D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 7 agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
    Attivita'  di  valutazione di leggi e provvedimenti in materia di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
    1. Al fine di effettuare attivita'  di  valutazione  e  controllo
sull'efficacia  e  sul  rispetto  delle  finalita'  delle leggi e dei
conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno  alle
attivita'  economiche  e  produttive,  il  Governo,  entro il mese di
aprile di ogni anno,  presenta  alle  commissioni  del  Senato  della
Repubblica   e  della  Camera  dei  deputati  competenti  in  materia
industriale  una  relazione  illustrativa  delle  caratteristiche   e
dell'andamento,  nell'anno  precedente,  dei diversi provvedimenti in
materia  di  sostegno  alle  attivita'   economiche   e   produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle  somme  impegnate  e  di  quelle  erogate,  degli  investimenti
attivati e dell'impatto  occupazionale  attivato  e  quant'altro  sia
ritenuto  utile  per  una valutazione dei provvedimenti in questione.
Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in  forma  articolata,
elementi   di   monitoraggio,  rispetto  agli  andamenti  degli  anni
precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati  dell'attivita'  di
vigilanza  e  di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti
di societa' o enti vigilati dalle pubbliche  amministrazioni,  ovvero
dalle  medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni  di  valutare  l'efficacia  di  detti
provvedimenti.
    2.   Le   Commissioni  parlarnentari,  nella  loro  attivita'  di
valutazione e  controllo  di  cui  al  comma  1,  possono  richiedere
informazioni  ed  elementi  conoscitivi  relativi  a singoli soggetti
pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi  e
provvedimenti  di  sostegno  alle  attivita'  economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
    3. Al fine  di  corrispondere  alle  esigenze  informative  e  di
monitoraggio   sugli  effetti  dei  provvedimenti  di  sostegno  alle
attivita' economiche e produttive e' istituita  presso  il  ministero
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  una  apposita
struttura, utilizzando le  risorse  di  personale  e  strumentali  in
essere presso il medesimo.
    4.  I  soggetti  pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti
derivanti  da  leggi  e  provvedimenti  di  sostegno  alle  attivita'
economiche   e   produttive,  sono  tenuti  a  fornire  al  ministero
dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ogni   elemento
informativo   relativo   all'utilizzazione  di  detti  finanziamenti,
ritenuto dal medesimo utile per  le  attivita'  di  cui  al  presente
articolo.
    5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire
alle  Assemblee  delle Camere con una relazione annuale da presentare
prima dell'inizio della sessione di bilancio.
                               Art. 2
                        Finalita' della legge
 
    1.  Le  azioni  di  sostegno  alle attivita' produttive contenute
nella  presente  legge  si  esplicano  nel  quadro  degli   obiettivi
macroeconomici    fissati    dal    Documento    di    programmazione
economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti  massimi
consentiti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  e con particolare
riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in
presenza dell'innovazione  tecnologica,  nonche'  alla  tutela  e  al
miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi'
al   principio   della  programmazione,  della  trasparenza  e  della
redditivita' delle iniziative.
                               Art. 3
                    Integrazioni e modificazioni
                 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
 
    1.  Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi
per il 1999 per l'attuazione degli interventi di  cui  agli  articoli
22,  23,  comma  1,  27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n.
317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50  miliardi  per
il  1998  e  lire  25  miliardi  per il 1999 per la concessione delle
agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n.  317  del
1991  in  favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande
presentate entro il 31 dicembre 1996 e non  accolte  per  esaurimento
dei  fondi.  Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il
31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano  stati
acquistati  ai  sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la
revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13  della  medesima  legge  e'
disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti
entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
    2.  Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi
di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino
sufficienti  alla  concessione  dei  benefici  nella  misura  massima
prevista  dalla  medesima  legge,  il  ministro  dell'Industria,  del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il  finanziamento
di  tutti  gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual
misura, dell'importo a ciascuno spettante.
    3. Il ministro dell'Industria, del commercio  e  dell'artigianato
rende  nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle
diverse disposizioni della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,  con  un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla  stessa  data  non  possono  essere  presentate dichiarazioni e
domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si  rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
    4.  L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
Le  risorse  che  si  rendono   conseguentemente   disponibili   sono
riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge
n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di
cui  all'articolo  8  della  medesima  legge  nella misura di lire 20
miliardi.
    5. Il ministro dell'Industria, del commercio  e  dell'artigianato
modifica,  con  proprio  decreto,  da  adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
per la concessione delle agevolazioni di  cui  all'articolo  8  della
legge n. 317 del 1991.
    6.  Per  la  realizzazione,  nei  distretti  industriali  di  cui
all'articolo 36, comma 2, della citata legge  n.  317  del  1991,  di
programmi  regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
volti a un miglioramento  della  rete  di  servizi,  con  particolare
riguardo   a   quelli   informatici   e   telematici,   il  ministero
dell'Industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   dispone   la
concessione  di  un  contributo  in misura non superiore al 50% della
spesa prevista.  Per  le  regioni  di  cui  all'obiettivo  n.  1  del
regolamento  (Cee)  n.  2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive  modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al
70  per  cento.  Il  ministro   dell'Industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  con  proprio  decreto,  da  adottare  entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
stabilisce  criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi.
    7. Ai consorzi senza fini di lucro  costituiti  dalle  regioni  e
dalle   province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 36, comma 4, della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,  e
successive  modificazioni,  cui siano affidati anche i compiti di cui
all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono  attribuiti  dalle
regioni  e  dalle  province  stesse, oltre ai finanziamenti di cui al
citato articolo 36, comma  3,  anche  contributi  in  conto  capitale
finalizzati  alle  prestazioni  di  servizi  per  l'innovazione  e lo
sviluppo tecnologico,  gestionale  e  amministrativo.  Nelle  regioni
interessate  agli  interventi  di  cui  all'obiettivo n. 1 del citato
regolamento (Cee)  n.    2052/88,  possono  essere  costituite  dalle
regioni  stesse societa' consortili di sviluppo industriale anche per
i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del  1991.
Il  ministro  dell'Industria,  del  commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e  le  modalita'
per  la  concessione  e  l'erogazione dei contributi nella misura non
superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70%  nelle  regioni
di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n.  2052/88. A
valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per
l'energia  e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi
di ricerca, sviluppo,  adattamento,  trasferimento  e  diffusione  di
servizi  avanzati  a  supporto delle politiche di sviluppo regionali,
concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
    8. All'articolo 1 della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "commerciali,  turistiche  e   di
servizi";
    b)   al   comma  2,  lettera  b),  le  parole:  "piccola  impresa
commerciale e piccola  impresa  di  servizi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "piccola  impresa commerciale, piccola impresa turistica e
piccola impresa di servizi".
    9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991,  n.  317,
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
    "g-bis)  la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche
o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione  dei  dati
statistici,  per  la  diffusione  di  informazioni  turistiche  e per
sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
    g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e
programmi,  gestiti  da  apparecchiature  elettroniche,   finalizzati
all'adeguamento  delle  imprese  alle  normative europee, nazionali e
regionali sulla sicurezza".
    10. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo,
al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.  46,
sono  assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il  ministro  dell'Industria,  del   commercio   e   dell'artigianato
provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
                             Art. 4 (12)
                  Programmi del settore aeronautico

  1.  E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  65  miliardi nel
quinquennio  1997-2001,  di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per
ciascuno  degli  anni  dal  1998  al  2001, per gli interventi di cui
all'articolo  6,  comma  7,  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
  2.  E'  autorizzato  il  limite  di  impegno  decennale di lire 105
miliardi  per  l'anno  1998  per  la finalita' di cui all'articolo 3,
primo  comma,  lettera  a),  della  legge  24  dicembre 1985, n. 808,
secondo  i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge   23   settembre   1994,   n.   547,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  1994, n. 644, nonche', in
particolare,   per   sviluppare   le   capacita'   di  collaborazione
internazionale,  con particolare riferimento alle intese produttive e
tecnologiche  volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica
nazionale,  significative  quote  di  lavoro nell'ambito dei maggiori
programmi  aeronautici  civili predisposti dall'industria dell'Unione
europea.
  3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze  della  difesa  aerea  nazionale  e  realizzati nel contesto
dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di
lire  100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro
e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di mutuo in relazione al
predetto  limite  di  impegno  nonche'  per corrispondere le quote di
competenza  italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in
conformita'   alle  indicazioni  del  ministero  dell'Industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con il ministero della
Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La   L.   23  dicembre  2000,  n.  388  ha  disposto  che  "per  la
realizzazione  dei programmi del settore aeronautico, di cui al comma
3 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi
nel 2001 e 225 miliardi nel 2002".
                         Art. 5 (6) (7) (12)
          Interventi nel settore della ricerca scientifica

  1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale
approvato   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (Cipe)  con  deliberazione  dell'8 agosto 1995, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30 ottobre 1995, nonche' di
quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di
Trieste  e  alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali
dell'Unione   europea,   e'   autorizzato,  in  favore  dell'istituto
nazionale  per  la  fisica  della materia (Infm), un finanziamento di
lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di
lire 25 miliardi per l'anno 1999.
  2.  Al  fine  sia  di  accelerare  la realizzazione dei piani e dei
programmi  dell'Infm  e  dell'Enea  sia di incrementare l'occupazione
giovanile  anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi
obiettivi  di  sviluppo  l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti
delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,  incluse le entrate non
provenienti  dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa
selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di
durata   non   superiore   a  cinque  anni  con  personale  anche  di
nazionalita'  straniera.  L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a
stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni   e   integrazioni,   eventualmente   finalizzati  alla
successiva  assunzione  da  parte di un altro soggetto, e comunque in
deroga  alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge
29   dicembre  1990,  n.  407,  e  all'articolo  16,  comma  11,  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.
  3.  Per  la  prosecuzione  del  Programma  nazionale di ricerche in
Antartide  e'  autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a
lire  48  miliardi  per  il  1998  e  a lire 42 miliardi per il 1999.
L'erogazione  del  contributo  e'  subordinata  alla presentazione al
ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
alle   Commissioni   parlamentari   competenti  del  conto  economico
consuntivo  e  dei  risultati  scientifici  ottenuti.  Le commissioni
parlamentari  esprimono  il  proprio  parere  entro trenta giorni dal
ricevimento  della  relativa documentazione. Con decreto del ministro
dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto   con   il   ministro   dell'Industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, (( sono rideterminati il soggetto o i
soggetti  incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche'
))  i  compiti  e  gli  organismi consultivi e di coordinamento, e le
procedure   per   l'aggiornamento  del  programma,  le  modalita'  di
attuazione  e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie
di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto  sono  abrogati  gli  articoli  2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5,
della  legge 10 giugno 1985, n. 284, nonche' l'articolo 2 della legge
27 novembre 1991, n. 380.
  4.  E'  istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica  sulla  montagna,  al  fine  di  coordinare  e promuovere
l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con
regioni,  enti  locali,  istituti  e  centri  interessati  europei  e
internazionali.  Con  decreto  del  ministro dell'Universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi   per   l'assunzione   e   l'utilizzo  del  personale,  per
l'erogazione  delle  risorse.  In  favore  dell'Istituto, per l'avvio
delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire
500  milioni  per  il  1997,  lire  2  miliardi  per il 1998 e lire 3
miliardi  per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con
il  concorso  finanziario  dei soggetti che aderiscono alle attivita'
del medesimo.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il
1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10
miliardi  per  l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione  del  ministero  del  Tesoro  per l'anno
finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonche',  quanto  a  lire  15  miliardi  per  l'anno  1997,  mediante
riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione
del   ministero   dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,       intendendosi      corrispondentemente      ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge
22  dicembre  1986,  n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  663. Il ministro del Tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira
Spa,  che  adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente
legge,  ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2
degli eventuali aggiornamenti".
  7.  Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del
programma  di  cui  alla  legge  16  maggio  1989,  n.  184, dei suoi
strumenti  e  modalita'  di attuazione, delle forme di partecipazione
pubblica  e  del  trattamento  anche  fiscale,  del  soggetto  di cui
all'articolo  4,  comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184
del 1989 e' abrogata.
                               Art. 6
                       Imprenditoria femminile
 
    1.  Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e' integrato di lire  10  miliardi  per  il  1998  e  lire  20
miliardi  per  il  1999  per la concessione delle agevolazioni di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
    2. Il ministro per le pari opportunita' o un suo delegato  e  due
esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna  sono  componenti  del Comitato per
l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo  10,  comma  1,  della
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
    3.  Il  ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato  esaurimento  dei  fondi  destinati
alle  agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data  non  possono  essere  presentate  dichiarazioni  e
domande  per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
                               Art. 7
                        Copertura finanziaria
 
    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6,
pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il  1998  e  340
miliardi  per  il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per  l'anno  1997,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo al ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato.
                               Art. 8
                        Incentivi automatici
 
    1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industri, del commercio
e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per
il riconoscimento  delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8  agosto  1995,  n.  341,  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri:
    a)  l'intensita'  dell'aiuto  concedibile  e'  ammessa  fino a un
massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
    b) le agevolazioni  sono  estese  a  tutti  i  settori  economici
ammissibili  agli  interventi  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il  settore  delle
telecomunicazioni;
    c)  sono  ammesse  le spese per l'acquisizione delle unita' e dei
sistemi elettronici per l'elaborazione  dati,  dei  programmi  e  dei
servizi  di  consulenza  per  l'informatica  e  le telecomunicazioni,
nonche' dei macchinari e  impianti  generali  a  supporto  di  quelli
produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
    d)  l'arco  temporale  per la realizzazione degli investimenti e'
elevato fino a un massimo di trenta mesi;
    e)  le  agevolazioni  sono  riconosciute  per  gli   investimenti
effettuati  da non oltre un anno antecedente la data di presentazione
della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.
    2. Al fine di sviluppare le attivita'  produttive  di  piccole  e
medie  imprese  nel  territorio  nazionale  sono concessi, nei limiti
stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in  materia  di  aiuti
statali  alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli
stanziamenti di bilancio di cui al comma  5  del  presente  articolo,
incentivi in forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non
cumulabili  per  il  medesimo  investimento  con  altre  agevolazioni
statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo  previsti  affluiscono
al  fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al  comma
5.
    3.  Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.    400,  stabilisce  le  norme di
attuazione delle agevolazioni fruibili nel  pagamento  delle  imposte
che  affluiscono  al  conto  fiscale previsto dalla legge 30 dicembre
1991, n. 413, ivi incluse quelle  dovute  in  qualita'  di  sostituto
d'imposta,  detraendo  l'importo  dell'agevolazione dai versamenti da
effettuare.  Il  decreto,  inoltre,  stabilisce  le  condizioni   per
l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla
base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23
giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, in quanto  applicabili,  ivi  incluse  le  norme
previste  dal  decreto  del  ministro  delle Finanze emanato ai sensi
dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.
    4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi  2  e  3  del
presente  articolo  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre  1991,  n.  317.  Le  somme
restituite  a  seguito  di  revoca delle agevolazioni sono versate in
apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al
comma 2. Il provvedimento di revoca  delle  agevolazioni  costituisce
titolo  per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive  modificazioni,  delle  somme  utilizzate   come   credito
d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
    5.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 2 e' autorizzata, per il
periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun  anno.  A
tale  onere  si  provvede  mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
    6.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo  1986,  n.  64,
sono   utilizzate  dal  ministero  dell'Industria,  del  commercio  e
dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui  all'articolo
1,  comma  2,  del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
    7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo  1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno
1995, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite
le   seguenti:   ",   dell'agricoltura   e   della  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle
regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle  aree
depresse  di  cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee)
2052/88  del  Consiglio  del  24  giugno  1988,  relativo  ai   fondi
strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".
                             Art. 9 (9)
                   Metanizzazione del Mezzogiorno

    1.  ((  Al  fine  di  consentire  il  completamento del programma
generale  di  metanizzazione  del  Mezzogiorno di cui all'articolo 11
della legge 28 novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e'
autorizzata  la  spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le
somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1,
comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  641,  nonche'  a  valere sulle
disponibilita'  sui  mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:
      a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in
  conto  capitale  fino  ad  un  massimo  del  50 per cento del costo
  dell'investimento previsto;
      b)  la  concessione  ai comuni e ai loro consorzi di contributi
  sugli interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del 3
  per  cento,  per  un  ulteriore  ammontare fino al 25 per cento del
  costo dell'investimento previsto;
      c)  la  concessione  di  contributi  in  conto  capitale per la
  realizzazione  degli  adduttori secondari aventi caratteristiche di
  infrastrutture  pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
  fini  dell'attuazione  del programma generale di metanizzazione del
  Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto
  comma,  numero  3),  della  legge 28 novembre 1980, n. 784, con una
  spesa massima di lire 100 miliardi.
      1-bis.  I  contributi  vengono  erogati  qualora  l'avanzamento
  dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della
  spesa ammessa al finanziamento ))
      2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure
  per  la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da
  destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
      a)  concessione  alle  citta'  capoluogo  di  provincia che non
  abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai
  sensi   delle   deliberazioni   del  Cipe  dell'11  febbraio  1988,
  pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale
  n.  75  del  30  marzo  1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
      b)   avvio   del  programma  di  metanizzazione  della  Regione
  Sardegna;
      c)  proseguimento  del programma generale di metanizzazione del
  Mezzogiorno,   primo   triennio   operativo,  di  cui  alla  citata
  deliberazione  del  Cipe  dell'11  febbraio 1988 anche per i Comuni
  appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
      3.  Nell'ambito  delle priorita' di cui al comma 2, il Cipe da'
  preferenza  ai  Comuni  o  loro  consorzi  che  presentino progetti
  immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso.
      4.  I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per
  cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento
  del  costo  dell'opera.  Le  facilitazioni  complessive non possono
  superare il 75 per cento del costo previsto.
      5.  Alle  Regioni  che  inseriscono  gli  interventi  di cui al
  presente   articolo   in   sede   di   riprogrammazione   ai  sensi
  dell'articolo  2,  commi  96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
  662, puo' essere concesso dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di
  cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della
  quota  parte  del  contributo  comunitario riconosciuto dall'Unione
  europea per gli interventi ammessi.
    ((  5-bis.  E'  concesso  un  contributo  decennale  a  decorrere
  dall'anno  2000  fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale
  concorso  dello  Stato  nell'ammortamento  dei  mutui  che la Cassa
  depositi  e  prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani
  del  centro- nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree
  in  cui  opera  la  legislazione  per  le  aree  depresse di cui al
  regolamento  (CEE)  n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
  successive  modificazioni,  per con" sentire il completamento della
  rete  di  metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui
  all'articolo  1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 ,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e
  l'approvigionamento,  anche  con  fonti  energetiche alternative al
  metano.  Il  relativo  riparto  e'  effettuato  tal CIPE sentita la
  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano.
    5-ter.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari
  a  lire  10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
  utilizzo  delle  proiezioni  per i medesimi anni dello stanziamento
  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 19992001, nell'ambito
  dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale "
  dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della   programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
  parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di
  grazia e giustizia.
    5-quater.  All'ulteriore  finanziamento degli interventi previsti
  ai  commi  1  e  5-bis  si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai
  sensi  dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
  1978, n. 468, e successive modificazioni.
    5-quinquies.  Il  programma  di  metanizzazione della Sardegna e'
  attuato  anche  attraverso  la  realizzazione  di  reti comunali di
  distribuzione  del  gas  metano esercibili, in via transitoria, con
  fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi
  concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno. ))
                           Art. 10 (5) (9)
                 Interventi per le zone terremotate

    1.  A  valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341, e successive
modificazioni,  e  di  cui  all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135,  l'importo  di  lire  430  miliardi  e'  destinato al
completamento  funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare,
in  regime  di  concessione  in essere, ai sensi dell'articolo 39 del
Testo  unico  delle  leggi  per  gli  interventi  nei territori della
Campania,  Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del  novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
    2.  I  commi  1  e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno
1995,  n.  244,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
    "1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della
legge  14  maggio  1981,  n. 219, e successive modificazioni, che non
siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano
operato   provvedimenti  di  decadenza,  annullamento  o  revoca  del
contributo   stesso,  potranno,  nonostante  diversa  previsione  del
relativo  disciplinare,  ottenere in proprieta' il lotto di terreno a
esse  provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i
presupposti   previsti   in   convenzione   per   quanto  attiene  la
realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle
scorte,  abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o
della  produzione  prevista  dal  piano  di  fattibilita' relativo al
programma di investimenti oggetto di agevolazione.
    2.  Il  ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti
alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro
delle  richieste,  che devono essere accompagnate dalla presentazione
del  certificato  di  collaudo,  del  certificato  di vigenza e della
dichiarazione  sostitutiva  resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della
produzione o della occupazione".
    3.  Il  termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma
11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990,  n.  76,  e'  elevato,  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  a  trentasei  mesi,  prorogabili per un periodo non
superiore  a  dieci  mesi  per cause non imputabili alla volonta' del
beneficiario,   sempreche'  l'investimento  totale  sia  in  fase  di
effettivo  completamento  e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per
cento.
    4.  Il  comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, e' abrogato.
    5.  Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996,
n.  548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 641, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Sono  trasferite  alle  Regioni  Basilicata  e  Campania  le
funzioni  di  natura normativa, che devono essere esercitate entro il
termine  di  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente    disposizione,    concernenti   il   completamento   degli
insediamenti   produttivi   e  la  gestione  delle  aree  industriali
realizzate  ai  sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219,  da  esercitare  in  raccordo  con le disposizioni sui contratti
d'area  di  cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23
dicembre  1996,  n.  662.  Sono  trasferiti  ai  consorzi di sviluppo
industriale   competenti   per   territorio,   costituiti   a   norma
dell'articolo  36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive  modificazioni,  gli  impianti e le opere infrastrutturali
realizzate  nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della
legge  n.  219  del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
del   decreto   legge   5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n. 493, gli importi
residui  dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei
limiti  delle  disponibilita'  esistenti,  nonche'  l'esercizio delle
funzioni  amministrative relative al completamento degli insediamenti
produttivi.  La  vigilanza  sui predetti consorzi e' esercitata dalla
regione  competente.  Con  decreto  del  ministro dell'Industria, del
commercio  e  dell'artigianato  e'  nominato  un commissario ad acta,
determinando  il  relativo  compenso a carico delle disponibilita' di
cui  alla  legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, alla
ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni
oggetto  del  trasferimento  e  dei relativi atti e documentazione al
legale   rappresentante   del   consorzio   di  sviluppo  industriale
competente  per  territorio che subentra in tutti i relativi rapporti
attivi e passivi".
    6.  Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma
8,  del  decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  relativo
all'affidamento  dei  lavori di riparazione e ricostruzione a imprese
iscritte   in   apposito  albo  tenuto  dalla  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 1998. (5) ((9))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Legge 31 dicembre 1998, n. 483 ha disposto che " il termine del 31
dicembre  1998,  di cui al suddetto articolo relativo all'affidamento
dei  lavori  di  riparazione  e  ricostruzione ad imprese iscritte in
apposito   albo   tenuto   dalla   camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre
2000 ".
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
La  Legge  17 maggio 1999, n. 144 ha disposto che " il termine di cui
al suddetto articolo e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001".
                            Art. 11 (14)
              Interventi per i comuni colpiti dal sisma
                      del 13 e 16 dicembre 1990

  1.  Ai  soggetti  operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre  1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati
nel  decreto  del  presidente  del  Consiglio dei ministri 15 gennaio
1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991,
che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze
una  o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il
50  per  cento  di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le
rate   non  pagate  all'ultima  rata  di  ammortamento  dei  benefici
concessi.   All'onere  derivante  dalle  minori  entrate  conseguenti
all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per
il  1997  e  in  lire  12  miliardi per il 1998, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro. ((14))

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AGGIORNAMENTO (14)
  La  L.  28  dicembre  2001,  n.  448  ha  disposto che "il presente
articolo   si  interpreta  nel  senso  che  qualora  il  contribuente
interessato  non  abbia  pagato  integralmente o non paghi una o piu'
rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze  e  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31
luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto
1993,  e  dell'articolo  25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha
la  possibilita'  di  versare  la  meta' delle stesse e di versare la
restante  meta'  in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata
prevista  globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla procedura
di cui all'art. 138 della L. 23 dicembre 2000, n. 388".
                               Art. 12
                    Rifinanziamento di incentivi
                        al sistema produttivo
 
    1.  Per  la  concessione  delle agevolazioni di cui alla legge 28
novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una  somma  pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal  1998,  anche  in  applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    2.  Per  la  concessione  delle agevolazioni di cui alla legge 24
maggio 1977, n. 227, e successive  modificazioni,  il  fondo  di  cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una  somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal  1997,  anche  in  applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    3.  Il  fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di  credito  a  favore  delle  imprese  artigiane  di  cui
all'articolo  37  della  legge  25  luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, e' incrementato  di  lire  75  miliardi
annui  per  dieci  anni,  a decorrere dal 1998, anche in applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della  legge
23  dicembre  1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa
Spa, per le necessita' di cui al predetto fondo.
    4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma  30,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  e'  emanato  dal  ministro  del Tesoro, di
concerto con il ministro del Commercio con l'estero,  in  riferimento
alle  agevolazioni  di  cui  al  comma  2 del presente articolo, e di
concerto  con   il   ministro   dell'Industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo.
    5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3,  pari
a  lire  100  miliardi  per  l'anno  1997  e  a lire 250 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100
miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al  1999,  l'accantonamento
relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Tesoro.
    6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai  commi  1,  2  e  3  sono
autorizzati  a  utilizzare  le  relative  risorse anche nel corso del
triennio 1997-1999.
    7. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di lire 20 miliardi
per il 1997. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  ministero  del
Tesoro.
                               Art. 13
                Unita' operative dell'Ice all'estero
 
    1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Le  unita' operative all'estero dipendono funzionalmente
dalle rappresentanze diplomatiche  italiane  per  quanto  riguarda  i
rapporti   intergovernativi   e  per  le  questioni  aventi  comunque
rilevanza di politica estera".
                               Art. 14
             Interventi per lo sviluppo imprenditoriale
                      in aree di degrado urbano
 
    1.  Al  fine  di  superare la crisi di natura socio-ambientale in
limitati ambiti dei comuni capoluogo di  cui  all'articolo  17  della
legge  8  giugno  1990,  n.  142,  che  presentano caratteristiche di
particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di  interventi
predisposti   dalle   amministrazioni  comunali  con  l'obiettivo  di
sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.
    2. Con decreto  del  ministro  dell'Industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  adottare  d'intesa  con  il  ministro  per  la
Solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le  modalita'  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al comma 1 anche per quanto
concerne la predisposizione degli appositi  programmi  da  parte  dei
comuni.  Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni
di carattere finanziario connesse ai  medesimi  interventi,  entro  i
limiti concordati con l'Unione europea.
    3.  Per  il  finanziamento  delle  iniziative  di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 46  miliardi  per  il  1997.
Tale  somma  e'  trasferita  ai  comuni  di cui al comma 1, in misura
proporzionale alla popolazione residente.
    4. All'onere di cui al comma  3  si  provvede  mediante  utilizzo
delle  disponibilita'  previste  dall'articolo 1 del decreto legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1995, n. 341.
    5.  Il  ministro  del  Tesoro  e'  autorizzato  ad apportare, con
proprio  decreto,  le   variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'attuazione del presente articolo.
    6.  Alla  regione Friuli Venezia Giulia e' trasferita la potesta'
di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.
                            Art. 15 (10)
          Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia

    1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  attribuite, a
integrazione  delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo  20  della  legge  12  agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni,  e  del  fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore  dei  consorzi  e  cooperative  di garanzia collettiva fidi ai
sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legge  20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
    2.  La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo
puo'  essere  concessa  alle  banche,  agli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui all'articolo 107 del decreto
legislativo  1  settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e
alle  societa'  finanziarie  per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991,
n.  317,  a  fronte  di  finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi
compresa  la  locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e
di  minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia
del  fondo  e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti
dai  consorzi  di  garanzia  collettiva fidi di cui all'articolo 155,
comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  n. 385 del 1993 e dagli
intermediari   finanziari   iscritti   nell'elenco  generale  di  cui
all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.
    3.  I  criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e
per  la  gestione  del  fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a
favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati
con   decreto   del   ministro   dell'Industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge.  Apposita  convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  tra il
ministero  dell'Industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e il
Mediocredito  centrale,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2, del
decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede
un  distinto  organo,  competente  a deliberare in materia, nel quale
sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna
delle   organizzazioni  rappresentative  a  livello  nazionale  delle
piccole e medie imprese industriali e commerciali. ((10))
    4.  Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse
destinate  a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi  ai  sensi  dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237,  e'  destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa   Spa  dalla  legge  14  ottobre  1964,  n.  1068,  e
successive  modificazioni  e integrazioni. All'articolo 2, comma 101,
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del
Tesoro",  sono  inserite  le  seguenti:  "di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato".
    5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con  il  ministro  del  Tesoro,  di  cui  al  comma  3, sono abrogati
l'articolo  20  della  legge  12  agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.
    6.  All'articolo  29  della  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "2-bis.  Ai  consorzi  e  cooperative di garanzia collettiva fidi
possono  continuare a partecipare le imprese associate che superino i
limiti  dimensionali  indicati  dall'Unione  europea per le piccole e
medie  imprese  e  non quelli previsti per gli interventi della Banca
europea  degli  investimenti  (Bei)  a  favore  delle piccole e medie
imprese,  purche'  complessivamente  non rappresentino piu' del 5 per
cento  delle  imprese  associate.  Per  dette imprese i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
    ----------------
    AGGIORNAMENTO (10)
  Il  Decreto 31 maggio 1999, n. 248 ha disposto che " la convenzione
prevista  dal comma 3 del suddetto articolo e' stipulata entro trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto; ha disposto
altresi'  che  il  distinto  organo  di  cui al suddetto articolo, e'
costituito  dal comitato di cui all'art. 13 del decreto 248, al quale
e' affidata l'amministrazione del fondo ".
                          Art. 16 (12) (14)
        Interventi per il settore del commercio e del turismo

  1.  E'  istituito  il  fondo  nazionale  per  il cofinanziamento di
interventi  regionali  nel settore del commercio e del turismo con la
dotazione  finanziaria  di  lire  50 miliardi per ciascuno degli anni
1998  e  1999.  Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del
commercio  e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano,  definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i
criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale.
((   Nella   determinazione   dei   suddetti   criteri   il  Comitato
interministeriale   per   la  programmazione  economica  prevede  una
percentuale  di  intervento a carico delle regioni nel rispetto di un
tetto  massimo  di  cofinanziamento  pari al 10 per cento della quota
pubblica    complessiva    ovvero   una   diversa   graduazione   del
cofinanziamento  regionale  per  le regioni operanti nei territori di
cui  all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999. ))
  2.  Il  fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517,  e successive modificazioni, e' incrementato di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi
previsti  dall'articolo  9,  nono  comma, del decreto legge 1 ottobre
1982,  n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da
soggetti  operanti  nel  settore  del  commercio  e  del turismo. Con
decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
possono  essere  modificati  i  criteri  concernenti  la  misura e le
modalita' di concessione dei predetti contributi.
  3.  Le  somme  gia'  assegnate  dal  ministro  del Bilancio e della
programmazione  economica  con  proprio  decreto  25  novembre  1987,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del 5 gennaio 1988, in
attuazione  dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle
cooperative   e   ai  consorzi  che  hanno  operato  con  regolarita'
documentata  sono  trasferite  al  fondo  ordinario  di  garanzia dei
singoli    consorzi.    Contestualmente    cessano    le   specifiche
finalizzazioni  delle  somme  assegnate e le medesime sono utilizzate
con  i  criteri  fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  1  e 2, pari
complessivamente  a  lire  80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999,  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per  gli  anni  medesimi  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno 1997, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
  5. A decorrere dal 1 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera
a),  della  legge  9  marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e
comunicazioni"   sono  inserite  le  seguenti:  ";  delle  lavanderie
industriali".
  6.   Per   finanziare   le   spese  di  partecipazione  dell'Italia
all'Organismo  europeo per la cooperazione nel campo della metrologia
legale  (Welmec)  e'  autorizzata  la  spesa di lire 5 milioni per il
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero    del    Tesoro,    all'uopo    parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.
  7.  All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo
1995,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995,  n.  203,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: "La
cubatura  minima  delle  stanze d'albergo e' determinata dal prodotto
della  superficie  minima,  come definita dalla presente lettera, per
l'altezza  minima  fissata  dai regolamenti edilizi o dai regolamenti
d'igiene  comunali.  L'altezza  minima  interna  utile  delle  stanze
d'albergo  non  puo'  essere comunque inferiore ai parametri previsti
dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;".
                            Art. 17. (13)

        (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57 ))
                               Art. 18 (1)
          Ulteriori interventi a favore delle zone colpite
              dalle eccezionali avversita' atmosferiche
            e dagli eventi alluvionali della prima decade
                      del mese di novembre 1994
    1.  Alle  imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto  legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive  modificazioni  e integrazioni, che non siano inadempienti
nel rimborso dei  finanziamenti  ottenuti,  puo'  esser  concesso,  a
valere  sulle  disponibilita'  dei  fondi per il concorso statale nel
pagamento  degli  interessi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   e
all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata
di  rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento,
un contributo aggiuntivo tale da  ridurre  dello  0,5%  il  tasso  di
interesse agevolato.
    2.  Alle  imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui
al comma 1, che non siano in  grado  di  pagare  integralmente,  alle
relative  scadenze,  una  o  piu'  rate di rimborso dei finanziamenti
ottenuti, e comunque nel limite delle prime  sei  rate,  puo'  essere
concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel
piano  di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata
di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un
importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle  rate  per
le  prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate;
in tal  caso ((i  contributi  sono  corrisposti in  base al  piano di
ammortamento  originario,  fermo restando che le quote di  contributo
proporzionali alle  percentuali di  rate  pagate  dalle  imprese alle
scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche
finanziatrici,  che possono  compensare tali  quote di  contributo su
richiesta delle  imprese, con gli  interessi da queste dovuti in base
al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo
sono di diretta  spettanza delle banche  finanziatrici  medesime, per
far si' che gli importi da  accodare siano pari alle quote non pagate
delle  rate  agevolate.   Sugli  importi  accodati,  ferma  la  piena
validita' della  garanzia dei fondi centrali di  garanzia di cui agli
articoli  2  e  3  del  decreto-legge  19   dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono  calcolati a carico
delle  imprese  interessi  pari  al  3,5  per  cento  nominale  annuo
posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle imprese, per il
tramite  delle  banche  finanziatrici,  che  possono  compensare tali
importi come sopra previsto, un  contributo agli  interessi pari alla
differenza tra la rata  accodata  calcolata al tasso  fisso  nominale
annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la  stessa rata
calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo)).
    3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono
comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa
autorizzato  dagli  articoli  2,  comma  1, e 3, comma 1, del decreto
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6,  nel testo  introdotto dalla  legge di
conversione 30 marzo 1998, n. 61, ha disposto che "Le disposizioni di
cui al comma 2 del presente  articolo 18 si applicano anche alle rate
alle quali, alla data di  entrata in  vigore delle medesime, sia gia'
stato applicato quanto  previsto dallo stesso articolo". Ha, inoltre,
disposto che  "Le  disposizioni di cui al  presente articolo 18, come
modificato dal suddetto decreto, sono  applicabili anche ai  titolari
degli  studi  professionali  di  cui  all'articolo 5,  comma  7,  del
decreto-legge 3  maggio 1995, n. 154,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 1995, n. 265".
                               Art. 19
                      Disposizione sulla Svimez
 
    1.    Nell'ambito    degli   interventi   pubblici   nelle   aree
economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993,
n.  96,  e  successive  modificazioni,  per  la  prosecuzione   delle
attivita'  di  studio  e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) e' confermato, per  gli  anni
1997  e  1998,  il  contributo  dello  Stato,  nella misura di lire 4
miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a  carico  del
fondo   di  cui  all'articolo  19,  comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.
                               Art. 20
          Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
            dirigenziale e sostegno alla piccola impresa
 
    1.  Sulla  base  delle direttive del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono  stipulare,  con
le  confederazioni  sindacali  dei  dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative,   convenzioni   mirate    allo    svolgimento,    in
collaborazione  con le predette organizzazioni o con organismo per la
mobilita' dalle stesse costituito, di attivita' utili a  favorire  la
ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
    2.   Alle   imprese   che   occupano  meno  di  duecentocinquanta
dipendenti, e ai consorzi  tra  di  esse,  che  assumano,  anche  con
contratto  di  lavoro  a  termine, dirigenti privi di occupazione, e'
concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al
50%  della  contribuzione  complessiva  dovuta   agli   istituti   di
previdenza  per  una  durata non superiore a dodici mesi e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  5.    Ai  fini  della
concessione  del  predetto  beneficio  sono stipulate convenzioni tra
l'agenzia  per  l'impiego,  le  associazioni  rappresentative   delle
predette  imprese  e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui
al comma 1.  Le convenzioni sono stipulate secondo gli  obiettivi  di
sostegno  alla  piccola  impresa fissati in un programma definito dal
ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite  le  predette
parti sociali a livello nazionale.  L'erogazione dei benefici avviene
mediante   conguaglio.  Al  termine  di  ciascun  anno  gli  istituti
previdenziali chiedono al ministero del  Lavoro  e  della  previdenza
sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
    3.  Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi  1  e
2,  in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate
dalle direzioni regionali del lavoro ovvero,  in  mancanza  di  esse,
dagli  uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro
e massima occupazione.
    4. La misura delle agevolazioni di cui al  comma  2  puo'  essere
modificata,   in  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  e  in
coerenza con le finalita' promozionali  del  presente  articolo,  con
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
    5.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599
milioni annui  a  decorrere  dall'anno  1997,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  ministero  del
Lavoro e della previdenza sociale.
    6. II ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.
                               Art. 21
                    Piccola societa' cooperativa
 
    1.  La  piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di
societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da  persone
fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
    2.  La  denominazione  sociale,  in  qualunque modo formata, deve
contenere  l'indicazione  di  "piccola  societa'  cooperativa".  Tale
indicazione  non  puo'  essere  usata da societa' che non hanno scopo
mutualistico.
    3. Alla  piccola  societa'  cooperativa  si  applicano  le  norme
relative  alle  societa'  cooperative  in  quanto  compatibili con le
disposizioni del presente articolo.
    4.  Nella  piccola  societa'  cooperativa,  se   il   potere   di
amministrazione  e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina
del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
    5. Alla piccola societa' cooperativa si  applicano  le  norme  in
materia   di   collegio   sindacale   previste   per  la  societa'  a
responsabilita' limitata di cui agli articoli  2488  e  seguenti  del
Codice civile.
    6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
    7.  Ricorrendo  i  requisiti  previsti  dalla  legge;  la piccola
societa' cooperativa deve deliberare  la  propria  trasformazione  in
societa'   cooperativa.   La   piccola   societa'   cooperativa  puo'
trasformarsi esclusivamente in societa' cooperativa.
    8. Alla trasformazione e  alla  fusione  della  piccola  societa'
cooperativa  si  applicano  gli  articoli  2498 e seguenti del Codice
civile.
                          Art. 22 (8) (11)
            Contributo per la rottamazione di ciclomotori
             e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi
                       beni nuovi di fabbrica

  1.  Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli
di  cui  al  comma  2  e  che  consegnano per la rottamazione uno dei
veicoli  di  cui  al  medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in
data  anteriore  al  1  gennaio  1992,  e' riconosciuto un contributo
statale  fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a
50  cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i
51  cc.  e  i  1000  cc.,  sempre che dal venditore sia praticato uno
sconto  almeno  pari  alla  misura  del  contributo. Il contributo e'
corrisposto  dal  venditore  mediante  compensazione  con  il  prezzo
d'acquisto.   Per   la  verifica  della  data  di  fabbricazione  dei
ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM
ovvero,  in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio   a  cura  del  proprietario,  corredata  dalla  denuncia  di
smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
  2.  Il  contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, e risultanti
dal  contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo, a condizione che:
a) il  veicolo  nuovo  di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un
   motoveicolo,    non   immatricolato   in   precedenza,   di   cui,
   rispettivamente,  agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30
   aprile  1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del
   decreto  del  ministro  dei Trasporti e della navigazione 5 aprile
   1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 67 alla Gazzetta
   Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
b) sia  consegnato  per  la  rottamazione uno dei veicoli di cui alla
   lettera  a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31
   dicembre 1998, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o
   a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo;
   nel  caso  di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso
   deve   risultare  da  una  dichiarazione  a  cura  dell'acquirente
   corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;
c) sia  espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo
   consegnato  al  venditore  e'  destinato alla rottamazione e siano
   indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale
   di cui al comma 1.
  3.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un
demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla
richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro
automobilistico;  in  caso  di  ciclomotori il venditore provvede con
dichiarazione  di  presa in carico del veicolo per la rottamazione da
parte di un demolitore autorizzato.
  4.  I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione  e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese,
al  fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
  5.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano  al  venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo  quale  credito  di  imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto  d'imposta  sui  redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche,  dell'imposta  locale sui redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori,
per  l'esercizio  nel  corso  del  quale  viene  emessa la fattura di
vendita.
  6.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia  del libretto di circolazione e del foglio complementare del
   veicolo  usato  e  nel  caso di ciclomotori, copia del certificato
   modello  2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al
   comma 1;
c) copia  della  domanda di cancellazione per demolizione del veicolo
   usato  e,  in  alternativa  al  foglio  complementare,  copia  del
   certificato   di   proprieta'  rilasciato  dal  pubblico  registro
   automobilistico;  nel  caso  di ciclomotori, questi documenti sono
   sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per
   la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato  dello  stato di famiglia, nel caso previsto dal comma
   2, lettera b).
  7.  Fatta  salva  ogni  altra  responsabilita' derivante dalla loro
inosservanza,  l'inottemperanza  alle disposizioni di cui al presente
articolo   comporta   la   decadenza   dai   benefici   dal  medesimo
disciplinati.
  8.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo,  valutato  per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire
20   miliardi   e   in   lire   13  miliardi,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  ministero  del  Tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.  Il  predetto  importo e' iscritto in apposito capitolo dello
stato  di  previsione  del  ministero delle finanze per il successivo
riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
  9.  Con  provvedimenti  legislativi  di variazione di bilancio, gli
eventuali  miglioramenti  del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio  1997-1999  dalle  maggiori entrate accertate in connessione
con  le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di
cui  al  presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile,  essere  acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di
cui al comma 8. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  l. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che "il contributo agli
acquisti  di  ciclomotori e motoveicoli di cui al presente articolo22
e'  prorogato  al  31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e
motoveicoli  conformi  ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5
della  direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1997".
                               Art. 23 (3)
                    Norme concernenti la Ribs Spa
    1.   Nel   quadro  dell'intervento  per  il  miglioramento  delle
condizioni  di  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli  e  zootecnici,  la  Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi
approvati dal Cipe e  nel  rispetto  delle  direttive  impartite  dal
ministro  per  le  Politiche  agricole  di  intesa  con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi e i
progetti   specifici   di   intervento,   comprensivi  degli  aspetti
occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
    2.   Il   ministro   per   le   Politiche   agricole    sottopone
all'approvazione   del   Cipe   una  delibera  quadro  contenente  la
determinazione dei criteri e delle modalita' di intervento della Ribs
Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunita'
europee,  ai  sensi  dell'articolo  93,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
    3. Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza
dei  programmi  e  dei  progetti  ai  suddetti  criteri,  indirizzi e
direttive,  anche  sulla  base  di  apposite  schede  di  valutazione
predisposte dalla Ribs Spa.  La verifica deve avvenire entro sessanta
giorni  dalla  ricezione  del programma o del progetto, che divengono
esecutivi, una volta decorso tale termine.
    4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19  dicembre  1983,
n.  700,  le  parole  "Risanamento  agro  industriale  zuccheri" sono
sostituite dalle  seguenti:    "Interventi  a  sostegno  del  settore
agro-industriale".  Al  quarto  comma  del  medesimo  articolo  2, la
parola:  "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei".
    5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19  dicembre  1983,  n.
700,  il  comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990,
n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1991,
n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La l. 2 dicembre 1998, n. 423 ha disposto che " per gli  interventi
previsti dal presente art. 23 e' concesso un contributo quindicennale
di lire 40 miliardi annue a decorrere  dall'anno 1998, quale concorso
dello Stato a fronte degli oneri di    ammortamento   per  capitale e
interessi derivanti dalla contrazione   di operazioni finanziarie che
la RIBS Spa  e' autorizzata   ad  effettuare.  Ciascuna annualita' e'
trasferita alla  RIBS  Spa entro  il  31 gennaio  di  ogni anno;  per
l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla  data di entrata in
vigore della   presente  legge.  All'onere  derivante dall'attuazione
del  presente   articolo, pari a lire 40 miliardi  per ciascuno degli
anni 1998, 1999    e  2000,   si  provvede   mediante  corrispondente
riduzione  dello      stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio
triennale  1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto      capitale "Fondo  speciale" dello  stato di  previsione del
Ministero del  tesoro, del  bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero per le politiche agricole.
                               Art. 24
                    Norme in materia di attivita'
                     di assistenza e consulenza
 
    1.  L'articolo  2  della  legge  23  novembre  1939,  n. 1815, e'
abrogato.
    2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il
ministro dell'Industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e,  per
quanto  di  competenza,  con  il  ministro  della  Sanita', fissa con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  i  requisiti  per  l'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 1 della  legge  23  novembre  1939,  n.
1815.
                               Art. 25
                Norme sulle cooperative di produzione
                        e lavoro e di consumo
 
    1.  All'articolo  22 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro,
ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
    b) il quarto comma e' abrogato;
    c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
    "Tuttavia  il  ministro  del  Lavoro  e della previdenza sociale,
sentito il comitato centrale per  le  cooperative,  puo'  autorizzare
l'iscrizione  di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri  soci  particolari
servizi,   in  considerazione  della  peculiare  natura  dei  servizi
stessi".
                               Art. 26 (4)
            Rifinanziamento e chiusura dell'operativita'
                della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
                     e successive modificazioni
    1.  Alle  domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle
leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, non  ammesse  ai  contributi
per  carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del
1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato,  e'
riconosciuto,  in  via  sostitutiva, per il tramite degli istituti di
credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4  punti
del  tasso  di  riferimento  vigente  al momento della stipula per le
iniziative ubicate nei  territori  di  cui  all'obiettivo  n.  1  del
regolamento  (Cee)  n.  2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i
restanti territori.  Le domande per le quali non  e'  intervenuta  la
stipula  del  contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data
sono restituite agli istituti di credito interessati.
    2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli  interventi
di   cui   al   presente  articolo  non  risultino  sufficienti  alla
concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il
ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
consentire il finanziamento  di  tutti  gli  interventi,  dispone  la
riduzione  percentuale,  in  eguale  misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
    3. Il ministro dell'Industria, del commercio  e  dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  criteri  e
modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione
del procedimento amministrativo.
    4.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire  250  miliardi,  delle
disponibilita'  del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma  2,
del   decreto   legge   20  maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.  Tali  somme  sono
versate  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del ministro  del  Tesoro,  all'apposito  capitolo  dello
stato  di  previsione  del  ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato.((4))
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
 La legge 23 dicembre  1998, n. 448   ha disposto   che:  "Il residuo
stanziamento   di lire 210 miliardi e' destinato: a) quanto a lire 60
miliardi, di cui   40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000,
per le finalita' di cui al presente art. 26".
                               Art. 27
                    Disegno e modello industriale
 
    1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996,
n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e' abrogato.
    2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per
opere del disegno e del  modello  industriale,  ai  sensi  del  regio
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo' essere superiore a quindici
anni,  fino  al recepimento della direttiva comunitaria in materia di
brevettabilita' dei disegni e modelli industriali.
                               Art. 28
         Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
 
    1.  I  soggetti  tenuti  al  pagamento dei diritti annuali di cui
all'articolo  34  del  decreto  legge  22  dicembre  1981,  n.   786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive  modificazioni,  relativi  ad  anni  antecedenti al 1996 e
iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei
relativi importi, sono ammessi, previa  istanza  da  presentare  alla
camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in  unica  soluzione
entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il
31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga
entro  le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato
pagamento e' ridotta del 60 per cento.
                               Art. 29
                   Semplificazione delle procedure
           per la pubblicazione degli atti delle societa'
               per azioni e a responsabilita' limitata
                    e delle societa' cooperative
 
    1.  A  decorrere  dal  1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione
degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la  pubblicazione
nel   Bollettino   ufficiale   delle   societa'   per   azioni   e  a
responsabilita' limitata o nel Bollettino  ufficiale  delle  societa'
cooperative,  e'  assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese. Gli effetti della pubblicazione  di  cui  all'articolo
2457-ter  del  Codice  civile decorrono dalla data di iscrizione o di
deposito nel registro delle imprese.
    2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al  comma  1  cessa  di
avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali
sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
                               Art. 30
                      Modifica dell'articolo 29
                 della legge 11 giugno 1962, n. 588
 
    1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  29  -  1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i
comparti economici conformi al piano e ai programmi sia  direttamente
sia  attraverso  la  partecipazione  al  capitale  delle  imprese, e'
autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria  per  azioni,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
    2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
    a)  assumere  partecipazioni  in societa' o enti, costituiti o da
costituire;
    b) prestare assistenza finanziaria,  tecnica  e  organizzativa  a
favore delle imprese e degli enti.
    3.  Collateralmente  e compatibilmente con la realizzazione dello
scopo primario di  cui  al  comma  1,  la  societa'  potra'  altresi'
assumere   particolari   incarichi   di  studio,  di  consulenza,  di
assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da  enti
pubblici,  enti  privati  e  singoli, nonche' la gestione di speciali
fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito  la  societa'
potra'  inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e
autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista
per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando,  ove
richiesta, alla relativa somministrazione.
    4.   Alla  sottoscrizione  del  capitale  della  societa'  e  dei
successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna,  che  puo'
avvalersi  anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto
pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non
eccedente il 49  per  cento  dell'intero  capitale  sociale,  banche,
societa' private, associazioni o singoli.
    5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara'
determinato  dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore
a otto.
    6.  Alla  regione  e'  riservata  la  nomina  della  meta'  degli
amministratori e, tra questi, del presidente.
    7.  Alla  regione  e'  riservata  la  nomina  del  presidente del
collegio sindacale.
    8. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina  dei  restanti
componenti degli organi sociali.
    9.  Sono  estese  alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni
previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601".
    2. Le disposizioni concernenti gli organi della societa'  di  cui
all'articolo  29  della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo
rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
                               Art. 31
         Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
 
    1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  e successive modificazioni, per gli impianti relativi
agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo  1  della
citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
    2.  All'articolo  1-bis,  comma  1,  del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
                               Art. 32
                          Entrata in vigore
 
    1.  La  presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 agosto 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bersani,  Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: Flick
                              LAVORI PREPARATORI
           Senato della Repubblica (atto n. 2071):
            Presentato  dal Ministro  dell'industria   (Bersani)   il
          31  gennaio 1997.
            Assegnato    alla commissione   10 (Industria),   in sede
          deliberante,  l'11  febbraio   1997,   con   pareri   delle
          commissioni  1  ,  2 , 5 , 6 , 11 , 13 e  della giunta  per
          gli  affari delle  Comunita' europee   e della  commissione
          per le questioni regionali.
            Nuovamente    assegnato  alle    commissioni  riunite   5
          (Bilancio)  e 10 (Industria), in  sede deliberante,  il  12
          febbraio  1997,   con pareri delle commissioni 1 ,  2 , 6 ,
          11 , 13 e  della giunta per gli  affari  delle    Comunita'
          europee    e     della   commissione   per   le   questioni
          regionali.
            Esaminato dalle commissioni 5 e 10 il  26 febbraio  1997,
          il 12 e 18 marzo 1997 e approvato il 19 marzo 1997.
           Camera dei deputati (atto n. 3475):
            Assegnato  alla  commissione  X  (Attivita'  produttive),
          in    sede  referente,  il 2 aprile 1997, con  pareri delle
          commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII,  XIII
          e XIV.
            Esaminato dalla X  commissione in sede referente il 16  e
          29 aprile 1997.
            Assegnato   nuovamente   alla   X  commissione,  in  sede
          legislativa, il 12  giugno  1997,  con    il  parere  delle
          commissioni I, II,  IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII
          e XIV.
            Esaminato  dalla  X commissione, in  sede legislativa, il
          12,  18,  19,  25  e  26  giugno  1997  e   approvato   con
          modificazioni   il   2   luglio   1997   ed  a  seguito  di
          coordinamento nuovamente approvato il 9 luglio 1997.
           Senato della Repubblica (atto n. 2071/B):
            Assegnato alle  commissioni riunite 5 (Bilancio)    e  10
          (Industria),  in  sede deliberante, il 14  luglio 1997, con
          pareri delle commissioni 1 , 2  , 3 , 6 , 7  , 8 , 9 ,   11
          ,  13  e  della  giunta    per gli affari delle   Comunita'
          europee   e    della   commissione   per    le    questioni
          regionali.
            Esaminato    dalle commissioni   5   e 10   il   16 e  22
          luglio 1997   e approvato con modificazioni  il  25  luglio
          1997.
           Camera dei deputati (atto n. 3475/B):
            Assegnato  alla  commissione  X  (Attivita'  produttive),
          in    sede legislativa, il 28 luglio 1997, con pareri delle
          commissioni I, II, V e XII.
            Esaminato dalla X    commissione  il  30  luglio  1997  e
          approvato il 31 luglio 1997.

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