D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 30 aprile 1998, n. 122
  Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
         (Differimento di termini relativi alle concessioni
               televisive e ulteriori disposizioni sul
                  piano nazionale delle frequenze).
    1.  Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3
della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla  rete
non  eccedente,  la  data  del  30 aprile 1998 di cui al comma 11 del
medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.
    2. Il parere delle regioni sul piano  nazionale  di  assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  e'  reso  da  ciascuna regione nel termine di trenta
giorni dalla data di ricezione dello  schema  di  piano,  decorso  il
quale il parere si intende reso favorevolmente.
    3.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni adotta il
piano nazionale di assegnazione  delle  frequenze  anche  in  assenza
dell'intesa  con  le  regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e
con  le  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   prevista
dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora
detta  intesa  non  sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione dello schema di  piano.  L'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni,   allo   scopo,  promuove  apposite
iniziative finalizzate al  raggiungimento  dell'intesa.  In  sede  di
adozione   del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e  le
ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessita' di
decidere unilateralmente.
    4.  Il  comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  ottobre  1993,
n.   422,   come   modificato   dal  comma  15  dell'articolo  1  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
    "2. In attesa dell'adozione del piano nazionale  di  assegnazione
delle   frequenze,   il   Ministero  delle  comunicazioni  autorizza,
attraverso i propri organi periferici, modifiche  degli  impianti  di
radiodiffusione  sonora  e  televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma  3,  della
legge  6  agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero
nel caso di sfratto o  finita  locazione  dei  singoli  impianti.  Il
Ministero   delle   comunicazioni   autorizza,   in   ogni  caso,  il
trasferimento degli  impianti  di  radiodiffusione  per  esigenze  di
carattere  urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge".
    5. Fermo restando quanto stabilito  dal  comma  4,  il  Ministero
delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza
le  modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei connessi collegamenti  di  telecomunicazione,  censiti  ai  sensi
dell'articolo  32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la
razionalizzazione  delle   aree   servite   da   ciascuna   emittente
legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31
luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non
interferenziale  con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
    6.  Gli  organi  periferici  del  Ministero  delle  comunicazioni
provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi
4  e  5  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta. Le autorizzazioni
costituiscono titolo per la variazione dei  provvedimenti  concessori
delle emittenti interessate.
    7.  In  attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e  televisiva
e  i  collegamenti  di  telecomunicazione, legittimamente operanti in
virtu' di provvedimento della magistratura che non siano  oggetto  di
situazione   interferenziale   e  non  siano  tra  quelli  risultanti
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle
comunicazioni,  possono  essere  oggetto   di   cessione   ai   sensi
dell'articolo  1,  comma  13,  del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,  n.
650.  Ai  soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia
stata rilasciata piu'  di  una  concessione  per  la  radiodiffusione
sonora,  e'  consentita la cessione di intere emittenti a societa' di
capitali di nuova costituzione. Agli stessi  soggetti  e'  consentito
inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti
oggetto di concessione.
    8.  Il  comma  17  dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' sostituito dal seguente:
    "17. Le imprese di radiodiffusione sonora e  televisiva  operanti
in  ambito  locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in
ambito nazionale  possono  effettuare  collegamenti  in  diretta  sia
attraverso  ponti  mobili,  sia  attraverso  collegamenti  temporanei
funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori  dello
spettro  radio,  in  occasione  di  avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse  imprese,  durante
la  diffusione  dei  programmi  e  sulle  stesse frequenze assegnate,
possono trasmettere dati e informazioni all'utenza.   La  concessione
costituisce  titolo  per  l'utilizzazione  dei  ponti  mobili  e  dei
collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e  informazioni
all'utenza".
                              LAVORI PREPARATORI
           Senato della Repubblica (atto n. 3208):
            Presentato  dal  Ministro delle comunicazioni (Maccanico)
          il 9 aprile 1998.
            Assegnato alla 8 commissione  (Lavori pubblici), in  sede
          referente,   il  17     aprile  1998,    con  pareri  delle
          commissioni 1 ,   7 e   10 della giunta  per    gli  affari
          delle  Comunita'  europee e  della commissione parlamentare
          per le questioni regionali.
            Assegnato   nuovamente   alla   8  commissione,  in  sede
          deliberante, il 21 aprile 1998.
            Esaminato  dalla 8  commissione,  in sede    deliberante,
          il 21,  22 aprile 1998 e approvato il 23 aprile 1998.
           Camera dei deputati (atto n. 4819):
            Assegnato  alle  commissioni riunite   VII (Cultura) e IX
          (Trasporti), in  sede    legislativa,  con    pareri  delle
          commissioni I  e XIV,  il 29 aprile 1998.
            Esaminato   dalla VII  e IX  commissione ed  approvato il
          29 aprile 1998.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine  di  facilitare    la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge alle   quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Differimento di  termini previsti  dalla legge  31 luglio
          1997,  n.   249,  relativi all'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle  comunicazioni, nonche'   norme   in   materia     di
          programmazione     e     di     interruzioni  pubblicitarie
          televisive.
                         Art. 2 (1) (4) (5)
                  Promozione della distribuzione e
Della produzione di opere europee

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
l'articolo  55  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito
dall'articolo   12   del   decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
  8.  Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di
Governo   competente   in  materia  di  spettacolo,  fatte  salve  le
competenze  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio
1997,  n.  249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate  le  modalita'  di  sfruttamento  dei  film  italiani  e
stranieri   da   parte   delle   emittenti   televisive,   anche   in
considerazione  dell'intervento  pubblico  ai  sensi  delle  leggi  4
novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  11. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
  12.  Le  emittenti  radiotelevisive  private  che  hanno presentato
ricorso   in   sede   di   giurisdizione   amministrativa  avverso  i
provvedimenti  di  diniego  della domanda di concessione inoltrata ai
sensi  della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
definito  con  sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare
l'attivita'  radiotelevisiva  privata  fino al passaggio in giudicato
della  sentenza  stessa  e,  comunque,  non  oltre  i  termini di cui
all'articolo  1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla
data  di  entrata  in  vigore  della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
emittenti  stesse  fossero  legittimamente  operanti  in  base  ad un
provvedimento giurisdizionale.
  13.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non
fanno parte di una rete nazionale. (1)
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  legge  16  giugno  1998, n. 185 ha disposto che il comma 13 del
suddetto  articolo  si  interpreta nel senso che "le disposizioni dei
commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti
televisive  che  si  rivolgono  ad un pubblico locale e che non fanno
parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 non
si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13".
                              Art. 3. (5)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                              Art. 3-bis (5).
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
                               ART. 4.
                        (Entrata in vigore).
    1.  La  presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 aprile 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Maccanico,      Ministro     delle
                                  comunicazioni
 Visto, il Guardasigilli: Flick

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47