LEGGE 30 aprile 1998, n. 122
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Differimento di termini relativi alle concessioni
televisive e ulteriori disposizioni sul
piano nazionale delle frequenze).
1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3
della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete
non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del
medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' reso da ciascuna regione nel termine di trenta
giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il
quale il parere si intende reso favorevolmente.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza
dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e
con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista
dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora
detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite
iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di
adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le
ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessita' di
decidere unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza,
attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero
nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il
Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il
trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge".
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero
delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza
le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la
razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente
legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31
luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni
provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi
4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni
costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori
delle emittenti interessate.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in
virtu' di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di
situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle
comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650. Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia
stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione
sonora, e' consentita la cessione di intere emittenti a societa' di
capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti e' consentito
inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti
oggetto di concessione.
8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' sostituito dal seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti
in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in
ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia
attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei
funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello
spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante
la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate,
possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione
costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei
collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza".
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3208):
Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Maccanico)
il 9 aprile 1998.
Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici), in sede
referente, il 17 aprile 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 7 e 10 della giunta per gli affari
delle Comunita' europee e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Assegnato nuovamente alla 8 commissione, in sede
deliberante, il 21 aprile 1998.
Esaminato dalla 8 commissione, in sede deliberante,
il 21, 22 aprile 1998 e approvato il 23 aprile 1998.
Camera dei deputati (atto n. 4819):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti), in sede legislativa, con pareri delle
commissioni I e XIV, il 29 aprile 1998.
Esaminato dalla VII e IX commissione ed approvato il
29 aprile 1998.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive.
Art. 2 (1) (4) (5)
Promozione della distribuzione e
Della produzione di opere europee
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito
dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di
Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le
competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio
1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate le modalita' di sfruttamento dei film italiani e
stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in
considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4
novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
11. ( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato
ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i
provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai
sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare
l'attivita' radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato
della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla
data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un
provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non
fanno parte di una rete nazionale. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La legge 16 giugno 1998, n. 185 ha disposto che il comma 13 del
suddetto articolo si interpreta nel senso che "le disposizioni dei
commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti
televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno
parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 non
si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13".
Art. 3. (5)
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
Art. 3-bis (5).
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
ART. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maccanico, Ministro delle
comunicazioni
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