D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1996, n. 581
Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune
norme  in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili
alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  e,  in  particolare,  gli
articoli 1, 3, 16, e l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  n.  93/83/CEE  del Consiglio del 27 settembre
1993, concernente il coordinamento di  alcune  norme  in  materia  di
diritto  d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione
via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93;
  Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri degli affari  esteri,  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  di  grazia  e  giustizia, del tesoro e per i beni
culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  16.  -  1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego di uno  dei  mezzi  di  diffusione  a  distanza,  quali  il
telegrafo,  il  telefono,  la  radio,  la  televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e  la
ritrasmissione via cavo.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art 10, commi 2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
                               Art. 2.
  1. Dopo l'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art. 16-bis. - 1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a)  satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza
che,  a  norma  della  legislazione  sulle  telecomunicazioni,   sono
riservate  alla  trasmissione  di  segnali  destinati  alla ricezione
diretta del  pubblico  o  riservati  alla  comunicazione  individuale
privata   purche'  la  ricezione  di  questa  avvenga  in  condizioni
comparabili  a  quelle  applicabili  alla  ricezione  da  parte   del
pubblico;
    b)  comunicazione  al  pubblico via satellite: l'atto di inserire
sotto  il  controllo   e   la   responsabilita'   dell'organismo   di
radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori
di  programmi  destinati  ad  essere  ricevuti  dal  pubblico  in una
sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e  poi  a
terra.  Qualora  i  segnali  portatori  di programmi siano diffusi in
forma codificata, vi e' comunicazione al  pubblico  via  satellite  a
condizione  che  i  mezzi  per  la decodificazione della trasmissione
siano messi a disposizione del  pubblico  a  cura  dell'organismo  di
radiodiffusione  stesso  o  di  terzi con il suo consenso. Qualora la
comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di
uno stato  non  comunitario  nel  quale  non  esista  il  livello  di
protezione  che  per  il  detto  sistema di comunicazione al pubblico
stabilisce la presente legge:
    1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono  trasmessi
al  satellite  da  una  stazione situata nel territorio nazionale, la
comunicazione al pubblico via  satellite  si  considera  avvenuta  in
Italia.  I  diritti  riconosciuti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite,  sono  esercitati  nei  confronti  del
soggetto che gestisce la stazione;
    2)  se  i  segnali  ascendenti sono trasmessi da una stazione non
situata in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la  comunicazione
al  pubblico  via  satellite  avviene  su incarico di un organismo di
radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione  al  pubblico  si
considera  avvenuta  nel  territorio nazionale purche' l'organismo di
radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti  stabiliti
dalla  presente  legge,  relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che  gestisce  l'organismo
di radiodiffusione;
    c)   ritrasmissione   via  cavo:  la  ritrasmissione  simultanea,
invariata  ed  integrale,  per  il   tramite   di   un   sistema   di
ridistribuzione  via  cavo o su frequenze molto elevate, destinata al
pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva  comunque
diffusa,  proveniente  da un altro Stato membro dell'Unione europea e
destinata alla ricezione del pubblico.".
                               Art. 3.
  1. Dopo l'art. 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  46-bis.  -  1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 45,
agli autori di opere cinematografiche  ed  audiovisive,  in  caso  di
cessione  del  diritto  di  diffusione  al  produttore,  spetta,  per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite, un equo  compenso  a
carico  del  produttore  o  del  cessionario  dei suoi diritti. Salvo
diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato,  riscosso
e ripartito secondo le norme del regolamento.".
                               Art. 4.
  1. All'art. 61, primo comma, n. 3, della legge 22 aprile  1941,  n.
633,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole:   ", nonche' di
autorizzarne  la  comunicazione  al  pubblico  via  satellite  e   la
ritrasmissione via cavo.".
  2.  All'art. 61, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   parole:      ",   nonche'
l'autorizzazione  alla comunicazione al pubblico via satellite o alla
ritrasmissione via cavo.".
                               Art. 5.
  1. All'art. 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le
parole:   "della   radiodiffusione,   della   cinematografia,   della
televisione"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "della  diffusione
radiofonica e televisiva ivi compresa la  comunicazione  al  pubblico
via satellite, della cinematografia".
                               Art. 6.
  1. All'art. 80, comma 2, lettera c), della legge 22 aprile 1941, n.
633, al primo periodo dopo le parole: "in qualsivoglia forma e  modo"
sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa quella via satellite" e alla
fine  del  secondo  periodo  sono aggiunte le seguenti parole: "se la
fissazione   riguarda   un'opera   cinematografica   o   audiovisiva,
all'artista    interprete   ed   esecutore   spetta,   per   ciascuna
utilizzazione  dell'opera  stessa  a  mezzo  della  comunicazione  al
pubblico  via  etere,  via  cavo e via satellite, un equo compenso, a
carico del produttore o  del  cessionario  dei  suoi  diritti.  Salvo
diverso  accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso
e ripartito secondo le norme del regolamento".
                               Art. 7.
  1. All'art. 84, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.  633,  dopo
la parola: "radiodiffusione" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresa
la comunicazione al pubblico via satellite".
                               Art. 8.
  1. Dopo l'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  85-bis.  -  1.  In aggiunta ai diritti gia' disciplinati nel
presente capo  e  nei  capi  precedenti,  ai  detentori  dei  diritti
connessi  e' riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione
via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.".
                               Art. 9. (1)
  1. Dopo l'art. 110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  inserito
il seguente:
  "Art.  110-bis.  - (( 1.  L'autorizzazione  alla ritrasmissione via
cavo   delle  emissioni  di  radiodiffusione )) e'  concessa mediante
contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti
connessi ed i cablodistributori.
   2.  In  caso  di  mancata autorizzazione per la ritrasmissione via
cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono
far  ricorso  ad  un  terzo,  scelto  di  comune  accordo,   per   la
formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo
la  scelta  viene  effettuata  dal presidente del tribunale ove ha la
residenza o la sede una delle parti interessate.
   3. La proposta del terzo si ritiene  accettata  se  nessuna  delle
parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.".
                              Art. 10.
  1. Al primo comma dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo la parola: "radiodiffusione" sono  aggiunte  le  seguenti:  "ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite".
                              Art. 11.
  1. Dopo l'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'  inserito
il seguente:
  "Art.  180-bis.  -  1.  Il  diritto  esclusivo  di  autorizzare  la
ritrasmissione via  cavo  e'  esercitato  dai  titolari  dei  diritti
d'autore   e   dai  detentori  dei  diritti  connessi  esclusivamente
attraverso la Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori.  Per  i
detentori  dei  diritti connessi la Societa' italiana degli autori ed
editori agisce sulla base di apposite convenzioni  da  stipulare  con
l'Istituto  mutualistico  artisti  interpreti esecutori per i diritti
degli  artisti  interpreti  esecutori  ed  eventualmente  con   altre
societa'   di   gestione   collettiva  appositamente  costituite  per
amministrare, quale loro unica  o  principale  attivita',  gli  altri
diritti connessi.
   2.  Dette  societa'  operano  anche nei confronti dei titolari non
associati della stessa categoria di diritti con  gli  stessi  criteri
impiegati nei confronti dei propri associati.
   3.  I  titolari  non associati possono far valere i propri diritti
entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo
che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
   4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo  di
cui  al  comma  1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni
sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di  titolarita'
acquisita.".
                              Art. 12.
  1. Ai fini della comunicazione al pubblico via satellite, i diritti
relativi agli artisti  interpreti  ed  esecutori,  ai  produttori  di
fonogrammi  ed  agli  organismi di radiodiffusione sorti da contratti
stipulati anteriormente alla data del 1 gennaio  1995  sono  regolati
dalle  disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
  2. Ai fini  della  comunicazione  al  pubblico  via  satellite,  ai
contratti  relativi  all'utilizzazione  di  opere e di altri elementi
protetti dal diritto d'autore,  in  vigore  al  1  gennaio  1995,  si
applicano  a partire dal 1 gennaio 2000 le disposizioni contenute nel
presente decreto, se tali contratti scadono oltre quest'ultima data.
  3. In un contratto di coproduzione internazionale,  concluso  prima
del  1  gennaio 1995 tra un coproduttore di uno Stato membro ed uno o
piu'  coproduttori  di  altri  Stati  membri  o   di   Stati   terzi,
l'autorizzazione  alla  comunicazione  al  pubblico via satellite, da
parte di uno dei coproduttori o  dei  suoi  cessionari,  richiede  il
consenso  preventivo  del  detentore dell'esclusivita' territoriale o
linguistica, sia esso un coproduttore o un  cessionario,  qualora  in
detto contratto coesistano le seguenti condizioni:
    a)  sia  previsto  espressamente  un  regime  di ripartizione dei
diritti di  utilizzazione  tra  i  coproduttori  in  base  alla  zona
geografica per tutti i mezzi di comunicazione al pubblico;
    b)  non  vi  sia  distinzione  tra  gli  accordi applicabili alla
comunicazione al pubblico via satellite e le disposizioni applicabili
agli altri modi di comunicazione;
    c) la comunicazione al pubblico via satellite delle  coproduzioni
pregiudichi  l'esclusivita', ed in particolare quella linguistica, di
uno dei coproduttori o dei suoi cessionari in un dato territorio.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio  del  Ministri  saranno
apportate  le  eventuali modifiche al regolamento di esecuzione della
legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto  18  maggio
1942, n. 1369, relativamente agli articoli 3 e 6.
                              Art. 13.
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
                                  MACCANICO,  Ministro  delle poste e
                                  delle telecomunicazioni
                                  FLICK,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
                                  VELTRONI,   Ministro   per  i  beni
                                  culturali e  ambientali  e  per  lo
                                  spettacolo e lo sport
 Visto, il Guardasigilli: FLICK

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