LEGGE 7 agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo
sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei
conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di
aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e
dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in
materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti
attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione.
Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni
precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di
vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti
di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero
dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti
provvedimenti.
2. Le Commissioni parlarnentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere
informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti
pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e
provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di
monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle
attivita' economiche e produttive e' istituita presso il ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita
struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in
essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti
derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento
informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti,
ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire
alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare
prima dell'inizio della sessione di bilancio.
Art. 2
Finalita' della legge
1. Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute
nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi
macroeconomici fissati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare
riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in
presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al
miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi'
al principio della programmazione, della trasparenza e della
redditivita' delle iniziative.
Art. 3
Integrazioni e modificazioni
della legge 5 ottobre 1991, n. 317
1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi
per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli
22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n.
317. Al medesimo fondo sono altresi' assegnate lire 50 miliardi per
il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle
agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del
1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande
presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento
dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il
31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati
acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la
revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge e'
disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti
entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi
di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino
sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima
prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento
di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual
misura, dell'importo a ciascuno spettante.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle
diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e
domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono
riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge
n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di
cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20
miliardi.
5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della
legge n. 317 del 1991.
6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui
all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di
programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare
riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la
concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della
spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, la percentuale di intervento e' elevata al
70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi.
7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui
all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle
regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al
citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale
finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo
sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni
interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato
regolamento (Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle
regioni stesse societa' consortili di sviluppo industriale anche per
i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalita'
per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non
superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni
di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A
valere sulle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ente nazionale per
l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi
di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di
servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali,
concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi"
sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di
servizi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa
commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle
seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e
piccola impresa di servizi".
9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche
o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati
statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per
sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e
programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati
all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e
regionali sulla sicurezza".
10. Per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo,
al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
Art. 4 (12)
Programmi del settore aeronautico
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel
quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui
all'articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. E' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105
miliardi per l'anno 1998 per la finalita' di cui all'articolo 3,
primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808,
secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonche', in
particolare, per sviluppare le capacita' di collaborazione
internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e
tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica
nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori
programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione
europea.
3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto
dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di
lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al
predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di
competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in
conformita' alle indicazioni del ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero della
Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "per la
realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui al comma
3 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi
nel 2001 e 225 miliardi nel 2002".
Art. 5 (6) (7) (12)
Interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dal piano triennale
approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonche' di
quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di
Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali
dell'Unione europea, e' autorizzato, in favore dell'istituto
nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di
lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di
lire 25 miliardi per l'anno 1999.
2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei
programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione
giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi
obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non
provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa
selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di
durata non superiore a cinque anni con personale anche di
nazionalita' straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresi' a
stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione
e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla
successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e' abrogato.
3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in
Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a
lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al
ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico
consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni
parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, (( sono rideterminati il soggetto o i
soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche'
)) i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, e le
procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di
attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie
di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5,
della legge 10 giugno 1985, n. 284, nonche' l'articolo 2 della legge
27 novembre 1991, n. 380.
4. E' istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere
l'attivita' di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con
regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e
internazionali. Con decreto del ministro dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per
l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio
delle attivita', e' autorizzato un contributo dello Stato pari a lire
500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3
miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con
il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attivita'
del medesimo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il
1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10
miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno
finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonche', quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante
riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione
del ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge
22 dicembre 1986, n. 910, cosi' come rideterminata dalla tabella C
della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira
Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente
legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2
degli eventuali aggiornamenti".
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del
programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi
strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione
pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184
del 1989 e' abrogata.
Art. 6
Imprenditoria femminile
1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e' integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20
miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2. Il ministro per le pari opportunita' o un suo delegato e due
esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna sono componenti del Comitato per
l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati
alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un
comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e
domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano
disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire
nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6,
pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340
miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio
e dell'artigianato.
Art. 8
Incentivi automatici
1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industri, del commercio
e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per
il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) l'intensita' dell'aiuto concedibile e' ammessa fino a un
massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici
ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle
telecomunicazioni;
c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unita' e dei
sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei
servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni,
nonche' dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli
produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti e'
elevato fino a un massimo di trenta mesi;
e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti
effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione
della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.
2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e
medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti
stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti
statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli
stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo,
incentivi in forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non
cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni
statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono
al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma
5.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di
attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte
che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre
1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto
d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da
effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per
l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla
base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme
previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi
dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.
4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme
restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al
comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito
d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il
periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A
tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64,
sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite
le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle
regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree
depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee)
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi
strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".
Art. 9 (9)
Metanizzazione del Mezzogiorno
1. (( Al fine di consentire il completamento del programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11
della legge 28 novembre 1 980, n. 784, e successive modificazioni, e'
autorizzata la spesa massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e
lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le
somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1,
comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonche' a valere sulle
disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:
a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo
dell'investimento previsto;
b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi
sugli interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del 3
per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del
costo dell'investimento previsto;
c) la concessione di contributi in conto capitale per la
realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai
fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto
comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una
spesa massima di lire 100 miliardi.
1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento
dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della
spesa ammessa al finanziamento ))
2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure
per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da
destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorita':
a) concessione alle citta' capoluogo di provincia che non
abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai
sensi delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio 1988,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
b) avvio del programma di metanizzazione della Regione
Sardegna;
c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata
deliberazione del Cipe dell'11 febbraio 1988 anche per i Comuni
appartenenti a bacini di utenza gia' parzialmente finanziati.
3. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 2, il Cipe da'
preferenza ai Comuni o loro consorzi che presentino progetti
immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso.
4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per
cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento
del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono
superare il 75 per cento del costo previsto.
5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al
presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi
dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, puo' essere concesso dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di
cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della
quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione
europea per gli interventi ammessi.
(( 5-bis. E' concesso un contributo decennale a decorrere
dall'anno 2000 fino all'anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale
concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai comuni montani
del centro- nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle aree
in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, per con" sentire il completamento della
rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e
l'approvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al
metano. Il relativo riparto e' effettuato tal CIPE sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari
a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito
dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti
ai commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna e'
attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di
distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria, con
fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi
concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno. ))
Art. 10 (5) (9)
Interventi per le zone terremotate
1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al
completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare,
in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del
Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non
siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano
operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del
contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del
relativo disciplinare, ottenere in proprieta' il lotto di terreno a
esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i
presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la
realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle
scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o
della produzione prevista dal piano di fattibilita' relativo al
programma di investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
provvede al perfezionamento del trasferimento in proprieta' dei lotti
alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro
delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione
del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della
produzione o della occupazione".
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma
11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, e' elevato, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non
superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volonta' del
beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia in fase di
effettivo completamento e abbia gia' raggiunto la misura del 75 per
cento.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, e' abrogato.
5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 641, e' sostituito dal seguente:
"1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le
funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il
termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, concernenti il completamento degli
insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali
realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti
d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo
industriale competenti per territorio, costituiti a norma
dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali
realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della
legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi
residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei
limiti delle disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle
funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti
produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi e' esercitata dalla
regione competente. Con decreto del ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta,
determinando il relativo compenso a carico delle disponibilita' di
cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla
ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni
oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al
legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale
competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti
attivi e passivi".
6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma
8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo
all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese
iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 1998. (5) ((9))
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Legge 31 dicembre 1998, n. 483 ha disposto che " il termine del 31
dicembre 1998, di cui al suddetto articolo relativo all'affidamento
dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in
apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre
2000 ".
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
La Legge 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto che " il termine di cui
al suddetto articolo e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001".
Art. 11 (14)
Interventi per i comuni colpiti dal sisma
del 13 e 16 dicembre 1990
1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati
nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991,
che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze
una o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il
50 per cento di ciascuna rata, puo' essere concesso di accodare le
rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici
concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti
all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per
il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro. ((14))
------------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto che "il presente
articolo si interpreta nel senso che qualora il contribuente
interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o piu'
rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31
luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto
1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha
la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la
restante meta' in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata
prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla procedura
di cui all'art. 138 della L. 23 dicembre 2000, n. 388".
Art. 12
Rifinanziamento di incentivi
al sistema produttivo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28
novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una somma pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24
maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato di
una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere
dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, e' incrementato di lire 75 miliardi
annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa
Spa, per le necessita' di cui al predetto fondo.
4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' emanato dal ministro del Tesoro, di
concerto con il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento
alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di
concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari
a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero
del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100
miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al ministero del Tesoro.
6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del
triennio 1997-1999.
7. Il fondo di cui al comma 3 e' incrementato di lire 20 miliardi
per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro.
Art. 13
Unita' operative dell'Ice all'estero
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le unita' operative all'estero dipendono funzionalmente
dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i
rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque
rilevanza di politica estera".
Art. 14
Interventi per lo sviluppo imprenditoriale
in aree di degrado urbano
1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in
limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di
particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi
predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di
sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali.
2. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, da adottare d'intesa con il ministro per la
Solidarieta' sociale, sono determinati i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto
concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei
comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni
di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i
limiti concordati con l'Unione europea.
3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997.
Tale somma e' trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura
proporzionale alla popolazione residente.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo
delle disponibilita' previste dall'articolo 1 del decreto legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341.
5. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente articolo.
6. Alla regione Friuli Venezia Giulia e' trasferita la potesta'
di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.
Art. 15 (10)
Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia
1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a
integrazione delle risorse gia' destinate in attuazione dello stesso
articolo 2, le attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonche' un
importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a
favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo
puo' essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e
alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi
compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e
di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia
del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti
dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e
per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a
favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati
con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Apposita convenzione verra' stipulata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il
ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il
Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede
un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale
sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna
delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle
piccole e medie imprese industriali e commerciali. ((10))
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse
destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237, e' destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del
Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato".
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati
l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni.
6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi
possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i
limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e
medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca
europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie
imprese, purche' complessivamente non rappresentino piu' del 5 per
cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli
interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 31 maggio 1999, n. 248 ha disposto che " la convenzione
prevista dal comma 3 del suddetto articolo e' stipulata entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto; ha disposto
altresi' che il distinto organo di cui al suddetto articolo, e'
costituito dal comitato di cui all'art. 13 del decreto 248, al quale
e' affidata l'amministrazione del fondo ".
Art. 16 (12) (14)
Interventi per il settore del commercio e del turismo
1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di
interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con la
dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni
1998 e 1999. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i
criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale.
(( Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato
interministeriale per la programmazione economica prevede una
percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un
tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota
pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del
cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di
cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999. ))
2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e successive modificazioni, e' incrementato di lire 30 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi
previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto legge 1 ottobre
1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da
soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con
decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le
modalita' di concessione dei predetti contributi.
3. Le somme gia' assegnate dal ministro del Bilancio e della
programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in
attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle
cooperative e ai consorzi che hanno operato con regolarita'
documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei
singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche
finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate
con i criteri fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari
complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e
1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
5. A decorrere dal 1 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera
a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e
comunicazioni" sono inserite le seguenti: "; delle lavanderie
industriali".
6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia
all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia
legale (Welmec) e' autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.
7. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
cubatura minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto
della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per
l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti
d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze
d'albergo non puo' essere comunque inferiore ai parametri previsti
dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanita' 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;".
Art. 17. (13)
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57 ))
Art. 18 (1)
Ulteriori interventi a favore delle zone colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche
e dagli eventi alluvionali della prima decade
del mese di novembre 1994
1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni e integrazioni, che non siano inadempienti
nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo' esser concesso, a
valere sulle disponibilita' dei fondi per il concorso statale nel
pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e
all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata
di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento,
un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di
interesse agevolato.
2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui
al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle
relative scadenze, una o piu' rate di rimborso dei finanziamenti
ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, puo' essere
concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel
piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata
di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un
importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per
le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate;
in tal caso ((i contributi sono corrisposti in base al piano di
ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo
proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle
scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche
finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su
richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base
al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo
sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per
far si' che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate
delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena
validita' della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico
delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo
posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle imprese, per il
tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali
importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla
differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale
annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata
calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo)).
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono
comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa
autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto
legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 30 marzo 1998, n. 61, ha disposto che "Le disposizioni di
cui al comma 2 del presente articolo 18 si applicano anche alle rate
alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia gia'
stato applicato quanto previsto dallo stesso articolo". Ha, inoltre,
disposto che "Le disposizioni di cui al presente articolo 18, come
modificato dal suddetto decreto, sono applicabili anche ai titolari
degli studi professionali di cui all'articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 1995, n. 265".
Art. 19
Disposizione sulla Svimez
1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree
economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle
attivita' di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) e' confermato, per gli anni
1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4
miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del
fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto
legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.
Art. 20
Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
dirigenziale e sostegno alla piccola impresa
1. Sulla base delle direttive del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con
le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in
collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la
mobilita' dalle stesse costituito, di attivita' utili a favorire la
ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta
dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con
contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, e'
concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al
50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di
previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della
concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra
l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle
predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui
al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di
sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal
ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette
parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene
mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti
previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza
sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e
2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate
dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse,
dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro
e massima occupazione.
4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 puo' essere
modificata, in relazione alle disponibilita' finanziarie e in
coerenza con le finalita' promozionali del presente articolo, con
decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599
milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Lavoro e della previdenza sociale.
6. II ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.
Art. 21
Piccola societa' cooperativa
1. La piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di
societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di "piccola societa' cooperativa". Tale
indicazione non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo
mutualistico.
3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme
relative alle societa' cooperative in quanto compatibili con le
disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola societa' cooperativa, se il potere di
amministrazione e' attribuito all'assemblea, e' necessaria la nomina
del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme in
materia di collegio sindacale previste per la societa' a
responsabilita' limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del
Codice civile.
6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola
societa' cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in
societa' cooperativa. La piccola societa' cooperativa puo'
trasformarsi esclusivamente in societa' cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola societa'
cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice
civile.
Art. 22 (8) (11)
Contributo per la rottamazione di ciclomotori
e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi
beni nuovi di fabbrica
1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli
di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei
veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in
data anteriore al 1 gennaio 1992, e' riconosciuto un contributo
statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a
50 cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i
51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno
sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo e'
corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo
d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei
ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM
ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di
smarrimento o dalla richiesta di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti
dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo, a condizione che:
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un
motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui,
rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del
decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile
1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla
lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31
dicembre 1998, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o
a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo;
nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso
deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente
corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo
consegnato al venditore e' destinato alla rottamazione e siano
indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale
di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un
demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla
richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con
dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da
parte di un demolitore autorizzato.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del
certificato di proprieta' e per i successivi; in caso di ciclomotori,
per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di
vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del
veicolo usato e nel caso di ciclomotori, copia del certificato
modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al
comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo
usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del
certificato di proprieta' rilasciato dal pubblico registro
automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono
sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per
la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma
2, lettera b).
7. Fatta salva ogni altra responsabilita' derivante dalla loro
inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo
disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire
20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo
riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel
triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione
con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di
cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di
cui al comma 8. ((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La l. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto che "il contributo agli
acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui al presente articolo22
e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e
motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5
della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 1997".
Art. 23 (3)
Norme concernenti la Ribs Spa
1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, la Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi
approvati dal Cipe e nel rispetto delle direttive impartite dal
ministro per le Politiche agricole di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi e i
progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti
occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
2. Il ministro per le Politiche agricole sottopone
all'approvazione del Cipe una delibera quadro contenente la
determinazione dei criteri e delle modalita' di intervento della Ribs
Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunita'
europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
3. Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza
dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e
direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione
predisposte dalla Ribs Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta
giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono
esecutivi, una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983,
n. 700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono
sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore
agro-industriale". Al quarto comma del medesimo articolo 2, la
parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei".
5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n.
700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990,
n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991,
n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. ((3))
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
La l. 2 dicembre 1998, n. 423 ha disposto che " per gli interventi
previsti dal presente art. 23 e' concesso un contributo quindicennale
di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso
dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento per capitale e
interessi derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che
la RIBS Spa e' autorizzata ad effettuare. Ciascuna annualita' e'
trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per
l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli
anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole.
Art. 24
Norme in materia di attivita'
di assistenza e consulenza
1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e'
abrogato.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il
ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per
quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con
proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle
attivita' di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815.
Art. 25
Norme sulle cooperative di produzione
e lavoro e di consumo
1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "ne' quelle di produzione e lavoro,
ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse;
b) il quarto comma e' abrogato;
c) il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale,
sentito il comitato centrale per le cooperative, puo' autorizzare
l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore
a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari
servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi
stessi".
Art. 26 (4)
Rifinanziamento e chiusura dell'operativita'
della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni
1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle
leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi
per carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del
1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e'
riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di
credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti
del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le
iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i
restanti territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la
stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data
sono restituite agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi
di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla
concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il
ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di
consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la
riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e
modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione
del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del ministro del Tesoro, all'apposito capitolo dello
stato di previsione del ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato.((4))
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
La legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto che: "Il residuo
stanziamento di lire 210 miliardi e' destinato: a) quanto a lire 60
miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000,
per le finalita' di cui al presente art. 26".
Art. 27
Disegno e modello industriale
1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e' abrogato.
2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per
opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non puo' essere superiore a quindici
anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di
brevettabilita' dei disegni e modelli industriali.
Art. 28
Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui
all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 e
iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei
relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione
entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il
31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga
entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato
pagamento e' ridotta del 60 per cento.
Art. 29
Semplificazione delle procedure
per la pubblicazione degli atti delle societa'
per azioni e a responsabilita' limitata
e delle societa' cooperative
1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione
degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione
nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo
2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di
deposito nel registro delle imprese.
2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di
avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali
sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
Art. 30
Modifica dell'articolo 29
della legge 11 giugno 1962, n. 588
1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i
comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente
sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e'
autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la societa' finanziaria potra':
a) assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o da
costituire;
b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a
favore delle imprese e degli enti.
3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello
scopo primario di cui al comma 1, la societa' potra' altresi'
assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di
assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti
pubblici, enti privati e singoli, nonche' la gestione di speciali
fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la societa'
potra' inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e
autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista
per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove
richiesta, alla relativa somministrazione.
4. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei
successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che puo'
avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto
pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche', in misura non
eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche,
societa' private, associazioni o singoli.
5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sara'
determinato dall'assemblea ma non potra', comunque, essere superiore
a otto.
6. Alla regione e' riservata la nomina della meta' degli
amministratori e, tra questi, del presidente.
7. Alla regione e' riservata la nomina del presidente del
collegio sindacale.
8. Lo statuto disciplinera' la procedura di nomina dei restanti
componenti degli organi sociali.
9. Sono estese alla societa' finanziaria tutte le agevolazioni
previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601".
2. Le disposizioni concernenti gli organi della societa' di cui
all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo
rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 31
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi
agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della
citata legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2071):
Presentato dal Ministro dell'industria (Bersani) il
31 gennaio 1997.
Assegnato alla commissione 10 (Industria), in sede
deliberante, l'11 febbraio 1997, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 5 , 6 , 11 , 13 e della giunta per
gli affari delle Comunita' europee e della commissione
per le questioni regionali.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite 5
(Bilancio) e 10 (Industria), in sede deliberante, il 12
febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 6 ,
11 , 13 e della giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni 5 e 10 il 26 febbraio 1997,
il 12 e 18 marzo 1997 e approvato il 19 marzo 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3475):
Assegnato alla commissione X (Attivita' produttive),
in sede referente, il 2 aprile 1997, con pareri delle
commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII
e XIV.
Esaminato dalla X commissione in sede referente il 16 e
29 aprile 1997.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede
legislativa, il 12 giugno 1997, con il parere delle
commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII
e XIV.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il
12, 18, 19, 25 e 26 giugno 1997 e approvato con
modificazioni il 2 luglio 1997 ed a seguito di
coordinamento nuovamente approvato il 9 luglio 1997.
Senato della Repubblica (atto n. 2071/B):
Assegnato alle commissioni riunite 5 (Bilancio) e 10
(Industria), in sede deliberante, il 14 luglio 1997, con
pareri delle commissioni 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11
, 13 e della giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni 5 e 10 il 16 e 22
luglio 1997 e approvato con modificazioni il 25 luglio
1997.
Camera dei deputati (atto n. 3475/B):
Assegnato alla commissione X (Attivita' produttive),
in sede legislativa, il 28 luglio 1997, con pareri delle
commissioni I, II, V e XII.
Esaminato dalla X commissione il 30 luglio 1997 e
approvato il 31 luglio 1997.