1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti
amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della
presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento,
delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti
locali" si intendono le province, i comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle
regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè
tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi
dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti
riconducibili alle seguenti materie:
a)
affari esteri e commercio estero, nonchè
cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero
di rilievo nazionale;
b)
difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c)
rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d)
tutela dei beni culturali e del patrimonio
storico artistico;
e)
vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f)
cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g)
consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie
escluse quelle regionali;
h)
moneta, sistema valutario e perequazione delle
risorse finanziarie;
i)
dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l)
ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m)
amministrazione della giustizia;
n)
poste e telecomunicazioni;
o)
previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p)
ricerca scientifica;
q)
istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
r)
vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi
dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a)
i compiti di regolazione e controllo già
attribuiti con legge statale ad apposite autorità
indipendenti;
b)
i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale
con legge statale;
c)
i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e
i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli
schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione
dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri;
d)
i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e)
il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina
concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del
rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello
sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e
la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici
primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive
competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa
delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi
della presente legge spetta alle regioni quando è
riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo
comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle
regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la
disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi
dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni
e dagli enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1 sono:
a)
individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 1;
b)
indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui
all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando
il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, o da conferire agli
enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli
128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri
di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra
le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il
conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo
di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni
conferite;
c)
individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione
di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che
consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti
locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di
amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel
caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi
conferite, nonchè la presenza e l'intervento, anche unitario,
di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse
strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di
raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d)
soppresse, trasformate o accorpate le strutture
centrali e periferiche interessate dal conferimento di
funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui
all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di
ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle
strutture sovraregionali;
e)
individuate le modalità e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica;
f)
previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di
interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa
con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi
degli stessi;
g)
individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a
idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte
delle regioni e degli enti locali;
h)
previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da
parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di
fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba
usufruire.
2. Speciale normativa è
emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il
comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua
collocazione territoriale separata e della conseguente
peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria,
doganale, fiscale e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui
all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità
ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province,
ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le
rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere
ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie
locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e
funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge,
vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti
locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni
di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti
princìpi fondamentali:
a)
il principio di sussidiarietà, con
l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunità
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo
le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire
l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale
da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla
autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati;
b)
il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai
sensi della lettera a), e delle funzioni di
programmazione;
c)
il principio di efficienza e di economicità,
anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti
divenuti superflui;
d)
il principio di cooperazione tra Stato, regioni
ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e)
i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle
funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari,
e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto
anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
f)
il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle
funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e
compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g)
il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire,
anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle
funzioni;
h)
il principio di differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche,
anche associative, demografiche, territoriali e strutturali
degli enti riceventi;
i)
il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l)
il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilità degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad
essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
5. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3,
lettera a), del presente articolo, ciascuna regione
adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle
funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle
mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad
emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di
funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
Art. 5.
1. È istituita una
Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione
dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di
presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta
entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione
della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso
dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il
funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali,
a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a)
esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b)
verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto
legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il
parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, che
devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono
essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente
comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione
dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le
scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai
conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei
provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della
Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità
montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata
la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i
decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle
strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge,
entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di
attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è
richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta
giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di
prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di
essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e
coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli
atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative
all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di
quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non
sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati
con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il
Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle
procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo
adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai
commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e
coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le
direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti
disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento
dello Stato:
a)
l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b)
l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo
articolo limitatamente alle parole da: "nonchè la funzione di
indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità
economica europea", nonchè il terzo comma del medesimo
articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle
regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c)
l'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli
atti di indirizzo e coordinamento dell' attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle
disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano";
d)
l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per
quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento";
e)
l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo
periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo
17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.