DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1996, n. 581
Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune
norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili
alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e, in particolare, gli
articoli 1, 3, 16, e l'allegato A;
Vista la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre
1993, concernente il coordinamento di alcune norme in materia di
diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione
via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, delle poste e delle
telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni
culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2.
1. Dopo l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 16-bis. - 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza
che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione
diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale
privata purche' la ricezione di questa avvenga in condizioni
comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire
sotto il controllo e la responsabilita' dell'organismo di
radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori
di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una
sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a
terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in
forma codificata, vi e' comunicazione al pubblico via satellite a
condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di
radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la
comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di
uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi
al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la
comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in
Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del
soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non
situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione
al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di
radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si
considera avvenuta nel territorio nazionale purche' l'organismo di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti
dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo
di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea,
invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di
ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al
pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque
diffusa, proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinata alla ricezione del pubblico.".
Art. 3.
1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 45,
agli autori di opere cinematografiche ed audiovisive, in caso di
cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta, per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso a
carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo
diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso
e ripartito secondo le norme del regolamento.".
Art. 4.
1. All'art. 61, primo comma, n. 3, della legge 22 aprile 1941, n.
633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di
autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la
ritrasmissione via cavo.".
2. All'art. 61, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla
ritrasmissione via cavo.".
Art. 5.
1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le
parole: "della radiodiffusione, della cinematografia, della
televisione" sono sostituite dalle seguenti: "della diffusione
radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite, della cinematografia".
Art. 6.
1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n.
633, al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e modo"
sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella via satellite" e alla
fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "se la
fissazione riguarda un'opera cinematografica o audiovisiva,
all'artista interprete ed esecutore spetta, per ciascuna
utilizzazione dell'opera stessa a mezzo della comunicazione al
pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo compenso, a
carico del produttore o del cessionario dei suoi diritti. Salvo
diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso
e ripartito secondo le norme del regolamento".
Art. 7.
1. All'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo
la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa
la comunicazione al pubblico via satellite".
Art. 8.
1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 85-bis. - 1. In aggiunta ai diritti gia' disciplinati nel
presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti
connessi e' riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione
via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".
Art. 9. (1)
1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 110-bis. - (( 1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via
cavo delle emissioni di radiodiffusione )) e' concessa mediante
contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti
connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via
cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono
far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la
formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo
la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale ove ha la
residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle
parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.".
Art. 10.
1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite".
Art. 11.
1. Dopo l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 180-bis. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la
ritrasmissione via cavo e' esercitato dai titolari dei diritti
d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente
attraverso la Societa' italiana degli autori ed editori. Per i
detentori dei diritti connessi la Societa' italiana degli autori ed
editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con
l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre
societa' di gestione collettiva appositamente costituite per
amministrare, quale loro unica o principale attivita', gli altri
diritti connessi.
2. Dette societa' operano anche nei confronti dei titolari non
associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri
impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti
entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo
che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di
cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni
sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarita'
acquisita.".
Art. 12.
1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti
relativi agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di
fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione sorti da contratti
stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 sono regolati
dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, ai
contratti relativi all'utilizzazione di opere e di altri elementi
protetti dal diritto d'autore, in vigore al 1 gennaio 1995, si
applicano a partire dal 1 gennaio 2000 le disposizioni contenute nel
presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest'ultima data.
3. In un contratto di coproduzione internazionale, concluso prima
del 1 gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro ed uno o
piu' coproduttori di altri Stati membri o di Stati terzi,
l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite, da
parte di uno dei coproduttori o dei suoi cessionari, richiede il
consenso preventivo del detentore dell'esclusivita' territoriale o
linguistica, sia esso un coproduttore o un cessionario, qualora in
detto contratto coesistano le seguenti condizioni:
a) sia previsto espressamente un regime di ripartizione dei
diritti di utilizzazione tra i coproduttori in base alla zona
geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;
b) non vi sia distinzione tra gli accordi applicabili alla
comunicazione al pubblico via satellite e le disposizioni applicabili
agli altri modi di comunicazione;
c) la comunicazione al pubblico via satellite delle coproduzioni
pregiudichi l'esclusivita', ed in particolare quella linguistica, di
uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri saranno
apportate le eventuali modifiche al regolamento di esecuzione della
legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369, relativamente agli articoli 3 e 6.
Art. 13.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
MACCANICO, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
VELTRONI, Ministro per i beni
culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: FLICK