LEGGE 28 febbraio 1997, n. 30
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di
finanza pubblica per l'anno 1997.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a
completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
305 del 31 dicembre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 6 marzo 1997. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 7 aprile 1997.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1925):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(PRODI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) e dal Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI) il 9 gennaio 1997.
Assegnato alla 5a e 6a commissione (Bilancio e finanze),
in sede referente, il 10 gennaio 1997, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 3a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a e
della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 15 gennaio 1997.
Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 16 gennaio 1997.
Esaminato dalla 5a e 6a commissione il 15, 16, 21, 22 e
23 gennaio 1997.
Esaminato in aula il 29 e 30 gennaio 1997, 4 e 5
febbraio 1997 e approvato il 6 febbraio 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3181):
Assegnato alla V e VI commissione (Bilancio e finanze),
in sede referente, il 10 febbraio 1997, con pareri delle
commissioni I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e
XIV.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 12 febbraio 1997.
Esaminato dalla V e VI commissione il 13, 17 e 18
febbraio 1997.
Esaminato in aula il 18, 19, 24, 25 e 26 febbraio 1997 e
approvato il 27 febbraio 1997.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669
All'articolo 1:
al comma 1, alla lettera a), le parole: "nell'articolo 13-bis,
concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 13-bis, come
modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c),
terzo periodo" e alle parole: "per sussidi" sono premesse le
seguenti: "nonche' quelle"; alla lettera d), numero 1), dopo le
parole: "dell'esercizio di opere pubbliche", sono inserite le
seguenti: "e le imprese sub-concessionarie di queste";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle
seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da
pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa
fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis";
al comma 4, primo periodo, la parola: "pagate" e' sostituita dalla
seguente: "pagati" e le parole: "per effettuare interventi di
recupero di cui alle lettere" sono sostituite dalle seguenti: "per
effettuare interventi di cui alle lettere a)";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo
42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite
esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche
complementari successivamente alla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). -
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si
intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato
e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna
ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse
percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede
all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane".
All'articolo 2:
al comma 1:
dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
"c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole:
"rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato
pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";
c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono
sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni"";
alla lettera d), al numero 1) e' premesso il seguente:
"01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri
diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e
secondarie" sono soppresse";
alla lettera d), al numero 2), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo capoverso, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
"e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)";
b) al secondo capoverso, dopo le parole: "si applicano", sono
inserite le seguenti: ", sotto la responsabilita' del cedente,";
al comma 5, le parole: "nella misura del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "in misura ridotta";
dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole:
"cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di
antiquariato,";
b) nel comma 6, le parole: "di prodotti editoriali di
antiquariato," sono soppresse";
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti
dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono
sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo"".
All'articolo 3:
al comma 1:
il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"ART. 2645-bis. - (Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I
contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei
contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche
se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in
corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente";
al capoverso 2, la virgola dopo la parola: "definitivo" e'
soppressa ed e' inserita dopo le parole: "comma 1"; le parole:
"stipulato in" sono sostituite dalle seguenti: "o di altro atto che
costituisca comunque";
il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano
e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data
convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e
in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia
eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della
domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)";
al capoverso 4, la parola: "fabbricati" e' sostituita dalla
seguente: "edifici" e le parole da: "ai soli effetti" sino alla fine
del capoverso sono sostituite dalle seguenti: "per essere trascritti,
la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto
spettante al promissario acquirente relativa all'interno costruendo
edificio espressa in millesimi";
il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con
riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le
modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad
esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle
porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta'
predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale
differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non
produce effetti";
al capoverso 6, e' inserita una virgola dopo le parole: "singole
unita'" e, prima della parola: "completata", sono inserite le
seguenti: "sia stata";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando
la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate
ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in
giudicato"";
al comma 2, le parole da: "nonche'" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "nonche', nel caso previsto dall'articolo
2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di
cui a quest'ultima disposizione";
al comma 3, il capoverso e' sostituito dal seguente:
"ART. 2825-bis. - (Ipoteca sul bene oggetto di contratto
preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso
condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a
garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli
articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari
di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito
derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si
sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto
successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta
da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione
del contratto preliminare";
al comma 4, il capoverso e' sostituito dal seguente:
"ART. 2775-bis. - (Credito per mancata esecuzione di contratti
preliminari). - Nel caso di mancata esecuzione del contratto
preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i crediti del
promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale
sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli
effetti della trascrizione non siano cessati al momento della
risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa,
ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del
contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della
trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella
esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da ipoteca
relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del
bene immobile nonche' ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi
dell'articolo 2825-bis";
al comma 8, dopo le parole: "lettere g) e h)" sono aggiunte le
seguenti: "limitatamente, per detta lettera h), ai contratti
preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai
contratti sottoposti a condizione";
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
"4 gli originali e le copie degli atti pubblici erogati e delle
scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel
territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gia' depositati
presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di
deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della
convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342,
per i quali e' previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in
tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.
165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario
dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice
tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione
dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;"";
al comma 11, dopo le parole: "situate in comuni" e' inserita la
seguente: "montani";
dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n.
349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari"";
al comma 12, lettera a), e' soppresso il numero 1);
dopo il comma 13, e' inserito il seguente:
"13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste
italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1
gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad
applicarsi la previgente disciplina fiscale".
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b), il capoverso 8 e' sostituito dal seguente:
"8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di
dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la
determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai
soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento
a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate
in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di
acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e
contabili disponibili";
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione
dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dal seguente:
"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che
producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che
producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, e'
fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal
fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni
mese solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce"";
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di
consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il
giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno
precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno
20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate
di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono
detratte dal successivo versamento di acconto.
3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse
rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili"";
la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di
garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo
sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un
bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese"";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-
legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1
gennaio 1993";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di
acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei
fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione annuale, relativo al
mese di gennaio, e' dovuto contemporaneamente al versamento della
rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti
precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione
d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa
in 11 rate mensili di pari importo".
All'articolo 5:
al comma 1, alla lettera a), le parole: "sentito il Ministro del
tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministro del
tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata"; la lettera
f) e' soppressa;
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi
e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti
locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che
siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la
regolamentazione del settore";
al comma 4:
alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0a) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma:
"Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni
annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni
periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione
annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente
disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma
e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura
del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene
pecuniarie, nonche' la rateazione del debito tributario fino ad un
massimo di 12 rate"";
dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) nell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"L'opposizione non puo' essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del
contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si
pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente
vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del
contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili
pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e
negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di
beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprieta' acquisita con
atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di
donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla
notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";
b-ter) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante
raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle
seguenti: "mediante collegamento telematico"";
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data
anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono
sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data anteriore
all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";
2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a
quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle
seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo
iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono sostituite
dalle seguenti: "allo stesso anno"".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"ART. 5-bis. - (Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico
degli eredi). - 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente disposizioni per la revisione organica delle
sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione
dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a
carico degli eredi per effetto della intrasmissibilita'
dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella
lettera b) del citato comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene
pecuniarie gia' iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia
scaduta o non pagata.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' operative delle citate disposizioni.
ART. 5-ter. - (Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei
tributi). - 1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle
disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a
modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste
dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
assicurare la continuita' delle informazioni derivanti dalle
lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione,
controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati
relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al
Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre
1997, e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al 30
aprile 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il
Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e
di enti pubblici".
All'articolo 6:
il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e'
sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti
allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non
possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o
permutati".
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a
decorrere dal 1 gennaio 1997";
al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione
sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;";
b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie
attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi
stessi;";
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro
delle finanze.";
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui
alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria
presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo
cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento
economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la
decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a)
del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli
idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di
coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al
numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i
candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi
regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale
compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi
costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza
giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della
graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha
avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di
nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il
profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede
di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in
presenza di disponibilita' di organico.";
e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire
180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e'
autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso
la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli
oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in
termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del
Ministero delle finanze"".
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
"ART. 6-bis. - (Proroga dei termini). - 1. I termini del 31 luglio
1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30
aprile 1997.
2. Per le istanze presentate successivamente ai termini
originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30
novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o
l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di
adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla
definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15
dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli
interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in
base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda
di credito o tramite il competente concessionario della riscossione.
Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le
persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme
eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto
di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali
computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del
termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed
entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del
presente comma, nonche' degli interessi legali computati a decorrere
dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina
l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari
al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi
soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonche' i termini del 15
dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati
rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata
legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta
sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della
predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a
decorrere dal 16 dicembre 1996.
4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente
articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al
rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
ART. 6-ter. (Incremento del Fondo per l'occupazione). - 1. Le
eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio
1997, derivanti da dividendi dovuti dalle societa' per azioni
possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970
dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga
alle norme vigenti di contabilita' dello Stato e alle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663,
saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 8:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "enti locali
territoriali," sono inserite le seguenti: "gli enti parchi
nazionali,"; dopo le parole: "interventi di politica comunitaria,"
sono inserite le seguenti: "gli osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano, nonche' per le universita', limitatamente ai conti
aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile,";
al comma 5, dopo la parola: "ANCI" sono inserite le seguenti: ",
l'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed enti della montagna
(UNCEM)".
All'articolo 9:
al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30
giugno 1997";
dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto
finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 92, comma 3"".
All'articolo 10:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le
parole: "antirosolia, antiparotite" e' aggiunta la seguente: ",
antipertosse"";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20
per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui"
sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori
importi superiori a lire 20 milioni lordi annui"";
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente
l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta
comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e,
ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo da
raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' composta dal
presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso e,
ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da raggiungere
il numero pari.
173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali, nei consigli provinciali e' eletto un presidente del
consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il
presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine
massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei
consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine
del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
173-ter. Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le
indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.
816, e successive modificazioni.
173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed
indennita' stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e
successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni
delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le
disponibilita' di bilancio".
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere
dal 1 gennaio 1997.
4-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato";
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche qualora la notifica del provvedimento di
diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge".
5-ter. All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile la
disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono
edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali ed
ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati parametri e modalita' per la
qualificazione della indennita' risarcitoria prevista dall'articolo
15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole
tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo"";
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2
e' sostituita dalla seguente:
"f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio
di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi
tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni;"";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: "Nel
caso di inizio dei lavori entro tale data" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data".
8-ter. Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 gennaio
1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
8-quater. Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: "l'accordo di
programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti:
"l'accordo di programma di cui al comma 75".
8-quinquies. Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le
parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro
sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono
sostituite dalle seguenti: "di intesa con le regioni interessate sono
revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole:
"assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale
delle risorse."; il secondo periodo e' soppresso.
8-sexies. Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: "previa conforme
deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".
8-septies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-
sexies hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997";
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle
imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia espressamente
richiesta dalla normativa vigente,"";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Nel comma 177 dell'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti le semplificazioni delle modalita' con cui le pubbliche
amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di
adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni
contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui,
per le limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro
delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di cui al
primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
10-ter. Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Con
dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di
seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al
fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione,
l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei
cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono
perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i
contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti
centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente
revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato'"";
il comma 11 e' soppresso;
dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
"11-bis. Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il seguente:
"47-bis. In caso di scioglimento di societa' cooperative o di loro
consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorita' ai sensi
dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste
in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse
dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione
o di inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000"";
il comma 13 e' soppresso;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: "n. 633,"
sono inserite le seguenti: "o rientranti in altri regimi speciali".
13-ter. Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 gennaio" sono
sostituite dalle seguenti: "termine di presentazione della
dichiarazione annuale".
13-quater. Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: "c-
bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis)".
13-quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree
territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la
regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' avvenire, secondo le modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la
prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997".
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
"ART. 10-bis. - (Modifiche alla legge di bilancio). - 1.
All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il
numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di
cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio
1997.
ART. 10-ter. - (Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli
spettacoli). - 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto
il seguente:
"La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco
autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640".
2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento.
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1997.
4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi
primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al rimborso di
quelle gia' corrisposte.
5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:
"Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco
l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a imposta nella
misura del 50 per cento"".
All'articolo 12:
il comma 1 e' soppresso;
il comma 2 e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di
stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30
maggio 1988, n. 186";
il comma 5 e' soppresso;
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso
gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso
trattamento economico spettante al personale di pari qualifica
dell'Amministrazione di provenienza".
L'articolo 13 e' soppresso.
All'articolo 14:
al comma 3, dopo le parole: "9 ottobre 1990, n. 309," sono inserite
le seguenti: "alle somme destinate alle spese di missione del
Dipartimento della protezione civile".
L'articolo 15 e' soppresso.
All'articolo 17 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato alle
imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore
ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della
quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per
far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre
imprese editoriali.
1-ter. Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La misura dei contributi
previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2 per cento
in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di
previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi
nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della
legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio"".
All'articolo 20 al comma 1, le parole: "introdotto dall'articolo 2,
comma 16-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535" sono sostituite dalle
seguenti: "introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto-
legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647".
All'articolo 24 al comma 1, le parole: "otto giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giorni".
L'articolo 25 e' soppresso.
All'articolo 27:
al comma 1, primo periodo, le parole da: "fermi restando gli ambiti
territoriali" fino a: "n. 194 del 20 agosto 1994" sono soppresse; le
parole: "citato decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994";
e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: "medesime regioni e'
prorogato" sono sostituite dalle seguenti: "regioni di cui al primo
periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso";
al comma 2 le parole: "e di cui all'articolo 1, comma 234" sono
sostituite dalle seguenti: "e di cui all'articolo 2, comma 215", e le
parole da: ", che continua ad essere disciplinata" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: ", relativamente al personale
dirigente gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo
industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore
della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al
diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la
possibilita' di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti
contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti
aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti
percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997.
2-ter. La disposizione del comma 2-bis si applica anche ai
prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31
dicembre 1995.
2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, siano
state determinate, con apposito provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci
di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote
contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto
ministeriale di cui al comma 2-bis del presente articolo, si
calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo
di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei
anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle
societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato
la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla
revoca di tale facolta'; in mancanza di revoca si applicano le
disposizioni previste dal comma 2-bis del presente articolo";
al comma 3, nell'alinea, il numero: "2.250" e' sostituito dal
seguente: "2.258"; e dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-bis".
L'articolo 28 e' soppresso.
All'articolo 29:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "in data anteriore al 1
gennaio 1987" sono aggiunte le seguenti: "o che nel periodo di
vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni dalla data di
immatricolazione";
al comma 2, dopo le parole: "effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il
30 settembre 1997" sono inserite le seguenti: "e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso
periodo";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere
rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei
materiali e della rottamazione";
al comma 4, le parole: "rilasciato dal pubblico registro
automobilistico" sono sostituite dalle seguenti: "richiesto al
pubblico registro automobilistico";
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per
l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione
dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1987 ed intestati a
persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in
favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello
Stato, se la richiesta della formalita' e' presentata nel periodo
compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti emolumenti.
Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente
la formalita' deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di
non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa
dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto";
al comma 7 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'onere
derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato
per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri";
al comma 8, la parola: "appositi" e' soppressa e le parole: "del
fondo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'accantonamento".
Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
"ART. 29-bis. - (Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il
trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi
automezzi usati). - 1. E' costituito, presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per
agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a
fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha
una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei
suddetti anni.
2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle aziende
pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998
automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la
rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al
1 gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo
d'acquisto lordo.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le
procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la
relativa erogazione.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e
1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.
ART. 29-ter. - (Disposizioni in materia di lotterie). - 1. In caso
di irregolarita' procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella
internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei
biglietti, il Ministero delle finanze e' autorizzato a definire il
rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata
annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati,
e nel rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.
2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni
ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva
delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre
1948, n. 1677, e successive modificazioni.
3. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali sono
attribuite all'erario.
ART. 29-quater. - (Integrazione del Fondo occupazione). - 1. Il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e' incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997,
di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a
decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri".