D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 154
Attuazione della  direttiva 93/98/CEE  concernente l'armonizzazione
della durata di  protezione del diritto d'autore e  di alcuni diritti
connessi.
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la  legge 6 febbraio  1996, n.  52, legge comunitaria  per il
1994, ed, in  particolare, gli articoli 1 e 3,  nonche' l'articolo 17
che detta  i criteri di  delega al  Governo per il  recepimento della
direttiva 93/98/CEE,  del Consiglio del 29  ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di
alcuni diritti connessi;
  Vista la  legge 22 aprile  1941, n. 633, concernente  la protezione
del diritto d'autore;
  Visto  il decreto  legislativo  23 ottobre  1996,  n. 581,  recante
attuazione della  direttiva 93/83/CEE per il  coordinamento di alcune
norme in materia di diritto  d'autore e diritti connessi, applicabili
alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;
  Visto il  decreto-legge 23  ottobre 1996,  n. 541,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Visto  il decreto  legislativo luogotenenziale  20 luglio  1945, n.
440;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i  Ministri degli affari esteri, di  grazia e giustizia,
del tesoro, delle poste e telecomunicazioni  e per i beni culturali e
ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modalita' di determinazione di equo compenso all'autore
  1. Al comma 5, dell'articolo 18-bis  della legge 22 aprile 1941, n.
633,  e' aggiunto  il seguente  periodo:  "In difetto  di accordo  da
concludersi   tra   le   categorie  interessate   quali   individuate
dall'articolo  16, primo  comma, del  regolamento, detto  compenso e'
stabilito  con  la  procedura  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
                               Art. 2.
               Durata di protezione delle opere postume
  1. L'articolo 31 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 31. - Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono  nella previsione dell'articolo 85-ter,
la  durata dei  diritti esclusivi  di utilizzazione  economica e'  di
settant'anni a partire dalla morte dell'autore.".
                               Art. 3.
          Durata di protezione delle opere cinematografiche
  1. L'articolo 32 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 32.  - Fermo  restando quanto  stabilito dall'articolo  44, i
diritti  di  utilizzazione  economica  dell'opera  cinematografica  o
assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte
dell'ultima  persona  sopravvissuta  fra   le  seguenti  persone:  il
direttore  artistico, gli  autori della  sceneggiatura, ivi  compreso
l'autore del  dialogo, e l'autore della  musica specificamente creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.".
                               Art. 4.
            Durata di protezione delle opere fotografiche
  1.  L'articolo  32-bis della  legge  22  aprile  1941, n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  32-bis. -  I diritti  di utilizzazione  economica dell'opera
fotografica  durano sino  al termine  del settantesimo  anno dopo  la
morte dell'autore.".
                               Art. 5.
              Modalita' di computo dei termini di durata
                 di protezione dei diritti di autore
  1. Dopo  l'articolo 32-bis della legge  22 aprile 1941, n.  633, e'
inserito il seguente:
  "Art.  32-ter.  -  I  termini  finali  di  durata  dei  diritti  di
utilizzazione  economica previsti  dalle disposizioni  della presente
sezione si computano, nei rispettivi  casi, a decorrere dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore
o altro evento considerato dalla norma.".
                               Art. 6.
  Equo compenso  agli autori nonche' all'autore  della traduzione dei
dialoghi espressi  in lingua  straniera per l'utilizzazione  di opere
cinematografiche.
  1.  L'articolo  46-bis della  legge  22  aprile  1941, n.  633,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 46-bis.  - 1.  Fermo restando quanto  stabilito dall'articolo
46,  in caso  di cessione  del diritto  di diffusione  al produttore,
spetta agli  autori di  opere cinematografiche  e assimilate  un equo
compenso  a   carico  degli  organismi  di   emissione  per  ciascuna
utilizzazione  delle  opere stesse  a  mezzo  della comunicazione  al
pubblico via etere, via cavo e via satellite.
  2.  Per   ciascuna  utilizzazione   di  opere   cinematografiche  e
assimilate diversa  da quella  prevista nel  comma 1  e nell'articolo
18-bis,  comma 5,  agli  autori  delle opere  stesse  spetta un  equo
compenso a carico di coloro  che esercitano i diritti di sfruttamento
per ogni distinta utilizzazione economica.
  3.  Per   ciascuna  utilizzazione  di  opere   cinematografiche  ed
assimilate  espresse  originariamente  in  lingua  straniera  spetta,
altresi', un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti
traduzione  o  adattamento  della  versione in  lingua  italiana  dei
dialoghi.
  4. Ciascun compenso tra  quelli previsti dai commi 1, 2  e 3 non e'
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate  quali individuate  dall'articolo  16,  primo comma,  del
regolamento, e' stabilito con la  procedura di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
                               Art. 7.
           Durata di protezione dei diritti dei produttori
                            di fonogrammi
  1. L'articolo 75 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 75. - La durata dei  diritti previsti nel presente capo e' di
cinquanta  anni dalla  fissazione. Se  il disco  fonografico o  altro
apparecchio analogo riproduttore  di suoni o di voci  e' pubblicato o
comunicato al pubblico durante tale termine, la durata dei diritti e'
di  cinquanta  anni  dalla  data  della  prima  pubblicazione  o,  se
anteriore,  della  prima  comunicazione   al  pubblico  del  disco  o
apparecchio analogo.".
                               Art. 8.
           Durata di protezione dei diritti dei produttori
                      di opere cinematografiche
  1. Il comma  2 dell'articolo 78-bis della legge 22  aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
  " 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta
anni  dalla fissazione.  Se l'opera  cinematografica o  audiovisiva o
sequenza  di immagini  in  movimento e'  pubblicata  o comunicata  al
pubblico  durante tale  termine, i  diritti si  esauriscono trascorsi
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico dell'opera  cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.".
                               Art. 9.
                   Durata di protezione dei diritti
          relativi alla emissione radiofonica e televisiva
  1. Il comma 5 dell'articolo 79  della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' sostituito dal seguente:
  " 5. La durata  dei diritti di cui al comma 1  e' di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione.".
                              Art. 10.
              Soppressione di disposizione preesistente
                    riassorbita dall'articolo 12
  1. Nella  lettera c) del  comma 2  dell'articolo 80 della  legge 22
aprile 1941, n.  633, sono soppresse le parole da:  "se la fissazione
riguarda" fino a: "le norme del regolamento" incluse.
                              Art. 11.
             Modalita' di determinazione di equo compenso
                agli artisti interpreti ed esecutori
  1. Alla  lettera e)  del comma  2 dell'articolo  80 della  legge 22
aprile 1941, n. 633, e' aggiunto  il seguente periodo: "In difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti
esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali,  detto compenso e'  stabilito con la  procedura di
cui all'articolo 4 del  decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.".
                              Art. 12.
          Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori
            per l'utilizzazione di opere cinematografiche
  1. L'articolo 84 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 84. -  1. Salva diversa volonta' delle parti,  si presume che
gli  artisti interpreti  ed  esecutori abbiano  ceduto  i diritti  di
fissazione,   riproduzione,   radiodiffusione,    ivi   compresa   la
comunicazione al  pubblico via  satellite, distribuzione,  nonche' il
diritto di  autorizzare il noleggio contestualmente  alla stipula del
contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva
o sequenza di immagini in movimento.
  2.   Agli   artisti   interpreti  ed   esecutori   che   nell'opera
cinematografica  e  assimilata  sostengono   una  parte  di  notevole
importanza artistica,  anche se  di artista comprimario,  spetta, per
ciascuna  utilizzazione  dell'opera  cinematografica e  assimilata  a
mezzo  della comunicazione  al pubblico  via  etere, via  cavo e  via
satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
  3.  Per   ciascuna  utilizzazione   di  opere   cinematografiche  e
assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80,
comma  2, lettera  e), agli  artisti interpreti  ed esecutori,  quali
individuati nel comma  2, spetta un equo compenso a  carico di coloro
che  esercitano   i  diritti   di  sfruttamento  per   ogni  distinta
utilizzazione economica.
  4. Il compenso previsto  dai commi 2 e 3 non  e' rinunciabile e, in
difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti
interpreti  esecutori e  le associazioni  sindacali competenti  della
confederazione degli  industriali, e'  stabilito con la  procedura di
cui all'articolo 4 del  decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.".
                              Art. 13.
                   Durata di protezione dei diritti
                degli artisti interpreti ed esecutori
  1. L'articolo 85 della legge 22  aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire  dalla esecuzione,  rappresentazione o recitazione.  Se una
fissazione   dell'esecuzione,  rappresentazione   o  recitazione   e'
pubblicata o comunicata  al pubblico durante tale  termine, i diritti
durano  cinquanta anni  a partire  dalla prima  pubblicazione, o,  se
anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
                              Art. 14.
           Protezione di opere non pubblicate anteriormente
  1. Dopo il  capo III del titolo  II della legge 22  aprile 1941, n.
633, e' inserito il seguente:
                            "Capo III-bis
  DIRITTI RELATIVI AD  OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE  AL PUBBLICO PER
LA   PRIMA  VOLTA   SUCCESSIVAMENTE  ALLA   ESTINZIONE  DEI   DIRITTI
PATRIMONIALI D'AUTORE.
  Art. 85-ter. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore,
a  chi,  dopo la  scadenza  dei  termini  di protezione  del  diritto
d'autore, lecitamente  pubblica o comunica  al pubblico per  la prima
volta  un'opera non  pubblicata anteriormente  spettano i  diritti di
utilizzazione  economica  riconosciuti dalle  disposizioni  contenute
nella sezione I  del capo III, del titolo I  della presente legge, in
quanto applicabili.
  2. La  durata dei diritti  esclusivi di utilizzazione  economica di
cui al  comma 1 e' di  venticinque anni a partire  dalla prima lecita
pubblicazione o comunicazione al pubblico.".
                              Art. 15.
                   Edizioni critiche e scientifiche
  1. Dopo il  capo III-bis del titolo II della  legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' inserito il seguente:
                            "Capo III-ter
  DIRITTI RELATIVI  AD EDIZIONI CRITICHE  E SCIENTIFICHE DI  OPERE DI
PUBBLICO DOMINIO.
  Art.  85-quater.   -  1.  Senza  pregiudizio   dei  diritti  morali
dell'autore,  a colui  il quale  pubblica,  in qualunque  modo o  con
qualsiasi  mezzo,  edizioni  critiche  e  scientifiche  di  opere  di
pubblico  dominio  spettano  i  diritti  esclusivi  di  utilizzazione
economica  dell'opera,  quale  risulta  dall'attivita'  di  revisione
critica e scientifica.
  2.  Fermi restando  i  rapporti contrattuali  con  il titolare  del
diritti  di utilizzazione  economica di  cui  al comma  1, spetta  al
curatore  della  edizione  critica  e  scientifica  il  diritto  alla
indicazione del nome.
  3. La durata  dei diritti esclusivi di  cui al comma 1  e' di venti
anni a partire dalla prima  lecita pubblicazione, in qualunque modo o
con qualsiasi mezzo effettuata.".
                              Art. 16.
              Modalita' di computo dei termini di durata
              di protezione di alcuni diritti connessi
  1. Dopo l'articolo 85-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
  "Art.  85-quinquies.  - I  termini  finali  di durata  del  diritti
previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del
titolo  II si  computano,  nei  rispettivi casi,  a  decorrere dal  1
gennaio dell'anno  successivo a  quello in  cui si  verifica l'evento
considerato dalla norma.".
                              Art. 17.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1. Sono abrogati  l'articolo 27-bis della legge 22  aprile 1941, n.
633, e  l'articolo 12,  comma 4, del  decreto legislativo  23 ottobre
1996, n. 581.
  2.  L'equo  compenso  di  cui   all'articolo  6  e  quello  di  cui
all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1 gennaio 1998.
                              Art. 18.
                          Entrata in vigore
  1.  Il presente  decreto entra  in  vigore il  giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 maggio 1997
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                Flick, Ministro di grazia e giustizia
                                          Ciampi, Ministro del tesoro
            Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
  Veltroni, Ministro per  i beni culturali e  ambientali delegato per
                                             lo spettacolo e lo sport
 Visto, il Guardasigilli: Flick

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