D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni  urgenti  per  l'esercizio
dell'attivita'  radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI
S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza
televisiva e sonora in ambito  locale  nonche'  per  le  trasmissioni
televisive in forma codificata.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante  disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
   2. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.
   3. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  558,  e  delle sue
successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23  ottobre  1996,
n.  540,  concernenti  disposizioni  urgenti per il risanamento ed il
riordinamento della RAI S.p.a.
   4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
del  decreto-legge  27  ottobre  1995, n. 443, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  544,
concernenti  disposizioni  urgenti  per  assicurare l'attivita' delle
emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale,  nonche'
per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
   5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e  delle  sue  successive
reiterazioni,  compreso  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 544,
concernenti i servizi audiotex e videotex.
   6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
del  decreto-legge  23  febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  541,
concernenti  disposizioni  urgenti  in  materia  di  bilancio  per le
imprese operanti  nel  settore  dell'editoria  e  di  protezione  del
diritto d'autore.
   7.  La  presente  legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MACCANICO,  Ministro  delle poste e
                                  delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: FLICK
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1541) :
             Presentato dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          (PRODI)  e  dal  Ministro  delle  poste e telecomunicazioni
          (MACCANICO) il 23 ottobre 1996.
             Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
          referente, il 24 ottobre 1996, con pareri delle commissioni
          1a, 2a e  della  giunta  per  gli  affari  delle  Comunita'
          europee.
             Esaminato  dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 29 ottobre 1996.
             Esaminato  dalla  8a  commissione il 6, 20 e 27 novembre
          1996.
             Esaminato in aula e approvato il 28 novembre 1996.
          Camera dei deputati (atto n. 2794):
             Assegnato alle commissioni riunite VII, (Cultura)  e  IX
          (Trasporti),  in  sede  referente, il 29 novembre 1996, con
          pareri delle commissioni I e XIV.
             Esaminato dalla I commissione  (Affari  costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita', il 4 dicembre 1996.
             Esaminato dalle commissioni riunite VII e IX  il  4,  5,
          10, 11 e 17 dicembre 1996.
             Esaminato  in aula e approvato, con modificazioni, il 17
          dicembre 1996.
          Senato della Repubblica (atto n. 1541/ B):
             Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
          referente,  il  18  dicembre   1996,   con   pareri   delle
          commissioni  1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 10a e della giunta per gli
          affari delle Comunita' europee.
             Esaminato dalla 8a commissione il 19 dicembre 1996.
             Esaminato in aula il 20 dicembre 1996 e approvato il  21
          dicembre 1996.
                            ------------
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  545, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          249 del 23 ottobre 1996.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Non si procede alla pubblicazione in  data  odierna  del
          testo   del   decreto-legge  coordinato  con  la  legge  di
          conversione,  ai  sensi  dell'art.  11  del   testo   unico
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, in quanto
          la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce  integralmente
          le disposizioni del decreto-legge (oltre ad aggiungere, nel
          titolo,  le  parole:  "e  delle  telecomunicazioni"), salvo
          l'art.  4  che  fissa  l'entrata  in  vigore del decreto al
          giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo  coordinato
          sara'  pubblicato,  corredato  delle  relative  note, nella
          Gazzetta Ufficiale del giorno 15 febbraio 1997.
 
                                                             ALLEGATO
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545
    Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
    "Art.  1.  - (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino
della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello  spettacolo,  per
l'emittenza  televisiva  e  sonora  in  ambito  locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata). - 1.  In  attesa  della
riforma    complessiva    del   sistema   radiotelevisivo   e   delle
telecomunicazioni, da attuare nel  rispetto  delle  indicazioni  date
dalla  Corte  costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed
al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di
assegnazione  delle  frequenze,  e'  consentita   ai   soggetti   che
legittimamente  svolgono  attivita'  radiotelevisiva alla data del 27
agosto 1996  la  prosecuzione  dell'esercizio  della  radiodiffusione
televisiva  e  sonora  in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio
1997. Qualora entro  tale  data  la  legge  di  riforma  del  sistema
radiotelevisivo   non   sia   entrata   in  vigore,  ma  abbia  avuto
l'approvazione di una Camera, il termine predetto e'  fissato  al  31
luglio 1997.
    2.    Su    proposta   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma
2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e   in   applicazione
dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i  regolamenti  per  l'attuazione:  a)  della   direttiva   95/51/CE,
riguardante  l'uso  di  reti  televisive via cavo per la fornitura di
servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati; b)  della  direttiva
95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta
(ONP)  alla  telefonia  vocale;  c)  della  direttiva  96/19/CE,  che
modifica la direttiva 90/388/CEE, al  fine  della  completa  apertura
alla   concorrenza   dei   mercati  delle  telecomunicazioni.  Con  i
regolamenti di cui al presente comma si  riconosce:  la  soppressione
dei  diritti  esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di
svolgere  servizi  di  telecomunicazioni  e  di  installare  reti  di
telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione,
salve  le  concessioni  previste  da  legge.  I regolamenti di cui al
presente  comma  stabiliscono,  secondo  criteri   di   obiettivita',
trasparenza,  non  discriminazione  e  proporzionalita',  condizioni,
requisiti  e  procedure  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   o
concessioni,    la    loro    durata,    onerosita',    obblighi   di
interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio  universale.
Gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,  entro
venti  giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni
competenti per materia. Decorso  tale  termine,  i  regolamenti  sono
emanati anche in mancanza del parere.
    3.  Per  l'anno  1997  restano  fissati nella misura prevista per
l'anno  1996  il  canone  di  concessione  a  carico  della   RAI   -
Radiotelevisione   italiana  S.p.a.,  il  sovrapprezzo  dovuto  dagli
abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale
per  la  detenzione  fuori  dall'ambito   familiare   di   apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso
privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o
autoscafi.  Le  disponibilita'  in conto competenza del capitolo 1344
dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri,  non  impegnate  entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo
nell'anno in corso ed in quello successivo.
    4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti  regolati  dagli  articoli
16,  17,  22  e  23  della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana  S.p.a.,
approvata  con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto  1994,  sono
resi  noti  dal  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi  radiotelevisivi  che  esercita,  ove  occorra,  funzioni  di
indirizzo, entro venti  giorni.  Il  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni   trasmette   alla   Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  gli
atti  relativi  alle  attivita' di cui all'articolo 5, comma 3, della
predetta  convenzione  tra  il  Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  e  la  RAI.  La  Commissione  segnala, entro venti
giorni, al Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  eventuali
attivita'  che  possono  arrecare  pregiudizio  allo  svolgimento del
pubblico  servizio  concesso.  Il  Ministro  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni  entro  trenta  giorni dalla segnalazione riferisce
alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
    5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno  1993,  n.
206, sono sostituiti dal seguente:
    "1.  Fino  all'entrata  in  vigore  di  una  nuova disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro  di  una  ridefinizione
del  sistema  radiotelevisivo  e  dell'editoria nel suo complesso, il
consiglio  di  amministrazione  della  societa'  concessionaria   del
servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  composto  di  cinque membri,
nominati con determinazione  adottata  d'intesa  dai  Presidenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati, scelti tra
persone  di  riconosciuto  prestigio  professionale  e   di   notoria
indipendenza  di  comportamenti,  che  si siano distinti in attivita'
economiche, scientifiche,  giuridiche,  della  cultura  umanistica  o
della  comunicazione  sociale,  maturandovi  significative esperienze
manageriali. Essi durano in carica  per  non  piu'  di  due  esercizi
sociali.  Il  mandato  e'  revocabile  dai Presidenti delle Camere su
proposta adottata a  maggioranza  di  due  terzi  dei  componenti  la
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi  radiotelevisivi.  La  carica  di  membro  del  consiglio  di
amministrazione  e'  incompatibile  con  l'appartenenza al Parlamento
europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali,  provinciali
e  dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche'
con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e
societa'  pubbliche  e  private   interessate   all'esercizio   della
radiodiffusione    sonora    e   televisiva   e   concorrenti   della
concessionaria nonche', altresi',  con  titolarita'  di  cariche  nei
consigli   di   amministrazione   di   societa'   controllate   dalla
concessionaria.  Successivamente  alla  conversione  dei  crediti  in
capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato
di  avanzamento  del  piano triennale di ristrutturazione aziendale e
per l'esame dell'andamento economico  e  finanziario  della  gestione
partecipa  il  direttore generale della Cassa depositi e prestiti che
informa, con apposita relazione,  i  Presidenti  delle  Camere  e  il
Presidente    del   Consiglio   dei   ministri.   Il   consiglio   di
amministrazione della societa' concessionaria  procede,  altresi',  a
verifiche  bimestrali  sulla  attuazione  del  piano  editoriale e ne
informa  con  apposita  relazione  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo  generale  e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le
Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.  La  Commissione  parlamentare   per   l'indirizzo
generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi puo' formulare,
con delibera assunta con  la  maggioranza  assoluta  dei  componenti,
motivate  proposte  al  consiglio  di  amministrazione  in  ordine al
rispetto  delle  linee  e  degli  obiettivi   contenuti   nel   piano
editoriale,  nonche'  all'adeguamento del piano stesso da parte delle
reti e testate nel corso  del  periodo  temporale  di  validita'  del
piano".
    6.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  25 giugno 1993, n. 206, e'
inserito il seguente:
    "Art. 2-bis. -  (Controllo  della  gestione  sociale).  -  1.  Il
controllo della gestione sociale e' effettuato a norma degli articoli
2403  e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto
da tre sindaci effettivi e due  supplenti,  scelti  tra  soggetti  in
possesso  dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio  sindacale  e'  il
direttore  generale  dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo
ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro;  un  sindaco
effettivo  ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve  essere  convocata
con  la  nomina  dei componenti del collegio sindacale entro quindici
giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del  collegio
sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
    2.  Le  incompatibilita'  previste  per i membri del consiglio di
amministrazione  valgono  anche  per  i   componenti   del   collegio
sindacale.
    3.  L'articolo  7  del  decreto-legge  6  dicembre  1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e'
abrogato".
    7. All'articolo 2, comma 7, lettera b),  della  legge  25  giugno
1993,  n.  206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani
di cui alla lettera a) e sui criteri di  scelta  dei  vice  direttori
generali   e  dei  direttori  di  rete  e  testata  e  su  quelli  di
formulazione dei piani  annuali  di  trasmissione  e  di  produzione,
riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
    8.  Nel  rispetto  delle  diverse tendenze politiche, culturali e
sociali e al fine di valorizzare la lingua e la  cultura  italiana  e
promuovere  l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare
riguardo ai processi di convergenza multimediale,  la  concessionaria
del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  previa  autorizzazione del
Ministero  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni,   sentite   le
competenti  Commissioni  parlamentari,  puo'  realizzare trasmissioni
radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
    9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della  legge
14  aprile 1975. n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione
Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI  dalla
legge  25  giugno 1993, n 206, e dalla conseguente convenzione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
   10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.  223,
come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 2 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1993, n.
422, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Le  amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici, compresi  quelli  economici,  questi  ultimi
limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono
tenuti  a  destinare  alla pubblicita' su emittenti televisive locali
operanti nei territori dei  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'  su
emittenti  radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei
medesimi Paesi, almeno il 15  per  cento  delle  somme  stanziate  in
bilancio  per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie
attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici  a
rilevanza  regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti
a destinare, relativamente alla pubblicita'  non  diffusa  in  ambito
nazionale,  almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio,
per  le  campagne  pubblicitarie  e  di  promozione   delle   proprie
attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea".
   11.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto l'articolo  4  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere
adeguato alle disposizioni del presente decreto.
   12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti  pubblici
che  non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9
della legge 6 agosto 1990, n. 223,  come  da  ultimo  sostituito  dal
comma  10  del  presente  articolo,  dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4,
della legge 25 febbraio  1987,  n.  67,  nonche'  dal  comma  28  del
presente  articolo  sono  soggetti  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire  un  milione  a  lire  dieci  milioni,
secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.
   13.  Durante  il  periodo  di  validita'  delle concessioni per la
radiodiffusione sonora  e  televisiva  in  ambito  locale  e  per  la
radiodiffusione   sonora   in  ambito  nazionale  sono  consentiti  i
trasferimenti di intere emittenti televisive  e  radiofoniche  da  un
concessionario  ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i
trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra  concessionari  in
ambito  locale  e  tra  questi  e  i  concessionari  nazionali, o gli
autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14  aprile
1975,  n.  103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni  13  agosto  1992,  di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto
1992, o gli autorizzati alla prosecuzione  dell'esercizio  televisivo
in   ambito  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,  del
decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 1993, n. 422, ad  eccezione  dei  concessionari
televisivi  che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento
del  territorio  nazionale,  nonche'   delle   emittenti   televisive
criptate.  La  possibilita'  di  acquisizione  di  impianti o rami di
azienda in favore  dei  soggetti  autorizzati  ai  sensi  del  citato
articolo  11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica
la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso  decreto-legge
n.   323  del  1993.  E'  soppresso  l'ultimo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.
   14.  Sono  consentite  durante  il  periodo  di  validita'   delle
concessioni   radiofoniche   e   televisive   in   ambito  locale  le
acquisizioni,  da  parte  di  societa'  di  capitali  o  di  societa'
cooperative  a  responsabilita'  limitata,  che  intendano operare in
ambito locale, di concessionarie costituite in  imprese  individuali.
Tale  disposizione  ha  efficacia  dalla  data  di sottoscrizione dei
decreti di concessione.
   15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993,  n.
323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Nelle  more  del
procedimento  di modifica della concessione, il Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni  puo'  rilasciare,  per  un  periodo   di
centoventi   giorni   rinnovabile   una  sola  volta,  autorizzazioni
finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".
   16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i
collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi  con
gli impianti acquisiti.
   17.   Per  il  periodo  di  validita'  delle  concessioni  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  407,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482,
e successive modificazioni, la percentuale di  cui  all'articolo  16,
comma  5,  della  legge  6  agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per
cento.
   18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.  223,
e' sostituito dal seguente:
   "8.  La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
dei  concessionari  privati  non  puo'  eccedere  per  ogni  ora   di
programmazione,   rispettivamente,   il   18   per   cento   per   la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per  cento  per  la
radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale,  il  5  per cento per la
radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di  concessionaria
a   carattere   comunitario.   Un'eventuale   eccedenza  di  messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2  per  cento  nel  corso  di
un'ora,  deve  essere  recuperata  nell'ora  antecedente  o in quella
successiva".
   19. Per i concessionari per la radiodiffusione  sonora  in  ambito
locale  il  tempo  massimo  di  trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita', ove siano comprese forme di  pubblicita'  diverse  dagli
spot, e' portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il
limite  di  affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della
legge 6 agosto 1990,  n.  223,  come  sostituito  dal  comma  18  del
presente articolo.
   20.   Le   sponsorizzazioni   delle   imprese  di  radiodiffusione
televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali
acustici e visivi  trasmessi  in  occasione  delle  interruzioni  dei
programmi  accompagnati  dalla citazione del nome e del marchio dello
sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del
Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  9  dicembre  1993, n. 581, e' adeguato alle
disposizioni di cui al presente comma entro centoventi  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.
   21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge  6  agosto  1990,  n.
223, e' sostituito dal seguente:
   "18.  E'  comunque  requisito  essenziale  per  il  rilascio della
concessione in ambito locale l'impegno dei  richiedenti  a  destinare
almeno   il   20   per   cento   della   programmazione   settimanale
all'informazione, di cui almeno  il  50  per  cento  all'informazione
locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realta'
locale di carattere non commerciale".
   22. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422.
   23. Nei confronti degli  esercenti  la  radiodiffusione  sonora  e
televisiva  in  ambito  locale, le sanzioni previste dall'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un  decimo.  Le
sanzioni  gia'  irrogate  agli  stessi  soggetti  dal  Garante per la
radiodiffusione e l'editoria fino alla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del presente decreto devono intendersi
prive di efficacia.
   24.   Sono   vietate   la    costruzione,    l'importazione,    la
commercializzazione   e   la   distribuzione  di  decodificatori  per
trasmissioni da satellite o via cavo  con  accesso  condizionato  non
conformi   alle   norme   tecniche   nazionali,  dell'ETSI  (European
Telecommunication Standard  Institute)  e  del  CE/CENELEC  (Comitato
europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica).
Le  violazioni  sono  punite  con  una  sanzione  pecuniaria da uno a
sessanta milioni, oltre la  somma  di  lire  ventimila  per  ciascuna
apparecchiatura.
   25.  Il  Ministero  delle  poste  e delle telecomunicazioni, entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  adotta,  sentite  le competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi della legge  23  agosto  1988,  n.
400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi
audiotex,  videotex,  ed  a  quelli offerti su codici internazionali,
prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione  da
parte  degli  utenti  e  degli  abbonati al servizio telefonico ed al
servizio radiomobile di  comunicazione.  L'attivazione  del  servizio
audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate puo'
avvenire  solo  previa  richiesta  scritta dell'abbonato salvo che si
tratti di servizi audiotex di particolare  utilita'  autorizzati  dal
Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione
del predetto regolamento si applicano le  disposizioni  vigenti  alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.
   26.   Sono  vietati  i  servizi  audiotex  ed  internazionali  che
presentino forme o contenuti di  carattere  erotico,  pornografico  o
osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e
nazionali,  propagandare  servizi  di  tipo  interattivo  audiotex  e
videotex quali "linea diretta" conversazione,  "messaggerie  locali",
"chat  line",  "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di
visione fra le ore 7 e le  ore  24.  E'  fatto  altresi'  divieto  di
propagandare   servizi   audiotex,   in   programmi  radiotelevisivi,
pubblicazioni  periodiche  ed  ogni  altro  tipo   di   comunicazione
espressamente dedicato ai minori.
   27.  I  concessionari  del  servizio  telefonico  e  del  servizio
radiomobile di  comunicazione  e  le  emittenti  radiotelevisive  che
violino  le  disposizioni  di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni
a lire 500 milioni.
   28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria  determina  con
propri   provvedimenti   da   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,
stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione  e  con
un  anticipo  di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i
dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che  i  soggetti
di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo,
secondo  e  terzo,  e  19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n.
416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  agli  articoli 12 e 21 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge  2
agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e
con qualsiasi  tecnologia,  attivita'  di  radiodiffusione  sonora  o
televisiva,  sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati
che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti  di
cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del
decreto-legge  27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti  morali,
le   associazioni,   i   gruppi  di  volontariato,  i  sindacati,  le
cooperative non  aventi  scopo  di  lucro,  le  imprese  e  le  ditte
individuali,  che  siano  editrici di un solo periodico che pubblichi
meno  di  dodici  numeri  all'anno,  ovvero  di  un  solo   periodico
distribuito  in  un'unica area geografica provinciale, ovvero di piu'
periodici tutti a carattere scientifico, sempre che  i  ricavi  della
raccolta  pubblicitaria  non  rappresentino piu' del 40 per cento dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che  siano  titolari  di  una  sola
concessione  per  la  radiodiffusione  in  ambito  locale,  sonora  o
televisiva, sono tenuti ad inviare  annualmente  al  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria  una  comunicazione  unica,  su  carta
semplice, recante i seguenti dati:
    a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o  dell'ente,
o  del  gruppo,  o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
    b) denominazione e codice fiscale della societa' editrice  o  del
titolare  dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
    c) sede legale;
    d)  elenco  e  tiratura  dei periodici editi, con indicazione del
soggetto  proprietario  delle   testate   se   diverso   dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
    e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno;
    f)   contributi   pubblici,  ricavi  da  vendite,  abbonamenti  e
pubblicita', nonche', per le concessionarie  di  radiodiffusione,  da
ulteriori prestazioni.
   29.  Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione
e l'editoria di chiedere in ogni caso la  trasmissione  di  ulteriori
atti  e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi
termini, i dati ivi previsti sono  stabiliti  dal  Garante  medesimo,
anche  avuto  riguardo  alle  voci  di  stato patrimoniale e di conto
economico di cui agli articoli 2424 e  seguenti  del  codice  civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
   30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche
nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo,   della   legge  5  agosto  1981,  n.  416,  come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e  dell'articolo
37  della  legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 28.
   31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi
28, 29 e 30 sono  adottati  dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
   32. Ai fini e per  gli  effetti  previsti  dal  codice  civile,  i
soggetti  di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci
di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
   33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1)  e
2),  della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le
testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio  delle  voci  di
bilancio  relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
modello stabilito con i provvedimenti di cui i commi 28, 29, 30 e  31
nonche',  eventualmente,  lo  stato patrimoniale e il conto economico
del bilancio consolidato del gruppo  di  appartenenza,  entro  il  31
agosto di ogni anno.
   34.  Il  comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e' sostituito dal seguente:
   "Lo stato patrimoniale  e  il  conto  economico  del  bilancio  di
esercizio  delle  imprese concessionarie di pubblicita', integrati da
un elenco che indichi le testate delle  quali  la  concessionaria  ha
l'esclusiva  della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa
di pubblicita.".
   35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3  della  legge  7  agosto
1990,  n.  250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge
14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente:
   "10. Alle imprese editrici di quotidiani o  periodici  che,  oltre
che  attraverso  esplicita  menzione  riportata in testata, risultino
essere  organi  o   giornali   di   forze   politiche   che   abbiano
complessivamente  almeno  due  rappresentanti  eletti  nelle  Camere,
ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento  europeo,  nell'anno  di
riferimento   dei   contributi   a  decorrere  dall'inizio  della  XI
legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il  31
marzo  dell'anno  successivo  a quello di riferimento dei contributi,
nei limiti delle disponibilita'  dello  stanziamento  del  rispettivo
capitolo di bilancio, e' corrisposto:".
   36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e' inserito il seguente:
   "11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito
della  rappresentanza  parlamentare  della  forza  politica,  la  cui
impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla  concessione  dei
contributi  di  cui  ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di
specifico collegamento elettorale,  anche  da  una  dichiarazione  di
appartenenza  e  rappresentanza  di  tale forza politica da parte dei
parlamentari  interessati,  certificata  dalla  Camera  di  cui  sono
componenti.".
   37.  Dopo  il  comma  11-bis  dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e' inserito il seguente:
   "11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli  ultimi  due
periodi  del  comma  5.  Dal  medesimo anno i contributi previsti dal
comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano  dei  contributi
previsti   dal   predetto   comma  imprese  collegate  con  l'impresa
richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o  dagli  stessi  soggetti  che  la
controllano.".
   38.  All'articolo  2,  comma  32, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo.
   39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e
successive  modificazioni  e integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere
costituite da almeno tre  anni  ovvero  editare  testate  diffuse  da
almeno  cinque  anni." e' sostituito dal seguente: "Le imprese di cui
al presente comma devono essere  costituite  da  almeno  tre  anni  e
devono  avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata
per la quale richiedono la corresponsione dei  contributi  da  almeno
cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici
di quotidiani.";
    b) l'ultimo periodo e' soppresso.
   40.  Alle  imprese  di  cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato
i requisiti prima della data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  continua  ad  applicarsi quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2,  della  medesima  legge  7  agosto
1990, n. 250.
   41.  Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il
titolare  della   ditta   individuale   che   non   provvedono   alla
comunicazione,  nei  termini  e  con  le  modalita'  prescritti,  dei
documenti, dei dati e delle notizie  richiesti  dal  Garante  per  la
radiodiffusione  e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti
di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con  la  sanzione  amministrativa
del  pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire.
I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non  provvedano
alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e)
ed  f), nei termini e con le modalita' prescritti, sono puniti con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
   42.   Competente  alla  contestazione  ed  all'applicazione  della
sanzione e' il  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria;  si
applicano  in  quanto  compatibili  le  norme  contenute  nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   43. I soggetti di cui  al  comma  41,  primo  periodo,  che  nelle
comunicazioni   richieste   dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria espongono dati contabili e fatti  concernenti  l'esercizio
della  propria  attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le
pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
   44. Il  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  ai  fini
dell'espletamento  delle sue funzioni puo' avvalersi della Guardia di
finanza, che agisce secondo le norme e con  le  facolta'  di  cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
   45.  In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28,
29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai  provvedimenti  di  cui  ai
suddetti  commi  entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
   46. Sono abrogati:
    a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e  quinto,
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
    b)  l'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1982, n. 268;
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1983,  n.
73;
    d)  gli  articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n.
223;
    e) il decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni
22 novembre 1990, n. 382;
    f)  l'articolo  5,  comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  1993,  n.
422,  nonche'  l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge,
nella parte in cui prescrivono,  come  requisiti  essenziali  per  il
rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione,
la  presentazione  dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria;
     g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto  1993,
n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422,  limitatamente  alle  parole:  "ricevuti  i  bilanci  di  cui
all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
    h)  l'articolo  17,  comma  1,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni  di
cui alla lettera b).
   47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme
di cui ai commi da 28 a 46.
   48.  Dopo  l'articolo  15  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
   "Art. 15-bis. - 1. Agli autori spetta un compenso  ridotto  quando
l'esecuzione,  rappresentazione  o  recitazione  dell'opera avvengono
nella sede dei centri o degli  istituti  di  assistenza,  formalmente
istituiti   nonche'   delle  associazioni  di  volontariato,  purche'
destinate  ai  soli  soci  ed  invitati  e  sempre  che  non  vengano
effettuate  a  scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa'
italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE)  e  le  associazioni  di
categoria  interessate,  la misura del compenso sara' determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito
il Ministro dell'interno.
    2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'individuazione  delle
circostanze  soggettive  ed  oggettive  che  devono  dar  luogo  alla
applicazione  della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
     a)  l'accertamento  dell'iscrizione  da  almeno  due  anni   dei
soggetti  ivi  indicati  ai  registri istituiti dall'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266;
     b) le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti  e
per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere
in un numero limitato e predeterminato;
     c)   che   la  condizione  di  socio  sia  conseguita  in  forma
documentabile  e  con  largo  anticipo  rispetto  alla   data   della
manifestazione di spettacolo;
     d)  la  verifica  che  la  manifestazione  di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o
esecutori, ed  a  soli  fini  di  solidarieta'  nell'esplicazione  di
finalita' di volontariato".
   49.  E'  autorizzata  la  concessione  a favore dell'ente autonomo
Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla  Scala  di
Milano  di  un  contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20
miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato  alle
disposizioni  fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso
delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano  per  conseguire
la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli
enti.
   50.  Al  fine  di  assicurare continuita' al pieno funzionamento e
alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera  di
Genova,   e'   erogato  all'ente  autonomo  del  teatro  medesimo  un
contributo straordinario di lire 10 miliardi, non  assoggettato  alle
disposizioni  fiscali  sul  reddito,  a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno  1995
ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
   51.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede,
rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a  carico
dei  capitoli  6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.
   52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6  febbraio  1996,  n.
52, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' elevato a
cinquanta  anni  il  termine  di durata di protezione dei diritti dei
produttori di opere cinematografiche  o  audiovisive  o  sequenze  di
immagini  in  movimento  di  cui  al  titolo II, capo I-bis, previsto
dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.".
   53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6  febbraio  1996,  n.
52,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: "In nessun caso
l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in
movimento,  nonche'  dei  produttori  di  opere  fonografiche, potra'
comportare  l'automatica  estensione  dei  termini  di  cessione  dei
diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai
loro  autori.  Nel  rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti,
tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra  di
esse.".
   54. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1996, n. 52,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",  sempreche',  per effetto
dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano  in
protezione alla data del 29 giugno 1995.".
   55.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29  giugno
1995.
   56.  Al  comma  4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, le parole: "anteriormente alla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29
giugno 1995".
   57. La disciplina prevista negli articoli da 2  a  5  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  20 luglio 1945, n. 440, si estende alle
opere ed ai diritti la cui protezione e'  ripristinata  a  norma  del
comma  2  dell'articolo  17  della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la
comunicazione di cui all'articolo 5 del  citato  decreto  legislativo
luogotenenziale  viene  fatta entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  Ai  fini   dell'applicazione   della
disciplina   prevista  dal  presente  comma  e'  cessionario  chi  ha
acquistato i diritti prima della loro estinzione.
   58. Il diritto di autore  di  opere  del  disegno  industriale  e'
ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il
Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare norme
di attuazione e di coordinamento della  disposizione  del  precedente
periodo  del  presente  comma  con la normativa vigente in materia di
disegno industriale. Lo  schema  di  regolamento  e'  trasmesso  alla
Camera  dei  deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia espresso, entro venti  giorni  dalla  data  di  assegnazione,  il
parere   delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso  tale
termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
   59. La commissione centrale per la musica, di cui  all'articolo  3
della  legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la
prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1  aprile  1935,
n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo
2  del  decreto  legislativo  20 febbraio 1948, n. 62, la commissione
centrale  per  la  cinematografia  ed  il  comitato  per  il  credito
cinematografico,  di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213,  la  commissione  consultiva  per  le
attivita'  circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3
della legge  18  marzo  1968,  n.  337,  tutte  insidiate  presso  il
Dipartimento  di  spettacolo,  sono  sostituite da cinque commissioni
rispettivamente denominate  commissione  consultiva  per  la  musica,
commissione  consultiva  per  la prosa, commissione consultiva per il
cinema, commissione per  il  credito  cinematografico  e  commissione
consultiva  per  le  attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A
tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60,
le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite,  nonche'  ogni
altra  funzione  consultiva che l'Autorita' di Governo competente per
lo spettacolo intenda loro affidare.
   60.  E'  istituita  la  commissione  consultiva per la danza, alla
quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia'
esercitate dalla commissione centrale per  la  musica,  nonche'  ogni
altra  funzione  consultiva  attinente  ai  problemi  della danza che
l'Autorita'  di  Governo  competente  per   lo   spettacolo   intenda
affidarle.
   61.  Le  commissioni  istituite  ai  sensi  dei commi 59 e 60 sono
composte da nove membri,  incluso  il  Capo  del  Dipartimento  dello
spettacolo,  che  le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel
numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo  spettacolo
e   gli   altri  due,  rispettivamente,  uno  su  designazione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento e Bolzano ed uno su designazione della
Conferenza Stato-citta'.  Essi  sono  scelti  tra  esperti  altamente
qualificati   nelle   materie   di   competenza   di  ciascuna  delle
commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita'  di  Governo
competente  per  lo  spettacolo  saranno  determinate le modalita' di
convocazione e funzionamento delle commissioni, che  operano  con  la
nomina  di  almeno  cinque  componenti. Il capo del Dipartimento puo'
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
presiedere le singole sedute delle commissioni.
   62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano
in carica due anni e  possono  essere  confermati  per  un  ulteriore
biennio.   Trascorsi   quattro   anni  dalla  cessazione  dell'ultimo
incarico,  essi  possono  essere  nuovamente  nominati.  Qualora   un
componente  delle  commissioni  venga nominato nel corso del biennio,
cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
   63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59
e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
versare in situazioni di incompatibilita' con  la  carica  ricoperta,
derivanti  dall'esercizio  attuale  e  personale di attivita' oggetto
delle competenze istituzionali delle commissioni.
   64. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
procede  alla  adozione  dei  decreti  di nomina dei componenti delle
commissioni, ai sensi del comma 61.
   65. Con  decreto  dell'Autorita'  di  Governo  competente  per  lo
spettacolo,  di  concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato,
nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento  delle  soppresse
commissioni  di  cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti
delle commissioni istituite ai  sensi  dei  commi  59  e  60  per  la
partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
   66.  Le  commissioni  sostituite  ai sensi del comma 59 restano in
carica, nella composizione esistente alla data del  26  agosto  1996,
fino all'insediamento delle nuove commissioni.
   67.  Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma
59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla
costituzione di un comitato per i problemi dello  spettacolo,  diviso
in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza,
la   prosa,   il  cinema,  le  attivita'  circensi  e  lo  spettacolo
viaggiante.  Al  comitato  per  i  problemi  dello  spettacolo   sono
attribuite  funzioni  di  consulenza  e  di  verifica  in ordine alla
elaborazione  ed  attuazione  delle  politiche  di   settore   e   in
particolare  in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri
generali  relativi  alla  destinazione delle risorse pubbliche per il
sostegno alle attivita' dello spettacolo.
   68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67  si  provvede
alla  determinazione  del  numero  dei  componenti del comitato per i
problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo,  del
numero,  non  superiore  comunque  a nove, dei componenti di ciascuna
sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di  designazione
dei  componenti  da  parte  dei  sindacati  e  delle  associazioni di
categoria, delle modalita' di convocazione e  di  funzionamento.  Del
comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo'
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
partecipare alle singole sedute delle sezioni.
   69.  Il  comitato  per  i  problemi dello spettacolo e' presieduto
dall'Autorita' di Governo competente per lo  spettacolo.  Si  applica
quanto previsto dal comma 62.
   70.  Ai  costi  di funzionamento del comitato per i problemi dello
spettacolo e delle commissioni  consultive  istituite  ai  sensi  dei
commi  59  e  60,  si  provvede nei limiti di quanto stanziato per il
funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.
   71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3  del  decreto-legge  29  marzo
1995,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.   Con   regolamento   governativo   adottato   ai    sensi
dell'articolo  17,  comma 2,   della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dell'Autorita' di  Governo  competente  per  lo  spettacolo,
sentito   il   comitato   per   i  problemi  dello  spettacolo,  sono
disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della  legge  7  agosto
1990,  n.  241,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la concessione di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e   vantaggi
economici  di  qualunque  tipo in favore dei soggetti che operano nel
campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del  cinema
e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la
qualita',  l'interesse nazionale cosi' come definito dall'articolo 2,
comma 2, lettera a), della legge  30  maggio  1995,  n.  203,  ovvero
l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.
   2-ter.  Sono  abrogate,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti
le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema  di  regolamento  e'
trasmesso  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni  dalla  data  di
assegnazione,  il parere delle Commissioni permanenti, competenti per
materia. Decorso tale termine, il regolamento  e'  emanato  anche  in
mancanza del parere."".
    Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: "e
delle telecomunicazioni".

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47