D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52
Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  -   legge
comunitaria 1994.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
 
                               Art. 1.
               (Delega al Governo per l'attuazione di
                       direttive comunitarie).
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un  anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano
deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia
prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i  principi  e  i
criteri  generali  dovranno sempre essere previsti quelli della piena
trasparenza e della imparzialita' dell'attivita'  amministrativa,  al
fine  di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una
corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi  opportuni,  i
diritti dei consumatori e degli utenti.
   2.  Se  per  effetto  di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno di cui al comma 1 la  disciplina  risultante  da  direttive
comprese  nell'elenco  di  cui all'allegato A e' modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
   3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  per
il  coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente
ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia  e
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, se non proponenti.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,  a  seguito  di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro  il  termine  di  cui  al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei
deputati ed al  Senato  della  Repubblica  perche'  su  di  essi  sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale termine i
decreti sono adottati. Qualora il  termine  previsto  per  il  parere
delle  Commissioni  scada  nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o  successivamente,  la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
   5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.
                               Art. 2.
            (Partecipazione delle regioni all'attuazione
                      del diritto comunitario).
   1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                               Art. 3.
               (Criteri e principi direttivi generali
                     della delega legislativa).
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
direttive  da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
      a) le amministrazioni interessate provvederanno  all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
      b)  per  evitare  disarmonie  con  le  discipline vigenti per i
singoli settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare,  saranno
introdotte  le  occorrenti  modifiche  o integrazioni alle discipline
stesse;
      c)  salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,   ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni  amministrative  e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a
lire  duecento  milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre  anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei  casi  in  cui  le
infrazioni   ledono   o   espongono  a  pericolo  interessi  generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati  dagli  articoli
34  e  35  della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno
previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per   le
infrazioni   che  espongono  a  pericolo  o  danneggiano  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.  La  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  non  inferiore a lire
cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara'  prevista
per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi
da  quelli  suindicati.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi
previsti, le  sanzioni  suindicate  saranno  determinate  nella  loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese  quelle  che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione  puo'  recare  al
colpevole  o  alla  persona  o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o amministrative identiche  a  quelle  eventualmente  gia'  comminate
dalle  leggi  vigenti  per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
      d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e  che  non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali potranno essere previste nei  soli  limiti  occorrenti  per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i
fondi  gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16  aprile  1987,  n.  183,
osservando  altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7  della  legge
23 agosto 1988, n.  362;
      e)  sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con la disciplina
comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli  da  eseguirsi  a
cura  di  uffici  pubblici in applicazione delle direttive da attuare
sia posto a carico dei soggetti interessati;
      f)  all'attuazione  di  direttive  che  modificano   precedenti
direttive   gia'   attuate   con   legge  o  decreto  legislativo  si
provvedera', se  la  modificazione  non  comporta  ampliamento  della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o
al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
      g)  i  decreti legislativi potranno disporre la delegificazione
della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge,
le quali siano suscettibili di modifiche non  attinenti  ai  principi
informatori  delle  direttive  e  degli  stessi  decreti legislativi,
autorizzando, ai fini delle  suddette  modifiche,  l'esercizio  della
potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita'
competenti;
      h)  i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia  pienamente  conforme  alle prescrizioni delle direttive medesime
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega.
                               Art. 4.
             (Attuazione di direttive comunitarie in via
                           regolamentare).
   1.  Il  Governo  e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9  marzo
1989,  n.   86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato
C, applicando anche il  disposto  dell'articolo  5,  comma  1,  della
citata legge n. 86 del 1989.
                               ART 5.
             (Attuazione di direttive comunitarie in via
                          amministrativa).
   1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n.
86,  le  direttive  da  attuare  in  via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato D.
                               Art. 6. (2)
       (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione
      delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994,
                n. 146, e attuazione delle direttive
                      89/392/CEE e 91/368/CEE).
   1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 22
febbraio 1994,  n.  146,  per  quanto  attiene  all'attuazione  delle
direttive  di  cui  agli  articoli  20,  26,  28  limitatamente  alle
direttive 92/65/CEE e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57  della  legge
medesima,  e'  sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. ((2))
   2. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  5,  della  legge  22
febbraio  1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge limitatamente  all'attuazione  della
direttiva  di  cui  all'articolo  45 della legge 19 febbraio 1992, n.
142.
   3. I termini di cui all'articolo  34,  comma  2,  della  legge  22
febbraio  1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  salvo  per  quanto
concerne  le  direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle
quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I  decreti
per  l'attuazione  delle  direttive  di  cui  al  presente comma sono
sottoposti al parere delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia.
   4.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via  regolamentare,  a
norma  dell'articolo  3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,  le  direttive
89/392/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1989  e  91/368/CEE  del
Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle  Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4
e  applicando  anche  il  disposto  dell'articolo  5,  comma 1, della
medesima legge.
-----------------
AGGIONRNAMENTO (2)
La legge 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto che "Il termine di cui al
comma 1 del presente articolo 6 e' prorogato di un anno  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  limitatamente
all'attuazione delle direttive di cui  all'articolo 37 della legge 22
febbraio 1994, n. 146".
                               Art. 7.
                (Delega al Governo per la disciplina
                   sanzionatoria di violazioni di
                     disposizioni comunitarie).
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie dell'ordinamento nazionale, il Governo,  salve  le  norme
penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  direttive   delle
Comunita'  europee,  attuate  ai  sensi  della  presente legge in via
regolamentare o amministrativa, e di regolamenti  comunitari  vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  La  delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'articolo 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione  europea  e
dei  Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della
presente legge.
                               Art. 8.
         (Riordinamento normativo nelle materie interessate
                    dalle direttive comunitarie).
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni   dettate   in   attuazione   della   delega    prevista
dall'articolo  1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie
ed  apportando  alle  medesime  le   integrazioni   e   modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
   2.  Gli  schemi  di  testo  unico  sono  trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione  del  parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorsi quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche  in
mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI
FONDAMENTALI
 
                               Art. 9.
             (Equiparazione dei cittadini comunitari ai
            cittadini italiani nel settore della stampa).
   1.  Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948,
n.  47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile  ed  il
proprietario  di  giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati
membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.
                              Art. 10.
                (Facolta' per gli enti previdenziali
               di investire in titoli pubblici emessi
                        nell'Unione europea).
   1.  Gli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  e  facoltative di
previdenza ed  assistenza  sociale  possono,  anche  in  deroga  alle
vigenti  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  normative degli
stessi, investire i fondi disponibili in titoli  di  Stato  di  Stati
membri   dell'Unione   europea,  garantiti  dagli  Stati  medesimi  o
dall'Unione,  o  in  titoli  emessi  dalla  Banca  europea  per   gli
investimenti  o  dalla  Banca  europea  per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo.
                              Art. 11.
              (Recepimento della direttiva 94/80/CE del
           Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei
             cittadini dell'Unione europea residenti in
            Italia nelle consultazioni per l'elezione dei
                         consigli comunali).
   1.  La  direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che
stabilisce le modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  voto  e  di
eleggibilita'  alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno  la  cittadinanza,  e'
integralmente recepita nell'ordinamento.
   2.  Al  fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla
direttiva, il Governo e' delegato ad adottare, entro  novanta  giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, disposizioni
aventi valore di legge, con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
      a)  nell'assicurare  il diritto di voto e di eleggibilita' alle
elezioni dei consigli comunali ai  residenti  nello  Stato  italiano,
cittadini   di   altri  Stati  dell'Unione,  che  non  posseggano  la
cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco
del comune di residenza entro congruo termine,  anteriore  alla  data
fissata  per  la  consultazione  elettorale, domanda di iscrizione ad
apposita lista aggiunta istituita presso il comune,  dichiarando:  1)
la  volonta' di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3)
l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente  prevedere  che
il  comune  di  residenza  iscriva i nominativi nella lista aggiunta,
approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando
comunicazione  dell'accoglimento  o  meno,  con  facolta'  in  questo
secondo caso di ricorso contro la decisione;
      b)  consentire  al  cittadino  di  altro  Stato  dell'Unione di
presentare la  propria  candidatura  all'elezione  per  il  consiglio
comunale,  previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione,
dei dati sulla cittadinanza, sulla  residenza  attuale  e  su  quella
precedente  nello  Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di
elettorato passivo anch'esso nello  Stato  di  origine.  In  caso  di
rigetto  della  candidatura,  l'interessato  fruisce  delle  forme di
tutela previste per i candidati, cittadini italiani.
                              Art. 12.
          (Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti
             cittadini dell'Unione europea relativamente
                 a convalide di titoli aeronautici).
   1.  Al  comma  1  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n.  560,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "ed in particolare prescindendo dal possesso della
conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni  e
certificati relativi a pratiche di primo soccorso".
   2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
560, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
   "ART.  3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano,
anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui
all'articolo 23, commi 4 e 5,  e  dell'articolo  24  del  regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 novembre
1988, n. 566".
                              Art. 13.
               (Adeguamento alla normativa europea di
             norme disciplinanti il regime di proprieta'
               degli aeromobili, la navigazione aerea,
         l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole
                           di pilotaggio).
   1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  disposizioni
aventi  valore  di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi
le modifiche opportune o necessarie, in conformita'  dei  principi  e
criteri  direttivi  di  cui  al  presente  articolo,  la legislazione
vigente concernente la disciplina  del  regime  di  proprieta'  degli
aeromobili,  della  navigazione  aerea,  dell'esercizio di imprese di
lavoro  aereo  e  delle  scuole  di  pilotaggio,  dell'assunzione   e
dell'impiego  di personale, comprese le disposizioni del codice della
navigazione, del regolamento per la navigazione aerea  approvato  con
regio  decreto 11 gennaio 1925, n.  356, della legge 8 febbraio 1934,
n. 331, del regolamento approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nonche' le altre norme legisla-
tive comunque rilevanti in materia.
   2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 dovranno essere informate
alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e  dei
regolamenti   dell'Unione  europea  in  materia,  alla  uniformazione
normativa rispetto agli  altri  Stati  membri,  nonche'  ai  seguenti
principi e criteri direttivi:
      a)  equiparazione  della  cittadinanza  di  altri  Stati membri
dell'Unione europea alla cittadinanza italiana,  con  la  conseguente
specificazione  che il termine straniero deve intendersi, in materia,
riferito a persone fisiche, a  persone  giuridiche,  societa',  enti,
organizzazioni  di  Stati  che  non siano membri dell'Unione europea.
Equiparazione altresi' del domicilio e della residenza in altri Stati
membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;
      b) possibilita' per i cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione
europea,  compresi  i  cittadini  italiani,  di ottenere l'iscrizione
presso  albi  e  registri  italiani  e  di  esercitare  le   relative
professioni   aeronautiche   facendo  valere  i  titoli  aeronautici,
professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle
relative  analoghe  professioni  aeronautiche  negli   Stati   membri
dell'Unione europea che li hanno rilasciati;
      c)  modificazione  dei  requisiti di nazionalita' richiesti per
l'iscrizione  nel  registro  aeronautico  nazionale  o  nel  registro
matricolare  dell'Aero  Club  d'Italia  degli aeromobili, consentendo
l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a
persone fisiche o giuridiche,  alle  societa'  ed  alle  associazioni
residenti  o  aventi  sede  in  uno Stato membro dell'Unione europea.
Possibilita'  di  cancellazione  dai registri degli aeromobili che si
intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro  dell'Unione
europea;
      d)  facolta'  per il Ministro dei trasporti e della navigazione
di consentire, anche in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  752
del  codice  della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico
nazionale di aeromobili dei  quali  le  societa'  concessionarie  dei
servizi   di   cui  all'articolo  776  del  predetto  codice  abbiano
l'effettiva  disponibilita'  ancorche'  non  ne  siano  proprietarie,
trasferendo   sulla   societa'   che  ha  l'effettiva  disponibilita'
dell'aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo  comma,
e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;
      e)   possibilita'   di   utilizzo   in   Italia  di  aeromobili
immatricolati in altro Stato membro dell'Unione  europea  per  lavoro
aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;
      f)   facolta'   di   stipulare   relativamente   ad  aeromobili
immatricolati in Italia assicurazioni,  valide  ai  fini  della  loro
circolazione,   anche   con   imprese  autorizzate  dalla  competente
autorita' aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;
      g) trasposizione nel codice della navigazione  della  norma  di
cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando
agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;
      h)  facolta'  di  effettuare  la  dichiarazione  preventiva  di
costruzione di un aeromobile anche quando lo stesso venga  costruito,
anche  parzialmente,  all'estero,  qualora  si  intenda sottoporlo al
controllo tecnico  da  parte  di  enti  ed  autorita'  italiane,  con
corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione
di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;
      i)  semplificazione  e snellimento delle procedure, eliminando,
anche in funzione  della  prevalente  natura  degli  istituti  e  dei
provvedimenti,  la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i
concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva
ai singoli ministri per l'emanazione e modificazione di  disposizioni
tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita
ed economica l'azione amministrativa;
     l)   possibilita'   di   produrre,   il   luogo   di  documenti,
dichiarazioni giusta  il  disposto  dell'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15.
                              Art. 14.
             (Albi dei fornitori nel settore sanitario).
   1.  L'iscrizione  nell'albo  regionale  dei fornitori del Servizio
sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della  legge
27  dicembre  1983,  n.  730,  non  e'  requisito obbligatorio per la
partecipazione alle  gare  ed  alle  aggiudicazioni  per  appalti  di
forniture  nel  settore  sanitario,  di  persone fisiche o giuridiche
stabilite in altri Stati membri della Comunita' europea,  che  devono
comunque   fornire  la  prova  di  iscrizione,  o  la  documentazione
equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE  del
Consiglio del 14 giugno 1993.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  costituisce  norma di
principio.  Le regioni a statuto ordinario  ed  a  statuto  speciale,
nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva
competenza,  sono  tenute  ad  adeguare alla predetta disposizione la
normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge  9
marzo  1989,  n.  86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                              Art. 15.
              (Riciclaggio dei capitali di provenienza
            illecita e circolazione transfrontaliera dei
                    capitali: criteri di delega).
   1.  L'integrazione  dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) provvedere al riordino  del  regime  di  segnalazione  delle
operazioni  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  luglio  1991,  n.
197,  al  fine  di  favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche
attraverso  il  ricorso  a  procedure  informatizzate,   la   massima
efficacia   e   tempestivita'   nella  organizzazione,  trasmissione,
ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi'  effettiva
la  possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per
il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli  intermediari
finanziari;
      b)  prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore
dei  soggetti  che  effettuano  le   segnalazioni,   in   particolare
garantendo  la  tutela  della riservatezza delle stesse in ogni sede,
comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine
di evitare il pericolo di ritorsioni;
      c)  estendere,  ai  sensi  dell'articolo  12  della   direttiva
91/308/CEE,  in  tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle  attivita'
particolarmente  suscettibili  di utilizzazione a fini di riciclaggio
per il fatto di realizzare  l'accumulazione  o  il  trasferimento  di
ingenti  disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque
esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata.  La
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie
di  imprese,  con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su
proposta del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  di
grazia  e  giustizia,  dell'interno  e  delle finanze, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della  presente
delega,  con  la  procedura  di  cui al comma 4 dell'articolo 1 della
presente legge;
      d) riesaminare, al  fine  di  accrescerne  l'efficacia  a  fini
antiriciclaggio,  il regime relativo all'importazione ed esportazione
al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche  eventualmente
modificando  l'articolo  3  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
assicurando  in  ogni  caso  la  compatibilita' di tale regime con la
libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal  diritto
comunitario,  secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
      e)  tenere  conto  adeguato, nel dare attuazione ai criteri che
precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che  emergono
nelle  competenti  sedi  internazionali  ed in particolare in seno al
comitato di  contatto  istituito  dall'articolo  13  della  direttiva
91/308/CEE  ed  al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso,
il  potere  di  identificazione  da  parte  dell'autorita'  consolare
italiana  dei  soggetti  operanti  dall'estero  sara'  limitato  alle
rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
   2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi  dell'articolo  8,
delle  materie  concernenti il trasferimento di denaro contante  e di
titoli  al  portatore,  nonche'  il  riciclaggio  dei   capitali   di
provenienza  illecita,  potra'  procedersi al riordino delle sanzioni
amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al  comma  1,
nei limiti massimi ivi contemplati.
   3.  Al  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo  1,  al  comma  1,  le  parole: "E' vietato il
trasferimento di denaro contante  o  di  titoli  al  portatore"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "E'  vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al  portatore  o
di titoli al portatore";
      b) all'articolo 1, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
     "2-bis.  Il  saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni.";
      c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi  1
e  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolo  1, commi 1, 2 e
2-bis".
                              Art. 16.
     (Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione
              via satellite e ritrasmissione via cavo:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/83/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  sara'  disciplinato  l'esercizio  del   diritto   esclusivo
dell'autore  di  autorizzare  mediante  contratto la comunicazione al
pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;
      b) saranno emanate  disposizioni  per  estendere  nei  casi  di
comunicazione  al pubblico via satellite la protezione prevista dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti  ed
esecutori,  nonche' dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione;
      c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo  compenso
a  favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le
loro interpretazioni in  opere  cinematografiche  e  audiovisive  per
l'utilizzazione   delle   stesse   nelle   emittenti  televisive  che
trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
      d) l'equo compenso di cui alla lettera c) e' riconosciuto anche
agli autori delle opere cinematografiche e  audiovisive  in  caso  di
cessione  al  produttore  dei  diritti  esclusivi  e  qualora  vi sia
utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono
via etere, via cavo e via satellite;
      e) dovranno essere introdotte disposizioni tese  ad  assicurare
che  il  diritto  dell'autore  e dei titolari dei diritti connessi di
autorizzare un cablodistributore alla  ritrasmissione  via  cavo  sia
esercitato  esclusivamente per il tramite di una societa' di gestione
collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli  organismi  di
radiodiffusione per le proprie emissioni;
      f)   dovranno   essere  previste  disposizioni  transitorie  in
conformita' dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.
                              Art. 17. (1)
           (Durata di protezione del diritto d'autore e di
           alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e
                         criteri di delega).
   1.  I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge  22
aprile  1941,  n.  633,  e  successive  modificazioni, previsti dagli
articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis  della  legge  medesima,
sono  elevati  a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione
dei diritti dei produttori di  dischi  fonografici  e  di  apparecchi
analoghi  di  cui  al  titolo  II,  capo  I,  della suindicata legge,
previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E'
inoltre elevato a 50 anni il termine  di  durata  di  protezione  dei
diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica
o  televisiva  di  cui  al  titolo  II,  capo II, della legge citata,
previsto all'articolo 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50
anni il termine di durata di protezione  dei  diritti  degli  artisti
interpreti  e  degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III,
della legge citata, previsto dall'articolo 85 della  legge  medesima.
E'  abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto
legislativo  luogotenenziale  20 luglio 1945, n. 440.  (( E' altresi'
elevato a  cinquanta  anni  il  termine  di durata  di protezione dei
diritti  dei  produttori di opere cinematografiche  o  audiovisive  o
sequenze  di  immagini  in  movimento  di  cui  al  titolo  II,  capo
I-bis,  previsto  dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633.  In  nessun  caso  l'elevazione  della  durata di protezione dei
diritti dei produttori di  opere  cinematografiche o audiovisive o di
sequenze  di  immagini  in  movimento,  nonche'  dei   produttori  di
opere  fonografiche, potra' comportare  l'automatica  estensione  dei
termini  di  cessione  dei  diritti di utilizzo economico delle opere
dell'ingegno effettuata dai loro  autori. Nel rispetto dell'autonomia
contrattuale  delle  parti,  tale  estensione dovra' risultare da una
esplicita pattuizione tra  di esse. )) ((1))
   2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma  1  si
applicano  anche  alle  opere  ed ai diritti sono piu' protetti sulla
base    dei    termini    previgenti  (( ,  sempreche',  per  effetto
dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano  in
protezione alla data del 29 giugno 1995. )) ((1))
   3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui  al
comma  1  si  applicano,  salvo  diverso accordo tra gli autori, loro
eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli
articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale  20  luglio
1945, n. 440.
   4.  Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti
fatti  o  stipulati  (( anteriormente al 29 giugno 1995 )) , anche in
deroga,   per   i   contratti  stipulati  dopo  il  30  giugno  1990,
all'articolo  119,  terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n.  633,
nonche'  i  diritti  legittimamente   acquisiti   ed  esercitati  dai
terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve:
      a)  la  distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere
cadute  in  pubblico  dominio  secondo  la   disciplina   previgente,
limitatamente  alla composizione grafica ed alla veste editoriale con
le quali la pubblicazione  e'  avvenuta,  effettuata  da  coloro  che
avevano  intrapreso  detta  distribuzione  e riproduzione prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione  e
riproduzione  consentita  senza  corrispettivi  si estende anche agli
aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
      b)  la  distribuzione,  limitatamente  al  periodo  di tre mesi
successivo alla data di entrata in vigore della presente  legge,  dei
dischi   fonografici   ed  apparecchi  analoghi,  i  cui  diritti  di
utilizzazione  siano  scaduti  secondo  la   disciplina   previgente,
effettuata  da  coloro  che  hanno  riprodotto e messo in commercio i
predetti supporti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
   5.  Per  quanto  non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione
della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sara' informata  ai  seguenti
principi e criteri direttivi:
      a)  saranno  modificati,  ove  occorra,  i  termini iniziali di
computo della protezione;
      b) saranno riconosciuti e disciplinati i  diritti  relativi  ad
opere  lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la
scadenza di protezione del diritto d'autore,  nonche'  alle  edizioni
critiche  e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformita'
alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della  direttiva,  nel  quadro
dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
      c)  saranno  previste  disposizioni transitorie in relazione ai
rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al  fine  di
salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi;
      d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del
notevole  prolungamento  del termine di durata di protezione rispetto
alle altre categorie di opere, sara' introdotta in via permanente una
previsione di compenso non  rinunciabile  legata  alla  utilizzazione
dell'opera  stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con
la  procedura  di  cui  all'articolo  4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
   6.  E'  comunque  consentita  la  prosecuzione dello sfruttamento,
senza corrispettivo alcuno,  dei  diritti  relativi  alle  opere  per
l'emissione  radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del
servizio di radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo  sfruttamento,
ovvero iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, nel  testo  introdotto dalla legge
di  conversione  23  dicembre  1996,  n. 650,  ha  disposto  che  "le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
a decorrere dal 29 giugno 1995".
                              Art. 18.
                      (Parita' di trattamento).
   1.  Il  Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze,
la Commissione nazionale per la parita' e le  pari  opportunita'  tra
uomo  e  donna  di  cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il
Comitato nazionale  per  l'attuazione  dei  principi  di  parita'  di
trattamento   ed   uguaglianza   di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con  uno
o   piu'   regolamenti,   norme  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento comunitario  e  per  la  realizzazione  dei
programmi  comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e
donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive.
   2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:
      a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di  legge,
le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di
diritto comunitario;
      b)  a  disporre le misure di attuazione di programmi comunitari
per le pari opportunita' e la promozione di azioni positive.
   3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati  secondo
le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea  da
lui  delegato,  di  concerto  con  il Ministro competente, sentito il
parere del Consiglio di Stato e delle  Commissioni  permanenti  della
Camera  dei  deputati  e  del Senato della Repubblica, competenti per
materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro  quaranta  giorni
dalla  richiesta;  decorso  tale  termine  i regolamenti sono emanati
anche in mancanza di detti pareri.
                              Art. 19.
              (Bilancio in forma abbreviata: attuazione
               della direttiva 94/8/CE del Consiglio).
   1.  L'articolo  2435-bis  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
   "ART. 2435-bis. - (Bilancio in forma abbreviata).  -  Le  societa'
possono  redigere  il  bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi,  non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
      1)  totale  dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni
di lire;
      2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500  milioni  di
lire;
      3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
   Nel  bilancio  in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere  maiuscole
e  con  numeri  romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere
detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle
voci CII dell'attivo e D  del  passivo  devono  essere  separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
   Nella  nota  integrativa  sono omesse le indicazioni richieste dal
numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2) 3)  7)  9),  10),  12),
13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste
dal  numero  6)  dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale
dei debiti iscritti in bilancio.
   Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa  le  informazioni  richieste   dai   numeri   3)   e   4)
dell'articolo   2428,  esse  sono  esonerate  dalla  redazione  della
relazione sulla gestione.
   Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo  esercizio  consecutivo  abbiano  superato  due  dei   limiti
indicati nel primo comma".
   2.  Il  comma  1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
   "1. Non sono soggette all'obbligo  indicato  nell'articolo  25  le
imprese  controllanti  che,  unitamente alle imprese controllate, non
abbiano superato, per due  esercizi  consecutivi,  due  dei  seguenti
limiti:
      a)  19.000  milioni di lire nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
      b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni;
      c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".
                              Art. 20.
           (Prestazione di servizi da parte di cooperative
                              sociali)
   1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  5. - (Convenzioni). - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche
in deroga alla disciplina in  materia  di  contratti  della  pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono  le  attivita'  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
ovvero con analoghi organismi aventi sede negli  altri  Stati  membri
della  Comunita'  europea, per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA  sia  inferiore  agli  importi  stabiliti  dalle   direttive
comunitarie  in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni
siano finalizzate a creare opportunita'  di  lavoro  per  le  persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
   2.  Per  la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper-
ative sociali debbono risultare iscritte all'albo  regionale  di  cui
all'articolo  9,  comma  1.  Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione  a  tale
albo  e  risultare  iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3,
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso  dei
requisiti stessi.
   3.   Le   regioni   rendono   noti   annualmente,   attraverso  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  i
requisiti  e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni
ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi  che
ne   abbiano   dimostrato   il  possesso  alle  competenti  autorita'
regionali.
   4. Per le forniture di beni o servizi  diversi  da  quelli  socio-
sanitari  ed  educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia
pari o superiore agli importi stabiliti dalle  direttive  comunitarie
in  materia  di  appalti  pubblici, gli enti pubblici compresi quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono  inser-
ire,  fra  le  condizioni  di  esecuzione,  l'obbligo  di eseguire il
contratto  con  l'impiego   delle   persone   svantaggiate   di   cui
all'articolo  4,  comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di
recupero e inserimento lavorativo. La  verifica  della  capacita'  di
adempiere  agli  obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge, non puo' intervenire nel  corso  delle  procedure  di  gara  e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
CREDITO E RISPARMIO
 
                              Art. 21.
           (Servizi di investimento nel settore dei valori
             mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle
              imprese di investimento mobiliare e degli
                 enti creditizi: criteri di delega).
   1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere   che   la   prestazione   a   terzi,  a  titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati  nella  sezione  A
dell'allegato  alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di
investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino  ad
esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente;
      b)  prevedere  che  le  imprese  di investimento autorizzate in
conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano  prestare  in  Italia  i
servizi   di   cui  all'allegato  alla  direttiva  stessa  in  libera
prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi',
che la vigilanza  sulle  imprese  autorizzate  sia  esercitata  dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme
le  attribuzioni  delle  autorita'  italiane competenti in materia di
elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica
monetaria, nonche' di  costituzione,  funzionamento  e  controllo  di
mercati regolamentari;
      c)  definire  la  ripartizione  delle  competenze  tra la Banca
d'Italia e la Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa
(CONSOB),  ispirandola  ai  criteri  gia' previsti nel titolo I della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di  disciplina
in  relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti
nell'esercizio delle funzioni di controllo;
      d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra  loro  e
con  le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si
applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante  accordi
a  condizione  di  reciprocita',  con  le autorita' degli Stati terzi
preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati  finanziari  e
sulle imprese assicurative;
      e)  stabilire  le  condizioni  di  accesso  all'attivita'  e la
disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle   imprese   di
investimento,  ispirandole  a  criteri obiettivi e garantendo in ogni
caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
      f)  stabilire  che  l'esercizio  dei  poteri  attribuiti   alle
autorita'  competenti  si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e
alla correttezza dei comportamenti degli  intermediari,  alla  tutela
degli  investitori,  alla  stabilita', alla competitivita' ed al buon
funzionamento del sistema finanziario, nonche' alla sana  e  prudente
gestione  degli  intermediari  ed  alla  non  discriminazione tra gli
intermediari ammessi allo  svolgimento  di  uno  o  piu'  servizi  di
investimento;
      g)  prevedere  forme  di vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva, riguardanti l'adeguatezza  patrimoniale,  il  contenimento
del  rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni,  le partecipazioni
detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i  controlli
interni,  le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e
la regolarita' delle negoziazioni. Dovra', inoltre,  essere  prevista
la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
      h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari,
ispirandola   ai  principi  di  cura  dell'interesse  del  cliente  e
dell'integrita'  del  mercato,  di  diligenza,  di  correttezza,   di
trasparenza  e  di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra'
altresi'  tenere   conto   della   esperienza   professionale   degli
investitori;
      i)  nell'applicazione  dei principi si dovra' tener conto della
professionalita'  dei  promotori  finanziari,  anche  al  fine  della
consulenza  relativa    ai  servizi  finanziari e ai valori mobiliari
oggetto della sollecitazione fuori sede;
      l) prevedere che i diritti degli investitori sui  fondi  e  sui
valori   mobiliari   affidati   a  coloro  che  prestano  servizi  di
investimento siano distinti da quelli delle  imprese  affidatarie  ed
adeguatamente salvaguardanti anche attraverso l'eventuale affidamento
dei  fondi  e  dei  valori  mobiliari a soggetto depositari terzi. La
disciplina delle crisi dovra' essere uniforme per  tutti  i  soggetti
autorizzati  all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in
particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di  investimento
a  provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche'
a liquidazione coatta amministrativa;
      m)  prevedere  il  potere   delle   autorita'   competenti   di
disciplinare,  in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in
cui le transazioni relative agli strumenti finanziari  negoziati  nei
mercati  regolamentati  italiani  devono  essere eseguite nei mercati
stessi;
      n) prevedere  la  possibilita'  di  accesso  delle  imprese  di
investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze
temporali  che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri
operatori. Tali soggetti potranno acquistare la  qualita'  di  membri
dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri
e delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
      o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in
modo  da  contemperare  le  esigenze di trasparenza ed efficienza dei
mercati regolamentari e il diritto dei clienti di poter  valutare  in
qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
      p)  le  disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle direttive
93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente  per  lo  svolgimento  dei
servizi  di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere
con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e  dalla
Banca  d'Italia,  secondo  le  rispettive  competenze  normativamente
previste;
      q) disciplinare, secondo  linee  omogenee  e  in  un'ottica  di
semplificazione,  l'istituzione,  l'organizzazione e il funzionamento
dei   mercati   regolamentati,   prevedendo   organismi   di   natura
privatistica,  che  siano  espressione  degli intermediari ammessi ai
singoli   mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
autoregolamentazione     e     intervento,    nonche'    disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorita'  di
controllo,  tenendo  conto  dei  principi in materia di vigilanza sui
mercati contenuti nella legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  e  nel  decreto del Presidente della
Repubblica  29  dicembre  1987,  n.  556,  e  relative   disposizioni
attuative;
      r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
3,  comma  1,  lettera  c),  della  presente  legge,  nel definire le
sanzioni   amministrative   pecuniarie   previste   per    assicurare
l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali
o  particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
particolare riguardo all'applicazione delle  sanzioni  nei  confronti
delle  persone  fisiche.    Dovra'  essere sancita la responsabilita'
delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili
delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e  per  l'esercizio
del  diritto  di  regresso  verso  i  predetti  responsabili, nonche'
adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto
il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,   il   sistema   dei
provvedimenti  cautelari  e delle sanzioni amministrative applicabili
alle  violazioni  di  disposizioni   in   materia   di   servizi   di
investimento.
   2.  In  deroga  al  termine  indicato  all'articolo  1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al  presente
articolo  dovranno  essere emanati entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, al  fine  di  dare  pronta
attuazione   ai  principi  della  parita'  concorrenziale,  del  buon
funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti
nelle direttive stesse.
   3. In sede di riordinamento normativo  delle  materie  concernenti
gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e  mobiliari  e gli altri
aspetti comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi  dell'articolo
8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle  gia'  comminate  da  leggi  vigenti  in  materia  bancaria  e
creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari  offensivita'.
A  tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non costituiscono reato e sono
assoggettate a sanzioni amministrative  pecuniarie,  sulla  base  dei
principi   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni, e fino  ad  un  ammontare  massimo  di  lire  trecento
milioni,  violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un  anno,  con
esclusione  delle  condotte  volte  ad  ostacolare  l'attivita' delle
autorita'  di  vigilanza  ovvero  consistenti  nella  produzione   di
documentazione   non   veritiera  ovvero  che  offendono  in  materia
rilevante il bene giuridico tutelato.
   4. In sede di riordinamento normativo  delle  materie  concernenti
gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e  mobiliari  e gli altri
aspetti  comunque  connessi  potra'  essere  altresi'  modificata  la
disciplina  relativa  alle  societa'  emittenti  titoli  sui  mercati
regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale,  ai
poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo,
secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del  risparmio e degli
azionisti di minoranza.
                              Art. 22.
                  (Deroga a norme costituenti mezzo
                di restrizione dissimulata al libero
                      movimento dei capitali).
   1.  Nel  decreto-legge  28  giugno  1990,  n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo  l'articolo  5
e' inserito il seguente:
   "ART.  5-bis. - 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti,  le  attivita'
di   natura   finanziaria  ed  i  trasferimenti  operati  all'interno
dell'Unione europea, fatta eccezione per i  trasferimenti  da  e  per
l'Italia".
                              Art. 23.
                 (Sistemi di garanzia dei depositi:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  sara'  informata  ai  seguenti  principi  e   criteri
direttivi:
      a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia
dei   depositi  tra  le  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'
bancaria;
      b) prevedere che i sistemi di  garanzia  dei  depositi  abbiano
natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e
agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
      c)  attribuire  alla  Banca d'Italia il potere di autorizzare i
sistemi di garanzia  dei  depositi  e  di  emanare  provvedimenti  in
materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo
agli  obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del
sistema bancario;
      d)  individuare,  fra  quelle  indicate  nell'allegato  I  alla
direttiva,  le  ipotesi  nelle quali la garanzia prestata dai sistemi
puo' essere ridotta o esclusa, secondo criteri che  abbiano  riguardo
alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
      e)  prevedere  il  potere  della  Banca d'Italia di prescrivere
adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia
dei depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura  fornita
dai sistemi stessi;
      f)  prevedere  che  le  succursali  di  banche extracomunitarie
aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non
usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
                              Art. 24.
       (Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo
            e diffusione del prospetto da pubblicare per
                l'ammissione di valori mobiliari alla
                  quotazione ufficiale di una borsa
                valori per quanto riguarda l'obbligo
                  di pubblicazione del prospetto).
   1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento
europeo  e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente  legge,  la  CONSOB  stabilisce  con  propri
regolamenti  o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua
e le modalita' di  pubblicazione,  nonche'  di  aggiornamento,  delle
informazioni  e  dei  dati che devono essere messi a disposizione del
pubblico e tutte le ulteriori  condizioni  ritenute  necessarie,  ove
essa  conceda  le  dispense  dalla  pubblicazione  del  prospetto per
l'ammissione a quotazione in borsa.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
 
                              Art. 25.
              (Attuazione della direttiva 93/13/CEE del
            Consiglio concernente le clausole abusive nei
               contratti stipulati con i consumatori).
   1.  Dopo  il  capo  XIV  del titolo II del libro quarto del codice
civile, e' aggiunto il seguente:
                           "CAPO XIV-BIS.
                   DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE.
   ART.  1469-bis.  -  (Clausole   vessatorie   nel   contratto   tra
professionista   e  consumatore).-  Nel  contratto  concluso  tra  il
consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la  cessione  di
beni  o  la  prestazione  di  servizi,  si  considerano vessatorie le
clausole che, malgrado  la  buona  fede,  determinano  a  carico  del
consumatore  un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
   In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e'
la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi  estranei  all'attivita'
imprenditoriale    o    professionale    eventualmente   svolta.   Il
professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o  privata,
che,  nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza il contratto di cui al primo comma.
   Si presumono vessatorie fino a prova  contraria  le  clausole  che
hanno per oggetto o per effetto di:
      1)  escludere  o limitare la responsabilita' del professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante  da
un fatto o da un'omissione del professionista;
      2)  escludere  o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti del professionista o  di  un'altra  parte  in  caso  di
inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
      3)  escludere  o  limitare   l'opponibilita'   da   parte   del
consumatore  della  compensazione  di  un  debito  nei  confronti del
professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
      4) prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore  mentre
l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad
una condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla  sua
volonta';
      5)  consentire  al  professionista  di  trattenere una somma di
denaro versata  dal  consumatore  se  quest'ultimo  non  conclude  il
contratto  o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di
esigere dal professionista il doppio della somma  corrisposta  se  e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
      6)  imporre  al  consumatore,  in  caso  di  inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, il pagamento  di  una  somma  di  denaro  a
titolo  di  risarcimento,  clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestante eccessivo;
      7)   riconoscere   al   solo  professionista  e  non  anche  al
consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire
al professionista di trattenere anche solo in parte la somma  versata
dal  consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
      8) consentire al professionista  di  recedere  da  contratti  a
tempo  indeterminato  senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
      9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di  evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
      10)  prevedere  l'estensione  dell'adesione  del  consumatore a
clausole che non ha avuto la possibilita' di  conoscere  prima  della
conclusione del contratto;
      11)  consentire al professionista di modificare unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del  prodotto  o
del  servizio  da  fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
      12) stabilire  che  il  prezzo  dei  beni  o  dei  servizi  sia
determinato al momento della consegna o della prestazione;
       13)  consentire  al  professionista di aumentare il prezzo del
bene o del servizio senza che il consumatore  possa  recedere  se  il
prezzo   finale   e'   eccessivamente   elevato   rispetto  a  quello
originariamente convenuto;
      14) riservare al  professionista  il  potere  di  accertare  la
conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello
previsto  nel  contratto   o   conferirgli   il   diritto   esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
      15)  limitare  la  responsabilita'  del professionista rispetto
alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo  nome  dai
mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalita';
      16)  limitare   o   escludere   l'opportunita'   dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
      17)  consentire  al professionista di sostituire a se' un terzo
nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel  caso  di  preventivo
consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
      18) sancire a carico  del  consumatore  decadenze,  limitazioni
della   facolta'   di  opporre  eccezioni,  deroghe  alla  competenza
dell'autorita' giudiziaria,  limitazioni  all'allegazione  di  prove,
inversioni  o  modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla
liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
      19) stabilire come sede del foro competente sulle  controversie
localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
      20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di  un
obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente
della mera volonta' del professionista a  fronte  di  un'obbligazione
immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355.
   Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
a  tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8)
e 11) del terzo comma:
      1) recedere, qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
      2)  modificare,  qualora  sussista  un  giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando entro un  congruo  termine  il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
   Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia
un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma,
il  tasso  di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla  prestazione  finanziaria  originariamente  convenuti,   dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
   I  numeri  8),  11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un  indice  di  borsa  o  di  un  tasso  di  mercato
finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la
compravendita di valuta estera, di assegni di  viaggio  o  di  vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
   I  numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole
di  indicizzazione  dei  prezzi,  ove  consentite  dalla   legge,   a
condizione   che  le  modalita'  di  variazione  siano  espressamente
descritte.
   ART.  1469-ter.  -   (Accertamento   della   vessatorieta'   delle
clausole).  -  La  vessatorieta'  di una clausola e' valutata tenendo
conto della natura del bene o del servizio oggetto  del  contratto  e
facendo  riferimento  alle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto  medesimo  o  di  un
altro collegato o da cui dipende.
   La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla  determinazione  dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.
   Non sono vessatorie le clausole che  riproducono  disposizioni  di
legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi contenuti in convenzioni internazionali  delle  quali  siano
parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o
l'Unione europea.
   Non sono vessatorie le clausole o gli  elementi  di  clausola  che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
   Nel   contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di  moduli  o
formulari  predisposti   per   disciplinare   in   maniera   uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado
siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano  stati  oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.
   ART.  1469-quater.  -  (Forma  e  interpretazione).  - Nel caso di
contratti di cui tutte le clausole o talune clausole  siano  proposte
al  consumatore  per  iscritto,  tali  clausole  devono sempre essere
redatte in modo chiaro e comprensibile.
   In   caso   di   dubbio   sul   senso  di  una  clausola,  prevale
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
   ART. 1469-quinquies. - (Inefficacia). -  Le  clausole  considerate
vessatorie   ai   sensi  degli  articoli  1469-bis  e  1469-ter  sono
inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
   Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
      1) escludere o limitare la responsabilita'  del  professionista
in  caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista;
      2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del professionista o di  un'altra  parte  in  caso  di  inadempimento
totale   o   parziale   o   di  adempimento  inesatto  da  parte  del
professionista;
      3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a  clausole
che  non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
   L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del  consumatore  e  puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
   Il  venditore  ha  diritto di regresso nei confronti del fornitore
per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza  della   declaratoria
d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
   E'   inefficace   ogni   clausola   contrattuale  che,  prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente  articolo,  laddove  il  contratto
presenti  un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
   ART.  1469-sexies.  -  (Azione  inibitoria).  -  Le   associazioni
rappresentative  dei  consumatori e dei professionisti e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o  l'associazione  di  professionisti  che
utilizzano  condizioni  generali di contratto e richiedere al giudice
competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui  sia  accertata
l'abusivita' ai sensi del presente capo.
   L'inibitoria  puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi
di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice  di
procedura civile.
   Il  giudice  puo'  ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
FINANZE
 
                              Art. 26.
                   (Rimborsi IVA a non residenti).
   1. All'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, dopo il terzo
comma, e' inserito il seguente:
   "Sulle somme rimborsate si applicano gli  interessi  nella  misura
prevista  al  primo  comma  dell'articolo  38-bis, con decorrenza dal
centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata
la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la  data
della loro consegna, quando superi quindici giorni".
   2.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire 126 miliardi per l'anno 1995 ed  in  annue  lire  6  miliardi  a
decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 3501 dello stato  di  previsione  del  Ministero
delle  finanze  per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
                              Art. 27.
            (Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci
                   su strada: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/89/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome, assicurare,  eventualmente  anche  con  la  modifica  degli
elementi  di  base  dell'applicazione  della  tassa automobilistica e
dell'addizionale 5 per cento, che  la  tassazione  complessiva  sugli
autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti
tributi  non  sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e
sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva,  avvalendosi,  in  via
transitoria, della facolta' di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale
gettito;
      b)  sopprimere  le  esenzioni  e  le riduzioni della tassazione
previste  dalle  disposizioni  vigenti  non   comprese   tra   quelle
consentite dalla direttiva;
      c)  prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei
valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi  in
ECU,  si  applichera'  in  ciascun  anno il valore dell'ECU del primo
giorno  lavorativo  del  mese  di   ottobre   dell'anno   precedente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
SANITA' E AMBIENTE
 
                              Art. 28.
           (Medicinali per uso umano: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/39/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  che  il   Ministro   della   sanita'   trasmetta
annualmente  al  Parlamento una relazione sull'attivita' del servizio
di farmacovigilanza;
      b) prevedere che il responsabile della immissione in  commercio
di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunita' europea
precisando  che,  per  i  medicinali  gia'  autorizzati  alla data di
entrata in vigore  del  decreto  legislativo,  tale  disposizione  si
applica  in  occasione  del  rinnovo quinquennale dell'autorizzazione
all'immissione in commercio;
      c) prevedere che  la  Commissione  unica  del  farmaco  di  cui
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266,
predisponga la relazione di valutazione sui nuovi medicinali  di  cui
viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo
quanto stabilito dalla normativa comunitaria;
      d)   prevedere   che  le  tariffe  e  i  diritti  dovuti  dagli
interessati per l'esame di domande di autorizzazione alla  immissione
in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni
gia'  concesse  non  siano  inferiori  a un decimo ne' superiori a un
quinto degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia  europea
di valutazione dei medicinali;
      e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona
responsabile  della  farmacovigilanza  e  il  relativo servizio; tale
responsabile  deve  essere  persona  distinta  dal  responsabile  del
servizio  scientifico  previsto  dal  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, ma deve essere posto  in  condizione  di  usufruire  di
tutti  i  dati  di  tale  servizio;  la  persona  responsabile  della
farmacovigilanza esercita le sue funzioni  anche  con  riguardo  alle
specialita'  medicinali  la  cui  commercializzazione  e' affidata ad
altre  imprese,  ai  sensi  dell'articolo  7   del   citato   decreto
legislativo n. 541 del 1992;
      f)  prevedere  che  alle  modifiche  di minore rilevanza di una
autorizzazione gia'  concessa  possa  provvedersi  mediante  semplice
notifica  da  parte  dell'interessato, analogamente a quanto previsto
per i medicinali disciplinati dal regolamento (CEE)  n.  2309/93  del
Consiglio.
   2.  E'  istituito  presso  il  Ministero della sanita', nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato  di  previsione  della  spesa
dello  stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un
servizio  di  farmacovigilanza,  denominato   Dipartimento   per   la
valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi
di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo,  anche  al
fine  di  assicurare  la  sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il
responsabile  del  Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e
scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro
della  sanita'  in  conformita'  a   quelli   richiesti   a   livello
internazionale  tra  i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza
con le aziende produttrici. Il Dipartimento si  avvale  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  della  Commissione  unica  del  farmaco, del
Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di  medicina  generale,
delle  farmacie,  delle  associazioni  dei consumatori, delle aziende
produttrici  e  degli  informatori  scientifici   dei   farmaci.   Il
Dipartimento   provvede  oltreche'  all'espletamento  di  ogni  altra
funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici  gia'
di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui
all'articolo  4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
2 febbraio 1994, n.  196,  alla  elaborazione  di  studi  e  ricerche
sull'utilizzazione  dei  farmaci,  sulla  epidemiologia  e eziologia,
sulla  farmacovigilanza  attiva  e  sulla  interpretazione  dei  dati
ottenuti  nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione
per  la  farmacoepidemiologia  da  destinare  alle  regioni.  Con  il
regolamento   che   definisce   l'ordinamento  delle  competenze  del
Dipartimento  sono  modificate  in  conformita'  le  competenze   del
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196.
                              Art. 29.
              (Prodotti cosmetici: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) prevedere che il Ministero della sanita'  raccolga  dati  da
trasmettere  annualmente  alla  Commissione  delle  Comunita' europee
sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;
      b) definire  il  profilo  professionale  del  valutatore  della
sicurezza  del  prodotto  cosmetico,  prevedendo  il  regime di mutuo
riconoscimento del diploma in ambito europeo cosi' come  disciplinato
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
      c)  prevedere  che  la  responsabilita' della valutazione della
sicurezza possa essere assunta dal direttore  tecnico  gia'  previsto
dalla  legge  11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso
dei requisiti di cui alla lettera b);
      d)  disciplinare  gli  obblighi  delle  aziende  produttrici  o
fornitrici  di  materie  prime  destinate  all'utilizzo  nei prodotti
cosmetici  per  fornire  le  informazioni  relative  alle  specifiche
fisico- chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonche' al
loro  profilo  tossicologico  ed al potere irritante ed allergizzante
del prodotto finito;
      e)  individuare  un  sistema  di  sorveglianza   sui   prodotti
cosmetici  diretto  a  evidenziare  e  a  raccogliere dati, nonche' a
valutare gli eventuali  effetti  indesiderati  provocati  dalla  loro
utilizzazione; l'autorita' preposta e a tal fine individuata provvede
a  raccogliere  le  informazioni  provenienti dalle singole regioni e
province autonome;
      f) designare gli uffici centrali  competenti  a  richiedere  le
informazioni  di  cui  al numero 12) paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1
della direttiva 93/35/CEE;
      g)  prevedere   le   modalita'   che   consentano   l'immediata
individuazione  del  luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico
vengono depositate;
      h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, prevedere  un  organico  sistema  di
vigilanza   e  controllo  degli  stabilimenti  di  produzione  e  dei
magazzini degli importatori, assicurando  una  effettiva  prevenzione
sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;
      i)  individuare le modalita' per l'applicazione della procedura
comunitaria relativa alle condizioni secondo cui un  fabbricante  per
ragioni  di  riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o
piu' ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;
      l) individuare le modalita'  circa  la  corretta  dichiarazione
dell'elenco  degli  ingredienti  da  riportare  sulle  confezioni dei
prodotti.
   2.  E'  fatto  obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze
previste dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE,  in
merito alla sperimentazione sugli animali.
                              Art. 30.
              (Dispositivi medici: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) porre  a  carico  delle  aziende  interessate  l'obbligo  di
dimostrazione  della  corrispondenza  dei  dispositivi  ai  requisiti
prescritti;
      b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti  pubblici,
l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
      c)  prevedere  l'obbligo,  da  parte  del personale sanitario e
delle strutture sanitarie locali,  di  informare  tempestivamente  il
Ministero  della  sanita'  degli  eventuali  difetti  o inconvenienti
correlati all'uso dei dispositivi;
      d) prevedere le opportune norme transitorie per  i  dispositivi
conformi alla normativa in vigore.
                              Art. 31.
                (Impiego di additivi negli alimenti).
   1.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro  della  sanita'  adotta  con  decreti  le
disposizioni  di attuazione delle direttive comunitarie in materia di
additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore  dei
suddetti  decreti,  cessa  il corrispondente divieto di impiego negli
alimenti e nelle  bevande  degli  additivi  previsti  dalle  seguenti
disposizioni:
      a)  articolo  4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto
1962, n. 1354;
      b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo
comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;
      c) articolo 2, secondo comma, della legge 16  giugno  1960,  n.
623.
      d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;
      e)  articolo  37,  undicesimo comma, lettera b), e articolo 38,
primo comma, lettere b) e c),  del  regio  decreto-legge  15  ottobre
1925,  n.  2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e suc-
cessive modificazioni;
      f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;
      g)   articoli  8,  10  e  16,  primo  comma,  lettera  c),  del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  19
maggio 1958, n.  719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto.
                              Art. 32.
                  (Igiene dei prodotti alimentari:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/43/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  stabilire  idonee  garanzie  a  tutela  della  salute   del
consumatore;
      b)  stabilire  le  procedure  per  l'adeguamento da parte delle
imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;
      c) prevedere la  fissazione  di  criteri  microbiologici  e  di
controllo  della  temperatura per classi di prodotti alimentari anche
in applicazione di norme comunitarie;
      d) promuovere l'eleborazione  di  manuali  di  corretta  prassi
igienica  da  parte  dei settori dell'industria alimentare e di altre
parti interessate, prevedendo modalita' di valutazione degli stessi;
      e) promuovere, d'intesa con le regioni e  le  unita'  sanitarie
locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione
alimentare,  anche  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, con la
partecipazione dei docenti di materie scientifiche  e  di  educazione
fisica,   nell'ambito   delle  attivita'  didattiche  previste  dalla
programmazione annuale;
      f)  prevedere  che  l'autorita'  incaricata  di  effettuare  il
controllo,   qualora   riscontri   la  mancanza  o  la  non  corretta
applicazione  dei  previsti   sistemi   di   autocontrollo,   proceda
all'accertamento   della  violazione  ai  fini  dell'applicazione  di
sanzioni amministrative e che tale autorita'  proceda  altresi'  alla
denuncia  alla  autorita'  giudiziaria  qualora il responsabile dello
stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non
abbia  eliminato   gli   inconvenienti   riscontrati   in   sede   di
autocontrollo  o  nel  corso  dei controlli effettuati da parte delle
competenti autorita', compromettendo la qualita' e la  sicurezza  del
prodotto  in  difformita'  dai  parametri igienico-sanitari stabiliti
dalle norme vigenti.
                              Art. 33.
            (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/99/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) stabilire i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica
dei laboratori competenti per le attivita' di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, provvedendo   anche all'individuazione,  sentite
le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, degli
organismi responsabili della  valutazione  dei  suddetti  laboratori,
secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;
      b)  stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano  prevedano  ed  aggiornino  i  requisiti  professionali  e
formativi, nonche' i criteri per il loro aggiornamento, del personale
dei   servizi   cui  compete  il  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari, con particolare  riguardo  al  personale  che  opera  nei
settori  della  chimica,  della  chimica  alimentare,  della medicina
veterinaria, della medicina, della  microbiologia  alimentare,  della
igiene  alimentare,  della  tecnologia  alimentare  e legislazione, e
definiscano  i  criteri  per  l'individuazione  delle  tipologie  del
personale   stesso  nonche'  i  requisiti  minimi  necessari  per  il
funzionamento dei laboratori;
      c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie  del
personale  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  i  requisiti  minimi
necessari per il funzionamento dei laboratori;
      d) definire i criteri e le  modalita'  attraverso  i  quali  le
regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle
attivita'  di  controllo  ufficiale  dei prodotti alimentari che, per
motivi di  complessita'  e  di  valutazione  costo-beneficio,  devono
essere effettuate in particolari strutture;
      e)  prevedere  procedure  per l'attuazione del sistema di mutua
assistenza amministrativa  in  materia  di  controllo  ufficiale  dei
prodotti  alimentari,  di  scambio  di  informazioni  e  di ispezioni
congiunte con gli esperti dell'Unione europea.
                              Art. 34.
             (Medicinali veterinari: criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  93/40/CEE  e
93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) inserire le opportune previsioni relative ai  riconoscimenti
di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio rilasciate da altro
Stato membro;
      b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle  domande
di  autorizzazione  all'ammissione  in  commercio  di  un  medicinale
veterinario, attraverso idonei meccanismi di  coordinamento  fra  gli
Stati membri;
      c)  migliorare  la  collaborazione e lo scambio di informazioni
fra gli Stati  membri,  anche  attraverso  il  sistema  nazionale  di
farmacovigilanza;
      d)   prevedere   norme   transitorie  e  di  coordinamento  che
consentano  una  gestione  senza  soluzione  di   continuita'   delle
autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le
disposizioni  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il
proseguimento   dell'esame   delle    domande    di    autorizzazione
all'immissione   in   commercio  per  i  prodotti  da  biotecnologia,
presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo  le  disposizioni
del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
                              Art. 35.
             (Controlli veterinari: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/118/CE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  garantire  il  funzionamento  del  sistema  dei   controlli
veterinari  assicurando  che  i  contributi  riscossi coprano i costi
effettivamente sostenuti  per  l'attuazione  dei  controlli  e  delle
ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli
medesimi;
      b)  evitare  qualsiasi  forma  di  doppia imposizione, salva la
possibilita' di riscuotere un  contributo  per  la  lotta  contro  le
epizoozie  individuandone  l'entita' da vincolare alla attuazione dei
programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;
      c)  individuare  i  soggetti  obbligati   ai   versamenti   dei
contributi comunitari;
      d)  evitare  qualsiasi  restituzione  diretta  o  indiretta dei
contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;
       e) prevedere criteri  di  adeguamento  periodico  dei  livelli
contributivi ai costi effettivi.
                              Art. 36.
         (Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali
                  per animali: criteri di delega).
   1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE
della  Commissione  sara'  informata  ai  seguenti principi e criteri
direttivi:
      a) assicurare che gli alimenti non possano costituire  pericolo
per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
      b)   prevedere  precise  modalita'  per  la  loro  destinazione
rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
      c) prevedere idonee ed efficaci modalita'  di  vigilanza  e  di
controllo.
                              Art. 37.
           (Protezione degli animali: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/119/CE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  l'individuazione   di   diverse   modalita'   di
abbattimento  o  di  macellazione  che  offrano  maggiori garanzie di
protezione per gli animali;
      b) prevedere idonee modalita' di verifica  delle  procedure  di
controllo e di ispezione localmente effettuate;
      c)  prevedere  idonee modalita' di vigilanza e controllo per le
operazioni di macellazione al di fuori dei macelli;
      d) confermare il  divieto  di  macellazione  al  di  fuori  dei
macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
                              Art. 38.
           (Classificazione, imballaggio ed etichettatura
           delle sostanze pericolose: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  92/32/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione
della direttiva  92/32/CEE,  la  disciplina  di  livello  legislativo
concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze  pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi
per l'uomo e per l'ambiente relativi alle  sostanze  notificate,  con
conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e succes-
sive  modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24
novembre 1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n. 141;
   b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di
modifica degli allegati alla direttiva  67/548/CEE  si  provveda  con
decreto  del  Ministro  della  sanita',  emanato  di  concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  con  il
Ministro  dell'ambiente,  ogni  qualvolta  la nuova direttiva preveda
poteri discrezionali degli Stati membri per il  proprio  recepimento.
Il  predetto  criterio  dovra'  essere applicato anche alle direttive
comunitarie gia' emanate  ma  non  ancora  recepite  nell'ordinamento
italiano;
   c)  prevedere  che  le  spese  relative  alle prestazioni rese dal
Ministero della sanita' e dall'Istituto superiore  di  sanita'  siano
poste   a  carico  delle  imprese  notificatrici  di  nuove  sostanze
chimiche,  secondo  le  tariffe  e  le  modalita'  di  versamento  da
stabilire  con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro.
                              Art. 39.
             (Trasporti marittimi di merci pericolose o
                            inquinanti).
   1.  Il  Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad
attuare  la  direttiva  93/75/CEE  del   Consiglio,   relativa   alle
condizioni  minime  necessarie  per le navi dirette a porti marittimi
della Comunita' europea o che  ne  escono  e  che  trasportano  merci
pericolose  o  inquinanti,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri:
      a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave  diretta
a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci
pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore
di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e
sistemazione  a  bordo  delle  merci pericolose o inquinanti, nonche'
ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in  mare
che  costituisca  una minaccia per la fascia costiera o per interessi
connessi;
      b) collaborazione con le autorita' competenti  di  altri  Stato
membro  per  la  prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e
costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose  o
inquinanti.
   2.  I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. I regolamenti di cui al  presente  articolo  possono  demandare  a
decreti  ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  emanazione  di  regole
tecniche e modalita' di applicazione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
LAVORO
 
                              Art. 40.
           (Licenziamenti collettivi: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  92/56/CEE  del Consiglio sara'
informata all'obiettivo dell'armonizzazione della  disciplina  recata
dalla  legge  23  luglio  1991, n. 223, di attuazione della direttiva
75/129/CEE del Consiglio, integrando  la  consultazione  con  l'esame
delle  possibili  misure  di  riqualificazione e di riconversione dei
lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che  gli  obblighi  di
informazione  e  consultazione  siano adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti  siano  prese  dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
                              Art. 41.
                       (Abrogazione di norme).
   1.  La legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, e'
abrogata.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
PRODUZIONE INDUSTRIALE
 
                              Art. 42.
          (Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili).
   1.  All'articolo  11  della  legge  26  novembre  1973, n. 883, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge  si  applicano  ai
prodotti   tessili   provenienti  da  un  Paese  terzo  sottoposti  a
lavorazione  su  territorio   nazionale,   non   commercializzati   e
riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea".
                              Art. 43.
                      (Norme sugli imballaggi).
   1.  L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa agli imballaggi e ai  rifiuti  di  imballaggio
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  norme  volte  alla prevenzione ed alla riduzione
dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli
scambi e distorsioni della concorrenza;
      b)  prevedere  la   costituzione   di   sistemi   aperti   alla
partecipazione   degli  operatori  dei  settori  interessati  e  alla
partecipazione degli enti pubblici, ai fini  della  restituzione  e/o
raccolta  degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il
principio della responsabilita' condivisa;
      c) definire strumenti economici al fine di  disporre  di  fondi
sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
      d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di
capacita'  inerenti  al  recupero,  al  riciclaggio e agli sbocchi di
mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
      e) definire modalita' di incentivazione  al  riutilizzo,  anche
attraverso  sistemi  di  cauzionamento  degli  imballaggi, nonche' le
misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
      f)  definire  linee  guida  per  l'integrazione  dei  piani  di
gestione dei rifiuti;
      g)  elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della
riduzione  alla  fonte  dei  rifiuti  da   imballaggio,   soprattutto
attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
      h)  definire  le modalita' di analisi per la determinazione dei
metalli pesanti negli imballaggi;
      i) definire le modalita' di informazione agli utenti;
      l) definire modalita' di incentivazione  alla  raccolta,  anche
mediante  modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di  tasse sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
      m) adottare ogni  misura  utile  al  fine  dell'attuazione  del
principio secondo il quale chi e' responsabile dell'inquinamento deve
assumersi gli oneri economici per la sua eleminazione;
      n)  prevedere  che  l'attuazione  della  direttiva non comporti
oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti
del settore pubblico allargato;
      o) fissare un obiettivo di recupero da  raggiungere  in  cinque
anni  del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo
del 50 per cento;
      p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera  o)
ed antro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento,
avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di
imballaggio,  garantendo  comunque un riciclo non inferiore al 15 per
cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.
                              Art. 44.
            (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188).
  1.  Il  titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal
seguente:  "Tutela  della  ceramica  artistica e tradizionale e della
ceramica di qualita'".
  2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  La tutela della denominazione di origine delle produzioni di
ceramica  artistica  e  tradizionale,  ai  fini  della difesa e della
conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene
attuata   con   l'apposizione   del  marchio  "ceramica  artistica  e
tradizionale",  in  conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal
Consiglio  nazionale  ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle
altre  produzioni  ceramiche,  effettuate in conformita' all'apposito
disciplinare   approvato  dal  Consiglio  nazionale  ceramico,  viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".".
  3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale
e   di   qualita',  ha  l'obbligo  di  uniformare  le  procedure  per
l'acquisizione  del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione
italiana  in  materia;  il  Consiglio  nazionale  ceramico approva la
conformita'   ai   requisiti   del  prodotto  estero  attraverso  una
successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di
opposizione  da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore
estero  puo'  chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la
verifica.  In  caso  di utilizzo illecito del marchio, il comitato di
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
puo' disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.
  4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati
attraverso:
      a) il Consiglio nazionale ceramico;
      b) i comitati di disciplinare;
      c)  le  regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze;
      d)  i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2".
  5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita'
all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico,
sono considerate ceramica di qualita'".
  6.  All'articolo  3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
    "3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale
ceramico,  un  "registro  dei  produttori  di  ceramica  artistica  e
tradizionale"  e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'"
destinati  alle  iscrizioni  dei  produttori ceramici di Paesi membri
dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta".
  7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  E'  istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito
di  tutelare  la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il
patrimonio  storico  e  culturale  tradizionale nonche' i modelli e i
decori tipici, e la ceramica di qualita'".
  8.  La  lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio
1990, n. 188, e' sostituita dalla seguente:
    "c)  definisce  e  approva  il  disciplinare  di produzione della
ceramica di qualita';".
  9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dai seguenti:
    "3.  Le  spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei
registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei
comitati  di  disciplinare  di  cui all'articolo 7, sono a carico dei
richiedenti.
    3-bis.  Con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  adottato  di  concerto con il Ministro del tesoro,
sono  determinati  l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e
le  relative  modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra'
coprire  tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento
dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari".
  10.  All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
    "7-bis.  Il  Consiglio  nazionale  ceramico  nomina  un  apposito
comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con
le medesime finalita' dei comitati previsti nel presente articolo per
quanto  riguarda  l'attivita'  di  produttori di ceramica artistica e
tradizionale di cui al comma 3-bis dell'articolo 3.".
  11.  Il  comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
e' sostituito dal seguente:
    "3.  Il  disciplinare  di  produzione  della ceramica di qualita'
viene definito dal Consiglio nazionale ceramico".
  12.  Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
il   secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  Consiglio
nazionale  ceramico  nel  disciplinare  per  la  ceramica di qualita'
prevede le modalita' relative al controllo".
  13.  Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
le  parole:  "Tutela  della  ceramica  artistica tradizionale e della
ceramica  italiana  di  qualita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Tutela  della  ceramica  artistica  tradizionale e della ceramica di
qualita'".
                              Art. 45.
              (Prodotti a doppio uso militare e civile:
                         criteri di delega).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un  decreto  legislativo  per
dare  attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla
decisione  del  Consiglio   dell'Unione   europea   n.   94/942/Pesc,
sull'esportazione  di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche
mediante norme di riforma della  legge  27  febbraio  1992,  n.  222,
l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.
   2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1 e' adottato nel
rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei  seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
     a)   semplificare   e  snellire  i  procedimenti  amministrativi
previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222,  ivi  compresi  quelli
volti   al   rilascio   delle   autorizzazioni  globali,  generali  o
specifiche;    definire    forme    semplificate    o     sostitutive
dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non
compresi  nell'elenco  previsto  dall'allegato  I  alla decisione del
Consiglio dell'Unione europea n.  94/942/Pesc, in ordine ai quali  il
Ministero  del  commercio  con  l'estero  abbia  disposto,  ai  sensi
dell'articolo 5  del  regolamento  (CE)  n.  3381/94  del  Consiglio;
prevedere  le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione
all'esportazione nonche' per la revoca, per  l'annullamento,  per  la
sospensione e per la modifica della stessa;
      b)   razionalizzare   le   competenze   delle   amministrazioni
interessate con particolare riguardo all'attivita' di  coordinamento,
di  istruttoria  e  di  controllo  attraverso  il rafforzamento delle
funzioni ispettive e di  verifica;  procedere  alla  revisione  della
composizione  del  comitato  consultivo e del comitato tecnico di cui
alla legge 27 febbraio 1992, n.  222, e delle modalita'  di  rilascio
dei   relativi   pareri,   ulteriormente   definendo   le  rispettive
competenze;
      c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attivita'  degli
esportatori  attraverso la conservazione dei registri e dei documenti
commerciali per un periodo non  inferiore  a  tre  anni,  consentendo
l'accesso  presso  gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e
assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente
sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso
finale civile,  attraverso  il  coinvolgimento  delle  rappresentanze
consolari all'estero e in conformita' alle indicazioni previste dalla
legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;
      d)  ridefinire  le disposizioni sanzionatorie finali dei limiti
edittali  gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente  al  fine   di
adeguarle   alla   nuova   normativa,  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna  infrazione
presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.
   3.   La   concessione   delle  formalita'  semplificate,  prevista
dall'articolo 6 del regolamento (CE) n.  3381/94  del  Consiglio,  e'
disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
                              Art. 46.
            (Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa
          alla procedura di informazione nel settore delle
              norme e delle regolamentazioni tecniche).
   1.  L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART. 1. - (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della  presente
legge,  nonche'  per  l'esercizio delle competenze di cui al decreto-
legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
      a)  "prodotto":  i  prodotti  di  fabbricazione industriale e i
prodotti agricoli;
      b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un
documento che definisce le caratteristiche richieste a  un  prodotto,
quali  i  livelli  di  qualita'  o di utilizzazione, la sicurezza, le
dimensioni, nonche'  le  prescrizioni  applicabili  al  prodotto  per
quanto  riguarda  la  denominazione  di  vendita,  la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono
altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi
ai prodotti agricoli ai sensi  dell'articolo  38,  paragrafo  1,  del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, i prodotti destinati
all'alimentazione umana e  animale,  nonche'  i  medicinali  definiti
dall'articolo  1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i
metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri  prodotti,
quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
      c)  "altro  requisito":  un  requisito diverso da una specifica
tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in  particolare
dei  consumatori  o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita
dopo   la   commercializzazione,   quali   le   sue   condizioni   di
utilizzazione,   di   reimpiego   o  di  eliminazione,  qualora  tali
condizioni possano influenzare in modo significativo la  composizione
o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
      d)  "norma":  una  specifica tecnica, approvata da un organismo
riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la  cui
osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti
categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono
norme  internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe
a disposizione  del  pubblico  rispettivamente  da  un'organizzazione
internazionale,  da  un organismo europeo o da un organismo nazionale
di normalizzazione;
      e)  "programma  di  normalizzazione":  il   piano   di   lavoro
predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente
l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;
      f)  "progetto di norma": il documento contenente il testo delle
specifiche tecniche per una determinata  materia,  per  la  quale  si
prevede  l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale
e che e' distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;
      g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli  organismi
elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;
      h)   "organismo   nazionale   di  normalizzazione":  uno  degli
organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;
      i) "progetto di regola tecnica":  il  testo  di  una  specifica
tecnica   o  di  altro  requisito,  comprendente  anche  disposizioni
amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte
degli organi competenti e che si trovi in una fase  preparatoria  che
permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;
      l)  "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli
altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad  esso
si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o
altro   requisito,   la   cui   osservanza  e'  obbligatoria  per  la
commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto  sul  territorio
nazionale  o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
intese   a   vietare   la  fabbricazione,  la  commercializzazione  o
l'utilizzazione di  un  prodotto  ad  eccezione  di  quelle  indicate
all'articolo 9, comma 6.
   2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
      a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
che  fanno  riferimento  a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a
codici professionali o di buona prassi che  si  riferiscono,  a  loro
volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza
conferisce  una  presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate
dalle   suddette   disposizioni    legislative,    regolamentari    o
amministrative;
      b)  gli  accordi  facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e'
parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di
altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
      c) le specifiche tecniche e gli altri  requisiti  connessi  con
misure  di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo
di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o
di altri requisiti ad eccezione delle  specifiche  tecniche  e  degli
altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale".
   2.  L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART. 3. - (Nomine di  rappresentanti  dello  Stato  nel  Comitato
della  Commissione  delle  Comunita'  europee). - 1. I rappresentanti
dello  Stato  italiano  in  seno  al  Comitato  permanente   previsto
dall'articolo  5  della  direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono
nominati  dal  Ministro  degli  affari   esteri,   su   designazione,
rispettivamente,   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro  del
lavoro  e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni,  nell'ambito  dei   funzionari   delle   direzioni
generali   specificatamente   competenti   e   di  esperti  altamente
specializzati.
   2.  I  rappresentanti  di  cui  al  comma  1 coordinano la propria
attivita' con le altre amministrazioni pubbliche  interessate,  anche
mediante  la  periodica  convocazione  di conferenze di servizi con i
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
   3.  Possono  essere  designati,  di  volta  in  volta,   in   casi
particolari,  funzionari  di  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti
altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al
Comitato di cui al comma 1".
   3. L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e'  sostituito
dal seguente:
   "ART.  4.  -  (Organismi  italiani  di  normalizzazione) - 1. Ogni
modifica  degli  organismi  italiani  di   normalizzazione   di   cui
all'elenco  allegato  alla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, e'
comunicata alla Commissione  delle  Comunita'  europee  dal  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  previo decreto
interministeriale adottato di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri,  del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le
modifiche   entrano   in   vigore  alla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
   2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di  organismo
di  normalizzazione  ai  fini  della presente legge e' esercitata dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  che  riferisce  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al
settore   dell'ingegneria  civile  e  strutturale,  d'intesa  fra  il
Consiglio nazionale delle  ricerche  e  il  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici".
   4.  L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART. 5. - (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle
amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli
organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita'
europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati  membri  della
Comunita'  europea,  nonche'  il  Comitato europeo di normalizzazione
(CEN),   l'Istituto   europeo   per   la   standardizzazione    nelle
telecomunicazioni  (ETSI)  e  il  Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC)  sui  programmi  di  normalizzazione  e  sui
progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di
una  norma  internazionale  o europea, indicando in particolare se la
norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero
la trasformazione di una norma internazionale o europea e  segnalando
in  tal  caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di
cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
   2. Le informazioni ricevute  dagli  organismi  di  normalizzazione
degli  altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI
e  dal   CENELEC,   sono   trasmesse   dagli   organi   italiani   di
normalizzazione  all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente  al
settore  dell'ingegneria  civile  e  strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
   3. Presso il Dipartimento per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  viene
indetta, con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con  le
amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica
ad  applicazione  generale  per la cui emanazione o approvazione sono
competenti, nonche' i testi definiti dei provvedimenti,  al  fine  di
verificare la completezza dell'informazione che verra' trasmessa alla
Commissione   delle   Comunita'   europee   a   cura   del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in  relazione
alla  eventuale  richiesta  di  procedura d'urgenza. Ogni progetto e'
corredato da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che
ne  rendono  necessaria  l'adozione   e   dall'eventuale,   motivata,
richiesta di riservatezza, alla quale il Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   si   conforma  nell'effettuare  la
trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore
o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del
Consiglio  dei  ministri  sono  presentati,  a  cura  dei   Ministeri
proponenti,  subito  dopo la loro approvazione da parte del Consiglio
dei ministri.
   4. Se il progetto  di  regola  tecnica  fa  parte  di  una  misura
prevista  in  atti comunitari diversi dalla direttiva 83/89/CEE, puo'
essere  comunicato  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee   in
conformita'   al  presente  articolo,  ovvero  secondo  la  procedura
prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal
caso nella comunicazione e' espressamente dichiarato  che  la  stessa
vale  anche  ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione
e'  data  notizia  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato   e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   5.  Se  il  progetto  di  regola  tecnica  mira  a   limitare   la
commercializzazione   o   l'utilizzazione  di  una  sostanza,  di  un
preparato o di un  prodotto  chimico,  anche  per  motivi  di  salute
pubblica  o  di  tutela  dei  consumatori  o  dell'ambiente,  esso e'
comunicato unitamente ad un promemoria  relativo  alla  sostanza,  al
preparato  o  al  prodotto,  ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali  informazioni  sono  disponibili,  nonche'  alle
conseguenze  per  la  salute  pubblica  o la tutela del consumatore o
dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata  secondo
i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di
cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove
si  tratti  di  una sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3,
paragrafo  2,  della  direttiva  92/32/CEE  nel  caso  di  una  nuova
sostanza.
   6.  La  procedura  di  notifica di cui al presente articolo non si
applica    alle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
amministrative,  o  agli  accordi  facoltativi di cui all'articolo 9,
comma 6".
   5. L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e'  sostituito
dal seguente:
   "ART.   6.  -  (Comunicazione  delle  informazioni  da  parte  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1.  Le
informazioni  acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  nel   corso   della   procedura   comunitaria   di
informazione   nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni
tecniche  sono  poste  a  disposizione  delle  altre  amministrazioni
pubbliche  interessate.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato definisce le  modalita'  per  assicurare  il  flusso
delle  informazioni,  anche mediante sistemi di posta elettronica. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a
garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti,  singoli
od   associati,  anche  attraverso  l'ausilio  di  adeguati  supporti
informatici  e  di  sportelli  al  pubblico,  aperti  a  cura   delle
amministrazioni regionali.
   2.  Le  osservazioni  elaborate  da  parte  delle  amministrazioni
statali,  relative  ai  progetti  di  norme  o  di  regole   tecniche
presentate  da  altri  Stati  membri, sono trasmesse alla Commissione
delle Comunita' europee  a  cura  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato.  Tali  osservazioni  possono fondarsi
unicamente sugli aspetti suscettibili  di  costituire  ostacolo  agli
scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto".
   6.  L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  9.  -  (Differimento  della  messa  in  vigore  di   regole
tecniche). - 1. Le regole tecniche non possono essere messe in vigore
prima  del  termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto
alla Commissione delle Comunita' europee.
   2. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola  tecnica
e'  oggetto  di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di
osservazioni di uno Stato membro della Comunita' europea,  in  quanto
suscettibile  di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei
beni, la messa in vigore della regola tecnica  e'  differita  di  sei
mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la
messa  in  vigore  riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), il differimento e' di quattro mesi.
   3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la
regola tecnica riguarda una proposta di direttiva  o  di  regolamento
presentata  al  Consiglio  o  una  materia  oggetto  di  proposta  di
direttiva, di regolamento o di decisione ovvero notifica l'intenzione
di  presentare  al  Consiglio  una  proposta  di   direttiva   o   di
regolamento,  la  messa in vigore della regola tecnica e' rinviata di
dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.
   4. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il  periodo
di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a
diciotto mesi.
   5.  La  sospensione  di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione
comunica il ritiro della proposta o del progetto  o  la  rinuncia  ad
adottare  un  atto  comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto
comunitario vincolante.
   6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni  legisla-
tive, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:
      a)  si  conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo
all'adozione di specifiche tecniche;
      b)   soddisfano   gli   impegni   derivanti   da   un   accordo
internazionale  che  da'  luogo  all'adozione  di specifiche tecniche
comuni nella Comunita';
      c) fanno uso di clausole di salvaguardia  previste  negli  atti
comunitari cogenti;
      d)   applicano  l'articolo  8,  paragrafo  1,  della  direttiva
92/59/CEE  del  Consiglio,  relativa  alla  sicurezza  generale   dei
prodotti;
      e)  eseguono  una  sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee;
      f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta
della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.
   7. Il presente articolo non si applica alle  regole  tecniche  che
vietano  la  fabbricazione  di  prodotti  senza ostacolarne la libera
circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera  c).  I  commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
   8. Il presente articolo non si applica  se  l'adozione  di  regole
tecniche   e'  resa  necessaria  da  urgenti  motivi  dovuti  ad  una
situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della  salute
delle  persone  e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla
sicurezza  o  per  ottemperare  ad  obblighi  derivanti  da  trattati
internazionali".
    7.  L'articolo  2  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317, come
sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge 29  dicembre  1990,
n. 428, e' abrogato.
                            Art. 47. (3)
            (Procedure di certificazione e/o attestazione
                   finalizzate alla marcatura CE).
   1.  ((  Le  spese  relative  alle  procedure di certificazione e/o
attestazione  per  l'apposizione  della  marcatura CE, previste dalla
normativa  comunitaria,  nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame  delle  istanze  presentate  per  le stesse finalita', sono a
carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione
europea. ))
   2.   Le   spese   relative   ((   alle  procedure  finalizzate  ))
all'autorizzazione  degli organismi ad effettuare le procedure di cui
al  comma  1  sono  a  carico  dei  richiedenti. Le spese relative ai
successivi  controlli  sugli  organismi  autorizzati sono a carico di
tutti  gli  organismi  autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei
prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
   3.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita' di cui al comma 1, se
effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello
Stato,  e  dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di  previsione dei
Ministeri  interessati  sui  capitoli  destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati
commi  e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti  mediante
l'acquisizione  temporanea  a  titolo  gratuito dei prodotti presso i
produttori, i distributori ed i rivenditori.
   4.  Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto  con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno  ogni  due  anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di
cui  al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da
organi  dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla
base  dei  costi  effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di
riscossione  delle  tariffe  stesse  e dei proventi a copertura delle
spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti
sono  altresi'  determinate  le  modalita' di erogazione dei compensi
dovuti,    in    base    alla   vigente   normativa,   al   personale
dell'amministrazione  centrale  o periferica dello Stato addetto alle
attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per
l'acquisizione   a   titolo   gratuito   e  la  successiva  eventuale
restituzione   dei   prodotti  ai  fini  dei  controlli  sul  mercato
effettuati  dalle  amministrazioni  vigilanti  nell'ambito dei poteri
attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei
prodotti  sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
   5.  Con  l'entrata  in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo,  sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
   6.  ((  I  decreti  di  cui al comma 4 sono emanati entro sessanta
giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di
recepimento   delle   direttive  che  prevedono  l'apposizione  della
marcatura  CE;  trascorso  tale  termine, si provvede con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica;  le
amministrazioni   inadempienti  sono  tenute  a  fornire  i  dati  di
rispettiva competenza )).
                              Art. 48.
              (Certificazione marchio CE per il settore
                  industriale: criteri di delega).
   1.  All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la
parte in cui modifica ed integra direttiva  comunitarie  attuate  con
leggi  e  con  atti  aventi forza ed efficacia di legge, si provvede,
fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
      a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge
18 ottobre 1977, n. 719, di recepimento della direttiva 73/23/CEE  in
materia  di  armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati membri
relativamente al materiale elettrico destinato ad  essere  utilizzato
entro alcuni limiti di tensione;
      b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive
87/404/CEE   e   90/488/CEE   in   materia  di  armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti  semplici
a pressione;
      c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva
88/378/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
      d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di recepimento  della  direttiva
89/686/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;
      e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della  direttiva
90/384/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a  funzionamento
non  automatico,  prevedendo  che  il  Ministero  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  individui  gli  impieghi  di   scarsa
rilevanza  ai  fini  della tutela e della fede pubblica, da esonerare
dall'obbligo di verificazione periodica;
      f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della  direttiva
90/385/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.
   2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per  le
parti  in  cui  modifica ed integra direttive comunitarie attuate con
atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
                              Art. 49.
           (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio
              di unita' per la navigazione da diporto:
                         criteri di delega).
   1.  All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio si provvede apportando  le  necessarie  modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  e successive
modificazioni,  per  adeguarla  alle  disposizioni  della   direttiva
stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  fissare  dei  limiti  di  abilitazione  alla navigazione in
relazione alle categorie di progettazione  delle  unita'  da  diporto
come previsto dalla direttiva;
      b)  adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto
ai limiti di cui alla lettera a);
      c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da  diporto
alle disposizioni previste dalla direttiva;
      d)  adeguare  la  regolamentazione  nazionale a quanto previsto
dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
      e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione,
sui carichi  ammissibili  e  sulle  persone  trasportabili  a  quanto
previsto dalla direttiva.
                              Art. 50.
           (Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per
           la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
                  idrocarburi: criteri di delega).
   1.  Il  Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei
seguenti criteri e principi direttivi:
      a)  promozione  della concorrenza attraverso l'abrogazione o la
modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra
diversi   operatori   nei   settori   della   prospezione,   ricerca,
coltivazione  e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando,
entro il 31 dicembre 1996,  parita'  di  condizioni  di  accesso  per
l'intero territorio nazionale;
      b)  soppressione,  entro  il  31  dicembre  1996, del regime di
esclusiva  per  la  ricerca,  la  coltivazione  e  lo  stoccaggio  in
giacimento  nelle  zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle  pro-
cedure   per   regolare   il  conseguente  regime  transitorio  nella
salvaguardia dei diritti quesiti;
      c) predisposizione e adozione, entro il 31  dicembre  1996,  di
procedure  idonee  a  garantire  agli  operatori  tutte le necessarie
condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;
      d)  armonizzazione  sull'intero  territorio   nazionale   della
disciplina  in  materia  di  aliquote  di prodotto della coltivazione
dovute  allo  Stato,  rideterminandone  l'entita',  le  modalita'  di
corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza
del  gettito  complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto
per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote  dovute  alle
regioni;
      e)  determinazione  per l'intero territorio nazionale di proce-
dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e
trasparenza;
      f) definizione, per il conferimento di permessi di  ricerca  di
idrocarburi  in  caso  di  concorso di domande per la stessa area, di
criteri oggettivi e non discriminatori,  ivi  comprese  le  capacita'
tecniche  ed  economiche  e  le  modalita' di svolgimento dei lavori,
anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche'
al ripristino dei luoghi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VIII
TELECOMUNICAZIONI
 
                              Art. 51.
           (Apparecchiature terminali di telecomunicazione
            e apparecchiature delle stazioni terrestri di
          comunicazione via satellite: criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  93/68/CEE  e
93/97/CEE, per le parti in cui modificano ed integrano  la  direttiva
91/263/CEE, attuata con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519,
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  che le apparecchiature di telecomunicazioni e le
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via  satel-
lite  possano  essere  immesse  sul  mercato  solo  se  munite  della
marcatura CE;
      b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato  e  per
il   collegamento  alla  rete  pubblica  di  telecomunicazioni  delle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via  satel-
lite;
      c)  introdurre  sanzioni  per  le  ipotesi  di violazione delle
condizioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  nonche'  in  materia  di
pubblicita'   di   apparecchiature   non  approvate;  estendere  alle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via  satel-
lite  le  disposizioni  riguardanti  il  reciproco  riconoscimento di
conformita', la sorveglianza, i controlli e  le  misure  cautelari  e
sanzionatorie,  adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
519, in attuazione della direttiva 91/263/CEE;
      d)  stabilire  che  l'attestazione  di   conformita'   prevista
dall'articolo  10,  paragrafo  5,  della  direttiva 89/336/CEE non si
applica alle apparecchiature che rientrano nel campo di  applicazione
del decreto da emanare ai sensi della lettera e);
      e)  disporre  il  recepimento  delle direttive 93/68/CEE, nella
parte in cui modifica  la  direttiva  91/263/CEE,  e  93/97/CEE,  con
normativa  organica,  anche  sostituita  del  decreto  legislativo 29
dicembre 1992, n. 519, tenendo conto delle  disposizioni  recate  dal
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
                              Art. 52.
           (Compatibilita' elettromagnetica e conformita:
                         criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle   direttive   del  Consiglio  93/68/CEE,
limitatamente alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE,  che
integrano  e  modificano  la direttiva 89/336/CEE, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
      a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel  mercato
degli  apparecchi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della  prescritta
marcatura "CE";
      b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano
violate  le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a
vietare l'immissione nel mercato  del  prodotto  non  conforme  o  ad
assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
      c)  sancire  che  la  disposizione  di  cui  all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.  476,  non  si  applica  alle
apparecchiature  delle stazioni terrestri di comunicazione via satel-
lite;
      d) disporre il recepimento  delle  direttive  93/68/CEE,  nella
parte   in   cui  modifica  la  direttiva  89/336/CEE,  e  93/97/CEE,
limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3,  con  normativa  organica,
anche  sostitutiva  del  decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476,
tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1  dicembre
1993,  n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71.
                              Art. 53.
                   (Comunicazioni via satellite).
   1.  L'attuazione  della  direttiva 94/46/CE della Commissione, che
modifica la direttiva 88/301/CEE e  la  direttiva  90/388/CEE,  sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere  per  gli  operatori  economici  il  diritto  di
importare,   commercializzare,   allacciare    ed    installare    le
apparecchiature  delle stazioni terrestri per i collegamenti via sat-
ellite nonche' di provvedere alla manutenzione delle stesse;
      b) disporre la soppressione dei diritti  esclusivi  e  speciali
accordati  al gestore pubblico e riguardanti le attivita' di cui alla
lettera a);
      c) stabilire per le apparecchiature  delle  stazioni  terrestri
per  i  collegamenti  via  satellite nonche' per gli altri apparecchi
terminali  il  divieto  di  allacciamento  alla  rete   pubblica   di
telecomunicazioni  nei  casi  in  cui  essi  non  siano conformi alle
pertinenti  regolamentazioni  tecniche  comuni  o  non  sussistano  i
requisiti essenziali;
      d)  prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di
fornire  i  servizi  di  telecomunicazioni  diversi  dai  servizi  di
telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;
      e)  disporre  la  soppressione dei diritti esclusivi e speciali
concernenti i servizi via satellite;
      f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per
la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonche' il  pagamento
di corrispettivi e contributi;
      g)  disporre  il  divieto  di  ogni  restrizione all'offerta di
capacita' del segmento spaziale;
      h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune
integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla legge  28  marzo
1991,  n.  109,  e  dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di
recepimento della direttiva 90/388/CEE.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IX
RELAZIONI CON LA COMUNITA'
 
                            Art. 54. (4)
          (Cooperazione con la Commissione delle Comunita'
                 europee in materia di concorrenza).
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
applicazione  dei  regolamenti  (CEE)  del  Consiglio  n.  17/62,  n.
1017/68,  n.  4056/86,  n.  3975/87  e  n.  4064/89,  in  materia  di
concorrenza, e' competente a provvedere:
      a)   alla   esecuzione   degli   accertamenti  richiesti  dalla
Commissione delle Comunita' europee;
      b)  alla  assistenza  da prestare agli agenti della Commissione
delle  Comunita'  europee  in  relazione  all'assolvimento  dei  loro
compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.
   ((  2.  Per  l'assolvimento  dell'incarico  di  cui al comma 1, da
espletare  con  le  modalita'  previste  dalla normativa comunitaria,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato dispone dei
poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in
caso  di  opposizione  dell'impresa  interessata e su richiesta della
Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della
Guardia  di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi
dei  poteri  d'indagine  ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi)).
   3.  Gli  esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2
sono   destinati  esclusivamente  alla  Commissione  delle  Comunita'
europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.
   4.   L'Autorita'   garante   della   concorrenza  e  del  mercato,
nell'espletamento  delle  istruttorie di cui al titolo II della legge
10  ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari
della  Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta'
indicati  al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in
modo da non determinare oneri aggiuntivi.
   5.  L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto
autorita'  nazionale  competente  in materia di concorrenza, applica,
fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre
1990,  n.  287,  gli  articoli  85,  paragrafo  1, ed 86 del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea, utilizzando i poteri ed agendo
secondo  le  procedure  di  cui al titolo II, capo II, della medesima
legge  n.  287  del  1990.  L'Autorita'  informa la Commissione delle
Comunita'  europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora
la  Commissione  inizi,  con  riguardo alla medesima fattispecie, una
procedura a norma dei regolamenti comunitari.
                              Art. 55.
                        (Frodi comunitarie).
   1.   Ferma  restando  ogni  competenza  prevista  dalla  normativa
vigente, al fine di assicurare  un  maggiore  impulso  all'azione  di
contrasto  alle  frodi  comunitarie,  e'  istituito, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  delle  finanze  -  rubrica  Guardia  di  finanza  -  e dei
contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
   2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione
concernenti le procedure da seguire per il coordinamento  dell'azione
di repressione delle frodi comunitarie.
                              Art. 56.
                        (Fondo di rotazione).
   1.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, modifiche  all'articolo  9  del  regolamento  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
intese  ad  aggiornare  le  procedure  di  pagamento  dei  contributi
nazionali  ivi  previste,  per un piu' efficace e tempestivo utilizzo
delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea.
   2. Gli  anticipi,  a  favore  di  soggetti  privati,  sulla  quota
nazionale  relativa  al  cofinanziamento  dei  programmi  di politica
comunitaria, a valere sulle risorse del fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo  5  della  legge  16  aprile  1987, n. 183, sono erogati
previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformita'  allo
schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.
   3.  Il  fondo  di  rotazione  di  cui al comma 2 e' autorizzato ad
avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in  ECU,  aperto
presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalita'
che  saranno  stabilite  con decreti del Ministro del tesoro e per la
tipologia di intervento ivi individuata, sia  il  trasferimento  agli
aventi   diritto   delle  somme  in  ECU  versate  dalle  Istituzioni
comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in
ECU, all'Unione europea.
   4. Presso le filiali della Banca  d'Italia  sono  aperti  appositi
conti  correnti  infruttiferi  in ECU, intestati alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono,  per
il  tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia
ed intestato al fondo di rotazione  di  cui  al  comma  2,  le  somme
versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalita' in-
dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.
                              Art. 57.
                          (Aiuti di Stato).
   1.  Il  Ministro  per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  fermo
restando  quanto  stabilito  dall'articolo  3,  comma  1, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarieta'  d'indirizzo
per  la  tutela  degli  interessi  nazionali  nel settore degli aiuti
pubblici sottoposto al controllo della  Commissione  delle  Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della
Comunita'   europea,   curando   il  coordinamento  con  i  Ministeri
interessati e i rapporti con le regioni  per  definire  la  posizione
italiana   nei  confronti  delle  Comunita',  anche  in  applicazione
dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
                              Art. 58. (2)
                  (Rappresentanze permanenti presso
                     Organismi internazionali).
   1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, il numero massimo  degli  esperti  inviati  ad
occupare  un  posto  in  organico in rappresentanze permanenti presso
Organismi  internazionali  e'  elevato  da  venticinque  a  ventinove
unita'.
 ((2. Del  contingente  aggiuntivo  di  cui al  comma 1  fanno  parte
quattro  funzionari  regionali e delle province autonome nominati dal
Ministero degli  affari  esteri su  designazione della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle  province  autonome, collocati fuori
ruolo  e  inviati in  servizio  presso la  Rappresentanza  permanente
presso l'Unione europea.  Presso la  Rappresentanza permanente presso
l'Unione europea e' istituito, con le  procedure di  cui all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
un  ulteriore  posto  in  organico, nel  ruolo  degli  esperti di cui
all'articolo 168 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in  posizione di  fuori  ruolo,  un
funzionario  della  carriera  direttiva  appartenente ai ruoli di una
regione o  provincia  autonoma,  designato   dalla   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province  autonome.  Tale  ulteriore
posto conferma quello gia' istituito ai sensi  dell'articolo 7, comma
2, della  legge  4  dicembre  1993,  n. 491,  abrogata  dal  comma  1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite.))
 ((2-bis. I  presidenti  delle  giunte   regionali  e  delle province
autonome, in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di  Bolzano, in
occasione della sessione speciale  prevista  dall'articolo  10  della
legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano  al  Governo  gli  argomenti e le
questioni di particolare interesse per  le  proprie  amministrazioni,
che   ritengono   debbano   essere   presi  in  considerazione  nella
formulazione delle direttive  che il  Ministro  degli  affari  esteri
impartisce alla Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso l'Unione
europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il
Governo   informa   le   Camere   delle  indicazioni  ricevute  dalle
amministrazioni territoriali.))
   3.  La  spesa  relativa alla istituzione dei posti da assegnare al
personale delle amministrazioni regionali e delle province  autonome,
nell'ambito  del  contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci
delle predette amministrazioni.
   4. Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di  Bolzano
hanno  la  facolta'  di  istituire  presso  le sedi delle istituzioni
dell'Unione europea uffici  di  collegamento  propri  o  comuni ((con
altre regioni  o enti  appartenenti  all'Unione  europea  nell'ambito
della cooperazione  transfrontaliera o di  accordi  internazionali)).
Gli uffici regionali e  provinciali  intrattengono  rapporti  con  le
istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva  competenza.  Gli
oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei
rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.
                              Art. 59.
              (Coordinamento interministeriale per gli
                      adempimenti comunitari).
   1.  Ai  partecipanti,  in qualita' di componenti o di personale di
segreteria, alle riunioni della Commissione per il recepimento  delle
direttive  comunitarie  di  cui all'articolo 19 della legge 16 aprile
1987, n. 183, continua a competere un gettone di presenza determinato
con  decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.    E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 febbraio 1996
                           SCALFARO
                        DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                        FANTOZZI, Ministro per il coordinamento delle
                                  politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: DINI
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 1882):
             Presentato dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          (BERLUSCONI)  e  dal  Ministro  per  il coordinamento delle
          politiche dell'Unione europea (COMINO) il 16 gennaio 1995.
             Assegnato alla commissione  speciale  per  le  politiche
          comunitarie,  in  sede  referente,  il 6 febbraio 1995, con
          pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII,  VIII,
          IX, X, XI, XII e XIII.
             Esaminato  dalla  commissione  speciale per le politiche
          comunitarie il 1›, 8 e 9 marzo 1995.
             Relazione scritta annunciata il 13 marzo 1995  (atto  n.
          1882/ A - relatore on. STORNELLO).
             Esaminato  in  aula  il  22,  28,  29  e 30 marzo 1995 e
          approvato il 4 aprile 1995.
          Senato della Repubblica (atto n. 1600):
             Assegnato alla 1a commissione  (Affari  costituzionali),
          in  sede  referente,  il  28  aprile 1995, con pareri delle
          commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a e 13a
          e della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
             Esaminato dalla 1a commissione il 9, 10 maggio 1995; 13,
          21, 22 e 28 giugno 1995; 5, 11, 19 e 20 luglio 1995.
             Esaminato in aula il 20 e 21 settembre 1995 e approvato,
          con modificazioni, il 28 novembre 1995.
          Camera dei deputati (atto n. 1882/ B):
             Assegnato  alla  commissione  speciale  per le politiche
          comunitarie, in sede referente, il 30  novembre  1995,  con
          pareri  delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
          IX, X, XI, XII e XIII.
             Esaminato dalla commissione speciale  per  le  politiche
          comunitarie il 6 dicembre 1995.
             Esaminato  in  aula il 7 e 21 dicembre 1995 e approvato,
          con modificazioni, il 17 gennaio 1996.
          Senato della Repubblica (atto n. 1600/ A):
             Assegnato alla 1a commissione  (Affari  costituzionali),
          in  sede  referente,  il  19 gennaio 1996, con pareri delle
          commissioni 5a, 6a, 7a, 8a e 10a e  della  giunta  per  gli
          affari  delle  Comunita' europee e della commissione per le
          questioni regionali.
             Esaminato dalla 1a commissione il 23 gennaio 1996.
             Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1996.
                                                           ALLEGATO A
                                                (articolo 1, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                  OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
LIBERA CIRCOLAZIONE
91/308/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 10 giugno 1991, relativa
    alla prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  scopo  di
    riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
93/83/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 27 settembre 1993, per il
    coordinamento di alcune norme in materia di  diritto  d'autore  e
    diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e
    alla ritrasmissione via cavo.
93/98/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
    l'armonizzazione della durata di protezione del diritto  d'autore
    e di alcuni diritti connessi.
94/80/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  19  dicembre  1994,  che
    stabilisce le modalita' di esercizio del diritto  di  voto  e  di
    eleggibilita'  alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione
    che  risiedano  in  uno  Stato  membro  di  cui  non   hanno   la
    cittadinanza.
CREDITO E RISPARMIO
93/6/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  15  marzo  1993, relativa
    all'adeguatezza patrimoniale  delle  imprese  di  investimento  e
    degli enti creditizi.
93/22/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai
    servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del Parlamento, europeo e del Consiglio,  del  30
maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
FINANZE
93/89/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 25 ottobre 1993, relativa
    all'applicazione da parte  degli  Stati  membri  delle  tasse  su
    taluni  autoveicoli  commerciali adibiti al trasporto di merci su
    strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso
    di alcune infrastrutture.
SANITA' E AMBIENTE
92/32/CEE: Direttiva del  Consiglio,  del  30  aprile  1992,  recante
    settima   modifica  della  direttiva  57/548/CEE  concernente  il
    ravvicinamento delle disposizioni  legislative,  regolamentari  e
    amministrative  relative  alla classificazione, all'imballaggio e
    alla etichettatura delle sostanze pericolose.
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta
    modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento
    delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai  prodotti
    cosmetici.
93/39/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica
    le direttive  65/65/CEE,  75/318/CEE  e  75/319/CEE  relative  ai
    medicinali.
93/40/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica
    le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento  delle
    legislazioni   degli   Stati   membri   relative   ai  medicinali
    veterinari.
93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la
    direttiva  87/22/CEE  per  il  ravvicinamento  delle disposizioni
    nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di
    alta  tecnologia,  in  particolare  di  quelli   derivati   dalla
    biotecnologia.
93/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i
    dispositivi medici.
93/43/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene
    dei prodotti alimentari.
93/74/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,   del   13   settembre   1993,
    concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini
    nutrizionali.
93/99/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante
    misure  supplementari  in  merito  al  controllo  ufficiale   dei
    prodotti alimentari.
93/118/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1993, che
    modifica la direttiva 87/73/CEE relativa al  finanziamento  delle
    ispezioni  e  dei  controlli sanitari delle carni fresche e delle
    carni di volatili da cortile.
93/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre  1993,  relativa
    alla   protezione   degli   animali  durante  la  macellazione  o
    l'abbattimento.
94/39/CE: Direttiva  della  Commissione,  del  25  giugno  1994,  che
    stabilisce  un  elenco  degli  usi  previsti per gli alimenti per
    animali destinati a particolari fini nutrizionali.
LAVORO
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che  modifica
    la  direttiva  75/129/CEE,  sul ravvicinamento delle legislazioni
    degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30
    maggio  1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio
    delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione  di
    idrocarburi.
94/62/CE:  Direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
    dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
TELECOMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONE CE
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che  modifica
    le  direttive  del  Consiglio  87/404/CEE  (recipienti semplici a
    pressione), 88/378/CEE  (sicurezza  dei  giocattoli),  89/106/CEE
    (prodotti    da    costruzione),    89/336/CEE    (compatibilita'
    elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi
    di protezione individuale, 90/384/CEE  (strumenti  per  pesare  a
    funzionamento  non  automatico),  90/385/CEE  (dispositivi medici
    impiantabili attivi) 90/396/CEE (apparecchi  a  gas),  91/263/CEE
    (apparecchiature   terminali   di  telecomunicazione),  92/42/CEE
    (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi
    o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato  ad  essere
    adoperato entro taluni limiti di tensione).
93/97/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra
    la direttiva 91/263/CEE del Consiglio  per  quanto  attiene  alle
    apparecchiature  delle  stazioni  terrestri  di comunicazione via
    satellite.
94/25/CE:  Direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
    giugno 1994, sul ravvicinamento delle  disposizioni  legislative,
    regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le
    imbarcazioni da diporto.
94/46/CE:  Direttiva  della  Commissione,  del  13  ottobre 1994, che
    modifica la direttiva 88/301/CEE e  la  direttiva  90/388/CEE  in
    particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.
                                                           ALLEGATO B
                                                (articolo 1, comma 4)
       ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
        PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI
           PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA
            SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI
LIBERA CIRCOLAZIONE
91/308/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del 10 giugno 1991, relativa
    alla prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  scopo  di
    riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
93/98/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
    l'armonizzazione della durata di protezione del diritto  d'autore
    e di alcuni diritti connessi.
CREDITO E RISPARMIO
93/6/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  15  marzo  1993, relativa
    all'adeguatezza patrimoniale  delle  imprese  di  investimento  e
    degli enti creditizi.
93/22/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai
    servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30
    maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
SANITA' E AMBIENTE
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta
    modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento
    delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai  prodotti
    cosmetici.
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno  1993,  sull'igiene
    dei prodotti alimentari.
93/99/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante
    misure  supplementari  in  merito  al  controllo  ufficiale   dei
    prodotti alimentari.
93/118/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1993, che
    modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al  finanziamento  delle
    ispezioni  e  dei  controlli sanitari delle carni fresche e delle
    carni di volatili da cortile.
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22  dicembre  1993,  relativa
    alla   protezione   degli   animali  durante  la  macellazione  o
    l'abbattimento.
LAVORO
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che  modifica
    la  direttiva  75/129/CEE  sul  ravvicinamento delle legislazioni
    degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30
maggio  1994,  relativa  alle  condizioni  di rilascio e di esercizio
delle autorizzazioni alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi.
                                                           ALLEGATO C
                                                         (articolo 4)
                  ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
                        IN VIA REGOLAMENTARE
89/392/CEE:  Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente
    il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative
    alle macchine.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
    la  direttiva  89/392/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle
    legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
93/53/CEE: Direttiva del  Consiglio,  del  24  giugno  1993,  recante
    misure  comunitarie  minime  di  lotta contro talune malattie dei
    pesci.
93/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla
    definizione   e   all'utilizzazione   di   specifiche    tecniche
    compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la
    gestione del traffico aereo.
93/75/CEE:  Direttiva  del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa
    alle condizioni minime necessarie per le  navi  dirette  a  porti
    marittimi delle Comunita' o che ne escono e che trasportano merci
    pericolose o inquinanti.
94/9/CE:  Direttiva  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23
    marzo 1994,  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
    degli   Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e  sistemi  di
    protezione   destinati   a   essere   utilizzati   in   atmosfera
    potenzialmente esplosiva.
                                                           ALLEGATO D
                                                         (articolo 5)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE
                  DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
Direttiva  92/36/CEE  del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica
    per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE
    relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano  i
    movimenti  di  equidi  e le importazioni di equidi in provenienza
    dai paesi terzi.
Direttiva 93/19/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1993,  che  modifica
    la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro
    l'introduzione  nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o
    ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita',
    nonche' la direttiva 91/683/CEE.
Direttiva  93/26/CEE  della  Commissione,  del  4  giugno  1993,  che
    modifica  la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a taluni
    prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno  1993,  relativa
    alla  produzione  di  nettari  senza  l'aggiunta di zuccheri o di
    miele.
Direttiva 93/48/CEE  della  Commissione,  del  23  giugno  1993,  che
    stabilisce  la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali
    di moltiplicazione delle piante da frutto  e  per  le  piante  da
    frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti,  prevista  dalla
    direttiva 92/34/CEE del Consiglio.
Direttiva 93/49/CEE  della  Commissione,  del  23  giugno  1993,  che
    stabilisce  la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali
    di moltiplicazione delle  piante  ornamentali  e  per  le  piante
    ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio.
Direttiva  93/56/CEE  della  Commissione,  del  29  giugno  1993, che
    modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a  taluni
    prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva  93/59/CEE  del Consiglio, del 28 giugno 1993, che modifica
    la  direttiva  70/220/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle
    legislazioni  degli Stati membri relative alle misure da adottare
    contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli  a
    motore.
Direttiva  93/61/CEE  della  Commissione,  del  2  luglio  1993,  che
    stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare  per  le
    piantine   e  i  materiali  di  moltiplicazione  di  ortaggi,  ad
    eccezione delle sementi, conformemente alla  direttiva  92/33/CEE
    del Consiglio.
Quinta  direttiva  93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993,
    relativa ai metodi di analisi necessari  per  i  controlli  della
    composizione dei prodotti cosmetici.
Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai
    succhi di frutta e taluni prodotti simili.
Direttiva  93/81/CEE  della  Commissione,  del 29 settembre 1993, che
    adegua   la   direttiva   70/156/CEE   del   Consiglio   relativa
    all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la
    lotta contro il marciume anulare della patata.
Direttiva  93/86/CEE  della  Commissione, del 4 ottobre 1993, recante
    adeguamento al progresso tecnico della direttiva  91/157/CEE  del
    Consiglio  relativa  alle  pile  e  agli  accumulatori contenenti
    sostanze pericolose.
Direttiva 93/91/CEE della  Commissione,  del  29  ottobre  1993,  che
    adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio
    relativa   alla   sistemazione   interna  dei  veicoli  a  motore
    (identificazione di comandi, spie ed indicatori).
Direttiva 93/102/CEE della Commissione, del 16 novembre 1993, recante
    modifica della direttiva 79/112/CEE  del  Consiglio  relativa  al
    ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri concernenti
    l'etichettatura  e  la  presentazione  dei  prodotti   alimentari
    destinati   al   consumatore   finale   nonche'   alla   relativa
    pubblicita'.
Direttiva 93/112/CE della Commissione,  del  10  dicembre  1993,  che
    modifica  la  direttiva  91/155/CEE  che  definisce  e  fissa, in
    applicazione dell'articolo  10  della  direttiva  88/379/CEE,  le
    modalita'  del  sistema  di  informazione specifica concernente i
    preparati pericolosi.
Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del  14  dicembre  1993,  relativa
    all'utilizzazione  e  alla  commercializzazione degli enzimi, dei
    microorganismi  e  di  loro  preparati  nell'alimentazione  degli
    animali.
Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, che modifica
    la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione
    degli animali.
Direttiva  93/116/CE  della  Commissione,  del  17 dicembre 1993, che
    adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva   80/1268/CEE   del
    Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore.
Dodicesima  direttiva  93/117/CE  della  Commissione, del 17 dicembre
    1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari  per  il  controllo
    ufficiale degli alimenti per animali.
Direttiva  94/1/CE  della  Commissione,  del  6 gennaio 1994, recante
    adeguamento tecnico  della  direttiva  75/324/CEE  del  Consiglio
    concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati
    membri relative agli aerosol.
Direttiva  94/3/CE  della  Commissione,  del  21  gennaio  1994,  che
    stabilisce     una     procedura     per     la     notificazione
    dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo,
    proveniente da paesi terzi che  presenta  un  imminente  pericolo
    fitosanitario.
Direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la
    direttiva  89/647/CEE  del  Consiglio relativa al coefficiente di
    solvibilita'  degli  enti  creditizi  per  quanto   riguarda   la
    definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo".
Direttiva  94/11/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23
    marzo 1994, sul ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
    regolamentari  ed  amministrative  degli Stati membri concernenti
    l'etichettatura dei materiali usati nelle  principali  componenti
    delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
Direttiva  94/12/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 23
    marzo   1994,   relativa   alle   misure   da   adottare   contro
    l'inquinamento  atmosferico  da  emissioni  di veicoli a motore e
    recante modifica della direttiva 70/220/CEE.
Direttiva 94/13/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994, che modifica  la
    direttiva  77/93/CEE  concernente  le misure di protezione contro
    l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali  o
    ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunita'.
Direttiva  94/14/CEE  della  Commissione,  del 29 marzo 1994, recante
    modifica della settima direttiva 76/372/CEE che  fissa  i  metodi
    d'analisi  comunitari  per  il controllo ufficiale degli alimenti
    per animali.
Direttiva 94/15/CEE della Commissione, del 15  aprile  1994,  recante
    primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE
    del   Consiglio   sull'emissione   deliberata   nell'ambiente  di
    organismi geneticamente modificati.
Direttiva 94/16/CEE  della  Commissione,  del  22  aprile  1994,  che
    modifica  la  direttiva  74/63/CEE  del  Consiglio  relativa alle
    sostanze ed ai prodotti indesiderabili  nell'alimentazione  degli
    animali.
Direttiva  94/18/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 30
    maggio  1994,  che  modifica  la  direttiva  80/390/CEE  per   il
    coordinamento   delle   condizioni   di  redazione,  controllo  e
    diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori
    mobiliari alla quotazione  ufficiale  di  una  borsa  valori  per
    quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto.
Direttiva  94/27/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 30
    giugno  1994,  che  stabilisce  la  dodicesima   modifica   della
    direttiva   76/769/CEE   concernente   il   ravvicinamento  delle
    disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative  degli
    Stati   membri  relative  alla  limitazione  dell'immissione  sul
    mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Direttiva  94/29/CE  del  Consiglio,  del  23  giugno  1994,  recante
    modifica  degli  allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE
    che fissano le quantita' massime di  residui  di  antiparassitari
    rispettivamente  sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari
    di origine animale.
Direttiva  94/30/CE  del  Consiglio,  del  23  giugno  1994,  recante
    modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le
    percentuali  massime di residui di antiparassitari su e in alcuni
    prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e  che
    prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.
Direttiva  94/38/CE  della  Commissione,  del  26  luglio  1994,  che
    modifica gli  allegati  C  e  D  della  direttiva  92/51/CEE  del
    Consiglio,   relativa   ad   un   secondo   sistema  generale  di
    riconoscimento della formazione  professionale,  che  integra  la
    direttiva 89/48/CEE.
Direttiva  94/41/CE  della  Commissione,  del  18  luglio  1994,  che
    modifica la direttiva 70/524/CEE  del  Consiglio,  relativa  agli
    additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la
    direttiva  64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in
    materia di scambi intracomunitari di animali delle specie  bovina
    e suina.
Direttiva  94/44/CE  della  Commissione,  del  19 settembre 1994, che
    adegua  al  progresso  tecnico  la   direttiva   82/130/CEE   del
    Consiglio, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli
    Stati  membri relative al materiale elettrico destinato ad essere
    utilizzato in atmosfera potenzialmente  esplosiva  nelle  miniere
    grisutose.

D.A.C., via per Cadrezzate 6, 21020 Brebbia (VA), fax 0332-77.10.47