  10%  della tariffa  di  trascrizione  di  cui
all'articolo 12:  la ritrascrizione di tali  atti avverra' riportando
sul nuovo  registro la  nota di  trascrizione annotata  sul soppresso
pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della
data della  notifica degli  atti stessi alla  S.I.A.E. Sulla  base di
tale  data,  essi potranno  assumere  grado  prioritario rispetto  ad
eventuali  atti  piu'  recenti   registrati  e  gia'  trascritti  con
l'osservanza delle richiamate modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6
a partire dalla data di  operativita' del nuovo pubblico registro per
la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sara' apposta prima
della  nota  la  seguente  indicazione:  "atto  ritrascritto  -  gia'
notificato   e    trascritto   nel   soppresso    pubblico   registro
cinematografico in data ... prot ...".
  4. Entro lo stesso termine perentorio  di cui al comma precedente e
previa reiscrizione del film, ove  non gia' effettuata, potra' essere
presentata richiesta  di trascrizione  di atti  relativi a  film gia'
iscritti  nel  soppresso  pubblico registro  cinematografico  ma  non
notificati  a suo  tempo  alla S.I.A.E.,  osservando  pero', in  tale
ipotesi,  le modalita'  previste dagli  articoli 4,  5 e  6 e  previo
pagamento della tariffa  di trascrizione di cui  all'articolo 12. Nel
caso  di carenza  del requisito  previsto dall'articolo  4, comma  1,
relativamente  all'autentica  delle  sottoscrizioni delle  parti,  la
parte  istante e'  tenuta a  presentare all'ufficio  un atto  notorio
contenente  la dichiarazione  che  la sottoscrizione  delle parti  e'
autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero
rendono  impossibile l'autentica  stessa,  da allegare  alla nota  di
trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio e' motivo di
rifiuto  della trascrizione  dell'atto e  dell'eventuale rinnovazione
dell'iscrizione. Ai  fini dell'attribuzione del grado  prioritario di
trascrizione  di  tali atti  fa  fede  la  data certa  da  desumersi,
tassativamente, con riferimento alla  data di registrazione dell'atto
presso   un  ufficio   del  registro   oppure  alla   data  accertata
giudizialmente o  riportata in un  atto del proprio ufficio  da parte
dell'autorita' giudiziaria competente.
  5.  A seguito  della  ritrascrizione  di cui  al  comma  3 e  della
trascrizione di  cui al comma  4, gli atti in  questione diventeranno
opponibili ai  terzi, secondo quanto  previsto per il  nuovo pubblico
registro  per  la  cinematografia  dall'articolo  22,  comma  2,  del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26, convertito nella legge 1 marzo
1994, n. 153.
  6. Decorso il suddetto periodo  di centottanta giorni dalla data di
operativita'  del  nuovo  pubblico registro  per  la  cinematografia,
nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potra' essere
effettuata secondo  le modalita'  e con gli  effetti previsti  in via
transitoria ai commi 3, 4 e 5.
  7. Per le opere filmiche  prodotte prima della data di operativita'
del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel
soppresso pubblico registro cinematografico e  per le quali sia stata
presentata  all'autorita' competente  per lo  spettacolo denuncia  di
inizio  lavorazione,  debitamente   trasmessa  alla  S.I.A.E.,  sara'
necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di
disposizione    dei    relativi   diritti,    alla    formalizzazione
dell'iscrizione nel nuovo registro per  la cinematografia da parte di
chi   presenti   l'atto,   con  l'osservanza   di   quanto   previsto
dall'articolo  2, comma  2 e  4;  alla domanda  di iscrizione  andra'
allegata  una  specifica  dichiarazione,  fatta  sotto  la  personale
responsabilita' della parte interessata, di rispondenza a verita' dei
dati definitivi del film. Per  le opere filmiche prodotte nei termini
di  cui  al  precedente  capoverso   e  la  cui  denuncia  di  inizio
lavorazione o di  importazione non sia mai stata  presentata, ai fini
della  trascrizione di  eventuali atti  di disposizione  dei relativi
diritti,  sara'  parimenti  necessario procedere  all'iscrizione  nel
nuovo   registro,   producendo   idonea   attestazione   sostitutiva,
rilasciata  da  parte dell'autorita'  di  Governo  competente per  lo
spettacolo,  completa  dei  dati  definitivi  di  identificazione,  e
osservando le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2 e 4.
  8.  Potra'  essere  richiesta  la trascrizione  di  atti  stipulati
antecedentemente la data di  operativita' del nuovo pubblico registro
per  la cinematografia:  in  questo caso  tali  atti potranno  essere
trascritti  se  ed in  quanto  presentati  al suddetto  registro  con
l'osservanza delle  modalita' previste  dagli articoli 4,  5 e  6 del
presente regolamento, ferma  restando l'applicabilita' degli articoli
2644 e  2650 del codice  civile cosi' come richiamata  dal precedente
articolo 10.
  9.  In  via  di  prima applicazione  della  normativa,  qualora  la
rinnovazione  dell'iscrizione dell'opera  filmica di  cui al  comma 1
venga richiesta entro il termine  di centottanta giorni dalla data di
operativita' del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sara'
applicata una tariffa agevolata pari  al 10% della normale tariffa di
iscrizione.
  10. Per il periodo di un  anno dalla data di operativita' del nuovo
pubblico registro per la  cinematografia, le tariffe per l'iscrizione
delle opere filmiche  e quelle per la trascrizione degli  atti di cui
all'articolo  12, sono  applicate  con una  riduzione  del 30%.  Tale
riduzione ed il periodo di un  anno entro cui e' possibile usufruirne
non sono cumulabili con l'agevolazione ed  il termine di cui al comma
9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per
il rinnovamento delle iscrizioni  delle opere filmiche nonche' quelle
per  la  trascrizione  degli  atti  che  non  hanno  usufruito  delle
condizioni agevolate  di cui al  comma 3 sono  ridotte del 30%  per i
successivi centottanta giorni.
  11.  A  partire  dalla  data di  operativita'  del  nuovo  pubblico
registro per la cinematografia non saranno piu' effettuate operazioni
ovvero    movimentazioni    nel     soppresso    pubblico    registro
cinematografico, ad  eccezione del  rilascio delle  certificazioni di
cui  alle lettere  a)  , c)  e  d), dall'articolo  11,  comma 3,  che
rimarra'   possibile  fino   all'esaurimento  degli   adempimenti  da
espletare  nel soppresso  registro  per la  concessione  dei premi  e
contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati
verra'  annotata  la  specifica  fonte   di  provenienza  e  la  loro
inefficacia  per   gli  effetti   di  opponibilita'   previsti  dalla
disciplina  del nuovo  pubblico  registro per  la cinematografia  nei
confronti  dei terzi.  I registri  costituenti il  soppresso pubblico
registro  cinematografico  e  le  relative  cartelle  film  rimangono
conservati  presso la  S.I.A.E. quale  materiale di  archivio storico
accessibile  per  motivi  di   studio  o  ricerca  secondo  modalita'
appositamente  stabilite dalla  S.I.A.E.: per  la consultazione  sono
applicabili, in quanto compatibili,  le tariffe previste all'articolo
12.
                              Art. 14.
                         Disposizioni finali
  1. Il  pubblico registro per  la cinematografia dovra'  essere reso
operativo,   secondo  le   disposizioni   contenute  negli   articoli
precedenti, entro centoventi giorni  dalla pubblicazione del presente
regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente regolamento,
devono essere disposte con uguale strumento normativo.
  3.  Rimangono  applicabili  al   nuovo  pubblico  registro  per  la
cinematografia le  presunzioni di  cui al quarto  comma dell'articolo
103 della legge  22 aprile 1941, n. 633, e  relative alla titolarita'
del diritto  d'autore, all'esistenza e alla  pubblicazione dell'opera
filmica secondo le risultanze dei relativi dati annotati sul registro
a seguito dell'iscrizione dell'opera stessa.
  4.  La   S.I.A.E.  comunica  periodicamente  alla   Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria
i  dati identificativi  delle  opere filmiche  iscritte sul  pubblico
registro per la cinematografia, ai fini degli adempimenti di deposito
da  effettuarsi  presso il  pubblico  registro  generale delle  opere
protette di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 aprile 1998
                                                 Il Presidente: Prodi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1998
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 282 

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47