LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei
negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli
atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round,
adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di
cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore
conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.
Art. 3. (1) (2)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della
legislazione interna in materia di proprieta' industriale a tutte le
prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei
diritti di proprieta' intellettuale concernenti il commercio, di
seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi: (1) ((2))
a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle
disposizioni legislative in materia di marchi registrati:
1) previsione di una presunzione di contraffazione,
conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di
notorieta' del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma,
dell'accordo TRIPS;
b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e
successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli
industriali:
1) previsione del requisito della creazione indipendente del
modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'accordo
TRIPS;
c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali:
1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza
l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31
dell'accordo TRIPS;
2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti
industriali e commerciali delle parti in un procedimento per
contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente
all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante
attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre
1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a
semiconduttori:
1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente
in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la
corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente
di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma,
dell'accordo TRIPS.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La legge 13 luglio 1995, n. 295 (in G.U. 24/7/1995 n. 171) ha
prorogato il termine per l'esercizio della delega di cui al presente
articolo, al 30 ottobre 1995. I relativi decreti legislativi sono
emanati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La legge 22 febbraio 1996, n. 73 (in G.U. 24/2/1996, n. 46) ha
disposto che " il termine per l'esercizio della delega di cui
all'articolo suddetto, gia' prorogato al 30 ottobre 1995
dall'articolo 6 della L. 13 luglio 1995, n. 295, e' ulteriormente
prorogato al 31 marzo 1996 ".
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985,
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1994
SCALFARO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Martino, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Biondi
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
C. Servizi
di Guide Turistiche
(CPC 7472)
1) I, P: Non viene 1) Nessuna
assunto alcuno impegno 2) Nessuna
2) Nessuna 3) Nessuna
3) Nessuna
4) Non viene assunto 4) Non viene assunto
alcun impegno salvo alcun impegno salvo come
come indicato nella indicato nella sezione
sezione orizzontale e orizzontale
con riserva delle
seguenti limitazioni
specifiche:
E, I: Il diritto ad
esercitare la professione
e' riservato alle
organizzazioni locali di
guide turistiche.
GR, E, F, I, P: L'accesso
all'attivita' e' soggetto
alle condizioni di
nazionalita'.
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
10. Servizi
ricreativi,
culturali
(diversi da
servizi
audiovisivi)
A. Servizi spettacolo
(ivi compresi Teatro,
complessi dal vivo e
circhi) (CPC 9619)
1) Senza impegno 1) Senza impegno
2) Nessuna 3) Nessuna
3) Nessuna 3) F, I: Non viene assunto
alcun impegno per le
sovvenzioni ed ogni altra
forma di supporto diretto ed
indiretto
4) Non viene assunto 4) Non viene assunto
alcun impegno salvo alcun impegno salvo come
indicato nella indicato nella sezione
sezione orizzontale e orizzontale.
con riserva delle
seguenti limitazioni
specifiche:
F: L'accesso alle funzioni
amministrative e' soggetto
alle autorizzazioni delle
autorita' competenti.
Condizione della nazionalita'
per i dirigenti delle imprese
nel campo dello spettacolo se
si richiede l'autorizzazione
per piu' di due anni.
I: Test di accertamento
di indisponibilita'
B. Servizi di
Informazione
e di Agenzie
Stampa
(CPC 962) 1) Nessuna 1) Nessuna
2) Nessuna 2) Nessuna
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Consumo 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
3) F: La partecipazione estera in
societa' che si occupano di 3) Nessuna
pubblicazioni in lingua francese
non puo' superare il 20% del
capitale ovvero dei diritti di voto
della societa'. Agenzie stampa: non
viene assunto alcun impegno.
I: Nei settori della stampa
quotidiana e delle trasmissioni
vigono norme speciali
anticoncentrazione; vengono fissati
limiti specifici alla proprieta' dei
vari mezzi di comunicazione. Le
societa' estere non possono
controllare le societa' editrici o
di trasmissione: la partecipazione
di capitale azionario estero e'
limitata al 49 per cento.
P: La partecipazione estera tanto
di persone fisiche che giuridiche
al capitale delle Societa' editrici,
compresi i giornali, e'
limitata al 10%, senza diritti di
voto. Le societa' di agenzie di
stampa costituite in Portogallo
nella forma giuridica di
"Sociedade Anonima: devono avere un
capitale sociale sotto forma di
azioni nominali.
4) Non viene assunto alcun impegno 4) Non e' assunto alcun
salvo come indicato nella sezione impegno tranne laddove
orizzontale e con riserva delle indicato nella sezione
seguenti limitazioni specifiche: orizzontale.
P: Requisito della nazionalita' per
amministratori e direttori.
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
D. Servizi sportivi
altri servizi
ricreativi
diversi dal
gioco d'azzardo
e dalle scommesse
(CPC 9641, 96491)
1) Nessuna 1) Nessuna
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna 3) Nessuna
4) Non viene assunto 4) Non viene assunto
alcun impegno salvo alcun impegno salvo come
indicato nella indicato nella sezione
sezione orizzontale e orizzontale.
con riserva delle
seguenti limitazioni
specifiche:
I: Accertamento di
indisponibilita'
11. SERVIZI
DI TRASPORTO
C. Servizi di trasporto
aereo
d) Manutenzione e
riparazione di
velivoli e loro
parti 1) Non viene assunto 1) Non viene assunto
alcun impegno* alcun impegno*
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna 3) Nessuna
4) Non viene assunto 4) Non viene assunto
alcun impegno tranne alcun impegno salvo come
laddove indicato nella indicato nella sezione
sezione orizzontale e orizzontale
con riserva delle
seguenti limitazioni
specifiche.
_____________________________________________________________________
* Un impegno su questo tipo di fornitura non e' fattibile.
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Consumo 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
Vendita e 1) Nessuna 1) Per la distribuzione
Marketing tramite la CRS dei servizi
aerei forniti dal vettore
della casa madre CRS: non
viene assunto alcun impegno.
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna 3) Per la distribuzione
tramite CRS dei servizi
aerei fornitori dal vettore
della casa madre CRS: non
viene assunto alcun impegno.
4) Non viene assunto 4) Senza impegno salvo come
alcun impegno tranne indicato nella sezione
laddove indicato nella orizzontale.
sezione orizzontale
Sistema si 1) Nessuna 1) Per gli obblighi di
prenotazione vettori della casa madre o in
computer partecipazione nei confronti
di CRS controllate da un
trasportatore aereo di uno o
piu' paesi terzi: non viene
assunto alcun impegno.
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna 3) Per gli obblighi di
vettori della casa madre o in
partecipazione nei confronti
di CRS controllate da un
vettore aereo di uno o piu'
paesi terzi:
non viene assunto alcun
impegno.
4) Non viene assunto 4) Senza impegno salvo come
alcun impegno tranne indicato nella sezione
laddove indicato nella orizzontale.
sezione orizzontale
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
E. Servizi di
trasporto su
ferrovia
d) Manutenzione 1) Non viene assunto 1) Non viene assunto
e Riparazione alcun impegno* alcun impegno*
delle
attrezzature 2) Nessuna 2) Nessuna
del Servizio di
Trasporto su 3) Nessuna 3) Nessuna
ferrovia
(CPC 8868) 4) Non e' assunto alcun 4) Non e' assunto alcun
impegno tranne laddove impegno tranne laddove
indicato nella sezione indicato nella sezione
orizzontale.
E. Servizi di
trasporto su
strada
a) Trasporto 1) Non viene assunto 1) Non viene assunto
passeggeri alcun impegno alcun impegno
(CPC 71213,
7122) 2) Nessuna 2) Nessuna
_____________________________________________________________________
* Un impegno su questo tipo di fornitura non e' fattibile
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
3) Per quanto riguarda il 3) Non e' assunto
trasporto all'interno di uno alcun impegno per
Stato Membri il trasporto all'interno
(traffico locale), con un di uno Stato Membro
trasportatore istituito fuori (traffico locale) da un
dallo Stato Membro: non e' trasportatore stabilito
assunto alcun impegno, salvo fuori da detto Stato Membro.
per il noleggio di servizi di
pulmini non di linea con
autista (71223*), qualora non
si applichino limitazioni dal
1996.
Per quanto riguarda 7122:
E: Testo di accertamento di
indisponibilita'
Per quanto riguarda 71221
(servizi di taxi):
Per tutti gli Stati Membri:
Testo di accertamento di
indisponibilita'**
DK: Accesso limitato alle
persone fisiche, e requisito di
essere installati localmente.
I: Accesso solo per le persone
fisiche.
_____________________________________________________________________
* Servizio specificato e' solo una parte della totale gamma di
attivita' secondo la concordanza CPC
** Il test di accertamento di indisponibilita' e' basato sul numero
di fornitori nell'area geografica locale.
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
Per quanto riguarda
71222 (servizi di
vetture a nolo):
DK: Accesso solo
alle persone
fisiche e requisito
di installazione
locale.
I: Accesso solo per
persone fisiche e
Test di
accertamento di
indisponibilita'.
P: Test di
accertamento di
indisponibilita'.
Per quanto riguarda
71223 (servizi di
pullman Intercity)*
I, E, IRL: Test di
accertamento di
indisponibilita'
F: Non e' assunto
alcun impegno
DK: Test di
accertamento di
indisponibilita' e
requisito della
residenza e della
cittadinanza per il
gestore
P: Accesso solo
mediante la
costituzione di
societa'
_____________________________________________________________________
* Quando la fornitura di un servizio e' subordinata ad un Test di
accertamento di indisponibilita', esso si basa essenzialmente sul
trasporto pubblico esistente per il percorso in questione.
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
4) Senza impegno tranne 4) Senza impegno
laddove indicato nella tranne laddove indicato
sezione orizzontale e nella sezione orizzontale
con riserva delle e con riserva delle
seguenti limitazioni seguenti limitazioni
specifiche: specifiche:
DK: Requisito della DK: Requisito della
cittadinanza per i residenza per i gestori
gestori
P: Requisito della
cittadinanza per il
personale specializzato.
b) Trasporto 1) Non viene assunto 1) Non viene assunto
di merci alcun impegno alcun impegno
(noleggio) 2) Nessuna 2) Nessuna
(CPC 7123) 3) Per il trasporto 3) Senza impegno per
nell'ambito di uno il trasporto nell'ambito
Stato Membro da un di uno Stato Membro
trasportatore stabilito da un trasportatore
in un altro Stato Membro: stabilito in un altro
senza impegno. Stato Membro
I: Per il trasporto E: Non viene assunto
all'interno del paese, alcun impegno
la licenza e' soggetta
ad un test di accertamento
di indisponibilita'
E: Non viene assunto
alcun impegno.
4) Non viene assunto alcun 4) Non viene assunto
impegno tranne laddove alcun impegno tranne
indicato nella sezione laddove indicato
orizzontale nella sezione
orizzontale.
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
d) Attrezzature
di manutenzione
e riparazione dei
mezzi di trasporto
di strada
(CPC 6112) 1) Senza impegno* 2) Senza impegno*
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna 3) Nessuna
4) Senza impegno 4) Senza impegno
tranne laddove tranne laddove
indicato nella indicato nella
sezione orizzontale sezione orizzontale
11. Servizi
ausiliari ai
trasporti
(CPC 9404)
Servizi di
magazzinaggio 1) Senza impegno* 2) Senza impegno*
e di deposito
(CPC 742) 2) Nessuna 2) Nessuna
(diversi che 3) Nessuna 3) Nessuna
nei porti) 4) Senza impegno 4) Senza impegno
tranne laddove tranne laddove
indicato nella indicato nella
sezione orizzontale sezione orizzontale
_____________________________________________________________________
* Non e' fattibile un impegno per questo tipo di fornitura
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
c) Agenzia per
il trasporto di
merci/Servizi per
la spedizione
di merci
(CPC 748) 1) Nessuna 1) Nessuna
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna 3) Nessuna
4) Senza impegno 4) Senza impegno
tranne laddove tranne laddove
indicato nella indicato nella
sezione orizzontale sezione orizzontale
Servizi di
ispezione prima
della spedizione
(CPC 749)*
1) Nessuna 1) Nessuna
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna 3) Nessuna
4) Senza impegno 4) Senza impegno
tranne laddove tranne laddove
indicato nella indicato nella
sezione orizzontale sezione orizzontale
_____________________________________________________________________
* Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della
totale gamma di attivita' coperta dalla concordanza CPC
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Consumo 2) Consumo 3) Presenza 4) Movimento di
fornitura: transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o Limitazioni all' Limitazioni al Impegni
sub-settore accesso al mercato trattamento addizionali
nazionale
_____________________________________________________________________
1. Altri servizi
di trasporto
Trasporto su
terra, fornitura
di Servizi di
trasporto combinato
1) Nessuna 1) Senza impegno* 1) Senza impegno*
2) Nessuna 2) Nessuna
3) Nessuna, fatte 3) Nessuna, fatte salve
salve le limitazioni le limitazioni
inerenti ad un inerenti ad un determinato
determinato tipo di tipo di trasporto.
trasporto.
4) Senza impegno 4) Senza impegno
tranne laddove tranne laddove
indicato nella indicato nella
sezione orizzontale sezione orizzontale
COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Annesso A
Glossario
Termini utilizzati per gli Stati Membri individuali
Francia
SC Societa' civile
SCP Societa' civile professionale
SEL Societa' d'esercizio liberale
SNC Societa' a denominazione collettiva
SCS Societa' in accomandita semplice
SARL Societa' a responsabilita' limitata
SCA Societa' in accomandita per azioni
SA Societa' Anonim
N.B.: Tutte queste societa' sono munite di personalita' giuridica
Germania
GmbH (e) CoKG Societa' per azioni a responsabilita' limitata.
EWIV Gruppo Europeo di Cointeressi Economici
Italia .........
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
___________________________________
Comitato dei negoziati commerciali
ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI
DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND
MARRAKECH, 15 APRILE 1994
ABBREVIAZIONI PIU' FREQUENTI
BDP: Bilancia dei pagamenti
RC: Risoluzione delle controversie
IRC: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la
risoluzione delle controversie
GATS: (General agreement on trade in services) Accordo generale
sugli scambi di servizi
GATT: (General agreement on tariffs and trade) Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio
AP: Appalti pubblici
ISO: (International standards organization) Organizzazione
internazionale di normalizzazione
ISO/CEI: ISO/Commissione elettrotecnica internazionale
PMS: Paesi meno sviluppati
OMC: Organizzazione mondiale del commercio
PSI: (Preshipment inspection) Ispezione prima dell'imbarco
SMC: Sovvenzioni e misure compensative
MSF: Misure sanitarie e fitosanitarie
OTS: Ostacoli tecnici agli scambi
TRIMs: (Trade related investment measures) Misure di investimento
attinenti al commercio
TRIPs: (Trade related aspects of intellectual property rights)
Aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti
al commercio, ivi compreso il commercio di merci
contraffatte
MRPC: Meccanismo di esame delle politiche commerciali
ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI
DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND
1. Riunitisi per concludere i negoziati commerciali multilaterali
dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi e delle Comunita'
europee, membri del Comitato dei negoziati commerciali, concordano
che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
(denominato nel presente Atto finale "Accordo OMC"), le Decisioni e
dichiarazioni dei Ministri e l'Intesa sugli impegni nel settore dei
servizi finanziari, allegati al presente Atto finale, incorporano i
risultati dei loro negoziati e costituiscono parte integrante del
presente Atto finale.
2. Firmando il presente Atto finale, i rappresentanti concordano
a) di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive
autorita' competenti l'Accordo OMC affinche' esso possa essere
approvato secondo le rispettive procedure, e
b) di adottare le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri.
3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'Accordo OMC sia
accettato da tutti i partecipanti ai negoziati commerciali
multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati
"partecipanti") e possa entrare in vigore il 1 gennaio 1995, o il
piu' presto possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi
mesi del 1994, i Ministri si incontreranno, conformemente all'ultimo
paragrafo della Dichiarazione dei Ministri di Punta del Este, per
decidere in merito all'applicazione a livello internazionale dei
risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore.
4. I rappresentanti concordano che l'Accordo OMC e' aperto
all'accettazione globale, tramite firma o con altra procedura, di
tutti i partecipanti conformemente all'articolo XIV dell'Accordo
stesso. L'accettazione e l'entrata in vigore di un Accordo
commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'Accordo OMC
sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo commerciale
plurilaterale.
5. Prima di accettare l'Accordo OMC, i partecipanti che non sono
parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio devono aver concluso i negoziati per la loro adesione
all'Accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel
caso dei partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo
generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi
e devono essere successivamente completati ai fini della loro
adesione all'Accordo generale e della loro accettazione dell'Accordo
OMC.
6. Il presente Atto finale e i testi a esso allegati sono depositati
presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza
indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante.
FATTO a Marrakech il quindici aprile millenovecentonovantaquattro,
in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola, tutti i
testi facenti ugualmente fede.
(Elenco delle firme inserito nella copia del trattato dell'Atto fi-
nale destinata alla firma)
ACCORDO CHE ISTITUISCE
L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
Le Parti del presente Accordo,
riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle
attivita' economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il
tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume
sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda
effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e
servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle
risorse mondiali, conformemente all'obbiettivo di uno sviluppo
sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a
potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera
compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi,
derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;
riconoscendo altresi' che occorre adoperarsi concretamente
affinche' i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno
avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio
internazionale proporzionale alle necessita' del loro sviluppo
economico;
desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione
di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una
sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli
scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle
relazioni commerciali internazionali;
risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale
integrato piu' razionale e duraturo che comprenda l'Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di
liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati
dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round:
decise a preservare i pricipi fondamentali di tale sistema
commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali,
convengono quanto segue:
Articolo I
Istituzione dell'Organizzazione
Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in
appresso denominata "l'OMC").
Articolo II
Campo di attivita' dell'OMC
1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle
relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli
accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli
allegati del presente Accordo.
2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui
agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati "Accordi commerciali
multilaterali") costituiscono parte integrante del presente Accordo e
sono impegnativi per tutti i Membri.
3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui
all'allegato 4 (in appresso denominati "Accordi commerciali
plurilaterali") fanno anch'essi parte del presente Accordo per i
Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli
Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi ne' diritti
per i Membri che non li hanno accettati.
4. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato "GATT 1994") e'
giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale
adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato
preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e
sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o
modificato (in appresso denominato "GATT 1947").
Articolo III
Funzioni dell'OMC
1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento
del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali, ne
persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione,
l'amministrazione e il funzionamento degli Accordi commerciali
plurilaterali.
2. L'OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere
negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni
commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli Accordi
riportati in allegato al presente Accordo. L'OMC puo' inoltre fungere
da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi Membri per quanto
riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto
per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le
modalita' eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri.
3. L'OMC amministra l'Intesa sulle norme e sulle procedure che
disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso
denominata "Intesa sulla risoluzione delle controversie" o "DSU"
(Dispute Settlement Understanding) riportata nell'allegato 2 del
presente Accordo.
4. L'OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche
commerciali (in appresso denominato "TPRM" (Trade Policy Review Mech-
anism)) di cui all'allegato 3 del presente Accordo.
5. Al fine di rendere piu' coerente la determinazione delle politiche
economiche a livello globale, l'OMC coopera, se del caso, con il
Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.
Articolo IV
Struttura dell'OMC
1. Si costituisce una Conferenza dei Ministri composta da
rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce almeno una volta
ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell'OMC
e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei
Ministri e' abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli
aspetti contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali, su
richiesta di un Membro, conformemente agli specifici requisiti del
processo decisionale previsti dal presente Accordo e dall'Accordo
commerciale multilaterale in questione.
2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di
tutti i Membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli
tra una riunione e l'altra della Conferenza dei Ministri, le sue
funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio
generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente
Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno
e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7.
3. Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per
esercitare le funzioni dell'Organo di conciliazione previsto
nell'Intesa sulla risoluzione delle controversie. L'Organo di
conciliazione puo' avere un proprio presidente e stabilisce il
regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue
funzioni.
4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere
le funzioni dell'Organo di esame delle politiche commerciali previsto
dal TPRM. L'Organo di esame delle politiche commerciali puo' avere un
proprio presidente e stabilisce il regolamento interno necessario per
l'esercizio delle sue funzioni.
5. Si costituiscono un Consiglio per gli scambi di merci, un
Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti
dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in
appresso denominato "Consiglio TRIPS" (Trade-Related Aspects of In-
tellectual Property Rights), che operano sotto l'indirizzo generale
del Consiglio generale. Il Consiglio per gli scambi di merci
sovrintende al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali
di cui all'allegato 1A. Il Consiglio per gli scambi di servizi
sovrintende al funzionamento dell'Accordo generale sugli scambi di
servizi (in appresso denominato "GATS" (General Agreement on Trade in
Services)). Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento
dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale
attinenti al commercio (in appresso denominato "Accordo TRIPS").
Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai
rispettivi Accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i
propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del
Consiglio generale. La partecipazione in qualita' di membri di tali
Consigli e' aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. I suddetti
Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le
loro funzioni.
6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi
di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari
secondo le loro necessita'. Detti organismi sussidiari stabiliscono i
propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi
Consigli.
7. La Conferenza dei Ministri costituisce un Comitato commercio e
sviluppo, un Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei
pagamenti e un Comitato bilancio, finanze e amministrazione, che
esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli
Accordi commerciali multilaterali, nonche' le eventuali ulteriori
funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e puo' costituire
altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro
delle sue funzioni, il Comitato commercio e sviluppo riesamina
periodicamente le disposizioni speciali degli Accordi commerciali
multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri e riferisce
al Consiglio generale perche' siano prese le opportune iniziative. La
partecipazione in qualita' di membri ai suddetti Comitati e' aperta
ai rappresentanti di tutti i Membri.
8. Gli organismi previsti dagli Accordi commerciali plurilaterali
esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e
operano all'interno del quadro istituzionale dell'OMC. Detti
organismi tengono regolarmente informato delle loro attivita' il
Consiglio generale.
Articolo V
Relazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire
una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative
che hanno responsabilita' attinenti a quelle dell'OMC.
2. Il Consiglio generale puo' adottare adeguate disposizioni per
tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non
governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati
dall'OMC.
Articolo VI
Segretariato
1. Si costituisce un Segretariato dell'OMC (in appresso denominato
"il Segretariato") diretto da un Direttore generale.
2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i
regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di
servizio e la durata del mandato del Direttore generale.
3. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne
stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai
regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri.
4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del
Segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale.
Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il
personale del Segretariato non chiedono ne' accettano istruzioni da
alcun governo ne' da alcuna altra autorita' esterna all'OMC. Essi
evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla
loro posizione di funzionari internazionali. I Membri dell'OMC
rispettano il carattere internazionale delle funzioni del Direttore
generale e del personale del Segretariato e non cercano di
influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo VII
Bilancio e contributi
1. Il Direttore generale presenta al Comitato bilancio, finanze e
amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto
finanziario dell'OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione
esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario
presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in
proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale e'
soggetto all'approvazione del Consiglio generale.
2. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al
Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono
disposizioni in cui si sanciscono:
a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese
dell'OMC tra i suoi Membri;
e
b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui
pagamenti.
I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui
regolamenti e sulle prassi del GATT 1947.
3. Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il
bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che
comprenda piu' della meta' dei Membri dell'OMC.
4. Ciascun Membro versa senza indugio all'OMC la sua quota delle
spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal
Consiglio generale.
Articolo VIII
Statuto dell'OMC
1. L'OMC ha personalita' giuridica e ciascuno dei suoi Membri le
riconosce le capacita' giuridiche necessarie per l'esercizio delle
sue funzioni.
2. Ciascun Membro riconosce all'OMC i privilegi e le immunita'
necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
3. Ciascun Membri riconosce inoltre ai funzionari dell'OMC e ai
rappresentanti dei Membri i privilegi e le immunita' necessari
perche' possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni rel-
ative all'OMC.
4. I privilegi e le immunita' riconosciuti dai Membri all'OMC, ai
suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi ai
privilegi e alle immunita' previsti dalla Convenzione sui privilegi e
sulle immunita' delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947.
5. L'OMC puo' concludere un accordo per quanto riguarda la sede.
Articolo IX
Processo decisionale
1. L'OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate
all'unanimita' in vigore nel quadro del GATT 1947 (1). Salvo
disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una
decisione all'unanimita', la decisione relativa alla questione in
discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei
Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell'OMC ha un voto.
Qualora le Comunita' europee esercitino il loro diritto di voto, esse
hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri (2)
Membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del
Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti
espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o
dell'Accordo commerciale multilaterale in questione (3).
2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno esclusiva
di adottare interpretazioni del presente Accordo e degli Accordi
commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli
Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1, essi
esercitano la loro autorita' sulla base di una raccomandazione del
Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale Accordo. La
decisione di adottare un'interpretazione e' presa con una maggioranza
dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato
in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell'articolo X in
materia di emendamenti.
3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri puo'
decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal
presente Accordo o da un Accordo commerciale multilaterale, a
condizione che tale decisione sia presa da tre quarti (4) dei Membri,
salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.
_____________________________
(1) Si considera che l'organismo in questione abbia deciso
all'unanimita' su una questione sottoposta alla sua attenzione
qualora nessun Membro presente alla riunione in cui viene presa la
decisione si opponga formalmente alla decisione proposta.
(2) In nessun caso il numero dei voti delle Comunita' europee e dei
loro Stati membri puo' superare il numero degli Stati membri delle
Comunita' europee.
(3) Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto Organo di
conciliazione sono prese solo in conformita' delle disposizioni
dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Intesa sulla risoluzione delle
controversie.
(4) Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo
soggetto a un periodo di transizione o ad un'applicazione
progressiva che il Membro, richiedente la deroga, non ha
rispettato entro la fine del periodo in questione, puo' essere
presa solo all'unanimita'.
a) Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo e'
sottoposta all'esame della Conferenza dei Ministri
conformemente alla prassi di decisione all'unanimita'. La
Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non superiore ai
90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo
non si raggiunge l'unanimita', la decisione di concedere la
deroga viene presa da tre quarti dei Membri.
b) Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali
multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi
allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al
Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi
di servizi o al Consiglio TRIPS, affinche' la esamini per un
periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo,
il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza
dei Ministri.
4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga
specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione,
i termini e le condizioni che disciplinano l'applicazione della
deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per
un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei
Ministri entro un anno dalla data della concessione, e
successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di
ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le
circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati
rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base
al riesame annuale la Conferenza dei Ministri puo' prorogare,
modificare o abrogare la deroga.
5. Le decisioni prese nell'ambito di un Accordo commerciale
plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative e interpretazioni e
deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo.
Articolo X
Emendamenti
1. Ciascun Membro dell'OMC puo' dar corso a una proposta di
emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi
commerciali multilaterali di cui all'allegato 1 presentando una
proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli
di cui all'articolo IV, paragrafo 5, possono presentare alla
Conferenza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni
dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti
all'allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la
Conferenza dei Ministri decida un periodo piu' lungo, per un periodo
di 90 giorni da quando la proposta e' stata formalmente presentata
alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima di
sottoporre all'approvazione dei Membri l'emendamento proposto, e'
presa all'unanimita'. A meno che si applichino le disposizioni dei
paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le
disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l'unanimita',
la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l'emendamento
proposto all'accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga
l'unanimita' in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il
periodo *** stabilito, la Conferenza dei Ministri decide con una
maggioranza di due terzi dei Membri se sottoporre l'emendamento
proposto all'accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei
paragrafi 2, 5 e 6, all'emendamento proposto si applicano le
disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri
decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano
le disposizioni del paragrafo 4.
2. Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle
disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo
previa accettazione da parte di tutti i Membri:
articolo IX del presente Accordo;
articoli I e II del GATT 1994;
articoli II, paragrafo 1 del GATS;
articolo 4 dell'Accordo TRIPS.
3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo, o degli
Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C,
diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale
da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore
per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati
da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li
accetta. La Conferenza dei Ministri puo' decidere, con una
maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in
vigore ai sensi del presente paragrafo e' di natura tale per cui un
Membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per
caso, dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC o
di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri.
4. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo o degli
Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C
diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non
alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per
tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle
parti I, II e II del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore
per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi
dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta.
La Conferenza dei Ministri puo' decidere con una maggioranza di tre
quarti dei Membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi
della presente disposizione e' di natura tale per cui ciascun Membro
che no l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso,
dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC o di
rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. Gli
emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati
entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi
dei Membri.
6. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli
emendamenti all'Accordo TRIPS conformi ai requsiti dell'articolo 71,
paragrafo 2 di tale Accordo possono essere adottati dalla Conferenza
dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione.
7. Ciascun Membro dell'OMC che accetta un emendamento al presente
Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato
1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale
dell'OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza
dei Ministri.
8. Ciascun Membro dell'OMC puo' dar corso a una proposta di
emendamento delle disposizioni degli Accordi commerciali
multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in
tal senso alla Conferenza dei Ministri. La decisione di approvare
emendamenti all'Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato
2 e' presa all'unanimita' e gli emendamenti entrano in vigore per
tutti i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le
decisioni di approvare emendamenti all'Accordo commerciale
multilaterale di cui all'allegato 3 entrano in vigore per tutti i
Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri.
9. Su richiesta dei Membri parti di un accordo commerciale, la
Conferenza dei Ministri puo' decidere esclusivamente all'unanimita'
di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su richiesta dei Membri
parti di un Accordo commerciale plurilaterale, la Conferenza dei
Ministri puo' decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4.
10. Gli emendamenti ad un Accordo commerciale plurilaterale sono
disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.
Articolo XI
Membri originali
1. Le Parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata in vigore
del presente Accordo e le Comunita' europee, che accettano il
presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, i cui
elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994
e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano
Membri originali dell'OMC.
2. I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite
saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo
nella misura in cui cio' sia compatibile con le loro specifiche
esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro
capacita' amministrative e istituzionali.
Articolo XII
Adesione
1. Ciascuno Stato o territorio doganale a se' stante dotato di piena
autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne
e degli altri aspetti contemplati dal presente Accordo e dagli
Accordi commerciali multilaterali puo' aderire al presente Accordo, a
condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l'OMC. Tale
adesione si applica al presente Accordo e ali Accordi commerciali
multilaterali ad esso allegati.
2. Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza
dei Ministri. La Conferenza dei Ministri approva l'accordo sulle
condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei Membri
dell'OMC.
3. L'adesione a un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinata
dalle disposizioni di tale accordo.
Articolo XIII
Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali
tra determinati Membri
1. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui
agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro Membro
se l'uno o l'altro, nel momento in cui l'uno o l'altro diventa
Membro, non acconsente a tale applicazione.
2. Il paragrafo 1 puo' essere invocato tra Membri originali dell'OMC
che erano gia' Parti contraenti del GATT 1947 solo nei casi in cui
l'articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato in precedenza e
sia in vigore tra le suddette Parti contraenti al momento
dell'entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo.
3. Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro che ha
aderito ai sensi dell'articolo XII solo se il Membro che non
acconsente all'applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei
Ministri prima che quest'ultima abbia approvato l'accordo sulle
condizioni di adesione.
4. La Conferenza dei Ministri puo' riesaminare il funzionamento del
presente articolo in casi particolari su richiesta di un Membro e
formulare le opportune raccomandazioni.
5. La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le
parti di tale Accordo e' disciplinata dalle disposizioni di tale
Accordo.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
Articolo XIV
Accettazione, entrata in vigore e deposito
1. Il presente Accordo e' aperto all'accettazione, tramite firma o
con altre modalita', delle Parti contraenti del GATT 1947 e delle
Comunita' europee che soddisfano le condizioni per diventare membri
originali dell'OMC conformemente all'articolo XI del presente
Accordo. Detta accettazione si applica al presente Accordo e agli
Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente
Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati
entrano in vigore alla data stabilita dai Ministri conformemente al
paragrafo 3 dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati
commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e rimane aperto per
l'accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data,
salvo diversa decisione dei Ministri. Un'accettazione successiva
all'entrata in vigore del presente Accordo entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione.
2. Un Membro che accetta il presente Accordo successivamente alla sua
entrata in vigore, applica le concessioni e gli obblighi degli
Accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a de-
terminate scadenze rispetto all'entrata in vigore del presente
Accordo come se avesse accettato il presente Accordo alla data della
sua entrata in vigore.
3. Fino all'entrata in vigore del presente Accordo, il testo del
presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali rimane
depositato presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del
GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i
governi e alle Comunita' europee che hanno accettato il presente
Accordo una copia certificata conforme del presente Accordo e degli
Accordi commerciali multilaterali e una notifica di ciascuna
accettazione degli stessi. A decorrere dall'entrata in vigore del
presente Accordo, il presente Accordo e gli Accordi commerciali
multilaterali, nonche' tutti i relativi emendamenti, sono depositato
presso il Direttore generale dell'OMC.
4. L'accettazione e l'entrata in vigore di un Accordo commerciale
plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo.
I suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale delle
PARTI CONTRAENTI del GATT 1947. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente Accordo, i suddetti Accordi sono depositati presso il
Direttore generale dell'OMC.
Articolo XV
Recesso
1. Ciascun Membro puo' recedere dal presente Accordo. Detto recesso
si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali
multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a
decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ha
ricevuto notifica scritta del recesso.
2. Il recesso di un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinato
dalle disposizioni di tale Accordo.
Articolo XVI
Disposizioni varie
1. Salvo diverse disposizioni del presente Accordo o degli Accordi
commerciali multilaterali, l'OMC si attiene alle decisioni, alle pro-
cedure e alle prassi abituali seguite dalle PARTI CONTRAENTI del GATT
1947 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947.
2. Nella misura del possibile, il Segretariato del GATT 1947 diventa
il Segretariato dell'OMC e il Direttore generale delle PARTI
CONTRAENTI del GATT 1947 funge da Direttore generale dell'OMC finche'
la Conferenza dei Ministri non ha nominato un Direttore generale
conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 del presente Accordo.
3. In caso di conflitto tra una disposizione del presente Accordo e
una disposizione di uno degli Accordi commerciali multilaterali, la
disposizione del presente Accordo prevale per quanto riguarda quel
conflitto.
4. Ciascun Membro garantisce la conformita' delle proprie leggi, dei
propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli
obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli
Accordi allegati.
5. Nono sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del
presente Accordo. Le riserve relative a disposizioni degli Accordi
commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura
prevista in detti Accordi. Le riserve relative ad una disposizione di
un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle
disposizioni di detto Accordo.
6. Il presente Accordo e' registrato conformemente alle disposizioni
dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Marrakech, il quindici aprile
millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua
inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.
Note esplicative:
Nel presente Accordo e negli Accordi commerciali multilaterali si
utilizzano le espressioni "paese" e "paesi" per designare qualsiasi
territorio doganale a se' stante Membro dell'OMC.
Nel caso di un territorio doganale a se' stante Membro dell'OMC,
il termine "nazionale" connesso a un'espressione del presente Accordo
o degli Accordi commerciali multilaterali si intende come un
riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I
ALLEGATO 1 A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci
Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo sull'agricoltura
Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie
Accordo sui tessili e sull'abbigliamento
Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli
scambi commerciali
Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo sulle ispezioni pre-imbarco
Accordo relativo alle regole in materia di origine
Accordo relativo alle procedure in materia di licenze
d'importazione
Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
Accordo sulle misure di salvaguardia
ALLEGATO 1 B: Accordo generale sugli scambi di servizi
ALLEGATO 1 C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta'
intellettuale attinenti al commercio
ALLEGATO 2
Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione
delle controversie
ALLEGATO 3
Meccanismo di esame delle politiche commerciali
ALLEGATO 4
Accordi commerciali plurilaterali
Accordo sul commercio di aeromobili civili
Accordo sugli appalti pubblici
Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari
Accordo internazionale sulle carni bovine
ALLEGATO I
ALLEGATO 1 A
ACCORDI MULTILATERALI SUGLI SCAMBI DI MERCI
Nota generale sull'interpretazione dell'allegato 1 A:
In caso di conflitto tra una disposizione dell'Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di una
altro Accordo compreso nell'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato negli Accordi
dell'allegato 1 A "l'Accordo OMC"), prevale, per quanto riguarda quel
conflitto, la disposizione dell'altro Accordo.
ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994
1. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
("GATT 1994") comprende:
a) le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio, datato 30 ottobre 1947, allegato all'Atto finale
adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato per la
preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e
sull'occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria),
come successivamente rettificato, emendato o modificato ai sensi
degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in
vigore dell'Accordo OMC;
b) le disposizioni degli atti giuridici qui di seguito elencati
entrati in vigore nel contesto del GATT 1947 prima della data di
entrata in vigore dell'Accordo OMC:
i) i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni
tariffarie;
ii) i protocolli di adesione (escluse le disposizioni a) rela-
tive all'applicazione provvisoria e alla sospensione
dell'applicazione provvisoria e b) in base alle quali la
Parte II del GATT 1947 e' applicabile a titolo provvisorio
per quanto compatibile con la legislazione esistente alla
data del Protocollo);
iii) le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi
dell'articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC (1);
iv) le altre decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947;
c) le intese qui di seguito elencate:
i) Intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1,
lettera b) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio 1994;
ii) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio 1994;
iii) Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei
pagamenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e
sul commercio 1994;
iv) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio 1994;
v) Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti
dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio 1994;
vi) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio 1994; e
d) il Protocollo di Marrakech del GATT 1994.
__________________________
1 Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella nota
7 alle pagine 11 e 12 , della Parte II del documento MTN/FA del 15
dicembre 1993 e nel documento MTN/FA/Corr. 6 del 21 marzo 1994. In
occasione della sua prima sessione, la Conferenza dei Ministri
stabilira' un elenco aggiornato delle deroghe oggetto di questa
disposizione, aggiungendo le eventuali deroghe concesse ai sensi
del GATT 1947 dopo il 15 dicembre 1993 e prima della data di
entrata in vigore dell'Accordo OMC ed eliminando le deroghe
scadute prima di tale data.
2. Note esplicative
a) Per "Parte contraente" nelle disposizioni del GATT 1994 si
intende "Membro". Per "Parte contraente meno avanzata" e "Parte
contraente sviluppata" si intende, rispettivamente, "paese in via di
sviluppo Membro" e "paese sviluppato Membro". Per "Segretario
esecutivo" si intende "Direttore generale dell'OMC".
b) I riferimenti alle PARTI CONTRAENTI che agiscono
collettivamente di cui all'articolo XV, paragrafi 1, 2 e 8,
all'articolo XXXVII e alle note ed articoli XII e XVIII, nonche' alle
disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all'articolo XV,
paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9 del GATT 1994 si interpretano come
riferimenti all'OMC. Le altre funzioni che le disposizioni del GATT
1994 attribuiscono alle PARTI CONTRAENTI che agiscono collettivamente
sono assegnate alla Conferenza dei Ministri.
c) i) Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua inglese, francese
e spagnola.
ii) Il testo del GATT 1994 in lingua francese e' soggetto alle
rettifiche terminologiche indicate nell'allegato A del
documento MTN.TNC/41.
iii) Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola e' il
testo del Volume IV della serie Strumenti di base e
documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche
indicate nell'allegato B del documento MTN.TNC/41.
3. a) Le disposizioni della Parte II del GATT 1994 non si applicano
alle misure adottate da un Membro ai sensi di specifici atti
legislativi obbligatori, emanati da tale Membro prima di divenire una
Parte contraente del GATT 1947, che vietino l'uso, la vendita o il
noleggio di natanti costruiti o riattati all'estero per svolgere
servizi commerciali tra punti posti nelle acque nazionali o nelle
acque di una zona economica esclusiva. La presente esenzione si
applica a) alla proroga o all'immediato rinnovo di una disposizione
non conforme di tale atto legislativo, e b) all'emendamento di una
disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura
in cui tale emendamento non diminuisce la conformita' delle
disposizione alla Parte II del GATT 1947. La presente esenzione si
applica unicamente alle misure adottate ai sensi degli atti
legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di
entrata in vigore dell'Accordo OMC. Qualora tali atti legislativi
siano successivamente modificati in modo tale da ridurne la
conformita' alla Parte II del GATT 1994, essi cessano di rientrare
nel campo di applicazione del presente paragrafo.
b) La Conferenza dei Ministri riesamina la presente esenzione
entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e
successivamente ogni due anni finche' l'esenzione rimane in vigore,
per verificare se sussistono le condizioni che l'hanno resa
necessaria.
c) Un Membro le cui misure siano coperte dall'esenzione di cui
sopra presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata
contenente una media mobile quinquennale delle consegne effettive e
previste dei natanti in questione e ulteriori informazioni sull'uso,
sulla vendita, sul noleggio o sulla riparazione dei natanti in
questione coperti dalla presente esenzione.
d) Un Membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in
modo tale da giustificare una limitazione reciproca e proporzionale
dell'uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti
costruiti nel territorio del Membro che invoca l'esenzione e' libero
di introdurre tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei
Ministri.
e) La presente esenzione non pregiudica le soluzioni relative a
specifici aspetti degli atti legislativi contemplati dalla presente
esenzione negoziate in accordi settoriali o in altra sede.
INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 1,
LETTERA b), DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL
COMMERCIO 1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi
giuridici derivanti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), la
natura e il livello degli eventuali "altri dazi o oneri" prelevati
sulle voci tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione
sono registrati negli Elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994
in corrispondenza della voce tariffaria cui si applicano. Resta
inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giudiziaria
degli "altri dazi o oneri".
2. Ai fini dell'articolo II, la data a decorrere dalla quale gli
"altri dazi o oneri" sono consolidati e' il 15 aprile 1994. Gli
"altri dazi o oneri" sono pertanto registrati negli Elenchi ai
livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di
una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la data di
applicazione della voce tariffaria in questione diventa la data di
incorporazione della nuova concessione nel relativo elenco. Nella
colonna 6 degli elenchi a fogli mobili, comunque, continuera' ad
essere registrata anche la data dell'atto con cui una concessione
relativa a una determinata voce tariffaria e' stata originariamente
incorporata nel GATT 1947 o nel GATT 1994.
3. Si registrano gli "altri dazi o oneri" per tutti i consolidamenti
tariffari.
4. Qualora una voce tariffaria sia gia' stata oggetto di una
concessione, il livello degli "altri dazi o oneri" registrato nel
relativo elenco non puo' essere superiore al livello in vigore al
momento dell'incorporazione originale di tale concessione
nell'elenco. Ogni Membro potra' contestare l'esistenza di un "altro
dazio o onere" in quanto al momento del consolidamento originale
della voce in questione non esisteva alcun "altro dazio o onere" di
quel tipo, nonche' la compatibilita' del livello registrato di un
"altro dazio o onere" con il livello consolidato precedente, per un
periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso il
Direttore generale dell'OMC dell'atto che incorpora l'elenco in
questione nel GATT 1994.
5. La registrazione di "altri dazi o oneri" negli elenchi lascia
impregiudicata la loro compatibilita' con i diritti e con gli
obblighi derivanti dal GATT 1994, fatta eccezione per quelli di cui
al paragrafo 4. Ogni Membro conserva il diritto di contestare, in
qualsiasi momento, la compatibilita' di qualsiasi "altro dazio o
onere" con tali obblighi.
6. Ai fini della presente Intesa, si applicano le disposizioni degli
articoli XXII e XXIII del GATT 1994 specificate ed applicate
dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
7. Gli "altri dazi o oneri" omessi da un elenco al momento del
deposito dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT 1994
presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947,
fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, o presso il
Direttore generale dell'OMC in seguito, non possono esservi aggiunti
successivamente, e qualsiasi "altro dazio o onere" registrato a un
livello inferiore a quello in vigore alla data di applicazione non
puo' essere riportato a tale livello, a meno che tali aggiunte o
modifiche non vengano effettuate entro sei mesi dalla data di
deposito dell'atto.
8. La decisione di cui al paragrafo 2 relativa alla data di
applicazione di ciascuna concessione ai fini dell'articolo II,
paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 sostituisce e annulla la
decisione relativa alla data di applicazione adottata il 26 marzo
1980 (BISD 27S/24).
INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XVII
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
1994
I Membri,
osservando che l'articolo XVII impone ai Membri degli obblighi per
quanto riguarda le attivita' delle imprese commerciali di Stato di
cui all'articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con
i principi generali del trattamento non discriminatorio prescritto
nel GATT 1994 per le misure governative che interessano le
importazioni o le esportazioni da parte di operatori commerciali
privati;
osservando altresi' che i Membri sono soggetti agli obblighi loro
imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che
interessano le imprese commerciali di Stato;
riconoscendo che la presente Intesa lascia impregiudicate le dis-
cipline sostanziali previste dall'articolo XVII,
concordano quanto segue:
1. Per garantire la trasparenza delle attivita' delle imprese
commerciali di Stato, i Membri notificano al Consiglio per gli scambi
di merci, affinche' siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito
ai sensi del paragrafo 5, le imprese corrispondenti alla seguente
definizione operativa:
"Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati
per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o
diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statuari o
costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite
i loro acquisti e le loro vendite il livello o la direzione delle
importazioni o delle esportazioni."
L'obbligo di tale notifica non si applica alle importazioni di
prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della
pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e non ad
essere rivenduti o utilizzati nella produzione di merci poste in
vendita.
2. Ciascun Membro analizza la propria politica per quanto riguarda la
presentazione al Consiglio per gli scambi di merci delle notifiche
relative alle imprese commerciali di Stato, tenendo conto delle
disposizioni della presente Intesa. Nello svolgere tale analisi,
ciascun Membro dovrebbe tener presente l'esigenza di garantire la
massima trasparenza possibile nelle proprie notifiche, al fine di
consentire una chiara valutazione delle modalita' di gestione delle
imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni
sul commercio internazionale.
3. Le notifiche sono compilate in conformita' con il questionario sul
commercio di Stato adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/184-185),
fermo restando che i Membri notificano le imprese di cui al paragrafo
1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni
o esportazioni.
4. Qualsiasi Membro che abbia motivo di ritenere che un altro Membro
non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica puo'
sollevare la questione con il Membro interessato. Qualora la
questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso puo' presentare
una contronotifica al Consiglio per gli scambi di merci, affinche'
venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo
5, informandone contestualmente il Membro interessato.
5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto del Consiglio per
gli scambi di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche.
Alla luce di tale esame e fatto salvo l'articolo XVII, paragrafo 4,
lettera c), il Consiglio per gli scambi di merci puo' formulare
raccomandazioni in merito all'adeguatezza delle notifiche e alla
necessita' di ulteriori informazioni. Il gruppo di lavoro esamina
altresi', alla luce delle notifiche ricevute, l'adeguatezza del
questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle
imprese commerciali di Stato oggetto della notifica di cui al
paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i
tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, nonche' i
tipi di attivita' svolte da dette imprese, che possono rivestire un
interesse ai fini dell'articolo XVII. Resta inteso che il
Segretariato fornisce al gruppo di lavoro un documento generale di
inquadramento sulle attivita' delle imprese commerciali di Stato che
interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di
lavoro e' aperta a tutti i Membri che manifestano la loro volonta' di
farne parte. Il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e
successivamente almeno una volta all'anno e presenta annualmente una
relazione al Consiglio per gli scambi di merci 1.
___________________________
1 Le attivita' di questo gruppo di lavoro sono coordinate con quelle
del gruppo di lavoro di cui alla Sezione III della Decisione dei
Ministri sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994.
INTESA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
1994
I Membri,
riconoscendo le disposizioni dell'articolo XII e dell'articolo
XVIII, lettera B del GATT 1994 e la Dichiarazione sulle misure
commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il
28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denominata nella presente Intesa
" la Dichiarazione del 1979") e al fine di chiarificare le suddette
disposizioni 1,
concordano quanto segue:
Applicazione delle misure
1. I Membri confermano il loro impegno ad annunciare pubblicamente,
il piu' presto possibile, il calendario per l'abolizione delle misure
restrittive alle importazioni adottate per motivi di bilancia dei
pagamenti. Resta inteso che i suddetti calendari possono essere
opportunamente modificati per tener conto dell'evolversi della
situazione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un calendario
non sia pubblicamente annunciato da un Membro, detto Membro
giustifica i motivi per i quali non l'ha fatto.
2. I Membri confermano il oro impegno a privilegiare le misure che
hanno meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure (denomi-
nate nella presente Intesa "misure basate sui prezzi") comprendono le
sovrattasse sulle importazioni, i depositi cauzionali obbligatori
sulle importazioni o altre misure commerciali equivalenti che si
ripercuotono sul prezzo delle merci importate. Resta inteso che,
nonostante le disposizioni dell'articolo II, le misure basate sui
prezzi adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere
applicate da un Membro in aggiunta ai dazi iscritti nel suo elenco.
Il Membro in questione, inoltre, indica chiaramente e distintamente
di quanto la misura basata sul prezzo eccede il dazio consolidato
secondo le procedure di notifica delle presente Intesa.
3. I Membri cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantita-
tive per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di una
situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui
prezzi non possano arrestare un brusco deterioramento della
situazione dei pagamenti con l'estero. Qualora un Membro applichi
restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le misure
basate sui prezzi non costituiscono uno strumento adeguato per
affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un Membro che
mantiene restrizioni quantitative indica nelle successive
consultazioni i progressi compiuti in direzione di una significativa
riduzione dell'incidenza e dell'effetto restrittivo di tali misure.
Resta inteso che per uno stesso prodotto non si puo' applicare piu'
di un tipo di misura restrittiva sulle importazioni adottata per
motivi di bilancia dei pagamenti.
4. I Membri confermano che le misure restrittive sulle importazioni
adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere
applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni
e non possono eccedere quanto e' necessario per affrontare la
situazione della bilancia dei pagamenti. Al fine di minimizzare
eventuali effetti protezionistici collaterali, i Membri amministrano
le restrizioni in modo trasparente. Le autorita' del Membro
importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri
impiegati per determinare i prodotti soggetti a restrizioni. Come
previsto all'articolo XII, paragrafo 3 e all'articolo XVIII,
paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i Membri possono
escludere o limitare l'applicazione delle sovrattasse applicate
indiscriminatamente o delle altre misure applicate per motivi di
bilancia dei pagamenti.
__________________________
(1) Nessun elemento della presente Intesa intende modificare i
diritti e gli obblighi dei Membri previsti dall'articolo XII o
dall'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994. Le disposizioni degli
articoli XXII e XXIII del GATT 1994 sviluppate e applicate
dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie possono essere
invocate in relazione a qualsiasi questione derivante
dall'applicazione di misure restrittive all'importazione adottate
per motivi di bilancia dei pagamenti.
Per "prodotti essenziali" si intendono prodotti che rispondono a
necessita' di consumo elementari o che contribuiscono agli sforzi
compiuti da un Membro per migliorare la situazione della sua bilancia
dei pagamenti, quali i beni strumentali o i fattori produttivi
necessari per la produzione. Nell'amministrazione delle restrizioni
quantitative, i Membri ricorrono al rilascio discrezionale delle
licenze solo quando e' inevitabile ed eliminano progressivamente tale
regime. Si forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri
utilizzati per determinare le quantita' o i valori di importazioni
accettabili.
Procedure per le consultazioni relative alle bilance dei pagamenti
5. Il Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti
(denominato nella presente Intesa "il Comitato") tiene consultazioni
per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate
per motivi di bilancia dei pagamenti. La partecipazione al Comitato
e' aperta a tutti i Membri che manifestano la volonta' di farne
parte. Il Comitato segue le procedure per le consultazioni relative
alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28
aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella presente Intesa "proce-
dure di consultazione complete"), nel rispetto delle disposizioni
elencate qui di seguito.
6. Un Membro che applica nuove restrizioni o innalza il livello
generale delle sue restrizioni in vigore intensificando
sostanzialmente le misure, avvia consultazioni con il Comitato entro
quattro mesi dall'adozione di tali misure. Il Membro che adotta tali
misure puo' richiedere che si tengano consultazioni ai sensi
dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o, a seconda dei casi,
dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). Qualora non vengano
presentate richieste in tal senso, il Presidente del Comitato invita
il Membro a tenere tali consultazioni. Tra i fattori che possono
essere esaminati nell'ambito delle consultazioni rientrano
l'introduzione di nuovi tipi di misure restrittive ai fini della
bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni
o un aumento del numero dei prodotti coperti.
7. Tutte le restrizioni applicate per motivi di bilancia dei
pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al Comitato ai
sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera b) o dell'articolo
XVIII, paragrafo 12, lettera b), fatta salva la possibilita' di
modificare la periodicita' delle consultazioni d'intesa con il Membro
con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura
di revisione eventualmente raccomandata dal Consiglio generale.
8. Le consultazioni si possono svolgere conformemente alle procedure
semplificate approvate il 19 dicembre 1972 (BISD 20S/47-49, denomi-
nate nella presente Intesa "procedure di consultazione semplificate")
nel caso di paesi meno avanzati Membri o nel caso di paesi in via di
sviluppo Membri impegnati in programmi di liberalizzazione
conformemente a un calendario presentato al Comitato in consultazioni
precedenti. Si possono inoltre utilizzare procedure di consultazione
semplificate quando e' in programma l'esame della politica
commerciale di un paese in via di sviluppo Membro per lo stesso anno
civile in cui cade la data fissata per le consultazioni. In questi
casi, la decisione se ricorrere o meno alle procedure di
consultazione complete si prende in base ai fattori elencati nel
paragrafo 8 della Dichiarazione del 1979. Fatta eccezione per il caso
dei paesi meno avanzati Membri, non si possono svolgere piu' di due
consultazioni successive secondo le procedure di consultazione
semplificate.
Notifica e documentazione
9. I Membri notificano al Consiglio generale l'introduzione di misure
restrittive sulle importazioni per motivi di bilancia dei pagamenti o
qualsiasi cambiamento apportato all'applicazione di tali misure,
nonche' qualsiasi modifica apportata al calendario per l'abolizione
di tali misure annunciato ai sensi del paragrafo 1. I cambiamenti
significativi sono notificati al Consiglio generale prima di essere
annunciati o entro i 30 giorni successivi al loro annuncio. Ogni
anno, ciascun Membro fornisce al Segretariato un notifica
consolidata, comprendente tutti i cambiamenti apportati a leggi, a
regolamenti, a dichiarazioni politiche o a pubblici annunci,
affinche' siano esaminati dai Membri. Le notifiche comprendono
informazioni esaurienti per quanto possibile, a livello della linea
tariffaria, sul tipo di misure applicate, sui criteri utilizzati per
la loro amministrazione, sui prodotti coperti e sui flussi
commerciali interessati.
10. A richiesta di un Membro, le notifiche possono essere esaminate
dal Comitato. Detto esame si limita al chiarimento degli specifici
problemi sollevati da una notifica o alla valutazione della
necessita' di una consultazione ai sensi dell'articolo XII, paragrafo
4, lettera a) o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). I
Membri che hanno motivo di credere che una misura restrittiva sulle
esportazioni applicata da un altro Membro sia stata adottata per
motivi di bilancia dei pagamenti possono sottoporre la questione
all'attenzione del Comitato. Il Presidente del Comitato richiede
informazioni sulla misura in questione e le mette a disposizione di
tutti i Membri. Fatto salvo il diritto di ogni membro del Comitato
di chiedere adeguati chiarimenti nel corso delle consultazioni, si
possono presentare anticipatamente domande al Membro con cui si
tengono le consultazioni.
11. Il Membro con cui si tengono le consultazioni predispone un
Documento di base per le consultazioni che, oltre ad ogni altra
informazione ritenuta pertinente, dovrebbe comprendere: a) una
rassegna della situazione e delle prospettive della bilancia dei
pagamenti, ivi compresa un'analisi dei fattori interni ed esterni che
incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure
di politica interna adottate per ripristinare un equilibrio solido e
duraturo; b) una descrizione esauriente delle restrizioni applicate
per motivi di bilancia dei pagamenti, della loro base giuridica e
delle disposizioni prese per ridurne gli effetti protezionistici
collaterali; c) le misure adottate successivamente all'ultima
consultazione per alleviare le restrizioni sulle importazioni, alla
luce delle conclusioni del Comitato; d) un piano per l'eliminazione e
la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso,
si puo' fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche
o relazioni presentate all'OMC. Nel quadro delle procedure di
consultazione semplificate, il Membro con cui si tengono le
consultazioni presenta una dichiarazione scritta contenente le
informazioni essenziali sugli elementi compresi nel Documento di
base.
12. Al fine di facilitare le consultazioni nell'ambito del Comitato,
il Segretariato predispone un documento fattuale retrospettivo che
tratti i diversi aspetti del piano di consultazioni. Nel caso di
paesi in via di sviluppo Membri, il documento del Segretariato deve
includere materiale retrospettivo ed analitico pertinente circa
l'influenza dell'ambiente commerciale esterno sulla situazione della
bilancia dei pagamenti e sulle previsioni del Membro con cui si
tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via di sviluppo
Membro, i servizi di assistenza tecnica del Segretariato coadiuvato
nella preparazione dei documenti per le consultazioni.
Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti
13. Il Comitato presenta una relazione al Consiglio generale in
merito alle proprie consultazioni. Quando si sono utilizzate proce-
dure di consultazione complete, la relazione dovrebbe indicare le
conclusioni del Comitato rispetto ai diversi elementi del piano di
consultazione, nonche' i fatti e i motivi su cui si fondano tali
conclusioni. Il Comitato fa il possibile per incorporare nelle
proprie conclusioni proposte di raccomandazioni volte a promuovere
l'applicazione dell'articolo XII e dell'articolo XVIII, lettera B,
della Dichiarazione del 1979 e della presente Intesa. Nei casi in cui
e' stato presentato un calendario per l'abolizione delle misure
restrittive adottate per motivi di bilancia dei pagamenti, il
Consiglio generale puo' raccomandare che un Membro sia considerato in
regola con i suoi obblighi previsti dal GATT 1994 a condizione che
rispetti detto calendario. Ogniqualvolta il Consiglio generale ha
formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e gli obblighi dei
Membri sono valutati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di
specifiche proposte di raccomandazione del Consiglio generale, le
conclusioni del Comitato dovrebbero riportare le diverse opinioni
espresse in seno al Comitato. Qualora si siano utilizzate le proce-
dure di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una
sintesi dei principali elementi discussi in seno al Comitato e una
decisione sull'eventuale necessita' di procedure di consultazione
complete.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXIV
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
1994
I Membri,
viste le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT 1994,
riconoscendo che le unioni doganali e le zone di libero scambio
sono notevolmente aumentate di numero e per importanza
dall'istituzione del GATT 1947 e coprono attualmente una quota
significativa del commercio mondiale;
riconoscendo il contributo all'espansione del commercio mondiale
che puo' derivare da una maggiore integrazione tra le economie delle
parti di tali accordi;
riconoscendo altresi' che tale contributo aumenta se
l'eliminazione dei dazi e degli altri regolamenti commerciali
restrittivi tra i territori costituenti si estende a tutti gli
scambi, e si riduce se ne vengono esclusi importanti settori
commerciali;
ribadendo che lo scopo di tali accordi dovrebbe essere
l'agevolazione degli scambi tra i territori costituenti e non la
frapposizione di ostacoli agli scambi degli altri Membri con i
suddetti territori; e che nella loro formazione o nel loro
ampliamento le rispettive parti dovrebbero evitare quanto piu'
possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri Membri;
convinti inoltre della necessita' di rendere piu' efficace il
ruolo del Consiglio per gli scambi di merci nell'esaminare gli
accordi notificati ai sensi dell'articolo XXIV, chiarendone i criteri
e le procedure di valutazione degli accordi nuovi o ampliati, e
rendendo piu' trasparenti tutti gli accordi di cui all'articolo XXIV;
riconoscendo la necessita' di un'interpretazione comune degli
obblighi dei membri derivanti dall'articolo XXIV, paragrafo 12,
concordano quanto segue:
1. Per essere conformi all'articolo XXIV, le unioni doganali, le zone
di libero scambio e gli accordi interinali che portano alla
formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio
devono soddisfare, tra l'altro, le disposizioni dei paragrafi da 5 a
8 di tale articolo.
Articolo XXIV, paragrafo 5
2. La valutazione ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera
a) dell'incidenza generale dei dazi e degli altri regolamenti
commerciali applicabili prima e dopo la formazione di un'unione
doganale si basa, per quanto riguarda i dazi e gli oneri, su una
stima complessiva della media ponderata delle aliquote tariffarie e
dei dazi doganali riscossi. Detta stima si basa sulle statistiche
delle importazioni relative a un periodo rappresentativo precedente
fornite dall'unione doganale, a livello di linea tariffaria, per
valori e per quantitativi, suddivise per paese OMC d'origine. Il
Segretariato calcola le medie ponderate delle aliquote tariffarie e
dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima
delle offerte tariffarie nei negoziati commerciali multilaterali
dell'Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli oneri da prendere in
considerazione sono le aliquote di dazio applicate. Ai fini della
stima complessiva dell'incidenza degli altri regolamenti commerciali
per i quali risultano difficili la quantificazione e l'aggregazione,
si riconosce che puo' essere necessario esaminare le singole misure,
i singoli regolamenti, i prodotti contemplati, e flussi commerciali
interessati.
3. Salvo casi eccezionali, il ragionevole intervallo di cui
all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10
anni. Nei casi in cui i Membri parti di un accordo interinale
ritengono che 10 anni siano insufficienti, essi devono fornire al
Consiglio per gli scambi di merci una spiegazione esauriente della
necessita' di un periodo piu' lungo.
Articolo XXIV, paragrafo 6
4. L'articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le procedure da seguire
quando un Membro che forma un'unione doganale intende aumentare
un'aliquota di dazio consolidata. A questo proposito, i Membri
ribadiscono che la procedura specificata nell'articolo XXVIII,
sviluppata negli orientamenti adottati il 10 novembre 1980 (BISD
27S/26-28) e nell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII
del GATT 1994, dev'essere avviata prima che siano modificate o
revocate le concessioni tariffarie alla formazione di un'unione
doganale o alla conclusione di un accordo interinale che porta alla
formazione di un'unione doganale.
5. I negoziati di cui sopra sono avviati in buona fede al fine di
trovare adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti. Nel
corso di detti negoziati, come prevede l'articolo XXIV, paragrafo 6,
si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri
costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla
stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti
a fornire il necessario adeguamento compensativo, l'unione doganale
dovrebbe offrire una compensazione, che puo' prendere la forma di
riduzioni dei dazi su altre linee tariffarie. Tale offerta viene
presa in considerazione dai Membri che hanno diritti di negoziazione
nel consolidamento modificato o revocato. Qualora l'adeguamento
compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati.
Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo
nei negoziati sugli adeguamenti compensativi svolti ai sensi
dell'articolo XXVIII, sviluppato dall'Intesa sull'interpretazione
dell'articolo XXVIII del GATT 1994, entro un termine ragionevole a
decorrere dall'inizio dei negoziati, l'unione doganale e' comunque
libera di modificare o revocare le concessioni: i Membri interessati
sono in tal caso liberi di revocare concessioni sostanzialmente
equivalenti conformemente all'articolo XXVIII.
6. Il GATT 1994 non impone ai Membri che beneficiano di una riduzione
dei dazi a seguito della formazione di un'unione doganale o della
conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di
un'unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti compensativi
ai suoi costituenti.
Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio
7. Tutte le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo XXIV,
paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo di lavoro alla
luce delle disposizioni pertinenti del GATT 1994 e del paragrafo 1
della presente Intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio per
gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il
Consiglio per gli scambi di merci puo' formulare le raccomandazioni
ai Membri che ritiene opportune.
8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il gruppo di lavoro
puo' formulare nella sua relazione adeguate raccomandazioni sul
calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la
formazione dell'unione doganale o della zona di libero scambio. Se
necessario, puo' disporre che l'accordo venga esaminato piu' a fondo.
9. I Membri parti di un accordo interinale notificano i cambiamenti
sostanziali apportati al programma di attuazione e al calendario
compresi in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che, a
richiesta, esamina tali cambiamenti.
10. Qualora un accordo interinale notificato ai sensi dell'articolo
XXIV, paragrafo 7, lettera a) non comprenda un programma di
attuazione e un calendario, contrariamente a quanto previsto
all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c), il gruppo di lavoro
raccomanda nella sua relazione tale programma e tale calendario. Le
parti non mantengono ne' pongono in essere, a seconda dei casi, tale
accordo se non sono disposte a modificarlo in conformita' con tali
raccomandazioni. Si prevede un riesame dell'attuazione delle
raccomandazioni.
11. Come previsto dalle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 nelle loro
istruzioni al Consiglio del GATT 1947 relative alle relazioni sugli
accordi regionali (BISD 18S/38), le unioni doganali e i costituenti
di zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio per
gli scambi di merci relazioni sul funzionamento dell'accordo in
questione. Qualsiasi significativo cambiamento e/o sviluppo degli
accordi va segnalato appena si verifica.
Risoluzione delle controversie
12. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994,
sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle
controversie, possono essere invocate in relazione a qualsiasi
questione derivante dall'applicazione delle disposizioni
dell'articolo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero
scambio o agli accordi interinali che portano alla formazione di
un'unione doganale o di una zona di libero scambio.
Articolo XXIV, paragrafo 12
13. Nell'ambito del GATT 1994, ciascun Membro e' pienamente
responsabile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994 e adotta
le misure cui puo' ragionevolmente ricorrere per garantire tale
rispetto da parte delle amministrazioni e delle autorita' regionali e
locali sul suo territorio.
14. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994,
sviluppate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle
controversie, possono essere invocate in relazione alle misure che
incidono sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o autorita'
regionali o locali sul territorio di un Membro. Quando l'Organo di
conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non e'
stata osservata, il Membro responsabile adotta le misure cui puo'
ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui
non e' stato possibile garantire tale rispetto, si applicano le
disposizioni relative alla compensazione e alla sospensione delle
concessioni o degli altri obblighi.
15. Ciascun Membro si impegna a considerare favorevolmente le
osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che
incidono sul funzionamento del GATT 1994 prese nel territorio del
primo Membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in
proposito.
INTESA RELATIVA ALLE DEROGHE AGLI OBBLIGHI PREVISTI
DALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga gia' in essere
descrive le misure che il Membro intende adottare, gli specifici
obiettivi politici che il Membro si prefigge e i motivi che gli
impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi
derivanti dal GATT 1994.
2. Qualsiasi deroga in essere alla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC scade, a meno che non sia stata prorogata
conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell'articolo IX
dell'Accordo OMC, alla data prevista per la sua scadenza o, se tale
data e' precedente, a due anni dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC.
3. Qualsiasi Membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal
GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa
a) del mancato rispetto, da parte del Membro cui e' stata
concessa una deroga, delle modalita' e delle condizioni della
deroga, o
b) dell'applicazione di una misura compatibile con le modalita' e
le condizioni di una deroga
puo' invocare le disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994,
sviluppate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle
controversie.
INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXVIII
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Ai fini della modifica o della revoca di una concessione, si
considera che il Membro che ha la piu' alta percentuale di
esportazioni interessate da quella concessione (vale a dire di
esportazioni del prodotto in questione verso il mercato del Membro
che modifica o revoca la concessione) rispetto al totale delle sue
esportazioni abbia un interesse in quanto fornitore principale, a
meno che non abbia gia' un diritto in quanto negoziatore originale o
un interesse in quanto fornitore principale ai sensi dell'articolo
XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il presente paragrafo
sara' riesaminato dal Consiglio per gli scambi di merci cinque anni
dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC per stabilire se il
presente criterio ha funzionato in modo soddisfacente nel garantire
una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore dei Membri
esportatori di piccole e medie dimensioni. In caso contrario, si
valutera' l'opportunita' di eventuali miglioramenti, ivi compresa, a
condizione che siano disponibili dati adeguati, l'adozione di un
criterio basato sulla percentuale di esportazioni interessata dalla
concessione rispetto alle esportazioni del prodotto in questione
verso tutti i mercati.
2. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto
fornitore principale ai sensi del paragrafo 1, esso dovrebbe
comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con
elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una
concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi
casi si applica il paragrafo 4 delle "Procedure di negoziazione ai
sensi dell'articolo XXVIII" adottate il 10 novembre 1980 (BISD
27S/26-28).
3. Nel determinare quali Membri hanno un interesse in quanto
fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa
o ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1) o un interesse
sostanziale, si prendono in considerazione solo gli scambi del
prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione
piu' favorita (NPF). Tuttavia, si prendono in considerazione anche
gli scambi del prodotto interessato avvenuti nell'ambito di
preferenze non contrattuali se essi hanno cessato di beneficiare di
tale trattamento preferenziale, assumendo pertanto carattere di
scambi NPF, al momento della negoziazione della modifica o della
revoca della concessione, o lo faranno entro la conclusione dei
negoziati.
4. Quando viene modificata o revocata una concessione tariffaria
relativa a un prodotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il quale
non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera
che il Membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore originale
relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto e' o era
precedentemente classificato abbia un diritto in quanto negoziatore
originale sulla concessione in questione. Per determinare l'interesse
in quanto fornitore principale e l'interesse sostanziale e per il
calcolo della compensazione si tiene conto, tra l'altro, della
capacita' produttiva e degli investimenti relativi al prodotto
interessato nel Membro esportatore e delle stime di crescita delle
esportazioni, nonche' delle previsioni sulla domanda del prodotto nel
Membro importatore. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione
"prodotto nuovo" si intende come comprensiva di una voce tariffaria
creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente.
5. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto
fornitore principale ai sensi del paragrafo 4, esso dovrebbe
comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con
elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una
concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi
casi si applica il paragrafo 4 delle "procedure di negoziazione ai
sensi dell'articolo XXVIII" sopra citate.
6. Quando una concessione tariffaria illimitata e' sostituita da un
contingente tariffario, l'ammontare della compensazione fornita
dovrebbe essere superiore all'ammontare degli scambi effettivamente
interessati dalla modifica della concessione. Il calcolo della
compensazione dovrebbe basarsi sulla differenza tra gli scambi
prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta inteso
che il calcolo degli scambi prevedibili per il futuro dovrebbe
basarsi sul piu' elevato dei due valori seguenti:
a) la media annuale degli scambi nell'ultimo triennio
rappresentativo aumentata del tasso di crescita medio annuale
delle importazioni dello stesso periodo, o, se tale
percentuale e' piu' elevata, del 10%;
b) gli scambi dell'ultimo anno aumentati del 10%.
In nessun caso la compensazione richiesta a un Membro puo' superare
quella che comporterebbe la revoca completa della concessione.
7. A ogni Membro che abbia un interesse in quanto fornitore
principale, ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa o
dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, in relazione a una concessione
modificata o revocata si riconosce un diritto in quanto negoziatore
originale nelle concessioni compensative, a meno che i Membri
interessati non concordino un'altra forma di compensazione.
PROTOCOLLO DI MARRAKECH
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
1994
I Membri,
avendo condotto negoziati nell'ambito del GATT 1947, conformemente
alla Dichiarazione dei Ministri sull'Uruguay Round,
concordano quanto segue:
1. L'elenco relativo a un Membro allegato al presente Protocollo
diventa l'Elenco del GATT 1994 relativo a quel Membro il giorno in
cui l'Accordo OMC entra in vigore per quel Membro. Gli elenchi
presentati in conformita' della Decisione dei Ministri sulle misure a
favore dei paesi meno avanzati si considerano allegati al presente
protocollo.
2. Salvo diverse indicazioni nell'Elenco di un Membro, le riduzioni
tariffarie concordate da ciascun Membro sono introdotte attraverso
cinque riduzioni identiche delle aliquote, la prima delle quali
diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMS.
Ogni riduzione successiva diventa applicabile il 1 gennaio di
ciascuno degli anni seguenti, e l'aliquota finale diventa applicabile
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC,
salvo diverse indicazioni nell'Elenco di quel Membro. Salvo diverse
indicazioni nel suo Elenco, un Membro che accetta l'Accordo OMC
successivamente alla sua entrata in vigore rende applicabili, alla
data in cui l'Accordo entra in vigore per quel Membro, tutte le
riduzioni di aliquota gia' avvenute nonche' le riduzioni che ai sensi
della frase precedente esso sarebbe stato tenuto a rendere
applicabili il 1 gennaio seguente, e rende applicabili tutte le
riduzioni di aliquota rimanenti secondo il calendario specificato
nella frase precedente. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe
essere arrotondata alla prima cifra decimale. Per i prodotti
agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo
sull'agricoltura, l'introduzione progressiva delle riduzioni avviene
come specificato nelle relative parti degli elenchi.
3. A richiesta, l'attuazione delle concessioni e degli impegni
contenuti negli elenchi allegati al presente protocollo e' soggetta
ad esame multilaterale da parte dei Membri, fatti salvi i diritti e
gli obblighi dei Membri derivanti dagli Accordi figuranti
all'allegato 1A dell'Accordo OMC.
4. Dopo che l'elenco relativo a un Membro allegato al presente
protocollo e' diventato un Elenco del GATT 1994 conformemente alle
disposizioni del paragrafo 1, il suddetto Membro e' libero di
sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la
concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il cui
principale fornitore sia qualsiasi altro partecipante all'Uruguay
Round il cui elenco non e' ancora diventato un Elenco del GATT 1994.
Tale misura, tuttavia, puo' essere presa solo dopo aver dato
preavviso scritto al Consiglio per gli scambi di merci di tale
sospensione o revoca di una concessione e dopo che si sono tenute
consultazioni, a richiesta, con qualsiasi Membro il cui elenco
relativo al prodotto in questione sia diventato un Elenco del GATT
1994 e che abbia un interesse sostanziale nei confronti del prodotto
in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revocata si
applica a decorrere dal giorno in cui l'elenco del Membro che ha
l'interesse in quanto fornitore principale diventa un Elenco del GATT
1994.
5. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2
dell'Accordo sull'agricoltura, ai fini dei riferimenti
contenuti nell'articolo II, paragrafo 1, lettere b) e c) del
GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per
quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione
prevista in un elenco di concessioni allegato al presente
protocollo e' la data del presente protocollo.
b) Ai fini del riferimento fatto nell'articolo II, paragrafo 6,
lettera a) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data
applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni
allegato al presente protocollo e' la data del presente
protocollo.
6. In caso di modifica o di revoca di concessioni relative a misure
non tariffarie contenute nella Parte III degli elenchi, si applicano
le disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e le "Procedure di
negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII" adottato il 10 novembre 1980
(BISD 27S/26-28) Tale eventualita' lascia impregiudicati i diritti e
gli obblighi dei Membri derivanti dal GATT 1994.
7. In ciascun caso in cui un elenco allegato al presente protocollo
si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole
di quello previsto per tale prodotto negli elenchi del GATT 1947,
prima che entri in vigore l'Accordo OMC, si ritiene che il Membro cui
si riferisce l'elenco abbia preso le adeguate iniziative che
sarebbero state altrimenti necessarie ai sensi delle disposizioni
pertinenti dell'articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni
del presente paragrafo si applicano unicamente all'Egitto, al Peru',
al Sudafrica e all'Uruguay.
8. Gli elenchi allegati al presente protocollo fanno fede in lingua
inglese, francese o spagnola, cosi' come e' specificato in ciascun
elenco.
9. La data del presente protocollo e' il 15 aprile 1994.
(Gli elenchi concordati dai partecipanti saranno allegati al
protocollo di Marrakech nella copia dell'Accordo OMC destinata al
trattato.)
ACCORDO SULL'AGRICOLTURA
I Membri,
Avendo deciso di porre le basi per l'avvio di un processo di
riforma degli scambi agricoli conformemente agli obiettivi dei
negoziati enunciati nella Dichiarazione di Punta del Este;
Ricordando che l'obiettivo a lungo termine da essi concordato
nell'esame di medio periodo dell'Uruguay Round e' di instaurare un
sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si
dovrebbe avviare un processo di riforma mediante la negoziazione di
impegni in materia di sostegno e protezione, nonche' introducendo
norme e regole GATT rafforzate e piu' efficaci sul (FRASE INCOMPLETA
GIA' DALL'ORIGINALE)
Ricordando inoltre che l'obiettivo a lungo termine sopracitato
comporta riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della
protezione da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde alle
restrizioni e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali
e prevenirle;
Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in materia
di accesso al mercato, sostegno interno e concorrenza
all'esportazione, nonche' a raggiungere un accordo sulle questioni
sanitarie e fitosanitarie;
Avendo concordato che nell'attuare i loro impegni in materia di
accesso al mercato i Membri industrializzati terranno pienamente
conto delle particolari esigenze e condizioni dei paesi in via di
sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunita' e
condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare
interesse per tali Membri, ivi compresa la completa liberalizzazione
degli scambi di prodotti agricoli tropicali come convenuto nell'esame
di medio periodo, nonche' per i prodotti particolarmente importanti
ai fini dell'introduzione di colture alternative rispetto a quelle
illegali destinate alla produzione di stupefacenti;
Osservando che gli impegni inerenti al programma di riforma
impegni dovrebbero essere assunti equamente da tutti i Membri,
tenendo conto degli aspetti non commerciali, tra cui la sicurezza
alimentare e la necessita' di tutelare l'ambiente, tenendo presente
il criterio convenuto secondo il quale un trattamento speciale e
differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce un elemento
integrante dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi
dell'attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo
meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda
altrimenti,
a) per "misura aggregata di soggetto" e "MAS" si intende il livello
annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un
prodotto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo
di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito a
favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il
sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per
l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente
Accordo, che:
i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di
riferimento, e' specificato nelle corrispondenti tabelle
esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV
dell'Elenco di un Membro; e
ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del
periodo di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente alle
disposizioni dell'allegato 3 del presente Accordo e tenendo
conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle
tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV
dell'Elenco del Membro;
b) per "prodotto agricolo di base" in relazione agli impegni in
materia di sostegno interno si intende il prodotto in una fase
quanto piu' possibile vicina al punto di vendita, specificato
nell'Elenco di un Membro e nelle relative tabelle esplicative;
c) le "spese di bilancio" o "spese" comprendono le agevolazioni;
d) per "misura equivalente di sostegno" si intende il livello annuo
di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori
di un prodotto agricolo di base mediante l'applicazione di una o
piu' misure, che non puo' essere determinato secondo il metodo di
calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di
programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai
sensi dell'allegato 2 del presente Accordo, e che:
i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di
riferimento, e' specificato nelle corrispondenti tabelle
esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV
dell'Elenco di un Membro; e
ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del
periodo di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente alle
disposizioni dell'allegato 4 del presente Accordo e tenendo
conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle
tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV
dell'Elenco del Membro;
e) per "sovvenzioni all'esportazione" si intendono le sovvenzioni in
funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni
all'esportazione elencate all'articolo 9 del presente Accordo;
f) per "periodo di attuazione" si intende un periodo di sei anni a
partire dal 1995, tranne per l'articolo 13 ai fini del quale si
intende un periodo di nove anni a partire dal 1995;
g) le "concessioni in materia di accesso al mercato" comprendono
tutti gli impegni relativi all'accesso al mercato assunti in
conformita' al presente Accordo;
h) per "misura aggregata di sostegno totale" e "MAS totale" si
intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei
produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure aggregate
di sostegno per prodotti agricoli di base, tutte le misure aggre-
gate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure
equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che:
i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di
riferimento ("MAS totale di riferimento") e al sostegno massimo
consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre
("livelli d'impegno consolidati annui e finali") e' quello
specificato nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e
ii) in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito
durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre ("MAS
totale corrente"), e' calcolato conformemente alle disposizioni
del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 6, e ai dati
costitutivi e il metodo utilizzati nelle tabelle esplicative
incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco del
Membro;
i) per "anno" ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni
specifici di un Membro si intende l'anno solare, finanziario o di
commercializzazione specificato nell'Elenco relativo al Membro in
questione.
Articolo 2
Prodotti contemplati dall'Accordo
Il presente Accordo si applica ai prodotti elencati nel suo
allegato 1, in seguito denominati prodotti agricoli.
PARTE II
Articolo 3
Incorporazione delle concessioni e degli impegni
1. Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni
all'esportazione figuranti nella Parte IV dell'elenco di ciascun
Membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e sono
parte integrante del GATT 1994.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, un Membro non
fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore
ai livelli d'impegno specificati nella sezione I della Parte IV del
suo Elenco.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, lettera
b) e 4, un Membro non concede le sovvenzioni all'esportazione ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi
di prodotti precisati nella sezione II della Parte IV del suo Elenco
in misura superiore ai livelli d'impegno in termini di spesa di
bilancio di quantita' ivi specificati, ne' fornisce tali sovvenzioni
per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo Elenco.
PARTE III
Articolo 4
Accesso al mercato
1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli
Elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonche'
altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.
2. I Membri non mantengono, adottano, ne' ripristinano nessuna misura
del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in
dazi doganali ordinari 1, salvo diversa disposizione dell'articolo 5
e dell'allegato 5.
Articolo 5
Clausola di salvaguardia speciale
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera
b) del GATT 1994, qualsiasi Membro puo' avvalersi delle disposizioni
dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo in relazione
all'importazione di un prodotto agricolo, per il quale misure ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo siano state
trasformate in un dazio doganale ordinario e che sia designato nel
suo Elenco con il simbolo "SGS" come oggetto di una concessione per
la quale possono essere invocate le disposizioni del presente
articolo, se:
a) il volume delle importazioni del prodotto in questione nel
territorio doganale del Membro che accorda la concessione
durante un qualsiasi anno supera un livello limite connesso
alla possibilita' di accesso al mercato esistente come
stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente,
b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione
possono penetrare nel territorio doganale del Membro contraente
che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo
all'importazione cif della spedizione interessata espresso in
moneta nazionale, e' inferiore ad un prezzo limite pari al
prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 2 per
il prodotto in questione.
2. Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente
e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al paragrafo
1 sono contabilizzate ai fini della determinazione del volume di
importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1,
lettera a) e del paragrafo 4, ma non sono colpite da alcun dazio
addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del
paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5.
3. Le forniture del prodotto in questione inoltrate in base ad un
contratto concluso prima dell'imposizione di un dazio addizionale in
virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 sono esonerate
da tale dazio addizionale, purche' possano essere contabilizzate nel
volume delle importazioni del prodotto in questione dell'anno
successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo
1, lettera a) in tale anno.
4. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a)
puo' essere mantenuto soltanto fino alla fine dell'anno in cui e'
stato imposto e puo' essere riscosso soltanto ad un livello non
superiore ad un terzo del livello del dazio doganale ordinario in
vigore nell'anno in cui la misura e' stata presa. Il livello limite
viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilita'
di accesso al mercato definite come
Segue frase illeggibile
__________________________
1 Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative
all'importazione, prelievi variabili all'importazione, prezzi
minimi all'importazione, licenze di importazione discrezionali,
misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di
Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla
frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in
virtu' di deroghe per singolo paese alle disposizioni del GATT
1947, ma non le misure mantenute in virtu' di disposizioni
adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre
disposizioni generali, non specificamente relative
all'agricoltura, del GATT 1994 o degli altri accordi commerciali
multilaterali di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.
2 Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente comma
e' in generale il valore unitario medio CIF del prodotto in
questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla qualita'
del prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l'uso iniziale,
esso viene specificato pubblicamente e reso disponibile nella
misura necessaria per consentire agli altri Membri di valutare il
dazio addizionale che puo' essere imposto.
7. La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I Membri
che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera a) ne informano
per iscritto, includendo dati pertinenti, il Comitato agricoltura
quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall'attuazione
delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono
essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto di misure ai
sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le informazioni
e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni. Il Membro che
prende misure in base al paragrafo 4 offre a qualsiasi Membro
interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni
di applicazione delle misure in questione. I Membri che prendono
misure in base al paragrafo 1, lettera b) ne informano per iscritto,
fornendo i dati pertinenti, il Comitato agricoltura entro 10 giorni
dall'attuazione della prima di tali misure oppure, per i prodotti
deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I
Membri si impegnano, per quanto possibile, a non avvalersi delle
disposizioni del paragrafo 1, lettera b) quando il volume delle
importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi
i casi il Membro che prende tali misure offre a ogni Membro
interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni
di applicazione delle stesse.
8. Qualora vengano adottate misure in conformita' dei paragrafi da 1
a 7, i Membri si impegnano a non avvalersi, in relazione a dette
misure, delle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafi 1, lettera a)
e 3 del GATT 1994 o dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo sulle
misure di salvaguardia.
9. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore per la
durata del processo di riforma di cui all'articolo 20.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
PARTE IV
Articolo 6
Impegni in materia di sostegno interno
1. Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno
interno contenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a tutte
le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli,
fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in
base ai criteri di cui al presente articolo e all'allegato 2 del
presente Accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura
aggregata di sostegno totale e di "livelli d'impegno consolidati
annui e finali".
2. Conformemente al criterio convenuto nell'esame di medio periodo
secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o
indiretta, intese a incoraggiare lo sviluppo agricolo e rurale
costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in
via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente
previste per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri e le
sovvenzioni all'acquisto di fattori di produzione agricoli
generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse
di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione del sostegno
interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente e'
anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di
sviluppo Membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a
quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti. Il
sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve
essere incluso da un Membro nel calcolo della sua MAS totale
corrente.
3. Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un Membro si
ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno
del medesimo Membro a favore dei produttori agricoli espresso in
termini di MAS totale corrente non superi il corrispondente livello
d'impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte IV del
suo Elenco.
4. a) Un Membro non e' tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS
totale corrente ne' a ridurre:
le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo
interno 3 nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili
dati:
a) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono
inferiori o pari al 10%, il livello limite di base e' pari al
125%;
b) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono
superiori al 10% ma inferiori o pari al 30%, il livello limite
di base e' pari al 110%;
c) se le possibilita' di accesso al mercato per un prodotto sono
superiori al 30%, il livello limite di base e' pari al 105%.
In ogni caso il dazio addizionale puo' essere imposto in qualsiasi
anno in cui il volume assoluto delle importazioni del prodotto in
questione nel territorio doganale del Membro che accorda la
concessione e' superiore alla somma di (x), livello limite di base di
cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei
tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, e di (y),
variazione del volume assoluto del consumo interno del prodotto in
questione nell'anno piu' recente per il quale sono disponibili dati
rispetto all'anno precedente, purche' il livello limite non sia
inferiore al 105% del quantitativo medio di importazioni di cui sopra
in (x).
5. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera b)
viene istituito secondo il seguente schema:
a) se la differenza tra il prezzo all'importazione cif della
spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato
"prezzo all'importazione") e il prezzo limite quale definito
nella suddetta lettera b) e' inferiore o pari al 10% del prezzo
limite, non viene imposto alcun dazio addizionale;
b) se la differenza tra il prezzo all'importazione e il prezzo
limite (in seguito denominata "differenza") e' superiore al 10%
ma inferiore o pari al 40% del prezzo limite il dazio
addizionale e' pari al 30% dell'importo del quale la differenza
supera il 10%;
c) se la differenza e' superiore al 40% ma inferiore o pari al 60%
del prezzo limite, il dazio addizionale e' pari al 50%
dell'importo del quale la differenza supera il 40%, piu' il
dazio addizionale consentito in forza della lettera b);
d) se la differenza e' superiore al 60% ma inferiore o pari al
75%, il dazio addizionale e' pari al 70% dell'importo del quale
la differenza supera il 60% del prezzo limite, piu' i dazi
addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c);
e) se la differenza e' superiore al 75% del prezzo limite il dazio
addizionale e' pari al 90% dell'importo del quale la differenza
supera il 75%, piu' i dazi addizionali consentiti in forza
delle lette b), c) e d).
6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra
si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche
caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera
a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi piu' brevi in
relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel
quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di
riferimento diversi per periodi diversi.
______________________________
3 Qualora il consumo interno non venga considerato, si applica il
livello limite di base di cui al paragrafo 4, lettera a).
i) il sostegno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere
inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se
tale sostegno non supera il 5% del valore totale della
produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal
Membro durante l'anno in questione; ne'
ii) il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che
dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo
della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5%
del valore della produzione agricola totale del medesimo
Membro.
b) Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis
ai fini del presente paragrafo e' il 10%.
5. a) I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a
limitare la produzione non sono soggetti all'impegno di
riduzione del sostegno interno se:
i) si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse,
oppure
ii) riguardano l'85% o meno del livello base di produzione,
oppure
iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero
fisso di capi.
b) Poiche' i pagamenti diretti che soddisfano i criteri
sopracitati sono esenti dall'impegno di riduzione, il loro
valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale
corrente del Membro interessato.
Articolo 7
Disposizioni generali in materia di sostegno interno
1. Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno
a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione
in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato 2 del presente
Accordo sia mantenuta conformemente ad esso.
2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli,
comprese le relative eventuali modifiche, e le misure
successivamente introdotte di cui non si possa provare la
conformita' ai criteri dell'allegato 2 del presente Accordo o
l'esenzione della riduzione in virtu' di altre disposizioni del
presente Accordo sono inserite dai Membri nel calcolo della
loro MAS totale corrente.
b) Qualora nella Parte IV dell'Elenco di un Membro non esista
alcun impegno a livello di MAS totale, il Membro in questione
non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al
pertinente livello de minimis di cui all'articolo 6, paragrafo
4.
PARTE V
Articolo 8
Impegni in materia di concorrenza all'esportazione
I singoli Membri si impegnano a fornire sovvenzioni
all'esportazione soltanto conformemente al presente Accordo e agli
impegni specificati nei rispettivi Elenchi.
Articolo 9
Impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione
1. Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente
Accordo le seguenti sovvenzioni all'esportazione:
a) le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse
dallo Stato o da enti pubblici a un'impresa, a un'industria, ai
produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra
associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la
commercializzazione, in funzione dei risultati delle
esportazioni;
b) la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o
di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli
ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto per il
prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;
c) i pagamenti all'esportazione di un prodotto agricolo finanziati
in virtu' di misure statali, a carico o meno dello Stato,
compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo
imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto
agricolo da quale il prodotto esportato e' ottenuto;
d) le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla
commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad
esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle
esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di
movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione,
nonche' i costi di nolo e trasporto internazionale;
e) tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni
d'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni
piu' favorevoli che per le spedizioni interne;
f) le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate alla loro
incorporazione in prodotti esportati.
2. a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli
di impegno in materia di sovvenzioni all'esportazione per ogni
anno del periodo di attuazione, quali specificati nell'Elenco
di un Membro, rappresentano in relazione alle sovvenzioni
all'esportazione di cui al paragrafo 1:
i) nel caso degli impegni di riduzione delle spese di
bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni
che puo' essere stanziato o sostenuto nell'anno in
questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti,
interessato;
ii) nel caso degli impegni di riduzione della quantita' delle
esportazioni, la quantita' massima di un prodotto agricolo,
o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse
sovvenzioni all'esportazione nell'anno in questione.
b) In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo
di attuazione, un Membro puo' concedere le sovvenzioni
all'esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai
corrispondenti livelli d'impegno annui per i prodotti o gruppi
di prodotti specificati nella Parte IV del suo Elenco, a
condizione che:
i) gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali
sovvenzioni, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno
in questione, non siano superiori agli importi cumulativi
che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi
livelli d'impegno annui in materia di spesa specificati
nell'Elenco del Membro in ragione di piu' del 3% del
livello di tali spese di bilancio nel periodo di
riferimento;
ii) i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da
tali sovvenzioni all'esportazione, dall'inizio del periodo
di attuazione all'anno in questione, non siano superiori ai
quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena
osservanza dei relativi livelli d'impegno annuo in materia
di quantita' annui specificati nell'Elenco del Membro in
ragione di piu' dell'1, 75% dei quantitativi del periodo di
riferimento;
iii) gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per
tali sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi
interessati dalle stesse nell'intero periodo di attuazione
non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla
piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui
specificati nell'Elenco del Membro;
iv) le spese di bilancio del Membro per le sovvenzioni
all'esportazione e i quantitativi interessati da tali
sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non
siano maggiori rispettivamente del 64% e del 79% dei
livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi
in via di sviluppo Membri le percentuali sono
rispettivamente 76% e 86%.
3. Gli impegni relativi a limitazioni sull'ampliamento dell'ambito
del sovvenzionamento all'esportazione sono quelli specificati negli
Elenchi.
4. Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo Membri
non sono tenuti ad assumere impegni riguardo alle sovvenzioni
all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purche'
queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l'elusione
degli impegni di riduzione.
Articolo 10
Prevenzione dell'elusione degli impegni in materia di
sovvenzioni all'esportazione
1. Le sovvenzioni all'esportazione non elencate all'articolo 9,
paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci
di comportare l'elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni
all'esportazione, ne' si possono usare transazioni non commerciali
per eludere tali impegni.
2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per l'elaborazione di norme
concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito
all'esportazione, la garanzia dei crediti all'esportazione o
programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a
fornire crediti all'esportazione, garanzie per tali crediti o
programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse.
3. Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il
livello di un impegno di riduzione non e' oggetto di sovvenzioni,
deve provare che per il quantitativo in questione non e' stata
concessa alcuna sovvenzione all'esportazione, elencata o meno
all'articolo 9.
4. I Membri che forniscono aiuti alimentari internazionali
garantiscono che:
a) la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia
connessa direttamente o indirettamente a esportazioni
commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;
b) le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali,
compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano
effettuate conformemente ai "Principi
delle eccedenze e obblighi consultivi" della FAO, ivi compreso
delle importazioni commerciali abituali;
TESTO ILLEGGIBILE
c) gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o
a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all'articolo
IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.
Articolo 11
Prodotti incorporati
La sovvenzione unitaria pagata su un prodotto agricolo di base
incorporato non puo' in alcun caso essere superiore alla sovvenzione
unitaria all'esportazione pagabile sulle esportazioni del prodotto di
base in quanto tale.
PARTE VI
Articolo 12
Disposizioni in materia di divieti e restrizioni
all'esportazione
1. Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione
all'esportazione di prodotti alimentari ai sensi dell'articolo XI,
paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti
disposizioni:
a) il Membro che istituisce il divieto o la restrizione
all'esportazione prende debitamente in considerazione gli
effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza
alimentare dei Membri importatori;
b) prima di istituire un divieto o una restrizione
all'esportazione il Membro che intende procedere in tal senso
ne informa per iscritto, quanto prima possibile il Comitato
agricoltura specificando natura e durata della misura e si
consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un
sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque
questione connessa alla misura. Il Membro che istituisce il
divieto o la restrizione all'esportazione fornisce, su
richiesta, all'altro Membro le necessarie informazioni.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in
via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga presa da un
paese in via di sviluppo Membro, che sia esportatore netto del
prodotto alimentare in questione.
PARTE VII
Articolo 13
Cautela
Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del
GATT 1994 e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure
compensative (denominato nel presente articolo "Accordo sulle
sovvenzioni"):
a) le misure interne di sostegno interamente conformi alle
disposizioni dell'allegato 2 del presente Accordo sono:
i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli
effetti dei dazi compensativi 4;
ii) non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT
1994 e sulla Parte III dell'Accordo sulle sovvenzioni; e
iii) non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla
riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle
concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro
dell'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo
XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;
b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle
disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi
i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al
paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'Elenco di
ciascun Membro, nonche' il sostegno interno connesso entro i
livelli de minimis e in conformita' all'articolo 6, paragrafo
2,
i) non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a
meno che non venga accerta l'esistenza di pregiudizio o
della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del
GATT 1994 e della Parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e
si procedera' con cautela all'avvio di inchieste per
l'imposizione di dazi compensativi;
ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI,
paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6
dell'Accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non
accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a
quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;
iii) non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o
sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle
concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro
dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo
XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione
che non accordino a un prodotto specifico un sostegno
superiore a quello deciso nella campagna di
commercializzazione 1992;
c) le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle
disposizioni della parte V del presente Accordo, quali
risultino nell'Elenco di ciascun Membro:
i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia
accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di
pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o
alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo
VI del GATT 1994 e della Parte V dell'Accordo sulle
sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste
per l'imposizione dei dazi compensativi;
______________
4 Ai fini del presente articolo per "dazi compensativi" si intendono
quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994
ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del
GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'Accordo sulle
sovvenzioni.
PARTE VIII
Articolo 14
Misure sanitarie e fitosanitarie
I Membri convengono di attuare l'Accordo sull'applicazione delle
misure sanitarie e fitosanitarie.
PARTE IX
Articolo 15
Trattamento speciale e differenziato
1. Conformemente al criterio secondo il quale un trattamento
differenziato e piu' favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri
e' parte integrante del negoziato, un trattamento speciale e
differenziato in materia di impegni viene concesso come stabilito
nelle pertinenti disposizioni del presente Accordo e incluso negli
Elenchi di concessioni e impegni.
2. I paesi in via di sviluppo Membri hanno la possibilita' di attuare
gli impegni di riduzione nell'arco di un periodo di 10 anni. I paesi
meno avanzati Membri non sono tenuti ad assumere impegni di
riduzione.
PARTE X
Articolo 16
Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di
prodotti alimentari
1. I paesi industrializzati Membri prendono le misure previste nel
quadro della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti
negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi
in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari.
2. Il Comitato agricoltura controllera', nel modo adeguato, il
seguito dato alla suddetta decisione.
PARTE XI
Articolo 17
Comitato per l'agricoltura
E' istituito un Comitato agricoltura.
Articolo 18
Esame dell'attuazione degli impegni
1. L'avanzamento dell'attuazione degli impegni negoziati nel quadro
del programma di riforma dell'Uruguay Round e' sottoposto ad esame
dal Comitato agricoltura.
2. Il processo d'esame viene intrapreso sulla base delle notifiche
presentate dai Membri in relazione a problemi e secondo intervalli
determinati, nonche' sulla base della documentazione che il
Segretariato puo' essere incaricato di predisporre per facilitare il
processo medesimo.
3. Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo 2, viene
notificata senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno,
o qualsiasi modifica di una misura vigente, per la quale viene
chiesto l'esonero dalla riduzione. La notifica precisa nei
particolari la nuova misura o la misura modificata e ne illustra la
conformita' ai criteri concordati di cui all'articolo 6 o
all'allegato 2.
4. Nel processo d'esame i Membri prendono debitamente in
considerazione l'incidenza di eccessivi tassi di inflazione sulla
capacita' di qualsiasi Membro di rispettare i relativi impegni in
materia di sostegno interno.
5. I Membri convengono di procedere annualmente a consultazioni in
seno al Comitato agricoltura riguardo alla loro partecipazione alla
normale crescita del commercio mondiale di prodotti agricoli nel
quadro degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazioni ai
sensi del presente Accordo.
6. Il processo d'esame fornisce ai Membri l'opportunita' di sollevare
qualsiasi questione relativa all'attuazione degli impegni del
programma di riforma ai sensi del presente Accordo.
7. Qualsiasi Membro puo' sottoporre all'attenzione del Comitato
agricoltura una misura che a suo avviso un altro Membro avrebbe
dovuto notificare.
Articolo 19
Consultazioni e risoluzione delle controversie
Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali
elaborate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle
controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione
delle controversie nel quadro del presente Accordo.
PARTE XII
Articolo 20
Proseguimento del processo di riforma
Riconoscendo che l'obiettivo a lungo termine di riduzioni progres-
sive sostanziali del sostegno e della protezione ai fini di una
riforma fondamentale e' un processo continuo i Membri convengono che
un anno prima della fine del periodo di attuazione si procedera'
all'avvio di negoziati per il proseguimento di tale processo, tenendo
conto dei seguenti fattori:
a) esperienza risultante dall'attuazione degli impegni di
riduzione;
b) effetti degli impegni di riduzione sugli scambi agricoli
mondiali;
c) questioni non commerciali, trattamento speciale e differenziato
nei confronti dei paesi in via di sviluppo Membri, obiettivo di
instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso
il mercato, nonche' le altre questioni e finalita' citate nel
preambolo del presente Accordo; e
d) ulteriori impegni necessari per conseguire gli obiettivi a
lungo termine sopracitati.
PARTE XIII
Articolo 21
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del GATT 1994 e degli altri accordi commerciali
multilaterali di cui all'allegato 1A dell'Accordo OMC si applicano
fatte salve le disposizioni del presente Accordo.
2. Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte
integrante.
ALLEGATO 1
PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO
1. Il presente Accordo si applica ai seguenti prodotti:
i) Capitoli SA 1-24, salvo pesci e pesci preparati, piu'
ii) Codice SA 2905.43 (mannitolo)
Codice SA 2905.44 (sorbitolo)
Voce SA 33.01 (oli essenziali)
Voci SA da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi;
prodotti a base di
amidi o di fecole
modificati; colle)
Codice SA 38O9.1O (agenti d'apprettatura
o di finitura)
Codice SA 3823.60 (sorbitolo n.d.a)
Voci SA da 41.01 a 41.03 (pelli)
Voce SA 43.01 (pelli da pellicceria
gregge)
Voci SA da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami
di seta)
Voci SA da 51.01 a 51.03 (lane e peli)
Voci SA da 52.01 a 52.03 (cotone greggio,
cascami e cotone
cardato o pettinato)
Voce SA 53.01 (lino greggio)
Voce SA 53.02 (canapa greggia)
2. Quanto precede non comporta limitazioni per quanto riguarda i
prodotti contemplati dall'Accordo sull'applicazione delle misure
sanitarie e fitosanitarie.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
ALLEGATO 2
SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI
IMPEGNI DI RIDUZIONE
1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero
dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito
fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo,
effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto,
tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai
seguenti criteri di base:
a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un
programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche
mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai
consumatori; e
b) il sostegno in questione non puo' avere per effetto un sostegno
dei prezzi a favore dei produttori,
nonche' alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche
sotto precisati.
Programmi pubblici di servizi
2. Servizi generali
Le politiche di questa categoria implicano spese ( o agevolazioni)
per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o
alla comunita' rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai
produttori ne' alle imprese di trasformazione. I programmi in
questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto
elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e,
ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:
a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a
programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a
particolari prodotti;
b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia
generali sia relative a singoli prodotti, in particolare
sistemi di preallarme, quarantena a eradicazione;
c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a
livello sia generale sia specializzato;
d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura
di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e
dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori.
e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione
a determinati prodotti a fini di sanita', sicurezza,
classificazione o standardizzazione;
f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di
mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma
escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere
utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita
o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e
g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade
e altri mezzi di trasporto strutture commerciali e portuali,
approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori
infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso
la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o
costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la
fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne
per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili.
Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di
produzione o costi d'esercizio, ne' prezzi di utenza
preferenziali.
3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare 5
Spese o (agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione
di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza
alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Puo' anche
trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel
quadro di un tale programma.
Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad
obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza
alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve
essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate
da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi
correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti
stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del
prodotto e della qualita' in questione sul mercato interno.
4. Aiuto alimentare interno 6
Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari
interni alle fasce bisognose della popolazione.
L'ammissibilita' all'aiuto alimentare e' subordinata a
criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi
nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di
viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a
consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di
acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati.
L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere
effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e
la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.
5. Pagamenti diretti ai produttori
Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni,
compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto
l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di
base di cui sopra al paragrafo 1, nonche' i criteri specifici per i
singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13.
Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di
pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai
paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri
generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6,
lettere da b) a e).
6. Sostegno dei redditi su base fissa
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere
determinata in base a criteri chiaramente definiti quali
reddito, status di produttore o di proprietario di terreni,
utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo
di riferimento definito e fisso.
_____________________________
5 Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano
conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali
di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di
sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo
orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente,
compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a
fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi
amministrati, purche' la differenza tra il prezzo d'acquisto e il
prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.
6 Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di
prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al bisognose dei paesi
in via di
Segue frase illeggibile
b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere
stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della
produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore
in un anno successivo al periodo di riferimento.
c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere
stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al
periodo di riferimento.
d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere
stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione
utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.
e) Nessuna produzione e' richiesta per ricevere i pagamenti.
7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di
assicurazione e di garanzia del reddito
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' subordinata ad
una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito
ricavato dall'agricoltura, superiore al 30% del reddito lordo
medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso
qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di
programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media
triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con
i valori piu' elevati e quello con i valori piu' bassi. Tutti i
produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai
pagamenti.
b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70% la
perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui
quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.
c) L'importo dei pagamenti e' unicamente collegato al reddito;
esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della
produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal
produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale
produzione, ne' con i fattori di produzione utilizzati.
d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi
del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di
calamita' naturali), il totale di detti pagamenti deve essere
inferiore al 100% della perdita che egli ha complessivamente
subito.
8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello
Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a
calamita' naturali
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione sussiste soltanto
quando le autorita' pubbliche riconoscono ufficialmente che si
e' verificata o si sta verificando una calamita' naturale o una
catastrofe analoga ( in particolare epidemie, infestazioni,
incidenti nucleari e guerra sul territorio del Membro
interessato) ed e' determinata da una perdita di produzione
superiore al 30% della produzione media dei tre anni precedenti
o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i
risultati piu' elevati e quello con i risultati piu' bassi.
b) I pagamenti in caso di calamita' si effettuano soltanto in
relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti
relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di
produzione subite in seguito alla calamita' in questione.
c) I pagamenti devono compensare non piu' del costo totale per la
sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi
ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione
successiva.
d) I pagamenti effettuati durante una calamita' non possono super-
are il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori
perdite quali definite sopra alla lettera b).
e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi
del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di
assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti
pagamenti deve essere inferiore al 100% della perdita che egli
ha complessivamente subito.
9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante
programmi per il ritiro dei produttori dell'attivita'
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere
determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito
di programmi intesi a ad agevolare il ritiro dell'attivita'
delle persone operanti nel campo della produzione agricola
commerciabile o il loro passaggio ad attivita' non agricole.
b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei
beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.
10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante
programmi di smobilizzo delle risorse
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere
determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito
di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese
quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.
b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla
produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il
bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definita.
c) I pagamenti non comportano obblighi ne' indicazioni circa
impieghi alternativi della terra o delle altre risorse
implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.
d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla
quantita' della produzione ne' ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o
altre risorse rimaste in produzione.
11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti
all'investimento
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere
determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito
di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione
finanziaria o materiale delle attivita' di un produttore in
seguito a difficolta' strutturali oggettivamente comprovate.
L'ammissibilita' ai programmi in questione puo' anche essere
basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione
delle terre coltivabili.
b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere
stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della
produzione, (compresi i capi di bestiame) attuata dal
produttore in un anno successivo al periodo di riferimento,
fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).
c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere
stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al
periodo di riferimento.
d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di
tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali
sono stati concessi.
e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni
circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari
fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato
prodotto.
f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per
compensare lo svantaggio strutturale.
12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione deve essere
determinata nel quadro di un preciso programma statale per la
protezione o la conservazione dell'ambiente, nonche' essere
subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da
tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai
fattori di produzione.
b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi
supplementari o alla perdita di reddito derivanti
dall'osservanza del programma statale.
13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale
a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione e' limitata ai
produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve
essere un'area geografica contigua chiaramente designata con
un'identita' economica e amministrativa definibile, considerata
svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente
precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le
difficolta' della regione derivano da circostanze non soltanto
provvisorie.
b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere
stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della
produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal
produttore in un anno successivo al periodo di riferimento,
salvo per ridurre tale produzione.
c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non puo' essere
stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o
internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al
periodo di riferimento.
d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni
ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a
tutti i produttori di tali regioni.
e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al
di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi
sono effettuati ad un tasso decrescente.
f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita
di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area
indicata.
ALLEGATO 3
SOSTEGNO INTERNO: CALCOLO DELLA MISURA AGGREGATA DI SOSTEGNO
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, una misura aggregata
di sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun prodotto
agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi di mercato,
di pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione non
esente dall'impegno di riduzione ("altre misure non esenti"). Il
sostegno non connesso al singolo prodotto si conteggia in termini
monetari complessivi in un'unica MAS non associata ai prodotti.
2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sia spese di
bilancio sia agevolazioni da parte dello Stato o di enti pubblici.
3. Il calcolo comprende il sostegno fornito sia a livello nazionale
sia a livello decentrato.
4. Specifiche imposte e tasse agricole pagate dai produttori sono
detratte dalla MAS.
5. La MAS calcolata come precisato piu' avanti per il periodo di
riferimento costituisce il livello di base per l'attuazione
dell'impegno di riduzione del sostegno interno.
6. Per ciascun prodotto agricolo di base si determina una MAS
specifica, espressa in termini di valore monetario totale.
7. La MAS si calcola quanto piu' possibile vicino al punto di prima
vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure
destinate alle imprese di trasformazione sono incluse nel calcolo
nella misura in cui recano benefici ai produttori dei prodotti
agricoli di base.
8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di mercato
si calcola sulla base del divario tra un prezzo fisso esterno di
riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la
quantita' di produzione ammissibile al prezzo amministrato applicato.
Le spese di bilancio effettuate per mantenere tale divario, quali
spese di acquisto di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS.
9. Il prezzo fisso esterno di riferimento e' determinato sulla base
degli anno dal 1986 al 1988 ed e' generalmente costituito dal valore
unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in questione in
un paese esportatore netto e dal valore unitario medio cif per il
prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore netto
nel periodo di riferimento. Il prezzo fisso di riferimento puo'
essere adeguato per tener conto delle differenze di qualita' nella
misura necessaria.
10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che
dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla base del
divario tra il prezzo fisso di riferimento e il prezzo amministrato
applicato moltiplicato per la quantita' di produzione ammissibile al
prezzo amministrato o sulla base delle spese di bilancio.
11. Il prezzo fisso di riferimento e' determinato sulla base degli
anni 1986 al 1988 ed e' generalmente costituito dal prezzo reale
utilizzato per determinare i tassi di pagamento.
12. I pagamenti diretti non esenti connessi a fattori diversi dal
prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio.
13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni per fattori
di produzione e altre misure quali quelle di riduzione dei costi di
marketing: il valore di queste misure si calcola sulla base delle
spese di bilancio o, qualora tale metodo non rispecchi la totale
entita' della sovvenzione in questione, quest'ultima si calcola sulla
base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio sovvenzionato
e un prezzo di mercato rappresentativo per un prodotto o servizio
simile moltiplicato per la quantita' del prodotto o servizio.
ALLEGATO 4
SOSTEGNO INTERNO:
CALCOLO DELLA MISURA EQUIVALENTE DI SOSTEGNO
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, si calcolano misure
equivalenti di sostegno in relazione a tutti i prodotti agricoli di
base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno dei prezzi di
mercato quale definito nell'allegato 3, non sia possibile calcolare
tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello di
base per l'attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno
consiste di una componente corrispondente al sostegno dei prezzi di
mercato espressa in termini di misure equivalenti di sostegno ai
sensi del paragrafo 2, nonche' di ogni pagamento diretto non esente e
altro sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3. Il
calcolo comprende il sostegno fornito a livello sia nazionale sia
decentrato.
2. Le misure equivalenti di sostegno di cui al paragrafo 1 si
calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in una
fase quanto piu' possibile vicina al punto di prima vendita che
beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia
possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti
agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei
prezzi di mercato si determinano sulla base del prezzo amministrato
applicato della quantita' di produzione ammissibile a tale prezzo
oppure, qualora cio' non sia possibile, in base alle spese di
bilancio utilizzate per mantenere il prezzo della produzione.
3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono oggetto
di pagamenti diretti non esenti o di altre sovvenzioni per prodotti
non esenti dall'impegno di riduzione, la base per le misure
equivalenti di sostegno in relazione a tali forme di sostegno
consiste in calcoli analoghi a quelli da effettuare per le
corrispondenti componenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10 a
13 dell'allegato 3).
4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull'importo della
sovvenzione in una fase quanto piu' possibile vicina al punto di
prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure
destinate alle imprese di trasformazione sono comprese nel calcolo
nella misura in cui esse comportano benefici per i produttori dei
prodotti agricoli di base. Specifiche imposte o tasse agricole
pagate dai produttori riducono le misure equivalenti di sostegno di
un importo corrispondente.
ALLEGATO 5
TRATTAMENTO SPECIALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
Sezione A
1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ai prodotti
agricoli di base ne' ai relativi prodotti lavorati e/o preparati
("prodotti designati") in relazione ai quali sussistano le seguenti
condizioni (trattamento in seguito denominato "trattamento
speciale"):
a) le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del
3% del corrispondente consumo interno nel periodo 1986 - 1988
("periodo di riferimento");
b) nessuna sovvenzione all'esportazione e' stata concessa
dall'inizio del periodo di riferimento per i prodotti
designati;
c) efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al
prodotto agricolo di base;
d) i prodotti in questione sono designati con l'indicazione
"TS-Allegato 5" nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco di
un Membro allegato al protocollo di Marrakech, in quanto
soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di
carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e tutela
dell'ambiente: e
e) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti
designati corrispondono, come specificato nella sezione I-B
della Parte I dell'Elenco del Membro interessato, al 4% del
consumo interno dei prodotti designati nel periodo di
riferimento a partire dall'inizio del primo anno del periodo di
attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8% del
corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per
ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.
2. All'inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione un Membro
puo' cessare di applicare il trattamento speciale in relazione ai
prodotti designati conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6.
In tal caso, il Membro interessato mantiene le possibilita' minime di
accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilita' minime di
accesso dello 0,4% del corrispondente consumo interno nel periodo di
riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.
Successivamente, il livello delle possibilita' minime di accesso
risultante da questa formula nell'ultimo anno del periodo di
attuazione viene mantenuto nell'Elenco del Membro in questione.
3. Eventuali negoziazioni sulla possibilita' di mantenere il
trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo
di attuazione saranno portate a termine entro lo stesso periodo di
attuazione nell'ambito dei negoziati di cui all'articolo 20 del
presente Accordo, tenendo conto dei fattori inerenti ad aspetti di
carattere non commerciale.
4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si conviene
che un Membro puo' continuare ad applicare il trattamento speciale,
tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili, quali
determinate nel quadro della medesima negoziazione.
5. Se il trattamento speciale non puo' essere prolungato oltre la
fine del periodo di attuazione, il Membro interessato attua le
disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo
di attuazione, le possibilita' minime di accesso per i prodotti
designati sono mantenute nell'Elenco del Membro interessato al
livello dell'8% del corrispondente consumo interno nel periodo di
riferimento.
6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari
mantenute in relazione ai prodotti designati sono soggette alle
disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 a decorrere dall'inizio
dell'anno nel quale il trattamento speciale cessa di essere
applicabile. I prodotti in questione sono soggetti a dazi doganali
ordinari, consolidati nell'Elenco del Membro interessato e applicati,
dall'inizio dell'anno in cui il trattamento speciale ha termine e
successivamente, alle aliquote che sarebbero state applicabili
qualora un riduzione del 15% almeno fosse stata attuata nell'arco del
periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi in questione
sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo
le indicazioni accluse al presente allegato.
Sezione B
7. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non sono inoltre
applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ad un
prodotto agricolo di base che costituisca la componente principale
della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo Membro e in
relazione al quale sussistano, oltre alle condizioni di cui al
paragrafo 1 lettere da a) a d), nella misura in cui si applicano ai
prodotti in questione, le seguenti condizioni:
a) le possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti in
questione, quali specificate nella sezione I-B della Parte I
dell'Elenco del paese in via di sviluppo Membro interessato,
corrispondono all'1% del consumo interno dei medesimi prodotti
nel periodo di riferimento a decorrere dall'inizio del primo
anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali
frazioni annue al 2% del corrispondente consumo interno nel
periodo di riferimento all'inizio del quinto anno del periodo
di attuazione. Dall'inizio del sesto anno del periodo di
attuazione, le possibilita' minime di accesso in relazione ai
prodotti in questione corrispondono al 2% del corrispondente
consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in
uguali frazioni annue al 4% del corrispondente consumo interno
nel periodo di riferimento fino all'inizio del decimo anno.
Successivamente, il livello delle possibilita' minime di
accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene
mantenuto nell'Elenco del paese in via di sviluppo Membro
interessato;
b) appropriate possibilita' di accesso al mercato sono state
previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente
Accordo.
8. Eventuali negoziati sulla possibilita' di un proseguimento del
trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine del decimo
anno dall'inizio del periodo di attuazione sono avviati e portati a
termine entro il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione.
9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si conviene
che un Membro puo' continuare ad applicare il trattamento speciale,
tale Membro procede a concessioni supplementari e accettabili quali
determinate nell'ambito della medesima negoziazione.
10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa
proseguire oltre il decimo anno dall'inizio del periodo di
attuazione, ai prodotti in questione si applicano dazi doganali
ordinari, istituiti sulla base di un equivalente tariffario da
calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato,
consolidati nell'Elenco del Membro interessato. Per altri aspetti si
applicano le disposizioni del paragrafo 6 quali modificate dal
pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in
via di sviluppo Membri nel quadro del presente Accordo.
Appendice dell'allegato 5
Indicazioni per il calcolo degli equivalenti
tariffari ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10
del presente allegato
1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come
dazi ad valorem o come dazi specifici, si effettua utilizzando la
differenza reale tra i prezzi interni ed esterni secondo un criterio
di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli anni dal 1986 al
1988. Gli equivalenti tariffari:
a) sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro
cifre de SA;
b) ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei
cifre o ad un livello piu' dettagliato;
c) per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente
stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario
relativo al (ai) singolo(i) prodotto(i) agricolo(i) di base per
la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso,
del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati
e/o preparati e tengono conto, ove necessario, di eventuali
elementi aggiuntivi che assicurano al momento protezione
all'industria.
2. I prezzi esterni sono in generale gli effettivi valori unitari
medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi cif
non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni:
a) consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un
paese vicino, oppure
b) sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo
esportatore principale (di idonei esportatori principali),
maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di
nolo e degli altri costi pertinenti a carico del paese
importatore.
3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta nazionale
utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso
periodo dei dati relativi ai prezzi.
4. Il prezzo interno e' in generale un prezzo all'ingrosso
rappresentativo in vigore sul mercato interno oppure una stima di
tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati.
5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono essere adeguati, ove
necessario, per tener conto delle differenze di qualita' o varieta'
mediante un coefficiente appropriato.
6. Qualora un equivalente tariffario risultante dall'applicazione
delle presenti indicazioni sia negativo o inferiore al dazio
consolidato vigente, l'equivalente tariffario iniziale puo'
corrispondere a tale dazio o essere stabilito sulla base delle
offerte nazionali per il prodotto in questione.
7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente
tariffario risultato dall'applicazione di quanto sopra, il Membro
interessato offre, su richiesta, ampie opportunita' di consultazione
al fine di negoziare soluzioni appropriate.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE
SANITARIE E FITOSANITARIE
I Membri,
ribadendo che ciascun Membro ha il diritto di adottare o applicare
le misure necessarie ad assicurare la tutela della vita o della sa-
lute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purche' dette misure
non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono identiche
condizioni o una restrizione dissimulata del commercio
internazionale;
desiderosi di migliorare la salute dell'uomoe degli animali e la
situazione fitosanitaria in tutti i Membri;
notando che le misure sanitarie e fitosanitarie sono spesso
applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali;
auspicando l'istituzione di un quadro multilaterale di regole e
norme intese a orientare l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione
delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzare gli effetti
negativi sul commercio;
riconoscendo l'importante contributo che norme, direttive e
raccomandazioni internazionali possono apportare al riguardo;
desiderosi di promuovere l'applicazione di misure sanitarie e
fitosanitarie armonizzate tra i Membri, sulla base di norme,
direttive e raccomandazioni internazionali elaborate dai competenti
organismi internazionali, tra cui la Commissione del Codex
Alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie, e dalle
competenti organizzazioni regionali e internazionali operanti nel
quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali,
senza imporre ai Membri di modificare il livello di protezione della
vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali da essi
ritenuto appropriato;
riconoscendo che i paesi in via di sviluppo Membri possono
incontrare particolari difficolta' nel conformarsi alle misure
sanitarie o fitosanitarie degli importatori Membri, e di conseguenza
nell'accesso ai mercati, nonche' nell'elaborazione e
nell'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie nel loro
territorio, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro
iniziative al riguardo;
desiderosi quindi di elaborare regole per l'applicazione delle
disposizioni del GATT 1994 relative all'applicazione delle misure
sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni
dell'articolo XX, lettera b) 1,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il presente Accordo si applica a tutte le misure sanitarie e
fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere
sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e
applicate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui
all'allegato A.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
4. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti
dei Membri ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.
Articolo 2
Diritti e obblighi fondamentali
1. I Membri hanno il diritto di prendere le misure sanitarie e
fitosanitarie necessarie per la tutela della vita o della salute
dell'uomo, degli animali o dei vegetali, purche' dette misure non
siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.
2. I Membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie
siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la
tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei
vegetali, siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute
in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le
disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7.
3. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e
fitosanitarie non comportino una discriminazione arbitraria o
ingiustificata tra i Membri in cui esistono condizioni identiche o
analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli altri
Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo
tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio
internazionale.
4. Le misure sanitarie e fitosanitarie conformi alle pertinenti
disposizioni del presente Accordo si ritengono conformi agli obblighi
incombenti ai Membri in virtu' delle disposizioni del GATT 1994 rela-
tive all'applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in
particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b).
Articolo 3
Armonizzazione
1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una
base quanto piu' ampia possibile, i membri fondano le loro misure
sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni
internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente
Accordo, in particolare del paragrafo 3.
2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive
o raccomandazioni internazionali si ritengono necessarie per
assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli
animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le pertinenti
disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994.
3. I Membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o
fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o
fitosanitaria piu' elevato di quello che si otterrebbe con misure
basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni
internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in
funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi
considerano appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni
dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 8 2. In deroga a quanto precede,
tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o
fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate
sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono
essere incompatibili con nessun'altra disposizione del presente
Accordo.
4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle
loro risorse, all'attivita' delle competenti organizzazioni
internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la
Commissione del Codex Alimentarius e l'Ufficio internazionale delle
epizoozie, nonche' delle organizzazioni internazionali e regionali
operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa
dei vegetali, per promuovere all'interno di tali organizzazioni
l'elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e
raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure
sanitarie e fitosanitarie.
5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo
12, paragrafi 1 4 (denominato nel presente Accordo il
"Comitato")elaborera' una procedura per controllare il processo di
armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in
materia con le competenti organizzazioni internazionali.
Articolo 4
Equivalenza
1. Un Membro accetta come equivalenti le misure sanitarie o
fitosanitarie degli altri Membri, anche se esse differiscono dalle
proprie o da quelle applicate da altri Membri che commerciano nello
stesso prodotto, se il Membro esportatore dimostra oggettivamente al
Membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di
protezione sanitaria o fitosanitaria ritenuto appropriato dallo
stesso Membro importatore. A tale scopo quest'ultimo otterra' su
richiesta l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre
pertinenti procedure.
2. Su richiesta, i Membri procedono a consultazioni per raggiungere
accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento
dell'equivalenza di determinate misure sanitarie o fitosanitarie.
_________________________________
2 Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, esiste una giustificazione
scientifica se, sulla base di un esame e di una valutazione delle
informazioni scientifiche disponibili conformemente alle
pertinenti disposizioni del presente Accordo, un Membro stabilisce
che le pertinenti norme, direttive o raccomandazioni
internazionali non sono
Segue frase illeggibile
Articolo 5
Valutazione dei rischi e determinazione del livello di
protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato
1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o
fitosanitarie siano basate su una valutazione, secondo le
circostanze, dei rischi per la vita o la salute dell'uomo, degli
animali o dei vegetali, tenendo conto delle tecniche di valutazione
dei rischi messe a punto dalle competenti organizzazioni
internazionali.
2. Nella valutazione dei rischi, i Membri tengono conto delle prove
scientifiche disponibili, dei pertinenti processi e metodi di
produzione, dei pertinenti metodi di ispezione, campionamento e
prova, della diffusione di particolari malattie o parassiti,
dell'esistenza di zone indenni da parassiti o da malattie, delle
pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonche' delle misure
di quarantena o di altri interventi.
3. Nel valutare il rischio per la vita o la salute degli animali o
dei vegetali e nel determinare il provvedimento da applicare per
raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o
fitosanitaria da tale rischio, i Membri prendono in considerazione,
quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di
perdita di produzione o di vendite in caso di contatto, insediamento
o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla
lotta o all'eradicazione nel territorio del Membro importatore e la
relativa efficienza economica di metodi alternativi per limitare i
rischi.
4. Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria
adeguato i Membri dovrebbero tenere conto dell'obiettivo di
minimizzare gli effetti negativi per il commercio.
5. A fini di coerenza nell'applicazione del concetto di livello
adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi per
la vita o la salute dell'uomo, o per la vita o la salute degli
animali e dei vegetali, i Membri evitano distinzioni arbitrarie o
ingiustificate nei livelli che ritengono appropriati in situazioni
diverse, qualora tali distinzioni abbiano per effetto una
discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio
internazionale. I Membri procedono in seno al Comitato, conformemente
all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all'elaborazione di orientamenti
per promuovere l'attuazione pratica della presente disposizione.
Nell'elaborare tali orientamenti il Comitato tiene conto di tutti i
fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei rischi
per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente.
6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, nell'istituire o mantenere
misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di
protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i Membri fanno in modo
che dette misure non siano piu' restrittive degli scambi di quanto no
sia necessario per il conseguimento di tale livello, tenuto conto
della fattibilita' tecnica ed economica 3.
7. Nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non siano
sufficienti un Membro puo' temporaneamente adottare misure sanitarie
o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili,
comprese quelle provenienti dalle competenti organizzazioni
internazionali nonche' dalle misure sanitarie o fitosanitarie
applicate da altri Membri. In tali casi, i Membri cercano di ottenere
le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei
rischi piu' obiettiva e procedono quindi ad una revisione della
misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.
___________________________
3 Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, una misura e' piu'
restrittiva degli scambi di quanto sia necessario soltanto se
esiste un'altra misura ragionevolmente attuabile tenuto conto
della fattibilita' tecnica ed economica, che
Segue frase illeggibile
8. Quando un Membro ha motivo di ritenere che una specifica misura
sanitaria o fitosanitaria introdotta o mantenuta da un altro Membro
limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in questione
non e' basata sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni
internazionali o tali norme, direttive o raccomandazioni non
esistono, una spiegazione delle ragioni della medesima misura
sanitaria o fitosanitaria deve essere fornita, su richiesta, dal
Membro che la mantiene.
Articolo 6
Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone
indenni
e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie
1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o
fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o
fitosanitarie della zona - intendendo come tale un intero paese,
parte di un paese oppure l'insieme o parte di piu' paesi - della
quale il prodotto e' originario e alla quale esso e' destinato. Nel
valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione,
i Membri tengono conto, tra l'altro, del grado di diffusione di
determinati parassiti o malattie, dell'esistenza di programmi di
lotta o di eradicazione e di appropriati criteri o orientamenti
eventualmente elaborati dalle competenti organizzazioni
internazionali.
2. In particolare, i Membri riconoscono la nozione di zone indenni e
quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o
malattie. Tali zone sono determinate sulla base di fattori quali
caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza epidemiologica
ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.
3. I Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro
territori sono zone indenni o zone a limitata diffusione di
determinati parassiti o malattie forniscono le necessarie prove al
riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che le
zone in questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente
zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o
malattie. A tal fine, al Membro importatore verra' consentito, su
richiesta, l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre proce-
dure pertinenti.
Articolo 7
Trasparenza
I Membri notificano le modifiche apportate alle loro misure
sanitarie o fitosanitarie e forniscono informazioni sulle loro misure
sanitarie o fitosanitarie conformemente alle disposizioni
dell'allegato B.
Articolo 8
Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione
I Membri si conformano alle disposizioni dell'allegato C
nell'applicazione delle procedure di controllo, ispezione e
autorizzazione, ivi compresi i sistemi nazionali di autorizzazione
dell'impiego di additivi o di determinazione delle tolleranze per i
contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi, e comunque
fanno in modo che le loro procedure non siano incompatibili con le
disposizioni del presente Accordo.
Articolo 9
Assistenza tecnica
1. I Membri convengono di facilitare la concessione di assistenza
tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo
Membri, su base bilaterale o tramite le appropriate organizzazioni
internazionali. L'assistenza puo' riguardare, tra l'altro, le
tecniche di lavorazione, la ricerca, l'infrastruttura, nonche' la
creazione di organismi normativi nazionali, e puo' assumere la forma
di consulenza, crediti, trasferimenti a titolo gratuito e aiuti, ai
fini tra l'altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione e
materiale, onde consentire ai paesi in questione di adeguarsi e
conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie necessarie per
raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o
fitosanitaria dei loro mercati d'esportazione.
2. Qualora siano necessari considerevoli investimenti per consentire
ad un paese in via di sviluppo esportatore Membro di soddisfare i
requisiti sanitari o fitosanitari di un Membro importatore,
quest'ultimo considera la possibilita' di fornire l'assistenza
tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo Membro
di mantenere ed ampliare le sue possibilita' di accesso al mercato
per il prodotto in questione.
Articolo 10
Trattamento speciale e differenziato
1. Nell'elaborazione e nell'applicazione delle misure sanitarie o
fitosanitarie i Membri tengono conto delle particolari necessita' dei
paesi in via di sviluppo Membri e specialmente dei paesi meno
avanzati Membri.
2. Ove il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato
consenta l'introduzione graduale di nuove misure sanitarie o
fitosanitarie, termini di adattamento piu' lunghi dovrebbero essere
concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di
sviluppo Membri al fine di mantenere le loro possibilita' di
esportazione.
3. Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri siano
in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato ha facolta'
di concedere loro , su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel
tempo per l'insieme o per una parte degli obblighi derivanti
dall'Accordo, tenendo conto delle loro esigenze in materia di
finanze, commercio e sviluppo.
4. I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei
paesi in via di sviluppo Membri nelle competenti organizzazioni
internazionali.
Articolo 11
Consultazioni e risoluzione delle controversie
1. In materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel
quadro del presente Accordo si applicano, salvo diverse disposizioni
al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e
XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'intesa sulla
risoluzione delle controversie.
2. In una controversia nell'ambito del presente accordo relativa a
questioni di carattere scientifico o tecnico un gruppo speciale
dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal gruppo stesso in
consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il gruppo
speciale puo', qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di
esperti tecnici a carattere consultivo oppure consultare le
competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di una delle
parti della controversia o di propria iniziativa.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti
dei Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il
diritto di ricorrere all'intervento o ai meccanismi di risoluzione
delle controversie di altre organizzazioni internazionali o definiti
nell'ambito di un accordo internazionale.
Articolo 12
Gestione
1. E' istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale
stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per
attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il
perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per
l'armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso.
2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o
negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere
sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l'uso delle norme,
direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i membri
e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di
carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e
l'integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali
adottati per autorizzare l'utilizzazione di additivi alimentari o per
determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle
bevande o nei mangimi.
3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti
organizzazioni internazionali nel campo della protezione sanitaria e
fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex
Alimentarius, con l'Ufficio internazionale delle epizoozie e con il
segretario della Convenzione internazionale per la difesa dei
vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico piu'
qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e
assicurare che sia evitata un'indebita duplicazione delle iniziative.
4. Il Comitato mettera' a punto una procedura per seguire il processo
di armonizzazione internazionale e l'uso delle norme, direttive o
raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le
competenti organizzazioni internazionali, Il Comitato dovrebbe
compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni
internazionali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui
stabilisca la forte incidenza sul commercio. L'elenco dovrebbe
comprendere un'indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive
o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni
all'importazione o in base alle quali prodotti importati conformi
alle medesimi norme possono beneficiare dell'accesso ai loro mercati.
Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione
internazionale quale condizione all'importazione dovrebbe fornire una
spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la
norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di
protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato.
Qualora dopo aver indicato l'uso di una norma, direttiva o
raccomandazione quale condizione all'importazione un Membro rivedesse
la sua posizione, dovrebbe fornire una spiegazione della modifica
intervenuta e informarne il Segretario nonche' le competenti
organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e
spiegazione non si provveda secondo le procedure di cui all'allegato
B.
5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato puo' decidere, ove
opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure,
in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni
internazionali.
6. Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato puo' invitare,
attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni
internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare
questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o
raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la
mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4.
7. Il Comitato procedera' all'esame del funzionamento e
dell'attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata
in vigore dell'Accordo OMC e, successivamente, ogniqualvolta
risultera' necessario. Ove opportuno, il Comitato puo' presentare al
Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del
presente Accordo in considerazione, tra l'altro, dell'esperienza
acquisita con la sua attuazione.
Articolo 13
Attuazione
I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo
del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano ed
attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l'osservanza
delle disposizioni del presente Accordo da parte degli organismi
diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le
misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non
governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei
quali i competenti organismi del loro territorio sono membri si
conformino alle pertinenti disposizioni del presente Accordo e si
astengono dal prendere misure che abbiano l'effetto, direttamente o
indirettamente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o
organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in
modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri
fanno in modo di avvalersi, per l'attuazione delle misure sanitarie o
fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto
se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente
Accordo.
Articolo 14
Disposizioni finali
I paesi meno avanzati Membri possono ritardare l'applicazione
delle disposizioni del presente Accordo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure
sanitarie o fitosanitarie che influiscono sull'importazione o sui
prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo Membri possono
ritardare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo,
eccetto l'articolo 5, paragrafo 8 e l'articolo 7, di due anni dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le
loro misure sanitarie o fitosanitarie vigenti che influiscono
sull'importazione o sui prodotti importati, qualora l'applicazione
delle suddette disposizioni sia ostacolata dalla mancanza di
competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.
ALLEGATO A
DEFINIZIONI 4
1. Per misura sanitaria o fitosanitaria s'intende ogni misura
applicata al fine di:
a) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la
salute degli animali o dei vegetali dai rischi derivanti dal
contatto, dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti,
malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni;
b) proteggere nell'ambito territoriale del Membro la vita o la
salute dell'uomo o degli animali dai rischi derivanti da
additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti
negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;
c) proteggere nell'abito territoriale del Membro la vita o la sa-
lute dell'uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli
animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto,
dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti; o
d) impedire o limitare nell'ambito territoriale del Membro altri
danni arrecati dal contatto, dall'insediamento o dalla
diffusione di parassiti.
Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i
decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi
compresi, tra l'altro, criteri in materia di prodotti finiti,
processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione,
certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti
associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali
necessari per la loro sopravvivenza durante il trasporto,
disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di
campionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonche' requisiti
in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla
sicurezza alimentare.
2. Armonizzazione: istituzione, riconoscimento e applicazione di
misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di Membri diversi.
3. Norme, direttive e raccomandazioni internazionali:
a) per la sicurezza alimentare, le norme, direttive e
raccomandazioni stabilite dalla Commissione del Codex
Alimentarius in materia di additivi alimentari, residui di
medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti,
metodi di analisi e campionamento, nonche' i codici e gli
orientamenti in materia di igiene;
b) per la salute degli animali e le zoonosi, le norme, direttive
e raccomandazioni elaborate sotto gli auspici dell'Ufficio
internazionale delle epizoozie;
c) per la salute dei vegetali, le norme, direttive e
raccomandazioni internazionali elaborate sotto gli auspici del
Segretario della Convenzione internazionale per la difesa dei
vegetali in collaborazione con le organizzazioni regionali
operanti nel quadro della medesima Convenzione; e
d) per le questioni non disciplinate dalle suddette
organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni
emanate da altre competenti organizzazioni internazionali cui
possono aderire tutti i Membri, individuate dal Comitato.
______________
4 Ai fini della presente definizione, il termine "animali" comprende
pesci e fauna selvatica, il termine
4. Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilita' del
contatto, dell'insediamento o della diffusione di un parassita o di
una malattia nell'ambito territoriale di un Membro importatore
secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potrebbero
applicare, nonche' delle corrispondenti potenziali conseguenze sul
piano biologico ed economico, o valutazione della possibilita' di
effetti negativi sulla salute dell'uomo o degli animali derivanti
dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni
negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
5. Livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato: il
livello di protezione ritenuto appropriato dal Membro che istituisce
una misura sanitaria o fitosanitaria per assicurare la tutela della
vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali
nell'ambito del suo territorio.
NOTA: Molti Membri definiscono il medesimo concetto "livello di
rischio accettabile".
6. Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di
un paese oppure l'insieme o parti di piu' paesi, individuata dalle
autorita' competenti, in cui non vi sono manifestazioni di un
parassita o di una malattia particolari.
NOTA: Una zona indenne puo' circondare, essere circondata o essere
adiacente ad una zona - situata in parte di un paese oppure in una
regione geografica che comprende l'insieme o parti di piu' paesi - in
cui si conoscono manifestazioni di un parassita o di una malattia
particolari, ma sono applicate misure regionali di controllo quali
zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto idonee a
contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione.
7. Zona a limitata diffusione di un parassita o di una malattia:
zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure
l'insieme o parti di piu' paesi, individuata dalle autorita'
competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita o
di una malattia particolare e che e' soggetta ad efficaci misure di
sorveglianza, lotta o eradicazione.
ALLEGATO B
TRASPARENZA DEI REGOLAMENTI SANITARI E FITOSANITARI
Pubblicazione dei regolamenti
1. I Membri provvedono che tutti i regolamenti sanitari e
fitosanitari 5 adottati vengano pubblicati senza indugio in modo
che i Membri interessati possano prenderne conoscenza.
2. Tranne in circostanze urgenti, i Membri concedono un ragionevole
periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o
fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori
del Membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo
Membri, di adattare i loro prodotti e metodi di produzione ai
requisiti del Membro importatore.
Uffici informazioni
3. Ciascun Membro predispone un ufficio informazioni incaricato di
rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai Membri interessati
nonche' di fornire la documentazione circa:
a) qualsiasi regolamento sanitario o fitosanitario adottato o
proposto nel suo ambito territoriale;
b) le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia
di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione
delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione
degli additivi alimentari applicate nel suo ambito
territoriale;
c) le procedure di valutazione dei rischi, i fattori presi in
considerazione e la determinazione del livello di protezione
sanitaria o fitosanitaria adeguato;
d) l'adesione e la partecipazione del Membro in questione, o dei
competenti organismi operanti nel suo territorio, alle
organizzazioni e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali
e internazionali, nonche' agli accordi e alle intese
bilaterali e multilaterali che rientrano nell'ambito del
presente Accordo, e il testo di tali accordi e intese.
4. I Membri assicurano che la documentazione eventualmente richiesta
da un Membro interessato venga a questo fornita, qualora non sia
gratuita, allo stesso prezzo, al netto delle spese di spedizione,
praticato nei confronti dei loro cittadini 6 .
--------------------
5 Misure sanitarie e fitosanitarie quali leggi, decreti o ordinanze
di applicazione generale.
6 Ai fini del presente Accordo, per "cittadini" si intendono, nel
caso di un distinto territorio doganale Membro
Procedure di notifica
5. Nei casi in cui una norma, direttiva o raccomandazione
internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario
o fitosanitario proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di
una norma direttiva o raccomandazione internazionale e qualora il
regolamento possa influire in modo significativo sugli scambi
commerciali di altri Membri, i Membri:
a) pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Membri
interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un
determinato regolamento;
b) notificano agli altri Membri, tramite il Segretariato, i
prodotti che saranno contemplati dal regolamento indicando
brevemente l'obiettivo e il fondamento del regolamento
proposto. Tali notifiche vengono effettuate per tempo, quando
e' ancora possibile apportare modifiche e tenere conto di
eventuali osservazioni;
c) su richiesta, forniscono agli altri Membri copia del
regolamento proposto e, ogni qualvolta cio' sia possibile,
individuano le parti che differiscono nella sostanza dalle
norme, direttive o raccomandazioni internazionali;
d) senza discriminazione, concedono un ragionevole periodo di
tempo agli altri Membri onde permettere loro di presentare per
iscritto le loro osservazioni, discutono su richiesta tali
osservazioni e tengono conto di quanto emerso dalle
discussioni.
6. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad un Membro
problemi urgenti di tutela della salute, il Membro in questione puo'
tralasciare nei limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di
cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condizione che:
a) notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il
Segretariato, il regolamento in questione e i prodotti
contemplati, indicando brevemente l'obiettivo e il fondamento
del medesimo regolamento, compresa la natura dei problemi
urgenti;
b) fornisca, su richiesta, agli altri Membri il testo del
regolamento;
c) offra agli altri Membri la possibilita' di presentare per
iscritto le loro osservazioni, discuta su richiesta tali
osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni.
7. Le notifiche al Segretariato sono redatte in lingua inglese,
francese o spagnola.
8. I paesi industrializzati Membri forniscono, su richiesta, agli
altri Membri il testo dei documenti oppure, qualora si tratti di
documenti voluminosi, riassunti dei medesimi con una specifica
notifica in inglese, francese o spagnolo.
9. Il Segretariato diffonde senza indugio copia della notifica a
tutti i Membri e alle organizzazioni internazionali interessate e
richiama l'attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri su
qualsiasi notifica relativa a prodotti che rivestono per essi
particolare interesse.
10. I Membri designano un unico organo del governo centrale quale
responsabile dell'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni
riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6,
7 e 8 del presente allegato.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
Riserve generali
11. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verra'
interpretata nel senso di imporre:
a) la comunicazione di particolari o del testo dei progetti
oppure la pubblicazione di testi in una lingua diversa da
quella del Membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 8
del presente allegato; o
b) la comunicazione ad opera dei Membri di informazioni riservate
che impedirebbero l'applicazione della normativa sanitaria o
fitosanitaria o comprometterebbero i legittimi interessi
commerciali di determinate imprese.
ALLEGATO C
PROCEDURE DI CONTROLLO, ISPEZIONE E AUTORIZZAZIONE 7
1. In relazione alle procedure intese a controllare e garantire
l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri fanno in
modo che:
a) dette procedure siano avviate e portate a termine senza
eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti
importati che per i prodotti nazionali simili;
b) il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga
pubblicato o che il periodo di svolgimento previsto venga
comunicato, su sua richiesta, al richiedente; che, ricevuta
una domanda, l'organismo competente esamini senza indugio la
completezza della documentazione e informi il richiedente in
modo preciso e completo di tutti gli elementi mancanti; che
l'organismo competente trasmetta quanto prima possibile al
richiedente in modo accurato e completo i risultati della
procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una
rettifica; che, anche in caso di domanda incompleta,
l'organismo competente porti avanti per quanto possibile la
procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il
richiedente sia informato dell'andamento della procedura e
messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi;
c) le informazioni richieste siano limitate agli elementi
necessari per l'appropriato svolgimento delle procedure di
controllo, ispezione e autorizzazione, ivi comprese
l'autorizzazione dell'uso di additivi e la determinazione
delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle
bevande o nei mangimi;
d) il carattere riservato delle informazioni concernenti i
prodotti importati emerse o fornite in sede di controllo,
ispezione e autorizzazione sia rispettato in modo non meno
favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera tale da
garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali;
e) la richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione
di singoli campioni di un prodotto sia mantenuta entro i
limiti del ragionevole e del necessario;
f) gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti
importati siano equi in rapporto a quegli imposti sui prodotti
nazionali simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro
Membro e non siano piu' elevati del costo effettivo del
servizio;
g) per la collocazione delle installazioni utilizzate per le pro-
cedure e per il prelievo di campioni di prodotti importati
siano adottati gli stessi criteri seguiti per i prodotti
nazionali cosi' da minimizzare gli inconvenienti per i
richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti;
h) ogniqualvolta le specificazioni di un prodotto siano
modificate in seguito a procedure di controllo e di ispezione
alla luce della normativa applicabile, la procedura per il
prodotto modificato sia limitata alle operazioni necessarie
per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere
che il prodotto sia ancora conforme alla normativa in
questione; e
i) esista una procedura per esaminare le denunce riguardanti lo
svolgimento delle procedure e per apportare i necessari
correttivi quando una denuncia sia giustificata.
Qualora un Membro importatore applichi un sistema di autorizzazione
dell'uso di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze
per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi che
vieti o limiti l'accesso di prodotti ai suoi mercati nazionali in
assenza di un'autorizzazione, il medesimo Membro importatore
considera l'uso di una pertinente norma internazionale come base per
consentire l'accesso fino a quando non sia raggiunta una
determinazione definitiva.
2. Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo
a livello della produzione, il Membro nel cui territorio la
produzione ha luogo presta l'assistenza necessaria per facilitare
tale controllo nonche' l'operato delle autorita' ad esso preposte.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di
seguire ragionevoli controlli sul loro territorio.
ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO
I Membri
ricordando che a Punta del Este i Ministri hanno convenuto che
l'obiettivo dei negoziati sui tessili e sull'abbigliamento e' quello
di definire le modalita' piu' opportune per potere finalmente inser-
ire, sulla base di regole e norme piu' severe questo settore nel
campo di applicazione del GATT, contribuendo cosi' a raggiungere una
maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio;
ricordando inoltre che nella decisione dell'aprile 1989 del
Comitato per i negoziati commerciali si e' convenuto che il processo
di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione dell'Uruguay
Round sui negoziati commerciali multilaterali e doveva avere
carattere evolutivo;
ricordando infine che si e' convenuto che i paesi meno avanzati
Membri debbano beneficiare di un trattamento speciale.
convengono quanto segue:
Articolo 1
1. Il presente Accordo fissa le disposizioni che gli Stati membri
devono applicare durante il periodo transitorio per inserire il
settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994.
2. I Membri convengono di ricorrere all'articolo 2, paragrafo 18, e
all'articolo 6, paragrafo 6, lettera b) in modo da aumentare in
maniera rilevante le possibilita' di accesso per i piccoli fornitori
e da sviluppare opportunita' di scambio commercialmente significative
per i nuovi Membri nel settore dei tessili e dell'abbigliamento.
3. I Membri terranno nel dovuto conto la situazione dei Membri che
non hanno accettato i protocolli che prorogano l'Accordo sul
commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo
l'"AMF") dal 1986 e, se del caso, accorderanno loro un trattamento
speciale nell'applicazione del presente Accordo.
4. I Membri convengono che gli interessi particolari dei Membri che
producono ed esportano cotone si devono riflettere, in consultazione
con i medesimi, nell'attuazione del presente Accordo.
5. Al fine di agevolare l'inserimento del settore dei tessili e
dell'abbigliamento nel GATT 1994, i Membri devono prevedere un
adeguamento industriale autonomo continuo ed un'accresciuta
concorrenza sui loro mercati.
6. Sempre che non dispongano diversamente, le disposizioni del
presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei
Membri a norma dell'accordo OMC e degli accordi Commerciali
multilaterali.
7. I prodotti tessili e dell'abbigliamento ai quali si applica il
presente Accordo sono riportati in allegato.
Articolo 2
1. Tutte le restrizioni quantitative istituite nell'ambito di accordi
bilaterali e mantenute ai sensi dell'articolo 4 o notificate ai sensi
degli articoli 7 o 8 dell'AMF in forza il giorno precedente
all'entrata in vigore dell'Accordo OMC devono, entro 60 giorni a
decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, essere notificate in
modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di
crescita e le disposizioni in materia di flessibilita', dai Membri
che mantengono tali restrizioni, all'Organo di controllo dei tessili
previsto dall'articolo 8 (denominato nel presente Accordo "OCT"). I
Membri convengono che a partire dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC, tulle le restrizioni del tipo sopraccitato
sussistenti tra le parti contraenti del GATT 1947 e in forza il
giorno precedente l'entrata in vigore dell'Accordo saranno
disciplinate dalle disposizioni del presente Accordo.
2. A titolo informativo, l'OCT comunica tali notificazioni a tutti i
Membri. Qualsiasi Membro puo' formulare all'attenzione dell'OCT,
entro 60 giorni dalla comunicazione delle notificazioni, le
osservazioni che ritenga opportune. Le osservazioni saranno
comunicate agli altri Membri per conoscenza. L'OCT puo' esprimere ap-
propriate raccomandazioni ai Membri interessati.
3. Quando il periodo di 12 mesi relativo alle restrizioni da
notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12
mesi immediatamente precedente la data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC, i Membri interessati devono decidere di comune
accordo le modalita' necessarie ad allineare il periodo delle
restrizioni con l'anno dell'Accordo 2 , e a calcolare i livelli di
base di tali restrizioni al fine di attuare le disposizioni del
presente articolo. I Membri interessati convengono di avviare
tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine di raggiungere
una decisione comune. Eventuali accordi di questo genere dovranno
tenere conto, inter alia, delle caratteristiche stagionali delle
spedizioni negli ultimi anni. I risultati di tali consultazioni
saranno notificati all'OCT che fara' le appropriate raccomandazioni
ai Membri interessati.
4. Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno consid-
erate come le restrizioni complessive di questo tipo applicate dai
rispettivi Membri il giorno precedente l'entrata in vigore
dell'Accordo OMC. Non verranno introdotte nuove restrizioni in
termini di prodotti o di Membri, se non ai sensi delle disposizioni
del presente Accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT 1994
3. Le restrizioni non notificate entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno immediatamente eliminate.
5. Eventuali misure unilaterali adottate ai sensi dell'articolo 3
dell'AMF prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC
possono rimanere in vigore per la durata stabilita, purche' non
superiore ai 12 mesi, a condizione che siano state esaminate
dall'Organo di sorveglianza dei tessili (denominato nel presente
accordo l'"OST") istituito nell'ambito dell'AMF. Nel caso in cui
l'OST non abbia avuto la possibilita' di esaminare eventuali misure
di questo genere, esse saranno esaminate dall'OCT conformemente alle
regole e alle procedure che disciplinano le misure dell'articolo 3 ai
sensi dell'AMF. Eventuali misure applicate nell'ambito di un Accordo
a norma dell'articolo 4 dell'AMF prima della data di entrata in
vigore dell'Accordo OMC che sono oggetto di una controversia che
l'OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate dall'OCT
conformemente alle regole e alle procedure dell'AMF applicabili a
questo tipo di esame.
6. Alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, ciascuno dei
Membri deve includere nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano
almeno il 16% delle importazioni complessive dei Membri nel 1990 dei
prodotti riportati in allegato, in termini di voci o di categorie del
Sistema armonizzato. I prodotti da inserire devono comprendere
prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri
e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti
dell'abbigliamento.
--------------------
2 Per "anno dell'Accordo" si intendono il periodo di 12 mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e i
successivi intervalli di 12 mesi.
3 Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non includono l'articolo
XIX per quanto riguarda in prodotti non ancora integrati nel GATT
1994 salvo specifiche disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato.
--------------------
7. Le misure da adottare ai sensi del paragrafo 6 devono essere
notificate in dettaglio dai Membri interessati secondo le seguenti
modalita':
a) i Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si
impegnano, indipendentemente dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC, a comunicare tali dettagli al Segretariato
del GATT entro la data stabilita dalla decisione ministeriale
del 15 aprile 1994. Il Segretariato del GATT comunichera'
tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti, a
titolo informativo. Le notificazioni saranno messe a
disposizione dell'OCT, una volta istituito, come disposto dal
paragrafo 21;
b) I Membri che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, hanno
mantenuto il diritto di beneficiare delle disposizioni
dell'articolo 6, devono comunicare tali dettagli all'OCT entro
60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o, nel caso
dei Membri ai quali si applica l'articolo 1, paragrafo 3, non
oltre la fine del dodicesimo mese dall'entrata in vigore del
presente Accordo. L'OCT comunichera' tali notificazioni agli
altri Membri, a titolo informativo, e le esaminera' come
disposto dal paragrafo 21.
8. I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT
1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o
categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui di seguito
riportato:
a) il primo giorno del 37esimo mese dall'entrata in vigore
dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 17
percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990
dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere
devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei
quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti
tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento:
b) il primo giorno dell'85esimo mese dall'entrata in vigore
dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18
percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990
dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere
devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei
quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti
tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento:
c) il primo giorno del 121esimo mese dall'entrata in vigore
dell'Accordo OMC, il settore dei tessili e dell'abbigliamento
dovra' essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state
abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente Accordo.
9. Ai fini del presente Accordo, si riterra' che i Membri che hanno
notificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione
di non mantenere il diritto di beneficiare delle disposizioni
dell'articolo 6, abbiamo incluso i loro prodotti tessili e
dell'abbigliamento nel GATT 1994. Tali Membri saranno pertanto
esentati dall'osservare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11.
10. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro
che abbia presentato un programma di inclusione ai sensi dei
paragrafi 6 o 8 di inserire i prodotti nel GATT 1994 prima della data
prevista da tale programma. Tuttavia, un'eventuale inclusione di
prodotti prende effetto solo all'inizio di un anno di Accordo e i
dettagli devono essere notificati dall'OCT almeno tre mesi prima, per
essere notificati a tutti i Membri.
11. I rispettivi programmi d'inclusione, ai sensi del paragrafo 8,
devono essere notificati nei dettagli all'OCT almeno 12 mesi prima
della loro entrata in vigore, e notificati all'OCT a tutti i Membri.
12. I livelli di base delle restrizioni sui prodotti rimanenti,
citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1.
13. Durante la prima fase del presente Accordo (dalla data di entrata
in vigore dell'Accordo OMC al 36 mese di applicazione incluso) il
livello di ciascuna restrizione ai sensi degli accordi bilaterali AMF
in vigore per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in vigore
dell'Accordo OMC sara' soggetto ad un aumento annuale non inferiore
al coefficiente di crescita fissato per le rispettive restrizioni,
maggiorato del 16%.
14. Salvo i casi in cui il Consiglio per gli scambi di merci o
l'Organo di conciliazione decidano diversamente ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 12, nelle fasi successive del presente
Accordo il livello di ciascuna delle rimanenti restrizioni sara'
soggetto ad un aumento annuo non inferiore ai valori seguenti:
a) per la seconda fase (dal 37 all'84 mese di applicazione
dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le
rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25%;
b) per la terza fase (dall'85 al 120 mese di applicazione
dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le
rispettive restrizioni della seconda fase, maggiorato del 27
per cento.
15. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro
di abolire eventuali restrizioni mantenute ai sensi del presente
articolo, in vigore all'inizio di qualsiasi anno dell'Accordo nel
periodo transitorio, purche' l'esportatore interessato Membro e l'OCT
vengano informati almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore
dell'abolizione. Il termine per la notifica preliminare puo' essere
abbreviato a 30 giorni previo accordo del Membro soggetto a
restrizioni. L'OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri.
Nell'esaminare l'abolizione delle restrizioni nei termini previsti
nel presente paragrafo, i Membri interessati terranno conto del
trattamento accordato ad esportazioni simili originarie di altri
Membri.
16. Le disposizioni relative alla flessibilita' (swing, riporto e
anticipo) applicabili a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del
presente articolo, saranno le stesse previste negli accordi
bilaterali AMF per il periodo di 12 mesi precedente l'entrata in
vigore dell'accordo OMC. Non saranno imposti o mantenuti limiti
quantitativi sull'impiego combinato delle varie forme di riporto
(swing, riporto e anticipo).
17. Gli accordi amministrativi, nei termini ritenuti necessari in
relazione all'attuazione delle disposizioni del presente articolo,
saranno convenuti tra i Membri interessati. Eventuali accordi di tale
genere devono essere notificati all'OTC.
18. Per quanto riguarda i Membri le cui esportazioni sono soggette a
restrizioni il giorno prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC e
le cui restrizioni rappresentano l'1,2% o meno del volume totale
delle restrizioni applicate da un importatore Membro al 31 dicembre
1992 e notificate ai sensi del presente articolo, all'entrata in
vigore dell'Accordo OMC e per tutta la sua durata e' previsto un
aumento significativo nelle possibilita' di accesso per le
esportazioni in questione, mediante l'applicazione di coefficienti di
crescita per la fase immediatamente successiva fissati ai paragrafi
13 e 14 o tramite modifiche di valore almeno equivalente,
eventualmente convenute in relazione ad una diversa combinazione di
livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilita'.
Tali miglioramenti devono essere notificati all'OCT.
19. Per tutta la durata del presente Accordo, qualora una misura di
salvaguardia venisse adottata da un Membro ai sensi dell'articolo XIX
del GATT 1994 nei confronti di un determinato prodotto durante l'anno
immediatamente successivo all'inserimento del prodotto in questione
nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo,
si applicano le disposizioni dell'articolo XIX, nell'interpretazione
fornita dall'Accordo sulle misure di salvaguardia, fuorche' nei casi
illustrati al paragrafo 20.
20. Qualora una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti
non tariffari, il Membro importatore interessato applica la misura
secondo le modalita' previste dall'articolo XIII, paragrafo 2,
lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore Membro
le cui esportazioni dei prodotti in questione siano state soggette a
restrizioni ai sensi del presente Accordo in qualsiasi momento
durante l'anno immediatamente precedente all'adozione della misura di
salvaguardia. La misura sara' amministrata dall'esportatore Membro
interessato. Il livello applicabile non deve ridurre le pertinenti
esportazioni ad un livello inferiore a quello di un periodo
rappresentativo recente, che consiste normalmente nella media delle
esportazioni originarie del Membro interessato negli ultimi tre anni
rappresentativi per i quali sono disponibili dati statistici.
Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per un periodo
superiore ad un anno, il livello applicabile deve essere
liberalizzato progressivamente ad intervalli regolari nel periodo di
applicazione. In tali casi, gli esportatori Membri interessati non
esercitano il diritto di sospensione di concessioni sostanzialmente
equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell'articolo XIX, paragrafo
3, lettera a) del GATT 1994.
21. L'OCT esamina regolarmente l'attuazione del presente articolo e,
su richiesta di qualsiasi Membro, esamina eventuali questioni
particolari con riferimento all'attuazione delle disposizioni del
presente articolo. Entro un termine di 30 giorni esso comunica
inoltre le raccomandazioni o le conclusioni appropriate al Membro o
ai Membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione.
Articolo 3
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i Membri
che mantengono restrizioni sui prodotti tessili e dell'abbigliamento
(diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell'AMF e contemplate
dalle disposizioni dell'articolo 2), che siano o meno compatibili con
il GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all'OCT o b) fornire
all'OCT le notificazioni ad esse relative gia' presentate ad altri
organi dell'OMC. Ove possibile, le notificazioni devono contenere
informazioni in materia di eventuali giustificazioni per le
restrizioni si sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT
1994 sulla quali si fondano.
2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto
quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono:
a) conformare dette restrizioni al GATT 1994 entro un anno
dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e comunicare l'azione all'OCT
per conoscenza; o
b) eliminarle progressivamente secondo un programma presentato
all'OCT dal Membro che mantiene le restrizioni non oltre sei
mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Detto
programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano elimi-
nate gradualmente nell'arco di un periodo che non supera la
durata del presente Accordo. L'OCT puo' fare raccomandazioni
al Membro interessato riguardo al programma in questione.
3. Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire
all'OCT, a titolo informativo, le notificazioni eventualmente
comunicate ad altri organi dell'OMC riguardo a nuove restrizioni o
modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti tessili
e dell'abbigliamento, introdotte ai sensi di qualunque disposizione
del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
4. Tutti i Membri hanno la possibilita' di inviare contronotifiche
all'OCT per conoscenza, riguardo alle giustificazioni previste dal
GATT 1994 o ad eventuali restrizioni non notificate a norma del
presente articolo.
Qualsiasi Membro puo' avviare un'azione in relazione a tali notifiche
ai sensi delle pertinenti disposizioni o procedure del GATT 1994
nella sede appropriata dell'OMC.
5. A titolo informativo, l'OCT provvede a comunicare le notificazioni
ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.
Articolo 4
1. Le restrizioni di cui all'articolo 2, nonche' quelle applicate ai
sensi dell'articolo 6 sono amministrate dagli esportatori Membri. Gli
importatori Membri non sono tenuto ad accettare spedizioni in accesso
rispetto alle restrizioni notificate ai sensi dell'articolo 2 o
quelle applicate in virtu' dell'articolo 6.
2. I Membri convengono che l'introduzione di modifiche nelle prassi,
nelle regole, nelle procedure e nella classificazione dei prodotti
tessili e dell'abbigliamento, incluse le modifiche relative al
Sistema armonizzato, nell'attuazione o nell'amministrazione delle
restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente Accordo non
devono: perturbare l'equilibrio tra diritti o obblighi tra i Membri
interessati ai sensi del presente Accordo, pregiudicare l'accesso di
un Membro, ostacolare il pieno utilizzo di tale accesso, e
disorganizzare il commercio ai sensi del presente Accordo.
3. Qualora un prodotto che costituisce parte di una restrizione
venisse notificato ai fini dell'inserimento secondo quanto disposto
dall'articolo 2, i Membri convengono che qualsiasi cambiamento nel
livello di detta restrizione non deve perturbare l'equilibrio tra
diritti e obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente
Accordo.
4. Tuttavia, qualora le modifiche menzionate ai paragrafi 2 e 3
fossero necessarie, i Membri convengono che il Membro che intende
introdurre tali modifiche e' tenuto a comunicarle e, ove possibile,
ad avviare consultazioni con il Membro o i Membri interessati prima
dell'attuazione di tali modifiche, al fine di raggiungere una
soluzione reciprocamente accettabile per un adeguamento appropriato
ed equo. I Membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile
effettuare consultazioni prima dell'attuazione, Il Membro che intende
introdurre tali modifiche, su richiesta del Membro interessato, si
consulta, possibilmente entro 60 giorni, con i Membri interessati ai
fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un
adeguamento appropriato ed equo. Se non si raggiunge una soluzione
reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato puo'
deferire la questione all'OCT per ottenere le raccomandazioni come
prevede l'articolo 8. Nel caso in cui l'OCT non abbia avuto
l'opportunita' di esaminare una controversia relativa a modifiche di
questo genere introdotte prima dell'entrata in vigore dell'Accordo
OMC, la questione sara' esaminata dall'OCT in conformita' delle
regole e delle procedure dell'AMF applicabili a questo genere di
esame.
Articolo 5
1. I Membri convengono che le elusioni mediante trasbordo,
rispedizione, false dichiarazioni relative al paese o al luogo
d'origine e falsificazione di documenti ufficiali, vanificano
l'attuazione del presente Accordo ai fini dell'integrazione del
settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994. I Membri
devono pertanto definire le necessarie disposizioni giuridiche e/o
procedure amministrative per affrontare ed intervenire contro tali
elusioni. I Membri convengono inoltre che, compatibilmente con le
leggi e le procedure nazionali, coopereranno pienamente per
affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione.
2. Qualora un Membro dovesse ritenere che il presente Accordo venga
eluso mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni
riguardanti il paese e il luogo d'origine o falsificazioni di
documenti ufficiali e che le misure applicate per affrontare o
intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso
si deve consultare con il Membro o i Membri interessati al fine di
ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Tali
consultazioni devono essere avviate tempestivamente, possibilmente
entro 30 giorni. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente
soddisfacente, la questione puo' essere deferita da uno qualsiasi dei
Membri interessati all'OCT affinche' il Comitato di controllo possa
formulare una raccomandazione.
3. I Membri convengono di prendere le misure necessarie,
compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire
investigare e, ove appropriato, avviare azioni legali e/o
amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I
Membri stabiliscono di cooperare pienamente, compatibilmente con le
leggi e le procedure nazionali, nei casi di elusione o presunta
elusione del presente Accordo, al fine di determinare i fatti
pertinenti nei luoghi d'impostazione, di esportazione e, se del caso,
di trasbordo. E' inteso che tale cooperazione, compatibile con le
leggi e le procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle
pratiche di elusione che aumentano le esportazioni soggette a
restrizioni al Membro che mantiene tali restrizioni; scambio di
documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informazioni pertinenti
nella misura del possibile; agevolazione di sopralluoghi nelle
fabbriche e di contatti, su richiesta e caso per caso. I Membri si
devono adoperare per chiarire le circostanze relative ad eventuali
casi di elusione o presunta elusione, inclusi il ruolo svolto dagli
esportatori o dagli importatori interessati.
4. Qualora dall'inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi di
prova dell'esistenza di pratiche di elusione (ad esempio dove siano
disponibili prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e
alle circostanze di tale elusione), i Membri convengono che devono
essere intraprese le azioni appropriate, nella misura necessaria ad
affrontare il problema. Tali azioni possono includere il rifiuto di
accesso alle merci o, qualora le merci gia' si trovassero nel paese,
tenuto conto delle circostanze effettive e del ruolo del paese o del
luogo di origine effettiva, l'adeguamento delle imputazioni ai
livelli di restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo
di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del coinvolgimento
dei territori dei Membri attraverso i quali le merci sono state
trasbordate, tali azioni possono includere l'introduzione di
restrizioni nei confronti di tali Membri. Dette azioni, con i
relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo consultazioni
tra i Membri interessati, intese a raggiungere una soluzione
reciprocamente soddisfacente, e devono essere notificate all'OCT
unitamente alle giustificazioni su cui si basano. In sede di
consultazione i membri interessati possono decidere di ricorrere a
misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato
all'OCT, che puo' proporre ai Membri interessati le raccomandazioni
che ritiene appropriate. Se non si raggiunge una soluzione
reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato puo'
deferire la questione all'OCT per un esame tempestivo e per la
formulazione di raccomandazioni.
5. I Membri prendono atto che taluni casi di elusione possono
interessare spedizioni in transito attraverso paesi o luoghi senza
che, nei luoghi di transito, si apportino modifiche o alterazioni
alle merci in questione. Essi prendono atto che difficilmente e'
possibile esercitare un controllo su tali spedizioni nei luoghi di
transito.
6. I Membri convengono che le false dichiarazioni relative al
contenuto in fibre, alle quantita', alla designazione o alla
classificazione delle merci vanificano gli obiettivi del presente
Accordo. Qualora fosse provato che una falsa dichiarazione e' stata
resa con l'intento di eludere le disposizioni, i Membri convengono
che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le
leggi e le procedure nazionali, contro gli esportatori o gli
importatori interessati. Se un Membro ritiene che il presente Accordo
venga eluso mediante una falsa dichiarazione e che le misure
amministrative applicate per affrontare e o intervenire contro tale
elusione siano inadeguate o inesistenti, il Membro deve consultarsi
tempestivamente con il Membro interessato al fine di ricercare una
soluzione reciprocamente soddisfacente. Se non si raggiunge una
soluzione, qualsiasi Membro interessato puo' deferire la questione
all'OCT affinche' detto organo possa formulare una raccomandazione.
Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto dei Membri di
apportare adeguamenti tecnici qualora le dichiarazioni dovessero
contenere errori involontari.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
Articolo 6
1. I Membri riconoscono che nel periodo transitorio puo' essere
necessario applicare un meccanismo di salvaguardia transitorio
specifico (denominato nel presente Accordo "salvaguardia
transitoria"). La salvaguardia transitoria puo' essere applicata da
qualunque Membro ai prodotti riportati in allegato, ad eccezione di
quelli integrati nel GATT 1994 ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 2. I Membri che non mantengono le restrizioni di cui
all'articolo 2 devono comunicare all'OCT entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore dell'Accordo OMC se desiderano o meno mantenere
il diritto di utilizzare le disposizioni dell'articolo suddetto. I
Membri che non hanno accettato i protocolli che dal 1986 ampliano
l'AMF devono comunicare tali notificazioni entro sei mesi
dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. La salvaguardia transitoria
deve essere applicata in modo limitato, compatibilmente con le
disposizioni del presente articolo e con l'effettiva attuazione del
processo di integrazione previsto dal presente Accordo.
2. Ai sensi del presente articolo e' possibile intraprendere azioni
di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da parte di un
Membro 5 sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene
importato nel territorio in questione in quantita' talmente
accresciute da causare un grave pregiudizio o un'effettiva minaccia
di pregiudizio, all'industria nazionale che produce prodotti simili
e/o in diretta concorrenza. Si deve dimostrare che il pregiudizio
grave o l'effettiva minaccia di pregiudizio sono causati
dall'accresciuta quantita' delle importazioni complessive del
prodotto e non da fattori diversi quali mutamenti tecnologici o
cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.
3. Nel determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o
dell'effettiva minaccia di pregiudizio, come si e' detto al paragrafo
2, il Membro deve esaminare l'effetto delle importazioni in questione
sulla situazione dell'industria del settore, in termini di
cambiamenti nelle variabili economiche pertinenti, quali la
produzione, la produttivita', il coefficiente di sfruttamento degli
impianti, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari,
l'occupazione, i prezzi nazionali, i profitti e gli investimenti:
nessuna delle quali, da sola o in combinazione con altri fattori,
puo' necessariamente fornire indicazioni decisive.
4. Eventuali misure giustificate ai sensi di quanto disposto dal
presente articolo devono essere applicate ad ogni Membro
singolarmente. Il Membro o i Membri ai quali e' arrecato il grave
pregiudizio, o l'effettiva minaccia di pregiudizio di cui ai
paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a un drastico e
considerevole aumento nelle importazioni, effettivo o imminente 6 ,
dal Membro o dai singoli Membri in questione, e in base al livello di
importazioni in confronto con le importazioni provenienti da altre
fonti, con la quota di mercato e con i prezzi all'importazione e
nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno di questi
fattori, presi singolarmente o combinati con altri fattori e'
necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive. La misura
di salvaguardia non si applica alle esportazioni di un Membro le cui
esportazioni del prodotto in questione siano gia' sottoposte a
restrizione ai sensi del presente Accordo.
5. Il periodo di validita' dell'accertamento di un grave pregiudizio
o dell'effettiva minaccia dello stesso ai fini della richiesta di
azioni di salvaguardia non deve superare i 90 giorni dalla data della
prima notifica. come specificato al paragrafo 7.
6. Nell'applicare la salvaguardia transitoria, si devono tenere in
particolare considerazioni gli interessi degli esportatori Membri,
nei termini qui di seguito riportati:
a) ai paesi meno avanzati Membri viene accordato un trattamento
significativamente piu' favorevole di quello concesso agli
altri gruppi di Membri di cui tratta il presente paragrafo, di
preferenza sotto tutti gli aspetti ma, almeno, in termini
generali;
-----------------------------
5 Un'unione doganale puo' applicare una misura di salvaguardia come
entita' unica o a nome di uno Stato membro. Quando un'unione
doganale applica una misura di salvaguardia come entita' unica,
tutti i requisiti per l'accertamento di un grave pregiudizio o
della minaccia effettiva di pregiudizio ai sensi del presente
Accordo si devono basare sulle condizioni globali esistenti
nell'unione doganale. Quando una misura di salvaguardia e'
applicata a nome di uno Stato membro, tutti i requisiti per
l'accertamento di un pregiudizio grave o dell'effettiva minaccia
di pregiudizio devono basarsi sulle condizioni esistenti nello
Stato membro in questione e la misura deve essere limitata a
quello Stato membro.
b) i Membri il cui volume complessivo di esportazioni di tessili
e di abbigliamento e' ridotto in confronto alle esportazioni
globali di altri Membri e che rappresentano solo una piccola
percentuale delle importazioni totali del prodotto in
questione nell'importatore Membro ricevono un trattamento
differenziato e piu' favorevole nella fissazione delle
condizioni economiche previste ai paragrafi 8, 13 e 14. Per
detti fornitori, si terranno nel dovuto conto, ai sensi dei
paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1, le possibilita' future di
sviluppo dei loro scambi e la necessita' di ammettere
quantita' commerciali di importazioni provenienti da detti
Membri;
c) per quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi
in via di sviluppo Membri che producono lana, la cui economia
e i cui scambi di tessili e di abbigliamento dipendono dal
settore della lana, le cui esportazioni totale di tessili e di
abbigliamento consistono quasi esclusivamente in prodotti di
lana e il cui volume di scambi di prodotti tessili e di
abbigliamento e' relativamente ridotto sui mercati degli
importatori Membri, le esigenze di esportazione di tali Membri
saranno tenute in particolare considerazione al momento di
esaminare i livelli dei contingenti, i coefficienti di
crescita e la flessibilita';
d) un trattamento piu' favorevole sara' accordato alle
reimportazioni da parte di un Membro di prodotti tessili e
dell'abbigliamento che detto Membro ha esportato in un altro
Membro per la lavorazione e la successiva reimportazione,
nella definizione data dalle leggi e dalle prassi
dell'importatore Membro, e a condizione che si applichino pro-
cedure di controllo e di certificazione soddisfacenti, quando
i prodotti in questione sono importati da un Membro per il
quale questo tipo di scambi rappresenta una percentuale
significativa delle esportazioni totali di tessili e di
abbigliamento.
7. Il Membro che propone di avviare un'azione di salvaguardia si
consulta con il Membro o con i Membri che sarebbero interessati da
tale azione. La richiesta di consultazione deve essere accompagnata
da informazioni concrete specifiche e pertinenti, quanto piu'
aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a) i fattori,
di cui al paragrafo 3, in base ai quali il Membro che richiede
l'azione ha determinato l'esistenza di un grave pregiudizio o
dell'effettiva minaccia di pregiudizio: e b) i fattori, di cui al
paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere l'avvio di
un'azione di salvaguardia nei confronti del Membro o dei Membri
interessati. Per quanto riguarda le richieste fatte ai sensi del
presente paragrafo, le informazioni devono riferirsi il piu'
possibile a segmenti identificabili di produzione e al periodo di
riferimento indicato al paragrafo 8. Il Membro che richiede l'azione
deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare
le importazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri
interessati; tale livello non deve essere inferiore a quello di cui
al paragrafo 8. Nel contempo, il Membro che richiede le consultazioni
deve comunicare al presidente dell'OCT la richiesta di consultazioni,
includendo tutte le informazioni concrete pertinenti di cui ai
paragrafi 3 e 4, unitamente al livello di restrizione proposto. Il
presidente informa i membri dell'OCT in merito alla richiesta di
consultazioni, indicando il Membro richiedente, il prodotto in
questione e il Membro che ha ricevuto la richiesta. Il Membro o i
Membri interessati rispondono tempestivamente a tale richiesta,
avviando senza indugio le consultazioni che in linea di massima
devono essere completate entro 60 giorni dalla data in cui la
richiesta e' stata ricevuta.
8. Se nell'ambito delle consultazioni si raggiunge un'intesa
reciproca sul fatto che la situazione richiede l'applicazione di
restrizione sulle esportazioni del prodotto in questione dal Membro o
dai Membri interessati, la restrizione deve essere fissata ad un
livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle
importazioni dal Membro interessato nel periodo di 12 mesi che
termina due mesi prima del mese in cui e' stata fatta la richiesta di
consultazioni.
9. I dettagli della misura restrittiva convenuta devono essere
comunicati all'OCT entro 60 giorni dalla data di conclusione
dell'accordo. L'OCT determina se l'accordo sia giustificato a norma
del presente articolo. Per effettuare tale accertamento, l'OCT deve
avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al
presidente dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre
informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. L'OCT propone
ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate.
10. Se, tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 60 giorni dalla
data in cui e' stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i Membri
non hanno raggiunto un accordo, il Membro che ha proposto
l'applicazione di un'azione di salvaguardia puo' applicare la
restrizione per data di importazione o per data di esportazione,
conformemente al presente articolo, entro 30 giorni successivi al
periodo di 60 giorni fissato per le consultazioni, deferendo
contemporaneamente la questione all'OCT. Ciascuno dei Membri puo'
deferire la questione all'OCT prima della scadenza del periodo di 60
giorni. In entrambi i casi, l'OCT esamina tempestivamente la
questione, inclusi gli aspetti relativi all'accertamento di un grave
pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio e le relative
cause, e avanza le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati
entro 30 giorni. Al fine di svolgere tale esame, l'OCT deve avere a
sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente
dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre informazioni
pertinenti fornite dai Membri interessati.
11. In circostanze particolarmente insolite e critiche, in cui un
ritardo provocherebbe un danno difficile da rimediare, l'azione
prevista al paragrafo 10 puo' essere avviata a titolo provvisorio a
condizione che la richiesta di consultazioni e la notifica all'OCT
vengano effettuate entro e non oltre cinque giorni lavorativi
dall'avvio dell'azione. Qualora le consultazioni non portino ad un
accordo, l'OCT deve essere informato della conclusione delle
consultazione e in ogni caso non piu' tardi di 60 giorni dalla data
di realizzazione dell'azione. L'OCT esamina tempestivamente la
questione e propone le raccomandazioni appropriate ai Membri
interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino
ad un accordo, i Membri informano l'OCT al momento della conclusione
e in ogni caso non piu' tardi di 90 giorni dalla data di
realizzazione dell'azione. L'OCT puo' formulare delle raccomandazioni
che ritiene appropriate ai Membri interessati.
12. Un Membro puo' mantenere le misure richieste a norma del presente
articolo: a) per un periodo che va fino a tre anni senza proroghe, o
b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT 1994, a seconda di
quale delle due circostanze si verifichi per prima.
13. Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore per un periodo
superiore ad un anno, il livello applicabile negli anni seguenti e'
quello fissato per il primo anno maggiorato di un coefficiente di
crescita non inferiore al 6% all'anno, a meno che non si forniscano
all'OCT le giustificazioni per una pratica diversa. Il livello di
restrizione per il prodotto interessato puo' essere superato in
ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto
e/o l'anticipo del 10%, di cui il riporto a nuovo non deve
rappresentare piu' del 5%. Non si applicano limiti quantitativi
all'impiego combinato di riporto, anticipi e delle disposizioni del
paragrafo 14.
14. Quando piu' di un prodotto di un altro Membro e' sottoposto a
restrizioni ai sensi del presente articolo da un Membro, il livello
di restrizione stabilito, ai sensi del presente articolo, per
ciascuno dei prodotti in questione puo' essere superato del 7 per
cento, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni
non superino il totale dei livelli fissati per tutti i prodotti
oggetto di restrizioni ai sensi del presente articolo, in base ad
unita' comuni stabilite. Qualora i periodi di applicazione delle
restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero, la presente
disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti.
15. Qualora un'azione di salvaguardia venisse applicata ai sensi del
presente articolo ad un prodotto per il quale esisteva in precedenza
una restrizione ai sensi dell'AMF durante il periodo di 12 mesi
precedente l'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o a norma degli
articoli 2 o 6, il livello della nuova restrizione sara' quello
previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione non entri
in vigore entro un anno da:
a) la data della notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 15
relativa all'abolizione della restrizione precedente; o
b) la data di abolizione della restrizione precedente imposta ai
sensi delle disposizioni del presente articolo o dell'AMF
nel qual caso il livello non sara' inferiore a i) il livello di
restrizione applicato nell'ultimo periodo di 12 mesi durante il quale
il prodotto e' stato oggetto di restrizione, o ii) il livello di
restrizione previsto al paragrafo 8, se e' piu' alto.
16. Se un Membro che non mantiene una restrizione ai sensi
dell'articolo 2 decide di applicare una restrizione a norma del
presente articolo, esso elaborera' gli accordi appropriati che a)
tengono pienamente conto di fattori quali la classificazione
tariffaria consolidata e le unita' quantitative basate sulle normali
pratiche commerciali nelle transazioni all'esportazione e
all'importazione, sia per quanto riguarda la composizione in fibre
sia in termini di competizione per lo stesso segmento del mercato
nazionale e b) evitino una categorizzazione eccessiva. La richiesta
di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere tutte le
informazioni relative a tali accordi.
Articolo 7
1. Nell'abito del processo di integrazione e in relazione agli
impegni specifici assunti dai Membri in seguito all'Uruguay Round,
tutti i Membri intraprendono le azioni necessarie per conformarsi
alle regole e alle discipline del GATT 1994 al fine di:
a) ottenere un migliore accesso ai mercati per i prodotti tessili
e dell'abbigliamento mediante misure quali le riduzioni e i
vincoli tariffari, la riduzione o l'eliminazione degli
ostacoli non tariffari e la semplificazione delle formalita'
doganali, amministrative e relative alla concessione di
licenze;
b) assicurare l'applicazione delle politiche finalizzate ad
instaurare condizioni commerciali eque per quanto riguarda i
tessili e l'abbigliamento in settori quali le regole e le pro-
cedure relative al dumping e all'antidumping, le sovvenzioni e
le misure compensative e la protezione dei diritti di
proprieta' intellettuale; e
c) evitare ogni discriminazione nei confronti delle importazioni
nel settore dei tessili e dell'abbigliamento nell'ambito
dell'adozione di misure motivate da ragioni generali di
politica commerciale.
Tali azioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri ai
sensi del GATT 1994.
2. I Membri notificano all'OCT le azioni di cui al paragrafo 1 che
potrebbero avere conseguenze sull'attuazione del presente Accordo. Se
tali azioni sono state notificate ad altri organi dell'OMC, una
sintesi, con riferimento alla notificazione originale, sara'
sufficiente ad adempiere gli obblighi previsti dal presente
paragrafo. Qualunque Membro avra' la possibilita' di inviare
contronotifiche all'OCT.
3. Qualora un membro ritenga che un altro Membro non abbia intrapreso
le azioni di cui al paragrafo 1 e che l'equilibrio tra diritti e
obblighi ai sensi del presente Accordo ne sia stato perturbato, esso
puo' sottoporre la questione agli organi pertinenti dell'OMC e
informarne l'OCT. Le eventuali risultanze o conclusioni successive
elaborate dagli organi dell'OMC interessati saranno incorporate nella
relazione completa dell'OCT.
Articolo 8
1. E' istituito l'Organo di controllo dei tessili (OCT), che ha il
compito di sorvegliare l'attuazione del presente Accordo, di
esaminare tutte le misure prese ai sensi del presente Accordo e la
loro conformita' con il medesimo e di intraprendere le azioni
specificamente assegnategli dal presente Accordo. L'OCT e' composto
da un presidente e da dieci membri. La scelta dei componenti e'
equilibrata e generalmente rappresentativa dei Membri ed e' prevista
una rotazione dei Membri ad intervalli appropriati. I Membri sono
nominati da Membri designati dal Consiglio per gli scambi di merci
per prestare servizio nell'OCT, svolgendo le proprie funzioni ad
personam.
2. L'OCT stabilisce le proprie norme procedurali. Rimane tuttavia
inteso che il consenso nell'ambito dell'OCT non richiede l'assenso od
il concorso di Membri nominati da Membri coinvolti in una disputa
irrisolta in corso di esame da parte dell'OCT.
3. L'OCT e' considerato un organo permanente e si riunisce nella
misura necessaria a svolgere le funzioni ad esso assegnate dal
presente Accordo L'OCT si basa sulle notificazioni e sulle
informazioni fornite dai Membri ai sensi dei pertinenti articoli del
presente Accordo, integrate da eventuali informazioni aggiuntive o
dai necessari dettagli presentati dai Membri o richiesti dall'OCT.
Esso si puo' inoltre basare sulle notifiche e sulle relazioni
pervenute a o ricevute da altri organi dell'OMC e da altre fonti
eventualmente ritenute appropriate.
4. I Membri si forniscono a vicenda opportunita' adeguate di
consultazione in relazione a qualsiasi questione che influenzi il
funzionamento del presente Accordo.
5. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata nell'ambito
delle consultazioni bilaterali previste dal presente Accordo, su
richiesta di uno dei Membri e previa considerazione tempestiva e
approfondita della questione, l'OCT presenta le sue raccomandazioni
ai Membri interessati.
6. Su richiesta di un Membro, l'OTC riesamina prontamente qualsiasi
questione particolare ritenuta da detto Membro lesiva per i propri
interessi ai sensi del presente Accordo e in relazione alla quale le
consultazioni tra lo stesso ed il Membro e i Membri interessati non
hanno portato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, In
merito a tali questione, l'OCT puo' esprimere le osservazioni che
ritiene appropriate ai Membri interessati e ai fini del riesame
previsto dal paragrafo 11.
7. Prima di formulare le proprie raccomandazioni o osservazioni,
l'OCT invita a partecipare i Membri che possono essere direttamente
interessati dalla questione in esame.
8. Ogniqualvolta sia sollecitato in merito, l'OTC formula
raccomandazioni o risultanze, preferibilmente entro un periodo di 30
giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso.
Tutte le raccomandazioni o risultanze saranno comunicate ai Membri
direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno inoltre
comunicate al Consiglio per gli scambi di merci.
9. I Membri si impegnano ad accettare integralmente le
raccomandazioni dell'OCT, il quale esercitera' un controllo adeguato
sull'attuazione di dette raccomandazioni.
10. Se un Membro ritiene di non essere in grado di conformarsi alle
raccomandazioni dell'OCT, esso fornisce all'OCT le proprie
motivazioni non piu' tardi di un mese dopo aver ricevuto le
raccomandazioni in questione. Dopo un esame approfondito delle
motivazioni addotte, l'OCT emana le eventuali raccomandazioni
ulteriori che ritiene appropriate. Se anche dopo le raccomandazioni
ulteriori la questione rimane irrisolta, ciascuno dei Membri puo'
deferire la questione all'organo di conciliazione delle controversie
e richiamarsi all'articolo XXIII, paragrafo 2 del GATT 1994 e alle
pertinenti disposizioni del memorandum d'intesa sulle norme e sulle
procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
11. Al fine di sorvegliare l'attuazione del presente Accordo, il
Consiglio per gli scambi di merci effettua un esame approfondito
prima della fine di ciascuna fase del processo d'integrazione. Come
contributo all'esame in questione, almeno cinque mesi prima della
fine di ciascuna fase, l'OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di
merci una relazione completa sull'attuazione del presente Accordo
durante la fase in esame, in particolare per quanto riguarda il
processo d'integrazione, l'applicazione del meccanismo di
salvaguardia transitorio e in merito all'applicazione delle regole e
discipline del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2, 3,
6 e 7 rispettivamente. La relazione completa dell'OCT puo'
eventualmente includere le raccomandazioni ritenute appropriate
indirizzate dall'OCT al Consiglio per gli scambi di merci.
12. Alla luce dei risultati dell'esame, il Consiglio per gli scambi
di merci prende, per consenso, le decisioni che ritiene appropriate
onde garantire che l'equilibrio di diritti e obblighi codificato nel
presente Accordo non venga perturbato. Ai fini della risoluzione di
eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alle
questioni di cui all'articolo 7, l'organo di risoluzione delle
controversie puo' autorizzare, fatta salva la data finale indicata
all'articolo 9, un adeguamento dell'articolo 2, paragrafo 14 per la
fase successiva all'esame, nei confronti di qualsiasi Membro che non
si conformi agli obblighi previsti dal presente Accordo.
Articolo 9
Il presente Accordo e tutte le restrizioni previste ai sensi dello
stesso cesseranno di avere efficacia il primo giorno del 121 mese
dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, data alla quale il settore
dei tessili e dell'abbigliamento sara' completamente integrato nel
GATT 1994. Il presente Accordo non sara' prorogato.
ALLEGATO
ELENCO DEI PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO
1. Il presente allegato elenca i prodotti tessili e
dell'abbigliamento designati dai codici a sei cifre del Sistema
armonizzato di designazione delle merci (SA).
2. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia
dell'articolo 6 saranno avviate in relazione a determinati prodotti
tessili e dell'abbigliamento e non in base alle voci del Sistema
armonizzato in se'.
3. Le azioni previste dalle disposizioni di salvaguardia di cui
all'articolo 6 del presente Accordo non si applicano:
a) alle esportazioni da parte di paesi in via di sviluppo Membri
di stoffe tessute a mano dell'industria artigianale, o a
manufatti dell'industria artigianale confezionati con dette
stoffe tessute a mano, o a prodotti tessili e
dell'abbigliamento artigianali appartenenti al folclore
tradizionale, a condizione che tali prodotti siano
adeguatamente certificati ai sensi degli accordi stabiliti tra
i Membri interessati;
b) ai prodotti tessili il cui commercio ha radici storiche e che
erano oggetto di scambi a livello internazionale in quantita'
significative dal punto di vista commerciale prima del 1982,
quali borse, sacchi, supporti per tappeti, corde, bagagli,
stuoie e tappeti tipicamente confezionati con fibre quali
iuta, cocco, sisal, agava e henequen;
c) ai prodotti di seta pura.
Ai prodotti suddetti si applicano le disposizioni dell'articolo XIX
del GATT 1994, nell'interpretazione dell'accordo sulle misure di
salvaguardia.
Prodotti figuranti alla Sezione XI (Materie tessili e loro manufatti)
della Nomenclatura del Sistema armonizzato di designazione e
codificazione delle merci (SA)
Codice NC Designazione delle merci
Cap. 50 Seta
5004.00 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non
condizionati per la vendita al minuto
5005.00 Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita
al minuto
5006.00 Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la
vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)
5007.10 Tessuti di roccardino (bourrette)
5007.20 Altri tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di
cascami di seta diversi dal roccardino (bourrette)
5007.90 Altri tessuti di seta, n.s.a.
Cap. 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
5105.10 Lana cardata
5105.21 Lana pettinata alla rinfusa
5105.29 Altra lana pettinata, diversa dalla lana pettinata alla
rinfusa
5105.30 Peli fini, cardati o pettinati
5106.10 Filati di lana cardata, contenenti almeno 85% in peso di
lana, non condizionati per la vendita al minuto
5106.20 Filati di lana cardata, contenenti meno di 85% in peso di
lana, non condizionati per la vendita al minuto
5107.10 Filati di lana pettinata, contenenti almeno 85% in peso di
lana, non condizionati per la vendita al minuto
5107.20 Filati di lana pettinata, contenenti meno di 85% in peso di
lana, non condizionati per la vendita al minuto
5108.10 Filati di peli fini cardati, non condizionati per la vendita
al minuto
5108.20 Filati di peli fini pettinati, non condizionati per la
vendita al minuto
5109.10 Filati di lana/di peli fini, contenenti almeno 85% in peso
di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al
minuto
5109.90 Filati di lana/di peli fini, contenenti meno di 85 per cento
in peso di lana o di peli fini, condizionati per la vendita
al minuto
5110.00 Filati di peli grossolani o di crine
5111.11 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
percento in peso di lana o di peli fini, di peso non
superiore a 300 g/m2
5111.19 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
percento in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a
300 g/m2
5111.20 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
percento in peso di lana o di peli fini, misti con fibre
sintetiche o artificiali
5111.30 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
percento in peso di lana o di peli fini, misti con fibre
sintetiche o artificiali
5111.90 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
percento in peso di lana o di peli fini, n.s.a.
5112.11 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno
85% in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a
200 g/m2
5112.19 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno
85% in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 200
g/m2
5112.20 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di
85% in peso di lana o di peli fini, misti con fibre
sintetiche o artificiali
5112.30 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di
85% in peso di lana o di peli fini, misti con fibre
sintetiche o artificiali
5112.90 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di
85% in peso di lana o di peli fini, n.s.a.
5113.00 Tessuti di peli grossolani o di crine
Cap. 52 Cotone
5204.11 Filati per cucire di cotone contenenti almeno 85% in peso di
cotone, non condizionati per la vendita la minuto
5304.19 Filati per cucire di cotone, contenenti meno di 85 per cento
in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto
5204.20 Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita al
minuto
5205.11 Filati di cotone, contenenti almeno 85%, semplici, di fibre
non pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o piu' non
condizionati
5205.12 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5205.13 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati
5205.14 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5205.15 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplice, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.21 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29 o
piu' decitex, non condizionati
5205.22 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5205.23 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati
5205.24 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5205.25 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.31 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
5205.32 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5205.33 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5205.34 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5205.35 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.
5205.41 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
5205.42 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5205.43 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5205.44 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5205.45 Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.
5206.11 Filati di cotone, contenenti meno di 85% il peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo di 714,29
decitex o piu', non condizionati
5206.12 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5206.13 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati
5206.14 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5206.15 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.21 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29
decitex o piu', non condizionati
5206.22 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5206.23 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo a 232,56 ma
non a 192,31 decitex, non condizionati
5206.24 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5206.25 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.31 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
5206.32 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56, non
condizionati, n.s.a.
5206.33 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex non
condizionati, n.s.a.
5206.34 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31 decitex, ma non a 125 decitex,
non condizionati, n.s.a.
5206.35 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex, ma non condizionati,
n.s.a.
5206.41 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
5206.42 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5206.43 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5206.44 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non
condizionati, n.s.a.
5206.45 Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.
5207.10 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) contenenti
almeno 85% in peso di cotone, condizionati
5207.90 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) contenenti
meno di 85% in peso di cotone, condizionati per la vendita
al minuto
5208.11 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
g/m2, greggi
5208.12 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore o uguale a 100
g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, greggi
5208.13 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
g/m2, greggi
5208.19 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5208.21 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
g/m2, imbianchiti
5208.22 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma
inferiore a 200 g/m2, imbianchiti
5208.23 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
g/m2, imbianchiti
5208.29 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.
5208.31 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
g/m2, tinti
5208.32 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma
non superiore a 200 g/m2, tinti
5208.33 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
g/m2, tinti
5208.39 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.
5208.41 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
g/m2, di filati di diversi colori
5208.42 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso uguale o superiore a 100
g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, di filati di diversi
colori
5208.43 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
g/m2, di filati di diversi colori
5208.49 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi
colori, n.s.a.
5208.51 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
g/m2, stampati
5208.52 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso uguale o superiore a 100
g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, stampati
5208.53 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
g/m2, stampati
5208.59 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati, n.s.a.
5209.11 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
greggi
5209.12 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
greggi
5209.19 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso superiore a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5209.21 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
imbianchiti
5209.22 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
imbianchiti
5209.29 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti n.s.a.
5209.31 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
tinti
5209.32 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
tinti
5209.39 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso superiore a 200 g/m2, tinti n.s.a.
5209.41 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di
filati di diversi colori
5209.42 Tessuti detti "denim" di cotone, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2
5209.43 Altri tessuti di cotone ad armatura saia contenenti almeno
85% in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2 di
filati di diverso colore
5209.49 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso superiore a 200 g/m2, di filati di diversi colori,
n.s.a.
5209.51 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
stampati
5209.52 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
stampati
5209.59 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
di peso superiore a 200 g/m2, stampati n.s.a.
5210.11 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi
5210.12 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi
5210.19 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore
o uguale a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5210.21 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
imbianchiti
5210.22 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
imbianchiti
5210.29 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore
o uguale a 200 g/m2, imbianchiti n.s.a.
5210.31 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti
5210.32 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti
5210.39 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore
o uguale a 200 g/m2, tinti n.s.a.
5210.41 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di
filati di diversi colori
5210.42 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di
filati di diversi colori
5210.49 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore
o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.
5210.51 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati
5210.52 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati
5210.59 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore
o uguale a 200 g/m2, stampati n.s.a.
5211.11 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi
5211.12 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi
5211.19 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5211.21 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti
5211.22 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti
5211.29 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
a 200 g/m2, imbianchiti n.s.a.
5211.31 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti
5211.32 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti
5211.39 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
a 200 g/m2, tinti n.s.a.
5211.41 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di
diversi colori
5211.42 Tessuti detti "denim" di cotone, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2
5211.43 Altri tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di
85% in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di filati di
diversi colori
5211.49 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.
5211.51 Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati
5211.52 Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
percento in peso di cotone, misti con fibre sintetiche o
artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati
5211.59 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso cotone,
misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
a 200 g/m2, stampati n.s.a.
5212.11 Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
greggi, n.s.a.
5212.12 Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
imbianchiti, n.s.a.
5212.13 Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
tinti, n.s.a.
5212.14 Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di
filati di diversi colori, n.s.a.
5212.15 Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
stampati, n.s.a.
5212.21 Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi,
n.s.a.
5212.22 Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
imbianchiti, n.s.a.
5212.23 Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, tinti,
n.s.a.
5212.24 Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di filati
di diversi colori, n.s.a.
5212.25 Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati,
n.s.a.
Cap. 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di
filati di carta
5306.10 Filati di lino, semplici
5306.20 Filati di lino, ritorti o ritorti su ritorto (cables)
5307.10 Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, semplici
5307.20 Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, ritorti o
ritorti su ritorto (cables)
5308.20 Filati di canapa
5308.90 Filati di altre fibre tessili vegetali
5309.11 Tessuti, contenenti, in peso, almeno 85% di lino, greggi o
imbianchiti
5309.19 Altri tessuti, contenenti, in peso, almeno 85% di lino
5309.21 Tessuti di lino, contenenti meno di 85% in peso di lino,
greggi o imbianchiti
5309.29 Altri tessuti, contenenti meno 85% in peso di lino
5310.10 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, greggi
5310.90 Altri tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane
5311.00 Altri tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di
filati di carta
Cap. 54 Filamenti sintetici o artificiali
5401.10 Filati per cucire, di filamenti sintetici
5401.20 Filati per cucire, di filamenti artificiali
5402.10 Filati ad alta tenacita' (diversi dai filati per cucire), di
nylon o di altri poliammidi, non condizionati
5402.20 Filati ad alta tenacita' (diversi dai filati per cucire), di
poliesteri, non condizionati
5402.31 Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altri poliammidi,
con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex,
non condizionati
5402.32 Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altri poliammidi,
con titolo di filati semplici superiore a 50 tex, non
condizionati
5402.33 Filati testurizzati n.s.a., di poliesteri, non condizionati,
per la vendita al minuto
5402.39 Filati testurizzati di filamenti sintetici, n.s.a., non
condizionati
5402.41 Filati di nylon o di altri poliammidi, semplici, non torti,
n.s.a., non condizionati
5402.42 Filati di poliesteri, parzialmente orientati, semplici,
n.s.a., non condizionati
5402.43 Filati di poliesteri, semplici, non torti, n.s.a., non
condizionati
5402.49 Filati di filamenti sintetici, semplici, non torti, n.s.a.,
non condizionati
5402.51 Filati di nylon o di altri poliammidi, semplici, con
torsione superiore a 50 giri per metro, non condizionati
5402.52 Filati di poliesteri, semplici, con torsione superiore a 50
giri per metro, non condizionati
5402.59 Filati di filamenti sintetici, semplici, con torsione
superiore a 50 giri per metro, n.s.a., non condizionati
5402.61 Filati di nylon o di altri poliammidi, ritorti, n.s.a., non
condizionati
5402.62 Filati di poliesteri, ritorti, n.s.a., non condizionati
5402.69 Filati di filamenti sintetici, ritorti, n.s.a., non
condizionati
5403.10 Filati ad alta tenacita' (diversi dai filati per cucire), di
rayon viscosa, non condizionati
5403.20 Filati testurizzati n.s.a., di filamenti artificiali, non
condizionati, per la vendita al minuto
5403.31 Filati di viscosa rayon viscosa, semplici, non torti,
n.s.a., non condizionati
5403.32 Filati di rayon viscosa, semplici, con torsione superiore a
120 giri per metro, n.s.a., non condizionati
5403.33 Filati di acetato di cellulosa, semplici, n.s.a., non
condizionati
5403.39 Filati di filamenti artificiali, semplici, n.s.a., non
condizionati
5403.41 Filati di rayon viscosa, ritorti, n.s.a., non condizionati
5403.42 Filati di acetato di cellulosa, ritorti, n.s.a., non
condizionati
5403.49 Filati di filamenti artificiali, ritorti, n.s.a., non
condizionati
5404.10 Monofilamenti sintetici di 67 decitex o piu', di cui la piu'
grande dimensione della sezione trasversale non e' superiore
a 1mm
5404.90 Lamelle e forme simili, di materie tessili sintetiche, di
larghezza apparente non superiore a 5mm
5405.00 Monofilamenti artificiali di 67 decitex o piu', di cui la
piu' grande dimensione della sezione trasversale non e'
superiore a 1mm, lamelle e forme simili, di materie tessili
artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5mm
5406.10 Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per
cucire), condizionati per la vendita al minuto
5406.20 Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per
cucire), condizionati per la vendita al minuto
5407.10 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacita' di nylon o di
altre poliammidi o di poliesteri
5407.20 Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili di materie
tessili sintetiche
5407.30 "Tessuti" previsti nella Nota 9 Sezione XI (nappe di fili
tessili parallelizzati sovrapposti)
5407.41 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di ny-
lon o di altro poliammidi, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.42 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di ny-
lon o di altro poliammidi, tinti, n.s.a.
5407.43 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di ny-
lon o di altro poliammidi, di filati di diversi colori,
n.s.a.
5407.44 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di ny-
lon o di altro poliammidi, stampati, n.s.a.
5407.51 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di
poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.52 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di
poliesteri testurizzati, tinti, n.s.a.
5407.53 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di
poliesteri testurizzati, di filati di diversi colori, n.s.a.
5407.54 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di
poliesteri testurizzati, stampati, n.s.a.
5407.60 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di
poliesteri non testurizzati, n.s.a.
5407.71 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti
sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.72 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti
sintetici, tinti, n.s.a.
5407.73 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti
sintetici, di filati di diversi colori, n.s.a.
5407.74 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti
sintetici, stampati, n.s.a.
5407.81 Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
di filamenti sintetici e misti con cotone, greggi o
imbianchiti, n.s.a.
5407.82 Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
di filamenti sintetici e misti con cotone, tinti, n.s.a.
5407.83 Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
di filamenti sintetici e misti con cotone, di filati di
diversi colori, n.s.a.
5407.84 Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
di filamenti sintetici e misti con cotone, stampati, n.s.a.
5407.91 Tessuti di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.92 Tessuti di filamenti sintetici, tinti, n.s.a.
5407.93 Tessuti di filamenti sintetici, di filati di diversi colori,
n.s.a.
5407.94 Tessuti di filamenti sintetici, stampati, n.s.a.
5408.10 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacita' di rayon
viscosa
5408.21 Tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o
lamelle o forme simili, artificiali, greggi o imbianchiti,
n.s.a.
5408.22 Tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o
lamelle o forme simili, artificiali, tinti, n.s.a.
5408.23 Tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o
lamelle o forme simili, artificiali, di filati di diversi
colori, n.s.a.
5408.24 Tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti o
lamelle o forme simili, artificiali, stampati, n.s.a.
5408.31 Tessuti di filamenti artificiali, greggi o imbianchiti,
n.s.a.
5408.32 Tessuti di filamenti artificiali, tinti, n.s.a.
5408.33 Tessuti di filamenti artificiali, di filati di diversi
colori, n.s.a.
5408.34 Tessuti di filamenti artificiali, stampati, n.s.a.
Cap. 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
5501.10 Fasci di filamenti di nylon o di altre poliammidi
5501.20 Fasci di filamenti di poliesteri
5501.30 Fasci di filamenti acrilici o modacrilici
5501.90 Fasci di filamenti sintetici, n.s.a.
5502.00 Fasci di filamenti artificiali
5503.10 Fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi, non cardate
ne' pettinate
5503.20 Fibre in fiocco di poliesteri, non cardate ne' pettinate
5503.30 Fibre in fiocco di fibre acriliche o modacriliche, non
cardate ne' pettinate
5503.40 Fibre in fiocco di polipropilene, non cardate ne' pettinate
5503.90 Fibre sintetiche in fiocco, non cardate ne' pettinate,
n.s.a.
5504.10 Fibre in fiocco di rayon viscosa, non cardate ne' pettinate
5504.90 Fibre artificiali in fiocco, diverse da quelle di rayon
viscosa, non cardate ne' pettinate
5505.10 Cascami di fibre sintetiche
5505.20 Cascami di fibre artificiali
5506.10 Fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi, cardate o
pettinate
5506.20 Fibre in fiocco di poliesteri, cardate o pettinate
5506.30 Fibre in fiocco di fibre acriliche o modacriliche, cardate o
pettinate
5506.90 Fibre sintetiche in fiocco, cardate o pettinate, n.s.a.
5507.00 Fibre artificiali in fiocco, cardate o pettinate
5508.10 Filati per cucire di fibre sintetiche in fiocco
5508.20 Filati per cucire di fibre artificiali in fiocco
5509.11 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
nylon o di altre poliammidi, semplici, non condizionati
5509.12 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
nylon o di altre poliammidi, ritorti, non condizionati,
n.s.a.
5509.21 Filati contenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
poliestere, semplici, non condizionati
5509.22 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
poliestere, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5509.31 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre acriliche o
modacriliche in fiocco, semplici, non condizionati
5509.32 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre acriliche o
modacriliche in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5509.41 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di altre fibre
sintetiche in fiocco, semplici, non condizionati
5509.42 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di altre fibre
sintetiche in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5509.51 Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con fibre
artificiali in fiocco, non condizionati, n.s.a.
5509.52 Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o con
peli fini, non condizionati, n.s.a.
5509.53 Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con cotone,
non condizionati, n.s.a.
5509.59 Filati di fibre in fiocco di poliestere, non condizionati,
n.s.a.
5509.61 Filati di fibre acriliche in fiocco misti con lana o con
peli fini, non condizionati, n.s.a.
5509.62 Filati di fibre acriliche in fiocco misti con cotone, non
condizionati, n.s.a.
5509.69 Filati di fibre acriliche in fiocco, non condizionati,
n.s.a.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
5509.91 Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con lana o
con peli fini, n.s.a.
5509.92 Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con cotone,
non condizionati, n.s.a.
5509.99 Filati di altre fibre sintetiche in fiocco, non
condizionati, n.s.a.
5510.11 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
in fiocco, semplici, non condizionati
5510.12 Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5510.20 Filati di fibre artificiali in fiocco misti con lana o con
peli fini, non condizionati, n.s.a.
5510.30 Filati di fibre artificiali in fiocco misti con cotone, non
condizionati, n.s.a.
5510.90 Filati di fibre artificiali in fiocco, non condizionati,
n.s.a.
5511.10 Filati contenenti meno di 85%, in peso, di fibre sintetiche
in fiocco, diversi dai filati per cucire, condizionati
5511.30 Filati contenenti meno di 85%, in peso, di fibre sintetiche
in fiocco, condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5511.30 Filati di fibre artificiali (diversi dai filati per cucire),
condizionati per la vendita al minuto
5512.11 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco
di poliestere, greggi o imbianchiti
5512.19 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco
di poliestere, altri
5512.21 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre acriliche
in fiocco, greggi o imbianchiti
5512.29 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre acriliche
in fiocco, altri
5512.91 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di altre fibre
sintetiche in fiocco, greggi o imbianchiti
5512.99 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di altre fibre
sintetiche in fiocco, altri
5513.11 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti, ad armatura a
tela
5513.12 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti, ad armatura saia
5513.13 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5513.19 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
non superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti
5513.21 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, tinti
5513.22 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, tinti
5513.23 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, tinti, n.s.a.
5513.29 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
non superiore a 170g/m2, tinti
5513.31 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, di filati di
diversi colori
5513.32 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi
colori
5513.33 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, tinti, n.s.a.
5513.39 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
non superiore a 170g/m2, di filati di diversi colori
5513.41 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, stampati
5513.42 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, stampati
5513.43 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
superiore a 170g/m2, stampati, n.s.a.
5513.49 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
non superiore a 170g/m2, stampati
5514.11 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, greggi o
imbianchiti
5514.12 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, greggi o imbianchiti
5514.13 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5514.19 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti
5514.21 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, tinti
5514.22 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, tinti
5514.23 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, tinti
5514.29 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, tinti
5514.31 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi
colori
5514.32 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi
colori
5514.33 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, di filati di diversi colori n.s.a.
5514.39 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, di filati di diversi colori
5514.41 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, stampati
5514.42 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, ad armatura saia, stampati
5514.43 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, stampati, n.s.a.
5514.49 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
di 85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
superiore a 170g/m2, stampati
5515.11 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con fibre in
fiocco di rayon viscosa, n.s.a.
5515.12 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con filamenti
sintetici o artificiali, n.s.a.
5515.13 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o
con peli fini, n.s.a.
5515.19 Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, n.s.a.
5515.21 Tessuti di fibre acriliche in fiocco, misti con filamenti
sintetici o artificiali, n.s.a.
5515.22 Tessuti di fibre acriliche in fiocco, misti con lana o con
peli fini, n.s.a.
5515.29 Tessuti di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, n.s.a.
5515.91 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, misti con
filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.
5515.92 Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, misti con lana
o con peli fini, n.s.a.
5515.99 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, n.s.a.
5516.11 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
in fiocco, greggi o imbianchiti
5516.12 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
in fiocco, tinti
5516.13 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
in fiocco, di filati di diversi colori
5516.14 Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
in fiocco, stampati
5516.21 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di85
percento, in peso, di tali fibre, misti con filamenti
sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti
5516.22 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o
artificiali, tinti
5516.23 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o
artificiali, di filati di diversi colori
5516.24 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o
artificiali, stampati
5516.31 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini,
greggi o imbianchiti
5516.32 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini,
tinti
5516.33 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini, di
filati di diversi colori
5516.34 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini,
stampati
5516.41 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con cotone, greggi o
imbianchiti
5516.42 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con cotone, tinti
5516.43 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con cotone, di filati di
diversi colori
5516.44 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
85%, in peso, di tali fibre, misti con cotone, stampati
5516.91 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, greggi o
imbianchiti, n.s.a.
5516.92 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, tinti, n.s.a.
5516.93 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, di filati di diversi
colori, n.s.a.
5516.94 Tessuti di fibre artificiali in fiocco, stampati, n.s.a.
Cap. 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago,
corde e funi ecc.
5601.10 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli
(bebes) ed altri oggetti igienici simili, di ovatta
5601.21 Ovatte e altri manufatti di ovatta, di cotone
5601.22 Ovatte e altri manufatti di ovatta, di fibre sintetiche o
artificiali
5601.29 Ovatte e altri manufatti di ovatta di altre materie tessili,
altri
5601.30 Borre di cimatura, nodi e groppetti di materie tessili
5602.10 Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia
5602.21 Altri feltri, di lana o di peli fini, non impregnati ne'
spalmati, ne' ricoperti ecc.
5602.29 Altri feltri, di materie tessili, non impregnati ne'
spalmati, ne' ricoperti ecc.
5602.90 Altri feltri, di materie tessili, n.s.a.
5603.00 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o
stratificate
5604.10 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
5604.20 Filati ad alta tenacita' di poliesteri, di nylon o di altre
poliammidi, di rayon viscosa, impregnati ecc.
5604.90 Filati tessili, lamelle o forme simili, impregnati,
spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia
plastica, n.s.a.
5605.00 Filati metallici, e filati metallizzati, costituiti da
filati tessili combinati con metallo in forma di fili, di
lamelle o di polveri
5606.00 filati spiralati, n.s.a.; filati di ciniglia; filati detti
"a catenella"
5607.10 Spago, corde e funi di iuta o di altre fibre tessili
liberiane
5607.21 Spago per legare, di sisal o di altre fibre tessili del
genere "Agave"
5607.29 Spago, corde e funi, n.s.a. di fibre tessili di sisal
5607.30 Spago, corde e funi, di abaca o di altre fibre (di foglie)
dure
5607.41 Spago per legare di polietilene o di polipropilene
5607.49 Spago per legare n.s.a., corde e funi, di polietilene o di
polipropilene
5607.50 Spago, corde e funi, di altre fibre sintetiche
5607.90 Spago, corde e funi, di altre materie
5608.11 Reti a maglie annodate, confezionate, di materie tessili
sintetiche o artificiali
5608.19 Reti a maglie annodate di spago, corde o funi, ed altre
reti confezionate di materie tessili sintetiche o
artificiali
5608.90 Reti a maglie annodate di spago, corde o funi, n.s.a., e
reti confezionate di altre materie tessili
5609.00 Manufatti filati, di lamelle, di spago, corde e funi, n.s.a.
Cap. 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
5701.10 Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati
5701.90 Tappeti di altre materie tessili, a punti annodati
5702.10 Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak",
"Karamanie" e tappeti simili a mano
5702.20 Rivestimenti del suolo di cocco
5702.31 Tappeti di lana o di peli fini, vellutati, non confezionati
n.s.a.
5702.32 Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali,
vellutati, non confezionati, n.s.a.
5702.39 Tappeti di materie tessili, vellutati, non confezionati,
n.s.a.
5702.41 Tappeti di lana o peli fini, vellutati, confezionati, n.s.a.
5702.42 Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali,
vellutati, confezionati, n.s.a.
5702.49 Tappeti di materie tessili, vellutati, confezionati, n.s.a.
5702.51 Tappeti di lana o di peli fini, non vellutati, ne'
confezionati, n.s.a.
5702.52 Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali, ne'
vellutati, non confezionati, n.s.a.
5702.59 Tappeti di materie tessili, non vellutati, ne' confezionati,
n.s.a.
5702.91 Tappeti di lana o di peli fini, non vellutati, confezionati,
n.s.a.
5702.92 Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali,
vellutati, non confezionati, n.s.a.
5702.99 Tappeti di materie tessili, non vellutati, confezionati,
n.s.a.
5703.10 Tappeti di lana o di peli fini, "tufted"
5703.20 Tappeti di nylon o di altre poliammidi, "tufted"
5703.30 Tappeti di materie tessili sintetiche o artificiali,
"tufted"
5703.90 Tappeti di altre materie tessili, "tufted"
5704.10 Quadrelli di feltro di materie tessili, con superficie
inferiore o uguale a 0,3 m2
5704.90 Tappeti di feltro di materie tessili, n.s.a.
5705.00 Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili,
n.s.a.
Cap. 58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi
ecc.
5801.10 Velluti e felpe tessuti di lana o peli fini, diversi dai
manufatti della voce 5806
5801.21 Velluti e felpe a trama non tagliati, di cotone, diversi dai
manufatti della voce 5806
5801.22 Velluti e felpe a trama, tagliati a coste, di cotone,
diversi dai manufatti della voce 5806
5801.23 Velluti e felpe a trama, di cotone, n.s.a.
5801.24 Velluti e felpe a catena, rigati, di cotone, non tagliati,
diversi dai manufatti della voce 5806
5801.25 Velluti e felpe a catena, di cotone, tagliati, diversi dai
manufatti della voce 5806
5801.26 Tessuti di ciniglia di cotone, diversi dai manufatti della
voce 5806
5801.31 Velluti e felpe a trama di fibre artificiali o sintetiche,
non tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806
5801.32 Velluti e felpe a trama, tagliati a coste, di fibre
sintetiche o artificiali, diversi dai manufatti della voce
5806
5801.33 Velluti e felpe a trama, di fibre sintetiche o artificiali,
n.s.a.
5801.34 Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o artificiali,
rigati, diversi dai manufatti della voce 5806
5801.35 Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o artificiali,
tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806
5801.36 Tessuti di ciniglia di fibre sintetiche o artificiali,
diversi dai manufatti della voce 5806
5801.90 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di altre
materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806
5802.11 Tessuti ricci del tipo spugna di cotone, diversi dai
manufatti della voce 5806, greggi
5802.19 Tessuti ricci del tipo spugna di cotone, diversi dai
manufatti della voce 5806, altri
5802.20 Tessuti ricci del tipo spugna di cotone di altre materie
tessili, diversi dai manufatti della voce 5806
5802.30 Superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce
5703
5803.10 Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce
5806
5803.90 Tessuti a punto di garza cotone di altre materie tessili,
diversi dai manufatti della voce 5806
5804.10 Tulli, tutti-bobinots e tessuti di maglie annodate
5804.21 Pizzi a macchina di fibre sintetiche o artificiali, in
pezza, in strisce o in motivi
5804.29 Pizzi a macchina di altre materie tessili, in pezza, in
strisce o in motivi
5804.30 Pizzi a mano, in pezza, in strisce o in motivi
5805.00 Arazzi tessuti a mano ed arazzi fatti all'ago, confezionati
5806.10 Nastri, galloni e simili, di velluti, di felpe, di tessuti
di ciniglia
5806.20 Nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5% o piu' di
elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.
5806.31 Nastri, galloni e simili di cotone, n.s.a.
5806.32 Nastri, galloni e simili di fibre sintetiche o artificiali,
n.s.a.
5806.40 Nastri, senza trama, di fili o fibre parallelizzati ed
incollati (bolducs)
5807.10 Etichette, scudetti e manufatti simili, tessuti, di materie
tessili
5807.90 Etichette, scudetti e manufatti simili, non tessuti, di
materie tessili, n.s.a.
5808.10 Trecce in pezza
5808.90 Altri manufatti di passamaneria e simili manufatti
ornamentali, in pezza diversi da quelli a maglia; ghiande,
nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
5809.00 Tessuti di fili metallici e tessuti di filati metallici o di
filati metallizzati, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento
o per usi simili, ecc, n.s.a.
5810.10 Ricami chimici o aeriennes, e ricami a fondo tagliato, in
pezza, in strisce o in motivi
5810.91 Ricami di cotone, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.
5810.92 Ricami di fibre sintetiche o artificiali, in pezza, in
strisce o in motivi, n.s.a.
5810.99 Ricami di altre materie tessili, in pezza, in strisce o in
motivi, n.s.a.
5811.00 Prodotti tessili in pezza, impunturati, trapuntati o
altrimenti riuniti
Cap. 59 Tessuti impregnati di colla, spalmati, ricoperti o
stratificati ecc.
5901.10 Tessuti spalmati di colla, dei tipi utilizzati in legatoria
5901.90 Tele per decalco, tele preparate per la pittura, bugrane e
tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria
ecc.
5902.10 Nappe a trama per pneumatici ottenuti da filati di alta
tenacita' di nylon o di altre poliammidi
5902.20 Nappe a trama per pneumatici ottenuti da filati di alta
tenacita' di poliestere
5902.90 Nappe a trama per pneumatici ottenuti da filati di alta
tenacita' di rayon viscosa
5903.10 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di policloruro di
vinile, o stratificati con tale sostanza n.s.a.
5903.20 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di poliuretano, o
stratificati con tale sostanza n.s.a.
5903.90 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia
plastica, o stratificati con tale sostanza n.s.a.
5904.10 Linoleum, anche tagliati
5904.91 Rivestimenti del suolo, diversi da linoleum, il cui supporto
e' costituito da un feltro trapuntato all'ago o da una
stoffa non tessuta
5904.92 Rivestimenti del suolo, diversi da linoleum, il cui supporto
tessile e' costituito altrimenti
5905.00 Rivestimenti murali di materie tessili
5906.10 Nastri adesivi tessili gommati, di larghezza inferiore o
uguale a 20 cm
5906.91 Tessuti gommati, a maglia, n.s.a.
5906.99 Tessuti gommati, n.s.a.
5907.90 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, n.s.a.; tele
dipinte per scenari di teatri ecc
5908.00 Lucignoli tessuti, per lampade, fornelli, accendini, ecc;
reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia
occorrenti per la loro fabbricazione
5909.00 Tubi per pompe e simili, di materie tessili
5910.00 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie
tessili
5911.10 Tessuti dei tipi utilizzati nella fabbricazione di
guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi
tecnici
5911.20 Veli e tele da buratti, anche confezionati
5911.31 Tessuti e feltri dei tipi utilizzati nelle macchine per
cartiere o per macchine simili, di peso inferiore a 650 g/m2
5911.32 Tessuti e feltri dei tipi utilizzati nelle macchine per
cartiere o per macchine simili, di peso uguale o superiore a
650 g/m2
5911.40 Tessuti per bruscole o fiscoli dei tipi utilizzati per le
presse di oleifici per usi tecnici simili, compresi quelli
di capelli
5911.90 Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, n.s.a.
Cap. 60 Stoffe a maglia
6001.10 Stoffe a maglia dette a peli lunghi
6001.21 Stoffe a maglia a ricci, di cotone
6001.22 Stoffe a maglia a ricci, di fibre sintetiche o artificiali
6001.29 Stoffe a maglia a ricci, di altre materie tessili
6001.91 Altre stoffe a maglia, di cotone
6001.92 Altre stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali
6001.99 Altre stoffe a maglia, di altre materie tessili
6002.10 Stoffe a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm,
contenenti, in peso, 5% o piu' di filati di elastomeri o di
fili di gomma, n.s.a.
6002.20 Stoffe a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm,
n.s.a.
6002.30 Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, contenenti,
in peso, 5% o piu' di filati di elastomeri o di fili di
gomma, n.s.a.
6002.41 Maglieria a catena, di lana o di peli fini, n.s.a.
6002.42 Maglieria a catena, di cotone, n.s.a.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
6002.43 Maglieria a catena, di fibre sintetiche o artificiali,
n.s.a.
6002.49 Maglieria a catena, di altri materiali, n.s.a.
6002.91 Stoffe a maglia, di lana o di peli fini, n.s.a.
6002.92 Stoffe a maglia, di cotone, n.s.a.
6002.93 Stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.
6002.99 Stoffe a maglia, di altri materiali, n.s.a.
Cap. 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
6101.10 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o
ragazzo ecc, di lana o di peli fini, a maglia
6101.20 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o
ragazzo ecc, di cotone, a maglia
6101.30 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o
ragazzo ecc, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6101.90 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per uomo o
ragazzo ecc, di altre materie tessili, a maglia
6102.10 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o
ragazza ecc, di lana o di peli fini, a maglia
6102.20 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o
ragazza ecc, di cotone, a maglia
6102.30 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o
ragazza ecc, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6102.90 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o
ragazza ecc, di altre materie tessili, a maglia
6103.11 Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli
fini, a maglia
6103.12 Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche,
a maglia
6103.19 Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, a maglia
6103.21 Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia
6103.22 Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6103.23 Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia
6103.29 Insiemi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a
maglia
6103.31 Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia
6103.32 Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6103.33 Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia
6103.39 Giacche per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, a
maglia
6103.41 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di lana o di peli
fini, a maglia
6103.42 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6103.43 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di fibre
sintetiche, a maglia
6103.49 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, a maglia
6104.11 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di
peli fini, a maglia
6104.12 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone, a
maglia
6104.13 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di fibre
sintetiche, a maglia
6104.19 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di altre
materie tessili, a maglia
6104.21 Insiemi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a
maglia
6104.22 Insiemi per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.23 Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia
6104.29 Insiemi per donna o ragazza, di altre materie tessili, a
maglia
6104.31 Giacche per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a
maglia
6104.32 Giacche per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.33 Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia
6104.39 Giacche per donna o ragazza, di altre materie tessili, a
maglia
6104.41 Abiti interi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a
maglia
6104.42 Abiti interi per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.43 Abiti interi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a
maglia
6104.44 Abiti interi per donna o ragazza, di fibre artificiali, a
maglia
6104.49 Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie tessili,
a maglia
6104.51 Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia
6104.52 Gonne per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.53 Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia
6104.59 Gonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, a
maglia
6104.61 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di lana o di peli
fini, a maglia
6104.62 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di cotone, a
maglia
6104.63 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di fibre
sintetiche, a maglia
6104.69 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di altre materie
tessili, a maglia
6105.10 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6105.20 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche
o artificiali, a maglia
6106.90 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, a maglia
6106.10 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
cotone, a maglia
6106.20 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6106.90 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
altre materie tessili, a maglia
6107.11 Slips e mutande per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6107.12 Slips e mutande per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o
artificiali, a maglia
6107.19 Slips e mutande per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, a maglia
6107.21 Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di cotone, a
maglia
6107.22 Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di fibre
sintetiche o artificiali, a maglia
6107.29 Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di altre
materie tessili, a maglia
6107.91 Accappatoi, vestaglie ecc per uomo o ragazzo, di cotone, a
maglia
6107.92 Accappatoi, vestaglie ecc per uomo o ragazzo, di fibre
sintetiche o artificiali, a maglia
6107.99 Accappatoi, vestaglie ecc per uomo o ragazzo, di altre
materie tessili, a maglia
6106.11 Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di
fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6106.19 Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di
altre materie tessili, a maglia
6108.21 Slips e mutandine per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6108.22 Slips e mutandine per donna o ragazza, di fibre sintetiche o
artificiali, a maglia
6108.29 Slips e mutandine per donna o ragazza, di altre materie
tessili, a maglia
6108.31 Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di cotone, a
maglia
6108.32 Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di fibre
sintetiche o artificiali, a maglia
6108.39 Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di altre
materie tessili, a maglia
6108.91 Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
cotone, a maglia
6108.92 Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6108.99 Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
altre materie tessili, a maglia
6109.10 T-shirts e canottiere (magliette), di cotone, a maglia
6109.90 T-shirts e canottiere (magliette), di altre materie tessili,
a maglia
6110.10 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gile' e manufatti
simili di lana o di peli fini, a maglia
6110.20 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gile' e manufatti
simili di cotone, a maglia
6110.30 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gile' e manufatti
simili di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6110.90 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gile' e manufatti
simili di altre materie tessili, a maglia
6111.10 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di lana
o di peli fini, a maglia
6111.20 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di
cotone, a maglia
6111.30 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre
sintetiche o artificiali, a maglia
6111.90 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre
materie tessili, a maglia
6112.11 Tute sportive (trainings), di cotone, a maglia
6112.12 Tute sportive (trainings), di fibre sintetiche, a maglia
6112.19 Tute sportive (trainings), di altre materie tessili, a
maglia
6112.20 Combinazioni da sci, di altre materie tessili, a maglia
6112.31 Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, di
fibre sintetiche, a maglia
6112.39 Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, di
altre materie tessili, a maglia
6112.41 Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, di
fibre sintetiche, a maglia
6112.49 Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, di
altre materie tessili, a maglia
6113.00 Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903,
5906, 5907
6114.10 Altri indumenti, di lana o di peli fini, a maglia
6114.20 Altri indumenti, di cotone, a maglia
6114.30 Altri indumenti, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6114.90 Altri indumenti, di altre materie tessili, a maglia
6115.11 Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con titolo, in
filati semplici, inferiore a 67 decitex
6115.12 Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con titolo, in
filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex
6115.19 Calzemaglie (collants), di altre materie tessili
6115.20 Calze e calzettoni da donna, con titolo, in filati semplici,
inferiore a 67 decitex
6115.91 Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di lana o
di peli fini
6115.92 Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, cotone
6115.93 Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di fibre
sintetiche
6115.99 Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di altre
materie tessili
6116.10 Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica
o di gomma, a maglia
6116.91 Altri guanti, di lana o di peli fini, a maglia
6116.92 Altri guanti, di cotone, a maglia
6116.93 Altri guanti, di fibre sintetiche, a maglia
6116.99 Altri guanti, di altre materie tessili, a maglia
6117.10 Scialli, sciarpe, foulards, veli, di materie tessili, a
maglia
6117.20 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di materie
tessili, a maglia
6117.80 Altri accessori, di materie tessili, a maglia
6117.90 Parti di indumenti o di accessori per indumenti, di materie
tessili, a maglia
Cap. 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a
maglia
6201.11 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo,
di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia
6201.12 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo,
di cotone, diversi da quelli a maglia
6201.13 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo,
di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a
maglia
6201.19 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo,
di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia
6201.91 Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di
lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia
6201.92 Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di
cotone, diverse da quelle a maglia
6201.93 Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di
fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6201.99 Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di
altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6202.11 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza,
di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia
6202.12 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza,
di cotone, diversi da quelli a maglia
6202.13 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza,
di fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a
maglia
6202.19 Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza,
di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6202.91 Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di
lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia
6202.92 Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di
cotone, diverse da quelle a maglia
6202.93 Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di
fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6202.99 Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di
altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6203.11 Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli
fini, diversi da quelli a maglia
6203.12 Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche,
diversi da quelli a maglia
6203.19 Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, diversi da quelli a maglia
6203.21 Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi
da quelli a maglia
6203.22 Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da quelli a
maglia
6203.23 Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da
quelli a maglia
6203.29 Insiemi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili,
diversi da quelli a maglia
6203.31 Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diverse
da quelle a maglia
6203.32 Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da quelle a
maglia
6203.33 Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diverse da
quelle a maglia
6203.39 Giacche per uomo o ragazzo, di altre materie tessili, di-
verse da quelle a maglia
6203.41 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di lana o di peli
fini, diversi da quelli a maglia
6203.42 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di cotone, diversi
da quelli a maglia
6203.43 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di fibre
sintetiche, diversi da quelli a maglia
6203.49 Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, diversi da quelli a maglia
6204.11 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di
peli fini, diversi da quelli a maglia
6204.12 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone,
diversi da quelli a maglia
6204.13 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di fibre
sintetiche, diversi da quelli a maglia
6204.19 Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di altre
materie tessili, diversi da quelli a maglia
6204.21 Insiemi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi
da quelli a maglia
6204.22 Insiemi per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli a
maglia
6204.23 Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da
quelli a maglia
6204.29 Insiemi per donna o ragazza, di altre materie tessili,
diversi da quelli a maglia
6204.31 Giacche per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse
da quelle a maglia
6204.32 Giacche per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a
maglia
6204.33 Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da
quelle a maglia
6204.39 Giacche per donna o ragazza, di altre materie tessili, di-
verse da quelle a maglia
6204.41 Abiti interi per donna o ragazza, di lana o di peli fini,
diversi da quelli a maglia
6204.42 Abiti interi per donna o ragazza, di cotone, diversi da
quelli a maglia
6204.43 Abiti interi per donna o ragazza, di fibre sintetiche,
diversi da quelli a maglia
6204.44 Abiti interi per donna o ragazza, di fibre artificiali,
diversi da quelli a maglia
6204.49 Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie tessili,
diversi da quelli a maglia
6204.51 Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse
da quelle a maglia
6204.52 Gonne per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle a
maglia
6204.53 Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da
quelle a maglia
6204.59 Gonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse
da quelle a maglia
6204.61 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di lana o di peli
fini, diversi da quelli a maglia
6204.62 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di cotone, diversi
da quelli a maglia
6204.63 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di fibre
sintetiche, diversi da quelli a maglia
6204.69 Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di altre materie
tessili, diversi da quelli a maglia
6205.10 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di lana o di peli
fini, diverse da quelle a maglia
6205.20 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone, diverse
da quelle a maglia
6205.30 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche
o artificiali, diverse da quelle a maglia
6206.90 Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, diverse da quelle a maglia
6206.10 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
seta o di cascami di seta, diverse da quelle a maglia
6206.20 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia
6206.30 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
cotone, diverse da quelle a maglia
6206.40 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6206.90 Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6207.11 Slips e mutande per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da
quelli a maglia
6207.19 Slips e mutande per uomo o ragazzo, di altre materie
tessili, diversi da quelli a maglia
6207.21 Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di cotone,
diversi da quelli a maglia
6207.22 Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di fibre
sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6207.29 Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di altre
materie tessili, diversi da quelli a maglia
6207.91 Accappatoi, vestaglie ecc per uomo o ragazzo, di cotone,
diversi da quelli a maglia
6207.92 Accappatoi, vestaglie ecc per uomo o ragazzo, di fibre
sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6207.99 Accappatoi, vestaglie ecc per uomo o ragazzo, di altre
materie tessili, diversi da quelli a maglia
6208.11 Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di
fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6208.19 Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di
altre materie tessili, diversi da quelli a maglia
6208.21 Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di cotone,
diversi da quelli a maglia
6208.22 Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di fibre
sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6208.29 Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di altre
materie tessili, diversi da quelli a maglia
6208.91 Mutandine, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
cotone, diversi da quelli a maglia
6208.92 Mutandine, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6208.99 Mutandine, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
altre materie tessili, diversi da quelli a maglia
6209.10 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di lana
o peli fini, diversi da quelli a maglia
6209.20 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di
cotone, diversi da quelli a maglia
6209.30 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre
sintetiche, diversi da quelli a maglia
6209.90 Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre
materie tessili, diversi da quelli a maglia
6210.10 Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 e 5603
6210.20 Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle
sottovoci da 6201 11 a 6201 19
6210.30 Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle
sottovoci da 6201 11 a 6201 19
6210.40 Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a.
6210.50 Indumenti per donna o ragazza n.s.a.
6211.11 Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo
6211.12 Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza
6211.20 Combinazioni da sci, di altre materie tessili, diversi da
quelli a maglia
6211.31 Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di lana o di peli fini,
diversi da quelli a maglia
6211.32 Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di cotone, diversi da
quelli a maglia
6211.33 Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di fibre sintetiche o
artificiali, diversi da quelli a maglia
6211.39 Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di altre materie
tessili, diversi da quelli a maglia
6211.41 Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di lana o di peli
fini, diversi da quelli a maglia
6211.42 Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di cotone, diversi da
quelli a maglia
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
6211.43 Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di fibre sintetiche o
artificiali, diversi da quelli a maglia
6211.49 Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di altre materie
tessili, diversi da quelli a maglia
6212.10 Reggiseno e bustini e loro parti, di materie tessili
6212.20 Guaine e guaine mutandine e loro parti, di materie tessili
6212.30 Modellatori e loro parti, di materie tessili
6212.90 Reggiseno, guaine e manufatti simili e loro parti, di
materie tessili
6213.10 Fazzoletti, di seta o di cascami di seta, diversi da quelli
a maglia
6213.20 Fazzoletti, di cotone, diversi da quelli a maglia
6213.90 Fazzoletti, di altre materie tessili, diversi da quelli a
maglia
6214.10 Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di seta
o di cascami di seta, diversi da quelli a maglia
6214.20 Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di lana
o di peli fini, diversi da quelli a maglia
6214.30 Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre
sintetiche, diversi da quelli a maglia
6214.40 Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre
artificiali, diversi da quelli a maglia
6214.90 Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di altri
materie tessili, diversi da quelli a maglia
6215.10 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o
di cascami di seta, diverse da quelle a maglia
6215.20 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di fibre
sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6215.90 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di altre
materie tessili, diverse da quelle a maglia
6216.00 Guanti di materie tessili, diversi da quelli a maglia
6217.10 Altri accessori di abbigliamento, di materie tessili,
diversi da quelli a maglia
6217.90 Altre parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, di
materie tessili, diverse da quelle a maglia
Cap. 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti
da rigattiere e stracci
6310.10 Coperte a riscaldamento elettrico, di materie tessili
6310.20 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico, di
lana o di peli fini
6301.30 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di
cotone
6301.40 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di
fibre sintetiche
6301.90 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di
altre materie tessili
6302.10 Biancheria da letto, a maglia
6302.21 Biancheria da letto, di cotone, stampata, diversa da quelle
a maglia
6302.22 Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali,
stampata, diversa da quelle a maglia
6302.29 Biancheria da letto, di altre materie tessili, stampata,
diversa da quelle a maglia
6302.31 Biancheria da letto, di cotone, n.s.a.
6302.32 Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali,
n.s.a.
6302.39 Biancheria da letto, di altre materie tessili, n.s.a.
6302.40 Biancheria da tavola a maglia
6302.51 Biancheria da tavola, di cotone, diversa da quelle a maglia
6302.52 Biancheria da tavola, di lino, diversa da quelle a maglia
6302.53 Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali,
diversa da quelle a maglia
6302.59 Biancheria da tavola, di altre materie tessili, diversa da
quelle a maglia
6302.60 Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del
tipo spugna, di cotone
6302.91 Altra biancheria da toletta o da cucina, di cotone
6302.92 Altra biancheria da toletta o da cucina, di lino
6302.93 Altra biancheria da toletta o da cucina, di fibre
sintetiche o artificiali
6302.99 Altra biancheria da toletta o da cucina, di altre materie
tessili
6303.11 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
per letto, di cotone, a maglia
6303.12 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
per letto, di fibre sintetiche, a maglia
6303.19 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
per letto, di altre materie tessili, a maglia
6303.91 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
per letto, di cotone, diversi da quelli a maglia
6303.92 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
per letto, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia
6303.99 Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
per letto, di altre materie tessili, diversi da quelli a
maglia
6304.11 Copriletto di materie tessili, n.s.a. a maglia
6304.19 Copriletto di materie tessili, n.s.a. diversi da quelli a
maglia
6304.91 Manufatti per l'arredamento n.s.a., di materie tessili, a
maglia
6304.92 Manufatti per l'arredamento n.s.a., di cotone, diversi da
quelli a maglia
6304.93 Manufatti per l'arredamento n.s.a., di fibre sintetiche,
diversi da quelli a maglia
6304.99 Manufatti per l'arredamento n.s.a., di altre materie
tessili, diversi da quelli a maglia
6305.10 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di fibre
tessili liberiane
6305.20 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone
6305.31 Sacchi e sacchetti da imballaggio, confezionati con lamelle
di polietilene o di polipropilene
6305.39 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili
sintetiche o artificiali
6305.90 Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili
6306.11 Copertoni e tende per l'esterno, di cotone
6306.12 Copertoni e tende per l'esterno, di fibre sintetiche
6306.19 Copertoni e tende per l'esterno, di altre materie tessili
6306.21 Tende, di cotone
6306.22 Tende, di fibre sintetiche
6306.29 Tende, di altre materie tessili
6306.31 Vele, di fibre sintetiche
6306.39 Vele, di altre materie tessili
6306.41 Materassi pneumatici, di cotone
6306.49 Materassi pneumatici, di altre materie tessili
6306.91 Altri oggetti per campeggio, di cotone
6306.99 Altri oggetti per campeggio, di altre materie tessili
6307.10 Tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili
per le pulizie
6307.20 Cinture e giubbotti di salvataggio, di materie tessili
6307.90 Altri manufatti confezionati, di materie tessili, compresi
i modelli di vestiti
6308.00 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati per
la confezione di tappeti, arazzi ecc.
6309.00 Oggetti da rigattiere
Prodotti tessili e capi di abbigliamento dei Capitoli 30-49 e 64-96
3005.90 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi
ex 3921.12) (Stoffe a maglia
ex 3921.13) (tessute o non tessute spalmate,
ex 3921.90) (ricoperte o laminate con materie plastiche
ex 4202.12) (
ex 4202.22) (Bauli, valigie e valigette con superficie esterna
ex 4202.32) (prevalentemente di materie tessili
ex 4202.92) (
ex 6405.20 Calzature con suole e tomaie di feltro di lana
ex 6406.10 Tomaie per calzature aventi il 50 per cento o piu' della
superficie esterna di materie tessili
ex 6406.99 Scaldamuscoli e ghette di materie tessili
6501.00 Campane non formate, ne' cerchiate, dischi o piatti,
manicotti o cilindri di feltro per cappelli
6502.00 Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o
fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia
6503.00 Cappelli, copricapo ed altre acconciature di feltro
6504.00 Cappelli, copricapo ed altre acconciature ottenute per
intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di
qualsiasi materia
6505.90 Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia o
confezionati con pizzi, feltro, o altre materie tessili
6601.10 Ombrelloni da giardino
6601.91 Altri ombrelli o ombrelloni, con fusto o manico
telescopico
6601.99 Altri ombrelli o ombrelloni
ex 7019.10 Filati di fibre di vetro
ex 7019.20 Tessuti di fibre di vetro
8708.21 Cinture di sicurezza per autoveicoli
8804.00 Paracadute, loro parti e accessori
9113.90 Cinturini e braccialetti per orologi di materie tessili
ex 9404.90 Cuscini di cotone; trapunte; piumini; copripiedi e oggetti
simili di materie tessili
9502.91 Indumenti per bambole
ex 9612.10 Nastri di fibre sintetiche o artificiali, diversi da
quelli di larghezza inferiore a 30 mm e permanentemente
confezionati in cartucce
ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
I Membri.
In considerazione dei negoziati commerciali multilaterali
dell'Uruguay Round;
Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT
1994;
Riconoscendo l'importanza del contributo che le norme
internazionali e i sistemi internazionali di valutazione della
conformita' possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento
della produzione e agevolando il commercio internazionale;
Desiderosi, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione di tali norme
internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione della
conformita';
Desiderosi, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e
le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di
marcatura e di etichettatura, nonche' le procedure di valutazione
della conformita' ai regolamenti tecnici e alle norme non creino
indebiti ostacoli al commercio internazionale;
Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare, entro i
limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare
la qualita' delle sue esportazioni, la tutela della salute o della
vita delle persone nonche' del mondo animale e vegetale, la
protezione dell'ambiente o la prevenzione di pratiche ingannevoli,
purche' tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire
un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in
cui vigono identiche condizioni o da introdurre una restrizione
dissimulata del commercio internazionale, e sempreche' siano
altrimenti conformi alle disposizioni del presente Accordo.
Riconoscendo che un paese ha il diritto di adottare le misure
necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di
sicurezza;
Riconoscendo il contributo che la normalizzazione internazionale
puo' apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai
paesi in via di sviluppo;
Riconoscendo che i paesi in via di sviluppo possono incontrare
particolari difficolta' nell'elaborazione e nell'applicazione di
regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della
conformita' ai regolamenti tecnici e alle norme, e desiderosi di
sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Disposizioni generali
1.1 I termini generali relativi alla normalizzazione e alle proce-
dure di valutazione della conformita' hanno generalmente il
significato che e' loro attribuito dalle definizioni adottate nel
sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di
normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del
presente Accordo.
1.2 Tuttavia, ai fini del presente Accordo i termini e le
espressioni definiti nell'allegato 1 hanno il significato conferito
loro in tale allegato.
1.3 Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono
soggetti alle disposizioni del presente Accordo.
1.4 Le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi
governativi per le necessita' di produzione e di consumo di organismi
governativi non sono soggette alle disposizioni del presente Accordo
bensi' a quelle dell'accordo sugli appalti pubblici, nei limiti del
suo campo di applicazione.
1.5 Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle
misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A
dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e
fitosanitarie.
1.6 Tutti i riferimenti fatti nel presente Accordo a regolamenti
tecnici, a norma e a procedure di valutazione della conformita'
saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno
apportate, comprese le aggiunte alle norme degli stessi o ai prodotti
che vi sono contemplati, ad eccezione delle modifiche e delle
aggiunte di scarsa rilevanza.
REGOLAMENTI TECNICI E NORME
Articolo 2
Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte
di enti del governo centrale
Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali:
2.1 I Membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i
prodotti importati dal territorio di un altro Membro ricevano un
trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi
prodotti d'origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di
qualsiasi altro paese.
2.2 I Membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano
elaborati, adottati o applicati in modo da creare, o da conseguire
l'effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale. A tal
fine, i regolamenti tecnici non potranno essere piu' restrittivi agli
effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un
obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il
mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi
legittimi, tra l'altro: le esigenze in materia di sicurezza
nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli; la tutela della
salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute o
della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente. Nel valutare
tali rischi si deve tener conto, tra l'altro: dei dati tecnici e
scientifici disponibili, della relativa tecnologia di processo e
della destinazione finale dei prodotti.
2.3 Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i
quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi che ne hanno
motivata l'adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti,
tali condizioni e obiettivi possano essere oggetto di regolamenti
meno restrittivi.
2.4 Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano
per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropri-
ate, i Membri utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle
stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui
tali norme internazionali o parti delle stesse fossero strumenti
inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi,
ad esempio a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o
di problemi tecnologici fondamentali.
2.5 Il Membro che abbia in corso di elaborazione, adozione o
applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre effetti
significativi sul commercio di altri Membri e' tenuto, su richiesta
di un altro Membro, a fornire le motivazioni che giustificano il
regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni di cui
ai paragrafi da 2 a 4. Ogniqualvolta sia elaborato, adottato o
applicato un regolamento tecnico per uno dei legittimi obiettivi
esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e tale regolamento tecnico
sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterra', fino
a prova contraria, che esso non ponga ma essere indebiti ostacoli
agli scambi internazionali.
2.6 Al fine di armonizzare nel modo piu' ampio possibile i
regolamenti tecnici, i Membri partecipano pienamente, nei limiti
delle loro risorse, all'elaborazione, da parte degli organismi
internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i
quali essi abbiano adottato, o prevedano di adottare regolamenti
tecnici.
2.7 I Membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti
tecnici di altri Membri come equivalenti ai propri, ancorche'
diversi, purche' siano convinti che tali regolamenti raggiungono
adeguatamente gli obiettivi dei propri.
2.8 Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i Membri definiranno i
regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione
delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle sue
caratteristiche descrittive.
2.9 Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore
tecnico di un regolamento tecnico da adottare non e' conforme a
quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico
in questione puo' influire in modo significativo sugli scambi di
altri Membri, i Membri dovranno:
2.9.1 pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da
permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a
conoscenza della loro intenzione di adottare un determinato
regolamento tecnico;
2.9.2 notificare agli altri Membri, tramite il Segretario, i
prodotti che saranno oggetto del previsto regolamento tecnico,
indicando brevemente lo scopo e la "ratio" dello stesso. Tale
notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa tener
conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
2.9.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie
del regolamento tecnico da adottare e, per quanto sia possibile,
evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative
norme internazionali;
2.9.4 accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un
ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni
scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia
delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.
2.10 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del
paragrafo 9, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di
porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela
ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potra'
tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 9, quelle che
riterra' necessario tralasciare, purche' all'atto dell'adozione di un
regolamento tecnico:
2.10.1 notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il
Segretario, il regolamento tecnico in questione e i prodotti ivi
contemplati, indicandone succintamente scopo e "ratio", nonche' la
natura dei problemi urgenti;
2.10.2 fornisca su richiesta agli altri Membri copie del
regolamento tecnico;
2.10.3 consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di
presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali
osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei
risultati di tali discussioni.
2.11 I Membri faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici
adottati vengano pubblicati senza indugio o siano resi comunque
disponibili per consentire alle parti interessate di altri Membri di
prenderne conoscenza.
2.12 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10, i Membri
faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di
regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per consentire ai
produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei
paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi
di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.
Articolo 3
Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici
da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi
Riguardo agli enti pubblici e agli organismi non governativi posti
sotto la loro giurisdizione territoriale:
3.1 I Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per
far si' che i predetti enti osservino le disposizioni dell'articolo
2, eccezione fatta per l'obbligo di notifica di cui all'articolo 2,
paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1.
3.2 I Membri dovranno fare in modo che i regolamenti tecnici delle
amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello
dell'amministrazione centrale siano notificati in conformita' delle
disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10,
comma 1, fermo restando che non e' richiesta alcuna notifica per i
regolamenti tecnici il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente
identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente notificati
dagli enti pubblici centrali del Membro in questione.
3.3 I Membri hanno facolta' di chiedere che i contatti con altri
Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le
osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 2, paragrafi 9 e
10, avvengano attraverso l'amministrazione centrale.
3.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli
enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti sotto la
loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le
disposizioni dell'articolo 2.
3.5 A norma del presente Accordo, ai Membri compete la piena
responsabilita' dell'osservanza di tutte le disposizioni
dell'articolo 2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e
meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad
osservare le disposizioni dell'articolo 2.
Articolo 4
Elaborazione, adozione e applicazione di norme
4.1 I Membri faranno in modo che gli enti di normalizzazione della
loro amministrazione centrale accettino e si conformino al codice di
procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di
cui all'allegato 3 del presente Accordo (in appresso denominato
"codice di procedura"). Essi adotteranno ogni adeguata misura in loro
potere per fare in modo che gli enti di normalizzazione facenti capo
alle amministrazioni locali e agli organismi non governativi posti
sotto la loro giurisdizione territoriale, nonche' gli enti di
normalizzazione regionali di c essi, ovvero uno o piu' organismi
posti sotto la loro giurisdizione territoriale facciano parte,
accettino e osservino il predetto codice di procedura. Inoltre, i
Membri non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto o
indiretto di obbligare o di incoraggiare tali enti di normalizzazione
ad agire in modo incompatibile con il codice di procedura. Gli
obblighi dei Membri in relazione all'osservanza delle disposizioni
del codice di procedura da parte degli enti di normalizzazione sono
vigenti anche nel caso in cui questi ultimi non accettino il codice
di procedura.
4.2 Agli enti di normalizzazione che abbiano accettato e osservino
il codice di procedura i Membri daranno atto della loro osservanza
dei principi del presente Accordo.
CONFORMITA' AI REGOLAMENTI TECNICI E ALLE NORME
Articolo 5
Procedure di valutazione della conformita' da parte degli enti del
governo centrale
5.1 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di
conformita' a regolamenti tecnici o a norme, i Membri faranno si' che
gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti
disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri Membri:
5.1.1 Le procedure di valutazione della conformita' saranno
elaborate, adottate e applicate in modo tale da consentire ai
fornitori di analoghi prodotti originari dei territori di altri
Membri di accedervi a condizioni non meno favorevoli di quelle
riservate a fornitori di analoghi prodotti di origine nazionale od
originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile;
l'accesso implica il diritto del fornitore di ottenere una
valutazione di conformita' secondo le norme della procedura ed
inoltre, ove cio' sia previsto dalla procedura stessa, la
possibilita' di ottenere che le attivita' di valutazione di
conformita' si svolgano nel luogo in cui si trovano le installazioni
di prova e la possibilita' di ricevere il marchio del sistema;
5.1.2 le procedure di valutazione della conformita' non dovranno
essere elaborate, adottate e applicate al fine o per conseguire
l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale.
Cio' significa, tra l'altro, che le procedure di valutazione della
conformita' non dovranno essere piu' severe o applicate in modo piu'
severo di quanto sia necessario per rassicurare adeguatamente il
Membro importatore sulla conformita' dei prodotti ai relativi
regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto conto dei rischi
che comporterebbe la mancata conformita'.
5.2 Nell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, i Membri
dovranno fare in modo che:
5.2.1 Le procedure di valutazione della conformita' siano
intraprese e concluse con la massima rapidita' e in un ordine non
meno favorevole per i prodotti originari dei territori di altri
Membri rispetto a quelli nazionali analoghi;
5.2.2 che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura di
valutazione della conformita' o sia comunicata al richiedente, su
richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di una
richiesta di procedura, l'organismo competente verifica
sollecitamente la completezza della documentazione e informa il
richiedente in modo esatto e completo degli elementi mancanti; non
appena possibile, l'organismo competente trasmette al richiedente i
risultati della valutazione in modo esatto e completo, perche' questi
possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in
cui la domanda risulti incompleta, l'organismo competente procede
entro i limiti del possibile con la valutazione della conformita', se
questa e' la volonta' del richiedente, il quale e' tenuto informato
sull'avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi;
5.2.3 Le informazioni richieste si limitano a quanto e'
necessario per poter valutare la conformita' e calcolare le tariffe;
5.2.4 per i prodotti originari dei territori di altri Membri, il
carattere riservato delle informazioni che possono derivare dalle
procedure di valutazione della conformita' o essere fornite in
relazione alle stesse verra' rispettato con le stesse modalita'
applicata ai prodotti nazionali e in modo tale da tutelare i
legittimi interessi commerciali;
5.2.5 le tariffe eventualmente applicate per valutare la
conformita' di prodotti originari dei territori di altri Membri
saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di
conformita' di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero
originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di
comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni
di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo
dell'organismo preposto alla valutazione di conformita';
5.2.6 la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova per
le procedure di valutazione della conformita' e il prelievo dei
campioni non devono essere tali da causare indebiti disagi ai
richiedenti o ai loro incaricati;
5.2.7 ove le specifiche tecniche di un prodotto siano state
modificate a seguito della determinazione della sua conformita' a
pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura di valutazione
della conformita' per il prodotto modificato si limita allo stretto
necessario per accertare se il prodotto sia ancora conforme ai
regolamenti tecnici o alle norme in questione;
5.2.8 esiste una procedura per l'esame delle critiche
riguardanti il funzionamento di una procedura di valutazione della
conformita' e per adottare correttivi ove la critica sia
giustificata.
5.3 Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 puo' impedire ai
Membri di eseguire ragionevoli controlli a campione nell'ambito del
loro territorio.
5.4 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione della
conformita' di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed esistano
o stiano per essere pubblicate da enti internazionali di
normalizzazione apposite guide o raccomandazioni, i Membri faranno
si' che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o
sulle parti pertinenti delle stesse nell'eseguire le procedure di
valutazione della conformita', salvo nel caso in cui, come
debitamente spiegato su richiesta, tali guide o raccomandazioni o
parti pertinenti delle stesse siano inadeguate per i Membri
interessati per motivi attinenti, tra l'altro, alla sicurezza
nazionale, alla prevenzione di pratiche ingannevoli, alla tutela
della salute o della sicurezza delle persone, alla protezione della
salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente, a
fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali problemi
tecnologici o infrastrutturali.
5.5 Al fine di armonizzare nel modo piu' ampio possibile le proce-
dure di valutazione della conformita', i Membri parteciperanno
pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte
degli enti internazionali di normalizzazione, di guide e
raccomandazioni relative alle procedure di valutazione della
conformita'.
5.6 Ove non esistano guide o raccomandazioni pertinenti di enti
internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una
prevista procedura di valutazione della conformita' sia discorde
rispetto alle relative guide e raccomandazioni degli enti
internazionali di normalizzazione e la procedura in questione sia
tale da poter esercitare un effetto significativo sugli scambi di
altri Membri, in tal caso il Membro interessato dovra':
5.6.1 pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da
permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a
conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura
di valutazione della conformita';
5.6.2 notificare agli altri Membri, tramite il Segretario, i
prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione
della conformita', indicando brevemente lo scopo e la "ratio" della
stessa.
Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa
tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
5.6.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie
della procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare
le parti che differiscono nella sostanza dalle relative guide o
raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione;
5.6.4 accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un
ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni
scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia
delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.
5.7 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del
paragrafo 6, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di
porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela
ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potra'
tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 6, quelle che
riterra' necessario tralasciare, purche' all'adozione della
procedura:
5.7.1 notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il
Segretario, la procedura in questione e i prodotti ivi contemplati,
indicandone succintamente scopo e "ratio", nonche' la natura dei
problemi urgenti;
5.7.2 fornisca su richiesta agli altri Membri copie delle norme
di tale procedura;
5.7.3 consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di
presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali
osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei
risultati di tali discussioni.
5.8 I Membri faranno in modo che tutte le procedure di valutazione
della conformita' adottate vengano pubblicate senza indugio o siano
comunque rese disponibili per consentire alle parti interessate
all'interno dei Membri di prenderne conoscenza.
5.9 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i Membri
faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei
requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' e
la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri
esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo
Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai
requisiti imposti dal Membro importatore.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
Articolo 6
Riconoscimento della valutazione di conformita' da parte
degli enti dei governi centrali
Riguardo agli enti dei loro governi centrali:
6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i Membri
faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle
procedure di valutazione della conformita' applicate in altri Membri
siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse
dalle proprie, purche' siano convinti che esse garantiscono
un'assicurazione di conformita' ai relativi regolamenti tecnici o
alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si
da' atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive
al fine di giungere ad un'intesa reciprocamente soddisfacente,
rispetto, in particolare:
6.1.1 all'adeguata e duratura competenza tecnica degli enti
preposti, nel paese del Membro esportatore, alla valutazione della
conformita'; competenza che dia fiducia nell'affidabilita' permanente
dei risultati delle procedure di valutazione della conformita'
attuate da tali enti; a tal proposito, un'indicazione di adeguata
competenza tecnica potra' essere costituita dall'osservanza delle
apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di
normalizzazione, accertata ad esempio tramite riconoscimento
ufficiale;
6.1.2 alla limitazione dell'accettazione dei risultati di
valutazioni di conformita' a quelli indicati da organismi designati
all'interno dei Membri esportatori.
6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione
della conformita' consentano, nella misura del possibile,
l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta
di altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi
per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive proce-
dure di valutazione della conformita'. I Membri potranno esigere che
tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano
reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacita'
potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati.
6.4 I Membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la
valutazione della conformita' ubicati nel territorio di altri Membri
partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno
favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o
nel territorio di un qualsiasi altro paese.
Articolo 7
Procedure di valutazione della conformita' da parte di
enti pubblici locali
Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro
giurisdizione territoriale:
7.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
assicurare l'osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni
degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1.
7.2 I Membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione
della conformita' delle amministrazioni locali di livello
immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale
siano notificati in conformita' alle disposizioni dell'articolo 5,
paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non
e' richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della
conformita' il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a
quello delle procedure di valutazione della conformita'
precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in
questione.
7.3 I Membri hanno facolta' di richiedere che i contatti con altri
Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le
osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7,
avvengano attraverso l'amministrazione centrale.
7.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli
enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale
ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e
6.
7.5 A norma del presente accordo, ai Membri compete la piena
responsabilita' dell'osservanza di tutte le disposizioni degli
articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e
meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad
osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Procedure di valutazione della conformita' da parte di
organismi non governativi
8.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
far si' che gli organismi non governativi posti sotto la loro
giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione
della conformita' osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6,
accezion fatta per l'obbligo di notificare procedure di valutazione
della conformita' di cui si prevede l'adozione. Inoltre, i Membri non
adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di
obbligare o d'incoraggiare tali organismi ad agire in modo
incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.
8.2 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali
si basino su procedure di valutazione della conformita' applicate da
organismi non governativi solo nella misura in cui questi osservino
le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di
notificare procedure di valutazione della conformita' di cui si
prevede l'adozione.
Articolo 9
Sistemi internazionali e regionali
9.1 Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di
conformita' a un regolamento tecnico o ad una norma, i Membri
elaboreranno e adotteranno nella misura del possibile sistemi
internazionali di valutazione della conformita' e ne diverranno
membri o vi parteciperanno.
9.2 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
far si' che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della
conformita', di cui sono membri o a cui partecipano organismi
competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano
conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6. Inoltre, i Membri
non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di
obbligare o d'incoraggiare tali sistemi ad agire in modo
incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.
9.3 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali
si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione della
conformita' solo nella misura in cui questi siano conformi alle
disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.
INFORMAZIONE E ASSISTENZA
Articolo 10
Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di
valutazione della conformita'
10.1 Ogni Membro fara' in modo che sia istituito un punto di
informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito
di parti interessate all'interno di altri Membri e in grado di
fornire documentazione riguardante:
10.1.1 regolamenti tecnici che abbiano adottato o che prevedano
di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti
del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi
legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure
enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano
membri o alla cui attivita' partecipino;
10.1.2 norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare,
nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo
centrale, enti pubblici locali o enti regionali di normalizzazione
dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attivita'
partecipino;
10.1.3 procedure di valutazione della conformita' esistenti o
previste, che siano applicate, nell'ambito della loro giurisdizione
territoriale, da enti del governo centrale, enti pubblici locali,
organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un
regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano
membri o alla cui attivita' partecipino;
10.1.4 l'appartenenza e la partecipazione del Membro, o dei suoi
enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o lo-
cale nell'ambito della sua giurisdizione territoriale, a organismi
internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi
internazionali e regionali di valutazione della conformita', nonche'
ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di
applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle
disposizioni di tali sistemi e accordi;
10.1.5 i luoghi in cui possono essere reperiti gli avvisi
pubblicati ai sensi del presente accordo o l'indicazione delle fonti
dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e
10.1.6 i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui
al paragrafo 3.
10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo
un Membro istituisca piu' punti d'informazione, quel Membro dovra'
fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle
competenze di ciascuno dei punti d'informazione istituiti. Spettera'
inoltre al Membro in questione fare in modo che eventuali quesiti
rivolti ad un punto d'informazione sbagliato siano tempestivamente
indirizzati a quello giusto.
10.3 Ogni Membro adottera' tutte le misure ragionevoli in suo potere
per garantire l'istituzione di uno o piu' punti d'informazione in
grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri
Membri e da parti interessate all'interno degli stessi e di fornire
documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti,
riguardanti:
10.3.1 norme che abbiano adottate o che prevedano di adottare,
nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non
governativi di normalizzazione ovvero enti di normalizzazione
regionale dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui
attivita' partecipino;
10.3.2 procedure di valutazione della conformita', esistenti o
previste, applicate nell'ambito della loro giurisdizione territoriale
da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi
siano membri o alla cui attivita' partecipino; e
10.3.3 l'appartenenza e la partecipazione di organismi non
governativi competenti, nel suo territorio, a organismi
internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi
internazionali e regionali di valutazione della conformita', nonche'
ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell'ambito di
applicazione del presente Accordo, con indicazioni sommarie sulle
disposizioni di tali sistemi e accordi.
10.4 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte
di altri Membri o di parti interessate all'interno di altri Membri,
conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornire ai
richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo
stesso, maggiorati dei soli costi effettivi di spedizione, riservato
ai cittadini 1 del Membro interessato o di qualsiasi altro Membro.
10.5 Su richiesta di altri Membri, i paesi sviluppati Membri
forniranno la traduzione - in inglese, francese o spagnolo - dei
documenti oggetto di determinata notifica ovvero, caso di
documenti voluminosi, della sintesi degli stessi.
Segue frase illeggibile
-------------------------------
1 Per "cittadino" s'intende, nel caso di un Membro rientrante in un
territorio doganale distinto dell'OMC, qualsiasi persona fisica o
giuridica domiciliata o avente una reale ed effettiva azienda
industriale o
-------------------------------
10.6 Quando ricevera' le notifiche conformemente all'accordo, il
Segretario ne comunichera' il testo a tutti i Membri e a tutti gli
organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della
conformita' interessati e richiamera' l'attenzione dei paesi in via
di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino
per essi particolare interesse.
10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o piu' paesi un accordo
su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di
valutazione della conformita' che possano avere un effetto
significativo sugli scambi, almeno uno dei Membri parte contraente
dell'accordo e' tenuto a notificare agli altri Membri, tramite il
Segretario, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta
descrizione dell'accordo stesso. I Membri interessati sono
incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri
al fine di concludere analoghi accordi o di concordare la propria
adesione agli stessi.
10.8 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verra'
interpretata nel senso di imporre:
10.8.1 la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del
Membro;
10.8.2 la comunicazione di particolari o di copie di progetti di
una lingua diversa da quella del Membro, salvo quanto indicato al
paragrafo 5;
10.8.3 la comunicazione, ad opera dei Membri, di informazioni la
cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi
essenziali della loro sicurezza.
10.9 Le notifiche al Segretariato saranno redatte in inglese,
francese o spagnolo.
10.10 I Membri dovranno designare un'unica autorita' del loro governo
centrale che sia preposta all'attuazione, a livello nazionale, delle
disposizioni relative alle procedure di notifica previste dal
presente Accordo, salvo quelle di cui all'allegato 3.
10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo
la responsabilita' delle procedure di notifica fosse suddivisa tra
due o piu' autorita' centrali, il Membro interessato dovra' fornire
agli altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull'ambito
di competenza di ciascuna di tali autorita'.
Articolo 11
Assistenza tecnica ad altri Membri
11.1 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza
agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici.
11.2 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza
agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni
convenute di comune accordo, sull'istituzione di enti nazionali di
normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti
internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresi' i propri
organismi di normalizzazione a fare altrettanto.
11.3 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni
ragionevole misura in loro potere affinche' gli organismi di
normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano
consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi
in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica a condizioni
convenute di comune accordo, in merito:
11.3.1 all'istituzione di organismi di normalizzazione o di
valutazione della conformita' ai regolamenti tecnici; e
11.3.2 ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo
possibile ai loro regolamenti tecnici.
11.4 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni
ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri
Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e
garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di
comune accordo, in merito all'istituzione di organismi di valutazione
della conformita' alle norme adottate nella giurisdizione
territoriale del Membro richiedente.
11.5 Qualora venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli
altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni
convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro
produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai
sistemi di valutazione della conformita' applicati da enti pubblici o
da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione
territoriale del Membro destinatario della richiesta.
11.6 Qualora venga loro richiesto, i Membri che hanno aderito in
qualita' di Membri o di partecipanti a sistemi internazionali o
regionali di valutazione della conformita' daranno consulenza agli
altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni
convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle
istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere
gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a
tali sistemi.
11.7 Qualora venga loro richiesto, i Membri incoraggeranno gli
organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano
membri o che partecipino all'attivita' di sistemi internazionali o
regionali di valutazione della conformita', a dare consulenza agli
altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza
tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che
consentano agli organismi competenti posti sotto la loro
giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro
appartenenza o partecipazione a tali sistemi.
11.8 Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a
norma dei paragrafi da 1 a 7, i Membri daranno priorita' alle
necessita' dei paesi meno avanzati.
Articolo 12
Trattamento speciale e differenziato a favore dei
paesi in via di sviluppo Membri
12.1 I Membri accorderanno ai paesi in via di sviluppo Membri un
trattamento differenziato e piu' favorevole, ai sensi delle
disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del
presente Accordo.
12.2 I Membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni
del presente Accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi
in via di sviluppo Membri e, nell'attuazione del presente Accordo,
tanto sul piano istituzionale che nell'applicazione dei sistemi
istituzionali previsti, terranno conto delle particolari esigenze di
tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio.
12.3 Nell'elaborazione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici,
delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', i
Membri terranno conto delle particolari esigenze, in materia di
sviluppo, di finanze e di commercio, dei paesi in via di sviluppo
Membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e pro-
cedure di valutazione della conformita' creino indebiti ostacoli alle
loro esportazioni.
12.4 I Membri riconoscono che, nonostante l'esistenza di norme, guide
o raccomandazioni internazionali, i paesi in via di sviluppo Membri
possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche e
socio-politiche, determinati regolamenti tecnici, norme o procedure
di valutazione della conformita' volti a preservare tecniche, metodi
e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessita'
di sviluppo. I Membri riconoscono quindi l'opportunita' di non
esigere che i paesi in via di sviluppo Membri facciano riferimento,
per i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di
prova, alle norme internazionali che non sono adatte alle loro
necessita' finanziarie, commerciali e di sviluppo.
12.5 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
fare in modo che la struttura e il funzionamento degli enti
internazionali di normalizzazione e dei sistemi internazionali di
valutazione della conformita' siano tali da agevolare la
partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i
Membri, tenuto conto dei particolari problemi dei paesi in via di
sviluppo Membri.
12.6 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere
affinche', su richiesta dei paesi in via di sviluppo Membri, gli
organismi internazionali di normalizzazione prendano in esame la
possibilita' di elaborare e, se possibile, elaborino norme
internazionali riguardanti prodotti di particolare interesse per
questi paesi.
12.7 Conformemente all'articolo 11, i Membri forniranno assistenza
tecnica ai paesi in via di sviluppo Membri per far si' che
l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di
procedure di valutazione della conformita' non creino indebiti
ostacoli all'espansione e alla diversificazione delle esportazioni di
questi paesi. Nel determinare le modalita' e le condizioni di tale
assistenza tecnica, si terra' conto dello stadio di sviluppo dei
Membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati Membri.
12.8 Si da' atto che i paesi in via di sviluppo Membri possono
trovarsi di fronte a particolari problemi, tra cui quelli
istituzionali e d'infrastruttura, nell'elaborazione e
nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di
valutazioni della conformita'. Si da' atto altresi' che le
particolari necessita' commerciali e di sviluppo di questi paesi,
cosi' come il loro stadio di sviluppo tecnologico possono impedire
loro di assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente
Accordo. I Membri ne terranno debitamente conto. Pertanto, onde
consentire ai paesi in via di sviluppo Membri di conformarsi al
presente Accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di
cui all'articolo 13 (in appresso, nel presente Accordo, denominato il
"comitato") e' autorizzato ad accordare, su richiesta, deroghe
specifiche e limitate nel tempo per tutti o parte degli obblighi
derivanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il comitato
terra' conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di
sviluppo Membro richiedente nell'elaborazione e applicazione di
regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della
conformita'; terra' conto altresi' delle sue particolari necessita'
commerciali e di sviluppo, nonche' del suo stadio di sviluppo
tecnologico: tutti fattori che possono impedire al richiedente di
assolvere compiutamente i suoi obblighi derivanti dal presente
Accordo. Il comitato terra' conto, in modo particolare, dei problemi
specifici dei paesi meno avanzati Membri.
12.9 Durante le consultazioni, i paesi sviluppati Membri non dovranno
perdere di vista le particolari difficolta' incontrate dai paesi in
via di sviluppo Membri nell'elaborazione e nell'applicazione di
norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della
conformita'; nella loro volonta' di aiutare i paesi in via di
sviluppo Membri nelle loro iniziative in questo settore, i paesi
sviluppati Membri dovranno tener conto delle necessita' di questi in
materia di finanze, di commercio e di sviluppo.
12.10 Il comitato esaminera' periodicamente il trattamento speciale e
differenziato accordato, ai sensi del presente Accordo, ai paesi in
via di sviluppo Membri a livello nazionale e internazionale.
ISTITUZIONI, CONSULTAZIONE E RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Articolo 13
Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
13.1 E' istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi,
composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il comitato
eleggera' il suo presidente e si riunira' ogniqualvolta sia
necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai Membri
la possibilita' di consultarsi su questioni relative all'applicazione
del presente Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il
comitato esercitera' le funzioni conferitegli a norma del presente
Accordo o dai Membri.
13.2 Il comitato istituira' gruppi di lavoro o altri organi
appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferire dal comitato
stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell'Accordo.
13.3 Resta inteso che saranno da evitare inutili doppioni fra
l'attivita' intrapresa a norma del presente Accordo e quella svolta
dai governi nell'ambito di altri organismi tecnici. Il comitato
esaminera' il problema per ridurre al minimo i doppioni.
Articolo 14
Consultazione e risoluzione delle controversie
14.1 Le consultazioni e la risoluzione di controversie relativamente
a questioni attinenti all'applicazione del presente Accordo
avverranno sotto gli auspici dell'organismo preposto alla risoluzione
delle controversie, conformemente, mutatis mutandis, alle
disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborati e
applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.
14.2 Su richiesta di una delle parti in causa, o di propria
iniziativa, un gruppo speciale potra' istituire un gruppo di esperti
perche' intervenga in questioni di ordine tecnico che richiedono la
valutazione di esperti.
14.3 L'operato dei gruppi di esperti e' disciplinato dalle procedure
di cui all'allegato 2.
14.4 Le disposizioni sopra enunciate relativamente alla risoluzione
delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un Membro
ritenga che un altro Membro non abbia conseguito risultati
soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 e che i suoi
interessi commerciali siano lesi in misura significativa. Al
riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che si
avrebbero se l'organismo in questione fosse un Membro.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Disposizioni finali
Riserve
15.1 Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle
disposizioni del presente Accordo senza il consenso degli altri
Membri.
Esame
15.2 Subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC nei suoi
confronti, ogni Membro dovra' informare il comitato sulle misure in
vigore o adottate per assicurare l'attuazione e la gestione
dell'Accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni successiva
modifica di tali misure.
15.3 Il comitato procedera' ogni anno ad un esame dell'attuazione e
del funzionamento del presente Accordo, tenendo conto dei suoi
obiettivi.
15.4 Al piu' tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata
in vigore dell'Accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni periodo
di tre anni, il comitato esaminera' il funzionamento e l'attuazione
dell'Accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al
fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento dei
diritti e degli obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci
vantaggi economici dei contraenti e l'equilibrio di diritti e
obblighi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12. In
considerazione, tra l'altro, dell'esperienza acquisita
nell'attuazione dell'Accordo, il comitato sottoporra' al Consiglio
per gli scambi di merci, ove cio' sia opportuno, proposte di
emendamenti al testo.
Allegati
15.5 Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante.
ALLEGATO 1
TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI
DEL PRESENTE ACCORDO
I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991,
"termini generali e relative definizioni riguardanti la
normalizzazione e le attivita' connesse", se usati nel presente
Accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni della
suddetta guida, tenendo presente che i servizi sono esclusi
dall'ambito del presente Accordo.
Tuttavia, ai fini del presente Accordo, valgono le seguenti
definizioni:
1. Regolamento tecnico
Documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i
relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti
disposizioni amministrative la cui osservanza e' obbligatoria. Puo'
anche comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di
terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura
applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.
Nota esplicativa
La definizione di cui alla Guida ISO/CEI 2 non e' a se' stante ma
basata sul cosiddetto sistema "modulare".
2. Norma
Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per
uso comune o ripetuto, regole, orientamenti e caratteristiche per
prodotti o relativi processi e metodi di produzione, la cui
osservanza non e' obbligatoria. Puo' comprendere o riguardare
esclusivamente requisiti in materia di terminologia, simboli,
imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto,
processo o metodo di produzione.
Nota esplicita
I termini definiti nella Guida ISO/CEI 2 riguardano prodotti,
processi e servizi. Il presente Accordo riguarda unicamente
regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della
conformita' relative a prodotti o a processi e metodi di produzione.
Le norme cosi' come definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere
obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente Accordo sono definite
volontarie le norme e obbligatori i regolamenti tecnici. Le norme
elaborate dalla comunita' internazionale di normalizzazione si basano
sul consenso, mentre il presente Accordo comprende anche documenti
non basati sul consenso.
3. Procedure di valutazione della conformita'
Procedure utilizzate, in forma diretta o indiretta, al fine di
accertare che siano soddisfatti i requisiti pertinenti dei
regolamenti tecnici o delle norme.
Nota esplicita
Le procedure di valutazione della conformita' comprendono, tra
l'altro, procedure di campionatura di prova e d'ispezione; di
valutazione, verifica e assicurazione di conformita'; di
registrazione, accreditamento e approvazione, nonche' combinazioni di
queste.
4. Ente o sistema internazionale
Ente o sistema l'adesione al quale e' aperta ai competenti
organismi di almeno tutti i Membri.
5. Ente o sistema regionale
Ente o sistema l'adesione al quale e' aperta ai competenti
organismi di alcuni soltanto dei Membri.
6. Ente del governo centrale
Il governo centrale, i suoi ministeri e le sue amministrazioni e
ogni altro organismo soggetto al controllo del governo centrale per
quanto concerne l'attivita' di cui trattasi.
Nota esplicativa
Nel caso delle Comunita' europee si applicano le disposizioni che
disciplinano le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno
essere costituiti nell'ambito delle Comunita' europee enti regionali
o sistemi di valutazione della conformita', che in tal caso sarebbero
soggetti alle disposizioni del presente Accordo relative agli enti
regionali o ai sistemi di valutazione della conformita'.
7. Ente pubblico locale
Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le
autorita' statali (di uno Stato di tipo federale), province, Lander,
cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri o amministrazioni ed ogni
organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per quanto
concerne l'attivita' di cui trattasi.
8. Organismo non governativo
Organismo diversi da un ente del governo centrale o da un ente
pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente
autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.
ALLEGATO 2
GRUPPI DI ESPERTI
Le procedure che seguono si applicano ai gruppi di esperti
istituiti conformemente all'articolo 14.
1. I gruppi di esperti dipendono dai gruppi speciali, i quali
decidono le loro attribuzioni e la definizione delle procedure di
lavoro e ai quali i gruppi di esperti rispondono.
2. La partecipazione ai gruppi tecnici e' limitata a persone di
provata competenza ed esperienza professionale nel campo in
questione.
3. I cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far
parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti in
causa, salvo in casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga
che l'esigenza di disporre di competenza scientifica specifica non
possa essere soddisfatta altrimenti. I funzionari governativi di
paesi che sono parti contendenti non possono far parte di un gruppo
di esperti. I membri di un gruppo di esperti espletano le loro
funzioni a titolo personale e non in qualita' di rappresentanti dei
loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le
organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni in merito a
questioni sulle quali il gruppo di esperti e' chiamato a
pronunciarsi.
4. I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi fonte ritengano
opportuna per riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di
richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata entro
la giurisdizione di un Membro, il gruppo di esperti dove informarne
il governo del Membro interessato, il quale dovra' rispondere in modo
tempestivo e completo ad ogni richiesta d'informazioni che il gruppo
tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria.
5. Le parti contendenti hanno acceso a tutte le informazioni
pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti,
eccezion fatta per quelle di natura riservata. Le informazioni
riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate
senza formale autorizzazione del governo, dell'organizzazione o della
persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano richieste al
gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del gruppo
non sia autorizzata, ne verra' fornito un compendio non riservato dal
governo, dall'organizzazione o dalla persona che le ha trasmesse.
6. Il gruppo di esperti dovra' fornire ai Membri interessati una
relazione di massima per ottenere le loro osservazioni e tenerne
conto, secondo opportunita', nella relazione finale che sara' inviata
ai Membri interessati al momento della presentazione al gruppo
speciale.
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
ALLEGATO 3
CODICE DI PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE,
L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME
Disposizioni generali
A. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni di cui
all'allegato 1 al presente Accordo.
B. Questo codice puo' essere adottato da qualsiasi ente di
normalizzazione entro la giurisdizione territoriale di un Membro
dell'OMC, che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico lo-
cale o un organismo non governativo; da qualsiasi ente di
normalizzazione governativo regionale del quale uno o piu' membri
siano Membri dell'OMC; e da enti di normalizzazione regionali non
governativi, di cui uno o piu' membri siano ubicati entro la
giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC (in questo codice
collettivamente denominati "enti di normalizzazione" e singolarmente
"l'ente di normalizzazione").
C. Sia l'adozione che il recesso dal presente codice da parte di
enti di normalizzazione sono da notificare al Centro d'informazioni
ISO/CEI di Ginevra. La notifica deve indicare nome e indirizzo
dell'ente interessato e l'ambito della sua attuale o prevista
attivita' di normalizzazione. La notifica puo' essere fatta
direttamente al Centro d'informazioni ISO/CEI o tramite l'organismo
nazionale che ne fa parte ovvero, di preferenza, tramite il
competente membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET,
secondo i casi.
DISPOSIZIONI SOSTANZIALI
D. In relazione alle norme, l'ente di normalizzazione deve accordare
ai prodotti originari del territorio di altri Membri dell'OMC un
trattamento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi
prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di un
qualsiasi altro paese.
E. L'ente di normalizzazione deve fare in modo che le norme non
siano elaborate, adottate o applicate con la finalita', o per
ottenere l'effetto di creare indebiti ostacoli agli scambi
internazionali.
F. Ove esistano norme internazionali o sia imminente la loro
definitiva formulazione, l'ente di normalizzazione deve utilizzarle,
integralmente o per le parti pertinenti, come base per le norme di
sua elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali o
parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate a
causa, ad esempio, dell'insufficiente livello di protezione che
consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici,
o a causa di fondamentali problemi tecnologici.
G. Al fine di armonizzare quanto piu' possibile le norme, l'ente di
normalizzazione deve partecipare pienamente, nel modo piu' adeguato
ed entro i limiti delle sue risorse, alla elaborazione, da parte dei
competenti enti internazionali di normalizzazione, di norme
internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato,
o preveda di adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione
entro la giurisdizione territoriale di un Membro, la partecipazione
ad una determinata attivita' internazionale di normalizzazione deve
avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione che rappresenti
tutti gli enti di normalizzazione, ubicati nel territorio, che
abbiano adottato o prevedano di adottare norme sull'argomento al
quale si riferisce l'attivita' internazionale di normalizzazione.
H. L'ente di normalizzazione situato entro la giurisdizione
territoriale di un Membro fara' quanto in suo potere per evitare
duplicazioni di o sovrapposizioni con attivita' di altri enti di
normalizzazione entro la giurisdizione nazionale o con attivita' di
competenti enti internazionali o regionali di normalizzazione. Esso
dovra' inoltre fare quanto in suo potere per raggiungere il consenso
nazionale sulle norme di sua elaborazione. Analogamente, l'ente
regionale di normalizzazione fara' quanto in suo potere per evitare
duplicazioni di o sovrapposizioni all'attivita' dei competenti enti
internazionali di normalizzazione.
I. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'ente di normalizzazione
si basera', per l'elaborazione delle norme, sui requisiti del
prodotto in termini di prestazioni, anziche' sulla sua concezione o
sulle sue caratteristiche descrittive.
J. Almeno ogni sei mesi, l'ente di normalizzazione deve pubblicare
un programma di lavoro contenente la sua denominazione e il suo
indirizzo, le norme che sta elaborando e quelle che ha adottate nel
periodo precedente. Una norma e' da considerare in corso di
elaborazione dal momento in cui si e' presa la decisione di
elaborarla fino al momento della sua adozione. Le denominazioni di
particolari progetti di norme saranno fornite, su richiesta, in
inglese, francese o spagnolo. L'avviso che porti a conoscenza
dell'esistenza del programma di lavoro deve comparire, secondo i
casi, in una pubblicazione nazionale o regionale che tratti di
attivita' di normalizzazione.
Per ciascuna norma, il programma di lavoro dovra' indicare, in
conformita' alle regole ISONET, la classificazione categorica, lo
stadio di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme
internazionali assunte come base. Al piu' tardi alla data di
pubblicazione del suo programma di lavoro, l'ente di normalizzazione
deve notificare l'esistenza al Centro d'informazioni ISO/CEI di
Ginevra.
La notifica deve contenere la denominazione e l'indirizzo
dell'ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione
in cui compare il programma di lavoro, il periodo al quale esso si
riferisce, il prezzo (eventuale) nonche' le modalita' e il luogo di
reperimento. La notifica puo' essere fatta direttamente al Centro
d'informazioni ISO/CEI oppure, di preferenza, tramite il competente
membro nazionale o affiliato internazionale di ISONET, secondo i
casi.
K. Il membro nazionale di ISO/CEI fara' quanto in suo potere per
diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri
a far parte, nonche' per acquisire lo status di appartenenza piu'
avanzato possibile per il membro ISONET. Gli altri enti di
normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi con il
membro ISONET.
L. Prima di adottare una norma, l'ente di normalizzazione lascera'
trascorrete un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di
osservazioni sul progetto di norma da parte degli interessati entro
la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC. Tuttavia, tale
termine puo' ridursi ove si pongano, o rischino di porsi, urgenti
problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al piu' tardi all'inizio
del periodo di raccolta delle osservazioni, l'ente di normalizzazione
deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso
in cui si annuncia l'apertura del periodo di raccolta delle
osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto di norma si
distacca dalle relative norme internazionali.
M. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione
territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve
tempestivamente fornire, o far fornire, copia del progetto di norma
che ha presentato per la raccolta di osservazioni. Le eventuali
tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per
soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di
spedizione.
N. Nell'ulteriore elaborazione della norma, l'ente di
normalizzazione tiene nel debito conto le osservazioni ricevute
durante l'apposito periodo. Alle osservazioni pervenute da enti di
normalizzazione che hanno adotta: il presente codice di procedura
sara' data risposta, su richiesta, nel piu' breve termine possibile.
Nella risposta sara' spiegato anche il perche' della necessita' di
una deviazione dalle relative norme internazionali.
O. Una volta adottata, la norma deve essere tempestivamente
pubblicata.
P. Su richiesta degli interessati entro la giurisdizione
territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve
tempestivamente fornire, o far fornire, copia del suo programma di
lavoro piu' recente o della norma che ne e' risultata. Le eventuali
tariffe applicate per il servizio devono essere le stesse per
soggetti nazionali e stranieri, a parte le spese effettive di
spedizione.
Q. L'ente di normalizzazione si rendera' disponibile e riservera'
spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al
funzionamento del presente codice, da parte di altri enti di
normalizzazione che lo hanno adottato e dedichera' un serio impegno
alla soluzione di eventuali reclami.
ACCORDO SULLE MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI
SCAMBI COMMERCIALI
I Membri,
Considerando che i Ministri, nella dichiarazione di Punta del
Este, hanno concordato che "a seguito di un esame del funzionamenti
degli articoli del GATT concernenti le restrizioni e le distorsioni
negli scambi commerciali provocate dalle misure relative agli
investimenti, i negoziati dovrebbero formulare, se del caso,
ulteriori disposizioni che risultino necessarie al fine di ovviare a
tali effetti pregiudizievoli per il commercio";
Desiderosi di promuovere l'espansione e la progressiva
liberalizzazione del commercio mondiale e di facilitare gli
investimenti internazionali, in modo da favorire la crescita
economica di tutte le parti commerciali, in particolare dei paesi in
via di sviluppo Membri, pur garantendo la libera concorrenza;
Tenendo conto delle particolari necessita' nel settore
commerciale, finanziario e dello sviluppo dei paesi emergenti Membri
in particolare quelli meno avanzati;
Riconoscendo che certe misure relative agli investimenti possono
provocare restrizioni e distorsioni negli scambi commerciali;
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica esclusivamente alle misure relative
agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (in seguito
denominate "TRIM").
Articolo 2
Trattamento nazionale e restrizioni quantitative
1. Fermi restando gli altri diritti ed obblighi derivanti dal GATT
1994, i Membri si asterranno dall'applicare delle TRIM che siano
incompatibili con le disposizioni dell'articolo III o dell'articolo
XI del GATT 1994.
2. L'allegato al presente Accordo contiene un elenco illustrativo
delle TRIM che sono incompatibili con l'obbligo di trattamento
nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 e con
l'obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative
previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994.
Articolo 3
Eccezioni
Alle disposizioni del presente Accordo si applicheranno, se del
caso, tutte le eccezioni previste dal GATT 1994.
Articolo 4
Paesi in via di sviluppo Membri
I paesi in via di sviluppo Membri avranno la facolta' di derogare
temporaneamente alle disposizioni dell'articolo 2, nella misura e
secondo le modalita' in base alle quali l'articolo XVIII del GATT
1994, l'intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei
pagamenti del GATT 1994 e la dichiarazione sulle misure commerciali
adottate ai fini della bilancia dei pagamenti, adottata il 28
novembre 1979 (BISD 26S/205-209) consentono ai Membri di derogare
alle disposizioni degli articoli III e XI del GATT 1994.
Articolo 5
Notifica e disposizioni transitorie
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC,
i membri provvederanno a notificare al Consiglio per gli scambi di
merci tutte le TRIM adottate che non siano conformi alle disposizioni
del presente Accordo, di applicazione generale o specifica,
unitamente alle rispettive caratteristiche principali. 1
2. I Membri provvederanno ad eliminare tutte le TRIM notificate a
norma del paragrafo 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC nel caso di paesi industrializzati Membri, entro
cinque anni nel caso di paesi emergenti Membri entro sette anni nel
caso di paesi meno avanzati Membri.
3. Su richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci avra' la
facolta' di prorogare il periodo di transizione per l'eliminazione di
TRIM notificate a norma del paragrafo 1 per quanto concerne un paese
in via di sviluppo Membro, o un paese meno avanzato, che incontri
particolari difficolta' nell'attuazione delle disposizioni del
presente Accordo. Nel valutare una siffatta richiesta, il Consiglio
per gli scambi di merci terra' conto delle necessita' a carattere
commerciale, finanziario e di sviluppo del Membro in questione.
4. Durante il periodo di transizione, i Membri non modificheranno le
condizioni di una TRIM notificata a norma del paragrafo 1 rispetto a
quelle vigenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, in
modo tale da aumentarne il grado di incompatibilita' con le
disposizioni dell'articolo 2. Eventuali TRIM introdotte meno di 180
giorni prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC non
beneficeranno del periodo di transizione di cui al paragrafo 2.
5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, al fine di non
danneggiare imprese gia' esistenti soggette ad una TRIM notificata ai
sensi del paragrafo 1, i Membri potranno applicare la medesima TRIM
ad un nuovo investimento, nel periodo di transizione, (i) nel caso in
cui i prodotti oggetto di tale investimento siano prodotti simili a
quelli delle imprese esistenti e (ii) ove cio' si renda necessario
per evitare distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra il nuovo
investimento e le imprese gia' esistenti. Una TRIM applicata ad un
nuovo investimento dovra' essere notificata al Consiglio per gli
scambi di merci; le sue condizioni saranno equivalenti, per quanto
concerne gli effetti sulla concorrenza, a quelle applicabili alle
imprese gia' esistenti, e sara' revocata nello stesso momento.
------------------------
1 Nel caso di TRIM applicate in base ad autorizzazione discrezionali
dovra' essere notificata ogni singola applicazione specifica. Non
sara' necessario divulgare informazioni che arrecherebbero
pregiudizio ai legittimi
------------------------
Articolo 6
Trasparenza
1. Per quanto concerne le TRIM, i Membri ribadiscono il loro impegno
nei confronti degli obblighi di trasparenza e notifica contenuti
nell'articolo X del GATT 1994, nell'impegno sulle "Notifiche"
contenuto nella relativa intesa concernente notifiche, consultazioni,
risoluzioni delle controversie e vigilanza adottata il 28 novembre
1979 e nella decisione ministeriale sulle procedure di notifica
adottata il 15 aprile 1994.
2. Ciascun Membro provvedera' a notificare al Segretariato le
pubblicazioni riguardanti le TRIM, ivi comprese quelle applicate da
governi e autorita' regionali e locali all'interno dei rispettivi
territori.
3. Ciascun Membro esaminera' in modo obiettivo eventuali richieste di
informazioni e riservera' spazio adeguato a consultazioni in merito a
questioni derivanti dal presente Accordo e sollevare da un altro
Membro. Conformemente all'articolo X del GATT 1994, i Membri non
saranno obbligati a rendere note informazioni, la cui divulgazione
impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria
all'interesse pubblico o ancora arrecherebbe pregiudizio ai legittimi
interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.
Articolo 7
Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli
scambi commerciali
1. E' istituito un Comitato per le misure relative agli investimenti
che incidono sugli scambi commerciali, aperto a tutti i Membri
(denominato il "Comitato" ai fini del presente Accordo). Il Comitato
eleggera' il suo presidente e vicepresidente e si riunira' almeno una
volta all'anno e ogniqualvolta un Membro lo richieda.
2. Il Comitato esercitera' le funzioni conferitegli dal Consiglio per
gli scambi di merci e offrira' ai Membri la possibilita' di
consultarsi su questioni relative al funzionamento e all'applicazione
del presente Accordo.
3. Il Comitato vigilera' sul funzionamento e sull'applicazione del
presente Accordo e presentera' ogni anno una relazione in materia al
Consiglio per lo scambio di merci.
Articolo 8
Consultazione e risoluzione delle controversie
Le consultazioni e la risoluzione delle controversie ai sensi del
presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII
e XXIII del GATT 1994, elaborazione ed applicate dalla relativa
intesa.
Articolo 9
Esame del Consiglio per gli scambi di merci
Entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC, il Consiglio per gli scambi di merci procedera' ad
un esame del funzionamento del presente Accordo e, se del caso,
proporra' alla Conferenza dei Ministri delle modifiche al testo. Nel
corso di tale verifica, il Consiglio per gli scambi di merci
valutera' se l'Accordo debba essere integrato con clausole sulla
politica in materia di investimenti e di concorrenza.
ALLEGATO
ELENCO ILLUSTRATIVO
1. Le TRIM incompatibili con l'obbligo di trattamento nazionale
previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994, comprendono
quelle obbligatorie o applicabili a norma di leggi nazionali o di
decisioni amministrative, o la cui osservanza sia necessaria per
ottenere un vantaggio, e che impongono:
a) l'acquisto o l'utilizzo da parte di un'impresa di prodotti di
origine nazionale o provenienti da fonti nazionali,
specificato in termini di prodotti particolari, in termini di
volume o di valore dei prodotti, o in termini di una
percentuale del volume o del valore della sua produzione lo-
cale; e
b) la limitazione degli acquisti o dell'utilizzo di prodotti
importati da parte di un'impresa ad un ammontare rapporto al
volume o al valore dei prodotti locali che la stessa esporta.
2. Le TRIM incompatibili con l'obbligo di eliminazione generale delle
restrizioni quantitative previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del
GATT 1994, comprendono quelle obbligatorie o da applicare a norma di
leggi nazionali o di decisioni amministrative, o la cui osservanza
sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che limitano:
a) l'importazione da parte di un'impresa di prodotti utilizzati
nella sua produzione locale, o relativi alla stessa, in
generale o fino ad un ammontare collegato al volume o al
valore dei prodotti locali che l'impresa esporta;
b) l'importazione da parte di un'impresa di prodotti utilizzati
nella sua produzione locale o relativi alla stessa, limitando
il suo accesso a valuta estera ad un importo rapportato
all'afflusso di valuta estera attribuibile all'impresa; o
c) l'esportazione o la vendita per l'esportazione da parte di
un'impresa di prodotti, specificata in termini di particolari
prodotti, in termini di volume o valore dei prodotti, o in
termini di una percentuale del volume o del valore della sua
produzione locale.
ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI
DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E
SUL COMMERCIO 1994
PARTE I
Articolo 1
Principi
Una misura antidumping si applica soltanto nei casi previsti
dall'articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte 1 e
condotte in conformita' con il presente Accordo. Le disposizioni che
seguono disciplinano l'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994
per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti
antidumping.
Articolo 2
Determinazione del dumping
2.1 Ai fini del presente Accordo, un prodotto e' da considerarsi
oggetto di dumping, cioe' immesso in commercio da un paese in un
altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di
esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all'altro, e'
inferiore a quello comparabile, praticato nell'ambito di normali
operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo
nel paese di esportazione.
2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato
interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto
simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del
basso volume di vendite su tale mercato interno, 2 tali vendite non
permettono un valido confronto, il margine di dumping e' determinato
in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un
paese terzo, sempreche' tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in
rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di
un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per
gli utili.
2.2.1 Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del
paese esportato o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi
unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese di
vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non
rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non
considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto
se le autorita' 3 accertato che si sono verificate nell'arco di un
periodo prolungato, 4 in quantitativi consistenti
5 e a pezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un
congruo periodo di tempo. Si riterra' che i prezzi inferiori ai costi
unitari all'epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro
un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata
dei costi unitari nel periodo dell'inchiesta.
-------------------------
1 Cosi' come impiegato nel presente Accordo, il termine "aperta" si
riferisce all'azione procedurale con la quale un Membro avvia
formalmente un'inchiesta a norma dell'articolo 5.
2.2.1.1 Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma
calcolati sulla base delle scritture tenute
dall'esportatore o dal produttore oggetto
dell'inchiesta, fermo restando che tali scritture
devono essere conformi ai principi contabili
generalmente accettati nel paese esportatore e
devono dare una visione corretta dei costi di
produzione e delle spese di vendita del prodotto in
esame. Le autorita' devono prendere in esame tutti i
dati disponibili sulla corretta imputazione dei
costi, compresi quelli forniti dall'esportatore o
dal produttore nel corso dell'inchiesta, a
condizione che l'esportatore o il produttore abbiano
sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare
per decidere i periodi e le quote di ammortamento
delle spese in conto capitale e di altri costi di
sviluppo. Se tale adeguamento non e' gia'
contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al
presente comma, i costi devono essere adeguatamente
rettificati per tener conto delle voci di spesa una
tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale,
o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto
d'inchiesta incidono operazioni di avviamento. 6
2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l'importo delle spese di vendita,
amministrative e generali e del margine di profitto deve
basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla
vendita, nell'ambito di normali operazioni commerciali,
del prodotto simile da parte dell'esportatore o produttore
sottoposto a inchiesta. Se non e' possibile determinare
tale importo come sopra indicato, la determinazione puo'
avvenire con riferimento:
i) agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto
realizzati dall'esportatore o produttore in questione in
relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato
interno del paese di origine, di prodotti appartenenti
alla stessa categoria generale;
--------------------------
2 Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato
interno del paese esportatore sono di norma considerate un
quantitativo sufficiente per la determinazione del valore normale
se rappresentano almeno il 5 per cento delle vendite del prodotto
interessato al Membro importatore, fermo restando che e'
accettabile anche una percentuale inferiore se i fatti dimostrano
che questa rappresenta comunque un volume di vendite interne di
entita' sufficiente per un adeguato confronto.
3 Nel presente Accordo, il termine "autorita'" indica le autorita' di
livello specifico superiore.
4 Per periodo prolungato s'intende di norma un anno, e comunque un
periodo non inferiore a sei mesi.
5 I quantitativi delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi
unitari s'intendono consistenti se le autorita' accertano che la
media ponderata dei prezzi di vendita delle operazioni in esame ai
fini della determinazione del valore normale e' inferiore alla me-
dia ponderata dei costi unitari, o che il volume delle vendite
effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta almeno
il 20 per cento del volume venduto nell'ambito delle operazioni in
esame ai fini della determinazione del valore normale.
6 La rettifica effettuata per tener conto delle operazioni di
avviamento deve rispecchiare i costi al termine del periodo di
avviamento ovvero, se tale periodo si estende oltre la durata
dell'inchiesta, i costi piu' recenti di
7 Poiche' alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le autorita'
dovranno fare attenzione a non duplicare rettifiche gia' effettuate
ai sensi di questa disposizione.
8 di solito la data di vendita coincide con la data del contratto,
ordine d'acquisto, conferma d'ordine, fattura o comunque del
documento che contiene le effettive condizioni di vendita
ii) alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e
di profitto realizzati da altri esportatori o produttori
sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e
alla vendita, sul mercato interno del paese di origine,
del prodotto simile;
iii) a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che
l'importo del profitto cosi' determinato non puo' super-
are quello normalmente realizzato da altri esportatori o
produttori per la vendita, sul mercato interno del paese
di origine, di prodotti appartenenti alla stessa
categoria generale.
2.3 Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorita'
ritengono che il prezzo all'esportazione non sia attendibile a causa
dell'esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di
compensazione fra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il
prezzo all'esportazione puo' essere definito sulla base del prezzo al
quale il prodotto importato e' rivenduto per la prima volta ad un
acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto
ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in
cui e' avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le
autorita' ritengano opportuni.
2.4 Tra il prezzo all'esportazione e il valore normale deve essere
effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio
commerciale che di solito e' quello del prodotto franco fabbrica, e
per vendite effettuate a date il piu' possibile ravvicinate. Nel
merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di
condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi,
caratteristiche fisiche e quant'altro risulti influire sulla
comparabilita' dei prezzi. 7 Nei Casi di cui al paragrafo 3, si
deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte,
sostenute tra il momento dell'importazione e la successiva rivendita,
nonche' del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la
comparabilita' dei prezzi ne abbia risentito, le autorita'
determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio
commerciale equivalente a quello del prezzo presunto
all'esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente
paragrafo. Spetta alle autorita' indicare alle parti interessate le
informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto,
senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova.
2.4.1 Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una
conversione di valute, il tasso di cambio deve essere
quello della data di vendita, 8 salvo quando la vendita
di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente
collegata all'esportazione in questione, nel qual caso il
tasso da utilizzare e' quello della vendita a termine. Non
si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso
di inchiesta, le autorita' danno agli esportatori un
termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi
all'esportazione in modo tale da tener conto di sensibili
variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.
2.4.2 Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all'equo
confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso
dell'inchiesta e' di norma accertata sulla base di un
confronto fra la media ponderata dei valori normali e la
media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di
esportazione comparabili, ovvero sulla base di un
confronto fra il valore normale e il prezzo
all'esportazione effettuato per ogni singola operazione,
il valore normale determinato sulla base di una media
ponderata puo' essere confrontato con i prezzi di singole
operazioni di esportazione ove le autorita' rilevino
andamenti dei prezzi all'esportazione sensibilmente
diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o
periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia
possibile tener conto adeguatamente di tali differenze
attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra
singole operazioni.
___________________
7 Poiche' alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le autorita'
dovranno fare attenzione a non duplicare rettifiche gia'
effettuate ai sensi di questa disposizione.
8 di solito la data di vendita coincide con la data del contratto,
ordine d'acquisto, conferma d'ordine, fattura o comunque del
documento che contiene le effettive condizioni di vendita
2.5. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di
origine ma non sono esportati verso l'importatore Membro da un paese
intermedio, il prezzo di vendita praticato dal paese esportatore
all'importatore Membro e' di norma confrontato con il prezzo
comparabile nel paese di esportazione. Tuttavia e' possibile
effettuare il confronto con il prezzo del paese di origine se, ad
esempio, i prodotti transitano semplicemente nel paese di
esportazione o se in quest'ultimo non c'e' produzione o prezzo
comparabile per tali prodotti.
2.6 Nel presente Accordo, l'espressione "prodotto simile" ("produit
similaire") e' da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioe'
simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in
assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur
non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche
molto vicine a quelle del prodotto considerato.
2.7 Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda
disposizione supplementare relativa all'articolo VI, paragrafo 1
nell'allegato 1 del GATT 1994.
Articolo 3
Determinazione del pregiudizio 9
3.1 La determinazione di un pregiudizio ai fini dell'articolo VI del
GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un
esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e
del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e
b) dell'incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di
tali prodotti.
3.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di
dumping, le autorita' incaricate dell'inchiesta esaminano se c'e'
stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantita'
assoluta che in rapporto alla produzione o al consumo
dell'importatore Membro. Quando all'effetto delle importazioni
oggetto di dumping sui prezzi, le autorita' inquirenti esaminano se
tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori
rispetto a quelli di un prodotto simile dell'importatore Membro,
oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere
notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti
si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli
citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio
determinante.
--------------------------------
9 Nel presente Accordo, il termine "pregiudizio" indica, salvo
indicazione contraria, un pregiudizio grave causato ad
un'industria nazionale, o il rischio di un pregiudizio grave a
danno di un'industria nazionale, o
Segue frase illeggibile
3.3 Se le importazioni di un prodotto da piu' paesi sono
simultaneamente oggetto di un'inchiesta antidumping, le autorita'
inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se
rilevano che a) il margine di dumping accertato per le importazioni
da ciascuno dei paesi in questione e' superiore a quello minimo
definito dall'articolo 5, paragrafo 8, a fronte di un volume
d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e
b) e' opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti
delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza
esistenti tra i loro prodotti importati e tra quelli e il prodotto
interno simile.
3.4 L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping
sull'industria nazionale interessata deve comportare una valutazione
di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che influiscono
sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della
produzione, delle vendite, dei profitti, della quota di mercato,
della produttivita', della redditivita' degli investimenti o dello
sfruttamento delle capacita'; dei fattori che incidono sui prezzi
interni; dell'entita' del margine di dumping; degli effetti negativi,
reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte,
sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilita' di
capitali o investimenti. Questo elenco non e' esauriente, ne' i
criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono
necessariamente una base di giudizio determinante.
3.5 Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per
gli effetti del dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di
un pregiudizio nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere
dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni
oggetto di dumping e il pregiudizio arrecato all'industria nazionale
deve basarsi sull'esame di tutti i pertinenti elementi di prova
presentati alle autorita', le quali dovranno esaminare, oltre alle
importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti
che a loro arrecano pregiudizio all'industria nazionale; il danno
causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni
oggetto di dumping. Tra questi fattori possono rientrare, tra
l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non vendute a prezzi di
dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell'andamento dei
consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da
produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi,
sviluppi tecnologici nonche' le prestazioni dell'industria nazionale
in materia di esportazioni e produttivita'.
3.6 L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere
accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile
ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale
produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione, i
risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non e' possibile
individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle
importazioni oggetto di dumping sono da accertare esaminando la
produzione del gruppo o della gamma di prodotti piu' ristretta
possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale
possono essere forniti dati necessari.
3.7 Il rischio di un pregiudizio grave deve essere determinato sulla
base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote
possibilita'. Un mutamento di circostanze atto a creare una
situazione nella quale il dumping causerebbe un pregiudizio deve
essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come
imminente. 10 Nel decidere se sussista un pericolo di grave
pregiudizio, le autorita' debbono verificare, tra gli altri, i
seguenti fattori:
i) un notevole incremento, sul mercato interno, di prodotti
importati a prezzi di dumping, indice di probabile
sostanziale incremento delle importazioni;
ii) una sufficiente disponibilita' di capacita' da parte
dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibili aumento
della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento
di prodotti importati a prezzi di dumping nel mercato
dell'importatore Membro, tenuto conto della disponibilita' di
altri mercati di esportazione con capacita' residua di
assorbimento;
iii) il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili
di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento
sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di
ulteriori importazioni; e
iv) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta.
Nessuno dei predetti fattori costituisce, in se', una base di
giudizio determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono portare
a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di
dumping dalle quali deriverebbe un grave pregiudizio ove non si
adottasse una adeguata misura di salvaguardia.
3.8 Nei casi in cui le importazioni oggetto di dumping rischiano di
arrecare un pregiudizio, si deve esaminare e decidere con particolare
attenzione l'applicazione di misure antidumping.
_____________________
10 A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, vi potrebbe essere
fondato motivo per ritenere che nell'immediato
Segue frase illeggibile
TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
NEGOZIATI COMMERCIALI
MULTILATERALI
URUGUAY ROUND
Articolo 4
Definizione di industria nazionale
4.1 Ai fini del presente Accordo, l'espressione "industria
nazionale" intende indicare l'insieme dei produttori nazionali di
prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva
rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale
di tali prodotti, fermo restando che:
i) ove i produttori siano collegati 11 agli esportatori o agli
importatori, oppure siano essi stessi importatori del
prodotto presuntamente oggetto di dumping, l'espressione
"industria nazionale" puo' intendersi come indicante il resto
dei prodotti;
ii) in casi eccezionali, il territorio di un Membro puo' essere
suddiviso, per la produzione in questione, in due o piu'
mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori
all'interno di ciascuno di tali mercati possono essere
considerati un'industria separata se: a) i produttori che
operano all'interno di tale mercato vendono la totalita' o
quasi della loro produzione del prodotto in questione in
quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non e'
soddisfatta in misura determinante dai produttori del
prodotto in questione con sede in altra parte del territorio.
Nei casi suddetti il pregiudizio puo' ritenersi sussistente
anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva non
ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una
concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in quel
singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino
pregiudizio ai prodotti della totalita' o quasi della
produzione di quel mercato.
4.2 Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori
di una determinata zona, e cioe' di un mercato secondo la definizione
del paragrafo 1, lettera ii), la riscossione 12 dei dazi antidump-
ing riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona
per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore
Membro non consente la riscossione dei dazi antidumping sulla base di
tale criterio, l'importatore puo' riscuotere i dazi antidumping senza
limitazione solo nei seguenti casi: a) se e' stata data agli
esportatori la possibilita' di cessare l'esportazione a prezzi di
dumping nella zona interessata, ovvero di due garanzie a norma
dell'articolo 8, senza che siano state data tempestivamente adeguate
garanzie in tal senso, e b) se l'impossibilita' di riscuotere tali
dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che
riforniscono la zona in questione.
_______________________
11 Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati
a esportatori o importatori solo qualora: a) uno di essi controlli
l'altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano
controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c)
assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo,
sempreche' vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito
di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a
comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.
Ai fini del presente paragrafo, s'intende sussistere un rapporto
di controllo fra due soggetti quando il primo e' in grado,
giuridicamente oppure operativamente, di imporre limitazioni od
orientamenti al secondo.
12 Il termine "riscuotere" e' usato nel presente Accordo per indicare
l'imposizione o la riscossione di un diritto
Segue frase illeggibile
4.3 Qualora due o piu' paesi abbiano raggiunto, ai sensi del
paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del GATT 1994 un grado
d'integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico
mercato unificato, e' da considerarsi industria nazionale ai sensi
del paragrafo 1 quella dell'intera zona di integrazione.
4.4 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo
3, paragrafo 6.
Articolo 5
Inizio della procedura e successiva inchiesta
5.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta
per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping
addotto avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata
dall'industria nazionale interessata o per suo conto.
5.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le prove rela-
tive all'esistenza a) del dumping, b) del pregiudizio ai sensi
dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato nel presente
Accordo e c) del nesso di causalita' fra le importazioni a prezzo di
dumping e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione. non
suffragata dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente a
soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda
deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa
ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:
i) identita' del richiedente con una descrizione del volume e
del valore della produzione nazionale del prodotto simile
facente capo al richiedente stesso. Ove la domanda scritta
venga presentata per conto dell'industria nazionale, essa
deve definire l'industria per conto della quale e' presentata
la domanda mediante un elenco di tutti i produttori nazionali
noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del
prodotto simile e, nei limiti del possibile, mediante una
descrizione del volume e del valore della produzione
nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;
ii) descrizione completa del prodotto presuntamente oggetto di
dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di
esportazione, identita' di ciascun esportatore o produttore
straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che
importano il prodotto in questione;
iii) informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in questione
quando e' destinato al consumo nei mercati nazionali del
paese o dei paesi di origine o di esportazione (ovvero, se
del caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto e'
venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a
un paese o a paesi terzi, o sul valore presunto del prodotto)
nonche' informazioni sui prezzi all'esportazione o, se del
caso, sui prezzi ai quali il prodotto e' rivenduto per la
prima volta ad un acquirente indipendente situato nel
territorio dell'importatore Membro;
iv) informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in
presunto regime di dumping, sul loro effetto sui prezzi del
prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente
impatto di tali importazioni sull'industria nazionale,
effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indicatori che
esprimono lo stato dell'industria nazionale, come quelli
elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4.
5.3 Spetta alle autorita' esaminare l'esattezza e l'adeguatezza
degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se
siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
5.4 Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere aperta solo se
le autorita' hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di
sostegno o di opposizione alla domanda espresso 13 dai produttori
nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa e' presentata
dall'industria nazionale 14 o per suo conto. La domanda s'intende
presentata "dall'industria nazionale o per suo conto" se riceve il
sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo
costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del
prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale
che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia,
l'inchiesta non puo' essere aperta qualora i produttori nazionali che
hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del
25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo
all'industria nazionale.
5.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare
l'inchiesta, le autorita' devono astenersi dal pubblicizzare la
relativa domanda. Tuttavia, dopo aver ricevuto una domanda
adeguatamente documentata e prima di procedere all'apertura
dell'inchiesta, le autorita' devono darne notifica al governo
dell'esportatore Membro interessato.
5.6 Qualora, in casi particolari, le autorita' interessate decidano
di avviare un'inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in
tal senso da un'industria nazionale o per suo conto, esse procedono
solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza del
dumping, del pregiudizio e del nesso di causalita' di cui al
paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta.
5.7 Degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del
pregiudizio si tiene conto simultaneamente sia a) per decidere se
aprire o no l'inchiesta, sia b) successivamente nel corso
dell'inchiesta stessa, a partire a piu' tardi, dalla data in cui
possono essere applicate le misure provvisorie conformemente alle
disposizioni del presente Accordo.
5.8 Le autorita' devono respingere una domanda presentata ai sensi
del paragrafo 1, e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non
appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o
al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione
della procedura. La chiusura dell'inchiesta e' immediata qualora il
margine di dumping sia minimo o qualora il volume delle importazioni
in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano
di entita' trascurabile. Il margine di dumping e' considerato minimo
se inferiore al 2 per cento, espresso quale percentuale del prezzo
all'esportazione. Per le importazioni in regime di dumping, il
margine e' di norma considerato trascurabile se il volume delle
stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 per cento delle
importazioni del prodotto simile dell'importatore Membro, salvo il
caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del 3 per cento
delle importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro non
rappresentino collettivamente piu' del 7 per cento delle importazioni
del prodotto simile verso l'importatore Membro.
5.9 La procedura antidumping non osta allo sdoganamento.
5.10 Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro un
anno, e al piu' tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.
-------------------------------
13 Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero
estremamente elevato di produttori, le autorita' possono basarsi,
per accertare il sostegno o l'opposizione alla domanda, su
tecniche di campionatura statisticamente valide.
14 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di
determinati altri Membri la domanda di apertura di un'inchiesta a
norma del paragrafo 1 puo' essere presentata o sostenuta dai
dipendenti dei produttori.
Articolo 6
Elementi di prova
6.1 A tutte le parti interessate da un'inchiesta antidumping viene
data notifica delle informazioni richieste dalle autorita' e ampie
possibilita' di presentare in forma scritta tutti gli elementi di
prova che esse ritengano pertinenti rispetto all'inchiesta in
questione.
6.1.1 Gli esportatori o i produttori stranieri che ricevono il
questionario relativo ad un'inchiesta antidumping hanno un
termine di almeno 30 giorni per la risposta 15.
L'eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni
riceve la debita attenzione e, se adeguatamente motivata,
dara' luogo alla concessione dell |