D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
Ratifica  ed  esecuzione  degli  atti  concernenti i risultati  dei
negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare  gli
atti  concernenti  i  risultati  dei  negoziati  dell'Uruguay  Round,
adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.
                               Art. 2.
   1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali  di
cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore
conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.
                               Art. 3. (1) (2)
   1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare  entro  tre
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento  della
legislazione  interna in materia di proprieta' industriale a tutte le
prescrizioni obbligatorie  dell'accordo  relativo  agli  aspetti  dei
diritti  di  proprieta'  intellettuale  concernenti  il commercio, di
seguito denominato "Accordo TRIPS", in particolare  con  l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi: (1) ((2))
   a)  per  la  modifica  del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   recante   testo   delle
disposizioni legislative in materia di marchi registrati:
     1)    previsione   di   una   presunzione   di   contraffazione,
conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;
     2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto  di
notorieta' del marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma,
dell'accordo TRIPS;
   b)  per  la  modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   recante   testo   delle
disposizioni   legislative   in   materia  di  brevetti  per  modelli
industriali:
     1) previsione del requisito  della  creazione  indipendente  del
modello,  conformemente  all'articolo  25, primo  comma, dell'accordo
TRIPS;
   c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939,  n.  1127,  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,  recante  testo  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  brevetti  per  invenzioni
industriali:
     1)  previsione  di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza
l'autorizzazione  del   titolare,   conformemente   all'articolo   31
dell'accordo TRIPS;
     2)   previsione   di   misure  idonee  a  proteggere  i  segreti
industriali  e  commerciali  delle  parti  in  un  procedimento   per
contraffazione  di  brevetto di invenzione industriale, conformemente
all'articolo 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;
   d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989,  n.  70,  recante
attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre
1986,    sulla   disciplina   delle   topografie   dei   prodotti   a
semiconduttori:
     1) previsione di una procedura di messa in mora  dell'acquirente
in  buona  fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la
corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente
di  buona  fede,  conformemente   all'articolo   37,   primo   comma,
dell'accordo TRIPS.
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AGGIORNAMENTO (1)
   La legge  13  luglio  1995, n. 295  (in  G.U. 24/7/1995 n. 171) ha
prorogato il termine per l'esercizio della  delega di cui al presente
articolo, al 30 ottobre 1995. I  relativi  decreti  legislativi  sono
emanati  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
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AGGIORNAMENTO (2)
   La legge 22  febbraio 1996,  n. 73  (in G.U.  24/2/1996, n. 46) ha
disposto  che " il  termine  per  l'esercizio  della  delega  di  cui
all'articolo   suddetto,  gia'   prorogato   al   30   ottobre   1995
dall'articolo  6 della L. 13 luglio 1995,  n. 295,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 marzo 1996 ".
                               Art. 4.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  a  regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985,
si provvede a carico dello stanziamento  iscritto  al  capitolo  3150
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli affari esteri per
l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 dicembre 1994
                              SCALFARO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Martino, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Biondi
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
C. Servizi
di Guide Turistiche
(CPC 7472)
                1) I, P: Non viene      1) Nessuna
                assunto alcuno impegno  2) Nessuna
                2) Nessuna              3) Nessuna
                3) Nessuna
                4) Non viene assunto    4) Non viene assunto
                alcun impegno salvo     alcun impegno salvo come
                come indicato nella     indicato nella sezione
                sezione orizzontale e   orizzontale
                con riserva delle
                seguenti limitazioni
                specifiche:
                E, I: Il diritto ad
                esercitare la professione
                e' riservato alle
                organizzazioni locali di
                guide turistiche.
                GR, E, F, I, P: L'accesso
                all'attivita' e' soggetto
                alle condizioni di
                nazionalita'.
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
10. Servizi
ricreativi,
culturali
(diversi da
servizi
audiovisivi)
A. Servizi spettacolo
(ivi compresi Teatro,
complessi dal vivo e
circhi) (CPC 9619)
                1) Senza impegno        1) Senza impegno
                2) Nessuna              3) Nessuna
                3) Nessuna              3) F, I: Non viene assunto
                                        alcun impegno per le
                                        sovvenzioni ed ogni altra
                                        forma di supporto diretto ed
                                        indiretto
                4) Non viene assunto    4) Non viene assunto
                alcun impegno salvo     alcun impegno salvo come
                indicato nella          indicato nella sezione
                sezione orizzontale e   orizzontale.
                con riserva delle
                seguenti limitazioni
                specifiche:
                F: L'accesso alle funzioni
                amministrative e' soggetto
                alle autorizzazioni delle
                autorita' competenti.
                Condizione della nazionalita'
                per i dirigenti delle imprese
                nel campo dello spettacolo se
                si richiede l'autorizzazione
                per piu' di due anni.
                I: Test di accertamento
                di indisponibilita'
B. Servizi di
Informazione
e di Agenzie
Stampa
(CPC 962)       1) Nessuna              1) Nessuna
                2) Nessuna              2) Nessuna
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Consumo    2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
        3) F: La partecipazione estera in
        societa' che si occupano di          3) Nessuna
        pubblicazioni in lingua francese
        non puo' superare il 20% del
        capitale ovvero dei diritti di voto
        della societa'. Agenzie stampa: non
        viene assunto alcun impegno.
        I: Nei settori della stampa
        quotidiana e delle trasmissioni
        vigono norme speciali
        anticoncentrazione; vengono fissati
        limiti specifici alla proprieta' dei
        vari mezzi di comunicazione. Le
        societa' estere non possono
        controllare le societa' editrici o
        di trasmissione: la partecipazione
        di capitale azionario estero e'
        limitata al 49 per cento.
        P: La partecipazione estera tanto
        di persone fisiche che giuridiche
        al capitale delle Societa' editrici,
        compresi i giornali, e'
        limitata al 10%, senza diritti di
        voto. Le societa' di agenzie di
        stampa costituite in Portogallo
        nella forma giuridica di
        "Sociedade Anonima: devono avere un
        capitale sociale sotto forma di
        azioni nominali.
        4) Non viene assunto alcun impegno   4) Non e' assunto alcun
        salvo come indicato nella sezione    impegno tranne laddove
        orizzontale e con riserva delle      indicato nella sezione
        seguenti limitazioni specifiche:     orizzontale.
        P: Requisito della nazionalita' per
        amministratori e direttori.
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
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D. Servizi sportivi
altri servizi
ricreativi
diversi dal
gioco d'azzardo
e dalle scommesse
(CPC 9641, 96491)
                1) Nessuna              1) Nessuna
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna              3) Nessuna
                4) Non viene assunto    4) Non viene assunto
                alcun impegno salvo     alcun impegno salvo come
                indicato nella          indicato nella sezione
                sezione orizzontale e   orizzontale.
                con riserva delle
                seguenti limitazioni
                specifiche:
                I: Accertamento di
                indisponibilita'
11. SERVIZI
DI TRASPORTO
C. Servizi di trasporto
aereo
d) Manutenzione e
riparazione di
velivoli e loro
parti           1) Non viene assunto    1) Non viene assunto
                  alcun impegno*         alcun impegno*
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna              3) Nessuna
                4) Non viene assunto    4) Non viene assunto
                alcun impegno tranne    alcun impegno salvo come
                laddove indicato nella  indicato nella sezione
                sezione orizzontale e   orizzontale
                con riserva delle
                seguenti limitazioni
                specifiche.
_____________________________________________________________________
* Un impegno su questo tipo di fornitura non e' fattibile.
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Consumo    2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
Vendita e       1) Nessuna              1) Per la distribuzione
Marketing                               tramite la CRS dei servizi
                                        aerei forniti dal vettore
                                        della casa madre CRS: non
                                        viene assunto alcun impegno.
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna              3) Per la distribuzione
                                        tramite CRS dei servizi
                                        aerei fornitori dal vettore
                                        della casa madre CRS: non
                                        viene assunto alcun impegno.
                4) Non viene assunto    4) Senza impegno salvo come
                alcun impegno tranne    indicato nella sezione
                laddove indicato nella  orizzontale.
                sezione orizzontale
Sistema si      1) Nessuna              1) Per gli obblighi di
prenotazione                            vettori della casa madre o in
computer                                partecipazione nei confronti
                                        di CRS controllate da un
                                        trasportatore aereo di uno o
                                        piu' paesi terzi: non viene
                                        assunto alcun impegno.
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna              3) Per gli obblighi di
                                        vettori della casa madre o in
                                        partecipazione nei confronti
                                        di CRS controllate da un
                                        vettore aereo di uno o piu'
                                        paesi terzi:
                                        non viene assunto alcun
                                        impegno.
                4) Non viene assunto    4) Senza impegno salvo come
                alcun impegno tranne    indicato nella sezione
                laddove indicato nella  orizzontale.
                sezione orizzontale
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
E. Servizi di
trasporto su
ferrovia
d) Manutenzione 1) Non viene assunto    1) Non viene assunto
e Riparazione      alcun impegno*          alcun impegno*
delle
attrezzature    2) Nessuna              2) Nessuna
del Servizio di
Trasporto su    3) Nessuna              3) Nessuna
ferrovia
(CPC 8868)      4) Non e' assunto alcun 4) Non e' assunto alcun
                impegno tranne laddove    impegno tranne laddove
                indicato nella sezione    indicato nella sezione
                                          orizzontale.
E. Servizi di
trasporto su
strada
a) Trasporto    1) Non viene assunto    1) Non viene assunto
passeggeri        alcun impegno            alcun impegno
(CPC 71213,
7122)           2) Nessuna              2) Nessuna
_____________________________________________________________________
* Un impegno su questo tipo di fornitura non e' fattibile
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
        3) Per quanto riguarda il       3) Non e' assunto
        trasporto all'interno di uno    alcun impegno per
        Stato Membri                    il trasporto all'interno
        (traffico locale), con un       di uno Stato Membro
        trasportatore istituito fuori   (traffico locale) da un
        dallo Stato Membro: non e'      trasportatore stabilito
        assunto alcun impegno, salvo    fuori da detto Stato Membro.
        per il noleggio di servizi di
        pulmini non di linea con
        autista (71223*), qualora non
        si applichino limitazioni dal
        1996.
        Per quanto riguarda 7122:
        E: Testo di accertamento di
        indisponibilita'
        Per quanto riguarda 71221
        (servizi di taxi):
        Per tutti gli Stati Membri:
        Testo di accertamento di
        indisponibilita'**
        DK: Accesso limitato alle
        persone fisiche, e requisito di
        essere installati localmente.
        I: Accesso solo per le persone
        fisiche.
_____________________________________________________________________
*  Servizio  specificato  e'  solo  una  parte  della totale gamma di
attivita' secondo la concordanza CPC
** Il test di accertamento di indisponibilita' e' basato  sul  numero
di fornitori nell'area geografica locale.
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
        Per quanto riguarda
        71222 (servizi di
        vetture a nolo):
        DK: Accesso solo
        alle persone
        fisiche e requisito
        di installazione
        locale.
        I: Accesso solo per
        persone fisiche e
        Test di
        accertamento di
        indisponibilita'.
        P: Test di
        accertamento di
        indisponibilita'.
        Per quanto riguarda
        71223 (servizi di
        pullman Intercity)*
        I, E, IRL: Test di
        accertamento di
        indisponibilita'
        F: Non e' assunto
        alcun impegno
        DK: Test di
        accertamento di
        indisponibilita' e
        requisito della
        residenza e della
        cittadinanza per il
        gestore
        P: Accesso solo
        mediante la
        costituzione di
        societa'
_____________________________________________________________________
*  Quando  la  fornitura  di un servizio e' subordinata ad un Test di
accertamento di indisponibilita', esso  si  basa  essenzialmente  sul
trasporto pubblico esistente per il percorso in questione.
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
                4) Senza impegno tranne 4) Senza impegno
                laddove indicato nella    tranne laddove indicato
                sezione orizzontale e     nella sezione orizzontale
                con riserva delle         e con riserva delle
                seguenti limitazioni      seguenti limitazioni
                specifiche:               specifiche:
                DK: Requisito della     DK: Requisito della
                cittadinanza per i      residenza per i gestori
                gestori
                P: Requisito della
                cittadinanza per il
                personale specializzato.
b) Trasporto    1) Non viene assunto    1) Non viene assunto
di merci        alcun impegno           alcun impegno
(noleggio)      2) Nessuna              2) Nessuna
(CPC 7123)      3) Per il trasporto     3) Senza impegno per
                nell'ambito di uno        il trasporto nell'ambito
                Stato Membro da un        di uno Stato Membro
                trasportatore stabilito   da un trasportatore
                in un altro Stato Membro: stabilito in un altro
                senza impegno.            Stato Membro
                I: Per il trasporto       E: Non viene assunto
                all'interno del paese,     alcun impegno
                la licenza e' soggetta
                ad un test di accertamento
                di indisponibilita'
                E: Non viene assunto
                alcun impegno.
                4) Non viene assunto alcun   4) Non viene assunto
                impegno tranne laddove          alcun impegno tranne
                indicato nella sezione          laddove indicato
                orizzontale                     nella sezione
                                                orizzontale.
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
d) Attrezzature
di manutenzione
e riparazione dei
mezzi di trasporto
di strada
(CPC 6112)      1) Senza impegno*       2) Senza impegno*
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna              3) Nessuna
                4) Senza impegno        4) Senza impegno
                 tranne laddove            tranne laddove
                 indicato nella            indicato nella
                 sezione orizzontale       sezione orizzontale
11. Servizi
ausiliari ai
trasporti
(CPC 9404)
Servizi di
magazzinaggio   1) Senza impegno*       2) Senza impegno*
e di deposito
(CPC 742)       2) Nessuna              2) Nessuna
(diversi che    3) Nessuna              3) Nessuna
nei porti)      4) Senza impegno        4) Senza impegno
                 tranne laddove            tranne laddove
                 indicato nella            indicato nella
                 sezione orizzontale       sezione orizzontale
_____________________________________________________________________
* Non e' fattibile un impegno per questo tipo di fornitura
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Commercio  2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
c) Agenzia per
il trasporto di
merci/Servizi per
la spedizione
di merci
(CPC 748)       1) Nessuna              1) Nessuna
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna              3) Nessuna
                4) Senza impegno        4) Senza impegno
                 tranne laddove            tranne laddove
                 indicato nella            indicato nella
                 sezione orizzontale       sezione orizzontale
Servizi di
ispezione prima
della spedizione
(CPC 749)*
                1) Nessuna              1) Nessuna
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna              3) Nessuna
                4) Senza impegno        4) Senza impegno
                 tranne laddove            tranne laddove
                 indicato nella            indicato nella
                 sezione orizzontale       sezione orizzontale
_____________________________________________________________________
* Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della
totale gamma di attivita' coperta dalla concordanza CPC
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
Modalita' di 1) Consumo    2) Consumo   3) Presenza   4) Movimento di
fornitura:   transfrontaliera all'estero commerciale persone fisiche
_____________________________________________________________________
Settore o       Limitazioni all'        Limitazioni al    Impegni
sub-settore     accesso al mercato      trattamento       addizionali
                                        nazionale
_____________________________________________________________________
1. Altri servizi
di trasporto
Trasporto su
terra, fornitura
di Servizi di
trasporto combinato
1) Nessuna      1) Senza impegno*       1) Senza impegno*
                2) Nessuna              2) Nessuna
                3) Nessuna, fatte       3) Nessuna, fatte salve
                  salve le limitazioni     le limitazioni
                  inerenti ad un           inerenti ad un determinato
                  determinato tipo di      tipo di trasporto.
                  trasporto.
                4) Senza impegno        4) Senza impegno
                 tranne laddove            tranne laddove
                 indicato nella            indicato nella
                 sezione orizzontale       sezione orizzontale
           COMUNITA EUROPEE E LORO STATI MEMBRI - (segue)
                              Annesso A
                              Glossario
         Termini utilizzati per gli Stati Membri individuali
Francia
SC              Societa' civile
SCP             Societa' civile professionale
SEL             Societa' d'esercizio liberale
SNC             Societa' a denominazione collettiva
SCS             Societa' in accomandita semplice
SARL            Societa' a responsabilita' limitata
SCA             Societa' in accomandita per azioni
SA              Societa' Anonim
N.B.: Tutte queste societa' sono munite di personalita' giuridica
Germania
GmbH (e) CoKG   Societa' per azioni a responsabilita' limitata.
EWIV            Gruppo Europeo di Cointeressi Economici
Italia .........
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                 ___________________________________
                 Comitato dei negoziati commerciali
                ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI
     DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND
                      MARRAKECH, 15 APRILE 1994
                    ABBREVIAZIONI PIU' FREQUENTI
BDP:       Bilancia dei pagamenti
RC:        Risoluzione delle controversie
IRC:       Intesa sulle norme e sulle procedure che  disciplinano  la
           risoluzione delle controversie
GATS:       (General agreement on trade in services) Accordo generale
           sugli scambi di servizi
GATT:      (General agreement on tariffs and trade) Accordo  generale
           sulle tariffe doganali e sul commercio
AP:        Appalti pubblici
ISO:            (International standards organization) Organizzazione
           internazionale di normalizzazione
ISO/CEI:   ISO/Commissione elettrotecnica internazionale
PMS:       Paesi meno sviluppati
OMC:       Organizzazione mondiale del commercio
PSI:       (Preshipment inspection) Ispezione prima dell'imbarco
SMC:       Sovvenzioni e misure compensative
MSF:       Misure sanitarie e fitosanitarie
OTS:       Ostacoli tecnici agli scambi
TRIMs:     (Trade related investment measures) Misure di investimento
           attinenti al commercio
TRIPs:     (Trade related aspects of intellectual property rights)
           Aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale  attinenti
           al   commercio,   ivi   compreso  il  commercio  di  merci
           contraffatte
MRPC:      Meccanismo di esame delle politiche commerciali
                ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI
     DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND
1. Riunitisi per concludere  i  negoziati  commerciali  multilaterali
dell'Uruguay  Round,  i  rappresentanti dei governi e delle Comunita'
europee, membri del Comitato dei  negoziati  commerciali,  concordano
che  l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio
(denominato nel presente Atto finale "Accordo OMC"), le  Decisioni  e
dichiarazioni  dei  Ministri e l'Intesa sugli impegni nel settore dei
servizi finanziari, allegati al presente Atto finale,  incorporano  i
risultati  dei  loro  negoziati  e costituiscono parte integrante del
presente Atto finale.
2. Firmando il presente Atto finale, i rappresentanti concordano
   a)  di  sottoporre,  se  del  caso,  all'esame  delle   rispettive
      autorita'  competenti l'Accordo OMC affinche' esso possa essere
      approvato secondo le rispettive procedure, e
   b) di adottare le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri.
3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'Accordo  OMC  sia
accettato   da   tutti   i   partecipanti  ai  negoziati  commerciali
multilaterali   dell'Uruguay   Round    (in    appresso    denominati
"partecipanti")  e  possa  entrare  in vigore il 1 gennaio 1995, o il
piu'  presto  possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi
mesi del 1994, i Ministri si incontreranno, conformemente  all'ultimo
paragrafo  della  Dichiarazione  dei  Ministri di Punta del Este, per
decidere in merito  all'applicazione  a  livello  internazionale  dei
risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore.
4.   I   rappresentanti   concordano  che  l'Accordo  OMC  e'  aperto
all'accettazione globale, tramite firma o  con  altra  procedura,  di
tutti  i  partecipanti  conformemente  all'articolo  XIV dell'Accordo
stesso.  L'accettazione  e  l'entrata  in  vigore   di   un   Accordo
commerciale  plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'Accordo OMC
sono disciplinate dalle  disposizioni  di  tale  Accordo  commerciale
plurilaterale.
5.  Prima  di  accettare  l'Accordo  OMC, i partecipanti che non sono
parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul
commercio  devono  aver  concluso  i  negoziati  per la loro adesione
all'Accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel
caso dei partecipanti che  non  sono  parti  contraenti  dell'Accordo
generale  alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi
e  devono  essere  successivamente  completati  ai  fini  della  loro
adesione  all'Accordo generale e della loro accettazione dell'Accordo
OMC.
6. Il presente Atto finale e i testi a esso allegati sono  depositati
presso  il  Direttore  generale  delle  PARTI CONTRAENTI dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza
indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante.
   FATTO a Marrakech il quindici aprile millenovecentonovantaquattro,
in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola,  tutti  i
testi facenti ugualmente fede.
(Elenco  delle  firme inserito nella copia del trattato dell'Atto fi-
nale destinata alla firma)
                       ACCORDO CHE ISTITUISCE
               L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
   Le Parti del presente Accordo,
   riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle
attivita' economiche dovrebbero essere finalizzate  ad  innalzare  il
tenore  di  vita,  a  garantire  la  piena  occupazione  e  un volume
sostanziale e in continua crescita di  reddito  reale  e  di  domanda
effettiva,  e  ad  espandere  la  produzione e il commercio di beni e
servizi, consentendo  al  tempo  stesso  un  impiego  ottimale  delle
risorse   mondiali,  conformemente  all'obbiettivo  di  uno  sviluppo
sostenibile, che miri a  tutelare  e  a  preservare  l'ambiente  e  a
potenziare  gli  strumenti  per  perseguire tale obiettivo in maniera
compatibile con le  rispettive  esigenze  e  i  rispettivi  problemi,
derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;
   riconoscendo   altresi'   che   occorre  adoperarsi  concretamente
affinche' i paesi in via di  sviluppo,  in  particolare  quelli  meno
avanzati,  si  assicurino  una  quota  della  crescita  del commercio
internazionale  proporzionale  alle  necessita'  del  loro   sviluppo
economico;
   desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione
di   mutui  accordi  reciprocamente  convenienti  finalizzati  a  una
sostanziale riduzione delle  tariffe  e  degli  altri  ostacoli  agli
scambi   e  all'eliminazione  dei  trattamenti  discriminatori  nelle
relazioni commerciali internazionali;
   risolute  dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale
integrato piu' razionale e duraturo che comprenda l'Accordo  generale
sulle  tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di
liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i  risultati
dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round:
   decise  a  preservare  i  pricipi  fondamentali  di  tale  sistema
commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali,
   convengono quanto segue:
                             Articolo I
                   Istituzione dell'Organizzazione
      Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in
                    appresso denominata "l'OMC").
                             Articolo II
                     Campo di attivita' dell'OMC
1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la  gestione  delle
relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli
accordi  e  agli  strumenti  giuridici  ad essi attinenti di cui agli
allegati del presente Accordo.
2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad  essi  attinenti  di  cui
agli  allegati  1, 2 e 3 (in appresso denominati "Accordi commerciali
multilaterali") costituiscono parte integrante del presente Accordo e
sono impegnativi per tutti i Membri.
3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad  essi  attinenti  di  cui
all'allegato   4   (in   appresso   denominati  "Accordi  commerciali
plurilaterali") fanno anch'essi parte  del  presente  Accordo  per  i
Membri  che  li  hanno  accettati,  per i quali sono impegnativi. Gli
Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi ne' diritti
per i Membri che non li hanno accettati.
4. L'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul  commercio  1994
riportato  nell'allegato  1A  (in appresso denominato "GATT 1994") e'
giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe  doganali
e  sul  commercio  datato  30  ottobre  1947 allegato all'Atto finale
adottato  alla  conclusione  della  seconda  sessione  del   Comitato
preparatorio  della  Conferenza  delle  Nazioni Unite sul commercio e
sull'occupazione,  come  successivamente  rettificato,   emendato   o
modificato (in appresso denominato "GATT 1947").
                            Articolo III
                          Funzioni dell'OMC
1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento
del  presente  Accordo  e degli Accordi commerciali multilaterali, ne
persegue  gli  obiettivi  e  funge  da   quadro   per   l'attuazione,
l'amministrazione   e  il  funzionamento  degli  Accordi  commerciali
plurilaterali.
2. L'OMC fornisce un contesto nel  cui  ambito  si  possono  svolgere
negoziati  tra  i  suoi  Membri per quanto riguarda le loro relazioni
commerciali  multilaterali  nei  settori  contemplati  dagli  Accordi
riportati in allegato al presente Accordo. L'OMC puo' inoltre fungere
da  ambito  per  ulteriori  negoziati  tra  i  suoi Membri per quanto
riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali  e  da  contesto
per  l'applicazione  dei  risultati  di  tali  negoziati,  secondo le
modalita' eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri.
3.  L'OMC  amministra  l'Intesa  sulle  norme  e  sulle procedure che
disciplinano  la  risoluzione   delle   controversie   (in   appresso
denominata  "Intesa  sulla  risoluzione  delle  controversie" o "DSU"
(Dispute Settlement  Understanding)  riportata  nell'allegato  2  del
presente Accordo.
4.   L'OMC   amministra   il  meccanismo  di  esame  delle  politiche
commerciali (in appresso denominato "TPRM" (Trade Policy Review Mech-
anism)) di cui all'allegato 3 del presente Accordo.
5. Al fine di rendere piu' coerente la determinazione delle politiche
economiche a livello globale, l'OMC coopera,  se  del  caso,  con  il
Fondo  monetario  internazionale e con la Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.
                             Articolo IV
                         Struttura dell'OMC
1.  Si  costituisce  una  Conferenza   dei   Ministri   composta   da
rappresentanti  di  tutti  i  Membri che si riunisce almeno una volta
ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell'OMC
e prende le iniziative a tal fine  necessarie.    La  Conferenza  dei
Ministri  e'  abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli
aspetti  contemplati  dagli  Accordi  commerciali  multilaterali,  su
richiesta  di  un  Membro, conformemente agli specifici requisiti del
processo decisionale previsti dal  presente  Accordo  e  dall'Accordo
commerciale multilaterale in questione.
2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di
tutti  i  Membri  che si riunisce quando necessario. Negli intervalli
tra una riunione e l'altra della  Conferenza  dei  Ministri,  le  sue
funzioni   sono  esercitate  dal  Consiglio  generale.  Il  Consiglio
generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente
Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento  interno
e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7.
3.  Il  Consiglio  generale  si riunisce ogniqualvolta necessario per
esercitare  le  funzioni  dell'Organo   di   conciliazione   previsto
nell'Intesa  sulla  risoluzione  delle  controversie.    L'Organo  di
conciliazione puo'  avere  un  proprio  presidente  e  stabilisce  il
regolamento  interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue
funzioni.
4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario  per  svolgere
le funzioni dell'Organo di esame delle politiche commerciali previsto
dal TPRM. L'Organo di esame delle politiche commerciali puo' avere un
proprio presidente e stabilisce il regolamento interno necessario per
l'esercizio delle sue funzioni.
5.  Si  costituiscono  un  Consiglio  per  gli  scambi  di  merci, un
Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio  per  gli  aspetti
dei  diritti  di  proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in
appresso denominato "Consiglio TRIPS" (Trade-Related Aspects  of  In-
tellectual  Property  Rights), che operano sotto l'indirizzo generale
del  Consiglio  generale.  Il  Consiglio  per  gli  scambi  di  merci
sovrintende  al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali
di cui all'allegato 1A.   Il Consiglio  per  gli  scambi  di  servizi
sovrintende  al  funzionamento  dell'Accordo generale sugli scambi di
servizi (in appresso denominato "GATS" (General Agreement on Trade in
Services)).  Il  Consiglio   TRIPS   sovrintende   al   funzionamento
dell'Accordo  sugli  aspetti  dei diritti di proprieta' intellettuale
attinenti al commercio  (in  appresso  denominato  "Accordo  TRIPS").
Questi  tre  Consigli  svolgono  le  funzioni  ad essi attribuite dai
rispettivi  Accordi  e  dal Consiglio generale.   Essi stabiliscono i
propri regolamenti interni, soggetti ad  approvazione  da  parte  del
Consiglio  generale.  La partecipazione in qualita' di membri di tali
Consigli e' aperta ai rappresentanti di tutti i  Membri.  I  suddetti
Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le
loro funzioni.
6.  Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi
di servizi e il Consiglio  TRIPS  istituiscono  organismi  sussidiari
secondo le loro necessita'. Detti organismi sussidiari stabiliscono i
propri  regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi
Consigli.
7. La Conferenza dei Ministri costituisce  un  Comitato  commercio  e
sviluppo,   un  Comitato  restrizioni  per  motivi  di  bilancia  dei
pagamenti e un Comitato  bilancio,  finanze  e  amministrazione,  che
esercitano  le  funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli
Accordi commerciali multilaterali,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e puo' costituire
altri  comitati  con  le  funzioni  che ritiene opportune. Nel quadro
delle sue  funzioni,  il  Comitato  commercio  e  sviluppo  riesamina
periodicamente  le  disposizioni  speciali  degli Accordi commerciali
multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri  e  riferisce
al Consiglio generale perche' siano prese le opportune iniziative. La
partecipazione  in  qualita' di membri ai suddetti Comitati e' aperta
ai rappresentanti di tutti i Membri.
8. Gli organismi previsti  dagli  Accordi  commerciali  plurilaterali
esercitano  le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e
operano  all'interno  del  quadro   istituzionale   dell'OMC.   Detti
organismi  tengono  regolarmente  informato  delle  loro attivita' il
Consiglio generale.
                             Articolo V
                 Relazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni  per  garantire
una  cooperazione  efficace con altre organizzazioni intergovernative
che hanno responsabilita' attinenti a quelle dell'OMC.
2. Il Consiglio generale  puo'  adottare  adeguate  disposizioni  per
tenere   consultazioni   o   per  cooperare  con  organizzazioni  non
governative  operanti  in  settori  attinenti  a  quelli  contemplati
dall'OMC.
                             Articolo VI
                            Segretariato
1.  Si  costituisce  un Segretariato dell'OMC (in appresso denominato
"il Segretariato") diretto da un Direttore generale.
2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i
regolamenti che specificano i poteri,  i  doveri,  le  condizioni  di
servizio e la durata del mandato del Direttore generale.
3.  Il  Direttore  generale nomina il personale del Segretariato e ne
stabilisce i doveri e le  condizioni  di  servizio  conformemente  ai
regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri.
4.   Le   funzioni   del  Direttore  generale  e  del  personale  del
Segretariato  sono  di   carattere   esclusivamente   internazionale.
Nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  il  Direttore  generale  e il
personale del Segretariato non chiedono ne' accettano  istruzioni  da
alcun  governo  ne'  da alcuna altra autorita' esterna all'OMC.  Essi
evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente  sulla
loro  posizione  di  funzionari  internazionali.    I Membri dell'OMC
rispettano il carattere internazionale delle funzioni  del  Direttore
generale   e   del  personale  del  Segretariato  e  non  cercano  di
influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
                            Articolo VII
                        Bilancio e contributi
1. Il Direttore generale presenta al  Comitato  bilancio,  finanze  e
amministrazione  il  bilancio  preventivo  annuale  e  il  rendiconto
finanziario dell'OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione
esamina il bilancio preventivo annuale e  il  rendiconto  finanziario
presentati  dal  Direttore  generale  e  formula  raccomandazioni  in
proposito al Consiglio generale. Il bilancio  preventivo  annuale  e'
soggetto all'approvazione del Consiglio generale.
2.  Il  Comitato  bilancio,  finanze  e  amministrazione  propone  al
Consiglio   generale   regolamenti   finanziari,   che    comprendono
disposizioni in cui si sanciscono:
   a)  le  dimensioni  dei contributi per la suddivisione delle spese
      dell'OMC tra i suoi Membri;
   e
   b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in  ritardo  sui
      pagamenti.
I  regolamenti  finanziari  si  basano,  per  quanto  possibile,  sui
regolamenti e sulle prassi del GATT 1947.
3. Il  Consiglio  generale  adotta  i  regolamenti  finanziari  e  il
bilancio  preventivo  annuale  con  una  maggioranza di due terzi che
comprenda piu' della meta' dei Membri dell'OMC.
4. Ciascun Membro versa senza indugio  all'OMC  la  sua  quota  delle
spese  dell'OMC  conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal
Consiglio generale.
                            Articolo VIII
                          Statuto dell'OMC
1. L'OMC ha personalita' giuridica e  ciascuno  dei  suoi  Membri  le
riconosce  le  capacita'  giuridiche necessarie per l'esercizio delle
sue funzioni.
2. Ciascun Membro  riconosce  all'OMC  i  privilegi  e  le  immunita'
necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
3.  Ciascun  Membri  riconosce  inoltre  ai  funzionari dell'OMC e ai
rappresentanti dei  Membri  i  privilegi  e  le  immunita'  necessari
perche' possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni rel-
ative all'OMC.
4.  I  privilegi  e  le immunita' riconosciuti dai Membri all'OMC, ai
suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi  ai
privilegi e alle immunita' previsti dalla Convenzione sui privilegi e
sulle  immunita' delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947.
5. L'OMC puo' concludere un accordo per quanto riguarda la sede.
                             Articolo IX
                        Processo decisionale
1.  L'OMC  si  attiene   alla   prassi   delle   decisioni   adottate
all'unanimita'  in  vigore  nel  quadro  del  GATT  1947  (1).  Salvo
disposizioni  diverse,  qualora  risulti  impossibile  adottare   una
decisione  all'unanimita',  la  decisione  relativa alla questione in
discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza  dei
Ministri  e  del Consiglio generale, ogni Membro dell'OMC ha un voto.
Qualora le Comunita' europee esercitino il loro diritto di voto, esse
hanno  un  numero  di  voti  pari al numero dei loro Stati membri (2)
Membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza  dei  Ministri  e  del
Consiglio  generale  sono  prese  in  base  alla maggioranza dei voti
espressi,  salvo  diverse  disposizioni  del   presente   Accordo   o
dell'Accordo commerciale multilaterale in questione (3).
2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno esclusiva
di  adottare  interpretazioni  del  presente  Accordo e degli Accordi
commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli
Accordi  commerciali  multilaterali  di  cui  all'allegato  1,   essi
esercitano  la  loro  autorita' sulla base di una raccomandazione del
Consiglio che  sovrintende  al  funzionamento  di  tale  Accordo.  La
decisione di adottare un'interpretazione e' presa con una maggioranza
dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato
in  modo  tale  da  pregiudicare  le  disposizioni dell'articolo X in
materia di emendamenti.
3. In  circostanze  eccezionali,  la  Conferenza  dei  Ministri  puo'
decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal
presente  Accordo  o  da  un  Accordo  commerciale  multilaterale,  a
condizione che tale decisione sia presa da tre quarti (4) dei Membri,
salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.
_____________________________
(1)    Si  considera  che  l'organismo  in  questione  abbia   deciso
   all'unanimita'  su  una  questione  sottoposta alla sua attenzione
   qualora nessun Membro presente alla riunione in cui viene presa la
   decisione si opponga formalmente alla decisione proposta.
(2) In nessun caso il numero dei voti delle Comunita' europee  e  dei
   loro Stati membri puo' superare il numero degli Stati membri delle
   Comunita' europee.
(3) Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto Organo di
   conciliazione  sono  prese  solo in conformita' delle disposizioni
   dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Intesa sulla risoluzione  delle
   controversie.
(4)  Una  decisione  di  concedere  una deroga in merito a un obbligo
   soggetto  a  un  periodo  di  transizione  o  ad   un'applicazione
   progressiva   che   il  Membro,  richiedente  la  deroga,  non  ha
   rispettato entro la fine del periodo  in  questione,  puo'  essere
   presa solo all'unanimita'.
   a)  Una  richiesta  di  deroga  relativa  al  presente  Accordo e'
      sottoposta   all'esame   della    Conferenza    dei    Ministri
      conformemente  alla  prassi  di  decisione  all'unanimita'.  La
      Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non superiore ai
      90 giorni, per esaminare la richiesta. Se  entro  tale  periodo
      non  si  raggiunge  l'unanimita',  la decisione di concedere la
      deroga viene presa da tre quarti dei Membri.
   b) Una richiesta  di  deroga  relativa  agli  Accordi  commerciali
      multilaterali  di  cui  agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi
      allegati  viene  anzitutto  sottoposta,   rispettivamente,   al
      Consiglio  per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi
      di servizi o al Consiglio TRIPS, affinche' la  esamini  per  un
      periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo,
      il  Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza
      dei Ministri.
4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga
specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione,
i  termini  e  le  condizioni  che  disciplinano l'applicazione della
deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse  per
un  periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei
Ministri  entro   un   anno   dalla   data   della   concessione,   e
successivamente  ogni  anno  fino alla loro scadenza. In occasione di
ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le
circostanze eccezionali che giustificano la deroga e  se  sono  stati
rispettati  i  termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base
al  riesame  annuale  la  Conferenza  dei  Ministri  puo'  prorogare,
modificare o abrogare la deroga.
5.   Le   decisioni  prese  nell'ambito  di  un  Accordo  commerciale
plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative e interpretazioni e
deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo.
                             Articolo X
                             Emendamenti
1.  Ciascun  Membro  dell'OMC  puo'  dar  corso  a  una  proposta  di
emendamento  delle  disposizioni del presente Accordo o degli Accordi
commerciali multilaterali  di  cui  all'allegato  1  presentando  una
proposta  in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli
di  cui  all'articolo  IV,  paragrafo  5,  possono  presentare   alla
Conferenza  dei  Ministri  proposte di emendamento delle disposizioni
dei  corrispondenti  Accordi  commerciali   multilaterali   figuranti
all'allegato  1  sul  cui  funzionamento sovrintendono. A meno che la
Conferenza dei Ministri decida un periodo piu' lungo, per un  periodo
di  90  giorni  da quando la proposta e' stata formalmente presentata
alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima  di
sottoporre  all'approvazione  dei  Membri  l'emendamento proposto, e'
presa all'unanimita'. A meno che si applichino  le  disposizioni  dei
paragrafi  2,  5  o  6,  la  decisione  specifica  se si applicano le
disposizioni dei paragrafi 3 o 4.  Qualora si raggiunga l'unanimita',
la Conferenza dei  Ministri  sottopone  senza  indugio  l'emendamento
proposto  all'accettazione  dei  Membri.  Qualora  non  si  raggiunga
l'unanimita' in una riunione della Conferenza dei Ministri  entro  il
periodo  ***  stabilito,  la  Conferenza  dei Ministri decide con una
maggioranza di due  terzi  dei  Membri  se  sottoporre  l'emendamento
proposto all'accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei
paragrafi  2,  5  e  6,  all'emendamento  proposto  si  applicano  le
disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza  dei  Ministri
decida  con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano
le disposizioni del paragrafo 4.
2. Gli emendamenti alle disposizioni del  presente  articolo  e  alle
disposizioni  degli  articoli  sotto  elencati entrano in vigore solo
previa accettazione da parte di tutti i Membri:
   articolo IX del presente Accordo;
   articoli I e II del GATT 1994;
   articoli II, paragrafo 1 del GATS;
   articolo 4 dell'Accordo TRIPS.
3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente  Accordo,  o  degli
Accordi  commerciali  multilaterali  di  cui  agli  allegati 1A e 1C,
diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura  tale
da  alterare  i  diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore
per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati
da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li
accetta.   La   Conferenza   dei  Ministri  puo'  decidere,  con  una
maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in
vigore ai sensi del presente paragrafo e' di natura tale per  cui  un
Membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per
caso,  dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC o
di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri.
4. Gli emendamenti alle disposizioni del  presente  Accordo  o  degli
Accordi  commerciali  multilaterali  di  cui  agli  allegati  1A e 1C
diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale  da  non
alterare  i  diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per
tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti  alle
parti  I,  II  e II del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore
per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due  terzi
dei  Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta.
La Conferenza dei Ministri puo' decidere con una maggioranza  di  tre
quarti  dei  Membri  che  un emendamento che entra in vigore ai sensi
della presente disposizione e' di natura tale per cui ciascun  Membro
che  no  l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso,
dalla Conferenza dei Ministri e' libero di  recedere  dall'OMC  o  di
rimanerne  Membro  con il consenso della Conferenza dei Ministri. Gli
emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS  e  ai  relativi  allegati
entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi
dei Membri.
6.  In  deroga  alle  altre  disposizioni  del presente articolo, gli
emendamenti all'Accordo TRIPS conformi ai requsiti dell'articolo  71,
paragrafo  2 di tale Accordo possono essere adottati dalla Conferenza
dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione.
7. Ciascun Membro dell'OMC che accetta  un  emendamento  al  presente
Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato
1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale
dell'OMC  entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza
dei Ministri.
8.  Ciascun  Membro  dell'OMC  puo'  dar  corso  a  una  proposta  di
emendamento    delle    disposizioni    degli   Accordi   commerciali
multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta  in
tal  senso  alla  Conferenza  dei Ministri. La decisione di approvare
emendamenti all'Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato
2 e' presa all'unanimita' e gli emendamenti  entrano  in  vigore  per
tutti  i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le
decisioni   di   approvare   emendamenti   all'Accordo    commerciale
multilaterale  di  cui  all'allegato  3 entrano in vigore per tutti i
Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri.
9. Su richiesta dei  Membri  parti  di  un  accordo  commerciale,  la
Conferenza  dei  Ministri puo' decidere esclusivamente all'unanimita'
di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su  richiesta  dei  Membri
parti  di  un  Accordo  commerciale  plurilaterale, la Conferenza dei
Ministri puo' decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4.
10. Gli emendamenti ad  un  Accordo  commerciale  plurilaterale  sono
disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.
                             Articolo XI
                          Membri originali
1.  Le  Parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata in vigore
del presente  Accordo  e  le  Comunita'  europee,  che  accettano  il
presente  Accordo  e  gli  Accordi  commerciali  multilaterali, i cui
elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT  1994
e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano
Membri originali dell'OMC.
2.  I  paesi  meno  avanzati  riconosciuti  tali  dalle Nazioni Unite
saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni  solo
nella  misura  in  cui  cio'  sia  compatibile con le loro specifiche
esigenze commerciali,  finanziarie  e  di  sviluppo  o  con  le  loro
capacita' amministrative e istituzionali.
                            Articolo XII
                              Adesione
1.  Ciascuno Stato o territorio doganale a se' stante dotato di piena
autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali  esterne
e  degli  altri  aspetti  contemplati  dal  presente  Accordo e dagli
Accordi commerciali multilaterali puo' aderire al presente Accordo, a
condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio  e  l'OMC.  Tale
adesione  si  applica  al  presente Accordo e ali Accordi commerciali
multilaterali ad esso allegati.
2. Le decisioni relative alle adesioni sono  prese  dalla  Conferenza
dei  Ministri.  La  Conferenza  dei  Ministri approva l'accordo sulle
condizioni di adesione con una maggioranza di due  terzi  dei  Membri
dell'OMC.
3.  L'adesione a un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinata
dalle disposizioni di tale accordo.
                            Articolo XIII
        Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali
                       tra determinati Membri
1. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui
agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro  Membro
se  l'uno  o  l'altro,  nel  momento  in  cui l'uno o l'altro diventa
Membro, non acconsente a tale applicazione.
2. Il paragrafo 1 puo' essere invocato tra Membri originali  dell'OMC
che  erano  gia'  Parti contraenti del GATT 1947 solo nei casi in cui
l'articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato  in  precedenza  e
sia   in   vigore   tra  le  suddette  Parti  contraenti  al  momento
dell'entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo.
3. Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro  che  ha
aderito  ai  sensi  dell'articolo  XII  solo  se  il  Membro  che non
acconsente all'applicazione lo  ha  notificato  alla  Conferenza  dei
Ministri  prima  che  quest'ultima  abbia  approvato  l'accordo sulle
condizioni di adesione.
4. La Conferenza dei Ministri puo' riesaminare il  funzionamento  del
presente  articolo  in  casi  particolari su richiesta di un Membro e
formulare le opportune raccomandazioni.
5. La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le
parti di tale Accordo e'  disciplinata  dalle  disposizioni  di  tale
Accordo.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                            Articolo XIV
             Accettazione, entrata in vigore e deposito
1. Il presente Accordo e' aperto all'accettazione,  tramite  firma  o
con  altre  modalita',  delle  Parti contraenti del GATT 1947 e delle
Comunita' europee che soddisfano le condizioni per  diventare  membri
originali   dell'OMC   conformemente  all'articolo  XI  del  presente
Accordo. Detta accettazione si applica al  presente  Accordo  e  agli
Accordi  commerciali  multilaterali  ad  esso  allegati.  Il presente
Accordo e gli Accordi  commerciali  multilaterali  ad  esso  allegati
entrano  in  vigore alla data stabilita dai Ministri conformemente al
paragrafo 3 dell'Atto finale che incorpora i risultati dei  negoziati
commerciali  multilaterali  dell'Uruguay  Round  e  rimane aperto per
l'accettazione per un periodo di due anni a decorrere da  tale  data,
salvo  diversa  decisione  dei  Ministri.  Un'accettazione successiva
all'entrata in  vigore  del  presente  Accordo  entra  in  vigore  il
trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione.
2. Un Membro che accetta il presente Accordo successivamente alla sua
entrata  in  vigore,  applica  le  concessioni  e  gli obblighi degli
Accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati  a  de-
terminate  scadenze  rispetto  all'entrata  in  vigore  del  presente
Accordo come se avesse accettato il presente Accordo alla data  della
sua entrata in vigore.
3.  Fino  all'entrata  in  vigore  del presente Accordo, il testo del
presente Accordo e degli  Accordi  commerciali  multilaterali  rimane
depositato  presso  il  Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del
GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio  a  tutti  i
governi  e  alle  Comunita'  europee  che hanno accettato il presente
Accordo una copia certificata conforme del presente Accordo  e  degli
Accordi   commerciali   multilaterali  e  una  notifica  di  ciascuna
accettazione degli stessi. A decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
presente  Accordo,  il  presente  Accordo  e  gli Accordi commerciali
multilaterali, nonche' tutti i relativi emendamenti, sono  depositato
presso il Direttore generale dell'OMC.
4.  L'accettazione  e  l'entrata  in vigore di un Accordo commerciale
plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto  accordo.
I suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale delle
PARTI  CONTRAENTI  del  GATT 1947. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente Accordo, i suddetti Accordi sono  depositati  presso  il
Direttore generale dell'OMC.
                             Articolo XV
                               Recesso
1.  Ciascun  Membro puo' recedere dal presente Accordo. Detto recesso
si  applica  al  presente  Accordo   e   agli   Accordi   commerciali
multilaterali  ed  ha  effetto allo scadere del termine di sei mesi a
decorrere dalla  data  in  cui  il  Direttore  generale  dell'OMC  ha
ricevuto notifica scritta del recesso.
2. Il recesso di un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinato
dalle disposizioni di tale Accordo.
                            Articolo XVI
                         Disposizioni varie
1.  Salvo  diverse  disposizioni del presente Accordo o degli Accordi
commerciali multilaterali, l'OMC si attiene alle decisioni, alle pro-
cedure e alle prassi abituali seguite dalle PARTI CONTRAENTI del GATT
1947 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947.
2. Nella misura del possibile, il Segretariato del GATT 1947  diventa
il   Segretariato  dell'OMC  e  il  Direttore  generale  delle  PARTI
CONTRAENTI del GATT 1947 funge da Direttore generale dell'OMC finche'
la Conferenza dei Ministri non  ha  nominato  un  Direttore  generale
conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 del presente Accordo.
3.  In  caso di conflitto tra una disposizione del presente Accordo e
una disposizione di uno degli Accordi commerciali  multilaterali,  la
disposizione  del  presente  Accordo prevale per quanto riguarda quel
conflitto.
4. Ciascun Membro garantisce la conformita' delle proprie leggi,  dei
propri  regolamenti  e delle proprie procedure amministrative con gli
obblighi che gli incombono  conformemente  a  quanto  previsto  negli
Accordi allegati.
5.  Nono  sono  ammesse  riserve  rispetto ad alcuna disposizione del
presente Accordo. Le riserve relative a  disposizioni  degli  Accordi
commerciali  multilaterali  possono essere avanzate solo nella misura
prevista in detti Accordi. Le riserve relative ad una disposizione di
un  Accordo  commerciale  plurilaterale   sono   disciplinate   dalle
disposizioni di detto Accordo.
6.  Il presente Accordo e' registrato conformemente alle disposizioni
dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
   Fatto      a       Marrakech,       il       quindici       aprile
millenovecentonovantaquattro,   in  un  unico  esemplare,  in  lingua
inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.
Note esplicative:
   Nel presente Accordo e negli Accordi commerciali multilaterali  si
utilizzano  le  espressioni "paese" e "paesi" per designare qualsiasi
territorio doganale a se' stante Membro dell'OMC.
   Nel caso di un territorio doganale a se' stante  Membro  dell'OMC,
il termine "nazionale" connesso a un'espressione del presente Accordo
o   degli  Accordi  commerciali  multilaterali  si  intende  come  un
riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.
                        ELENCO DEGLI ALLEGATI
                             ALLEGATO I
ALLEGATO 1 A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci
   Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
   Accordo sull'agricoltura
   Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie
   Accordo sui tessili e sull'abbigliamento
   Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
   Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli
           scambi commerciali
   Accordo relativo all'applicazione  dell'articolo  VI  dell'Accordo
           generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
   Accordo  relativo  all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo
           generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
   Accordo sulle ispezioni pre-imbarco
   Accordo relativo alle regole in materia di origine
   Accordo   relativo   alle   procedure   in   materia   di  licenze
      d'importazione
   Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
   Accordo sulle misure di salvaguardia
ALLEGATO 1 B:  Accordo generale sugli scambi di servizi
ALLEGATO 1 C:   Accordo  sugli  aspetti  dei  diritti  di  proprieta'
                intellettuale attinenti al commercio
                             ALLEGATO 2
Intesa  sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione
delle controversie
                             ALLEGATO 3
Meccanismo di esame delle politiche commerciali
                             ALLEGATO 4
Accordi commerciali plurilaterali
Accordo sul commercio di aeromobili civili
Accordo sugli appalti pubblici
Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari
Accordo internazionale sulle carni bovine
                             ALLEGATO I
                            ALLEGATO 1 A
             ACCORDI MULTILATERALI SUGLI SCAMBI DI MERCI
Nota generale sull'interpretazione dell'allegato 1 A:
   In caso di conflitto tra una  disposizione  dell'Accordo  generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di una
altro  Accordo compreso nell'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del  commercio  (denominato  negli  Accordi
dell'allegato 1 A "l'Accordo OMC"), prevale, per quanto riguarda quel
conflitto, la disposizione dell'altro Accordo.
    ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994
1.  L'Accordo  generale  sulle  tariffe doganali e sul commercio 1994
("GATT 1994") comprende:
   a) le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali  e
sul  commercio,  datato  30  ottobre  1947,  allegato all'Atto finale
adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato per  la
preparazione  della  Conferenza  delle  Nazioni Unite sul commercio e
sull'occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria),
come successivamente rettificato,  emendato  o  modificato  ai  sensi
degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in
vigore dell'Accordo OMC;
   b)  le  disposizioni  degli atti giuridici qui di seguito elencati
entrati in vigore nel contesto del GATT  1947  prima  della  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC:
       i)  i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni
          tariffarie;
       ii) i protocolli di adesione (escluse le disposizioni a) rela-
          tive  all'applicazione  provvisoria  e   alla   sospensione
          dell'applicazione  provvisoria  e  b) in base alle quali la
          Parte II del GATT 1947 e' applicabile a titolo  provvisorio
          per  quanto  compatibile con la legislazione esistente alla
          data del Protocollo);
       iii)  le   decisioni   sulle   deroghe   concesse   ai   sensi
          dell'articolo  XXV  del  GATT  1947 e ancora in essere alla
          data di entrata in vigore dell'Accordo OMC (1);
       iv) le altre decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947;
   c) le intese qui di seguito elencate:
       i)  Intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1,
          lettera b) dell'Accordo generale sulle tariffe  doganali  e
          sul commercio 1994;
       ii)    Intesa    sull'interpretazione    dell'articolo    XVII
          dell'Accordo  generale  sulle  tariffe   doganali   e   sul
          commercio 1994;
       iii)  Intesa  sulle  disposizioni  relative  alla bilancia dei
          pagamenti dell'Accordo generale sulle  tariffe  doganali  e
          sul commercio 1994;
       iv)    Intesa    sull'interpretazione    dell'articolo    XXIV
          dell'Accordo  generale  sulle  tariffe   doganali   e   sul
          commercio 1994;
       v)   Intesa  relativa  alle  deroghe  agli  obblighi  previsti
          dall'Accordo  generale  sulle  tariffe   doganali   e   sul
          commercio 1994;
       vi)    Intesa    sull'interpretazione   dell'articolo   XXVIII
          dell'Accordo  generale  sulle  tariffe   doganali   e   sul
          commercio 1994; e
   d) il Protocollo di Marrakech del GATT 1994.
__________________________
1  Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella nota
   7 alle pagine 11 e 12 , della Parte II del documento MTN/FA del 15
   dicembre 1993 e nel documento MTN/FA/Corr. 6 del 21 marzo 1994. In
   occasione  della  sua  prima  sessione, la Conferenza dei Ministri
   stabilira' un elenco aggiornato delle deroghe  oggetto  di  questa
   disposizione,  aggiungendo  le eventuali deroghe concesse ai sensi
   del GATT 1947 dopo il 15 dicembre  1993  e  prima  della  data  di
   entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  ed  eliminando  le deroghe
   scadute prima di tale data.
2. Note esplicative
   a) Per "Parte contraente" nelle  disposizioni  del  GATT  1994  si
intende  "Membro".  Per  "Parte  contraente  meno  avanzata" e "Parte
contraente sviluppata" si intende, rispettivamente, "paese in via  di
sviluppo   Membro"  e  "paese  sviluppato  Membro".  Per  "Segretario
esecutivo" si intende "Direttore generale dell'OMC".
   b)   I   riferimenti   alle   PARTI   CONTRAENTI   che    agiscono
collettivamente   di  cui  all'articolo  XV,  paragrafi  1,  2  e  8,
all'articolo XXXVII e alle note ed articoli XII e XVIII, nonche' alle
disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all'articolo XV,
paragrafi 2, 3,  6,  7  e  9  del  GATT  1994  si  interpretano  come
riferimenti  all'OMC.  Le altre funzioni che le disposizioni del GATT
1994 attribuiscono alle PARTI CONTRAENTI che agiscono collettivamente
sono assegnate alla Conferenza dei Ministri.
   c)   i) Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua inglese, francese
           e spagnola.
       ii) Il testo del GATT 1994 in lingua francese e' soggetto alle
           rettifiche terminologiche  indicate  nell'allegato  A  del
           documento MTN.TNC/41.
      iii)  Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola e' il
           testo del Volume  IV  della  serie  Strumenti  di  base  e
           documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche
           indicate nell'allegato B del documento MTN.TNC/41.
3.  a)  Le disposizioni della Parte II del GATT 1994 non si applicano
alle misure  adottate  da  un  Membro  ai  sensi  di  specifici  atti
legislativi obbligatori, emanati da tale Membro prima di divenire una
Parte  contraente  del  GATT 1947, che vietino l'uso, la vendita o il
noleggio di natanti costruiti  o  riattati  all'estero  per  svolgere
servizi  commerciali  tra  punti  posti nelle acque nazionali o nelle
acque di una zona  economica  esclusiva.  La  presente  esenzione  si
applica  a)  alla proroga o all'immediato rinnovo di una disposizione
non conforme di tale atto legislativo, e b)  all'emendamento  di  una
disposizione  non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura
in  cui  tale  emendamento  non  diminuisce  la   conformita'   delle
disposizione  alla  Parte  II del GATT 1947. La presente esenzione si
applica  unicamente  alle  misure  adottate  ai  sensi   degli   atti
legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di
entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC. Qualora tali atti legislativi
siano  successivamente  modificati  in  modo  tale  da   ridurne   la
conformita'  alla  Parte  II del GATT 1994, essi cessano di rientrare
nel campo di applicazione del presente paragrafo.
   b) La Conferenza dei  Ministri  riesamina  la  presente  esenzione
entro   cinque   anni  dall'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  e
successivamente ogni due anni finche' l'esenzione rimane  in  vigore,
per   verificare   se  sussistono  le  condizioni  che  l'hanno  resa
necessaria.
   c) Un Membro le cui misure siano  coperte  dall'esenzione  di  cui
sopra  presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata
contenente una media mobile quinquennale delle consegne  effettive  e
previste  dei natanti in questione e ulteriori informazioni sull'uso,
sulla vendita, sul  noleggio  o  sulla  riparazione  dei  natanti  in
questione coperti dalla presente esenzione.
   d)  Un  Membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in
modo tale da giustificare una limitazione reciproca  e  proporzionale
dell'uso,  della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti
costruiti nel territorio del Membro che invoca l'esenzione e'  libero
di  introdurre  tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei
Ministri.
   e) La presente esenzione non pregiudica le  soluzioni  relative  a
specifici  aspetti  degli atti legislativi contemplati dalla presente
esenzione negoziate in accordi settoriali o in altra sede.
     INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 1,
   LETTERA b), DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL
                           COMMERCIO 1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e  degli  obblighi
giuridici  derivanti  dall'articolo  II,  paragrafo 1, lettera b), la
natura e il livello degli eventuali "altri dazi  o  oneri"  prelevati
sulle  voci  tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione
sono registrati negli Elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994
in corrispondenza della  voce  tariffaria  cui  si  applicano.  Resta
inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giudiziaria
degli "altri dazi o oneri".
2.  Ai  fini  dell'articolo  II,  la data a decorrere dalla quale gli
"altri dazi o oneri" sono consolidati  e'  il  15  aprile  1994.  Gli
"altri  dazi  o  oneri"  sono  pertanto  registrati  negli Elenchi ai
livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di
una  concessione  o negoziazione di una nuova concessione, la data di
applicazione della voce tariffaria in questione diventa  la  data  di
incorporazione  della  nuova  concessione  nel relativo elenco. Nella
colonna 6 degli elenchi a  fogli  mobili,  comunque,  continuera'  ad
essere  registrata  anche  la  data dell'atto con cui una concessione
relativa a una determinata voce tariffaria e'  stata  originariamente
incorporata nel GATT 1947 o nel GATT 1994.
3.  Si registrano gli "altri dazi o oneri" per tutti i consolidamenti
   tariffari.
4. Qualora  una  voce  tariffaria  sia  gia'  stata  oggetto  di  una
concessione,  il  livello  degli  "altri dazi o oneri" registrato nel
relativo elenco non puo' essere superiore al  livello  in  vigore  al
momento    dell'incorporazione    originale   di   tale   concessione
nell'elenco. Ogni Membro potra' contestare l'esistenza di  un  "altro
dazio  o  onere"  in  quanto  al momento del consolidamento originale
della voce in questione non esisteva alcun "altro dazio o  onere"  di
quel  tipo,  nonche'  la  compatibilita' del livello registrato di un
"altro dazio o onere" con il livello consolidato  precedente, per  un
periodo  di  tre  anni  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso  il
Direttore  generale  dell'OMC  dell'atto  che  incorpora  l'elenco in
questione nel GATT 1994.
5. La registrazione di "altri dazi  o  oneri"  negli  elenchi  lascia
impregiudicata  la  loro  compatibilita'  con  i  diritti  e  con gli
obblighi derivanti dal GATT 1994, fatta eccezione per quelli  di  cui
al  paragrafo  4.  Ogni  Membro conserva il diritto di contestare, in
qualsiasi momento, la compatibilita'  di  qualsiasi  "altro  dazio  o
onere" con tali obblighi.
6.  Ai fini della presente Intesa, si applicano le disposizioni degli
articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994  specificate  ed  applicate
dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie.
7.  Gli  "altri  dazi  o  oneri"  omessi  da un elenco al momento del
deposito dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT  1994
presso  il  Direttore  generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947,
fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo  OMC,  o  presso  il
Direttore  generale dell'OMC in seguito, non possono esservi aggiunti
successivamente, e qualsiasi "altro dazio o onere"  registrato  a  un
livello  inferiore  a  quello in vigore alla data di applicazione non
puo' essere riportato a tale livello, a  meno  che  tali  aggiunte  o
modifiche  non  vengano  effettuate  entro  sei  mesi  dalla  data di
deposito dell'atto.
8. La  decisione  di  cui  al  paragrafo  2  relativa  alla  data  di
applicazione  di  ciascuna  concessione  ai  fini  dell'articolo  II,
paragrafo 1, lettera b)  del  GATT  1994  sostituisce  e  annulla  la
decisione  relativa  alla  data  di applicazione adottata il 26 marzo
1980 (BISD 27S/24).
           INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XVII
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
                                1994
I Membri,
   osservando che l'articolo XVII impone ai Membri degli obblighi per
quanto riguarda le attivita' delle imprese commerciali  di  Stato  di
cui all'articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con
i  principi  generali  del trattamento non discriminatorio prescritto
nel   GATT   1994  per  le  misure  governative  che  interessano  le
importazioni o le esportazioni  da  parte  di  operatori  commerciali
privati;
   osservando  altresi' che i Membri sono soggetti agli obblighi loro
imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che
interessano le imprese commerciali di Stato;
   riconoscendo che la presente Intesa lascia impregiudicate le  dis-
cipline sostanziali previste dall'articolo XVII,
   concordano quanto segue:
1.  Per  garantire  la  trasparenza  delle  attivita'  delle  imprese
commerciali di Stato, i Membri notificano al Consiglio per gli scambi
di merci, affinche' siano esaminate dal gruppo di  lavoro  costituito
ai  sensi  del  paragrafo  5, le imprese corrispondenti alla seguente
definizione operativa:
   "Imprese governative e non governative, ivi  compresi  i  comitati
   per  il  controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o
   diritti speciali o  esclusivi,  ivi  compresi  poteri  statuari  o
   costituzionali,  nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite
   i loro acquisti e le loro vendite il livello o la direzione  delle
   importazioni o delle esportazioni."
L'obbligo  di  tale  notifica  non  si  applica  alle importazioni di
prodotti destinati al consumo  immediato  o  finale  da  parte  della
pubblica  amministrazione  o delle imprese sopra specificate e non ad
essere rivenduti o utilizzati nella  produzione  di  merci  poste  in
vendita.
2. Ciascun Membro analizza la propria politica per quanto riguarda la
presentazione  al  Consiglio  per gli scambi di merci delle notifiche
relative alle imprese  commerciali  di  Stato,  tenendo  conto  delle
disposizioni  della  presente  Intesa.  Nello  svolgere tale analisi,
ciascun Membro dovrebbe tener presente  l'esigenza  di  garantire  la
massima  trasparenza  possibile  nelle  proprie notifiche, al fine di
consentire una chiara valutazione delle modalita' di  gestione  delle
imprese  oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni
sul commercio internazionale.
3. Le notifiche sono compilate in conformita' con il questionario sul
commercio di Stato adottato il  24  maggio  1960  (BISD  9S/184-185),
fermo restando che i Membri notificano le imprese di cui al paragrafo
1  indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni
o esportazioni.
4. Qualsiasi Membro che abbia motivo di ritenere che un altro  Membro
non  abbia  adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica puo'
sollevare la  questione  con  il  Membro  interessato.    Qualora  la
questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso puo' presentare
una  contronotifica  al  Consiglio per gli scambi di merci, affinche'
venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo
5, informandone contestualmente il Membro interessato.
5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto  del  Consiglio  per
gli  scambi  di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche.
Alla luce di tale esame e fatto salvo l'articolo XVII,  paragrafo  4,
lettera  c),  il  Consiglio  per  gli  scambi di merci puo' formulare
raccomandazioni in merito  all'adeguatezza  delle  notifiche  e  alla
necessita'  di  ulteriori  informazioni.  Il gruppo di lavoro esamina
altresi', alla  luce  delle  notifiche  ricevute,  l'adeguatezza  del
questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle
imprese  commerciali  di  Stato  oggetto  della  notifica  di  cui al
paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i
tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese,  nonche'  i
tipi  di  attivita' svolte da dette imprese, che possono rivestire un
interesse  ai  fini  dell'articolo  XVII.   Resta   inteso   che   il
Segretariato  fornisce  al  gruppo di lavoro un documento generale di
inquadramento sulle attivita' delle imprese commerciali di Stato  che
interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di
lavoro e' aperta a tutti i Membri che manifestano la loro volonta' di
farne  parte.  Il  gruppo  di  lavoro  si  riunisce  entro  un anno a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  e
successivamente  almeno una volta all'anno e presenta annualmente una
relazione al Consiglio per gli scambi di merci 1.
___________________________
1 Le attivita' di questo gruppo di lavoro sono coordinate con  quelle
  del  gruppo  di  lavoro di cui alla Sezione III della Decisione dei
  Ministri sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994.
   INTESA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
                                1994
I Membri,
   riconoscendo le disposizioni  dell'articolo  XII  e  dell'articolo
XVIII,  lettera  B  del  GATT  1994  e  la Dichiarazione sulle misure
commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il
28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denominata nella presente  Intesa
"  la  Dichiarazione del 1979") e al fine di chiarificare le suddette
disposizioni 1,
   concordano quanto segue:
Applicazione delle misure
1. I Membri confermano il loro impegno ad  annunciare  pubblicamente,
il piu' presto possibile, il calendario per l'abolizione delle misure
restrittive  alle  importazioni  adottate  per motivi di bilancia dei
pagamenti. Resta inteso  che  i  suddetti  calendari  possono  essere
opportunamente   modificati  per  tener  conto  dell'evolversi  della
situazione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un  calendario
non   sia   pubblicamente  annunciato  da  un  Membro,  detto  Membro
giustifica i motivi per i quali non l'ha fatto.
2. I Membri confermano il oro impegno a privilegiare  le  misure  che
hanno  meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure (denomi-
nate nella presente Intesa "misure basate sui prezzi") comprendono le
sovrattasse sulle importazioni,  i  depositi  cauzionali  obbligatori
sulle  importazioni  o  altre  misure  commerciali equivalenti che si
ripercuotono sul prezzo delle  merci  importate.  Resta  inteso  che,
nonostante  le  disposizioni  dell'articolo  II, le misure basate sui
prezzi adottate per motivi di bilancia dei pagamenti  possono  essere
applicate  da  un Membro in aggiunta ai dazi iscritti nel suo elenco.
Il Membro in questione, inoltre, indica chiaramente  e  distintamente
di  quanto  la  misura  basata sul prezzo eccede il dazio consolidato
secondo le procedure di notifica delle presente Intesa.
3. I Membri cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantita-
tive per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di  una
situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui
prezzi   non   possano   arrestare  un  brusco  deterioramento  della
situazione  dei  pagamenti con l'estero.   Qualora un Membro applichi
restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le  misure
basate  sui  prezzi  non  costituiscono  uno  strumento  adeguato per
affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un Membro  che
mantiene    restrizioni    quantitative   indica   nelle   successive
consultazioni i progressi compiuti in direzione di una  significativa
riduzione  dell'incidenza  e dell'effetto restrittivo di tali misure.
Resta inteso che per uno stesso prodotto non si puo'  applicare  piu'
di  un  tipo  di  misura  restrittiva sulle importazioni adottata per
motivi di bilancia dei pagamenti.
4. I Membri confermano che le misure restrittive  sulle  importazioni
adottate   per  motivi  di  bilancia  dei  pagamenti  possono  essere
applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni
e non  possono  eccedere  quanto  e'  necessario  per  affrontare  la
situazione  della  bilancia  dei  pagamenti.  Al  fine di minimizzare
eventuali effetti protezionistici collaterali, i Membri  amministrano
le   restrizioni   in  modo  trasparente.  Le  autorita'  del  Membro
importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai  criteri
impiegati  per  determinare  i  prodotti soggetti a restrizioni. Come
previsto  all'articolo  XII,  paragrafo  3  e   all'articolo   XVIII,
paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i Membri possono
escludere  o  limitare  l'applicazione  delle  sovrattasse  applicate
indiscriminatamente o delle altre  misure  applicate  per  motivi  di
bilancia dei pagamenti.
__________________________
(1)  Nessun  elemento  della  presente  Intesa  intende  modificare i
  diritti e gli obblighi dei  Membri  previsti  dall'articolo  XII  o
  dall'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994. Le disposizioni degli
  articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994  sviluppate  e  applicate
  dall'Intesa sulla risoluzione  delle  controversie  possono  essere
  invocate    in    relazione   a   qualsiasi   questione   derivante
  dall'applicazione di misure restrittive  all'importazione  adottate
  per motivi di bilancia dei pagamenti.
Per  "prodotti  essenziali"  si  intendono  prodotti che rispondono a
necessita' di consumo elementari o  che  contribuiscono  agli  sforzi
compiuti da un Membro per migliorare la situazione della sua bilancia
dei  pagamenti,  quali  i  beni  strumentali  o  i fattori produttivi
necessari per la produzione. Nell'amministrazione  delle  restrizioni
quantitative,  i  Membri  ricorrono  al  rilascio discrezionale delle
licenze solo quando e' inevitabile ed eliminano progressivamente tale
regime. Si forniscono adeguate giustificazioni in merito  ai  criteri
utilizzati  per  determinare  le quantita' o i valori di importazioni
accettabili.
Procedure per le consultazioni relative alle bilance dei pagamenti
5. Il Comitato restrizioni  per  motivi  di  bilancia  dei  pagamenti
(denominato  nella presente Intesa "il Comitato") tiene consultazioni
per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate
per motivi di bilancia dei pagamenti. La partecipazione  al  Comitato
e'  aperta  a  tutti  i  Membri  che manifestano la volonta' di farne
parte. Il Comitato segue le procedure per le  consultazioni  relative
alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28
aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella presente Intesa "proce-
dure  di  consultazione  complete"),  nel rispetto delle disposizioni
elencate qui di seguito.
6.  Un  Membro  che  applica  nuove  restrizioni o innalza il livello
generale   delle   sue   restrizioni   in    vigore    intensificando
sostanzialmente  le misure, avvia consultazioni con il Comitato entro
quattro mesi dall'adozione di tali misure. Il Membro che adotta  tali
misure   puo'  richiedere  che  si  tengano  consultazioni  ai  sensi
dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o,  a  seconda  dei  casi,
dell'articolo  XVIII,  paragrafo  12, lettera a). Qualora non vengano
presentate richieste in tal senso, il Presidente del Comitato  invita
il  Membro  a  tenere  tali  consultazioni. Tra i fattori che possono
essere   esaminati   nell'ambito   delle   consultazioni    rientrano
l'introduzione  di  nuovi  tipi  di  misure restrittive ai fini della
bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni
o un aumento del numero dei prodotti coperti.
7.  Tutte  le  restrizioni  applicate  per  motivi  di  bilancia  dei
pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al Comitato ai
sensi  dell'articolo  XII,  paragrafo  4,  lettera b) o dell'articolo
XVIII, paragrafo 12, lettera  b),  fatta  salva  la  possibilita'  di
modificare la periodicita' delle consultazioni d'intesa con il Membro
con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura
di revisione eventualmente raccomandata dal Consiglio generale.
8.  Le consultazioni si possono svolgere conformemente alle procedure
semplificate approvate il 19 dicembre 1972 (BISD  20S/47-49,  denomi-
nate nella presente Intesa "procedure di consultazione semplificate")
nel  caso di paesi meno avanzati Membri o nel caso di paesi in via di
sviluppo  Membri   impegnati   in   programmi   di   liberalizzazione
conformemente a un calendario presentato al Comitato in consultazioni
precedenti.  Si possono inoltre utilizzare procedure di consultazione
semplificate  quando  e'  in   programma   l'esame   della   politica
commerciale  di un paese in via di sviluppo Membro per lo stesso anno
civile in cui cade la data fissata per le  consultazioni.  In  questi
casi,   la   decisione   se   ricorrere  o  meno  alle  procedure  di
consultazione complete si prende in  base  ai  fattori  elencati  nel
paragrafo 8 della Dichiarazione del 1979. Fatta eccezione per il caso
dei  paesi  meno avanzati Membri, non si possono svolgere piu' di due
consultazioni  successive  secondo  le  procedure  di   consultazione
semplificate.
Notifica e documentazione
9. I Membri notificano al Consiglio generale l'introduzione di misure
restrittive sulle importazioni per motivi di bilancia dei pagamenti o
qualsiasi  cambiamento  apportato  all'applicazione  di  tali misure,
nonche' qualsiasi modifica apportata al calendario  per  l'abolizione
di  tali  misure  annunciato  ai sensi del paragrafo 1. I cambiamenti
significativi sono notificati al Consiglio generale prima  di  essere
annunciati  o  entro  i  30  giorni successivi al loro annuncio. Ogni
anno,  ciascun  Membro   fornisce   al   Segretariato   un   notifica
consolidata,  comprendente  tutti  i cambiamenti apportati a leggi, a
regolamenti,  a  dichiarazioni  politiche  o  a   pubblici   annunci,
affinche'  siano  esaminati  dai  Membri.  Le  notifiche  comprendono
informazioni esaurienti per quanto possibile, a livello  della  linea
tariffaria,  sul tipo di misure applicate, sui criteri utilizzati per
la  loro  amministrazione,  sui  prodotti  coperti   e   sui   flussi
commerciali interessati.
10.  A  richiesta di un Membro, le notifiche possono essere esaminate
dal Comitato. Detto esame si limita al  chiarimento  degli  specifici
problemi   sollevati   da  una  notifica  o  alla  valutazione  della
necessita' di una consultazione ai sensi dell'articolo XII, paragrafo
4, lettera a) o dell'articolo XVIII,  paragrafo  12,  lettera  a).  I
Membri  che  hanno motivo di credere che una misura restrittiva sulle
esportazioni applicata da un altro  Membro  sia  stata  adottata  per
motivi  di  bilancia  dei  pagamenti  possono sottoporre la questione
all'attenzione del Comitato.  Il  Presidente  del  Comitato  richiede
informazioni  sulla  misura in questione e le mette a disposizione di
tutti i Membri.  Fatto salvo il diritto di ogni membro  del  Comitato
di  chiedere  adeguati  chiarimenti nel corso delle consultazioni, si
possono presentare anticipatamente  domande  al  Membro  con  cui  si
tengono le consultazioni.
11.  Il  Membro  con  cui  si  tengono le consultazioni predispone un
Documento di base per le  consultazioni  che,  oltre  ad  ogni  altra
informazione   ritenuta  pertinente,  dovrebbe  comprendere:  a)  una
rassegna della situazione e  delle  prospettive  della  bilancia  dei
pagamenti, ivi compresa un'analisi dei fattori interni ed esterni che
incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure
di  politica interna adottate per ripristinare un equilibrio solido e
duraturo; b) una descrizione esauriente delle  restrizioni  applicate
per  motivi  di  bilancia  dei pagamenti, della loro base giuridica e
delle disposizioni prese  per  ridurne  gli  effetti  protezionistici
collaterali;   c)   le  misure  adottate  successivamente  all'ultima
consultazione per alleviare le restrizioni sulle  importazioni,  alla
luce delle conclusioni del Comitato; d) un piano per l'eliminazione e
la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso,
si puo' fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche
o  relazioni  presentate  all'OMC.  Nel  quadro  delle  procedure  di
consultazione  semplificate,  il  Membro  con  cui  si   tengono   le
consultazioni   presenta  una  dichiarazione  scritta  contenente  le
informazioni essenziali sugli  elementi  compresi  nel  Documento  di
base.
12.  Al fine di facilitare le consultazioni nell'ambito del Comitato,
il Segretariato predispone un documento  fattuale  retrospettivo  che
tratti  i  diversi  aspetti  del  piano di consultazioni. Nel caso di
paesi in via di sviluppo Membri, il documento del  Segretariato  deve
includere  materiale  retrospettivo  ed  analitico  pertinente  circa
l'influenza dell'ambiente commerciale esterno sulla situazione  della
bilancia  dei  pagamenti  e  sulle  previsioni  del Membro con cui si
tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via di sviluppo
Membro, i servizi di assistenza tecnica del  Segretariato  coadiuvato
nella preparazione dei documenti per le consultazioni.
Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti
13.  Il  Comitato  presenta  una  relazione  al Consiglio generale in
merito alle proprie consultazioni. Quando si sono  utilizzate  proce-
dure  di  consultazione  complete,  la relazione dovrebbe indicare le
conclusioni del Comitato rispetto ai diversi elementi  del  piano  di
consultazione,  nonche'  i  fatti  e  i motivi su cui si fondano tali
conclusioni. Il  Comitato  fa  il  possibile  per  incorporare  nelle
proprie  conclusioni  proposte  di raccomandazioni volte a promuovere
l'applicazione dell'articolo XII e dell'articolo  XVIII,  lettera  B,
della Dichiarazione del 1979 e della presente Intesa. Nei casi in cui
e'  stato  presentato  un  calendario  per  l'abolizione delle misure
restrittive  adottate  per  motivi  di  bilancia  dei  pagamenti,  il
Consiglio generale puo' raccomandare che un Membro sia considerato in
regola con i suoi obblighi previsti dal GATT 1994  a  condizione  che
rispetti  detto  calendario.  Ogniqualvolta  il Consiglio generale ha
formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e  gli  obblighi  dei
Membri sono valutati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di
specifiche  proposte  di  raccomandazione  del Consiglio generale, le
conclusioni del Comitato dovrebbero  riportare  le  diverse  opinioni
espresse  in  seno al Comitato. Qualora si siano utilizzate le proce-
dure di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una
sintesi dei principali elementi discussi in seno al  Comitato  e  una
decisione  sull'eventuale  necessita'  di  procedure di consultazione
complete.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
           INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXIV
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
                                1994
I Membri,
   viste le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT 1994,
   riconoscendo che le unioni doganali e le zone  di  libero  scambio
sono    notevolmente   aumentate   di   numero   e   per   importanza
dall'istituzione del  GATT  1947  e  coprono  attualmente  una  quota
significativa del commercio mondiale;
   riconoscendo  il  contributo all'espansione del commercio mondiale
che puo' derivare da una maggiore integrazione tra le economie  delle
parti di tali accordi;
   riconoscendo    altresi'    che   tale   contributo   aumenta   se
l'eliminazione  dei  dazi  e  degli  altri  regolamenti   commerciali
restrittivi  tra  i  territori  costituenti  si  estende  a tutti gli
scambi,  e  si  riduce  se  ne  vengono  esclusi  importanti  settori
commerciali;
   ribadendo   che   lo   scopo   di  tali  accordi  dovrebbe  essere
l'agevolazione degli scambi tra i  territori  costituenti  e  non  la
frapposizione  di  ostacoli  agli  scambi  degli  altri  Membri con i
suddetti  territori;  e  che  nella  loro  formazione  o   nel   loro
ampliamento  le  rispettive  parti  dovrebbero  evitare  quanto  piu'
possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri Membri;
   convinti inoltre della necessita'  di  rendere  piu'  efficace  il
ruolo  del  Consiglio  per  gli  scambi  di  merci nell'esaminare gli
accordi notificati ai sensi dell'articolo XXIV, chiarendone i criteri
e le procedure di valutazione  degli  accordi  nuovi  o  ampliati,  e
rendendo piu' trasparenti tutti gli accordi di cui all'articolo XXIV;
   riconoscendo  la  necessita'  di  un'interpretazione  comune degli
obblighi dei membri derivanti dall'articolo XXIV, paragrafo 12,
   concordano quanto segue:
1. Per essere conformi all'articolo XXIV, le unioni doganali, le zone
di  libero  scambio  e  gli  accordi  interinali  che  portano   alla
formazione  di  un'unione  doganale  o  di una zona di libero scambio
devono soddisfare, tra l'altro, le disposizioni dei paragrafi da 5  a
8 di tale articolo.
Articolo XXIV, paragrafo 5
2.  La  valutazione ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera
a)  dell'incidenza  generale  dei  dazi  e  degli  altri  regolamenti
commerciali  applicabili  prima  e  dopo  la  formazione di un'unione
doganale si basa, per quanto riguarda i dazi  e  gli  oneri,  su  una
stima  complessiva  della media ponderata delle aliquote tariffarie e
dei dazi doganali riscossi. Detta stima  si  basa  sulle  statistiche
delle  importazioni  relative a un periodo rappresentativo precedente
fornite dall'unione doganale, a  livello  di  linea  tariffaria,  per
valori  e  per  quantitativi,  suddivise  per paese OMC d'origine. Il
Segretariato calcola le medie ponderate delle aliquote  tariffarie  e
dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima
delle  offerte  tariffarie  nei  negoziati  commerciali multilaterali
dell'Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli  oneri  da  prendere  in
considerazione  sono  le  aliquote  di dazio applicate. Ai fini della
stima complessiva dell'incidenza degli altri regolamenti  commerciali
per  i quali risultano difficili la quantificazione e l'aggregazione,
si riconosce che puo' essere necessario esaminare le singole  misure,
i  singoli  regolamenti, i prodotti contemplati, e flussi commerciali
interessati.
3.  Salvo  casi  eccezionali,  il  ragionevole  intervallo   di   cui
all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10
anni.  Nei  casi  in  cui  i  Membri  parti  di un accordo interinale
ritengono che 10 anni siano insufficienti,  essi  devono  fornire  al
Consiglio  per  gli  scambi di merci una spiegazione esauriente della
necessita' di un periodo piu' lungo.
Articolo XXIV, paragrafo 6
4. L'articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le  procedure  da  seguire
quando  un  Membro  che  forma  un'unione  doganale intende aumentare
un'aliquota di  dazio  consolidata.  A  questo  proposito,  i  Membri
ribadiscono   che  la  procedura  specificata  nell'articolo  XXVIII,
sviluppata negli orientamenti adottati  il  10  novembre  1980  (BISD
27S/26-28)  e  nell'Intesa  sull'interpretazione dell'articolo XXVIII
del GATT 1994,  dev'essere  avviata  prima  che  siano  modificate  o
revocate  le  concessioni  tariffarie  alla  formazione  di un'unione
doganale o alla conclusione di un accordo interinale che  porta  alla
formazione di un'unione doganale.
5.  I  negoziati  di  cui sopra sono avviati in buona fede al fine di
trovare adeguamenti compensativi  reciprocamente  soddisfacenti.  Nel
corso  di detti negoziati, come prevede l'articolo XXIV, paragrafo 6,
si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri
costituenti dell'unione doganale alla sua  formazione  rispetto  alla
stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti
a  fornire  il necessario adeguamento compensativo, l'unione doganale
dovrebbe offrire una compensazione, che puo'   prendere la  forma  di
riduzioni  dei  dazi  su  altre  linee tariffarie. Tale offerta viene
presa in considerazione dai Membri che hanno diritti di  negoziazione
nel  consolidamento  modificato  o  revocato.  Qualora  l'adeguamento
compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati.
Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo
nei  negoziati  sugli  adeguamenti  compensativi  svolti   ai   sensi
dell'articolo  XXVIII,  sviluppato  dall'Intesa  sull'interpretazione
dell'articolo XXVIII del GATT 1994, entro un  termine  ragionevole  a
decorrere  dall'inizio  dei  negoziati, l'unione doganale e' comunque
libera di modificare o revocare le concessioni: i Membri  interessati
sono  in  tal  caso  liberi  di  revocare concessioni sostanzialmente
equivalenti conformemente all'articolo XXVIII.
6. Il GATT 1994 non impone ai Membri che beneficiano di una riduzione
dei dazi a seguito della formazione di  un'unione  doganale  o  della
conclusione  di  un  accordo  interinale che porta alla formazione di
un'unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti  compensativi
ai suoi costituenti.
Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio
7.  Tutte  le  notifiche  effettuate  ai  sensi  dell'articolo  XXIV,
paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo  di  lavoro  alla
luce  delle  disposizioni  pertinenti del GATT 1994 e del paragrafo 1
della presente Intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio  per
gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il
Consiglio  per  gli scambi di merci puo' formulare le raccomandazioni
ai Membri che ritiene opportune.
8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il  gruppo  di  lavoro
puo'  formulare  nella  sua  relazione  adeguate  raccomandazioni sul
calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la
formazione dell'unione doganale o della zona di  libero  scambio.  Se
necessario, puo' disporre che l'accordo venga esaminato piu' a fondo.
9.  I  Membri parti di un accordo interinale notificano i cambiamenti
sostanziali apportati al programma  di  attuazione  e  al  calendario
compresi  in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che, a
richiesta, esamina tali cambiamenti.
10. Qualora un accordo interinale notificato ai  sensi  dell'articolo
XXIV,   paragrafo  7,  lettera  a)  non  comprenda  un  programma  di
attuazione  e  un  calendario,  contrariamente  a   quanto   previsto
all'articolo  XXIV,  paragrafo  5,  lettera  c),  il gruppo di lavoro
raccomanda nella sua relazione tale programma e tale  calendario.  Le
parti  non mantengono ne' pongono in essere, a seconda dei casi, tale
accordo se non sono disposte a modificarlo in  conformita'  con  tali
raccomandazioni.   Si   prevede   un  riesame  dell'attuazione  delle
raccomandazioni.
11. Come previsto dalle PARTI CONTRAENTI del  GATT  1947  nelle  loro
istruzioni  al  Consiglio del GATT 1947 relative alle relazioni sugli
accordi regionali (BISD 18S/38), le unioni doganali e  i  costituenti
di  zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio per
gli scambi di  merci  relazioni  sul  funzionamento  dell'accordo  in
questione.  Qualsiasi  significativo  cambiamento  e/o sviluppo degli
accordi va segnalato appena si verifica.
Risoluzione delle controversie
12. Le disposizioni degli  articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994,
sviluppate   e   applicate   dall'intesa   sulla   risoluzione  delle
controversie,  possono  essere  invocate  in  relazione  a  qualsiasi
questione     derivante    dall'applicazione    delle    disposizioni
dell'articolo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero
scambio o agli accordi interinali  che  portano  alla  formazione  di
un'unione doganale o di una zona di libero scambio.
Articolo XXIV, paragrafo 12
13.   Nell'ambito   del  GATT  1994,  ciascun  Membro  e'  pienamente
responsabile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994  e  adotta
le  misure  cui  puo'  ragionevolmente  ricorrere  per garantire tale
rispetto da parte delle amministrazioni e delle autorita' regionali e
locali sul suo territorio.
14. Le disposizioni degli  articoli  XXII  e  XXIII  del  GATT  1994,
sviluppate   e   applicate   dall'Intesa   sulla   risoluzione  delle
controversie, possono essere invocate in relazione  alle  misure  che
incidono  sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o autorita'
regionali o locali sul territorio di un Membro.  Quando  l'Organo  di
conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non e'
stata  osservata,  il  Membro  responsabile adotta le misure cui puo'
ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui
non e' stato possibile  garantire  tale  rispetto,  si  applicano  le
disposizioni  relative  alla  compensazione  e alla sospensione delle
concessioni o degli altri obblighi.
15.  Ciascun  Membro  si  impegna  a  considerare  favorevolmente  le
osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che
incidono sul funzionamento del GATT 1994  prese  nel  territorio  del
primo  Membro  e  ad  offrire  adeguate occasioni di consultazione in
proposito.
         INTESA RELATIVA ALLE DEROGHE AGLI OBBLIGHI PREVISTI
    DALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
                                1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga gia' in  essere
descrive  le  misure  che  il  Membro intende adottare, gli specifici
obiettivi politici che il Membro si  prefigge  e  i  motivi  che  gli
impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi
derivanti dal GATT 1994.
2.  Qualsiasi  deroga  in  essere  alla  data  di  entrata  in vigore
dell'Accordo  OMC  scade,  a  meno  che  non  sia   stata   prorogata
conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell'articolo IX
dell'Accordo  OMC,  alla data prevista per la sua scadenza o, se tale
data e' precedente, a due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo OMC.
3.  Qualsiasi  Membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal
GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa
    a) del mancato  rispetto,  da  parte  del  Membro  cui  e'  stata
       concessa  una deroga, delle modalita' e delle condizioni della
       deroga, o
    b) dell'applicazione di una misura compatibile con le modalita' e
       le condizioni di una deroga
puo' invocare le disposizioni  dell'articolo  XXIII  del  GATT  1994,
sviluppate   e   applicate   dall'Intesa   sulla   risoluzione  delle
controversie.
          INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXVIII
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
                                1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Ai fini della modifica o  della  revoca  di  una  concessione,  si
considera   che  il  Membro  che  ha  la  piu'  alta  percentuale  di
esportazioni interessate  da  quella  concessione  (vale  a  dire  di
esportazioni  del  prodotto  in questione verso il mercato del Membro
che modifica o revoca la concessione) rispetto al  totale  delle  sue
esportazioni  abbia  un  interesse  in quanto fornitore principale, a
meno che non abbia gia' un diritto in quanto negoziatore originale  o
un  interesse  in  quanto fornitore principale ai sensi dell'articolo
XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il  presente  paragrafo
sara'  riesaminato  dal Consiglio per gli scambi di merci cinque anni
dopo l'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  per  stabilire  se  il
presente  criterio  ha funzionato in modo soddisfacente nel garantire
una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore  dei  Membri
esportatori  di  piccole  e  medie  dimensioni. In caso contrario, si
valutera' l'opportunita' di eventuali miglioramenti, ivi compresa,  a
condizione  che  siano  disponibili  dati  adeguati, l'adozione di un
criterio basato sulla percentuale di esportazioni  interessata  dalla
concessione  rispetto  alle  esportazioni  del  prodotto in questione
verso tutti i mercati.
2.  Qualora  un  Membro  ritenga  di  avere  un  interesse  in quanto
fornitore  principale  ai  sensi  del  paragrafo  1,  esso   dovrebbe
comunicare   la  sua  richiesta  per  iscritto,  giustificandola  con
elementi di prova, al Membro che intende modificare  o  revocare  una
concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato.  In questi
casi  si  applica  il paragrafo 4 delle "Procedure di negoziazione ai
sensi dell'articolo  XXVIII"  adottate  il  10  novembre  1980  (BISD
27S/26-28).
3.  Nel  determinare  quali  Membri  hanno  un  interesse  in  quanto
fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente  Intesa
o  ai  sensi  dell'articolo  XXVIII,  paragrafo  1)  o  un  interesse
sostanziale, si  prendono  in  considerazione  solo  gli  scambi  del
prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione
piu'  favorita  (NPF).  Tuttavia, si prendono in considerazione anche
gli  scambi  del  prodotto  interessato   avvenuti   nell'ambito   di
preferenze  non  contrattuali se essi hanno cessato di beneficiare di
tale  trattamento  preferenziale,  assumendo  pertanto  carattere  di
scambi  NPF,  al  momento  della  negoziazione della modifica o della
revoca della concessione, o  lo  faranno  entro  la  conclusione  dei
negoziati.
4.  Quando  viene  modificata  o  revocata una concessione tariffaria
relativa a un prodotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il  quale
non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera
che  il Membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore originale
relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto  e'  o  era
precedentemente  classificato  abbia un diritto in quanto negoziatore
originale sulla concessione in questione. Per determinare l'interesse
in quanto fornitore principale e l'interesse  sostanziale  e  per  il
calcolo  della  compensazione  si  tiene  conto,  tra  l'altro, della
capacita'  produttiva  e  degli  investimenti  relativi  al  prodotto
interessato  nel  Membro  esportatore e delle stime di crescita delle
esportazioni, nonche' delle previsioni sulla domanda del prodotto nel
Membro importatore. Ai fini  del  presente  paragrafo,  l'espressione
"prodotto  nuovo"  si intende come comprensiva di una voce tariffaria
creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente.
5. Qualora  un  Membro  ritenga  di  avere  un  interesse  in  quanto
fornitore   principale  ai  sensi  del  paragrafo  4,  esso  dovrebbe
comunicare  la  sua  richiesta  per  iscritto,  giustificandola   con
elementi  di  prova,  al Membro che intende modificare o revocare una
concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato.  In questi
casi si applica il paragrafo 4 delle "procedure  di  negoziazione  ai
sensi dell'articolo XXVIII" sopra citate.
6.  Quando  una concessione tariffaria illimitata e' sostituita da un
contingente  tariffario,  l'ammontare  della  compensazione   fornita
dovrebbe  essere  superiore all'ammontare degli scambi effettivamente
interessati  dalla  modifica  della  concessione.  Il  calcolo  della
compensazione  dovrebbe  basarsi  sulla  differenza  tra  gli  scambi
prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta  inteso
che  il  calcolo  degli  scambi  prevedibili  per  il futuro dovrebbe
basarsi sul piu' elevato dei due valori seguenti:
    a)  la  media   annuale   degli   scambi   nell'ultimo   triennio
       rappresentativo  aumentata del tasso di crescita medio annuale
       delle  importazioni  dello  stesso   periodo,   o,   se   tale
       percentuale e' piu' elevata, del 10%;
    b) gli scambi dell'ultimo anno aumentati del 10%.
In  nessun  caso la compensazione richiesta a un Membro puo' superare
quella che comporterebbe la revoca completa della concessione.
7.  A  ogni  Membro  che  abbia  un  interesse  in  quanto  fornitore
principale,  ai  sensi  del  paragrafo  1  della  presente  Intesa  o
dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, in  relazione  a  una  concessione
modificata  o  revocata si riconosce un diritto in quanto negoziatore
originale  nelle  concessioni  compensative,  a  meno  che  i  Membri
interessati non concordino un'altra forma di compensazione.
                       PROTOCOLLO DI MARRAKECH
    DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO
                                1994
I Membri,
   avendo condotto negoziati nell'ambito del GATT 1947, conformemente
alla Dichiarazione dei Ministri sull'Uruguay Round,
   concordano quanto segue:
1.  L'elenco  relativo  a  un  Membro allegato al presente Protocollo
diventa l'Elenco del GATT 1994 relativo a quel Membro  il  giorno  in
cui  l'Accordo  OMC  entra  in  vigore  per  quel Membro. Gli elenchi
presentati in conformita' della Decisione dei Ministri sulle misure a
favore dei paesi meno avanzati si considerano  allegati  al  presente
protocollo.
2.  Salvo  diverse indicazioni nell'Elenco di un Membro, le riduzioni
tariffarie concordate da ciascun Membro  sono  introdotte  attraverso
cinque  riduzioni  identiche  delle  aliquote,  la  prima delle quali
diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell'Accordo  OMS.
Ogni  riduzione  successiva  diventa  applicabile  il  1  gennaio  di
ciascuno degli anni seguenti, e l'aliquota finale diventa applicabile
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo  OMC,
salvo  diverse  indicazioni nell'Elenco di quel Membro. Salvo diverse
indicazioni nel suo Elenco,  un  Membro  che  accetta  l'Accordo  OMC
successivamente  alla  sua  entrata in vigore rende applicabili, alla
data in cui l'Accordo entra in  vigore  per  quel  Membro,  tutte  le
riduzioni di aliquota gia' avvenute nonche' le riduzioni che ai sensi
della   frase   precedente   esso  sarebbe  stato  tenuto  a  rendere
applicabili il 1 gennaio  seguente,  e  rende  applicabili  tutte  le
riduzioni  di  aliquota  rimanenti  secondo il calendario specificato
nella frase precedente. In ogni  fase,  l'aliquota  ridotta  dovrebbe
essere   arrotondata  alla  prima  cifra  decimale.  Per  i  prodotti
agricoli,   definiti   ai   sensi   dell'articolo   2    dell'Accordo
sull'agricoltura,  l'introduzione progressiva delle riduzioni avviene
come specificato nelle relative parti degli elenchi.
3. A  richiesta,  l'attuazione  delle  concessioni  e  degli  impegni
contenuti  negli  elenchi allegati al presente protocollo e' soggetta
ad esame multilaterale da parte dei Membri, fatti salvi i  diritti  e
gli   obblighi   dei   Membri   derivanti   dagli  Accordi  figuranti
all'allegato 1A dell'Accordo OMC.
4. Dopo che l'elenco  relativo  a  un  Membro  allegato  al  presente
protocollo  e'  diventato  un Elenco del GATT 1994 conformemente alle
disposizioni del  paragrafo  1,  il  suddetto  Membro  e'  libero  di
sospendere  o  revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la
concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il  cui
principale  fornitore  sia  qualsiasi  altro partecipante all'Uruguay
Round il cui elenco non e' ancora diventato un Elenco del GATT  1994.
Tale  misura,  tuttavia,  puo'  essere  presa  solo  dopo  aver  dato
preavviso  scritto  al  Consiglio  per  gli  scambi  di merci di tale
sospensione o revoca di una concessione e dopo  che  si  sono  tenute
consultazioni,  a  richiesta,  con  qualsiasi  Membro  il  cui elenco
relativo al prodotto in questione sia diventato un  Elenco  del  GATT
1994  e che abbia un interesse sostanziale nei confronti del prodotto
in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revocata si
applica a decorrere dal giorno in cui  l'elenco  del  Membro  che  ha
l'interesse in quanto fornitore principale diventa un Elenco del GATT
1994.
5.    a)  Fatte  salve  le  disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2
       dell'Accordo  sull'agricoltura,  ai   fini   dei   riferimenti
       contenuti  nell'articolo  II, paragrafo 1, lettere b) e c) del
       GATT 1994 alla data di tale accordo, la data  applicabile  per
       quanto  riguarda  ciascun  prodotto oggetto di una concessione
       prevista in un elenco  di  concessioni  allegato  al  presente
       protocollo e' la data del presente protocollo.
    b)  Ai  fini del riferimento fatto nell'articolo II, paragrafo 6,
       lettera a) del GATT 1994 alla data di tale  accordo,  la  data
       applicabile  per  quanto  riguarda  un  elenco  di concessioni
       allegato al  presente  protocollo  e'  la  data  del  presente
       protocollo.
6.  In  caso di modifica o di revoca di concessioni relative a misure
non tariffarie contenute nella Parte III degli elenchi, si  applicano
le disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e le "Procedure di
negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII" adottato il 10 novembre 1980
(BISD  27S/26-28) Tale eventualita' lascia impregiudicati i diritti e
gli obblighi dei Membri derivanti dal GATT 1994.
7. In ciascun caso in cui un elenco allegato al  presente  protocollo
si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole
di  quello  previsto  per  tale prodotto negli elenchi del GATT 1947,
prima che entri in vigore l'Accordo OMC, si ritiene che il Membro cui
si  riferisce  l'elenco  abbia  preso  le  adeguate  iniziative   che
sarebbero  state  altrimenti  necessarie  ai sensi delle disposizioni
pertinenti dell'articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni
del presente paragrafo si applicano unicamente all'Egitto, al  Peru',
al Sudafrica e all'Uruguay.
8.  Gli  elenchi allegati al presente protocollo fanno fede in lingua
inglese, francese o spagnola, cosi' come e'  specificato  in  ciascun
elenco.
9. La data del presente protocollo e' il 15 aprile 1994.
(Gli   elenchi   concordati  dai  partecipanti  saranno  allegati  al
protocollo di Marrakech nella copia  dell'Accordo  OMC  destinata  al
trattato.)
                      ACCORDO SULL'AGRICOLTURA
I Membri,
   Avendo  deciso  di  porre  le  basi  per l'avvio di un processo di
riforma  degli  scambi  agricoli  conformemente  agli  obiettivi  dei
negoziati enunciati nella Dichiarazione di Punta del Este;
   Ricordando  che  l'obiettivo  a  lungo  termine da essi concordato
nell'esame di medio periodo dell'Uruguay Round e'  di  instaurare  un
sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si
dovrebbe  avviare  un processo di riforma mediante la negoziazione di
impegni in materia di sostegno  e  protezione,  nonche'  introducendo
norme  e regole GATT rafforzate e piu' efficaci sul (FRASE INCOMPLETA
GIA' DALL'ORIGINALE)
   Ricordando  inoltre  che  l'obiettivo  a lungo termine sopracitato
comporta riduzioni  progressive  sostanziali  del  sostegno  e  della
protezione da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde alle
restrizioni  e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali
e prevenirle;
   Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in  materia
di    accesso    al   mercato,   sostegno   interno   e   concorrenza
all'esportazione, nonche' a raggiungere un  accordo  sulle  questioni
sanitarie e fitosanitarie;
   Avendo  concordato  che  nell'attuare i loro impegni in materia di
accesso al mercato  i  Membri  industrializzati  terranno  pienamente
conto  delle  particolari  esigenze  e condizioni dei paesi in via di
sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunita'  e
condizioni   di  accesso  per  i  prodotti  agricoli  di  particolare
interesse per tali Membri, ivi compresa la completa  liberalizzazione
degli scambi di prodotti agricoli tropicali come convenuto nell'esame
di  medio  periodo, nonche' per i prodotti particolarmente importanti
ai fini dell'introduzione di colture alternative  rispetto  a  quelle
illegali destinate alla produzione di stupefacenti;
   Osservando  che  gli  impegni  inerenti  al  programma  di riforma
impegni dovrebbero  essere  assunti  equamente  da  tutti  i  Membri,
tenendo  conto  degli  aspetti  non commerciali, tra cui la sicurezza
alimentare e la necessita' di tutelare l'ambiente,  tenendo  presente
il  criterio  convenuto  secondo  il  quale un trattamento speciale e
differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce un  elemento
integrante  dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi
dell'attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo
meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari,
   Hanno convenuto quanto segue:
                               PARTE I
                             Articolo 1
                             Definizioni
Ai fini del presente Accordo, a meno che  il  contesto  non  richieda
altrimenti,
a)   per "misura aggregata di soggetto" e "MAS" si intende il livello
    annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per  un
    prodotto  agricolo  a favore dei produttori del prodotto agricolo
    di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito  a
    favore   dei  produttori  agricoli  in  generale,  eccettuato  il
    sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per
    l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2  del  presente
    Accordo, che:
   i)  in  relazione  al  sostegno  fornito  durante  il  periodo  di
      riferimento,  e'  specificato  nelle   corrispondenti   tabelle
      esplicative   incorporate   per   riferimento  nella  Parte  IV
      dell'Elenco di un Membro; e
  ii) in relazione al sostegno fornito  durante  qualsiasi  anno  del
      periodo  di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente alle
      disposizioni dell'allegato 3 del  presente  Accordo  e  tenendo
      conto  dei  dati  costitutivi  e  del  metodo  utilizzati nelle
      tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte  IV
      dell'Elenco del Membro;
b)  per  "prodotto  agricolo  di  base"  in relazione agli impegni in
   materia di sostegno interno si intende il  prodotto  in  una  fase
   quanto  piu'  possibile  vicina  al  punto di vendita, specificato
   nell'Elenco di un Membro e nelle relative tabelle esplicative;
c) le "spese di bilancio" o "spese" comprendono le agevolazioni;
d) per "misura equivalente di sostegno" si intende il  livello  annuo
   di  sostegno,  espresso in termini monetari, fornito ai produttori
   di un prodotto agricolo di base mediante l'applicazione di  una  o
   piu'  misure, che non puo' essere determinato secondo il metodo di
   calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito  nell'ambito  di
   programmi  conformi  ai  criteri  per l'esonero dalla riduzione ai
   sensi dell'allegato 2 del presente Accordo, e che:
   i)  in  relazione  al  sostegno  fornito  durante  il  periodo  di
      riferimento,   e'   specificato  nelle  corrispondenti  tabelle
      esplicative  incorporate  per  riferimento   nella   Parte   IV
      dell'Elenco di un Membro; e
  ii)  in  relazione  al  sostegno fornito durante qualsiasi anno del
      periodo di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente  alle
      disposizioni  dell'allegato  4  del  presente Accordo e tenendo
      conto dei  dati  costitutivi  e  del  metodo  utilizzati  nelle
      tabelle  esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV
      dell'Elenco del Membro;
e) per "sovvenzioni all'esportazione" si intendono le sovvenzioni  in
   funzione    delle    esportazioni,    comprese    le   sovvenzioni
   all'esportazione elencate all'articolo 9 del presente Accordo;
f) per "periodo di attuazione" si intende un periodo di  sei  anni  a
   partire  dal  1995,  tranne per l'articolo 13 ai fini del quale si
   intende un periodo di nove anni a partire dal 1995;
g) le "concessioni in materia  di  accesso  al  mercato"  comprendono
   tutti  gli  impegni  relativi  all'accesso  al  mercato assunti in
   conformita' al presente Accordo;
h) per "misura aggregata  di  sostegno  totale"  e  "MAS  totale"  si
   intende  il  totale  del  sostegno  interno  fornito  a favore dei
   produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure  aggregate
   di  sostegno per prodotti agricoli di base, tutte le misure aggre-
   gate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure
   equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che:
   i)  in  relazione  al  sostegno  fornito  durante  il  periodo  di
      riferimento ("MAS totale di riferimento") e al sostegno massimo
      consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre
      ("livelli  d'impegno  consolidati  annui  e  finali") e' quello
      specificato nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e
  ii) in relazione al  livello  di  sostegno  effettivamente  fornito
      durante  qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre ("MAS
      totale corrente"), e' calcolato conformemente alle disposizioni
      del presente Accordo, ivi compreso  l'articolo  6,  e  ai  dati
      costitutivi  e  il  metodo utilizzati nelle tabelle esplicative
      incorporate per riferimento  nella  Parte  IV  dell'Elenco  del
      Membro;
i)  per "anno" ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni
   specifici di un Membro si intende l'anno solare, finanziario o  di
   commercializzazione  specificato nell'Elenco relativo al Membro in
   questione.
                             Articolo 2
                  Prodotti contemplati dall'Accordo
   Il  presente  Accordo  si  applica  ai  prodotti  elencati nel suo
allegato 1, in seguito denominati prodotti agricoli.
                              PARTE II
                             Articolo 3
          Incorporazione delle concessioni e degli impegni
1. Gli impegni in  materia  di  sostegno  interno  e  di  sovvenzioni
all'esportazione  figuranti  nella  Parte  IV  dell'elenco di ciascun
Membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e  sono
parte integrante del GATT 1994.
2.  Fatte  salve  le  disposizioni  dell'articolo  6,  un  Membro non
fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore
ai livelli d'impegno specificati nella sezione I della Parte  IV  del
suo Elenco.
3.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, lettera
b) e 4, un Membro non  concede  le  sovvenzioni  all'esportazione  ai
sensi  dell'articolo  9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi
di prodotti precisati nella sezione II della Parte IV del suo  Elenco
in  misura  superiore  ai  livelli  d'impegno  in termini di spesa di
bilancio di quantita' ivi specificati, ne' fornisce tali  sovvenzioni
per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo Elenco.
                              PARTE III
                             Articolo 4
                         Accesso al mercato
1.  Le  concessioni  in materia di accesso al mercato contenute negli
Elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe,  nonche'
altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.
2. I Membri non mantengono, adottano, ne' ripristinano nessuna misura
del  tipo  di  quelle  di cui sia stata disposta la trasformazione in
dazi doganali ordinari 1, salvo diversa disposizione dell'articolo  5
e dell'allegato 5.
                             Articolo 5
                  Clausola di salvaguardia speciale
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera
b)  del GATT 1994, qualsiasi Membro puo' avvalersi delle disposizioni
dei  paragrafi  4  e   5   del   presente   articolo   in   relazione
all'importazione  di  un  prodotto  agricolo,  per il quale misure ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo  siano  state
trasformate  in  un  dazio doganale ordinario e che sia designato nel
suo Elenco con il simbolo "SGS" come oggetto di una  concessione  per
la  quale  possono  essere  invocate  le  disposizioni  del  presente
articolo, se:
   a) il volume delle importazioni  del  prodotto  in  questione  nel
      territorio  doganale  del  Membro  che  accorda  la concessione
      durante un qualsiasi anno supera  un  livello  limite  connesso
      alla   possibilita'   di  accesso  al  mercato  esistente  come
      stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente,
   b) il prezzo al quale le importazioni del  prodotto  in  questione
      possono penetrare nel territorio doganale del Membro contraente
      che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo
      all'importazione  cif  della spedizione interessata espresso in
      moneta nazionale, e' inferiore ad  un  prezzo  limite  pari  al
      prezzo  medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 2 per
      il prodotto in questione.
2.  Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente
e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al  paragrafo
1  sono  contabilizzate  ai  fini  della determinazione del volume di
importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1,
lettera a) e del paragrafo 4, ma non  sono  colpite  da  alcun  dazio
addizionale  imposto  in  virtu'  del  paragrafo  1, lettera a) e del
paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5.
3. Le forniture del prodotto in questione inoltrate  in  base  ad  un
contratto  concluso prima dell'imposizione di un dazio addizionale in
virtu' del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4  sono  esonerate
da  tale dazio addizionale, purche' possano essere contabilizzate nel
volume  delle  importazioni  del  prodotto  in  questione   dell'anno
successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo
1, lettera a) in tale anno.
4. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera a)
puo'  essere  mantenuto  soltanto  fino alla fine dell'anno in cui e'
stato imposto e puo' essere  riscosso  soltanto  ad  un  livello  non
superiore  ad  un  terzo  del livello del dazio doganale ordinario in
vigore nell'anno in cui la misura e' stata presa. Il  livello  limite
viene  stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilita'
di accesso al mercato definite come
Segue frase illeggibile
__________________________
1   Le  misure  in  questione  comprendono  restrizioni  quantitative
   all'importazione,   prelievi  variabili  all'importazione,  prezzi
   minimi all'importazione, licenze  di  importazione  discrezionali,
   misure  non  tariffarie  mantenute  tramite imprese commerciali di
   Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure  analoghe  alla
   frontiera  eccetto  i  dazi doganali ordinari, mantenute o meno in
   virtu' di deroghe per singolo paese  alle  disposizioni  del  GATT
   1947,  ma  non  le  misure  mantenute  in  virtu'  di disposizioni
   adottate  ai  fini  della  bilancia  dei  pagamenti  o  di   altre
   disposizioni     generali,     non     specificamente     relative
   all'agricoltura, del GATT 1994 o degli altri  accordi  commerciali
   multilaterali di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.
2  Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente comma
   e'  in  generale  il  valore  unitario  medio  CIF del prodotto in
   questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla  qualita'
   del  prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l'uso iniziale,
   esso viene specificato  pubblicamente  e  reso  disponibile  nella
   misura  necessaria per consentire agli altri Membri di valutare il
   dazio addizionale che puo' essere imposto.
7. La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I  Membri
che  prendono  misure in base al paragrafo 1, lettera a) ne informano
per iscritto, includendo dati  pertinenti,  il  Comitato  agricoltura
quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall'attuazione
delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono
essere  ripartite  tra  singole linee tariffarie oggetto di misure ai
sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le  informazioni
e  i  metodi  utilizzati per ripartire tali variazioni. Il Membro che
prende misure in  base  al  paragrafo  4  offre  a  qualsiasi  Membro
interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni
di  applicazione  delle  misure  in  questione. I Membri che prendono
misure in base al paragrafo 1, lettera b) ne informano per  iscritto,
fornendo  i  dati pertinenti, il Comitato agricoltura entro 10 giorni
dall'attuazione della prima di tali misure  oppure,  per  i  prodotti
deperibili  e  stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I
Membri si impegnano, per quanto  possibile,  a  non  avvalersi  delle
disposizioni  del  paragrafo  1,  lettera  b)  quando il volume delle
importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi
i casi  il  Membro  che  prende  tali  misure  offre  a  ogni  Membro
interessato la possibilita' di consultazioni riguardo alle condizioni
di applicazione delle stesse.
8.  Qualora vengano adottate misure in conformita' dei paragrafi da 1
a 7, i Membri si impegnano a non  avvalersi,  in  relazione  a  dette
misure, delle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafi 1, lettera a)
e  3  del GATT 1994 o dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo sulle
misure di salvaguardia.
9. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore  per  la
durata del processo di riforma di cui all'articolo 20.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                              PARTE IV
                             Articolo 6
               Impegni in materia di sostegno interno
1. Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno
interno contenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a  tutte
le  sue  misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli,
fatta eccezione per le misure interne non  soggette  a  riduzione  in
base  ai  criteri  di  cui  al presente articolo e all'allegato 2 del
presente Accordo. Gli impegni sono  espressi  in  termini  di  misura
aggregata  di  sostegno  totale  e  di "livelli d'impegno consolidati
annui e finali".
2. Conformemente al criterio convenuto nell'esame  di  medio  periodo
secondo   il  quale  le  misure  statali  di  assistenza,  diretta  o
indiretta, intese  a  incoraggiare  lo  sviluppo  agricolo  e  rurale
costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in
via  di  sviluppo,  le  sovvenzioni  agli  investimenti  generalmente
previste per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri  e  le
sovvenzioni   all'acquisto   di   fattori   di   produzione  agricoli
generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse
di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione  del  sostegno
interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente e'
anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di
sviluppo Membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a
quelle   illegali  destinate  alla  produzione  di  stupefacenti.  Il
sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non  deve
essere  incluso  da  un  Membro  nel  calcolo  della  sua  MAS totale
corrente.
3. Gli impegni di riduzione del sostegno  interno  di  un  Membro  si
ritengono  soddisfatti  in  qualsiasi anno in cui il sostegno interno
del medesimo Membro a favore  dei  produttori  agricoli  espresso  in
termini  di  MAS totale corrente non superi il corrispondente livello
d'impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte  IV  del
suo Elenco.
4.  a)  Un  Membro non e' tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS
      totale corrente ne' a ridurre:
      le importazioni quali percentuale  del  corrispondente  consumo
      interno  3 nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili
      dati:
   a) se le possibilita' di accesso al mercato per un  prodotto  sono
      inferiori  o  pari al 10%, il livello limite di base e' pari al
      125%;
   b) se le possibilita' di accesso al mercato per un  prodotto  sono
      superiori  al 10% ma inferiori o pari al 30%, il livello limite
      di base e' pari al 110%;
   c) se le possibilita' di accesso al mercato per un  prodotto  sono
      superiori al 30%, il livello limite di base e' pari al 105%.
   In ogni caso il dazio addizionale puo' essere imposto in qualsiasi
anno  in  cui  il  volume assoluto delle importazioni del prodotto in
questione  nel  territorio  doganale  del  Membro  che   accorda   la
concessione e' superiore alla somma di (x), livello limite di base di
cui  sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei
tre anni precedenti per i quali sono  disponibili  dati,  e  di  (y),
variazione  del  volume  assoluto del consumo interno del prodotto in
questione nell'anno piu' recente per il quale sono  disponibili  dati
rispetto  all'anno  precedente,  purche'  il  livello  limite non sia
inferiore al 105% del quantitativo medio di importazioni di cui sopra
in (x).
5. Il dazio addizionale imposto in virtu' del paragrafo 1, lettera b)
viene istituito secondo il seguente schema:
   a) se la differenza  tra  il  prezzo  all'importazione  cif  della
      spedizione  espresso in moneta nazionale (in seguito denominato
      "prezzo all'importazione") e il prezzo  limite  quale  definito
      nella suddetta lettera b) e' inferiore o pari al 10% del prezzo
      limite, non viene imposto alcun dazio addizionale;
   b)  se  la  differenza  tra il prezzo all'importazione e il prezzo
      limite (in seguito denominata "differenza") e' superiore al 10%
      ma  inferiore  o  pari  al  40%  del  prezzo  limite  il  dazio
      addizionale e' pari al 30% dell'importo del quale la differenza
      supera il 10%;
   c) se la differenza e' superiore al 40% ma inferiore o pari al 60%
      del  prezzo  limite,  il  dazio  addizionale  e'  pari  al  50%
      dell'importo del quale la differenza supera  il  40%,  piu'  il
      dazio addizionale consentito in forza della lettera b);
   d)  se  la  differenza  e' superiore al 60% ma inferiore o pari al
      75%, il dazio addizionale e' pari al 70% dell'importo del quale
      la differenza supera il 60% del  prezzo  limite,  piu'  i  dazi
      addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c);
   e) se la differenza e' superiore al 75% del prezzo limite il dazio
      addizionale e' pari al 90% dell'importo del quale la differenza
      supera  il  75%,  piu'  i  dazi addizionali consentiti in forza
      delle lette b), c) e d).
6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra
si  applicano  in  modo  da  tener  conto   delle   loro   specifiche
caratteristiche.  In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera
a) e del paragrafo 4 si possono  utilizzare  periodi  piu'  brevi  in
relazione  ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel
quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono  utilizzare  prezzi  di
riferimento diversi per periodi diversi.
______________________________
3    Qualora  il consumo interno non venga considerato, si applica il
   livello limite di base di cui al paragrafo 4, lettera a).
       i) il sostegno per prodotto  che  dovrebbe  altrimenti  essere
          inserito  dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se
          tale sostegno non supera il  5%  del  valore  totale  della
          produzione  di  un prodotto agricolo di base realizzata dal
          Membro durante l'anno in questione; ne'
      ii) il sostegno interno non connesso  a  singoli  prodotti  che
          dovrebbe  altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo
          della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera  il  5%
          del  valore  della  produzione agricola totale del medesimo
          Membro.
   b) Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis
      ai fini del presente paragrafo e' il 10%.
5. a) I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a
      limitare   la  produzione  non  sono  soggetti  all'impegno  di
      riduzione del sostegno interno se:
       i) si effettuano in base a superfici e rese produttive  fisse,
          oppure
      ii)  riguardano  l'85%  o  meno del livello base di produzione,
          oppure
     iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un  numero
          fisso di capi.
   b)   Poiche'   i   pagamenti  diretti  che  soddisfano  i  criteri
      sopracitati sono esenti  dall'impegno  di  riduzione,  il  loro
      valore  non  viene  considerato  nel  calcolo  della MAS totale
      corrente del Membro interessato.
                             Articolo 7
        Disposizioni generali in materia di sostegno interno
1. Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno
a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di  riduzione
in  quanto  conforme  ai  criteri  di cui all'allegato 2 del presente
Accordo sia mantenuta conformemente ad esso.
2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli,
      comprese  le  relative  eventuali  modifiche,   e   le   misure
      successivamente  introdotte  di  cui  non  si  possa provare la
      conformita' ai criteri dell'allegato 2 del presente  Accordo  o
      l'esenzione della riduzione in virtu' di altre disposizioni del
      presente  Accordo  sono  inserite  dai Membri nel calcolo della
      loro MAS totale corrente.
   b) Qualora nella Parte IV dell'Elenco  di  un  Membro  non  esista
      alcun  impegno  a livello di MAS totale, il Membro in questione
      non fornisce ai produttori agricoli un  sostegno  superiore  al
      pertinente  livello de minimis di cui all'articolo 6, paragrafo
      4.
                               PARTE V
                             Articolo 8
         Impegni in materia di concorrenza all'esportazione
   I   singoli   Membri   si   impegnano   a   fornire    sovvenzioni
all'esportazione  soltanto  conformemente  al presente Accordo e agli
impegni specificati nei rispettivi Elenchi.
                             Articolo 9
         Impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione
1. Sono soggette a impegni  di  riduzione  nel  quadro  del  presente
Accordo le seguenti sovvenzioni all'esportazione:
   a)  le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse
      dallo Stato o da enti pubblici a un'impresa, a un'industria, ai
      produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o   altra
      associazione  di tali produttori, oppure ad un organismo per la
      commercializzazione,   in   funzione   dei   risultati    delle
      esportazioni;
   b)  la  vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o
      di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli
      ad un prezzo inferiore al prezzo  comparabile  chiesto  per  il
      prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;
   c) i pagamenti all'esportazione di un prodotto agricolo finanziati
      in  virtu'  di  misure  statali,  a  carico o meno dello Stato,
      compresi i pagamenti finanziati con i proventi di  un  prelievo
      imposto  sul  prodotto  agricolo  in questione o su un prodotto
      agricolo da quale il prodotto esportato e' ottenuto;
   d)  le  sovvenzioni  intese  a  ridurre  i  costi  connessi   alla
      commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad
      esclusione  dei  servizi  di  consulenza  e di promozione delle
      esportazioni  ampiamente  disponibili),  compresi  i  costi  di
      movimentazione,  di miglioramento e altri costi di lavorazione,
      nonche' i costi di nolo e trasporto internazionale;
   e)  tariffe  di  trasporto  interno  e  di  nolo   su   spedizioni
      d'esportazione,  stabilite  o imposte dal governo, a condizioni
      piu' favorevoli che per le spedizioni interne;
   f) le sovvenzioni su  prodotti  agricoli  condizionate  alla  loro
      incorporazione in prodotti esportati.
2.  a)  Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli
      di impegno in materia di sovvenzioni all'esportazione per  ogni
      anno  del  periodo di attuazione, quali specificati nell'Elenco
      di un  Membro,  rappresentano  in  relazione  alle  sovvenzioni
      all'esportazione di cui al paragrafo 1:
       i)  nel  caso  degli  impegni  di  riduzione  delle  spese  di
          bilancio, il livello massimo di spesa per tali  sovvenzioni
          che   puo'   essere  stanziato  o  sostenuto  nell'anno  in
          questione per il prodotto agricolo, o gruppo  di  prodotti,
          interessato;
      ii)  nel  caso degli impegni di riduzione della quantita' delle
          esportazioni, la quantita' massima di un prodotto agricolo,
          o gruppo di prodotti, per la quale possono essere  concesse
          sovvenzioni all'esportazione nell'anno in questione.
   b)  In  uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo
      di  attuazione,  un  Membro  puo'  concedere   le   sovvenzioni
      all'esportazione  di  cui al paragrafo 1 in misura superiore ai
      corrispondenti livelli d'impegno annui per i prodotti o  gruppi
      di  prodotti  specificati  nella  Parte  IV  del  suo Elenco, a
      condizione che:
       i) gli importi cumulativi delle spese  di  bilancio  per  tali
          sovvenzioni, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno
          in  questione,  non siano superiori agli importi cumulativi
          che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi
          livelli d'impegno annui in  materia  di  spesa  specificati
          nell'Elenco  del  Membro  in  ragione  di  piu'  del 3% del
          livello  di  tali  spese  di  bilancio   nel   periodo   di
          riferimento;
      ii) i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da
          tali  sovvenzioni all'esportazione, dall'inizio del periodo
          di attuazione all'anno in questione, non siano superiori ai
          quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena
          osservanza dei relativi livelli d'impegno annuo in  materia
          di  quantita'  annui  specificati nell'Elenco del Membro in
          ragione di piu' dell'1, 75% dei quantitativi del periodo di
          riferimento;
     iii) gli importi cumulativi totali delle spese di  bilancio  per
          tali   sovvenzioni   all'esportazione   e   i  quantitativi
          interessati dalle stesse nell'intero periodo di  attuazione
          non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla
          piena  osservanza  dei  relativi  livelli  d'impegno  annui
          specificati nell'Elenco del Membro;
      iv)  le  spese  di  bilancio  del  Membro  per  le  sovvenzioni
          all'esportazione  e  i  quantitativi  interessati  da  tali
          sovvenzioni, al termine  del  periodo  di  attuazione,  non
          siano  maggiori  rispettivamente  del  64%  e  del  79% dei
          livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per  i  paesi
          in   via   di   sviluppo   Membri   le   percentuali   sono
          rispettivamente 76% e 86%.
3. Gli impegni relativi a  limitazioni  sull'ampliamento  dell'ambito
del  sovvenzionamento  all'esportazione sono quelli specificati negli
Elenchi.
4. Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo Membri
non  sono  tenuti  ad  assumere  impegni  riguardo  alle  sovvenzioni
all'esportazione  di  cui  al  paragrafo  1, lettere d) e e), purche'
queste non siano applicate in un modo  che  comporterebbe  l'elusione
degli impegni di riduzione.
                             Articolo 10
        Prevenzione dell'elusione degli impegni in materia di
                    sovvenzioni all'esportazione
1.  Le  sovvenzioni  all'esportazione  non  elencate  all'articolo 9,
paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci
di comportare l'elusione  degli  impegni  relativi  alle  sovvenzioni
all'esportazione,  ne'  si  possono usare transazioni non commerciali
per eludere tali impegni.
2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per  l'elaborazione  di  norme
concordate  a livello internazionale intese a disciplinare il credito
all'esportazione,  la  garanzia  dei   crediti   all'esportazione   o
programmi  di  assicurazione  e,  una  volta concordate tali norme, a
fornire  crediti  all'esportazione,  garanzie  per  tali  crediti   o
programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse.
3.  Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il
livello di un impegno di riduzione non  e'  oggetto  di  sovvenzioni,
deve  provare  che  per  il  quantitativo  in  questione non e' stata
concessa  alcuna  sovvenzione  all'esportazione,  elencata   o   meno
all'articolo 9.
4.   I   Membri   che   forniscono  aiuti  alimentari  internazionali
garantiscono che:
   a) la fornitura degli  aiuti  alimentari  internazionali  non  sia
      connessa   direttamente   o   indirettamente   a   esportazioni
      commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;
   b) le transazioni relative agli aiuti  alimentari  internazionali,
      compresi  gli  aiuti  alimentari  bilaterali monetizzati, siano
      effettuate         conformemente          ai          "Principi
      delle  eccedenze e obblighi consultivi" della FAO, ivi compreso
      delle importazioni commerciali abituali;
TESTO ILLEGGIBILE
   c) gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o
      a condizioni non meno agevolate di quelle di  cui  all'articolo
      IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.
                             Articolo 11
                        Prodotti incorporati
   La  sovvenzione  unitaria  pagata  su un prodotto agricolo di base
incorporato non puo' in alcun caso essere superiore alla  sovvenzione
unitaria all'esportazione pagabile sulle esportazioni del prodotto di
base in quanto tale.
                              PARTE VI
                             Articolo 12
          Disposizioni in materia di divieti e restrizioni
                          all'esportazione
1.  Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione
all'esportazione di prodotti alimentari ai  sensi  dell'articolo  XI,
paragrafo   2,   lettera   a)  del  GATT  1994  osserva  le  seguenti
disposizioni:
   a)  il  Membro  che  istituisce  il  divieto  o   la   restrizione
      all'esportazione   prende  debitamente  in  considerazione  gli
      effetti  di  tale  divieto  o   restrizione   sulla   sicurezza
      alimentare dei Membri importatori;
   b)   prima   di   istituire   un   divieto   o   una   restrizione
      all'esportazione il Membro che intende procedere in  tal  senso
      ne  informa  per  iscritto,  quanto prima possibile il Comitato
      agricoltura specificando natura e  durata  della  misura  e  si
      consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un
      sostanziale  interesse  quale  importatore riguardo a qualunque
      questione connessa alla misura. Il  Membro  che  istituisce  il
      divieto   o   la   restrizione  all'esportazione  fornisce,  su
      richiesta, all'altro Membro le necessarie informazioni.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in
via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga  presa  da  un
paese  in  via  di  sviluppo  Membro,  che  sia esportatore netto del
prodotto alimentare in questione.
                              PARTE VII
                             Articolo 13
                               Cautela
   Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni  del
GATT   1994   e   dell'Accordo   sulle  sovvenzioni  e  sulle  misure
compensative  (denominato  nel  presente  articolo   "Accordo   sulle
sovvenzioni"):
   a)  le  misure  interne  di  sostegno  interamente  conformi  alle
      disposizioni dell'allegato 2 del presente Accordo sono:
       i) sovvenzioni che non danno diritto  ad  azione  legale  agli
          effetti dei dazi compensativi 4;
      ii)  non  soggette  ad azione basata sull'articolo XVI del GATT
          1994 e sulla Parte III dell'Accordo sulle sovvenzioni; e
     iii) non soggette ad azione  basata  sull'annullamento  o  sulla
          riduzione  in  assenza  di  violazione  dei  vantaggi delle
          concessioni  tariffarie  derivanti  ad  un   altro   Membro
          dell'articolo  II  del  GATT  1994,  ai sensi dell'articolo
          XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;
   b)  le  misure  interne  di  sostegno  interamente  conformi  alle
      disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi
      i  pagamenti  diretti  che  soddisfano  i  requisiti  di cui al
      paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano  nell'Elenco  di
      ciascun  Membro,  nonche'  il sostegno interno connesso entro i
      livelli de minimis e in conformita' all'articolo  6,  paragrafo
      2,
       i)  non  sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a
          meno che non venga accerta  l'esistenza  di  pregiudizio  o
          della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del
          GATT 1994 e della Parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e
          si  procedera'  con  cautela  all'avvio  di  inchieste  per
          l'imposizione di dazi compensativi;
      ii) non sono  soggette  ad  azione  basata  sull'articolo  XVI,
          paragrafo   1  del  GATT  1994  o  sugli  articoli  5  e  6
          dell'Accordo  sulle  sovvenzioni,  a  condizione  che   non
          accordino  a  un prodotto specifico un sostegno superiore a
          quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;
      iii) non sono soggette ad  azione  basata  sull'annullamento  o
          sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle
          concessioni   tariffarie   derivanti  ad  un  altro  Membro
          dall'articolo II del  GATT  1994,  ai  sensi  dell'articolo
          XXIII,  paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione
          che non accordino  a  un  prodotto  specifico  un  sostegno
          superiore    a    quello    deciso    nella   campagna   di
          commercializzazione 1992;
   c)  le  sovvenzioni  all'esportazione  interamente  conformi  alle
      disposizioni   della   parte  V  del  presente  Accordo,  quali
      risultino nell'Elenco di ciascun Membro:
       i)  sono  soggette  a  dazi  compensativi  solo  qualora   sia
          accertata  l'esistenza  di  pregiudizio o della minaccia di
          pregiudizio in base al volume,  all'effetto  sui  prezzi  o
          alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo
          VI  del  GATT  1994  e  della  Parte  V  dell'Accordo sulle
          sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste
          per l'imposizione dei dazi compensativi;
______________
4  Ai fini del presente articolo per "dazi compensativi" si intendono
   quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994
      ii) non sono soggette ad azione basata  sull'articolo  XVI  del
          GATT  1994  o  sugli  articoli  3, 5 e 6 dell'Accordo sulle
          sovvenzioni.
                             PARTE VIII
                             Articolo 14
                  Misure sanitarie e fitosanitarie
   I Membri convengono di attuare l'Accordo  sull'applicazione  delle
misure sanitarie e fitosanitarie.
                              PARTE IX
                             Articolo 15
                Trattamento speciale e differenziato
1.   Conformemente  al  criterio  secondo  il  quale  un  trattamento
differenziato e piu' favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri
e'  parte  integrante  del  negoziato,  un  trattamento  speciale   e
differenziato  in  materia  di  impegni viene concesso come stabilito
nelle pertinenti disposizioni del presente Accordo  e  incluso  negli
Elenchi di concessioni e impegni.
2. I paesi in via di sviluppo Membri hanno la possibilita' di attuare
gli  impegni di riduzione nell'arco di un periodo di 10 anni. I paesi
meno  avanzati  Membri  non  sono  tenuti  ad  assumere  impegni   di
riduzione.
                               PARTE X
                             Articolo 16
Paesi  meno  avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di
prodotti alimentari
1. I paesi industrializzati Membri prendono le  misure  previste  nel
quadro  della  decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti
negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi
in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari.
2. Il  Comitato  agricoltura  controllera',  nel  modo  adeguato,  il
seguito dato alla suddetta decisione.
                              PARTE XI
                             Articolo 17
                     Comitato per l'agricoltura
   E' istituito un Comitato agricoltura.
                             Articolo 18
Esame dell'attuazione degli impegni
1.  L'avanzamento  dell'attuazione degli impegni negoziati nel quadro
del programma di riforma dell'Uruguay Round e'  sottoposto  ad  esame
dal Comitato agricoltura.
2.  Il  processo  d'esame viene intrapreso sulla base delle notifiche
presentate dai Membri in relazione a problemi  e  secondo  intervalli
determinati,   nonche'   sulla   base  della  documentazione  che  il
Segretariato puo' essere incaricato di predisporre per facilitare  il
processo medesimo.
3. Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo 2, viene
notificata  senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno,
o qualsiasi modifica di  una  misura  vigente,  per  la  quale  viene
chiesto   l'esonero   dalla   riduzione.   La  notifica  precisa  nei
particolari la nuova misura o la misura modificata e ne  illustra  la
conformita'   ai   criteri   concordati   di  cui  all'articolo  6  o
all'allegato 2.
4.  Nel  processo  d'esame   i   Membri   prendono   debitamente   in
considerazione  l'incidenza  di  eccessivi  tassi di inflazione sulla
capacita' di qualsiasi Membro di rispettare  i  relativi  impegni  in
materia di sostegno interno.
5.  I  Membri  convengono di procedere annualmente a consultazioni in
seno al Comitato agricoltura riguardo alla loro  partecipazione  alla
normale  crescita  del  commercio  mondiale  di prodotti agricoli nel
quadro degli impegni in materia di  sovvenzioni  all'esportazioni  ai
sensi del presente Accordo.
6. Il processo d'esame fornisce ai Membri l'opportunita' di sollevare
qualsiasi   questione   relativa  all'attuazione  degli  impegni  del
programma di riforma ai sensi del presente Accordo.
7. Qualsiasi  Membro  puo'  sottoporre  all'attenzione  del  Comitato
agricoltura  una  misura  che  a  suo  avviso un altro Membro avrebbe
dovuto notificare.
                             Articolo 19
           Consultazioni e risoluzione delle controversie
   Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT  1994,  quali
elaborate   e   applicate   dall'Intesa   sulla   risoluzione   delle
controversie, si applicano  alle  consultazioni  e  alla  risoluzione
delle controversie nel quadro del presente Accordo.
                              PARTE XII
                             Articolo 20
                Proseguimento del processo di riforma
   Riconoscendo che l'obiettivo a lungo termine di riduzioni progres-
sive  sostanziali  del  sostegno  e  della  protezione ai fini di una
riforma fondamentale e' un processo continuo i Membri convengono  che
un  anno  prima  della  fine  del periodo di attuazione si procedera'
all'avvio di negoziati per il proseguimento di tale processo, tenendo
conto dei seguenti fattori:
   a)  esperienza  risultante  dall'attuazione   degli   impegni   di
      riduzione;
   b)  effetti  degli  impegni  di  riduzione  sugli  scambi agricoli
      mondiali;
   c) questioni non commerciali, trattamento speciale e differenziato
      nei confronti dei paesi in via di sviluppo Membri, obiettivo di
      instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso
      il mercato, nonche' le altre  questioni e finalita' citate  nel
      preambolo del presente Accordo; e
   d)  ulteriori  impegni  necessari  per  conseguire gli obiettivi a
      lungo termine sopracitati.
                             PARTE XIII
                             Articolo 21
                         Disposizioni finali
1. Le disposizioni del GATT 1994 e degli  altri  accordi  commerciali
multilaterali  di  cui  all'allegato 1A dell'Accordo OMC si applicano
fatte salve le disposizioni del presente Accordo.
2.  Gli  allegati  del  presente  Accordo  ne   costituiscono   parte
integrante.
                             ALLEGATO 1
                  PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO
1. Il presente Accordo si applica ai seguenti prodotti:
   i) Capitoli SA 1-24, salvo pesci e pesci preparati, piu'
   ii) Codice SA        2905.43          (mannitolo)
       Codice SA        2905.44          (sorbitolo)
       Voce SA          33.01            (oli essenziali)
       Voci SA          da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi;
                                         prodotti a base di
                                         amidi o di fecole
                                         modificati; colle)
       Codice SA        38O9.1O          (agenti d'apprettatura
                                         o di finitura)
       Codice SA        3823.60          (sorbitolo n.d.a)
       Voci SA          da 41.01 a 41.03 (pelli)
       Voce SA          43.01            (pelli da pellicceria
                                         gregge)
       Voci SA          da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami
                                         di seta)
       Voci SA          da 51.01 a 51.03 (lane e peli)
       Voci SA          da 52.01 a 52.03 (cotone greggio,
                                         cascami e cotone
                                         cardato o pettinato)
       Voce SA          53.01            (lino greggio)
       Voce SA          53.02            (canapa greggia)
2.  Quanto  precede  non  comporta  limitazioni per quanto riguarda i
prodotti  contemplati  dall'Accordo  sull'applicazione  delle  misure
sanitarie e fitosanitarie.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                             ALLEGATO 2
             SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI
                        IMPEGNI DI RIDUZIONE
1. Le misure di sostegno interno per le  quali  si  chiede  l'esonero
dagli   impegni   di   riduzione   devono   soddisfare  il  requisito
fondamentale di non avere, se non  eventualmente  a  livello  minimo,
effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto,
tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai
seguenti criteri di base:
   a)  il  sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un
      programma  statale  finanziato  su  risorse  pubbliche   (anche
      mediante   agevolazioni),   non  implicante  trasferimenti  dai
      consumatori; e
   b) il sostegno in questione non puo' avere per effetto un sostegno
      dei prezzi a favore dei produttori,
nonche' alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole  politiche
sotto precisati.
Programmi pubblici di servizi
2. Servizi generali
   Le politiche di questa categoria implicano spese ( o agevolazioni)
per  programmi  che  forniscono  servizi o benefici all'agricoltura o
alla comunita' rurale.  Esse  non  comportano  pagamenti  diretti  ai
produttori  ne'  alle  imprese  di  trasformazione.  I  programmi  in
questione, che  comprendono,  ma  non  esclusivamente,  quelli  sotto
elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e,
ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:
   a)  ricerca,  in particolare ricerca generica, ricerca collegata a
      programmi  ambientali  e  programmi  di  ricerca   relativi   a
      particolari prodotti;
   b)  lotta  contro  parassiti  e  malattie, ivi comprese misure sia
      generali  sia  relative  a  singoli  prodotti,  in  particolare
      sistemi di preallarme, quarantena a eradicazione;
   c)  servizi  di  formazione,  comprendenti  mezzi  di formazione a
      livello sia generale sia specializzato;
   d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la  fornitura
      di  mezzi  atti a facilitare il trasferimento di informazioni e
      dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori.
   e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione
      a  determinati  prodotti  a   fini   di   sanita',   sicurezza,
      classificazione o standardizzazione;
   f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di
      mercato,  consulenza  e promozione per particolari prodotti, ma
      escluse le spese a fini non  precisati  che  potrebbero  essere
      utilizzate  dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita
      o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e
   g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche,  strade
      e  altri  mezzi  di trasporto strutture commerciali e portuali,
      approvvigionamento idrico,  dighe  e  reti  fognarie  e  lavori
      infrastrutturali  connessi a programmi ambientali. In ogni caso
      la  spesa  deve  essere  destinata  unicamente alla fornitura o
      costruzione di opere permanenti,  e  non  deve  comprendere  la
      fornitura  sovvenzionata  di installazioni nelle aziende tranne
      per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente  disponibili.
      Non   deve  comprendere  inoltre  sovvenzioni  per  fattori  di
      produzione  o  costi  d'esercizio,   ne'   prezzi   di   utenza
      preferenziali.
3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare 5
   Spese  o (agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione
di scorte di  prodotti  nel  quadro  di  un  programma  di  sicurezza
alimentare   previsto  dalla  legislazione  nazionale.    Puo'  anche
trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel
quadro di un tale programma.
        Il volume e la costituzione  delle  scorte  corrispondono  ad
        obiettivi   prefissati  connessi  unicamente  alla  sicurezza
        alimentare. Il processo di costituzione  e  smaltimento  deve
        essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate
        da  parte  dello  Stato  deve  essere  effettuato  ai  prezzi
        correnti di mercato e  il  prezzo  di  vendita  dei  prodotti
        stoccati  non  deve  essere  inferiore al prezzo corrente del
        prodotto e della qualita' in questione sul mercato interno.
4. Aiuto alimentare interno 6
   Spese (o  agevolazioni)  per  la  fornitura  di  aiuti  alimentari
interni alle fasce bisognose della popolazione.
        L'ammissibilita'   all'aiuto   alimentare  e'  subordinata  a
        criteri   chiaramente   definiti   connessi    a    obiettivi
        nutrizionali.    L'aiuto  consiste nella fornitura diretta di
        viveri agli interessati o nella fornitura dei  mezzi  atti  a
        consentire  a  coloro  che rispondono ai criteri stabiliti di
        acquistare i prodotti a prezzi di  mercato  o  sovvenzionati.
        L'acquisto  delle  derrate  da  parte dello Stato deve essere
        effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e
        la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.
5. Pagamenti diretti ai produttori
   Il sostegno fornito mediante pagamenti  diretti  (o  agevolazioni,
compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto
l'esonero  dagli  impegni  di  riduzione deve soddisfare i criteri di
base di cui sopra al paragrafo 1, nonche' i criteri specifici  per  i
singoli  tipi  di  pagamento  diretto  di cui ai paragrafi da 6 a 13.
Qualora  l'esonero  dalla  riduzione  sia  chiesto  per  un  tipo  di
pagamento  diretto  esistente  o  nuovo o diverso da quelli di cui ai
paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai  criteri
generali  di  cui  al  paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6,
lettere da b) a e).
6. Sostegno dei redditi su base fissa
   a)  L'ammissibilita'  ai  pagamenti  in  questione   deve   essere
      determinata  in  base  a  criteri  chiaramente  definiti  quali
      reddito, status di produttore o  di  proprietario  di  terreni,
      utilizzazione  di fattori o livello di produzione in un periodo
      di riferimento definito e fisso.
_____________________________
5    Ai  fini  del  paragrafo 3 del presente allegato, si considerano
   conformi alle disposizioni in esso contenute i  programmi  statali
   di  stoccaggio  a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di
   sviluppo  attuati  in   modo   trasparente   e   gestiti   secondo
   orientamenti   o   criteri   oggettivi  pubblicati  ufficialmente,
   compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate  a
   fini  di  sicurezza  alimentare sono acquistate e fornite a prezzi
   amministrati, purche' la differenza tra il prezzo d'acquisto e  il
   prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.
6  Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di
   prodotti  alimentari a prezzi sovvenzionati al bisognose dei paesi
   in via di
Segue frase illeggibile
   b) L'importo dei  pagamenti  in  un  dato  anno  non  puo'  essere
      stabilito  in  relazione  o  in  base al tipo o al volume della
      produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore
      in un anno successivo al periodo di riferimento.
   c) L'importo dei  pagamenti  in  un  dato  anno  non  puo'  essere
      stabilito   in  relazione  o  in  base  ai  prezzi,  interni  o
      internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo  al
      periodo di riferimento.
   d)  L'importo  dei  pagamenti  in  un  dato  anno  non puo' essere
      stabilito in relazione o  in  base  ai  fattori  di  produzione
      utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.
   e) Nessuna produzione e' richiesta per ricevere i pagamenti.
7.   Partecipazione   finanziaria   dello   Stato   a   programmi  di
assicurazione e di garanzia del reddito
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in questione  e'  subordinata  ad
      una   perdita  di  reddito,  considerato  soltanto  il  reddito
      ricavato dall'agricoltura, superiore al 30% del  reddito  lordo
      medio  o  dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso
      qualsiasi pagamento nell'ambito degli  stessi  programmi  o  di
      programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media
      triennale  basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con
      i valori piu' elevati e quello con i valori piu' bassi. Tutti i
      produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai
      pagamenti.
   b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70%  la
      perdita  di  reddito  subita  dal  produttore  nell'anno in cui
      quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.
   c) L'importo dei pagamenti e'  unicamente  collegato  al  reddito;
      esso  non  ha  alcun  rapporto  con  il  tipo o il volume della
      produzione  (compresi  i  capi   di   bestiame)   attuata   dal
      produttore,  con  i  prezzi,  interni o internazionali, di tale
      produzione, ne' con i fattori di produzione utilizzati.
   d) Se un produttore riceve nello stesso anno  pagamenti  ai  sensi
      del  presente  paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di
      calamita' naturali), il totale di detti pagamenti  deve  essere
      inferiore  al  100%  della perdita che egli ha complessivamente
      subito.
8. Pagamenti (diretti o  mediante  partecipazione  finanziaria  dello
   Stato  a  sistemi  di  assicurazione  dei  raccolti)  in seguito a
   calamita' naturali
   a) L'ammissibilita' ai pagamenti in  questione  sussiste  soltanto
      quando  le autorita' pubbliche riconoscono ufficialmente che si
      e' verificata o si sta verificando una calamita' naturale o una
      catastrofe analoga (  in  particolare  epidemie,  infestazioni,
      incidenti   nucleari   e   guerra  sul  territorio  del  Membro
      interessato) ed e' determinata da  una  perdita  di  produzione
      superiore al 30% della produzione media dei tre anni precedenti
      o  di  tre  dei  cinque  anni  precedenti, esclusi quello con i
      risultati piu' elevati e quello con i risultati piu' bassi.
   b) I pagamenti in caso di  calamita'  si  effettuano  soltanto  in
      relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti
      relativi  a  trattamenti  veterinari), terra o altri fattori di
      produzione subite in seguito alla calamita' in questione.
   c) I pagamenti devono compensare non piu' del costo totale per  la
      sostituzione  dei beni perduti e non devono comportare obblighi
      ne' indicazioni circa il tipo o la quantita'  della  produzione
      successiva.
   d) I pagamenti effettuati durante una calamita' non possono super-
      are  il  livello  necessario  per  impedire o ridurre ulteriori
      perdite quali definite sopra alla lettera b).
   e) Se un produttore riceve nello stesso anno  pagamenti  ai  sensi
      del   presente  paragrafo  e  del  paragrafo  7  (programmi  di
      assicurazione e di garanzia del reddito), il  totale  di  detti
      pagamenti  deve essere inferiore al 100% della perdita che egli
      ha complessivamente subito.
9.  Assistenza   all'aggiustamento   strutturale   fornita   mediante
   programmi per il ritiro dei produttori dell'attivita'
   a)   L'ammissibilita'   ai  pagamenti  in  questione  deve  essere
      determinata in base a criteri chiaramente definiti  nell'ambito
      di  programmi  intesi  a  ad agevolare il ritiro dell'attivita'
      delle persone operanti  nel  campo  della  produzione  agricola
      commerciabile o il loro passaggio ad attivita' non agricole.
   b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei
      beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.
10.   Assistenza   all'aggiustamento   strutturale  fornita  mediante
    programmi di smobilizzo delle risorse
   a)  L'ammissibilita'  ai  pagamenti  in  questione   deve   essere
      determinata  in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito
      di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse,  comprese
      quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.
   b)  I  pagamenti  sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla
      produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per  il
      bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definita.
   c)  I  pagamenti  non  comportano  obblighi  ne' indicazioni circa
      impieghi  alternativi  della  terra  o  delle   altre   risorse
      implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.
   d)  I  pagamenti  non  possono  essere  connessi  al  tipo  o alla
      quantita'  della  produzione   ne'   ai   prezzi,   interni   o
      internazionali,  di  produzioni  attuate utilizzando la terra o
      altre risorse rimaste in produzione.
11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita  mediante  aiuti
    all'investimento
   a)   L'ammissibilita'   ai  pagamenti  in  questione  deve  essere
      determinata in base a criteri chiaramente definiti  nell'ambito
      di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione
      finanziaria  o  materiale  delle  attivita' di un produttore in
      seguito a difficolta'  strutturali  oggettivamente  comprovate.
      L'ammissibilita'  ai  programmi  in questione puo' anche essere
      basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione
      delle terre coltivabili.
   b) L'importo dei  pagamenti  in  un  dato  anno  non  puo'  essere
      stabilito  in  relazione  o  in  base al tipo o al volume della
      produzione,  (compresi  i  capi  di   bestiame)   attuata   dal
      produttore  in  un  anno  successivo al periodo di riferimento,
      fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).
   c) L'importo dei  pagamenti  in  un  dato  anno  non  puo'  essere
      stabilito   in  relazione  o  in  base  ai  prezzi,  interni  o
      internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo  al
      periodo di riferimento.
   d)  I  pagamenti  devono essere forniti soltanto per il periodo di
      tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i  quali
      sono stati concessi.
   e)  I  pagamenti  non  comportano  obblighi o comunque indicazioni
      circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari
      fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare  un  determinato
      prodotto.
   f)  I  pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per
      compensare lo svantaggio strutturale.
12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali
   a)  L'ammissibilita'  ai  pagamenti  in  questione   deve   essere
      determinata  nel  quadro di un preciso programma statale per la
      protezione o la  conservazione  dell'ambiente,  nonche'  essere
      subordinata  al  rispetto  di  specifiche condizioni dettate da
      tale programma, comprese condizioni relative  ai  metodi  e  ai
      fattori di produzione.
   b)   L'importo   del  pagamento  deve  essere  limitato  ai  costi
      supplementari   o   alla   perdita   di    reddito    derivanti
      dall'osservanza del programma statale.
13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale
   a)  L'ammissibilita'  ai  pagamenti  in  questione  e' limitata ai
      produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste  deve
      essere  un'area  geografica  contigua chiaramente designata con
      un'identita' economica e amministrativa definibile, considerata
      svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente
      precisati in leggi o regolamenti e  tali  da  indicare  che  le
      difficolta'  della regione derivano da circostanze non soltanto
      provvisorie.
   b) L'importo dei  pagamenti  in  un  dato  anno  non  puo'  essere
      stabilito  in  relazione  o  in  base al tipo o al volume della
      produzione (ivi  compresi  i  capi  di  bestiame)  attuata  dal
      produttore  in  un  anno  successivo al periodo di riferimento,
      salvo per ridurre tale produzione.
   c) L'importo dei  pagamenti  in  un  dato  anno  non  puo'  essere
      stabilito   in  relazione  o  in  base  ai  prezzi,  interni  o
      internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo  al
      periodo di riferimento.
   d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni
      ammissibili;  tuttavia  essi  sono  generalmente  accessibili a
      tutti i produttori di tali regioni.
   e)  Quando  i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al
      di sopra di un livello di soglia del fattore in questione  essi
      sono effettuati ad un tasso decrescente.
   f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita
      di  reddito  connessi  all'esercizio dell'agricoltura nell'area
      indicata.
                             ALLEGATO 3
    SOSTEGNO INTERNO: CALCOLO DELLA MISURA AGGREGATA DI SOSTEGNO
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, una misura  aggregata
di  sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun prodotto
agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi  di  mercato,
di  pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione non
esente dall'impegno di riduzione  ("altre  misure  non  esenti").  Il
sostegno  non  connesso  al  singolo prodotto si conteggia in termini
monetari complessivi in un'unica MAS non associata ai prodotti.
2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo  1  comprendono  sia  spese  di
bilancio sia agevolazioni da parte dello Stato o di enti pubblici.
3.  Il  calcolo comprende il sostegno fornito sia a livello nazionale
sia a livello decentrato.
4. Specifiche imposte e tasse agricole  pagate  dai  produttori  sono
detratte dalla MAS.
5.  La  MAS  calcolata  come  precisato piu' avanti per il periodo di
riferimento  costituisce  il  livello  di   base   per   l'attuazione
dell'impegno di riduzione del sostegno interno.
6.  Per  ciascun  prodotto  agricolo  di  base  si  determina una MAS
specifica, espressa in termini di valore monetario totale.
7. La MAS si calcola quanto piu' possibile vicino al punto  di  prima
vendita  del  prodotto  agricolo  di  base  in  questione.  Le misure
destinate alle imprese di trasformazione  sono  incluse  nel  calcolo
nella  misura  in  cui  recano  benefici  ai  produttori dei prodotti
agricoli di base.
8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di  mercato
si  calcola  sulla  base  del  divario tra un prezzo fisso esterno di
riferimento e il prezzo amministrato applicato  moltiplicato  per  la
quantita' di produzione ammissibile al prezzo amministrato applicato.
Le  spese  di  bilancio  effettuate per mantenere tale divario, quali
spese di acquisto di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS.
9. Il prezzo fisso esterno di riferimento e' determinato  sulla  base
degli  anno dal 1986 al 1988 ed e' generalmente costituito dal valore
unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in  questione  in
un  paese  esportatore  netto  e dal valore unitario medio cif per il
prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore  netto
nel  periodo  di  riferimento.  Il  prezzo  fisso di riferimento puo'
essere adeguato per tener conto delle differenze  di  qualita'  nella
misura necessaria.
10.  Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che
dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla  base  del
divario  tra  il prezzo fisso di riferimento e il prezzo amministrato
applicato moltiplicato per la quantita' di produzione ammissibile  al
prezzo amministrato o sulla base delle spese di bilancio.
11.  Il  prezzo  fisso di riferimento e' determinato sulla base degli
anni 1986 al 1988 ed e'  generalmente  costituito  dal  prezzo  reale
utilizzato per determinare i tassi di pagamento.
12.  I  pagamenti  diretti  non esenti connessi a fattori diversi dal
prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio.
13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni  per  fattori
di  produzione  e altre misure quali quelle di riduzione dei costi di
marketing: il valore di queste misure si  calcola  sulla  base  delle
spese  di  bilancio  o,  qualora  tale metodo non rispecchi la totale
entita' della sovvenzione in questione, quest'ultima si calcola sulla
base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio  sovvenzionato
e  un  prezzo  di  mercato rappresentativo per un prodotto o servizio
simile moltiplicato per la quantita' del prodotto o servizio.
                             ALLEGATO 4
                          SOSTEGNO INTERNO:
            CALCOLO DELLA MISURA EQUIVALENTE DI SOSTEGNO
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, si  calcolano  misure
equivalenti  di  sostegno in relazione a tutti i prodotti agricoli di
base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno  dei  prezzi  di
mercato  quale  definito nell'allegato 3, non sia possibile calcolare
tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello  di
base per l'attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno
consiste  di  una componente corrispondente al sostegno dei prezzi di
mercato espressa in termini di  misure  equivalenti  di  sostegno  ai
sensi del paragrafo 2, nonche' di ogni pagamento diretto non esente e
altro  sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3. Il
calcolo comprende il sostegno fornito a  livello  sia  nazionale  sia
decentrato.
2.  Le  misure  equivalenti  di  sostegno  di  cui  al paragrafo 1 si
calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in  una
fase  quanto  piu'  possibile  vicina  al  punto di prima vendita che
beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia
possibile  calcolare  tale  componente  della  MAS.  Per  i  prodotti
agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei
prezzi  di  mercato si determinano sulla base del prezzo amministrato
applicato  della quantita' di produzione ammissibile  a  tale  prezzo
oppure,  qualora  cio'  non  sia  possibile,  in  base  alle spese di
bilancio utilizzate per mantenere il prezzo della produzione.
3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono  oggetto
di  pagamenti  diretti non esenti o di altre sovvenzioni per prodotti
non  esenti  dall'impegno  di  riduzione,  la  base  per  le   misure
equivalenti  di  sostegno  in  relazione  a  tali  forme  di sostegno
consiste  in  calcoli  analoghi  a  quelli  da  effettuare   per   le
corrispondenti  componenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10 a
13 dell'allegato 3).
4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull'importo  della
sovvenzione  in  una  fase  quanto  piu' possibile vicina al punto di
prima vendita del prodotto agricolo di base in questione.  Le  misure
destinate  alle  imprese  di trasformazione sono comprese nel calcolo
nella misura in cui esse comportano benefici  per  i  produttori  dei
prodotti  agricoli  di  base.    Specifiche  imposte o tasse agricole
pagate dai produttori riducono le misure equivalenti di  sostegno  di
un importo corrispondente.
                             ALLEGATO 5
    TRATTAMENTO SPECIALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
Sezione A
1.  Le  disposizioni  dell'articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC  ai   prodotti
agricoli  di  base  ne'  ai  relativi prodotti lavorati e/o preparati
("prodotti designati") in relazione ai quali sussistano  le  seguenti
condizioni    (trattamento   in   seguito   denominato   "trattamento
speciale"):
   a) le importazioni dei prodotti designati hanno coperto  meno  del
      3%  del  corrispondente consumo interno nel periodo 1986 - 1988
      ("periodo di riferimento");
   b)  nessuna  sovvenzione  all'esportazione   e'   stata   concessa
      dall'inizio   del   periodo   di  riferimento  per  i  prodotti
      designati;
   c) efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al
      prodotto agricolo di base;
   d) i  prodotti  in  questione  sono  designati  con  l'indicazione
      "TS-Allegato  5" nella sezione I-B della Parte I dell'Elenco di
      un Membro  allegato  al  protocollo  di  Marrakech,  in  quanto
      soggetti  a  trattamento  speciale  in  funzione  di fattori di
      carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e  tutela
      dell'ambiente: e
   e)  le  possibilita'  minime  di  accesso in relazione ai prodotti
      designati corrispondono, come  specificato  nella  sezione  I-B
      della  Parte  I  dell'Elenco  del Membro interessato, al 4% del
      consumo  interno  dei  prodotti  designati   nel   periodo   di
      riferimento a partire dall'inizio del primo anno del periodo di
      attuazione  e,  successivamente,  sono aumentate dello 0,8% del
      corrispondente consumo interno nel periodo di  riferimento  per
      ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.
2.  All'inizio  di qualsiasi anno del periodo di attuazione un Membro
puo' cessare di applicare il trattamento  speciale  in  relazione  ai
prodotti  designati  conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6.
In tal caso, il Membro interessato mantiene le possibilita' minime di
accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilita' minime  di
accesso  dello 0,4% del corrispondente consumo interno nel periodo di
riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.
Successivamente, il livello  delle  possibilita'  minime  di  accesso
risultante   da  questa  formula  nell'ultimo  anno  del  periodo  di
attuazione viene mantenuto nell'Elenco del Membro in questione.
3.  Eventuali  negoziazioni  sulla  possibilita'  di   mantenere   il
trattamento  speciale  di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo
di attuazione saranno portate a termine entro lo  stesso  periodo  di
attuazione  nell'ambito  dei  negoziati  di  cui  all'articolo 20 del
presente Accordo, tenendo conto dei fattori inerenti  ad  aspetti  di
carattere non commerciale.
4.  Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si conviene
che un Membro puo' continuare ad applicare il  trattamento  speciale,
tale  Membro procede a concessioni supplementari e accettabili, quali
determinate nel quadro della medesima negoziazione.
5. Se il trattamento speciale non puo'  essere  prolungato  oltre  la
fine  del  periodo  di  attuazione,  il  Membro  interessato attua le
disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine  del  periodo
di  attuazione,  le  possibilita'  minime  di  accesso per i prodotti
designati  sono  mantenute  nell'Elenco  del  Membro  interessato  al
livello  dell'8%  del  corrispondente  consumo interno nel periodo di
riferimento.
6.  Le  misure  alla  frontiera  diverse  dai  dazi doganali ordinari
mantenute in relazione  ai  prodotti  designati  sono  soggette  alle
disposizioni  dell'articolo  4,  paragrafo  2 a decorrere dall'inizio
dell'anno  nel  quale  il  trattamento  speciale  cessa   di   essere
applicabile.  I  prodotti  in questione sono soggetti a dazi doganali
ordinari, consolidati nell'Elenco del Membro interessato e applicati,
dall'inizio dell'anno in cui il trattamento  speciale  ha  termine  e
successivamente,   alle  aliquote  che  sarebbero  state  applicabili
qualora un riduzione del 15% almeno fosse stata attuata nell'arco del
periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi  in  questione
sono  stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo
le indicazioni accluse al presente allegato.
Sezione B
7. Le disposizioni dell'articolo 4,  paragrafo  2  non  sono  inoltre
applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC ad un
prodotto  agricolo  di  base che costituisca la componente principale
della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo Membro  e  in
relazione  al  quale  sussistano,  oltre  alle  condizioni  di cui al
paragrafo 1 lettere da a) a d), nella misura in cui si  applicano  ai
prodotti in questione, le seguenti condizioni:
   a)  le  possibilita' minime di accesso in relazione ai prodotti in
      questione, quali specificate nella sezione I-B  della  Parte  I
      dell'Elenco  del  paese  in via di sviluppo Membro interessato,
      corrispondono all'1% del consumo interno dei medesimi  prodotti
      nel  periodo  di  riferimento a decorrere dall'inizio del primo
      anno del periodo di  attuazione  e  sono  aumentate  in  uguali
      frazioni  annue  al  2%  del corrispondente consumo interno nel
      periodo di riferimento all'inizio del quinto anno  del  periodo
      di  attuazione.  Dall'inizio  del  sesto  anno  del  periodo di
      attuazione, le possibilita' minime di accesso in  relazione  ai
      prodotti  in  questione  corrispondono al 2% del corrispondente
      consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate  in
      uguali  frazioni annue al 4% del corrispondente consumo interno
      nel periodo di riferimento fino  all'inizio  del  decimo  anno.
      Successivamente,   il  livello  delle  possibilita'  minime  di
      accesso risultante da questa  formula  nel  decimo  anno  viene
      mantenuto  nell'Elenco  del  paese  in  via  di sviluppo Membro
      interessato;
   b) appropriate possibilita'  di  accesso  al  mercato  sono  state
      previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente
      Accordo.
8.  Eventuali  negoziati  sulla  possibilita' di un proseguimento del
trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine  del  decimo
anno  dall'inizio  del periodo di attuazione sono avviati e portati a
termine entro il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione.
9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si  conviene
che  un  Membro puo' continuare ad applicare il trattamento speciale,
tale Membro procede a concessioni supplementari e  accettabili  quali
determinate nell'ambito della medesima negoziazione.
10.  Qualora  il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa
proseguire  oltre  il  decimo  anno  dall'inizio   del   periodo   di
attuazione,  ai  prodotti  in  questione  si  applicano dazi doganali
ordinari, istituiti  sulla  base  di  un  equivalente  tariffario  da
calcolare  secondo  le  indicazioni  accluse  al  presente  allegato,
consolidati  nell'Elenco del Membro interessato. Per altri aspetti si
applicano le  disposizioni  del  paragrafo  6  quali  modificate  dal
pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in
via di sviluppo Membri nel quadro del presente Accordo.
Appendice dell'allegato 5
            Indicazioni per il calcolo degli equivalenti
       tariffari ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10
                        del presente allegato
1.  Il  calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come
dazi ad valorem o come dazi specifici,  si  effettua  utilizzando  la
differenza  reale tra i prezzi interni ed esterni secondo un criterio
di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli  anni  dal  1986  al
1988. Gli equivalenti tariffari:
   a)  sono  in  primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro
      cifre de SA;
   b) ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci  a  sei
      cifre o ad un livello piu' dettagliato;
   c)  per  i  prodotti  lavorati  e/o  preparati  sono  generalmente
      stabiliti moltiplicando  lo  specifico  equivalente  tariffario
      relativo al (ai) singolo(i) prodotto(i) agricolo(i) di base per
      la  proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso,
      del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti  lavorati
      e/o  preparati  e  tengono  conto, ove necessario, di eventuali
      elementi  aggiuntivi  che  assicurano  al  momento   protezione
      all'industria.
2.  I  prezzi  esterni  sono in generale gli effettivi valori unitari
medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi  cif
non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni:
   a)  consistono  negli  appropriati  valori  unitari medi cif di un
      paese vicino, oppure
   b) sono stimati in base ai valori unitari medi fob  di  un  idoneo
      esportatore  principale  (di  idonei  esportatori  principali),
      maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione,  di
      nolo  e  degli  altri  costi  pertinenti  a  carico  del  paese
      importatore.
3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta  nazionale
utilizzando  il  tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso
periodo dei dati relativi ai prezzi.
4.  Il  prezzo  interno  e'  in  generale  un   prezzo   all'ingrosso
rappresentativo  in  vigore  sul  mercato interno oppure una stima di
tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati.
5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono  essere  adeguati,  ove
necessario,  per  tener conto delle differenze di qualita' o varieta'
mediante un coefficiente appropriato.
6. Qualora un  equivalente  tariffario  risultante  dall'applicazione
delle   presenti  indicazioni  sia  negativo  o  inferiore  al  dazio
consolidato   vigente,   l'equivalente   tariffario   iniziale   puo'
corrispondere  a  tale  dazio  o  essere  stabilito  sulla base delle
offerte nazionali per il prodotto in questione.
7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente
tariffario risultato dall'applicazione di  quanto  sopra,  il  Membro
interessato  offre, su richiesta, ampie opportunita' di consultazione
al fine di negoziare soluzioni appropriate.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
               ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE
                      SANITARIE E FITOSANITARIE
I Membri,
   ribadendo che ciascun Membro ha il diritto di adottare o applicare
le misure necessarie ad assicurare la tutela della vita o  della  sa-
lute  dell'uomo,  degli  animali o dei vegetali, purche' dette misure
non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificata tra i Membri in  cui  esistono  identiche
condizioni    o    una    restrizione   dissimulata   del   commercio
internazionale;
   desiderosi di migliorare la salute dell'uomoe degli animali  e  la
situazione fitosanitaria in tutti i Membri;
   notando  che  le  misure  sanitarie  e  fitosanitarie  sono spesso
applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali;
   auspicando l'istituzione di un quadro multilaterale  di  regole  e
norme  intese a orientare l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione
delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzare  gli  effetti
negativi sul commercio;
   riconoscendo   l'importante  contributo  che  norme,  direttive  e
raccomandazioni internazionali possono apportare al riguardo;
   desiderosi di promuovere  l'applicazione  di  misure  sanitarie  e
fitosanitarie   armonizzate  tra  i  Membri,  sulla  base  di  norme,
direttive e raccomandazioni internazionali elaborate  dai  competenti
organismi   internazionali,   tra   cui   la  Commissione  del  Codex
Alimentarius e l'Ufficio  internazionale  delle  epizoozie,  e  dalle
competenti  organizzazioni  regionali  e  internazionali operanti nel
quadro della Convenzione internazionale per la difesa  dei  vegetali,
senza  imporre ai Membri di modificare il livello di protezione della
vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali  da  essi
ritenuto appropriato;
   riconoscendo  che  i  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri possono
incontrare  particolari  difficolta'  nel  conformarsi  alle   misure
sanitarie  o fitosanitarie degli importatori Membri, e di conseguenza
nell'accesso    ai    mercati,    nonche'     nell'elaborazione     e
nell'applicazione  delle  misure  sanitarie  o fitosanitarie nel loro
territorio,  e  desiderosi  di  sostenere  tali  paesi   nelle   loro
iniziative al riguardo;
   desiderosi  quindi  di  elaborare  regole per l'applicazione delle
disposizioni del GATT 1994  relative  all'applicazione  delle  misure
sanitarie   o   fitosanitarie,   in   particolare   le   disposizioni
dell'articolo XX, lettera b) 1,
   hanno convenuto quanto segue:
                             Articolo 1
                        Disposizioni generali
1. Il presente Accordo si applica  a  tutte  le  misure  sanitarie  e
fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere
sul  commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e
applicate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
2.  Ai  fini  del presente Accordo si applicano le definizioni di cui
all'allegato A.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
4. Nessuna disposizione del presente Accordo  compromette  i  diritti
dei  Membri  ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.
                             Articolo 2
                   Diritti e obblighi fondamentali
1. I Membri hanno il  diritto  di  prendere  le  misure  sanitarie  e
fitosanitarie  necessarie  per  la  tutela  della vita o della salute
dell'uomo, degli animali o dei vegetali,  purche'  dette  misure  non
siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.
2.  I  Membri  fanno  in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie
siano applicate soltanto nella misura  necessaria  ad  assicurare  la
tutela  della  vita  o  della  salute  dell'uomo, degli animali o dei
vegetali, siano basate su criteri scientifici e non  siano  mantenute
in   assenza  di  sufficienti  prove  scientifiche,  fatte  salve  le
disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7.
3.  I  Membri  fanno  in  modo  che  le  loro  misure   sanitarie   e
fitosanitarie   non   comportino  una  discriminazione  arbitraria  o
ingiustificata tra i Membri in cui esistono  condizioni  identiche  o
analoghe,  in particolare tra il loro territorio e quello degli altri
Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in  modo
tale   da   costituire  una  restrizione  dissimulata  del  commercio
internazionale.
4. Le misure  sanitarie  e  fitosanitarie  conformi  alle  pertinenti
disposizioni del presente Accordo si ritengono conformi agli obblighi
incombenti ai Membri in virtu' delle disposizioni del GATT 1994 rela-
tive  all'applicazione  delle  misure  sanitarie  o fitosanitarie, in
particolare le disposizioni dell'articolo XX, lettera b).
                             Articolo 3
                           Armonizzazione
1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su  una
base  quanto  piu'  ampia  possibile, i membri fondano le loro misure
sanitarie o  fitosanitarie  su  norme,  direttive  o  raccomandazioni
internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente
Accordo, in particolare del paragrafo 3.
2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive
o   raccomandazioni   internazionali   si  ritengono  necessarie  per
assicurare la tutela della  vita  o  della  salute  dell'uomo,  degli
animali  o  dei vegetali e si presumono compatibili con le pertinenti
disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994.
3. I  Membri  possono  introdurre  o  mantenere  misure  sanitarie  o
fitosanitarie  che  comportino  un  livello di protezione sanitaria o
fitosanitaria piu' elevato di quello che  si  otterrebbe  con  misure
basate   sulle   pertinenti   norme,   direttive   o  raccomandazioni
internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica  o  in
funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi
considerano  appropriato  conformemente  alle pertinenti disposizioni
dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 8 2. In deroga  a  quanto  precede,
tutte  le  misure che comportino un livello di protezione sanitaria o
fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con  misure  basate
sulle  norme,  direttive o raccomandazioni internazionali non possono
essere  incompatibili  con  nessun'altra  disposizione  del  presente
Accordo.
4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti  delle
loro   risorse,   all'attivita'   delle   competenti   organizzazioni
internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la
Commissione del Codex Alimentarius e l'Ufficio  internazionale  delle
epizoozie,  nonche'  delle  organizzazioni internazionali e regionali
operanti nel quadro della Convenzione internazionale  per  la  difesa
dei  vegetali,  per  promuovere  all'interno  di  tali organizzazioni
l'elaborazione e la periodica  revisione  delle  norme,  direttive  e
raccomandazioni  relativamente  a  tutti  gli  aspetti  delle  misure
sanitarie e fitosanitarie.
5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di  cui  all'articolo
12,   paragrafi   1      4   (denominato   nel  presente  Accordo  il
"Comitato")elaborera' una procedura per controllare  il  processo  di
armonizzazione  internazionale  e  per  coordinare  le  iniziative in
materia con le competenti organizzazioni internazionali.
                             Articolo 4
                             Equivalenza
1.  Un  Membro  accetta  come  equivalenti  le  misure  sanitarie   o
fitosanitarie  degli  altri  Membri, anche se esse differiscono dalle
proprie o da quelle applicate da altri Membri che  commerciano  nello
stesso  prodotto, se il Membro esportatore dimostra oggettivamente al
Membro importatore che  le  sue  misure  raggiungono  il  livello  di
protezione  sanitaria  o  fitosanitaria  ritenuto  appropriato  dallo
stesso Membro importatore. A  tale  scopo  quest'ultimo  otterra'  su
richiesta   l'accesso   necessario   per  ispezioni,  prove  e  altre
pertinenti procedure.
2. Su richiesta, i Membri procedono a consultazioni  per  raggiungere
accordi     bilaterali    e    multilaterali    sul    riconoscimento
dell'equivalenza di determinate misure sanitarie o fitosanitarie.
_________________________________
2  Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, esiste  una  giustificazione
   scientifica  se, sulla base di un esame e di una valutazione delle
   informazioni   scientifiche   disponibili    conformemente    alle
   pertinenti disposizioni del presente Accordo, un Membro stabilisce
   che    le    pertinenti   norme,   direttive   o   raccomandazioni
   internazionali non sono
Segue frase illeggibile
                             Articolo 5
       Valutazione dei rischi e determinazione del livello di
            protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato
1.  I  Membri  fanno  in  modo  che  le  loro  misure   sanitarie   o
fitosanitarie   siano   basate   su   una   valutazione,  secondo  le
circostanze, dei rischi per la vita  o  la  salute  dell'uomo,  degli
animali  o  dei vegetali, tenendo conto delle tecniche di valutazione
dei  rischi   messe   a   punto   dalle   competenti   organizzazioni
internazionali.
2.  Nella  valutazione dei rischi, i Membri tengono conto delle prove
scientifiche  disponibili,  dei  pertinenti  processi  e  metodi   di
produzione,  dei  pertinenti  metodi  di  ispezione,  campionamento e
prova,  della  diffusione  di  particolari  malattie   o   parassiti,
dell'esistenza  di  zone  indenni  da  parassiti o da malattie, delle
pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonche'  delle  misure
di quarantena o di altri interventi.
3.  Nel  valutare  il rischio per la vita o la salute degli animali o
dei vegetali e nel determinare  il  provvedimento  da  applicare  per
raggiungere   il   livello   adeguato   di   protezione  sanitaria  o
fitosanitaria da tale rischio, i Membri prendono  in  considerazione,
quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di
perdita  di produzione o di vendite in caso di contatto, insediamento
o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla
lotta o all'eradicazione nel territorio del Membro importatore  e  la
relativa  efficienza  economica  di metodi alternativi per limitare i
rischi.
4. Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria
adeguato  i  Membri  dovrebbero  tenere   conto   dell'obiettivo   di
minimizzare gli effetti negativi per il commercio.
5.  A  fini  di  coerenza  nell'applicazione  del concetto di livello
adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi  per
la  vita  o  la  salute  dell'uomo,  o  per la vita o la salute degli
animali e dei vegetali, i Membri  evitano  distinzioni  arbitrarie  o
ingiustificate  nei  livelli  che ritengono appropriati in situazioni
diverse,  qualora  tali   distinzioni   abbiano   per   effetto   una
discriminazione   o   una   restrizione   dissimulata  del  commercio
internazionale. I Membri procedono in seno al Comitato, conformemente
all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all'elaborazione di orientamenti
per promuovere  l'attuazione  pratica  della  presente  disposizione.
Nell'elaborare  tali  orientamenti il Comitato tiene conto di tutti i
fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei  rischi
per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente.
6.  Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, nell'istituire o mantenere
misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di
protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i Membri fanno in modo
che dette misure non siano piu' restrittive degli scambi di quanto no
sia necessario per il conseguimento di  tale  livello,  tenuto  conto
della fattibilita' tecnica ed economica 3.
7.  Nei  casi  in  cui  le  pertinenti  prove  scientifiche non siano
sufficienti un Membro puo' temporaneamente adottare misure  sanitarie
o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili,
comprese   quelle   provenienti   dalle   competenti   organizzazioni
internazionali  nonche'  dalle  misure  sanitarie   o   fitosanitarie
applicate da altri Membri. In tali casi, i Membri cercano di ottenere
le  informazioni  supplementari  necessarie  per  una valutazione dei
rischi piu' obiettiva e  procedono  quindi  ad  una  revisione  della
misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.
___________________________
3    Ai  fini  dell'articolo  5,  paragrafo  6,  una  misura  e' piu'
   restrittiva degli scambi di  quanto  sia  necessario  soltanto  se
   esiste  un'altra  misura  ragionevolmente  attuabile  tenuto conto
   della fattibilita' tecnica ed economica, che
Segue frase illeggibile
8. Quando un Membro ha motivo di ritenere che  una  specifica  misura
sanitaria  o  fitosanitaria introdotta o mantenuta da un altro Membro
limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in  questione
non  e'  basata  sulle  pertinenti norme, direttive o raccomandazioni
internazionali  o  tali  norme,  direttive  o   raccomandazioni   non
esistono,   una  spiegazione  delle  ragioni  della  medesima  misura
sanitaria  o  fitosanitaria  deve  essere  fornita, su richiesta, dal
Membro che la mantiene.
                             Articolo 6
     Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone
                               indenni
       e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie
1.  I  Membri  fanno  in  modo  che  le  loro  misure   sanitarie   o
fitosanitarie   siano   adeguate  alle  caratteristiche  sanitarie  o
fitosanitarie della zona - intendendo  come  tale  un  intero  paese,
parte  di  un  paese  oppure  l'insieme o parte di piu' paesi - della
quale il prodotto e' originario e alla quale esso e' destinato.   Nel
valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione,
i  Membri  tengono  conto,  tra  l'altro,  del grado di diffusione di
determinati parassiti o  malattie,  dell'esistenza  di  programmi  di
lotta  o  di  eradicazione  e  di  appropriati criteri o orientamenti
eventualmente    elaborati    dalle     competenti     organizzazioni
internazionali.
2.  In particolare, i Membri riconoscono la nozione di zone indenni e
quella di zone a  limitata  diffusione  di  determinati  parassiti  o
malattie.  Tali  zone  sono  determinate  sulla base di fattori quali
caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza  epidemiologica
ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.
3.  I  Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro
territori  sono  zone  indenni  o  zone  a  limitata  diffusione   di
determinati  parassiti  o  malattie forniscono le necessarie prove al
riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che  le
zone  in  questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente
zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti  o
malattie.  A  tal  fine,  al Membro importatore verra' consentito, su
richiesta, l'accesso necessario per ispezioni, prove e  altre  proce-
dure pertinenti.
                             Articolo 7
                             Trasparenza
   I  Membri  notificano  le  modifiche  apportate  alle  loro misure
sanitarie o fitosanitarie e forniscono informazioni sulle loro misure
sanitarie   o   fitosanitarie   conformemente    alle    disposizioni
dell'allegato B.
                             Articolo 8
         Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione
   I   Membri   si   conformano  alle  disposizioni  dell'allegato  C
nell'applicazione  delle  procedure   di   controllo,   ispezione   e
autorizzazione,  ivi  compresi  i sistemi nazionali di autorizzazione
dell'impiego di additivi o di determinazione delle tolleranze  per  i
contaminanti  negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi, e comunque
fanno in modo che le loro procedure non siano  incompatibili  con  le
disposizioni del presente Accordo.
                             Articolo 9
                         Assistenza tecnica
1.  I  Membri  convengono  di facilitare la concessione di assistenza
tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo
Membri, su base bilaterale o tramite  le  appropriate  organizzazioni
internazionali.   L'assistenza   puo'  riguardare,  tra  l'altro,  le
tecniche di lavorazione, la  ricerca,  l'infrastruttura,  nonche'  la
creazione  di organismi normativi nazionali, e puo' assumere la forma
di  consulenza,  crediti, trasferimenti a titolo gratuito e aiuti, ai
fini tra l'altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione  e
materiale,  onde  consentire  ai  paesi  in  questione di adeguarsi e
conformarsi alle misure  sanitarie  o  fitosanitarie  necessarie  per
raggiungere   il   livello   adeguato   di   protezione  sanitaria  o
fitosanitaria dei loro mercati d'esportazione.
2. Qualora siano necessari considerevoli investimenti per  consentire
ad  un  paese  in  via di sviluppo esportatore Membro di soddisfare i
requisiti  sanitari  o  fitosanitari  di   un   Membro   importatore,
quest'ultimo   considera  la  possibilita'  di  fornire  l'assistenza
tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo  Membro
di  mantenere  ed  ampliare le sue possibilita' di accesso al mercato
per il prodotto in questione.
                             Articolo 10
                Trattamento speciale e differenziato
1. Nell'elaborazione e nell'applicazione  delle  misure  sanitarie  o
fitosanitarie i Membri tengono conto delle particolari necessita' dei
paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  e  specialmente  dei paesi meno
avanzati Membri.
2. Ove il livello di protezione sanitaria  o  fitosanitaria  adeguato
consenta   l'introduzione   graduale  di  nuove  misure  sanitarie  o
fitosanitarie, termini di adattamento piu' lunghi  dovrebbero  essere
concessi  in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di
sviluppo  Membri  al  fine  di  mantenere  le  loro  possibilita'  di
esportazione.
3.  Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri siano
in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato ha  facolta'
di  concedere  loro , su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel
tempo  per  l'insieme  o  per  una  parte  degli  obblighi  derivanti
dall'Accordo,  tenendo  conto  delle  loro  esigenze  in  materia  di
finanze, commercio e sviluppo.
4. I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei
paesi in via  di  sviluppo  Membri  nelle  competenti  organizzazioni
internazionali.
                             Articolo 11
           Consultazioni e risoluzione delle controversie
1.  In  materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel
quadro del presente Accordo si applicano, salvo diverse  disposizioni
al  riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e
XXIII del GATT 1994 quali elaborate  e  applicate  dall'intesa  sulla
risoluzione delle controversie.
2.  In  una  controversia nell'ambito del presente accordo relativa a
questioni di carattere  scientifico  o  tecnico  un  gruppo  speciale
dovrebbe  chiedere  il  parere di esperti scelti dal gruppo stesso in
consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il  gruppo
speciale  puo', qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di
esperti  tecnici  a  carattere  consultivo   oppure   consultare   le
competenti  organizzazioni  internazionali, su richiesta di una delle
parti della controversia o di propria iniziativa.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo  compromette  i  diritti
dei  Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il
diritto di ricorrere all'intervento o ai  meccanismi  di  risoluzione
delle  controversie di altre organizzazioni internazionali o definiti
nell'ambito di un accordo internazionale.
                             Articolo 12
                              Gestione
1.  E'  istituito  un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale
stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per
attuare  le  disposizioni  del  presente  Accordo  e  promuovere   il
perseguimento  dei  suoi  obiettivi,  con  particolare  riguardo  per
l'armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso.
2.  Il  Comitato  promuove  e  facilita  consultazioni   ad   hoc   o
negoziazioni  tra  i  Membri  su  specifiche  questioni  di carattere
sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l'uso delle norme,
direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i membri
e, a questo riguardo, promuove  consultazioni  e  approfondimenti  di
carattere  tecnico  al  fine  di  intensificare  il  coordinamento  e
l'integrazione tra i sistemi e  criteri  nazionali  e  internazionali
adottati per autorizzare l'utilizzazione di additivi alimentari o per
determinare  le  tolleranze  per i contaminanti negli alimenti, nelle
bevande o nei mangimi.
3. Il Comitato si mantiene in  stretto  contatto  con  le  competenti
organizzazioni  internazionali nel campo della protezione sanitaria e
fitosanitaria,  in  particolare  con   la   Commissione   del   Codex
Alimentarius,  con  l'Ufficio internazionale delle epizoozie e con il
segretario  della  Convenzione  internazionale  per  la  difesa   dei
vegetali,  al  fine  di  ottenere  il parere tecnico-scientifico piu'
qualificato  possibile  per  la  gestione  del  presente  Accordo   e
assicurare che sia evitata un'indebita duplicazione delle iniziative.
4. Il Comitato mettera' a punto una procedura per seguire il processo
di  armonizzazione  internazionale  e  l'uso delle norme, direttive o
raccomandazioni internazionali.  A  tal  fine,  di  concerto  con  le
competenti   organizzazioni   internazionali,  Il  Comitato  dovrebbe
compilare  un  elenco  delle  norme,  direttive   o   raccomandazioni
internazionali  relative  a  misure  sanitarie o fitosanitarie di cui
stabilisca  la  forte  incidenza  sul  commercio.  L'elenco  dovrebbe
comprendere un'indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive
o  raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni
all'importazione o in base alle  quali  prodotti  importati  conformi
alle medesimi norme possono beneficiare dell'accesso ai loro mercati.
Un  Membro  che  non  applichi una norma, direttiva o raccomandazione
internazionale quale condizione all'importazione dovrebbe fornire una
spiegazione al riguardo e in  particolare  precisare  se  ritenga  la
norma  non  sufficientemente  rigorosa  per  assicurare il livello di
protezione sanitaria  o  fitosanitaria  da  esso  ritenuto  adeguato.
Qualora   dopo   aver  indicato  l'uso  di  una  norma,  direttiva  o
raccomandazione quale condizione all'importazione un Membro rivedesse
la sua posizione, dovrebbe fornire  una  spiegazione  della  modifica
intervenuta   e   informarne  il  Segretario  nonche'  le  competenti
organizzazioni  internazionali,  a  meno  che  a  tale   notifica   e
spiegazione  non si provveda secondo le procedure di cui all'allegato
B.
5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato puo' decidere, ove
opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle  procedure,
in  particolare  di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni
internazionali.
6.  Su  iniziativa  di  uno  dei  Membri,  il Comitato puo' invitare,
attraverso  i  canali  appropriati,  le   competenti   organizzazioni
internazionali  o  gli  organismi  ad  esse  collegati  ad  esaminare
questioni specifiche riguardo ad una particolare norma,  direttiva  o
raccomandazione,  compreso  il  fondamento delle spiegazioni circa la
mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4.
7.   Il   Comitato   procedera'   all'esame   del   funzionamento   e
dell'attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata
in   vigore   dell'Accordo   OMC  e,  successivamente,  ogniqualvolta
risultera' necessario. Ove opportuno, il Comitato puo' presentare  al
Consiglio  per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del
presente Accordo  in  considerazione,  tra  l'altro,  dell'esperienza
acquisita con la sua attuazione.
                             Articolo 13
                             Attuazione
   I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo
del  rispetto  di  tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano ed
attuano misure e meccanismi positivi  atti  a  favorire  l'osservanza
delle  disposizioni  del  presente  Accordo  da parte degli organismi
diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono  le
misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non
governativi  operanti  nel  loro  territorio e gli enti regionali dei
quali i competenti organismi  del  loro  territorio  sono  membri  si
conformino  alle  pertinenti  disposizioni  del presente Accordo e si
astengono dal prendere misure che abbiano l'effetto,  direttamente  o
indirettamente,  di costringere o incoraggiare detti enti regionali o
organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare  in
modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri
fanno in modo di avvalersi, per l'attuazione delle misure sanitarie o
fitosanitarie,  dei  servizi degli organismi non governativi soltanto
se  questi  ultimi  si  conformano  alle  disposizioni  del  presente
Accordo.
                             Articolo 14
                         Disposizioni finali
   I  paesi  meno  avanzati  Membri  possono ritardare l'applicazione
delle disposizioni del presente Accordo di cinque anni dalla data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure
sanitarie  o  fitosanitarie  che  influiscono sull'importazione o sui
prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo Membri possono
ritardare l'applicazione delle  disposizioni  del  presente  Accordo,
eccetto  l'articolo  5, paragrafo 8 e l'articolo 7, di due anni dalla
data di entrata in vigore dell'Accordo OMC  per  quanto  riguarda  le
loro   misure  sanitarie  o  fitosanitarie  vigenti  che  influiscono
sull'importazione o sui prodotti  importati,  qualora  l'applicazione
delle   suddette   disposizioni  sia  ostacolata  dalla  mancanza  di
competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.
                             ALLEGATO A
                           DEFINIZIONI  4
1.  Per  misura  sanitaria  o  fitosanitaria  s'intende  ogni  misura
applicata al fine di:
    a)  proteggere  nell'ambito  territoriale del Membro la vita o la
       salute degli animali o dei vegetali dai rischi  derivanti  dal
       contatto,  dall'insediamento  o dalla diffusione di parassiti,
       malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni;
    b)  proteggere  nell'ambito  territoriale del Membro la vita o la
       salute dell'uomo o  degli  animali  dai  rischi  derivanti  da
       additivi,  contaminanti,  tossine  o  agenti patogeni presenti
       negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;
    c) proteggere nell'abito territoriale del Membro la vita o la sa-
       lute dell'uomo dai rischi derivanti da malattie portate  dagli
       animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto,
       dall'insediamento o dalla diffusione di parassiti; o
    d)  impedire o limitare nell'ambito territoriale del Membro altri
       danni  arrecati  dal  contatto,  dall'insediamento   o   dalla
       diffusione di parassiti.
Le  misure  sanitarie  o  fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i
decreti, i regolamenti, gli obblighi e le procedure  pertinenti,  ivi
compresi,  tra  l'altro,  criteri  in  materia  di  prodotti  finiti,
processi e metodi  di  produzione,  procedure  di  prova,  ispezione,
certificazione  e  autorizzazione,  quarantena  e obblighi pertinenti
associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o  ai  materiali
necessari   per   la   loro   sopravvivenza   durante  il  trasporto,
disposizioni relative ai pertinenti  metodi  statistici,  sistemi  di
campionamento  e  metodi di valutazione dei rischi, nonche' requisiti
in materia di imballaggio ed etichettatura direttamente connessi alla
sicurezza alimentare.
2. Armonizzazione:  istituzione,  riconoscimento  e  applicazione  di
misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di Membri diversi.
3. Norme, direttive e raccomandazioni internazionali:
    a)   per   la   sicurezza   alimentare,  le  norme,  direttive  e
       raccomandazioni  stabilite   dalla   Commissione   del   Codex
       Alimentarius  in  materia  di  additivi alimentari, residui di
       medicinali  veterinari  e  di  antiparassitari,  contaminanti,
       metodi  di  analisi  e  campionamento,  nonche' i codici e gli
       orientamenti in materia di igiene;
    b) per la salute degli animali e le zoonosi, le norme,  direttive
       e  raccomandazioni  elaborate  sotto  gli auspici dell'Ufficio
       internazionale delle epizoozie;
    c)  per  la  salute  dei  vegetali,   le   norme,   direttive   e
       raccomandazioni internazionali elaborate sotto gli auspici del
       Segretario  della Convenzione internazionale per la difesa dei
       vegetali in collaborazione  con  le  organizzazioni  regionali
       operanti nel quadro della medesima Convenzione; e
    d)   per   le   questioni   non   disciplinate   dalle   suddette
       organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni
       emanate da altre competenti organizzazioni internazionali  cui
       possono aderire tutti i Membri, individuate dal Comitato.
______________
4  Ai fini della presente definizione, il termine "animali" comprende
   pesci e fauna selvatica, il termine
4.  Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilita' del
contatto, dell'insediamento o della diffusione di un parassita  o  di
una  malattia  nell'ambito  territoriale  di  un  Membro  importatore
secondo  le  misure  sanitarie  o  fitosanitarie  che  si  potrebbero
applicare,  nonche'  delle  corrispondenti potenziali conseguenze sul
piano biologico ed economico, o  valutazione  della  possibilita'  di
effetti  negativi  sulla  salute  dell'uomo o degli animali derivanti
dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o  agenti  patogeni
negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
5.  Livello  di  protezione  sanitaria  o  fitosanitaria adeguato: il
livello di protezione ritenuto appropriato dal Membro che  istituisce
una  misura  sanitaria o fitosanitaria per assicurare la tutela della
vita  o  della  salute  dell'uomo,  degli  animali  o  dei   vegetali
nell'ambito del suo territorio.
NOTA:  Molti  Membri  definiscono  il  medesimo  concetto "livello di
rischio accettabile".
6. Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di
un paese oppure l'insieme o parti di piu'  paesi,  individuata  dalle
autorita'  competenti,  in  cui  non  vi  sono  manifestazioni  di un
parassita o di una malattia particolari.
NOTA: Una zona indenne puo' circondare, essere  circondata  o  essere
adiacente  ad  una  zona - situata in parte di un paese oppure in una
regione geografica che comprende l'insieme o parti di piu' paesi - in
cui si conoscono manifestazioni di un parassita  o  di  una  malattia
particolari,  ma  sono  applicate misure regionali di controllo quali
zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto  idonee  a
contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione.
7.  Zona  a  limitata  diffusione  di un parassita o di una malattia:
zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese  oppure
l'insieme   o  parti  di  piu'  paesi,  individuata  dalle  autorita'
competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita  o
di  una  malattia particolare e che e' soggetta ad efficaci misure di
sorveglianza, lotta o eradicazione.
                             ALLEGATO B
         TRASPARENZA DEI REGOLAMENTI SANITARI E FITOSANITARI
Pubblicazione dei regolamenti
1.  I  Membri  provvedono  che  tutti  i   regolamenti   sanitari   e
fitosanitari    5   adottati vengano pubblicati senza indugio in modo
che i Membri interessati possano prenderne conoscenza.
2. Tranne in circostanze urgenti, i Membri concedono  un  ragionevole
periodo  di  tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o
fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori
del Membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo
Membri, di adattare  i  loro  prodotti  e  metodi  di  produzione  ai
requisiti del Membro importatore.
Uffici informazioni
3.  Ciascun  Membro  predispone un ufficio informazioni incaricato di
rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai Membri  interessati
nonche' di fornire la documentazione circa:
    a)  qualsiasi  regolamento  sanitario  o fitosanitario adottato o
       proposto nel suo ambito territoriale;
    b) le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia
       di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione
       delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione
       degli   additivi   alimentari   applicate   nel   suo   ambito
       territoriale;
    c)  le  procedure  di  valutazione dei rischi, i fattori presi in
       considerazione e la determinazione del livello  di  protezione
       sanitaria o fitosanitaria adeguato;
    d)  l'adesione e la partecipazione del Membro in questione, o dei
       competenti  organismi  operanti  nel  suo   territorio,   alle
       organizzazioni  e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali
       e  internazionali,  nonche'  agli  accordi   e   alle   intese
       bilaterali  e  multilaterali  che  rientrano  nell'ambito  del
       presente Accordo, e il testo di tali accordi e intese.
4. I Membri assicurano che la documentazione eventualmente  richiesta
da  un  Membro  interessato  venga  a questo fornita, qualora non sia
gratuita, allo stesso prezzo, al netto  delle  spese  di  spedizione,
praticato nei confronti dei loro cittadini  6 .
--------------------
 5  Misure sanitarie e fitosanitarie quali leggi, decreti o ordinanze
    di applicazione generale.
 6    Ai fini del presente Accordo, per "cittadini" si intendono, nel
    caso di un distinto territorio doganale Membro
Procedure di notifica
5.  Nei  casi  in  cui  una  norma,   direttiva   o   raccomandazione
internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario
o  fitosanitario  proposto non sia sostanzialmente uguale a quello di
una norma direttiva o raccomandazione  internazionale  e  qualora  il
regolamento   possa  influire  in  modo  significativo  sugli  scambi
commerciali di altri Membri, i Membri:
    a) pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Membri
       interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un
       determinato regolamento;
    b) notificano agli  altri  Membri,  tramite  il  Segretariato,  i
       prodotti  che  saranno  contemplati  dal regolamento indicando
       brevemente  l'obiettivo  e  il  fondamento   del   regolamento
       proposto.  Tali notifiche vengono effettuate per tempo, quando
       e' ancora possibile apportare  modifiche  e  tenere  conto  di
       eventuali osservazioni;
    c)   su   richiesta,  forniscono  agli  altri  Membri  copia  del
       regolamento proposto e, ogni  qualvolta  cio'  sia  possibile,
       individuano  le  parti  che  differiscono nella sostanza dalle
       norme, direttive o raccomandazioni internazionali;
    d) senza discriminazione, concedono  un  ragionevole  periodo  di
       tempo agli altri Membri onde permettere loro di presentare per
       iscritto  le  loro  osservazioni,  discutono su richiesta tali
       osservazioni  e  tengono  conto   di   quanto   emerso   dalle
       discussioni.
6.  Tuttavia,  qualora  si  pongano  o rischino di porsi ad un Membro
problemi urgenti di tutela della salute, il Membro in questione  puo'
tralasciare  nei  limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di
cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condizione che:
    a)  notifichi  immediatamente  agli  altri  Membri,  tramite   il
       Segretariato,   il  regolamento  in  questione  e  i  prodotti
       contemplati, indicando brevemente l'obiettivo e il  fondamento
       del  medesimo  regolamento,  compresa  la  natura dei problemi
       urgenti;
    b) fornisca,  su  richiesta,  agli  altri  Membri  il  testo  del
       regolamento;
    c)  offra  agli  altri  Membri  la possibilita' di presentare per
       iscritto le  loro  osservazioni,  discuta  su  richiesta  tali
       osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni.
7.  Le  notifiche  al  Segretariato  sono  redatte in lingua inglese,
francese o spagnola.
8.  I  paesi  industrializzati  Membri forniscono, su richiesta, agli
altri Membri il testo dei documenti  oppure,  qualora  si  tratti  di
documenti  voluminosi,  riassunti  dei  medesimi  con  una  specifica
notifica in inglese, francese o spagnolo.
9. Il Segretariato diffonde senza  indugio  copia  della  notifica  a
tutti  i  Membri  e  alle organizzazioni internazionali interessate e
richiama  l'attenzione  dei  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  su
qualsiasi  notifica  relativa  a  prodotti  che  rivestono  per  essi
particolare interesse.
10. I Membri designano un unico organo  del  governo  centrale  quale
responsabile dell'attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni
riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6,
7 e 8 del presente allegato.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
Riserve generali
11.  Nessuna  delle  disposizioni   del   presente   Accordo   verra'
interpretata nel senso di imporre:
    a)  la  comunicazione  di  particolari  o  del testo dei progetti
       oppure la pubblicazione di testi  in  una  lingua  diversa  da
       quella del Membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 8
       del presente allegato; o
    b) la comunicazione ad opera dei Membri di informazioni riservate
       che  impedirebbero  l'applicazione della normativa sanitaria o
       fitosanitaria  o  comprometterebbero  i  legittimi   interessi
       commerciali di determinate imprese.
                             ALLEGATO C
        PROCEDURE DI CONTROLLO, ISPEZIONE E AUTORIZZAZIONE  7
1.  In  relazione  alle  procedure  intese  a controllare e garantire
l'osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri fanno in
modo che:
    a) dette procedure  siano  avviate  e  portate  a  termine  senza
       eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti
       importati che per i prodotti nazionali simili;
    b)  il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga
       pubblicato o che il  periodo  di  svolgimento  previsto  venga
       comunicato,  su  sua  richiesta, al richiedente; che, ricevuta
       una domanda, l'organismo competente esamini senza  indugio  la
       completezza  della  documentazione e informi il richiedente in
       modo preciso e completo di tutti gli  elementi  mancanti;  che
       l'organismo  competente  trasmetta  quanto  prima possibile al
       richiedente in modo accurato  e  completo  i  risultati  della
       procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una
       rettifica;   che,   anche   in  caso  di  domanda  incompleta,
       l'organismo competente porti avanti per  quanto  possibile  la
       procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il
       richiedente  sia  informato  dell'andamento  della procedura e
       messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi;
    c)  le  informazioni  richieste  siano  limitate  agli   elementi
       necessari  per  l'appropriato  svolgimento  delle procedure di
       controllo,   ispezione   e   autorizzazione,   ivi    comprese
       l'autorizzazione  dell'uso  di  additivi  e  la determinazione
       delle tolleranze per  i  contaminanti  negli  alimenti,  nelle
       bevande o nei mangimi;
    d)  il  carattere  riservato  delle  informazioni  concernenti  i
       prodotti importati emerse o  fornite  in  sede  di  controllo,
       ispezione  e  autorizzazione  sia  rispettato in modo non meno
       favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera  tale  da
       garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali;
    e)  la  richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione
       di singoli campioni di  un  prodotto  sia  mantenuta  entro  i
       limiti del ragionevole e del necessario;
    f)  gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti
       importati siano equi in rapporto a quegli imposti sui prodotti
       nazionali simili o sui prodotti originari di  qualsiasi  altro
       Membro  e  non  siano  piu'  elevati  del  costo effettivo del
       servizio;
    g) per la collocazione delle installazioni utilizzate per le pro-
       cedure e per il prelievo di  campioni  di  prodotti  importati
       siano  adottati  gli  stessi  criteri  seguiti  per i prodotti
       nazionali  cosi'  da  minimizzare  gli  inconvenienti  per   i
       richiedenti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti;
    h)   ogniqualvolta   le   specificazioni  di  un  prodotto  siano
       modificate in seguito a procedure di controllo e di  ispezione
       alla  luce  della  normativa  applicabile, la procedura per il
       prodotto modificato sia limitata  alle  operazioni  necessarie
       per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere
       che   il  prodotto  sia  ancora  conforme  alla  normativa  in
       questione; e
    i) esista una procedura per esaminare le denunce  riguardanti  lo
       svolgimento  delle  procedure  e  per  apportare  i  necessari
       correttivi quando una denuncia sia giustificata.
Qualora un Membro importatore applichi un sistema  di  autorizzazione
dell'uso  di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze
per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o  nei  mangimi  che
vieti  o  limiti  l'accesso  di prodotti ai suoi mercati nazionali in
assenza  di  un'autorizzazione,  il   medesimo   Membro   importatore
considera  l'uso di una pertinente norma internazionale come base per
consentire  l'accesso  fino  a   quando   non   sia   raggiunta   una
determinazione definitiva.
2.  Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo
a  livello  della  produzione,  il  Membro  nel  cui  territorio   la
produzione  ha  luogo  presta  l'assistenza necessaria per facilitare
tale controllo nonche' l'operato delle autorita' ad esso preposte.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai  Membri  di
seguire ragionevoli controlli sul loro territorio.
              ACCORDO SUI TESSILI E SULL'ABBIGLIAMENTO
I Membri
   ricordando  che  a  Punta  del Este i Ministri hanno convenuto che
l'obiettivo dei negoziati sui tessili e sull'abbigliamento e'  quello
di  definire le modalita' piu' opportune per potere finalmente inser-
ire, sulla base di regole e norme  piu'  severe  questo  settore  nel
campo  di applicazione del GATT, contribuendo cosi' a raggiungere una
maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio;
   ricordando  inoltre  che  nella  decisione  dell'aprile  1989  del
Comitato  per i negoziati commerciali si e' convenuto che il processo
di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione  dell'Uruguay
Round   sui   negoziati  commerciali  multilaterali  e  doveva  avere
carattere evolutivo;
   ricordando infine che si e' convenuto che i  paesi  meno  avanzati
Membri debbano beneficiare di un trattamento speciale.
   convengono quanto segue:
                             Articolo 1
1.  Il  presente  Accordo  fissa le disposizioni che gli Stati membri
devono applicare durante  il  periodo  transitorio  per  inserire  il
settore dei tessili e dell'abbigliamento nel GATT 1994.
2.  I  Membri convengono di ricorrere all'articolo 2, paragrafo 18, e
all'articolo 6, paragrafo 6, lettera  b)  in  modo  da  aumentare  in
maniera  rilevante le possibilita' di accesso per i piccoli fornitori
e da sviluppare opportunita' di scambio commercialmente significative
per i nuovi Membri nel settore dei tessili e dell'abbigliamento.
3. I Membri terranno nel dovuto conto la situazione  dei  Membri  che
non   hanno  accettato  i  protocolli  che  prorogano  l'Accordo  sul
commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo
l'"AMF") dal 1986 e, se del caso, accorderanno  loro  un  trattamento
speciale nell'applicazione del presente Accordo.
4.  I  Membri convengono che gli interessi particolari dei Membri che
producono ed esportano cotone si devono riflettere, in  consultazione
con i medesimi, nell'attuazione del presente Accordo.
5.  Al  fine  di  agevolare  l'inserimento  del settore dei tessili e
dell'abbigliamento nel  GATT  1994,  i  Membri  devono  prevedere  un
adeguamento   industriale   autonomo   continuo   ed   un'accresciuta
concorrenza sui loro mercati.
6. Sempre  che  non  dispongano  diversamente,  le  disposizioni  del
presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei
Membri   a   norma  dell'accordo  OMC  e  degli  accordi  Commerciali
multilaterali.
7. I prodotti tessili e dell'abbigliamento ai  quali  si  applica  il
presente Accordo sono riportati in allegato.
                             Articolo 2
1. Tutte le restrizioni quantitative istituite nell'ambito di accordi
bilaterali e mantenute ai sensi dell'articolo 4 o notificate ai sensi
degli  articoli  7  o  8  dell'AMF  in  forza  il  giorno  precedente
all'entrata in vigore dell'Accordo OMC  devono,  entro  60  giorni  a
decorrere  dall'entrata  in vigore dell'Accordo, essere notificate in
modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di
crescita e le disposizioni in materia di  flessibilita',  dai  Membri
che  mantengono tali restrizioni, all'Organo di controllo dei tessili
previsto dall'articolo 8 (denominato nel presente Accordo  "OCT").  I
Membri  convengono  che  a  partire  dalla  data di entrata in vigore
dell'Accordo  OMC,  tulle  le  restrizioni  del   tipo   sopraccitato
sussistenti  tra  le  parti  contraenti  del  GATT 1947 e in forza il
giorno  precedente   l'entrata   in   vigore   dell'Accordo   saranno
disciplinate dalle disposizioni del presente Accordo.
2.  A titolo informativo, l'OCT comunica tali notificazioni a tutti i
Membri. Qualsiasi  Membro  puo'  formulare  all'attenzione  dell'OCT,
entro   60   giorni   dalla  comunicazione  delle  notificazioni,  le
osservazioni  che  ritenga   opportune.   Le   osservazioni   saranno
comunicate agli altri Membri per conoscenza. L'OCT puo' esprimere ap-
propriate raccomandazioni ai Membri interessati.
3.  Quando  il  periodo  di  12  mesi  relativo  alle  restrizioni da
notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12
mesi  immediatamente  precedente  la  data  di  entrata   in   vigore
dell'Accordo  OMC,  i  Membri  interessati  devono decidere di comune
accordo  le  modalita'  necessarie  ad  allineare  il  periodo  delle
restrizioni  con  l'anno dell'Accordo  2 , e a calcolare i livelli di
base di tali restrizioni al  fine  di  attuare  le  disposizioni  del
presente   articolo.  I  Membri  interessati  convengono  di  avviare
tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine  di  raggiungere
una  decisione  comune.  Eventuali  accordi di questo genere dovranno
tenere  conto,  inter  alia,  delle  caratteristiche stagionali delle
spedizioni negli ultimi  anni.  I  risultati  di  tali  consultazioni
saranno  notificati  all'OCT che fara' le appropriate raccomandazioni
ai Membri interessati.
4. Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno consid-
erate come le restrizioni complessive di questo  tipo  applicate  dai
rispettivi   Membri   il   giorno   precedente  l'entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC.  Non  verranno  introdotte  nuove  restrizioni  in
termini  di  prodotti o di Membri, se non ai sensi delle disposizioni
del presente Accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT 1994
 3. Le restrizioni non notificate  entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo OMC saranno immediatamente eliminate.
5.  Eventuali  misure  unilaterali  adottate ai sensi dell'articolo 3
dell'AMF prima della data  di  entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC
possono  rimanere  in  vigore  per  la  durata stabilita, purche' non
superiore  ai  12  mesi,  a  condizione  che  siano  state  esaminate
dall'Organo  di  sorveglianza  dei  tessili  (denominato nel presente
accordo l'"OST") istituito nell'ambito  dell'AMF.  Nel  caso  in  cui
l'OST  non  abbia avuto la possibilita' di esaminare eventuali misure
di questo genere, esse saranno esaminate dall'OCT conformemente  alle
regole e alle procedure che disciplinano le misure dell'articolo 3 ai
sensi  dell'AMF. Eventuali misure applicate nell'ambito di un Accordo
a norma dell'articolo 4 dell'AMF  prima  della  data  di  entrata  in
vigore  dell'Accordo  OMC  che  sono  oggetto di una controversia che
l'OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate  dall'OCT
conformemente  alle  regole  e  alle procedure dell'AMF applicabili a
questo tipo di esame.
6. Alla data di entrata in  vigore  dell'Accordo  OMC,  ciascuno  dei
Membri  deve  includere  nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano
almeno il 16% delle importazioni complessive dei Membri nel 1990  dei
prodotti riportati in allegato, in termini di voci o di categorie del
Sistema  armonizzato.  I  prodotti  da  inserire  devono  comprendere
prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti:  nastri
e   filati,   tessuti,   prodotti  tessili  confezionati  e  prodotti
dell'abbigliamento.
--------------------
2 Per "anno dell'Accordo" si  intendono  il  periodo  di  12  mesi  a
    decorrere  dalla  data  di entrata in vigore dell'Accordo OMC e i
    successivi intervalli di 12 mesi.
3 Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non  includono  l'articolo
    XIX per quanto riguarda in prodotti non ancora integrati nel GATT
    1994 salvo specifiche disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato.
--------------------
7.  Le  misure  da  adottare  ai  sensi del paragrafo 6 devono essere
notificate in dettaglio dai Membri interessati  secondo  le  seguenti
modalita':
    a)  i  Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si
       impegnano, indipendentemente dalla data di entrata  in  vigore
       dell'Accordo  OMC,  a comunicare tali dettagli al Segretariato
       del GATT entro la data stabilita dalla decisione  ministeriale
       del  15  aprile  1994.  Il  Segretariato del GATT comunichera'
       tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti,  a
       titolo   informativo.   Le   notificazioni   saranno  messe  a
       disposizione dell'OCT, una volta istituito, come disposto  dal
       paragrafo 21;
    b)  I  Membri  che,  ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, hanno
       mantenuto  il  diritto  di  beneficiare   delle   disposizioni
       dell'articolo 6, devono comunicare tali dettagli all'OCT entro
       60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, o, nel caso
       dei  Membri ai quali si applica l'articolo 1, paragrafo 3, non
       oltre la fine del dodicesimo mese dall'entrata in  vigore  del
       presente  Accordo.  L'OCT comunichera' tali notificazioni agli
       altri Membri, a  titolo  informativo,  e  le  esaminera'  come
       disposto dal paragrafo 21.
8.  I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT
1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o
categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui  di  seguito
riportato:
    a)  il  primo  giorno  del  37esimo  mese  dall'entrata in vigore
       dell'Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il  17
       percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990
       dei  prodotti  riportati  in allegato. I prodotti da includere
       devono  comprendere  prodotti  appartenenti  a  ciascuno   dei
       quattro  gruppi  seguenti:  nastri e filati, tessuti, prodotti
       tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento:
    b) il primo  giorno  dell'85esimo  mese  dall'entrata  in  vigore
       dell'Accordo  OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18
       percento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990
       dei prodotti riportati in allegato. I  prodotti  da  includere
       devono   comprendere  prodotti  appartenenti  a  ciascuno  dei
       quattro gruppi seguenti: nastri e  filati,  tessuti,  prodotti
       tessili confezionati e prodotti dell'abbigliamento:
    c)  il  primo  giorno  del  121esimo  mese dall'entrata in vigore
       dell'Accordo OMC, il settore dei tessili e  dell'abbigliamento
       dovra'  essere  incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state
       abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente Accordo.
9. Ai fini del presente Accordo, si riterra' che i Membri  che  hanno
notificato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione
di  non  mantenere  il  diritto  di  beneficiare  delle  disposizioni
dell'articolo  6,  abbiamo  incluso  i  loro   prodotti   tessili   e
dell'abbigliamento  nel  GATT  1994.  Tali  Membri  saranno  pertanto
esentati dall'osservare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11.
10. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un  Membro
che  abbia  presentato  un  programma  di  inclusione  ai  sensi  dei
paragrafi 6 o 8 di inserire i prodotti nel GATT 1994 prima della data
prevista da tale  programma.  Tuttavia,  un'eventuale  inclusione  di
prodotti  prende  effetto  solo  all'inizio di un anno di Accordo e i
dettagli devono essere notificati dall'OCT almeno tre mesi prima, per
essere notificati a tutti i Membri.
11. I rispettivi programmi d'inclusione, ai sensi  del  paragrafo  8,
devono  essere  notificati  nei dettagli all'OCT almeno 12 mesi prima
della loro entrata in vigore, e notificati all'OCT a tutti i Membri.
12. I livelli di  base  delle  restrizioni  sui  prodotti  rimanenti,
citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1.
13. Durante la prima fase del presente Accordo (dalla data di entrata
in  vigore  dell'Accordo  OMC  al 36 mese di applicazione incluso) il
livello di ciascuna restrizione ai sensi degli accordi bilaterali AMF
in vigore per il periodo di 12 mesi precedente  l'entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC  sara' soggetto ad un aumento annuale non inferiore
al coefficiente di crescita fissato per  le  rispettive  restrizioni,
maggiorato del 16%.
14.  Salvo  i  casi  in  cui  il  Consiglio per gli scambi di merci o
l'Organo   di   conciliazione   decidano   diversamente   ai    sensi
dell'articolo  8,  paragrafo  12,  nelle fasi successive del presente
Accordo il livello di  ciascuna  delle  rimanenti  restrizioni  sara'
soggetto ad un aumento annuo non inferiore ai valori seguenti:
    a)  per  la  seconda  fase  (dal  37  all'84 mese di applicazione
       dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per  le
       rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25%;
    b)  per  la  terza  fase  (dall'85  al  120  mese di applicazione
       dell'Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per  le
       rispettive  restrizioni  della seconda fase, maggiorato del 27
       per cento.
15. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un  Membro
di  abolire  eventuali  restrizioni  mantenute  ai sensi del presente
articolo, in vigore all'inizio di  qualsiasi  anno  dell'Accordo  nel
periodo transitorio, purche' l'esportatore interessato Membro e l'OCT
vengano  informati  almeno  tre  mesi  prima  dell'entrata  in vigore
dell'abolizione. Il termine per la notifica preliminare  puo'  essere
abbreviato   a  30  giorni  previo  accordo  del  Membro  soggetto  a
restrizioni. L'OCT comunica tali  notificazioni  a  tutti  i  Membri.
Nell'esaminare  l'abolizione  delle  restrizioni nei termini previsti
nel presente paragrafo,  i  Membri  interessati  terranno  conto  del
trattamento  accordato  ad  esportazioni  simili  originarie di altri
Membri.
16. Le disposizioni relative alla  flessibilita'  (swing,  riporto  e
anticipo)  applicabili  a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del
presente  articolo,  saranno  le  stesse   previste   negli   accordi
bilaterali  AMF  per  il  periodo  di 12 mesi precedente l'entrata in
vigore dell'accordo OMC.  Non  saranno  imposti  o  mantenuti  limiti
quantitativi  sull'impiego  combinato  delle  varie  forme di riporto
(swing, riporto e anticipo).
17. Gli accordi amministrativi, nei  termini  ritenuti  necessari  in
relazione  all'attuazione  delle  disposizioni del presente articolo,
saranno convenuti tra i Membri interessati. Eventuali accordi di tale
genere devono essere notificati all'OTC.
18. Per quanto riguarda i Membri le cui esportazioni sono soggette  a
restrizioni il giorno prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC e
le  cui  restrizioni  rappresentano  l'1,2%  o meno del volume totale
delle restrizioni applicate da un importatore Membro al  31  dicembre
1992  e  notificate  ai  sensi  del presente articolo, all'entrata in
vigore dell'Accordo OMC e per tutta la  sua  durata  e'  previsto  un
aumento   significativo   nelle   possibilita'   di  accesso  per  le
esportazioni in questione, mediante l'applicazione di coefficienti di
crescita per la fase immediatamente successiva fissati  ai  paragrafi
13   e   14   o  tramite  modifiche  di  valore  almeno  equivalente,
eventualmente convenute in relazione ad una diversa  combinazione  di
livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilita'.
Tali miglioramenti devono essere notificati all'OCT.
19.  Per  tutta la durata del presente Accordo, qualora una misura di
salvaguardia venisse adottata da un Membro ai sensi dell'articolo XIX
del GATT 1994 nei confronti di un determinato prodotto durante l'anno
immediatamente successivo all'inserimento del prodotto  in  questione
nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo,
si  applicano le disposizioni dell'articolo XIX, nell'interpretazione
fornita dall'Accordo sulle misure di salvaguardia, fuorche' nei  casi
illustrati al paragrafo 20.
20.  Qualora  una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti
non tariffari, il Membro importatore interessato  applica  la  misura
secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  XIII,  paragrafo  2,
lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore Membro
le cui esportazioni dei prodotti in questione siano state soggette  a
restrizioni  ai  sensi  del  presente  Accordo  in  qualsiasi momento
durante l'anno immediatamente precedente all'adozione della misura di
salvaguardia. La misura sara'  amministrata  dall'esportatore  Membro
interessato.  Il  livello  applicabile non deve ridurre le pertinenti
esportazioni  ad  un  livello  inferiore  a  quello  di  un   periodo
rappresentativo  recente,  che consiste normalmente nella media delle
esportazioni originarie del Membro interessato negli ultimi tre  anni
rappresentativi   per  i  quali  sono  disponibili  dati  statistici.
Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per  un  periodo
superiore   ad   un   anno,   il   livello  applicabile  deve  essere
liberalizzato progressivamente ad intervalli regolari nel periodo  di
applicazione.  In  tali  casi, gli esportatori Membri interessati non
esercitano il diritto di sospensione di  concessioni  sostanzialmente
equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell'articolo XIX, paragrafo
3, lettera a) del GATT 1994.
21.  L'OCT esamina regolarmente l'attuazione del presente articolo e,
su  richiesta  di  qualsiasi  Membro,  esamina  eventuali   questioni
particolari  con  riferimento  all'attuazione  delle disposizioni del
presente articolo. Entro  un  termine  di  30  giorni  esso  comunica
inoltre  le  raccomandazioni o le conclusioni appropriate al Membro o
ai Membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione.
                             Articolo 3
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC, i  Membri
che  mantengono restrizioni sui prodotti tessili e dell'abbigliamento
(diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell'AMF e  contemplate
dalle disposizioni dell'articolo 2), che siano o meno compatibili con
il  GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all'OCT o b) fornire
all'OCT le notificazioni ad esse relative gia'  presentate  ad  altri
organi  dell'OMC.  Ove  possibile,  le notificazioni devono contenere
informazioni  in  materia  di  eventuali  giustificazioni    per   le
restrizioni  si sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT
1994 sulla quali si fondano.
2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto
quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono:
    a) conformare dette  restrizioni  al  GATT  1994  entro  un  anno
dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e comunicare l'azione all'OCT
per conoscenza; o
    b)  eliminarle  progressivamente  secondo un programma presentato
       all'OCT dal Membro che mantiene le restrizioni non  oltre  sei
       mesi   dopo   l'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC.  Detto
       programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano elimi-
       nate  gradualmente  nell'arco  di un periodo che non supera la
       durata del presente Accordo. L'OCT puo'  fare  raccomandazioni
       al Membro interessato riguardo al programma in questione.
3.  Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire
all'OCT,  a  titolo  informativo,  le   notificazioni   eventualmente
comunicate  ad  altri  organi dell'OMC riguardo a nuove restrizioni o
modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti  tessili
e  dell'abbigliamento,  introdotte ai sensi di qualunque disposizione
del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
4. Tutti i Membri hanno la possibilita'  di  inviare  contronotifiche
all'OCT  per  conoscenza,  riguardo alle giustificazioni previste dal
GATT 1994 o ad eventuali  restrizioni  non  notificate  a  norma  del
presente articolo.
Qualsiasi Membro puo' avviare un'azione in relazione a tali notifiche
ai  sensi  delle  pertinenti  disposizioni  o procedure del GATT 1994
nella sede appropriata dell'OMC.
5. A titolo informativo, l'OCT provvede a comunicare le notificazioni
ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.
                             Articolo 4
1. Le restrizioni di cui all'articolo 2, nonche' quelle applicate  ai
sensi dell'articolo 6 sono amministrate dagli esportatori Membri. Gli
importatori Membri non sono tenuto ad accettare spedizioni in accesso
rispetto  alle  restrizioni  notificate  ai  sensi  dell'articolo 2 o
quelle applicate in virtu' dell'articolo 6.
2. I Membri convengono che l'introduzione di modifiche nelle  prassi,
nelle  regole,  nelle  procedure e nella classificazione dei prodotti
tessili  e  dell'abbigliamento,  incluse  le  modifiche  relative  al
Sistema  armonizzato,  nell'attuazione  o  nell'amministrazione delle
restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente Accordo  non
devono:  perturbare  l'equilibrio tra diritti o obblighi tra i Membri
interessati ai sensi del presente Accordo, pregiudicare l'accesso  di
un   Membro,   ostacolare  il  pieno  utilizzo  di  tale  accesso,  e
disorganizzare il commercio ai sensi del presente Accordo.
3. Qualora un prodotto  che  costituisce  parte  di  una  restrizione
venisse  notificato  ai fini dell'inserimento secondo quanto disposto
dall'articolo 2, i Membri convengono che  qualsiasi  cambiamento  nel
livello  di  detta  restrizione  non deve perturbare l'equilibrio tra
diritti e obblighi tra i Membri interessati  ai  sensi  del  presente
Accordo.
4.  Tuttavia,  qualora  le  modifiche  menzionate  ai paragrafi 2 e 3
fossero necessarie, i Membri convengono che  il  Membro  che  intende
introdurre  tali  modifiche e' tenuto a comunicarle e, ove possibile,
ad avviare consultazioni con il Membro o i Membri  interessati  prima
dell'attuazione  di  tali  modifiche,  al  fine  di  raggiungere  una
soluzione reciprocamente accettabile per un  adeguamento  appropriato
ed  equo. I Membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile
effettuare consultazioni prima dell'attuazione, Il Membro che intende
introdurre tali modifiche, su richiesta del  Membro  interessato,  si
consulta,  possibilmente entro 60 giorni, con i Membri interessati ai
fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un
adeguamento appropriato ed equo. Se non si  raggiunge  una  soluzione
reciprocamente   soddisfacente,  qualsiasi  Membro  interessato  puo'
deferire la questione all'OCT per ottenere  le  raccomandazioni  come
prevede  l'articolo  8.  Nel  caso  in  cui  l'OCT  non  abbia  avuto
l'opportunita' di esaminare una controversia relativa a modifiche  di
questo  genere  introdotte  prima dell'entrata in vigore dell'Accordo
OMC, la questione  sara'  esaminata  dall'OCT  in  conformita'  delle
regole  e  delle  procedure  dell'AMF  applicabili a questo genere di
esame.
                             Articolo 5
1.  I  Membri  convengono  che  le   elusioni   mediante   trasbordo,
rispedizione,  false  dichiarazioni  relative  al  paese  o  al luogo
d'origine  e  falsificazione  di  documenti   ufficiali,   vanificano
l'attuazione  del  presente  Accordo  ai  fini  dell'integrazione del
settore dei tessili e dell'abbigliamento  nel  GATT  1994.  I  Membri
devono  pertanto  definire  le necessarie disposizioni giuridiche e/o
procedure amministrative per affrontare ed  intervenire  contro  tali
elusioni.  I  Membri  convengono  inoltre che, compatibilmente con le
leggi  e  le  procedure  nazionali,   coopereranno   pienamente   per
affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione.
2.  Qualora  un Membro dovesse ritenere che il presente Accordo venga
eluso   mediante   trasbordo,   rispedizione,   false   dichiarazioni
riguardanti  il  paese  e  il  luogo  d'origine  o  falsificazioni di
documenti ufficiali e  che  le  misure  applicate  per  affrontare  o
intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso
si  deve  consultare  con il Membro o i Membri interessati al fine di
ricercare   una   soluzione   reciprocamente   soddisfacente.    Tali
consultazioni  devono  essere  avviate tempestivamente, possibilmente
entro 30 giorni. Se non si  raggiunge  una  soluzione  reciprocamente
soddisfacente, la questione puo' essere deferita da uno qualsiasi dei
Membri  interessati  all'OCT affinche' il Comitato di controllo possa
formulare una raccomandazione.
3.  I  Membri  convengono   di   prendere   le   misure   necessarie,
compatibilmente  con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire
investigare  e,  ove   appropriato,   avviare   azioni   legali   e/o
amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I
Membri  stabiliscono  di cooperare pienamente, compatibilmente con le
leggi e le procedure nazionali,  nei  casi  di  elusione  o  presunta
elusione  del  presente  Accordo,  al  fine  di  determinare  i fatti
pertinenti nei luoghi d'impostazione, di esportazione e, se del caso,
di trasbordo. E' inteso che tale  cooperazione,  compatibile  con  le
leggi  e  le  procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle
pratiche  di  elusione  che  aumentano  le  esportazioni  soggette  a
restrizioni  al  Membro  che  mantiene  tali  restrizioni; scambio di
documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informazioni pertinenti
nella  misura  del  possibile;  agevolazione  di  sopralluoghi  nelle
fabbriche  e  di  contatti, su richiesta e caso per caso. I Membri si
devono adoperare per chiarire le circostanze  relative  ad  eventuali
casi  di  elusione o presunta elusione, inclusi il ruolo svolto dagli
esportatori o dagli importatori interessati.
4. Qualora dall'inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi  di
prova  dell'esistenza  di pratiche di elusione (ad esempio dove siano
disponibili prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e
alle circostanze di tale elusione), i Membri  convengono  che  devono
essere  intraprese  le azioni appropriate, nella misura necessaria ad
affrontare il problema. Tali azioni possono includere il  rifiuto  di
accesso  alle merci o, qualora le merci gia' si trovassero nel paese,
tenuto  conto delle circostanze effettive e del ruolo del paese o del
luogo  di  origine  effettiva,  l'adeguamento  delle  imputazioni  ai
livelli  di  restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo
di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del  coinvolgimento
dei  territori  dei  Membri  attraverso  i  quali le merci sono state
trasbordate,  tali  azioni  possono   includere   l'introduzione   di
restrizioni  nei  confronti  di  tali  Membri.  Dette  azioni,  con i
relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo  consultazioni
tra   i  Membri  interessati,  intese  a  raggiungere  una  soluzione
reciprocamente soddisfacente,  e  devono  essere  notificate  all'OCT
unitamente  alle  giustificazioni  su  cui  si  basano.  In  sede  di
consultazione i membri interessati possono decidere  di  ricorrere  a
misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato
all'OCT,  che  puo' proporre ai Membri interessati le raccomandazioni
che  ritiene  appropriate.  Se  non  si   raggiunge   una   soluzione
reciprocamente   soddisfacente,  qualsiasi  Membro  interessato  puo'
deferire la questione all'OCT  per  un  esame  tempestivo  e  per  la
formulazione di raccomandazioni.
5.  I  Membri  prendono  atto  che  taluni  casi  di elusione possono
interessare spedizioni in transito attraverso paesi  o  luoghi  senza
che,  nei  luoghi  di  transito, si apportino modifiche o alterazioni
alle merci in questione. Essi  prendono  atto  che  difficilmente  e'
possibile  esercitare  un  controllo su tali spedizioni nei luoghi di
transito.
6. I  Membri  convengono  che  le  false  dichiarazioni  relative  al
contenuto   in  fibre,  alle  quantita',  alla  designazione  o  alla
classificazione delle merci vanificano  gli  obiettivi  del  presente
Accordo.  Qualora  fosse provato che una falsa dichiarazione e' stata
resa con l'intento di eludere le disposizioni,  i  Membri  convengono
che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le
leggi  e  le  procedure  nazionali,  contro  gli  esportatori  o  gli
importatori interessati. Se un Membro ritiene che il presente Accordo
venga  eluso  mediante  una  falsa  dichiarazione  e  che  le  misure
amministrative  applicate  per affrontare e o intervenire contro tale
elusione siano inadeguate o inesistenti, il Membro  deve  consultarsi
tempestivamente  con  il  Membro interessato al fine di ricercare una
soluzione reciprocamente  soddisfacente.  Se  non  si  raggiunge  una
soluzione,  qualsiasi  Membro  interessato puo' deferire la questione
all'OCT affinche' detto organo possa formulare  una  raccomandazione.
Questa  disposizione  lascia  impregiudicato il diritto dei Membri di
apportare adeguamenti  tecnici  qualora  le  dichiarazioni  dovessero
contenere errori involontari.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                             Articolo 6
1. I Membri riconoscono  che  nel  periodo  transitorio  puo'  essere
necessario   applicare  un  meccanismo  di  salvaguardia  transitorio
specifico   (denominato   nel    presente    Accordo    "salvaguardia
transitoria").  La  salvaguardia transitoria puo' essere applicata da
qualunque Membro ai prodotti riportati in allegato, ad  eccezione  di
quelli   integrati   nel   GATT  1994  ai  sensi  delle  disposizioni
dell'articolo 2. I Membri che non mantengono le  restrizioni  di  cui
all'articolo  2  devono comunicare all'OCT entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore dell'Accordo OMC se desiderano o meno  mantenere
il  diritto  di  utilizzare le disposizioni dell'articolo suddetto. I
Membri che non hanno accettato i protocolli  che  dal  1986  ampliano
l'AMF   devono   comunicare   tali   notificazioni   entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. La salvaguardia  transitoria
deve  essere  applicata  in  modo  limitato,  compatibilmente  con le
disposizioni del presente articolo e con l'effettiva  attuazione  del
processo di integrazione previsto dal presente Accordo.
2.  Ai  sensi del presente articolo e' possibile intraprendere azioni
di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da  parte  di  un
Membro    5    sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene
importato  nel  territorio  in  questione   in   quantita'   talmente
accresciute  da  causare un grave pregiudizio o un'effettiva minaccia
di pregiudizio, all'industria nazionale che produce  prodotti  simili
e/o  in  diretta  concorrenza.  Si deve dimostrare che il pregiudizio
grave  o   l'effettiva   minaccia   di   pregiudizio   sono   causati
dall'accresciuta   quantita'   delle   importazioni  complessive  del
prodotto e non da  fattori  diversi  quali  mutamenti  tecnologici  o
cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.
3.   Nel   determinare   l'esistenza   di   un  grave  pregiudizio  o
dell'effettiva minaccia di pregiudizio, come si e' detto al paragrafo
2, il Membro deve esaminare l'effetto delle importazioni in questione
sulla  situazione  dell'industria  del   settore,   in   termini   di
cambiamenti   nelle   variabili   economiche   pertinenti,  quali  la
produzione, la produttivita', il coefficiente di  sfruttamento  degli
impianti,  le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari,
l'occupazione, i prezzi nazionali, i  profitti  e  gli  investimenti:
nessuna  delle  quali,  da  sola o in combinazione con altri fattori,
puo' necessariamente fornire indicazioni decisive.
4. Eventuali misure giustificate ai  sensi  di  quanto  disposto  dal
presente   articolo   devono   essere   applicate   ad   ogni  Membro
singolarmente. Il Membro o i Membri ai quali  e'  arrecato  il  grave
pregiudizio,   o  l'effettiva  minaccia  di  pregiudizio  di  cui  ai
paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a  un  drastico  e
considerevole  aumento nelle importazioni, effettivo o imminente  6 ,
dal Membro o dai singoli Membri in questione, e in base al livello di
importazioni in confronto con le importazioni  provenienti  da  altre
fonti,  con  la  quota  di  mercato e con i prezzi all'importazione e
nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno  di  questi
fattori,  presi  singolarmente  o  combinati  con  altri  fattori  e'
necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive.  La  misura
di  salvaguardia non si applica alle esportazioni di un Membro le cui
esportazioni del  prodotto  in  questione  siano  gia'  sottoposte  a
restrizione ai sensi del presente Accordo.
5.  Il periodo di validita' dell'accertamento di un grave pregiudizio
o dell'effettiva minaccia dello stesso ai  fini  della  richiesta  di
azioni di salvaguardia non deve superare i 90 giorni dalla data della
prima notifica. come specificato al paragrafo 7.
6.  Nell'applicare  la  salvaguardia transitoria, si devono tenere in
particolare considerazioni gli interessi  degli  esportatori  Membri,
nei termini qui di seguito riportati:
    a)  ai  paesi meno avanzati Membri viene accordato un trattamento
       significativamente piu' favorevole  di  quello  concesso  agli
       altri gruppi di Membri di cui tratta il presente paragrafo, di
       preferenza  sotto  tutti  gli  aspetti  ma, almeno, in termini
       generali;
-----------------------------
 5  Un'unione doganale puo' applicare una misura di salvaguardia come
    entita' unica o a nome di  uno  Stato  membro.  Quando  un'unione
    doganale  applica  una misura di salvaguardia come entita' unica,
    tutti i requisiti per l'accertamento di un  grave  pregiudizio  o
    della  minaccia  effettiva  di  pregiudizio ai sensi del presente
    Accordo si  devono  basare  sulle  condizioni  globali  esistenti
    nell'unione  doganale.  Quando  una  misura  di  salvaguardia  e'
    applicata a nome di uno  Stato  membro,  tutti  i  requisiti  per
    l'accertamento  di un pregiudizio grave o dell'effettiva minaccia
    di pregiudizio devono basarsi sulle  condizioni  esistenti  nello
    Stato  membro  in  questione  e  la misura deve essere limitata a
    quello Stato membro.
    b) i Membri il cui volume complessivo di esportazioni di  tessili
       e  di  abbigliamento e' ridotto in confronto alle esportazioni
       globali di altri Membri e che rappresentano solo  una  piccola
       percentuale   delle   importazioni   totali  del  prodotto  in
       questione  nell'importatore  Membro  ricevono  un  trattamento
       differenziato   e   piu'  favorevole  nella  fissazione  delle
       condizioni economiche previste ai paragrafi 8, 13  e  14.  Per
       detti  fornitori,  si  terranno nel dovuto conto, ai sensi dei
       paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1,  le  possibilita'  future  di
       sviluppo   dei  loro  scambi  e  la  necessita'  di  ammettere
       quantita' commerciali di  importazioni  provenienti  da  detti
       Membri;
    c)  per  quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi
       in via di sviluppo Membri che producono lana, la cui  economia
       e  i  cui  scambi  di tessili e di abbigliamento dipendono dal
       settore della lana, le cui esportazioni totale di tessili e di
       abbigliamento consistono quasi esclusivamente in  prodotti  di
       lana  e  il  cui  volume  di  scambi  di prodotti tessili e di
       abbigliamento  e'  relativamente  ridotto  sui  mercati  degli
       importatori Membri, le esigenze di esportazione di tali Membri
       saranno  tenute  in  particolare  considerazione al momento di
       esaminare  i  livelli  dei  contingenti,  i  coefficienti   di
       crescita e la flessibilita';
    d)   un   trattamento   piu'   favorevole  sara'  accordato  alle
       reimportazioni da parte di un Membro  di  prodotti  tessili  e
       dell'abbigliamento  che  detto Membro ha esportato in un altro
       Membro per la  lavorazione  e  la  successiva  reimportazione,
       nella   definizione   data   dalle   leggi   e   dalle  prassi
       dell'importatore Membro, e a condizione che si applichino pro-
       cedure di controllo e di certificazione soddisfacenti,  quando
       i  prodotti  in  questione  sono importati da un Membro per il
       quale  questo  tipo  di  scambi  rappresenta  una  percentuale
       significativa  delle  esportazioni  totali  di  tessili  e  di
       abbigliamento.
7. Il Membro che propone di  avviare  un'azione  di  salvaguardia  si
consulta  con  il  Membro o con i Membri che sarebbero interessati da
tale azione. La richiesta di consultazione deve  essere  accompagnata
da   informazioni  concrete  specifiche  e  pertinenti,  quanto  piu'
aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a)  i  fattori,
di  cui  al  paragrafo  3,  in  base  ai quali il Membro che richiede
l'azione  ha  determinato  l'esistenza  di  un  grave  pregiudizio  o
dell'effettiva  minaccia  di  pregiudizio:  e b) i fattori, di cui al
paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere  l'avvio  di
un'azione  di  salvaguardia  nei  confronti  del  Membro o dei Membri
interessati. Per quanto riguarda le  richieste  fatte  ai  sensi  del
presente   paragrafo,   le  informazioni  devono  riferirsi  il  piu'
possibile a segmenti identificabili di produzione  e  al  periodo  di
riferimento  indicato al paragrafo 8. Il Membro che richiede l'azione
deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare
le importazioni del prodotto in questione dal  Membro  o  dai  Membri
interessati;  tale  livello non deve essere inferiore a quello di cui
al paragrafo 8. Nel contempo, il Membro che richiede le consultazioni
deve comunicare al presidente dell'OCT la richiesta di consultazioni,
includendo tutte  le  informazioni  concrete  pertinenti  di  cui  ai
paragrafi  3  e  4, unitamente al livello di restrizione proposto. Il
presidente informa i membri dell'OCT  in  merito  alla  richiesta  di
consultazioni,  indicando  il  Membro  richiedente,  il  prodotto  in
questione e il Membro che ha ricevuto la richiesta.  Il  Membro  o  i
Membri  interessati  rispondono  tempestivamente  a  tale  richiesta,
avviando senza indugio le  consultazioni  che  in  linea  di  massima
devono  essere  completate  entro  60  giorni  dalla  data  in cui la
richiesta e' stata ricevuta.
8.  Se  nell'ambito  delle  consultazioni  si   raggiunge   un'intesa
reciproca  sul  fatto  che  la  situazione richiede l'applicazione di
restrizione sulle esportazioni del prodotto in questione dal Membro o
dai Membri interessati, la restrizione  deve  essere  fissata  ad  un
livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle
importazioni  dal  Membro  interessato  nel  periodo  di  12 mesi che
termina due mesi prima del mese in cui e' stata fatta la richiesta di
consultazioni.
9. I  dettagli  della  misura  restrittiva  convenuta  devono  essere
comunicati   all'OCT  entro  60  giorni  dalla  data  di  conclusione
dell'accordo. L'OCT determina se l'accordo sia giustificato  a  norma
del  presente  articolo. Per effettuare tale accertamento, l'OCT deve
avere  a  sua  disposizione  le  informazioni  concrete  fornite   al
presidente  dell'OCT,  di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre
informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. L'OCT propone
ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate.
10.  Se,  tuttavia,  dopo  la scadenza del periodo di 60 giorni dalla
data in cui e' stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i Membri
non  hanno  raggiunto  un  accordo,  il  Membro   che   ha   proposto
l'applicazione   di  un'azione  di  salvaguardia  puo'  applicare  la
restrizione per data di importazione  o  per  data  di  esportazione,
conformemente  al  presente  articolo,  entro 30 giorni successivi al
periodo  di  60  giorni  fissato  per  le  consultazioni,   deferendo
contemporaneamente  la  questione  all'OCT.  Ciascuno dei Membri puo'
deferire la questione all'OCT prima della scadenza del periodo di  60
giorni.   In  entrambi  i  casi,  l'OCT  esamina  tempestivamente  la
questione, inclusi gli aspetti relativi all'accertamento di un  grave
pregiudizio  o  della minaccia effettiva di pregiudizio e le relative
cause, e avanza le raccomandazioni appropriate ai Membri  interessati
entro  30  giorni. Al fine di svolgere tale esame, l'OCT deve avere a
sua disposizione  le  informazioni  concrete  fornite  al  presidente
dell'OCT, di cui al paragrafo 7, nonche' eventuali altre informazioni
pertinenti fornite dai Membri interessati.
11.  In  circostanze  particolarmente  insolite e critiche, in cui un
ritardo provocherebbe  un  danno  difficile  da  rimediare,  l'azione
prevista  al  paragrafo 10 puo' essere avviata a titolo provvisorio a
condizione che la richiesta di consultazioni e  la  notifica  all'OCT
vengano  effettuate  entro  e  non  oltre  cinque  giorni  lavorativi
dall'avvio dell'azione. Qualora le consultazioni non  portino  ad  un
accordo,   l'OCT   deve  essere  informato  della  conclusione  delle
consultazione e in ogni caso non piu' tardi di 60 giorni  dalla  data
di   realizzazione  dell'azione.  L'OCT  esamina  tempestivamente  la
questione  e  propone  le  raccomandazioni  appropriate   ai   Membri
interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino
ad  un accordo, i Membri informano l'OCT al momento della conclusione
e  in  ogni  caso  non  piu'  tardi  di  90  giorni  dalla  data   di
realizzazione dell'azione. L'OCT puo' formulare delle raccomandazioni
che ritiene appropriate ai Membri interessati.
12. Un Membro puo' mantenere le misure richieste a norma del presente
articolo:  a) per un periodo che va fino a tre anni senza proroghe, o
b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT 1994, a seconda di
quale delle due circostanze si verifichi per prima.
13. Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore  per  un  periodo
superiore  ad  un anno, il livello applicabile negli anni seguenti e'
quello fissato per il primo anno maggiorato  di  un  coefficiente  di
crescita  non  inferiore al 6% all'anno, a meno che non si forniscano
all'OCT le giustificazioni per una pratica  diversa.  Il  livello  di
restrizione  per  il  prodotto  interessato  puo'  essere superato in
ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto
e/o  l'anticipo  del  10%,  di  cui  il  riporto  a  nuovo  non  deve
rappresentare  piu'  del  5%.  Non  si  applicano limiti quantitativi
all'impiego combinato di riporto, anticipi e delle  disposizioni  del
paragrafo 14.
14.  Quando  piu'  di  un prodotto di un altro Membro e' sottoposto a
restrizioni ai sensi del presente articolo da un Membro,  il  livello
di  restrizione  stabilito,  ai  sensi  del  presente  articolo,  per
ciascuno dei prodotti in questione puo' essere  superato  del  7  per
cento, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni
non  superino  il  totale  dei  livelli  fissati per tutti i prodotti
oggetto di restrizioni ai sensi del presente  articolo,  in  base  ad
unita'  comuni  stabilite.  Qualora  i  periodi di applicazione delle
restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero,  la  presente
disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti.
15.  Qualora un'azione di salvaguardia venisse applicata ai sensi del
presente articolo ad un prodotto per il quale esisteva in  precedenza
una  restrizione  ai  sensi  dell'AMF  durante  il periodo di 12 mesi
precedente l'entrata in vigore dell'Accordo  OMC,  o  a  norma  degli
articoli  2  o  6,  il  livello  della nuova restrizione sara' quello
previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione  non  entri
in vigore entro un anno da:
    a)  la  data  della  notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 15
       relativa all'abolizione della restrizione precedente; o
    b) la data di abolizione della restrizione precedente imposta  ai
       sensi delle disposizioni del presente articolo o dell'AMF
nel  qual  caso  il  livello  non  sara' inferiore a i) il livello di
restrizione applicato nell'ultimo periodo di 12 mesi durante il quale
il prodotto e' stato oggetto di restrizione,  o  ii)  il  livello  di
restrizione previsto al paragrafo 8, se e' piu' alto.
16.   Se  un  Membro  che  non  mantiene  una  restrizione  ai  sensi
dell'articolo 2 decide di  applicare  una  restrizione  a  norma  del
presente  articolo,  esso  elaborera'  gli accordi appropriati che a)
tengono  pienamente  conto  di  fattori  quali   la   classificazione
tariffaria  consolidata e le unita' quantitative basate sulle normali
pratiche   commerciali   nelle   transazioni    all'esportazione    e
all'importazione,  sia  per  quanto riguarda la composizione in fibre
sia in termini di competizione per lo  stesso  segmento  del  mercato
nazionale  e  b) evitino una categorizzazione eccessiva. La richiesta
di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere  tutte  le
informazioni relative a tali accordi.
                             Articolo 7
1.  Nell'abito  del  processo  di  integrazione  e  in relazione agli
impegni specifici assunti dai Membri in  seguito  all'Uruguay  Round,
tutti  i  Membri  intraprendono  le azioni necessarie per conformarsi
alle regole e alle discipline del GATT 1994 al fine di:
    a) ottenere un migliore accesso ai mercati per i prodotti tessili
       e dell'abbigliamento mediante misure quali le  riduzioni  e  i
       vincoli   tariffari,   la  riduzione  o  l'eliminazione  degli
       ostacoli non tariffari e la semplificazione  delle  formalita'
       doganali,   amministrative  e  relative  alla  concessione  di
       licenze;
    b)  assicurare  l'applicazione  delle  politiche  finalizzate  ad
       instaurare  condizioni  commerciali eque per quanto riguarda i
       tessili e l'abbigliamento in settori quali le regole e le pro-
       cedure relative al dumping e all'antidumping, le sovvenzioni e
       le  misure  compensative  e  la  protezione  dei  diritti   di
       proprieta' intellettuale; e
    c)  evitare ogni discriminazione nei confronti delle importazioni
       nel  settore  dei  tessili  e  dell'abbigliamento  nell'ambito
       dell'adozione  di  misure  motivate  da  ragioni  generali  di
       politica commerciale.
Tali azioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei  Membri  ai
sensi del GATT 1994.
2.  I  Membri  notificano all'OCT le azioni di cui al paragrafo 1 che
potrebbero avere conseguenze sull'attuazione del presente Accordo. Se
tali azioni sono state  notificate  ad  altri  organi  dell'OMC,  una
sintesi,   con   riferimento   alla  notificazione  originale,  sara'
sufficiente  ad  adempiere  gli  obblighi   previsti   dal   presente
paragrafo.   Qualunque   Membro  avra'  la  possibilita'  di  inviare
contronotifiche all'OCT.
3. Qualora un membro ritenga che un altro Membro non abbia intrapreso
le azioni di cui al paragrafo 1 e  che  l'equilibrio  tra  diritti  e
obblighi  ai sensi del presente Accordo ne sia stato perturbato, esso
puo' sottoporre  la  questione  agli  organi  pertinenti  dell'OMC  e
informarne  l'OCT.  Le  eventuali risultanze o conclusioni successive
elaborate dagli organi dell'OMC interessati saranno incorporate nella
relazione completa dell'OCT.
                             Articolo 8
1. E' istituito l'Organo di controllo dei tessili (OCT),  che  ha  il
compito   di   sorvegliare  l'attuazione  del  presente  Accordo,  di
esaminare tutte le misure prese ai sensi del presente  Accordo  e  la
loro  conformita'  con  il  medesimo  e  di  intraprendere  le azioni
specificamente assegnategli dal presente Accordo. L'OCT  e'  composto
da  un  presidente  e  da  dieci  membri. La scelta dei componenti e'
equilibrata e generalmente rappresentativa dei Membri ed e'  prevista
una  rotazione  dei  Membri  ad intervalli appropriati. I Membri sono
nominati da Membri designati dal Consiglio per gli  scambi  di  merci
per  prestare  servizio  nell'OCT,  svolgendo  le proprie funzioni ad
personam.
2. L'OCT stabilisce le proprie  norme  procedurali.  Rimane  tuttavia
inteso che il consenso nell'ambito dell'OCT non richiede l'assenso od
il  concorso  di  Membri  nominati da Membri coinvolti in una disputa
irrisolta in corso di esame da parte dell'OCT.
3. L'OCT e' considerato un organo  permanente  e  si  riunisce  nella
misura  necessaria  a  svolgere  le  funzioni  ad  esso assegnate dal
presente  Accordo  L'OCT  si  basa  sulle   notificazioni   e   sulle
informazioni  fornite dai Membri ai sensi dei pertinenti articoli del
presente Accordo, integrate da eventuali  informazioni  aggiuntive  o
dai  necessari  dettagli  presentati dai Membri o richiesti dall'OCT.
Esso si  puo'  inoltre  basare  sulle  notifiche  e  sulle  relazioni
pervenute  a  o  ricevute  da  altri organi dell'OMC e da altre fonti
eventualmente ritenute appropriate.
4.  I  Membri  si  forniscono  a  vicenda  opportunita'  adeguate  di
consultazione  in  relazione  a  qualsiasi questione che influenzi il
funzionamento del presente Accordo.
5. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata  nell'ambito
delle  consultazioni  bilaterali  previste  dal  presente Accordo, su
richiesta di uno dei Membri  e  previa  considerazione  tempestiva  e
approfondita  della  questione, l'OCT presenta le sue raccomandazioni
ai Membri interessati.
6. Su richiesta di un Membro, l'OTC riesamina  prontamente  qualsiasi
questione  particolare  ritenuta  da detto Membro lesiva per i propri
interessi ai sensi del presente Accordo e in relazione alla quale  le
consultazioni  tra  lo stesso ed il Membro e i Membri interessati non
hanno portato  ad  una  soluzione  reciprocamente  soddisfacente,  In
merito  a  tali  questione,  l'OCT puo' esprimere le osservazioni che
ritiene appropriate ai Membri  interessati  e  ai  fini  del  riesame
previsto dal paragrafo 11.
7.  Prima  di  formulare  le  proprie raccomandazioni o osservazioni,
l'OCT invita a partecipare i Membri che possono  essere  direttamente
interessati dalla questione in esame.
8.   Ogniqualvolta   sia   sollecitato   in   merito,  l'OTC  formula
raccomandazioni o risultanze, preferibilmente entro un periodo di  30
giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso.
Tutte  le  raccomandazioni  o risultanze saranno comunicate ai Membri
direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno  inoltre
comunicate al Consiglio per gli scambi di merci.
9.   I   Membri   si   impegnano   ad   accettare   integralmente  le
raccomandazioni dell'OCT, il quale esercitera' un controllo  adeguato
sull'attuazione di dette raccomandazioni.
10.  Se  un Membro ritiene di non essere in grado di conformarsi alle
raccomandazioni  dell'OCT,   esso   fornisce   all'OCT   le   proprie
motivazioni  non  piu'  tardi  di  un  mese  dopo  aver  ricevuto  le
raccomandazioni  in  questione.  Dopo  un  esame  approfondito  delle
motivazioni   addotte,   l'OCT  emana  le  eventuali  raccomandazioni
ulteriori che ritiene appropriate. Se anche dopo  le  raccomandazioni
ulteriori  la  questione  rimane  irrisolta, ciascuno dei Membri puo'
deferire la questione all'organo di conciliazione delle  controversie
e  richiamarsi  all'articolo  XXIII, paragrafo 2 del GATT 1994 e alle
pertinenti disposizioni del memorandum d'intesa sulle norme  e  sulle
procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
11.  Al  fine  di  sorvegliare  l'attuazione del presente Accordo, il
Consiglio per gli scambi di  merci  effettua  un  esame  approfondito
prima  della  fine di ciascuna fase del processo d'integrazione. Come
contributo all'esame in questione, almeno  cinque  mesi  prima  della
fine di ciascuna fase, l'OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di
merci  una  relazione  completa  sull'attuazione del presente Accordo
durante la fase in esame,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
processo    d'integrazione,    l'applicazione   del   meccanismo   di
salvaguardia transitorio e in merito all'applicazione delle regole  e
discipline  del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2, 3,
6  e  7  rispettivamente.  La  relazione   completa   dell'OCT   puo'
eventualmente   includere  le  raccomandazioni  ritenute  appropriate
indirizzate dall'OCT al Consiglio per gli scambi di merci.
12. Alla luce dei risultati dell'esame, il Consiglio per  gli  scambi
di  merci  prende, per consenso, le decisioni che ritiene appropriate
onde garantire che l'equilibrio di diritti e obblighi codificato  nel
presente  Accordo  non venga perturbato. Ai fini della risoluzione di
eventuali controversie che  dovessero  insorgere  in  relazione  alle
questioni  di  cui  all'articolo  7,  l'organo  di  risoluzione delle
controversie puo' autorizzare, fatta salva la  data  finale  indicata
all'articolo  9,  un adeguamento dell'articolo 2, paragrafo 14 per la
fase successiva all'esame, nei confronti di qualsiasi Membro che  non
si conformi agli obblighi previsti dal presente Accordo.
                             Articolo 9
Il  presente  Accordo  e tutte le restrizioni previste ai sensi dello
stesso cesseranno di avere efficacia il primo  giorno  del  121  mese
dall'entrata  in  vigore dell'Accordo OMC, data alla quale il settore
dei tessili e dell'abbigliamento sara'  completamente  integrato  nel
GATT 1994. Il presente Accordo non sara' prorogato.
                              ALLEGATO
     ELENCO DEI PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO
1.    Il    presente   allegato   elenca   i   prodotti   tessili   e
dell'abbigliamento designati dai  codici  a  sei  cifre  del  Sistema
armonizzato di designazione delle merci (SA).
2.   Le   azioni   previste   dalle   disposizioni   di  salvaguardia
dell'articolo 6 saranno avviate in relazione a  determinati  prodotti
tessili  e  dell'abbigliamento  e  non  in base alle voci del Sistema
armonizzato in se'.
3. Le azioni previste  dalle  disposizioni  di  salvaguardia  di  cui
all'articolo 6 del presente Accordo non si applicano:
    a)  alle esportazioni da parte di paesi in via di sviluppo Membri
       di stoffe tessute  a  mano  dell'industria  artigianale,  o  a
       manufatti  dell'industria  artigianale  confezionati con dette
       stoffe   tessute   a   mano,   o   a   prodotti   tessili    e
       dell'abbigliamento   artigianali   appartenenti   al  folclore
       tradizionale,   a   condizione   che   tali   prodotti   siano
       adeguatamente certificati ai sensi degli accordi stabiliti tra
       i Membri interessati;
    b)  ai prodotti tessili il cui commercio ha radici storiche e che
       erano oggetto di scambi a livello internazionale in  quantita'
       significative  dal  punto di vista commerciale prima del 1982,
       quali borse, sacchi, supporti  per  tappeti,  corde,  bagagli,
       stuoie  e  tappeti  tipicamente  confezionati  con fibre quali
       iuta, cocco, sisal, agava e henequen;
   c) ai prodotti di seta pura.
Ai prodotti suddetti si applicano le disposizioni  dell'articolo  XIX
del  GATT  1994,  nell'interpretazione  dell'accordo  sulle misure di
salvaguardia.
Prodotti figuranti alla Sezione XI (Materie tessili e loro manufatti)
della  Nomenclatura  del  Sistema  armonizzato  di   designazione   e
codificazione delle merci (SA)
Codice NC Designazione delle merci
Cap. 50  Seta
5004.00    Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non
         condizionati per la vendita al minuto
5005.00  Filati di cascami di seta, non condizionati per  la  vendita
         al minuto
5006.00    Filati  di  seta o di cascami di seta, condizionati per la
         vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)
5007.10  Tessuti di roccardino (bourrette)
5007.20  Altri tessuti, contenenti almeno 85%, in peso, di seta o  di
         cascami di seta diversi dal roccardino (bourrette)
5007.90   Altri tessuti di seta, n.s.a.
Cap. 51  Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
5105.10  Lana cardata
5105.21  Lana pettinata alla rinfusa
5105.29    Altra  lana  pettinata,  diversa dalla lana pettinata alla
         rinfusa
5105.30  Peli fini, cardati o pettinati
5106.10  Filati di lana cardata, contenenti almeno  85%  in  peso  di
         lana, non condizionati per la vendita al minuto
5106.20    Filati  di lana cardata, contenenti meno di 85% in peso di
         lana, non condizionati per la vendita al minuto
5107.10    Filati di lana pettinata, contenenti almeno 85% in peso di
         lana, non condizionati per la vendita al minuto
5107.20  Filati di lana pettinata, contenenti meno di 85% in peso  di
         lana, non condizionati per la vendita al minuto
5108.10  Filati di peli fini cardati, non condizionati per la vendita
         al minuto
5108.20    Filati  di  peli  fini  pettinati, non condizionati per la
         vendita al minuto
5109.10  Filati di lana/di peli fini, contenenti almeno 85%  in  peso
         di  lana  o  di  peli  fini,  condizionati per la vendita al
         minuto
5109.90  Filati di lana/di peli fini, contenenti meno di 85 per cento
         in peso di lana o di peli fini, condizionati per la  vendita
         al minuto
5110.00  Filati di peli grossolani o di crine
5111.11  Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
         percento  in  peso  di  lana  o  di  peli  fini, di peso non
         superiore a 300 g/m2
5111.19  Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
         percento in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a
         300 g/m2
5111.20  Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
         percento in peso di lana o di peli  fini,  misti  con  fibre
         sintetiche o artificiali
5111.30  Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
         percento  in  peso  di  lana o di peli fini, misti con fibre
         sintetiche o artificiali
5111.90  Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85
         percento in peso di lana o di peli fini, n.s.a.
5112.11  Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti  almeno
         85%  in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a
         200 g/m2
5112.19  Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti  almeno
         85%  in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 200
         g/m2
5112.20  Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di
         85% in peso  di  lana  o  di  peli  fini,  misti  con  fibre
         sintetiche o artificiali
5112.30  Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di
         85%  in  peso  di  lana  o  di  peli  fini,  misti con fibre
         sintetiche o artificiali
5112.90  Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di
         85% in peso di lana o di peli fini, n.s.a.
5113.00  Tessuti di peli grossolani o di crine
Cap. 52  Cotone
5204.11  Filati per cucire di cotone contenenti almeno 85% in peso di
         cotone, non condizionati per la vendita la minuto
5304.19  Filati per cucire di cotone, contenenti meno di 85 per cento
         in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto
5204.20  Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita  al
         minuto
5205.11   Filati di cotone, contenenti almeno 85%, semplici, di fibre
         non pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o piu' non
         condizionati
5205.12    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5205.13  Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso  di  cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati
5205.14    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5205.15  Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso  di  cotone,
         semplice, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.21    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di  714,29  o
         piu' decitex, non condizionati
5205.22    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo  inferiore  a
         714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5205.23    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo  inferiore  a
         232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati
5205.24    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo  inferiore  a
         192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5205.25    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo  inferiore  a
         125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.31    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di  filati
         semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
5205.32    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di  filati
         semplici  inferiore  a  714,29, ma non a 232,56 decitex, non
         condizionati, n.s.a.
5205.33  Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso  di  cotone,
         ritorti,  di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
         semplici inferiore a 232,56, ma non a  192,31  decitex,  non
         condizionati, n.s.a.
5205.34    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di  filati
         semplici  inferiore  a  192,31,  ma  non  a 125 decitex, non
         condizionati, n.s.a.
5205.35  Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso  di  cotone,
         ritorti,  di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
         semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.
5205.41  Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso  di  cotone,
         ritorti,  di  fibre  pettinate,  aventi  un titolo di filati
         semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
5205.42  Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso  di  cotone,
         ritorti,  di  fibre  pettinate,  aventi  un titolo di filati
         semplici inferiore a 714,29, ma non a  232,56  decitex,  non
         condizionati, n.s.a.
5205.43    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre pettinate,  aventi  un  titolo  di  filati
         semplici  inferiore  a  232,56, ma non a 192,31 decitex, non
         condizionati, n.s.a.
5205.44  Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso  di  cotone,
         ritorti,  di  fibre  pettinate,  aventi  un titolo di filati
         semplici inferiore a 192,31,  ma  non  a  125  decitex,  non
         condizionati, n.s.a.
5205.45    Filati di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre pettinate,  aventi  un  titolo  di  filati
         semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.
5206.11   Filati di cotone, contenenti meno di 85% il peso di cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo di 714,29
         decitex o piu', non condizionati
5206.12  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5206.13   Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati
5206.14  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5206.15   Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore
         a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.21  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         semplici,  di  fibre  pettinate,  aventi un titolo di 714,29
         decitex o piu', non condizionati
5206.22  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         semplici,  di  fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
         714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati
5206.23  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         semplici,  di  fibre pettinate, aventi un titolo a 232,56 ma
         non a 192,31 decitex, non condizionati
5206.24  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         semplici,  di  fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
         192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati
5206.25  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         semplici,  di  fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a
         125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.31  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         ritorti,  di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
         semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
5206.32  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         ritorti,  di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
         semplici  inferiore  a  714,29,  ma  non   a   232,56,   non
         condizionati, n.s.a.
5206.33   Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di  filati
         semplici  inferiore  a  232,56,  ma non a 192,31 decitex non
         condizionati, n.s.a.
5206.34  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         ritorti,  di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati
         semplici inferiore a 192,31 decitex, ma non a  125  decitex,
         non condizionati, n.s.a.
5206.35   Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di  filati
         semplici  inferiore  a  125  decitex,  ma  non condizionati,
         n.s.a.
5206.41  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         ritorti,  di  fibre  pettinate,  aventi  un titolo di filati
         semplici di 714,29 decitex o piu', non condizionati, n.s.a.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
5206.42  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         ritorti,  di  fibre  pettinate,  aventi  un titolo di filati
         semplici inferiore a 714,29, ma non a  232,56  decitex,  non
         condizionati, n.s.a.
5206.43   Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre pettinate,  aventi  un  titolo  di  filati
         semplici  inferiore  a  232,56, ma non a 192,31 decitex, non
         condizionati, n.s.a.
5206.44  Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di  cotone,
         ritorti,  di  fibre  pettinate,  aventi  un titolo di filati
         semplici inferiore a 192,31,  ma  non  a  125  decitex,  non
         condizionati, n.s.a.
5206.45   Filati di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         ritorti, di fibre pettinate,  aventi  un  titolo  di  filati
         semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati, n.s.a.
5207.10   Filati di cotone (diversi dai filati per cucire) contenenti
         almeno 85% in peso di cotone, condizionati
5207.90  Filati di cotone (diversi dai filati per cucire)  contenenti
         meno  di  85% in peso di cotone, condizionati per la vendita
         al minuto
5208.11  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
         g/m2, greggi
5208.12    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore o uguale a 100
         g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, greggi
5208.13  Tessuti di cotone ad armatura  saia,  contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
         g/m2, greggi
5208.19   Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5208.21  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
         g/m2, imbianchiti
5208.22    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma
         inferiore a 200 g/m2, imbianchiti
5208.23  Tessuti di cotone ad armatura  saia,  contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
         g/m2, imbianchiti
5208.29   Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, imbianchiti, n.s.a.
5208.31  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
         g/m2, tinti
5208.32    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore a 100 g/m2, ma
         non superiore a 200 g/m2, tinti
5208.33    Tessuti  di  cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
         g/m2, tinti
5208.39  Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di  cotone,
         di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti, n.s.a.
5208.41    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
         g/m2, di filati di diversi colori
5208.42  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso uguale o superiore a 100
         g/m2,  ma  non  superiore  a  200 g/m2, di filati di diversi
         colori
5208.43  Tessuti di cotone ad armatura  saia,  contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
         g/m2, di filati di diversi colori
5208.49   Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di filati di  diversi
         colori, n.s.a.
5208.51    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 100
         g/m2, stampati
5208.52  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso uguale o superiore a 100
         g/m2, ma non superiore a 200 g/m2, stampati
5208.53    Tessuti  di  cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso inferiore o uguale a 200
         g/m2, stampati
5208.59  Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di  cotone,
         di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati, n.s.a.
5209.11    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore  a  200  g/m2,
         greggi
5209.12    Tessuti  di  cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore  a  200  g/m2,
         greggi
5209.19   Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         di peso superiore a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5209.21  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti  almeno  85
         percento  in  peso  di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
         imbianchiti
5209.22  Tessuti di cotone ad armatura  saia,  contenenti  almeno  85
         percento  in  peso  di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,
         imbianchiti
5209.29  Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di  cotone,
         di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti n.s.a.
5209.31    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore  a  200  g/m2,
         tinti
5209.32    Tessuti  di  cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore  a  200  g/m2,
         tinti
5209.39   Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         di peso superiore a 200 g/m2, tinti n.s.a.
5209.41    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, di
         filati di diversi colori
5209.42   Tessuti detti  "denim"  di  cotone,  contenenti  almeno  85
         percento in peso di cotone, di peso superiore a 200 g/m2
5209.43    Altri tessuti di cotone ad armatura saia contenenti almeno
         85% in peso di cotone, di  peso  superiore  a  200  g/m2  di
         filati di diverso colore
5209.49   Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         di peso superiore a 200 g/m2, di filati di  diversi  colori,
         n.s.a.
5209.51    Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore  a  200  g/m2,
         stampati
5209.52    Tessuti  di  cotone ad armatura saia, contenenti almeno 85
         percento in peso di cotone, di peso superiore  a  200  g/m2,
         stampati
5209.59   Tessuti di cotone, contenenti almeno 85% in peso di cotone,
         di peso superiore a 200 g/m2, stampati n.s.a.
5210.11  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi
5210.12  Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti  meno  di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, greggi
5210.19  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso  inferiore
         o uguale a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5210.21   Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali,   di  peso  inferiore  o  uguale  a  200  g/m2,
         imbianchiti
5210.22  Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti  meno  di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali,  di  peso  inferiore  o  uguale  a  200   g/m2,
         imbianchiti
5210.29  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti  con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore
         o uguale a 200 g/m2, imbianchiti n.s.a.
5210.31  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti
5210.32  Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti  meno  di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, tinti
5210.39  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso  inferiore
         o uguale a 200 g/m2, tinti n.s.a.
5210.41   Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali,  di  peso  inferiore  o  uguale  a 200 g/m2, di
         filati di diversi colori
5210.42  Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti  meno  di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso inferiore  o  uguale  a  200  g/m2,  di
         filati di diversi colori
5210.49  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti  con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore
         o uguale a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.
5210.51  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati
5210.52  Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti  meno  di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, stampati
5210.59  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso  inferiore
         o uguale a 200 g/m2, stampati n.s.a.
5211.11   Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi
5211.12    Tessuti  di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, greggi
5211.19  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti  con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
         a 200 g/m2, greggi n.s.a.
5211.21  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti
5211.22  Tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti  meno  di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, imbianchiti
5211.29  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso  superiore
         a 200 g/m2, imbianchiti n.s.a.
5211.31   Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti
5211.32    Tessuti  di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, tinti
5211.39  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti  con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
         a 200 g/m2, tinti n.s.a.
5211.41  Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di  85
         percento  in  peso  di  cotone, misti con fibre sintetiche o
         artificiali, di peso superiore a  200  g/m2,  di  filati  di
         diversi colori
5211.42    Tessuti  detti  "denim"  di  cotone, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2
5211.43  Altri tessuti di cotone ad armatura saia, contenenti meno di
         85%  in  peso  di  cotone,  misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a  200  g/m2,  di  filati  di
         diversi colori
5211.49  Tessuti di cotone, contenenti meno di 85% in peso di cotone,
         misti  con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore
         a 200 g/m2, di filati di diversi colori, n.s.a.
5211.51   Tessuti di cotone ad armatura a tela, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati
5211.52    Tessuti  di cotone ad armatura saia, contenenti meno di 85
         percento in peso di cotone, misti  con  fibre  sintetiche  o
         artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati
5211.59    Tessuti  di cotone, contenenti meno di 85% in peso cotone,
         misti con fibre sintetiche o artificiali, di peso  superiore
         a 200 g/m2, stampati n.s.a.
5212.11    Tessuti  di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
         greggi, n.s.a.
5212.12  Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale  a  200  g/m2,
         imbianchiti, n.s.a.
5212.13    Tessuti  di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2,
         tinti, n.s.a.
5212.14  Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2, di
         filati di diversi colori, n.s.a.
5212.15  Tessuti di cotone, di peso inferiore o uguale  a  200  g/m2,
         stampati, n.s.a.
5212.21    Tessuti  di  cotone, di peso superiore a 200 g/m2, greggi,
         n.s.a.
5212.22    Tessuti  di  cotone,  di  peso  superiore  a   200   g/m2,
         imbianchiti, n.s.a.
5212.23    Tessuti  di  cotone,  di peso superiore a 200 g/m2, tinti,
         n.s.a.
5212.24  Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2,  di  filati
         di diversi colori, n.s.a.
5212.25    Tessuti di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, stampati,
         n.s.a.
Cap. 53  Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e  tessuti  di
         filati di carta
5306.10  Filati di lino, semplici
5306.20  Filati di lino, ritorti o ritorti su ritorto (cables)
5307.10  Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, semplici
5307.20  Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, ritorti o
         ritorti su ritorto (cables)
5308.20  Filati di canapa
5308.90  Filati di altre fibre tessili vegetali
5309.11    Tessuti, contenenti, in peso, almeno 85% di lino, greggi o
         imbianchiti
5309.19  Altri tessuti, contenenti, in peso, almeno 85% di lino
5309.21  Tessuti di lino, contenenti meno di 85%  in  peso  di  lino,
         greggi o imbianchiti
5309.29  Altri tessuti, contenenti meno 85% in peso di lino
5310.10  Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, greggi
5310.90  Altri tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane
5311.00    Altri  tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di
         filati di carta
Cap. 54  Filamenti sintetici o artificiali
5401.10  Filati per cucire, di filamenti sintetici
5401.20  Filati per cucire, di filamenti artificiali
5402.10  Filati ad alta tenacita' (diversi dai filati per cucire), di
         nylon o di altri poliammidi, non condizionati
5402.20  Filati ad alta tenacita' (diversi dai filati per cucire), di
         poliesteri, non condizionati
5402.31   Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altri poliammidi,
         con titolo di filati semplici inferiore o uguale a  50  tex,
         non condizionati
5402.32   Filati testurizzati n.s.a., di nylon o di altri poliammidi,
         con titolo di  filati  semplici  superiore  a  50  tex,  non
         condizionati
5402.33  Filati testurizzati n.s.a., di poliesteri, non condizionati,
         per la vendita al minuto
5402.39    Filati  testurizzati  di  filamenti sintetici, n.s.a., non
         condizionati
5402.41  Filati di nylon o di altri poliammidi, semplici, non  torti,
         n.s.a., non condizionati
5402.42    Filati  di  poliesteri,  parzialmente orientati, semplici,
         n.s.a., non condizionati
5402.43   Filati di poliesteri,  semplici,  non  torti,  n.s.a.,  non
         condizionati
5402.49   Filati di filamenti sintetici, semplici, non torti, n.s.a.,
         non condizionati
5402.51   Filati di  nylon  o  di  altri  poliammidi,  semplici,  con
         torsione superiore a 50 giri per metro, non condizionati
5402.52   Filati di poliesteri, semplici, con torsione superiore a 50
         giri per metro, non condizionati
5402.59   Filati  di  filamenti  sintetici,  semplici,  con  torsione
         superiore a 50 giri per metro, n.s.a., non condizionati
5402.61   Filati di nylon o di altri poliammidi, ritorti, n.s.a., non
         condizionati
5402.62  Filati di poliesteri, ritorti, n.s.a., non condizionati
5402.69    Filati  di  filamenti  sintetici,  ritorti,  n.s.a.,   non
         condizionati
5403.10  Filati ad alta tenacita' (diversi dai filati per cucire), di
         rayon viscosa, non condizionati
5403.20    Filati  testurizzati n.s.a., di filamenti artificiali, non
         condizionati, per la vendita al minuto
5403.31   Filati di  viscosa  rayon  viscosa,  semplici,  non  torti,
         n.s.a., non condizionati
5403.32   Filati di rayon viscosa, semplici, con torsione superiore a
         120 giri per metro, n.s.a., non condizionati
5403.33   Filati di  acetato  di  cellulosa,  semplici,  n.s.a.,  non
         condizionati
5403.39    Filati  di  filamenti  artificiali,  semplici, n.s.a., non
         condizionati
5403.41  Filati di rayon viscosa, ritorti, n.s.a., non condizionati
5403.42   Filati  di  acetato  di  cellulosa,  ritorti,  n.s.a.,  non
         condizionati
5403.49    Filati  di  filamenti  artificiali,  ritorti,  n.s.a., non
         condizionati
5404.10  Monofilamenti sintetici di 67 decitex o piu', di cui la piu'
         grande dimensione della sezione trasversale non e' superiore
         a 1mm
5404.90  Lamelle e forme simili, di materie  tessili  sintetiche,  di
         larghezza apparente non superiore a 5mm
5405.00    Monofilamenti  artificiali di 67 decitex o piu', di cui la
         piu' grande dimensione  della  sezione  trasversale  non  e'
         superiore  a 1mm, lamelle e forme simili, di materie tessili
         artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5mm
5406.10   Filati di  filamenti  sintetici  (diversi  dai  filati  per
         cucire), condizionati per la vendita al minuto
5406.20    Filati  di  filamenti  artificiali (diversi dai filati per
         cucire), condizionati per la vendita al minuto
5407.10  Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacita' di nylon o  di
         altre poliammidi o di poliesteri
5407.20    Tessuti  ottenuti  con  lamelle  e forme simili di materie
         tessili sintetiche
5407.30  "Tessuti" previsti nella Nota 9 Sezione XI  (nappe  di  fili
         tessili parallelizzati sovrapposti)
5407.41   Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di ny-
         lon o di altro poliammidi, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.42  Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di  ny-
         lon o di altro poliammidi, tinti, n.s.a.
5407.43   Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di ny-
         lon o di altro poliammidi,  di  filati  di  diversi  colori,
         n.s.a.
5407.44   Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di filamenti di ny-
         lon o di altro poliammidi, stampati, n.s.a.
5407.51   Tessuti contenenti almeno 85%, in  peso,  di  filamenti  di
         poliesteri testurizzati, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.52    Tessuti  contenenti  almeno  85%, in peso, di filamenti di
         poliesteri testurizzati, tinti, n.s.a.
5407.53   Tessuti contenenti almeno 85%, in  peso,  di  filamenti  di
         poliesteri testurizzati, di filati di diversi colori, n.s.a.
5407.54    Tessuti  contenenti  almeno  85%, in peso, di filamenti di
         poliesteri testurizzati, stampati, n.s.a.
5407.60   Tessuti contenenti almeno 85%, in  peso,  di  filamenti  di
         poliesteri non testurizzati, n.s.a.
5407.71    Tessuti  contenenti  almeno  85%,  in  peso,  di filamenti
         sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.72   Tessuti  contenenti  almeno  85%,  in  peso,  di  filamenti
         sintetici, tinti, n.s.a.
5407.73    Tessuti  contenenti  almeno  85%,  in  peso,  di filamenti
         sintetici, di filati di diversi colori, n.s.a.
5407.74   Tessuti  contenenti  almeno  85%,  in  peso,  di  filamenti
         sintetici, stampati, n.s.a.
5407.81  Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
         di   filamenti  sintetici  e  misti  con  cotone,  greggi  o
         imbianchiti, n.s.a.
5407.82  Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
         di filamenti sintetici e misti con cotone, tinti, n.s.a.
5407.83  Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
         di filamenti sintetici e misti  con  cotone,  di  filati  di
         diversi colori, n.s.a.
5407.84  Tessuti di filamenti sintetici contenenti meno 85%, in peso,
         di filamenti sintetici e misti con cotone, stampati, n.s.a.
5407.91  Tessuti di filamenti sintetici, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5407.92  Tessuti di filamenti sintetici, tinti, n.s.a.
5407.93  Tessuti di filamenti sintetici, di filati di diversi colori,
         n.s.a.
5407.94  Tessuti di filamenti sintetici, stampati, n.s.a.
5408.10    Tessuti  ottenuti  con  filati  ad alta tenacita' di rayon
         viscosa
5408.21   Tessuti, contenenti almeno 85%, in  peso,  di  filamenti  o
         lamelle  o  forme simili, artificiali, greggi o imbianchiti,
         n.s.a.
5408.22   Tessuti, contenenti almeno 85%, in  peso,  di  filamenti  o
         lamelle o forme simili, artificiali, tinti, n.s.a.
5408.23    Tessuti,  contenenti  almeno  85%, in peso, di filamenti o
         lamelle o forme simili, artificiali, di  filati  di  diversi
         colori, n.s.a.
5408.24    Tessuti,  contenenti  almeno  85%, in peso, di filamenti o
         lamelle o forme simili, artificiali, stampati, n.s.a.
5408.31   Tessuti di filamenti  artificiali,  greggi  o  imbianchiti,
         n.s.a.
5408.32  Tessuti di filamenti artificiali, tinti, n.s.a.
5408.33    Tessuti  di  filamenti  artificiali,  di filati di diversi
         colori, n.s.a.
5408.34  Tessuti di filamenti artificiali, stampati, n.s.a.
Cap. 55  Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
5501.10  Fasci di filamenti di nylon o di altre poliammidi
5501.20  Fasci di filamenti di poliesteri
5501.30  Fasci di filamenti acrilici o modacrilici
5501.90  Fasci di filamenti sintetici, n.s.a.
5502.00  Fasci di filamenti artificiali
5503.10  Fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi, non  cardate
         ne' pettinate
5503.20  Fibre in fiocco di poliesteri, non cardate ne' pettinate
5503.30    Fibre  in  fiocco  di  fibre acriliche o modacriliche, non
         cardate ne' pettinate
5503.40  Fibre in fiocco di polipropilene, non cardate ne' pettinate
5503.90   Fibre sintetiche in  fiocco,  non  cardate  ne'  pettinate,
         n.s.a.
5504.10  Fibre in fiocco di rayon viscosa, non cardate ne' pettinate
5504.90    Fibre  artificiali  in  fiocco, diverse da quelle di rayon
         viscosa, non cardate ne' pettinate
5505.10  Cascami di fibre sintetiche
5505.20  Cascami di fibre artificiali
5506.10  Fibre in fiocco di nylon o di altre  poliammidi,  cardate  o
         pettinate
5506.20  Fibre in fiocco di poliesteri, cardate o pettinate
5506.30  Fibre in fiocco di fibre acriliche o modacriliche, cardate o
         pettinate
5506.90  Fibre sintetiche in fiocco, cardate o pettinate, n.s.a.
5507.00  Fibre artificiali in fiocco, cardate o pettinate
5508.10  Filati per cucire di fibre sintetiche in fiocco
5508.20  Filati per cucire di fibre artificiali in fiocco
5509.11  Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
         nylon o di altre poliammidi, semplici, non condizionati
5509.12  Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
         nylon  o  di  altre  poliammidi,  ritorti, non condizionati,
         n.s.a.
5509.21    Filati contenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
         poliestere, semplici, non condizionati
5509.22  Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco di
         poliestere, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5509.31  Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre acriliche  o
         modacriliche in fiocco, semplici, non condizionati
5509.32   Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre acriliche o
         modacriliche in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5509.41   Filati contenenti almeno  85%,  in  peso,  di  altre  fibre
         sintetiche in fiocco, semplici, non condizionati
5509.42    Filati  contenenti  almeno  85%,  in  peso, di altre fibre
         sintetiche in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5509.51  Filati di fibre in fiocco  di  poliestere  misti  con  fibre
         artificiali in fiocco, non condizionati, n.s.a.
5509.52  Filati di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o con
         peli fini, non condizionati, n.s.a.
5509.53    Filati  di fibre in fiocco di poliestere misti con cotone,
         non condizionati, n.s.a.
5509.59  Filati di fibre in fiocco di poliestere,  non  condizionati,
         n.s.a.
5509.61    Filati  di  fibre acriliche in fiocco misti con lana o con
         peli fini, non condizionati, n.s.a.
5509.62  Filati di fibre acriliche in fiocco misti  con  cotone,  non
         condizionati, n.s.a.
5509.69    Filati  di  fibre  acriliche  in fiocco, non condizionati,
         n.s.a.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
5509.91  Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con lana  o
         con peli fini, n.s.a.
5509.92  Filati di altre fibre sintetiche in fiocco misti con cotone,
         non condizionati, n.s.a.
5509.99      Filati   di   altre  fibre  sintetiche  in  fiocco,  non
         condizionati, n.s.a.
5510.11  Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre  artificiali
         in fiocco, semplici, non condizionati
5510.12   Filati contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
         in fiocco, ritorti, non condizionati, n.s.a.
5510.20  Filati di fibre artificiali in fiocco misti con lana  o  con
         peli fini, non condizionati, n.s.a.
5510.30   Filati di fibre artificiali in fiocco misti con cotone, non
         condizionati, n.s.a.
5510.90  Filati di fibre artificiali  in  fiocco,  non  condizionati,
         n.s.a.
5511.10   Filati contenenti meno di 85%, in peso, di fibre sintetiche
         in fiocco, diversi dai filati per cucire, condizionati
5511.30  Filati contenenti meno di 85%, in peso, di fibre  sintetiche
         in fiocco, condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5511.30  Filati di fibre artificiali (diversi dai filati per cucire),
         condizionati per la vendita al minuto
5512.11    Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre in fiocco
         di poliestere, greggi o imbianchiti
5512.19  Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre  in  fiocco
         di poliestere, altri
5512.21    Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre acriliche
         in fiocco, greggi o imbianchiti
5512.29  Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di  fibre  acriliche
         in fiocco, altri
5512.91    Tessuti  contenenti  almeno  85%,  in peso, di altre fibre
         sintetiche in fiocco, greggi o imbianchiti
5512.99   Tessuti contenenti almeno 85%,  in  peso,  di  altre  fibre
         sintetiche in fiocco, altri
5513.11  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, greggi o  imbianchiti,  ad  armatura  a
         tela
5513.12  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti, ad armatura saia
5513.13  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di  peso  non
         superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5513.19  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di  85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
         non superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti
5513.21  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, tinti
5513.22  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di  peso  non
         superiore a 170g/m2, ad armatura saia, tinti
5513.23  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, tinti, n.s.a.
5513.29  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di 85%, in peso, di tali fibre, miste con  cotone,  di  peso
         non superiore a 170g/m2, tinti
5513.31  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2,  ad  armatura  a  tela,  di  filati  di
         diversi colori
5513.32  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, ad armatura saia, di filati di  diversi
         colori
5513.33  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, tinti, n.s.a.
5513.39  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di 85%, in peso, di tali fibre, miste con  cotone,  di  peso
         non superiore a 170g/m2, di filati di diversi colori
5513.41  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, stampati
5513.42  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, miste con cotone, di  peso  non
         superiore a 170g/m2, ad armatura saia, stampati
5513.43  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso non
         superiore a 170g/m2, stampati, n.s.a.
5513.49  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di 85%, in peso, di tali fibre, miste con  cotone,  di  peso
         non superiore a 170g/m2, stampati
5514.11  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso,  di  tali  fibre,  miste con cotone, di peso
         superiore  a  170g/m2,  ad  armatura  a   tela,   greggi   o
         imbianchiti
5514.12  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso,  di  tali  fibre,  miste con cotone, di peso
         superiore a 170g/m2, ad armatura saia, greggi o imbianchiti
5514.13  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti, n.s.a.
5514.19  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di  85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
         superiore a 170g/m2, greggi o imbianchiti
5514.21  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, tinti
5514.22  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso,  di  tali  fibre,  miste con cotone, di peso
         superiore a 170g/m2, ad armatura saia, tinti
5514.23  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore a 170g/m2, tinti
5514.29  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di  85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
         superiore a 170g/m2, tinti
5514.31  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore  a 170g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi
         colori
5514.32  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore  a 170g/m2, ad armatura saia, di filati di diversi
         colori
5514.33  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore a 170g/m2, di filati di diversi colori n.s.a.
5514.39  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di  85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
         superiore a 170g/m2, di filati di diversi colori
5514.41  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore a 170g/m2, ad armatura a tela, stampati
5514.42  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%,  in  peso,  di  tali  fibre,  miste con cotone, di peso
         superiore a 170g/m2, ad armatura saia, stampati
5514.43  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali  fibre,  miste  con  cotone,  di  peso
         superiore a 170g/m2, stampati, n.s.a.
5514.49  Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno
         di  85%,  in  peso, di tali fibre, miste con cotone, di peso
         superiore a 170g/m2, stampati
5515.11  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con fibre  in
         fiocco di rayon viscosa, n.s.a.
5515.12  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere misti con filamenti
         sintetici o artificiali, n.s.a.
5515.13    Tessuti  di fibre in fiocco di poliestere misti con lana o
         con peli fini, n.s.a.
5515.19  Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, n.s.a.
5515.21  Tessuti di fibre acriliche in fiocco,  misti  con  filamenti
         sintetici o artificiali, n.s.a.
5515.22    Tessuti di fibre acriliche in fiocco, misti con lana o con
         peli fini, n.s.a.
5515.29  Tessuti di fibre acriliche o modacriliche in fiocco, n.s.a.
5515.91   Tessuti di altre fibre  sintetiche  in  fiocco,  misti  con
         filamenti sintetici o artificiali, n.s.a.
5515.92   Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco, misti con lana
         o con peli fini, n.s.a.
5515.99  Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, n.s.a.
5516.11  Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
         in fiocco, greggi o imbianchiti
5516.12  Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
         in fiocco, tinti
5516.13  Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
         in fiocco, di filati di diversi colori
5516.14  Tessuti contenenti almeno 85%, in peso, di fibre artificiali
         in fiocco, stampati
5516.21  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di85
         percento,  in  peso,  di  tali  fibre,  misti  con filamenti
         sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti
5516.22  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti  meno  di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o
         artificiali, tinti
5516.23    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o
         artificiali, di filati di diversi colori
5516.24  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti  meno  di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con filamenti sintetici o
         artificiali, stampati
5516.31    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con  lana  o  peli  fini,
         greggi o imbianchiti
5516.32    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con  lana  o  peli  fini,
         tinti
5516.33    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con lana o peli fini,  di
         filati di diversi colori
5516.34    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con  lana  o  peli  fini,
         stampati
5516.41    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre,  misti  con  cotone,  greggi  o
         imbianchiti
5516.42    Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti meno di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con cotone, tinti
5516.43  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti  meno  di
         85%,  in peso, di tali fibre, misti con cotone, di filati di
         diversi colori
5516.44  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, contenenti  meno  di
         85%, in peso, di tali fibre, misti con cotone, stampati
5516.91      Tessuti   di  fibre  artificiali  in  fiocco,  greggi  o
         imbianchiti, n.s.a.
5516.92  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, tinti, n.s.a.
5516.93  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, di filati di diversi
         colori, n.s.a.
5516.94  Tessuti di fibre artificiali in fiocco, stampati, n.s.a.
Cap. 56  Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago,
         corde e funi ecc.
5601.10  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli
         (bebes) ed altri oggetti igienici simili, di ovatta
5601.21  Ovatte e altri manufatti di ovatta, di cotone
5601.22  Ovatte e altri manufatti di ovatta, di  fibre  sintetiche  o
         artificiali
5601.29  Ovatte e altri manufatti di ovatta di altre materie tessili,
         altri
5601.30  Borre di cimatura, nodi e groppetti di materie tessili
5602.10  Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia
5602.21    Altri  feltri,  di lana o di peli fini, non impregnati ne'
         spalmati, ne' ricoperti ecc.
5602.29   Altri  feltri,  di  materie  tessili,  non  impregnati  ne'
         spalmati, ne' ricoperti ecc.
5602.90  Altri feltri, di materie tessili, n.s.a.
5603.00   Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o
         stratificate
5604.10  Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili
5604.20  Filati ad alta tenacita' di poliesteri, di nylon o di  altre
         poliammidi, di rayon viscosa, impregnati ecc.
5604.90     Filati  tessili,  lamelle  o  forme  simili,  impregnati,
         spalmati, ricoperti  o  rivestiti  di  gomma  o  di  materia
         plastica, n.s.a.
5605.00    Filati  metallici,  e  filati  metallizzati, costituiti da
         filati tessili combinati con metallo in forma  di  fili,  di
         lamelle o di polveri
5606.00    filati spiralati, n.s.a.; filati di ciniglia; filati detti
         "a catenella"
5607.10   Spago, corde e funi  di  iuta  o  di  altre  fibre  tessili
         liberiane
5607.21    Spago  per  legare,  di sisal o di altre fibre tessili del
         genere "Agave"
5607.29  Spago, corde e funi, n.s.a. di fibre tessili di sisal
5607.30  Spago, corde e funi, di abaca o di altre fibre  (di  foglie)
         dure
5607.41  Spago per legare di polietilene o di polipropilene
5607.49    Spago per legare n.s.a., corde e funi, di polietilene o di
         polipropilene
5607.50  Spago, corde e funi, di altre fibre sintetiche
5607.90  Spago, corde e funi, di altre materie
5608.11  Reti a maglie annodate,  confezionate,  di  materie  tessili
         sintetiche o artificiali
5608.19      Reti  a maglie annodate di spago, corde o funi, ed altre
         reti  confezionate   di   materie   tessili   sintetiche   o
         artificiali
5608.90      Reti a maglie annodate di spago, corde o funi, n.s.a., e
         reti confezionate di altre materie tessili
5609.00  Manufatti filati, di lamelle, di spago, corde e funi, n.s.a.
Cap. 57  Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
5701.10  Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati
5701.90  Tappeti di altre materie tessili, a punti annodati
5702.10  Tappeti detti "Kelim" o  "Kilim",  "Schumacks"  o  "Soumak",
         "Karamanie" e tappeti simili a mano
5702.20  Rivestimenti del suolo di cocco
5702.31   Tappeti di lana o di peli fini, vellutati, non confezionati
         n.s.a.
5702.32    Tappeti  di  materie  tessili  sintetiche  o  artificiali,
         vellutati, non confezionati, n.s.a.
5702.39    Tappeti  di  materie tessili, vellutati, non confezionati,
         n.s.a.
5702.41  Tappeti di lana o peli fini, vellutati, confezionati, n.s.a.
5702.42    Tappeti  di  materie  tessili  sintetiche  o  artificiali,
         vellutati, confezionati, n.s.a.
5702.49  Tappeti di materie tessili, vellutati, confezionati, n.s.a.
5702.51   Tappeti  di  lana  o  di  peli  fini,  non  vellutati,  ne'
         confezionati, n.s.a.
5702.52    Tappeti  di  materie tessili sintetiche o artificiali, ne'
         vellutati, non confezionati, n.s.a.
5702.59  Tappeti di materie tessili, non vellutati, ne' confezionati,
         n.s.a.
5702.91  Tappeti di lana o di peli fini, non vellutati, confezionati,
         n.s.a.
5702.92    Tappeti  di  materie  tessili  sintetiche  o  artificiali,
         vellutati, non confezionati, n.s.a.
5702.99    Tappeti  di  materie tessili, non vellutati, confezionati,
         n.s.a.
5703.10  Tappeti di lana o di peli fini, "tufted"
5703.20  Tappeti di nylon o di altre poliammidi, "tufted"
5703.30    Tappeti  di  materie  tessili  sintetiche  o  artificiali,
         "tufted"
5703.90  Tappeti di altre materie tessili, "tufted"
5704.10    Quadrelli  di  feltro  di  materie tessili, con superficie
         inferiore o uguale a 0,3 m2
5704.90  Tappeti di feltro di materie tessili, n.s.a.
5705.00  Tappeti e altri rivestimenti del suolo di  materie  tessili,
         n.s.a.
Cap.  58  Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi
         ecc.
5801.10  Velluti e felpe tessuti di lana o  peli  fini,  diversi  dai
         manufatti della voce 5806
5801.21  Velluti e felpe a trama non tagliati, di cotone, diversi dai
         manufatti della voce 5806
5801.22    Velluti  e  felpe  a  trama,  tagliati a coste, di cotone,
         diversi dai manufatti della voce 5806
5801.23  Velluti e felpe a trama, di cotone, n.s.a.
5801.24  Velluti e felpe a catena, rigati, di cotone,  non  tagliati,
         diversi dai manufatti della voce 5806
5801.25    Velluti e felpe a catena, di cotone, tagliati, diversi dai
         manufatti della voce 5806
5801.26  Tessuti di ciniglia di cotone, diversi dai  manufatti  della
         voce 5806
5801.31    Velluti e felpe a trama di fibre artificiali o sintetiche,
         non tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806
5801.32   Velluti e  felpe  a  trama,  tagliati  a  coste,  di  fibre
         sintetiche  o  artificiali, diversi dai manufatti della voce
         5806
5801.33  Velluti e felpe a trama, di fibre sintetiche o  artificiali,
         n.s.a.
5801.34   Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o artificiali,
         rigati, diversi dai manufatti della voce 5806
5801.35  Velluti e felpe a catena di fibre sintetiche o  artificiali,
         tagliati, diversi dai manufatti della voce 5806
5801.36    Tessuti  di  ciniglia  di  fibre sintetiche o artificiali,
         diversi dai manufatti della voce 5806
5801.90    Velluti  e  felpe  tessuti e tessuti di ciniglia, di altre
         materie tessili, diversi dai manufatti della voce 5806
5802.11   Tessuti ricci  del  tipo  spugna  di  cotone,  diversi  dai
         manufatti della voce 5806, greggi
5802.19    Tessuti  ricci  del  tipo  spugna  di  cotone, diversi dai
         manufatti della voce 5806, altri
5802.20  Tessuti ricci del tipo spugna di  cotone  di  altre  materie
         tessili, diversi dai manufatti della voce 5806
5802.30   Superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce
         5703
5803.10  Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti  della  voce
         5806
5803.90    Tessuti  a punto di garza cotone di altre materie tessili,
         diversi dai manufatti della voce 5806
5804.10  Tulli, tutti-bobinots e tessuti di maglie annodate
5804.21   Pizzi a macchina di  fibre  sintetiche  o  artificiali,  in
         pezza, in strisce o in motivi
5804.29    Pizzi  a  macchina  di altre materie tessili, in pezza, in
         strisce o in motivi
5804.30  Pizzi a mano, in pezza, in strisce o in motivi
5805.00  Arazzi tessuti a mano ed arazzi fatti all'ago, confezionati
5806.10  Nastri, galloni e simili, di velluti, di felpe,  di  tessuti
         di ciniglia
5806.20   Nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5% o piu' di
         elastomeri o di fili di gomma, n.s.a.
5806.31  Nastri, galloni e simili di cotone, n.s.a.
5806.32  Nastri, galloni e simili di fibre sintetiche o  artificiali,
         n.s.a.
5806.40    Nastri,  senza  trama,  di  fili o fibre parallelizzati ed
         incollati (bolducs)
5807.10  Etichette, scudetti e manufatti simili, tessuti, di  materie
         tessili
5807.90    Etichette,  scudetti  e  manufatti simili, non tessuti, di
         materie tessili, n.s.a.
5808.10  Trecce in pezza
5808.90    Altri  manufatti  di  passamaneria  e   simili   manufatti
         ornamentali,  in  pezza diversi da quelli a maglia; ghiande,
         nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
5809.00  Tessuti di fili metallici e tessuti di filati metallici o di
         filati metallizzati, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento
         o per usi simili, ecc, n.s.a.
5810.10  Ricami chimici o aeriennes, e ricami a  fondo  tagliato,  in
         pezza, in strisce o in motivi
5810.91  Ricami di cotone, in pezza, in strisce o in motivi, n.s.a.
5810.92    Ricami  di  fibre  sintetiche  o artificiali, in pezza, in
         strisce o in motivi, n.s.a.
5810.99  Ricami di altre materie tessili, in pezza, in strisce  o  in
         motivi, n.s.a.
5811.00    Prodotti  tessili  in  pezza,  impunturati,  trapuntati  o
         altrimenti riuniti
Cap.  59    Tessuti  impregnati  di  colla,  spalmati,  ricoperti   o
         stratificati ecc.
5901.10  Tessuti spalmati di colla, dei tipi utilizzati in legatoria
5901.90    Tele per decalco, tele preparate per la pittura, bugrane e
         tessuti simili rigidi dei tipi  utilizzati  per  cappelleria
         ecc.
5902.10    Nappe  a  trama  per pneumatici ottenuti da filati di alta
         tenacita' di nylon o di altre poliammidi
5902.20  Nappe a trama per pneumatici  ottenuti  da  filati  di  alta
         tenacita' di poliestere
5902.90    Nappe  a  trama  per pneumatici ottenuti da filati di alta
         tenacita' di rayon viscosa
5903.10  Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di  policloruro  di
         vinile, o stratificati con tale sostanza n.s.a.
5903.20    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di poliuretano, o
         stratificati con tale sostanza n.s.a.
5903.90    Tessuti  impregnati,  spalmati  o  ricoperti  di   materia
         plastica, o stratificati con tale sostanza n.s.a.
5904.10  Linoleum, anche tagliati
5904.91  Rivestimenti del suolo, diversi da linoleum, il cui supporto
         e'  costituito  da  un  feltro  trapuntato  all'ago o da una
         stoffa non tessuta
5904.92  Rivestimenti del suolo, diversi da linoleum, il cui supporto
         tessile e' costituito altrimenti
5905.00  Rivestimenti murali di materie tessili
5906.10  Nastri adesivi tessili gommati,  di  larghezza  inferiore  o
         uguale a 20 cm
5906.91  Tessuti gommati, a maglia, n.s.a.
5906.99  Tessuti gommati, n.s.a.
5907.90    Tessuti  impregnati,  spalmati  o  ricoperti, n.s.a.; tele
         dipinte per scenari di teatri ecc
5908.00  Lucignoli tessuti, per lampade,  fornelli,  accendini,  ecc;
         reticelle  ad  incandescenza  e  stoffe  tubolari  a  maglia
         occorrenti per la loro fabbricazione
5909.00  Tubi per pompe e simili, di materie tessili
5910.00  Nastri trasportatori e cinghie di  trasmissione  di  materie
         tessili
5911.10      Tessuti  dei  tipi  utilizzati  nella  fabbricazione  di
         guarniture per scardassi e manufatti simili  per  altri  usi
         tecnici
5911.20  Veli e tele da buratti, anche confezionati
5911.31    Tessuti  e  feltri  dei tipi utilizzati nelle macchine per
         cartiere o per macchine simili, di peso inferiore a 650 g/m2
5911.32   Tessuti e feltri dei tipi  utilizzati  nelle  macchine  per
         cartiere o per macchine simili, di peso uguale o superiore a
         650 g/m2
5911.40    Tessuti  per bruscole o fiscoli dei tipi utilizzati per le
         presse di oleifici per usi tecnici simili,  compresi  quelli
         di capelli
5911.90  Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, n.s.a.
Cap. 60  Stoffe a maglia
6001.10  Stoffe a maglia dette a peli lunghi
6001.21  Stoffe a maglia a ricci, di cotone
6001.22  Stoffe a maglia a ricci, di fibre sintetiche o artificiali
6001.29  Stoffe a maglia a ricci, di altre materie tessili
6001.91  Altre stoffe a maglia, di cotone
6001.92  Altre stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali
6001.99  Altre stoffe a maglia, di altre materie tessili
6002.10    Stoffe  a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm,
         contenenti, in peso, 5% o piu' di filati di elastomeri o  di
         fili di gomma, n.s.a.
6002.20    Stoffe  a maglia, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm,
         n.s.a.
6002.30  Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, contenenti,
         in peso, 5% o piu' di filati di  elastomeri  o  di  fili  di
         gomma, n.s.a.
6002.41  Maglieria a catena, di lana o di peli fini, n.s.a.
6002.42  Maglieria a catena, di cotone, n.s.a.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
6002.43   Maglieria a catena,  di  fibre  sintetiche  o  artificiali,
         n.s.a.
6002.49  Maglieria a catena, di altri materiali, n.s.a.
6002.91  Stoffe a maglia, di lana o di peli fini, n.s.a.
6002.92  Stoffe a maglia, di cotone, n.s.a.
6002.93  Stoffe a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, n.s.a.
6002.99  Stoffe a maglia, di altri materiali, n.s.a.
Cap. 61  Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
6101.10    Cappotti,  giacconi,  mantelli, giacche a vento per uomo o
         ragazzo ecc, di lana o di peli fini, a maglia
6101.20  Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a  vento  per  uomo  o
         ragazzo ecc, di cotone, a maglia
6101.30    Cappotti,  giacconi,  mantelli, giacche a vento per uomo o
         ragazzo ecc, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6101.90  Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a  vento  per  uomo  o
         ragazzo ecc, di altre materie tessili, a maglia
6102.10    Cappotti,  giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o
         ragazza ecc, di lana o di peli fini, a maglia
6102.20  Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento  per  donna  o
         ragazza ecc, di cotone, a maglia
6102.30    Cappotti,  giacconi, mantelli, giacche a vento per donna o
         ragazza ecc, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6102.90  Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento  per  donna  o
         ragazza ecc, di altre materie tessili, a maglia
6103.11    Vestiti  o  completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli
         fini, a maglia
6103.12  Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre  sintetiche,
         a maglia
6103.19    Vestiti  o  completi  per uomo o ragazzo, di altre materie
         tessili, a maglia
6103.21  Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia
6103.22  Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6103.23  Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia
6103.29  Insiemi per uomo o ragazzo,  di  altre  materie  tessili,  a
         maglia
6103.31  Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, a maglia
6103.32  Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6103.33  Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, a maglia
6103.39    Giacche  per  uomo  o ragazzo, di altre materie tessili, a
         maglia
6103.41  Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di lana o  di  peli
         fini, a maglia
6103.42  Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6103.43     Pantaloni  e  "shorts"  per  uomo  o  ragazzo,  di  fibre
         sintetiche, a maglia
6103.49  Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo,  di  altre  materie
         tessili, a maglia
6104.11  Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di
         peli fini, a maglia
6104.12  Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone, a
         maglia
6104.13    Abiti  a  giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di fibre
         sintetiche, a maglia
6104.19  Abiti a giacca (tailleurs) per donna  o  ragazza,  di  altre
         materie tessili, a maglia
6104.21    Insiemi  per  donna  o  ragazza, di lana o di peli fini, a
         maglia
6104.22  Insiemi per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.23  Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia
6104.29  Insiemi per donna o ragazza, di  altre  materie  tessili,  a
         maglia
6104.31    Giacche  per  donna  o  ragazza, di lana o di peli fini, a
         maglia
6104.32  Giacche per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.33  Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia
6104.39  Giacche per donna o ragazza, di  altre  materie  tessili,  a
         maglia
6104.41   Abiti interi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a
         maglia
6104.42  Abiti interi per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.43  Abiti interi per donna o ragazza,  di  fibre  sintetiche,  a
         maglia
6104.44    Abiti  interi per donna o ragazza, di fibre artificiali, a
         maglia
6104.49  Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie  tessili,
         a maglia
6104.51  Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, a maglia
6104.52  Gonne per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6104.53  Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, a maglia
6104.59    Gonne  per  donna  o  ragazza, di altre materie tessili, a
         maglia
6104.61  Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di lana o di  peli
         fini, a maglia
6104.62    Pantaloni  e  "shorts"  per  donna o ragazza, di cotone, a
         maglia
6104.63    Pantaloni  e  "shorts"  per  donna  o  ragazza,  di  fibre
         sintetiche, a maglia
6104.69    Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di altre materie
         tessili, a maglia
6105.10  Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6105.20  Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre  sintetiche
         o artificiali, a maglia
6106.90    Camicie  e  camicette per uomo o ragazzo, di altre materie
         tessili, a maglia
6106.10  Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o  ragazza,  di
         cotone, a maglia
6106.20    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
         fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6106.90  Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o  ragazza,  di
         altre materie tessili, a maglia
6107.11  Slips e mutande per uomo o ragazzo, di cotone, a maglia
6107.12    Slips  e mutande per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o
         artificiali, a maglia
6107.19   Slips e mutande  per  uomo  o  ragazzo,  di  altre  materie
         tessili, a maglia
6107.21   Camicie da notte e pigiami per uomo o ragazzo, di cotone, a
         maglia
6107.22  Camicie da notte e pigiami per  uomo  o  ragazzo,  di  fibre
         sintetiche o artificiali, a maglia
6107.29    Camicie  da  notte  e pigiami per uomo o ragazzo, di altre
         materie tessili, a maglia
6107.91  Accappatoi, vestaglie ecc per uomo o ragazzo, di  cotone,  a
         maglia
6107.92    Accappatoi,  vestaglie  ecc  per  uomo o ragazzo, di fibre
         sintetiche o artificiali, a maglia
6107.99   Accappatoi, vestaglie ecc per  uomo  o  ragazzo,  di  altre
         materie tessili, a maglia
6106.11   Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di
         fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6106.19  Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza,  di
         altre materie tessili, a maglia
6108.21  Slips e mutandine per donna o ragazza, di cotone, a maglia
6108.22  Slips e mutandine per donna o ragazza, di fibre sintetiche o
         artificiali, a maglia
6108.29    Slips  e  mutandine  per donna o ragazza, di altre materie
         tessili, a maglia
6108.31  Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza, di cotone, a
         maglia
6108.32  Camicie da notte e pigiami per donna  o  ragazza,  di  fibre
         sintetiche o artificiali, a maglia
6108.39    Camicie  da  notte e pigiami per donna o ragazza, di altre
         materie tessili, a maglia
6108.91  Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
         cotone, a maglia
6108.92  Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
         fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6108.99  Vestaglie, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
         altre materie tessili, a maglia
6109.10  T-shirts e canottiere (magliette), di cotone, a maglia
6109.90  T-shirts e canottiere (magliette), di altre materie tessili,
         a maglia
6110.10   Maglioni (golf),  pullover,  cardigan,  gile'  e  manufatti
         simili di lana o di peli fini, a maglia
6110.20    Maglioni  (golf),  pullover,  cardigan,  gile' e manufatti
         simili di cotone, a maglia
6110.30   Maglioni (golf),  pullover,  cardigan,  gile'  e  manufatti
         simili di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6110.90    Maglioni  (golf),  pullover,  cardigan,  gile' e manufatti
         simili di altre materie tessili, a maglia
6111.10  Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di  lana
         o di peli fini, a maglia
6111.20    Indumenti  e  accessori  di  abbigliamento per bambini, di
         cotone, a maglia
6111.30  Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre
         sintetiche o artificiali, a maglia
6111.90  Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre
         materie tessili, a maglia
6112.11  Tute sportive (trainings), di cotone, a maglia
6112.12  Tute sportive (trainings), di fibre sintetiche, a maglia
6112.19    Tute  sportive  (trainings),  di  altre materie tessili, a
         maglia
6112.20  Combinazioni da sci, di altre materie tessili, a maglia
6112.31  Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o  ragazzo,  di
         fibre sintetiche, a maglia
6112.39    Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, di
         altre materie tessili, a maglia
6112.41  Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza,  di
         fibre sintetiche, a maglia
6112.49   Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, di
         altre materie tessili, a maglia
6113.00  Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci  5903,
         5906, 5907
6114.10  Altri indumenti, di lana o di peli fini, a maglia
6114.20  Altri indumenti, di cotone, a maglia
6114.30  Altri indumenti, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia
6114.90  Altri indumenti, di altre materie tessili, a maglia
6115.11    Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con titolo, in
         filati semplici, inferiore a 67 decitex
6115.12  Calzemaglie (collants), di fibre sintetiche con  titolo,  in
         filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex
6115.19  Calzemaglie (collants), di altre materie tessili
6115.20  Calze e calzettoni da donna, con titolo, in filati semplici,
         inferiore a 67 decitex
6115.91   Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di lana o
         di peli fini
6115.92  Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, cotone
6115.93  Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia,  di  fibre
sintetiche
6115.99    Altri indumenti confezionati con stoffa a maglia, di altre
         materie tessili
6116.10  Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di materia  plastica
         o di gomma, a maglia
6116.91  Altri guanti, di lana o di peli fini, a maglia
6116.92  Altri guanti, di cotone, a maglia
6116.93  Altri guanti, di fibre sintetiche, a maglia
6116.99  Altri guanti, di altre materie tessili, a maglia
6117.10    Scialli,  sciarpe,  foulards,  veli, di materie tessili, a
         maglia
6117.20  Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di materie
         tessili, a maglia
6117.80  Altri accessori, di materie tessili, a maglia
6117.90  Parti di indumenti o di accessori per indumenti, di  materie
         tessili, a maglia
Cap. 62  Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a
         maglia
6201.11    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo,
         di lana o di peli fini, diversi da quelli a maglia
6201.12    Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo o ragazzo,
         di cotone, diversi da quelli a maglia
6201.13  Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo  o  ragazzo,
         di  fibre  sintetiche  o  artificiali,  diversi  da quelli a
         maglia
6201.19  Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per uomo  o  ragazzo,
         di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia
6201.91    Giacche  a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di
         lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia
6201.92  Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo  o  ragazzo,  di
         cotone, diverse da quelle a maglia
6201.93    Giacche  a vento (anoraks) e simili per uomo o ragazzo, di
         fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6201.99  Giacche a vento (anoraks) e simili per uomo  o  ragazzo,  di
         altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6202.11   Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza,
         di lana o peli fini, diversi da quelli a maglia
6202.12  Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o  ragazza,
         di cotone, diversi da quelli a maglia
6202.13   Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza,
         di fibre sintetiche  o  artificiali,  diversi  da  quelli  a
         maglia
6202.19   Cappotti, giacconi, giubbotti e simili per donna o ragazza,
         di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6202.91  Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o  ragazza,  di
         lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia
6202.92    Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di
         cotone, diverse da quelle a maglia
6202.93  Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o  ragazza,  di
         fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6202.99    Giacche a vento (anoraks) e simili per donna o ragazza, di
         altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6203.11  Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di  lana  o  di  peli
         fini, diversi da quelli a maglia
6203.12   Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche,
         diversi da quelli a maglia
6203.19  Vestiti o completi per uomo  o  ragazzo,  di  altre  materie
         tessili, diversi da quelli a maglia
6203.21   Insiemi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diversi
         da quelli a maglia
6203.22  Insiemi per uomo o ragazzo, di cotone, diversi da  quelli  a
         maglia
6203.23   Insiemi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diversi da
         quelli a maglia
6203.29   Insiemi per uomo  o  ragazzo,  di  altre  materie  tessili,
         diversi da quelli a maglia
6203.31   Giacche per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini, diverse
         da quelle a maglia
6203.32  Giacche per uomo o ragazzo, di cotone, diverse da  quelle  a
         maglia
6203.33   Giacche per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche, diverse da
         quelle a maglia
6203.39  Giacche per uomo o ragazzo, di altre  materie  tessili,  di-
         verse da quelle a maglia
6203.41    Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di lana o di peli
         fini, diversi da quelli a maglia
6203.42  Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo, di cotone,  diversi
         da quelli a maglia
6203.43     Pantaloni  e  "shorts"  per  uomo  o  ragazzo,  di  fibre
         sintetiche, diversi da quelli a maglia
6203.49  Pantaloni e "shorts" per uomo o ragazzo,  di  altre  materie
         tessili, diversi da quelli a maglia
6204.11  Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di lana o di
         peli fini, diversi da quelli a maglia
6204.12    Abiti a giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di cotone,
         diversi da quelli a maglia
6204.13  Abiti a giacca (tailleurs) per donna  o  ragazza,  di  fibre
         sintetiche, diversi da quelli a maglia
6204.19    Abiti  a  giacca (tailleurs) per donna o ragazza, di altre
         materie tessili, diversi da quelli a maglia
6204.21  Insiemi per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diversi
         da quelli a maglia
6204.22  Insiemi per donna o ragazza, di cotone, diversi da quelli  a
         maglia
6204.23  Insiemi per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diversi da
         quelli a maglia
6204.29    Insiemi  per  donna  o  ragazza, di altre materie tessili,
         diversi da quelli a maglia
6204.31  Giacche per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse
         da quelle a maglia
6204.32  Giacche per donna o ragazza, di cotone, diverse da quelle  a
         maglia
6204.33  Giacche per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da
         quelle a maglia
6204.39    Giacche per donna o ragazza, di altre materie tessili, di-
         verse da quelle a maglia
6204.41  Abiti interi per donna o ragazza, di lana o  di  peli  fini,
         diversi da quelli a maglia
6204.42    Abiti  interi  per  donna o ragazza, di cotone, diversi da
         quelli a maglia
6204.43   Abiti interi per donna  o  ragazza,  di  fibre  sintetiche,
         diversi da quelli a maglia
6204.44    Abiti  interi  per  donna o ragazza, di fibre artificiali,
         diversi da quelli a maglia
6204.49  Abiti interi per donna o ragazza, di altre materie  tessili,
         diversi da quelli a maglia
6204.51    Gonne per donna o ragazza, di lana o di peli fini, diverse
         da quelle a maglia
6204.52  Gonne per donna o ragazza, di cotone, diverse  da  quelle  a
         maglia
6204.53    Gonne per donna o ragazza, di fibre sintetiche, diverse da
         quelle a maglia
6204.59  Gonne per donna o ragazza, di altre materie tessili, diverse
         da quelle a maglia
6204.61  Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di lana o di  peli
         fini, diversi da quelli a maglia
6204.62  Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di cotone, diversi
         da quelli a maglia
6204.63    Pantaloni  e  "shorts"  per  donna  o  ragazza,  di  fibre
         sintetiche, diversi da quelli a maglia
6204.69  Pantaloni e "shorts" per donna o ragazza, di  altre  materie
         tessili, diversi da quelli a maglia
6205.10    Camicie  e camicette per uomo o ragazzo, di lana o di peli
         fini, diverse da quelle a maglia
6205.20  Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di  cotone,  diverse
         da quelle a maglia
6205.30   Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche
         o artificiali, diverse da quelle a maglia
6206.90  Camicie e camicette per uomo o  ragazzo,  di  altre  materie
         tessili, diverse da quelle a maglia
6206.10    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
         seta o di cascami di seta, diverse da quelle a maglia
6206.20  Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o  ragazza,  di
         lana o di peli fini, diverse da quelle a maglia
6206.30    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
         cotone, diverse da quelle a maglia
6206.40  Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o  ragazza,  di
         fibre sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6206.90    Camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza, di
         altre materie tessili, diverse da quelle a maglia
6207.11  Slips e mutande per uomo o ragazzo, di  cotone,  diversi  da
         quelli a maglia
6207.19    Slips  e  mutande  per  uomo  o  ragazzo, di altre materie
         tessili, diversi da quelli a maglia
6207.21  Camicie da notte e pigiami per uomo o  ragazzo,  di  cotone,
         diversi da quelli a maglia
6207.22    Camicie  da  notte  e pigiami per uomo o ragazzo, di fibre
         sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6207.29  Camicie da notte e pigiami per  uomo  o  ragazzo,  di  altre
         materie tessili, diversi da quelli a maglia
6207.91    Accappatoi,  vestaglie  ecc per uomo o ragazzo, di cotone,
         diversi da quelli a maglia
6207.92   Accappatoi, vestaglie ecc per  uomo  o  ragazzo,  di  fibre
         sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6207.99    Accappatoi,  vestaglie  ecc  per  uomo o ragazzo, di altre
         materie tessili, diversi da quelli a maglia
6208.11  Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza,  di
         fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6208.19   Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, di
         altre materie tessili, diversi da quelli a maglia
6208.21  Camicie da notte e pigiami per donna o ragazza,  di  cotone,
         diversi da quelli a maglia
6208.22    Camicie  da  notte e pigiami per donna o ragazza, di fibre
         sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6208.29  Camicie da notte e pigiami per donna  o  ragazza,  di  altre
         materie tessili, diversi da quelli a maglia
6208.91  Mutandine, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
         cotone, diversi da quelli a maglia
6208.92  Mutandine, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
         fibre sintetiche o artificiali, diversi da quelli a maglia
6208.99  Mutandine, accappatoi da bagno, ecc, per donna o ragazza, di
         altre materie tessili, diversi da quelli a maglia
6209.10   Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di lana
         o peli fini, diversi da quelli a maglia
6209.20   Indumenti e accessori  di  abbigliamento  per  bambini,  di
         cotone, diversi da quelli a maglia
6209.30  Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di fibre
         sintetiche, diversi da quelli a maglia
6209.90  Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini, di altre
         materie tessili, diversi da quelli a maglia
6210.10  Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 e 5603
6210.20    Altri  indumenti  del  tipo  di  quelli  considerati nelle
         sottovoci da 6201 11 a 6201 19
6210.30   Altri  indumenti  del  tipo  di  quelli  considerati  nelle
         sottovoci da 6201 11 a 6201 19
6210.40  Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a.
6210.50  Indumenti per donna o ragazza n.s.a.
6211.11  Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo
6211.12  Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza
6211.20    Combinazioni  da sci, di altre materie tessili, diversi da
         quelli a maglia
6211.31  Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di lana o di peli fini,
         diversi da quelli a maglia
6211.32  Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di cotone,  diversi  da
         quelli a maglia
6211.33    Indumenti per uomo o ragazzo n.s.a., di fibre sintetiche o
         artificiali, diversi da quelli a maglia
6211.39   Indumenti per uomo  o  ragazzo  n.s.a.,  di  altre  materie
         tessili, diversi da quelli a maglia
6211.41    Indumenti  per  donna  o ragazza n.s.a., di lana o di peli
         fini, diversi da quelli a maglia
6211.42  Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di cotone, diversi  da
         quelli a maglia
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
6211.43  Indumenti per donna o ragazza n.s.a., di fibre sintetiche  o
         artificiali, diversi da quelli a maglia
6211.49    Indumenti  per  donna  o  ragazza n.s.a., di altre materie
         tessili, diversi da quelli a maglia
6212.10  Reggiseno e bustini e loro parti, di materie tessili
6212.20  Guaine e guaine mutandine e loro parti, di materie tessili
6212.30  Modellatori e loro parti, di materie tessili
6212.90   Reggiseno, guaine e  manufatti  simili  e  loro  parti,  di
         materie tessili
6213.10   Fazzoletti, di seta o di cascami di seta, diversi da quelli
         a maglia
6213.20  Fazzoletti, di cotone, diversi da quelli a maglia
6213.90  Fazzoletti, di altre materie tessili, diversi  da  quelli  a
         maglia
6214.10   Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di seta
         o di cascami di seta, diversi da quelli a maglia
6214.20  Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di  lana
         o di peli fini, diversi da quelli a maglia
6214.30  Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre
         sintetiche, diversi da quelli a maglia
6214.40  Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di fibre
         artificiali, diversi da quelli a maglia
6214.90  Scialli, sciarpe, foulards, veli e manufatti simili di altri
         materie tessili, diversi da quelli a maglia
6215.10   Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o
         di cascami di seta, diverse da quelle a maglia
6215.20  Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte,  di  fibre
         sintetiche o artificiali, diverse da quelle a maglia
6215.90    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di altre
         materie tessili, diverse da quelle a maglia
6216.00  Guanti di materie tessili, diversi da quelli a maglia
6217.10   Altri  accessori  di  abbigliamento,  di  materie  tessili,
         diversi da quelli a maglia
6217.90  Altre parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, di
         materie tessili, diverse da quelle a maglia
Cap.  63  Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti
         da rigattiere e stracci
6310.10  Coperte a riscaldamento elettrico, di materie tessili
6310.20  Coperte (diverse da quelle  a  riscaldamento  elettrico,  di
         lana o di peli fini
6301.30     Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di
         cotone
6301.40   Coperte (diverse da quelle a riscaldamento  elettrico),  di
         fibre sintetiche
6301.90     Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di
         altre materie tessili
6302.10   Biancheria da letto, a maglia
6302.21   Biancheria da letto, di cotone, stampata, diversa da quelle
         a maglia
6302.22      Biancheria  da letto, di fibre sintetiche o artificiali,
         stampata, diversa da quelle a maglia
6302.29   Biancheria da letto, di altre  materie  tessili,  stampata,
         diversa da quelle a maglia
6302.31   Biancheria da letto, di cotone, n.s.a.
6302.32      Biancheria  da letto, di fibre sintetiche o artificiali,
         n.s.a.
6302.39   Biancheria da letto, di altre materie tessili, n.s.a.
6302.40   Biancheria da tavola a maglia
6302.51   Biancheria da tavola, di cotone, diversa da quelle a maglia
6302.52   Biancheria da tavola, di lino, diversa da quelle a maglia
6302.53   Biancheria da tavola, di fibre  sintetiche  o  artificiali,
         diversa da quelle a maglia
6302.59    Biancheria da tavola, di altre materie tessili, diversa da
         quelle a maglia
6302.60   Biancheria da toletta o da cucina, in  tessuto  riccio  del
         tipo spugna, di cotone
6302.91   Altra biancheria da toletta o da cucina, di cotone
6302.92   Altra biancheria da toletta o da cucina, di lino
6302.93      Altra  biancheria  da  toletta  o  da  cucina,  di fibre
         sintetiche o artificiali
6302.99   Altra biancheria da toletta o da cucina, di  altre  materie
         tessili
6303.11   Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
         per letto, di cotone, a maglia
6303.12   Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
         per letto, di fibre sintetiche, a maglia
6303.19   Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
         per letto, di altre materie tessili, a maglia
6303.91   Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
         per letto, di cotone, diversi da quelli a maglia
6303.92   Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
         per letto, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia
6303.99   Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi
         per  letto,  di  altre  materie tessili, diversi da quelli a
         maglia
6304.11   Copriletto di materie tessili, n.s.a. a maglia
6304.19   Copriletto di materie tessili, n.s.a. diversi da  quelli  a
         maglia
6304.91     Manufatti per l'arredamento n.s.a., di materie tessili, a
         maglia
6304.92   Manufatti per l'arredamento n.s.a., di cotone,  diversi  da
         quelli a maglia
6304.93      Manufatti per l'arredamento n.s.a., di fibre sintetiche,
         diversi da quelli a maglia
6304.99     Manufatti per  l'arredamento  n.s.a.,  di  altre  materie
         tessili, diversi da quelli a maglia
6305.10      Sacchi  e  sacchetti  da imballaggio, di iuta o di fibre
         tessili liberiane
6305.20   Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone
6305.31   Sacchi e sacchetti da imballaggio, confezionati con lamelle
         di polietilene o di polipropilene
6305.39   Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili
         sintetiche o artificiali
6305.90   Sacchi e sacchetti da imballaggio, di altre materie tessili
6306.11   Copertoni e tende per l'esterno, di cotone
6306.12   Copertoni e tende per l'esterno, di fibre sintetiche
6306.19   Copertoni e tende per l'esterno, di altre materie tessili
6306.21   Tende, di cotone
6306.22   Tende, di fibre sintetiche
6306.29   Tende, di altre materie tessili
6306.31   Vele, di fibre sintetiche
6306.39   Vele, di altre materie tessili
6306.41   Materassi pneumatici, di cotone
6306.49   Materassi pneumatici, di altre materie tessili
6306.91   Altri oggetti per campeggio, di cotone
6306.99   Altri oggetti per campeggio, di altre materie tessili
6307.10      Tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili
         per le pulizie
6307.20   Cinture e giubbotti di salvataggio, di materie tessili
6307.90   Altri manufatti confezionati, di materie tessili,  compresi
         i modelli di vestiti
6308.00   Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati per
         la confezione di tappeti, arazzi ecc.
6309.00   Oggetti da rigattiere
Prodotti tessili e capi di abbigliamento dei Capitoli 30-49 e 64-96
3005.90   Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi
ex 3921.12) (Stoffe a maglia
ex 3921.13) (tessute o non tessute spalmate,
ex 3921.90) (ricoperte o laminate con materie plastiche
ex 4202.12) (
ex 4202.22) (Bauli, valigie e valigette con superficie esterna
ex 4202.32) (prevalentemente di materie tessili
ex 4202.92) (
ex 6405.20 Calzature con suole e tomaie di feltro di lana
ex  6406.10  Tomaie per calzature aventi il 50 per cento o piu' della
           superficie esterna di materie tessili
ex 6406.99 Scaldamuscoli e ghette di materie tessili
6501.00      Campane non formate, ne'  cerchiate,  dischi  o  piatti,
           manicotti o cilindri di feltro per cappelli
6502.00        Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o
           fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia
6503.00    Cappelli, copricapo ed altre acconciature di feltro
6504.00     Cappelli, copricapo ed altre  acconciature  ottenute  per
           intreccio   o   fabbricate  unendo  fra  loro  strisce  di
           qualsiasi materia
6505.90      Cappelli, copricapo ed altre  acconciature  a  maglia  o
           confezionati con pizzi, feltro, o altre materie tessili
6601.10    Ombrelloni da giardino
6601.91        Altri  ombrelli  o  ombrelloni,  con  fusto  o  manico
           telescopico
6601.99    Altri ombrelli o ombrelloni
ex 7019.10 Filati di fibre di vetro
ex 7019.20 Tessuti di fibre di vetro
8708.21    Cinture di sicurezza per autoveicoli
8804.00    Paracadute, loro parti e accessori
9113.90    Cinturini e braccialetti per orologi di materie tessili
ex 9404.90 Cuscini di cotone; trapunte; piumini; copripiedi e oggetti
           simili di materie tessili
9502.91    Indumenti per bambole
ex  9612.10  Nastri  di  fibre  sintetiche  o artificiali, diversi da
           quelli di larghezza inferiore a 30  mm  e  permanentemente
           confezionati in cartucce
             ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
I Membri.
   In   considerazione   dei   negoziati   commerciali  multilaterali
dell'Uruguay Round;
   Desiderosi di promuovere la realizzazione degli obiettivi del GATT
1994;
   Riconoscendo   l'importanza   del   contributo   che   le    norme
internazionali  e  i  sistemi  internazionali  di  valutazione  della
conformita' possono apportare al riguardo, aumentando  il  rendimento
della produzione e agevolando il commercio internazionale;
   Desiderosi,  quindi,  d'incoraggiare  l'elaborazione di tali norme
internazionali e di tali sistemi internazionali di valutazione  della
conformita';
   Desiderosi,  tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e
le norme, comprese le prescrizioni  in  materia  di  imballaggio,  di
marcatura  e  di  etichettatura,  nonche' le procedure di valutazione
della conformita' ai regolamenti tecnici  e  alle  norme  non  creino
indebiti ostacoli al commercio internazionale;
   Riconoscendo  che  un  paese  ha  il  diritto di adottare, entro i
limiti che ritiene adeguati, tutte le misure necessarie ad assicurare
la qualita' delle sue esportazioni, la tutela della  salute  o  della
vita   delle  persone  nonche'  del  mondo  animale  e  vegetale,  la
protezione dell'ambiente o la prevenzione  di  pratiche  ingannevoli,
purche'  tali misure non vengano applicate in modo tale da costituire
un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi  in
cui  vigono  identiche  condizioni  o  da  introdurre una restrizione
dissimulata  del  commercio  internazionale,   e   sempreche'   siano
altrimenti conformi alle disposizioni del presente Accordo.
   Riconoscendo  che  un  paese  ha  il diritto di adottare le misure
necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia  di
sicurezza;
   Riconoscendo  il  contributo che la normalizzazione internazionale
puo' apportare al trasferimento di tecnologia dai paesi sviluppati ai
paesi in via di sviluppo;
   Riconoscendo che i paesi in via  di  sviluppo  possono  incontrare
particolari  difficolta'  nell'elaborazione  e  nell'applicazione  di
regolamenti tecnici, di norme e di  procedure  di  valutazione  della
conformita'  ai  regolamenti  tecnici  e  alle norme, e desiderosi di
sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;
   Hanno convenuto quanto segue:
                             Articolo 1
                        Disposizioni generali
1.1  I termini generali relativi alla normalizzazione e  alle  proce-
dure   di   valutazione   della  conformita'  hanno  generalmente  il
significato che e' loro attribuito  dalle  definizioni  adottate  nel
sistema   delle   Nazioni   Unite  e  dagli  enti  internazionali  di
normalizzazione,  tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del
presente Accordo.
1.2    Tuttavia,  ai  fini  del  presente  Accordo  i  termini  e  le
espressioni  definiti  nell'allegato 1 hanno il significato conferito
loro in tale allegato.
1.3  Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli,  sono
soggetti alle disposizioni del presente Accordo.
1.4    Le  specifiche  in  materia di acquisti elaborate da organismi
governativi per le necessita' di produzione e di consumo di organismi
governativi non sono soggette alle disposizioni del presente  Accordo
bensi'  a  quelle dell'accordo sugli appalti pubblici, nei limiti del
suo campo di applicazione.
1.5   Le disposizioni del presente  Accordo  non  si  applicano  alle
misure  sanitarie  e  fitosanitarie,  quali  definite nell'allegato A
dell'accordo   sull'applicazione    delle    misure    sanitarie    e
fitosanitarie.
1.6    Tutti  i  riferimenti fatti nel presente Accordo a regolamenti
tecnici, a norma e  a  procedure  di  valutazione  della  conformita'
saranno  interpretati  come  recanti  le  modifiche  che  vi verranno
apportate, comprese le aggiunte alle norme degli stessi o ai prodotti
che vi  sono  contemplati,  ad  eccezione  delle  modifiche  e  delle
aggiunte di scarsa rilevanza.
                     REGOLAMENTI TECNICI E NORME
                             Articolo 2
Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte
di enti del governo centrale
   Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali:
2.1  I Membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i
prodotti  importati  dal  territorio  di  un altro Membro ricevano un
trattamento non meno  favorevole  di  quello  accordato  ad  analoghi
prodotti  d'origine  nazionale  e  ad  analoghi prodotti originari di
qualsiasi altro paese.
2.2  I Membri faranno in modo che i regolamenti tecnici  non  vengano
elaborati,  adottati  o  applicati in modo da creare, o da conseguire
l'effetto di indebiti ostacoli al  commercio  internazionale.  A  tal
fine, i regolamenti tecnici non potranno essere piu' restrittivi agli
effetti  degli  scambi  di  quanto  sia  necessario per conseguire un
obiettivo legittimo, tenuto conto dei  rischi  che  comporterebbe  il
mancato  conseguimento  di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi
legittimi,  tra  l'altro:  le  esigenze  in  materia   di   sicurezza
nazionale;  la  prevenzione  di pratiche ingannevoli; la tutela della
salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute  o
della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente. Nel valutare
tali  rischi  si  deve  tener  conto, tra l'altro: dei dati tecnici e
scientifici disponibili, della  relativa  tecnologia  di  processo  e
della destinazione finale dei prodotti.
2.3    Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i
quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi  che  ne  hanno
motivata l'adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti,
tali  condizioni  e  obiettivi  possano essere oggetto di regolamenti
meno restrittivi.
2.4   Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano
per essere definitivamente elaborate norme  internazionali  appropri-
ate,  i  Membri  utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle
stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui
tali norme internazionali o  parti  delle  stesse  fossero  strumenti
inefficaci  e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi,
ad esempio a causa di fattori climatici o geografici  fondamentali  o
di problemi tecnologici fondamentali.
2.5    Il  Membro  che  abbia  in  corso  di elaborazione, adozione o
applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre  effetti
significativi  sul  commercio di altri Membri e' tenuto, su richiesta
di un altro Membro, a fornire  le  motivazioni  che  giustificano  il
regolamento  tecnico  in questione ai sensi delle disposizioni di cui
ai paragrafi da 2  a  4.  Ogniqualvolta  sia  elaborato,  adottato  o
applicato  un  regolamento  tecnico  per  uno dei legittimi obiettivi
esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e  tale  regolamento  tecnico
sia  conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterra', fino
a prova contraria, che esso non ponga  ma  essere  indebiti  ostacoli
agli scambi internazionali.
2.6    Al  fine  di  armonizzare  nel  modo  piu'  ampio  possibile i
regolamenti tecnici, i  Membri  partecipano  pienamente,  nei  limiti
delle  loro  risorse,  all'elaborazione,  da  parte  degli  organismi
internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i
quali essi abbiano adottato,  o  prevedano  di  adottare  regolamenti
tecnici.
2.7   I Membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti
tecnici  di  altri  Membri  come  equivalenti  ai  propri,  ancorche'
diversi,  purche'  siano  convinti  che  tali regolamenti raggiungono
adeguatamente gli obiettivi dei propri.
2.8  Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i Membri  definiranno  i
regolamenti  tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione
delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle  sue
caratteristiche descrittive.
2.9    Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore
tecnico di un regolamento tecnico  da  adottare  non  e'  conforme  a
quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico
in  questione  puo'  influire  in  modo significativo sugli scambi di
altri Membri, i Membri dovranno:
     2.9.1 pubblicare un avviso con adeguato  anticipo,  in  modo  da
permettere  alle  parti  interessate  di  altri  Membri  di  venire a
conoscenza  della  loro  intenzione  di   adottare   un   determinato
regolamento tecnico;
     2.9.2  notificare  agli  altri  Membri, tramite il Segretario, i
prodotti  che  saranno  oggetto  del  previsto  regolamento  tecnico,
indicando  brevemente  lo  scopo  e  la  "ratio"  dello  stesso. Tale
notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa  tener
conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
     2.9.3  fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie
del regolamento tecnico da adottare  e,  per  quanto  sia  possibile,
evidenziare  le  parti che differiscono nella sostanza dalle relative
norme internazionali;
     2.9.4 accordare, senza discriminazione,  agli  altri  Membri  un
ragionevole  periodo  di tempo entro il quale presentare osservazioni
scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener  conto  sia
delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.
2.10  Fatte  salve  le  disposizioni  della  parte  introduttiva  del
paragrafo 9, qualora per uno dei Membri si  pongano,  o  rischino  di
porsi  problemi  urgenti  di sicurezza pubblica, di salute, di tutela
ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro  in  questione  potra'
tralasciare,  tra  le  procedure  di  cui  al paragrafo 9, quelle che
riterra' necessario tralasciare, purche' all'atto dell'adozione di un
regolamento tecnico:
     2.10.1 notifichi immediatamente agli altri  Membri,  tramite  il
Segretario,  il  regolamento  tecnico  in  questione e i prodotti ivi
contemplati, indicandone succintamente scopo e  "ratio",  nonche'  la
natura dei problemi urgenti;
     2.10.2  fornisca  su  richiesta  agli  altri  Membri  copie  del
regolamento tecnico;
     2.10.3 consenta, senza discriminazione,  agli  altri  Membri  di
presentare   osservazioni   scritte,   discuta   su   richiesta  tali
osservazioni e tenga conto sia delle  osservazioni  scritte  sia  dei
risultati di tali discussioni.
2.11  I  Membri  faranno  in  modo  che  tutti  i regolamenti tecnici
adottati vengano pubblicati  senza  indugio  o  siano  resi  comunque
disponibili  per consentire alle parti interessate di altri Membri di
prenderne conoscenza.
2.12 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10,  i  Membri
faranno  intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di
regolamenti tecnici e la loro entrata in  vigore  per  consentire  ai
produttori  dei  Membri  esportatori,  e  in particolare a quelli dei
paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi
di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.
                             Articolo 3
    Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici
   da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi
 Riguardo agli enti pubblici e agli organismi non governativi posti
              sotto la loro giurisdizione territoriale:
3.1  I Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere  per
far  si'  che i predetti enti osservino le disposizioni dell'articolo
2, eccezione fatta per l'obbligo di notifica di cui  all'articolo  2,
paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1.
3.2    I Membri dovranno fare in modo che i regolamenti tecnici delle
amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello
dell'amministrazione centrale siano notificati in  conformita'  delle
disposizioni  dell'articolo  2,  paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10,
comma 1, fermo restando che non e' richiesta alcuna  notifica  per  i
regolamenti  tecnici  il  cui  contenuto  tecnico sia sostanzialmente
identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente  notificati
dagli enti pubblici centrali del Membro in questione.
3.3    I  Membri  hanno facolta' di chiedere che i contatti con altri
Membri,  tra  cui  le  notifiche,  le  informazioni  da  fornire,  le
osservazioni  e  le  discussioni di cui all'articolo 2, paragrafi 9 e
10, avvengano attraverso l'amministrazione centrale.
3.4  I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli
enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti  sotto  la
loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le
disposizioni dell'articolo 2.
3.5    A  norma  del  presente  Accordo,  ai  Membri compete la piena
responsabilita'   dell'osservanza   di    tutte    le    disposizioni
dell'articolo  2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e
meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non  centrali  ad
osservare le disposizioni dell'articolo 2.
                             Articolo 4
           Elaborazione, adozione e applicazione di norme
4.1    I Membri faranno in modo che gli enti di normalizzazione della
loro amministrazione centrale accettino e si conformino al codice  di
procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di
cui  all'allegato  3  del  presente  Accordo  (in appresso denominato
"codice di procedura"). Essi adotteranno ogni adeguata misura in loro
potere per fare in modo che gli enti di normalizzazione facenti  capo
alle  amministrazioni  locali  e agli organismi non governativi posti
sotto  la  loro  giurisdizione  territoriale,  nonche'  gli  enti  di
normalizzazione  regionali  di  c  essi,  ovvero uno o piu' organismi
posti  sotto  la  loro  giurisdizione  territoriale  facciano  parte,
accettino  e  osservino  il  predetto codice di procedura. Inoltre, i
Membri  non  adotteranno  misure  che  abbiano  l'effetto  diretto  o
indiretto di obbligare o di incoraggiare tali enti di normalizzazione
ad  agire  in  modo  incompatibile  con  il  codice di procedura. Gli
obblighi dei Membri in relazione  all'osservanza  delle  disposizioni
del  codice  di procedura da parte degli enti di normalizzazione sono
vigenti anche nel caso in cui questi ultimi non accettino  il  codice
di procedura.
4.2    Agli enti di normalizzazione che abbiano accettato e osservino
il codice di procedura i Membri daranno atto  della  loro  osservanza
dei principi del presente Accordo.
           CONFORMITA' AI REGOLAMENTI TECNICI E ALLE NORME
                             Articolo 5
 Procedure di valutazione della conformita' da parte degli enti del
                          governo centrale
5.1    Nei  casi  in  cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di
conformita' a regolamenti tecnici o a norme, i Membri faranno si' che
gli  enti  del  loro  governo   centrale   applichino   le   seguenti
disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri Membri:
     5.1.1  Le  procedure  di  valutazione  della conformita' saranno
elaborate, adottate  e  applicate  in  modo  tale  da  consentire  ai
fornitori  di  analoghi  prodotti  originari  dei  territori di altri
Membri di accedervi  a  condizioni  non  meno  favorevoli  di  quelle
riservate  a  fornitori  di analoghi prodotti di origine nazionale od
originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile;
l'accesso  implica  il  diritto  del  fornitore   di   ottenere   una
valutazione  di  conformita'  secondo  le  norme  della  procedura ed
inoltre,  ove  cio'  sia  previsto   dalla   procedura   stessa,   la
possibilita'   di   ottenere  che  le  attivita'  di  valutazione  di
conformita' si svolgano nel luogo in cui si trovano le  installazioni
di prova e la possibilita' di ricevere il marchio del sistema;
     5.1.2 le procedure di valutazione della conformita' non dovranno
essere  elaborate,  adottate  e  applicate  al  fine o per conseguire
l'effetto di creare indebiti ostacoli  al  commercio  internazionale.
Cio'  significa,  tra  l'altro, che le procedure di valutazione della
conformita' non dovranno essere piu' severe o applicate in modo  piu'
severo  di  quanto  sia  necessario  per rassicurare adeguatamente il
Membro  importatore  sulla  conformita'  dei  prodotti  ai   relativi
regolamenti  tecnici  o  alle relative norme, tenuto conto dei rischi
che comporterebbe la mancata conformita'.
5.2  Nell'attuazione delle disposizioni del  paragrafo  1,  i  Membri
dovranno fare in modo che:
     5.2.1  Le  procedure  di  valutazione  della  conformita'  siano
intraprese e concluse con la massima rapidita' e  in  un  ordine  non
meno  favorevole  per  i  prodotti  originari  dei territori di altri
Membri rispetto a quelli nazionali analoghi;
     5.2.2 che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura  di
valutazione  della  conformita'  o  sia comunicata al richiedente, su
richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di  una
richiesta    di    procedura,    l'organismo    competente   verifica
sollecitamente la  completezza  della  documentazione  e  informa  il
richiedente  in  modo  esatto e completo degli elementi mancanti; non
appena possibile, l'organismo competente trasmette al  richiedente  i
risultati della valutazione in modo esatto e completo, perche' questi
possa  adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in
cui la domanda risulti  incompleta,  l'organismo  competente  procede
entro i limiti del possibile con la valutazione della conformita', se
questa  e'  la volonta' del richiedente, il quale e' tenuto informato
sull'avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi;
     5.2.3  Le  informazioni  richieste  si  limitano  a  quanto   e'
necessario per poter valutare la conformita' e calcolare le tariffe;
     5.2.4 per i prodotti originari dei territori di altri Membri, il
carattere  riservato  delle  informazioni  che possono derivare dalle
procedure di  valutazione  della  conformita'  o  essere  fornite  in
relazione  alle  stesse  verra'  rispettato  con  le stesse modalita'
applicata ai  prodotti  nazionali  e  in  modo  tale  da  tutelare  i
legittimi interessi commerciali;
     5.2.5   le  tariffe  eventualmente  applicate  per  valutare  la
conformita' di prodotti  originari  dei  territori  di  altri  Membri
saranno  eque  in  rapporto  a quelle applicate per la valutazione di
conformita'  di  analoghi  prodotti  di  origine   nazionale   ovvero
originari  di  un  qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di
comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni
di  prova  del  richiedente  non  sono  situate  nello  stesso  luogo
dell'organismo preposto alla valutazione di conformita';
     5.2.6 la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova per
le  procedure  di  valutazione  della  conformita'  e il prelievo dei
campioni non  devono  essere  tali  da  causare  indebiti  disagi  ai
richiedenti o ai loro incaricati;
     5.2.7  ove  le  specifiche  tecniche  di un prodotto siano state
modificate a seguito della determinazione  della  sua  conformita'  a
pertinenti  regolamenti  tecnici o norme, la procedura di valutazione
della conformita' per il prodotto modificato si limita  allo  stretto
necessario  per  accertare  se  il  prodotto  sia  ancora conforme ai
regolamenti tecnici o alle norme in questione;
     5.2.8  esiste  una  procedura   per   l'esame   delle   critiche
riguardanti  il  funzionamento  di una procedura di valutazione della
conformita'  e  per  adottare   correttivi   ove   la   critica   sia
giustificata.
5.3   Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 puo' impedire ai
Membri di eseguire ragionevoli controlli a campione  nell'ambito  del
loro territorio.
5.4    Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita assicurazione della
conformita' di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed  esistano
o   stiano   per   essere   pubblicate   da  enti  internazionali  di
normalizzazione apposite guide o raccomandazioni,  i  Membri  faranno
si'  che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o
sulle parti pertinenti delle stesse  nell'eseguire  le  procedure  di
valutazione   della   conformita',   salvo  nel  caso  in  cui,  come
debitamente spiegato su richiesta, tali  guide  o  raccomandazioni  o
parti   pertinenti   delle  stesse  siano  inadeguate  per  i  Membri
interessati  per  motivi  attinenti,  tra  l'altro,  alla   sicurezza
nazionale,  alla  prevenzione  di  pratiche  ingannevoli, alla tutela
della salute o della sicurezza delle persone, alla  protezione  della
salute  o  della vita del mondo animale o vegetale e dell'ambiente, a
fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali  problemi
tecnologici o infrastrutturali.
5.5    Al fine di armonizzare nel modo piu' ampio possibile le proce-
dure  di  valutazione  della  conformita',  i  Membri  parteciperanno
pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte
degli   enti   internazionali   di   normalizzazione,   di   guide  e
raccomandazioni  relative  alle  procedure   di   valutazione   della
conformita'.
5.6    Ove  non  esistano  guide o raccomandazioni pertinenti di enti
internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una
prevista procedura di  valutazione  della  conformita'  sia  discorde
rispetto   alle   relative   guide   e   raccomandazioni  degli  enti
internazionali di normalizzazione e la procedura in  questione    sia
tale  da  poter  esercitare  un effetto significativo sugli scambi di
altri Membri, in tal caso il Membro interessato dovra':
     5.6.1 pubblicare un avviso con adeguato  anticipo,  in  modo  da
permettere  alle  parti  interessate  di  altri  Membri  di  venire a
conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura
di valutazione della conformita';
     5.6.2 notificare agli altri Membri,  tramite  il  Segretario,  i
prodotti  che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione
della conformita', indicando brevemente lo scopo e la  "ratio"  della
stessa.
Tale  notifica  deve avvenire con adeguato anticipo, perche' si possa
tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
     5.6.3 fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o  copie
della  procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare
le parti che differiscono  nella  sostanza  dalle  relative  guide  o
raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione;
     5.6.4  accordare,  senza  discriminazione,  agli altri Membri un
ragionevole periodo di tempo entro il quale  presentare  osservazioni
scritte,  discutere  su richiesta tali osservazioni e tener conto sia
delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.
5.7   Fatte  salve  le  disposizioni  della  parte  introduttiva  del
paragrafo  6,  qualora  per  uno dei Membri si pongano, o rischino di
porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di  salute,  di  tutela
ambientale  o  di  sicurezza nazionale, il Membro in questione potra'
tralasciare, tra le procedure di  cui  al  paragrafo  6,  quelle  che
riterra'   necessario   tralasciare,   purche'   all'adozione   della
procedura:
     5.7.1  notifichi  immediatamente  agli  altri Membri, tramite il
Segretario, la procedura in questione e i prodotti  ivi  contemplati,
indicandone  succintamente  scopo  e  "ratio",  nonche' la natura dei
problemi urgenti;
     5.7.2 fornisca su richiesta agli altri Membri copie delle  norme
di tale procedura;
     5.7.3  consenta,  senza  discriminazione,  agli  altri Membri di
presentare  osservazioni   scritte,   discuta   su   richiesta   tali
osservazioni  e  tenga  conto  sia delle osservazioni scritte sia dei
risultati di tali discussioni.
5.8  I Membri faranno in modo che tutte le procedure  di  valutazione
della  conformita'  adottate vengano pubblicate senza indugio o siano
comunque rese  disponibili  per  consentire  alle  parti  interessate
all'interno dei Membri di prenderne conoscenza.
5.9    Fatti  salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i Membri
faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei
requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' e
la loro entrata in vigore per consentire  ai  produttori  dei  Membri
esportatori,  e  in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo
Membri, di adattare  i  loro  prodotti  o  metodi  di  produzione  ai
requisiti imposti dal Membro importatore.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                             Articolo 6
      Riconoscimento della valutazione di conformita' da parte
                   degli enti dei governi centrali
            Riguardo agli enti dei loro governi centrali:
6.1  Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3  e  4,  i  Membri
faranno  in  modo  che, nella misura del possibile, i risultati delle
procedure di valutazione della conformita' applicate in altri  Membri
siano  accettati,  anche nei casi in cui tali procedure siano diverse
dalle  proprie,  purche'  siano  convinti   che   esse   garantiscono
un'assicurazione  di  conformita'  ai  relativi regolamenti tecnici o
alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si
da' atto che potranno risultare necessarie  consultazioni  preventive
al  fine  di  giungere  ad  un'intesa  reciprocamente  soddisfacente,
rispetto, in particolare:
     6.1.1 all'adeguata e  duratura  competenza  tecnica  degli  enti
preposti,  nel  paese  del Membro esportatore, alla valutazione della
conformita'; competenza che dia fiducia nell'affidabilita' permanente
dei  risultati  delle  procedure  di  valutazione  della  conformita'
attuate  da  tali  enti;  a tal proposito, un'indicazione di adeguata
competenza tecnica potra'  essere  costituita  dall'osservanza  delle
apposite   guide  e  raccomandazioni  degli  enti  internazionali  di
normalizzazione,  accertata   ad   esempio   tramite   riconoscimento
ufficiale;
     6.1.2   alla  limitazione  dell'accettazione  dei  risultati  di
valutazioni di conformita' a quelli indicati da  organismi  designati
all'interno dei Membri esportatori.
6.2  I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione
della   conformita'   consentano,   nella   misura   del   possibile,
l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
6.3  I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili,  su  richiesta
di  altri  Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi
per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive proce-
dure di valutazione della conformita'. I Membri potranno esigere  che
tali  accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano
reciproche  garanzie  alle  parti  contraenti  della  loro  capacita'
potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati.
6.4    I  Membri  sono  incoraggiati a consentire che gli enti per la
valutazione della conformita' ubicati nel territorio di altri  Membri
partecipino  alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno
favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro  territorio  o
nel territorio di un qualsiasi altro paese.
                             Articolo 7
       Procedure di valutazione della conformita' da parte di
                        enti pubblici locali
Riguardo   agli   enti   pubblici   locali   rientranti   nella  loro
giurisdizione territoriale:
7.1   I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
assicurare l'osservanza, da parte di tali  enti,  delle  disposizioni
degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di notifica di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1.
7.2    I Membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione
della   conformita'   delle   amministrazioni   locali   di   livello
immediatamente  subordinato  a  quello  dell'amministrazione centrale
siano notificati in conformita' alle  disposizioni  dell'articolo  5,
paragrafo  6,  comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non
e' richiesta alcuna notifica per le procedure  di  valutazione  della
conformita'  il  cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a
quello   delle   procedure   di   valutazione    della    conformita'
precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in
questione.
7.3    I Membri hanno facolta' di richiedere che i contatti con altri
Membri,  tra  cui  le  notifiche,  le  informazioni  da  fornire,  le
osservazioni e le discussioni di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7,
avvengano attraverso l'amministrazione centrale.
7.4  I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli
enti  pubblici  locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale
ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e
6.
7.5   A norma del  presente  accordo,  ai  Membri  compete  la  piena
responsabilita'   dell'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  degli
articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate  misure  e
meccanismi  che  aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad
osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.
                             Articolo 8
       Procedure di valutazione della conformita' da parte di
                      organismi non governativi
8.1  I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere  per
far  si'  che  gli  organismi  non  governativi  posti  sotto la loro
giurisdizione territoriale che  applicano  procedure  di  valutazione
della  conformita'  osservino  le  disposizioni degli articoli 5 e 6,
accezion fatta per l'obbligo di notificare procedure  di  valutazione
della conformita' di cui si prevede l'adozione. Inoltre, i Membri non
adotteranno  misure  che  abbiano  l'effetto, diretto o indiretto, di
obbligare  o  d'incoraggiare  tali  organismi  ad   agire   in   modo
incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.
8.2   I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali
si basino su procedure di valutazione della conformita' applicate  da
organismi  non  governativi solo nella misura in cui questi osservino
le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l'obbligo di
notificare procedure di  valutazione  della  conformita'  di  cui  si
prevede l'adozione.
                             Articolo 9
                 Sistemi internazionali e regionali
9.1    Nei  casi  in  cui sia richiesta un'esplicita assicurazione di
conformita' a un  regolamento  tecnico  o  ad  una  norma,  i  Membri
elaboreranno   e  adotteranno  nella  misura  del  possibile  sistemi
internazionali di  valutazione  della  conformita'  e  ne  diverranno
membri o vi parteciperanno.
9.2   I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
far si' che i sistemi internazionali e regionali di valutazione della
conformita', di  cui  sono  membri  o  a  cui  partecipano  organismi
competenti  posti  sotto  la  loro  giurisdizione territoriale, siano
conformi  alle  disposizioni  degli articoli 5 e 6. Inoltre, i Membri
non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di
obbligare  o  d'incoraggiare  tali   sistemi   ad   agire   in   modo
incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.
9.3   I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali
si basino su sistemi internazionali o regionali di valutazione  della
conformita'  solo  nella  misura  in  cui  questi siano conformi alle
disposizioni degli articoli 5 e 6, secondo pertinenza.
                      INFORMAZIONE E ASSISTENZA
                             Articolo 10
Informazioni sui regolamenti tecnici, le  norme  e  le  procedure  di
valutazione della conformita'
10.1  Ogni  Membro  fara'  in  modo  che  sia  istituito  un punto di
informazione in grado di rispondere a qualsiasi  ragionevole  quesito
di  parti  interessate  all'interno  di  altri  Membri  e in grado di
fornire documentazione riguardante:
    10.1.1 regolamenti tecnici che abbiano adottato o  che  prevedano
di  adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti
del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi
legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure
enti regionali di normalizzazione dei quali  i  predetti  enti  siano
membri o alla cui attivita' partecipino;
    10.1.2  norme  che  abbiano adottato o che prevedano di adottare,
nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti  del  governo
centrale,  enti  pubblici  locali o enti regionali di normalizzazione
dei  quali  i  predetti  enti  siano  membri  o  alla  cui  attivita'
partecipino;
    10.1.3  procedure  di  valutazione  della conformita' esistenti o
previste, che siano applicate, nell'ambito della  loro  giurisdizione
territoriale,  da  enti  del  governo centrale, enti pubblici locali,
organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare  un
regolamento  tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano
membri o alla cui attivita' partecipino;
    10.1.4 l'appartenenza e la partecipazione del Membro, o dei  suoi
enti  pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o lo-
cale nell'ambito della sua giurisdizione  territoriale,  a  organismi
internazionali   e   regionali   di   normalizzazione   e  a  sistemi
internazionali e regionali di valutazione della conformita',  nonche'
ad  accordi  bilaterali  e  multilaterali  rientranti  nell'ambito di
applicazione del presente accordo,  con  indicazioni  sommarie  sulle
disposizioni di tali sistemi e accordi;
    10.1.5  i  luoghi  in  cui  possono  essere  reperiti  gli avvisi
pubblicati ai sensi del presente accordo o l'indicazione delle  fonti
dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e
    10.1.6  i  luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui
al paragrafo 3.
10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale  o  amministrativo
un  Membro  istituisca  piu' punti d'informazione, quel Membro dovra'
fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle
competenze di ciascuno dei punti d'informazione istituiti.  Spettera'
inoltre  al  Membro  in  questione fare in modo che eventuali quesiti
rivolti ad un punto d'informazione  sbagliato  siano  tempestivamente
indirizzati a quello giusto.
10.3  Ogni Membro adottera' tutte le misure ragionevoli in suo potere
per garantire l'istituzione di uno o  piu'  punti  d'informazione  in
grado  di  rispondere  ad  ogni  ragionevole quesito rivolto da altri
Membri e da parti interessate all'interno degli stessi e  di  fornire
documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti,
riguardanti:
    10.3.1  norme  che  abbiano adottate o che prevedano di adottare,
nell'ambito della  loro  giurisdizione  territoriale,  organismi  non
governativi   di   normalizzazione  ovvero  enti  di  normalizzazione
regionale dei quali i predetti organismi  siano  membri  o  alla  cui
attivita' partecipino;
    10.3.2  procedure  di  valutazione della conformita', esistenti o
previste, applicate nell'ambito della loro giurisdizione territoriale
da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i  primi
siano membri o alla cui attivita' partecipino; e
    10.3.3  l'appartenenza  e  la  partecipazione  di  organismi  non
governativi   competenti,   nel   suo   territorio,    a    organismi
internazionali   e   regionali   di   normalizzazione   e  a  sistemi
internazionali e regionali di valutazione della conformita',  nonche'
ad  accordi  bilaterali  e  multilaterali  rientranti  nell'ambito di
applicazione del presente Accordo,  con  indicazioni  sommarie  sulle
disposizioni di tali sistemi e accordi.
10.4  I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte
di altri Membri o di parti interessate all'interno di  altri  Membri,
conformemente  al  presente  accordo,  tali  copie vengano fornire ai
richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo  equo  che  sia  lo
stesso,  maggiorati dei soli costi effettivi di spedizione, riservato
ai cittadini  1  del Membro interessato o di qualsiasi altro Membro.
10.5   Su richiesta  di  altri  Membri,  i  paesi  sviluppati  Membri
forniranno  la  traduzione  -  in  inglese, francese o spagnolo - dei
documenti oggetto di       determinata notifica ovvero,      caso  di
documenti voluminosi, della sintesi degli stessi.
Segue frase illeggibile
-------------------------------
1  Per  "cittadino" s'intende, nel caso di un Membro rientrante in un
  territorio doganale distinto dell'OMC, qualsiasi persona  fisica  o
  giuridica  domiciliata  o  avente  una  reale  ed effettiva azienda
  industriale o
-------------------------------
10.6 Quando ricevera'  le  notifiche  conformemente  all'accordo,  il
Segretario  ne  comunichera'  il testo a tutti i Membri e a tutti gli
organismi internazionali di normalizzazione e  di  valutazione  della
conformita'  interessati  e richiamera' l'attenzione dei paesi in via
di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino
per essi particolare interesse.
10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o piu' paesi un accordo
su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme  o  procedure  di
valutazione   della   conformita'   che   possano  avere  un  effetto
significativo sugli scambi, almeno uno dei  Membri  parte  contraente
dell'accordo  e'  tenuto  a  notificare agli altri Membri, tramite il
Segretario, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire  una  succinta
descrizione   dell'accordo   stesso.   I   Membri   interessati  sono
incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri
al  fine  di  concludere  analoghi accordi o di concordare la propria
adesione agli stessi.
10.8  Nessuna  delle  disposizioni  del   presente   Accordo   verra'
interpretata nel senso di imporre:
     10.8.1 la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del
Membro;
     10.8.2 la comunicazione di particolari o di copie di progetti di
una  lingua  diversa  da  quella del Membro, salvo quanto indicato al
paragrafo 5;
     10.8.3 la comunicazione, ad opera dei Membri, di informazioni la
cui divulgazione sia da essi  considerata  contraria  agli  interessi
essenziali della loro sicurezza.
10.9  Le  notifiche  al  Segretariato  saranno  redatte  in  inglese,
francese o spagnolo.
10.10 I Membri dovranno designare un'unica autorita' del loro governo
centrale che sia preposta all'attuazione, a livello nazionale,  delle
disposizioni   relative  alle  procedure  di  notifica  previste  dal
presente Accordo, salvo quelle di cui all'allegato 3.
10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o  amministrativo
la  responsabilita'  delle  procedure di notifica fosse suddivisa tra
due o piu' autorita' centrali, il Membro interessato  dovra'  fornire
agli  altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull'ambito
di competenza di ciascuna di tali autorita'.
                             Articolo 11
                 Assistenza tecnica ad altri Membri
11.1 Qualora venga loro richiesto,  i  Membri  forniranno  consulenza
agli  altri  Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici.
11.2 Qualora venga loro richiesto,  i  Membri  forniranno  consulenza
agli  altri  Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di
sviluppo,  fornendo  loro  anche  assistenza  tecnica  a   condizioni
convenute  di  comune  accordo, sull'istituzione di enti nazionali di
normalizzazione  e  sulla  loro  partecipazione  ai  lavori  di  enti
internazionali  di  normalizzazione,  incoraggiando altresi' i propri
organismi di normalizzazione a fare altrettanto.
11.3  Qualora  venga  loro  richiesto,  i  Membri  prenderanno   ogni
ragionevole   misura  in  loro  potere  affinche'  gli  organismi  di
normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale  diano
consulenza  agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi
in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica a condizioni
convenute di comune accordo, in merito:
     11.3.1 all'istituzione di  organismi  di  normalizzazione  o  di
valutazione della conformita' ai regolamenti tecnici; e
     11.3.2  ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo
possibile ai loro regolamenti tecnici.
11.4  Qualora  venga  loro  richiesto,  i  Membri  prenderanno   ogni
ragionevole  misura  in  loro  potere  per dare consulenza agli altri
Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo,  e
garantiranno  loro  assistenza  tecnica,  a  condizioni  convenute di
comune accordo, in merito all'istituzione di organismi di valutazione
della   conformita'   alle   norme   adottate   nella   giurisdizione
territoriale del Membro richiedente.
11.5  Qualora  venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli
altri Membri, in particolare a  quelli  che  sono  paesi  in  via  di
sviluppo,   e   forniranno  loro  assistenza  tecnica,  a  condizioni
convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro
produttori dovranno adottare  qualora  desiderino  avere  accesso  ai
sistemi di valutazione della conformita' applicati da enti pubblici o
da   organismi   non   governativi   posti   sotto  la  giurisdizione
territoriale del Membro destinatario della richiesta.
11.6 Qualora venga loro richiesto, i  Membri  che  hanno  aderito  in
qualita'  di  Membri  o  di  partecipanti  a sistemi internazionali o
regionali di valutazione della conformita'  daranno  consulenza  agli
altri  Membri,  in  particolare  a  quelli  che  sono paesi in via di
sviluppo,  e  forniranno  loro  assistenza  tecnica,   a   condizioni
convenute  di  comune accordo, per quanto concerne la creazione delle
istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro  di  adempiere
gli  obblighi  derivanti  dalla  loro appartenenza o partecipazione a
tali sistemi.
11.7 Qualora  venga  loro  richiesto,  i  Membri  incoraggeranno  gli
organismi,  posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano
membri o che partecipino all'attivita' di  sistemi  internazionali  o
regionali  di  valutazione  della conformita', a dare consulenza agli
altri Membri, in particolare a  quelli  che  sono  paesi  in  via  di
sviluppo,  e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza
tecnica di tali paesi, concernenti la creazione  di  istituzioni  che
consentano   agli   organismi   competenti   posti   sotto   la  loro
giurisdizione  di  adempiere  gli  obblighi  derivanti   dalla   loro
appartenenza o partecipazione a tali sistemi.
11.8  Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a
norma dei paragrafi da  1  a  7,  i  Membri  daranno  priorita'  alle
necessita' dei paesi meno avanzati.
                             Articolo 12
          Trattamento speciale e differenziato a favore dei
                   paesi in via di sviluppo Membri
12.1  I  Membri  accorderanno  ai  paesi in via di sviluppo Membri un
trattamento  differenziato  e  piu'  favorevole,   ai   sensi   delle
disposizioni che seguono e di quelle pertinenti di altri articoli del
presente Accordo.
12.2  I  Membri accorderanno particolare attenzione alle disposizioni
del presente Accordo concernenti i diritti e gli obblighi  dei  paesi
in  via  di  sviluppo Membri e, nell'attuazione del presente Accordo,
tanto sul  piano  istituzionale  che  nell'applicazione  dei  sistemi
istituzionali  previsti, terranno conto delle particolari esigenze di
tali paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio.
12.3 Nell'elaborazione e nell'applicazione dei  regolamenti  tecnici,
delle  norme  e  delle  procedure di valutazione della conformita', i
Membri terranno conto  delle  particolari  esigenze,  in  materia  di
sviluppo,  di  finanze  e  di commercio, dei paesi in via di sviluppo
Membri al fine di evitare che tali regolamenti tecnici, norme e  pro-
cedure di valutazione della conformita' creino indebiti ostacoli alle
loro esportazioni.
12.4 I Membri riconoscono che, nonostante l'esistenza di norme, guide
o  raccomandazioni  internazionali, i paesi in via di sviluppo Membri
possono adottare, date le loro particolari condizioni tecnologiche  e
socio-politiche,  determinati  regolamenti tecnici, norme o procedure
di valutazione della conformita' volti a preservare tecniche,  metodi
e processi di produzione indigeni, compatibili con le loro necessita'
di  sviluppo.  I  Membri  riconoscono  quindi  l'opportunita'  di non
esigere che i paesi in via di sviluppo Membri  facciano  riferimento,
per  i loro regolamenti tecnici e le loro norme, compresi i metodi di
prova, alle norme  internazionali  che  non  sono  adatte  alle  loro
necessita' finanziarie, commerciali e di sviluppo.
12.5  I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per
fare  in  modo  che  la  struttura  e  il  funzionamento  degli  enti
internazionali  di  normalizzazione  e  dei sistemi internazionali di
valutazione  della   conformita'   siano   tali   da   agevolare   la
partecipazione attiva e congrua degli organismi competenti di tutti i
Membri,  tenuto  conto  dei  particolari problemi dei paesi in via di
sviluppo Membri.
12.6 I Membri adotteranno ogni  ragionevole  misura  in  loro  potere
affinche',  su  richiesta  dei  paesi  in via di sviluppo Membri, gli
organismi internazionali di  normalizzazione  prendano  in  esame  la
possibilita'   di   elaborare   e,   se  possibile,  elaborino  norme
internazionali riguardanti  prodotti  di  particolare  interesse  per
questi paesi.
12.7  Conformemente  all'articolo  11, i Membri forniranno assistenza
tecnica  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  per  far  si'  che
l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di
procedure  di  valutazione  della  conformita'  non  creino  indebiti
ostacoli all'espansione e alla diversificazione delle esportazioni di
questi paesi. Nel determinare le modalita' e le  condizioni  di  tale
assistenza  tecnica,  si  terra'  conto  dello stadio di sviluppo dei
Membri richiedenti e in particolare dei paesi meno avanzati Membri.
12.8 Si da' atto che i  paesi  in  via  di  sviluppo  Membri  possono
trovarsi   di   fronte   a   particolari  problemi,  tra  cui  quelli
istituzionali     e     d'infrastruttura,     nell'elaborazione     e
nell'applicazione  di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di
valutazioni  della  conformita'.  Si  da'  atto   altresi'   che   le
particolari  necessita'  commerciali  e  di sviluppo di questi paesi,
cosi' come il loro stadio di sviluppo  tecnologico  possono  impedire
loro  di  assolvere pienamente i loro obblighi derivanti dal presente
Accordo. I Membri  ne  terranno  debitamente  conto.  Pertanto,  onde
consentire  ai  paesi  in  via  di  sviluppo Membri di conformarsi al
presente Accordo, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi di
cui all'articolo 13 (in appresso, nel presente Accordo, denominato il
"comitato")  e'  autorizzato  ad  accordare,  su  richiesta,  deroghe
specifiche  e  limitate  nel  tempo  per tutti o parte degli obblighi
derivanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il  comitato
terra'  conto dei particolari problemi incontrati dal paese in via di
sviluppo  Membro  richiedente  nell'elaborazione  e  applicazione  di
regolamenti  tecnici,  di  norme  e di procedure di valutazione della
conformita'; terra' conto altresi' delle sue  particolari  necessita'
commerciali  e  di  sviluppo,  nonche'  del  suo  stadio  di sviluppo
tecnologico: tutti fattori che possono  impedire  al  richiedente  di
assolvere  compiutamente  i  suoi  obblighi  derivanti  dal  presente
Accordo. Il comitato terra' conto, in modo particolare, dei  problemi
specifici dei paesi meno avanzati Membri.
12.9 Durante le consultazioni, i paesi sviluppati Membri non dovranno
perdere  di  vista le particolari difficolta' incontrate dai paesi in
via di  sviluppo  Membri  nell'elaborazione  e  nell'applicazione  di
norme,   regolamenti   tecnici   e  procedure  di  valutazione  della
conformita';  nella  loro  volonta'  di  aiutare  i  paesi  in via di
sviluppo Membri nelle loro iniziative  in  questo  settore,  i  paesi
sviluppati  Membri dovranno tener conto delle necessita' di questi in
materia di finanze, di commercio e di sviluppo.
12.10 Il comitato esaminera' periodicamente il trattamento speciale e
differenziato accordato, ai sensi del presente Accordo, ai  paesi  in
via di sviluppo Membri a livello nazionale e internazionale.
              ISTITUZIONI, CONSULTAZIONE E RISOLUZIONE
                         DELLE CONTROVERSIE
                             Articolo 13
          Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi
13.1  E'  istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi,
composto di  rappresentanti  di  ciascuno  dei  Membri.  Il  comitato
eleggera'   il   suo  presidente  e  si  riunira'  ogniqualvolta  sia
necessario, e comunque almeno una volta all'anno, per dare ai  Membri
la possibilita' di consultarsi su questioni relative all'applicazione
del  presente  Accordo  o  al  conseguimento  dei  suoi obiettivi. Il
comitato esercitera' le funzioni conferitegli a  norma  del  presente
Accordo o dai Membri.
13.2   Il  comitato  istituira'  gruppi  di  lavoro  o  altri  organi
appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferire dal  comitato
stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell'Accordo.
13.3  Resta  inteso  che  saranno  da  evitare  inutili  doppioni fra
l'attivita' intrapresa a norma del presente Accordo e  quella  svolta
dai  governi  nell'ambito  di  altri  organismi  tecnici. Il comitato
esaminera' il problema per ridurre al minimo i doppioni.
                             Articolo 14
           Consultazione e risoluzione delle controversie
14.1 Le consultazioni e la risoluzione di controversie  relativamente
a   questioni   attinenti   all'applicazione   del  presente  Accordo
avverranno sotto gli auspici dell'organismo preposto alla risoluzione
delle   controversie,   conformemente,   mutatis    mutandis,    alle
disposizioni  degli  articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborati e
applicati dall'intesa sulla risoluzione delle controversie.
14.2 Su  richiesta  di  una  delle  parti  in  causa,  o  di  propria
iniziativa,  un gruppo speciale potra' istituire un gruppo di esperti
perche' intervenga in questioni di ordine tecnico che  richiedono  la
valutazione di esperti.
14.3  L'operato dei gruppi di esperti e' disciplinato dalle procedure
di cui all'allegato 2.
14.4 Le disposizioni sopra enunciate relativamente  alla  risoluzione
delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un Membro
ritenga   che   un   altro  Membro  non  abbia  conseguito  risultati
soddisfacenti a norma degli articoli 3, 4, 7, 8 e  9  e  che  i  suoi
interessi   commerciali   siano  lesi  in  misura  significativa.  Al
riguardo, tali risultati dovranno essere equivalenti a quelli che  si
avrebbero se l'organismo in questione fosse un Membro.
                         DISPOSIZIONI FINALI
                             Articolo 15
                         Disposizioni finali
Riserve
15.1   Non   potranno  essere  formulate  riserve  su  nessuna  delle
disposizioni del presente  Accordo  senza  il  consenso  degli  altri
Membri.
Esame
15.2  Subito  dopo  l'entrata  in  vigore  dell'Accordo  OMC nei suoi
confronti, ogni Membro dovra' informare il comitato sulle  misure  in
vigore   o   adottate  per  assicurare  l'attuazione  e  la  gestione
dell'Accordo stesso, notificando inoltre al comitato ogni  successiva
modifica di tali misure.
15.3  Il  comitato procedera' ogni anno ad un esame dell'attuazione e
del funzionamento  del  presente  Accordo,  tenendo  conto  dei  suoi
obiettivi.
15.4 Al piu' tardi alla scadenza del terzo anno dalla data di entrata
in  vigore dell'Accordo OMC e, in seguito, al termine di ogni periodo
di tre anni, il comitato esaminera' il funzionamento  e  l'attuazione
dell'Accordo,  comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al
fine di formulare, se necessario, raccomandazioni di adeguamento  dei
diritti e degli obblighi che ne derivano, onde assicurare i reciproci
vantaggi  economici  dei  contraenti  e  l'equilibrio  di  diritti  e
obblighi,  fatte  salve  le   disposizioni   dell'articolo   12.   In
considerazione,     tra     l'altro,     dell'esperienza    acquisita
nell'attuazione dell'Accordo, il comitato  sottoporra'  al  Consiglio
per  gli  scambi  di  merci,  ove  cio'  sia  opportuno,  proposte di
emendamenti al testo.
Allegati
15.5 Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante.
                             ALLEGATO 1
                    TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI
                        DEL PRESENTE ACCORDO
I termini contenuti nella sesta edizione della guida ISO/CEI 2, 1991,
"termini   generali   e   relative   definizioni    riguardanti    la
normalizzazione  e  le  attivita'  connesse",  se  usati nel presente
Accordo hanno lo stesso significato espresso nelle definizioni  della
suddetta   guida,   tenendo  presente  che  i  servizi  sono  esclusi
dall'ambito del presente Accordo.
Tuttavia,  ai  fini  del  presente  Accordo,  valgono   le   seguenti
definizioni:
1. Regolamento tecnico
   Documento  che  definisce  le  caratteristiche  di un prodotto o i
relativi processi e metodi  di  produzione,  comprese  le  pertinenti
disposizioni  amministrative  la cui osservanza e' obbligatoria. Puo'
anche  comprendere   o   riguardare   esclusivamente   requisiti   di
terminologia,   simboli,   imballaggio,   marcatura  o  etichettatura
applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione.
   Nota esplicativa
   La definizione di cui alla Guida ISO/CEI 2 non e' a se' stante  ma
basata sul cosiddetto sistema "modulare".
2. Norma
   Documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per
uso  comune  o  ripetuto,  regole, orientamenti e caratteristiche per
prodotti  o  relativi  processi  e  metodi  di  produzione,  la   cui
osservanza   non  e'  obbligatoria.  Puo'  comprendere  o  riguardare
esclusivamente  requisiti  in  materia  di   terminologia,   simboli,
imballaggio,  marcatura  o  etichettatura applicabili ad un prodotto,
processo o metodo di produzione.
   Nota esplicita
   I  termini  definiti  nella  Guida  ISO/CEI 2 riguardano prodotti,
processi  e  servizi.  Il  presente   Accordo   riguarda   unicamente
regolamenti   tecnici,   norme   e  procedure  di  valutazione  della
conformita' relative a prodotti o a processi e metodi di  produzione.
Le  norme  cosi'  come  definite nella guida ISO/CEI 2 possono essere
obbligatorie o volontarie. Ai fini del presente Accordo sono definite
volontarie le norme e obbligatori i  regolamenti  tecnici.  Le  norme
elaborate dalla comunita' internazionale di normalizzazione si basano
sul  consenso,  mentre  il presente Accordo comprende anche documenti
non basati sul consenso.
3. Procedure di valutazione della conformita'
   Procedure utilizzate, in forma diretta o  indiretta,  al  fine  di
accertare   che   siano   soddisfatti   i  requisiti  pertinenti  dei
regolamenti tecnici o delle norme.
   Nota esplicita
   Le procedure di valutazione  della  conformita'  comprendono,  tra
l'altro,  procedure  di  campionatura  di  prova  e  d'ispezione;  di
valutazione,   verifica   e   assicurazione   di   conformita';    di
registrazione, accreditamento e approvazione, nonche' combinazioni di
queste.
4. Ente o sistema internazionale
   Ente  o  sistema  l'adesione  al  quale  e'  aperta  ai competenti
organismi di almeno tutti i Membri.
5. Ente o sistema regionale
   Ente o  sistema  l'adesione  al  quale  e'  aperta  ai  competenti
organismi di alcuni soltanto dei Membri.
6. Ente del governo centrale
   Il  governo  centrale, i suoi ministeri e le sue amministrazioni e
ogni altro organismo soggetto al controllo del governo  centrale  per
quanto concerne l'attivita' di cui trattasi.
   Nota esplicativa
   Nel  caso delle Comunita' europee si applicano le disposizioni che
disciplinano le istituzioni dei governi centrali.  Tuttavia  potranno
essere  costituiti nell'ambito delle Comunita' europee enti regionali
o sistemi di valutazione della conformita', che in tal caso sarebbero
soggetti alle disposizioni del presente Accordo  relative  agli  enti
regionali o ai sistemi di valutazione della conformita'.
7. Ente pubblico locale
   Poteri  pubblici  diversi  dal  governo  centrale  (per esempio le
autorita' statali (di uno Stato di tipo federale), province,  Lander,
cantoni,  comuni,  ecc.),  i loro ministeri o amministrazioni ed ogni
organismo soggetto al controllo di questi poteri pubblici per  quanto
concerne l'attivita' di cui trattasi.
8. Organismo non governativo
   Organismo  diversi  da  un  ente del governo centrale o da un ente
pubblico locale, compreso un  organismo  non  governativo  legalmente
autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico.
                             ALLEGATO 2
                          GRUPPI DI ESPERTI
   Le  procedure  che  seguono  si  applicano  ai  gruppi  di esperti
istituiti conformemente all'articolo 14.
1. I gruppi  di  esperti  dipendono  dai  gruppi  speciali,  i  quali
decidono  le  loro  attribuzioni  e la definizione delle procedure di
lavoro e ai quali i gruppi di esperti rispondono.
2.  La  partecipazione  ai  gruppi  tecnici  e' limitata a persone di
provata  competenza  ed  esperienza  professionale   nel   campo   in
questione.
3.  I  cittadini dei paesi che sono parti contendenti non possono far
parte di un gruppo di esperti senza il comune accordo delle parti  in
causa,  salvo  in  casi eccezionali in cui il gruppo speciale ritenga
che l'esigenza di disporre di competenza  scientifica  specifica  non
possa  essere  soddisfatta  altrimenti.  I  funzionari governativi di
paesi che sono parti contendenti non possono far parte di  un  gruppo
di  esperti.  I  membri  di  un  gruppo  di esperti espletano le loro
funzioni a titolo personale e non in qualita' di  rappresentanti  dei
loro  governi  o  di  qualsivoglia  organizzazione.  I  governi  e le
organizzazioni non dovranno quindi dar loro istruzioni  in  merito  a
questioni   sulle   quali   il   gruppo  di  esperti  e'  chiamato  a
pronunciarsi.
4. I gruppi di esperti possono consultare qualsiasi  fonte  ritengano
opportuna  per  riceverne informazioni e consulenza tecnica. Prima di
richiedere tali informazioni o consulenza ad una fonte situata  entro
la  giurisdizione  di un Membro, il gruppo di esperti dove informarne
il governo del Membro interessato, il quale dovra' rispondere in modo
tempestivo e completo ad ogni richiesta d'informazioni che il  gruppo
tecnico richiedente ritenga opportuna e necessaria.
5.  Le  parti  contendenti  hanno  acceso  a  tutte  le  informazioni
pertinenti che siano  state  comunicate  ad  un  gruppo  di  esperti,
eccezion  fatta  per  quelle  di  natura  riservata.  Le informazioni
riservate trasmesse al gruppo di esperti non possono essere divulgate
senza formale autorizzazione del governo, dell'organizzazione o della
persona che le ha fornite. Ove tali informazioni siano  richieste  al
gruppo di esperti ma la divulgazione delle stesse da parte del gruppo
non sia autorizzata, ne verra' fornito un compendio non riservato dal
governo, dall'organizzazione o dalla persona che le ha trasmesse.
6.  Il  gruppo  di  esperti  dovra' fornire ai Membri interessati una
relazione di massima per ottenere  le  loro  osservazioni  e  tenerne
conto, secondo opportunita', nella relazione finale che sara' inviata
ai  Membri  interessati  al  momento  della  presentazione  al gruppo
speciale.
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                             ALLEGATO 3
               CODICE DI PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE,
                L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI NORME
Disposizioni generali
A.  Ai fini del presente codice si applicano le  definizioni  di  cui
all'allegato 1 al presente Accordo.
B.    Questo  codice  puo'  essere  adottato  da  qualsiasi  ente  di
normalizzazione entro la  giurisdizione  territoriale  di  un  Membro
dell'OMC,  che sia un ente del governo centrale, un ente pubblico lo-
cale  o  un  organismo  non  governativo;  da   qualsiasi   ente   di
normalizzazione  governativo  regionale  del  quale uno o piu' membri
siano Membri dell'OMC; e da enti  di  normalizzazione  regionali  non
governativi,  di  cui  uno  o  piu'  membri  siano  ubicati  entro la
giurisdizione territoriale di un Membro dell'OMC  (in  questo  codice
collettivamente  denominati "enti di normalizzazione" e singolarmente
"l'ente di normalizzazione").
C.  Sia l'adozione che il recesso dal presente  codice  da  parte  di
enti  di  normalizzazione sono da notificare al Centro d'informazioni
ISO/CEI di Ginevra.  La  notifica  deve  indicare  nome  e  indirizzo
dell'ente  interessato  e  l'ambito  della  sua  attuale  o  prevista
attivita'  di  normalizzazione.  La  notifica   puo'   essere   fatta
direttamente  al  Centro d'informazioni ISO/CEI o tramite l'organismo
nazionale  che  ne  fa  parte  ovvero,  di  preferenza,  tramite   il
competente  membro  nazionale  o  affiliato internazionale di ISONET,
secondo i casi.
                      DISPOSIZIONI SOSTANZIALI
D.  In relazione alle norme, l'ente di normalizzazione deve accordare
ai prodotti originari del territorio  di  altri  Membri  dell'OMC  un
trattamento  non  meno  favorevole  di  quello  riservato ad analoghi
prodotti di origine nazionale o ad analoghi prodotti originari di  un
qualsiasi altro paese.
E.    L'ente  di  normalizzazione  deve fare in modo che le norme non
siano elaborate,  adottate  o  applicate  con  la  finalita',  o  per
ottenere   l'effetto   di   creare   indebiti  ostacoli  agli  scambi
internazionali.
F.   Ove esistano  norme  internazionali  o  sia  imminente  la  loro
definitiva  formulazione, l'ente di normalizzazione deve utilizzarle,
integralmente o per le parti pertinenti, come base per  le  norme  di
sua  elaborazione,  salvo  il caso in cui tali norme internazionali o
parti pertinenti delle stesse risultino  inefficaci  o  inadeguate  a
causa,  ad  esempio,  dell'insufficiente  livello  di  protezione che
consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici,
o a causa di fondamentali problemi tecnologici.
G.  Al fine di armonizzare quanto piu' possibile le norme, l'ente  di
normalizzazione  deve  partecipare pienamente, nel modo piu' adeguato
ed entro i limiti delle sue risorse, alla elaborazione, da parte  dei
competenti   enti   internazionali   di   normalizzazione,  di  norme
internazionali concernenti argomenti per i quali esso abbia adottato,
o  preveda  di  adottare delle norme. Per gli enti di normalizzazione
entro la giurisdizione territoriale di un Membro,  la  partecipazione
ad  una  determinata attivita' internazionale di normalizzazione deve
avvenire, ove possibile, attraverso una delegazione  che  rappresenti
tutti  gli  enti  di  normalizzazione,  ubicati  nel  territorio, che
abbiano adottato o prevedano  di  adottare  norme  sull'argomento  al
quale si riferisce l'attivita' internazionale di normalizzazione.
H.     L'ente  di  normalizzazione  situato  entro  la  giurisdizione
territoriale di un Membro fara' quanto  in  suo  potere  per  evitare
duplicazioni  di  o  sovrapposizioni  con  attivita' di altri enti di
normalizzazione entro la giurisdizione nazionale o con  attivita'  di
competenti  enti  internazionali o regionali di normalizzazione. Esso
dovra' inoltre fare quanto in suo potere per raggiungere il  consenso
nazionale  sulle  norme  di  sua  elaborazione.  Analogamente, l'ente
regionale di normalizzazione fara' quanto in suo potere  per  evitare
duplicazioni  di  o sovrapposizioni all'attivita' dei competenti enti
internazionali di normalizzazione.
I.  Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'ente  di  normalizzazione
si  basera',  per  l'elaborazione  delle  norme,  sui  requisiti  del
prodotto in termini di prestazioni, anziche' sulla sua  concezione  o
sulle sue caratteristiche descrittive.
J.    Almeno ogni sei mesi, l'ente di normalizzazione deve pubblicare
un programma di lavoro contenente  la  sua  denominazione  e  il  suo
indirizzo,  le  norme che sta elaborando e quelle che ha adottate nel
periodo  precedente.  Una  norma  e'  da  considerare  in  corso   di
elaborazione  dal  momento  in  cui  si  e'  presa  la  decisione  di
elaborarla fino al momento della sua adozione.  Le  denominazioni  di
particolari  progetti  di  norme  saranno  fornite,  su richiesta, in
inglese,  francese  o  spagnolo.  L'avviso  che  porti  a  conoscenza
dell'esistenza  del  programma  di  lavoro  deve comparire, secondo i
casi, in una  pubblicazione  nazionale  o  regionale  che  tratti  di
attivita' di normalizzazione.
    Per  ciascuna  norma,  il programma di lavoro dovra' indicare, in
conformita' alle regole ISONET,  la  classificazione  categorica,  lo
stadio  di elaborazione della norma e i riferimenti a eventuali norme
internazionali  assunte  come  base.  Al  piu'  tardi  alla  data  di
pubblicazione  del suo programma di lavoro, l'ente di normalizzazione
deve notificare  l'esistenza  al  Centro  d'informazioni  ISO/CEI  di
Ginevra.
    La   notifica  deve  contenere  la  denominazione  e  l'indirizzo
dell'ente di normalizzazione, il nome e il numero della pubblicazione
in cui compare il programma di lavoro, il periodo al  quale  esso  si
riferisce,  il  prezzo (eventuale) nonche' le modalita' e il luogo di
reperimento. La notifica puo' essere  fatta  direttamente  al  Centro
d'informazioni  ISO/CEI  oppure, di preferenza, tramite il competente
membro nazionale o affiliato  internazionale  di  ISONET,  secondo  i
casi.
K.    Il  membro  nazionale di ISO/CEI fara' quanto in suo potere per
diventare membro di ISONET o per designare un altro ente che ne entri
a far parte, nonche' per acquisire lo  status  di  appartenenza  piu'
avanzato   possibile   per  il  membro  ISONET.  Gli  altri  enti  di
normalizzazione faranno quanto in loro potere per associarsi  con  il
membro ISONET.
L.    Prima di adottare una norma, l'ente di normalizzazione lascera'
trascorrete un termine di almeno 60 giorni per  la  presentazione  di
osservazioni  sul  progetto di norma da parte degli interessati entro
la giurisdizione territoriale di un membro dell'OMC.  Tuttavia,  tale
termine  puo'  ridursi  ove  si pongano, o rischino di porsi, urgenti
problemi di sicurezza, salute o ambiente. Al  piu'  tardi  all'inizio
del periodo di raccolta delle osservazioni, l'ente di normalizzazione
deve far uscire, nella pubblicazione di cui al paragrafo J, un avviso
in   cui  si  annuncia  l'apertura  del  periodo  di  raccolta  delle
osservazioni, indicando, ove possibile, se il progetto  di  norma  si
distacca dalle relative norme internazionali.
M.      Su   richiesta   degli  interessati  entro  la  giurisdizione
territoriale di un Membro dell'OMC, l'ente  di  normalizzazione  deve
tempestivamente  fornire,  o far fornire, copia del progetto di norma
che ha presentato per  la  raccolta  di  osservazioni.  Le  eventuali
tariffe  applicate  per  il  servizio  devono  essere  le  stesse per
soggetti nazionali  e  stranieri,  a  parte  le  spese  effettive  di
spedizione.
N.       Nell'ulteriore   elaborazione   della   norma,   l'ente   di
normalizzazione tiene  nel  debito  conto  le  osservazioni  ricevute
durante  l'apposito  periodo.  Alle osservazioni pervenute da enti di
normalizzazione che hanno adotta: il  presente  codice  di  procedura
sara'  data risposta, su richiesta, nel piu' breve termine possibile.
Nella risposta sara' spiegato anche il perche'  della  necessita'  di
una deviazione dalle relative norme internazionali.
O.    Una  volta  adottata,  la  norma  deve  essere  tempestivamente
pubblicata.
P.     Su  richiesta  degli  interessati   entro   la   giurisdizione
territoriale  di  un  Membro dell'OMC, l'ente di normalizzazione deve
tempestivamente fornire, o far fornire, copia del  suo  programma  di
lavoro  piu'  recente o della norma che ne e' risultata. Le eventuali
tariffe applicate  per  il  servizio  devono  essere  le  stesse  per
soggetti  nazionali  e  stranieri,  a  parte  le  spese  effettive di
spedizione.
Q.  L'ente di normalizzazione si rendera'  disponibile  e  riservera'
spazio adeguato a consultazioni riguardanti esternazioni, relative al
funzionamento  del  presente  codice,  da  parte  di  altri  enti  di
normalizzazione che lo hanno adottato e dedichera' un  serio  impegno
alla soluzione di eventuali reclami.
 ACCORDO SULLE MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI
                         SCAMBI COMMERCIALI
I Membri,
   Considerando  che  i  Ministri,  nella  dichiarazione di Punta del
Este, hanno concordato che "a seguito di un esame  del  funzionamenti
degli  articoli  del GATT concernenti le restrizioni e le distorsioni
negli  scambi  commerciali  provocate  dalle  misure  relative   agli
investimenti,   i   negoziati  dovrebbero  formulare,  se  del  caso,
ulteriori disposizioni che risultino necessarie al fine di ovviare  a
tali effetti pregiudizievoli per il commercio";
   Desiderosi   di   promuovere   l'espansione   e   la   progressiva
liberalizzazione  del  commercio  mondiale  e   di   facilitare   gli
investimenti   internazionali,   in  modo  da  favorire  la  crescita
economica di tutte le parti commerciali, in particolare dei paesi  in
via di sviluppo Membri, pur garantendo la libera concorrenza;
   Tenendo   conto   delle   particolari   necessita'   nel   settore
commerciale, finanziario e dello sviluppo dei paesi emergenti  Membri
in particolare quelli meno avanzati;
   Riconoscendo  che  certe misure relative agli investimenti possono
provocare restrizioni e distorsioni negli scambi commerciali;
   Hanno concordato quanto segue:
                             Articolo 1
                        Campo di applicazione
   Il presente Accordo si applica esclusivamente alle misure relative
agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali  (in  seguito
denominate "TRIM").
                             Articolo 2
          Trattamento nazionale e restrizioni quantitative
1.  Fermi  restando  gli altri diritti ed obblighi derivanti dal GATT
1994, i Membri si asterranno  dall'applicare  delle  TRIM  che  siano
incompatibili  con  le disposizioni dell'articolo III o dell'articolo
XI del GATT 1994.
2. L'allegato al presente Accordo  contiene  un  elenco  illustrativo
delle  TRIM  che  sono  incompatibili  con  l'obbligo  di trattamento
nazionale previsto all'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 e con
l'obbligo di eliminazione  generale  delle  restrizioni  quantitative
previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994.
                             Articolo 3
                              Eccezioni
   Alle  disposizioni  del  presente Accordo si applicheranno, se del
caso, tutte le eccezioni previste dal GATT 1994.
                             Articolo 4
                   Paesi in via di sviluppo Membri
   I paesi in via di sviluppo Membri avranno la facolta' di  derogare
temporaneamente  alle  disposizioni  dell'articolo  2, nella misura e
secondo le modalita' in base alle quali  l'articolo  XVIII  del  GATT
1994,  l'intesa  sulle  disposizioni  in  merito  alla  bilancia  dei
pagamenti del GATT 1994 e la dichiarazione sulle  misure  commerciali
adottate  ai  fini  della  bilancia  dei  pagamenti,  adottata  il 28
novembre 1979 (BISD 26S/205-209) consentono  ai  Membri  di  derogare
alle disposizioni degli articoli III e XI del GATT 1994.
                             Articolo 5
                 Notifica e disposizioni transitorie
1.  Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC,
i membri provvederanno a notificare al Consiglio per  gli  scambi  di
merci tutte le TRIM adottate che non siano conformi alle disposizioni
del   presente   Accordo,   di  applicazione  generale  o  specifica,
unitamente alle rispettive caratteristiche principali.  1
2. I Membri provvederanno ad eliminare tutte  le  TRIM  notificate  a
norma  del paragrafo 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo OMC nel caso di  paesi  industrializzati  Membri,  entro
cinque  anni  nel caso di paesi emergenti Membri entro sette anni nel
caso di paesi meno avanzati Membri.
3. Su richiesta, il Consiglio  per  gli  scambi  di  merci  avra'  la
facolta' di prorogare il periodo di transizione per l'eliminazione di
TRIM  notificate a norma del paragrafo 1 per quanto concerne un paese
in via di sviluppo Membro, o un paese  meno  avanzato,  che  incontri
particolari   difficolta'   nell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente Accordo. Nel valutare una siffatta richiesta,  il  Consiglio
per  gli  scambi  di  merci terra' conto delle necessita' a carattere
commerciale, finanziario e di sviluppo del Membro in questione.
4.  Durante il periodo di transizione, i Membri non modificheranno le
condizioni di una TRIM notificata a norma del paragrafo 1 rispetto  a
quelle  vigenti  alla  data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, in
modo  tale  da  aumentarne  il  grado  di  incompatibilita'  con   le
disposizioni  dell'articolo  2. Eventuali TRIM introdotte meno di 180
giorni prima della data di entrata in  vigore  dell'Accordo  OMC  non
beneficeranno del periodo di transizione di cui al paragrafo 2.
5.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  2,  al fine di non
danneggiare imprese gia' esistenti soggette ad una TRIM notificata ai
sensi del paragrafo 1, i Membri potranno applicare la  medesima  TRIM
ad un nuovo investimento, nel periodo di transizione, (i) nel caso in
cui  i  prodotti oggetto di tale investimento siano prodotti simili a
quelli delle imprese esistenti e (ii) ove cio'  si  renda  necessario
per  evitare distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra il nuovo
investimento e le imprese gia' esistenti. Una TRIM  applicata  ad  un
nuovo  investimento  dovra'  essere  notificata  al Consiglio per gli
scambi di merci; le sue condizioni saranno  equivalenti,  per  quanto
concerne  gli  effetti  sulla  concorrenza, a quelle applicabili alle
imprese gia' esistenti, e sara' revocata nello stesso momento.
------------------------
1 Nel caso di TRIM applicate in base ad autorizzazione  discrezionali
  dovra'  essere  notificata ogni singola applicazione specifica. Non
  sara'  necessario   divulgare   informazioni   che   arrecherebbero
  pregiudizio ai legittimi
------------------------
                             Articolo 6
                             Trasparenza
1.  Per quanto concerne le TRIM, i Membri ribadiscono il loro impegno
nei confronti degli obblighi  di  trasparenza  e  notifica  contenuti
nell'articolo   X  del  GATT  1994,  nell'impegno  sulle  "Notifiche"
contenuto nella relativa intesa concernente notifiche, consultazioni,
risoluzioni delle controversie e vigilanza adottata  il  28  novembre
1979  e  nella  decisione  ministeriale  sulle  procedure di notifica
adottata il 15 aprile 1994.
2.  Ciascun  Membro  provvedera'  a  notificare  al  Segretariato  le
pubblicazioni  riguardanti  le TRIM, ivi comprese quelle applicate da
governi e autorita' regionali e  locali  all'interno  dei  rispettivi
territori.
3. Ciascun Membro esaminera' in modo obiettivo eventuali richieste di
informazioni e riservera' spazio adeguato a consultazioni in merito a
questioni  derivanti  dal  presente  Accordo  e sollevare da un altro
Membro. Conformemente all'articolo X del  GATT  1994,  i  Membri  non
saranno  obbligati  a  rendere note informazioni, la cui divulgazione
impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe  comunque  contraria
all'interesse pubblico o ancora arrecherebbe pregiudizio ai legittimi
interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.
                             Articolo 7
Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli
                         scambi commerciali
1.  E' istituito un Comitato per le misure relative agli investimenti
che incidono sugli  scambi  commerciali,  aperto  a  tutti  i  Membri
(denominato  il "Comitato" ai fini del presente Accordo). Il Comitato
eleggera' il suo presidente e vicepresidente e si riunira' almeno una
volta all'anno e ogniqualvolta un Membro lo richieda.
2. Il Comitato esercitera' le funzioni conferitegli dal Consiglio per
gli  scambi  di  merci  e  offrira'  ai  Membri  la  possibilita'  di
consultarsi su questioni relative al funzionamento e all'applicazione
del presente Accordo.
3. Il Comitato vigilera' sul funzionamento  e  sull'applicazione  del
presente  Accordo e presentera' ogni anno una relazione in materia al
Consiglio per lo scambio di merci.
                             Articolo 8
           Consultazione e risoluzione delle controversie
    Le consultazioni e la risoluzione delle controversie ai sensi del
presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli  XXII
e  XXIII  del  GATT  1994,  elaborazione  ed applicate dalla relativa
intesa.
                             Articolo 9
             Esame del Consiglio per gli scambi di merci
    Entro e non oltre cinque anni dalla data  di  entrata  in  vigore
dell'Accordo  OMC, il Consiglio per gli scambi di merci procedera' ad
un esame del funzionamento del  presente  Accordo  e,  se  del  caso,
proporra'  alla Conferenza dei Ministri delle modifiche al testo. Nel
corso di  tale  verifica,  il  Consiglio  per  gli  scambi  di  merci
valutera'  se  l'Accordo  debba  essere  integrato con clausole sulla
politica in materia di investimenti e di concorrenza.
                              ALLEGATO
                         ELENCO ILLUSTRATIVO
1. Le TRIM  incompatibili  con  l'obbligo  di  trattamento  nazionale
previsto  all'articolo  III,  paragrafo 4, del GATT 1994, comprendono
quelle obbligatorie o applicabili a norma di  leggi  nazionali  o  di
decisioni  amministrative,  o  la  cui  osservanza sia necessaria per
ottenere un vantaggio, e che impongono:
    a) l'acquisto o l'utilizzo da parte di un'impresa di prodotti  di
       origine   nazionale   o   provenienti   da   fonti  nazionali,
       specificato in termini di prodotti particolari, in termini  di
       volume  o  di  valore  dei  prodotti,  o  in  termini  di  una
       percentuale del volume o del valore della sua  produzione  lo-
       cale; e
    b)  la  limitazione  degli  acquisti  o dell'utilizzo di prodotti
       importati da parte di un'impresa ad un ammontare  rapporto  al
       volume o al valore dei prodotti locali che la stessa esporta.
2. Le TRIM incompatibili con l'obbligo di eliminazione generale delle
restrizioni  quantitative  previsto all'articolo XI, paragrafo 1, del
GATT 1994, comprendono quelle obbligatorie o da applicare a norma  di
leggi  nazionali  o  di decisioni amministrative, o la cui osservanza
sia necessaria per ottenere un vantaggio, e che limitano:
    a) l'importazione da parte di un'impresa di  prodotti  utilizzati
       nella  sua  produzione  locale,  o  relativi  alla  stessa, in
       generale o fino ad un  ammontare  collegato  al  volume  o  al
       valore dei prodotti locali che l'impresa esporta;
    b)  l'importazione  da parte di un'impresa di prodotti utilizzati
       nella sua produzione locale o relativi alla stessa,  limitando
       il  suo  accesso  a  valuta  estera  ad  un importo rapportato
       all'afflusso di valuta estera attribuibile all'impresa; o
    c)  l'esportazione  o  la  vendita per l'esportazione da parte di
       un'impresa di prodotti, specificata in termini di  particolari
       prodotti,  in  termini  di  volume o valore dei prodotti, o in
       termini di una percentuale del volume o del valore  della  sua
       produzione locale.
         ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI
           DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E
                         SUL COMMERCIO 1994
                               PARTE I
                             Articolo 1
                              Principi
Una   misura  antidumping  si  applica  soltanto  nei  casi  previsti
dall'articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte  1   e
condotte  in conformita' con il presente Accordo. Le disposizioni che
seguono disciplinano l'applicazione dell'articolo VI  del  GATT  1994
per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti
antidumping.
                             Articolo 2
                     Determinazione del dumping
2.1    Ai  fini  del presente Accordo, un prodotto e' da considerarsi
oggetto di dumping, cioe' immesso in commercio  da  un  paese  in  un
altro  a  prezzo  inferiore  al  suo  valore normale, se il prezzo di
esportazione di tale prodotto, esportato da un  paese  all'altro,  e'
inferiore  a  quello  comparabile,  praticato  nell'ambito di normali
operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato  al  consumo
nel paese di esportazione.
2.2    Se  nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato
interno del paese esportatore non avvengono vendite  di  un  prodotto
simile,  o  se, a causa della particolare situazione di mercato o del
basso volume di vendite su tale mercato interno,  2  tali vendite non
permettono un valido confronto, il margine di dumping e'  determinato
in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un
paese  terzo,  sempreche'  tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in
rapporto al costo di produzione nel paese di origine,  maggiorato  di
un  equo  importo  per spese di vendita, amministrative e altre e per
gli utili.
     2.2.1 Le vendite del prodotto simile  sul  mercato  interno  del
paese  esportato  o  a  un  paese  terzo  a prezzi inferiori ai costi
unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese  di
vendita,  amministrative  e generali possono essere trattate come non
rientranti nell'ambito di normali operazioni commerciali e quindi non
considerate ai fini della determinazione del valore normale  soltanto
se  le autorita'  3  accertato che si sono verificate nell'arco di un
periodo prolungato,  4  in quantitativi consistenti
 5  e a pezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un
congruo periodo di tempo. Si riterra' che i prezzi inferiori ai costi
unitari all'epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro
un termine congruo se sono comunque superiori  alla  media  ponderata
dei costi unitari nel periodo dell'inchiesta.
-------------------------
 1  Cosi' come impiegato nel presente Accordo, il termine "aperta" si
    riferisce  all'azione  procedurale  con  la quale un Membro avvia
    formalmente un'inchiesta a norma dell'articolo 5.
         2.2.1.1  Ai  fini  del  paragrafo  2,  i costi sono di norma
                 calcolati  sulla   base   delle   scritture   tenute
                 dall'esportatore    o    dal    produttore   oggetto
                 dell'inchiesta, fermo restando  che  tali  scritture
                 devono   essere   conformi   ai  principi  contabili
                 generalmente  accettati  nel  paese  esportatore   e
                 devono  dare  una  visione  corretta  dei  costi  di
                 produzione e delle spese di vendita del prodotto  in
                 esame. Le autorita' devono prendere in esame tutti i
                 dati  disponibili  sulla  corretta  imputazione  dei
                 costi, compresi quelli  forniti  dall'esportatore  o
                 dal   produttore   nel   corso   dell'inchiesta,   a
                 condizione che l'esportatore o il produttore abbiano
                 sempre utilizzato tali imputazioni,  in  particolare
                 per  decidere  i  periodi e le quote di ammortamento
                 delle spese in conto capitale e di  altri  costi  di
                 sviluppo.   Se   tale   adeguamento   non   e'  gia'
                 contemplato nel meccanismo di imputazione di cui  al
                 presente  comma, i costi devono essere adeguatamente
                 rettificati per tener conto delle voci di spesa  una
                 tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale,
                 o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto
                 d'inchiesta incidono operazioni di avviamento. 6
     2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l'importo delle spese di vendita,
           amministrative  e  generali e del margine di profitto deve
           basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla
           vendita, nell'ambito di  normali  operazioni  commerciali,
           del prodotto simile da parte dell'esportatore o produttore
           sottoposto  a  inchiesta.  Se non e' possibile determinare
           tale importo come sopra indicato, la  determinazione  puo'
           avvenire con riferimento:
          i)  agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto
             realizzati dall'esportatore o produttore in questione in
             relazione alla produzione e alla  vendita,  sul  mercato
             interno  del  paese di origine, di prodotti appartenenti
             alla stessa categoria generale;
--------------------------
2 Le vendite del prodotto simile destinato  al  consumo  sul  mercato
  interno   del  paese  esportatore  sono  di  norma  considerate  un
  quantitativo sufficiente per la determinazione del  valore  normale
  se  rappresentano  almeno il 5 per cento delle vendite del prodotto
  interessato  al  Membro  importatore,   fermo   restando   che   e'
  accettabile  anche  una percentuale inferiore se i fatti dimostrano
  che questa rappresenta comunque un volume  di  vendite  interne  di
  entita' sufficiente per un adeguato confronto.
3 Nel presente Accordo, il termine "autorita'" indica le autorita' di
  livello specifico superiore.
4  Per  periodo  prolungato s'intende di norma un anno, e comunque un
  periodo non inferiore a sei mesi.
5 I quantitativi delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi
  unitari s'intendono consistenti se le autorita'  accertano  che  la
  media  ponderata dei prezzi di vendita delle operazioni in esame ai
  fini della determinazione del valore normale e' inferiore alla  me-
  dia  ponderata  dei  costi  unitari,  o che il volume delle vendite
  effettuate  a  prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta almeno
  il 20 per cento del volume venduto nell'ambito delle operazioni  in
  esame ai fini della determinazione del valore normale.
6  La  rettifica  effettuata  per  tener  conto  delle  operazioni di
  avviamento deve rispecchiare i costi  al  termine  del  periodo  di
  avviamento  ovvero,  se  tale  periodo  si  estende oltre la durata
  dell'inchiesta, i costi piu' recenti di
7 Poiche' alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le  autorita'
  dovranno fare attenzione a non duplicare rettifiche gia' effettuate
  ai sensi di questa disposizione.
8  di  solito  la data di vendita coincide con la data del contratto,
  ordine  d'acquisto,  conferma  d'ordine,  fattura  o  comunque  del
  documento che contiene le effettive condizioni di vendita
         ii)  alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e
             di profitto realizzati da altri esportatori o produttori
             sottoposti a inchiesta in relazione  alla  produzione  e
             alla  vendita, sul mercato interno del paese di origine,
             del prodotto simile;
        iii) a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che
             l'importo del profitto cosi' determinato non puo' super-
             are quello normalmente realizzato da altri esportatori o
             produttori per la vendita, sul mercato interno del paese
             di  origine,  di  prodotti  appartenenti   alla   stessa
             categoria generale.
2.3    Se  non  esiste  un prezzo all'esportazione, o se le autorita'
ritengono che il prezzo all'esportazione non sia attendibile a  causa
dell'esistenza  di  un  rapporto  di  associazione o di un accordo di
compensazione fra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il
prezzo all'esportazione puo' essere definito sulla base del prezzo al
quale il prodotto importato e' rivenduto per la  prima  volta  ad  un
acquirente  indipendente,  oppure, se il prodotto non viene rivenduto
ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto  nello  stato  in
cui  e'  avvenuta  la sua importazione, sulla base dei criteri che le
autorita' ritengano opportuni.
2.4  Tra il prezzo all'esportazione e il valore normale  deve  essere
effettuato  un  confronto  equo,  con  riferimento allo stesso stadio
commerciale che di solito e' quello del prodotto franco  fabbrica,  e
per  vendite  effettuate  a  date  il piu' possibile ravvicinate. Nel
merito, si tengono nel debito  conto  le  differenze  in  materia  di
condizioni  di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi,
caratteristiche  fisiche  e  quant'altro   risulti   influire   sulla
comparabilita'  dei  prezzi.   7   Nei Casi di cui al paragrafo 3, si
deve inoltre tener  conto  delle  spese,  tra  cui  dazi  e  imposte,
sostenute tra il momento dell'importazione e la successiva rivendita,
nonche'  del  profitto  conseguito.  Qualora,  nei  casi  citati,  la
comparabilita'  dei  prezzi  ne   abbia   risentito,   le   autorita'
determinano   il   valore  normale  con  riferimento  ad  uno  stadio
commerciale   equivalente    a    quello    del    prezzo    presunto
all'esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente
paragrafo.  Spetta  alle autorita' indicare alle parti interessate le
informazioni che devono fornire per  consentire  un  equo  confronto,
senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova.
     2.4.1  Se  il  confronto  di  cui  al  paragrafo  4 richiede una
           conversione di valute, il  tasso  di  cambio  deve  essere
           quello  della data di vendita,  8  salvo quando la vendita
           di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente
           collegata all'esportazione in questione, nel qual caso  il
           tasso da utilizzare e' quello della vendita a termine. Non
           si  deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso
           di inchiesta,  le  autorita'  danno  agli  esportatori  un
           termine  di  almeno  60  giorni  per  rettificare i prezzi
           all'esportazione in modo tale da tener conto di  sensibili
           variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.
     2.4.2  Ferme  le  disposizioni del paragrafo 4 relative all'equo
           confronto, l'esistenza di margini  di  dumping  nel  corso
           dell'inchiesta  e'  di  norma  accertata  sulla base di un
           confronto fra la media ponderata dei valori normali  e  la
           media  ponderata  dei  prezzi  di  tutte  le operazioni di
           esportazione  comparabili,  ovvero  sulla   base   di   un
           confronto    fra   il   valore   normale   e   il   prezzo
           all'esportazione effettuato per ogni  singola  operazione,
           il  valore  normale  determinato  sulla  base di una media
           ponderata puo' essere confrontato con i prezzi di  singole
           operazioni  di  esportazione  ove  le  autorita'  rilevino
           andamenti  dei   prezzi   all'esportazione   sensibilmente
           diversi  in  relazione  a differenti acquirenti, regioni o
           periodi e sia fornito il  motivo  per  il  quale  non  sia
           possibile  tener  conto  adeguatamente  di tali differenze
           attraverso il confronto fra singole medie ponderate o  fra
           singole operazioni.
___________________
7  Poiche' alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le autorita'
   dovranno   fare   attenzione   a  non  duplicare  rettifiche  gia'
   effettuate ai sensi di questa disposizione.
8  di solito la data di vendita coincide con la data  del  contratto,
   ordine  d'acquisto,  conferma  d'ordine,  fattura  o  comunque del
   documento che contiene le effettive condizioni di vendita
2.5. Se i prodotti non  sono  importati  direttamente  dal  paese  di
origine  ma non sono esportati verso l'importatore Membro da un paese
intermedio, il prezzo di  vendita  praticato  dal  paese  esportatore
all'importatore   Membro  e'  di  norma  confrontato  con  il  prezzo
comparabile  nel  paese  di  esportazione.  Tuttavia   e'   possibile
effettuare  il  confronto  con  il prezzo del paese di origine se, ad
esempio,  i  prodotti   transitano   semplicemente   nel   paese   di
esportazione  o  se  in  quest'ultimo  non  c'e'  produzione o prezzo
comparabile per tali prodotti.
2.6  Nel presente Accordo, l'espressione "prodotto simile"  ("produit
similaire") e' da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioe'
simile  sotto  tutti  gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in
assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un  prodotto  che,  pur
non  essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche
molto vicine a quelle del prodotto considerato.
2.7    Il  presente  articolo  lascia   impregiudicata   la   seconda
disposizione  supplementare  relativa  all'articolo  VI,  paragrafo 1
nell'allegato 1 del GATT 1994.
                             Articolo 3
                  Determinazione del pregiudizio  9
3.1  La determinazione di un pregiudizio ai fini dell'articolo VI del
GATT  1994  deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un
esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e
del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e
b) dell'incidenza di tali importazioni sui  produttori  nazionali  di
tali prodotti.
3.2    Per  quanto  riguarda  il volume delle importazioni oggetto di
dumping, le autorita' incaricate  dell'inchiesta  esaminano  se  c'e'
stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantita'
assoluta   che   in   rapporto   alla   produzione   o   al   consumo
dell'importatore  Membro.  Quando  all'effetto   delle   importazioni
oggetto  di  dumping sui prezzi, le autorita' inquirenti esaminano se
tali importazioni sono  avvenute  a  prezzi  sensibilmente  inferiori
rispetto  a  quelli  di  un  prodotto simile dell'importatore Membro,
oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far  scendere
notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti
si  sarebbero  verificati.  Uno  solo,  o  diversi criteri tra quelli
citati  non  costituiscono  necessariamente  una  base  di   giudizio
determinante.
--------------------------------
9    Nel  presente  Accordo,  il  termine "pregiudizio" indica, salvo
   indicazione   contraria,   un   pregiudizio   grave   causato   ad
   un'industria  nazionale,  o  il  rischio di un pregiudizio grave a
   danno di un'industria nazionale, o
Segue frase illeggibile
3.3    Se  le  importazioni  di  un  prodotto  da  piu'  paesi   sono
simultaneamente  oggetto  di  un'inchiesta  antidumping, le autorita'
inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti  solo  se
rilevano  che  a) il margine di dumping accertato per le importazioni
da ciascuno dei paesi in  questione  e'  superiore  a  quello  minimo
definito  dall'articolo  5,  paragrafo  8,  a  fronte  di  un  volume
d'importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi  interessati  e
b)  e'  opportuno procedere all'accertamento cumulativo degli effetti
delle  importazioni  alla  luce  delle  condizioni   di   concorrenza
esistenti  tra  i  loro prodotti importati e tra quelli e il prodotto
interno simile.
3.4   L'esame dell'incidenza delle importazioni  oggetto  di  dumping
sull'industria  nazionale interessata deve comportare una valutazione
di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che  influiscono
sul  suo  andamento,  come  la  diminuzione  reale o potenziale della
produzione, delle vendite, dei  profitti,  della  quota  di  mercato,
della  produttivita',  della  redditivita' degli investimenti o dello
sfruttamento delle capacita'; dei fattori  che  incidono  sui  prezzi
interni; dell'entita' del margine di dumping; degli effetti negativi,
reali   e   potenziali,   sul   flusso   di   cassa,   sulle  scorte,
sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilita'  di
capitali  o  investimenti.  Questo  elenco  non  e' esauriente, ne' i
criteri   citati,   singolarmente    o    combinati,    costituiscono
necessariamente una base di giudizio determinante.
3.5  Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per
gli effetti del dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di
un  pregiudizio  nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere
dimostrato. La dimostrazione del nesso causale  tra  le  importazioni
oggetto  di dumping e il pregiudizio arrecato all'industria nazionale
deve basarsi sull'esame di  tutti  i  pertinenti  elementi  di  prova
presentati  alle  autorita',  le quali dovranno esaminare, oltre alle
importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri  fattori  noti
che  a  loro  arrecano  pregiudizio all'industria nazionale; il danno
causato da questi ultimi non deve essere imputato  alle  importazioni
oggetto  di  dumping.  Tra  questi  fattori  possono  rientrare,  tra
l'altro: il volume e i prezzi di importazioni non vendute a prezzi di
dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell'andamento  dei
consumi,   pratiche   restrittive  degli  scambi  messe  in  atto  da
produttori nazionali  e  stranieri  e  concorrenza  fra  gli  stessi,
sviluppi  tecnologici nonche' le prestazioni dell'industria nazionale
in materia di esportazioni e produttivita'.
3.6   L'effetto delle importazioni oggetto  di  dumping  deve  essere
accertato  in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile
ove i dati disponibili permettano di individuare  separatamente  tale
produzione  sulla  base  di criteri quali i processi di produzione, i
risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non  e'  possibile
individuare   separatamente   tale   produzione,  gli  effetti  delle
importazioni oggetto di  dumping  sono  da  accertare  esaminando  la
produzione  del  gruppo  o  della  gamma  di  prodotti piu' ristretta
possibile, comprendente  anche  il  prodotto  simile,  per  la  quale
possono essere forniti dati necessari.
3.7  Il rischio di un pregiudizio grave deve essere determinato sulla
base  di  fatti  e  non  su semplici presunzioni, congetture o remote
possibilita'.  Un  mutamento  di  circostanze  atto  a   creare   una
situazione  nella  quale  il  dumping  causerebbe un pregiudizio deve
essere oggetto di una chiara  previsione  e  deve  configurarsi  come
imminente.    10    Nel  decidere  se  sussista  un pericolo di grave
pregiudizio, le  autorita'  debbono  verificare,  tra  gli  altri,  i
seguenti fattori:
     i)  un  notevole  incremento,  sul  mercato interno, di prodotti
        importati  a  prezzi  di   dumping,   indice   di   probabile
        sostanziale incremento delle importazioni;
    ii)   una   sufficiente  disponibilita'  di  capacita'  da  parte
        dell'esportatore,  ovvero  l'imminente  e  sensibili  aumento
        della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento
        di  prodotti  importati  a  prezzi  di  dumping  nel  mercato
        dell'importatore Membro, tenuto conto della disponibilita' di
        altri  mercati  di  esportazione  con  capacita'  residua  di
        assorbimento;
   iii)  il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili
        di esercitare un forte effetto depressivo o  di  congelamento
        sui  prezzi  interni  e  tali  da  promuovere  la  domanda di
        ulteriori importazioni; e
    iv) le scorte dei prodotti oggetto d'inchiesta.
Nessuno dei  predetti  fattori  costituisce,  in  se',  una  base  di
giudizio  determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono portare
a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni  a  prezzi  di
dumping  dalle  quali  deriverebbe  un  grave  pregiudizio ove non si
adottasse una adeguata misura di salvaguardia.
3.8   Nei casi in cui le importazioni oggetto di dumping rischiano di
arrecare un pregiudizio, si deve esaminare e decidere con particolare
attenzione l'applicazione di misure antidumping.
_____________________
10 A titolo esemplificativo, ma non  esclusivo,  vi  potrebbe  essere
   fondato motivo per ritenere che nell'immediato
Segue frase illeggibile
 
 
                  TRADUZIONE ITALIANA NON UFFICIALE
                        NEGOZIATI COMMERCIALI
                            MULTILATERALI
                            URUGUAY ROUND
                             Articolo 4
                 Definizione di industria nazionale
4.1    Ai  fini  del  presente  Accordo,   l'espressione   "industria
nazionale"  intende  indicare  l'insieme  dei produttori nazionali di
prodotti simili, o quelli tra  essi  la  cui  produzione  complessiva
rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale
di tali prodotti, fermo restando che:
     i) ove i produttori siano collegati  11  agli esportatori o agli
        importatori,   oppure   siano  essi  stessi  importatori  del
        prodotto  presuntamente  oggetto  di  dumping,  l'espressione
        "industria nazionale" puo' intendersi come indicante il resto
        dei prodotti;
    ii)  in  casi eccezionali, il territorio di un Membro puo' essere
        suddiviso, per la produzione in  questione,  in  due  o  piu'
        mercati  in  concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori
        all'interno  di  ciascuno  di  tali  mercati  possono  essere
        considerati  un'industria  separata  se:  a) i produttori che
        operano all'interno di tale mercato vendono  la  totalita'  o
        quasi  della  loro  produzione  del  prodotto in questione in
        quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non e'
        soddisfatta  in  misura  determinante  dai   produttori   del
        prodotto in questione con sede in altra parte del territorio.
        Nei  casi  suddetti il pregiudizio puo' ritenersi sussistente
        anche se gran parte dell'industria nazionale complessiva  non
        ne  sia  stata  interessata,  a  condizione  che  vi  sia una
        concentrazione di importazioni a prezzi di  dumping  in  quel
        singolo  mercato  e  che  inoltre  tali  importazioni causino
        pregiudizio  ai  prodotti  della  totalita'  o  quasi   della
        produzione di quel mercato.
4.2  Nei casi in cui per industria nazionale s'intendono i produttori
di una determinata zona, e cioe' di un mercato secondo la definizione
del  paragrafo 1, lettera ii), la riscossione  12  dei dazi antidump-
ing riguarda soltanto i prodotti in questione inviati  in  tale  zona
per  il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell'importatore
Membro non consente la riscossione dei dazi antidumping sulla base di
tale criterio, l'importatore puo' riscuotere i dazi antidumping senza
limitazione solo  nei  seguenti  casi:  a)  se  e'  stata  data  agli
esportatori  la  possibilita'  di  cessare l'esportazione a prezzi di
dumping nella zona  interessata,  ovvero  di  due  garanzie  a  norma
dell'articolo  8, senza che siano state data tempestivamente adeguate
garanzie in tal senso, e b) se l'impossibilita'  di  riscuotere  tali
dazi  riguarda  soltanto  i  prodotti  di  determinati produttori che
riforniscono la zona in questione.
_______________________
11 Ai fini del presente paragrafo, i produttori s'intendono collegati
   a esportatori o importatori solo qualora: a) uno di essi controlli
   l'altro in forma diretta o indiretta; oppure  (b)  entrambi  siano
   controllati  in  forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c)
   assieme  controllino  in  forma  diretta  o  indiretta  un  terzo,
   sempreche' vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito
   di  tale  rapporto  il  produttore  in  questione  sia  indotto  a
   comportarsi  in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.
   Ai fini del presente paragrafo, s'intende sussistere  un  rapporto
   di  controllo  fra  due  soggetti  quando  il  primo  e' in grado,
   giuridicamente oppure operativamente, di  imporre  limitazioni  od
   orientamenti al secondo.
12 Il termine "riscuotere" e' usato nel presente Accordo per indicare
   l'imposizione o la riscossione di un diritto
Segue frase illeggibile
4.3    Qualora  due  o  piu'  paesi  abbiano  raggiunto, ai sensi del
paragrafo 8, lettera a) dell'articolo XXIV del  GATT  1994  un  grado
d'integrazione  tale  da  presentare  le  caratteristiche di un unico
mercato unificato, e' da considerarsi industria  nazionale  ai  sensi
del paragrafo 1 quella dell'intera zona di integrazione.
4.4   Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo
3, paragrafo 6.
                             Articolo 5
            Inizio della procedura e successiva inchiesta
5.1  Salvo quanto disposto al paragrafo 6, l'apertura di un'inchiesta
per determinare l'esistenza, il grado e  l'effetto  di  ogni  dumping
addotto  avviene  di  norma  a  seguito di domanda scritta presentata
dall'industria nazionale interessata o per suo conto.
5.2  La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le  prove  rela-
tive  all'esistenza  a)  del  dumping,  b)  del  pregiudizio ai sensi
dell'articolo VI del GATT 1994 cosi' come interpretato  nel  presente
Accordo  e c) del nesso di causalita' fra le importazioni a prezzo di
dumping e il  pregiudizio  presunto.  Una  semplice  asserzione.  non
suffragata  dalle relative prove, non puo' considerarsi sufficiente a
soddisfare i requisiti imposti dal  presente  paragrafo.  La  domanda
deve  contenere  tutte  le  informazioni  di cui il richiedente possa
ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:
     i) identita' del richiedente con una descrizione  del  volume  e
        del  valore  della  produzione  nazionale del prodotto simile
        facente capo al richiedente stesso. Ove  la  domanda  scritta
        venga  presentata  per  conto  dell'industria nazionale, essa
        deve definire l'industria per conto della quale e' presentata
        la domanda mediante un elenco di tutti i produttori nazionali
        noti  (ovvero  associazioni  di  produttori  nazionali)   del
        prodotto  simile  e,  nei  limiti del possibile, mediante una
        descrizione  del  volume  e  del  valore   della   produzione
        nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;
    ii)  descrizione  completa  del prodotto presuntamente oggetto di
        dumping,  nome  del  paese  o  dei  paesi  di  origine  o  di
        esportazione,  identita'  di ciascun esportatore o produttore
        straniero noto, corredati di un elenco di soggetti  noti  che
        importano il prodotto in questione;
   iii)  informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in questione
        quando e' destinato al  consumo  nei  mercati  nazionali  del
        paese  o  dei  paesi di origine o di esportazione (ovvero, se
        del caso, informazioni sui prezzi ai  quali  il  prodotto  e'
        venduto  dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a
        un paese o a paesi terzi, o sul valore presunto del prodotto)
        nonche'  informazioni  sui  prezzi all'esportazione o, se del
        caso, sui prezzi ai quali il prodotto  e'  rivenduto  per  la
        prima   volta  ad  un  acquirente  indipendente  situato  nel
        territorio dell'importatore Membro;
    iv) informazioni sull'evoluzione del volume delle importazioni in
        presunto regime di dumping, sul loro effetto sui  prezzi  del
        prodotto  simile  sul  mercato  nazionale  e  sul conseguente
        impatto  di  tali  importazioni   sull'industria   nazionale,
        effetti  evidenziati  dai pertinenti fattori e indicatori che
        esprimono lo  stato  dell'industria  nazionale,  come  quelli
        elencati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4.
5.3    Spetta  alle  autorita'  esaminare l'esattezza e l'adeguatezza
degli elementi di prova addotti  nella  domanda  per  determinare  se
siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
5.4   Un'inchiesta a norma del paragrafo 1 puo' essere aperta solo se
le autorita'  hanno  accertato,  dopo  aver  esaminato  il  grado  di
sostegno  o  di opposizione alla domanda espresso  13  dai produttori
nazionali del prodotto simile, che la domanda  stessa  e'  presentata
dall'industria  nazionale   14  o per suo conto. La domanda s'intende
presentata "dall'industria nazionale o per suo conto"  se  riceve  il
sostegno  di  quei  produttori  nazionali il cui prodotto complessivo
costituisce oltre  il  50  per  cento  della  produzione  totale  del
prodotto  simile  facente  capo a quella parte di industria nazionale
che ha espresso  sostegno  od  opposizione  alla  domanda.  Tuttavia,
l'inchiesta non puo' essere aperta qualora i produttori nazionali che
hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del
25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo
all'industria nazionale.
5.5    Salvo  nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare
l'inchiesta, le  autorita'  devono  astenersi  dal  pubblicizzare  la
relativa   domanda.   Tuttavia,   dopo   aver  ricevuto  una  domanda
adeguatamente  documentata  e   prima   di   procedere   all'apertura
dell'inchiesta,   le  autorita'  devono  darne  notifica  al  governo
dell'esportatore Membro interessato.
5.6  Qualora, in casi particolari, le autorita' interessate  decidano
di  avviare  un'inchiesta  senza aver ricevuto una domanda scritta in
tal senso da un'industria nazionale o per suo conto,  esse  procedono
solo  in presenza di sufficienti elementi di prova dell'esistenza del
dumping, del  pregiudizio  e  del  nesso  di  causalita'  di  cui  al
paragrafo 2, che giustifichino l'apertura dell'inchiesta.
5.7    Degli  elementi  di  prova  dell'esistenza  del  dumping e del
pregiudizio si tiene conto simultaneamente sia  a)  per  decidere  se
aprire   o   no   l'inchiesta,   sia  b)  successivamente  nel  corso
dell'inchiesta stessa, a partire a piu'  tardi,  dalla  data  in  cui
possono  essere  applicate  le  misure provvisorie conformemente alle
disposizioni del presente Accordo.
5.8  Le autorita' devono respingere una domanda presentata  ai  sensi
del paragrafo 1, e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non
appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o
al  pregiudizio  non  sono sufficienti a giustificare la prosecuzione
della procedura. La chiusura dell'inchiesta e' immediata  qualora  il
margine  di dumping sia minimo o qualora il volume delle importazioni
in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano
di  entita' trascurabile. Il margine di dumping e' considerato minimo
se inferiore al 2 per cento, espresso quale  percentuale  del  prezzo
all'esportazione.  Per  le  importazioni  in  regime  di  dumping, il
margine e' di norma  considerato  trascurabile  se  il  volume  delle
stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 per cento delle
importazioni  del  prodotto  simile dell'importatore Membro, salvo il
caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del  3  per  cento
delle importazioni del prodotto simile verso l'importatore Membro non
rappresentino collettivamente piu' del 7 per cento delle importazioni
del prodotto simile verso l'importatore Membro.
5.9  La procedura antidumping non osta allo sdoganamento.
5.10 Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro un
anno, e al piu' tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.
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13   Nel  caso  di  industrie  frammentate,  composte  da  un  numero
   estremamente elevato di produttori, le autorita' possono  basarsi,
   per  accertare  il  sostegno  o  l'opposizione  alla  domanda,  su
   tecniche di campionatura statisticamente valide.
14 I Membri sono  a  conoscenza  del  fatto  che  nel  territorio  di
   determinati  altri Membri la domanda di apertura di un'inchiesta a
   norma del paragrafo 1  puo'  essere  presentata  o  sostenuta  dai
   dipendenti dei produttori.
                             Articolo 6
                          Elementi di prova
6.1    A tutte le parti interessate da un'inchiesta antidumping viene
data notifica delle informazioni richieste dalle  autorita'  e  ampie
possibilita'  di  presentare  in  forma scritta tutti gli elementi di
prova  che  esse  ritengano  pertinenti  rispetto  all'inchiesta   in
questione.
     6.1.1  Gli  esportatori o i produttori stranieri che ricevono il
           questionario relativo ad un'inchiesta antidumping hanno un
           termine  di  almeno  30  giorni  per   la   risposta   15.
           L'eventuale  richiesta di proroga del termine di 30 giorni
           riceve la debita attenzione e, se adeguatamente  motivata,
           dara'  luogo alla concessione dell