LEGGE 24 aprile 1998, n. 128
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
1995-1997.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1. (2)
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e'
prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel
corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove
norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per
il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con
competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo
17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo
25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva
92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22
febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle
norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494
del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile
esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.
((2))
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni
integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata
dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del
Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i
principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre
1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai
criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, e' data
attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la
direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni
di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE,
96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento,
informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli
animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio
sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della
decisione della Commissione 97/182/CE.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto che " Il termine per
l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui al
suddetto articolo e' prorogato di novanta giorni. "
ART. 2.
(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli
34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire
cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista
per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresi' il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si
provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o
al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime
autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro
mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di
servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di servizi a
questi connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario
e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
ART. 3.
(Pubblicazione di avviso
per l'attuazione di direttive).
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme
comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento
nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per
la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione
di ogni direttiva delle Comunita' europee, un avviso contenente il
numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nonche'
l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".
ART. 4.
(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita' europee).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma
1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e
integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui
all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati
nonche' a quelli stabiliti nell'articolo 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
ART. 5.
(Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento autorizzato).
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi
corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della
legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del
presente articolo possono altresi', per tutte le materie non coperte
da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche
se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese
nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il
completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di
adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto
stabilito nell'articolo 8, puo' prevedere nei regolamenti di cui al
comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2.
ART. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
o amministrativa).
1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante
regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del
termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto
degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti
connessi all'emanazione dei provvedimenti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al
contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
ART. 7.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici
in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei
soggetti interessati, quando cio' non contrasti con la disciplina
comunitaria.
ART. 8.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle
Comunita' europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai
sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio
1996, n. 52, nonche' della presente legge e per le violazioni di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti
per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
ART. 9.
(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che
prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e
informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le
sanzioni per i relativi inadempimenti, nonche' per le ulteriori
ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
2. La delega e' esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
ART. 10.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle
materie di competenza regionale, il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti
nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
ART. 11.
Requisiti per la partecipazione alle gare
e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).
1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le
pubbliche amministrazioni non e' requisito obbligatorio per la
partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di
lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche
stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono
comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o
commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo
21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.
2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come
requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di
lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle
stesse forme di pubblicita' previste per i medesimi appalti e
forniture.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di
principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale,
nonche' le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella
rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette
disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo
9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
ART. 12.
(Marcatura CE).
1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura
CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il
decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di
rispettiva competenza.
3. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le
seguenti: "ovvero, quando non possibile".
ART. 13.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86,
alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro
ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi
dell'Unione europea e delle Comunita' europee; verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di
conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica
del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette
tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da
intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni
parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna
osservazione ed atto d'indirizzo.".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e' sostituito dal seguente:
"2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti
d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il
coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di
legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale
dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita
dall'anno di riferimento.".
3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva
da' partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di
legge comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di
quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e
delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge
comunitaria".
4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-b1s. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo
riferisce altresi' sullo stato di conformita' dell'ordinamento
interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali proce-
dure di infrazione".
5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e' sostituito dal seguente:
"2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente,
possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie".
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.
86, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2
recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata.
Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie".
7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e' sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni
sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli
aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e
provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da
tale sessione".
8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86,
e' aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".
9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, e' sostituito dal seguente:
"2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte
quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal
Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori
ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente
presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui
all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un
funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una
regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore
posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite".
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, e' inserito il seguente:
"2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province
autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le
questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni,
che ritengono debbano essere presi in considerazione nella
formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri
impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione
europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il
Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle
amministrazioni territoriali".
11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre
regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della
cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".
12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' abrogato.
13. L'articolo 10 della legge l 6 aprile 1987, n. 183, come
modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
ART. 14.
(Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari).
1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza
degli organi dell'Unione europea o delle Comunita' europee, nonche'
gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro
modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro ricezione,
alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari
competenti, alle regioni anche a statuto speciale e alle province
autonome, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
competente per il coordinamento delle politiche comunitarie,
indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da
parte degli organi predetti.
2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al comma
1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo
al Governo. Entro il predetto termine le regioni e le province
autonome possono inviare al Governo osservazioni.
ART. 15.
(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante
disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento
europeo).
1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: ",
possibilmente" a: "competente" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole:
"italiano o per quello".
ART. 16.
(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme
relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto).
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
e' sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto".
2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 3 - (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre di
amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si
trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza
amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall'articolo
31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato
dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la
misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli
effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi
1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche
su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, e' abrogato".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO
ART. 17.
(Tutela delle acque dall'inquinamento).
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e' prorogato di un anno a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, limitatamente
all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22
febbraio 1994, n. 146.
2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono
apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al
coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalita' di cui
all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque
attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della
risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi
compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a
meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla
definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli
preventivi e successivi, nonche' all'esercizio di poteri sostitutivi
a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno
ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione
del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino
delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate
sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della
tutela delle acque dall'inquinamento potra' avvenire mediante
l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente
dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque
anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non
inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
c) il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi e dei
parametri di qualita' dei corpi idrici ricettori definiti dalla
normativa europea, nel senso che non puo' derogarsi ai limiti ivi
previsti con valori meno restrittivi;
d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti
di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa
europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3,
della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a
carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti
comunitari.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, sono abrogati.
ART. 18.
(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del
Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose).
1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si
uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) conseguire una semplificazione delle procedure previste,
valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei
gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle
amministrazioni pubbliche;
b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di
specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed
istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a
notifica;
c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a
carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre
norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e
per l'agibilita' degli impianti, provvedendo alla modifica delle rel-
ative disposizioni;
d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di
consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora
nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza
interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo
prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi
alle popolazioni interessate;
e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in
materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da
impianti a rischio di incidente rilevante.
ART. 19.
(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del
Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).
1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa
ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) applicare una marcatura fiscale, in conformita' alle
disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio
lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto
all'aliquota normale;
b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura
fiscale per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza o per altre
ragioni tecniche, purche' siano contestualmente previste adeguate
misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente
normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero
della sanita' delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' di
impiego delle sostanze marcanti.
ART. 20.
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente
lo smaltimento dei policlorodifenili
e dei policlorotrifenili: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio,
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e
policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o
al recupero, in tendenziale prossimita' dei luoghi di produzione, dei
PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;
b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici
inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che
li contengono.
ART. 21.
(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e
riduzione dell'inquinamento).
1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24
settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni
per gli impianti esistenti dovra' assicurare il riordino e la
semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri,
nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto
attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda
i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della
normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie
in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le
parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2,
della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si
applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per
la combustione comunque rifiuti pericolosi".
ART. 22.
(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme
disciplinanti il regime di proprieta' degli aeromobili la
navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le
scuole di pilotaggio).
1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell'Unione europea.
2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della
navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le
seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
3. L'articolo 751 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"ART. 751. - (Nazionalita' dei proprietari di aeromobili). -
Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione
nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare
dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in
parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente
pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
c) a societa' costituite o aventi una sede in Italia o in un
altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in
tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato
membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di
altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di
compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli
amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonche' il
direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani
o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario puo'
risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dal legale rappresentante della societa'.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire
l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei
quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776,
nonche' le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano
l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In
tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di
immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle
indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla
proprieta', in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli
obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo
comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla
societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile.
La proprieta' e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di
cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".
4. L'articolo 752 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"ART. 752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). -
Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino gia'
iscritti in registri aeronautici di altri Stati".
5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione
la parola: "straniero" e' sostituita dalle seguenti: "di altro
Stato".
6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice
della navigazione la parola: " straniero" e' sostituita dalle
seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo
articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
"d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere
l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione
europea;
d-ter) e' stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si
applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto, e l'autorita' che ha ricevuto la denuncia di
cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la
cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".
7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione
sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro
dell'Unione europea".
8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice
della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla
competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea".
9. All'articolo 788 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
"Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici
disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei
trasporti e della navigazione puo', in applicazione dell'articolo 10
del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1988, modificativo
del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27
dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28
giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968,
n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attivita' di scuola di
pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici
".
10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di
scuole di pilotaggio, in materia di proprieta' e di disponibilita' di
aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE)
n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai
vettori aerei.
11. All'articolo 800 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma: "Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati
membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare
da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purche' gli occupanti
siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale
circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
12. All'articolo 805 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
"Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea
senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o
su aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di
documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e'
fatta menzione sul piano di volo".
13. E' abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n.
146.
14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione,
dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in
Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono
inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui
all'articolo 850".
15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato
con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente:
"d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice
della navigazione".
16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n.
331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti:
"o di altro Stato membro dell'Unione europea".
17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934,
n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto
personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso,
il personale".
18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, al numero 1,
dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o
di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole:
"in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'Unione europea".
19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, e' aggiunto il
seguente comma:
"Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale,
anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli
aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".
20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25
marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o
sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, e' abrogato.
ART. 23.
(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si
informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle
disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la
navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n.
356, nonche' delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto
conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave
accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede,
accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia
o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di
un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle
comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilita'
previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di
trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di
prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile
permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui
alla lettera a) ed a compiere ogni attivita' di studio e proposta in
funzione della sicurezza del volo e della prevenzione,
disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le
modalita' di gestione e la soggezione al controllo successivo della
Corte dei conti;
c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza
funzionale, particolarmente nei confronti delle autorita'
aeronautiche nazionali competenti per la navigabilita',
l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio
delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli
aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i
cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla
lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati
membri dell'Unione europea e prevedere la possibilita' per lo Stato
italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento
dell'inchiesta;
e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il
loro compito nel piu' breve tempo possibile ed in particolare i
poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;
f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una
relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione
nonche', ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di
sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel piu'
breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data
dell'incidente;
g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con
un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte
nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di
sicurezza; detto rapporto e' distribuito alle parti che possono
avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di
sicurezza;
h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei
rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle
autorita' aeronautiche nazionali interessate nonche' alla Commissione
delle Comunita' europoe ed assicurare il rispetto e l'attuazione
delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti
competenti.
2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al
comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7
miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3
miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti,
nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva
94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico
indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei
trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata
attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, puo' affidare l'inchiesta
all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo
svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio
si e' verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si
avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il
Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a regolare
con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto e'
necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi
internazionali.
ART. 24.
(Libero accesso al mercato dei servizi
di assistenza a terra negli aeroporti).
1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei
lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle
esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies
dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e
all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune
categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di
capacita' e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori
di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non
puo' essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di
applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei
prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto
dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che
la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed
imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche
tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di
assistenza a terra, anche attraverso societa' controllata o
controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui
alla lettera c);
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate
infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o
l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso
agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive,
trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilita' degli spazi necessari per
l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione
dei medesimi, nonche' l'eventuale corrispettivo economico per
l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attivita' di un prestatore di servizi sia
subordinata al riconoscimento di idoneita' da rilasciare in base a
criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che
l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di
quanto previsto dalla lettera a);
h) imporre alla societa' di gestione, nel caso fornisca anche
servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile
fra le attivita' di gestione delle infrastrutture e di disciplina in
ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attivita' di
fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si
estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi
terzi a condizione che esista una reciprocita' assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei
servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio
pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni
stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione
generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla
definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' e per
la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai
controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva,
ai rapporti con la Commissione delle Comunita' europee e ad ogni
altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della
direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori
aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per
l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano
pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in
cui le attivita' si svolgono.
top on
Art. 25 (3) (7)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 ))
ART. 26.
(Disposizioni sulla Farmacopea europea).
1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla
Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai
sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti
e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere
dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanita', da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
conformita' alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi
della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque
interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria
tecnica della Commissione permanente per la revisione e la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre
1961, n. 1242.
ART. 27.
(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di
attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli
aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai
materiali di base per la loro preparazione).
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori
ai valori riportati nell'allegato II";
b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni
metalli pesanti negli aromi, e' aggiunta la voce "Cadmio", con il
seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg".
ART. 28
(Etichettatura dei prodotti cosmetici).
All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713,
come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile
1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della
direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le
seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale
o di origine artificiale".
ART. 29
(Organi che effettuano le ispezioni
e le visite di controllo delle navi:
norme di adempimento diretto e criteri di delega).
1. In conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del
Consiglio, l'attivita' di certificazione delle navi battenti bandiera
italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni
internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione
dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, e' svolta, per
conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato
membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati
alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla
Commissione delle Comunita' europee, ed aventi sede nell'Unione
europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di
reciprocita', sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3,
rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio
ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni
internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione
dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi
controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale
scopo.
3. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di cui al comma 1 e'
subordinata all'accertamento della competenza professionale e
dell'affidabilita' dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale
limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa e'
preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni
specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto
all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il
recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione
A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le
disposizioni per il controllo periodico dell'attivita' dell'organismo
autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la
comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta
classificata, nonche' sulle modifiche di classificazione e sui
declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si
tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della
stessa.
4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e
delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni
del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata
quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione
anche di un altro Stato membro, e' accertato che l'organismo
riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti fissati dall'allegato alla
direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed
in modo soddisfacente. Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando
soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la
sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione e'
data immediata notizia alla Commissione delle Comunita' europee.
5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva
94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi
internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione
antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui
ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione
dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla
citata direttiva;
b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la
configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale
(RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947,
n. 340;
c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale
limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati
a svolgere l'attivita' di cui al comma 1;
d) prevedere l'eventuale affidamento delle attivita' di
ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per
navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati,
riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente
esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti
specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato
italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi
organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare
l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro
applicazione, nonche' l'obbligo di informare compiutamente il
Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attivita' svolta e,
in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul
declassamento delle navi.
ART. 30.
(Trasporto di merci pericolose per
ferrovia: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della
Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE
del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di
sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci
pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il
trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di
cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n.
976, nonche' le norme del regolamento nazionale per il trasporto per
ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio
decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio
1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per
ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le
Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di
loro competenza.
2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della
disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose
saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione.
ART. 31.
(Emissione di segnali televisivi).
1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela
del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo
accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in
formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla
ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo,
quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di
trasmissione completamente numerici;
b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione
aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico gia'
in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei
telespettatori che hanno investito in tali servizi;
c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e
l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche
tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad
accesso condizionato prescrizioni che consentano la piu' ampia
fruibilita' dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle
apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro
immissione nel mercato; all'attivita' di produzione,
commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla
cessione dei relativi diritti di proprieta' industriale che devono
realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per
evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di
controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza
contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilita'
finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso
condizionato;
e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili,
tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi
elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di
radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale
derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di
ripetizione.
ART. 32.
(Ascensori)
1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare
l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella
medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di
sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono
ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE.
Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad
introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla
direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla
lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita';
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che
recepiscono le norme armonizzate, nonche' delle norme e specifiche
tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro
dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio
di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la
marcatura CE e l'utilizzazione in conformita' alla sua destinazione,
mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la
sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione
delle Comunita' europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul
fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea,
sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto
dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il
componente di sicurezza, nonche' su chi costruisce l'ascensore o il
componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalita' di designazione dei
componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di
controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di
competenza;
g) determinare le modalita' di apposizione della marcatura CE e
le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il
componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la
marcatura CE.
ART. 33.
(Imprese finanziarie: criteri di delega).
1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il
settore dei servizi finanziari, il Governo e' delegato a emanare uno
o piu' decreti legislativi per adeguare ai principi e alle
prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche,
societa' di intermediazione mobiliare, organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla
normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia
dell'attivita' propria delle imprese medesime. A tal fine, le
autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno
verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese
finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le
autorita' competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di
controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi
della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone
fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della
vigilanza;
b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle
informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare,
consentire scambi di informazioni tra le autorita' competenti al
controllo delle imprese finanziarie e le altre autorita' od
organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle proce-
dure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attivita' di
controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri
soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni
previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le
informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere
preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attivita' di
controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi
altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata
a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla
direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorita' di
vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a
conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire
violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la
continuita' dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione
o l'emissione di riserve.
ART. 34.
(Trasferimenti valutari all'estero
dei compensi di mediazione).
1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre
1986, n. 599, e' soppresso l'ultimo periodo.
2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
ART. 35.
(Sistemi di indennizzo degli
investitori: criteri di delega).
1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli
investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine
di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino
di un doppio indennizzo;
b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di
indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione
della copertura del sistema dovra' riferirsi alle categorie di
investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
c) demandare alle competenti autorita' di vigilanza il potere di
prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori
sia sottoposta a forme adeguate di pubblicita'; in particolare, gli
investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e
sulla portata della copertura offerta, nonche' sulle norme
applicabili.
ART. 36.
(Norme per il mercato dell'energia elettrica).
1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore
energetico, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il
mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire
conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico
nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel
quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio
pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo,
in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di
una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al
fine di garantire la disponibilita' della capacita' produttiva
necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa
unica;
b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche
il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la
neutralita' di tale servizio al fine di assicurare l'accesso
paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di
salvaguardare la sicurezza e l'economicita' del sistema di
generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e
l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per
ridurre la vulnerabilita' complessiva del sistema stesso; a tal fine
individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione
coerente del sistema di generazione nazionale;
d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono
attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio,
iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso
normali regole di mercato portino alla loro aggregazione,
valorizzando le imprese degli enti locali;
e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di
stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico,
anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;
f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocita'
nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al
grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la
parita' competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche
italiane e dell'industria dell'indotto;
g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale
nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali
dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria,
finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare
la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.
ART. 37.
(Modifiche del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194).
1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, le parole: "nonche' la data di scadenza
dell'autorizzazione" sono soppresse.
2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva
di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione
dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche
rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso
di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al
comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da
determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di
lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita';
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con
soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed
indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione
dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della
Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e
programmi informatici".
ART. 38.
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura
dei preparati pericolosi)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi
dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme
necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva
88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di
classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed i
criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1
996.
ART. 39.
(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalita' di riconoscimento
di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione
animale: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) operare la razionalizzazione e la semplificazione
dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle
strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il
bilancio dello Stato;
b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le
amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con
gli uffici della Comunita' europea e gli Stati membri;
d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al
contraddittorio, in corso di ispezione, nonche' di quello alla
segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.
2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri
interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla
registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro,
prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore
dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento
ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del
Ministero della sanita', del Ministero per le politiche agricole e
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con
il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli
intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la
protezione della salute umana, degli animali e la tutela
dell'ambiente.
Art. 40 (1) (5) (6)
Organizzazioni dei produttori
nel settore ortofrutticolo
1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96
e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le
politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le
modalita' dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle
province autonome sono definite con decreto del Ministro per le
politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le
modalita' di applicazione relativamente al riconoscimento delle
organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in
generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i
parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono
individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di
ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia
compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato e' stabilito in
12,5 e in 15 milioni di ECU;
b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il
volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in
100 soci e in 8 milioni di ECU;
c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il
volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2
milioni di ECU;
d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e
il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25
milioni di ECU;
e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori
generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori
specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella
specifica produzione;
f) il riconoscimento e' operato dalla regione o dalla provincia
autonoma nel cui territorio e' situata la sede legale
dell'organizzazione in cui e' prodotta la maggioranza del
fatturato.
f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti
dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di
organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di
produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del
regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si
tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio
di prodotto trasformato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal
regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle
regioni e provincie autonome, associazioni di organizzazioni di
produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori
riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del
regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento
ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di
produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n.
2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la
associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza
oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione
delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo
individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il
tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di
appartenenza.
(( 4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera
organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio
nazionale. ))
5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i
requisiti, i tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni
riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto
disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2200/96.
6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro
associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del
regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica
societaria.
7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e
commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della
produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle
organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e'
inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale
regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i
parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n.
412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero
dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si
applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento
(CE) n. 412/97.
8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa
sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli
ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un
regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei
produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni
riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle
prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto
stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle
suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto
delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale
regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni
previste dal comma 7.
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza
delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
ART. 41.
(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti
dei contratti di godimento a tempo parziale
dei beni immobili: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni
soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui
all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle
lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a
scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una
lingua ufficiale dell'Unione europea, nonche' una traduzione conforme
del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea;
b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di
godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o
in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente,
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue
dello Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti
di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba
contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso,
alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva,
senza sottoposizione ad alcuna penalita';
d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto
di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base
ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il
diritto di recesso di cui alla lettera c);
e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto
aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto
legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilita' nello
stesso previste;
f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di
nullita' dei contratti stipulati in violazione delle norme del
decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per
l'operatore commerciale;
g) prevedere l'obbligatorieta' per il venditore di fornire
garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli
acquirenti.
2. Il legislatore delegato dovra' prevedere, per tutte le
controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal
decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del
giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se
ubicati nel territorio dello Stato.
ART. 42.
(Titoli e marchi di identificazione
dei metalli preziosi: criteri di delega).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai
principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli
preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti
ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della
loro diffusione nella pratica commerciale;
b) riconoscere validita' alle marcature di contenuto equivalente
a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri
Stati membri dell'Unione europea;
c) modificare e integrare la disciplina del marchio di
responsabilita', prevedendo anche procedure di valutazione della
conformita' in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo
da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di
trasparenza nelle transazioni commerciali.
ART. 43.
(Tutela giuridica delle banche di dati).
1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi
dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della
medesima;
b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla
direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo
dell'autore delle banche di dati;
d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare
l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di
una banca di dati, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6,
comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni
contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di
chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
f) prevedere disposizioni transitorie in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 14 della direttiva.
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ART. 44.
(Disciplina della utilizzazione
e della commercializzazione
delle acque minerali naturali).
1. Per l'attuazione della direttiva 96/ 70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i
livelli minimi di tutela.
ART. 45.
(Prodotti tessili).
1. Per l'attuazione della direttiva 96/ 74/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla
legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali
livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le
disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di
direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.
ART. 46.
(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo
concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri
prodotti industriali).
1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi,
la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e'
disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive
comunitarie e la cui conformita' ai requisiti stessi e' debitamente
attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione
di conformita', non si applicano le disposizioni di omologazione
contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24
ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni,
nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e
successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299
dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i
montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre
1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa,
le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si
considerano " norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni.
3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la
salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che
traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere
all'ente che provvede alla trasposizione e' determinata con
convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli
stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza
ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui
all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
potra' assegnare contributi specifici per le finalita' di cui al
presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta
interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le modalita' di accesso alla convenzione da questo
sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del
diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n.
670, e' abrogato.
ART. 47.
(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei
prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).
1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le
parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "
fino al 7 giugno 1997".
2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 7 giugno 1997".
ART. 48.
(Prodotti alimentari).
1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e
l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio
1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli
sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai
prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli
altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti
l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in
vendita nel territorio nazionale.
2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere
conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del
Consiglio, e successive modificazioni.
3. I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma
organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono
essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso
l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile
l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi
geneticamente modificati o loro parti o derivati.
ART. 49.
(Paste farcite con carne).
1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantita'
di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
251.
ART. 50.
(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa
all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile
alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel
settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia
estesa ad attivita' di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario;
c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di
tutela fisica e psichica del minore, nonche' l'introduzione di un
idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di
sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel
settore dello spettacolo;
d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa,
sanzioni penali o amministrative modulate in conformita' ai principi
contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6
dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
ART. 51.
(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di
sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca:
criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE
del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti
dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive
modificazioni.
2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il
numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che
gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed
assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da
istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a
carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia
un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le
ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
ART. 52.
(Disposizioni sul miele).
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982,
n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente:
"Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di
produzione comunitaria deve essere commercializzato con la
denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"".
2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982,
n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono
essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile,
il Paese o i Paesi di produzione".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12
ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
abrogata.
4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come
sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale".
5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare
le etichettature gia' predisposte per la commercializzazione del
miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti
denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal
presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53 (3) (4)
Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette
e sulle attestazioni di specificita'
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14
del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e'
responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo
di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da
autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con
decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei
requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e
di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli
organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei
quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli
organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di
controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle
politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del
Ministero stesso e degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo
delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i
requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di
controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la
indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di
specificita' (STG)".
8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli
iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni
registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa
nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In
assenza dei suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai
soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare
attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di
controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al
comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati
che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo
10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i
requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche
designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu'
produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e'
soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o
delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu'
organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate,
competenti per territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il
silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai
sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al
comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del
codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale
degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attivita' sono
distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno
rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni
di cui al presente comma su incarico dell'autorita' nazionale
preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non
ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro
attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono
compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale
e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo
delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria,
caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali
del prodotto commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i
contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17
del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di
specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti
comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della
produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge
la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi
possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e
prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti
vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga
espresso provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati
regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per
l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi
medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni
conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del
presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia
garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo
delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita'
contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il
riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che
assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei
produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli
organi sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro statuti entro (( due anni )) dalla data di pubblicazione dei
decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
ART. 54.
(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza
determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a
decisioni comunitarie).
1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto- legge 23 gennaio
1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per
l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, e' abrogato.
ART. 55.
(Modificazioni al decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508).
1. In attuazione della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: "non idonei al
consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati
al consumo umano diretto";
b) all'articolo 17 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una
copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti,
nonche' da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente
decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione
della domanda.";
c) il comma 4 dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
altresi' agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso
rischio.";
d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 e' inserito il seguente:
"4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento
dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non da' comunicazione
al Ministero della sanita' ed alla competente unita' sanitaria locale
dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente
articolo deve comunque sospendere l'attivita'. In caso di
prosecuzione dell'attivita' si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 19.".
ART. 56.
(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che
attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, e' inserito il seguente:
"ART. 13-bis. - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e
prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui
agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il
permesso di importazione per tre mesi.
2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e
11, non provvede alla stipula della prevista convenzione e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli
obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione e'
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per
ogni singolo obbligo violato.".
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare
le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo
dovra' prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti,
tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
ART. 57.
(Modifica della legge comunitaria 1991).
1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla
detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma
4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalla regione
o dall'autorita' da essa delegata.
2. Restano validi gli atti istruttori gia' compiuti e le
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unita' sanitarie
locali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1780):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) il 25 novembre 1996.
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, l'8 gennaio 1997, con pareri delle
commissioni 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della
giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione il 28 gennaio 1997; 6 e 25
marzo 1997; 16 e 30 aprile 1997; 6 e 14 maggio 1997.
Relazione scritta annunciata il 27 maggio 1997 (atto n.
1780/A - relatore sen. Besostri).
Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997. Camera
dei deputati (atto n. 3838):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche Unione
europea), in sede referente, il 17 giugno 1997, con pareri
delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII e XIII.
Esaminato dalla XIV commissione il 3, 8, 9, 10, 15, 17,
29, 30 e 31 luglio 1997.
Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1997 (atto n.
3838/A - relatore on. Evangelisti).
Esaminato in aula il 3 novembre 1997 e approvato, con
modificazioni, il 13 gennaio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 1780/B):
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 20 gennaio 1998, con pareri delle
commissioni 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione il 10, 17 e 19 febbraio
1998.
Relazione scritta annunciata il 24 febbraio 1998 (atto n.
1780/C - relatore sen. Besostri).
Esaminato in aula il 12 marzo 1998 e approvato, con
modificazioni, il 17 marzo 1998.
Camera dei deputati (atto n. 3838/B):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche Unione
europea), in sede referente, il 23 marzo 1998, con pareri
delle commissioni I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
Esaminato dalla XIV commissione il 15 aprile 1998.
Esaminato in aula il 20 aprile 1998 e approvato il 21
aprile 1998.
ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)
91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 1uglio 1991, che
modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti
le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici
in materia di sperimentazione dei medicinali.
93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad
agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che
modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
al diritto di soggiorno degli studenti.
93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che
modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che
stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano
le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime.
94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici
volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua
distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che
modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e
alla direttiva 90/675/CEE.
95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che
modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che
modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della spe-
cie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE
relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE
relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita,
le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla
vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la
direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la
vigilanza prudenziale.
95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che
modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto.
95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di
segnali televisivi.
95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa
i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale.
95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della
protezione dei consumatori.
95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla
marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.
95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che
fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel
settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive
70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati.
96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che
modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle
produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE.
96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le
direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e
91/664/CEE.
96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che
modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione
dei mangimi composti.
96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa
alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le
direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga
la direttiva 77/101/CEE.
96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che
modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli
animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica
le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996,
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT).
96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in
materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente.
96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa
all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita'.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali
naturali.
96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.
96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose.
96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni
sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni
nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato
A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i
patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei
regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante
modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli.
97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che
modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza.
97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di
polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina.
ALLEGATO B
(articolo 1, comma 3)
93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad
agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
Identico
93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che
modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
al diritto di soggiorno degli studenti.
93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che
modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che
stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici
volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua
distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che
modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e
alla direttiva 90/675/CEE.
95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che
modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che
modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della spe-
cie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE
relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE
relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita,
le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla
vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la
direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la
vigilanza prudenziale.
95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che
modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto.
95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa
i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale.
95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati.
96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che
modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle
produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE.
96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996,
concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le
direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e
91/664/CEE.
96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa
alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le
direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga
la direttiva 77/101/CEE.
96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che
modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli
animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica
le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in
materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali
naturali.
96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose.
96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni
sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni
nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato
A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i
patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei
regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante
modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli.
97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che
modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
ALLEGATO C
(articolo 5)
94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
Identico. 95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie.
95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995,
riguardante la ripartizione delle capacita' di infrastruttura
ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura.
95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che
istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie
dei molluschi bivalvi.
96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli
alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini.
96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che
modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle
condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi
della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o
inquinanti.
96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996,
riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei
certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci
e di persone nella Comunita' nel settore della navigazione interna.
96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa
alle modalita' di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile
nella Comunita'.
96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996,
sull'equipaggiamento marittimo.
97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che
adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del
Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche
tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi
per la gestione del traffico aereo.
97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che
modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione
delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici
specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo
di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
ALLEGATO D
(articolo 6)
93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che
modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che
modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che
stabilisce modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei
frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e
delle relative combinazioni.
94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva
76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi.
94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che
aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del
Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994,
recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del
Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai
paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della
specie suina.
94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva
76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi.
94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che
stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di
carni macinate e di preparazioni di carni.
94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994,
sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che
modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla
concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie
specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni
prodotti di origine animale.
95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che
modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe
temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per
la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine
animale.
95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che
stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
lavatrici ad uso domestico.
95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che
stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
asciugabiancheria ad uso domestico.
95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi,
la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro
a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo).
95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio
per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a
funi, apripiste e pale caricatrici.
95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995,
recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE
del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro
(settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE).
95/491CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che
aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91 /296/CEE
concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa
alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.
95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995,
concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di
passeggeri via mare.
95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che
modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei
prodotti della pesca.
96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che
modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli
alimenti di proseguimento.
96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che
modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli
alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del
peso.
96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa
alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari.
96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996,
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che
istituisce un modello comune di documento di identita' per gli
ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.
96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996,
relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della
composizione dei prodotti cosmetici.
96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che
modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.
96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che
modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali.
96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che
stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella
Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico
internazionale.
96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che
adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della
direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi
clorurati).
96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.
96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996,
recante modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia delle lavasciuga biancheria domestiche.
96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che
modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.
96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che
adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva
88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la
direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui
imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per
bambini.
96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che
modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali.
96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni
dei veicoli a motore.
96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di
mischie binarie di fibre tessili.
96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli
edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalita'
d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad
uso domestico.
96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di
polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina,
ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di
carne in provenienza da paesi terzi.
96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa
alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.
96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che
fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione
della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi.
97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che
modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che
adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della
direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva
76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione
sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che
stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
lavastoviglie ad uso domestico.
97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che
rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni
su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti
cosmetici.
97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di
protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi.
97/20/CE direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel
destinati alla propulsione dei veicoli.
97/26/CE direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica
la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.
97/28/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio
relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di
segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/29/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio
relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/30/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio
relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori,
alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi.
97/31/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio
relativa ai dispositivi di illuminazione della targa
d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi.
97/32/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio
relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi.
97/37/CE direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante
adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della
direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
denominazioni del settore tessile.
97/38/CE direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che
modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio
relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della
formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del
Consiglio.
97/39/CE 21a direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio
relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocita')
dei veicoli a motore.
97/45/CE direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che
adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della
direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che
modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e
91/357/CEE del Consiglio.
97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che
modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio
che fissa le norme di base necessarie per la verifica della
migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
ALLEGATO E
(articolo 4)
SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE
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SENTENZE OGGETTO
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1 1 giugno 1995 Violazione articolo 1 della direttiva
(Causa 40/93) 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva
78/686/CEE (attivita' di dentista)
2 29 febbraio 1996 Violazione articoli 1, 2 e 5 della
(Causa 307/94) direttiva 85/432/CEE concernente talune
attivita' nel settore farmaceutico
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