D.A.C. Diritto d'autore e connesso  
Associazione di rappresentanza e gestione
collettiva dei Diritti d’Autore e Connessi
La casa dei creativi

 

 

Documentazione

 

 
DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 1994, n. 685
Attuazione  della  direttiva  92/100/CEE  concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprieta' intellettuale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 1, 2 e 12 della legge 22 febbraio 1994, n.  146,
recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  n.
92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito  e  taluni  diritti  connessi  al
diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1994;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
dell'Unione  europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art. 17. - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
il  diritto  di  mettere  in  commercio,  di  porre in circolazione o
comunque a disposizione  del  pubblico,  con  qualsiasi  mezzo  ed  a
qualsiasi  titolo,  l'opera  o  gli  esemplari  di  essa e comprende,
altresi',  il  diritto   esclusivo   di   introdurre,   a   fini   di
distribuzione,  nel  territorio  degli  Stati  dell'Unione europea le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
   2.  Non   costituisce   esercizio   del   diritto   esclusivo   di
distribuzione  la  consegna  gratuita,  effettuata  o  consentita dal
titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero  a  fini
di insegnamento o di ricerca scientifica.".
                               Art. 2.
  1. Dopo l'art. 18 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  18-bis.  -  1.  Il  diritto  esclusivo  di noleggiare ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di
opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un  periodo  limitato
di  tempo  ed  ai  fini del conseguimento di un beneficio economico o
commerciale diretto o indiretto.
   2. Il diritto esclusivo di dare in  prestito  ha  per  oggetto  la
cessione  in  uso  degli  originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate  dal  diritto  d'autore,  fatta  da  istituzioni  aperte  al
pubblico,  per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli
di cui al comma 1.
   3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il
prestito da parte di terzi.
   4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o
con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di  copie  o
di supporti delle opere.
   5.  L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad
un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di  ottenere
un'equa  remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso
con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.
   6. I commi da 1 a 4 non si applicano in  relazione  a  progetti  o
disegni di edifici e ad opere di arte applicata.".
                               Art. 3.
  1. Il n. 2) del primo comma dell'art.  61  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
   "2)  di  riprodurre,  di  distribuire,  di  noleggiare, di dare in
prestito, nonche' il potere esclusivo di autorizzare il  noleggio  ed
il prestito degli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;".
                               Art. 4.
  1. Il secondo comma dell'art. 61 della legge  22  aprile  1941,  n.
633, e' sostituito dal seguente:
  "La   cessione  del  diritto  di  riproduzione  o  del  diritto  di
distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la  cessione  del
diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione.".
                               Art. 5.
  1. L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini  esclusivi  di  promozione
culturale  e  studio  personale, non e' soggetto ad autorizzazione da
parte del titolare del relativo  diritto,  al  quale  non  e'  dovuta
alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:
    a)  gli  esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e
le partiture musicali;
    b)   i   fonogrammi   ed   i   videogrammi    contenenti    opere
cinematografiche  o  audiovisive  o sequenze d'immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto
di esercizio del diritto di distribuzione.".
                               Art. 6.
  1. La rubrica del capo I del titolo II della legge 22 aprile  1941,
n. 633, e' sostituita dalla seguente:
                  "DIRITTI RELATIVI ALLA PRODUZIONE
           DI DISCHI FONOGRAFICI E DI APPARECCHI ANALOGHI"
                               Art. 7.
  1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  72.  - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico  o
di  altro  apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, ha il
diritto esclusivo, per la durata e alle  condizioni  stabilite  dagli
articoli  che  seguono,  di  riprodurre,  con  qualsiasi  processo di
duplicazione, detto disco  o  apparecchio  di  sua  produzione  e  di
distribuirlo.  Il  diritto  di  distribuzione  non  si  esaurisce nel
territorio dell'Unione europea, se non nel caso di prima vendita  del
fonogramma  effettuata  o  consentita  dal  produttore  in  uno Stato
membro.
   2. Il produttore di fonogrammi ha altresi' il diritto esclusivo di
noleggiare e dare in prestito, nonche' di autorizzare il noleggio  ed
il  prestito  dei  fonogrammi prodotti. Tale diritto non si esaurisce
con la  vendita  o  con  la  distribuzione  in  qualsiasi  forma  dei
fonogrammi.".
                               Art. 8.
  1. Il primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n.  633,
come   modificato  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e' sostituito dal seguente:
  "Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo
riproduttore di suoni o di voci, nonche' gli artisti interpreti e gli
artisti  esecutori   che   abbiano   compiuto   l'interpretazione   o
l'esecuzione fissata o riprodotta in tali supporti, indipendentemente
dai  diritti  di  distribuzione,  noleggio e prestito loro spettanti,
hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo  di  lucro,
del  disco  o dell'apparecchio analogo a mezzo della radiodiffusione,
della  cinematografia,  della  televisione,  nelle  pubbliche   feste
danzanti,  nei  pubblici  esercizi ed in occasione di qualsiasi altra
pubblica utilizzazione degli  stessi.  L'esercizio  di  tale  diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti
interpreti o esecutori interessati.".
                               Art. 9.
  1. Dopo l'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'  inserito
il seguente:
  "Art.  73-bis  .  -  1.  Gli  artisti  interpreti  o esecutori e il
produttore  del  fonogramma  utilizzato  hanno  diritto  ad  un  equo
compenso   anche   quando  l'utilizzazione  di  cui  all'art.  73  e'
effettuata a scopo non di lucro.
   2.  Salvo  diverso  accordo  tra  le  parti,  tale   compenso   e'
determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.".
                              Art. 10.
  1. Dopo il capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' inserito il seguente:
                             "Capo I-bis
DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATOGRAFICHE
O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO
  Art. 78-bis.  -  1.  Il  produttore  di  opere  cinematografiche  o
audivisive o sequenze di immagini in movimento e' titolare del potere
esclusivo:
    a)  di  autorizzare  la  riproduzione  diretta  o indiretta degli
originali e delle copie delle sue realizzazioni;
    b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo,  compresa
la  vendita,  dell'originale  e delle copie di tali realizzazioni; il
diritto di distribuzione non  si  esaurisce  in  ambito  territoriale
comunitario  se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita
dal produttore in uno Stato dell'Unione europea;
    c) di autorizzare il noleggio  e  il  prestito  dell'originale  e
delle  copie  delle sue realizzazioni; la vendita o la distribuzione,
sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di  noleggio  e  di
prestito.
   2.  I  diritti di cui al comma 1 si esauriscono soltanto trascorsi
venti anni dalla fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata  la
fissazione.".
                              Art. 11.
  1. Il capo II del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'
sostituito dal seguente:
                              "Capo II
       DIRITTI RELATIVI ALL'EMISSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA
  Art. 79. - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge
a  favore  degli  autori,  dei  produttori  di  dischi fonografici ed
apparecchi  analoghi,  dei  produttori  di  opere   cinematograficheo
audiovisive  o  sequenze  di  immagini  in  movimento,  degli artisti
interpreti  e  degli  artisti  esecutori,   coloro   che   esercitano
l'attivita'  di  emissione  radiofonica  o televisiva hanno il potere
esclusivo:
    a)  di  autorizzare  la  fissazione   delle   proprie   emissioni
effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore
via  cavo  qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di
altri organismi di radiodiffusione;
    b) di autorizzare  la  riproduzione  diretta  o  indiretta  delle
fissazioni delle proprie emissioni;
    c)  di  autorizzare  la  ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonche'  la  loro  comunicazione  al  pubblico  se
questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto
di ingresso;
    d) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni:  questo  potere  non si esaurisce nell'ambito territoriale
dell'Unione europea, se non nel caso di prima  vendita  effettuata  o
consentita dal titolare in uno Stato membro.
   2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  hanno  altresi' il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle  proprie  emissioni:  per
nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
   3.  L'espressione  'radio-diffusione'  ha  riguardo  all'emissione
radiofonica e televisiva.
   4. L'espressione 'su filo o via etere' include  le  emissioni  via
cavo e via satellite.
   5.  La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di venti anni dalla
fine dell'anno solare in cui e' stata effettuata la prima  diffusione
di una emissione.".
                              Art. 12.
  1. La rubrica del capo III del titolo  II  della  legge  22  aprile
1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:
                  "DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI
                     E DEGLI ARTISTI ESECUTORI"
                              Art. 13.
  1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  80.  -  1.  Si  considerano  artisti  interpreti  ed artisti
esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o  di  dominio
pubblico.
   2.  Gli  artisti  interpreti  e esecutori hanno, indipendentemente
dalla  eventuale  retribuzione  loro  spettante  per  le  prestazioni
artistiche dal vivo, il potere esclusivo di:
    a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
    b)   autorizzare   la  riproduzione  diretta  o  indiretta  della
fissazione delle loro prestazioni artistiche;
    c) autorizzare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al
pubblico, in  qualsivoglia  forma  e  modo,  delle  loro  prestazioni
artistiche  dal  vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di
una loro diffusione radiotelevisiva  o  siano  gia'  oggetto  di  una
fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in
un  disco  fonografico o in un altro apparecchio analogo, qualora sia
utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore  degli  artisti
interpreti  o  esecutori  il compenso di cui all'art. 73; qualora non
sia utilizzata  a  scopo  di  lucro,  e'  riconosciuto  agli  artisti
interpreti  o  esecutori  interessati l'equo compenso di cui all'art.
73-bis;
    d) autorizzare  la  distribuzione  delle  fissazioni  delle  loro
prestazioni  artistiche:  il  diritto non si esaurisce nel territorio
dell'Unione europea se non nel caso di prima  vendita  da  parte  del
titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
    e)  autorizzare il noleggio od il prestito delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni:  l'artista
interprete  o  esecutore,  anche  in  caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva  il  diritto
di  ottenere  un'equa  remunerazione  per  il  noleggio  concluso dal
produttore con terzi. Ogni patto contrario e' nullo.".
                              Art. 14.
  1. Agli articoli 81, 82 e 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le
parole: "artisti attori o interpreti" sono sostituite dalle seguenti:
"artisti interpreti".
                              Art. 15.
  1. L'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  84.  - 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che
gli artisti interpreti e  esecutori  abbiano  ceduto  il  diritto  di
autorizzare  il  noleggio  contestualmente alla stipula del contratto
per  la  produzione  di  un'opera  cinematografica  o  audiovisiva  o
sequenza   di  immagini  in  movimento,  salvo  il  diritto  all'equa
remunerazione di cui all'art. 18-bis, comma 5, della presente legge.
   2. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli  artisti
interpreti  e  gli  artisti  esecutori  abbiano  ceduto  i diritti di
fissazione,    riproduzione,    radiodiffusione    e    distribuzione
contestualmente  alla  stipula  di  un contratto per la produzione di
un'opera cinematografica o  audivisiva  o  sequenza  di  immagini  in
movimento.
   3.  L'equa  remunerazione di cui al comma 1 e' determinata secondo
le norme del regolamento.".
                              Art. 16.
  1. L'art. 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.  85. - 1. I diritti di cui al presente capo durano venti anni
a partire dalla fine  dell'anno  solare  in  cui  hanno  avuto  luogo
l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione.".
                              Art. 17.
  1. Dopo l'art. 171-bis della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
inserito il seguente:
  "Art.  171-ter.  - 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre
anni e con la multa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  sei  milioni
chiunque:
    a)  abusivamente  duplica  o  riproduce  a  fini  di  lucro,  con
qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o
televisivo, dischi, nastri o  supporti  analoghi  ovvero  ogni  altro
supporto    contenente    fonogrammi    o    videogrammi   di   opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
    b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone
in commercio, concede in noleggio  o  comunque  in  uso  a  qualunque
titolo  a  fine  di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a
fini di lucro nel territorio dello  Stato,  proietta  in  pubblico  o
trasmette   per   il   mezzo  della  televisione  le  duplicazioni  o
riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
    c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto
contenente fonogrammi  o  videogrammi  di  opere  cinematografiche  o
audiovisive  o  sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)  ai  sensi
della presente legge e del regolamento di esecuzione.
   2.  La  pena  non  e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a
lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
   3. La condanna per i reati previsti ai commi 1  e  2  comporta  la
pubblicazione  della  sentenza  in  uno o piu' quotidiani ed in uno o
piu' periodici specializzati.".
                              Art. 18.
  1. Dopo l'art. 171-ter della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e'
inserito il seguente:
  "Art.  171-quater.  -  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini
di lucro:
    a)  concede  in  noleggio  o  comunque concede in uso a qualunque
titolo, originali, copie o supporti  lecitamente  ottenuti  di  opere
tutelate dal diritto di autore;
    b)  esegue  la  fissazione  su supporto audio, video o audiovideo
delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.".
                              Art. 19.
  1. Al primo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
la parola: "precedente" e' sostituita da: "171".
                              Art. 20.
  1. Gli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1981, n. 406, la  legge
20 luglio 1985, n. 400, e l'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n.  9,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
121, sono abrogati.
                              Art. 21.
  1. Le disposizioni del presente  decreto  relative  al  diritto  di
noleggio e al diritto di prestito, nonche' al potere di autorizzare a
noleggiare  o  a dare in prestito, non si applicano ad altre forme di
cessione di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento ai fini della  loro  proiezione  in
pubblico,   radiodiffusione,   messa   a   disposizione  a  scopo  di
consultazione sul posto o alla cessione di opere o  di  esemplari  di
opere  a  fini  di  esposizione; il prestito non comprende la messa a
disposizione tra istituzioni aperte al pubblico.  Tali  utilizzazioni
restano  disciplinate  dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941,
n. 633, in quanto applicabili.
                              Art. 22.
  1. I rapporti sorti da contratti stipulati anteriormente alla  data
del  1 luglio 1994 e le utilizzazioni fatte anteriormente alla stessa
data sono regolate dalle disposizioni vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
  2.  In  deroga al comma 1, in relazione a contratti di cessione del
diritto di noleggio conclusi anteriormente al  1  luglio  1994,  agli
autori  e  agli  artisti  esecutori  e  interpreti  che  ne  facciano
richiesta anteriormente al  1  gennaio  1997  spetta  il  diritto  ad
un'equa  remunerazione.  In  caso  di mancato accordo tra le parti la
remunerazione e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Comitato consultivo permanente  per  il
diritto d'autore, resa in adunanza generale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 novembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  COMINO,     Ministro     per     il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  dell'Unione europea
                                  MARTINO,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  BIONDI,  Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
                                  DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI

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