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Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 205
Modificazioni  al  decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in
materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  1992,  n.  518,  recante
attuazione  della  direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio
1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;
  Considerata la necessita' di emanare disposizioni correttive  degli
articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;
  Visti  gli  articoli  1,  comma  5,  e  6,  comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia  e
giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo periodo del comma 3 dell'art. 64-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente: "Le
clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del
comma 2 sono nulle.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo determinato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare   i   decreti   aventi  il  valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             - Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n.  518,  reca  attuazione
          della  direttiva  91/250/CEE relativa alla tutela giuridica
          dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge  nel  capo
          IV  del  titolo  I  della  predetta  legge  la  sezione  VI
          (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater),  recante  norme  sui
          programmi  per  elaboratore.  Si riporta il testo dell'art.
          64-bis (per il testo degli articoli 64-ter e  64-quater  si
          veda in nota all'art. 1 e 2):
            "Art.  64-bis.  -  1.  Fatte  salve  le  disposizioni dei
          successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi
          conferiti  dalla   presente   legge   sui   programmi   per
          elaboratore   comprendono   il   diritto  di  effettuare  o
          autorizzare:
               a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale  o
          parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo
          o  in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali
          il  caricamento,  la  visualizzazione,   l'esecuzione,   la
          trasmissione   o   la   memorizzazione  del  programma  per
          elaboratore  richiedano  una   riproduzione,   anche   tali
          operazioni  sono  soggette  all'autorizzazione del titolare
          dei diritti;
               b) la traduzione, l'adattamento, la  trasformazione  e
          ogni  altra  modificazione  del  programma per elaboratore,
          nonche' la riproduzione dell'opera che  ne  risulti,  senza
          pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
               c)  qualsiasi  forma  di  distribuzione  al  pubblico,
          compresa  la  locazione,  del  programma  per   elaboratore
          originale  o di copie dello stesso. La prima vendita di una
          copia del programma nella Comunita'  economica  europea  da
          parte  del  titolare  dei  diritti,  o con il suo consenso,
          esaurisce  il  diritto  di  distribuzione  di  detta  copia
          all'interno  della  Comunita',  ad eccezione del diritto di
          controllare l'ulteriore locazione del programma  o  di  una
          copia dello stesso".
             -  L'art.  8 di detto decreto aggiunge un comma all'art.
          161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).
             - L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171-bis
          alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).
             - La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122
          del 17 maggio 1991.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il  1993).  L'art.  1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          il   Governo   puo'   emanare  disposizioni  integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          da  essa  fissati,  con la procedura indicata nei commi 3 e
          4".
             - L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La
          disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche
          ai decreti legislativi emanati in esercizio  delle  deleghe
          conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428,
          e  successive  modificazioni,  19  febbraio 1992, n. 142, e
          successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
                               Art. 2.
  1. Il comma 3 dell'art. 64-quater della legge 22  aprile  1941,  n.
633,  introdotto  dall'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, e' sostituito dal seguente:
  " 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1  e
2 sono nulle.".
                               Art. 3.
  1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile  1941,  n.
633,  introdotto  dall'art.  8,  comma  1, del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", e'  sostituita  dalla
seguente: "elusione".
                               Art. 4.
  1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della  legge  22
aprile  1941,  n.  633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a  L.
6.000.000.",  sono  sostituite  dalle  seguenti: "da lire 1.000.000 a
lire 10.000.000.".
  2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della  legge  22
aprile  1941,  n.  633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000",  sono
sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della   programmazione    economica
                                  incaricato   per  il  coordinamento
                                  delle   politiche   della    Unione
                                  europea
                                  AGNELLI,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  CAIANIELLO, Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

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