D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 28 febbraio 1997, n. 30
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 31
dicembre 1996,  n.  669,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria,  finanziaria e contabile a completamento della manovra di
finanza pubblica per l'anno 1997.
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni
urgenti   in   materia   tributaria,   finanziaria   e   contabile  a
completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno  1997,  e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 febbraio 1997
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  VISCO, Ministro delle finanze
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro  e  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
          AVVERTENZA:
             Il decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          305 del 31 dicembre 1996.
             A norma dell'art. 15, comma 5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno  6  marzo  1997.    Detto  testo sara' ripubblicato,
          corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 7 aprile 1997.
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1925):
             Presentato dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          (PRODI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) e dal Ministro
          del  tesoro e del bilancio e della programmazione economica
          (CIAMPI) il 9 gennaio 1997.
             Assegnato alla 5a e 6a commissione (Bilancio e finanze),
          in sede referente, il 10 gennaio  1997,  con  pareri  delle
          commissioni  1a,  2a,  3a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a e
          della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
             Esaminato dalla 1a commissione (Affari  costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 15 gennaio 1997.
             Esaminato  in  aula,  sull'esistenza  dei presupposti di
          costituzionalita', il 16 gennaio 1997.
             Esaminato dalla 5a e 6a commissione il 15, 16, 21, 22  e
          23 gennaio 1997.
             Esaminato  in  aula  il  29  e  30  gennaio  1997, 4 e 5
          febbraio 1997 e approvato il 6 febbraio 1997.
          Camera dei deputati (atto n. 3181):
             Assegnato alla V e VI commissione (Bilancio e  finanze),
          in  sede  referente,  il 10 febbraio 1997, con pareri delle
          commissioni I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII,  XIII  e
          XIV.
             Esaminato  dalla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 12 febbraio 1997.
             Esaminato  dalla  V  e  VI  commissione  il  13, 17 e 18
          febbraio 1997.
             Esaminato in aula il 18, 19, 24, 25 e 26 febbraio 1997 e
          approvato il 27 febbraio 1997.
                                                             ALLEGATO
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669
 All'articolo 1:
  al comma 1, alla lettera  a),  le  parole:  "nell'articolo  13-bis,
concernente  le  detrazioni  per oneri, al comma 1, lettera c), primo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 13-bis,  come
modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  concernente  le  detrazioni  per oneri, al comma 1, lettera c),
terzo  periodo"  e  alle  parole:  "per  sussidi"  sono  premesse  le
seguenti:  "nonche'  quelle";  alla  lettera  d),  numero 1), dopo le
parole:  "dell'esercizio  di  opere  pubbliche",  sono  inserite   le
seguenti: "e le imprese sub-concessionarie di queste";
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre
1996,  n.  663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle
seguenti: "260 miliardi annui" e  dopo  le  parole:  "di  redditi  da
pensione"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  da  lavoro dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa
fronte utilizzando parzialmente, per lire 60  miliardi,  le  maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis";
  al  comma 4, primo periodo, la parola: "pagate" e' sostituita dalla
seguente:  "pagati"  e  le  parole:  "per  effettuare  interventi  di
recupero  di  cui  alle lettere" sono sostituite dalle seguenti: "per
effettuare interventi di cui alle lettere a)";
  il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta  nell'articolo
42,  comma  4,  ultimo  periodo,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della
legge  8  agosto   1995,   n.   335,   devono   intendersi   riferite
esclusivamente  ai  destinatari  iscritti  alle  forme pensionistiche
complementari successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993".
  Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
 "ART.  1-bis.  -  (Interpretazione  autentica  dell'articolo  26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). -
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  si
intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato
e  le  filiali  italiane  di  banche estere non devono operare alcuna
ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  dalle   stesse
percepiti  su  depositi  e  conti intrattenuti presso banche con sede
all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane".
 All'articolo 2:
  al comma 1:
   dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
  "c-bis)  nell'articolo  26,  secondo   comma,   dopo   le   parole:
"rescissione  e  simili"  sono  inserite  le seguenti: "o per mancato
pagamento in tutto  o  in  parte  a  causa  dell'avvio  di  procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";
  c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono
sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni"";
   alla lettera d), al numero 1) e' premesso il seguente:
  "01)  al  comma  1,  lettera  c),  le  parole:  "50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per  i  libri
diversi  da  quelli  di  testo  scolastici  per  le scuole primarie e
secondarie" sono soppresse";
   alla  lettera  d),  al  numero  2),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al primo capoverso, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
 "e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)";
  b)  al  secondo  capoverso,  dopo  le  parole: "si applicano", sono
inserite le seguenti: ", sotto la responsabilita' del cedente,";
  al comma 5,  le  parole:  "nella  misura  del  9  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "in misura ridotta";
  dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
 "8-bis.  All'articolo  36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo  4,  comma
1,  del  decreto-legge  2  ottobre  1995,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le  parole:
"cessioni  di"  sono  inserite  le  seguenti: "prodotti editoriali di
antiquariato,";
  b)  nel  comma  6,  le   parole:   "di   prodotti   editoriali   di
antiquariato," sono soppresse";
  dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
 "9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  che  individua  gli  acquisti  non  imponibili   o   esenti
dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  le  parole:  "comma sesto" sono
sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo"".
 All'articolo 3:
  al comma 1:
   il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
 "ART. 2645-bis. - (Trascrizione di contratti preliminari).  -  1.  I
contratti  preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei
contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643,  anche
se  sottoposti  a  condizione  o relativi a edifici da costruire o in
corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano  da  atto
pubblico  o  da  scrittura  privata  con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente";
   al capoverso  2,  la  virgola  dopo  la  parola:  "definitivo"  e'
soppressa  ed  e'  inserita  dopo  le  parole:  "comma 1"; le parole:
"stipulato in" sono sostituite dalle seguenti: "o di altro  atto  che
costituisca comunque";
   il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:
 "3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano
e  si  considerano  come  mai  prodotti  se  entro un anno dalla data
convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e
in ogni caso entro tre anni  dalla  trascrizione  predetta,  non  sia
eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca  comunque  esecuzione  del  contratto preliminare o della
domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)";
   al  capoverso  4,  la  parola:  "fabbricati"  e'  sostituita dalla
seguente: "edifici" e le parole da: "ai soli effetti" sino alla  fine
del capoverso sono sostituite dalle seguenti: "per essere trascritti,
la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto
spettante  al  promissario acquirente relativa all'interno costruendo
edificio espressa in millesimi";
  il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
 "5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione  e'  eseguita  con
riferimento  al  bene  immobile  per  la quota determinata secondo le
modalita' di cui al comma stesso.  Non  appena  l'edificio  viene  ad
esistenza  gli  effetti della trascrizione si producono rispetto alle
porzioni  materiali   corrispondenti   alle   quote   di   proprieta'
predeterminate   nonche'  alle  relative  parti  comuni.  L'eventuale
differenza di superficie o  di  quota  contenuta  nei  limiti  di  un
ventesimo  rispetto  a  quelle indicate nel contratto preliminare non
produce effetti";
   al capoverso 6, e' inserita una virgola dopo le  parole:  "singole
unita'"  e,  prima  della  parola:  "completata",  sono  inserite  le
seguenti: "sia stata";
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
 "Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando
la cancellazione e' debitamente consentita  dalle  parti  interessate
ovvero   e'   ordinata   giudizialmente   con   sentenza  passata  in
giudicato"";
  al comma 2, le parole da: "nonche'" fino alla fine del  comma  sono
sostituite  dalle seguenti: "nonche', nel caso previsto dall'articolo
2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi  di
cui a quest'ultima disposizione";
  al comma 3, il capoverso e' sostituito dal seguente:
 "ART.   2825-bis.   -   (Ipoteca   sul  bene  oggetto  di  contratto
preliminare).  -  L'ipoteca  iscritta   su   edificio   o   complesso
condominiale,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione, a
garanzia di finanziamento dell'intervento  edilizio  ai  sensi  degli
articoli  38  e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, prevale sulla trascrizione anteriore dei  contratti  preliminari
di  cui  all'articolo  2645-bis,  limitatamente  alla quota di debito
derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si
sia  accollata  con  il  contratto  preliminare  o  con  altro   atto
successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
del  citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta
da atto successivo, questo e' annotato in margine  alla  trascrizione
del contratto preliminare";
  al comma 4, il capoverso e' sostituito dal seguente:
 "ART.  2775-bis.  -  (Credito  per  mancata  esecuzione di contratti
preliminari).  -  Nel  caso  di  mancata  esecuzione  del   contratto
preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del
promissario  acquirente  che  ne conseguono hanno privilegio speciale
sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre  che  gli
effetti  della  trascrizione  non  siano  cessati  al  momento  della
risoluzione del contratto  risultante  da  atto  avente  data  certa,
ovvero  al  momento  della  domanda  giudiziale  di  risoluzione  del
contratto  o  di  condanna  al  pagamento,  ovvero  al  momento della
trascrizione del pignoramento  o  al  momento  dell'intervento  nella
esecuzione promossa da terzi.
 Il  privilegio  non  e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca
relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del
bene immobile nonche' ai creditori  garantiti  da  ipoteca  ai  sensi
dell'articolo 2825-bis";
  al  comma  8,  dopo  le  parole: "lettere g) e h)" sono aggiunte le
seguenti:  "limitatamente,  per  detta  lettera  h),   ai   contratti
preliminari  di  cui  all'articolo  2645-bis  del codice civile ed ai
contratti sottoposti a condizione";
  il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 "9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo  106  della  legge  16
febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
  "4  gli  originali  e  le copie degli atti pubblici erogati e delle
scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso  nel
territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati
presso  un  notaio  esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di
deposito  gli  atti  previsti  dall'articolo  14,  comma   2,   della
convenzione  ratificata  ai  sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342,
per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare,  e  in
tal  caso  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27  aprile  1990,
n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.
165,  riguardanti  l'obbligo  di  indicare   il   reddito   fondiario
dell'immobile  oggetto  dell'atto, intendendosi sostituito il giudice
tavolare  al  pubblico  ufficiale   incaricato   della   trasmissione
dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;"";
  al  comma  11,  dopo  le parole: "situate in comuni" e' inserita la
seguente: "montani";
  dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
 "11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  303
del  30  dicembre  1995,  dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n.
349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari"";
  al comma 12, lettera a), e' soppresso il numero 1);
  dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
 "13-bis. Per i  buoni  postali  fruttiferi  emessi  dall'Ente  poste
italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1
gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad
applicarsi la previgente disciplina fiscale".
 All'articolo 4:
  al comma 1:
   alla lettera b), il capoverso 8 e' sostituito dal seguente:
 "8.  L'accertamento  dell'accisa  viene  effettuato  sulla  base  di
dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per  la
determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai
soggetti  obbligati  entro il mese di febbraio dell'anno successivo a
quello  cui  si  riferisce.  Il  pagamento  dell'accisa  deve  essere
effettuato  in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il  versamento
a  conguaglio  e'  effettuato  entro  il  mese  di febbraio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente  versate
in  piu'  del  dovuto  sono  detratte  dal  successivo  versamento di
acconto. L'Amministrazione finanziaria  ha  facolta'  di  prescrivere
diverse  rateizzazioni  d'acconto  sulla  base  dei  dati  tecnici  e
contabili disponibili";
   la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 "c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e  la  liquidazione
dell'imposta  di  consumo  sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dal seguente:
  "1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine  che
producono  energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che
producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, e'
fatto dall'ufficio tecnico di  finanza,  competente  per  territorio,
sulla  base  della  dichiarazione  di  consumo annuale presentata dal
fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad  ogni
mese  solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce"";
   la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 "d) nell'articolo 56,  concernente  il  versamento  dell'imposta  di
consumo  sull'energia  elettrica,  i  commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
  "2. I fabbricanti versano l'imposta in rate  di  acconto  entro  il
giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno
precedente.  Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno
20 del  mese  di  febbraio  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate
di  acconto.  Le  somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono
detratte dal successivo versamento di acconto.
  3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse
rateizzazioni di acconto sulla base  dei  dati  tecnici  e  contabili
disponibili"";
   la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
 "f)  nell'articolo  57,  comma  1,  concernente  la  prestazione  di
garanzia  relativamente  al   pagamento   dell'imposta   di   consumo
sull'energia   elettrica,  nel  primo  periodo  le  parole:  "per  un
bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese"";
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-
legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  8  agosto  1996,  n.  425,  deve  intendersi applicabile dal 1
gennaio 1993";
  il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5. In sede di  prima  applicazione,  il  pagamento  della  rata  di
acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei
fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione annuale, relativo al
mese  di  gennaio,  e'  dovuto contemporaneamente al versamento della
rata d'imposta relativa al bimestre  precedente.  Per  i  fabbricanti
precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione
d'acconto  annuale  decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa
in 11 rate mensili di pari importo".
 All'articolo 5:
  al  comma  1,  alla lettera a), le parole: "sentito il Ministro del
tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro del
tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata"; la lettera
f) e' soppressa;
  dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 "3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei  tributi
e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
in  materia  di  garanzia  dell'occupazione e del personale, gli enti
locali, all'atto del  trasferimento  stesso,  possono  prevedere  che
siano  applicate  le  norme  di  cui all'articolo 122 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  concernenti  la
regolamentazione del settore";
  al comma 4:
   alla lettera a) e' premessa la seguente:
 "0a) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma:
  "Per  le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni
annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi  e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  in  base  alle liquidazioni
periodiche per le quali non sono scaduti i termini  di  presentazione
annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale,  il  Ministro delle finanze puo' eccezionalmente
disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma
e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura
del 9 per cento  annuo  in  luogo  delle  soprattasse  e  delle  pene
pecuniarie,  nonche'  la  rateazione del debito tributario fino ad un
massimo di 12 rate"";
   dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
 "b-bis)  nell'articolo  52  il  secondo  comma  e'  sostituito   dal
seguente:
  "L'opposizione non puo' essere proposta:
  a)   quando  i  mobili  pignorati  nella  casa  di  abitazione  del
contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti,  sui  quali  si
pretende  di  aver  diritto,  hanno formato oggetto di una precedente
vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
  b) dal coniuge e dai parenti e  affini  fino  al  terzo  grado  del
contribuente   o  dei  coobbligati,  per  quanto  riguarda  i  mobili
pignorati nella casa di abitazione del debitore o del  coobbligato  e
negli  altri  luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di
beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprieta' acquisita con
atto pubblico o scrittura  privata  di  data  certa  o  per  atto  di
donazione  anteriori  alla  presentazione  della dichiarazione o alla
notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";
  b-ter)  al  primo  comma  dell'articolo  60  le  parole:  "mediante
raccomandata   con  avviso  di  ricevimento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "mediante collegamento telematico"";
   la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 "c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente  beni  pignorabili,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  1)  nel  primo  periodo  le  parole:  "in  virtu' di titolo di data
anteriore  a  quella  di  consegna  del  ruolo   all'esattore"   sono
sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data anteriore
all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";
  2)  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "di data certa anteriore a
quella di consegna del  ruolo  all'esattore"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  data  anteriore  all'anno cui si riferisce il tributo
iscritto a ruolo" e le parole: "alla  stessa  data"  sono  sostituite
dalle seguenti: "allo stesso anno"".
  Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
 "ART.  5-bis.  - (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico
degli eredi). - 1. In attesa dell'emanazione dei decreti  legislativi
di  cui  all'articolo  3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  concernente  disposizioni  per  la  revisione  organica   delle
sanzioni  tributarie  non  penali, sono sospese, sino alla emanazione
dei citati decreti  legislativi,  le  pene  pecuniarie  tributarie  a
carico    degli    eredi   per   effetto   della   intrasmissibilita'
dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella
lettera b) del citato comma.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche  alle  pene
pecuniarie  gia'  iscritte  a  ruolo  anche  se  la relativa rata sia
scaduta o non pagata.
  3. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' operative delle citate disposizioni.
 ART.  5-ter. - (Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi).  -  1.  In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle
disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a
modernizzare  il  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni   e   a
riorganizzare   il   lavoro   degli   uffici   finanziari,   previste
dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
assicurare  la  continuita'  delle   informazioni   derivanti   dalle
lavorazioni  di  acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione,
controllo, quadratura e fornitura  di  supporto  magnetico  dei  dati
relativi  alle  dichiarazioni  e  ai  documenti pervenuti nel 1996 al
Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il  31  dicembre
1997,  e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al 30
aprile 1998 la Convenzione stipulata  il  22  dicembre  1995  con  il
Consorzio  nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato  e
di enti pubblici".
 All'articolo 6:
  il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
 "3.  Il  comma  114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante misure di razionalizzazione della finanza  pubblica,  e'
sostituito dal seguente:
  "114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti
allo  Stato,  situati nei territori delle regioni a statuto speciale,
nonche'  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
trasferiti  al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e
secondo quanto  previsto  dai  rispettivi  statuti.  Detti  beni  non
possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o
permutati".
  3-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  hanno  efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997";
  al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;
  dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
 "6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
  "a)  i  corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione
sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;";
  b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
  "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie
attinenti ai profili  professionali  cui  sono  indirizzati  i  corsi
stessi;";
  c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
  "f)  le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro
delle finanze.";
  d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
  "207. I candidati che abbiano superato la prova  selettiva  di  cui
alla  lettera  b)  del  comma  206 sono utilizzati in via provvisoria
presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo
cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo  trattamento
economico.   La  rinuncia  all'immissione  in  servizio  comporta  la
decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla  lettera  a)
del  comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli
idonei della medesima graduatoria e, nel caso in  cui  il  numero  di
coloro  che  abbiano  superato  la  prova  selettiva sia inferiore al
numero dei posti disponibili, sono chiamati ad  assumere  servizio  i
candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi
regionali,  secondo  l'ordine  di  una  graduatoria  unica  nazionale
compilata dal Ministero  delle  finanze.  Il  superamento  dei  corsi
costituisce  condizione  per  la  nomina  in ruolo, che ha decorrenza
giuridica  dalla  data  del  provvedimento  di   approvazione   della
graduatoria  della  prova selettiva ed economica dalla data in cui ha
avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica  di
nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il
profilo  professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede
di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova  sede  in
presenza di disponibilita' di organico.";
  e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
  "208-bis.  Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire
180  miliardi,  si  provvede  utilizzando  le   risorse   finanziarie
disponibili  a  titolo  di  avanzo  di  amministrazione  del fondo di
previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze,  istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro delle finanze, e'
autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo  presso
la  Cassa  depositi  e  prestiti le somme destinate a far fronte agli
oneri anzidetti e a disporne, con propri  decreti,  l'iscrizione,  in
termini  di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del
Ministero delle finanze"".
  Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
 "ART. 6-bis. - (Proroga dei termini). - 1. I termini del  31  luglio
1996  e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati  al  30
aprile 1997.
  2.   Per   le   istanze   presentate   successivamente  ai  termini
originariamente previsti dal citato  articolo  2,  comma  138,  primo
periodo,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  se entro il 30
novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto  dell'istanza  o
l'invito  al  contribuente  a  presentarsi  per  redigere  l'atto  di
adesione, il contribuente si  intende  definitivamente  ammesso  alla
definizione.  La  stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15
dicembre  1997,  delle  maggiori  somme  dovute,   maggiorate   degli
interessi  legali  a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in
base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega  ad  un'azienda
di  credito o tramite il competente concessionario della riscossione.
Qualora l'importo dovuto sia  superiore  a  lire  5  milioni  per  le
persone  fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme
eccedenti possono essere versate in  due  rate,  di  pari  ammontare,
rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto
di  adesione  di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,  maggiorate  degli  interessi  legali
computati  a  decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed
entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto  al  primo  periodo  del
presente  comma, nonche' degli interessi legali computati a decorrere
dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini  non  determina
l'inefficacia  della  definizione  e  per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive  modificazioni;  sono altresi' dovuti una soprattassa pari
al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
  3. Per i soggetti che si avvalgono delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  1  e  2  si  applicano  le  norme di cui ai commi da 139 a 146
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli  stessi
soggetti  il  termine  del 20 dicembre 1996, nonche' i termini del 15
dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30  settembre  1997,  indicati
rispettivamente  nei  commi  141  e  144 dell'articolo 2 della citata
legge n. 662 del 1996,  sono  prorogati  di  dodici  mesi.  L'imposta
sostitutiva  dovuta  ai  sensi  del  comma  144 dell'articolo 2 della
predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a
decorrere dal 16 dicembre 1996.
  4. Le maggiori entrate derivanti dalla  applicazione  del  presente
articolo,  nel  limite  di  lire  150  miliardi,  sono  destinate  al
rifinanziamento del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 ART. 6-ter. (Incremento  del  Fondo  per  l'occupazione).  -  1.  Le
eventuali  maggiori  entrate,  rispetto  alle previsioni del bilancio
1997,  derivanti  da  dividendi  dovuti  dalle  societa'  per  azioni
possedute  direttamente  dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970
dello stato di previsione dell'entrata per  l'anno  1997,  in  deroga
alle norme vigenti di contabilita' dello Stato e alle disposizioni di
cui  all'articolo  2,  comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663,
saranno destinate ad incrementare  nella  misura  del  10  per  cento
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  4, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 All'articolo 8:
  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole:   "enti   locali
territoriali,"   sono   inserite   le   seguenti:  "gli  enti  parchi
nazionali,"; dopo le parole: "interventi  di  politica  comunitaria,"
sono  inserite le seguenti: "gli osservatori astronomici, astrofisici
e  vesuviano,  nonche'  per  le  universita',  limitatamente ai conti
aperti  dai  dipartimenti  e  dagli  altri   centri   con   autonomia
finanziaria e contabile,";
  al  comma  5,  dopo la parola: "ANCI" sono inserite le seguenti: ",
l'Unione nazionale dei  comuni,  comunita'  ed  enti  della  montagna
(UNCEM)".
 All'articolo 9:
  al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
  "c-bis)   il   contributo   spettante   ai   sensi  del  comma  156
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  entro  il  30
giugno 1997";
  dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
 "9-bis.  All'articolo  38,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, come  modificato  dal  decreto  legislativo  11
giugno  1996,  n.  336,  dopo  le  parole: "enti in stato di dissesto
finanziario" sono aggiunte  le  seguenti:  "sino  all'emanazione  del
decreto di cui all'articolo 92, comma 3"".
 All'articolo 10:
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Al  comma  34  dell'articolo  1,  al terzo periodo, dopo le
parole: "antirosolia,  antiparotite"  e'  aggiunta  la  seguente:  ",
antipertosse"";
  dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 "2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20
per  cento  per  gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui"
sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento  per  gli  ulteriori
importi superiori a lire 20 milioni lordi annui"";
  il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
 "4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
 "173.  Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente
l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali,  nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione  inferiore,  siano  capoluoghi  di  provincia,  la giunta
comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al  consiglio  con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e,
ove occorra, anche  mediante  aumento  di  una  unita',  in  modo  da
raggiungere  il  numero  pari e la giunta provinciale e' composta dal
presidente della provincia, che  la  presiede,  e  da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al  consiglio  con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e,
ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da  raggiungere
il numero pari.
 173-bis.   Fino   all'entrata   in  vigore  della  nuova  disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali,  nei  consigli  provinciali  e'  eletto  un  presidente   del
consiglio  con  poteri  di  convocazione  e  direzione dei lavori. Il
presidente del  consiglio  deve  convocare  l'assemblea  nel  termine
massimo  di  venti  giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei
consiglieri o dal presidente della  provincia,  inserendo  all'ordine
del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
 173-ter.  Il  comma  189  va  interpretato  nel  senso  che non sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione  le
indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.
816, e successive modificazioni.
 173-quater.  Ai  presidenti  dei consigli provinciali e dei consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed
indennita'  stabilite  dalla  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  e
successive  modificazioni,  per  gli  assessori  di province o comuni
delle  classi  demografiche  ivi  indicate,  compatibilmente  con  le
disponibilita' di bilancio".
 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere
dal 1 gennaio 1997.
 4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato";
  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
 "5-bis.  All'articolo  2,  comma  38,  sono  aggiunte,  in  fine, le
seguenti parole: "anche qualora  la  notifica  del  provvedimento  di
diniego  intervenga  successivamente  alla  data di entrata in vigore
della presente legge".
 5-ter. All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:   "Allo   scopo   di   rendere   celermente  applicabile  la
disposizione di cui al  presente  comma  ai  soli  fini  del  condono
edilizio,   con   decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali  ed
ambientali, di concerto con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati parametri e modalita' per  la
qualificazione  della  indennita' risarcitoria prevista dall'articolo
15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle  singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo"";
  dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
 "6-bis.  La  lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2
e' sostituita dalla seguente:
  "f) revisione o installazione di impianti tecnologici  al  servizio
di  edifici  o  di  attrezzature  esistenti e realizzazione di volumi
tecnici  che  si  rendano  indispensabili,  sulla   base   di   nuove
disposizioni;"";
  dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
 "8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel
caso  di  inizio  dei  lavori  entro tale data" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".
 8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo  2,  le  parole:  "31  gennaio
1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
 8-quater.  Al  comma  69  dell'articolo  2  le parole: "l'accordo di
programma di  cui  al  comma  73"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"l'accordo di programma di cui al comma 75".
 8-quinquies.  Al  comma  104,  primo  periodo,  dell'articolo  2, le
parole: "su proposta delle regioni  interessate,  da  prodursi  entro
sessanta  giorni  a  decorrere  dal  31  dicembre  1996,  sono"  sono
sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono
revocate  e";  nel  medesimo  periodo  sono  soppresse   le   parole:
"assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazione territoriale
delle risorse."; il secondo periodo e' soppresso.
 8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa  conforme
deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".
 8-septies.  Le  disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-
sexies hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997";
  il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 "10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro  delle
imprese"  sono  inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente
richiesta dalla normativa vigente,"";
  dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
 "10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabiliti  le  semplificazioni  delle  modalita' con cui le pubbliche
amministrazioni procedono a tale accertamento senza  duplicazione  di
adempimenti  per  gli  utenti,  anche  avvalendosi delle informazioni
contenute nel repertorio  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui,
per  le  limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro
delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di cui al
primo periodo del quarto  comma  dell'articolo  34  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
 10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
 "196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con
dette somme sono realizzate prioritariamente strutture  pubbliche  di
seconda  accoglienza  e centri di servizi polivalenti autogestiti, al
fine  di   assicurare   migliori   condizioni   per   l'integrazione,
l'avviamento  al  lavoro  e  l'agevolazione  al rientro in patria dei
cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda  accoglienza  sono
perseguite,  ove  possibile, anche in strutture gia' realizzate con i
contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n.  39.  Le  somme  non  impegnate  per la realizzazione dei predetti
centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono  definitivamente
revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato'"";
  il comma 11 e' soppresso;
  dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
 "11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
 "47-bis.  In  caso di scioglimento di societa' cooperative o di loro
consorzi, di diritto o disposto  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18
della  legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste
in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per  le  omesse
dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione
o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000"";
  il comma 13 e' soppresso;
  dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
 "13-bis.  Al  comma  173  dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633,"
sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali".
 13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31  gennaio"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "termine   di   presentazione  della
dichiarazione annuale".
 13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: "c-
bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis)".
 13-quinquies.   Per  i  soggetti  operanti  nell'ambito  delle  aree
territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio,  del  24  giugno  1988,  come  modificato  dal
regolamento  (CEE)  n.  2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la
regolarizzazione di cui ai commi 226  e  227  dell'articolo  1  della
legge  23  dicembre 1996, n. 662, puo' avvenire, secondo le modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali,  la
prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997".
  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
 "ART.   10-bis.   -   (Modifiche  alla  legge  di  bilancio).  -  1.
All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre  1996,  n.  664,  il
numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di
cui  al  periodo  precedente  ha  efficacia a decorrere dal 1 gennaio
1997.
 ART. 10-ter. - (Disposizioni circa le imposte sulle vincite e  sugli
spettacoli).  -  1.  All'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto
il seguente:
  "La  ritenuta  sulle  vincite  corrisposte  dalle  case  da   gioco
autorizzate   e'   compresa  nell'imposta  sugli  spettacoli  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640".
  2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista  al  numero  8
della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento.
  3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a  decorrere
dal 1 gennaio 1997.
  4.  Non  si  procede  al recupero di somme dovute a norma dei commi
primo e secondo dell'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al rimborso di
quelle gia' corrisposte.
  5. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:
  "Quando  gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco
l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a  imposta  nella
misura del 50 per cento"".
 All'articolo 12:
  il comma 1 e' soppresso;
  il comma 2 e' soppresso;
  il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Per  l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), nei  limiti  delle  disponibilita'  di  bilancio,  di
stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30
maggio 1988, n. 186";
  il comma 5 e' soppresso;
  dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
 "5-bis.  Ai  dipendenti  pubblici in posizione di fuori ruolo presso
gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  30
giugno  1994,  n.  479,  continua  ad  essere  corrisposto  lo stesso
trattamento  economico  spettante  al  personale  di  pari  qualifica
dell'Amministrazione di provenienza".
 L'articolo 13 e' soppresso.
 All'articolo 14:
  al comma 3, dopo le parole: "9 ottobre 1990, n. 309," sono inserite
le  seguenti:  "alle  somme  destinate  alle  spese  di  missione del
Dipartimento della protezione civile".
 L'articolo 15 e' soppresso.
  All'articolo 17 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
 "1-bis. Un quinto del fondo di cui al  comma  1  e'  riservato  alle
imprese  individuali  che abbiano un volume di affari annuo inferiore
ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza  della
quota  del  fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per
far fronte alle richieste  di  finanziamento  agevolato  delle  altre
imprese editoriali.
 1-ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi: "La misura dei contributi
previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2  per  cento
in  caso  di  contribuzioni  e  somme versate ai fondi integrativi di
previdenza del settore editoriale  stabilite  da  accordi  collettivi
nazionali  che  hanno  acquisito  forza  di legge in attuazione della
legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire  13
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1997,  1998  e 1999 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del  Ministero  del
tesoro   per   l'anno  1997,  a  tal  fine  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  con  proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio"".
  All'articolo 20 al comma 1, le parole: "introdotto dall'articolo 2,
comma  16-bis,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione
del decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  535"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "introdotto  dall'articolo  2,  comma 16-bis, del decreto-
legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647".
  All'articolo   24  al  comma  1,  le  parole:  "otto  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giorni".
 L'articolo 25 e' soppresso.
 All'articolo 27:
  al comma 1, primo periodo, le parole da: "fermi restando gli ambiti
territoriali" fino a: "n. 194 del 20 agosto 1994" sono soppresse;  le
parole: "citato decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti:
"decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994";
e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: "medesime regioni e'
prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "regioni di cui  al  primo
periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso";
  al  comma  2  le  parole: "e di cui all'articolo 1, comma 234" sono
sostituite dalle seguenti: "e di cui all'articolo 2, comma 215", e le
parole da: ", che continua ad essere disciplinata" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: ", relativamente  al  personale
dirigente  gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo
industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in  vigore
della  medesima  legge  n.  88  del  1989 interessate al passaggio al
diverso  settore.  Resta   salva,   successivamente   al   1999,   la
possibilita' di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI";
  dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  Nei  casi  in cui, per effetto del decreto del Ministro del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro  del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo  3,  comma
23,   della   legge   8  agosto  1995,  n.  335,  conseguano  aumenti
contributivi effettivi a carico dei  datori  di  lavoro,  i  predetti
aumenti   sono   applicati  mediante  un  incremento  di  0,50  punti
percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997.
 2-ter.  La  disposizione  del  comma  2-bis  si  applica  anche   ai
prosecutori  volontari  autorizzati  con  decorrenza successiva al 31
dicembre 1995.
 2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1  gennaio  1996,  siano
state  determinate,  con  apposito  provvedimento  adottato  ai sensi
dell'articolo 6,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   30   aprile   1970,   n.  602,  la  classe  iniziale  di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i  soci
di  societa'  e  di  enti  cooperativi,  anche  di fatto, le aliquote
contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni  temporanee
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto
ministeriale  di  cui  al  comma  2-bis  del  presente  articolo,  si
calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo
di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei
anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo,  si  applica  alle
societa'  ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato
la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n.  602  del  1970,  provvedano  alla
revoca  di  tale  facolta';  in  mancanza  di  revoca si applicano le
disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo";
  al comma 3, nell'alinea,  il  numero:  "2.250"  e'  sostituito  dal
seguente: "2.258"; e dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
 "b-bis)  quanto  a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis".
 L'articolo 28 e' soppresso.
 All'articolo 29:
  al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "in data anteriore al  1
gennaio  1987"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  che nel periodo di
vigenza  dell'agevolazione  superi  i   10   anni   dalla   data   di
immatricolazione";
  al  comma 2, dopo le parole: "effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il
30 settembre 1997"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  risultanti  da
contratto  stipulato  dal  venditore  e  dall'acquirente nello stesso
periodo";
  dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 "3-bis. I veicoli usati, di cui  al  comma  3,  non  possono  essere
rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai
centri  appositamente  autorizzati, anche convenzionati con le stesse
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei
materiali e della rottamazione";
  al  comma  4,  le  parole:  "rilasciato   dal   pubblico   registro
automobilistico"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "richiesto  al
pubblico registro automobilistico";
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 "5-bis.   Fuori   dell'ipotesi   disciplinata   dal   comma  3,  per
l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della  cessazione
dalla  circolazione  dei  veicoli  di  cui  all'articolo 54, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
immatricolati  in  data  anteriore  al  1 gennaio 1987 ed intestati a
persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in
favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello
Stato, se la richiesta della formalita'  e'  presentata  nel  periodo
compreso  fra la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro  di  grazia  e  giustizia,
sono  stabilite  le  modalita' di corresponsione di detti emolumenti.
Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il  richiedente
la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di
non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa
dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto";
  al  comma 7 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'onere
derivante dalle disposizioni di cui al  presente  articolo,  valutato
per  l'anno  1997  in  lire  160  miliardi,  si  fa  fronte  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario     medesimo,     all'uopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento  relativo  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri";
  al  comma  8,  la parola: "appositi" e' soppressa e le parole: "del
fondo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'accantonamento".
  Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
 "ART. 29-bis. - (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per  il
trasporto  pubblico  locale  a  fronte della rottamazione di analoghi
automezzi usati).  -  1.  E'  costituito,  presso  il  Ministero  dei
trasporti  e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per
agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale  a
fronte  della  rottamazione  di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha
una dotazione complessiva di lire  12,5  miliardi  per  ciascuno  dei
suddetti anni.
  2.  A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle aziende
pubbliche di trasporto che  acquistano  entro  il  31  dicembre  1998
automezzi  per  il  trasporto pubblico locale e che consegnino per la
rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore  al
1  gennaio  1982  un  contributo  pari  al  10  per  cento del prezzo
d'acquisto lordo.
  3. Il Ministro dei trasporti e della  navigazione,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  definisce,  con  proprio  decreto, i criteri e le
procedure per l'ammissione al contributo di  cui  al  comma  2  e  la
relativa erogazione.
  4.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli  anni  1997  e
1998,  si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.
 ART. 29-ter. - (Disposizioni in materia di lotterie). - 1.  In  caso
di  irregolarita' procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella
internazionale, che abbiano provocato  un  danno  ai  possessori  dei
biglietti,  il  Ministero  delle finanze e' autorizzato a definire il
rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata
annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati,
e nel rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.
  2.  Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni
ancora in corso di definizione, fanno  carico  al  fondo  di  riserva
delle  lotterie  nazionali  di  cui  all'articolo  23 del regolamento
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  20  novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni.
  3.  Le  somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali sono
attribuite all'erario.
 ART. 29-quater. - (Integrazione del  Fondo  occupazione).  -  1.  Il
Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236, e' incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997,
di lire 494 miliardi per  l'anno  1998  e  di  lire  739  miliardi  a
decorrere  dall'anno  1999.  Al  relativo  onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1997,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri".

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47