D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 204
Modificazioni  ed  integrazioni  al decreto legislativo 16 novembre
1994, n. 685, in materia di diritto  di  noleggio  ed  altri  diritti
connessi al diritto d'autore.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  novembre 1994, n. 685, recante
attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre
1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto  di  prestito  e
taluni  diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta'
intellettuale;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  disposizioni  integrative
dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994;
  Visti  gli  articoli  1,  comma  5,  e  6,  comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia  e
giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre  1994,  n.  685,  e'
aggiunto il seguente comma:
  "3-bis.  Gli  importi  derivanti  dall'applicazione  delle sanzioni
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati  all'Ente  nazionale
di  previdenza  e  assistenza  per  i  pittori e scultori, musicisti,
scrittori e autori drammatici.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  ARCELLI, Ministro  del  bilancio  e
                                  della    programmazione   economica
                                  incaricato  per  il   coordinamento
                                  delle    politiche   della   Unione
                                  europea
                                  AGNELLI,  Ministro   degli   affari
                                  esteri
                                  CAIANIELLO,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
                                  PAOLUCCI,  Ministro  per   i   beni
                                  culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo determinato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare   i   decreti   aventi  il  valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             - Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n.  685,  reca  attuazione
          della   direttiva  92/100/CEE  concernente  il  diritto  di
          noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti  connessi
          al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale.
          L'art.  17  di detto decreto inserisce l'art. 171-ter nella
          legge n. 633/1941 (per il testo si veda  in  nota  all'art.
          1).
             - La direttiva 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346
          del 27 novembre 1992.
             -  La  legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita:  "5.  Entro  due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  Governo  puo'  emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi
          da essa fissati, con la procedura indicata nei  commi  3  e
          4".
             -  L'art. 6, comma 1, della medesima legge cosi' recita:
          "1. La  disposizione  dettata  dall'art.  1,  comma  5,  si
          applica  anche  ai decreti legislativi emanati in esercizio
          delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre
          1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992,
          n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992,  n.
          489".

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