DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 1994, n. 685
Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprieta' intellettuale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n.
92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al
diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 17. - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o
comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende,
altresi', il diritto esclusivo di introdurre, a fini di
distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal
titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini
di insegnamento o di ricerca scientifica.".
Art. 2.
1. Dopo l'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato
di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o
commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli
di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il
prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o
con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o
di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad
un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso
con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o
disegni di edifici e ad opere di arte applicata.".
Art. 3.
1. Il n. 2) del primo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"2) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in
prestito, nonche' il potere esclusivo di autorizzare il noleggio ed
il prestito degli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n.
633, e' sostituito dal seguente:
"La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di
distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del
diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.".
Art. 5.
1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione
culturale e studio personale, non e' soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta
alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e
le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto
di esercizio del diritto di distribuzione.".
Art. 6.
1. La rubrica del capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE
DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI"
Art. 7.
1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 72. - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o
di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il
diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di
duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di
distribuirlo. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel
territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita del
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato
membro.
2. Il produttore di fonogrammi ha altresi' il diritto esclusivo di
noleggiare e dare in prestito, nonche' di autorizzare il noleggio ed
il prestito dei fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce
con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma dei
fonogrammi.".
Art. 8.
1. Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli
artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o
l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente
dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti,
hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro,
del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione,
della cinematografia, della televisione, nelle pubbliche feste
danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra
pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti
interpreti o esecutori interessati.".
Art. 9.
1. Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 73-bis . - 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il
produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo
compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e'
effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e'
determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
Art. 10.
1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:
"Capo I-bis
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE
O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO
Art. 78-bis. - 1. Il produttore di opere cinematografiche o
audivisive o sequenze di immagini in movimento e' titolare del potere
esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli
originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa
la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni; il
diritto di distribuzione non si esaurisce in ambito territoriale
comunitario se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita
dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e
delle copie delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione,
sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito.
2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi
venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la
fissazione.".
Art. 11.
1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Capo II
DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge
a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed
apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematograficheo
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti
interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano
l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere
esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni
effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore
via cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di
altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle
fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico se
questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto
di ingresso;
d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni: questo potere non si esaurisce nell'ambito territoriale
dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni: per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione 'radio-diffusione' ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione 'su filo o via etere' include le emissioni via
cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di venti anni dalla
fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la prima diffusione
di una emissione.".
Art. 12.
1. La rubrica del capo III del titolo II della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
"DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI
E DEGLI ARTISTI ESECUTORI"
Art. 13.
1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti
esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e esecutori hanno, indipendentemente
dalla eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta della
fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al
pubblico, in qualsivoglia forma e modo, delle loro prestazioni
artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di
una loro diffusione radiotelevisiva o siano gia' oggetto di una
fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in
un disco fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia
utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non
sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto agli artisti
interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art.
73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche: il diritto non si esaurisce nel territorio
dell'Unione europea se non nel caso di prima vendita da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista
interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto
di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal
produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.".
Art. 14.
1. Agli articoli 81, 82 e 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le
parole: "artisti attori o interpreti" sono sostituite dalle seguenti:
"artisti interpreti".
Art. 15.
1. L'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 84. - 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che
gli artisti interpreti e esecutori abbiano ceduto il diritto di
autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto
per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento, salvo il diritto all'equa
remunerazione di cui all'art. 18-bis, comma 5, della presente legge.
2. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione
contestualmente alla stipula di un contratto per la produzione di
un'opera cinematografica o audivisiva o sequenza di immagini in
movimento.
3. L'equa remunerazione di cui al comma 1 e' determinata secondo
le norme del regolamento.".
Art. 16.
1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 85. - 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni
a partire dalla fine dell'anno solare in cui hanno avuto luogo
l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.".
Art. 17.
1. Dopo l'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni
chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con
qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o
televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone
in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque
titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a
fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o
trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o
riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi
della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a
lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la
pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o
piu' periodici specializzati.".
Art. 18.
1. Dopo l'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 171-quater. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da
lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini
di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque
titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere
tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo
delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.".
Art. 19.
1. Al primo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
la parola: "precedente" e' sostituita da: "171".
Art. 20.
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406, la legge
20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
121, sono abrogati.
Art. 21.
1. Le disposizioni del presente decreto relative al diritto di
noleggio e al diritto di prestito, nonche' al potere di autorizzare a
noleggiare o a dare in prestito, non si applicano ad altre forme di
cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento ai fini della loro proiezione in
pubblico, radiodiffusione, messa a disposizione a scopo di
consultazione sul posto o alla cessione di opere o di esemplari di
opere a fini di esposizione; il prestito non comprende la messa a
disposizione tra istituzioni aperte al pubblico. Tali utilizzazioni
restano disciplinate dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941,
n. 633, in quanto applicabili.
Art. 22.
1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla data
del 1 luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa
data sono regolate dalle disposizioni vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. In deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del
diritto di noleggio conclusi anteriormente al 1 luglio 1994, agli
autori e agli artisti esecutori e interpreti che ne facciano
richiesta anteriormente al 1 gennaio 1997 spetta il diritto ad
un'equa remunerazione. In caso di mancato accordo tra le parti la
remunerazione e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore, resa in adunanza generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 novembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
COMINO, Ministro per il
coordinamento delle politiche
dell'Unione europea
MARTINO, Ministro degli affari
esteri
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI |