D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 24 aprile 1998, n. 128
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
1995-1997.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                              TITOLO I
      DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
                      DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
                             ART. 1. (2)
                 (Delega al Governo per l'attuazione
                     di direttive comunitarie).
     1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di un
anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e'
prorogata  di  sei  mesi  se, per effetto di direttive notificate nel
corso  dell'anno  di  delega,  la  disciplina risultante da direttive
comprese  nell'elenco  e' modificata senza che siano introdotte nuove
norme di principio.
    2.   I   decreti   legislativi   sono   adottati,   nel  rispetto
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente  del  Consiglio dei ministri o del Ministro competente per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  dei Ministri con
competenza  istituzionale  nella  materia, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
    3.  Gli  schemi  dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro  il  termine  di  cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al
Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  essi  sia espresso, entro
quaranta   giorni   dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  delle
Commissioni  competenti  per materia; decorso tale termine, i decreti
sono  emanati  anche  in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto  per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono   la   scadenza   dei   termini   previsti  al  comma  1  o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
    4.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il  Governo  puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai  sensi  del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo
17.
    5.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma  1,  e  con  le  modalita'  di cui ai commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385,  e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi  e  con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo
25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    6.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma   1,   disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto
legislativo  14  agosto  1996, n. 494, di recepimento della direttiva
92/57/CEE   del  Consiglio,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22
febbraio  1994,  n.  146,  e  dalla  legge  6  febbraio  1996, n. 52.
Nell'esercizio  della  delega il Governo dispone l'applicazione delle
norme  di  cui  all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494
del  1996  a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile
esperienza  curriculare  e professionale nel settore della sicurezza.
((2))
    7.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma  1  e  con  le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni
integrative  e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata
dal  decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del
Consiglio  90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto  dei
principi  e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
    8.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, secondo i criteri e i
principi  direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al
comma  1  e  con  le  modalita'  di  cui  ai commi 2 e 3 del presente
articolo,  le  disposizioni  integrative  e  correttive necessarie ad
adeguare  la  disciplina  recata dal decreto legislativo 10 settembre
1991,  n.  303,  alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento  dei  diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti.
    9.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2 e 3, informandosi ai
criteri  e  ai  principi  generali  di  cui  all'articolo  2, e' data
attuazione:
    a)  alla  direttiva  93/118/CE  del  Consiglio,  che  modifica la
direttiva  85/73/CEE  del  Consiglio, relativa al finanziamento delle
ispezioni  e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni
di  volatili  da  cortile,  informandosi  anche  ai criteri specifici
previsti  all'articolo  35  della  legge  6  febbraio  1996, n. 52, e
tenendo  conto  delle  direttive  del  Consiglio  94/64/CE, 95/24/CE,
96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
    b)   alla   direttiva  93/119/CE  del  Consiglio,  relativa  alla
protezione  degli  animali  durante la macellazione o l'abbattimento,
informandosi  anche  ai  criteri  specifici  previsti all'articolo 37
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
    c)  alla  direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli
animali  durante  il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio
sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della
decisione della Commissione 97/182/CE.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  17  maggio  1999,  n.  144 ha disposto che " Il termine per
l'esercizio  della  delega  ad  emanare  disposizioni  integrative  e
correttive  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui al
suddetto articolo e' prorogato di novanta giorni. "
                               ART. 2.
               (Criteri e principi direttivi generali
                     della delega legislativa).
    1.  Salvi  gli  specifici  principi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
direttive  da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
    a)  le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
    b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
    c)  salva  l'applicazione  delle  norme   penali   vigenti,   ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni  amministrative  e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a
lire  duecento  milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre  anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei  casi  in  cui  le
infrazioni   ledano   o   espongano  a  pericolo  interessi  generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati  dagli  articoli
34  e  35 della legge 24 novembre 1981, n.  689. In tali casi saranno
previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per   le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  non  inferiore a lire
cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara'  prevista
per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da  quelli  sopra  indicati.  Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate  nella  loro
entita'    tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese  quelle  che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione  puo'  recare  al
colpevole  o  alla  persona  o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o amministrative identiche  a  quelle  eventualmente  gia'  comminate
dalle  leggi  vigenti  per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
    d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e  che  non
riguardino  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali potranno essere previste nei  soli  limiti  occorrenti  per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i
fondi  gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a  norma  degli  articoli  5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresi' il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7  della  legge
23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
    e)   all'attuazione   di   direttive  che  modificano  precedenti
direttive  gia'  attuate  con  legge   o   decreto   legislativo   si
provvedera',  se  la  modificazione  non  comporta  ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o
al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
    f) abolizione  dei  diritti  speciali  o  esclusivi,  con  regime
autorizzatorio  a  favore  di  terzi,  in tutti i casi in cui il loro
mantenimento ostacoli la prestazione, in regime  di  concorrenza,  di
servizi  che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui
attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di  servizi  a
questi connessi;
    g)  i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
    h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto  ordinario
e  speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
                               ART. 3.
                      (Pubblicazione di avviso
                   per l'attuazione di direttive).
    1.  All'articolo  10  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione   dei   decreti   del
Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "3-ter.  Al  fine  di  agevolare  la   conoscenza   delle   norme
comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento
nazionale,  la  Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per
la pubblicazione, a titolo informativo, nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie  generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione
di ogni direttiva delle Comunita' europee, un  avviso  contenente  il
numero  di  ciascuna  direttiva,  il  suo  oggetto, gli estremi della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
nella   Gazzetta   Ufficiale   delle   Comunita'   europee,   nonche'
l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".
                               ART. 4.
         (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze
         della Corte di giustizia delle Comunita' europee).
    1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma
1  dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e
integrative  necessarie  ad  adeguare  l'ordinamento  nazionale  alle
sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle Comunita' europee di cui
all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri  ivi  affermati
nonche' a quelli stabiliti nell'articolo 2.
    2.  I  decreti  legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le
modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
                               ART. 5.
                (Attuazione di direttive comunitarie
                    con regolamento autorizzato).
    1.  Il  Governo  e'  autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,  adottati  previo  parere  delle  Commissioni parlamentari e del
Consiglio di  Stato,  attenendosi  a  principi  e  criteri  direttivi
corrispondenti  a  quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 2.
    2. Fermo restando il disposto dell'articolo  5,  comma  1,  della
legge  9  marzo  1989,  n.  86,  i  regolamenti di cui al comma 1 del
presente articolo possono altresi', per tutte le materie non  coperte
da  riserva  assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche
se  precedentemente  trasposte,  di   cui   le   direttive   comprese
nell'allegato  C  costituiscano  la  modifica,  l'aggiornamento od il
completamento.
    3. Ove le direttive cui  essi  danno  attuazione  prescrivano  di
adottare  discipline  sanzionatorie,  il  Governo, in deroga a quanto
stabilito nell'articolo 8, puo' prevedere nei regolamenti di  cui  al
comma  1,  per  le  fattispecie  individuate  dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate  in
ottemperanza  ai  principi  stabiliti in materia dalla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2.
                               ART. 6.
      (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare
                         o amministrativa).
    1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante
regolamento  ministeriale  da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del
termine indicato nelle direttive  stesse.  Resta  fermo  il  disposto
degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
    2.  Le  amministrazioni  competenti  informano  costantemente  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   il
coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti
connessi all'emanazione dei provvedimenti.
    3.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza possono, entro trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, indirizzare alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento   per   il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie  proposte  in  merito al
contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
                               ART. 7.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli).
    1.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie,  gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli  uffici  pubblici
in  applicazione  delle  normative  medesime  sono posti a carico dei
soggetti interessati, quando cio' non  contrasti  con  la  disciplina
comunitaria.
                               ART. 8.
         (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
             di violazioni di disposizioni comunitarie).
    1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,  fatte  salve  le
norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle
Comunita'  europee  attuate  in via regolamentare o amministrativa ai
sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della  legge  6  febbraio
1996,  n.  52,  nonche'  della  presente legge e per le violazioni di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge.
    2.  La  delega  e'  esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'articolo 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, o del Ministro
competente per il coordinamento delle politiche  comunitarie,  e  del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti
per  materia;  i  decreti  legislativi  si informeranno ai principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
                               ART. 9.
     (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
                   (CEE) n. 793/93 del Consiglio).
    1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  disposizioni  che
prevedono  il  rinnovo  degli  obblighi  di  comunicazione  di dati e
informazioni  per  i  quali  sono  scaduti  i  termini  previsti  dal
regolamento  (CEE)  n.  793/93  del  Consiglio  e che disciplinano le
sanzioni per i  relativi  inadempimenti,  nonche'  per  le  ulteriori
ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
    2. La delega e' esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
                              ART. 10.
         (Riordinamento normativo nelle materie interessate
                    dalle direttive comunitarie).
    1.  Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui
ai commi 2 e 3  dell'articolo  1  e  acquisendo,  limitatamente  alle
materie   di   competenza   regionale,  il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  testi  unici  compilativi  delle
disposizioni dettate in attuazione delle  deleghe  conferite  per  il
recepimento  di  direttive  comunitarie  coordinando le norme vigenti
nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e  modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
                              ART. 11.
              Requisiti per la partecipazione alle gare
           e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).
    1.  L'iscrizione  ad  un  albo  dei fornitori istituito presso le
pubbliche  amministrazioni  non  e'  requisito  obbligatorio  per  la
partecipazione,  alle  gare  ed  alle  aggiudicazioni  per appalti di
lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche
stabilite in altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che  devono
comunque  fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o
commerciali, o la documentazione equivalente, previste  dall'articolo
21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.
    2.   L'iscrizione  ad  albi  di  fornitori,  ove  richiesta  come
requisito per partecipare a gare  o  aggiudicazioni  per  appalti  di
lavori  e  servizi  e  forniture  di  beni, deve essere soggetta alle
stesse forme  di  pubblicita'  previste  per  i  medesimi  appalti  e
forniture.
    3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di
principio. Le regioni a  statuto  ordinario  e  a  statuto  speciale,
nonche'   le  provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nella
rispettiva  competenza,  sono  tenute  ad  adeguare   alle   predette
disposizioni  la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo
9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo  6,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                              ART. 12.
                           (Marcatura CE).
    1.  Per  le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura
CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52;  il
decreto  di  cui  al  comma 4 del citato articolo 47 e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
le amministrazioni inadempienti sono  tenute  a  fornire  i  dati  di
rispettiva competenza.
    3.  All'articolo  7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 615, dopo le parole:  "sull'apparecchio"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero, quando non possibile".
                              ART. 13.
             (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86,
                 alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
                e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).
    1.  Il  comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
e' sostituito dal seguente:
    "1. Il Ministro competente per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie   trasmette   alle   Camere,  contestualmente  alla  loro
ricezione, gli atti normativi e di  indirizzo  emanati  dagli  organi
dell'Unione  europea  e  delle  Comunita'  europee;  verifica, con la
collaborazione  delle  amministrazioni  interessate,  lo   stato   di
conformita'  dell'ordinamento  interno  e degli indirizzi di politica
del  Governo  in  relazione  ai  suddetti   atti   e   ne   trasmette
tempestivamente  le  risultanze,  anche  con  riguardo alle misure da
intraprendere  per  assicurare  tale  conformita',  alle  Commissioni
parlamentari   competenti  per  la  formulazione  di  ogni  opportuna
osservazione ed atto d'indirizzo.".
    2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.    86,
e' sostituito dal seguente:
    "2.  Sulla  base  della  verifica  e  delle  osservazioni ed atti
d'indirizzo di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  competente  per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro  degli
affari  esteri  e  con  gli altri Ministri interessati, un disegno di
legge  recante:  "Disposizioni  per  l'adempimento   degli   obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale
dicitura  e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita
dall'anno di riferimento.".
    3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n.  86,  e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "La relazione introduttiva
da' partitamente conto delle direttive non inserite  nel  disegno  di
legge  comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di
quelle il cui termine di recepimento  scade  nel  corso  dell'anno  e
delle  ragioni  del  loro  omesso  inserimento  nel  disegno di legge
comunitaria".
    4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il  comma
1, e' aggiunto il seguente:
    "1-b1s. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo
riferisce   altresi'  sullo  stato  di  conformita'  dell'ordinamento
interno al diritto comunitario e sullo stato delle  eventuali  proce-
dure di infrazione".
    5.  Il  comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
e' sostituito dal seguente:
    "2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome
di Trento e di Bolzano,  nelle  materie  di  competenza  concorrente,
possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie".
    6.  Dopo  il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.
86, e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Le  leggi  regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2
recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata.
Il numero e gli estremi  di  pubblicazione  di  ciascuna  legge  sono
comunicati  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie".
    7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n.   86,
e' sostituito dal seguente:
    "1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni
sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome
di Trento  e  di  Bolzano  una  sessione  speciale  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  dedicata  alla  trattazione  degli
aspetti   delle   politiche  comunitarie  di  interesse  regionale  e
provinciale. Il Governo informa le Camere  sui  risultati  emersi  da
tale sessione".
    8.  Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n.  86,
e' aggiunta la seguente lettera:
    "b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".
    9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6  febbraio  1996,  n.
52, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Del  contingente  aggiuntivo  di  cui al comma 1 fanno parte
quattro funzionari regionali e delle province autonome  nominati  dal
Ministero  degli  affari  esteri su designazione della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome,  collocati  fuori
ruolo  e  inviati  in  servizio  presso  la Rappresentanza permanente
presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza  permanente  presso
l'Unione  europea  e' istituito, con le procedure di cui all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
un ulteriore posto in  organico,  nel  ruolo  degli  esperti  di  cui
all'articolo  168  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione  di  fuori  ruolo,  un
funzionario  della  carriera  direttiva  appartenente ai ruoli di una
regione  o  provincia  autonoma,  designato  dalla   Conferenza   dei
presidenti  delle  regioni  e delle province autonome. Tale ulteriore
posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7,  comma
2,  della  legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  abrogata  dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite".
    10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, e' inserito il seguente:
    "2-bis. I presidenti delle  giunte  regionali  e  delle  province
autonome,  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
occasione  della  sessione  speciale  prevista dall'articolo 10 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo  gli  argomenti  e  le
questioni  di  particolare  interesse per le proprie amministrazioni,
che  ritengono  debbano  essere   presi   in   considerazione   nella
formulazione  delle  direttive  che  il  Ministro degli affari esteri
impartisce alla Rappresentanza permanente  d'Italia  presso  l'Unione
europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il
Governo   informa   le   Camere   delle  indicazioni  ricevute  dalle
amministrazioni territoriali".
    11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio  1996,  n.
52,  al  primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre
regioni o enti  appartenenti  all'Unione  europea  nell'ambito  della
cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".
    12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' abrogato.
    13.  L'articolo  10  della  legge  l  6 aprile 1987, n. 183, come
modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
                              ART. 14.
    (Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari).
    1.  I  progetti degli atti normativi e di indirizzo di competenza
degli organi dell'Unione europea o delle Comunita'  europee,  nonche'
gli  atti  preordinati  alla  formulazione  degli  stessi,  e le loro
modificazioni, sono comunicati, contestualmente alla loro  ricezione,
alle   Camere   per   l'assegnazione  alle  Commissioni  parlamentari
competenti, alle regioni anche a statuto  speciale  e  alle  province
autonome,  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri o dal Ministro
competente  per  il  coordinamento   delle   politiche   comunitarie,
indicando  la  data  presunta  per  la loro discussione o adozione da
parte degli organi predetti.
    2. Le Commissioni parlamentari, prima della data di cui al  comma
1, formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo
al  Governo.  Entro  il  predetto  termine  le  regioni e le province
autonome possono inviare al Governo osservazioni.
                              ART. 15.
(Modifiche  al  decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1994,  n.  483,   recante
   disposizioni   urgenti   in  materia  di  elezioni  al  Parlamento
   europeo).
    1. Al decreto-legge 24  giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  2,  comma  2,  lettera  d),  le  parole  da:  ",
possibilmente" a: "competente" sono soppresse;
    b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole:
"italiano o per quello".
                              ART. 16.
     (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme
        relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto).
    1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n.  257,
e' sostituito dal seguente:
    "2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione  e  la  produzione  di  amianto,  di  prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto".
    2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e'  sostituito
dal seguente:
    "ART.  3  -  (Valori  limite). - 1. La concentrazione di fibre di
amianto respirabili nei  luoghi  di  lavoro  ove  si  utilizza  o  si
trasforma  o  si  smaltisce  amianto,  nei  luoghi  ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unita'  produttive  ove  si  utilizza
amianto  e  delle  imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree
interessate, non puo' superare i valori limite fissati  dall'articolo
31  del  decreto  legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato
dalla presente legge.
    2.  I  limiti,  le  procedure  e  i  metodi  di  analisi  per  la
misurazione  dei  valori  dell'inquinamento  da amianto, compresi gli
effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
    3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi
1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria,  anche
su  proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    4.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente:
    "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
    5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15  agosto
1991, n. 277, e' abrogato".
    3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO
 
                              ART. 17.
               (Tutela delle acque dall'inquinamento).
    1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  6, comma 1, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e' prorogato di un anno a decorrere dalla  data
di   entrata   in   vigore   della   presente   legge,  limitatamente
all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge  22
febbraio 1994, n. 146.
    2.  In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono
apportate   le   modificazioni   ed   integrazioni   necessarie    al
coordinamento  ed  al  riordino della normativa vigente in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento, secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, assicurando:
    a)  una  incisiva  ed  effettiva  azione  di  tutela  delle acque
attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa  della
risorsa  e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi
compreso  il  ricorso  a  programmi  coordinati  di   intervento,   a
meccanismi  incentivanti  per  il perseguimento degli obiettivi, alla
definizione  di  un  diffuso  ed  effettivo  sistema   di   controlli
preventivi  e successivi, nonche' all'esercizio di poteri sostitutivi
a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;
    b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno
ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione
del relativo sistema sanzionatorio prevedendo,  insieme  al  riordino
delle  sanzioni  penali,  l'introduzione e l'applicazione di adeguate
sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio  della
tutela   delle   acque  dall'inquinamento  potra'  avvenire  mediante
l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto  dei
principi  e  dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  ma  con  sanzioni  penali  nei  limiti  rispettivamente
dell'ammenda  fino  a  lire  500 milioni e dell'arresto fino a cinque
anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di  una  somma  non
inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;
    c)  il rispetto dei limiti di accettabilita' degli scarichi e dei
parametri di qualita'  dei  corpi  idrici  ricettori  definiti  dalla
normativa  europea,  nel  senso  che non puo' derogarsi ai limiti ivi
previsti con valori meno restrittivi;
    d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della  legge  5  gennaio
1994,  n.  36,  per  i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti
di  fognatura  e  depurazione  ai  livelli  fissati  dalla  normativa
europea,  con  riferimento  al piano di cui all'articolo 11, comma 3,
della medesima legge n. 36 del 1994 al  netto  degli  investimenti  a
carico  del  settore  pubblico  ivi  compresi eventuali finanziamenti
comunitari.
    3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22  febbraio  1994,
n. 146, sono abrogati.
                              ART. 18.
(Principi  e  criteri  per  l'attuazione della direttiva 96/82/CE del
   Consiglio, sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti
   connessi con determinate sostanze pericolose).
    1.   L'attuazione  della  direttiva  96/82/CE  del  Consiglio  si
uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  conseguire  una  semplificazione  delle  procedure  previste,
valorizzando  gli  adempimenti volontari da parte delle imprese e dei
gestori  e  accentuando  i  poteri  di  verifica  e  controllo  delle
amministrazioni pubbliche;
    b)  attribuire  ai  comitati  tecnici  di cui all'articolo 20 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
luglio  1982,  n.  577,  opportunamente  integrati  da  personale  di
specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame  ed
istruttoria  dei  rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a
notifica;
    c) unificare per quanto  possibile  gli  adempimenti  previsti  a
carico  dei  gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre
norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella  antincendio,  e
per l'agibilita' degli impianti, provvedendo alla modifica delle rel-
ative disposizioni;
    d)  prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di
consultazione previste dalla direttiva sia del personale  che  lavora
nello  stabilimento  per  la  predisposizione  dei piani di emergenza
interni, sia della popolazione  nei  casi  in  cui  la  direttiva  lo
prevede;  va  comunque  garantita un'adeguata informazione dei rischi
alle popolazioni interessate;
    e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato,  stabilisca  standard  minimi  di  sicurezza  in
materia di pianificazione territoriale per  le  zone  interessate  da
impianti a rischio di incidente rilevante.
                              ART. 19.
(Principi  e  criteri  per  l'attuazione della direttiva 95/60/CE del
   Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).
    1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa
ai seguenti criteri e principi direttivi:
    a)  applicare  una  marcatura  fiscale,   in   conformita'   alle
disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio
lampante  impiegati  in  usi  con aliquota di accisa ridotta rispetto
all'aliquota normale;
    b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione  della  marcatura
fiscale  per  motivi  di  sanita'  pubblica, di sicurezza o per altre
ragioni tecniche, purche'  siano  contestualmente  previste  adeguate
misure di controllo fiscale;
    c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente
normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
    d)  prevedere  la  preventiva  valutazione da parte del Ministero
della sanita' delle proprieta' tossicologiche e  delle  modalita'  di
impiego delle sostanze marcanti.
                              ART. 20.
            Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente
                lo smaltimento dei policlorodifenili
            e dei policlorotrifenili: criteri di delega).
    1.   L'attuazione   della   direttiva   96/59/CE  del  Consiglio,
concernente    lo     smaltimento     dei     policlorodifenili     e
policlorotrifenili,  entrambi  di seguito denominati PCB, si uniforma
ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo  smaltimento  o
al recupero, in tendenziale prossimita' dei luoghi di produzione, dei
PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;
    b)   prevedere   criteri  per  la  predisposizione  di  analitici
inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed  impianti  che
li contengono.
                              ART. 21.
       (Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e
                    riduzione dell'inquinamento).
    1.  L'attuazione  della  direttiva  96/61/CE del Consiglio del 24
settembre  1996  sulla   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni
per  gli  impianti  esistenti  dovra'  assicurare  il  riordino  e la
semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio  di  pareri,
nulla-osta  ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto
attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto  riguarda
i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della
normativa  interna  emanata in attuazione delle direttive comunitarie
in materia di valutazione di impatto ambientale.
    2. Alla lettera b) del  comma  3  dell'articolo  31  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  sono  aggiunte, in fine, le
parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma  2,
della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del  16  dicembre 1994 si
applicano anche agli impianti termici produttivi che  utilizzano  per
la combustione comunque rifiuti pericolosi".
                              ART. 22.
(Adeguamento    alla   normativa   dell'Unione   europea   di   norme
   disciplinanti  il  regime  di  proprieta'  degli   aeromobili   la
   navigazione  aerea,  l'esercizio  di  imprese di lavoro aereo e le
   scuole di pilotaggio).
    1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice  della
navigazione,  il  termine  "straniero" e' riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati  che  non
siano membri dell'Unione europea.
    2.   Nel   primo   comma   dell'articolo  737  del  codice  della
navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono  inserite  le
seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
    3.  L'articolo 751 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
    "ART. 751. - (Nazionalita'  dei  proprietari  di  aeromobili).  -
Rispondono  ai  requisiti  di nazionalita' richiesti per l'iscrizione
nel  registro  aeronautico  nazionale  o  nel  registro   matricolare
dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in
parte maggioritaria:
    a)  allo  Stato,  alle  province,  ai comuni e ad ogni altro ente
pubblico e privato italiano  o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea;
    b)  ai  cittadini  italiani  o  di altro Stato membro dell'Unione
europea;
    c) a societa' costituite o aventi una sede  in  Italia  o  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in
tutto  o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato
membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di
altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di
compagine societaria, e il cui  presidente  e  la  maggioranza  degli
amministratori,  ivi  compreso  l'amministratore delegato, nonche' il
direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato  membro
dell'Unione  europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani
o di altro Stato membro dell'Unione europea o  non  comunitario  puo'
risultare  da  una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dal legale rappresentante della societa'.
    Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 752, puo', con  decreto  motivato,  consentire
l'iscrizione  nel  registro  aeronautico  nazionale di aeromobili dei
quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776,
nonche' le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai
sensi del  regolamento  (CEE)  n.    2407/92  del  Consiglio  abbiano
l'effettiva  disponibilita'  ancorche'  non ne siano proprietarie. In
tal caso, nel registro aeronautico nazionale  e  nel  certificato  di
immatricolazione  deve  essere  fatto  risultare,  in  aggiunta  alle
indicazioni  di  cui  all'articolo  756,  il  titolo,  diverso  dalla
proprieta',   in  base  al  quale  l'iscrizione  e'  effettuata.  Gli
obblighi, che gli articoli 754, 758,  primo  comma,  e  762,  secondo
comma,  pongono  a  carico  del  proprietario,  sono trasferiti sulla
societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile.
    La  proprieta'  e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di
cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".
    4. L'articolo 752 del codice della navigazione e' sostituito  dal
seguente:
    "ART.  752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). -
Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che  risultino  gia'
iscritti in registri aeronautici di altri Stati".
    5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione
la  parola:  "straniero"  e'  sostituita  dalle seguenti:   "di altro
Stato".
    6. Nel primo comma, lettera  d),  dell'articolo  762  del  codice
della  navigazione  la  parola:  "  straniero"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera  d)  del  medesimo
articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:
    "d-bis)  il  proprietario  ne  fa  domanda,  al fine di iscrivere
l'aeromobile nel  registro  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea;
    d-ter)  e' stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si
applica la procedura di cui all'articolo 758, commi  secondo,  terzo,
quarto,  quinto e sesto, e l'autorita' che ha ricevuto la denuncia di
cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue  direttamente  la
cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".
    7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione
sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "o  di  altro  Stato  membro
dell'Unione europea".
    8. Nel primo e nel secondo comma  dell'articolo  798  del  codice
della  navigazione  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "o dalla
competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea".
    9. All'articolo 788 del codice della navigazione e'  aggiunto  il
seguente comma:
    "Le  scuole  di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici
disciplinate dalla legge 2 aprile 1968,  n.  518.  Il  Ministero  dei
trasporti  e della navigazione puo', in applicazione dell'articolo 10
del decreto del Ministro dei  trasporti  10  marzo  1988,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  205 del 1 settembre 1988, modificativo
del decreto del Ministro per i  trasporti  e  l'aviazione  civile  27
dicembre  1971,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 164 del 28
giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2  aprile  1968,
n.  518,  emanare disposizioni limitative dell'attivita' di scuola di
pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici
".
    10. Ai fini del rilascio delle  licenze  di  lavoro  aereo  e  di
scuole di pilotaggio, in materia di proprieta' e di disponibilita' di
aeromobili,  si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE)
n. 2407/92 del Consiglio, previste per le  licenze  di  esercizio  ai
vettori aerei.
    11.  All'articolo 800 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma: "Gli  aeromobili  che  effettuano  voli  verso  Stati
membri  dell'Unione  europea senza scalo intermedio possono decollare
da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purche'  gli  occupanti
siano  in  possesso  di  documenti  validi  per  l'espatrio;  di tale
circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
    12.  All'articolo 805 del codice della navigazione e' aggiunto il
seguente comma:
    "Gli aeromobili provenienti da Stati membri  dell'Unione  europea
senza  scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o
su  aviosuperfici,  purche'  gli  occupanti  siano  in  possesso   di
documenti  validi  per  l'ingresso  in Italia; di tale circostanza e'
fatta menzione sul piano di volo".
    13. E' abrogato l'articolo 15 della legge 22  febbraio  1994,  n.
146.
    14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione,
dopo  le  parole:  "la  costruzione",  sono inserite le seguenti: "in
Italia o all'estero";  dopo  le  parole:  "di  un  aeromobile",  sono
inserite   le   seguenti:   "da  assoggettare  al  controllo  di  cui
all'articolo 850".
    15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato
con regio  decreto  11  gennaio  1925,  n.  356,  la  lettera  d)  e'
sostituita dalla seguente:
    "d)  i  documenti,  o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4
della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive  modificazioni,
necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice
della navigazione".
    16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n.
331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti:
"o di altro Stato membro dell'Unione europea".
    17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934,
n.  331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto
personale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:      "non   abbia   la
cittadinanza  di  uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso,
il personale".
    18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, al numero 1,
dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le  seguenti:  "o
di  altro  Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole:
"in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle  seguenti:
"nell'Unione europea".
    19.  All'articolo  30  del  regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, e' aggiunto il
seguente comma:
    "Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il  personale,
anche  di  cittadinanza  italiana,  sia  in possesso di idonei titoli
aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".
    20. L'articolo 4 del regolamento di  attuazione  della  legge  25
marzo  1985,  n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o
sportivo, emanato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
agosto 1988, n. 404, e' abrogato.
                              ART. 23.
         (Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
             dell'aviazione civile: criteri di delega).
    1.   L'attuazione  della  direttiva  94/56/CE  del  Consiglio  si
informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle
disposizioni del codice della navigazione,  del  regolamento  per  la
navigazione  aerea,  approvato  con regio decreto 11 gennaio 1925, n.
356, nonche' delle altre norme comunque rilevanti in materia,  tenuto
conto  degli  obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
    a) prevedere, per ogni  incidente  aereo  o  inconveniente  grave
accaduti  in  Italia  ovvero,  se  nessun  altro  Stato  vi provvede,
accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia
o  gestito  da  una  compagnia  stabilita  in  Italia,  l'obbligo  di
un'inchiesta  tecnica  che,  salve  le  indagini giudiziarie e quelle
comunque  rivolte  all'accertamento  di   eventuali   responsabilita'
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  abbia  il  solo obiettivo di
trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di
prevenire futuri incidenti e inconvenienti;
    b) prevedere l'istituzione di  un  organismo  aeronautico  civile
permanente,  competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui
alla lettera a) ed a compiere ogni attivita' di studio e proposta  in
funzione    della   sicurezza   del   volo   e   della   prevenzione,
disciplinandone l'organizzazione,  le  funzioni,  il  patrimonio,  le
modalita'  di  gestione e la soggezione al controllo successivo della
Corte dei conti;
    c) assicurare all'organismo di cui alla lettera  b)  indipendenza
funzionale,    particolarmente    nei   confronti   delle   autorita'
aeronautiche   nazionali    competenti    per    la    navigabilita',
l'omologazione  e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio
delle licenze, il controllo del traffico aereo o  la  gestione  degli
aeroporti  e,  in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i
cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;
    d) assicurare la mutua assistenza tra  l'organismo  di  cui  alla
lettera  b)  ed  i  corrispondenti organismi o enti degli altri Stati
membri dell'Unione europea e prevedere la possibilita' per  lo  Stato
italiano   di   delegare   ad   altro  Stato  membro  lo  svolgimento
dell'inchiesta;
    e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il
loro compito nel piu' breve  tempo  possibile  ed  in  particolare  i
poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;
    f)  prevedere  che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una
relazione,  contenente  elementi  utili  ai  fini  della  prevenzione
nonche',  ove  occorra  e  solo  ai predetti fini, raccomandazioni di
sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel  piu'
breve  tempo  possibile  e,  di  regola, entro dodici mesi dalla data
dell'incidente;
    g)  prevedere  che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con
un  rapporto  che  garantisca  l'anonimato  delle  persone  coinvolte
nell'inconveniente  e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di
sicurezza; detto rapporto  e'  distribuito  alle  parti  che  possono
avvantaggiarsi  delle  conclusioni  in  esso  contenute in materia di
sicurezza;
    h) prevedere  l'obbligo  di  trasmissione  delle  relazioni,  dei
rapporti  e  delle  raccomandazioni  di sicurezza alle imprese o alle
autorita' aeronautiche nazionali interessate nonche' alla Commissione
delle Comunita' europoe ed  assicurare  il  rispetto  e  l'attuazione
delle   raccomandazioni   da   parte  degli  organi  e  dei  soggetti
competenti.
    2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo  di  cui  al
comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7
miliardi  annue  a  decorrere  dal 1998, si provvede, quanto a lire 3
miliardi per l'anno 1997,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1997,  allo   scopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e, quanto a lire 7 miliardi annue  a  decorrere  dal  1998,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'unita'  previsionale  di  base  di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
    3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita,  previsti,
nei  limiti  del  possibile,  tra  gli  Stati membri, dalla direttiva
94/56/CE,   e   fino   all'istituzione   dell'organismo   aeronautico
indipendente  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  il  Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione,  allo  scopo  di   dare   immediata
attuazione  alla citata direttiva 94/56/CE, puo' affidare l'inchiesta
all'organismo o  ente  di  altro  Stato  membro  ovvero  delegare  lo
svolgimento  dell'inchiesta  ad altro Stato membro nel cui territorio
si e' verificato l'incidente o  il  grave  inconveniente.  Quando  si
avvale  dell'affidamento  o della delega di cui al presente comma, il
Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a regolare
con convenzione i conseguenti  rapporti,  nei  limiti  di  quanto  e'
necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi
internazionali.
                              ART. 24.
               (Libero accesso al mercato dei servizi
               di assistenza a terra negli aeroporti).
    1.   La   disciplina  dell'accesso  al  mercato  dei  servizi  di
assistenza a terra negli aeroporti  nazionali,  in  attuazione  della
direttiva  96/67/CE  del Consiglio, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  garantire  il  libero  accesso  al  mercato  dei  servizi  di
assistenza  a  terra  negli  aeroporti,  nel rispetto dei diritti dei
lavoratori e dell'ambiente,  in  modo  progressivo  e  adeguato  alle
esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies
dell'articolo   1   del  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.    251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;
    b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato  e
all'effettuazione  dell'autoassistenza  siano  stabilite,  per alcune
categorie di servizi ed in  presenza  di  vincoli  di  sicurezza,  di
capacita'  e  di  spazio  disponibile,  in base a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori
di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non
puo' essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo  di
applicazione della direttiva;
    c)  assicurare  che,  in  caso  di  limitazione  del  numero  dei
prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente  tanto
dall'ente  di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che
la  selezione  avvenga  in  base  ad  una  procedura  trasparente  ed
imparziale,  che  preveda  anche  un  capitolato d'oneri o specifiche
tecniche;
    d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi  di
assistenza   a   terra,   anche  attraverso  societa'  controllata  o
controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui
alla lettera c);
    e)  assicurare  che  la  gestione  centralizzata  di  determinate
infrastrutture  aeroportuali  non  ostacoli  l'accesso  al  mercato o
l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso
agli  impianti  aeroportuali  devono  essere  pertinenti,  obiettive,
trasparenti e non discriminatorie;
    f)   garantire   la  disponibilita'  degli  spazi  necessari  per
l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione
dei  medesimi,  nonche'  l'eventuale  corrispettivo   economico   per
l'utilizzazione,  siano  determinati  in  base  a criteri pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
    g) prevedere che l'attivita' di  un  prestatore  di  servizi  sia
subordinata  al  riconoscimento  di idoneita' da rilasciare in base a
criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e  garantire  che
l'accesso  al  mercato  del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di
quanto previsto dalla lettera a);
    h) imporre alla societa' di gestione,  nel  caso  fornisca  anche
servizi  di  assistenza  a terra, una separazione di natura contabile
fra le attivita' di gestione delle infrastrutture e di disciplina  in
ordine  all'utilizzo  delle  stesse,  da una parte, e le attivita' di
fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
    i)  consentire  che  i  diritti  riconosciuti  dalla direttiva si
estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari  di  Paesi
terzi a condizione che esista una reciprocita' assoluta;
    l)  prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei
servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo  di  servizio
pubblico  anche  per  altri  aeroporti,  nei  casi ed alle condizioni
stabiliti dalla direttiva;
    m)  prevedere  la  costituzione,  nell'ambito   della   direzione
generale  dell'aviazione  civile,  di  un  organismo  competente alla
definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' e  per
la  selezione  dei  prestatori  dei servizi di assistenza a terra, ai
controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della  direttiva,
ai  rapporti  con  la  Commissione  delle Comunita' europee e ad ogni
altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della
direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    n)  prevedere  che  i   corrispettivi   richiesti   dai   gestori
aeroportuali  per  l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per
l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo  siano
pertinenti  ai  costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in
cui le attivita' si svolgono.
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                           Art. 25 (3) (7)
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 ))
                              ART. 26.
              (Disposizioni sulla Farmacopea europea).
    1.   Le   edizioni   della   Farmacopea  europea  prevista  dalla
Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio  1964,  ratificata  ai
sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti
e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere
dalla  data  stabilita  con  decreto  del  Ministro della sanita', da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  in
conformita'  alle  decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi
della Farmacopea europea  sono  posti  a  disposizione  di  qualunque
interessato  per  consultazione  e  chiarimenti  presso la Segreteria
tecnica  della  Commissione  permanente  per  la   revisione   e   la
pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre
1961, n. 1242.
                              ART. 27.
(Modifiche  al  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  107, di
   attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE,  relative  agli
   aromi  destinati  ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai
   materiali di base per la loro preparazione).
    1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "b)  piombo,  mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori
ai valori riportati nell'allegato II";
    b) all'allegato II, relativo  ai  tenori  tollerabili  di  taluni
metalli  pesanti  negli  aromi,  e' aggiunta la voce "Cadmio", con il
seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg".
                               ART. 28
               (Etichettatura dei prodotti cosmetici).
    All'articolo  8,  comma  2, della legge 11 ottobre 1986, n.  713,
come sostituito dall'articolo 6 del  decreto  legislativo  24  aprile
1997,  n.  126,  di  attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  e della
direttiva  95/17/CE,  dopo  la  parola:  "aroma"  sono  inserite   le
seguenti:  "specificando se le loro essenze siano di origine naturale
o di origine artificiale".
                               ART. 29
                 (Organi che effettuano le ispezioni
                e le visite di controllo delle navi:
         norme di adempimento diretto e criteri di delega).
    1. In conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del
Consiglio, l'attivita' di certificazione delle navi battenti bandiera
italiana  che  rientrano  nel campo di applicazione delle convenzioni
internazionali  sulla  sicurezza  in   mare   e   sulla   prevenzione
dell'inquinamento  marino,  non  riservata allo Stato, e' svolta, per
conto di quest'ultimo, dagli  organismi  riconosciuti  da  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea,  secondo quanto previsto dagli allegati
alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla
Commissione delle  Comunita'  europee,  ed  aventi  sede  nell'Unione
europea  o  in  un  paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di
reciprocita', sulla base dell'autorizzazione,  di  cui  al  comma  3,
rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
    2.  L'Amministrazione  competente, qualora si riservi il rilascio
ed  il   rinnovo   dei   certificati   previsti   dalle   convenzioni
internazionali   in  materia  di  sicurezza  in  mare  e  prevenzione
dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi
controlli e ispezioni a un  organismo  riconosciuto,  scelto  a  tale
scopo.
    3.  L'autorizzazione  a svolgere l'attivita' di cui al comma 1 e'
subordinata  all'accertamento  della   competenza   professionale   e
dell'affidabilita'  dell'organismo  riconosciuto,  salvo  l'eventuale
limite numerico fissato ai sensi del comma 5,  lettera  c).  Essa  e'
preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni
specifiche  assunte  dall'organismo  stesso,  secondo quanto previsto
all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede  in  particolare  il
recepimento  delle  disposizioni  dell'appendice II della risoluzione
A.739  (18)  dell'International  Maritime  Organization   (IMO),   le
disposizioni per il controllo periodico dell'attivita' dell'organismo
autorizzato,  ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la
comunicazione   delle   informazioni    essenziali    sulla    flotta
classificata,  nonche'  sulle  modifiche  di  classificazione  e  sui
declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano,  se  si
tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della
stessa.
    4.  Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e
delle norme specifiche in materia, compatibili  con  le  disposizioni
del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata
quando,  sulla  base  delle  verifiche  compiute dall'amministrazione
anche  di  un  altro  Stato  membro,  e'  accertato  che  l'organismo
riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti fissati dall'allegato alla
direttiva  94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed
in modo soddisfacente. Puo', inoltre, essere  sospeso,  anche  quando
soddisfa  i  predetti  requisiti,  per motivi di grave rischio per la
sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione e'
data immediata notizia alla Commissione delle Comunita' europee.
    5.  Le  ulteriori  disposizioni  per l'attuazione della direttiva
94/57/CE del Consiglio si  informano,  tenuto  conto  degli  obblighi
internazionali   sulla   sicurezza   in   mare  e  sulla  prevenzione
antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di  cui
ai   commi   precedenti,   ivi   comprese   norme  di  organizzazione
dell'Amministrazione per  l'assolvimento  dei  compiti  di  cui  alla
citata direttiva;
    b)   rivedere,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,  la
configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale
(RINA), quale ente privato,  con  la  conseguente  modificazione  del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947,
n. 340;
    c)  determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale
limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati
a svolgere l'attivita' di cui al comma 1;
    d)  prevedere  l'eventuale   affidamento   delle   attivita'   di
ispezione,  controllo  e  certificazione di sicurezza radiofonica per
navi da  carico  per  conto  dell'Amministrazione  ad  enti  privati,
riconosciuti   dallo   Stato,   previo  accertamento  di  sufficiente
esperienza e di personale  qualificato  per  effettuare  accertamenti
specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
    e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato
italiano  di  reciproca  e  periodica  consultazione con gli analoghi
organismi riconosciuti  dagli  altri  Stati  membri,  per  assicurare
l'equivalenza   delle   rispettive   norme   tecniche  e  della  loro
applicazione,  nonche'  l'obbligo  di  informare   compiutamente   il
Ministero  dei trasporti e della navigazione sull'attivita' svolta e,
in  particolare,   sul   cambiamento   di   classificazione   e   sul
declassamento delle navi.
                              ART. 30.
                 (Trasporto di merci pericolose per
                    ferrovia: criteri di delega).
    1.  L'attuazione  delle  direttive 96/49/CE del Consiglio, per il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al
trasporto   di  merci  pericolose  per  ferrovia,  e  96/87/CE  della
Commissione, che adegua al progresso tecnico  la  direttiva  96/49/CE
del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  le misure idonee a consentire adeguati standard di
sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
    b) applicare al trasporto  nazionale  per  ferrovia  delle  merci
pericolose   le   norme  contenute  nel  regolamento  concernente  il
trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di
cui  all'allegato  I,  appendice  B,  della  convenzione  di   Berna,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n.
976,  nonche' le norme del regolamento nazionale per il trasporto per
ferrovia delle merci pericolose  e  nocive  (RMP)  di  cui  al  regio
decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio
1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
    c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per
ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
    d)  regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le
Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose  di
loro competenza.
    2.  Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della
disciplina in tema di trasporto  per  ferrovia  di  merci  pericolose
saranno  recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione.
                              ART. 31.
                 (Emissione di segnali televisivi).
    1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela
del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  adottare  le  misure  necessarie  a  promuovere  lo  sviluppo
accelerato  dei  servizi  televisivi  avanzati,  compresi  quelli  in
formato panoramico 16:9, anche mediante  prescrizioni  relative  alla
ridiffusione  di segnali in tale formato su reti televisive via cavo,
quelli  ad  alta  definizione  e  quelli  che  utilizzano  mezzi   di
trasmissione completamente numerici;
    b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione
aperte  al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico gia'
in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori  e  dei
telespettatori che hanno investito in tali servizi;
    c)  recepire,  per  la  trasmissione  dei  servizi  televisivi  e
l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi,  le  specifiche
tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
    d)  dettare  per  i  servizi  televisivi  numerici a pagamento ad
accesso  condizionato  prescrizioni  che  consentano  la  piu'  ampia
fruibilita'  dei  servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle
apparecchiature  ed  alle  caratteristiche  tecniche  per   la   loro
immissione     nel     mercato;    all'attivita'    di    produzione,
commercializzazione e distribuzione dei servizi di  accesso  ed  alla
cessione  dei  relativi  diritti di proprieta' industriale che devono
realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie  per
evitare  il  determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di
controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza
contabile e finanziaria, basata, tra  l'altro,  su  una  contabilita'
finanziaria  distinta  per  la  prestazione  di  servizi  ad  accesso
condizionato;
    e) favorire  sistemi  e  tecnologie  ecologicamente  compatibili,
tenuto  conto  sia  delle  ripercussioni sulla salute umana dei campi
elettromagnetici  emessi  dalle  stazioni   e   dai   ripetitori   di
radiodiffusione  di  segnali  televisivi, sia dell'impatto ambientale
derivante dalle realizzazioni delle  stazioni  e  degli  impianti  di
ripetizione.
                              ART. 32.
                             (Ascensori)
    1.  Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge
9 marzo  1989,  n.  86,  e  successive  modificazioni,  per  adeguare
l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  si  attiene  alle  disposizioni  contenute  nella
medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
    a) disporre che gli  ascensori,  con  i  relativi  componenti  di
sicurezza,  siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono
ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE.
Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare  ad
introdurre  modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla
direttiva 95/16/CE;
    b) considerare conformi a  tutte  le  prescrizioni  di  cui  alla
lettera  a)  gli  ascensori  e  i  relativi  componenti  muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita';
    c)  prevedere  la  pubblicazione  delle   norme   nazionali   che
recepiscono  le  norme  armonizzate, nonche' delle norme e specifiche
tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione  dei  requisiti
essenziali di sicurezza e di salute;
    d)  prevedere  che siano adottate le misure dell'immediato ritiro
dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio
di ascensori e relativi componenti di sicurezza  che,  nonostante  la
marcatura  CE e l'utilizzazione in conformita' alla sua destinazione,
mettono a rischio la  sicurezza  e  la  salute  delle  persone  e  la
sicurezza  dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione
delle Comunita' europee;
    e)  prevedere  specificamente  gli  obblighi  che   gravano   sul
fabbricante,  sul  suo  mandatario  con  sede  nella  Unione europea,
sull'installatore,   sulla   persona   responsabile   del    progetto
dell'ascensore,  sulla  persona  che commercializza quest'ultimo o il
componente di sicurezza, nonche' su chi costruisce l'ascensore  o  il
componente di sicurezza per uso personale;
    f)   prevedere   presupposti  e  modalita'  di  designazione  dei
componenti degli organismi incaricati di effettuare le  procedure  di
controllo,  con  la  specificazione  dei  compiti  e  degli  esami di
competenza;
    g) determinare le modalita' di apposizione della marcatura  CE  e
le  misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il
componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente  apposta  la
marcatura CE.
                              ART. 33.
              (Imprese finanziarie: criteri di delega).
    1.  Al  fine  di  rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il
settore dei servizi finanziari, il Governo e' delegato a emanare  uno
o   piu'   decreti  legislativi  per  adeguare  ai  principi  e  alle
prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  la normativa nazionale delle imprese finanziarie:  banche,
societa' di  intermediazione  mobiliare,  organismi  di  investimento
collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
    2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio  sara'  informata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    a) assicurare che la soggezione delle  imprese  finanziarie  alla
normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia
dell'attivita'  propria  delle  imprese  medesime.  A  tal  fine,  le
autorita'  competenti  al   rilascio   dell'autorizzazione   dovranno
verificare  che  la sede legale e la direzione generale delle imprese
finanziarie  siano  situate  nel  territorio  della  Repubblica.   Le
autorita' competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di
controllo,  assicurano  che  non  sussistano stretti legami, ai sensi
della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre  persone
fisiche  o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della
vigilanza;
    b)  ferma  restando  la   garanzia   della   riservatezza   delle
informazioni  nei  settori  interessati  dalla  direttiva da attuare,
consentire scambi di informazioni  tra  le  autorita'  competenti  al
controllo   delle   imprese  finanziarie  e  le  altre  autorita'  od
organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle proce-
dure concorsuali, i soggetti abilitati  a  svolgere  un'attivita'  di
controllo  legale  dei  conti  presso imprese finanziarie o gli altri
soggetti  anche  non  appartenenti  alle  pubbliche   amministrazioni
previsti   dalla   direttiva   alle   condizioni   ivi  indicate.  Le
informazioni  trasmesse  o  scambiate  dovranno,   comunque,   essere
preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
    c)  prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attivita' di
controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi
altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata
a questa  da  stretti  legami,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
direttiva,   abbiano   l'obbligo  di  comunicare  alle  autorita'  di
vigilanza competenti fatti rilevanti, di  cui  essi  siano  venuti  a
conoscenza   nell'esercizio  dell'incarico,  che  possano  costituire
violazione di norme  legislative  o  regolamentari,  pregiudicare  la
continuita'  dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione
o l'emissione di riserve.
                              ART. 34.
                 (Trasferimenti valutari all'estero
                    dei compensi di mediazione).
    1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre
1986, n. 599, e' soppresso l'ultimo periodo.
    2.  L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia
valutaria, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  31
marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
                              ART. 35.
                    (Sistemi di indennizzo degli
                  investitori: criteri di delega).
    1.  Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui  al  decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  coordinare  gli  interventi  dei  sistemi di indennizzo degli
investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al  fine
di  evitare  che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino
di un doppio indennizzo;
    b) stabilire limiti  e  criteri  di  intervento  dei  sistemi  di
indennizzo  degli  investitori;  l'eventuale  esclusione  o riduzione
della copertura  del  sistema  dovra'  riferirsi  alle  categorie  di
investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
    c)  demandare alle competenti autorita' di vigilanza il potere di
prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori
sia sottoposta a forme adeguate di pubblicita'; in  particolare,  gli
investitori  dovranno  essere  informati con chiarezza sull'importo e
sulla  portata  della  copertura   offerta,   nonche'   sulle   norme
applicabili.
                              ART. 36.
           (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
    1.   Al  fine  di  promuovere  la  liberalizzazione  del  settore
energetico, il Governo e' delegato ad emanare, entro  un  anno  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi,  per  dare  attuazione  alla  direttiva   96/92/CE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  recante  norme comuni per il
mercato   interno   per    l'energia    elettrica,    e    ridefinire
conseguentemente  tutti  gli  aspetti rilevanti del sistema elettrico
nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere che la  liberalizzazione  del  mercato  avvenga  nel
quadro  di  regole  che  garantiscano  lo  svolgimento  del  servizio
pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza  del  medesimo,
in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di
una  tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al
fine  di  garantire  la  disponibilita'  della  capacita'  produttiva
necessaria,  la  gestione  dei  contratti,  la fornitura e la tariffa
unica;
    b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia  anche
il  dispacciatore,  garantendo  sia  la funzione pubblicistica sia la
neutralita'  di  tale  servizio  al  fine  di  assicurare   l'accesso
paritario a tutti gli utilizzatori;
    c)   attribuire  al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio  con  l'estero  e
l'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di
salvaguardare  la  sicurezza  e   l'economicita'   del   sistema   di
generazione  elettrica  nazionale  per  quanto  riguarda l'utilizzo e
l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie,  operando  per
ridurre  la vulnerabilita' complessiva del sistema stesso; a tal fine
individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare  l'evoluzione
coerente del sistema di generazione nazionale;
    d)   favorire   nell'ambito  della  distribuzione,  laddove  sono
attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso  territorio,
iniziative  che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso
normali  regole  di   mercato   portino   alla   loro   aggregazione,
valorizzando le imprese degli enti locali;
    e)  incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di
stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il  risparmio  energetico,
anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO2;
    f)  definire  le misure per assicurare condizioni di reciprocita'
nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al
grado di apertura dei loro mercati, anche al fine  di  assicurare  la
parita'  competitiva  sul  mercato  europeo  delle aziende elettriche
italiane e dell'industria dell'indotto;
    g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico  nazionale
nell'ottica   dell'integrazione   europea   dei   mercati   nazionali
dell'energia  elettrica   prevista   dalla   direttiva   comunitaria,
finalizzando  i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare
la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.
                              ART. 37.
                 (Modifiche del decreto legislativo
                       17 marzo 1995, n. 194).
    1.  All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194,  le  parole:  "nonche'  la  data  di  scadenza
dell'autorizzazione" sono soppresse.
    2.  All'articolo  20  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.
194, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
    "5-bis. Per spese di funzionamento della  Commissione  consultiva
di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:
    a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione
dei  componenti  della  Commissione,  in  relazione  alle  qualifiche
rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;
    b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso
di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al
comma  2,  che  partecipano  alle  riunioni  della  Commissione,   da
determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
per la partecipazione a riunioni della Commissione o  dei  gruppi  di
lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita';
    c)  compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con
soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza,  competenza  ed
indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione
dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;
    d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della
Commissione,  incluse  quelle per l'approvvigionamento di strumenti e
programmi informatici".
                              ART. 38.
           (Classificazione, imballaggio ed etichettatura
                      dei preparati pericolosi)
    1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante,   a   completamento  delle  disposizioni  emanate  ai  sensi
dell'articolo 38 della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  le  norme
necessarie  a  dare  integrale  ed organica attuazione alla direttiva
88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni,  in  materia  di
classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   dei   preparati
pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed  i
criteri  direttivi  previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1
996.
                              ART. 39.
(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalita' di riconoscimento
   di  stabilimenti  e  intermediari  nel  settore dell'alimentazione
   animale: criteri di delega).
    1. L'attuazione della  direttiva  95/53/CE  del  Consiglio  sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)    operare   la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il  riordino  delle
strutture  di  controllo,  qualora  necessario,  senza  oneri  per il
bilancio dello Stato;
    b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le
amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
    c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni  con
gli uffici della Comunita' europea e gli Stati membri;
    d)   garantire   agli   operatori   l'esercizio  del  diritto  al
contraddittorio, in  corso  di  ispezione,  nonche'  di  quello  alla
segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.
    2.  L'attuazione  della  direttiva  95/69/CE  del Consiglio sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri
interessati, con  particolare  riguardo  al  riconoscimento  ed  alla
registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
    b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro,
prevedere  la  semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore
dell'alimentazione  degli   animali,   anche   mediante   regolamento
ministeriale   o   interministeriale,   secondo  le  competenze,  del
Ministero della sanita', del Ministero per le  politiche  agricole  e
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con
il  loro  concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    c) prevedere che il riconoscimento  degli  stabilimenti  e  degli
intermediari  avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la
protezione  della  salute  umana,   degli   animali   e   la   tutela
dell'ambiente.
                         Art. 40 (1) (5) (6)
                    Organizzazioni dei produttori
                     nel settore ortofrutticolo

  1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96
e  n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le
politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
della  loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le
modalita'  dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle
province  autonome  sono  definite  con  decreto  del Ministro per le
politiche  agricole,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  2200/96,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore degli
ortofrutticoli,  e  del  regolamento  (CE) n. 412/97, che ne fissa le
modalita'  di  applicazione  relativamente  al  riconoscimento  delle
organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:
a) per   le   organizzazioni  dei  produttori  di  ortofrutticoli  in
   generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i
   parametri  minimi  per  numero  di  produttori  e  fatturato  sono
   individuati  rispettivamente  in 100 produttori e in 10 milioni di
   ECU.  Tuttavia,  nei  casi  in  cui  il  numero dei produttori sia
   compreso  tra  50  e 99 e tra 5 e 49, il fatturato e' stabilito in
   12,5 e in 15 milioni di ECU;
b) per  gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il
   volume  minimo  di produzione commercializzabile sono stabiliti in
   100 soci e in 8 milioni di ECU;
c) per  la  frutta  in  guscio,  il  numero minimo di produttori e il
   volume  minimo  di  fatturato  sono  stabiliti  in  50 soci e in 2
   milioni di ECU;
d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e
   il  volume  minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25
   milioni di ECU;
e) i  produttori  che  aderiscono ad una organizzazione di produttori
   generale  possono  anche  aderire  ad organizzazioni di produttori
   specializzate  nel  caso in cui la prima non commercializzi quella
   specifica produzione;
f) il  riconoscimento  e'  operato  dalla  regione  o dalla provincia
   autonoma   nel   cui   territorio   e'   situata  la  sede  legale
   dell'organizzazione   in   cui  e'  prodotta  la  maggioranza  del
   fatturato.
f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti
   dalle  lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di
   organizzazioni  di  produttori e nel rispetto dei volumi minimi di
   produzione  commercializzabile  fissati  negli  allegati 1 e 2 del
   regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si
   tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio
   di prodotto trasformato.
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  previste  dal
regolamento  (CE)  n.  2200/96  possono  essere  riconosciute,  dalle
regioni  e  provincie  autonome,  associazioni  di  organizzazioni di
produttori  costituite  da  almeno  due  organizzazioni di produttori
riconosciute   ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  2200/96  o  del
regolamento  (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento
ad  un  livello  superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di
produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n.
2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:
a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la
   associazione  di  organizzazioni  di  produttori  di  appartenenza
   oppure  di  affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione
   delle  misure  comuni  ai  programmi operativi presentati a titolo
   individuale   dalle   organizzazioni   di   produttori   ai  sensi
   dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;
b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il
   tramite  dell'associazione  di  organizzazioni  di  produttori  di
   appartenenza.
  ((  4.  La  zona  di  operativita'  al fine di consentire la libera
organizzazione  dei  produttori e' individuata nell'intero territorio
nazionale. ))
  5.  Con  decreto  del Ministro per le politiche agricole, di intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono stabiliti i
requisiti,  i  tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni
riconosciute  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n. 1035/72 a quanto
disposto  all'articolo  11,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE) n.
2200/96.
  6.  Le  organizzazioni  dei  produttori  ortofrutticoli  e  le loro
associazioni  che  presentano  domanda di riconoscimento ai sensi del
regolamento  (CE)  n.  2200/96  devono  possedere una forma giuridica
societaria.
  7.  Al  fine  di  favorire  i processi di aggregazione produttiva e
commerciale  dei  produttori,  nelle  regioni  dove  il  valore della
produzione   ortofrutticola   commercializzabile   complessiva  delle
organizzazioni  di  produttori  riconosciute  al  31 dicembre 1997 e'
inferiore  al  35  per  cento della produzione lorda vendibile totale
regionale,  in  deroga  a  quanto previsto dal comma 2 si applicano i
parametri  minimi  previsti  dall'articolo  2 del regolamento (CE) n.
412/97  della  Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero
dei  produttori  ed  al  fatturato  necessari al riconoscimento delle
organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si
applicano  in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento
(CE) n. 412/97.
  8.   Al   fine   di   agevolare   l'applicazione   della  normativa
sull'organizzazione    comune   dei   mercati   nel   settore   degli
ortofrutticoli,  il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un
regime  transitorio  per  il  riconoscimento delle organizzazioni dei
produttori  aventi  natura  di  cooperative, consorzi ed associazioni
riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle
prime  cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo
1,   lettera   a),  del  regolamento  (CE)  n.  2200/96.  Il  decreto
stabilisce,   inoltre,   le  condizioni  di  prericonoscimento  delle
suddette  categorie  di  organizzazioni  dei produttori, nel rispetto
delle  disposizioni  previste  dal  regolamento  (CE) n. 478/97. Tale
regime  non  si  applica  nelle  regioni dove ricorrono le condizioni
previste dal comma 7.
  9.  Il  Governo  esercita,  ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo  1989,  n.  86,  il  potere sostitutivo in caso di inadempienza
delle  regioni  o  province  autonome nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
                              ART. 41.
             (Tutela dell'acquirente per taluni aspetti
             dei contratti di godimento a tempo parziale
               dei beni immobili: criteri di delega).
    1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa
ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  che  il  venditore sia tenuto a consegnare ad ogni
soggetto interessato un documento,  con  le  caratteristiche  di  cui
all'articolo  3  della direttiva, redatto nella lingua o in una delle
lingue dello Stato membro di  residenza  dell'acquirente,  ovvero,  a
scelta  di  quest'ultimo,  nella  lingua  o in una delle lingue dello
Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di  una
lingua ufficiale dell'Unione europea, nonche' una traduzione conforme
del  contratto  nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro
in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti  di  una  delle
lingue ufficiali dell'Unione europea;
    b)  prevedere  che  il  contratto  di  acquisto  del  diritto  di
godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella  lingua  o
in  una  delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente,
oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle  lingue
dello  Stato  membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti
di una delle  lingue  ufficiali  dell'Unione  europea,  e  che  debba
contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
    c)  prevedere  che  l'acquirente  eserciti il diritto di recesso,
alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva,
senza sottoposizione ad alcuna penalita';
    d) prevedere la risoluzione di diritto  dell'eventuale  contratto
di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base
ad  un  accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il
diritto di recesso di cui alla lettera c);
    e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o  patto
aggiunto  di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto
legislativo o di esonero del venditore  dalle  responsabilita'  nello
stesso previste;
    f)  prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di
nullita' dei  contratti  stipulati  in  violazione  delle  norme  del
decreto  legislativo  ed  un corrispondente sistema sanzionatorio per
l'operatore commerciale;
    g)  prevedere  l'obbligatorieta'  per  il  venditore  di  fornire
garanzie  fideiussorie,  bancarie  o  assicurative,  a  favore  degli
acquirenti.
    2.  Il  legislatore  delegato  dovra'  prevedere,  per  tutte  le
controversie  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  dettate dal
decreto legislativo,  la  competenza  territoriale  inderogabile  del
giudice  del  luogo  di  residenza o di domicilio dell'acquirente, se
ubicati nel territorio dello Stato.
                              ART. 42.
                 (Titoli e marchi di identificazione
              dei metalli preziosi: criteri di delega).
    1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46, recante la  disciplina  dei
titoli  e  dei  marchi  di  identificazione  dei metalli preziosi, ai
principi comunitari, nel rispetto dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    a)  modificare  e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli
preziosi e delle loro leghe,  tenuto  conto  di  quelli  riconosciuti
ufficialmente  negli  altri  Stati membri dell'Unione europea e della
loro diffusione nella pratica commerciale;
    b) riconoscere validita' alle marcature di contenuto  equivalente
a  quelle  nazionali,  apposte  conformemente alle normative di altri
Stati membri dell'Unione europea;
    c)  modificare  e  integrare  la  disciplina   del   marchio   di
responsabilita',  prevedendo  anche  procedure  di  valutazione della
conformita' in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo
da assicurare un elevato livello  di  tutela  dei  consumatori  e  di
trasparenza nelle transazioni commerciali.
                              ART. 43.
              (Tutela giuridica delle banche di dati).
    1.  L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) definire la nozione  giuridica  di  banca  di  dati  ai  sensi
dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della
medesima;
    b)  comprendere  la banca di dati, alle condizioni previste dalla
direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
    c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del  diritto  esclusivo
dell'autore delle banche di dati;
    d)   prevedere   deroghe  al  diritto  esclusivo  di  autorizzare
l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di
una banca di dati, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  6,
comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
    e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni
contenute  nel  capitolo III della direttiva, il diritto specifico di
chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
    f) prevedere disposizioni transitorie  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 14 della direttiva.
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                              ART. 44.
                   (Disciplina della utilizzazione
                     e della commercializzazione
                   delle acque minerali naturali).
    1.  Per  l'attuazione  della  direttiva  96/ 70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sono apportate le  necessarie  modifiche  al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i
livelli minimi di tutela.
                              ART. 45.
                         (Prodotti tessili).
    1.  Per  l'attuazione  della  direttiva  96/ 74/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche  alla
legge  26  novembre  1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali
livelli minimi di tutela ed operando il necessario  raccordo  con  le
disposizioni  nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di
direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.
                              ART. 46.
(Norme  tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo
   concernenti le  macchine,  i  componenti  di  sicurezza  ed  altri
   prodotti industriali).
    1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi,
la   cui   rispondenza   ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  e'
disciplinata da disposizioni nazionali  di  attuazione  di  direttive
comunitarie  e  la cui conformita' ai requisiti stessi e' debitamente
attestata dalla apposizione della marcatura CE e  dalla  attestazione
di  conformita',  non  si  applicano  le disposizioni di omologazione
contenute nella disciplina vigente, in  particolare  nella  legge  24
ottobre  1942,  n.  1415, e successive modificazioni, nel decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  successive
modificazioni,  nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n.  164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e  successive  modificazioni,
nel  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e
successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12  settembre  1959,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 299
dell'11 dicembre  1959,  nel  regolamento  per  gli  ascensori  ed  i
montacarichi   in   servizio   privato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto  del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre
1987,  n.  586,  nel  decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n.  587,  e  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n.  268.
    2.  Ai  fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa,
le disposizioni di  carattere  costruttivo  di  cui  al  comma  1  si
considerano  "  norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni.
    3. Nei casi in cui le  disposizioni  vigenti  prevedono,  per  la
salvaguardia   della  sicurezza,  la  pubblicazione  integrale  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme  nazionali  che
traspongono  le  norme armonizzate europee, la somma da corrispondere
all'ente  che  provvede  alla  trasposizione   e'   determinata   con
convenzione   fra   il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e   l'ente   di   normazione,   nell'ambito   degli
stanziamenti  previsti  per  legge a favore dello stesso ente e senza
ulteriori oneri a carico dello Stato.  Il  Ministero  dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui
all'articolo 1, comma 40, della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
potra'  assegnare  contributi  specifici  per  le finalita' di cui al
presente  comma.  Le  altre  amministrazioni,  di  volta   in   volta
interessate   a   richiedere   le   norme   tecniche  ai  fini  della
pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
concerteranno  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato le modalita' di accesso alla convenzione  da  questo
sottoscritta  con  l'ente  normatore,  ferma  restando  la tutela del
diritto  d'autore  dell'ente  di  normazione, ai sensi della legge 22
aprile 1941, n.  633, e successive modificazioni.
    4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,  n.
670, e' abrogato.
                              ART. 47.
(Attuazione  della  direttiva  95/58/CE in materia di indicazione dei
   prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).
    1. All'articolo 4, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   23   agosto   1982,   n.  903,  come  sostituito
dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,  n.  76,  le
parole:  "fino  al  7  giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "
fino al 7 giugno 1997".
    2. All'articolo 4, comma 3, del decreto  legislativo  27  gennaio
1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 7 giugno 1997".
                              ART. 48.
                       (Prodotti alimentari).
    1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e
l'etichettatura  dei  prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio
1967, n. 580, sulla lavorazione e il  commercio  dei  cereali,  degli
sfarinati,  del  pane  e  delle paste alimentari, non si applicano ai
prodotti alimentari legalmente fabbricati  e  commercializzati  negli
altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti
l'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti  e posti in
vendita nel territorio nazionale.
    2. L'etichettatura dei prodotti di cui al  comma  1  deve  essere
conforme  alle  disposizioni  previste  dalla direttiva 79/112/CE del
Consiglio, e successive modificazioni.
    3. I  prodotti  alimentari  che  contengano  in  qualunque  forma
organismi  manipolati  geneticamente  o  loro parti o derivati devono
essere   chiaramente   individuati   dal    consumatore    attraverso
l'etichettatura   che   deve   riportare  in  maniera  ben  leggibile
l'indicazione  che  il   prodotto   alimentare   contiene   organismi
geneticamente modificati o loro parti o derivati.
                              ART. 49.
                     (Paste farcite con carne).
    1.  Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantita'
di paste farcite con carne non  superiore  ai  due  quintali  non  si
applicano  le  disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 537, come modificato dal decreto legislativo  19  marzo  1996,  n.
251.
                              ART. 50.
       (Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
    1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa
all'obiettivo  di  adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile
alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;
     b)  prevedere  che  l'autorizzazione  all'impiego  di minori nel
settore dello  spettacolo,  prevista  dalla  normativa  vigente,  sia
estesa  ad  attivita'  di  carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario;
    c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di
tutela fisica e psichica del minore,  nonche'  l'introduzione  di  un
idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di
sfruttamento  dei  minori,  nel  caso  di  loro impiego reiterato nel
settore dello spettacolo;
    d) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della  direttiva  stessa,
sanzioni  penali o amministrative modulate in conformita' ai principi
contenuti nell'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  6
dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.
                              ART. 51.
(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
   ad  agenti  biologici  durante  il lavoro e prescrizioni minime di
   sicurezza e salute per il lavoro a  bordo  delle  navi  da  pesca:
   criteri di delega).
    1.  L'attuazione  delle  direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE
del  Consiglio   si   informa   ai   principi   direttivi   stabiliti
dall'articolo  43  della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive
modificazioni.
    2. All'articolo 43 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  il
numero  2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che
gli oneri derivanti dalle attivita' di  informazione,  consulenza  ed
assistenza  in  materia  antinfortunistica e di prevenzione svolte da
istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta  materia  sono  a
carico  del  datore  di  lavoro;  qualora  il  datore  di  lavoro sia
un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri  si  provvede  con  le
ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
                              ART. 52.
                      (Disposizioni sul miele).
    1.  Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982,
n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a),  della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente:
    "Il  miele  di produzione extracomunitaria miscelato con miele di
produzione  comunitaria   deve   essere   commercializzato   con   la
denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"".
    2.  Il  quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982,
n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
    "Inoltre  per  il  miele  di  produzione  extracomunitaria devono
essere indicati sull'etichetta principale, in maniera  ben  visibile,
il Paese o i Paesi di produzione".
    3.  La  lettera  c)  del  comma  2 dell'articolo 6 della legge 12
ottobre 1982, n. 753, come sostituito  da  ultimo  dall'articolo  25,
comma  2,  del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109, e'
abrogata.
    4. Nell'articolo 7 della legge 12  ottobre  1982,  n.  753,  come
sostituito  dall'articolo  51  della legge 29 dicembre 1990, n.  428,
sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale".
    5. I produttori ed i confezionatori di miele  possono  utilizzare
le  etichettature  gia'  predisposte  per  la commercializzazione del
miele  proveniente  dalle  raccolte  1996,  1997  e  1998  contenenti
denominazioni  ed  indicazioni  previste da disposizioni abrogate dal
presente articolo  non  oltre  il  periodo  di  ventiquattro  mesi  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                           Art. 53 (3) (4)
         Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette
                e sulle attestazioni di specificita'

  1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14
del  regolamento  (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e' l'autorita'
nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e'
responsabile  della  vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo
di  cui  all'articolo  10  del  citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'articolo  14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da
autorita'  di  controllo  pubbliche  designate e da organismi privati
autorizzati  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  sentito  il  gruppo  tecnico di valutazione istituito con
decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  25 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
  2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo
privati   devono   preventivamente   prevedere  una  valutazione  dei
requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;
b) disponibilita'  di  personale qualificato sul prodotto specifico e
   di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
  3.  Nel  caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli,  di  un  organismo  terzo,  quest'ultimo deve soddisfare i
requisiti di cui al comma 2.
  4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2  sia da parte degli
   organismi  privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei
   quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza  dei  requisiti  in  capo  agli  organismi privati e agli
   organismi  terzi,  accertata successivamente all'autorizzazione in
   forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
  5.  La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di
controllo  privato  puo'  riguardare  anche  una  singola  produzione
riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle
politiche   agricole  e  forestali  si  avvale  delle  strutture  del
Ministero stesso e degli enti vigilati.
  6.  Gli  organismi  privati che intendano proporsi per il controllo
delle  denominazioni  registrate  ai  sensi degli articoli 5 e 17 del
citato  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  e dell'articolo 7 del citato
regolamento  (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  7.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali   un  elenco  degli  organismi  privati  che  soddisfino  i
requisiti  di  cui  al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di
controllo  privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la
indicazione   geografica   protetta   (IGP)   e  la  attestazione  di
specificita' (STG)".
  8.  La  scelta  dell'organismo  privato  e'  effettuata  tra quelli
iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai  soggetti  proponenti  le  registrazioni, per le denominazioni
   registrate  ai  sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE)
   n. 2081/92;
b) dai  soggetti  che  abbiano  svolto, in conformita' alla normativa
   nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
   controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi
   dell'articolo  17  del  citato  regolamento  (CEE)  n. 2081/92. In
   assenza  dei  suddetti  soggetti  la  richiesta  e' presentata dai
   soggetti proponenti le registrazioni;
c) dai  produttori,  singoli  o  associati,  che intendono utilizzare
   attestazioni  di  specificita'  registrate  ai  sensi  del  citato
   regolamento   (CEE)   n.   2082/92,  individuando  l'organismo  di
   controllo  nella  corrispondente  sezione  dell'elenco previsto al
   comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'.
  9.  In  assenza  della  scelta  di  cui al comma 8, le regioni e le
province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
indicano  le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati
che  devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di
indicazione  di  autorita'  pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo
10,  paragrafi  2  e  3,  del  citato  regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo  14  del  citato  regolamento (CEE) n. 2082/92, possono
avvalersi  di  organismi  terzi  che, se privati, devono soddisfare i
requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
  10.  Il  Governo  esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9
marzo  1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell'adozione  dei  provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
  11.  Gli  organismi  privati  autorizzati  e le autorita' pubbliche
designate   possono  svolgere  la  loro  attivita'  per  una  o  piu'
produzioni  riconosciute  ai  sensi  del  citato regolamento (CEE) n.
2081/92  e  del  citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta  ai  sensi  del  citato  regolamento (CEE) n. 2081/92 e'
soggetta  al  controllo  di  un  solo organismo privato autorizzato o
delle  autorita'  pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro  coordinate.  Ogni  produzione  riconosciuta ai sensi del citato
regolamento  (CEE)  n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu'
organismi  privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate,
competenti per territorio, fra loro coordinate.
  12.  La  vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati
e'  esercitata  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle  regioni  o  province  autonome  per le strutture ricadenti nel
territorio di propria competenza.
  13.  Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro
sessanta   giorni   dalla   domanda;   in   difetto   si   forma   il
silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai
sensi del comma 4.
  14.  Gli  oneri  derivanti  dall'istituzione  dell'elenco di cui al
comma  7  sono  posti  a  carico  degli  iscritti, senza oneri per il
bilancio dello Stato.
  15.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni
di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi  dell'articolo 2602 del
codice  civile  ed  hanno  funzioni  di  tutela,  di  promozione,  di
valorizzazione,  di  informazione  del consumatore e di cura generale
degli  interessi  relativi  alle  denominazioni.  Tali attivita' sono
distinte  dalle  attivita'  di  controllo  e  sono  svolte  nel pieno
rispetto  di  quanto  previsto all'articolo 10 del citato regolamento
(CEE)  n.  2081/92  e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92.  I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni
di  cui  al  presente  comma  su  incarico  dell'autorita'  nazionale
preposta  ai  sensi  delle  leggi vigenti e, nei casi di consorzi non
ancora  riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali. Nello svolgimento della loro
attivita' i consorzi di tutela:
a) possono  avanzare  proposte di disciplina regolamentare e svolgono
   compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale
   e  di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo
   delle  produzioni  in  termini  di  sicurezza  igienico-sanitaria,
   caratteristiche  chimiche,  fisiche, organolettiche e nutrizionali
   del prodotto commercializzato;
c) possono  promuovere  l'adozione  di  delibere con le modalita' e i
   contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile
   1998,  n.  173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17
   del presente articolo;
d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal Ministero delle
   politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla
   salvaguardia   della  DOP,  della  IGP  o  della  attestazione  di
   specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni,
   uso   improprio   delle  denominazioni  tutelate  e  comportamenti
   comunque  vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni
   livello   e   nei  confronti  di  chiunque,  in  ogni  fase  della
   produzione,  della  trasformazione  e  del  commercio. Agli agenti
   vigilatori   dipendenti   dai  consorzi,  nell'esercizio  di  tali
   funzioni,  puo'  essere attribuita nei modi e nelle forme di legge
   la   qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza  purche'  essi
   possiedano   i   requisiti   determinati   dall'articolo   81  del
   regolamento  approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e
   prestino  giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti
   vigilatori  gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica
   sicurezza  mantengono  la  qualifica  stessa, salvo che intervenga
   espresso provvedimento di revoca.
  16.  I  segni  distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli
indicati  nei  rispettivi  disciplinari  vigenti  ai sensi dei citati
regolamenti  (CEE)  n.2081/92  e  n.  2082/92.  Gli  eventuali marchi
collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti,
in  quanto  dagli  stessi  registrati,  dai  consorzi  di  tutela per
l'esercizio  delle  attivita'  loro  affidate.  I  marchi  collettivi
medesimi  sono  utilizzati  come  segni  distintivi  delle produzioni
conformi  ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate  dalle  strutture  di  controllo  autorizzate  ai sensi del
presente  articolo,  a  condizione  che la relativa utilizzazione sia
garantita  a  tutti  i produttori interessati al sistema di controllo
delle   produzioni   stesse.   I   costi  derivanti  dalle  attivita'
contemplate  al  comma  15  sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori  secondo  criteri stabiliti con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali.
  17.  Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  emanare  entro  il  31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali   relative   ai   requisiti  di  rappresentativita'  per  il
riconoscimento   dei   consorzi  di  tutela  nonche'  i  criteri  che
assicurino   una   equilibrata  rappresentanza  delle  categorie  dei
produttori  e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli
organi sociali dei consorzi stessi.
  18.  I  consorzi  regolarmente  costituiti  alla data di entrata in
vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i
loro  statuti  entro  ((  due anni )) dalla data di pubblicazione dei
decreti  di  cui  al  comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo.
  19.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
                              ART. 54.
(Soppressione  dell'estensione  della disciplina sull'amministrazione
   straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi   di   insolvenza
   determinata  dall'obbligo  di  rimborsare aiuti di Stato in base a
   decisioni comunitarie).
    1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis del  decreto-legge  30  gennaio
1979,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto- legge 23 gennaio
1993, n. 17, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
1993,    n.    80,   recante   integrazioni   dei   presupposti   per
l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, e' abrogato.
                              ART. 55.
                (Modificazioni al decreto legislativo
                     14 dicembre 1992, n. 508).
    1.  In  attuazione  della direttiva 90/667/ CEE del Consiglio, al
decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.  508,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole: "non idonei al
consumo umano diretto" sono sostituite dalle seguenti: "non destinati
al consumo umano diretto";
     b) all'articolo 17 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. La domanda di cui al comma 1 deve  essere  corredata  da  una
copia  delle  autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti,
nonche' da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del  presente
decreto,  da  realizzare  entro  tre anni dalla data di presentazione
della domanda.";
    c) il comma 4 dell'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
    "4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano
altresi'  agli  stabilimenti  di  trasformazione di materiali a basso
rischio.";
    d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 e' inserito il seguente:
    "4-bis.   Chi   non   realizza   il   progetto   dell'adeguamento
dell'impianto  entro  i termini fissati, ovvero non da' comunicazione
al Ministero della sanita' ed alla competente unita' sanitaria locale
dell'avvenuto  adeguamento  entro  i  termini  fissati  dal  presente
articolo   deve   comunque   sospendere   l'attivita'.   In  caso  di
prosecuzione  dell'attivita'  si  applicano  le   sanzioni   previste
dall'articolo 19.".
                              ART. 56.
(Integrazione  del  decreto  legislativo  30 gennaio 1993, n. 28, che
   attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).
    1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28, e' inserito il seguente:
    "ART. 13-bis. - 1. Chiunque effettua  gli  scambi  di  animali  e
prodotti  di origine animale senza la preventiva registrazione di cui
agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a  lire
quaranta  milioni.  In  caso di recidiva sono sospesi la licenza o il
permesso di importazione per tre mesi.
    2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli  articoli  5  e
11,  non  provvede alla stipula della prevista convenzione e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
    3.  L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli
obblighi contratti con la  registrazione  o  con  la  convenzione  e'
punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre  milioni  per
ogni singolo obbligo violato.".
    2.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il termine di cui
all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad  integrare
le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
    3.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 2 il Governo
dovra'  prevedere  un  idoneo  sistema  di  sanzioni   amministrative
pecuniarie  per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti,
tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
                              ART. 57.
              (Modifica della legge comunitaria 1991).
    1.   L'autorizzazione  alla  produzione,  al  commercio  ed  alla
detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo  57,  comma
4,  della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalla regione
o dall'autorita' da essa delegata.
    2.  Restano  validi  gli  atti  istruttori  gia'  compiuti  e  le
autorizzazioni  rilasciate  dalle  regioni  e  dalle unita' sanitarie
locali.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 aprile 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1780):
            Presentato dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          (Prodi) il 25 novembre 1996.
            Assegnato  alla 1 commissione (Affari costituzionali), in
          sede  referente,  l'8  gennaio  1997,  con   pareri   delle
          commissioni  2,  3,  5,  6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della
          giunta per gli  affari  delle  Comunita'  europee  e  della
          commissione parlamentare per le questioni regionali.
            Esaminato  dalla 1 commissione il 28 gennaio 1997; 6 e 25
          marzo 1997; 16 e 30 aprile 1997; 6 e 14 maggio 1997.
            Relazione scritta annunciata il 27 maggio 1997  (atto  n.
          1780/A - relatore sen. Besostri).
            Esaminato  in  aula e approvato il 3 giugno 1997.  Camera
          dei deputati (atto n. 3838):
            Assegnato  alla   XIV   commissione   (Politiche   Unione
          europea),  in sede referente, il 17 giugno 1997, con pareri
          delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X,  XI,
          XII e XIII.
            Esaminato  dalla  XIV commissione il 3, 8, 9, 10, 15, 17,
          29, 30 e 31 luglio 1997.
            Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1997  (atto  n.
          3838/A - relatore on. Evangelisti).
            Esaminato  in  aula  il  3 novembre 1997 e approvato, con
          modificazioni, il 13 gennaio 1998.
          Senato della Repubblica (atto n. 1780/B):
            Assegnato  alla 1 commissione (Affari costituzionali), in
          sede referente,  il  20  gennaio  1998,  con  pareri  delle
          commissioni  2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta
          per gli affari delle Comunita' europee e della  commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
            Esaminato  dalla  1  commissione  il 10, 17 e 19 febbraio
          1998.
            Relazione scritta annunciata il 24 febbraio 1998 (atto n.
          1780/C - relatore sen. Besostri).
            Esaminato in aula il  12  marzo  1998  e  approvato,  con
          modificazioni, il 17 marzo 1998.
          Camera dei deputati (atto n. 3838/B):
            Assegnato   alla   XIV   commissione   (Politiche  Unione
          europea), in sede referente, il 23 marzo 1998,  con  pareri
          delle commissioni I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
            Esaminato dalla XIV commissione il 15 aprile 1998.
            Esaminato  in  aula  il  20 aprile 1998 e approvato il 21
          aprile 1998.
                                                           ALLEGATO A
                                                (articolo 1, comma 1)
    91/507/CEE:  direttiva della Commissione, del 19 1uglio 1991, che
modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  riguardanti
le  norme  ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici
in materia di sperimentazione dei medicinali.
    93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa  ad
agevolare   la   libera   circolazione  dei  medici  e  il  reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
    93/36/CEE: direttiva del  Consiglio,  del  14  giugno  1993,  che
coordina  le  procedure  di  aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture.
    93/88/CEE: direttiva del Consiglio,  del  12  ottobre  1993,  che
modifica   la  direttiva  90/679/CEE  relativa  alla  protezione  dei
lavoratori contro i rischi  derivanti  da  un'esposizione  ad  agenti
biologici  durante  il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
al diritto di soggiorno degli studenti.
    93/103/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  23  novembre   1993,
riguardante  le  prescrizioni  minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    93/118/CE: direttiva del Consiglio, del  22  dicembre  1993,  che
modifica   la   direttiva   85/73/CEE   del  Consiglio,  relativa  al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli  sanitari  delle  carni
fresche e delle carni di volatili da cortile.
    93/119/CE:   direttiva  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1993,
relativa alla protezione degli  animali  durante  la  macellazione  o
l'abbattimento.
    94/33/CE:  direttiva  del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro.
    94/45/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22  settembre   1994,
riguardante  l'istituzione  di un comitato aziendale europeo o di una
procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori  nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
    94/47/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 1994, concernente la  tutela  dell'acquirente  per  taluni
aspetti  dei  contratti  relativi  all'acquisizione  di un diritto di
godimento a tempo parziale di beni immobili.
    94/56/CE: direttiva del Consiglio,  del  21  novembre  1994,  che
stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di  inchieste  su
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
    94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che  effettuano
le  ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime.
    94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
20  dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici
volatili (COV) derivanti dal  deposito  della  benzina  e  dalla  sua
distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
    94/64/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14 dicembre 1994, che
modifica   l'allegato   della   direttiva   85/73/CEE   relativa   al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e
alla direttiva 90/675/CEE.
    95/24/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22  giugno  1995, che
modifica   l'allegato   della   direttiva   85/73/CEE   relativa   al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di  origine  animale  contemplati  nell'allegato  A  della  direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
    95/25/CE: direttiva  del  Consiglio,  del  22  giugno  1995,  che
modifica  la  direttiva  64/432/CEE  relativa  a  problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della  spe-
cie bovina e suina.
    95/26/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 1995, che modifica le  direttive  77/780/CEE  e  89/646/CEE
relative  agli  enti  creditizi,  le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE
relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni  sulla  vita,
le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla
vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la
direttiva  85/611/CEE  in materia di taluni organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari  (OICVM)  al  fine  di  rafforzare  la
vigilanza prudenziale.
    95/29/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29  giugno  1995, che
modifica la  direttiva  91/628/CEE  relativa  alla  protezione  degli
animali durante il trasporto.
    95/47/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa all'impiego di  norme  per  l'emissione  di
segnali televisivi.
    95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa
i  principi  relativi  all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale.
    95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29  novembre  1995,  che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente
l'indicazione dei  prezzi  dei  prodotti  alimentari  ai  fini  della
protezione  dei  consumatori  e  la  direttiva 88/314/CEE concernente
l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari  ai  fini  della
protezione dei consumatori.
    95/60/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla
marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.
    95/63/CE: direttiva del  Consiglio,  del  5  dicembre  1995,  che
modifica  la  direttiva  89/655/CEE  relativa  ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro  (seconda  direttiva  particolare  a
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    95/69/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22 dicembre 1995, che
fissa le condizioni  e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e  la
registrazione  di  taluni  stabilimenti  e  intermediari operanti nel
settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le  direttive
70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.
    96/9/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica  delle  banche  di
dati.
    96/17/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  19  marzo  1996,  che
modifica   l'allegato   della   direttiva   85/73/CEE   relativa   al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di  origine  animale  contemplati  nell'allegato  A  della  direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
    96/22/CE:  direttiva  del  Consiglio,   del   29   aprile   1996,
concernente  il  divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica,  tireostatica  e  delle  sostanze   "Beta-agoniste"   nelle
produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE.
    96/23/CE:   direttiva   del   Consiglio,   del  29  aprile  1996,
concernente le misure di controllo su  talune  sostanze  e  sui  loro
residui  negli  animali  vivi  e  nei  loro  prodotti e che abroga le
direttive  85/358/CEE  e  86/469/CEE  e  le  decisioni  89/187/CEE  e
91/664/CEE.
    96/24/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29  aprile  1996, che
modifica la direttiva 79/373/CEE  relativa  alla  commercializzazione
dei mangimi composti.
    96/25/CE:  direttiva  del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa
alla circolazione di materie  prime  per  mangimi,  che  modifica  le
direttive  70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga
la direttiva 77/101/CEE.
    96/43/CE: direttiva  del  Consiglio,  del  26  giugno  1996,  che
modifica   e  codifica  la  direttiva  85/73/CEE  per  assicurare  il
finanziamento  delle  ispezioni  e  dei  controlli  veterinari  degli
animali  vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica
le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
    96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23  luglio  1996,  per  il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
    96/59/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  16  settembre   1996,
concernente    lo    smaltimento    dei   policlorodifenili   e   dei
policlorotrifenili (PCB/PCT).
    96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre  1996,  sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
    96/62/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  27 settembre 1996, in
materia  di  valutazione  e  di  gestione  della  qualita'  dell'aria
ambiente.
    96/67/CE:  direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa
all'accesso al mercato  dei  servizi  di  assistenza  a  terra  negli
aeroporti della Comunita'.
    96/70/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE  del  Consiglio
in  materia  di  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
sull'utilizzazione e  la  commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali.
    96/74/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.
    96/82/CE: direttiva del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  sul
controllo  dei  pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose.
    96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996,  che
adegua  al  progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
    96/90/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17 dicembre 1996, che
modifica  la  direttiva  92/118/CEE  che  stabilisce  le   condizioni
sanitarie  e  di  polizia  sanitaria per gli scambi e le importazioni
nella Comunita' di prodotti non soggetti, per  quanto  riguarda  tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato
A,  capitolo  I,  della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i
patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
    96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
19  dicembre  1996,  concernente  norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica.
    96/97/CE: direttiva del Consiglio,  del  20  dicembre  1996,  che
modifica   la   direttiva   86/378/CEE  relativa  all'attuazione  del
principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne  nei
regimi professionali di sicurezza sociale.
    97/2/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante
modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce  le  norme  minime
per la protezione dei vitelli.
    97/3/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  20  gennaio  1997, che
modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure  di  protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
    97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
    97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio  1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza.
    97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del  3
marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
    97/12/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17  marzo  1997,  che
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai  problemi  di
polizia  sanitaria  in  materia  di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina.
                                                           ALLEGATO B
                                                (articolo 1, comma 3)
    93/16/CEE:  direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad
agevolare  la  libera  circolazione  dei  medici   e   il   reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
    Identico
    93/36/CEE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14  giugno 1993, che
coordina le procedure di aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di
forniture.
    93/88/CEE:  direttiva  del  Consiglio,  del  12 ottobre 1993, che
modifica  la  direttiva  90/679/CEE  relativa  alla  protezione   dei
lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
al diritto di soggiorno degli studenti.
    93/103/CE:   direttiva  del  Consiglio,  del  23  novembre  1993,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di  salute  per  il
lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    93/118/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del 22 dicembre 1993, che
modifica  la  direttiva  85/73/CEE   del   Consiglio,   relativa   al
finanziamento  delle  ispezioni  e dei controlli sanitari delle carni
fresche e delle carni di volatili da cortile.
    93/119/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22  dicembre   1993,
relativa  alla  protezione  degli  animali  durante la macellazione o
l'abbattimento.
    94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno  1994,  relativa
alla protezione dei giovani sul lavoro.
    94/45/CE:   direttiva  del  Consiglio,  del  22  settembre  1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o  di  una
procedura  per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
    94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
26  ottobre  1994,  concernente  la tutela dell'acquirente per taluni
aspetti dei contratti relativi  all'acquisizione  di  un  diritto  di
godimento a tempo parziale di beni immobili.
    94/56/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  21 novembre 1994, che
stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di  inchieste  su
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
    94/63/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti  organici
volatili  (COV)  derivanti  dal  deposito  della  benzina e dalla sua
distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
    94/64/CE: direttiva del Consiglio,  del  14  dicembre  1994,  che
modifica   l'allegato   della   direttiva   85/73/CEE   relativa   al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e
alla direttiva 90/675/CEE.
    95/24/CE: direttiva  del  Consiglio,  del  22  giugno  1995,  che
modifica   l'allegato   della   direttiva   85/73/CEE   relativa   al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di  origine  animale  contemplati  nell'allegato  A  della  direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
    95/25/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22  giugno  1995, che
modifica la direttiva  64/432/CEE  relativa  a  problemi  di  polizia
sanitaria  in materia di scambi intracomunitari di animali della spe-
cie bovina e suina.
    95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29  giugno  1995,  che  modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE
relative agli enti creditizi, le  direttive  73/239/CEE  e  92/49/CEE
relative  alle  assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita,
le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla
vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la
direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi  di  investimento
collettivo  in  valori  mobiliari  (OICVM)  al  fine di rafforzare la
vigilanza prudenziale.
    95/29/CE: direttiva  del  Consiglio,  del  29  giugno  1995,  che
modifica  la  direttiva  91/628/CEE  relativa  alla  protezione degli
animali durante il trasporto.
    95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa
i principi relativi all'organizzazione dei  controlli  ufficiali  nel
settore dell'alimentazione animale.
    95/63/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  5  dicembre 1995, che
modifica la direttiva 89/655/CEE  relativa  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei  lavoratori  durante  il  lavoro (seconda direttiva particolare a
norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    96/9/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11  marzo  1996,  relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati.
    96/17/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  19  marzo  1996,  che
modifica   l'allegato   della   direttiva   85/73/CEE   relativa   al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti
di  origine  animale  contemplati  nell'allegato  A  della  direttiva
89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.
    96/22/CE:   direttiva   del   Consiglio,   del  29  aprile  1996,
concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze  ad  azione
ormonica,   tireostatica   e  delle  sostanze  "Beta-agoniste"  nelle
produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e
88/299/CEE.
    96/23/CE:  direttiva  del  Consiglio,   del   29   aprile   1996,
concernente  le  misure  di  controllo  su talune sostanze e sui loro
residui negli animali vivi e  nei  loro  prodotti  e  che  abroga  le
direttive  85/358/CEE  e  86/469/CEE  e  le  decisioni  89/187/CEE  e
91/664/CEE.
    96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile  1996,  relativa
alla  circolazione  di  materie  prime  per  mangimi, che modifica le
direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che  abroga
la direttiva 77/101/CEE.
    96/43/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  26  giugno  1996, che
modifica  e  codifica  la  direttiva  85/73/CEE  per  assicurare   il
finanziamento  delle  ispezioni  e  dei  controlli  veterinari  degli
animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che  modifica
le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.
    96/61/CE:  direttiva  del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
    96/62/CE: direttiva del Consiglio,  del  27  settembre  1996,  in
materia  di  valutazione  e  di  gestione  della  qualita'  dell'aria
ambiente.
    96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
28  ottobre  1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio
in materia di ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri
sull'utilizzazione  e  la  commercializzazione  delle  acque minerali
naturali.
    96/82/CE: direttiva del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  sul
controllo  dei  pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose.
    96/90/CE: direttiva del Consiglio,  del  17  dicembre  1996,  che
modifica   la  direttiva  92/118/CEE  che  stabilisce  le  condizioni
sanitarie e di polizia sanitaria per gli  scambi  e  le  importazioni
nella  Comunita'  di  prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato
A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per  quanto  riguarda  i
patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
    96/92/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, concernente norme comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica.
    96/97/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  20 dicembre 1996, che
modifica  la  direttiva  86/378/CEE   relativa   all'attuazione   del
principio  della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei
regimi professionali di sicurezza sociale.
    97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20  gennaio  1997,  recante
modifica  della  direttiva  91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli.
    97/3/CE: direttiva  del  Consiglio,  del  20  gennaio  1997,  che
modifica  la  direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione
contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
    97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del  3
marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
                                                           ALLEGATO C
                                                         (articolo 5)
    94/58/CE:   direttiva   del  Consiglio,  del  22  novembre  1994,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
    Identico.  95/16/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   29   giugno  1995,  per  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
    95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno  1995,  relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie.
    95/19/CE:   direttiva   del   Consiglio,   del  19  giugno  1995,
riguardante  la  ripartizione  delle  capacita'   di   infrastruttura
ferroviaria   e   la   riscossione   dei   diritti   per   l'utilizzo
dell'infrastruttura.
    95/70/CE: direttiva del Consiglio,  del  22  dicembre  1995,  che
istituisce  misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie
dei molluschi bivalvi.
    96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli
alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini.
    96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19  giugno  1996,  che
modifica   la   direttiva   93/75/CEE  del  Consiglio  relativa  alle
condizioni minime necessarie per le navi dirette ai  porti  marittimi
della  Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o
inquinanti.
    96/50/CE:  direttiva  del  Consiglio,   del   23   luglio   1996,
riguardante  l'armonizzazione  dei requisiti per il conseguimento dei
certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci
e di persone nella Comunita' nel settore della navigazione interna.
    96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa
alle modalita' di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei
trasporti nazionali ed internazionali di  merci  per  via  navigabile
nella Comunita'.
    96/98/CE:   direttiva   del  Consiglio,  del  20  dicembre  1996,
sull'equipaggiamento marittimo.
    97/15/CE: direttiva della Commissione, del  25  marzo  1997,  che
adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del
Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche
tecniche  compatibili  per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi
per la gestione del traffico aereo.
    97/22/CE: direttiva  del  Consiglio,  del  22  aprile  1997,  che
modifica  la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione
delle zoonosi specifiche e  la  lotta  contro  gli  agenti  zoonotici
specifici  negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo
di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
                                                           ALLEGATO D
                                                         (articolo 6)
    93/120/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del 22 dicembre 1993, che
modifica la direttiva  90/539/CEE  relativa  alle  norme  di  polizia
sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le  importazioni  in
provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
    93/121/CE: direttiva del Consiglio, del  22  dicembre  1993,  che
modifica  la  direttiva  91/494/CEE  relativa  alle  norme di polizia
sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le  importazioni  in
provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
    94/2/CE:  direttiva  della  Commissione, del 21 gennaio 1994, che
stabilisce modalita' d'applicazione  della  direttiva  92/75/CEE  per
quanto  riguarda  l'etichettatura  indicante il consumo d'energia dei
frigoriferi  elettrodomestici,  dei  congelatori  elettrodomestici  e
delle relative combinazioni.
    94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
dicembre   1994,   recante   tredicesima   modifica  della  direttiva
76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni  legisla-
tive,  regolamentari  ed  amministrative  degli Stati membri relative
alla limitazione dell'immissione sul mercato  e  dell'uso  di  talune
sostanze e preparati pericolosi.
    94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che
aggiorna  l'elenco  degli  enti  di cui alla direttiva 91/296/CEE del
Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
    94/59/CE: direttiva  della  Commissione,  del  2  dicembre  1994,
recante  terza  modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del
Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione  dai
paesi  terzi  di carni fresche provenienti da animali domestici della
specie suina.
    94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
20  dicembre  1994,  recante quattordicesima modifica della direttiva
76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni  legisla-
tive,  regolamentari  ed  amministrative  degli Stati membri relative
alla limitazione dell'immissione sul mercato  e  dell'uso  di  talune
sostanze e preparati pericolosi.
    94/65/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  14 dicembre 1994, che
stabilisce i requisiti  applicabili  all'immissione  sul  mercato  di
carni macinate e di preparazioni di carni.
    94/67/CE:   direttiva   del  Consiglio,  del  16  dicembre  1994,
sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
    94/70/CE: direttiva del Consiglio,  del  13  dicembre  1994,  che
modifica   la   direttiva  92/120/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
concessione di deroghe temporanee e  limitate  alle  norme  sanitarie
specifiche  per  la  produzione  e  la  commercializzazione di alcuni
prodotti di origine animale.
    95/5/CE: direttiva del  Consiglio,  del  27  febbraio  1995,  che
modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe
temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per
la  produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine
animale.
    95/12/CE:  direttiva  della  Commissione, del 23 maggio 1995, che
stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE  per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
lavatrici ad uso domestico.
    95/13/CE:  direttiva  della  Commissione, del 23 maggio 1995, che
stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE  per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
asciugabiancheria ad uso domestico.
    95/21/CE:  direttiva  del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa
all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza  delle  navi,
la  prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro
a bordo, per le  navi  che  approdano  nei  porti  comunitari  e  che
navigano  nelle  acque  sotto  la  giurisdizione  degli  Stati membri
(controllo dello Stato di approdo).
    95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29  giugno  1995,  che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio
per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a
funi, apripiste e pale caricatrici.
    95/30/CE:  direttiva  della  Commissione,  del  30  giugno  1995,
recante  adeguamento  al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE
del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti  biologici  durante  il  lavoro
(settima  direttiva  particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE).
    95/491CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che
aggiorna l'elenco degli  enti  di  cui  alla  direttiva  91  /296/CEE
concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
    95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa
alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.
    95/64/CE:   direttiva   del   Consiglio,  dell'8  dicembre  1995,
concernente la rilevazione statistica dei trasporti  di  merci  e  di
passeggeri via mare.
    95/71/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22 dicembre 1995, che
modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme
sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione  dei
prodotti della pesca.
    96/4/CE:  direttiva  della Commissione, del 16 febbraio 1996, che
modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per  lattanti  e  gli
alimenti di proseguimento.
    96/6/CE:  direttiva  della Commissione, del 16 febbraio 1996, che
modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle  sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
    96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli
alimenti  destinati  a  diete  ipocaloriche  volte alla riduzione del
peso.
    96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19  marzo  1996,  relativa
alle  indagini  statistiche da effettuare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari.
    96/26/CE:  direttiva  del  Consiglio,   del   29   aprile   1996,
riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e  di  viaggiatori,  nonche'  il  riconoscimento  reciproco  di
diplomi,   certificati   e   altri  titoli  allo  scopo  di  favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
    96/40/CE:  direttiva  della  Commissione, del 25 giugno 1996, che
istituisce un modello  comune  di  documento  di  identita'  per  gli
ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.
    96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996,
relativa   ai   metodi  di  analisi  necessari  alla  verifica  della
composizione dei prodotti cosmetici.
    96/47/CE: direttiva  del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,  che
modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.
    96/51/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  23  luglio  1996, che
modifica   la   direttiva   70/524/CEE   relativa    agli    additivi
nell'alimentazione degli animali.
    96/53/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  25  luglio  1996, che
stabilisce,  per  taluni  veicoli  stradali   che   circolano   nella
Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale   e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel  traffico
internazionale.
    96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996,  che
adegua  per  la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della
direttiva 76/769/CEE  del  Consiglio  concernente  il  ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati  membri  relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi  (solventi
clorurati).
    96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
settembre   1996,   sui   requisiti   di   rendimento  energetico  di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.
    96/60/CE: direttiva della Commissione,  del  19  settembre  1996,
recante   modalita'  d'applicazione  della  direttiva  92/75/CEE  del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia delle lavasciuga biancheria domestiche.
    96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che
modifica  la  direttiva  76/432/CEE  del  Consiglio  concernente   il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative ai
dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.
    96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996,  che
adegua  per  la  quarta  volta  al  progresso  tecnico  la  direttiva
88/379/CEE  del  Consiglio  concernente   il   ravvicinamento   delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri,    relative    alla    classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura  dei  preparati  pericolosi,  e  che  modifica   la
direttiva   91/442/CEE   relativa   ai  preparati  pericolosi  i  cui
imballaggi  debbono  essere  muniti  di  chiusura  di  sicurezza  per
bambini.
    96/66/CE:  direttiva  della Commissione, del 14 ottobre 1996, che
modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali.
    96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre  1996,  che
modifica    la    direttiva   91/414/CEE   del   Consiglio   relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
    96/69/CE: direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni
dei veicoli a motore.
    96/73/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di
mischie binarie di fibre tessili.
    96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
19   dicembre   1996,   che  modifica  la  direttiva  94/35/CE  sugli
edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
    96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
19  dicembre  1996,  che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  concernenti  i
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
    96/85/CE:  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 1996, che modifica la  direttiva  95/2/CE  relativa  agli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
    96/89/CE:  direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che
modifica  la  direttiva  95/12/CE   che   stabilisce   le   modalita'
d'applicazione   della   direttiva   92/75/CEE  per  quanto  riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di energia  delle  lavatrici  ad
uso domestico.
    96/91/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17 dicembre 1996, che
modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari  e  di
polizia  sanitaria  all'importazione  di animali delle specie bovina,
ovina, caprina e suina, di carni fresche o  di  prodotti  a  base  di
carne in provenienza da paesi terzi.
    96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa
alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.
    96/94/CE:  direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che
fissa un secondo elenco di valori limite indicativi  in  applicazione
della  direttiva  80/1107/CEE  del  Consiglio  sulla  protezione  dei
lavoratori contro  i  rischi  derivanti  dall'esposizione  ad  agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
    96/96/CE:   direttiva   del  Consiglio,  del  20  dicembre  1996,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative  al  controllo  tecnico  dei  veicoli  a  motore  e dei loro
rimorchi.
    97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7  febbraio  1997,  che
modifica  la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
    97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997,  che
adegua  per  la  terza  volta al progresso tecnico l'allegato I della
direttiva 76/769/CEE  del  Consiglio  concernente  il  ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati  membri  relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
    97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
10  aprile  1997,  recante  la  quindicesima modifica della direttiva
76/769/CEE del Consiglio concernente la  limitazione  dell'immissione
sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
    97/17/CE:  direttiva  della  Commissione, del 16 aprile 1997, che
stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle
lavastoviglie ad uso domestico.
    97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17  aprile  1997,  che
rinvia  la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni
su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti  di  prodotti
cosmetici.
    97/19/CE:  direttiva  della  Commissione, del 18 aprile 1997, che
adegua al progresso tecnico la  direttiva  70/221/CEE  del  Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai serbatoi di  carburante  liquido  ed  ai  dispositivi  di
protezione  posteriore  antincastro  dei  veicoli a motore e dei loro
rimorchi.
    97/20/CE direttiva della Commissione, del  18  aprile  1997,  che
adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
misure  da  adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel
destinati alla propulsione dei veicoli.
    97/26/CE direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica
la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.
    97/28/CE direttiva della Commissione, dell'11  giugno  1997,  che
adegua  al  progresso  tecnico  la direttiva 76/756/CEE del Consiglio
relativa all'installazione dei  dispositivi  di  illuminazione  e  di
segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
    97/29/CE  direttiva  della  Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la  direttiva  76/757/CEE  del  Consiglio
relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
    97/30/CE  direttiva  della  Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la  direttiva  76/758/CEE  del  Consiglio
relativa  alle  luci  di  ingombro, alle luci di posizione anteriori,
alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei  veicoli
a motore e dei loro rimorchi.
    97/31/CE  direttiva  della  Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la  direttiva  76/760/CEE  del  Consiglio
relativa    ai    dispositivi    di    illuminazione    della   targa
d'immatricolazione  posteriore  dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi.
    97/32/CE  direttiva  della  Commissione, dell'11 giugno 1997, che
adegua al progresso tecnico la  direttiva  77/539/CEE  del  Consiglio
relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi.
    97/37/CE direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante
adattamenti  al  progresso  tecnico  degli  allegati  I  e  II  della
direttiva 96/74/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sulle
denominazioni del settore tessile.
    97/38/CE  direttiva  della  Commissione,  del 20 giugno 1997, che
modifica  l'allegato  C  della  direttiva  92/51/CEE  del   Consiglio
relativa  ad  un  secondo  sistema  generale  di riconoscimento della
formazione professionale, che  integra  la  direttiva  89/48/CEE  del
Consiglio.
    97/39/CE 21a direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che
adegua  al  progresso  tecnico  la direttiva 75/443/CEE del Consiglio
relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore  di  velocita')
dei veicoli a motore.
    97/45/CE  direttiva  della  Commissione,  del 14 luglio 1997, che
adegua al progresso tecnico gli allegati II,  III,  VI  e  VII  della
direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
    97/47/CE:  direttiva  della  Commissione, del 28 luglio 1997, che
modifica  gli  allegati  delle  direttive  77/101/CEE,  79/373/CEE  e
91/357/CEE del Consiglio.
    97/48/CE:  direttiva  della  Commissione, del 29 luglio 1997, che
modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE  del  Consiglio
che  fissa  le  norme  di  base  necessarie  per  la  verifica  della
migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti  di  materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
                                                           ALLEGATO E
                                                         (articolo 4)
                  SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE
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            SENTENZE                    OGGETTO
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    1   1 giugno 1995      Violazione articolo 1 della direttiva
        (Causa 40/93)      78/687/CEE e articolo 19 della direttiva
                           78/686/CEE (attivita' di dentista)
    2  29 febbraio 1996    Violazione articoli 1, 2 e 5 della
        (Causa 307/94)     direttiva 85/432/CEE concernente talune
                           attivita' nel settore farmaceutico
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D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47